GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 195 DEL 22/8/2000
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 27 luglio 2000
Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di
tecnico-audiometrista, ai fini dell'esercizio professionale e
dell'accesso alla formazione post-base.
IL MINISTRO DELLA SANITA'
di concerto con
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni;
Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in
materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1,
il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base
alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai
relativi albi professionali o l'attivita' professionale in regime di
lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa
concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli
altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi
universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1999, n. 502, e successive modificazioni, ai fini
dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione
post-base;
Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle
situazioni ed uniformita' di comportamento, provvedere alla
individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi
universitari dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del
1999;
Decreta:
Art. 1.
I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa
precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che
sono indicati nella sezione B della tabella 1 sotto riportata, sono
equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio
1999, n. 42, al diploma universitario di tecnico audiometrista di cui
al decreto del Ministro della sanita' 14 settembre 1994, n. 667,
indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio
professionale e dell'accesso alla formazione post-base.
Tabella 1
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Sez. A Diploma universitario | Sez. B Titoli equipollenti
=====================================================================
|Tecnico audiometrista - corsi
|regionali triennali di formazione
|specifica, purché siano iniziati
|in data antecedente a quella di
Tecnico audiometrista - decreto |attuazione del decreto del
del Ministro della sanità |Ministro della sanità 26 gennaio
14 settembre 1994, n. 667 |1988, n. 30
---------------------------------------------------------------------
|Corsi regionali triennali di
|formazione specifica decreto del
|Ministro della sanità 26 gennaio
|1988, n. 30
---------------------------------------------------------------------
|Tecnico di audiometria - decreto
|del Presidente della Repubblica n.
|162 del 10 marzo 1982
---------------------------------------------------------------------
|Tecnico di audiometria e ortofonia
|decreto del Presidente della
|Repubblica n. 162, del 10 marzo
|1982
Art. 2.
1. Il possessore di un titolo del pregresso ordinamento indicato
nella sezione B della tabella 2 sotto riportata, che abbia svolto una
delle attivita' professionali che, consentita dal titolo posseduto,
sia stata successivamente riconosciuta come propria del diploma
universitario di tecnico audiometrista indicato nella sezione A della
stessa tabella 2, puo' optare per il riconoscimento del predetto
diploma corrispondente all'attivita' effettivamente esercitata,
sempre che tale specifica attivita' sia stata esercitata, in via
prevalente, in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo
di tre anni nell'ultimo quiquennio. La specifica attivita' esercitata
deve essere formalmente documentata.
2. La domanda di opzione di cui al comma 1, e' presentata,
unitamente al titolo originale, all'unita' sanitaria locale di
residenza, che provvede ad annotare sul retro del titolo originale
l'opzione effettuata.
3. La unita' sanitaria locale trattiene ai propri atti copia
conforme del titolo annotato e trasmette al ministero della sanita' -
dipartimento delle professioni sanitarie delle risorse umane e
tecnologiche in sanita' e dell'assistenza sanitaria di competenza
statale -, l'elenco nominativo di coloro che hanno esercitato
l'opzione con l'indicazione del titolo posseduto e del diploma
universitario per il quale e' stata esercitata l'opzione.
4. L'opzione e' comunque necessaria per i titoli del pregresso
ordinamento che consentono il riconoscimento di entrambi i diplomi di
tecnico audiometrista e di tecnico audioprotesista.
Tabella 2
=====================================================================
Sez. A Diploma universitario | Sez. B Titoli equipollenti
=====================================================================
|Tecnico audiometria e di
Tecnico audiometrista - decreto |protesizzazione acustica - decreto
del Ministro della sanità 14 |del Presidente della Repubblica n.
settembre 1994, n. 667 |162 del 10 marzo 1982.
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|Tecnico di audiometria e
|audioprotesi - legge 11 novembre
|1990, n. 341. Art. 3.
L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B delle tabelle
sopra riportate, al diploma universitario di tecnico audiometrista
indicato nelle sezioni A delle stesse tabelle, non produce, per il
possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale
rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei
rapporti di lavoro dipendente gia' instaurati alla data di entrata in
vigore del presente decreto
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 27 luglio 2000
p. Il Ministro della sanità
Labate
p. Il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica
Guerzoni