UNIVERSITA' DI PALERMO DECRETO RETTORALE 14 novembre 1997. Modificazioni allo statuto dell'Universita'.

GAZZETTA UFFICIALE N. 27 SERIE GENERALE PARTE PRIMA DEL 3/2/1998 UNIVERSITA' DI PALERMO DECRETO RETTORALE 14 novembre 1997. Modificazioni allo statuto dell'Universita'. IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione didattica e organizzativa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Palermo (consiglio di facolta' seduta del 26 settembre 1996, Senato accademico seduta del 25 ottobre 1996, consiglio di amministrazione seduta del 17 dicembre 1996); Vista la legge del 15 maggio 1997, n. 127; Decreta: di istituire il diploma universitario in relazioni industriali, presso il Polo didattico di Trapani. Diploma universitario in relazioni industriali Art. 1. Istituzione del diploma universitario Presso la facolta' di giurisprudenza dell'Universita' di Palermo - Polo didattico di Trapani - e' istituito il diploma universitario in relazioni industriali. Relazioni industriali: La finalita' del corso di diploma e' quella di fornire conoscenze di metodo, culturali e professionali necessarie alla formazione di operatori in relazioni industriali e gestori delle risorse umane nelle imprese private e pubbliche, nelle associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori; esperti nel campo delle politiche del lavoro nella pubblica amministrazione. Il corso degli studi ha durata biennale e comprende un periodo di pratica professionale da un minimo di quattro ad un massimo di sei mesi. L'iscrizione ai corsi e' regolata dalle leggi di accesso agli studi. Il numero degli studenti iscritti, e la loro eventuale selezione, e' determinato dal senato accademico, sentito il consiglio della facolta' di giurisprudenza in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diplomato in relazioni industriali. Art. 2. Articolazione del corso degli studi Il corso degli studi e' articolato in un primo anno, inteso fondamentale a fornire una preparazione di base, e in un secondo anno di carattere piu' specificatamente professionale. L'attivita' didattica complessiva ammonta ad almeno seicento ore, comprensive di lezioni, esercitazioni, seminari, ecc. Art. 3. Pratica professionale Nel corso del biennio lo studente deve partecipare, per un periodo variante tra i quattro e i sei mesi e in forme e modi da concordare ad attivita' professionali o di ricerca presso istituzioni pubbliche, agenzie di servizio, imprese, associazioni di categoria o sindacati (anche di altro Paese o comunitarie) attivate mediante apposite convenzioni, e che rispondano ai requisiti e alle condizioni stabilite dalla struttura della didattica di riferimento. Art. 4. Anno di formazione di base Nel corso del primo anno di piano degli studi deve prevedere cinque insegnamenti, per un impegno didattico di almeno duecentottanta ore, che rientrino nelle seguenti aree disciplinari: 1) Area economica: Economia politica - P01A; Economia e politica industriale - P01I; Economia del lavoro - P01B; Economia aziendale - P02A. 2) Area giuridica: Istituzioni di diritto pubblico - N09X; Istituzioni di diritto privato - N01X; Diritto del lavoro - N07X; Diritto comparato del lavoro - N07X. 3) Area sociologica e delle relazioni industriali: Sociologia - Q05A; Sociologia del lavoro - Q05C; Relazioni industriali - Q05C; Sociologia economica - Q05C. I cinque insegnamenti devono essere scelti nelle suddette aree disciplinari, tre nelle prime due e due nella terza. Entro il primo anno lo studente deve inoltre sostenere un colloquio diretto ad accertare la conoscenza della lingua inglese nonche' due prove scritte di composizione o elaborazione testi, con l'uso di worl processor, l'una in lingua italiana e l'altra in lingua inglese. Ai fini della preparazione a queste prove si fa riferimento alle strutture didattiche o ai centri di facolta' e d'Ateneo. Art. 5. Anno professionale Per sostenere gli esami del secondo anno lo studente deve aver superato tutti gli esami, le prove ed il colloquio dell'anno precedente. Il secondo anno comprende otto insegnamenti semestrali (quattro nel primo e quattro nel secondo semestre), per un'attivita' didattica complessiva di almeno trecentoventi ore. Quattro insegnamenti sono obbligatori e debbono essere scelti in un elenco che comprende, oltre alle discipline non inserite nel piano di studi in base al precedente art. 4, le seguenti materie: Organizzazione del lavoro - P02D; Politica economica - P01B; Psicologia del lavoro - M11C; Scienza della politica - Q02X; Sociologia dell'organizzazione - Q05C; Storia dei movimenti sindacali - Q04X; Storia economica - P03X. Lo studente deve inoltre seguire i seminari specialistici organizzati, mediante apposite convenzioni e con la collaborazione e la partecipazione di dirigenti, esperti e professionisti del campo (italiani e stranieri), dalla struttura didattica competente che ne stabilisce le modalita' di svolgimento, la durata e le forme di controllo. Gli altri quattro insegnamenti vengono scelti di anno in anno dal consiglio di facolta' competente o dal consiglio di diploma (se istituito) tra quelli attivati entro il seguente elenco (ma anche tra le materie di cui sopra non inserite nel piano di studio): Analisi delle politiche pubbliche (Q02X); Demografia (S03A); Diritto della sicurezza sociale (N07X); Diritto pubblico dell'economia (N05X); Diritto sindacale (N07X); Economia del territorio (P01J); Economia dell'impresa (P01I); Economia dello sviluppo (P01H); Governo locale (Q02X); Metodologia delle scienze sociali (Q05A); Metodologia e tecnica della ricerca sociale (Q05A); Organizzazione aziendale (P02D); Organizzazione dei servizi sociali (Q05C); Partiti politici e gruppi di pressione (Q02X); Politica comparata (Q02X); Politica sociale (Q05A); Programmazione economica (P01B); Psicologia sociale (M11B); Scienza dell'amministrazione (Q02X); Scienza delle finanze (P01C); Sistema politico italiano (Q02X); Sociologia dei gruppi (Q05A); Sociologia dei movimenti collettivi (Q05E); Sociologia dell'ambiente (Q05D); Sociologia della comunicazione (Q05B); Sociologia delle relazioni etniche (Q05D); Sociologia dello sviluppo (Q05A); Sociologia industriale (Q05C); Sociologia politica (Q05E); Statistica economica (S02X); Statistica sociale (S03B); Storia del lavoro (M04X); Storia della scienza (M08E); Teoria dello sviluppo (Q02X); Teoria e politica del lavoro (Q05C); Teoria e tecniche delle comunicazioni di massa (Q05B). Art. 6. Norma finale L'esame finale consiste nella presentazione di discussione di un elaborato (o breve tesi di diploma) su un argomento assegnato dal titolare di una delle materie obbligatorie del secondo anno di corso, con specifico riferimento a un issue professionale, integrato da un colloquio a carattere interdisciplinare sul contenuto dei relativi insegnamenti e seminari. Per essere ammesso all'esame finale di diploma lo studente deve aver frequentato regolarmente tutti i corsi e superato i relativi esami, nonche' le prove pratiche e linguistiche. Inoltre, deve presentare la o le dichiarazioni attestanti la sua partecipazione alle attivita' professionali esterne, con specificazione delle mansioni affidategli e una valutazione positiva delle medesime. Art. 7. Raccordo con il corso di laurea in giurisprudenza Il diplomato in relazioni industriali puo' essere iscritto al secondo anno del corso di laurea in giurisprudenza, con il riconoscimento degli esami sostenuti negli insegnamenti comuni, a condizione che il programma presentato e la struttura del corso siano ritenuti equivalenti, nonche' di altri due esami, anche se non presenti nel piano di studi delle facolta'. Due esami semestrali equivalgono normalmente a un esame annuale, ma il consiglio di facolta' puo' stabilire, qualora ricorrano determinate condizioni e compatibilita', l'equivalenza tra un esame semestrale e un esame annuale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Palermo, 14 novembre 1997 Il rettore: Gullotti
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