GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 120 DEL 9/5/1974


  
     
      D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.      Agg. G.U. 12/06/2003 
      Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei 
      dipendenti civili e militari dello Stato. 
      
      Pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 9 maggio 1974, n. 120. 
      Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto. 

      Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le 
      seguenti istruzioni: 
      - Comando generale della Guardia di Finanza: Circ. 26 aprile 2000, n. 
      125192; 
      - I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione 
      pubblica): Circ. 17 aprile 1997, n. 20; Circ. 6 maggio 1997, n. 23; 
      Informativa 3 febbraio 2000, n. 8; Informativa 8 novembre 2001, n. 58; 
      Informativa 15 novembre 2001, n. 63; Informativa 25 gennaio 2002, n. 7; 
      Informativa 29 gennaio 2002, n. 10; Informativa 4 febbraio 2002, n. 12; 
      - I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 13 febbraio 
      1996, n. 33; Circ. 13 aprile 1996, n. 88; Circ. 28 marzo 1997, n. 82; 
      Circ. 18 febbraio 1998, n. 38; 
      - Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: 
      Circ. 24 giugno 1998, n. 57; Circ. 28 luglio 1998, n. 133986-166512; Circ. 
      19 novembre 1998, n. 846; 
      - Ministero del tesoro: Circ. 8 gennaio 1996, n. 5; Circ. 15 gennaio 1996, 
      n. 3; Circ. 18 marzo 1996, n. 678; Circ. 4 giugno 1996, n. 692; Circ. 27 
      giugno 1996, n. 696; Circ. 20 settembre 1996, n. 122750-118220; Circ. 29 
      ottobre 1996, n. 203502; Circ. 16 gennaio 1997, n. 728; Circ. 1 aprile 
      1997, n. 751; Circ. 2 maggio 1997, n. 755; Circ. 10 aprile 1998, n. 
      126786; 
      - Ministero della pubblica istruzione: Circ. 19 gennaio 1996, n. 28; Circ. 
      6 marzo 1996, n. 101; Circ. 8 marzo 1996, n. 103; Circ. 4 aprile 1996, n. 
      138; Circ. 14 giugno 1996, n. 229; Circ. 8 agosto 1996, n. 498; Circ. 7 
      ottobre 1996, n. 638; Circ. 24 ottobre 1996, n. 671; Circ. 9 dicembre 
      1996, n. 733; Circ. 27 gennaio 1997, n. 63; Circ. 6 febbraio 1997, n. 87; 
      Circ. 2 luglio 1997, n. 410; Circ. 1 settembre 1997, n. 370; Circ. 20 
      marzo 1998, n. 137; Circ. 28 aprile 1998, n. 203; Circ. 5 giugno 1998, n. 
      255; Circ. 18 giugno 1998, n. 278; Circ. 21 luglio 1998, n. 317; Circ. 1 
      settembre 1998, n. 367; Circ. 18 settembre 1998, n. 387; Circ. 7 marzo 
      2000, n. 54; Circ. 3 aprile 2000, n. 102; Circ. 6 settembre 2000, n. 210; 
      - Ministero delle finanze: Circ. 14 aprile 1997, n. VI-13-193/97; 
      - Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 5 marzo 1997, n. 81. 

       
      IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
      Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
      Visto l'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, numero 775; 
      Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 21 della 
      suddetta legge; 
      Sentito il Consiglio dei Ministri; 
      Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con 
      i Ministri per l'organizzazione della pubblica amministrazione, per il 
      tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; 
      Decreta: 
      È approvato il testo unico, allegato al presente decreto, delle norme sul 
      trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. 
      ------------------------ 

       
      PARTE I 
      Diritto al trattamento di quiescenza 
      TITOLO I 
      Disposizioni generali 
      (giurisprudenza) 
      1. Soggetti del diritto. 
      I dipendenti statali, all'atto della cessazione dal servizio, hanno 
      diritto al trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato, 
      secondo le norme del presente testo unico. 
      Sono dipendenti statali, agli effetti del presente testo unico, gli 
      impiegati civili e gli operai dello Stato nonché i magistrati ordinari, 
      amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati e i procuratori 
      dello Stato, gli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione 
      statali e i militari delle Forze armate dei Corpi di polizia. 
      Ove non sia diversamente previsto, le disposizioni concernenti i 
      dipendenti civili si applicano anche al personale non di ruolo. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      2. Rinvio ad altri ordinamenti pensionistici. 
      Il trattamento di quiescenza previsto dal presente testo unico non spetta: 

      a) agli impiegati e agli operai iscritti, ai fini di quiescenza, a casse o 
      fondi speciali; per essi continuano ad applicarsi le norme dei relativi 
      ordinamenti, fatta eccezione per il personale dell'Azienda autonoma delle 
      ferrovie dello Stato, per il quale si applicano le disposizioni contenute 
      nella terza e nella quarta parte del presente testo unico; 
      b) al personale civile non di ruolo assunto temporaneamente per i periodi 
      inferiori a un anno e al personale supplente delle scuole di istruzione 
      primaria e secondaria e degli istituti professionali e di istruzione 
      artistica; detti dipendenti sono iscritti, ai fini di quiescenza, 
      all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i 
      superstiti; 
      c) ai dipendenti civili non di ruolo che, ai sensi delle norme anteriori 
      all'entrata in vigore del presente testo unico, abbiano optato per 
      l'iscrizione alla suddetta assicurazione generale. 
      Nei casi in cui gli ordinamenti pensionistici di casse o fondi speciali 
      rinviano alle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti statali, 
      si intendono applicabili le disposizioni del presente testo unico. 
      ------------------------ 

       
      3. Ritenute sugli assegni di attività. 
      Lo stipendio, la paga, la retribuzione e gli altri assegni pensionabili 
      spettanti ai dipendenti statali in attività di servizio sono assoggettati 
      a ritenuta in conto entrate del Tesoro secondo le norme concernenti il 
      trattamento economico di attività. 
      In ogni caso la misura percentuale della ritenuta sugli assegni 
      pensionabili è pari a quella prevista per lo stipendio, paga o 
      retribuzione relativi. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      4. Cessazione dal servizio per limiti di età. 
      Gli impiegati civili di ruolo e non di ruolo sono collocati a riposo al 
      compimento del sessantacinquesimo anno di età; gli operai sono collocati a 
      riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età, se uomini, e del 
      sessantesimo anno di età, se donne (2/a). 
      I provvedimenti di cessazione dal servizio adottati in applicazione del 
      precedente comma hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a 
      quello di compimento del limite di età. 
      Continuano ad applicarsi le norme vigenti che stabiliscono limiti fissi di 
      età per il collocamento a riposo di dipendenti civili dello Stato che 
      appartengono a particolari categorie e quelle che stabiliscono per il 
      personale insegnante una particolare decorrenza della cessazione dal 
      servizio nonché le norme che prevedono il trattenimento in servizio dopo 
      il raggiungimento dei limiti fissi di età. 
      La cessazione dal servizio del personale militare per il raggiungimento di 
      limiti di età nonché tutte le altre cause di cessazione dal servizio dei 
      dipendenti statali, sia civili che militari, restano regolate dalle norme 
      concernenti lo stato giuridico. 
      ------------------------ 
      (2/a) La Corte costituzionale, con sentenza 3-18 giugno 1991, n. 282 
      (Gazz. Uff. 26 giugno 1991, n. 25 - Serie speciale), ha dichiarato 
      l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, nella parte in 
      cui non consente al personale ivi contemplato che al raggiungimento del 
      limite di età per il collocamento a vigore non abbia compiuto il numero di 
      anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, di rimanere in 
      servizio su richiesta fino al conseguimento di tale anzianità minima, e 
      comunque non oltre il 70° anno di età. 

       
      (giurisprudenza) 
      5. Esclusione della prescrizione e di altre cause di perdita del diritto. 
      Il diritto al trattamento di quiescenza, diretto o di riversibilità, non 
      si perde per prescrizione, per perdita della cittadinanza italiana o per 
      altre cause, salvo quanto disposto per il trattamento di riversibilità 
      dagli articoli 81, comma settimo, e 86, comma secondo. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      6. Periodi valutabili in quiescenza secondo ordinamenti diversi. 
      Un periodo di attività lavorativa, che sia valutabile ai fini di 
      quiescenza secondo ordinamenti obbligatori diversi, è valutato una sola 
      volta in base all'ordinamento prescelto dall'interessato. 
      La disposizione del comma precedente si applica anche per i periodi di 
      tempo comunque valutabili ai fini di quiescenza. 
      Sono salvi i casi in cui è consentito il cumulo di impieghi, ai sensi 
      delle norme in materia. 
      ------------------------ 

       
      7. Membri del Governo e parlamentari. 
      L'assunzione di responsabilità di Governo da parte di dipendenti dello 
      Stato o di altri enti pubblici non comporta modifiche del trattamento di 
      quiescenza spettante nella qualifica di appartenenza. 
      Restano salvi i diritti spettanti ai dipendenti dello Stato o di altri 
      enti pubblici inerenti alla funzione parlamentare. 
      ------------------------ 

       
      TITOLO II 
      Servizi computabili 
      Capo I - Servizi dei dipendenti statali 
      (giurisprudenza) 
      8. Computo. 
      Tutti i servizi prestati in qualità di dipendente statale si computano ai 
      fini del trattamento di quiescenza, salve le disposizioni contenute nel 
      capo successivo. 
      Il computo si effettua dalla data di decorrenza del rapporto d'impiego o 
      di lavoro sino a quella di cessazione di tale rapporto. Per il Personale 
      militare il computo si effettua dalla data di assunzione del servizio sino 
      a quella di cessazione dal servizio stesso. 
      Non si tiene conto del tempo trascorso: 
      a) dal personale civile, eccettuati gli operai, in aspettativa per motivi 
      di famiglia nonché dai militari in aspettativa per motivi privati ovvero 
      in licenza senza assegni concessa a domanda ovvero in qualità di 
      richiamati senza assegni; 
      b) dal personale civile durante la sospensione dalla qualifica o in 
      posizione corrispondente che comporti la privazione dello stipendio o 
      della paga; 
      c) durante la detenzione per condanna penale. 
      È computato in ragione della metà il tempo trascorso dal militare durante 
      la sospensione dall'impiego o dal servizio, fermo il disposto di cui alla 
      lettera c) del comma precedente. 
      ------------------------ 

       
      9. Cessazione dal servizio seguita da riammissione. 
      Nel caso di risoluzione del rapporto di impiego civile o militare o del 
      rapporto di lavoro per condanna penale o per motivi disciplinari, cui 
      segna la riammissione in servizio con diritto agli assegni non percepiti, 
      disposta in conseguenza di revisione del procedimento penale o di quello 
      disciplinare, si computa il tempo decorso dalla data di risoluzione di 
      detto rapporto a quella di riammissione in servizio con diritto agli 
      assegni non percepiti, disposta in conseguenza di revisione del 
      procedimento penale o di quello disciplinare, si computa il tempo decorso 
      dalla data di risoluzione di detto rapporto a quella di riammissione in 
      servizio. 
      ------------------------ 

       
      Capo II - Servizi computabili a domanda 
      (giurisprudenza) 
      10. Disposizioni comuni. 
      A favore dei dipendenti statali per i quali è previsto il trattamento di 
      quiescenza a carico del bilancio dello Stato è ammesso il computo dei 
      servizi e dei periodi, anteriori alla nomina, indicati dagli articoli 
      seguenti del presente capo. 
      Il diritto al computo di detti servizi e periodi può essere esercitato in 
      tutto o in parte. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      11. Servizi resi allo Stato con iscrizione all'INPS o ad altri fondi. 
      Sono computati a domanda i servizi prestati nelle categorie del personale 
      di cui all'art. 2, lettere b) e c), ed ogni altro servizio comunque reso 
      allo Stato con iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per 
      l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o a fondi sostitutivi od 
      integrativi di essa, salvo quanto disposto dall'art. 41. 
      L'Istituto nazionale della previdenza sociale verserà allo Stato i 
      contributi riscossi, compresi quelli a carico dell'interessato, 
      relativamente ai periodi di servizio ammessi al computo ai fini del 
      trattamento di quiescenza statale; nulla è dovuto dal dipendente. 
      I servizi di cui al primo comma, prestati in qualità di incaricato o 
      supplente in scuole o istituti di istruzione primaria, secondaria, 
      professionale o artistica, sono computabili per il periodo retribuito. 
      Le disposizioni dei commi primo e secondo si applicano anche nei casi in 
      cui i servizi siano stati resi allo Stato con iscrizione obbligatoria a 
      speciali fondi di previdenza; questi ultimi verseranno allo Stato i 
      relativi contributi. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      12. Servizi resi ad enti diversi. 
      I servizi di ruolo e non di ruolo prestati alle dipendenze delle assemblee 
      legislative, di enti locali territoriali, di enti parastatali o di enti e 
      istituti di diritto Pubblico sottoposti a vigilanza o a tutela dello 
      Stato, sono computati a domanda dell'interessato. 
      L'amministrazione, l'ente o l'istituto presso il quale il dipendente ha 
      prestato servizio o è stato iscritto ai fini di quiescenza corrisponderà 
      allo Stato l'importo dei contributi versati, compresi quelli a carico 
      dell'interessato, in relazione al periodo ammesso al computo ai fini del 
      trattamento di quiescenza statale; nulla è dovuto dal dipendente. 
      Le disposizioni del presente articolo non si applicano per i servizi 
      ricongiungibili con quelli statali secondo le norme contenute nel 
      successivo titolo VII. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      13. Periodi di studi superiori e di esercizio professionale. 
      Il dipendente civile al quale sia stato richiesto, come condizione 
      necessaria per l'ammissione in servizio, il diploma di laurea o, in 
      aggiunta, quello di specializzazione rilasciato dopo la frequenza di corsi 
      universitari di perfezionamento può riscattare in tutto o in parte il 
      periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi 
      universitari e dei corsi speciali di perfezionamento, verso corresponsione 
      di un contributo pari al 6 per cento, commisurato all'80 per cento dello 
      stipendio spettante alla data di presentazione della domanda, in relazione 
      alla durata del periodo riscattato. Se la domanda è presentata dopo la 
      cessazione dal servizio, il contributo è commisurato all'80 per cento 
      dell'ultimo stipendio (2/b) (1/cost). 
      Il riscatto può essere esercitato per i periodi di studio decorrenti 
      dall'inizio dell'anno accademico di iscrizione. 
      Se per l'ammissione in servizio sia stato richiesto, come condizione 
      necessaria, un determinato periodo di iscrizione ad albi professionali, è 
      ammesso anche il riscatto totale o parziale di detto periodo nonché dei 
      periodi di pratica necessari per il conseguimento della abilitazione 
      professionale, verso corresponsione di un contributo pari al 18 per cento 
      dello stipendio spettante alla data di presentazione della domanda, in 
      relazione al periodo riscattato. Se la domanda è presentata dopo la 
      cessazione dal servizio, il contributo è calcolato sull'ultimo stipendio. 
      Il riscatto dei periodi di cui ai commi precedenti, nei limiti 
      quantitativi indicati nei commi stessi, è consentito anche a chi sia 
      acceduto alla magistratura ordinaria con la qualifica di consigliere di 
      cassazione o alle magistrature amministrative con qualifica equiparata o 
      superiore a quella anzidetta nonché ai funzionari della carriera direttiva 
      nominati fra estranei all'amministrazione con qualifica pari o superiore a 
      quella di dirigente generale e ai professori universitari (2/cost). 
      ------------------------ 
      (2/b) Contributo elevato al 7 per cento dall'art. 14, L. 29 aprile 1987, 
      n. 177, riportata al n. A/XXX. La Corte costituzionale, con sentenza 28 
      novembre-5 dicembre 1990, n. 535 (Gazz. Uff. 12 dicembre 1990 n. 49 - 
      Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13, primo comma, 
      nella parte in cui non prevede il riscatto ai fini del trattamento di 
      quiescenza degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi 
      per il conseguimento di uno dei diplomi dell'Accademia di belle arti, 
      richiesto congiuntamente al diploma di maturità artistica, in alternativa 
      alla laurea in architettura, per l'ammissione ai concorsi per la docenza 
      di ruolo nella Accademia di belle arti. Con altra sentenza 23 maggio-13 
      giugno 1991, n. 257 (Gazz. Uff. 19 giugno 1991, n. 24 - Serie speciale), 
      la stessa Corte ha dichiarato l'illegittimità del primo comma dell'art. 13 
      nella parte in cui non comprende, tra i periodi di tempo riscattabili ai 
      fini del trattamento di quiescenza, quello corrispondente alla durata di 
      corsi di preparazione per il reclutamento di impiegati delle 
      amministrazioni statali, organizzati e tenuti dalla scuola superiore della 
      pubblica amministrazione; con sentenza 9-15 febbraio 2000, n. 52 (Gazz. 
      Uff. 23 febbraio 2000, n. 9 - Serie speciale) ha dichiarato 
      l'illegittimità del combinato disposto dell'art. 13, primo comma, del 
      presente decreto e dell'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 
      184, nella parte in cui non consentono al dipendente dello Stato di 
      riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il periodo di durata 
      legale del corso di studi svolto presso l'Accademia di belle arti ovvero 
      presso istituti o scuole riconosciuti di livello superiore 
      (post-secondario), quando il relativo diploma o titolo di studio di 
      specializzazione o di perfezionamento sia richiesto, in aggiunta ad altro 
      titolo di studio per l'ammissione in servizio di ruolo o per lo 
      svolgimento di determinate funzioni. 
      (1/cost) La Corte costituzionale con sentenza 28 marzo-12 aprile 1996, n. 
      112 (Gazz. Uff. 17 aprile 1996, n. 16, Serie speciale), ha dichiarato non 
      fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo 
      comma, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. 
      (2/cost) La Corte costituzionale con ordinanza 10-16 maggio 1995, n. 168 
      (Gazz. Uff. 24 maggio 1995, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato la 
      manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli 
      artt. 13 e 32, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 della 
      Costituzione. 

       
      (giurisprudenza) 
      14. Servizi ammessi a riscatto. 
      Sono ammessi a riscatto i servizi prestati in qualità di: 
      a) dipendente statale non di ruolo senza iscrizione all'assicurazione 
      generale obbligatoria, ai sensi dell'art. 38, n. 1, del R.D.L. 4 ottobre 
      1935, n. 1827 (3), modificato dall'art. 5 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 
      636; 
      b) vice pretore reggente per un tempo non inferiore a sei mesi; 
      c) assistente straordinario non incaricato o assistente volontario nelle 
      università o negli istituti di istruzione superiore; 
      d) incaricato tecnico di cui all'art. 2, secondo comma, della L. 22 luglio 
      1960, n. 765 (4), anteriormente al conseguimento della qualifica di 
      ingegnere nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva del 
      Ministero della marina mercantile; 
      e) amanuense di cancelleria assunto e retribuito a norma dell'art. 99 del 
      R.D.L. 8 maggio 1924, n. 745 (5), e amanuense ipotecario; 
      f) dipendente assunto con contratto locale per le esigenze degli uffici 
      italiani all'estero; 
      g) docente presso università estere, prima della nomina a professore di 
      ruolo degli istituti italiani di istruzione superiore, purché ricorrano le 
      condizioni previste dall'art. 18 della L. 18 marzo 1958, n. 311 (6); 
      h) lettore di lingua e letteratura italiana presso università estere, 
      prima della nomina a insegnante di ruolo delle scuole statali di 
      istruzione secondaria o degli istituti professionali o di istruzione 
      artistica, purché ricorrano le condizioni previste dall'articolo unico 
      della L. 12 febbraio 1957, n. 45 (6) (6/a). 
      Per il riscatto dei servizi indicati nel comma precedente il dipendente 
      statale è tenuto al pagamento di un contributo pari al 6 per cento, 
      commisurato all'80 per cento dello stipendio, della paga o della 
      retribuzione spettante alla data di presentazione della domanda, in 
      relazione al periodo riscattato, salvo quanto disposto nei successivi 
      commi quarto e quinto. (6/b). 
      Se la domanda di riscatto è presentata dopo la cessazione dal servizio, il 
      contributo è commisurato all'80 per cento dell'ultimo stipendio o 
      dell'ultima paga o retribuzione. 
      Per il personale indicato nelle lettere c), d) ed e), il contributo di 
      riscatto è pari al 3 per cento dello stipendio, della paga o della 
      retribuzione spettante all'interessato all'atto della sua assunzione quale 
      dipendente con trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello 
      Stato. 
      Qualora il servizio di cui alla lettera f) sia stato prestato con 
      iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria, si applica l'art. 11. 
      ------------------------ 
      (3) Riportato alla voce Previdenza sociale. 
      (4) Recante modifiche al ruolo del personale tecnico delle carriere 
      direttive del Ministero della marina mercantile. 
      (5) Recante l'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie 
      giudiziarie. 
      (6) Riportata alla voce Istruzione pubblica: personale. 
      (6) Riportata alla voce Istruzione pubblica: personale. 
      (6/a) La Corte costituzionale con sentenza 14-21 gennaio 1988, n. 44, 
      (Gazz. Uff. 27 gennaio 1988, n. 4 - Serie speciale), ha dichiarato 
      l'illegittimità della lettera h), nella parte in cui non prevede i 
      professori universitari di ruolo dalla facoltà di riscatto dei servizi 
      prestati in qualità di lettore di lingua e letteratura italiana presso 
      università estere. 
      (6/b) Contributo elevato al 7 per cento dall'art. 14, L. 29 aprile 1976, 
      n. 177, riportata al n. A/XXX. Vedi, anche, l'art. 10, D.P.R. 28 ottobre 
      1982, n. 946, riportato alla voce Lotto e lotterie. 

       
      (giurisprudenza) 
      15. Servizi che hanno costituito titolo per l'inquadramento. 
      I servizi comunque prestati, che abbiano costituito titolo per 
      l'inquadramento nelle amministrazioni statali in qualità di dipendente di 
      ruolo o non di ruolo, sono computabili a domanda. 
      Si applicano, rispettivamente, l'art. 11 oppure l'art. 14, secondo che 
      detti servizi siano stati prestati con o senza iscrizione ad assicurazione 
      obbligatoria. 
      Restano ferme, se più favorevoli, le particolari norme di computabilità 
      contenute nelle singole leggi di inquadramento. 
      ------------------------ 

       
      16. Personale postelegrafonico. 
      Sono computati a domanda i servizi resi dal personale contemplato 
      dall'art. 22 della L. 31 dicembre 1961, n. 1406 (7), secondo le 
      disposizioni contenute nel D.P.R. 5 agosto 1966, n. 1296 (7), nonché 
      quelli prestati dal personale indicato dall'art. 86 della L. 27 febbraio 
      1958, n. 119 (7). 
      Sono, inoltre, computati a domanda i servizi prestati presso le aziende 
      dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dal 
      personale che, comunque assunto, abbia prestato servizio in qualità di 
      operaio giornaliero, con qualsiasi mansione; si applicano le disposizioni 
      di cui al succitato art. 22 della L. 31 dicembre 1961, n. 1406 (7). 
      ------------------------ 
      (7) Riportata alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. 
      (7) Riportata alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. 
      (7) Riportata alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. 
      (7) Riportata alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. 

       
      17. Corsi di istruzione per i servizi telefonici. 
      I periodi di frequenza dei corsi per allievi telefonisti o meccanici, 
      trascorsi prima della nomina in ruolo presso l'Azienda di Stato per i 
      servizi telefonici, sono computati a domanda, secondo le disposizioni 
      contenute negli articoli precedenti del presente capo, in favore degli 
      allievi ammessi ai corsi stessi anteriormente al 26 marzo 1958. 
      Sono ugualmente computati a domanda i Periodi di frequenza dei corsi di 
      istruzione e di perfezionamento per allievi telefonisti o per allievi 
      meccanici, di cui agli articoli 9 e 10 della L. 27 febbraio 1958, n. 119 
      (7), trascorsi anteriormente alla nomina in ruolo presso la suddetta 
      Azienda di Stato. 
      ------------------------ 
      (7) Riportata alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. 

       
      Capo III - Aumenti nel computo dei servizi 
      (giurisprudenza) 
      18. Campagne di guerra. 
      Il servizio computabile è aumentato di un anno per ogni campagna di guerra 
      riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. 
      Il computo della campagna di guerra esclude qualsiasi altro aumento per 
      servizi speciali prestati nel periodo al quale la campagna si riferisce. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      19. Servizio di navigazione e servizio su costa. 
      Il servizio prestato dai militari della Marina a bordo di navi in 
      armamento o in riserva è aumentato di un terzo; lo stesso aumento si 
      applica per il servizio prestato da detti militari sulla costa in tempo di 
      guerra. È pure aumentato di un terzo il servizio di navigazione compiuto 
      dai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di 
      finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli 
      agenti di custodia, nonché dagli appartenenti al Corpo nazionale dei 
      vigili del fuoco. 
      Il beneficio di cui al precedente comma compete anche agli ufficiali della 
      Marina militare imbarcati come medici di bordo o come commissari per 
      l'emigrazione su navi mercantili che trasportano emigranti e al personale 
      civile, compreso quello operaio, dell'amministrazione militare che prende 
      imbarco a bordo delle navi militari. 
      Il servizio prestato a bordo delle navi in armamento o in riserva dai 
      militari addetti alle macchine è aumentato di due quinti. 
      Per i militari dell'Esercito e dell'Aeronautica il servizio reso a bordo 
      di navi militari e quello reso sulla costa in tempo di guerra è aumentato 
      della metà (7/a). 
      ------------------------ 
      (7/a) Vedi, anche, l'art. 5, D.Lgs. 3 aprile 1997, n. 165, riportato al n. 
      Q/X. 

       
      20. Servizio di volo. 
      Il servizio di volo, prestato con percezione delle relative indennità 
      mensili, è aumentato di un terzo (7/a). 
      ------------------------ 
      (7/a) Vedi, anche, l'art. 5, D.Lgs. 3 aprile 1997, n. 165, riportato al n. 
      Q/X. 

       
      (giurisprudenza) 
      21. Servizio di confine. 
      Il servizio prestato ai confini di terra come sottufficiale o militare di 
      truppa del Corpo della guardia di finanza è computato con l'aumento della 
      metà per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo. 
      Se il servizio di cui al comma precedente è stato reso in periodi diversi, 
      l'aumento si calcola come se detto servizio fosse stato prestato senza 
      interruzione (7/a). 
      ------------------------ 
      (7/a) Vedi, anche, l'art. 5, D.Lgs. 3 aprile 1997, n. 165, riportato al n. 
      Q/X. 

       
      22. Servizio prestato nei reparti di correzione o negli stabilimenti 
      militari di pena. 
      Il servizio del personale militare addetto ai reparti di correzione o agli 
      stabilimenti militari di pena si computa con l'aumento di un quinto (7/a). 

      ------------------------ 
      (7/a) Vedi, anche, l'art. 5, D.Lgs. 3 aprile 1997, n. 165, riportato al n. 
      Q/X. 

       
      23. Servizio del personale dell'Amministrazione degli affari esteri in 
      residenze disagiate. 
      Il servizio prestato dal personale dell'Amministrazione degli affari 
      esteri nelle residenze disagiate o particolarmente disagiate, stabilite 
      con decreto del Ministro competente, di concerto con quello per il tesoro, 
      è aumentato rispettivamente della metà e di tre quarti. A tal fine si 
      computano anche i periodi di viaggio da una ad altra sede disagiata nonché 
      il tempo trascorso in congedo. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      24. Servizi scolastici. 
      Sono aumentati della metà per i primi due anni e di un terzo per il tempo 
      successivo i servizi prestati: 
      a) nelle scuole e nelle altre istituzioni educative e culturali italiane 
      all'estero; 
      b) ai sensi della L. 2 aprile 1968, n. 465 (7/b), dagli insegnanti di 
      ruolo ordinario della scuola primaria presso scuole funzionanti in paesi 
      in via di sviluppo fuori d'Europa e dipendenti da tali paesi o da 
      organismi internazionali; 
      c) dagli insegnanti nelle scuole della zona del territorio di Trieste non 
      amministrata dall'Italia. 
      Se i servizi indicati nel comma precedente sono stati resi in periodi 
      diversi, per il computo si osserva l'art. 21, comma secondo. 
      [Sono aumentati di un terzo i servizi prestati: 
      a) come insegnante elementare, a partire dall'anno scolastico 1932-1933, 
      nelle scuole, anche non classificate, sia nelle località delle province di 
      Trento e di Bolzano indicate nell'allegato A al regio decreto 27 agosto 
      1932, n. 1127 (7/b); 
      b) come insegnante elementare, a partire dall'anno scolastico 1940-1941, 
      nelle scuole di quinta categoria e rurali dipendenti dai provveditorati 
      agli studi di Trieste e di Gorizia ovvero site nei comuni di Tarvisio e 
      Malborghetto; 
      c) dal personale direttivo o ispettivo, titolare rispettivamente di 
      circoli o circoscrizioni comprendenti le scuole di cui alle lettere a) e 
      b)] (7/c). 
      La disposizione del comma precedente si applica anche per gli insegnanti 
      elementari che, a partire dall'anno scolastico 1940-1941, prestarono 
      servizio in scuole di quinta categoria e rurali già dipendenti dai 
      provveditorati agli studi di Pola e di Fiume nonché per il personale 
      direttivo o ispettivo, titolare di circoli o circoscrizioni comprendenti 
      le scuole suddette. 
      ------------------------ 
      (7/b) Riportata alla voce Istruzione pubblica: personale. 
      (7/b) Riportata alla voce Istruzione pubblica: personale. 
      (7/c) Comma abrogato dall'art. 59, L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportata 
      alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello 
      Stato. 

       
      (giurisprudenza) 
      25. Servizio degli operai addetti ai lavori insalubri e ai polverifici. 
      Il servizio prestato dagli operai addetti ai lavori insalubri o ai 
      polverifici è aumentato di un quarto. 
      Ai fini dell'aumento di cui al comma precedente non si computano i periodi 
      di interruzione del servizio. 
      I lavori insalubri sono determinati con decreto del Presidente della 
      Repubblica su proposta del Ministro competente di concerto con quello per 
      il tesoro. 
      Sino all'emanazione del decreto di cui al precedente comma, sono 
      considerati lavori insalubri quelli indicati nel decreto luogotenenziale 
      1° maggio 1919, n. 1100 (8). 
      ------------------------ 
      (8) Recante norme per la classificazione dei lavori insalubri agli effetti 
      della L. 26 dicembre 1901, n. 518, sulle pensioni degli operai della 
      Marina e di quella 15 luglio 1906, n. 360, sulle pensioni degli operai 
      borghesi, dipendenti dal Ministero della guerra. 

       
      (giurisprudenza) 
      26. Servizi prestati in colonia e in territorio somalo. 
      Il servizio prestato nelle cessate colonie italiane è aumentato della metà 
      per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo. 
      Nelle stesse misure è aumentato il servizio prestato in Somalia durante 
      l'amministrazione fiduciaria italiana o in attuazione dell'assistenza 
      tecnica accordata dall'Italia allo Stato somalo. 
      Per l'applicazione delle due misure di aumento stabilite in questo 
      articolo, il servizio prestato in Libia, quello prestato nelle altre 
      colonie italiane e quello di cui al secondo comma si computano 
      separatamente; si applica, per il computo di ciascuno di detti servizi, il 
      secondo comma dell'art. 21. 
      ------------------------ 

       
      27. Servizio prestato in zona di armistizio. 
      Il servizio prestato in zona di armistizio dopo la guerra 1914-18 o in 
      altre zone indicate dal regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1925 (9), 
      è aumentato della metà per i primi due anni e di un terzo per il tempo 
      successivo; si osserva, per il computo, il secondo comma dell'art. 21. 
      ------------------------ 
      (9) Recante norme per il computo del tempo trascorso dopo l'armistizio in 
      territorio dichiarato in stato di guerra. 

       
      Capo IV - Disposizioni speciali 
      (giurisprudenza) 
      28. Servizi equiparati a quelli dei dipendenti statali. 
      Per gli effetti del presente testo unico il periodo trascorso con 
      assunzione di responsabilità di Governo è equiparato al servizio reso 
      nelle carriere direttive degli impiegati civili dello Stato. 
      Ai fini del trattamento di quiescenza, ai membri del Governo si applicano 
      le disposizioni concernenti il personale dirigente dello Stato. 
      È equiparato al servizio militare quello prestato: 
      a) dai partigiani combattenti della guerra di liberazione nazionale; 
      b) dal personale dell'assistenza spirituale presso le Forze armate dello 
      Stato; 
      c) dal personale militarizzato di diritto ai sensi delle relative 
      disposizioni; 
      d) dal personale militare e dalle infermiere volontarie della Croce rossa 
      italiana nonché dal personale militare dell'Associazione dei cavalieri 
      italiani del sovrano militare ordine di Malta, in tempo di guerra al 
      seguito delle Forze armate o in qualità di trattenuto per esigenze di 
      carattere eccezionale. 
      È inoltre equiparato al servizio prestato in qualità di dipendente statale 
      quello reso alle dipendenze del Commissariato generale del Governo per il 
      Territorio di Trieste. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      29. Servizi scolastici. 
      Il servizio di insegnamento prestato in qualità di incarieato o supplente 
      annuale, in virtù di nomina conferita dal provveditore agli studi di 
      Bolzano ai sensi dell'art. 12, secondo comma, del decreto legislativo del 
      Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555 (10), è riconosciuto 
      per intero come servizio di ruolo ai fini del trattamento di quiescenza. 
      Per gli insegnanti di ruolo di storia dell'arte che, in possesso 
      dell'abilitazione specifica, abbiano prestato, anteriormente all'entrata 
      in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1188 (11), servizi 
      presso i licei classici statali come incaricati di tale insegnamento, è 
      computabile tutto il servizio prestato sino all'assunzione in ruolo. 
      Gli insegnanti elementari incaricati o supplenti delle scuole dipendenti 
      dallo Stato, iscritti al soppresso Monte pensioni anteriormente al 1° 
      ottobre 1942 e assoggettati a ritenuta in conto entrate del tesoro dal 1° 
      ottobre 1948, hanno diritto al computo della totalità dei servizi prestati 
      nelle scuole elementari. 
      Salvo quanto disposto nel comma precedente, il servizio prestato fino al 
      30 settembre 1948 dagli insegnanti elementari, con iscrizione al soppresso 
      Monte pensioni, si computa, ai fini del trattamento di quiescenza del 
      dipendente statale, secondo le norme della legge 6 febbraio 1941, numero 
      176 (12) e successive modificazioni. 
      Nei confronti degli insegnanti delle scuole indicate nel titolo IV della 
      legge 6 febbraio 1941, n. 176 (12), il computo del servizio prestato 
      anteriormente all'iscrizione al Monte pensioni si effettua secondo le 
      norme contenute nel titolo suddetto. 
      Nei confronti del personale che abbia prestato servizio in qualità di 
      insegnante presso asili costituiti in ente morale, senza iscrizione al 
      soppresso Monte pensioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 19 
      della legge 13 giugno 1952, n. 690 (13). 
      ------------------------ 
      (10) Riportata alla voce Istruzione pubblica: istruzione elementare. 
      (11) Riportata alla voce Istruzione pubblica: istruzione secondaria. 
      (12) Recante l'ordinamento del Monte pensioni per gli insegnanti 
      elementari. 
      (12) Recante l'ordinamento del Monte pensioni per gli insegnanti 
      elementari. 
      (13) Riportata alla voce Istruzione pubblica: personale. 

       
      30. Servizio ferroviario. 
      Nel caso in cui il dipendente statale, con trattamento di quiescenza a 
      carico del bilancio dello Stato, abbia precedentemente prestato servizio 
      in qualità di agente di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello 
      Stato, detto servizio si computa secondo le norme relative al trattamento 
      di quiescenza del personale ferroviario. 
      L'onere del trattamento liquidato è a totale carico dello Stato. 
      ------------------------ 

       
      31. Navigazione mercantile. 
      Per coloro che hanno prestato servizio militare nella Marina è 
      computabile, in ragione della metà della sua durata, il precedente 
      servizio di navigazione su navi nazionali della marina mercantile. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      32. Studi superiori richiesti agli ufficiali. 
      Nei confronti degli ufficiali per la cui nomina in servizio permanente 
      effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laurea si 
      computano tanti anni antecedenti alla data di conseguimento di detto 
      titolo di studio quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale dei 
      relativi corsi. 
      Si computano altresì gli anni corrispondenti al corso di studi 
      universitari, di durata inferiore al corso di laurea, richiesti come 
      condizione necessaria per la nomina in servizio permanente effettivo o per 
      l'ammissione ai corsi normali delle accademie militari per la nomina a 
      ufficiale in servizio permanente effettivo (2/cost). 
      ------------------------ 
      (2/cost) La Corte costituzionale con ordinanza 10-16 maggio 1995, n. 168 
      (Gazz. Uff. 24 maggio 1995, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato la 
      manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli 
      artt. 13 e 32, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 della 
      Costituzione. 

       
      33. Servizio prestato dai legionari fiumani. 
      Il servizio prestato nella milizia legionaria fiumana dal 13 settembre 
      1919 al 5 gennaio 1921 si computa come servizio reso allo Stato. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      34. Particolari situazioni connesse ad eventi bellici o politici. 
      Per i dipendenti cessati dal servizio per motivi politici o razziali e 
      successivamente riassunti, il periodo intercorso dalla cessazione alla 
      riassunzione è computabile ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs.Lgt. 19 ottobre 
      1944, numero 301 (14), in relazione al R.D.L. 6 gennaio 1944, n. 9 (15); 
      per i dipendenti non di ruolo si applicano le disposizioni contenute negli 
      articoli 2 e 3 della legge 28 dicembre 1950, n. 1079 (16) e nell'art. 73 
      della legge 5 marzo 1961, n. 90 (16). 
      Il servizio prestato nei ruoli del personale del cessato Governo delle 
      isole italiane dell'Egeo è computabile a norma dell'art. 4 della legge 28 
      dicembre 1950, n. 1079 (16). 
      È computabile ai sensi della legge 12 febbraio 1957, n. 46 (16/a), il 
      servizio prestato dagli insegnanti elementari e medi, di lingua tedesca, 
      il cui rapporto d'impiego era stato interrotto nel periodo dal 1922 al 
      1930 in relazione alla situazione politica del tempo oppure nel 1940 in 
      seguito agli accordi italo-germanici sulle opzioni. 
      Restano ferme le disposizioni relative alla valutazione dei servizi 
      prestati da profughi e rimpatriati, contenute nell'art. 6 del 
      decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622 (17), convertito con modificazioni 
      nella legge 19 ottobre 1970, n. 744. 
      ------------------------ 
      (14) Recante norme per la revisione delle carriere dei dipendenti delle 
      pubbliche Amministrazioni. 
      (15) Recante norme per la riammissione in servizio dei dipendenti pubblici 
      licenziati per motivi politici. 
      (16) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato. 
      (16) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato. 
      (16) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato. 
      (16/a) Riportata alla voce Istruzione pubblica: personale. 
      (17) Riportata alla voce Profughi. 

       
      35. Ex combattenti partecipanti a esami riservati e vincitori di concorsi 
      annullati. 
      In favore degli ex combattenti che conseguirono la nomina in ruolo 
      mediante concorsi riservati ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 6 
      gennaio 1942, n. 27 (18), e dell'art. 1 del decreto legislativo 26 marzo 
      1946, n. 141 (19) e che erano in possesso dei requisiti prescritti 
      dall'art. 1 del predetto decreto n. 27 per la partecipazione ai concorsi 
      originari, è computabile, ai fini del trattamento di quiescenza, il tempo 
      intercorso fra la data di decorrenza della loro nomina in ruolo e quella 
      anteriore con la quale venne effettuata la nomina in ruolo di coloro che 
      parteciparono ai concorsi originari. 
      Per gli stessi fini di cui sopra, è retrodatata al 26 luglio 1943 la 
      decorrenza della nomina in ruolo degli impiegati civili in servizio alla 
      data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 
      gennaio 1957, n. 3 (19/a), avvenuta dopo la predetta data con graduatorie 
      di merito formate in sostituzione di quelle già approvate alla data del 26 
      luglio 1943 e successivamente annullate per l'eliminazione delle 
      preferenze e del relativo punteggio attribuito ad alcuni candidati per 
      meriti fascisti o demografici. 
      ------------------------ 
      (18) Recante provvidenza a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni 
      da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del 
      personale statale. 
      (19) Recente norma sullo svolgimento dei concorsi. 
      (19/a) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 

       
      36. Servizi resi ad amministrazioni o enti soppressi. 
      Gli ex dipendenti delle disciolte organizzazioni sindacali e degli enti 
      pubblici soppressi con il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 
      1944, n. 369 (20), che siano stati assunti in servizio presso le 
      amministrazioni dello Stato anteriormente alla data di entrata in vigore 
      della legge 28 dicembre 1950, n. 1079, possono riscattare il periodo di 
      effettivo servizio prestato presso gli enti di previdenza. 
      Per gli insegnanti di educazione fisica provenienti dai soppressi enti ai 
      quali erano stati demandati i servizi scolastici per l'insegnamento di 
      detta disciplina, si applicano le disposizioni contenute nel decreto 
      legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 936 (21), 
      nella legge 24 luglio 1954, n. 601 (22), e nella legge 7 febbraio 1958, n. 
      88 (23). 
      Per i dipendenti del soppresso Ministero dell'Africa italiana che abbiano 
      optato per la conservazione del rapporto d'impiego a contratto tipo ai 
      sensi dell'art. 7 della legge 9 luglio 1954, n. 431 (24), si applicano le 
      disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 
      ottobre 1954, n. 1090 (25), e nella legge 18 marzo 1968, n. 350 (19/a). 
      Per il personale dell'Ufficio nazionale statistico economico 
      dell'agricoltura si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 
      1951, numero 64 (26). 
      Per il personale della soppressa Opera nazionale per i ciechi civili si 
      applicano le disposizioni dell'art. 21 della legge 27 maggio 1970, n. 382 
      (27). 
      Resta salva ogni altra disposizione sulla computabilità, anche ai fini del 
      trattamento di quiescenza, di servizi resi presso amministrazioni o enti 
      pubblici soppressi nonché di particolari periodi connessi alla prestazione 
      di tali servizi. 
      I servizi non indicati nel presente testo unico, che, ai sensi di 
      disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico 
      stesso, fossero valutabili ai fini del trattamento di quiescenza a carico 
      del bilancio dello Stato, sono ammessi al computo in base a dette 
      disposizioni; per l'esercizio del diritto da parte degli interessati si 
      osservano i termini stabiliti dall'art. 147. 
      ------------------------ 
      (20) Riportato alla voce Lavoro. 
      (21) Recante norme per l'istituzione di un ruolo transitorio degli 
      insegnanti di educazione fisica negli istituti e nelle scuole di 
      istruzione media. 
      (22) Recante norma sul trattamento di quiescenza degli insegnanti di 
      educazione fisica inquadrati nel ruolo transitorio di cui al D.Lgs.C.P.S. 
      29 maggio 1947, n. 936. 
      (23) Riportata alla voce Istruzione pubblica: istruzione secondaria. 
      (24) Recante norme integrative e modificative della L. 29 aprile 1953, n. 
      430, concernente la soppressione del Ministero dell'Africa Italiana. 
      (25) Riportata al n. N/III. 
      (19/a) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
      (26) Recante norme per la soppressione dell'Ufficio Nazionale Statistico 
      Economico dell'Agricoltura. 
      (27) Riportata alla voce Ciechi civili. 

       
      (giurisprudenza) 
      37. Servizio reso nella m.v.s.n. 
      Il servizio permanente effettivo e gli altri servizi effettivamente resi 
      nella disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue 
      specialità sono valutabili ai sensi dell'art. 4, lettera a), della legge 
      20 marzo 1954, n. 72 (28). 
      Sono valutabili, altresì, i periodi successivi allo scioglimento della 
      milizia trascorsi in prigionia di guerra o in stabilimenti sanitari in 
      seguito a ferite o infermità riconosciute contratte in guerra o per causa 
      di guerra. 
      I servizi prestati nelle legioni libiche permanenti della milizia 
      volontaria per la sicurezza nazionale, eccedente il periodo corrispondente 
      a quello di leva, nonché quelli prestati da militari delle Forze armate 
      dello Stato in qualità di ufficiali, sottufficiali o militari di truppa 
      della milizia stessa sono valutabili se resi presso reparti mobilitati in 
      tempo di guerra dichiarata o di mobilitazione, sia pure parziale, o in 
      operazioni di grande polizia coloniale. 
      I servizi prestati nella milizia forestale, nella milizia portuale e nella 
      milizia stradale si computano rispettivamente, ai sensi del regio decreto 
      13 agosto 1926, n. 1465 (29), della legge 25 maggio 1939, n. 890 (30), e 
      del regio decreto 20 ottobre 1932, n. 1554 (31); sono altresì valutabili i 
      servizi resi nella milizia confinaria. 
      La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 19 si applica anche per gli 
      appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale, 
      sue specialità e milizie speciali. 
      ------------------------ 
      (28) Riportata al n. S/III. 
      (29) Recante approvazione del regolamento della Milizia nazionale 
      forestale. 
      (30) Recante il trattamento di quiescenza per il personale della Milizia. 
      (31) Recante approvazione del regolamento per la Milizia nazionale dello 
      Stato. 

       
      38. Servizio prestato dal personale di cui al regio decreto 18 febbraio 
      1923, n. 440. 
      Nei confronti del personale di cui al regio decreto 18 febbraio 1923, n. 
      440 (32), il servizio prestato anteriormente al passaggio 
      nell'amministrazione italiana è computato secondo le norme degli 
      ordinamenti di provenienza. 
      ------------------------ 
      (32) Recante norme per la sistemazione giuridica degli impiegati ed agenti 
      del cessato regime provvisoriamente in servizio presso l'Amministrazione 
      italiana. 

       
      Capo V - Disposizioni comuni 
      39. Servizi e periodi computabili in base a diverse disposizioni del testo 
      unico. 
      Un periodo di servizio, di cui sia prevista la computabilità in base a 
      diverse disposizioni del presente testo unico, si considera una sola volta 
      secondo la normativa più favorevole. 
      Il precedente comma si applica anche per i periodi di tempo comunque 
      computabili ai fini del trattamento di quiescenza. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      40. Servizio effettivo e servizio utile. 
      Per gli effetti previsti dal presente testo unico, la somma dei servizi e 
      periodi computabili in quiescenza, considerati senza tener conto degli 
      aumenti di cui al precedente capo ILI, costituisce il servizio effettivo; 
      con l'aggiunta di tali aumenti, costituisce il servizio utile. 
      Se nel totale del servizio effettivo risulta una frazione d'anno, la 
      frazione superiore a sei mesi si computa come anno intero; la frazione 
      uguale o inferiore a sei mesi si trascura. 
      Qualora, in aggiunta al servizio effettivo, siano da computare aumenti 
      previsti dal capo III del presente titolo, il servizio utile è arrotondato 
      secondo il disposto del comma precedente, ma in tal caso la parte 
      costituita dal servizio effettivo non si arrotonda. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      41. Servizi non computabili. 
      I periodi di servizio reso allo Stato, che abbiano determinato o concorso 
      a determinare il trattamento pensionistico derivante da iscrizione 
      all'assicurazione generale obbligatoria o a fondi sostitutivi o 
      integrativi di essa oppure derivante da iscrizione obbligatoria a speciali 
      fondi di previdenza, non sono computabili ai fini del trattamento di 
      quiescenza statale, neppure mediante riscatto. 
      Non sono riscattabili né altrimenti computabili ai fini del trattamento di 
      quiescenza, i servizi relativi a incarichi conferiti ai sensi dell'art. 
      380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 
      (33), come sostituito dall'art. 152 del decreto del Presidente della 
      Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (33), ovvero ai sensi di analoghe 
      disposizioni, anche se detti servizi siano assistiti da iscrizione 
      all'assicurazione generale obbligatoria o ad altri fondi. 
      ------------------------ 
      (33) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
      (33) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 

       
      TITOLO III 
      Trattamento di quiescenza normale 
      Capo I - Personale civile 
      (giurisprudenza) 
      42. Diritto al trattamento normale. 
      Il dipendente civile che cessa dal servizio per raggiungimento del limite 
      di età o per infermità non dipendente da causa di servizio ha diritto alla 
      pensione normale se ha compiuto quindici anni di servizio effettivo 
      (33/a). 
      Nei casi di dimissioni, di decadenza, di destituzione e in ogni altro caso 
      di cessazione dal servizio, il dipendente civile ha diritto alla pensione 
      normale se ha compiuto venti anni di servizio effettivo. 
      Alla dipendente dimissionaria coniugata o con prole a carico spetta, ai 
      fini del compimento dell'anzianità stabilita nel secondo comma, un aumento 
      del servizio effettivo sino al massimo di cinque anni. 
      Il personale cui non spetti la pensione ai sensi dei commi precedenti ha 
      diritto a un'indennità una volta tanto purché abbia compiuto un anno 
      intero di servizio effettivo. 
      ------------------------ 
      (33/a) Comma così sostituito dall'art. 27, L. 29 aprile 1976, n. 177, 
      riportata al n. A/XXX. 

       
      (giurisprudenza) 
      43. Base pensionabile. 
      Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza 
      dei dipendenti civili, la base pensionabile, costituita dall'ultimo 
      stipendio o dall'ultima paga o retribuzione e dagli assegni o indennità 
      pensionabili sottoindicati integralmente percepiti, è aumentata del 18 per 
      cento: 
      a) indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti 
      prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 
      giugno 1972, n. 748 (33); 
      b) assegno perequativo e assegno personale pensionabile previsti dalla 
      legge 15 novembre 1973, n. 734 (33) per gli impiegati civili, di ruolo e 
      non di ruolo e per gli operai dello Stato; 
      c) indennità ed assegno personale pensionabile previsti dall'articolo 1 
      della legge 16 novembre 1973, n. 728 (34), per il personale di ruolo e non 
      di ruolo, compreso quello operaio, dell'Amministrazione delle poste e 
      delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici; 
      d) assegno annuo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 
      1973, n. 580 (35), convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, per il 
      personale insegnante delle università e degli istituti di istruzione 
      universitaria, fuori ruolo ed incaricato; 
      e) assegno annuo previsto dall'articolo 12 della legge 30 luglio 1973, n. 
      477 (36), per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente 
      della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica; 
      f) indennità e assegno personale pensionabili previsti dall'articolo 1 
      della legge 27 dicembre 1973, n. 851 (37), per il personale di ruolo e non 
      di ruolo e il personale operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli 
      di Stato; 
      g) assegno personale previsto dall'articolo 202 del decreto del Presidente 
      della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (38). 
      Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabile, 
      possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne 
      preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile (39). 
      ------------------------ 
      (33) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
      (33) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
      (34) Riportata alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. 
      (35) Riportato alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore. 
      (36) Riportata alla voce Istruzione pubblica: personale. 
      (37) Riportato alla voce Monopoli di Stato. 
      (38) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
      (39) Articolo così sostituito dall'art. 15, L. 29 aprile 1976, n. 177, 
      riportata al n. A/XXX, per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza 
      non anteriore al 1° gennaio 1976. 

       
      44. Misura del trattamento normale. 
      La pensione spettante al personale civile con l'anzianità di quindici anni 
      di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile; 
      detta percentuale è aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio 
      utile fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento. 
      Nei casi previsti dai successivi articoli, in cui la pensione spetta con 
      anzianità inferiore a quindici anni di servizio effettivo, la percentuale 
      di cui al comma precedente e ridotta di 1,80 per ogni anno mancante al 
      raggiungimento del quindicesimo anno di servizio utile. 
      L'indennità per una volta tanto è pari ad un dodicesimo della base 
      pensionabile per ogni anno di servizio utile. 
      ------------------------ 

       
      45. Personale della carriera diplomatica. 
      [Gli ambasciatori, i ministri plenipotenziari e i consiglieri di 
      ambasciata, collocati a riposo ai sensi dell'articolo 111 del decreto del 
      Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (40), hanno diritto alla 
      pensione normale se hanno compiuto cinque anni di servizio effettivo. 
      Ai fini della misura della pensione, il servizio utile è aumentato di 
      cinque anni. 
      Qualora con tale aumento il servizio utile non raggiunga venti anni, il 
      servizio prestato con le qualifiche di cui al primo comma è aumentato di 
      un terzo non oltre il raggiungimento di venti anni di servizio utile. 
      L'indennità per una volta tanto spettante al personale di cui al presente 
      articolo, che abbia prestato almeno un anno di servizio effettivo, è pari 
      allo stipendio e agli altri assegni pensionabili dovuti nell'ultimo anno 
      di servizio, al netto di ogni ritenuta] (40/a). 
      ------------------------ 
      (40) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri. 
      (40/a) Articolo abrogato dall'art. 59, L. 27 dicembre 1997, n. 449, 
      riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
      dello Stato. 

       
      46. Personale dell'Amministrazione dell'interno. 
      [Ai prefetti della Repubblica collocati a riposo per ragioni di servizio 
      ai sensi dell'articolo 238 del decreto del Presidente della Repubblica 10 
      gennaio 1957, n. 3 (38), si applicano le disposizioni dell'articolo 
      precedente. Ai fini dell'aumento previsto nel terzo comma di detto 
      articolo si considera il servizio prestato in qualità di prefetto. 
      Le disposizioni del primo e del secondo comma dell'art. 45 si applicano 
      anche agli ispettori generali capi di pubblica sicurezza e ai questori, 
      dispensati o collocati a riposo per gravi ragioni di servizio ai sensi 
      dell'art. 249 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 
      numero 3 (38). 
      I funzionari di pubblica sicurezza, al compimento di trentacinque anni di 
      servizio, hanno diritto ad essere collocati a riposo con un aumento di 
      cinque anni del servizio utile a pensione. 
      Il secondo comma del precedente art. 45 si applica anche al personale dei 
      ruoli organici transitori del soppresso servizio speciale riservato 
      dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, collocato a riposo 
      al compimento di trentacinque anni di servizio effettivo; è escluso il 
      personale con qualifica di elettrotecnico capo o di elettrotecnico 
      principale. 
      Le ispettrici e le assistenti del Corpo di polizia femminili hanno diritto 
      alla pensione normale dopo quindici anni di servizio effettivo, purché 
      abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, fermo restando il disposto 
      dell'art. 42, comma primo; in caso di dimissioni, l'aumento massimo di 
      servizio effettivo di cui al terzo comma dell'art. 42 è stabilito, per il 
      personale anzidetto, in otto anni. Nel caso di collocamento a riposo per 
      raggiunto limite di età, il servizio utile è aumentato di cinque anni. 
      Resta in vigore l'art. 7 del testo unico approvato con R.D. 21 febbraio 
      1895, n. 70 (41)] (40/a). 
      ------------------------ 
      (38) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
      (38) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
      (41) Il R.D. 21 febbraio 1895, n. 70, già riportato al n. A/I, è stato 
      abrogato dall'art. 254 del presente testo unico. L'art. 7 sopra citato 
      così dispone: "Gli ufficiali di pubblica sicurezza che avranno raggiunto 
      l'età di anni sessanta e compiuto venticinque anni di servizio, possono 
      essere collocati a riposo d'ufficio". 
      (40/a) Articolo abrogato dall'art. 59, L. 27 dicembre 1997, n. 449, 
      riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
      dello Stato. 

       
      (giurisprudenza) 
      47. Personale scolastico. 
      Il trattamento di quiescenza spettante al personale incaricato delle 
      scuole e degli istituti di istruzione secondaria, professionale o 
      artistica, che abbia prestato servizi senza trattamento di cattedra e per 
      meno di diciotto ore settimanali, è commisurato a tanti diciottesimi della 
      misura intera quanti risultano dalla media aritmetica dell'orario 
      settimanale di ciascun anno di servizio. 
      ------------------------ 

       
      48. Dipendenti civili affetti da tubercolosi. 
      Il dipendente civile, titolare di pensione di guerra per infermità 
      tubercolare, che cessa dal servizio a causa di detta infermità, dichiarata 
      contagiosa, ha diritto alla pensione normale se ha maturato un'anzianità 
      di almeno sette anni risultante dalla somma del servizio effettivo e degli 
      aumenti per campagne di guerra. 
      Al dipendente che si trovi nelle condizioni di cui al comma precedente 
      spetta un aumento del servizio prestato, sino al massimo di cinque anni e 
      non oltre il raggiungimento di venti anni di servizio effettivo. Ai fini 
      del raggiungimento di tale limite, non si tiene conto degli eventuali 
      periodi di studio e degli altri periodi previsti dall'art. 13, riscattati 
      dall'interessato. 
      ------------------------ 

       
      49. Personale già in servizio nel territorio di Trieste. 
      Il personale del ruolo speciale del territorio di Trieste, trattenuto ai 
      sensi del primo e del secondo comma dell'art. 8 della legge 22 dicembre 
      1960, n. 1600 (38), che all'atto del collocamento a riposo per limiti di 
      età abbia prestato almeno dieci anni di servizio effettivo, senza aver 
      raggiunto l'anzianità prevista dal primo comma dell'art. 42, ha diritto 
      alla pensione normale come se avesse prestato quindici anni di servizio 
      effettivo. 
      ------------------------ 
      (38) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 

       
      50. Personale addetto alla commutazione telefonica. 
      I periodi di servizio prestato alla commutazione telefonica in qualità di 
      operatore, di assistente o di capoturno da parte del personale 
      dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono aumentati di un terzo 
      della loro durata. Tale aumento si computa come servizio effettivo. 
      Il disposto di cui al comma precedente è esteso al personale 
      dell'Amministrazione postelegrafonica applicato a mansioni di 
      radiotelegrafista o di radiotelefonista o di capo-turno negli uffici radio 
      p.t. (41/a) (41/cost). 
      ------------------------ 
      (41/a) Comma così sostituito dall'art. 23, L. 22 dicembre 1981, n. 797, 
      riportata alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. 
      (41/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 23-28 maggio 2001, n. 168 
      (Gazz. Uff. 6 giugno 2001, n. 22, serie speciale), ha dichiarato la 
      manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale 
      dell'art. 50 sollevata in riferimento agli artt. 3, 36, 38, 76 e 97 della 
      Cost. 

       
      51. Benefici combattentistici. 
      A favore dei dipendenti civili ex combattenti e assimilati si applicano le 
      norme contenute nella legge 24 maggio 1970, n. 336 (42), nella legge 8 
      luglio 1971, n. 541 (42), e nella legge 9 ottobre 1971, numero 824 (42). 
      ------------------------ 
      (42) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato. 
      (42) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato. 
      (42) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato. 

       
      Capo II - Personale militare 
      (giurisprudenza) 
      52. Diritto al trattamento normale. 
      L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal 
      servizio permanente o continuativo hanno diritto alla pensione normale se 
      hanno raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, 
      di cui dodici di servizio effettivo. 
      Nel caso di cessazione dal servizio permanente o continuativo per 
      raggiunti limiti di età il militare consegue la pensione normale anche se 
      ha un'anzianità inferiore a quella indicata nel comma precedente. 
      L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal 
      servizio permanente o continuativo a domanda, per decadenza o per perdita 
      del grado hanno diritto alla pensione normale se hanno compiuto almeno 
      venti anni di servizio effettivo. 
      Per i militari non appartenenti al servizio permanente o continuativo è 
      necessaria, ai fini del diritto alla pensione normale, una anzianità di 
      almeno venti anni di servizio effettivo. 
      All'ufficiale, al sottufficiale e al militare di truppa che cessano dal 
      servizio permanente o continuativo, senza aver conseguito diritto a 
      pensione, spetta un'indennità per una volta tanto purché abbiano compiuto 
      un anno intero di servizio effettivo. 
      Al personale che, per effetto di successivi richiami, raggiunga 
      un'anzianità di almeno venti anni di servizio effettivo è liquidata la 
      pensione, previa rifusione dell'indennità per una volta tanto 
      precedentemente percepita. 
      Si applicano le disposizioni richiamate dallo art. 51. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      53. Base pensionabile. 
      Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza 
      del personale militare, escluso quello indicato nell'articolo 54, 
      penultimo comma, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o 
      dall'ultima paga e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati, 
      integralmente percepiti, è aumentata del 18 per cento: 
      a) indennità di funzione per i generali di brigata ed i colonnelli, 
      prevista dall'articolo 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 (43); 
      b) assegno perequativo ed assegno personale pensionabile, previsti 
      dall'articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628 (43), in favore degli 
      ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonché 
      dei sottufficiali e dei militari di truppa; 
      c) assegno personale previsto dall'articolo 202 del decreto del Presidente 
      della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (42), applicabile al personale 
      militare in base all'articolo 3 della legge 8 agosto 1957, n. 751 (43). 
      Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabili, 
      possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne 
      prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile. 
      Per l'ufficiale che in tempo di guerra sia stato investito del grado 
      superiore a quello ricoperto all'atto della cessazione dal servizio o 
      delle funzioni organicamente devolute a detto grado superiore con 
      godimento dei relativi assegni, si considerano lo stipendio e gli altri 
      assegni pensionabili inerenti a tale grado (43/a). 
      ------------------------ 
      (43) Riportata alla voce Forze armate. 
      (43) Riportata alla voce Forze armate. 
      (42) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato. 
      (43) Riportata alla voce Forze armate. 
      (43/a) Articolo così sostituito, per le cessazioni dal servizio aventi 
      decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1976, dall'art. 16, L. 29 aprile 
      1976, n. 177, riportata al n. A/XXX. 

       
      (giurisprudenza) 
      54. Misura del trattamento normale. 
      La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni 
      e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della 
      base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente 
      articolo. 
      La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di 
      servizio utile oltre il ventesimo. 
      Per gli ufficiali del servizio permanente che rivestono un grado per il 
      quale sia stabilito, ai fini della cessazione dal servizio, uno dei limiti 
      di età indicati nella tabella n. 1 annessa al presente testo unico si 
      applicano le percentuali di aumento previste nella tabella stessa. 
      Le percentuali di aumento indicate nella lettera B) della tabella di cui 
      al precedente comma si applicano anche per la liquidazione della pensione 
      dei sottufficiali, siano o non provenienti dal servizio permanente o 
      continuativo, nonché dei carabinieri e dei finanzieri. 
      Per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica del 
      ruolo speciale per mansioni d'ufficio collocati in congedo prima del 
      compimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio si 
      applica, relativamente al servizio prestato fino alla data di 
      trasferimento in detto ruolo, la percentuale di aumento inerente al grado 
      rivestito a tale data e, relativamente al servizio reso nel ruolo 
      speciale, la percentuale di aumento dell'1,80. 
      Per i sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo 
      della guardia di finanza e per i sottufficiali e i militari di truppa del 
      Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di 
      custodia si considera la percentuale di aumento del 3,60. 
      La pensione determinata con l'applicazione delle percentuali di cui ai 
      precedenti commi non può superare l'80 per cento della base pensionabile. 
      In ogni caso la pensione spettante non può essere minore di quella che il 
      militare avrebbe conseguito nel grado inferiore, in base agli anni di 
      servizio utile maturati alla data di cessazione dal servizio. 
      Per il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per 
      raggiungimento del limite di età, senza aver maturato l'anzianità prevista 
      nel primo comma dell'art. 52, la pensione è pari al 2,20 per cento della 
      base pensionabile per ogni anno di servizio utile. 
      Nei confronti dei graduati e dei militari di truppa non appartenenti al 
      servizio continuativo la misura della pensione normale è determinata 
      nell'annessa tabella n. 2. 
      L'indennità per una volta tanto è pari a un ottavo della base pensionabile 
      per ogni anno di servizio utile. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      55. Ufficiali in ausiliaria. 
      L'ufficiale che all'atto della cessazione dal servizio permanente è 
      collocato nella categoria dell'ausiliaria, allo scadere del periodo di 
      permanenza in tale categoria ha diritto alla riliquidazione della pensione 
      con il computo di detto periodo e sulla base dello stipendio e degli altri 
      assegni pensionabili dei quali si tenne conto ai fini della prima 
      liquidazione, maggiorati degli aumenti periodici di cui all'art. 1 del 
      decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 (43/b), 
      relativi al periodo trascorso in ausiliaria. Nel caso in cui l'ufficiale 
      sia stato richiamato per almeno un anno, la nuova pensione è liquidata 
      sulla base dello stipendio e degli altri assegni pensionabili percepiti 
      durante il richiamo, maggiorati degli aumenti periodici inerenti al 
      periodo di ausiliaria trascorso senza richiamo. 
      Per l'ufficiale collocato in ausiliaria d'autorità o a domanda, il computo 
      del periodo di permanenza in tale categoria è ridotto alla metà. Per 
      l'ufficiale collocato in ausiliaria in seguito alla cessazione del 
      trattamento pensionistico di guerra, il periodo di cui sopra è computato 
      limitatamente alla eventuale differenza tra il periodo stesso e l'aumento 
      di sei anni già computato ai sensi del terzo comma del successivo art. 63. 

      Non si considera il tempo trascorso in ausiliaria, durante il quale 
      l'ufficiale abbia prestato servizio computabile agli effetti di altro 
      trattamento di quiescenza, salvo che l'ufficiale opti per il computo di 
      detto periodo ai fini della pensione militare. 
      ------------------------ 
      (43/b) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 

       
      56. Ufficiali nella riserva o in congedo assoluto. 
      L'ufficiale cessato dal servizio permanente per età o per invalidità e 
      collocato direttamente nella riserva o in congedo assoluto, al compimento 
      in tali posizioni di un periodo corrispondente a quello indicato nel primo 
      comma dell'art. 56 della legge 10 aprile 1954, n. 113 (44), ha diritto 
      alla riliquidazione della pensione sulla base dello stipendio e degli 
      altri assegni pensionabili da ultimo percepiti, maggiorati degli aumenti 
      periodici di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 
      gennaio 1956, n. 19 (43/b), relativi al periodo suddetto. 
      Analogo diritto spetta al termine del periodo di cui al comma precedente, 
      in relazione alla minore durata della permanenza in ausiliaria, 
      all'ufficiale collocato nella riserva o in congedo assoluto dalla 
      categoria dell'ausiliaria in applicazione degli articoli 51 e 56 della 
      citata legge 10 aprile 1954, n. 113 (44). 
      ------------------------ 
      (44) Riportata alla voce Forze armate. 
      (43/b) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
      (44) Riportata alla voce Forze armate. 

       
      (giurisprudenza) 
      57. Richiamo in servizio di militari pensionati. 
      Gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa provvisti di 
      pensione normale e richiamati in servizio hanno diritto, all'atto del 
      ricollocamento in congedo o in congedo assoluto, alla riliquidazione della 
      pensione in relazione al nuovo servizio prestato; se il richiamo ha avuto 
      una durata di almeno un anno intero, ai fini della riliquidazione si 
      considera anche l'ultimo stipendio percepito. 
      Per gli ufficiali nei cui confronti, in sede di liquidazione della 
      pensione originaria, ha trovato applicazione una delle percentuali 
      previste dalla tabella n. 1 annessa al presente testo unico, la 
      riliquidazione è effettuata mantenendo ferme la base pensionabile e la 
      percentuale considerate nella precedente liquidazione, salvo, se più 
      favorevole e purché il richiamo sia durato almeno un anno, il diritto alla 
      pensione liquidata sulla base dello stipendio e degli altri assegni 
      pensionabili percepiti durante il richiamo e con l'applicazione 
      dell'aumento percentuale di 1,80 per ogni anno di servizio utile oltre il 
      ventesimo. 
      Le disposizioni del precedente comma valgono anche per i sottufficiali già 
      provvisti di trattamento di quiescenza, che durante il servizio di 
      richiamo conseguono la nomina a ufficiale. 
      ------------------------ 

       
      58. Non cumulabilità delle rate di pensione con assegni di attività 
      spettanti dopo la cessazione dal servizio. 
      Al personale militare cessato dal servizio permanente o continuativo per 
      infermità, per non idoneità agli uffici del grado o per causa a questa 
      corrispondente ovvero in applicazione delle norme sull'avanzamento non 
      competono le rate del trattamento di quiescenza durante il periodo di tre 
      mesi in cui, ai sensi delle leggi sullo stato giuridico, sono corrisposti 
      assegni pari a quelli di attività. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      59. Computo delle indennità di aeronavigazione e di volo per i militari 
      dell'Aeronautica. 
      L'articolo 59 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza 
      dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del 
      Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive 
      modificazioni, è sostituito dal seguente: 
      Per gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa dell'Arma 
      aeronautica, ruolo naviganti, ruolo servizi (ex naviganti e operatori di 
      sistema) e ruolo specialisti, per quelli del genio aeronautico, ruolo 
      ingegneri e ruolo assistenti tecnici, e per quelli del Corpo sanitario 
      aeronautico che abbiano percepito le indennità di aeronavigazione o di 
      volo la pensione normale e l'indennità per una volta tanto sono aumentate 
      di una aliquota corrispondente a tanti ventottesimi dei nove decimi delle 
      indennità di aeronavigazione o di volo percepite, calcolate ad anno, per 
      quanti sono gli anni di servizio effettivo prestati con percezione di 
      dette indennità e con il massimo di venti ventottesimi, per i primi venti 
      anni di servizio di aeronavigazione e di volo. 
      La pensione normale di cui sopra è altresì aumentata di una ulteriore 
      aliquota pari all'1,30 per cento delle indennità di aeronavigazione o di 
      volo spettanti in servizio fino ad un massimo dell'80 per cento delle 
      indennità stesse, per ogni anno di servizio di aeronavigazione o di volo 
      successivo ai venti anni di cui al precedente comma. 
      A fini dell'applicazione del presente articolo si tiene conto del grado 
      rivestito e dell'anzianità di servizio aeronavigante o di volo maturata 
      dall'interessato all'atto della cessazione dal sevizio. Il calcolo delle 
      aliquote pensionabili delle indennità di aeronavigazione e di volo, di cui 
      al primo e secondo comma, è effettuato separatamente per ciascun periodo 
      di impiego sui vari tipi di velivoli, tenendo conto della durata di 
      ciascuno di tali periodi e sulla base delle corrispondenti indennità nelle 
      misure vigenti all'atto della cessazione dal servizio. 
      Per i periodi di servizio superiori al massimo pensionabile si tiene conto 
      delle misure più favorevoli percepite, nel tempo, dagli interessati. 
      Per i periodi anteriori al 1° luglio 1970 l'attività di volo svolta sui 
      velivoli da caccia è assimilata a quella svolta sugli aviogetti (44/a). 
      ------------------------ 
      (44/a) Articolo così sostituito dall'art. 148, L. 11 luglio 1980, n. 312, 
      riportata alla voce Impiegati civili dello Stato, con decorrenza dalla 
      data di entrata in vigore della legge stessa e poi dall'art. 19, L. 23 
      marzo 1983, n. 78, riportata alla voce Forze armate. 

       
      60. Computo dell'indennità di aeronavigazione, di volo e di paracadutismo 
      per i militari non appartenenti all'Aeronautica. 
      Per gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa non appartenenti 
      all'Aeronautica che abbiano svolto attività di volo, di osservazione aerea 
      o di paracadutismo e abbiano percepito l'indennità di aeronavigazione, di 
      volo o di paracadutismo, la pensione e l'indennità per una volta tanto 
      sono aumentati di un'aliquota di dette indennità nella misura e con i 
      limiti previsti nell'art. 59. 
      Agli effetti della determinazione dell'aliquota di cui al primo comma, gli 
      ufficiali che abbiano percepito l'indennità di aeronavigazione sono 
      equiparati agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, e quelli 
      che abbiano percepito l'indennità di volo agli ufficiali del genio 
      aeronautico, ruolo ingegneri. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      61. Servizi antincendi e Corpo forestale. 
      Al personale del ruolo tecnico della carriera direttiva e al personale 
      della carriera di concetto dei servizi antincendi nonché agli ufficiali 
      forestali provenienti dalla soppressa milizia nazionale forestale si 
      applicano le disposizioni del presente capo concernenti gli ufficiali. 
      Per gli ufficiali forestali di cui al comma precedente si considerano, ai 
      fini della liquidazione del trattamento di quiescenza, gli stipendi e le 
      aliquote spettanti ai pari grado dell'Arma dei carabinieri. 
      Al personale della carriera dei capi reparto e capi squadra e della 
      carriera dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché ai 
      sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato si 
      applicano le disposizioni stabilite nel presente capo per le 
      corrispondenti categorie di militari; per il caso di dimissioni si applica 
      il terzo comma dell'art. 52. 
      Per il personale di cui al terzo comma del presente articolo, l'aumento 
      percentuale della base pensionabile per ogni anno di servizio utile oltre 
      il ventesimo è di 3,60. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      62. Cappellani militari, personale militarizzato, della Croce rossa 
      italiana e dell'ordine di Malta. 
      Per il personale dell'assistenza spirituale presso le Forze armate dello 
      Stato, per il personale militarizzato e per quello della Croce rossa 
      italiana e dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare 
      ordine di Malta, di cui all'art. 28, lettere b), c) e d), si osservano le 
      disposizioni applicabili ai militari dell'Esercito appartenenti alle 
      categorie del congedo, salvo quanto disposto nel comma successivo. 
      Il cappellano militare collocato in congedo perché rivestito della dignità 
      vescovile ha diritto alla pensione prevista per l'ufficiale che cessa dal 
      servizio permanente per l'età. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      63. Militari invalidi di guerra. 
      Il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo, per 
      invalidità contratta a causa di guerra o per aver conseguito trattamento 
      pensionistico di guerra ha diritto alla pensione normale se ha raggiunto 
      nove anni di servizio utile di cui sei di servizio effettivo. 
      In mancanza di tale anzianità, spetta un assegno integratore del 
      trattamento di guerra, liquidato dal Ministero del tesoro e corrispondente 
      a tanti ventesimi della pensione minima normale quanti sono gli anni di 
      servizio utile. 
      Ai fini della misura della pensione normale e dell'assegno integratore, il 
      servizio utile è aumentato di sei anni. 
      Se in seguito venga a cessare il trattamento di guerra, il militare perde 
      i benefici di cui ai precedenti commi a decorrere dal giorno successivo a 
      quello della cessazione di detto trattamento. 
      Con effetto dallo stesso giorno, qualora in base alle norme sullo stato 
      giuridico non possa aver luogo la riammissione in servizio permanente o 
      continuativo ovvero, trattandosi di ufficiale, il collocamento in 
      ausiliaria, il militare ha diritto alla pensione normale la cui misura, 
      ove non sia stata raggiunta l'anzianità prevista dai primo comma dell'art. 
      52, è pari al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di 
      servizio effettivo computato con l'aumento di dodici anni, senza che possa 
      essere superato il limite di quindici anni. 
      L'assegno integratore di cui al secondo comma del presente articolo spetta 
      anche al militare che abbia conseguito il trattamento di guerra dopo 
      essere cessato dal servizio permanente o continuativo senza diritto a 
      pensione normale; in tale caso resta escluso l'aumento di sei anni. 
      Al militare che cessi dal servizio permanente o continuativo perché 
      invalido della guerra 1940- 45 si applicano le disposizioni del decreto 
      legislativo 7 maggio 1948, n. 1472 (45), e successive modificazioni. 
      ------------------------ 
      (45) Recante provvedimenti per gli ufficiali già in servizio permanente 
      effettivo e i sottufficiali già in carriera continuativa mutilati e 
      invalidi della guerra 1940-1944. 

       
      TITOLO IV 
      Trattamento privilegiato 
      (giurisprudenza) 
      64. Diritto alla pensione. 
      Il dipendente statale che per infermità o lesioni dipendenti da fatti di 
      servizio abbia subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili a 
      una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 
      313, ha diritto alla pensione privilegiata qualora dette menomazioni lo 
      abbiano reso inabile al servizio. 
      Per gli effetti di cui al comma precedente, fatti di servizio sono quelli 
      derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio. 
      Per gli stessi effetti, le infermità o le lesioni si considerano 
      dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa 
      ovvero concausa efficiente e determinante. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      65. Misura della pensione privilegiata per il personale civile non 
      operaio. 
      Per i dipendenti civili le cui infermità o lesioni siano ascrivibili alla 
      prima categoria della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 
      (46), la pensione privilegiata è pari a otto decimi della base 
      pensionabile di cui all'art. 43, salvo quanto disposto nell'articolo 
      seguente. 
      Qualora le infermità o le lesioni siano di minore entità, la pensione è 
      pari a un quarantesimo della base anzidetta per ogni anno di servizio 
      utile, ma non può essere inferiore ad un terzo né superiore a otto decimi 
      della base stessa. 
      In caso di cessazione dal servizio per infortunio sul lavoro che dia 
      diritto a una rendita di inabilità in base alle norme vigenti in materia, 
      la pensione privilegiata è diminuita di una somma pari alla rendita 
      stessa. La pensione, ridotta nel modo anzidetto, non può essere inferiore 
      a quella normale calcolata in base ai servizi prestati, secondo le 
      disposizioni dell'art. 44. 
      Per i funzionari di pubblica sicurezza e per le appartenenti al Corpo di 
      polizia femminile, il trattamento privilegiato è liquidato con le norme 
      stabilite per i militari, se più favorevoli. 
      ------------------------ 
      (46) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni 
      di guerra. 

       
      (giurisprudenza) 
      66. Misura della pensione privilegiata degli operai. 
      La pensione privilegiata spettante all'operaio è pari a quella normale 
      calcolata in base al servizio utile aumentato di dieci anni; in ogni caso 
      la pensione privilegiata non può essere inferiore al 44 per cento né 
      superiore all'80 per cento della base pensionabile. 
      Qualora il fatto di servizio costituisca titolo per il trattamento 
      previsto dalle riforme di legge in materia di infortuni sul lavoro, è data 
      facoltà all'interessato di optare per l'indennità di infortunio cumulata 
      col trattamento normale di quiescenza eventualmente spettante oppure per 
      la pensione privilegiata con esclusione del diritto al trattamento 
      infortunistico. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      67. Misura della pensione privilegiata dei militari. 
      Al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, 
      siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla 
      legge 18 marzo 1968, n. 313 (46/a), e non siano suscettibili di 
      miglioramento spetta la pensione. 
      La pensione è pari alla base pensionabile di cui all'art. 53 se le 
      infermità o le lesioni sono ascrivibili alla prima categoria ed è pari al 
      90, 80, 70, 60, 50, 40 o 30 per cento della base stessa in caso di 
      ascrivibilità, rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta, 
      sesta, settima o ottava categoria, salvo il disposto dell'ultimo comma di 
      questo articolo. 
      Le pensioni di settima e ottava categoria sono aumentate rispettivamente 
      dello 0,20 per cento e dello 0,70 per cento della base pensionabile per 
      ogni anno di servizio utile nei riguardi dei militari che, senza aver 
      maturato l'anzianità necessaria per il conseguimento della pensione 
      normale, abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo. La 
      pensione così aumentata non può eccedere la misura prevista dal primo 
      comma dell'art. 54. 
      Qualora sia stata raggiunta l'anzianità indicata dal primo comma dell'art. 
      52, la pensione privilegiata è liquidata nella misura prevista per la 
      pensione normale aumentata di un decimo, se più favorevole. 
      Per i caporal maggiori, i caporali e i soldati, per i sottocapi e i comuni 
      di I e II classe del C.E.M.M, per i primi avieri, gli allievi scelti e gli 
      avieri nonché per gli allievi carabinieri, allievi della guardia di 
      finanza, allievi delle guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di 
      custodia ed allievi delle guardie forestali dello Stato la misura della 
      pensione privilegiata è quella indicata nell'annessa tabella n. 3. 
      ------------------------ 
      (46/a) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni 
      di guerra. 

       
      (giurisprudenza) 
      68. Assegno rinnovabile per i militari. 
      Se le infermità o le lesioni ascrivibili ad una delle categorie della 
      tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (46/a), sono 
      suscettibili di miglioramento, spetta al militare un assegno rinnovabile 
      di misura uguale alla pensione e di durata da due a sei anni in relazione 
      al tempo necessario per il miglioramento, salvo quanto disposto nel quarto 
      comma. 
      Alla scadenza dell'assegno rinnovabile anzidetto, se le infermità o le 
      lesioni sono ancora da ascrivere ad una delle categorie della tabella A e 
      non sono più suscettibili di miglioramento spetta la pensione; se sono da 
      ascrivere alla tabella B, annessa alla citata legge 18 marzo 1968, n. 313 
      (46/a), spetta l'indennità per una volta tanto stabilita dall'articolo 
      seguente; se non sono più ascrivibili ad alcuna delle due tabelle non 
      spetta ulteriore trattamento privilegiato. Qualora, invece, le infermità o 
      le lesioni siano ancora da ascrivere ad una delle categorie della tabella 
      A e continuino ad essere suscettibili di miglioramento, spetta un secondo 
      assegno rinnovabile che, insieme al precedente, non superi la durata di 
      sei anni; se il precedente sia durato sei anni spetta la pensione. 
      Alla scadenza del secondo assegno rinnovabile, spetta la pensione o 
      l'indennità per una volta tanto, secondo la ascrivibilità delle infermità 
      o delle lesioni, oppure non spetta ulteriore trattamento se esse non sono 
      più ascrivibili ad alcuna delle due tabelle di cui sopra. 
      La somma dei vari periodi per i quali è accordato l'assegno rinnovabile 
      non può eccedere quattro anni per gli invalidi affetti da un'infermità di 
      cui alla tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (46/a), e 
      fruenti per la stessa infermità di assegno rinnovabile con 
      superinvalidità. In ogni caso, se alla scadenza dell'assegno l'invalidità 
      sia ascrivibile, per miglioramento, ad una categoria inferiore alla prima, 
      gli interessati conservano immutato il trattamento economico precedente 
      per un biennio ed il nuovo trattamento decorrerà dalla scadenza del 
      biennio medesimo ove venga riconfermata l'ascrivibilità della categoria 
      inferiore. 
      Qualora, alla scadenza dell'assegno rinnovabile, non spetti la pensione 
      privilegiata né altro assegno rinnovabile, il militare che abbia compiuto 
      la necessaria anzianità di servizio consegue la pensione normale dal 
      giorno della scadenza dell'assegno rinnovabile (46/b). 
      ------------------------ 
      (46/a) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni 
      di guerra. 
      (46/a) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni 
      di guerra. 
      (46/a) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni 
      di guerra. 
      (46/b) Vedi, anche, l'art. 5, L. 26 gennaio 1980, n. 9, riportata al n. 
      B/XXI. 

       
      (giurisprudenza) 
      69. Indennità per una volta tanto per i militari. 
      Il militare che abbia contratto infermità o riportato lesioni, dipendenti 
      da fatti di servizio e ascrivibili alla tabella B annessa alla legge 18 
      marzo 1968, n. 313 (46/a), ha diritto, all'atto della cessazione dal 
      servizio e purché non gli spetti la pensione normale, a un'indennità per 
      una volta tanto in misura pari a una o più annualità della pensione di 
      ottava categoria, con un massimo di cinque annualità, secondo la gravità 
      della menomazione fisica (46/c). 
      È consentito il cumulo dell'indennità per una volta tanto con la pensione 
      o l'assegno rinnovabile per infermità ascrivibile alla tabella A annessa 
      alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (46/a). Le due attribuzioni si effettuano 
      distintamente, ma l'ammontare dei due trattamenti non potrà in alcun caso 
      superare la misura del trattamento complessivo che sarebbe spettato 
      all'invalido qualora le infermità classificate alla tabella B fossero 
      state ascritte all'ottava categoria della tabella A. 
      ------------------------ 
      (46/a) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni 
      di guerra. 
      (46/c) La Corte costituzionale, con sentenza 4-20 gennaio 1977, n. 48 
      (Gazz. Uff. 26 gennaio 1977, n. 24) ha dichiarato l'illegittimità 
      costituzionale dell'art. 69, primo comma limitatamente all'inciso "purché 
      non gli spetti la pensione normale". 
      (46/a) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni 
      di guerra. 

       
      (giurisprudenza) 
      70. Aggravamento. 
      Nei casi di aggravamento delle infermità o delle lesioni per le quali sia 
      già stato attribuito il trattamento privilegiato, l'invalido può far 
      valere i suoi maggiori diritti chiedendone la revisione senza limiti di 
      tempo. L'interessato può altresì in ogni tempo far valere i suoi diritti, 
      nei casi di aggravamento, qualora sia stato emesso provvedimento negativo 
      di trattamento privilegiato perché le infermità o le lesioni non erano 
      valutabili ai fini della classificazione ovvero quando, ai sensi delle 
      norme concernenti lo stato giuridico del personale, le infermità o le 
      lesioni siano state riconosciute dipendenti da fatti di servizio, ma non 
      invalidanti. Se, eseguiti i prescritti accertamenti sanitari, la domanda è 
      respinta, essa può essere rinnovata non più di due volte per la stessa 
      infermità o lesione; a tal fine non si tiene conto delle domande 
      presentate prima del 12 giugno 1965. È ammessa tuttavia una ulteriore 
      istanza trascorsi dieci anni dalla data in cui è stata presentata la 
      domanda definitiva con il terzo provvedimento negativo per non riscontrato 
      aggravamento (46/d). 
      Si considera che sia sopravvenuto aggravamento anche quando si accerti che 
      l'invalidità, sebbene non aggravata, sia tuttavia da ascrivere ad una 
      categoria superiore a quella a cui venne prima assegnata. 
      La pensione o l'assegno rinnovabile spettanti in caso di aggravamento o di 
      rivalutazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello 
      della presentazione della domanda oppure, qualora risulti più favorevole, 
      dalla data della visita medica e sono corrisposti con deduzione delle 
      quote di pensione o di assegno già riscosse dall'interessato dopo la 
      decorrenza stabilita. 
      Nel caso di nuova liquidazione di indennità per una volta tanto, 
      quest'ultima è attribuita in aggiunta a quella precedentemente goduta e 
      con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione 
      della domanda, fermo restando il limite massimo di cui al primo comma 
      dell'art. 69. 
      Qualora spetti, per aggravamento o rivalutazione, pensione o assegno 
      rinnovabile per periodi in cui sia stata già liquidata indennità per una 
      volta tanto, l'importo dell'indennità stessa, limitatamente a detti 
      periodi, viene recuperato mediante trattenuta sui ratei arretrati. Ove 
      residuino altre somme a debito dell'interessato, il recupero è effettuato 
      sui ratei successivi, in misura non superiore a un quinto dell'importo dei 
      ratei stessi. 
      Per gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilità di cui al 
      successivo art. 104, resta impregiudicata la facoltà di richiedere la 
      revisione della pensione o dell'assegno per aggravamento dell'invalidità 
      di servizio ai sensi delle norme contenute nel presente articolo. 
      Nei confronti dei titolari di pensione privilegiata non si applica, in 
      caso di aggravamento, l'art. 68; il nuovo trattamento spettante è 
      attribuito nella forma della pensione. 
      Per le denunce di aggravamento di infermità o lesioni delle quali in 
      precedenza non sia stato chiesto l'accertamento si applica l'art. 169. 
      ------------------------ 
      (46/d) Periodo aggiunto dall'art. 5, L. 25 luglio 1975, n. 361, riportata 
      al n. A/XXIX. 

       
      (giurisprudenza) 
      71. Criteri di classificazione. 
      Ai fini dell'assegnazione a categoria di pensione in base alla tabella A 
      annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (46/e), la perdita anatomica o 
      funzionale dell'arto sinistro o di segmenti di esso è equiparata alla 
      perdita anatomica o funzionale dell'arto destro o di segmenti di esso. 
      Le "Avvertenze alla tabella A e B", di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 
      313 (46/e), sono sostituite da quelle allegate alla legge 28 luglio 1971, 
      n. 585. 
      Le disposizioni dei precedenti commi si applicano con effetto non 
      anteriore alle decorrenze previste dalla citata legge 28 luglio 1971, 
      numero 585 (46/e). 
      ------------------------ 
      (46/e) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni 
      di guerra. 
      (46/e) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni 
      di guerra. 
      (46/e) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni 
      di guerra. 

       
      72. Coesistenza di più infermità. 
      Nel caso di coesistenza di due infermità o lesioni ascrivibili a categorie 
      dalla terza all'ottava della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, 
      numero 313 (46/e), all'invalido compete, per il complesso di esse, il 
      trattamento di pensione in base alla categoria che risulta dal cumulo 
      delle infermità o lesioni medesime, secondo quanto previsto dalla tabella 
      F-1 annessa alla legge suddetta. 
      Qualora le infermità o lesioni siano più di due, il trattamento 
      complessivo è determinato aggiungendo alla categoria alla quale è ascritta 
      l'invalidità più grave quella risultante dal complesso delle altre 
      infermità o lesioni, in base a quanto stabilito dalla tabella F-1 di cui 
      al precedente comma. 
      ------------------------ 
      (46/e) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni 
      di guerra. 

       
      73. Perdita dell'organo superstite. 
      Qualora il dipendente statale, già affetto per causa estranea al servizio 
      da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, perda in tutto 
      o in parte per fatto di servizio l'organo superstite, la pensione 
      privilegiata o l'assegno rinnovabile spettano in base alla categoria 
      corrispondente all'invalidità complessiva risultante dalla lesione dei due 
      organi. 
      Lo stesso trattamento compete all'invalido che, dopo aver conseguito la 
      pensione o l'assegno suddetti per perdita anatomica o funzionale di uno 
      degli organi pari, venga a perdere per causa estranea al servizio in tutto 
      o in parte l'organo superstite. 
      Le indennità dovute all'invalido da enti pubblici, da istituti o da 
      privati per le lesioni di cui al comma precedente, non dipendenti da fatti 
      di servizio, sono detratte dall'importo della pensione o dell'assegno nei 
      modi stabiliti dall'art. 35 della legge 18 marzo 1968, n. 313 (46/e), 
      ovvero sospese e versate in conto entrate del tesoro, ai sensi del 
      penultimo comma dello stesso articolo. 
      Nei casi di cui al secondo comma del presente articolo la pensione o 
      l'assegno decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della 
      presentazione della domanda. 
      ------------------------ 
      (46/e) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni 
      di guerra. 

       
      74. Computo dell'indennità di aeronavigazione di volo e di paracadutismo. 
      Per gli ufficiali e sottufficiali che abbiano svolto attività di volo, di 
      osservazione aerea o di paracadutismo e abbiano percepito le relative 
      indennità, la pensione privilegiata di prima categoria è aumentata 
      dell'aliquota indicata nell'art. 59 del testo modificato dalla presente 
      legge e nell'art. 60, con un minimo di aumento corrispondente a diciotto 
      ventottesimi (46/ee). 
      Per i militari di truppa non in servizio continuativo l'aumento di cui 
      sopra è stabilito nella misura di lire 52.000 se pilota e lire 39.000 se 
      specialisti (46/ee). 
      L'aumento della pensione di categoria inferiore alla prima è determinato 
      applicando, alla misura dell'indennità stabilita per la prima categoria, 
      le percentuali di cui al secondo comma dell'art. 67. 
      In nessun caso la pensione privilegiata può superare l'ultimo stipendio 
      percepito, aumentato dell'ultima indennità di aeronavigazione, di volo o 
      di paracadutismo calcolata ad anno. 
      ------------------------ 
      (46/ee) Comma così sostituito dall'art. 149, L. 11 luglio 1980, n. 312. 
      (46/ee) Comma così sostituito dall'art. 149, L. 11 luglio 1980, n. 312. 

       
      75. Servizi antincendi e Corpo forestale. 
      Le disposizioni del presente titolo riguardanti i militari si applicano 
      anche al personale di cui all'art. 61. 
      ------------------------ 

       
      76. Allievi delle accademie militari. 
      La pensione privilegiata spettante agli allievi delle accademie militari 
      provenienti dai sottufficiali è determinata in base al grado che essi 
      rivestivano all'atto dell'ammissione all'accademia e al trattamento 
      economico che sarebbe loro spettato nel grado stesso qualora fossero 
      rimasti in servizio nella posizione di stato di sottufficiale. 
      Per gli allievi delle accademie del Corpo della guardia di finanza e del 
      Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, non provenienti dai 
      sottufficiali, la pensione privilegiata è determinata in base al grado e 
      al trattamento economico iniziale di finanziere o di guardia di pubblica 
      sicurezza. 
      ------------------------ 

       
      77. Malattie tropicali. 
      Per i dipendenti statali in servizio in Somalia ai fini dell'assistenza 
      tecnica accordata dall'Italia allo Stato somalo sono considerate 
      dipendenti da fatti di servizio le malattie tipicamente tropicali ivi 
      contratte. 
      ------------------------ 

       
      78. Ricovero in ospedali psichiatrici. 
      In caso di ricovero in ospedali psichiatrici di titolari di trattamento 
      privilegiato che siano assistiti dall'Opera nazionale per gli invalidi di 
      guerra, si applicano le disposizioni concernenti i pensionati di guerra. 
      ------------------------ 

       
      79. Opzione per trattamento a carico di Governi esteri. 
      Nei casi di invalidità o di morte per fatti di servizio prestato in 
      territori esteri, gli aventi diritto hanno facoltà di optare, con le norme 
      vigenti in materia di pensioni di guerra, per l'eventuale indennità che 
      possa loro spettare a carico dei Governi di detti territori, 
      rispettivamente in luogo del trattamento privilegiato diretto o di 
      riversibilità previsti dal presente testo unico. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      80. Servizio di guerra. 
      Il servizio di guerra o attinente alla guerra non dà titolo al trattamento 
      privilegiato ordinario, salva l'attribuzione di tale trattamento in 
      funzione di quello di guerra nei casi previsti e con le modalità stabilite 
      dalle norme vigenti in materia di pensioni di guerra. 
      Qualora la lesione o l'infermità per la quale è chiesto il trattamento 
      privilegiato ordinario sia stata riportata da militare in tempo di guerra, 
      la pronuncia sul diritto a tale trattamento è emessa dopo che il Ministero 
      del tesoro abbia con proprio provvedimento negato il trattamento 
      pensionistico di guerra perché il servizio che ha determinato la lesione o 
      l'infermità non è considerato servizio di guerra o attinente alla guerra. 
      Ai fini dell'applicazione del precedente comma, il provvedimento del 
      Ministero del tesoro è adottato anche se la lesione o l'infermità sia 
      stata constatata oltre i termini previsti dall'art. 89 della L. 18 marzo 
      1968, n. 313 (46/f). 
      ------------------------ 
      (46/f) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni 
      di guerra. 

       
      TITOLO V 
      Trattamento di riversibilità 
      (giurisprudenza) 
      81. Coniuge superstite. 
      La vedova del dipendente statale deceduto in attività di servizio dopo 
      aver maturato quindici anni di servizio effettivo ha diritto alla pensione 
      di riversibilità; se il dipendente era un militare in servizio permanente 
      o continuativo la pensione spetta alla vedova purché il dante causa avesse 
      maturato quindici anni di servizio utile di cui dodici di servizio 
      effettivo (46/g). 
      Le vedova del pensionato ha diritto alla pensione di riversibilità purché 
      il matrimonio sia anteriore alla cessazione dal servizio o sia stato 
      contratto prima che il pensionato compisse il sessantacinquesimo anno di 
      età ovvero se dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma, o se con il 
      matrimonio siano stati legittimati figli naturali. 
      La pensione di riversibilità spetta anche alla vedova del pensionato che 
      ha contratto matrimonio dopo la cessazione dal servizio e dopo il 
      compimento del sessantacinquesimo anno di età a condizione che il 
      matrimonio sia durato almeno due anni e che la differenza di età tra i 
      coniugi non superi i venticinque anni (46/h). 
      La pensione non spetta alla vedova quando sia stata pronunciata sentenza, 
      passata in giudicato, di separazione personale per sua colpa; in tal caso 
      ove sussista lo stato di bisogno è corrisposto alla vedova un assegno 
      alimentare (46/i) (46/cost). 
      Alla vedova del dipendente statale, civile o militare, deceduto dopo 
      almeno un anno intero di servizio effettivo senza aver maturato 
      l'anzianità di cui al primo comma, spetta un'indennità per una volta 
      tanto. 
      In caso di decesso della moglie dipendente civile o pensionata, la 
      pensione spetta al vedovo quando questi sia riconosciuto inabile a 
      proficuo lavoro, risulti a carico della moglie e abbia contratto 
      matrimonio quando la stessa non aveva compiuto i cinquanta anni di età. 
      Qualora sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di 
      separazione per colpa del marito, si osserva il disposto del precedente 
      quarto comma (46/i) (46/l). 
      La pensione di riversibilità e l'assegno alimentare previsti dal presente 
      articolo si perdono nel caso che il titolare passi ad altre nozze 
      (47/cost). 
      Sono salve le disposizioni dell'art. 9 della L. 1° dicembre 1970, n. 898. 
      ------------------------ 
      (46/g) Comma così sostituito dall'art. 27, L. 29 aprile 1976, n. 177, 
      riportata al n. A/XXX. 
      (46/h) La Corte costituzionale, con sentenza 30 novembre-6 dicembre 1979, 
      n. 139 (Gazz. Uff. 12 dicembre 1979, n. 338), ha dichiarato la 
      illegittimità dell'art. 6, secondo comma, L. 22 novembre 1962, n. 1646, in 
      relazione al disposto dell'art. 32, L. 22 novembre 1975, n. 168, in quanto 
      non consente la deroga al requisito che il matrimonio contratto dal 
      pensionato sia durato almeno due anni; a norma dell'art. 27, L. 11 marzo 
      1953, n. 87 ha dichiarato inoltre la illegittimità, nella stessa parte e 
      medesimi termini sopra indicati, dell'art. 81, terzo comma, del D.P.R. 29 
      dicembre 1973, n. 1092. Successivamente, con ordinanza 10-16 luglio 1980, 
      n. 118 (Gazz. Uff. 23 luglio 1980, n. 201), la stessa Corte ha ordinato 
      che nel disposto della citata sentenza n. 139, in luogo delle parole: 
      "dell'art. 32 della L. 22 novembre 1975, n. 168", siano inserite le 
      parole: "dell'art. 32 della L. 3 giugno 1975, n. 160". La Corte, con 
      sentenza 12-13 maggio 1988, n. 587 (Gazz. Uff. 8 giugno 1988, n. 23 - 
      Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 81, terzo comma, 
      limitatamente alle parole "e che la differenza di età tra i coniugi non 
      superi i venticinque anni". La stessa Corte, con sentenza 7-16 marzo 1990, 
      n. 123 (Gazz. Uff. 21 marzo 1990, n. 12 - Serie speciale), ha dichiarato 
      l'illegittimità dell'art. 81, terzo comma limitatamente alle parole "a 
      condizione che il matrimonio sia durato almeno due anni". 
      (46/i) Con sentenza 18-30 luglio 1997, n. 284 (Gazz. Uff. 6 agosto 1997, 
      n. 32 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato 
      l'illegittimità costituzionale dell'art. 81, quarto comma, nella parte in 
      cui esclude il diritto alla pensione di riversibilità in favore della 
      vedova, alla quale la separazione sia stata addebitata con sentenza 
      passata in giudicato, allorché a questa spettasse il diritto agli alimenti 
      da parte del coniuge poi deceduto. Con la stessa sentenza, la Corte ha 
      dichiarato, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, 
      l'illegittimità costituzionale dell'art. 81, sesto comma, ultima 
      proposizione, che estende l'applicabilità del quarto comma anche al marito 
      al quale la separazione sia stata addebitata con sentenza passata in 
      giudicato. 
      (46/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 9-16 aprile 1998, n. 123 
      (Gazz. Uff. 22 aprile 1998, n. 16, Serie speciale), ha dichiarato la 
      manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale 
      dell'art. 81, quarto comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 
      della Costituzione. 
      (46/i) Con sentenza 18-30 luglio 1997, n. 284 (Gazz. Uff. 6 agosto 1997, 
      n. 32 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato 
      l'illegittimità costituzionale dell'art. 81, quarto comma, nella parte in 
      cui esclude il diritto alla pensione di riversibilità in favore della 
      vedova, alla quale la separazione sia stata addebitata con sentenza 
      passata in giudicato, allorché a questa spettasse il diritto agli alimenti 
      da parte del coniuge poi deceduto. Con la stessa sentenza, la Corte ha 
      dichiarato, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, 
      l'illegittimità costituzionale dell'art. 81, sesto comma, ultima 
      proposizione, che estende l'applicabilità del quarto comma anche al marito 
      al quale la separazione sia stata addebitata con sentenza passata in 
      giudicato. 
      (46/l) La Corte costituzionale, con sentenza 12-18 luglio 1984, n. 214 
      (Gazz. Uff. 25 luglio 1984, n. 204), ha dichiarato l'illegittimità del 
      sesto comma dell'art. 81, nella parte in cui richiede per il conferimento 
      della pensione di riversibilità al vedovo di una dipendente o pensionata 
      statale che il vedovo sia inabile e proficuo lavoro e vivesse a carico 
      della moglie. 
      (47/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 11-18 marzo 1999, n. 70 
      (Gazz. Uff. 24 marzo 1999, n. 12, Serie speciale), ha dichiarato non 
      fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 
      settimo, sollevata in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 della 
      Costituzione. 

       
      (giurisprudenza) 
      82. Orfani. 
      Gli orfani minorenni del dipendente civile o militare di cui al primo 
      comma dell'art. 81 ovvero del pensionato hanno diritto alla pensione di 
      riversibilità; la pensione spetta anche agli orfani maggiorenni inabili a 
      proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni, conviventi a carico 
      del dipendente o del pensionato e nullatenenti (46/m). 
      Ai fini del presente articolo sono equiparati ai minorenni gli orfani 
      maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori equiparati, per 
      tutta la durata del corso legale degli studi e, comunque, non oltre il 
      ventiseiesimo anno di età (46/n). 
      Sono considerati alla pari degli orfani i figli adottivi, purché la 
      domanda di adozione sia stata presentata dal dipendente o dal pensionato 
      prima del sessantesimo anno di età, nonché i figli naturali riconosciuti o 
      giudizialmente dichiarati, purché la domanda di dichiarazione giudiziale 
      di paternità sia anteriore alla data di morte del dante causa. Qualora non 
      sopravvivano figli legittimi o legittimati ovvero se essi non hanno 
      diritto a trattamento di riversibilità, tale trattamento spetta anche agli 
      affiliati, purché la domanda di affiliazione sia stata presentata dal 
      dipendente o dal pensionato prima del compimento del sessantesimo anno di 
      età (46/o). 
      Si prescinde dalla condizione della convivenza quando questa sia stata 
      interrotta per motivi di forza maggiore quali l'adempimento di obblighi di 
      servizio, le esigenze di studio o l'internamento in luoghi di cura o in 
      altri istituti. 
      Agli orfani minorenni del dipendente civile o militare deceduto dopo 
      almeno un anno intero di servizio effettivo senza aver maturato, 
      rispettivamente, l'anzianità prevista dall'art. 42, comma secondo, o 
      dall'art. 52, comma primo, spetta un'indennità per una volta tanto. 
      ------------------------ 
      (46/m) La Corte costituzionale, con sentenza 23-31 marzo 1988, n. 366 
      (Gazz. Uff. 6 aprile 1988, n. 14 - Serie speciale), ha dichiarato 
      l'illegittimità dell'art. 82, primo comma, nella parte in cui esclude il 
      diritto alla pensione di riversibilità degli orfani maggiorenni dei 
      dipendenti statali, che frequentino un corso di studi universitario, per 
      tutta la durata del corso medesimo e, comunque, fino al limite massimo del 
      ventiseiesimo anno di età. 
      (46/n) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 21 luglio 1984, n. 391 (Gazz. Uff. 
      30 luglio 1984, n. 208). 
      (46/o) La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo-7 aprile 1988, n. 
      403 (Gazz. Uff. 13 aprile 1988, n. 15 - Serie speciale), ha dichiarato 
      l'illegittimità dell'art. 82, terzo comma, limitatamente alle parole 
      "purché la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità sia anteriore 
      alla data di morte del dante causa". 

       
      (giurisprudenza) 
      83. Genitori. 
      Se al dipendente di cui al primo comma dell'art. 81 o al pensionato non 
      sopravvivono il coniuge né figli o affiliati ovvero se tali congiunti non 
      hanno diritto alla pensione di riversibilità, questa spetta al padre o, in 
      man canza, alla madre, purché siano inabili a proficuo lavoro o in età 
      superiore a sessanta anni nonché nullatenenti e a carico del dipendente o 
      del pensionato. 
      In mancanza dei genitori legittimi o che abbiano legittimato il dante 
      causa, la pensione spetta, nell'ordine, agli adottanti, ai genitori 
      naturali, agli affiliati. 
      Alla madre vedova è equiparata quella che alla data del decesso del figlio 
      viveva effettivamente separata dal marito, anche se di seconde nozze, 
      senza comunque riceverne gli alimenti. Ove il marito sia il padre del 
      dante causa e possegga i requisiti per conseguire la pensione, questa è 
      divisa in parti uguali tra i genitori. 
      Quando, ferme restando le altre condizioni, la separazione tra i coniugi 
      avvenga posteriormente alla morte del dante causa, alla madre spetta la 
      metà della pensione già attribuita al padre o che potrebbe a questi 
      spettare. 
      È equiparata alla madre vedova quella che sia passata a nuove nozze, ove 
      il marito sia inabile a proficuo lavoro. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      84. Fratelli e sorelle. 
      In mancanza degli aventi causa indicati negli articoli precedenti del 
      presente titolo ovvero se essi non hanno diritto alla pensione di 
      riversibilità, questa spetta ai fratelli e alle sorelle, anche naturali, 
      del dipendente statale di cui al primo comma dell'art. 81 o del 
      pensionato, purché siano minorenni ovvero inabili a proficuo lavoro o in 
      età superiore a sessanta anni, nonché conviventi a carico del dante causa 
      e nullatenenti. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      85. Condizioni economiche. 
      Ai fini del diritto alla pensione di riversibilità, gli orfani 
      maggiorenni, i genitori e i fratelli e le sorelle maggiorenni del 
      dipendente statale o del pensionato si considerano a carico di lui quando 
      questi forniva loro, in tutto o in parte preponderante, i necessari mezzi 
      di sussistenza. 
      Agli stessi fini si considera nullatenente chi non risulti possessore di 
      redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, 
      indipendentemente dalle modalità di riscossione dell'imposta medesima, per 
      un ammontare superiore a lire 960 mila annue (47). 
      L'accertamento delle condizioni previste dal precedente comma è effettuato 
      dall'amministrazione trasmettendo ai competenti uffici finanziari la 
      dichiarazione resa dall'interessato sulla sussistenza delle condizioni 
      medesime. 
      Nel caso di morte del pensionato residente all'estero, il diritto alla 
      pensione di riversibilità spettante ai familiari suindicati è subordinato 
      alla sussistenza di condizioni economiche non superiori a quelle previste 
      dal secondo comma, accertabili, ove occorra, mediante dichiarazione delle 
      competenti autorità consolari. 
      Per la definizione delle situazioni anteriori al 1° gennaio 1974 si 
      considera nullatenente chi non era assoggettabile, secondo le leggi allora 
      vigenti, all'imposta complementare. 
      ------------------------ 
      (47) Vedi, anche, l'art. 24, L. 28 febbraio 1986, n. 41. 

       
      (giurisprudenza) 
      86. Sussistenza e cessazione delle condizioni previste. 
      Le condizioni soggettive previste per il conseguimento del diritto al 
      trattamento di riversibilità devono sussistere al momento del la morte del 
      dipendente o del pensionato. 
      Qualora dette condizioni vengano meno, la pensione di riversibilità è 
      revocata. La stessa norma si applica nel caso in cui cessi lo stato di 
      bisogno della vedova in godimento dell'assegno alimentare. 
      La disposizione del primo comma si applica anche per la mancanza di 
      congiunti di ordine precedente, aventi diritto alla pensione di 
      riversibilità, salvo quanto disposto nel successivo art. 87. 
      È fatto obbligo agli interessati di comunicare alla competente direzione 
      provinciale del tesoro la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo 
      all'attribuzione della pensione o dell'assegno alimentare, nonché il 
      verificarsi di qualsiasi evento che comporti variazione della pensione 
      stessa ovvero soppressione degli assegni accessori (47/a). 
      ------------------------ 
      (47/a) Comma così sostituito dall'art. 30, L. 29 aprile 1976, n. 177, 
      riportata al n. A/XXX. 

       
      (giurisprudenza) 
      87. Consolidamento. 
      La pensione di riversibilità spettante al padre del dante causa si 
      consolida, in caso di sua morte in favore della madre. Se i genitori del 
      dante causa vivevano separati e ciascuno di essi godeva di metà della 
      pensione, questa, in caso di morte dell'uno, si consolida nell'altro. 
      Il consolidamento si attua inoltre dal genitore, al quale spettava per 
      ultimo la pensione, ai fratelli e alle sorelle del dante causa, purché le 
      condizioni stabilite per l'acquisto del diritto alla riversibilità in 
      favore di detti collaterali risultino sussistenti dal momento della morte 
      del dante causa a quello della morte del genitore. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      88. Misura della pensione di riversibilità e dell'assegno alimentare. 
      La pensione di riversibilità è pari alle seguenti aliquote della pensione 
      di cui era titolare il dante causa ovvero, se questi è deceduto in 
      servizio, della pensione che gli sarebbe spettata alla data della morte: 
      a) coniuge superstite ovvero genitori: 50 per cento; 
      b) orfani soli ovvero fratelli e sorelle: sino a due, un terzo: tre, 40 
      per cento; quattro, 50 per cento: più di quattro, 60 per cento; 
      c) coniuge superstite con orfani minorenni aventi diritto a pensione: con 
      un orfano, 60 per cento; con due, 65 per cento; con tre 70 per cento; con 
      più di tre, 75 per cento. 
      Quando il coniuge superstite viva separato da tutti o da qualcuno degli 
      orfani minorenni e, in ogni caso, quando concorrano orfani maggiorenni 
      oppure figli di precedente matrimonio del dante causa, la pensione viene 
      ripartita nel modo seguente: 40 per cento al coniuge superstite e il 
      rimanente, calcolato come nella precedente lettera c), diviso in parti 
      uguali fra tutti gli orfani; però le quote relative agli orfani minorenni, 
      che non siano figli di precedente matrimonio del dante causa e che 
      convivano col coniuge superstite, spettano a quest'ultimo. 
      Qualora venga a cessare la pensione spettante al coniuge superstite o a 
      taluno degli orfani, le rimanenti quote si modificano secondo le norme 
      precedenti, con effetto dal giorno successivo a quello di cessazione della 
      pensione. La stessa disposizione si applica per la pensione dei 
      collaterali. 
      L'assegno alimentare previsto per il coniuge superstite nel caso di 
      separazione legale è pari al 20 per cento della pensione diretta; qualora 
      esistano orfani, il predetto assegno alimentare non può superare la 
      differenza tra l'importo della pensione di riversibilità, che sarebbe 
      spettata al coniuge superstite con orfani, ove non fosse stata pronunciata 
      sentenza di separazione, e l'importo della pensione dovuta agli orfani. 
      Nel caso in cui al coniuge superstite spetti l'assegno alimentare, i 
      genitori o i collaterali del dipendente o pensionato, i quali abbiano 
      diritto alla pensione di riversibilità, la conseguono nella misura 
      prevista dal primo comma con detrazione dell'importo dell'assegno 
      alimentare. 
      ------------------------ 

       
      89. Misura dell'indennità per una volta tanto. 
      L'indennità per una volta tanto è pari a tanti dodicesimi della base 
      pensionabile di cui all'art. 43 o tanti ottavi della base pensionabile di 
      cui all'art. 53, quanti sono gli anni di servizio utile maturati, 
      rispettivamente, dal dipendente civile o dal militare. 
      Detta indennità è dovuta in misura intera alla vedova se non vi sono 
      orfani minorenni oppure se questi convivono con lei. 
      Se la vedova vive separata da tutti o da qualcuno degli orfani minorenni 
      e, in ogni caso, quando concorrano figli di precedente matrimonio del 
      dante causa, l'indennità è attribuita per metà alla vedova, mentre l'altra 
      metà è divisa in parti uguali tra gli orfani minorenni; però le quote 
      relative agli orfani che non siano figli di precedente matrimonio del 
      dante causa e che convivano con la vedova spettano a quest'ultima. 
      Se manca la vedova ovvero se essa non ha diritto alla indennità, questa è 
      divisa in parti uguali tra gli orfani minorenni. 
      Ciascuna quota separata spettante agli orfani non può superare un quarto 
      dell'indennità intera. Se vi è la vedova e un solo orfano con quota 
      separata, alla vedova spettano tre quarti dell'indennità. 
      ------------------------ 

       
      90. Riversibilità dell'assegno rinnovabile. 
      I congiunti del titolare di assegno rinnovabile hanno diritto alla 
      pensione di riversibilità secondo le norme applicabili per i congiunti del 
      pensionato. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      91. Scomparsa e irreperibilità. 
      I congiunti del dipendente o del pensionato scomparso, ai quali possa 
      competere la pensione di riversibilità, conseguono temporaneamente il 
      relativo trattamento quando sia stato nominato il curatore ai sensi del 
      primo comma dell'art. 48 del codice civile o vi sia il legale 
      rappresentante di cui al secondo comma dello stesso articolo e purché sia 
      stato emesso il provvedimento di cessazione dal servizio. 
      Il trattamento temporaneo è corrisposto con decorrenza dalla data di 
      cessazione dal servizio ovvero, se la scomparsa è avvenuta 
      successivamente, dal giorno a cui risale l'ultima notizia dello scomparso. 
      Se questi ritorna o se è provata la sua esistenza, il trattamento 
      temporaneo cessa e le rate già corrisposte sono imputate alle competenze 
      di attività o di quiescenza a lui spettanti; se è accertata la sua morte, 
      il trattamento temporaneo è tramutato in pensione. 
      In caso di irreperibilità per eventi di guerra o connessi con lo stato di 
      guerra si applicano le disposizioni della legge 1° ottobre 1951, numero 
      1140 (48). 
      ------------------------ 
      (48) Recante norme sul rapporto di impiego civile e di lavoro dei 
      cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo 
      stato di guerra. 

       
      (giurisprudenza) 
      92. Trattamento privilegiato di riversibilità. 
      Quando la morte del dipendente è conseguenza di infermità o lesioni 
      dipendenti da fatti di servizio, spetta ai congiunti la pensione 
      privilegiata nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in 
      materia di pensioni di guerra. Gli assegni accessori restano quelli 
      previsti dalle disposizioni contenute nel successivo titolo VI. 
      Il precedente comma si applica anche per gli eventi anteriori alla 
      cessazione della guerra 1940-1945. 
      È data facoltà agli aventi causa di optare per il trattamento derivante 
      dall'applicazione delle norme contenute negli articoli precedenti di 
      questo titolo. In tal caso le aliquote di cui al primo comma dell'art. 88 
      si applicano, col minimo del 50 per cento, alla pensione privilegiata 
      diretta di prima categoria. 
      Qualora i fatti di servizio possano dar luogo a trattamento di infortunio, 
      si applicano agli aventi causa le disposizioni dell'art. 65, terzo comma, 
      o dell'art. 66, secondo comma. 
      Le disposizioni contenute nei commi precedenti del presente articolo si 
      applicano anche nel caso in cui il titolare di pensione privilegiata 
      diretta o di assegno rinnovabile sia deceduto a causa delle infermità o 
      lesioni per le quali aveva conseguito il trattamento privilegiato. 
      Ai fini di quanto disposto nel presente articolo, l'applicazione delle 
      norme in materia di pensioni di guerra non può avere effetto anteriore al 
      21 novembre 1967. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      93. Trattamento speciale. 
      Alla vedova e agli orfani minorenni del dipendente deceduto per fatti di 
      servizio ovvero del titolare di trattamento privilegiato di prima 
      categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è attribuito, per la 
      durata di tre anni dal decesso del dante causa, un trattamento speciale di 
      importo pari a quello della pensione di prima categoria e dell'assegno 
      complementare previsto dall'art. 101, oltre agli aumenti di integrazione 
      di cui all'articolo 106, relativi ai figli minorenni, qualunque sia la 
      causa del decesso. 
      Il trattamento speciale previsto dal comma precedente spetta anche agli 
      orfani maggiorenni, purché sussistano le condizioni stabilite dagli 
      articoli 82 e 85; se la relativa domanda è presentata dopo due anni dalla 
      data di morte del dante causa, il trattamento speciale decorre dal primo 
      giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è 
      corrisposto, comunque, non oltre il restante periodo di tre anni a 
      decorrere dal giorno successivo alla data di morte del dante causa. 
      Scaduto il termine di tre anni, di cui ai commi precedenti, comincia a 
      decorrere la pensione privilegiata di riversibilità. 
      La vedova e gli orfani dell'invalido di prima categoria, con o senza 
      assegno di superinvalidità, deceduto per cause diverse da quelle che hanno 
      determinato l'invalidità, sono parificati, a tutti gli effetti, alla 
      vedova e agli orfani di caduto per servizio. 
      Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano a decorrere 
      dalla data da cui ha avuto effetto la legge 23 aprile 1965, numero 488 
      (49). 
      La pensione spettante alla vedova e agli orfani; dei militari dell'Arma 
      dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle 
      guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del 
      Corpo forestale dello Stato nonché dei funzionari di pubblica sicurezza, 
      compreso il personale del Corpo istituito con la legge 7 dicembre 1959, n. 
      1083 (50), deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite 
      o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o 
      in servizio di ordine pubblico, è stabilita in misura pari al trattamento 
      complessivo di attività composto da tutti gli emolumenti pensionabili e 
      dall'intero importo dell'indennità di istituto, che era percepito dal 
      congiunto al momento del decesso, con esclusione delle quote di aggiunta 
      di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte 
      nelle misure stabilite per i pensionati (50/a). 
      La pensione spettante, in manzanza della vedova e degli orfani, ai 
      genitori ed ai collaterali dei dipendenti indicati nel comma precedente è 
      liquidata applicando le percentuali previste dall'art. 88 sul trattamento 
      complessivo di attività di cui al comma predetto. 
      Il trattamento speciale di pensione previsto dai due commi precedenti sarà 
      liquidato in relazione alle variazioni nella composizione del nucleo 
      familiare ed ai miglioramenti economici attribuiti al personale in 
      attività di servizio in posizione corrispondente a quella del dipendente. 
      Restano ferme le disposizioni contenute negli articoli 2, primo comma, 3 e 
      4 della legge 27 ottobre 1973, n. 629 (51). 
      ------------------------ 
      (49) Riportata al n. B/XI. 
      (50) Riportata alla voce Sicurezza pubblica. 
      (50/a) La Corte costituzionale, con sentenza 3 luglio 1987, n. 266 (Gazz. 
      Uff. 22 luglio 1987, n. 30 - Serie speciale), ha dichiarato 
      l'illegittimità dell'art. 1, L. 27 ottobre 1973, n. 629, riprodotto 
      nell'art. 93, sesto comma, del presente decreto, nella parte in cui limita 
      il trattamento di pensione privilegiata, ivi previsto, ai soli dipendenti 
      deceduti in attività di servizio. 
      (51) Riportata al n. B/XV. 

       
      TITOLO VI 
      Assegni accessori 
      (giurisprudenza) 
      94. Tredicesima mensilità. 
      Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile spetta una tredicesima 
      mensilità da corrispondere unitamente alla rata pagabile in dicembre di 
      ogni anno. La tredicesima mensilità è commisurata alla rata di pensione o 
      assegno spettante al 1° dicembre, maggiorata dell'assegno di caroviveri e 
      degli assegni personali di cui all'art. 37, L. 18 marzo 1968, n. 249 (52), 
      e all'art. 11, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1081 (52/a). 
      Se la pensione o l'assegno non siano spettati per l'intero anno cui la 
      tredicesima mensilità si riferisce, questa è dovuta, per ogni mese o 
      frazione di mese superiore a quindici giorni, in ragione di un dodicesimo 
      del trattamento mensile dovuto ai suddetti titoli al 1° dicembre oppure 
      all'atto della cessazione della pensione o dell'assegno, se anteriore a 
      tale data, e va corrisposta, rispettivamente, con la rata di pensione o 
      assegno pagabile in dicembre oppure alla cessazione della pensione o 
      dell'assegno. 
      La tredicesima non è dovuta, per le quote di pensione a carico dello 
      Stato, ai titolari di pensione ad onere ripartito con altri enti, per 
      cessazioni dal servizio alle dipendenze degli enti stessi, quando nella 
      liquidazione della pensione vengono considerate mensilità aggiuntive allo 
      stipendio in un numero di mensilità superiore a dodici. 
      Per il personale militare al quale è applicabile l'articolo 58, il rateo 
      della tredicesima mensilità è calcolato in rapporto al trattamento di 
      quiescenza anche per il periodo durante il quale il trattamento stesso è 
      sospeso. 
      ------------------------ 
      (52) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato. 
      (52/a) Riportato al n. A/XXV. 

       
      95. Tredicesima mensilità: personale militare sfollato. 
      All'ufficiale e al sottufficiale cessati dal servizio permanente o 
      continuativo in applicazione delle disposizioni concernenti la riduzione 
      dei quadri delle Forze armate, emanate dopo la guerra 1940-45, e che siano 
      in godimento del particolare trattamento economico di sfollamento, nonché 
      a quelli che comunque fruiscano del medesimo trattamento in base ad altre 
      disposizioni, la tredicesima mensilità è dovuta in relazione alla loro 
      qualità di pensionati e nella misura di cui all'art. 94, aumentata 
      dell'assegno integratore fruito in base alle disposizioni sopra 
      menzionate. 
      La mensilità suddetta non va considerata nel raffronto da istituire per il 
      calcolo dell'assegno mensile spettante ai predetti pensionati in aggiunta 
      al trattamento di quiescenza. 
      ------------------------ 

       
      96. Assegno di caroviveri. 
      Al titolare di pensione diretta o di assegno rinnovabile d'importo non 
      superiore a L. 400.000 annue lorde e al titolare di pensione di 
      riversibilità d'importo non superiore a L. 300.000 annue lorde compete un 
      assegno di caroviveri nella misura di lire 24.000 annue. 
      Nella misura di cui sopra l'assegno di caroviveri compete anche al 
      titolare di pensione tabellare, fatta eccezione per il titolare di 
      pensione tabellare privilegiata diretta di categoria dalla terza 
      all'ottava, al quale l'assegno è dovuto nella misura di L. 11.050 annue. 
      Al titolare di pensione diretta o di assegno rinnovabile d'importo 
      compreso tra L. 400.000 e L. 424.000 e al titolare di pensione di 
      riversibilità d'importo compreso tra L. 300.000 e L. 324.000 l'assegno di 
      caroviveri spetta in misura pari alla differenza, rispettivamente, tra L. 
      424.000 o L. 324.000 e la pensione o l'assegno rinnovabile. 
      Se la pensione di riversibilità è attribuita a più compartecipi, spetta un 
      solo assegno di caroviveri, da ripartirsi proporzionalmente alla quota di 
      pensione assegnata a ciascuno di essi (53). 
      ------------------------ 
      (53) L'assegno previsto dal presente articolo è stato soppresso, a 
      decorrere dal 1° gennaio 1976, dall'art. 29, L. 29 aprile 1976, n. 177, 
      riportata al n. A/XXX. 

       
      (giurisprudenza) 
      97. Sospensione della tredicesima mensilità e dell'assegno di caroviveri. 
      Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile che presta opera 
      retribuita alle dipendenze dello Stato, di amministrazioni pubbliche o di 
      enti pubblici, anche se svolgano attività lucrativa, non competono la 
      tredicesima mensilità e l'assegno di caroviveri per il periodo in cui ha 
      prestato detta opera retribuita (53/a). 
      Qualora, però, l'importo della tredicesima mensilità relativa alla 
      pensione, compreso l'assegno di caroviveri, sia superiore a quello della 
      tredicesima mensilità dovuta in relazione alla nuova prestazione di opera 
      retribuita, spetta la tredicesima mensilità della pensione in misura pari 
      alla differenza tra i due importi predetti. 
      ------------------------ 
      (53/a) La Corte costituzionale, con sentenza 18-27 maggio 1992, n. 232 
      (Gazz. Uff. 3 giugno 1992, n. 23 - Serie Speciale) ha dichiarato 
      l'illegittimità dell'art. 97, primo comma, nella parte in cui non 
      determina la misura della retribuzione, oltre la quale non compete la 
      tredicesima mensilità. 

       
      (giurisprudenza) 
      98. Quote di aggiunta di famiglia. 
      Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile competono le quote di 
      aggiunta di famiglia per il coniuge, per i figli e per i genitori a carico 
      in ragione di L. 2.500 mensili per ciascuno di detti familiari, secondo le 
      disposizioni in vigore per il personale in servizio. 
      La quota di aggiunta di famiglia non compete per il coniuge considerato a 
      carico del proprio figlio dipendente statale, il quale percepisca per il 
      genitore la quota di aggiunta di famiglia. 
      Al titolare di più pensioni o assegni le quote di aggiunta di famiglia 
      spettano una sola volta. 
      La corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia è sospesa nei 
      confronti del pensionato che presti opera retribuita in dipendenza della 
      quale percepisca le quote suddette o gli assegni familiari. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      99. Indennità integrativa speciale. 
      Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile spetta un'indennità 
      integrativa speciale, determinata ogni anno con decreto del Ministro per 
      il tesoro applicando su una base fissa di L. 32.000 la variazione 
      percentuale dell'indice del costo della vita relativo agli ultimi dodici 
      mesi anteriori al luglio dell'anno immediatamente precedente, rispetto a 
      quello del giugno 1956 che si considera uguale a 100. Nella percentuale 
      che misura la variazione si trascurano le frazioni della unità fino a 50 
      centesimi e si arrotondano per eccesso le frazioni superiori. In ogni caso 
      l'indennità suddetta non potrà ridursi se lo scarto tra la nuova effettiva 
      percentuale di variazione dell'indice e quella arrotondata che ha 
      determinato la misura in atto dell'indennità stessa non raggiunga l'unità. 
      Per indice del costo della vita relativo ai dodici mesi considerati si 
      intende la media aritmetica dei rispettivi indici mensili accertati 
      dall'Istituto centrale di statistica per i settori dell'industria e del 
      commercio. 
      Al titolare di più pensioni o assegni l'indennità integrativa speciale 
      compete a un solo titolo (53/b). 
      Se la pensione di riversibilità è attribuita a più compartecipi, spetta 
      una sola indennità integrativa speciale, da impartirsi proporzionalmente 
      alla quota di pensione assegnata a ciascuno di essi. 
      L'indennità integrativa speciale non è cedibile né pignorabile né 
      sequestrabile. 
      La corresponsione della suddetta indennità è sospesa nei confronti del 
      titolare di pensione o di assegno che presti opera retribuita, sotto 
      qualsiasi forma, presso lo Stato, amministrazioni pubbliche o enti 
      pubblici, anche se svolgono attività lucrativa (53/c). 
      L'indennità integrativa speciale è dovuta anche alla vedova o al vedovo 
      titolari di assegno alimentare, nella stessa percentuale prevista per 
      detto assegno dal penultimo comma dell'art. 88. 
      [L'indennità di cui al presente articolo non compete nel caso, che il 
      trattamento di quiescenza sia riscosso all'estero] (53/d). 
      ------------------------ 
      (53/b) La Corte costituzionale, con sentenza 29-31 dicembre 1993, n. 494 
      (Gazz. Uff. 5 gennaio 1994, n. 1 - Serie speciale), ha dichiarato 
      l'illegittimità costituzionale dell'art. 99, comma 2, nella parte in cui 
      non prevede che, nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando 
      vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, debba comunque 
      farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo previsto per il 
      Fondo pensioni lavoratori dipendenti. 
      (53/c) La Corte costituzionale, con sentenza 13-22 dicembre 1989, n. 566 
      (Gazz. Uff. 27 dicembre 1989, n. 52 - Serie Speciale), ha dichiarato 
      l'illegittimità del quinto comma dell'art. 99. 
      (53/d) Comma abrogato dall'art. 2, L. 7 marzo 1985, n. 82, riportata al n. 
      A/XXXV. Peraltro, la Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio-6 
      marzo 1991, n. 96 (Gazz. Uff. 6 marzo 1991, n. 10 - Serie Speciale), ha 
      dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto comma per il 
      periodo precedente alla sua abrogazione. 

       
      100. Assegno di superinvalidità. 
      Gli invalidi affetti da mutilazioni o infermità elencate nella tabella E 
      annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (54), hanno diritto a un assegno 
      di superinvalidità, non riversibile, in una delle seguenti misure, secondo 
      le indicazioni contenute in detta tabella: 
             lettera A annue lire 984.000 
             lettera A-bis annue lire 840.000 
             lettera B annue lire 667.400 
             lettera C annue lire 412.900 
             lettera D annue lire 384.000 
             lettera E annue lire 344.600 
             lettera F annue lire 264.100 
             lettera G (54/a) annue lire 227.400 

      ------------------------ 
      (54) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni 
      di guerra. 
      (54/a) Per l'importo degli assegni, vedi l'art. 2, L. 26 gennaio 1980, n. 
      9, riportata al n. B/XXI. 

       
      (giurisprudenza) 
      101. Assegno complementare. 
      Gli invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, 
      hanno diritto a un assegno complementare, non riversibile, nella misura 
      unica di L. 444.000 annue (54/b). 
      ------------------------ 
      (54/b) Vedi, ora, l'art. 18, L. 26 gennaio 1980, n. 9, riportata al n. 
      B/XXI. 

       
      102. Assegno di incollocamento. 
      I titolari di pensione privilegiata o di assegno rinnovabile dalla seconda 
      all'ottava categoria, quando siano incollocati, hanno diritto ad un 
      assegno di incollocamento di L. 204.000 annue. 
      L'assegno di cui sopra è attribuito, sospeso o revocato secondo le norme 
      concernenti i mutilati e gli invalidi di guerra (54/b). 
      ------------------------ 
      (54/b) Vedi, ora, l'art. 18, L. 26 gennaio 1980, n. 9, riportata al n. 
      B/XXI. 

       
      (giurisprudenza) 
      103. Assegno di previdenza. 
      Ai titolari di pensione privilegiata o di assegno rinnovabile dalla 
      seconda all'ottava categoria compete un assegno di previdenza, non 
      riversibile né sequestrabile, di L. 204.000 annue quando abbiano compiuto 
      l'età prevista per gli invalidi di guerra aventi diritto all'analogo 
      assegno o siano riconosciuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro. 

      L'assegno è attribuito, sospeso o revocato secondo le norme stabilite 
      dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra. 
      Nel computo dei redditi propri dell'interessato, ai fini dell'attribuzione 
      dell'assegno di previdenza, è escluso l'ammontare della pensione o 
      dell'assegno privilegiato e degli assegni accessori (54/b). 
      ------------------------ 
      (54/b) Vedi, ora, l'art. 18, L. 26 gennaio 1980, n. 9, riportata al n. 
      B/XXI. 

       
      (giurisprudenza) 
      104. Assegno di incollocabilità. 
      Ai mutilati ed agli invalidi per servizio con diritto a pensione o ad 
      assegno privilegiati per minorazioni dalla seconda all'ottava categoria 
      della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, numero 313 (54), e che 
      siano incollocabili ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 2 
      aprile 1968, n. 482 (55), in quanto, per la natura ed il grado della loro 
      invalidità di servizio, possano riuscire di pregiudizio alla salute od 
      incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che 
      risultino effettivamente incollocabili, è attribuito, in aggiunta alla 
      pensione o all'assegno e fino al compimento del sessantacinquesimo anno di 
      età, un assegno di incollocabilità nella misura pari alla differenza fra 
      il trattamento complessivo corrispondente alla prima categoria senza 
      superinvalidità e quello complessivo di cui sono titolari, escluso 
      l'eventuale assegno di cura. Ove il diritto all'assegno di incollocabilità 
      derivi da infermità neuropsichica o epilettica, ascrivibile alla seconda, 
      terza o quarta categoria, l'assegno stesso viene liquidato, fino al 
      compimento del sessantacinquesimo anno di età, in misura pari alla 
      differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla prima 
      categoria con assegno di superinvalidità di cui alla tabella E, lettera G, 
      della legge 18 marzo 1968, n. 313, esclusa l'indennità di accompagnamento, 
      e quello complessivo, di cui gli invalidi fruiscono, escluso l'eventuale 
      assegno di cura. 
      Gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilità vengono assimilati a 
      tutti gli effetti, per la durata di detto assegno, agli invalidi ascritti 
      alla prima categoria. 
      Ai mutilati ed invalidi per servizio che, fino alla data del compimento 
      del sessantacinquesimo anno di età, abbiano beneficiato dell'assegno di 
      incollocabilità viene corrisposto, dal giorno successivo alla data 
      predetta ed in aggiunta al trattamento stabilito per la categoria alla 
      quale sono ascritti, un assegno pari alla pensione minima prevista per gli 
      assicurati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui 
      all'art. 10, secondo comma, lettera a), della legge 4 aprile 1952, n. 218 
      (56), e successive modificazioni. Lo assegno è cumulabile con l'assegno di 
      previdenza. 
      Il trattamento di incollocabilità previsto dai precedenti commi è 
      attribuito, sospeso o revocato, secondo le modalità stabilite dalla 
      legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra. 
      ------------------------ 
      (54) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni 
      di guerra. 
      (55) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori. 
      (56) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione 
      obbligatoria per). 

       
      105. Non cumulabilità. 
      L'assegno di incollocamento e l'assegno di previdenza non sono cumulabili 
      tra loro né con l'assegno di incollocabilità né con l'indennità 
      integrativa speciale e con le quote di aggiunta di famiglia. 
      ------------------------ 

       
      106. Aumento di integrazione. 
      Il titolare di pensione od assegno privilegiati di prima categoria ha 
      diritto, a titolo di integrazione, a un aumento annuo: 
      a) di lire 36.000 per la moglie che non abbia un reddito proprio superiore 
      alle lire 360.000 annue; 
      b) di lire 72.000 per ciascuno dei figli, finché minorenni, ed inoltre 
      nubili, se femmine. 
      Sono equiparati ai minorenni i figli celibi e le figlie nubili maggiorenni 
      purché siano riconosciuti, in sede di accertamenti sanitari, inabili a 
      proficuo lavoro. 
      In caso di inabilità temporanea l'aumento è attribuito nei termini e con 
      le modalità stabiliti per gli assegni rinnovabili. 
      L'aumento di integrazione di cui alla lettera b) del primo comma compete 
      anche per i figli maggiorenni, nubili se di sesso femminile, qualora siano 
      iscritti ad università o ad istituti superiori equiparati, per tutta la 
      durata del corso legale degli studi, ma non oltre il ventiseiesimo anno di 
      età. 
      Agli effetti del presente articolo sono parificati ai figli legittimi i 
      figli legittimati per susseguente matrimonio. 
      L'aumento di integrazione spetta anche per i figli legittimati per 
      decreto, per i figli naturali riconosciuti nonché per i figli adottati 
      nelle forme di legge e per gli affiliati, purché l'adozione o 
      l'affiliazione sia avvenuta prima del compimento del sessantesimo anno di 
      età da parte dell'invalido. 
      Se la domanda intesa ad ottenere l'aumento di integrazione sia presentata 
      oltre un anno dal giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento del 
      beneficio ha inizio con la corresponsione della rata di pensione in corso 
      di maturazione alla data di presentazione della domanda stessa. 
      Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alla donna 
      provvista di pensione o di assegno di prima categoria. 
      I titolari di più pensioni o assegni privilegiati possono conseguire, per 
      ciascun figlio, un solo aumento di integrazione. Se entrambi i genitori 
      siano titolari di pensione o assegno privilegiati di prima categoria, con 
      o senza superinvalidità, l'aumento di integrazione, di cui alla lettera b) 
      del primo comma, è attribuito ad uno solo di essi. 
      L'aumento di integrazione per la moglie e per i figli a carico, di cui ai 
      precedenti commi, non è cumulabile con le quote di aggiunta di famiglia. 
      ------------------------ 

       
      107. Indennità di assistenza e di accompagnamento. 
      Ai titolari di pensione o assegno privilegiato che siano affetti da una 
      delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella E annessa alla 
      legge 28 luglio 1971, n. 585, è accordata d'ufficio una indennità per le 
      necessità di assistenza o per la retribuzione di un accompagnatore anche 
      nel caso che il servizio di assistenza o di accompagnamento venga 
      disimpegnato da un familiare del minorato. 
      L'indennità è concessa nelle seguenti misure mensili: 
             lettera A lire 184.000 
             lettera A-bis, n. 1 lire 162.000 
             lettera A-bis, n. 2, comma secondo, e n. 3 lire 126.500 
             lettera A-bis, n. 2, comma primo lire 51.500 
             lettera B lire 45.000 
             lettera C lire 40.000 
             lettera D lire 35.000 
             lettera E lire 30.000 
             lettera F lire 25.000 
             lettera G lire 20.000 

      I pensionati affetti da una delle invalidità specificate alle lettere A; 
      A-bis numeri 1) 2), comma secondo, 3; B numeri 1), 3), 4); C; D; E n. 1) 
      della succitata tabella, possono ottenere, a richiesta, l'accompagnatore 
      militare. 
      In tale ipotesi, l'indennità di cui al presente articolo è ridotta di L. 
      200.000 mensili. Nessuna riduzione è operata sull'indennità spettante agli 
      invalidi di cui alle lettere A; A-bis, n. 1, nel caso di assegnazione 
      dell'accompagnatore militare. 
      Per la particolare assistenza di cui necessitano, gli invalidi ascritti 
      alla lettera A possono chiedere l'assegnazione di un secondo 
      accompagnatore militare. In luogo del secondo accompagnatore militare i 
      predetti invalidi possono ottenere, a domanda, la concessione di un 
      assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di 
      accompagnamento nella misura di L. 150.000 mensili. 
      L'indennità è corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in 
      ospedali o in altri luoghi di cura. 
      Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti 
      rieducativi od assistenziali, l'indennità è corrisposta nella misura di 
      quattro quinti all'istituto e per il rimanente quinto all'invalido. 
      Nel caso in cui l'ammissione in detti istituti avvenga a carico dell'Opera 
      nazionale per gli invalidi di guerra o di altro ente assistenziale 
      giuridicamente riconosciuto, i predetti quattro quinti saranno corrisposti 
      a tali enti, i quali dovranno dare comunicazione delle ammissioni medesime 
      alla direzione provinciale del Tesoro che ha in carico la partita di 
      pensione, agli effetti dell'applicazione delle norme di cui al comma 
      precedente. 
      Resta fermo quanto prescritto dal terzo comma dell'articolo 8 della legge 
      4 maggio 1951, n. 306, come risulta dopo le modificazioni disposte con 
      l'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 993, nel senso che non si fa 
      luogo a ritenuta quando il ricovero in istituti rieducativi o 
      assistenziali non è a totale carico dell'amministrazione che lo ha 
      disposto o deriva dall'adempimento di un rapporto assicurativo al 
      verificarsi di un determinato evento (57). 
      ------------------------ 
      (57) Così sostituito dall'art. 3, L. 25 luglio 1975, n. 361, riportata al 
      n. A/XXIX. 

       
      (giurisprudenza) 
      108. Assegno di cura. 
      A favore dei titolari di pensione od assegno privilegiato per infermità 
      tubercolare o di sospetta natura tubercolare, che non abbiano assegno di 
      superinvalidità, è attribuito un assegno di cura non riversibile nella 
      misura di annue L. 96.000, e si tratti di infermità ascrivibile ad una 
      delle categorie dalla seconda alla quinta, e di annue lire 48.000 se 
      l'infermità stessa sia ascrivibile alle categorie dalla sesta all'ottava 
      della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (57/a). 
      ------------------------ 
      (57/a) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni 
      di guerra. 

       
      109. Assegno per cumulo di infermità. 
      Nel caso in cui con una invalidità ascrivibile alla prima categoria 
      coesistano altre infermità o lesioni, al mutilato o invalido è dovuto un 
      assegno per cumulo di infermità, non riversibile, secondo quanto stabilito 
      e nella misura indicata nella tabella F annessa alla legge 18 marzo 1968, 
      n. 313 (57/a). 
      Qualora con una invalidità di seconda categoria coesistano altre infermità 
      o lesioni minori, senza che nel complesso si raggiunga, in base a quanto 
      previsto nella tabella F-1 annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 
      (57/a), una invalidità di prima categoria, è corrisposto un assegno per 
      cumulo, non riversibile, non superiore alla metà né inferiore al decimo 
      della differenza fra il trattamento economico complessivo della prima 
      categoria e quello della seconda categoria, in relazione alla gravità 
      delle minori infermità o lesioni coesistenti, tenendo conto dei criteri 
      informatori della predetta tabella F-1. 
      L'assegno per cumulo si aggiunge a quello di superinvalidità quando anche 
      la superinvalidità derivi da cumulo di infermità. 
      Quando con una invalidità ascrivibile alla prima categoria coesistano due 
      o più infermità o lesioni, l'assegno per cumulo, di cui al primo comma, 
      viene determinato in base alla categoria risultante dal complesso delle 
      invalidità coesistenti, secondo quanto stabilito dalla tabella F-1. 
      L'eventuale differenza in decimi, di cui al secondo comma, derivante 
      dall'applicazione dei criteri della predetta tabella F-1, dovrà essere 
      calcolata sulla base degli assegni per cumulo previsti dalla tabella F 
      rispettivamente per coesistenza di una infermità di prima categoria e per 
      coesistenza di una infermità di seconda categoria. 
      Ove con una invalidità ascrivibile alla prima categoria coesistano 
      infermità ugualmente ascrivibili alla prima categoria, con o senza assegno 
      di superinvalidità, dovrà tenersi conto, ai fini della determinazione 
      dell'assegno di cumulo, di ciascuna delle infermità coesistenti, secondo 
      gli importi stabiliti dalla tabella F. 
      ------------------------ 
      (57/a) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni 
      di guerra. 
      (57/a) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni 
      di guerra. 

       
      110. Assegno speciale annuo. 
      Ai grandi invalidi provvisti di assegno di superinvalidità di cui alla 
      lettera A e alla lettera A-bis, numero 1 e 3, della tabella E annessa alla 
      legge 18 marzo 1968, n. 313 (57/a), spetta un assegno speciale annuo, non 
      riversibile, rispettivamente di L. 1.500.000 e di L. 1.200.000. 
      ------------------------ 
      (57/a) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni 
      di guerra. 

       
      111. Indennità speciale annua. 
      Ai mutilati ed invalidi che al 1° dicembre di ogni anno siano titolari di 
      pensione privilegiata o assegno rinnovabile compete una indennità speciale 
      annua pari alla differenza tra una mensilità del trattamento complessivo 
      in godimento alla data anzidetta, compresi gli assegni accessori, e 
      l'importo della tredicesima mensilità; non si considera l'indennità 
      integrativa speciale di cui al l'art. 99. 
      L'indennità speciale annua è attribuita a condizione che gli interessati 
      non svolgano comunque alla data sopraindicata una attività lavorativa in 
      proprio o alle dipendenze di altri o inoltre, per i soli invalidi ascritti 
      alle categorie dalla seconda all'ottava, purché gli interessati non 
      risultino possessori di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito 
      delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalità di riscossione 
      dell'imposta medesima, per un ammontare superiore a lire 960 mila annue. 
      L'indennità speciale è corrisposta in unica soluzione entro il 31 dicembre 
      di ciascun anno. 
      Nella domanda gli interessati debbono, a pena di inammissibilità, 
      obbligarsi a comunicare tempestivamente alla competente direzione 
      provinciale del tesoro il venir meno delle condizioni previste. La domanda 
      è utile anche per l'attribuzione del beneficio negli anni successivi a 
      quello di presentazione. 
      Per la definizione dei casi anteriori al 1° gennaio 1974, le condizioni 
      economiche previste dal secondo comma del presente articolo si considerano 
      equivalenti a quelle di chi non era assoggettabile all'imposta 
      complementare. 
      ------------------------ 

       
      TITOLO VII 
      Riunione e ricongiunzione di servizi 
      Capo I - Disposizioni generali 
      (giurisprudenza) 
      112. Riunioni di servizi statali. 
      Il dipendente che abbia prestato, presso la stessa o presso diverse 
      amministrazioni statali, servizi per i quali è previsto il trattamento di 
      quiescenza a carico del bilancio dello Stato ha diritto alla riunione dei 
      servizi stessi, ai fini del conseguimento di un unico trattamento di 
      quiescenza sulla base della totalità dei servizi prestati e secondo le 
      norme applicabili in relazione alla definitiva cessazione dal servizio 
      (57/b). 
      ------------------------ 
      (57/b) La Corte costituzionale, con sentenza 22-29 dicembre 1976, n. 275 
      (Gazz. Uff. 5 gennaio 1977, n. 4), ha statuito: 
      "dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli 
      artt. 112 e 118, comma secondo, del testo unico delle norme sul 
      trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, 
      approvato con il D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui non 
      prevede, per il caso di cui all'art. 133, comma secondo, lettera c), dello 
      stesso testo unico, la corresponsione, in aggiunta al maggiore trattamento 
      di quiescenza che sarebbe spettato sulla base del solo servizio 
      precedente, di un trattamento supplementare di quiescenza per il 
      successivo periodo di servizio, da liquidarsi secondo le vigenti 
      disposizioni, limitatamente a quella parte di detto servizio che, sommato 
      al precedente, non oltrepassi il limite massimo pensionabile". 

       
      (giurisprudenza) 
      113. Ricongiunzione di servizi resi allo Stato e ad enti locali. 
      Il servizio prestato dal personale civile delle amministrazioni dello 
      Stato anche con ordinamento autonomo ed il servizio militare permanente o 
      continuativo sono ricongiungibili, ai fini del trattamento di quiescenza, 
      con il servizio reso alle dipendenze di enti locali con iscrizione agli 
      istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro oppure a 
      casse, fondi, regolamenti o convenzioni speciali di pensione esistenti 
      presso gli enti predetti, nonché con il servizio comunque prestato con 
      iscrizione agli istituti di previdenza sopra menzionati. 
      La ricongiunzione di cui al precedente comma si effettua anche per il 
      servizio non permanente o non continuativo reso dai sottufficiali dello 
      Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che abbiano conseguito almeno il 
      grado di sergente maggiore o equiparato, per quello reso dai brigadieri e 
      vice brigadieri dell'Arma dei carabinieri e dai pari grado dei Corpi delle 
      guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di 
      custodia nonché per quello prestato dai graduati o militari di truppa 
      dell'Arma e dei Corpi predetti. 
      Nei riguardi dei dipendenti per i quali ricorre l'applicazione dei commi 
      precedenti, la ricongiunzione è estensibile ai servizi ivi non 
      contemplati, quando essa sia ammessa dagli ordinamenti dello Stato, degli 
      istituti di previdenza o degli altri enti che concorrono alla 
      ricongiunzione. 
      Qualora per l'assunzione in uno dei posti ricoperti dal dipendente nel 
      corso di un servizio ammesso a ricongiunzione sia stato prescritto il 
      diploma di laurea o, in aggiunta, quello di specializzazione connessa alla 
      laurea, si applica lo art. 25 della legge 3 maggio 1967, n. 315 (58). 
      ------------------------ 
      (58) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: istituti 
      di previdenza amministrati dal Ministero del Tesoro. 

       
      114. Trattamento di quiescenza in base ai servizi ricongiunti. 
      All'atto della definitiva cessazione dal servizio il dipendente ha diritto 
      ad un trattamento di quiescenza determinato sulla base della totalità dei 
      servizi resi allo Stato e agli enti di cui all'art. 113. 
      Il computo di tali servizi si effettua secondo le norme dei rispettivi 
      ordinamenti. 
      Il trattamento di quiescenza, sia per il diritto che per la misura, è 
      stabilito secondo l'ordinamento statale se l'ultimo servizio è stato reso 
      allo Stato, ovvero secondo le norme che regolano il detto trattamento 
      presso l'ente o l'istituto al quale il dipendente presta servizio o è 
      iscritto all'atto della definitiva cessazione. 
      Il trattamento di quiescenza è corrisposto integralmente dallo Stato 
      ovvero dall'ente o dallo istituto di cui al comma precedente; ed è 
      considerato a tutti gli effetti a totale carico della amministrazione 
      statale, dell'ente o dell'istituto che lo corrisponde, come se a tale 
      amministrazione, ente o istituto il dipendente avesse prestato servizio o 
      fosse stato iscritto durante l'intero periodo di servizio computato. 
      Il trattamento di riversibilità, sia per il diritto che per la misura, si 
      stabilisce in base all'ordinamento statale ovvero in base a quello 
      dell'ente o dell'istituto di previdenza che ha corrisposto o - nel caso 
      che il dipendente sia deceduto in attività di servizio - avrebbe dovuto 
      corrispondere il relativo trattamento di quiescenza diretto. 
      Resta salvo il diritto all'eventuale differenza tra il trattamento 
      liquidato a norma del presente articolo e quello previsto dagli 
      ordinamenti speciali degli enti locali. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      115. Rapporti finanziari tra lo Stato e gli enti che concorrono alla 
      ricongiunzione. 
      Se in seguito al transito, con o senza soluzione di continuità, dal 
      servizio statale a quello di altro ente di cui all'art. 113, comma primo, 
      debba farsi luogo alla ricongiunzione dei servizi, lo Stato determina la 
      pensione spettante al proprio dipendente alla data di inizio del nuovo 
      rapporto, considerando tutti i servizi valutabili, anche mediante 
      ricongiunzione, anteriormente resi. 
      L'importo della suddetta pensione, con esclusione degli assegni accessori, 
      è corrisposto in valore capitale all'ente presso il quale il dipendente ha 
      assunto servizio ovvero all'istituto al quale il dipendente stesso viene 
      iscritto ai fini di quiescenza. 
      Per la determinazione del valore capitale si applicano i coefficienti di 
      cui alla tabella I allegata alla legge 22 giugno 1954, n. 523 (58), 
      tenendo conto dell'età dell'interessato all'atto dell'assunzione del nuovo 
      servizio. 
      Se al dipendente spetti, anziché la pensione, l'indennità per una volta 
      tanto, lo Stato ne versa l'importo all'ente o all'istituto di cui al 
      secondo comma. 
      Nel caso in cui sia stata già costituita la posizione assicurativa presso 
      l'Istituto nazionale della previdenza sociale, si applica l'art. 127. 
      Ove non spetti neppure l'indennità per una volta tanto, lo Stato versa 
      all'ente o all'istituto suddetti un importo corrispondente a tanti 
      dodicesimi dell'indennità minima prevista quanti sono i mesi computabili, 
      trascurando le frazioni di mese. 
      Per il personale che transita o sia transitato da uno degli enti di cui al 
      primo comma dell'articolo 113 alle dipendenze dello Stato, l'ente di 
      provenienza o l'istituto di previdenza cui l'interessato era iscritto 
      liquida il trattamento di quiescenza secondo il proprio ordinamento e ne 
      versa l'importo allo Stato, con applicazione delle norme contenute nei 
      commi precedenti. 
      Le amministrazioni statali e gli istituti di previdenza possono consentire 
      che il valore in capitale della pensione a carico di enti locali sia 
      corrisposto, anziché in unica soluzione, mediante pagamento di 
      corrispondenti rate annuali posticipate costanti, non superiori a dodici, 
      comprensive degli interessi al saggio del 4,25 per cento. 
      ------------------------ 
      (58) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: istituti 
      di previdenza amministrati dal Ministero del Tesoro. 

       
      (giurisprudenza) 
      116. Ricongiunzione dei servizi statali e di quelli resi ai Banchi di 
      Napoli e di Sicilia. 
      I servizi statali di cui all'art. 113, primo e secondo comma, sono 
      ricongiungibili, ai fini del trattamento di quiescenza, con il servizio 
      reso in qualità di impiegato del Banco di Napoli o del Banco di Sicilia. 
      Si applicano le disposizioni contenute nel citato art. 113, terzo e quarto 
      comma, e negli articoli 114 e 115. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      117. Rifusione del trattamento già liquidato. 
      Nel caso di riunione o di ricongiunzione di servizi, il dipendente che per 
      il servizio reso in precedenza abbia conseguito pensione o assegno, 
      normale o di privilegio, ne perde il godimento ed è tenuto a rifondere le 
      rate percepite durante la nuova prestazione di servizio effettuando la 
      rifusione in unica soluzione oppure ratealmente mediante trattenute sullo 
      stipendio, sulla paga o sulla retribuzione; le trattenute, la cui misura 
      non può superare un quinto di detti assegni di attività, sono operate per 
      un periodo massimo di dieci anni. 
      Il dipendente che abbia conseguito indennità per una volta tanto è tenuto 
      a rifonderla in unica soluzione oppure ratealmente mediante la stessa 
      trattenuta di cui al primo comma e, in questo caso, con l'interesse al 
      saggio legale decorrente dalla data di inizio del nuovo rapporto. 
      Le rate di cui ai commi precedenti, non ancora versate alla data della 
      definitiva cessazione dal servizio, vengono recuperate sul nuovo 
      trattamento di quiescenza, diretto e di riversibilità, con trattenute non 
      superiori al quinto della misura mensile del trattamento stesso. 
      Qualora sia liquidata una nuova indennità per una volta tanto, il recupero 
      si effettua mediante detrazione dall'indennità stessa. 
      ------------------------ 

       
      118. Disposizioni comuni. 
      In tutti i casi di riunione o di ricongiunzione di servizi, ai fini della 
      liquidazione o della riliquidazione del trattamento di quiescenza 
      spettante sulla base dei servizi riuniti o ricongiunti, non possono essere 
      considerati uno stipendio, una paga o una retribuzione superiori a quelli 
      posti a base della liquidazione del precedente trattamento di quiescenza 
      se non sia trascorso almeno un anno intero nel nuovo rapporto. 
      Il trattamento di quiescenza suddetto non può, comunque, essere inferiore 
      a quello che sarebbe spettato in relazione al servizio precedente (58/a). 
      ------------------------ 
      (58/a) La Corte costituzionale, con sentenza 22-29 dicembre 1976, n. 275 
      (Gazz. Uff. 5 gennaio 1977, n. 4), ha "dichiarato l'illegittimità 
      costituzionale del combinato disposto degli artt. 112 e 118, comma 
      secondo, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei 
      dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con il D.P.R. 29 
      dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui non prevede, per il caso di cui 
      all'art. 133, comma secondo, lettera c), dello stesso testo unico, la 
      corresponsione, in aggiunta al maggiore trattamento di quiescenza che 
      sarebbe spettato sulla base del solo servizio precedente, di un 
      trattamento supplementare di quiescenza per il successivo periodo di 
      servizio, da liquidarsi secondo le vigenti disposizioni, limitatamente a 
      quella parte di detto servizio che, sommato al precedente, non oltrepassi 
      il limite massimo pensionabile". 

       
      Capo II - Disposizioni speciali 
      (giurisprudenza) 
      119. Dipendenti transitati per legge dallo Stato a enti diversi, o 
      viceversa. 
      I dipendenti statali che per effetto di disposizioni di legge siano 
      transitati alle dipendenze di province, comuni o altri enti conseguono, 
      all'atto della cessazione dal servizio, il trattamento di quiescenza sulla 
      base della totalità del servizio prestato. 
      Lo stesso diritto ha il personale degli enti predetti che sia transitato 
      alle dipendenze dello Stato per effetto di disposizioni di legge, purché 
      il servizio non statale già prestato fosse produttivo di trattamento 
      pensionistico secondo le riforme dell'ente di provenienza. 
      In entrambi i casi il trattamento, sia diretto che di riversibilità, è 
      stabilito secondo le norme applicabili ai dipendenti statali e il relativo 
      importo è ripartito tra lo Stato e gli altri enti, in proporzione della 
      durata dei servizi utili rispettivamente resi; agli effetti di tale 
      ripartizione, il computo si effettua a mesi interi, trascurando la 
      frazione di mese. 
      ------------------------ 

       
      120. Servizi con iscrizione ai fondi speciali per il personale 
      postelegrafonico e telefonico. 
      In caso di passaggio, con o senza soluzione di continuità, del personale 
      degli uffici locali e delle agenzie postali nei ruoli delle 
      amministrazioni statali, o viceversa, per la ricongiunzione dei servizi 
      resi con iscrizione al fondo istituito presso l'Istituto postelegrafonici, 
      o riscattati secondo le norme del fondo stesso, con quelli prestati allo 
      Stato, si applicano le disposizioni dell'art. 119. 
      In caso di passaggio, con o senza soluzione di continuità, del personale 
      dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici iscritto alla Cassa 
      integrativa di previdenza, istituita con D.Lgs.C.p.S. 22 gennaio 1947, n. 
      134 (59), nei ruoli di altre amministrazioni statali, per la 
      ricongiunzione dei servizi si applicano le disposizioni della L. 22 giugno 
      1954, n. 523 (59/a). Per il personale iscritto alla Cassa medesima, 
      assicurato presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni, ai sensi 
      dell'art. 10 del R.D.L. 14 giugno 1925, n. 884 (59), la destinazione del 
      capitale garantito dalla relativa polizza sarà stabilita con il 
      regolamento di esecuzione previsto dall'art. 275 del presente testo unico. 

      ------------------------ 
      (59) Riportato alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. 
      (59/a) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: istituti 
      di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro. 
      (59) Riportato alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. 

       
      121. Istituti di istruzione con fondi speciali di pensione. 
      Il servizio reso presso istituti non statali di istruzione, con iscrizione 
      a fondi speciali di pensione, è ricongiungibile con il servizio 
      successivamente prestato in qualità di dipendente statale. 
      All'atto della definitiva cessazione dal servizio il dipendente consegue 
      un unico trattamento di quiescenza sulla base della totalità dei servizi 
      resi a detti istituti e allo Stato, computati secondo le norme dei 
      rispettivi ordinamenti. 
      Per la determinazione del trattamento di cui sopra e per la ripartizione 
      del relativo onere finanziario si applica l'art. 119, ultimo comma. 
      ------------------------ 

       
      122. Servizi resi, con polizza assicurativa, presso istituti di 
      istruzione. 
      La disposizione del primo comma dell'art. 121 si applica anche nei casi di 
      servizi prestati presso istituti non statali di istruzione, con polizza 
      assicurativa. 
      Il trattamento di quiescenza, sulla base della totalità dei servizi resi 
      presso detti istituti e presso lo Stato, è liquidato secondo le norme 
      relative ai dipendenti statali. 
      Per la ripartizione dell'onere finanziario si applica l'art. 119, ultimo 
      comma. Gli istituti di istruzione hanno diritto di rivalsa nei confronti 
      degli interessati. 
      ------------------------ 

       
      123. Insegnanti elementari e personale scolastico già comunale. 
      Gli insegnanti elementari, che anteriormente al 1° gennaio 1934 furono 
      iscritti a fondi speciali di comuni aventi autonomia scolastica, e 
      successivamente al Monte pensioni per gli insegnanti elementari, 
      conseguono il trattamento di quiescenza per la totalità dei servizi in 
      base alle norme relative ai dipendenti statali; a tali flni, il servizio 
      reso con iscrizione al Monte pensioni per gli insegnanti elementari si 
      considera come reso allo Stato. 
      L'onere relativo al trattamento di quiescenza è ripartito tra lo Stato e i 
      comuni in proporzione alla durata dei rispettivi servizi utili espressa in 
      mesi, trascurando le frazioni di mese. 
      L'ente locale versa allo Stato la propria quota capitalizzata a norma 
      delle disposizioni di cui alla legge 22 giugno 1954, n. 523 (60). 
      La eventuale differenza tra il trattamento anzidetto e quello previsto 
      dagli ordinamenti speciali dei comuni fa carico all'ente locale ed è da 
      questo determinata e direttamente corrisposta all'interessato. 
      Il presente articolo si applica anche agli insegnanti elementari che, 
      posteriormente al 31 dicembre 1933, erano ancora iscritti a regolamenti 
      comunali di pensione, intendendosi in ogni caso cessata l'iscrizione a 
      tali regolamenti a decorrere dal 1° ottobre 1948; nonché ai direttori 
      didattici, agli ispettori scolastici, ai direttori centrali e in genere al 
      personale di cui all'articolo 59 della legge 6 febbraio 1941, n. 176 (61), 
      in servizio alle dipendenze dello Stato successivamente al 30 settembre 
      1948. 
      ------------------------ 
      (60) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: istituti 
      di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro. 
      (61) Recante l'ordinamento del Monte pensioni per gli insegnanti 
      elementari. 

       
      TITOLO VIII 
      Rapporti con l'Istituto nazionale della previdenza sociale 
      (giurisprudenza) 
      124. Costituzione della posizione assicurativa. 
      Qualora il dipendente civile ovvero il militare in servizio permanente o 
      continuativo cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto a 
      pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio, si fa luogo 
      alla costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione per 
      l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l'Istituto nazionale 
      della previdenza sociale, per il periodo di servizio prestato. 
      L'importo complessivo delle quote dei relativi contributi a carico del 
      lavoratore e del datore di lavoro, da versarsi al predetto istituto, è 
      portato in detrazione dall'indennità per una volta tanto spettante agli 
      interessati; l'eventuale onere differenziale fa carico allo Stato. 
      Ove non spetti l'indennità suddetta, l'intero onere è assunto dallo Stato. 

      Nei casi di servizi ricongiungibili previsti dagli articoli 119, 120, 121 
      e 122, ove spetti indennità per una volta tanto, l'eventuale onere 
      differenziale per i contributi è ripartito fra lo Stato e gli altri enti, 
      in proporzione delle rispettive quote; ove la indennità non spetti 
      l'intero onere è ripartito nella stessa proporzione. 
      Per i servizi computabili a domanda, la costituzione della posizione 
      assicurativa si effettua a norma dell'art. 40 della legge 22 novembre 
      1962, n. 1646 (60), concernente gli ordinamenti degli istituti di 
      previdenza presso il Ministero del tesoro (61/a). 
      Per il personale cessato dal servizio anteriormente al 30 aprile 1958, si 
      applica l'art. 52 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (62). 
      ------------------------ 
      (60) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: istituti 
      di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro. 
      (61/a) La Corte costituzionale, con sentenza 7-9 maggio 2001, n. 113 
      (Gazz. Uff. 16 maggio 2001, n. 19 - Serie speciale), ha dichiarato 
      l'illegittimità del combinato disposto del presente comma e dell'art. 40, 
      L. 22 novembre 1962, n. 1646, nella parte in cui - per i periodi di studi 
      che siano stati oggetto di riscatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 
      13 del presente decreto - subordinano la costituzione della posizione 
      assicurativa nella assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la 
      vecchiaia e i superstiti, alla condizione che, per gli stessi periodi, "vi 
      sia stata effettiva prestazione di lavoro subordinato". 
      (62) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione 
      obbligatoria per). 

       
      125. Contributi. 
      I contributi da versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale 
      per la costituzione della posizione assicurativa sono determinati, senza 
      interessi, in base agli stipendi, paghe o retribuzioni pensionabili, 
      percepiti nel periodo cui si riferisce la costituzione della posizione 
      anzidetta. 
      Per i servizi non di ruolo riscattati i contributi sono determinati, senza 
      interesse, in base allo stipendio, alla paga o alla retribuzione 
      considerati per il riscatto. 
      In nessun caso gli stipendi, le paghe o le retribuzioni di cui ai 
      precedenti commi si considerano di importo superiore o inferiore, 
      rispettivamente, ai massimali o ai minimali previsti per l'assicurazione 
      obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      126. Casi di esclusione. 
      Non si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa per i 
      dipendenti cessati dal servizio senza aver acquisito il diritto a 
      pensione: 
      a) che abbiano titolo all'assegno vitalizio di diritto a carico del fondo 
      di previdenza per i dipendenti statali, salvo che non optino per la 
      costituzione della posizione assicurativa presso l'Istituto nazionale 
      della previdenza sociale, secondo le norme vigenti; 
      b) che assumano un altro servizio di cui debba effettuarsi la riunione o 
      la ricongiunzione con il servizio precedente. 
      La costituzione della posizione anzidetta è parimenti esclusa qualora, in 
      caso di morte del dipendente in attività di servizio, non sussista per i 
      superstiti diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria 
      dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. 
      ------------------------ 

       
      127. Annullamento della posizione assicurativa. 
      La posizione assicurativa è annullata qualora, dopo la sua costituzione, 
      il dipendente acquisti titolo all'assegno vitalizio di cui alla lettera a) 
      dell'articolo precedente o assuma un altro servizio di cui alla lettera b) 
      dello stesso articolo, ovvero quando venga riconosciuto, in favore del 
      dipendente o dei suoi superstiti, diritto a pensione. 
      Qualora la posizione assicurativa abbia già fatto conseguire la pensione a 
      carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o la indennità di 
      cui all'art. 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (63), e successive 
      modificazioni, gli interessati per essere ammessi alla ricongiunzione dei 
      servizi o per il conseguimento della pensione a carico dello Stato, devono 
      rinunciare alla pensione di detto Istituto e rifondere ad esso le rate o 
      le indennità riscosse con gli interessi composti al saggio annuo del 5 per 
      cento. 
      Nei casi di annullamento della posizione assicurativa costituita in 
      relazione a servizi statali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale 
      restituisce allo Stato l'importo dei contributi versati. 
      ------------------------ 
      (63) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione 
      obbligatoria per). 

       
      128. Personale militare volontario. 
      In favore dei militari volontari dell'Esercito, esclusa l'Arma dei 
      carabinieri, e dell'Aeronautica che cessano dal servizio senza aver 
      acquisito diritto a pensione normale per anzianità di servizio si 
      provvede, all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di 
      servizio prestato, alla costituzione, a cura dell'amministrazione, della 
      posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, 
      la vecchiaia e i superstiti mediante versamento dei contributi determinati 
      secondo le norme della predetta assicurazione. L'importo dei contributi a 
      carico del militare è trattenuto sul premio di congedamento. La parte 
      eventualmente eccedente rimane a carico dello Stato. 
      Qualora il personale di cui al comma precedente assuma successivamente 
      servizio pensionabile presso una amministrazione statale, si procede 
      all'annullamento della posizione assicurativa e l'Istituto nazionale della 
      previdenza sociale è tenuto a rimborsare, senza interesse, lo ammontare 
      dei suddetti contributi salvo che, l'interessato rinunci al computo, ai 
      fini della pensione statale, del servizio militare cui si riferiscono i 
      contributi stessi. 
      Nel caso in cui prima dell'assunzione in servizio pensionabile sia stata 
      conseguita pensione di invalidità, l'interessato, per ottenere il computo 
      del servizio militare ai fini della pensione statale, deve rinunciare alla 
      pensione di invalidità e rifondere all'Istituto nazionale della previdenza 
      sociale le rate riscosse, senza interessi. 
      Per i volontari della Marina militare valgono le disposizioni in vigore 
      per l'iscrizione alla Cassa nazionale per la previdenza marinara, questa 
      rimborserà all'erario i contributi per l'assicurazione per l'invalidità, 
      la vecchiaia e i superstiti versati dall'amministrazione militare a favore 
      dei sottufficiali volontari raffermati che abbiano conseguito il diritto a 
      pensione normale. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      129. Operai. 
      Gli operai nominati in ruolo anteriormente al 1° luglio 1956 sono iscritti 
      all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e i 
      relativi contributi sono assunti interamente a carico dello Stato. 
      Lo Stato subentra nei diritti dei predetti operai e dei loro aventi causa 
      alla pensione o quota di pensione relativa all'assicurazione obbligatoria 
      per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per i servizi resi dal 1° 
      gennaio 1926 con iscrizione all'assicurazione predetta, che sono valutati 
      anche per la pensione statale. 
      Per gli operai in servizio al 1° luglio 1956, che anteriormente alla data 
      stessa abbiano acquisito il diritto alla pensione di invalidità, di 
      vecchiaia o per i superstiti, il disposto del precedente comma si applica 
      a partire dalla data di cessazione dal servizio. 
      Gli operai di cui al precedente comma che, alla data del 30 aprile 1952, 
      si trovavano nelle condizioni richieste per conseguire la pensione di 
      invalidità e vecchiaia, salvo il requisito dell'età, hanno diritto, quando 
      siano in possesso anche di tale requisito, alla pensione sopracitata per 
      la parte assicurativa già costituita alla data del 30 aprile 1952, ferma 
      restando l'applicazione del terzo comma. 
      Il secondo comma non è applicabile agli operai che, alla data del 1° 
      luglio 1956, erano titolari di pensione privilegiata. 
      Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche agli 
      operai che abbiano ottenuto od ottengano la nomina o il passaggio ad 
      impiego civile o militare, e ai loro aventi causa. 
      ------------------------ 

       
      TITOLO IX 
      Cumulo di pensioni e stipendi 
      (giurisprudenza) 
      130. Pensione normale diretta e trattamento di attività. 
      È ammesso il cumulo, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, di una 
      pensione normale diretta o di un assegno equivalente con un trattamento di 
      attività quando detti trattamenti derivino da servizi resi alle dipendenze 
      di amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, di 
      regioni, di province, di comuni o di istituzioni pubbliche di assistenza e 
      beneficenze, di enti parastatali, di enti o istituzioni di diritto 
      pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a 
      tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi 
      a carattere continuativo, nonché di aziende annesse o direttamente 
      dipendenti dalle regioni, dalle province, dai comuni o dagli altri enti 
      suindicati. 
      All'atto della cessazione del nuovo rapporto è liquidato il trattamento di 
      quiescenza in base al servizio relativo al rapporto stesso. Tale 
      trattamento è cumulabile con la pensione o assegno già conseguiti in 
      dipendenza del precedente rapporto. 
      Restano ferme le disposizioni concernenti il divieto di cumulo degli 
      assegni accessori di quiescenza tra loro o con assegni accessori di 
      attività (63/cost). 
      ------------------------ 
      (63/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 15-21 novembre 2000, n. 
      517 (Gazz. Uff. 29 novembre 2000, n. 49, serie speciale), ha dichiarato la 
      manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale 
      dell'art. 130, ultimo comma, sollevata in riferimento all'art. 36 della 
      Cost. 

       
      (giurisprudenza) 
      131. Opzione per la riunione o la ricongiunzione dei servizi. 
      In luogo del cumulo dei trattamenti di cui al primo e al secondo comma 
      dell'art. 130, qualora sia ammessa la riunione o la ricongiunzione del 
      nuovo con il precedente servizio, il personale interessato può optare per 
      tale riunione o ricongiunzione, con tutti gli effetti previsti dagli 
      ordinamenti applicabili nei singoli casi. 
      Per l'esercizio dell'opzione si osservano le disposizioni degli artt. 151 
      e 262, ultimo comma. 
      Il personale che abbia esercitato l'opzione perde il godimento della 
      pensione o dell'assegno già conseguiti e deve rifondere le rate percepite 
      durante la nuova prestazione di servizio. 
      All'atto della cessazione del nuovo rapporto, spetta il trattamento di 
      quiescenza da liquidarsi sulla base della totalità dei servizi prestati e 
      secondo le norme applicabili in relazione a detta cessazione. 
      Si osservano le disposizioni dell'art. 118. 
      Nei casi di cumulo di servizi resi con iscrizione alle casse pensioni, 
      amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del 
      Ministero del tesoro, ai monti pensioni o a istituti o fondi speciali per 
      pensioni amministrati da comuni, province o istituzioni pubbliche di 
      assistenza e beneficenza, non si applicano le norme contenute nei commi 
      secondo, terzo e quarto del presente articolo. In tali casi l'esercizio 
      della opzione e la rifusione delle rate di pensione percepite si 
      effettuano secondo le norme e le modalità contemplate dagli ordinamenti 
      delle casse pensioni, dei monti pensioni degli istituti o fondi speciali 
      per pensioni sopra indicati. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      132. Effetti del precedente servizio in caso di cumulo. 
      Nei casi di cumulo di un trattamento di quiescenza con un trattamento di 
      attività, il precedente servizio che ha dato diritto alla pensione o 
      all'assegno in godimento non si computa ai fini economici e di carriera 
      nel nuovo rapporto né ai fini dell'ulteriore trattamento di quiescenza di 
      cui al secondo comma dell'art. 130; resta altresì esclusa l'applicazione 
      di norme che consentano maggiorazioni a qualsiasi titolo dell'anzianità di 
      servizio valutabile ai fini di pensione, che siano già state considerate 
      nella liquidazione della precedente pensione od assegno. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      133. Divieto di cumulo. 
      Il cumulo dei trattamenti di cui al primo comma dell'art. 130 non è 
      ammesso nei casi in cui il nuovo rapporto costituisce derivazione, 
      continuazione o rinnovo di quello precedente che ha dato luogo alla 
      pensione. 
      Il divieto di cui sopra opera nei casi di: 
      a) riammissione in servizio di personale civile; 
      b) richiamo alle armi di personale militare provvisto di pensione per il 
      precedente servizio militare; 
      c) nomina all'impiego civile di sottufficiale o graduato, in applicazione 
      delle particolari disposizioni concernenti riserva di posti in favore di 
      detti militari; 
      d) nomina conseguita mediante concorso riservato esclusivamente a soggetti 
      che hanno già prestato servizio ovvero a tali soggetti insieme con 
      appartenenti a particolari categorie di professionisti; 
      e) conferimento di incarichi di insegnamento in scuole o istituti dello 
      stesso grado di quelli presso cui è stato prestato il servizio precedente 
      in qualità di incaricato; 
      f) nomina senza concorso a posto statale o presso gli enti di cui all'art. 
      130, conseguita in derivazione o in continuazione o, comunque, in costanza 
      di un precedente rapporto d'impiego rispettivamente con lo Stato o con gli 
      enti stessi. 
      Nei casi in cui il precedente rapporto abbia dato titolo alla liquidazione 
      di un trattamento di pensione, il trattamento stesso è sospeso. 
      Al termine del nuovo servizio spetta il trattamento di quiescenza secondo 
      il disposto del quarto comma dell'art. 131. 
      ------------------------ 

       
      134. Reiscrizioni a casse di previdenza. 
      Nel caso di trattamento di quiescenza che derivi da iscrizione ad una 
      delle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza, 
      amministrati dal Ministero del tesoro, seguita da continuazione di 
      iscrizione o da reiscrizione alla stessa cassa pensioni, si applicano le 
      disposizioni dei commi seguenti. 
      Qualora il dipendente iscritto ad una delle casse pensioni precedentemente 
      indicate cessi dal servizio e sia trattenuto in servizio o riprenda 
      servizio presso lo stesso ente, con continuazione di iscrizione o con 
      reiscrizione alla cassa medesima, le norme contenute nei primi tre commi 
      dell'art. 133 trovano applicazione soltanto nei casi in cui la cessazione 
      dal servizio non derivi da collocamento a riposo per limiti di età 
      previsti da legge, da norme regolamentari o da contratto collettivo di 
      lavoro a carattere nazionale. 
      Negli altri casi di collocamento a riposo, in cui le norme indicate nel 
      comma precedente debbano applicarsi, il dipendente può chiedere il 
      trattamento di pensione spettante per la totalità dei servizi resi con 
      iscrizione e con continuazione di iscrizione o di reiscrizione alla cassa 
      oppure i separati trattamenti di pensione e di pensione aggiuntiva 
      relativi, rispettivamente, al servizio reso con iscrizione e a quello reso 
      con continuazione di iscrizione o di reiscrizione; la pensione rimane 
      comunque sospesa per la durata del servizio reso con continuazione di 
      iscrizione o di reiscrizione. 
      ------------------------ 

       
      135. Personale in servizio alla data del 1° marzo 1966. 
      Nei confronti del personale che alla data del 1° marzo 1966 si trovava in 
      servizio in una delle posizioni previste dall'art. 133 ed era titolare di 
      una pensione per i servizi prestati anteriormente, continuano ad 
      applicarsi le disposizioni vigenti al 28 febbraio 1966 in materia di 
      cumulo fra pensione e assegni di attività, salvo che il personale stesso 
      abbia esercitato opzione per la riunione o ricongiunzione dei servizi. 
      ------------------------ 

       
      136. Trattamento di attività e pensione di riversibilità. 
      È ammesso il contemporaneo godimento di un trattamento di attività con una 
      pensione normale, di riversibilità o indiretta, conseguita per i servizi 
      prestati dal dante causa alle dipendenze delle amministrazioni o degli 
      enti indicati nell'art. 130, salva l'applicazione dell'ultimo comma 
      dell'articolo stesso. 
      ------------------------ 

       
      137. Trattamento economico di sfollamento. 
      Le disposizioni contenute negli articoli precedenti del presente titolo si 
      applicano anche nei confronti del personale militare in godimento di 
      trattamento economico di sfollamento, nonché nei confronti dei titolari di 
      pensione o di assegno equivalente che, pur non derivanti dai servizi 
      indicati nell'art. 130, siano a carico dello Stato o dell'amministrazione 
      ferroviaria o di fondi istituiti presso le amministrazioni dello Stato, 
      anche con ordinamento autonomo. 
      ------------------------ 

       
      138. Pensioni a carico dell'I.N.P.S. 
      Le disposizioni contenute negli articoli precedenti del presente titolo 
      non concernono le pensioni derivanti dall'assicurazione obbligatoria per 
      l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o a carico di fondi sostitutivi 
      gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      139. Pensione privilegiata. 
      La pensione privilegiata o l'assegno rinnovabile sono cumulabili con un 
      trattamento di attività ovvero con altro trattamento pensionistico 
      derivante da un rapporto di servizio diverso da quello che ha dato luogo 
      alla pensione o all'assegno anzidetti. 
      Qualora l'interessato chieda la riunione o la ricongiunzione dei servizi, 
      si applicano le norme di cui al titolo VII. 
      Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per i 
      sottufficiali e i graduati che abbiano conseguito, con o senza soluzione 
      di continuità, la nomina ad impiego civile di cui all'art. 133, lettera 
      c). 
      ------------------------ 

       
      140. Pensione di riversibilità. 
      È ammesso il cumulo della pensione di riversibilità, spettante al coniuge 
      superstite del dipendente statale, con una pensione diretta. 
      È altresì ammesso il cumulo delle pensioni di riversibilità cui gli aventi 
      causa abbiano diritto da parte di danti causa che siano stati dipendenti 
      statali. 
      ------------------------ 

       
      TITOLO X 
      Ritenute sulla pensione - Recupero di crediti - Prescrizione delle rate 
      (giurisprudenza) 
      141. Ritenute sulla pensione. 
      Sull'ammontare complessivo della pensione e della tredicesima mensilità, 
      esclusa la parte di questa relativa all'assegno di caroviveri, spettanti 
      agli ufficiali durante il periodo di permanenza in ausiliaria nonché 
      durante i periodi di collocamento nella riserva o in congedo assoluto, 
      quando questi ultimi siano computabili ai fini degli aumenti biennali 
      secondo il disposto dell'art. 56, è operata la ritenuta del 6 per cento in 
      conto entrate del tesoro. Qualora, però, il collocamento nella riserva o 
      in congedo assoluto sia stato determinato da ferite, lesioni o infermità 
      riportate o aggravate per causa di guerra, la ritenuta non è operata. 
      La pensione spettante agli ufficiali in ausiliaria è assoggetta al 
      contributo dello 0,50 per cento a favore del Fondo di previdenza per i 
      dipendenti dello Stato. 
      Agli effetti delle ritenute per l'assistenza sanitaria e per le imposte 
      erariali, da operarsi sul trattamento di quiescenza spettante ai 
      dipendenti statali, si applicano le vigenti disposizioni di legge. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      142. Ritenute non operate sugli assegni di attività. 
      Se durante i periodi di servizio computati ai fini del trattamento di 
      quiescenza non siano state operate le ritenute in conto entrate del 
      tesoro, di cui all'art. 3, il relativo importo è imputato al trattamento 
      di quiescenza in unica soluzione oppure mediante trattenute mensili in 
      misura non superiore al quinto della pensione o dell'assegno rinnovabile. 
      Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 8, si debba valutare un periodo non 
      retribuito, l'interessato è tenuto a versare, per la durata del periodo 
      stesso, l'importo delle ritenute in conto entrate del tesoro applicabili 
      all'ultimo stipendio integralmente percepito. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      143. Sequestro, pignoramento, cessione. 
      Il trattamento di quiescenza con i relativi assegni accessori, fatta 
      eccezione per l'indennità integrativa speciale, è sequestrabile per la 
      realizzazione dei crediti da risarcimento del danno eventualmente causato 
      dal dipendente all'amministrazione. 
      Quando i crediti predetti siano stati accertati con sentenza passata in 
      giudicato, il ristoro del danno può avvenire anche mediante trattenuta 
      sugli importi da corrispondere. 
      La pensione e l'assegno rinnovabile non possono, comunque, essere 
      sottoposti a sequestro, a pignoramento o a trattenuta in misura superiore 
      a un quinto, valutato al netto delle ritenute di cui all'art. 141. 
      Si applicano il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 
      180 (64), e successive modificazioni, e il regio decreto-legge 19 gennaio 
      1939, n. 295 (65). 
      Il termine di prescrizione previsto dal primo comma dell'art. 2 del 
      suddetto regio decreto-legge non decorre prima del giorno in cui il 
      provvedimento di liquidazione della pensione o dell'assegno rinnovabile 
      sia portato a conoscenza dell'interessato, ai sensi delle disposizioni del 
      presente testo unico. 
      ------------------------ 
      (64) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
      (65) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 

       
      (giurisprudenza) 
      144. Recupero dell'equo indennizzo. 
      Nel caso in cui il dipendente al quale sia stato liquidato l'equo 
      indennizzo ottenga successivamente, per la stessa causa, la pensione 
      privilegiata, la metà dell'ammontare dell'indennizzo liquidato sarà 
      recuperata mediante trattenute mensili sulla pensione, di importo pari a 
      un decimo dell'ammontare di questa. 
      ------------------------ 

       
      PARTE II 
      Procedimento 
      TITOLO I 
      Documentazione, riscatto e ricongiunzione dei servizi 
      (giurisprudenza) 
      145. Dichiarazione dei servizi e documentazione. 
      Il dipendente statale, all'atto dell'assunzione in servizio è tenuto a 
      dichiarare per iscritto tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati 
      in precedenza allo Stato, compreso il servizio militare o ad altri enti 
      pubblici, nonché i periodi di studio e di pratica ed esercizio 
      professionali di cui all'art. 13. La dichiarazione deve essere resa anche 
      se negativa. 
      Il provvedimento che dispone la nomina a posto di ruolo negli impieghi 
      statali deve contenere l'attestazione che il dipendente abbia reso la 
      dichiarazione di cui al comma precedente; per gli insegnanti 
      l'attestazione è fatta nel provvedimento di nomina a ordinario. 
      Sono ammesse dichiarazioni integrative nel termine perentorio di due anni 
      dalla data della dichiarazione originaria; in caso di decesso del 
      dipendente, la dichiarazione originaria può essere integrata dagli aventi 
      causa. 
      Il dipendente, inoltre, è tenuto a dichiarare i dati relativi al suo stato 
      di famiglia nonché le successive variazioni. 
      La documentazione relativa alle dichiarazioni di cui ai commi precedenti, 
      ove non sia prodotta dall'interessato, è acquisita d'ufficio. 
      I servizi e i periodi non dichiarati ai sensi dei commi precedenti non 
      possono essere valutati ai fini del trattamento di quiescenza. 
      ------------------------ 

       
      146. Trasmissione della dichiarazione. 
      Il capo dell'ufficio presso il quale il dipendente statale assume 
      servizio, ricevuta la dichiarazione prevista dall'art. 145 e la 
      documentazione eventualmente prodotta dall'interessato, trasmette gli atti 
      all'ufficio competente a liquidare il trattamento normale diretto; 
      quest'ultimo ufficio acquisisce la documentazione non prodotta 
      dall'interessato. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      147. Servizi e periodi computabili a domanda. 
      Il dipendente statale che abbia da far valere servizi o periodi 
      computabili a domanda, con o senza riscatto, può presentare la domanda 
      contestualmente alla dichiarazione di cui all'articolo 145 oppure 
      successivamente, ma almeno due anni prima del raggiungimento del limite di 
      età previsto per la cessazione dal servizio, pena la decadenza. 
      Qualora la cessazione dal servizio abbia luogo prima che sia scaduto il 
      termine di cui al primo comma, la domanda deve essere presentata, a pena 
      di decadenza, entro novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento 
      di cessazione. 
      Nel caso di decesso in servizio del dipendente, anche se incorso nella 
      decadenza di cui al primo comma, l'ufficio competente a liquidare la 
      pensione interpella, circa il computo dei servizi e periodi suddetti, gli 
      aventi causa, i quali possono presentare domanda entro il termine 
      perentorio di novanta giorni dalla ricezione dello invito dell'ufficio. 
      ------------------------ 

       
      148. Applicabilità delle disposizioni degli articoli precedenti. 
      Le disposizioni contenute negli articoli 145, 146, e 147 si osservano, in 
      quanto applicabili, anche per i dipendenti civili non di ruolo, con 
      esclusione soltanto di quelli che ai fini del trattamento di quiescenza 
      sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria. 
      Alla dichiarazione dei servizi non è tenuto il personale militare non 
      appartenente al servizio permanente o continuativo. 
      ------------------------ 

       
      149. Definizione della domanda di computo. 
      Sulla domanda di computo dei servizi e dei periodi di cui all'art. 147 
      provvede l'ufficio competente a liquidare il trattamento normale diretto. 
      Il provvedimento è emesso entro novanta giorni dalla ricezione della 
      domanda o dalla acquisizione dei documenti ed è comunicato all'interessato 
      in forma amministrativa. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      150. Pagamento del contributo di riscatto. 
      Il contributo di riscatto può essere versato in unica soluzione oppure 
      mediante ritenute mensili sullo stipendio, paga o retribuzione o sul 
      trattamento diretto di quiescenza per un periodo di tempo non superiore a 
      quello riscattato, a decorrere dal secondo mese successivo a quello di 
      registrazione del provvedimento di cui all'art. 149. 
      Nel caso di liquidazione di indennità in luogo di pensione, il contributo 
      di riscatto e le rate residue sono detratti in unica soluzione 
      dall'indennità stessa. 
      Nel caso di pensione di riversibilità l'importo delle rate di contributo 
      non ancora versate è ridotto proporzionalmente all'aliquota di 
      riversibilità della pensione, fermo restando il numero delle rate stesse. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      151. Riunione e ricongiunzione dei servizi su domanda o di ufficio. 
      La riunione e la ricongiunzione dei servizi sono effettuate su domanda 
      dell'interessato nel caso in cui, per il servizio precedente, sia stato 
      liquidato il trattamento di quiescenza e questo sia cumulabile con il 
      trattamento di attività spettante in relazione al nuovo rapporto; in ogni 
      altro caso si provvede di ufficio. 
      La domanda deve essere presentata all'amministrazione statale o all'ente 
      presso cui il dipendente presta il nuovo servizio ovvero all'istituto al 
      quale è iscritto ai fini di quiescenza. 
      La domanda non è ammessa se presentata oltre il termine di sei mesi dalla 
      data di inizio del nuovo rapporto. Qualora, però il trattamento di 
      quiescenza relativo al precedente servizio sia stato liquidato dopo la 
      data di inizio del nuovo rapporto, il termine anzidetto decorre dalla data 
      di comunicazione del provvedimento di liquidazione o, se anteriore, dalla 
      data di riscossione della prima rata di pensione o di assegno ovvero 
      dell'indennità per una volta tanto. 
      L'amministrazione, l'ente o l'istituto di cui al secondo comma, ove non 
      respinga la domanda, ne dà comunicazione all'amministrazione o all'ente da 
      cui il dipendente proviene ovvero all'istituto al quale era stato 
      iscritto, entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda o 
      dalla data di acquisizione dei documenti. 
      Per l'amministrazione statale provvede l'ufficio competente a liquidare il 
      trattamento normale diretto. 
      ------------------------ 

       
      152. Determinazione della pensione capitalizzata. 
      Il provvedimento con il quale viene determinata la pensione in valore 
      capitale o l'indennità per una volta tanto da versare alla amministrazione 
      statale, all'ente o all'istituto a cui al secondo comma dell'art. 151 è 
      emesso entro sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione di cui 
      al quarto comma di detto articolo. 
      Per l'amministrazione statale provvede l'ufficio che ha liquidato o che è 
      competente a liquidare il trattamento di quiescenza spettante al proprio 
      dipendente. 
      Il provvedimento è comunicato in forma amministrativa all'interessato 
      nonché all'amministrazione o all'ente a cui egli è transitato ovvero 
      all'istituto al quale è iscritto ai fini di quiescenza. 
      ------------------------ 

       
      153. Riparto del trattamento di quiescenza a carico dello Stato. 
      Nei casi di ricongiunzione di servizi, previsti nel titolo VII, capo II, 
      l'ufficio competente a liquidare il complessivo trattamento di quiescenza 
      determina la quota a carico dell'ente che concorre alla ricongiunzione. 
      Lo stesso ufficio provvede alla capitalizzazione della quota comunale nei 
      casi di cui all'art. 123. 
      Il provvedimento è comunicato in forma amministrativa all'interessato e 
      all'ente o all'istituto che concorre alla ricongiunzione. 
      ------------------------ 

       
      TITOLO II 
      Liquidazione del trattamento di quiescenza 
      Capo I - Trattamento normale diretto e di riversibilità 
      Sezione I - Trattamento normale diretto 
      (giurisprudenza) 
      154. Competenza. 
      Per il personale degli uffici periferici la competenza a provvedere al 
      collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età e a liquidare 
      il relativo trattamento di quiescenza è devoluta, per ogni 
      amministrazione, all'ufficio periferico con circoscrizione provinciale o 
      superiore; nei casi di cessazione dal servizio per causa diversa dal 
      raggiungimento del limite di età, il trattamento di quiescenza normale è 
      liquidato dall'ufficio precedentemente indicato in base al provvedimento 
      di cessazione dal servizio trasmesso dall'organo competente ovvero in base 
      a una sentenza della Corte dei conti che dichiari essersi verificate le 
      condizioni previste per il diritto a detto trattamento. 
      Per il collocamento a riposo e per la liquidazione del trattamento di 
      quiescenza del personale in servizio presso le amministrazioni centrali, 
      dei dirigenti degli uffici periferici con circoscrizione non inferiore a 
      quella provinciale nonché per il personale collocato fuori ruolo o 
      comandato presso altre amministrazioni o enti pubblici provvede 
      l'amministrazione centrale a cui il dipendente appartiene. 
      Gli uffici centrali e periferici competenti a disporre il collocamento a 
      riposo e a liquidare il relativo trattamento di quiescenza, ai sensi dei 
      commi precedenti, sono stabiliti, per ogni amministrazione, con decreto 
      del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei 
      Ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di 
      concerto con il Ministro competente e con il ministro per il tesoro. 
      Il Ministero di grazia e giustizia liquida il trattamento di quiescenza 
      dei magistrati ordinari e del personale, centrale e periferico, dipendente 
      dal Ministero stesso nonché del personale degli archivi notarili; la 
      Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede per i magistrati e per il 
      personale del Consiglio di Stato e della Corte dei conti nonché per il 
      personale dell'Avvocatura dello Stato. 
      Restano ferme le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente 
      testo unico, secondo le quali il collocamento a riposo di determinate 
      categorie di dipendenti dello Stato è disposto con decreto del Presidente 
      della Repubblica. 
      Resta ferma la competenza dell'amministrazione centrale nei casi in cui ai 
      dipendenti uffici periferici siano demandati compiti di carattere 
      esclusivamente tecnico. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      155. Cessazione dal servizio per limiti di età. 
      La cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età e la 
      liquidazione del trattamento di quiescenza sono disposte, ove non ostino 
      particolari motivi, con unico decreto. 
      Nello stesso decreto di liquidazione sono indicate, ai fini della 
      riversibilità della pensione, le generalità del coniuge e dei figli 
      minorenni. 
      Il provvedimento è trasmesso ai competenti organi di controllo almeno sei 
      mesi prima del raggiungimento del limite di età. 
      Entro trenta giorni dal ricevimento, la competente ragioneria invia copia 
      del decreto di cui ai precedenti commi alla direzione provinciale del 
      tesoro per il puntuale inizio dei pagamenti, indicandovi il numero di 
      iscrizione da attribuire alla partita di pensione. 
      La medesima ragioneria trasmette altresì alla Corte dei conti, per il 
      controllo di competenza, il provvedimento di cui al precedente terzo comma 
      unitamente alla relativa documentazione. 
      La direzione provinciale del tesoro, ricevuta copia del decreto di 
      concessione della pensione, procede all'apertura della relativa partita di 
      spesa fissa sulla quale dispone il pagamento del trattamento economico 
      sulla base di quanto previsto nel provvedimento stesso. Nel caso in cui i 
      pagamenti disposti in base a tali atti risultino errati, si fa luogo al 
      conguaglio a credito o a debito. 
      All'atto della cessazione dal servizio, copia del decreto di liquidazione 
      è consegnata dal capo dell'ufficio al titolare, che ne rilascia ricevuta. 
      Qualora non sia possibile per eccezionali motivati impedimenti predisporre 
      il provvedimento nei termini stabiliti dal terzo comma del presente 
      articolo, è autorizzata la corresponsione del trattamento provvisorio con 
      le procedure di cui al successivo art. 162 (65/a). 
      ------------------------ 
      (65/a) Così sostituito dall'art. 5, D.P.R. 19 aprile 1986, n. 138, 
      riportato al n. A/XXXVII. 

       
      156. Altri casi di cessazione dal servizio. 
      Nei casi di cessazione dal servizio per causa diversa dal raggiungimento 
      del limite di età, il provvedimento di cessazione è comunicato, anche 
      prima della registrazione, all'ufficio competente affinché proceda alla 
      liquidazione del trattamento di quiescenza. 
      Si osservano le disposizioni dei commi secondo e ottavo dell'art. 155 
      (65/b). 
      ------------------------ 
      (65/b) Comma così modificato dall'art. 5, D.P.R. 19 aprile 1986, n. 138, 
      riportato al n. A/XXXVII. 

       
      157. Liquidazione di ufficio. 
      Il trattamento normale diretto è in ogni caso liquidato di ufficio. 
      ------------------------ 

       
      Sezione II - Trattamento normale di riversibilità 
      (giurisprudenza) 
      158. Competenza. 
      In caso di decesso in servizio il trattamento normale di riversibilità è 
      liquidato dall'ufficio competente a liquidare il trattamento diretto. 
      Per i familiari del pensionato provvede la direzione provinciale del 
      tesoro che ha in carico la partita relativa alla pensione diretta; se per 
      la liquidazione della pensione di riversibilità sia necessario determinare 
      nuovamente la misura della pensione diretta, provvede l'ufficio competente 
      a liquidare il trattamento diretto. 
      In caso di decesso di un compartecipe della pensione, alla liquidazione 
      del nuovo trattamento in favore dell'altro o degli altri titolari del 
      diritto provvede la direzione provinciale del tesoro che ha in carico la 
      partita; la stessa direzione provinciale provvede altresì nei casi di 
      perdita del diritto da parte di un compartecipe della pensione nonché nei 
      casi di consolidamento. 
      Per la riversibilità della pensione in favore dei familiari dei dipendenti 
      degli archivi notarili provvede l'amministrazione centrale. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      159. Liquidazione in caso di decesso in servizio. 
      Il trattamento normale di riversibilità in favore della vedova e degli 
      orfani minorenni del dipendente deceduto in attività di servizio è 
      liquidato di ufficio; in favore degli altri aventi diritto si provvede su 
      domanda degli interessati. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      160. Liquidazione in caso di morte del pensionato. 
      In caso di morte del pensionato la direzione provinciale del tesoro, senza 
      l'adozione di provvedimento formale, liquida la pensione di riversibilità 
      a favore della vedova e degli orfani minorenni, in base ai dati risultanti 
      nel decreto di liquidazione del trattamento diretto e previo accertamento 
      della inesistenza di sentenza di separazione personale per colpa della 
      vedova. 
      Senza provvedimento formale si procede anche in favore degli orfani in 
      caso di decesso o di passaggio ad altre nozze del coniuge superstite 
      titolare di pensione di riversibilità nonché in favore del coniuge 
      superstite e degli orfani minori del pensionato, nel caso in cui il 
      matrimonio sia stato contratto prima che il pensionato stesso compisse il 
      sessantacinquesimo anno di età, ovvero dal matrimonio sia nata prole, 
      anche se postuma, o col matrimonio siano stati legittimati figli naturali, 
      previo accertamento della sussistenza di una delle condizioni suddette 
      (65/c). 
      Per gli altri aventi diritto la direzione provinciale del tesoro provvede 
      su domanda degli interessati. 
      Con le modalità indicate nel primo comma del presente articolo la 
      direzione provinciale del tesoro liquida la pensione di riversibilità a 
      favore della vedova e degli orfani minori anche in mancanza dei dati di 
      cui al secondo comma del precedente articolo 155 e previo accertamento 
      della tempestività del matrimonio contratto dal pensionato (65/d). 
      Gli atti relativi alle concessioni effettuate ai sensi del precedente 
      comma sono inviati alla Corte dei conti per il controllo successivo 
      (65/d). 
      ------------------------ 
      (65/c) Comma così sostituito dall'art. 6, D.P.R. 19 aprile 1986, n. 138, 
      riportato al n. A/XXXVII. 
      (65/d) Comma aggiunto dall'art. 31, L. 29 aprile 1976, n. 177, riportata 
      al n. A/XXX. 
      (65/d) Comma aggiunto dall'art. 31, L. 29 aprile 1976, n. 177, riportata 
      al n. A/XXX. 

       
      161. Riversibilità ordinaria del trattamento privilegiato. 
      Le disposizioni della presente sezione si applicano anche per la 
      riversibilità ordinaria della pensione privilegiata e dell'assegno 
      rinnovabile. 
      ------------------------ 

       
      Sezione III - Disposizioni comuni 
      (giurisprudenza) 
      162. Liquidazione provvisoria. 
      Dalla data di cessazione dal servizio e sino all'inizio del pagamento 
      della pensione diretta, la competente direzione provinciale del tesoro 
      corrisponde al pensionato un trattamento provvisorio, determinato in 
      relazione ai servizi risultanti dalla documentazione prodotta ovvero in 
      possesso dell'amministrazione, purché sussistano i presupposti per il loro 
      riconoscimento a norma di legge, da recuperare in sede di liquidazione 
      della pensione definitiva. 
      Il trattamento di cui al precedente comma spetta anche al coniuge ed agli 
      orfani minorenni del dipendente deceduto in attività di servizio o del 
      pensionato deceduto durante il periodo di corresponsione del trattamento 
      provvisorio. 
      La concessione del trattamento provvisorio di cui al primo comma è 
      disposta mediante apposita comunicazione, a cura dell'amministrazione 
      centrale o periferica competente a liquidare il trattamento definitivo a 
      norma delle disposizioni vigenti, contenente anche l'indicazione del 
      numero di iscrizione da assegnare alla relativa partita. Lo stesso numero 
      sarà attribuito alla pensione definitiva che verrà successivamente 
      liquidata. 
      Detta comunicazione, unitamente a un documento sottoscritto 
      dall'interessato contenente le indicazioni ritenute necessarie e le 
      dichiarazioni previste dalle norme vigenti, è trasmessa, almeno tre mesi 
      prima della data della cessazione dal servizio, alla direzione provinciale 
      del tesoro territorialmente competente, la quale procede all'apertura 
      della relativa partita di spesa fissa. Nei casi di cessazione dal servizio 
      per causa diversa dal compimento del limite di età o per morte del dante 
      causa, la comunicazione riguardante l'attribuzione della pensione 
      provvisoria deve essere trasmessa con il documento suddetto alla direzione 
      provinciale del tesoro entro trenta giorni dalla cessazione dal servizio o 
      dalla morte. La direzione provinciale del tesoro dispone, con precedenza 
      assoluta sugli affari correnti, l'immediato pagamento della pensione 
      spettante. 
      La comunicazione di cui al terzo comma è estesa alla Corte dei conti per 
      il riscontro successivo sui pagamenti. A tal fine gli occorrenti dati sono 
      resi disponibili per la Corte medesima attraverso il sistema informativo 
      della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro. 
      In caso di decesso del pensionato, la direzione provinciale del tesoro che 
      ha in carico la relativa partita, qualora non trovi applicazione l'art. 
      160, primo, secondo e quarto comma, procede, in attesa della registrazione 
      del provvedimento, alla corresponsione in via provvisoria al coniuge ed 
      agli orfani minori della pensione che ad essi compete ai sensi del 
      presente testo unico. 
      Qualora l'importo della pensione definitiva diretta o di riversibilità 
      risultante dal decreto di concessione registrato alla Corte dei conti non 
      sia uguale a quello attribuito in via provvisoria, la direzione 
      provinciale del tesoro provvede alle necessarie variazioni, facendo luogo 
      al conguaglio a credito o a debito. 
      I dirigenti e il personale degli uffici competenti per le liquidazioni di 
      cui al presente articolo nonché quelli preposti all'ordinazione dei 
      relativi pagamenti sono responsabili dei ritardi nell'applicazione delle 
      disposizioni contenute nel presente articolo e passibili delle sanzioni 
      disciplinari previste dall'art. 78 del testo unico delle disposizioni 
      concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con 
      D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. 
      Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai dirigenti 
      degli uffici tenuti all'espletamento di adempimenti comunque connessi con 
      la liquidazione e il pagamento del trattamento di pensione (65/e). 
      ------------------------ 
      (65/e) Così sostituito dall'art. 7, D.P.R. 19 aprile 1986, n. 138, 
      riportato al n. A/XXXVII. 

       
      Capo II - Trattamento privilegiato diretto e di riversibilità 
      Sezione I - Organi e competenza 
      (giurisprudenza) 
      163. Amministrazione centrale. 
      Il provvedimento con il quale si liquida o si nega il trattamento 
      privilegiato, sia diretto che di riversibilità, è adottato 
      dall'amministrazione centrale a cui il dipendente apparteneva, salvo 
      quanto disposto negli articoli 164 e 188. 
      [Nel caso in cui l'amministrazione centrale abbia già adottato un 
      provvedimento definitivo sulla dipendenza di infermità o lesioni, ai sensi 
      delle norme concernenti lo stato giuridico del personale, le questioni 
      risolute con detto provvedimento non possono essere riesaminate ai fini 
      del trattamento di quiescenza privilegiato.] (65/f) 
      ------------------------ 
      (65/f) Comma abrogato dall'art. 5-bis, D.L. 21 settembre 1987, n. 387, 
      riportato alla voce Sicurezza pubblica. 

       
      (giurisprudenza) 
      164. Altri uffici. 
      All'ufficio centrale o periferico competente a liquidare il trattamento 
      normale diretto è, altresì, devoluta la competenza a provvedere sulla 
      domanda di trattamento privilegiato diretto e, qualora il dipendente sia 
      deceduto in servizio, sulla domanda di trattamento privilegiato di 
      riversibilità nei casi in cui: 
      a) la domanda non sia ammissibile ai sensi degli articoli 169 e 184, terzo 
      comma; 
      b) risulti manifesto che i fatti dedotti dal dipendente o dai suoi aventi 
      causa non costituiscono fatti di servizio; 
      c) il dipendente non si sia presentato agli accertamenti sanitari nel 
      termine stabilito dall'art. 174. 
      I provvedimenti emessi ai sensi del comma precedente sono definitivi. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      165. Commissioni mediche ospedaliere. 
      Il giudizio sanitario sulle cause e sull'entità delle menomazioni 
      dell'integrità fisica del dipendente ovvero sulle cause della sua morte è 
      espresso dalle commissioni mediche ospedaliere istituite: 
      a) presso gli ospedali militari principali o secondari dei comandi 
      militari territoriali di regione; 
      b) presso gli ospedali militari marittimi e le infermerie autonome 
      militari marittime; 
      c) presso gli istituti medico legali dell'Aeronautica militare. 
      [Ciascuna commissione medica ospedaliera è composta da almeno tre 
      ufficiali medici, compreso il presidente. La commissione è presieduta dal 
      direttore dell'ospedale, dell'infermeria o dell'istituto medico presso cui 
      è costituita oppure da un ufficiale medico superiore delegato dal 
      direttore] (65/g). 
      [La commissione medica ospedaliera, allorché si pronuncia in relazione ad 
      istanze di militari dei Corpi di polizia, è integrata da un ufficiale 
      medico del corpo di appartenenza del militare, con voto consultivo; per i 
      funzionari di pubblica sicurezza interviene un ufficiale del Corpo delle 
      guardie di pubblica sicurezza] (65/h). 
      [Nel caso in cui gli accertamenti riguardino particolari infermità o 
      lesioni, il presidente può chiamare a far parte della commissione, di 
      volta in volta e per singoli casi, un medico specialista con voto 
      consuntivo (65/i)] (65/l). 
      ------------------------ 
      (65/g) Comma abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I 
      richiami ai procedimenti disciplinati dal presente comma si intendono 
      riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il 
      citato D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso. 
      (65/h) Comma abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I 
      richiami ai procedimenti disciplinati dal presente comma si intendono 
      riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il 
      citato D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso. 
      (65/i) Vedi, anche, l'art. 6, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 364, riportato al 
      n. B/XXXIII. 
      (65/l) Comma abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I 
      richiami ai procedimenti disciplinati dal presente comma si intendono 
      riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il 
      citato D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso. 

       
      (giurisprudenza) 
      166. Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie. 
      [Sulla dipendenza delle infermità contratte o delle lesioni riportate dal 
      dipendente ovvero sulle cause della sua morte esprime il proprio parere, 
      nei casi previsti, il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie 
      presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
      Detto comitato è composto da un presidente di sezione della Corte dei 
      conti, che lo presiede, e da un numero di membri stabilito con decreto del 
      Presidente del Consiglio dei Ministri. 
      I componenti devono appartenere alle seguenti categorie di personale anche 
      se a riposo: 
      magistrati dell'ordine giudiziario con funzioni non inferiori a quelle di 
      consigliere di appello o equiparate, magistrati del Consiglio di Stato e 
      della Corte dei conti, funzionari del Ministero del tesoro di qualifica 
      non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata; ufficiali generali 
      e superiori medici. 
      Alle sedute prende anche parte, con voto deliberativo, un funzionario con 
      qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata, della 
      amministrazione presso la quale il dipendente prestava servizio. 
      I componenti del comitato sono nominati con decreto del Presidente del 
      Consiglio dei Ministri, durano in carica due anni e possono essere 
      riconfermati. Durante l'incarico i componenti in attività di servizio 
      continuano, ad eccezione del presidente, ad esercitare le loro normali 
      funzioni. 
      È in facoltà del Presidente del Consiglio dei Ministri di affidare le 
      funzioni di vice presidente del Comitato a non oltre due membri di esso 
      scelti tra i magistrati della Corte di cassazione e tra i magistrati del 
      Consiglio di Stato e della Corte dei conti con funzioni non inferiori a 
      quella di consigliere. 
      Il comitato, quando il presidente non ravvisa l'utilità della adunanza 
      plenaria, funziona suddiviso in più sezioni composte dal presidente e da 
      cinque membri dei quali almeno due magistrati e un ufficiale medico o un 
      funzionario medico della Polizia di Stato. Alla costituzione delle sezioni 
      provvede il presidente del comitato (65/m). 
      Le funzioni di segreteria del Comitato sono affidate a magistrati della 
      Corte dei conti o a funzionari dell'amministrazione dello Stato] (65/n). 
      ------------------------ 
      (65/m) Comma così modificato dall'art. 9, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 349, 
      riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
      (65/n) Articolo abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I 
      richiami ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si intendono 
      riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il 
      citato D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso. 

       
      Sezione II - Trattamento privilegiato diretto 
      (giurisprudenza) 
      167. Iniziativa d'ufficio o su domanda. 
      Il trattamento privilegiato è liquidato d'ufficio nei confronti del 
      dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute 
      dipendenti da fatti di servizio. 
      In ogni altro caso il trattamento privilegiato diretto è liquidato a 
      domanda. 
      ------------------------ 

       
      168. Presentazione e contenuto della domanda. 
      La domanda di trattamento privilegiato diretto è presentata all'ufficio 
      presso il quale il dipendente ha prestato l'ultimo servizio. 
      Nella domanda devono essere indicate le infermità o le lesioni per le 
      quali il trattamento è richiesto e devono essere specificati i fatti di 
      servizio che le determinarono. 
      Il richiedente può, inoltre, produrre certificazioni sanitarie ed ogni 
      altro documento che ritenga utile. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      169. Ammissibilità della domanda. 
      La domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente 
      abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza 
      chiedere l'accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni 
      contratte. 
      Il termine è elevato a dieci anni qualora l'invalidità sia derivata da 
      parkinsonismo (65/cost). 
      ------------------------ 
      (65/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-25 luglio 2001, n. 300 
      (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la 
      manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale 
      dell'art. 169 sollevata in riferimento all'art. 3 della Cost. 

       
      170. Istruttoria. 
      [Il capo dell'ufficio al quale è stata presentata la domanda di 
      trattamento privilegiato diretto procede all'accertamento dei fatti, 
      redige in merito un rapporto informativo e lo trasmette all'ufficio di cui 
      all'art. 164, unitamente agli atti acquisiti] (65/o). 
      ------------------------ 
      (65/o) Articolo abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I 
      richiami ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si intendono 
      riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il 
      citato D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso. 

       
      (giurisprudenza) 
      171. Adempimenti dell'ufficio. 
      [L'ufficio al quale è trasmesso il rapporto informativo acquisisce il 
      parere della commissione medica ospedaliera nella cui circoscrizione il 
      richiedente ha la residenza. 
      Alla commissione medica è inviato il rapporto informativo unitamente alla 
      documentazione amministrativa e sanitaria relativa al caso. 
      Qualora, però, la domanda di trattamento privilegiato sia stata presentata 
      dopo la scadenza dei termini stabiliti dall'art. 169 o se risulti 
      manifesto che i fatti dedotti dal richiedente non costituiscono fatti di 
      servizio, il capo dell'ufficio di cui al primo comma, senza interpellare 
      la commissione medica ospedaliera, respinge la domanda a norma dell'art. 
      164] (65/p). 
      ------------------------ 
      (65/p) Articolo abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I 
      richiami ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si intendono 
      riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il 
      citato D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso. 

       
      (giurisprudenza) 
      172. Accertamenti sanitari. 
      [La commissione medica ospedaliera esegue gli accertamenti sanitari 
      mediante visita diretta nella propria sede; la visita è eseguita a 
      domicilio soltanto nel caso in cui le condizioni di salute 
      dell'interessato non gli permettano di recarsi presso la sede della 
      commissione] (65/q). 
      [La commissione medica può disporre il ricovero in ospedali civili, 
      istituti sanitari o altri enti] (65/r). 
      [Qualora l'interessato sia internato in ospedale psichiatrico, la 
      commissione medica può, limitatamente alla infermità mentale, pronunciare 
      il suo parere in base a relazione del direttore dell'ospedale medesimo 
      corredata dai documenti clinici pertinenti al caso] (65/s). 
      [L'interessato ha diritto di farsi assistere nel corso degli accertamenti 
      sanitari da un medico di fiducia oppure, gratuitamente, da un medico 
      designato dall'istituto erogatore dell'assistenza sanitaria; l'istituto 
      designa il medico entro trenta giorni dalla ricezione della domanda. Il 
      medico che assiste agli accertamenti può formulare osservazioni e 
      chiederne l'inserzione nel verbale di cui all'art. 175] (65/t). 
      Per coloro che risiedono all'estero la visita è effettuata, per delega 
      della commissione medica ospedaliera, da un collegio di medici nominati 
      dalla locale autorità consolare ovvero dal medico fiduciario dell'autorità 
      stessa. 
      ------------------------ 
      (65/q) Comma abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I 
      richiami ai procedimenti disciplinati dal presente comma si intendono 
      riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il 
      citato D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso. 
      (65/r) Comma abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I 
      richiami ai procedimenti disciplinati dal presente comma si intendono 
      riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il 
      citato D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso. 
      (65/s) Comma abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I 
      richiami ai procedimenti disciplinati dal presente comma si intendono 
      riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il 
      citato D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso. 
      (65/t) Comma abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I 
      richiami ai procedimenti disciplinati dal presente comma si intendono 
      riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il 
      citato D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso. 

       
      173. Spese di ricovero. 
      Nel caso in cui gli accertamenti sanitari siano eseguiti in ospedali 
      civili o in altri istituti sanitari a norma dell'art. 172, la spesa per il 
      ricovero è a carico dell'istituto erogatore dell'assistenza sanitaria. 
      ------------------------ 

       
      174. Mancata presentazione agli accertamenti sanitari. 
      [L'interessato che, senza giustificato motivo, non si sottoponga a visita 
      medica entro un anno dalla convocazione non può conseguire il trattamento 
      privilegiato se non presenta nuova domanda. Il trattamento eventualmente 
      spettante decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di 
      presentazione della nuova domanda. 
      Le commissioni mediche ospedaliere sono tenute a comunicare all'ufficio di 
      cui all'art. 164 i nominativi di coloro che non si sono presentati alla 
      visita medica entro il termine stabilito dal comma precedente, 
      trasmettendo i documenti comprovanti l'avvenuta convocazione. Il capo 
      dell'ufficio respinge la domanda in relazione alla quale fu disposta la 
      visita] (65/u). 
      ------------------------ 
      (65/u) Articolo abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I 
      richiami ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si intendono 
      riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il 
      citato D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso. 

       
      (giurisprudenza) 
      175. Verbale della commissione medica ospedaliera. 
      [Per ciascun dipendente visitato la commissione medica ospedaliera redige 
      un verbale degli accertamenti eseguiti, formulando il giudizio diagnostico 
      delle infermità e delle lesioni riscontrate ed esprimendo il proprio 
      parere sulla relazione causale tra dette infermità o lesioni e i fatti 
      denunziati dal dipendente, nonché sulle conseguenze che ne derivino 
      relativamente alla di lui idoneità al servizio. 
      Nello stesso verbale è espresso il giudizio di classificazione delle 
      infermità e delle lesioni diagnosticate, secondo le tabelle applicabili. 
      Ai fini del trattamento privilegiato di riversibilità, la commissione 
      medica ospedaliera fa risultare nel verbale il proprio parere circa la 
      relazione causale tra l'infermità o la lesione, da cui è derivata la morte 
      del dipendente, e i fatti denunciati; nel caso in cui al dipendente sia 
      stato già attribuito il trattamento privilegiato diretto, deve essere 
      precisato se l'infermità o la lesione dalla quale è derivata la sua morte 
      sia la stessa che aveva dato luogo a detto trattamento. 
      Nel verbale di cui ai commi precedenti devono farsi constare altresì i 
      motivi per i quali la commissione medica non abbia condiviso le 
      osservazioni eventualmente formulate dal medico che ha assistito 
      l'interessato. 
      La commissione medica si pronuncia a maggioranza; il componente che 
      dissenta fa constare nel verbale i motivi del dissenso. 
      Prima di esprimere il parere di cui al primo comma, la commissione medica 
      può chiedere al capo dell'ufficio che ha compilato il rapporto informativo 
      ulteriori adempimenti istruttori] (65/v). 
      ------------------------ 
      (65/v) Articolo abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I 
      richiami ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si intendono 
      riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il 
      citato D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso. 

       
      176. Trasmissione degli atti all'amministrazione centrale. 
      [Ricevuto il parere della commissione medica ospedaliera, l'ufficio 
      competente cura la trasmissione degli atti all'amministrazione centrale 
      entro il termine di dieci giorni] (65/w). 
      ------------------------ 
      (65/w) Articolo abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I 
      richiami ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si intendono 
      riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il 
      citato D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso. 

       
      (giurisprudenza) 
      177. Casi in cui è richiesto il parere del comitato. 
      [Il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie deve essere sentito 
      nel caso in cui la competente commissione medica ospedaliera abbia 
      espresso il parere che le infermità o le lesioni accertate siano 
      dipendenti da fatti di servizio. 
      Il comitato è altresì sentito, con motivata richiesta, ove la commissione 
      medica ospedaliera abbia espresso parere contrario e l'amministrazione 
      centrale non ritenga di uniformarsi; in caso diverso l'amministrazione 
      centrale provvede in conformità del parere della commissione medica 
      ospedaliera] (65/x). 
      ------------------------ 
      (65/x) Articolo abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I 
      richiami ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si intendono 
      riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il 
      citato D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso. 

       
      (giurisprudenza) 
      178. Pareri del Ministero della sanità e del collegio medico legale. 
      [L'amministrazione centrale, acquisito il parere del comitato per le 
      pensioni privilegiate ordinarie, qualora non condivida detto parere può 
      sentire l'ufficio medico legale presso il Ministero della sanità; per il 
      personale militare, per i dipendenti civili del Ministero della difesa e 
      per i funzionari di pubblica sicurezza può essere sentito il collegio 
      medico legale presso il Ministero della difesa. 
      Gli organi indicati nel comma precedente sono sentiti dall'amministrazione 
      centrale anche nei casi in cui questa non condivida il giudizio sulla 
      classificazione delle infermità o delle lesioni, espresso dalla 
      commissione medica ospedaliera] (65/y). 
      ------------------------ 
      (65/y) Articolo abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I 
      richiami ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si intendono 
      riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il 
      citato D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso. 

       
      (giurisprudenza) 
      179. Provvedimento dell'amministrazione centrale. 
      [L'amministrazione centrale emette il proprio provvedimento entro il 
      termine di venti giorni dalla ricezione del parere del comitato per le 
      pensioni privilegiate ordinarie ovvero, nei casi in cui tale comitato non 
      è sentito, dalla ricezione del parere della commissione medica 
      ospedaliera; quando è sentito il Ministero della sanità o il collegio 
      medico legale, il provvedimento è emesso entro venti giorni dalla 
      ricezione del relativo parere. 
      Nel provvedimento che sia adottato in difformità del parere del comitato 
      sono specificati i motivi del dissenso. 
      Nel decreto con il quale si liquida la pensione o l'assegno rinnovabile 
      sono indicati, ai fini dell'eventuale riversibilità, i dati di cui 
      all'art. 155, secondo comma] (65/z). 
      ------------------------ 
      (65/z) Articolo abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I 
      richiami ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si intendono 
      riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il 
      citato D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso. 

       
      180. Liquidazione provvisoria con riserva di pronuncia sul diritto al 
      trattamento privilegiato diretto. 
      Quando non sia possibile espletare con sollecitudine il procedimento 
      relativo al trattamento privilegiato diretto, si fa luogo alla 
      liquidazione provvisoria della pensione normale, con riserva di pronuncia 
      sulla domanda di trattamento privilegiato. 
      Se la pensione normale non spetta e purché il Comitato per le pensioni 
      privilegiate ordinarie abbia espresso parere favorevole sul trattamento 
      privilegiato, l'amministrazione centrale dispone la corresponsione di un 
      trattamento provvisorio in misura pari alla pensione o all'assegno 
      rinnovabile, con gli eventuali assegni accessori, della categoria da 
      attribuire. 
      Qualora sia da attribuire l'assegno rinnovabile, la durata del trattamento 
      provvisorio di cui al comma precedente non può superare quella 
      dell'assegno. 
      All'atto dell'ammissione al pagamento della pensione privilegiata o 
      dell'assegno rinnovabile si fa luogo al conguaglio con le somme 
      corrisposte a titolo di trattamento provvisorio. 
      ------------------------ 

       
      181. Accertamenti sanitari per rinnovazione dell'assegno. 
      Sei mesi prima della scadenza dell'assegno rinnovabile, il titolare è 
      sottoposto a nuova visita medica. 
      L'invalido che, senza giustificato motivo, non si presenti alla visita 
      medica entro un anno dalla convocazione oppure dalla scadenza 
      dell'assegno, se quest'ultimo termine è più favorevole, per ottenere 
      ulteriore trattamento privilegiato deve presentare apposita domanda alla 
      direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita; il nuovo 
      trattamento non potrà decorrere dal primo giorno del mese successivo a 
      quello di presentazione della domanda suddetta. 
      Nel caso previsto dal comma precedente la commissione medica ospedaliera, 
      decorso l'anno, comunica i nominativi dei titolari di assegno rinnovabile, 
      che non si sono presentati a visita, alla competente direzione provinciale 
      del tesoro, trasmettendo i documenti comprovanti l'avvenuta convocazione. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      182. Scadenza dell'assegno rinnovabile. 
      Nei casi in cui, alla scadenza dell'assegno rinnovabile, non sia ancora 
      intervenuto il nuovo provvedimento di competenza dell'amministrazione 
      centrale, la direzione provinciale del tesoro proroga i pagamenti, per non 
      oltre due anni, nella stessa misura dell'ultima rata dell'assegno scaduto, 
      salvo quanto disposto nel terzo comma. 
      Se con il provvedimento dell'amministrazione centrale venga attribuito un 
      altro assegno rinnovabile o la pensione, le somme corrisposte per proroga 
      sono imputate all'assegno o alla pensione medesimi; tuttavia, in caso di 
      assegnazione di categoria inferiore, l'imputazione è limitata all'importo 
      degli arretrati costituiti dalle rate maturate del trattamento di minore 
      categoria; oltre tale limite non si fa luogo a recupero. Qualora invece, 
      non venga attribuito altro assegno o pensione, le somme predette sono 
      abbuonate. 
      Nel caso in cui il procedimento per la nuova valutazione dell'invalidità 
      non sia stato compiuto per mancata presentazione dell'interessato alla 
      visita medica, la direzione provinciale del tesoro, ricevuta la 
      comunicazione di cui all'articolo 181, sospende i pagamenti relativi 
      all'assegno prorogato e rimette gli atti all'amministrazione centrale, che 
      provvede di conseguenza. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      183. Aggravamento. 
      Nel caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni di cui all'art. 
      70, la domanda di revisione è presentata all'amministrazione centrale. 
      Qualora l'interessato, senza giustificato motivo, non si presenti, entro 
      tre mesi dalla convocazione, alla visita medica disposta per accertare il 
      denunciato aggravamento, la commissione medica ne dà comunicazione 
      all'amministrazione centrale, trasmettendo i documenti comprovanti 
      l'avvenuta convocazione. 
      L'amministrazione centrale, ricevuta la comunicazione della commissione 
      medica ospedaliera respinge la istanza di revisione. 
      Gli accertamenti sanitari non possono essere effettuati che a seguito di 
      nuova domanda; il relativo trattamento eventualmente spettante decorrerà 
      dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della nuova 
      domanda. 
      ------------------------ 

       
      Sezione III - Pensione privilegiata di riversibilità 
      (giurisprudenza) 
      184. Decesso in servizio. 
      In caso di morte del dipendente in attività di servizio, l'avente causa 
      che ritenga la morte dovuta al servizio stesso, per conseguire la pensione 
      privilegiata di riversibilità deve presentare domanda all'ufficio presso 
      il quale il dante causa prestava servizio, salvo quanto disposto 
      dall'ultimo comma. 
      La domanda deve contenere le indicazioni di cui all'art. 168. 
      La domanda non è ammessa qualora sia presentata oltre il termine di cinque 
      anni dalla data del decesso del dante causa, salvo che quest'ultimo avesse 
      già chiesto l'accertamento di cui all'art. 169. 
      Nel caso in cui il dipendente sia deceduto per causa violenta 
      nell'adempimento degli obblighi di servizio, la pensione privilegiata di 
      riversibilità a favore della vedova e degli orfani minorenni è liquidata 
      d'ufficio. 
      ------------------------ 

       
      185. Adempimenti degli uffici. 
      Il capo dell'ufficio al quale è stata presentata la domanda di pensione 
      privilegiata di cui all'art. 184 procede all'accertamento dei fatti, alla 
      redazione del rapporto informativo e alla trasmissione degli atti 
      all'ufficio di cui all'art. 164. 
      Quest'ultimo ufficio acquisisce il parere della commissione medica 
      ospedaliera e rimette l'intera documentazione all'amministrazione 
      centrale, salvo il rigetto della domanda ove ricorrano i casi previsti 
      dall'art. 164, lettere a) o b). 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      186. Decesso del titolare di trattamento diretto. 
      In caso di morte del titolare di trattamento privilegiato diretto, 
      l'avente causa che ritenga la morte dovuta all'infermità o alla lesione 
      per la quale era stato attribuito detto trattamento, per conseguire la 
      pensione privilegiata di riversibilità deve presentare documentata domanda 
      all'amministrazione centrale che ha liquidato il trattamento diretto, 
      salvo quanto disposto nell'art. 188. 
      Il parere della commissione medica ospedaliera, sulle cause della morte 
      del titolare del trattamento diretto, è acquisito dall'amministrazione 
      centrale. 
      ------------------------ 

       
      187. Provvedimento della amministrazione centrale. 
      [Sulla domanda di pensione privilegiata di riversibilità l'amministrazione 
      centrale provvede dopo aver sentito il comitato per le pensioni 
      privilegiate ordinarie, salvo che non respinga la domanda in conformità di 
      giudizio espresso dalla commissione medica ospedaliera. 
      Il Ministero della sanità e il collegio medico legale possono essere 
      sentiti nei casi previsti dall'art. 178, comma primo. 
      Il provvedimento definitivo è emesso secondo le disposizioni contenute 
      nell'art. 179, commi primo e secondo] (66). 
      ------------------------ 
      (66) Articolo abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I 
      richiami ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si intendono 
      riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il 
      citato D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso. 

       
      (giurisprudenza) 
      188. Trattamento speciale. 
      In favore della vedova e degli orfani minorenni del titolare di pensione 
      privilegiata diretta o di assegno rinnovabile di prima categoria, il 
      trattamento speciale e la pensione privilegiata di riversibilità previsti 
      dall'art. 93 sono liquidati d'ufficio senza l'adozione di provvedimento 
      formale, dalla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la 
      partita relativa al trattamento diretto, in base ai dati risultanti dal 
      provvedimento di liquidazione di tale trattamento e previo accertamento 
      della inesistenza di sentenza di separazione personale per colpa della 
      vedova. 
      Con le modalità indicate nel primo comma del presente articolo la 
      direzione provinciale del tesoro liquida il trattamento speciale e la 
      pensione privilegiata di riversibilità a favore della vedova e degli 
      orfani minori anche in mancanza di dati di cui al secondo comma del 
      precedente articolo 155 e previo accertamento della tempestività del 
      matrimonio contratto dal pensionato (66/a). 
      Gli atti relativi alle concessioni effettuate ai sensi del precedente 
      comma sono inviati alla Corte dei conti per il controllo successivo 
      (66/a). 
      In favore degli orfani maggiorenni del titolare di pensione privilegiata 
      diretta o di assegno rinnovabile di prima categoria, il trattamento 
      speciale e la pensione privilegiata di riversibilità previsti 
      dall'articolo 93 sono liquidati dalla direzione provinciale del tesoro che 
      ha in carico la partita di pensione diretta, con l'osservanza delle 
      disposizioni dell'articolo 160, terzo comma (66/a). 
      La liquidazione del trattamento speciale e della pensione privilegiata di 
      riversibilità in favore del coniuge e degli orfani minorenni del titolare 
      di pensione privilegiata diretta o di assegno rinnovabile di prima 
      categoria, nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto prima che il 
      pensionato compisse il sessantacinquesimo anno di età ovvero dal 
      matrimonio sia nata prole, anche se postuma, o col matrimonio siano stati 
      legittimati figli naturali, è effettuata dalla direzione provinciale del 
      tesoro senza l'adozione di provvedimento formale, previo accertamento 
      della sussistenza di una delle condizioni suddette (66/b). 
      ------------------------ 
      (66/a) Comma aggiunto dall'art. 32, L. 29 aprile 1976, n. 177, riportata 
      al n. A/XXX. 
      (66/a) Comma aggiunto dall'art. 32, L. 29 aprile 1976, n. 177, riportata 
      al n. A/XXX. 
      (66/a) Comma aggiunto dall'art. 32, L. 29 aprile 1976, n. 177, riportata 
      al n. A/XXX. 
      (66/b) Comma aggiunto dall'art. 8, D.P.R. 19 aprile 1986, n. 138, 
      riportato al n. A/XXXVII. 

       
      189. Liquidazione provvisoria con riserva di pronuncia sul diritto alla 
      pensione privilegiata di riversibilità. 
      In caso di morte del titolare di pensione privilegiata o di assegno 
      rinnovabile, inferiore alla prima categoria, in favore della vedova e 
      degli orfani minorenni si applicano le disposizioni dell'art. 160, salvo 
      il provvedimento sull'eventuale diritto alla pensione privilegiata di 
      riversibilità. 
      ------------------------ 

       
      190. Rinvio. 
      Nei casi di decesso di un compartecipe della pensione privilegiata di 
      riversibilità o di perdita del diritto a tale compartecipazione nonché nei 
      casi di consolidamento si applica il disposto dell'art. 158, comma terzo. 
      ------------------------ 

       
      Capo III - Disposizioni comuni 
      (giurisprudenza) 
      191. Decorrenza e durata della pensione e degli assegni. 
      La pensione diretta e l'assegno rinnovabile decorrono dalla data di 
      cessazione dal servizio stabilita nel relativo provvedimento, salvi i casi 
      per i quali è diversamente disposto. 
      La pensione di riversibilità decorre dal giorno successivo a quello della 
      morte del dante causa; nel caso previsto dall'art. 4 del D.P.R. 30 giugno 
      1972, n. 423, la pensione di riversibilità viene corrisposta con effetto 
      dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa. 

      Per le liquidazioni da effettuarsi a domanda, se questa è presentata oltre 
      due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della 
      pensione o dell'assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal primo giorno 
      del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei 
      documenti prescritti. Tuttavia, ove per la stessa infermità l'interessato 
      consegua ulteriore assegno rinnovabile ovvero pensione, il cui periodo di 
      attribuzione sia in tutto o in parte contemporaneo a quello di percezione 
      del precedente assegno, il nuovo trattamento sarà corrisposto dalla data 
      in cui viene a cessare il pagamento di quello precedente. 
      Per i minori non emancipati e gli interdetti, il termine di cui al comma 
      precedente nonché quelli stabiliti da altre disposizioni del presente 
      testo unico rimangono sospesi finché duri la incapacità di agire. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      192. Domanda di liquidazione. 
      Nei casi in cui per la liquidazione del trattamento di quiescenza è 
      prevista la domanda dell'interessato, questa può essere spedita a mezzo di 
      lettera raccomandata e si considera presentata nel giorno in cui è 
      consegnata all'ufficio postale, che è tenuto ad apporre il timbro a data 
      sulla domanda stessa. 
      In caso di presentazione della domanda ad ufficio non competente 
      dell'amministrazione alla quale il dipendente appartiene o apparteneva, 
      l'ufficio medesimo la trasmette a quello che deve provvedere, dandone 
      comunicazione all'interessato; ai fini della decorrenza dei termini, si 
      tiene conto della data di presentazione della domanda al primo ufficio. 
      ------------------------ 

       
      193. Comunicazione del decreto. 
      Il decreto relativo al trattamento di quiescenza è comunicato 
      all'interessato a mezzo del servizio postale ovvero è consegnato dalla 
      direzione provinciale del tesoro direttamente al pensionato che ne 
      rilascia ricevuta, salvo quanto disposto dal precedente art. 155, settimo 
      comma (66/c). 
      Se l'interessato è deceduto, la comunicazione del decreto relativo al 
      trattamento diretto è fatta al coniuge superstite o agli orfani; in 
      mancanza di questi, è fatta impersonalmente agli eredi nell'ultima 
      residenza del defunto, mediante affissione all'albo del comune. 
      Le stesse modalità vengono osservate per la comunicazione dei decreti 
      relativi al trattamento di riversibilità. 
      ------------------------ 
      (66/c) Comma così sostituito dall'art. 33, L. 29 aprile 1976, n. 177, 
      riportata al n. A/XXX e poi così modificato dall'art. 5, D.P.R. 19 aprile 
      1986, n. 138, riportato al n. A/XXXVII. 

       
      194. Inabilità a proficuo lavoro. 
      Per comprovare lo stato di inabilità a proficuo lavoro può essere prodotto 
      dall'interessato un certificato del medico provinciale, di un ufficiale 
      medico in servizio permanente effettivo o dell'ufficiale sanitario del 
      comune attestante tale stato e il carattere permanente di esso alla data 
      della morte del dipendente ovvero alla data del raggiungimento della 
      maggiore età, se successiva, con l'indicazione delle cause della 
      inabilità. 
      Qualora l'interessato abbia prodotto documentazione diversa da quella 
      indicata nel comma precedente ovvero abbia omesso di produrre 
      certificazione medica, l'ufficio dispone gli accertamenti sanitari presso 
      le competenti commissioni mediche ospedaliere. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      195. Competenza per gli assegni accessori. 
      L'amministrazione centrale provvede d'ufficio all'attribuzione 
      dell'assegno di superinvalidità, dell'assegno di cura, dell'assegno per 
      cumulo di infermità, dell'assegno complementare, dell'indennità di 
      assistenza ed accompagnamento e dell'assegno speciale annuo; provvede su 
      domanda dell'interessato all'attribuzione dello assegno di 
      incollocabilità. 
      Le direzioni provinciali del tesoro provvedono di ufficio all'attribuzione 
      della tredicesima mensilità, dell'assegno di caroviveri e dell'indennità 
      integrativa speciale; provvedono su domanda dell'interessato 
      all'attribuzione dell'indennità speciale annua, degli aumenti di 
      integrazione, dell'assegno di previdenza e dell'assegno di incollocamento. 

      Gli aumenti di integrazione sono attribuiti senza l'adozione di 
      provvedimento formale. Delle attribuzioni disposte le direzioni 
      provinciali del tesoro danno comunicazione periodica alla competente 
      amministrazione centrale e agli organi di controllo. Si applica il 
      disposto, di cui al secondo e al quarto comma dell'art. 1 del D.P.R. 30 
      giugno 1972, n. 423 (67), tenendo conto della data di decorrenza e di 
      quella di scadenza della rata di pensione. 
      ------------------------ 
      (67) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 

       
      196. Quote di aggiunta di famiglia. 
      Le quote di aggiunta di famiglia sono attribuite - senza l'adozione di 
      provvedimento formale - dalla direzione provinciale del tesoro su domanda 
      dell'interessato, salvo quanto è previsto nei successivi commi. 
      Nei confronti del dipendente cessato dal servizio l'attribuzione è 
      effettuata d'ufficio in base all'indicazione, contenuta nel ruolo di 
      pensione ovvero in apposita comunicazione da parte del competente ufficio, 
      delle generalità delle persone per le quali era corrisposta l'aggiunta di 
      famiglia all'atto della cessazione dal servizio ovvero, qualora trattisi 
      di personale già amministrato dalla direzione provinciale del tesoro, in 
      base alle risultanze degli atti in possesso della direzione stessa. 
      Si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi secondo e quarto, del 
      decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423 (67), 
      tenendo conto della data di decorrenza e di quella di scadenza della rata 
      di pensione. 
      Nel caso in cui abbia trovato applicazione lo art. 160 del presente testo 
      unico, l'attribuzione della quota di aggiunta di famiglia è effettuata 
      d'ufficio per le persone che, in base agli atti in possesso della 
      direzione provinciale del tesoro, siano da considerare a carico 
      dell'avente diritto. 
      È fatto obbligo ai titolari di pensione che fruiscano delle quote di 
      aggiunta di famiglia di segnalare alla direzione provinciale del tesoro il 
      venir meno delle condizioni cui è subordinato il diritto alla quota di 
      aggiunta di famiglia. 
      Il titolare di pensione che produca dichiarazione non conforme al vero o 
      reticente incorre nella sospensione, non superiore a sei mesi, del 
      godimento della quota di aggiunta di famiglia. 
      ------------------------ 
      (67) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 

       
      TITOLO III 
      Pagamenti 
      (giurisprudenza) 
      197. Pagamento delle pensioni e degli assegni. 
      Le pensioni e gli assegni rinnovabili sono pagati a rate mensili o 
      bimestrali scadenti, rispettivamente, alla fine del mese o del bimestre. 
      La tredicesima mensilità viene pagata unitamente all'ultima rata 
      dell'anno. La periodicità dei pagamenti è stabilità con decreto del 
      Ministro del tesoro. 
      I pagamenti delle rate vengono effettuati nel corso del mese o del 
      bimestre alle date stabilite dal Ministro del tesoro con proprio decreto 
      (67/a). 
      Tutte le ritenute non erariali, che in atto vengono versate mensilmente, 
      sono effettuate e versate agli enti creditori con la stessa periodicità 
      stabilita per il pagamento della rata di pensione, anche in deroga a 
      pattuizioni ed obblighi degli interessati. 
      In caso di decesso del titolare prima del giorno di scadenza della rata di 
      pensione o di assegno non si richiede la restituzione della quota di 
      pensione o di assegno relativa al periodo intercorrente tra la data di 
      morte del titolare e la scadenza della rata e si fa luogo alla 
      corresponsione del rateo della tredicesima mensilità soltanto per la parte 
      eccedente la predetta quota. 
      Le pensioni e gli assegni pagabili all'estero sono corrisposti a trimestre 
      intero maturato, alla data che sarà stabilita dal Ministro del tesoro con 
      il decreto di cui al secondo comma. 
      Nel caso di cessazione del diritto da parte di un compartecipe della 
      pensione di riversibilità, la riduzione della misura della pensione si 
      effettua, ai fini del pagamento, dal primo del mese successivo all'evento 
      che determina la cessazione del diritto stesso (67/b). 
      È fatto obbligo al titolare di pensione o di assegno rinnovabile di 
      comunicare alla competente direzione provinciale del tesoro il verificarsi 
      di qualsiasi evento che comporti la cessazione del pagamento ovvero la 
      variazione della misura della pensione o dell'assegno nonché la riduzione 
      o la soppressione degli assegni accessori. Analogo obbligo è fatto anche 
      al rappresentante legale del titolare di pensione o di assegno nonché al 
      rappresentante volontario per gli eventi di cui egli possa essere a 
      conoscenza per motivi inerenti all'incarico a lui conferito (67/c). 
      Il rappresentante risponde dei danni eventualmente arrecati all'erario a 
      causa della omessa o tardiva comunicazione di cui al precedente comma 
      (67/c). 
      ------------------------ 
      (67/a) Da ultimo, il calendario dei pagamenti è stato stabilito con D.M. 
      15 settembre 1997, riportato al n. C/XI. 
      (67/b) Così sostituito, da ultimo, dall'art. 9, D.P.R. 19 aprile 1986, n. 
      138, riportato al n. A/XXXVII. 
      (67/c) Comma aggiunto dall'art. 44, D.P.R. 8 luglio 1986, n. 429, 
      riportato alla voce Ministero del tesoro. 
      (67/c) Comma aggiunto dall'art. 44, D.P.R. 8 luglio 1986, n. 429, 
      riportato alla voce Ministero del tesoro. 

       
      198. Arrotondamento. 
      [L'importo annuo della pensione o dell'assegno rinnovabile è arrotondato, 
      per eccesso, a lire cinquecento] (67/d). 
      Per l'arrotondamento dell'importo netto mensile delle suddette competenze, 
      si applicano le norme generali sulle competenze spettanti ai dipendenti 
      statali. 
      ------------------------ 
      (67/d) Comma così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1976, dall'art. 
      35, L. 29 aprile 1976, n. 177, riportata al n. A/XXX. Successivamente, 
      peraltro, detto art. 35 è stato abrogato dall'art. 11, D.P.R. 19 aprile 
      1986, n. 138, riportato al n. A/XXXVII. 

       
      199. Nomina del rappresentante. 
      I titolari di pensione o di assegno rinnovabile possono nominare mediante 
      mandato speciale con firma autenticata anche in via amministrativa, da 
      prodursi alla competente direzione provinciale del tesoro, un proprio 
      rappresentante per la riscossione continuativa del trattamento loro 
      spettante. 
      ------------------------ 

       
      200. Documenti validi per la riscossione. 
      La tessera personale di riconoscimento rilasciata ai dipendenti civili e 
      militari dello Stato in attività di servizio ed in quiescenza ed ai loro 
      familiari è documento valido anche ai fini della riscossione dei titoli di 
      spesa dello Stato emessi per il pagamento delle pensioni e degli assegni, 
      senza limiti di importo. 
      Le amministrazioni competenti al rilascio o le direzioni provinciali del 
      tesoro appongono sulla tessera di riconoscimento apposita annotazione con 
      l'indicazione del numero d'iscrizione della relativa partita di pensione o 
      di assegno. 
      A coloro che sono sprovvisti della tessera di cui sopra viene rilasciato 
      apposito documento da valere per la riscossione. 
      Continuano ad avere validità ai fini della riscossione, i certificati di 
      iscrizione rilasciati anteriormente all'entrata in vigore del presente 
      testo unico. 
      ------------------------ 

       
      201. Pagamento dei ratei insoluti. 
      In caso di decesso del titolare di pensione o di assegno rinnovabile, il 
      rateo di pensione o assegno, lasciato insoluto, spetta al coniuge 
      superstite non separato legalmente per sua colpa o, in mancanza, ai figli. 

      Qualora non esistano i soggetti indicati nel comma precedente, il rateo è 
      devoluto a favore degli eredi del dipendente secondo le norme di legge in 
      materia di successione. 
      La riscossione del rateo può essere delegata ad uno degli aventi diritto 
      mediante scrittura privata con firma autenticata anche in via 
      amministrativa. 
      ------------------------ 

       
      202. Adeguamento delle norme sui pagamenti e sulla imputazione delle spese 
      per pensioni. 
      Il Ministro per il tesoro, con decreto da sottoporre alla registrazione 
      della Corte dei conti, potrà emanare disposizioni sui servizi concernenti 
      il pagamento delle pensioni in relazione all'aggiornamento delle tecniche 
      meccanografiche ed elettroniche. 
      Le pensioni ordinarie e gli assegni temporanei e rinnovabili dei 
      dipendenti civili e militari delle amministrazioni dello Stato e dei loro 
      congiunti, pagabili a mezzo di ruoli di spesa fissa, con esclusione dei 
      trattamenti di quiescenza gravanti sui bilanci di amministrazione ed 
      Aziende autonome, sono imputati ad apposito capitolo iscritto nello stato 
      di previsione della spesa del Ministero del tesoro. 
      L'esercizio finanziario di decorrenza e le modalità di attuazione della 
      disposizione di cui al comma precedente saranno stabilite con decreto del 
      Ministro per il tesoro. Restano ferme le attribuzioni delle competenti 
      amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di 
      liquidazione e di ordinazione di pagamento delle pensioni nonché quelle 
      dei rispettivi organi di controllo centrali e periferici. 
      ------------------------ 

       
      TITOLO IV 
      Revoca e modifica del provvedimento 
      (giurisprudenza) 
      203. Competenza. 
      Il provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza può essere 
      revocato o modificato dall'ufficio che lo ha emesso, secondo le norme 
      contenute negli articoli seguenti. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      204. Motivi. 
      La revoca o la modifica di cui all'articolo precedente può aver luogo 
      quando: 
      a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di 
      elementi risultanti dagli atti; 
      b) vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del 
      contributo del riscatto, nel calcolo della pensione, assegno o indennità o 
      nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono le aliquote o l'ammontare 
      della pensione, assegno o indennità; 
      c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del 
      provvedimento; 
      d) il provvedimento sia stato emesso in base a documenti riconosciuti o 
      dichiarati falsi. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      205. Iniziativa e termini. 
      La revoca e la modifica sono effettuate d'ufficio o a domanda 
      dell'interessato. 
      Nei casi previsti nelle lett. a) e b) dell'art. 204 il provvedimento è 
      revocato o modificato d'ufficio non oltre il termine di tre anni dalla 
      data di registrazione del provvedimento stesso; nei casi di cui alle lett. 
      c) e d) di detto articolo il termine è di sessanta giorni dal rinvenimento 
      dei documenti nuovi dalla notizia della riconosciuta o dichiarata falsità 
      dei documenti. 
      La domanda dell'interessato deve essere presentata, a pena di decadenza, 
      entro i termini stabiliti dal comma precedente; nei casi previsti nelle 
      lettere a) e b) dell'art. 204 il termine decorre dalla data in cui il 
      provvedimento è stato comunicato all'interessato. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      206. Effetti. 
      Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento revocato o modificato, 
      siano state riscosse rate di pensione o di assegno ovvero indennità, 
      risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, 
      salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in seguito 
      all'accertamento di fatto doloso dell'interessato (67/e). 
      Il mancato recupero derivante dall'applicazione della norma del presente 
      articolo può essere addebitato all'impiegato soltanto in caso di dolo o 
      colpa grave (67/f). 
      ------------------------ 
      (67/e) Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 
      3, L. 7 agosto 1985, n. 428, riportata alla voce Ministero del tesoro. 
      (67/f) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 7 agosto 1985, n. 428, riportata 
      alla voce Ministero del tesoro. 

       
      (giurisprudenza) 
      207. Revoca o modifica su domanda nuova. 
      Fuori dei casi previsti negli articoli precedenti, il provvedimento può 
      essere sempre revocato o modificato quando l'interessato presenti una 
      domanda nuova che incida su materia che non abbia formato oggetto del 
      precedente provvedimento. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      208. Perdita del diritto alla pensione di riversibilità. 
      Nel caso in cui il titolare di pensione di riversibilità o di assegno 
      alimentare, in adempimento dell'obbligo stabilito dall'ultimo comma 
      dell'art. 86, comunichi alla competente direzione provinciale del tesoro 
      la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo alla attribuzione 
      della pensione o dall'assegno, la stessa direzione provinciale sospende i 
      pagamenti e, ove abbia emesso il provvedimento di liquidazione, lo revoca. 

      Se il provvedimento di liquidazione sia stato emesso da altro ufficio, la 
      direzione provinciale del tesoro, sospesi i pagamenti, trasmette la 
      comunicazione dell'interessato all'ufficio liquidatore, che procede alla 
      revoca. 
      Nel caso in cui, pur non essendo pervenuta comunicazione da parte 
      dell'interessato, risulti alla competente direzione provinciale del tesoro 
      che le condizioni richieste per il diritto alla pensione o all'assegno 
      siano cessate, la direzione provinciale stessa comunica all'interessato, 
      in via amministrativa, gli elementi in suo possesso, per le eventuali 
      deduzioni da presentarsi entro trenta giorni. 
      Scaduto detto termine senza che l'interessato abbia prodotto deduzioni, si 
      procede a norma di quanto disposto dal primo e dal secondo comma. 
      Qualora l'interessato abbia prodotto le proprie deduzioni, provvede in 
      merito la direzione provinciale del tesoro ovvero l'ufficio liquidatore, 
      ai sensi dei commi precedenti. 
      ------------------------ 

       
      PARTE III 
      Trattamento di quiescenza del personale dell'Azienda autonoma delle 
      ferrovie dello Stato 
      TITOLO I 
      Fondo pensioni 
      (giurisprudenza) 
      209. Disposizioni di carattere generale. 
      Per i dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e per i 
      loro familiari il trattamento di quiescenza è erogato a carico del Fondo 
      pensioni istituito con la legge 9 luglio 1908, n. 418 (68). 
      Al fondo pensioni sono iscritti obbligatoriamente i dipendenti di ruolo 
      dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nonché quelli non di 
      ruolo assunti in servizio per un periodo non inferiore a un anno. 
      Per il personale inquadrato nei ruoli ferroviari per effetto di 
      disposizioni legislative, continuano ad applicarsi, per quanto riguarda 
      l'iscrizione al Fondo pensioni, le rispettive norme di inquadramento. 
      Il Fondo pensioni è dotato di un patrimonio costituito: 
      con le somme rappresentanti, al 31 dicembre 1908, i patrimoni della Cassa 
      pensioni del consorzio di mutuo soccorso e dell'istituto di previdenza di 
      cui alla legge 24 marzo 1907, numero 132 (69); 
      con gli avanzi di gestione del Fondo stesso; 
      con altre entrate per titoli diversi. 
      Il patrimonio di cui sopra è custodito e amministrato gratuitamente dalla 
      Cassa depositi e prestiti e le relative somme possono essere investite in 
      titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in mutui al personale dipendente 
      dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e negli altri modi 
      stabiliti dalla legge. 
      Sulle somme investite in mutui al personale ferroviario viene corrisposto, 
      a carico della "gestione dei mutui al personale" del bilancio dell'Azienda 
      autonoma delle ferrovie dello Stato, l'interesse annuo del cinque per 
      cento. 
      Alle spese del Fondo pensioni si provvede con le entrate dello stesso 
      Fondo, e con un contributo dello Stato. 
      Le spese, le entrate e il contributo di cui sopra sono evidenziati in 
      apposito paragrafo del titolo "gestioni speciali ed autonome" del bilancio 
      dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. 
      ------------------------ 
      (68) Recante norme per le pensioni e per il trattamento del personale 
      delle Ferrovie dello Stato. 
      (69) Recante norme per la unificazione degli istituti di previdenza del 
      personale delle Ferrovie dello Stato. 

       
      (giurisprudenza) 
      210. Fondo ed entrate del Fondo. 
      Le spese a carico del Fondo pensioni sono costituite. 
      a) dalle pensioni da corrispondersi agli aventi diritto; 
      b) dalle indennità una tantum da corrispondersi in luogo di pensione e dei 
      trattamenti similari; 
      c) dai contributi per l'assistenza sanitaria a favore dei pensionati, da 
      corrispondersi all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i 
      dipendenti statali. 
      Le entrate del Fondo pensioni sono costituite: 
      a) dalle ritenute ordinarie e straordinarie a carico degli iscritti, 
      previste dal successivo articolo 211; 
      b) da un contributo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, da 
      stanziare nelle spese correnti del bilancio della stessa azienda, in 
      ragione di cinque volte e mezzo l'ammontare delle ritenute ordinarie e 
      straordinarie a carico degli iscritti; 
      c) dalle quote di trattamento liquidate a favore del Fondo pensioni dalla 
      gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara in 
      applicazione della L. 27 luglio 1967, n. 658 (70); 
      d) dagli interessi sul patrimonio di cui al precedente articolo e da ogni 
      altro eventuale provento di competenza del Fondo pensioni. 
      Lo Stato partecipa alla copertura delle spese del Fondo pensioni indicate 
      nel primo comma del presente articolo con un contributo da stabilirsi, per 
      ogni esercizio finanziario, in misura pari alla differenza tra le stesse 
      spese e le entrate del Fondo. Tale contributo è iscritto nello stato di 
      previsione della spesa del Ministero del tesoro e, correlativamente, nello 
      stato di previsione dell'entrata dell'Azienda autonoma delle ferrovie 
      dello Stato, in apposito capitolo della gestione del Fondo pensioni; esso 
      viene corrisposto all'Azienda suddetta in rate mensili. 
      ------------------------ 
      (70) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione 
      obbligatoria per). 

       
      211. Ritenute a carico degli iscritti. 
      Gli iscritti al Fondo sono sottoposti alle seguenti ritenute: 
      a) gli iscritti al Fondo sono sottoposti alla ritenuta ordinaria del 7 per 
      cento dell'80 per cento (71): 
      1) dello stipendio lordo e della tredicesima mensilità; 
      2) dell'indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi 
      dirigenti prevista dall'art. 47 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748; 
      3) dell'indennità pensionabile prevista dalla legge 16 febbraio 1974, n. 
      57; 
      4) dell'indennità integrativa speciale di cui alla L. 27 maggio 1959, n. 
      324, e successive modificazioni ed integrazioni, compreso l'importo 
      corrisposto sulla tredicesima mensilità. 
      In caso di riduzione dello stipendio la ritenuta ordinaria va commisurata 
      allo stipendio intero (72). 
      b) straordinaria: 
      1) del decimo sull'80 per cento dello stipendio annuo assegnato all'atto 
      dell'assunzione, pagabile in una sola volta ovvero in ventiquattro rate 
      mensili consecutive senza interessi. Fatta eccezione per i dipendenti 
      inquadrati in ruolo in applicazione della legge 7 ottobre 1969, n. 747 
      (73), detta ritenuta, nei confronti degli altri dipendenti che hanno 
      compiuto trenta anni di età, viene aumentata di un centesimo per ogni anno 
      compiuto oltre il trentesimo; 
      2) del quindicesimo di ogni aumento di stipendio o assegno utile a 
      pensione, da ritenersi nel primo mese nel quale incomincia il godimento. 
      In detto mese la ritenuta ordinaria continua ad essere commisurata alla 
      precedente retribuzione. 
      ------------------------ 
      (71) Per l'aumento al 7,06 per cento, vedi l'art. 1, D.M. 21 luglio 1983, 
      riportato al n. A/XXXIV e all'8,25 per cento, vedi l'art. 9, L. 17 aprile 
      1985, n. 141, riportata al n. A/XXXVI. Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 2 marzo 
      1989, n. 65, riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e 
      contabilità generale dello Stato, il quale tra l'altro, a decorrere dal 1° 
      gennaio 1989, ha soppresso le parole " dell'80 per cento ". 
      (72) Lettera così sostituita, a decorrere dal 1° gennaio 1976, dall'art. 
      21, L. 29 aprile 1976, n. 177. 
      (73) Riportata alla voce Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. 

       
      TITOLO II 
      Servizi computabili 
      (giurisprudenza) 
      212. Servizi resi alle ferrovie dello Stato con iscrizione al Fondo 
      pensioni. 
      Tutti i servizi prestati alle dipendenze dell'Azienda autonoma delle 
      ferrovie dello Stato con iscrizione al relativo Fondo pensioni si 
      computano ai fini del trattamento di quiescenza a carico del Fondo 
      medesimo, salve le disposizioni contenute nell'art. 216. 
      Il computo si effettua dalla data di iscrizione al Fondo pensioni fino 
      alla data di cessazione del rapporto di impiego o di servizio, senza tener 
      conto dei periodi trascorsi: 
      a) in aspettativa per motivi di carattere privato; 
      b) durante la detenzione per condanna penale; 
      c) in posizione di sospensione con cessazione completa dello stipendio; 
      d) in assenza giustificata con cessazione completa dello stipendio ai 
      sensi dell'art. 87 dello stato giuridico del personale dell'Azienda 
      autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958, 
      n. 425 (74). 
      In deroga a quanto disposto nel comma precedente, il periodo di 
      sospensione è computabile nella misura massima di due anni: 
      a) d'ufficio, previo recupero delle corrispondenti ritenute ordinarie 
      sullo stipendio e sugli assegni personali pensionabili da effettuare in 
      una sola volta ovvero in ragione di due mesi arretrati per ogni mese 
      corrente, se la sospensione o l'assenza giustificata è seguita dalla 
      riammissione in servizio; 
      b) su domanda del dipendente o dei suoi aventi causa, se durante la 
      sospensione sia intervenuta la cessazione dal servizio o, rispettivamente, 
      la morte del dipendente e sempreché siano versate al Fondo pensioni le 
      ritenute di cui alla precedente lettera a). 
      Nel caso di risoluzione del rapporto d'impiego per condanna penale o per 
      motivi disciplinari, cui segua la riammissione in servizio con diritto 
      allo stipendio ed agli assegni non percepiti, disposta in conseguenza di 
      revisione del procedimento penale o di quello disciplinare, si computa il 
      tempo decorso dalla data di risoluzione del rapporto di impiego a quella 
      di riammissione in servizio. 
      ------------------------ 
      (74) Riportata alla voce Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. 

       
      (giurisprudenza) 
      213. Servizi resi alle ferrovie dello Stato senza iscrizione al Fondo 
      pensioni. 
      I servizi non di ruolo prestati all'Azienda autonoma delle ferrovie dello 
      Stato, anteriormente all'iscrizione al Fondo pensioni, dai sussidiari 
      sistemati in ruolo in base all'art. 20 del R.D.L. 17 novembre 1938, n. 
      1785 (75), ovvero all'art. 10 del D.L.Lgt. 12 aprile 1946, n. 292 e dai 
      contrattisti inquadrati nei ruoli in forza del D.L.C.p.S. 9 luglio 1947, 
      n. 667, sono computabili d'ufficio ai fini del trattamento di quiescenza 
      nei limiti e con le modalità stabilite dalle rispettive norme di 
      inquadramento. 
      Il servizio prestato dal 1° settembre 1954 al 13 aprile 1963 dal personale 
      già a contratto tipo proveniente dal soppresso Ministero dell'Africa 
      italiana o dagli enti dipendenti dai cessati governi coloniali, inquadrato 
      nei ruoli delle ferrovie dello Stato ed iscritto al relativo Fondo 
      pensioni in applicazione dell'art. 20 della legge 18 febbraio 1963, n. 304 
      (76), è computabile d'ufficio per intero e senza onere a carico del 
      personale interessato, ai fini del trattamento di quiescenza sul Fondo 
      predetto. 
      ------------------------ 
      (75) Recante norme modificative al regolamento del personale delle 
      Ferrovie dello Stato, approvato con R.D.L. 7 aprile 1925, n. 405. 
      (76) Riportata alla voce Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. 

       
      214. Servizi resi ad enti diversi. 
      Il servizio reso all'Ente nazionale per l'energia elettrica dal personale 
      ferroviario che, all'atto del passaggio alle dipendenze di detto ente, ha 
      optato per la conservazione dell'iscrizione al Fondo pensioni in base 
      all'art. 6 del D.P.R. 17 marzo 1965, n. 144 (77-79), è computabile ai fini 
      del trattamento di quiescenza a carico del Fondo stesso. 
      Ai fini sopraindicati è, altresì, computabile il servizio prestato dal 26 
      ottobre 1954 alle dipendenze del Commissariato generale del Governo, del 
      territorio di Trieste dal personale che successivamente sia stato iscritto 
      al Fondo pensioni. 
      Nei confronti del personale, proveniente dalle ferrovie 
      Monza-Molteno-Oggiono, Siena-Buonconvento-Monte Antico, Poggibonsi-Colle 
      Val d'Elsa, Santhià-Biella, Biella-Novara e Sondrio-Tirano, inquadrato nei 
      ruoli dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ed iscritto al 
      relativo Fondo pensioni in applicazione delle leggi 30 aprile 1959, n. 
      286, e 24 dicembre 1959, n. 1143, è computabile il servizio reso alle 
      ferrovie di provenienza anteriormente alla iscrizione al Fondo pensioni a 
      condizione che il servizio stesso risulti coperto da contribuzione 
      assicurativa presso lo speciale Fondo di previdenza per gli addetti ai 
      pubblici servizi di trasporto, gestito dall'Istituto nazionale della 
      previdenza sociale. 
      ------------------------ 
      (77-79) Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti 
      (Assicurazione obbligatoria per). 

       
      215. Servizio di ruolo reso allo Stato ed altri servizi computabili ai 
      fini del trattamento di quiescenza a carico dello Stato. 
      Ai fini del trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensioni sono 
      computabili i servizi e i periodi di cui agli articoli 8, 28, 29, 31, 32, 
      33, 34, 35, 36, 37 e 38. 
      La valutazione si effettua secondo le norme concernenti il trattamento di 
      quiescenza a carico dello Stato. 
      ------------------------ 

       
      216. Servizi computabili a domanda. 
      A favore dei dipendenti per i quali è previsto il trattamento di 
      quiescenza a carico del Fondo pensioni sono computabili a domanda, in 
      tutto o in parte, i servizi resi all'Azienda autonoma delle ferrovie dello 
      Stato in qualità di: 
      a) avventizio ordinario o straordinario; 
      b) sussidiario; 
      c) contrattista. 
      Se i servizi sopra menzionati sono stati resi con iscrizione 
      all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed 
      i superstiti, si applica l'art. 11; se i predetti servizi non sono coperti 
      da contribuzione nella citata assicurazione generale, si applica l'art. 
      14, secondo e terzo comma. 
      I servizi resi in qualità di sussidiario o di contrattista sono computati 
      a domanda limitatamente ai periodi non computabili d'ufficio in base 
      all'art. 213, primo comma. 
      È computabile a domanda, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 7 
      della legge 26 febbraio 1969, n. 94 (80), il servizio reso in qualità di 
      assuntore anteriormente al 1° febbraio 1958. 
      Ai servizi comunque prestati, che abbiano costituito titolo per 
      l'inquadramento nei ruoli delle ferrovie dello Stato, sono estese le 
      disposizioni contenute nell'art. 15. 
      Restano ferme le disposizioni di cui al capo VII, sezione I, della legge 
      27 luglio 1967, numero 658 (81), concernenti il riscatto dei servizi non 
      di ruolo prestati dal personale ferroviario con iscrizione alla gestione 
      marittimi della Cassa nazionale della previdenza marinara. 
      Per il dipendente iscritto al Fondo pensioni sono altresì valutabili a 
      domanda i servizi e periodi indicati nella parte I, titolo II, capo II del 
      presente testo unico, con le modalità e alle condizioni, ivi stabilite. 
      I servizi e periodi di cui al precedente comma, già computati o riscattati 
      presso lo Stato, si riuniscono con il servizio computabile ai fini del 
      trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensioni; in tal caso le 
      ritenute, che siano ancora dovute per contributo di riscatto all'atto del 
      passaggio alle ferrovie dello Stato sono devolute al Fondo pensioni. 
      ------------------------ 
      (80) Riportata alla voce Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. 
      (81) Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione 
      obbligatoria per). 

       
      217. Aumenti di valutazione del servizio ferroviario e di altri servizi. 
      Il servizio ferroviario effettivamente prestato, coperto da iscrizione al 
      Fondo pensioni o comunque computato ovvero riscattato ai fini del 
      trattamento di quiescenza a carico del predetto Fondo, è valutato con 
      l'aumento di un decimo o di un dodicesimo, secondo che esso sia stato reso 
      con qualifiche per le quali il limite di età per il collocamento a riposo 
      d'ufficio sia fissato, dall'ordinamento vigente alla data di cessazione 
      dal servizio, rispettivamente in cinquantotto e sessanta anni. 
      Gli aumenti per servizi speciali di cui alla parte I, titolo II, capo III 
      del presente testo unico sono valutabili ai fini del trattamento di 
      quiescenza a carico del Fondo pensioni solo se ineriscono a servizi 
      computati o riscattati ai fini della predetta pensione ferroviaria. 
      ------------------------ 

       
      218. Disposizioni comuni. 
      Le disposizioni degli articoli 39, 40 e 41 si applicano anche per i 
      servizi resi dal dipendente dell'amministrazione ferroviaria. Dell'aumento 
      previsto dall'articolo 217, primo comma, si tiene conto esclusivamente ai 
      fini della determinazione del servizio utile. 
      Al trattamento di quiescenza disciplinato dalla presente parte sono estese 
      le disposizioni generali di cui agli articoli 5, 6 e 7. 
      ------------------------ 

       
      TITOLO III 
      Trattamento di quiescenza 
      (giurisprudenza) 
      219. Diritto al trattamento normale. 
      Il dipendente collocato a riposo d'ufficio in base all'art. 165 dello 
      stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello 
      Stato, di cui alla legge 26 marzo 1958, n. 425 (80), e successive 
      modificazioni, ha diritto alla pensione normale qualunque sia l'anzianità 
      di servizio maturata. 
      Nei confronti del dipendente, che sia già titolare di pensione ordinaria 
      diretta a carico dello Stato o del Fondo pensioni, i limiti di servizio di 
      cui al quadro 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
      1970, numero 1077 (82), sono sostituiti dal limite unico di servizio di 
      anni quindici, sia agli affetti del collocamento a riposo d'ufficio sia 
      agli effetti della liquidazione della pensione. 
      Nei casi di decadenza e di dimissioni dall'impiego, il dipendente consegue 
      il diritto alla pensione dopo aver maturato venti anni di servizio 
      effettivo. 
      Alla dipendente dimissionaria che abbia contratto matrimonio spetta, ai 
      fini del compimento dell'anzianità stabilita nel terzo comma, un aumento 
      del servizio effettivo fino al massimo di cinque anni. 
      In tutti gli altri casi di cessazione dal servizio, il diritto alla 
      pensione si acquista al compimento del decimo anno di servizio effettivo. 
      Il personale cui non spetti la pensione ai sensi dei commi precedenti ha 
      diritto ad una indennità per una volta tanto purché abbia compiuto un anno 
      intero di servizio effettivo. 
      ------------------------ 
      (80) Riportata alla voce Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. 
      (82) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 

       
      (giurisprudenza) 
      220. Base pensionabile. 
      Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza 
      degli iscritti al Fondo pensioni, la base pensionabile, costituita 
      dall'ultimo stipendio e dagli assegni o indennità pensionabili 
      sottoindicati, integralmente percepiti, è aumentata del 18 per cento: 
      a) indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti 
      prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 
      giugno 1972, n. 748; 
      b) indennità pensionabile prevista dalla legge 16 febbraio 1974, n. 57; 
      c) assegno personale pensionabile (82/a). 
      Per gli effetti del precedente comma si considerano soltanto gli assegni o 
      indennità previsti come utili ai fini della determinazione della base 
      pensionabile, da disposizioni di legge (82/a). 
      Degli assegni personali di cui al comma precedente non concorre a 
      determinare la misura della base pensionabile il "compenso combattenti". 
      Detto compenso è liquidato in valore capitale, da determinare 
      moltiplicando per quindici l'importo annuo del compenso stesso per le 
      cessazioni dal servizio decorrenti dal 1° luglio 1973 e per dieci nei casi 
      di cessazione dal servizio anteriori a tale data. 
      ------------------------ 
      (82/a) Gli attuali commi primo e secondo così sostituiscono l'originario 
      comma primo, per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non 
      anteriore al 1° gennaio 1976, per effetto dell'art. 22, L. 29 aprile 1976, 
      n. 177, riportata al n. A/XXX. 
      (82/a) Gli attuali commi primo e secondo così sostituiscono l'originario 
      comma primo, per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non 
      anteriore al 1° gennaio 1976, per effetto dell'art. 22, L. 29 aprile 1976, 
      n. 177, riportata al n. A/XXX. 

       
      221. Calcolo delle competenze accessorie. 
      Le competenze accessorie sono commisurate alla decima parte dello 
      stipendio, maggiorato degli eventuali assegni pensionabili, goduto dal 
      dipendente al momento in cui è venuta a cessare la corresponsione in suo 
      favore delle competenze stesse. Qualora siano intervenute modifiche nella 
      misura del trattamento di attività, si considerano i corrispondenti 
      stipendi ed assegni pensionabili risultanti dall'applicazione 
      dell'ordinamento vigente alla data della cessazione dal servizio. 
      Il predetto decimo va attribuito: 
      a) per intero, se il servizio per il quale il dipendente ha percepito le 
      competenze accessorie, maggiorato degli aumenti di valutazione di cui 
      all'art. 217, primo comma, ha durata uguale a 37 anni ovvero a quella del 
      servizio utile per la pensione; 
      b) per una quota proporzionale alla durata del servizio valutabile per le 
      predette competenze ed a quella del servizio utile ai fini di pensione, 
      negli altri casi. 
      Ai predetti fini gli anni di servizio utile oltre il trentasettesimo si 
      trascurano. 
      ------------------------ 

       
      222. Misura del trattamento normale. 
      La pensione spettante con dieci anni di servizio effettivo è pari al 26 
      per cento della base pensionabile. Detta percentuale è aumentata di 2 per 
      ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo 
      dell'80 per cento. 
      Le pensione spettante al personale di cui all'art. 219, primo comma, è 
      calcolata con la percentuale della base pensionabile corrispondente 
      all'anzianità di servizio utile maturata, se questa non è inferiore a 
      quella assunta a limite di servizio per il collocamento a riposo d'ufficio 
      nel quadro 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, 
      n. 1077 (83); negli altri casi, la pensione è liquidata su un'anzianità 
      pari al predetto limite ed è sottoposta alla ritenuta del 6 per cento a 
      favore del Fondo pensioni per il tempo corrispondente alla differenza tra 
      gli anni computati nella liquidazione della pensione e quelli 
      complessivamente maturati dal dipendente. 
      La disposizione del comma precedente, con la sola sostituzione del limite 
      di servizio in essa richiamato con quello di 15 anni stabilito dall'art. 
      219, secondo comma, si applica anche nei confronti del personale che sia 
      già titolare di pensione ordinaria diretta a carico dello Stato o del 
      Fondo pensioni. 
      L'indennità per una volta tanto è pari ad un dodicesimo della base 
      pensionabile per ogni anno di servizio utile. 
      ------------------------ 
      (83) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato. 

       
      223. Dipendenti affetti da tubercolosi. 
      Al dipendente provvisto di pensione di guerra per infermità tubercolare, 
      che cessa dal servizio a causa di detta infermità, dichiarata contagiosa, 
      si applicano le disposizioni dell'art. 48. 
      ------------------------ 

       
      224. Dipendenti da imprese appaltatrici di servizi. 
      Per i dipendenti da imprese appaltatrici di servizi inquadrati nei ruoli 
      organici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ai sensi 
      dell'art. 6 della legge 29 aprile 1971, n. 880 (84), si applica l'art. 10 
      della legge stessa. 
      ------------------------ 
      (84) Riportata alla voce Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. 

       
      (giurisprudenza) 
      225. Diritto alla pensione privilegiata. 
      Il personale che, per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio, 
      diviene invalido al servizio ferroviario ha diritto alla pensione 
      privilegiata. 
      Per gli effetti di cui al comma precedente, fatti di servizio sono quelli 
      derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio. 
      Per gli stessi effetti, le infermità o le lesioni si considerano 
      dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa 
      ovvero concausa efficiente e determinante. 
      Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata, al 
      personale ferroviario si applicano le disposizioni degli articoli 73, 77 e 
      80, relative alla perdita dell'organo superstite, alle malattie tropicali 
      e al servizio di guerra. 
      ------------------------ 

       
      226. Misura della pensione privilegiata. 
      Salvo quanto disposto nel successivo art. 227, la pensione privilegiata è 
      liquidata aggiungendo al trattamento continuativo di quiescenza, spettante 
      in rapporto alla durata del servizio utile maturato, un supplemento 
      corrispondente alla differenza fra il trattamento continuativo predetto e 
      quello calcolato su 30 anni di servizio utile o, se più favorevole, sul 
      numero di anni di servizio utile maturato, aumentato di 12. 
      Agli effetti del comma precedente, per trattamento continuativo di 
      quiescenza si intende la pensione normale calcolata in base agli anni di 
      servizio utile maturati, se questi sono superiori a 10, ovvero ad 
      un'anzianità di servizio virtuale pari a 10 anni. 
      Il supplemento previsto nel primo comma è attribuito in misura 
      proporzionale al grado di riduzione della capacità lavorativa e, nel caso 
      di concorso con una rendita di infortunio spettante per lesioni o malattie 
      professionali che abbiano determinato, come causa o concausa, la 
      cessazione dal servizio, per la parte eventualmente eccedente l'importo di 
      detta rendita. 
      Nei casi di cecità o di perdita totale di due arti, causate da fatti di 
      servizio, la pensione privilegiata è liquidata nella misura massima 
      prevista dal primo comma dell'art. 222. 
      ------------------------ 

       
      227. Trattamento di confronto - Aggravamento. 
      In luogo del trattamento comprensivo della pensione privilegiata liquidata 
      in applicazione dell'articolo precedente e della rendita spettante in base 
      alle norme sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, è 
      attribuita, se più favorevole, la sola pensione liquidata in base agli 
      anni ed allo stipendio che il dipendente avrebbe raggiunto se fosse 
      rimasto in servizio con la stessa qualifica fino alla data del 
      collocamento a riposo d'ufficio secondo l'ordinamento vigente della 
      cessazione dal servizio. 
      Il trattamento privilegiato più favorevole risultante dall'applicazione 
      del precedente comma è attribuito in via definitiva, salvo quanto disposto 
      dal successivo comma. 
      In caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni dipendenti da 
      fatti di servizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni 
      dell'art. 70. 
      ------------------------ 

       
      228. Casi particolari. 
      In caso di ricovero in ospedali psichiatrici di titolari di pensione 
      privilegiata che siano assistiti dall'Opera nazionale per gli invalidi di 
      guerra, si applicano le disposizioni concernenti i pensionati di guerra. 
      Nei casi di invalidità o di morte per fatti di servizio prestato in 
      territori esteri, gli aventi diritto alla pensione privilegiata diretta o 
      di riversibilità possono avvalersi della facoltà prevista dall'art. 79. 
      ------------------------ 

       
      229. Diritto al trattamento di riversibilità. 
      In caso di morte in servizio dell'iscritto che abbia maturato 10 anni di 
      servizio effettivo ovvero in caso di morte del pensionato, hanno diritto 
      alla pensione di riversibilità il coniuge superstite, i figli e gli 
      affiliati, i genitori e i collaterali, secondo le norme stabilite dagli 
      articoli 81, 82, 83, 84, 85, 86 e 87. 
      In caso di morte in servizio dell'iscritto che non abbia maturato 
      l'anzianità di cui sopra, ma che abbia compiuto un anno intero di servizio 
      effettivo, la vedova e gli orfani minorenni, di cui ai citati articoli 81 
      e 82, hanno diritto ad una indennità per una volta tanto. 
      ------------------------ 

       
      230. Misura della pensione di riversibilità. 
      La pensione di riversibilità è pari alle seguenti aliquote della pensione 
      di cui era titolare il dante causa ovvero, se questi è deceduto in 
      servizio, della pensione che gli sarebbe spettata alla data della morte: 
      a) coniuge superstite ovvero genitori: 50 per cento; 
      b) orfani soli ovvero fratelli e sorelle: 40 per cento per un avente 
      titolo; 50 per cento fino a tre aventi titolo; 60 per cento per quattro o 
      piu aventi titolo; 
      c) coniuge superstite con orfani, avuti dal matrimonio con il dante causa: 
      con uno o due, 65 per cento; con tre, 70 per cento; con quattro o più, 75 
      per cento. La quota di pensione, corrispondente alla differenza tra 
      l'aliquota determinata in rapporto al numero degli orfani compartecipi e 
      quella indicata alla lettera a), spettante al coniuge superstite, viene 
      divisa in parti uguali tra gli orfani quando alcuno di essi viva separato 
      ovvero sia maggiorenne; 
      d) coniuge superstite con o senza orfani avuti dal matrimonio con il dante 
      causa, in concorso con figli di precedente matrimonio del dante causa: 50 
      per cento al coniuge con o senza figli propri e 25 per cento ai figli di 
      precedente matrimonio, qualunque sia il loro numero. 
      La pensione assegnata al coniuge superstite con figli propri si considera 
      liquidata, agli effetti della ripartizione, nella percentuale che 
      spetterebbe, ai sensi della precedente lettera c), al nucleo familiare del 
      coniuge stesso, se con esso non concorressero orfani di precedente 
      matrimonio del dante causa. Nel caso in cui il coniuge superstite viva 
      separato da alcuno dei figli propri compartecipi ovvero uno di questi sia 
      maggiorenne, al coniuge spettano, in relazione alla composizione del 
      proprio nucleo familiare, i 50 sessantacinquesimi, i 50 settantesimi o i 
      50 settantacinquesimi della pensione assegnata, mentre agli orfani è 
      attribuita per quote uguali, la parte restante. 
      In ogni caso le aliquote spettanti agli orfani minori del coniuge 
      superstite, che con lui convivono, vanno attribuite a quest'ultimo. 
      Qualora venga a cessare la pensione al coniuge superstite o ai figli, le 
      rimanenti quote si modificano secondo le norme precedenti. La stessa 
      disposizione si applica per la pensione dei collaterali. 
      Nel caso di separazione personale, di cui allo art. 81, commi quarto e 
      sesto, la misura dell'assegno alimentare che spetti al coniuge superstite 
      è stabilita secondo la disposizione dell'art. 88, penultimo comma. 
      ------------------------ 

       
      231. Misura dell'indennità una tantum - Criteri di ripartizione. 
      L'indennità per una volta tanto a titolo di riversibilità è pari a tanti 
      dodicesimi della base pensionabile quanti sono gli anni di servizio utile 
      maturati dal dante causa. 
      La predetta indennità è assegnata in misura intera alla vedova sola o che 
      conviva con figli avuti dal matrimonio con l'iscritto e sempre che non 
      concorrano figli di precedente matrimonio dell'iscritto medesimo. 
      Quando la vedova viva separata da alcuno o da tutti i figli, avuti dal 
      matrimonio con il dante causa, l'indennità viene ripartita nel modo 
      seguente: 
      a) 50 sessantacinquesimi alla vedova e 15 sessantacinquesimi ai figli, se 
      questi sono in numero non superiore a due; 
      b) 50 settantesimi alla vedova e 20 settantesimi ai figli, se questi sono 
      in numero di tre; 
      c) 50 settantacinquesimi alla vedova e 25 settantacinquesimi ai figli, se 
      questi sono in numero non inferiore a quattro. 
      Qualora concorrano la vedova con o senza figli avuti dal matrimonio con il 
      dante causa e figli di precedente matrimonio di quest'ultimo, l'indennità 
      spetta per due terzi alla vedova con o senza figli propri compartecipi e 
      per un terzo ai figli di precedente matrimonio del dante causa, qualunque 
      sia il loro numero. 
      La ripartizione della quota di due terzi tra vedova e figli compartecipi 
      va effettuata nel caso previsto dal terzo comma del presente articolo, 
      applicando le aliquote in esso stabilite in rapporto al numero dei figli 
      compartecipi. 
      L'indennità spetta per intero ai figli, se la vedova non vi ha diritto. 
      L'indennità ovvero la quota di essa spettante ai figli va divisa in parti 
      uguali fra loro. 
      In ogni caso, le aliquote dell'indennità inerenti ai figli avuti dal 
      matrimonio con il dante causa, conviventi con la vedova, sono corrisposte 
      a quest'ultima. 
      ------------------------ 

       
      232. Pensione privilegiata di riversibilità - Morte del dipendente in 
      attività di servizio. 
      Quando la morte del dipendente è conseguenza di infermità o lesioni 
      dipendenti da fatti di servizio, spetta ai congiunti indicati nell'art. 
      229 la pensione privilegiata di riversibilità. 
      La suddetta pensione si calcola applicando le percentuali di riversibilità 
      di cui all'art. 230 agli importi del trattamento continuativo di 
      quiescenza e del supplemento previsti dall'art. 226, primo comma, 
      separatamente considerati. Se alcuno degli aventi titolo alla 
      riversibilità ha diritto ad una rendita di infortunio, questa va detratta 
      dall'importo del supplemento a lui spettante. 
      In luogo del trattamento, comprensivo della pensione di riversibilità 
      privilegiata risultante dall'applicazione del comma precedente e della 
      eventuale rendita di infortunio, va assegnata, se più favorevole, la 
      pensione di riversibilità liquidata applicando le percentuali previste 
      dall'art. 230 alla pensione che sarebbe spettata al dipendente in base 
      all'art. 227. 
      ------------------------ 

       
      233. Pensione privilegiata di riversibilità - Morte del pensionato. 
      La disposizione contenuta nell'articolo precedente si applica anche in 
      caso di morte del titolare di trattamento privilegiato diretto, quando la 
      morte si sia verificata in conseguenza della medesima infermità o lesione 
      che aveva dato diritto a tale trattamento. 
      In caso di morte del titolare del trattamento privilegiato diretto, che 
      sia dovuta ad altre cause, il trattamento privilegiato di riversibilità 
      spettante ai familiari di cui all'art. 229 è liquidato applicando le 
      percentuali stabilite dall'articolo 230, al trattamento privilegiato 
      diretto in godimento. 
      Ai soli effetti indicati nel comma precedente, anche il dante causa che 
      sia titolare del trattamento previsto dall'art. 226 si considera, alla 
      data della morte, in godimento del trattamento costituito dalla sola 
      pensione, liquidata con il criterio stabilito dall'art. 227. 
      ------------------------ 

       
      234. Scomparsa e irreperibilità. 
      Nei casi di scomparsa e di irreperibilità dell'iscritto, i familiari 
      aventi diritto alla pensione di riversibilità conseguono il relativo 
      trattamento alle condizioni e con le modalità stabilite dall'art. 91. 
      ------------------------ 

       
      235. Pensione di riversibilità a carico del Fondo speciale "equo 
      trattamento". 
      Ai congiunti degli aventi diritto alla pensione sul Fondo speciale "equo 
      trattamento" a carico dello esercizio ferroviario istituito con regio 
      decreto 21 ottobre 1923, n. 2529 (85), sono estese le disposizioni 
      contenute negli articoli da 229 a 234. 
      Agli effetti della determinazione della pensione di riversibilità, si 
      applicano le norme di cui al citato regio decreto, relative alla 
      decurtazione dell'assegno liquidato dal Fondo per gli addetti ai pubblici 
      servizi di trasporto, gestito dall'Istituto nazionale della previdenza 
      sociale. 
      ------------------------ 
      (85) Riportato alla voce Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. 

       
      236. Assegni accessori. 
      In aggiunta alla pensione, spettano, nella misura ed alle condizioni 
      stabilite negli articoli 94, 96, 97, 98 e 99 del presente testo unico, la 
      tredicesima mensilità, l'assegno di caroviveri, le quote di aggiunta di 
      famiglia e l'indennità integrativa speciale. 
      L'indennità integrativa speciale è dovuta anche al coniuge superstite, 
      titolare di assegno alimentare, nella percentuale stabilita per la 
      determinazione della misura dell'assegno stesso. 
      Ai titolari di pensione privilegiata, oltre agli assegni accessori 
      previsti nel primo comma, competono, alle condizioni e con le modalità 
      stabilite dagli articoli 100 e seguenti, l'assegno di superinvalidità, 
      l'assegno complementare, l'assegno di previdenza gli aumenti di 
      integrazione, l'indennità di assistenza e di accompagnamento, l'assegno di 
      cura, l'assegno per cumulo di infermità, l'assegno speciale annuo e 
      l'indennità speciale annua. 
      ------------------------ 

       
      237. Riunione di servizi. 
      Nel caso in cui il dipendente abbia prestato servizi per i quali è 
      previsto il trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato o 
      del Fondo pensioni, i vari periodi possono essere riuniti ai fini di un 
      unico trattamento secondo le norme applicabili in relazione alla 
      definitiva cessazione dal servizio. 
      Il trattamento di quiescenza sulla totalità dei servizi farà carico al 
      Fondo pensioni se la cessazione definitiva dal servizio abbia luogo presso 
      l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. 
      ------------------------ 

       
      238. Casi particolari di riunione di servizi. 
      Il dipendente dell'amministrazione ferroviaria passato, anteriormente al 
      15 novembre 1949, ad altra amministrazione statale con diritto a rimanere 
      iscritto al Fondo pensioni consegue un unico trattamento di quiescenza 
      sulla base della totalità dei servizi prestati. Tale trattamento, e quello 
      di riversibilità, sono liquidati con le norme della presente parte del 
      testo unico e ripartiti tra il Fondo pensioni e lo Stato in proporzione 
      della durata dei servizi computabili rispettivamente resi dal dipendente. 
      Agli effetti del riparto, il compunto si effettua a mese intero, 
      trascurando le frazioni di mese. 
      Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nei confronti del 
      personale ferroviario transitato in base al regio decreto-legge 4 agosto 
      1924, n. 1262 (86), convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263, al 
      Ministero dei lavori pubblici, per il servizio delle nuove costruzioni 
      ferroviarie, e successivamente passato ad altra amministrazione statale. 
      In tal caso, il servizio reso alle dipendenze del Ministero dei lavori 
      pubblici si considera prestato, ai fini del riparto del trattamento di 
      quiescenza, alle ferrovie dello Stato. 
      ------------------------ 
      (86) Riportato alla voce Ministeri dei lavori pubblici. 

       
      239. Ricongiunzione di servizi resi alle ferrovie dello Stato e ad enti 
      pubblici. 
      La ricongiunzione dei servizi resi all'Azienda autonoma delle ferrovie 
      dello Stato e ad enti pubblici è disciplinata dalle disposizioni della 
      parte I, titolo VII, del presente testo unico. 
      Agli effetti della ricongiunzione, il servizio ferroviario è equiparato al 
      servizio statale. 
      ------------------------ 

       
      240. Disposizioni comuni. 
      In tutti i casi di riunione o di ricongiunzione di servizi, il dipendente 
      che abbia conseguito il trattamento di quiescenza per il servizio reso in 
      precedenza ne perde il godimento ed è tenuto alla rifusione prevista 
      dall'art. 117. 
      Ai fini della liquidazione o della riliquidazione del trattamento di 
      quiescenza spettante sulla base dei servizi riuniti o ricongiunti, si 
      applicano le disposizioni comuni di cui all'art. 118. 
      ------------------------ 

       
      241. Posizione assicurativa presso l'I.N.P.S. 
      Le norme sulla posizione assicurativa presso l'Istituto nazionale della 
      previdenza sociale, di cui agli articoli da 124 a 127, sono applicabili 
      anche al personale delle ferrovie dello Stato. 
      Per gli effetti previsti dall'art. 126, l'assegno vitalizio di diritto a 
      carico dell'Opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello 
      Stato è equiparato all'assegno vitalizio di diritto a carico del Fondo di 
      previdenza per i dipendenti statali. 
      ------------------------ 

       
      242. Cumulo di pensioni e stipendi. 
      Le disposizioni della parte I, titolo IX, del presente testo unico, 
      concernenti il cumulo di pensioni e stipendi, si applicano anche al 
      personale ferroviario quando uno di tali trattamenti sia a carico del 
      Fondo pensioni ovvero del bilancio dell'amministrazione ferroviaria. 
      ------------------------ 

       
      243. Ritenute. 
      Se durante i periodi di servizio computati ai fini del trattamento di 
      quiescenza non siano state operate le ritenute in favore del Fondo 
      pensioni, il relativo importo è trattenuto sull'indennità per una volta 
      tanto in unica soluzione e sulla pensione mediante ritenute mensili in 
      misura non superiore al quinto della pensione stessa. 
      Al trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensioni si applicano le 
      disposizioni di cui agli articoli 141, ultimo comma, e 143, in materia di 
      ritenute per assistenza sanitaria ed imposte erariali, di sequestro, 
      pignoramento e cessione della pensione, di recupero di crediti e di 
      prescrizioni delle rate di pensione. 
      ------------------------ 

       
      TITOLO IV 
      Procedimento 
      244. Documentazione, riscatto e ricongiunzione dei servizi. 
      Il dipendente con diritto all'iscrizione al Fondo pensioni, all'atto 
      dell'assunzione in servizio, è tenuto a dichiarare per iscritto tutti i 
      servizi di ruolo e non di ruolo resi in precedenza allo Stato, compreso il 
      servizio militare, o ad altri enti pubblici, nonché i periodi di studio e 
      di pratica ed esercizio professionali riscattabili ai fini del trattamento 
      di quiescenza. La dichiarazione deve essere resa anche se negativa. 
      Salvo quanto disposto nel comma seguente si osservano gli articoli 145, 
      terzo, quarto, quinto e sesto comma, 146, 147, 149, 150, 151, 152 e 153. 
      La ritenuta per contributo di riscatto, in caso di pagamento rateale, ha 
      inizio dal secondo mese successivo a quello in cui il provvedimento di 
      riscatto dei servizi o di liquidazione della pensione è comunicato 
      all'interessato. 
      ------------------------ 

       
      245. Liquidazione del trattamento di quiescenza normale. 
      In tutti i casi di cessazione dal servizio, la competenza a liquidare il 
      trattamento normale di quiescenza diretto è devoluto al capo della 
      divisione cui, in base all'ordinamento vigente, è affidato, nell'ambito 
      del servizio del personale ed in sede centrale, il servizio delle 
      pensioni. 
      Lo stesso organo provvede a liquidare il trattamento normale di 
      riversibilità in caso di morte del dipendente durante l'attività di 
      servizio. 
      Quando spetta la pensione e non è possibile liquidarla tempestivamente, 
      possono essere disposte, in relazione ai servizi utili accertati, 
      anticipazioni mensili sulla pensione, da recuperare in sede di 
      liquidazione definitiva. 
      La direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di 
      pensione diretta normale provvede a liquidare la pensione di riversibilità 
      in caso di morte del pensionato. 
      Per la liquidazione dei trattamenti contemplati nei commi primo, secondo e 
      quarto del presente articolo, si osservano, in quanto applicabili, le 
      disposizioni contenute nella parte II, titolo II, capo I del presente 
      testo unico, fatta eccezione per gli articoli 154, 155 primo, terzo ed 
      ultimo comma, 161 e 162. 
      I provvedimenti di cui al primo e al secondo comma del presente articolo 
      sono definitivi. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      246. Trattamento privilegiato diretto - Iniziativa - Competenza. 
      Il trattamento privilegiato diretto è liquidato d'ufficio in caso di 
      dispensa dal servizio ferroviario per inidoneità fisica, riconosciuta 
      dipendente da fatti di servizio. 
      In ogni altro caso, tale trattamento è liquidato a domanda degli 
      interessati. 
      La domanda di trattamento privilegiato diretto deve contenere 
      l'indicazione delle infermità o lesioni per le quali il trattamento è 
      richiesto e la specificazione dei fatti di servizio che le determinarono. 
      L'interessato può allegare alla domanda tutta la documentazione che 
      ritiene utile. 
      La domanda di cui al comma precedente deve essere presentata al servizio 
      centrale o al compartimento presso il quale è stato prestato l'ultimo 
      servizio. 
      La domanda non è ammessa se il dipendente: 
      a) ha lasciato decorrere il termine di cinque anni dalla data di 
      cessazione dal servizio o di dieci anni da tale data in caso di 
      parkinsonismo, senza chiedere l'accertamento della dipendenza da fatti di 
      servizio delle infermità o lesioni denunciate; 
      b) non ha richiesto, ove ne ricorra il caso, la visita per la revisione 
      del trattamento di quiescenza ai fini del riconoscimento della causa di 
      servizio, nel termine e con le modalità stabilite dall'art. 164 dello 
      stato giuridico per il personale ferroviario, approvato con legge 26 marzo 
      1958, n. 425 (87); 
      c) è stato dispensato dal servizio per inidoneità fisica, non riconosciuta 
      dipendente da fatti di servizio anche a seguito della visita di revisione; 

      d) non è sottoposto, senza giustificato motivo, agli accertamenti sanitari 
      entro il termine di un anno dall'invito. 
      Nei casi previsti dal comma precedente, la domanda è respinta con 
      provvedimento definitivo del direttore del servizio centrale o del 
      compartimento competente. 
      In tutti gli altri casi il provvedimento con il quale si liquida o si nega 
      il trattamento privilegiato diretto è adottato con decreto del Ministro 
      per i trasporti e l'aviazione civile, emesso previo parere del Consiglio 
      di amministrazione delle ferrovie dello Stato. Il Ministro, qualora non 
      condivida il parere del consiglio di amministrazione, fa risultare nel 
      decreto i motivi del dissenso. 
      Quando non sia possibile espletare con sollecitudine il procedimento 
      relativo al trattamento privilegiato diretto e sempre che spetti la 
      pensione normale sono corrisposte, in relazione ai servizi utili 
      accertati, anticipazioni mensili sulla pensione normale stessa da 
      recuperare in sede di liquidazione del trattamento definitivamente 
      spettante. 
      ------------------------ 
      (87) Riportata alla voce Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. 

       
      247. Trattamento privilegiato diretto - Istruttoria. 
      L'ufficio al quale è stata presentata la domanda di trattamento 
      privilegiato diretto procede all'accertamento dei fatti ed acquisisce il 
      parere dell'ispettorato sanitario, nella cui circoscrizione il richiedente 
      ha la residenza. 
      All'ispettorato sanitario deve essere trasmesso un rapporto informativo 
      sui fatti accertati, redatto dal capo dell'ufficio, unitamente alla 
      relativa documentazione amministrativa e sanitaria. 
      Gli accertamenti sanitari sono eseguiti dall'ispettorato sanitario con 
      l'osservanza delle norme dettate dagli articoli 172, 173 e 174. 
      All'ispettorato sanitario compete esprimere il proprio parere sulla 
      dipendenza da fatti di servizio delle infermità e delle lesioni 
      denunciate, *-- sull'ascrivibilità di esse per assimilazione alle tabelle 
      applicabili e sulle conseguenze che ne derivino relativamente alla 
      capacità lavorativa del dipendente. 
      Ricevuto il verbale contenente il parere dell'organo sanitario, l'ufficio 
      competente cura la trasmissione degli atti, per il tramite del servizio 
      del personale, al consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato 
      per il prescritto parere. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      248. Trattamento di riversibilità - Morte in servizio del dipendente. 
      La pensione privilegiata di riversibilità è liquidata di ufficio a favore 
      della vedova e degli orfani minorenni del dipendente deceduto per causa 
      violenta nell'adempimento degli obblighi di servizio. 
      Salvo quanto disposto dal comma precedente, in caso di morte del 
      dipendente in attività di servizio lo avente causa che ritenga la morte 
      dovuta al servizio stesso deve presentare, per conseguire la pensione 
      privilegiata di riversibilità, motivata domanda al servizio centrale o al 
      compartimento presso il quale il dante causa prestava servizio. 
      La domanda, prodotta oltre il termine di cinque anni dalla data della 
      morte del dipendente, non è ammissibile; essa è respinta con provvedimento 
      definitivo del direttore del servizio o del compartimento competente. 
      La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il 
      dipendente avesse già chiesto l'accertamento della dipendenza delle 
      infermità o lesioni contratte. 
      Salvo il disposto del terzo comma del presente articolo, alla liquidazione 
      o al diniego della pensione privilegiata di riversibilità si provvede con 
      decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, adottato previo 
      parere del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato ed in 
      base al giudizio medico, quando sia ritenuto necessario, dell'ispettorato 
      sanitario competente, sulla relazione causale tra l'infermità o la lesione 
      da cui è derivata la morte del dipendente e i fatti denunciati. 
      Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 246, 
      ultimo comma, e 247. 
      ------------------------ 

       
      249. Trattamento di riversibilità - Morte dell'iscritto in quiescenza. 
      In caso di morte del titolare di trattamento privilegiato diretto, la 
      pensione privilegiata di riversibilità è liquidata su domanda degli aventi 
      diritto con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile. 
      Nel caso previsto dal comma precedente, se l'avente causa ritiene che la 
      morte sia dovuta all'infermità o alla lesione per la quale era stato 
      attribuito il trattamento privilegiato diretto, il Ministro competente 
      provvede sulla domanda con proprio decreto dopo che sulla domanda stessa 
      si è pronunciato l'ispettorato sanitario ed ha espresso parere il 
      consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato. 
      In caso di morte dell'iscritto, verificatasi dopo la cessazione dal 
      servizio, l'avente causa che ritenga di aver titolo alla pensione 
      privilegiata deve presentare domanda al servizio centrale o al 
      compartimento, presso il quale l'iscritto prestò l'ultimo servizio. Si 
      osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 
      247. 
      La domanda di cui al comma precedente è dichiarata inammissibile con 
      provvedimento definitivo del direttore del servizio o del compartimento 
      competente se è presentata oltre il termine perentorio di due anni dalla 
      morte del dante causa ovvero se, pur essendo stata prodotta entro il 
      termine predetto, il dante causa sia incorso nelle decadenze stabilite 
      dall'art. 246, quinto comma, lettere a), b). 
      ------------------------ 

       
      250. Disposizioni comuni. 
      Salvo quanto disposto nei commi successivi, al trattamento di quiescenza a 
      carico del Fondo pensioni ed ai relativi assegni accessori si applicano le 
      disposizioni comuni contenute nella parte II, titolo II, capo III del 
      presente testo unico. 
      Il provvedimento relativo al trattamento di quiescenza può essere 
      comunicato all'interessato, oltre che nei modi stabiliti dall'art. 193, 
      anche per il tramite dell'amministrazione ferroviaria. 
      Gli accertamenti sanitari, relativamente agli aventi causa del dipendente 
      deceduto in attività di servizio, sono effettuati dall'ispettorato 
      sanitario nella cui circoscrizione il richiedente la pensione ha la 
      residenza. 
      ------------------------ 

       
      251. Pagamento delle pensioni - Revoca e modifica del provvedimento. 
      Le disposizioni di cui ai titoli III e IV della parte II del presente 
      testo unico si applicano, rispettivamente, al pagamento delle pensioni 
      ferroviarie nonché alla revoca e alla modifica dei provvedimenti relativi 
      a dette pensioni. 
      ------------------------ 

       
      PARTE IV 
      Disposizioni finali e transitorie 
      252. Data di entrata in vigore. 
      Il presente testo unico entra in vigore il primo giorno del mese 
      successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, 
      salvo quanto disposto nell'articolo seguente. 
      ------------------------ 

       
      253. Norme sulla competenza degli uffici periferici. 
      Le disposizioni dell'art. 154, relative alla competenza degli uffici 
      periferici a provvedere al collocamento a riposo del personale per 
      raggiungimento del limite di età e a liquidare il trattamento normale 
      diretto nonché le altre disposizioni che attribuiscono agli stessi uffici 
      la competenza ad adottare provvedimenti definitivi si applicano a 
      decorrere dal 1° gennaio 1976. 
      Si applicano a decorrere dalla stessa data le disposizioni della parte 
      terza che stabiliscono nuove competenze ad adottare provvedimenti 
      definitivi nei confronti del personale dell'Azienda autonoma delle 
      ferrovie dello Stato. 
      ------------------------ 

       
      254. Norme abrogate. 
      Sono abrogati il regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, (88), e successive 
      modificazioni e integrazioni, il regio decreto 22 aprile 1909, n. 229 
      (89), e successive integrazioni e modificazioni, nonché tutte le altre 
      norme relative al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e 
      militari dello Stato, vigenti alla data del 21 dicembre 1973, salve le 
      disposizioni richiamate dal presente testo unico. 
      Qualora nelle leggi o nei regolamenti sia fatto richiamo alle norme 
      abrogate ai sensi del comma precedente, si intendono richiamate le 
      corrispondenti norme del presente testo unico. 
      Sono, inoltre, abrogati l'art. 9, quinto comma, del decreto legislativo 
      del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 (90), e le altre 
      norme che, per i dipendenti civili non di ruolo delle amministrazioni 
      dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, prevedono la 
      perdita del diritto al trattamento di cessazione dal servizio nei casi di 
      licenziamento per motivi disciplinari o di dimissioni volontarie. 
      ------------------------ 
      (88) Riportato alla voce Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. 
      (89) Riportato al n. A/I. 
      (90) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 

       
      255. Norme sul controllo e sull'impugnabilità dei provvedimenti in materia 
      di riscatto. 
      Le norme che regolano il controllo della Corte dei conti sui provvedimenti 
      relativi al riscatto di servizi ai fini di quiescenza nonché le norme che 
      regolano, l'impugnabilità di tali provvedimenti sono applicabili anche per 
      quanto concerne i provvedimenti di cui all'art. 149. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      256. Casi in corso di trattazione. 
      Ai casi in corso di trattazione, in sede amministrativa o giurisdizionale, 
      alla data di entrata in vigore del presente testo unico si applicano le 
      disposizioni del testo unico, anche per gli effetti anteriori alla data 
      predetta. 
      Tuttavia le disposizioni del testo unico non possono essere applicate con 
      decorrenza anteriore al 1° gennaio 1958, data da cui ebbe effetto la legge 
      15 febbraio 1958, n. 46 (91), nei casi in cui il diritto al trattamento di 
      quiescenza, diretto o di riversibilità, sia stato introdotto da tale 
      legge. 
      La base pensionabile non può essere determinata in misura diversa da 
      quella prevista dalle norme che erano applicabili alla data in cui la base 
      stessa deve essere riferita. 
      Per quanto concerne gli assegni accessori del trattamento di quiescenza e 
      gli aumenti della pensione relativi alle indennità di aeronavigazione, di 
      volo e di paracadutismo non possono essere fissate decorrenza e misura 
      diverse da quelle stabilite dalle disposizioni che erano applicabili nei 
      periodi relativamente ai quali detti assegni e aumenti spettano. 
      ------------------------ 
      (91) Riportata al n. A/XVII. 

       
      (giurisprudenza) 
      257. Domande presentate dopo l'entrata in vigore del testo unico. 
      L'art. 256 si osserva anche nei casi di domande di trattamento di 
      quiescenza presentate dopo l'entrata in vigore del presente testo unico da 
      dipendenti cessati dal servizio anteriormente a tale data o dai loro 
      aventi causa, nei confronti dei quali non sia stato già emesso 
      provvedimento ai fini di detto trattamento. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      258. Applicabilità a domanda di norme del testo unico. 
      I dipendenti cessati dal servizio anteriormente alla data di entrata in 
      vigore del presente testo unico o i loro aventi causa hanno diritto, a 
      domanda, all'applicazione nei propri confronti delle seguenti norme: 
      a) art. 11, relativamente ai servizi che, ai sensi delle precedenti 
      disposizioni, non erano riscattabili né altrimenti computabili ai fini del 
      trattamento di quiescenza statale; 
      b) art. 12, relativamente alla computabilità dei servizi non di ruolo resi 
      alle dipendenze delle assemblee legislative ovvero degli enti e degli 
      istituti di cui allo stesso articolo e relativamente alla computabilità 
      dei servizi di ruolo da parte dei dipendenti collocati a riposo per causa 
      diversa dal raggiungimento del limite di età; 
      c) art. 13, relativamente alla riscattabilità dei periodi di iscrizione 
      agli albi professionali e dei periodi di pratica necessari per il 
      conseguimento dell'abilitazione; 
      d) art. 14, per quanto concerne la riscattabilità del servizio prestato, 
      rispettivamente, in qualità di incaricato tecnico, di amanuense di 
      cancelleria e di amanuense ipotecario; 
      e) art. 42, secondo comma, relativamente all'anzianità minima di venti 
      anni di servizio effettivo stabilita per l'acquisto del diritto alla 
      pensione normale da parte del dipendente civile dimissionario; 
      f) art. 81, terzo comma, sul diritto alla pensione di riversibilità in 
      favore della vedova del pensionato; 
      g) articoli 82 e 84, per la parte in cui, ai fini del diritto alla 
      pensione di riversibilità in favore degli orfani maggiorenni e dei 
      collaterali del dipendente statale o del pensionato, è prevista l'età 
      sessagenaria quale condizione alternativa di quella dell'inabilità a 
      proficuo lavoro; 
      h) art. 219, terzo comma, relativamente all'anzianità di servizio di venti 
      anni stabilita per l'acquisto del diritto a pensione da parte del 
      personale ferroviario nei casi di decadenza e di dimissioni dall'impiego; 
      i) art. 226, secondo comma, relativamente alla misura del trattamento 
      continuativo di quiescenza diretto, concorrente a determinare la pensione 
      privilegiata ferroviaria; 
      l) art. 233, relativamente al criterio di determinazione della pensione 
      privilegiata diretta ai soli fini della riversibilità. 
      Se la domanda di cui al comma precedente è presentata entro un anno dalla 
      data di entrata in vigore del presente testo unico, le norme suindicate 
      sono applicabili con effetto dalla data predetta; negli altri casi sono 
      applicabili con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di 
      presentazione della domanda. 
      Il personale in servizio alla datà di entrata in vigore del presente testo 
      unico, che abbia da far valere servizio o periodi di cui alle lettere a), 
      b), c) o d), può presentare la domanda nel termine perentorio di due anni 
      dalla data predetta, qualora tale termine sia più favorevole di quelli 
      previsti dall'art. 147, primo e secondo comma. In caso di decesso il 
      diritto può essere esercitato dagli aventi causa nel termine stabilito dal 
      terzo comma del citato articolo. 
      Per i casi in corso di trattazione, di cui all'art. 256, le disposizioni 
      richiamate nelle lettere da e) a l) sono applicabili d'ufficio, con 
      effetto dalla data di entrata in vigore del presente testo unico. 
      Nei casi di domande di trattamento di quiescenza, di cui all'art. 257, le 
      disposizioni richiamate nelle lettere da e) a l) sono applicabili anche 
      senza espressa richiesta dell'interessato. Se la domanda di trattamento di 
      quiescenza è presentata entro un anno dalla data di entrata in vigore del 
      presente testo unico, le citate disposizioni sono applicabili con effetto 
      dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della 
      domanda. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      259. Revisione di provvedimenti. 
      Nel caso in cui le norme del presente testo unico, non indicate dall'art. 
      258, risultino più favorevoli delle norme anteriori, l'interessato nei cui 
      confronti sia stato già emesso provvedimento definitivo può chiederne la 
      revisione entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in 
      vigore del presente testo unico, con effetto dalla data stessa. 
      La domanda di revisione deve essere motivata, a pena di inammissibilità. 
      ------------------------ 

       
      260. Riscatto dei periodi di iscrizione ad albi professionali. 
      Il dipendente cessato dal servizio anteriormente alla data di entrata in 
      vigore del presente testo unico, che, avvalendosi della facoltà prevista 
      dall'art. 258, primo comma, chieda il riscatto dei periodi di iscrizione 
      ad albi professionali ovvero dei periodi di pratica necessari per il 
      conseguimento dell'abilitazione, è tenuto al pagamento del contributo di 
      riscatto commisurato al 18 per cento dello stipendio spettante, alla data 
      di presentazione della domanda, al personale in attività di servizio che 
      abbia qualifica o grado pari a quello rivestito dall'interessato all'atto 
      della cessazione dal servizio. 
      ------------------------ 

       
      261. Riscatto di servizi resi ad enti diversi. 
      Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente testo 
      unico può chiedere entro il termine perentorio di un anno dalla data 
      predetta, il riscatto totale o parziale dei servizi di ruolo prestati alle 
      dipendenze delle assemblee legislative ovvero degli enti o degli istituti 
      di cui all'art. 12, verso pagamento di un contributo pari al 18 per cento 
      dello stipendio, della paga o della retribuzione spettante alla data di 
      presentazione della domanda, in relazione ai periodi riscattati. Se la 
      domanda è presentata dopo la cessazione dal servizio, il contributo è 
      calcolato sull'ultimo stipendio o sull'ultima paga o retribuzione. 
      Nei casi di riscatto effettuato ai sensi del comma precedente non si 
      applicano l'art. 6, primo comma, e l'art. 12, secondo comma. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      262. Pensioni a onere ripartito. 
      Per i dipendenti statali che alla data di entrata in vigore del presente 
      testo unico siano già transitati ad altro ente di cui agli articoli 113 e 
      116, si applicano le norme vigenti alla data suddetta in materia di 
      pensioni a onere ripartito, anche se non siano stati ancora emessi 
      provvedimenti definitivi. 
      La disposizione del comma precedente si osserva anche nei casi di 
      passaggio al servizio dello Stato di personale proveniente da altro ente 
      di cui agli articoli sopra citati. 
      Il termine di decadenza stabilito dall'art. 151, comma terzo, è riaperto, 
      con effetto dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, nei 
      riguardi del personale che non sia cessato definitivamente dal servizio 
      anteriormente a tale data. 
      ------------------------ 

       
      263. Pensione dell'I.N.P.S. 
      Nel caso in cui il dipendente acquisti il diritto alla pensione normale 
      per effetto delle disposizioni richiamate dall'art. 258, comma primo, lo 
      Stato o il Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato 
      subentrano nei diritti dell'interessato alla pensione a carico 
      dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, già liquidata ai sensi 
      della legge 2 aprile 1958, n. 322 (92), e successive modificazioni ed 
      integrazioni. 
      Qualora non sia stata ancora liquidata la pensione a carico dell'Istituto 
      suddetto, si applica l'art. 127. 
      Il primo comma dell'art. 41 non si osserva per i dipendenti statali che, 
      alla data di entrata in vigore del presente testo unico, abbiano già 
      ottenuto o chiesto il riscatto di servizi non di ruolo con conseguente 
      applicazione del disposto di cui all'art. 20, ultimo comma, della legge 5 
      giugno 1951, n. 376 (93). 
      ------------------------ 
      (92) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione 
      obbligatoria per). 
      (93) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato. 

       
      264. Assegno personale per titolari di pensione di reversibilità. 
      Nel caso in cui le pensioni spettanti, secondo le norme anteriori alla 
      data di entrata in vigore del presente testo unico, al coniuge e agli 
      orfani del dipendente o del pensionato siano di importo superiore alla 
      quota loro dovuta ai sensi delle norme del testo unico stesso, la 
      differenza è conservata a titolo di assegno personale, riassorbibile in 
      occasione di successivi aumenti della misura delle pensioni. 
      ------------------------ 

       
      (giurisprudenza) 
      265. Benefici previsti dalla legge 25 febbraio 1971, n. 95. 
      Nei casi in cui, alla data di entrata in vigore del presente testo unico, 
      non siano stati ancora attribuiti i benefici previsti dalla legge 25 
      febbraio 1971, n. 95 (94), a favore degli invalidi per servizio e dei loro 
      congiunti, si osservano le disposizioni degli articoli 20, 21, 22 e 23 
      della legge stessa. 
      ------------------------ 
      (94) Riportata al n. B/XVI. 

       
      266. Personale del Ministero della difesa. 
      Nei confronti degli impiegati e degli operai non di ruolo del Ministero 
      della difesa che, nel periodo 1° gennaio 1950-31 dicembre 1959, cessarono 
      dal servizio per mancato rinnovo del contratto di lavoro o si avvalsero 
      dell'esodo volontario di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53 (95), in 
      previsione della non rinnovazione del contratto di lavoro o in dipendenza 
      di improvviso trasferimento dalle sedi abituali di lavoro a sedi di 
      disagevole sistemazione, si osservano le disposizioni della legge 31 marzo 
      1971, n. 214 (96). 
      ------------------------ 
      (95) Recante norme sull'esodo volontario dei dipendenti delle 
      Amministrazioni dello Stato. 
      (96) Riportata al n. A/XXVI. 

       
      267. Incaricati tecnici. 
      Nei confronti degli incaricati tecnici che, ai sensi del primo comma 
      dell'art. 258, chiedono l'applicazione dell'art. 14, lettera d), il 
      contributo di riscatto è commisurato all'80 per cento dello stipendio 
      previsto, alla data di entrata in vigore del presente testo unico, per la 
      qualifica iniziale del ruolo di appartenenza, se la domanda è presentata 
      entro il termine perentorio di un anno dalla data predetta. 
      ------------------------ 

       
      268. Operai dei monopoli di Stato. 
      Gli operai dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in 
      servizio alla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 1971, 
      numero 1024 (97), hanno diritto di riscattare i servizi di cui alla legge 
      medesima, secondo le norme in essa contenute, salva l'applicazione delle 
      norme del presente testo unico, se più favorevoli. 
      ------------------------ 
      (97) Riportata alla voce Monopoli di Stato. 

       
      269. Personale scolastico dell'ex comune di Fiume. 
      Gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori 
      scolastici che alla data del 31 dicembre 1933 risultavano iscritti al 
      regolamento di pensione dell'ex comune di Fiume hanno diritto, su domanda, 
      alla liquidazione della pensione loro spettante in base alle norme del 
      regolamento comunale già in vigore. La pensione è a totale carico dello 
      Stato. 
      ------------------------ 

       
      270. Personale addetto alla tenuta di Racconigi. 
      Al personale addetto alla tenuta demaniale di Racconigi è riconosciuto, ai 
      soli fini del trattamento di quiescenza, il servizio di cui alla legge 3 
      novembre 1971, n. 1068 (98), secondo le norme contenute nella legge 
      stessa. 
      ------------------------ 
      (98) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato. 

       
      271. Matrimoni anteriori al 24 febbraio 1958. 
      Ai fini del diritto alla pensione vedovile spettante ai sensi delle 
      disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente testo 
      unico, la norma contenuta nell'articolo unico della legge 28 aprile 1967, 
      n. 264 (99), relativa ai matrimoni anteriori alla pubblicazione della 
      legge 15 febbraio 1958, n. 46 (100), ha effetto dal 1° gennaio 1958. 
      ------------------------ 
      (99) Modifica l'art. 19, L. 15 febbraio 1958, n. 46, riportata al n. 
      A/XVII. 
      (100) Riportata al n. A/XVII. 

       
      272. Orfani di dipendente o di pensionato deceduto anteriormente al 1° 
      gennaio 1958. 
      È riconosciuto diritto a pensione agli orfani maggiorenni del dipendente o 
      del pensionato deceduto anteriormente al 1° gennaio 1958, che siano stati 
      conviventi a carico dello stesso all'atto del suo decesso e che alla data 
      suddetta fossero inabili al lavoro proficuo e nullatenenti, anche se le 
      condizioni di inabilità al lavoro e di nullatenenza non sussistevano alla 
      data di morte del dipendente o del pensionato. 
      La pensione spettante in applicazione del comma precedente decorre dal 
      primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. 
      ------------------------ 

       
      273. Ciechi titolari di pensione di riversibilità. 
      I ciechi che hanno perduto il diritto alla pensione di riversibilità per 
      essere stati collocati al lavoro alle dipendenze di pubbliche 
      amministrazioni, di enti pubblici, di aziende di Stato e di privati o per 
      avere intrapreso un lavoro autonomo possono optare, entro trenta giorni 
      dalla cessazione dell'attività lavorativa, per la pensione di 
      riversibilità di cui già godevano. 
      I ciechi di cui al comma precedente che hanno già cessato dall'attività 
      lavorativa alla data dall'entrata in vigore del presente testo unico 
      possono esercitare la facoltà di opzione entro un anno dalla stessa data. 
      ------------------------ 

       
      274. Procedimenti amministrativi in corso. 
      Per i procedimenti di liquidazione del trattamento di quiescenza, in corso 
      alla data del 1° gennaio 1976, l'ufficio competente secondo le norme 
      anteriori mantiene la competenza sugli affari di cui è investito. 
      Tutti gli atti del procedimento, compiuti anteriormente alla data di 
      entrata in vigore del presente testo unico, restano validi ad ogni 
      effetto. 
      I provvedimenti di riscatto o di riconoscimento di servizi, emessi sino 
      alla data di entrata in vigore del presente testo unico, restano validi ad 
      ogni effetto. 
      I provvedimenti di riscatto o di riconoscimento di servizi, emessi sino 
      alla data di entrata in vigore del presente testo unico, in conseguenza 
      dei quali abbia già avuto inizio il pagamento rateale del contributo a 
      carico dell'interessato o siano stati già regolati i rapporti tra lo Stato 
      o il Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato e 
      l'Istituto nazionale della previdenza sociale, hanno integrale esecuzione 
      secondo le norme anteriori alla data suddetta. 
      ------------------------ 

       
      275. Regolamento. 
      Rimangono in vigore le norme regolamentari compatibili con le disposizioni 
      del presente testo unico sino a quando non sarà emanato, con decreto del 
      Presidente della Repubblica, il nuovo regolamento. 
      ------------------------ 

       
      Tabella n. 1 
      Percentuali di aumento per la liquidazione delle pensioni degli Ufficiali 
      cessati dal servizio permanente 
            A. Ufficiali che transitano per la posizione ausiliaria 
             
              
            Limite di età % della base pensionabile 
              
              
            45 anni 2,80% 
            46 anni 2,60% 
            47 anni 2,40% 
            48 anni 2,25% 
            49 anni 2,15% 
            50 anni 2,00% 
            51 anni 1,90% 
              
             
            B. Ufficiali che non transitano per la posizione ausiliaria 
             
              
            Limite di età % della base pensionabile 
              
              
            45 anni 7,20% 
            46 anni 6,00% 
            47 anni 5,15% 
            48 anni 4,50% 
            49 anni 4,00% 
            50 anni 3,60% 
            51 anni 3,30% 
            52 anni 3,00% 
            53 anni 2,80% 
            54 anni 2,60% 
            55 anni 2,40% 
            56 anni 2,25% 
            57 anni 2,15% 
            58 anni 2,00% 
            59 anni 1,90% 
              

      ------------------------ 

       
      Tabella n. 2 (101) 
      Pensioni normali dei graduati e militari di truppa delle categorie in 
      congedo 
            1. Caporali e soldati dell'Esercito 
             
                
             Minimo a 20 Aumento per ogni Massimo 
            Gradi anni di servizio anno di servizio utile a 35 anni di 
              oltre il 20% servizio utile 
                
                
            Caporal maggiore e Caporale 164.300 2.806 206.400 
                
            Soldato 140.800 2.806 182.900 
                
             
            2. Sottocapi e comuni della Marina e Avieri dell'Aeronautica 
             
                
             Minimo a 20 Aumento per ogni Massimo 
            Gradi anni di servizio anno di servizio utile a 35 anni di 
              oltre il 20% servizio utile 
                
                
            Sottocapo del C.E.M.M., Primo    
            Aviere e Aviere scelto 164.300 3.508 206.400 
                
            Comune di Iª, IIª e IIIª classe del    
            C.E.M.M., Aviere 140.800 3.508 182.900 
                
             
            3. Allievi Carabinieri, allievi Guardie di finanza, allievi Guardie 
            di pubblica sicurezza, allievi Agenti di custodia delle carceri e 
            allievi Guardie forestali 
             
                
             Minimo a 20 Aumento per ogni Massimo 
            Gradi anni di servizio anno di servizio utile a 35 anni di 
              oltre il 20% servizio utile 
                
                
            Allievo Carabiniere, allievo Guardia    
            di finanza, allievo Guardia pubblica    
            sicurezza, allievo Agente di custodia    
            delle carceri e allievo Guardia    
            forestale 154.800 4.240 197.200 
                

      ------------------------ 
      (101) Vedi l'art. 9, L. 29 aprile 1976, n. 177, riportata al n. A/XXX. A 
      decorrere dal 1° gennaio 1978 le presenti tabelle saranno sostituite, 
      rispettivamente, da quelle A e B allegate alla citata legge. 

       
      Tabella n. 3 (101) 
      Pensioni privilegiate ordinarie tabellari 
                     
            Grado 1ª Cat. 2ª Cat. 3ª Cat. 4ª Cat. 5ª Cat. 6ª Cat. 7ª Cat. 8ª 
            Cat. 
                     
                     
            Caporal maggiore e Caporale,         
            Sottocapo e Comune di Iª classe del         
            C.E.M.M., Primo Aviere scelto 344.000 309.600 275.200 240.800 
            206.400 172.000 137.600 103.200 
                     
            Allievo Carabiniere, allievo          
            Guardia di finanza, allievo Guardia         
            di pubblica sicurezza, allievo         
            Agente di custodia delle carceri e         
            allievo Guardia forestale 328.700 295.800 263.000 230.100 197.200 
            164.400 131.500 98.600 
                     
            Soldato, comune di IIª classe del          
            C.E.M.M., Aviere 304.900 274.400 243.900 213.400 182.900 152.500 
            122.000 91.500 
                     

       
      (101) Vedi l'art. 9, L. 29 aprile 1976, n. 177, riportata al n. A/XXX. A 
      decorrere dal 1° gennaio 1978 le presenti tabelle saranno sostituite, 
      rispettivamente, da quelle A e B allegate alla citata legge. 



       Agg. G.U. 12/06/2003 

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