
D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092. Agg. G.U. 12/06/2003
Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili e militari dello Stato.
Pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 9 maggio 1974, n. 120.
Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le
seguenti istruzioni:
- Comando generale della Guardia di Finanza: Circ. 26 aprile 2000, n.
125192;
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione
pubblica): Circ. 17 aprile 1997, n. 20; Circ. 6 maggio 1997, n. 23;
Informativa 3 febbraio 2000, n. 8; Informativa 8 novembre 2001, n. 58;
Informativa 15 novembre 2001, n. 63; Informativa 25 gennaio 2002, n. 7;
Informativa 29 gennaio 2002, n. 10; Informativa 4 febbraio 2002, n. 12;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 13 febbraio
1996, n. 33; Circ. 13 aprile 1996, n. 88; Circ. 28 marzo 1997, n. 82;
Circ. 18 febbraio 1998, n. 38;
- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
Circ. 24 giugno 1998, n. 57; Circ. 28 luglio 1998, n. 133986-166512; Circ.
19 novembre 1998, n. 846;
- Ministero del tesoro: Circ. 8 gennaio 1996, n. 5; Circ. 15 gennaio 1996,
n. 3; Circ. 18 marzo 1996, n. 678; Circ. 4 giugno 1996, n. 692; Circ. 27
giugno 1996, n. 696; Circ. 20 settembre 1996, n. 122750-118220; Circ. 29
ottobre 1996, n. 203502; Circ. 16 gennaio 1997, n. 728; Circ. 1 aprile
1997, n. 751; Circ. 2 maggio 1997, n. 755; Circ. 10 aprile 1998, n.
126786;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 19 gennaio 1996, n. 28; Circ.
6 marzo 1996, n. 101; Circ. 8 marzo 1996, n. 103; Circ. 4 aprile 1996, n.
138; Circ. 14 giugno 1996, n. 229; Circ. 8 agosto 1996, n. 498; Circ. 7
ottobre 1996, n. 638; Circ. 24 ottobre 1996, n. 671; Circ. 9 dicembre
1996, n. 733; Circ. 27 gennaio 1997, n. 63; Circ. 6 febbraio 1997, n. 87;
Circ. 2 luglio 1997, n. 410; Circ. 1 settembre 1997, n. 370; Circ. 20
marzo 1998, n. 137; Circ. 28 aprile 1998, n. 203; Circ. 5 giugno 1998, n.
255; Circ. 18 giugno 1998, n. 278; Circ. 21 luglio 1998, n. 317; Circ. 1
settembre 1998, n. 367; Circ. 18 settembre 1998, n. 387; Circ. 7 marzo
2000, n. 54; Circ. 3 aprile 2000, n. 102; Circ. 6 settembre 2000, n. 210;
- Ministero delle finanze: Circ. 14 aprile 1997, n. VI-13-193/97;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 5 marzo 1997, n. 81.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, numero 775;
Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 21 della
suddetta legge;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con
i Ministri per l'organizzazione della pubblica amministrazione, per il
tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;
Decreta:
È approvato il testo unico, allegato al presente decreto, delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.
------------------------
PARTE I
Diritto al trattamento di quiescenza
TITOLO I
Disposizioni generali
(giurisprudenza)
1. Soggetti del diritto.
I dipendenti statali, all'atto della cessazione dal servizio, hanno
diritto al trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato,
secondo le norme del presente testo unico.
Sono dipendenti statali, agli effetti del presente testo unico, gli
impiegati civili e gli operai dello Stato nonché i magistrati ordinari,
amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati e i procuratori
dello Stato, gli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione
statali e i militari delle Forze armate dei Corpi di polizia.
Ove non sia diversamente previsto, le disposizioni concernenti i
dipendenti civili si applicano anche al personale non di ruolo.
------------------------
(giurisprudenza)
2. Rinvio ad altri ordinamenti pensionistici.
Il trattamento di quiescenza previsto dal presente testo unico non spetta:
a) agli impiegati e agli operai iscritti, ai fini di quiescenza, a casse o
fondi speciali; per essi continuano ad applicarsi le norme dei relativi
ordinamenti, fatta eccezione per il personale dell'Azienda autonoma delle
ferrovie dello Stato, per il quale si applicano le disposizioni contenute
nella terza e nella quarta parte del presente testo unico;
b) al personale civile non di ruolo assunto temporaneamente per i periodi
inferiori a un anno e al personale supplente delle scuole di istruzione
primaria e secondaria e degli istituti professionali e di istruzione
artistica; detti dipendenti sono iscritti, ai fini di quiescenza,
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti;
c) ai dipendenti civili non di ruolo che, ai sensi delle norme anteriori
all'entrata in vigore del presente testo unico, abbiano optato per
l'iscrizione alla suddetta assicurazione generale.
Nei casi in cui gli ordinamenti pensionistici di casse o fondi speciali
rinviano alle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti statali,
si intendono applicabili le disposizioni del presente testo unico.
------------------------
3. Ritenute sugli assegni di attività.
Lo stipendio, la paga, la retribuzione e gli altri assegni pensionabili
spettanti ai dipendenti statali in attività di servizio sono assoggettati
a ritenuta in conto entrate del Tesoro secondo le norme concernenti il
trattamento economico di attività.
In ogni caso la misura percentuale della ritenuta sugli assegni
pensionabili è pari a quella prevista per lo stipendio, paga o
retribuzione relativi.
------------------------
(giurisprudenza)
4. Cessazione dal servizio per limiti di età.
Gli impiegati civili di ruolo e non di ruolo sono collocati a riposo al
compimento del sessantacinquesimo anno di età; gli operai sono collocati a
riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età, se uomini, e del
sessantesimo anno di età, se donne (2/a).
I provvedimenti di cessazione dal servizio adottati in applicazione del
precedente comma hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a
quello di compimento del limite di età.
Continuano ad applicarsi le norme vigenti che stabiliscono limiti fissi di
età per il collocamento a riposo di dipendenti civili dello Stato che
appartengono a particolari categorie e quelle che stabiliscono per il
personale insegnante una particolare decorrenza della cessazione dal
servizio nonché le norme che prevedono il trattenimento in servizio dopo
il raggiungimento dei limiti fissi di età.
La cessazione dal servizio del personale militare per il raggiungimento di
limiti di età nonché tutte le altre cause di cessazione dal servizio dei
dipendenti statali, sia civili che militari, restano regolate dalle norme
concernenti lo stato giuridico.
------------------------
(2/a) La Corte costituzionale, con sentenza 3-18 giugno 1991, n. 282
(Gazz. Uff. 26 giugno 1991, n. 25 - Serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, nella parte in
cui non consente al personale ivi contemplato che al raggiungimento del
limite di età per il collocamento a vigore non abbia compiuto il numero di
anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, di rimanere in
servizio su richiesta fino al conseguimento di tale anzianità minima, e
comunque non oltre il 70° anno di età.
(giurisprudenza)
5. Esclusione della prescrizione e di altre cause di perdita del diritto.
Il diritto al trattamento di quiescenza, diretto o di riversibilità, non
si perde per prescrizione, per perdita della cittadinanza italiana o per
altre cause, salvo quanto disposto per il trattamento di riversibilità
dagli articoli 81, comma settimo, e 86, comma secondo.
------------------------
(giurisprudenza)
6. Periodi valutabili in quiescenza secondo ordinamenti diversi.
Un periodo di attività lavorativa, che sia valutabile ai fini di
quiescenza secondo ordinamenti obbligatori diversi, è valutato una sola
volta in base all'ordinamento prescelto dall'interessato.
La disposizione del comma precedente si applica anche per i periodi di
tempo comunque valutabili ai fini di quiescenza.
Sono salvi i casi in cui è consentito il cumulo di impieghi, ai sensi
delle norme in materia.
------------------------
7. Membri del Governo e parlamentari.
L'assunzione di responsabilità di Governo da parte di dipendenti dello
Stato o di altri enti pubblici non comporta modifiche del trattamento di
quiescenza spettante nella qualifica di appartenenza.
Restano salvi i diritti spettanti ai dipendenti dello Stato o di altri
enti pubblici inerenti alla funzione parlamentare.
------------------------
TITOLO II
Servizi computabili
Capo I - Servizi dei dipendenti statali
(giurisprudenza)
8. Computo.
Tutti i servizi prestati in qualità di dipendente statale si computano ai
fini del trattamento di quiescenza, salve le disposizioni contenute nel
capo successivo.
Il computo si effettua dalla data di decorrenza del rapporto d'impiego o
di lavoro sino a quella di cessazione di tale rapporto. Per il Personale
militare il computo si effettua dalla data di assunzione del servizio sino
a quella di cessazione dal servizio stesso.
Non si tiene conto del tempo trascorso:
a) dal personale civile, eccettuati gli operai, in aspettativa per motivi
di famiglia nonché dai militari in aspettativa per motivi privati ovvero
in licenza senza assegni concessa a domanda ovvero in qualità di
richiamati senza assegni;
b) dal personale civile durante la sospensione dalla qualifica o in
posizione corrispondente che comporti la privazione dello stipendio o
della paga;
c) durante la detenzione per condanna penale.
È computato in ragione della metà il tempo trascorso dal militare durante
la sospensione dall'impiego o dal servizio, fermo il disposto di cui alla
lettera c) del comma precedente.
------------------------
9. Cessazione dal servizio seguita da riammissione.
Nel caso di risoluzione del rapporto di impiego civile o militare o del
rapporto di lavoro per condanna penale o per motivi disciplinari, cui
segna la riammissione in servizio con diritto agli assegni non percepiti,
disposta in conseguenza di revisione del procedimento penale o di quello
disciplinare, si computa il tempo decorso dalla data di risoluzione di
detto rapporto a quella di riammissione in servizio con diritto agli
assegni non percepiti, disposta in conseguenza di revisione del
procedimento penale o di quello disciplinare, si computa il tempo decorso
dalla data di risoluzione di detto rapporto a quella di riammissione in
servizio.
------------------------
Capo II - Servizi computabili a domanda
(giurisprudenza)
10. Disposizioni comuni.
A favore dei dipendenti statali per i quali è previsto il trattamento di
quiescenza a carico del bilancio dello Stato è ammesso il computo dei
servizi e dei periodi, anteriori alla nomina, indicati dagli articoli
seguenti del presente capo.
Il diritto al computo di detti servizi e periodi può essere esercitato in
tutto o in parte.
------------------------
(giurisprudenza)
11. Servizi resi allo Stato con iscrizione all'INPS o ad altri fondi.
Sono computati a domanda i servizi prestati nelle categorie del personale
di cui all'art. 2, lettere b) e c), ed ogni altro servizio comunque reso
allo Stato con iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o a fondi sostitutivi od
integrativi di essa, salvo quanto disposto dall'art. 41.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale verserà allo Stato i
contributi riscossi, compresi quelli a carico dell'interessato,
relativamente ai periodi di servizio ammessi al computo ai fini del
trattamento di quiescenza statale; nulla è dovuto dal dipendente.
I servizi di cui al primo comma, prestati in qualità di incaricato o
supplente in scuole o istituti di istruzione primaria, secondaria,
professionale o artistica, sono computabili per il periodo retribuito.
Le disposizioni dei commi primo e secondo si applicano anche nei casi in
cui i servizi siano stati resi allo Stato con iscrizione obbligatoria a
speciali fondi di previdenza; questi ultimi verseranno allo Stato i
relativi contributi.
------------------------
(giurisprudenza)
12. Servizi resi ad enti diversi.
I servizi di ruolo e non di ruolo prestati alle dipendenze delle assemblee
legislative, di enti locali territoriali, di enti parastatali o di enti e
istituti di diritto Pubblico sottoposti a vigilanza o a tutela dello
Stato, sono computati a domanda dell'interessato.
L'amministrazione, l'ente o l'istituto presso il quale il dipendente ha
prestato servizio o è stato iscritto ai fini di quiescenza corrisponderà
allo Stato l'importo dei contributi versati, compresi quelli a carico
dell'interessato, in relazione al periodo ammesso al computo ai fini del
trattamento di quiescenza statale; nulla è dovuto dal dipendente.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano per i servizi
ricongiungibili con quelli statali secondo le norme contenute nel
successivo titolo VII.
------------------------
(giurisprudenza)
13. Periodi di studi superiori e di esercizio professionale.
Il dipendente civile al quale sia stato richiesto, come condizione
necessaria per l'ammissione in servizio, il diploma di laurea o, in
aggiunta, quello di specializzazione rilasciato dopo la frequenza di corsi
universitari di perfezionamento può riscattare in tutto o in parte il
periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi
universitari e dei corsi speciali di perfezionamento, verso corresponsione
di un contributo pari al 6 per cento, commisurato all'80 per cento dello
stipendio spettante alla data di presentazione della domanda, in relazione
alla durata del periodo riscattato. Se la domanda è presentata dopo la
cessazione dal servizio, il contributo è commisurato all'80 per cento
dell'ultimo stipendio (2/b) (1/cost).
Il riscatto può essere esercitato per i periodi di studio decorrenti
dall'inizio dell'anno accademico di iscrizione.
Se per l'ammissione in servizio sia stato richiesto, come condizione
necessaria, un determinato periodo di iscrizione ad albi professionali, è
ammesso anche il riscatto totale o parziale di detto periodo nonché dei
periodi di pratica necessari per il conseguimento della abilitazione
professionale, verso corresponsione di un contributo pari al 18 per cento
dello stipendio spettante alla data di presentazione della domanda, in
relazione al periodo riscattato. Se la domanda è presentata dopo la
cessazione dal servizio, il contributo è calcolato sull'ultimo stipendio.
Il riscatto dei periodi di cui ai commi precedenti, nei limiti
quantitativi indicati nei commi stessi, è consentito anche a chi sia
acceduto alla magistratura ordinaria con la qualifica di consigliere di
cassazione o alle magistrature amministrative con qualifica equiparata o
superiore a quella anzidetta nonché ai funzionari della carriera direttiva
nominati fra estranei all'amministrazione con qualifica pari o superiore a
quella di dirigente generale e ai professori universitari (2/cost).
------------------------
(2/b) Contributo elevato al 7 per cento dall'art. 14, L. 29 aprile 1987,
n. 177, riportata al n. A/XXX. La Corte costituzionale, con sentenza 28
novembre-5 dicembre 1990, n. 535 (Gazz. Uff. 12 dicembre 1990 n. 49 -
Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13, primo comma,
nella parte in cui non prevede il riscatto ai fini del trattamento di
quiescenza degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi
per il conseguimento di uno dei diplomi dell'Accademia di belle arti,
richiesto congiuntamente al diploma di maturità artistica, in alternativa
alla laurea in architettura, per l'ammissione ai concorsi per la docenza
di ruolo nella Accademia di belle arti. Con altra sentenza 23 maggio-13
giugno 1991, n. 257 (Gazz. Uff. 19 giugno 1991, n. 24 - Serie speciale),
la stessa Corte ha dichiarato l'illegittimità del primo comma dell'art. 13
nella parte in cui non comprende, tra i periodi di tempo riscattabili ai
fini del trattamento di quiescenza, quello corrispondente alla durata di
corsi di preparazione per il reclutamento di impiegati delle
amministrazioni statali, organizzati e tenuti dalla scuola superiore della
pubblica amministrazione; con sentenza 9-15 febbraio 2000, n. 52 (Gazz.
Uff. 23 febbraio 2000, n. 9 - Serie speciale) ha dichiarato
l'illegittimità del combinato disposto dell'art. 13, primo comma, del
presente decreto e dell'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
184, nella parte in cui non consentono al dipendente dello Stato di
riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il periodo di durata
legale del corso di studi svolto presso l'Accademia di belle arti ovvero
presso istituti o scuole riconosciuti di livello superiore
(post-secondario), quando il relativo diploma o titolo di studio di
specializzazione o di perfezionamento sia richiesto, in aggiunta ad altro
titolo di studio per l'ammissione in servizio di ruolo o per lo
svolgimento di determinate funzioni.
(1/cost) La Corte costituzionale con sentenza 28 marzo-12 aprile 1996, n.
112 (Gazz. Uff. 17 aprile 1996, n. 16, Serie speciale), ha dichiarato non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo
comma, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
(2/cost) La Corte costituzionale con ordinanza 10-16 maggio 1995, n. 168
(Gazz. Uff. 24 maggio 1995, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli
artt. 13 e 32, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 della
Costituzione.
(giurisprudenza)
14. Servizi ammessi a riscatto.
Sono ammessi a riscatto i servizi prestati in qualità di:
a) dipendente statale non di ruolo senza iscrizione all'assicurazione
generale obbligatoria, ai sensi dell'art. 38, n. 1, del R.D.L. 4 ottobre
1935, n. 1827 (3), modificato dall'art. 5 del R.D.L. 14 aprile 1939, n.
636;
b) vice pretore reggente per un tempo non inferiore a sei mesi;
c) assistente straordinario non incaricato o assistente volontario nelle
università o negli istituti di istruzione superiore;
d) incaricato tecnico di cui all'art. 2, secondo comma, della L. 22 luglio
1960, n. 765 (4), anteriormente al conseguimento della qualifica di
ingegnere nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva del
Ministero della marina mercantile;
e) amanuense di cancelleria assunto e retribuito a norma dell'art. 99 del
R.D.L. 8 maggio 1924, n. 745 (5), e amanuense ipotecario;
f) dipendente assunto con contratto locale per le esigenze degli uffici
italiani all'estero;
g) docente presso università estere, prima della nomina a professore di
ruolo degli istituti italiani di istruzione superiore, purché ricorrano le
condizioni previste dall'art. 18 della L. 18 marzo 1958, n. 311 (6);
h) lettore di lingua e letteratura italiana presso università estere,
prima della nomina a insegnante di ruolo delle scuole statali di
istruzione secondaria o degli istituti professionali o di istruzione
artistica, purché ricorrano le condizioni previste dall'articolo unico
della L. 12 febbraio 1957, n. 45 (6) (6/a).
Per il riscatto dei servizi indicati nel comma precedente il dipendente
statale è tenuto al pagamento di un contributo pari al 6 per cento,
commisurato all'80 per cento dello stipendio, della paga o della
retribuzione spettante alla data di presentazione della domanda, in
relazione al periodo riscattato, salvo quanto disposto nei successivi
commi quarto e quinto. (6/b).
Se la domanda di riscatto è presentata dopo la cessazione dal servizio, il
contributo è commisurato all'80 per cento dell'ultimo stipendio o
dell'ultima paga o retribuzione.
Per il personale indicato nelle lettere c), d) ed e), il contributo di
riscatto è pari al 3 per cento dello stipendio, della paga o della
retribuzione spettante all'interessato all'atto della sua assunzione quale
dipendente con trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello
Stato.
Qualora il servizio di cui alla lettera f) sia stato prestato con
iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria, si applica l'art. 11.
------------------------
(3) Riportato alla voce Previdenza sociale.
(4) Recante modifiche al ruolo del personale tecnico delle carriere
direttive del Ministero della marina mercantile.
(5) Recante l'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie
giudiziarie.
(6) Riportata alla voce Istruzione pubblica: personale.
(6) Riportata alla voce Istruzione pubblica: personale.
(6/a) La Corte costituzionale con sentenza 14-21 gennaio 1988, n. 44,
(Gazz. Uff. 27 gennaio 1988, n. 4 - Serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità della lettera h), nella parte in cui non prevede i
professori universitari di ruolo dalla facoltà di riscatto dei servizi
prestati in qualità di lettore di lingua e letteratura italiana presso
università estere.
(6/b) Contributo elevato al 7 per cento dall'art. 14, L. 29 aprile 1976,
n. 177, riportata al n. A/XXX. Vedi, anche, l'art. 10, D.P.R. 28 ottobre
1982, n. 946, riportato alla voce Lotto e lotterie.
(giurisprudenza)
15. Servizi che hanno costituito titolo per l'inquadramento.
I servizi comunque prestati, che abbiano costituito titolo per
l'inquadramento nelle amministrazioni statali in qualità di dipendente di
ruolo o non di ruolo, sono computabili a domanda.
Si applicano, rispettivamente, l'art. 11 oppure l'art. 14, secondo che
detti servizi siano stati prestati con o senza iscrizione ad assicurazione
obbligatoria.
Restano ferme, se più favorevoli, le particolari norme di computabilità
contenute nelle singole leggi di inquadramento.
------------------------
16. Personale postelegrafonico.
Sono computati a domanda i servizi resi dal personale contemplato
dall'art. 22 della L. 31 dicembre 1961, n. 1406 (7), secondo le
disposizioni contenute nel D.P.R. 5 agosto 1966, n. 1296 (7), nonché
quelli prestati dal personale indicato dall'art. 86 della L. 27 febbraio
1958, n. 119 (7).
Sono, inoltre, computati a domanda i servizi prestati presso le aziende
dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dal
personale che, comunque assunto, abbia prestato servizio in qualità di
operaio giornaliero, con qualsiasi mansione; si applicano le disposizioni
di cui al succitato art. 22 della L. 31 dicembre 1961, n. 1406 (7).
------------------------
(7) Riportata alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
(7) Riportata alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
(7) Riportata alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
(7) Riportata alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
17. Corsi di istruzione per i servizi telefonici.
I periodi di frequenza dei corsi per allievi telefonisti o meccanici,
trascorsi prima della nomina in ruolo presso l'Azienda di Stato per i
servizi telefonici, sono computati a domanda, secondo le disposizioni
contenute negli articoli precedenti del presente capo, in favore degli
allievi ammessi ai corsi stessi anteriormente al 26 marzo 1958.
Sono ugualmente computati a domanda i Periodi di frequenza dei corsi di
istruzione e di perfezionamento per allievi telefonisti o per allievi
meccanici, di cui agli articoli 9 e 10 della L. 27 febbraio 1958, n. 119
(7), trascorsi anteriormente alla nomina in ruolo presso la suddetta
Azienda di Stato.
------------------------
(7) Riportata alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Capo III - Aumenti nel computo dei servizi
(giurisprudenza)
18. Campagne di guerra.
Il servizio computabile è aumentato di un anno per ogni campagna di guerra
riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
Il computo della campagna di guerra esclude qualsiasi altro aumento per
servizi speciali prestati nel periodo al quale la campagna si riferisce.
------------------------
(giurisprudenza)
19. Servizio di navigazione e servizio su costa.
Il servizio prestato dai militari della Marina a bordo di navi in
armamento o in riserva è aumentato di un terzo; lo stesso aumento si
applica per il servizio prestato da detti militari sulla costa in tempo di
guerra. È pure aumentato di un terzo il servizio di navigazione compiuto
dai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di
finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli
agenti di custodia, nonché dagli appartenenti al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
Il beneficio di cui al precedente comma compete anche agli ufficiali della
Marina militare imbarcati come medici di bordo o come commissari per
l'emigrazione su navi mercantili che trasportano emigranti e al personale
civile, compreso quello operaio, dell'amministrazione militare che prende
imbarco a bordo delle navi militari.
Il servizio prestato a bordo delle navi in armamento o in riserva dai
militari addetti alle macchine è aumentato di due quinti.
Per i militari dell'Esercito e dell'Aeronautica il servizio reso a bordo
di navi militari e quello reso sulla costa in tempo di guerra è aumentato
della metà (7/a).
------------------------
(7/a) Vedi, anche, l'art. 5, D.Lgs. 3 aprile 1997, n. 165, riportato al n.
Q/X.
20. Servizio di volo.
Il servizio di volo, prestato con percezione delle relative indennità
mensili, è aumentato di un terzo (7/a).
------------------------
(7/a) Vedi, anche, l'art. 5, D.Lgs. 3 aprile 1997, n. 165, riportato al n.
Q/X.
(giurisprudenza)
21. Servizio di confine.
Il servizio prestato ai confini di terra come sottufficiale o militare di
truppa del Corpo della guardia di finanza è computato con l'aumento della
metà per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo.
Se il servizio di cui al comma precedente è stato reso in periodi diversi,
l'aumento si calcola come se detto servizio fosse stato prestato senza
interruzione (7/a).
------------------------
(7/a) Vedi, anche, l'art. 5, D.Lgs. 3 aprile 1997, n. 165, riportato al n.
Q/X.
22. Servizio prestato nei reparti di correzione o negli stabilimenti
militari di pena.
Il servizio del personale militare addetto ai reparti di correzione o agli
stabilimenti militari di pena si computa con l'aumento di un quinto (7/a).
------------------------
(7/a) Vedi, anche, l'art. 5, D.Lgs. 3 aprile 1997, n. 165, riportato al n.
Q/X.
23. Servizio del personale dell'Amministrazione degli affari esteri in
residenze disagiate.
Il servizio prestato dal personale dell'Amministrazione degli affari
esteri nelle residenze disagiate o particolarmente disagiate, stabilite
con decreto del Ministro competente, di concerto con quello per il tesoro,
è aumentato rispettivamente della metà e di tre quarti. A tal fine si
computano anche i periodi di viaggio da una ad altra sede disagiata nonché
il tempo trascorso in congedo.
------------------------
(giurisprudenza)
24. Servizi scolastici.
Sono aumentati della metà per i primi due anni e di un terzo per il tempo
successivo i servizi prestati:
a) nelle scuole e nelle altre istituzioni educative e culturali italiane
all'estero;
b) ai sensi della L. 2 aprile 1968, n. 465 (7/b), dagli insegnanti di
ruolo ordinario della scuola primaria presso scuole funzionanti in paesi
in via di sviluppo fuori d'Europa e dipendenti da tali paesi o da
organismi internazionali;
c) dagli insegnanti nelle scuole della zona del territorio di Trieste non
amministrata dall'Italia.
Se i servizi indicati nel comma precedente sono stati resi in periodi
diversi, per il computo si osserva l'art. 21, comma secondo.
[Sono aumentati di un terzo i servizi prestati:
a) come insegnante elementare, a partire dall'anno scolastico 1932-1933,
nelle scuole, anche non classificate, sia nelle località delle province di
Trento e di Bolzano indicate nell'allegato A al regio decreto 27 agosto
1932, n. 1127 (7/b);
b) come insegnante elementare, a partire dall'anno scolastico 1940-1941,
nelle scuole di quinta categoria e rurali dipendenti dai provveditorati
agli studi di Trieste e di Gorizia ovvero site nei comuni di Tarvisio e
Malborghetto;
c) dal personale direttivo o ispettivo, titolare rispettivamente di
circoli o circoscrizioni comprendenti le scuole di cui alle lettere a) e
b)] (7/c).
La disposizione del comma precedente si applica anche per gli insegnanti
elementari che, a partire dall'anno scolastico 1940-1941, prestarono
servizio in scuole di quinta categoria e rurali già dipendenti dai
provveditorati agli studi di Pola e di Fiume nonché per il personale
direttivo o ispettivo, titolare di circoli o circoscrizioni comprendenti
le scuole suddette.
------------------------
(7/b) Riportata alla voce Istruzione pubblica: personale.
(7/b) Riportata alla voce Istruzione pubblica: personale.
(7/c) Comma abrogato dall'art. 59, L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportata
alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello
Stato.
(giurisprudenza)
25. Servizio degli operai addetti ai lavori insalubri e ai polverifici.
Il servizio prestato dagli operai addetti ai lavori insalubri o ai
polverifici è aumentato di un quarto.
Ai fini dell'aumento di cui al comma precedente non si computano i periodi
di interruzione del servizio.
I lavori insalubri sono determinati con decreto del Presidente della
Repubblica su proposta del Ministro competente di concerto con quello per
il tesoro.
Sino all'emanazione del decreto di cui al precedente comma, sono
considerati lavori insalubri quelli indicati nel decreto luogotenenziale
1° maggio 1919, n. 1100 (8).
------------------------
(8) Recante norme per la classificazione dei lavori insalubri agli effetti
della L. 26 dicembre 1901, n. 518, sulle pensioni degli operai della
Marina e di quella 15 luglio 1906, n. 360, sulle pensioni degli operai
borghesi, dipendenti dal Ministero della guerra.
(giurisprudenza)
26. Servizi prestati in colonia e in territorio somalo.
Il servizio prestato nelle cessate colonie italiane è aumentato della metà
per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo.
Nelle stesse misure è aumentato il servizio prestato in Somalia durante
l'amministrazione fiduciaria italiana o in attuazione dell'assistenza
tecnica accordata dall'Italia allo Stato somalo.
Per l'applicazione delle due misure di aumento stabilite in questo
articolo, il servizio prestato in Libia, quello prestato nelle altre
colonie italiane e quello di cui al secondo comma si computano
separatamente; si applica, per il computo di ciascuno di detti servizi, il
secondo comma dell'art. 21.
------------------------
27. Servizio prestato in zona di armistizio.
Il servizio prestato in zona di armistizio dopo la guerra 1914-18 o in
altre zone indicate dal regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1925 (9),
è aumentato della metà per i primi due anni e di un terzo per il tempo
successivo; si osserva, per il computo, il secondo comma dell'art. 21.
------------------------
(9) Recante norme per il computo del tempo trascorso dopo l'armistizio in
territorio dichiarato in stato di guerra.
Capo IV - Disposizioni speciali
(giurisprudenza)
28. Servizi equiparati a quelli dei dipendenti statali.
Per gli effetti del presente testo unico il periodo trascorso con
assunzione di responsabilità di Governo è equiparato al servizio reso
nelle carriere direttive degli impiegati civili dello Stato.
Ai fini del trattamento di quiescenza, ai membri del Governo si applicano
le disposizioni concernenti il personale dirigente dello Stato.
È equiparato al servizio militare quello prestato:
a) dai partigiani combattenti della guerra di liberazione nazionale;
b) dal personale dell'assistenza spirituale presso le Forze armate dello
Stato;
c) dal personale militarizzato di diritto ai sensi delle relative
disposizioni;
d) dal personale militare e dalle infermiere volontarie della Croce rossa
italiana nonché dal personale militare dell'Associazione dei cavalieri
italiani del sovrano militare ordine di Malta, in tempo di guerra al
seguito delle Forze armate o in qualità di trattenuto per esigenze di
carattere eccezionale.
È inoltre equiparato al servizio prestato in qualità di dipendente statale
quello reso alle dipendenze del Commissariato generale del Governo per il
Territorio di Trieste.
------------------------
(giurisprudenza)
29. Servizi scolastici.
Il servizio di insegnamento prestato in qualità di incarieato o supplente
annuale, in virtù di nomina conferita dal provveditore agli studi di
Bolzano ai sensi dell'art. 12, secondo comma, del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555 (10), è riconosciuto
per intero come servizio di ruolo ai fini del trattamento di quiescenza.
Per gli insegnanti di ruolo di storia dell'arte che, in possesso
dell'abilitazione specifica, abbiano prestato, anteriormente all'entrata
in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1188 (11), servizi
presso i licei classici statali come incaricati di tale insegnamento, è
computabile tutto il servizio prestato sino all'assunzione in ruolo.
Gli insegnanti elementari incaricati o supplenti delle scuole dipendenti
dallo Stato, iscritti al soppresso Monte pensioni anteriormente al 1°
ottobre 1942 e assoggettati a ritenuta in conto entrate del tesoro dal 1°
ottobre 1948, hanno diritto al computo della totalità dei servizi prestati
nelle scuole elementari.
Salvo quanto disposto nel comma precedente, il servizio prestato fino al
30 settembre 1948 dagli insegnanti elementari, con iscrizione al soppresso
Monte pensioni, si computa, ai fini del trattamento di quiescenza del
dipendente statale, secondo le norme della legge 6 febbraio 1941, numero
176 (12) e successive modificazioni.
Nei confronti degli insegnanti delle scuole indicate nel titolo IV della
legge 6 febbraio 1941, n. 176 (12), il computo del servizio prestato
anteriormente all'iscrizione al Monte pensioni si effettua secondo le
norme contenute nel titolo suddetto.
Nei confronti del personale che abbia prestato servizio in qualità di
insegnante presso asili costituiti in ente morale, senza iscrizione al
soppresso Monte pensioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 19
della legge 13 giugno 1952, n. 690 (13).
------------------------
(10) Riportata alla voce Istruzione pubblica: istruzione elementare.
(11) Riportata alla voce Istruzione pubblica: istruzione secondaria.
(12) Recante l'ordinamento del Monte pensioni per gli insegnanti
elementari.
(12) Recante l'ordinamento del Monte pensioni per gli insegnanti
elementari.
(13) Riportata alla voce Istruzione pubblica: personale.
30. Servizio ferroviario.
Nel caso in cui il dipendente statale, con trattamento di quiescenza a
carico del bilancio dello Stato, abbia precedentemente prestato servizio
in qualità di agente di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello
Stato, detto servizio si computa secondo le norme relative al trattamento
di quiescenza del personale ferroviario.
L'onere del trattamento liquidato è a totale carico dello Stato.
------------------------
31. Navigazione mercantile.
Per coloro che hanno prestato servizio militare nella Marina è
computabile, in ragione della metà della sua durata, il precedente
servizio di navigazione su navi nazionali della marina mercantile.
------------------------
(giurisprudenza)
32. Studi superiori richiesti agli ufficiali.
Nei confronti degli ufficiali per la cui nomina in servizio permanente
effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laurea si
computano tanti anni antecedenti alla data di conseguimento di detto
titolo di studio quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale dei
relativi corsi.
Si computano altresì gli anni corrispondenti al corso di studi
universitari, di durata inferiore al corso di laurea, richiesti come
condizione necessaria per la nomina in servizio permanente effettivo o per
l'ammissione ai corsi normali delle accademie militari per la nomina a
ufficiale in servizio permanente effettivo (2/cost).
------------------------
(2/cost) La Corte costituzionale con ordinanza 10-16 maggio 1995, n. 168
(Gazz. Uff. 24 maggio 1995, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli
artt. 13 e 32, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 della
Costituzione.
33. Servizio prestato dai legionari fiumani.
Il servizio prestato nella milizia legionaria fiumana dal 13 settembre
1919 al 5 gennaio 1921 si computa come servizio reso allo Stato.
------------------------
(giurisprudenza)
34. Particolari situazioni connesse ad eventi bellici o politici.
Per i dipendenti cessati dal servizio per motivi politici o razziali e
successivamente riassunti, il periodo intercorso dalla cessazione alla
riassunzione è computabile ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs.Lgt. 19 ottobre
1944, numero 301 (14), in relazione al R.D.L. 6 gennaio 1944, n. 9 (15);
per i dipendenti non di ruolo si applicano le disposizioni contenute negli
articoli 2 e 3 della legge 28 dicembre 1950, n. 1079 (16) e nell'art. 73
della legge 5 marzo 1961, n. 90 (16).
Il servizio prestato nei ruoli del personale del cessato Governo delle
isole italiane dell'Egeo è computabile a norma dell'art. 4 della legge 28
dicembre 1950, n. 1079 (16).
È computabile ai sensi della legge 12 febbraio 1957, n. 46 (16/a), il
servizio prestato dagli insegnanti elementari e medi, di lingua tedesca,
il cui rapporto d'impiego era stato interrotto nel periodo dal 1922 al
1930 in relazione alla situazione politica del tempo oppure nel 1940 in
seguito agli accordi italo-germanici sulle opzioni.
Restano ferme le disposizioni relative alla valutazione dei servizi
prestati da profughi e rimpatriati, contenute nell'art. 6 del
decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622 (17), convertito con modificazioni
nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.
------------------------
(14) Recante norme per la revisione delle carriere dei dipendenti delle
pubbliche Amministrazioni.
(15) Recante norme per la riammissione in servizio dei dipendenti pubblici
licenziati per motivi politici.
(16) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(16) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(16) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(16/a) Riportata alla voce Istruzione pubblica: personale.
(17) Riportata alla voce Profughi.
35. Ex combattenti partecipanti a esami riservati e vincitori di concorsi
annullati.
In favore degli ex combattenti che conseguirono la nomina in ruolo
mediante concorsi riservati ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 6
gennaio 1942, n. 27 (18), e dell'art. 1 del decreto legislativo 26 marzo
1946, n. 141 (19) e che erano in possesso dei requisiti prescritti
dall'art. 1 del predetto decreto n. 27 per la partecipazione ai concorsi
originari, è computabile, ai fini del trattamento di quiescenza, il tempo
intercorso fra la data di decorrenza della loro nomina in ruolo e quella
anteriore con la quale venne effettuata la nomina in ruolo di coloro che
parteciparono ai concorsi originari.
Per gli stessi fini di cui sopra, è retrodatata al 26 luglio 1943 la
decorrenza della nomina in ruolo degli impiegati civili in servizio alla
data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3 (19/a), avvenuta dopo la predetta data con graduatorie
di merito formate in sostituzione di quelle già approvate alla data del 26
luglio 1943 e successivamente annullate per l'eliminazione delle
preferenze e del relativo punteggio attribuito ad alcuni candidati per
meriti fascisti o demografici.
------------------------
(18) Recante provvidenza a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni
da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del
personale statale.
(19) Recente norma sullo svolgimento dei concorsi.
(19/a) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
36. Servizi resi ad amministrazioni o enti soppressi.
Gli ex dipendenti delle disciolte organizzazioni sindacali e degli enti
pubblici soppressi con il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre
1944, n. 369 (20), che siano stati assunti in servizio presso le
amministrazioni dello Stato anteriormente alla data di entrata in vigore
della legge 28 dicembre 1950, n. 1079, possono riscattare il periodo di
effettivo servizio prestato presso gli enti di previdenza.
Per gli insegnanti di educazione fisica provenienti dai soppressi enti ai
quali erano stati demandati i servizi scolastici per l'insegnamento di
detta disciplina, si applicano le disposizioni contenute nel decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 936 (21),
nella legge 24 luglio 1954, n. 601 (22), e nella legge 7 febbraio 1958, n.
88 (23).
Per i dipendenti del soppresso Ministero dell'Africa italiana che abbiano
optato per la conservazione del rapporto d'impiego a contratto tipo ai
sensi dell'art. 7 della legge 9 luglio 1954, n. 431 (24), si applicano le
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20
ottobre 1954, n. 1090 (25), e nella legge 18 marzo 1968, n. 350 (19/a).
Per il personale dell'Ufficio nazionale statistico economico
dell'agricoltura si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio
1951, numero 64 (26).
Per il personale della soppressa Opera nazionale per i ciechi civili si
applicano le disposizioni dell'art. 21 della legge 27 maggio 1970, n. 382
(27).
Resta salva ogni altra disposizione sulla computabilità, anche ai fini del
trattamento di quiescenza, di servizi resi presso amministrazioni o enti
pubblici soppressi nonché di particolari periodi connessi alla prestazione
di tali servizi.
I servizi non indicati nel presente testo unico, che, ai sensi di
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico
stesso, fossero valutabili ai fini del trattamento di quiescenza a carico
del bilancio dello Stato, sono ammessi al computo in base a dette
disposizioni; per l'esercizio del diritto da parte degli interessati si
osservano i termini stabiliti dall'art. 147.
------------------------
(20) Riportato alla voce Lavoro.
(21) Recante norme per l'istituzione di un ruolo transitorio degli
insegnanti di educazione fisica negli istituti e nelle scuole di
istruzione media.
(22) Recante norma sul trattamento di quiescenza degli insegnanti di
educazione fisica inquadrati nel ruolo transitorio di cui al D.Lgs.C.P.S.
29 maggio 1947, n. 936.
(23) Riportata alla voce Istruzione pubblica: istruzione secondaria.
(24) Recante norme integrative e modificative della L. 29 aprile 1953, n.
430, concernente la soppressione del Ministero dell'Africa Italiana.
(25) Riportata al n. N/III.
(19/a) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(26) Recante norme per la soppressione dell'Ufficio Nazionale Statistico
Economico dell'Agricoltura.
(27) Riportata alla voce Ciechi civili.
(giurisprudenza)
37. Servizio reso nella m.v.s.n.
Il servizio permanente effettivo e gli altri servizi effettivamente resi
nella disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue
specialità sono valutabili ai sensi dell'art. 4, lettera a), della legge
20 marzo 1954, n. 72 (28).
Sono valutabili, altresì, i periodi successivi allo scioglimento della
milizia trascorsi in prigionia di guerra o in stabilimenti sanitari in
seguito a ferite o infermità riconosciute contratte in guerra o per causa
di guerra.
I servizi prestati nelle legioni libiche permanenti della milizia
volontaria per la sicurezza nazionale, eccedente il periodo corrispondente
a quello di leva, nonché quelli prestati da militari delle Forze armate
dello Stato in qualità di ufficiali, sottufficiali o militari di truppa
della milizia stessa sono valutabili se resi presso reparti mobilitati in
tempo di guerra dichiarata o di mobilitazione, sia pure parziale, o in
operazioni di grande polizia coloniale.
I servizi prestati nella milizia forestale, nella milizia portuale e nella
milizia stradale si computano rispettivamente, ai sensi del regio decreto
13 agosto 1926, n. 1465 (29), della legge 25 maggio 1939, n. 890 (30), e
del regio decreto 20 ottobre 1932, n. 1554 (31); sono altresì valutabili i
servizi resi nella milizia confinaria.
La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 19 si applica anche per gli
appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale,
sue specialità e milizie speciali.
------------------------
(28) Riportata al n. S/III.
(29) Recante approvazione del regolamento della Milizia nazionale
forestale.
(30) Recante il trattamento di quiescenza per il personale della Milizia.
(31) Recante approvazione del regolamento per la Milizia nazionale dello
Stato.
38. Servizio prestato dal personale di cui al regio decreto 18 febbraio
1923, n. 440.
Nei confronti del personale di cui al regio decreto 18 febbraio 1923, n.
440 (32), il servizio prestato anteriormente al passaggio
nell'amministrazione italiana è computato secondo le norme degli
ordinamenti di provenienza.
------------------------
(32) Recante norme per la sistemazione giuridica degli impiegati ed agenti
del cessato regime provvisoriamente in servizio presso l'Amministrazione
italiana.
Capo V - Disposizioni comuni
39. Servizi e periodi computabili in base a diverse disposizioni del testo
unico.
Un periodo di servizio, di cui sia prevista la computabilità in base a
diverse disposizioni del presente testo unico, si considera una sola volta
secondo la normativa più favorevole.
Il precedente comma si applica anche per i periodi di tempo comunque
computabili ai fini del trattamento di quiescenza.
------------------------
(giurisprudenza)
40. Servizio effettivo e servizio utile.
Per gli effetti previsti dal presente testo unico, la somma dei servizi e
periodi computabili in quiescenza, considerati senza tener conto degli
aumenti di cui al precedente capo ILI, costituisce il servizio effettivo;
con l'aggiunta di tali aumenti, costituisce il servizio utile.
Se nel totale del servizio effettivo risulta una frazione d'anno, la
frazione superiore a sei mesi si computa come anno intero; la frazione
uguale o inferiore a sei mesi si trascura.
Qualora, in aggiunta al servizio effettivo, siano da computare aumenti
previsti dal capo III del presente titolo, il servizio utile è arrotondato
secondo il disposto del comma precedente, ma in tal caso la parte
costituita dal servizio effettivo non si arrotonda.
------------------------
(giurisprudenza)
41. Servizi non computabili.
I periodi di servizio reso allo Stato, che abbiano determinato o concorso
a determinare il trattamento pensionistico derivante da iscrizione
all'assicurazione generale obbligatoria o a fondi sostitutivi o
integrativi di essa oppure derivante da iscrizione obbligatoria a speciali
fondi di previdenza, non sono computabili ai fini del trattamento di
quiescenza statale, neppure mediante riscatto.
Non sono riscattabili né altrimenti computabili ai fini del trattamento di
quiescenza, i servizi relativi a incarichi conferiti ai sensi dell'art.
380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
(33), come sostituito dall'art. 152 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (33), ovvero ai sensi di analoghe
disposizioni, anche se detti servizi siano assistiti da iscrizione
all'assicurazione generale obbligatoria o ad altri fondi.
------------------------
(33) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(33) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
TITOLO III
Trattamento di quiescenza normale
Capo I - Personale civile
(giurisprudenza)
42. Diritto al trattamento normale.
Il dipendente civile che cessa dal servizio per raggiungimento del limite
di età o per infermità non dipendente da causa di servizio ha diritto alla
pensione normale se ha compiuto quindici anni di servizio effettivo
(33/a).
Nei casi di dimissioni, di decadenza, di destituzione e in ogni altro caso
di cessazione dal servizio, il dipendente civile ha diritto alla pensione
normale se ha compiuto venti anni di servizio effettivo.
Alla dipendente dimissionaria coniugata o con prole a carico spetta, ai
fini del compimento dell'anzianità stabilita nel secondo comma, un aumento
del servizio effettivo sino al massimo di cinque anni.
Il personale cui non spetti la pensione ai sensi dei commi precedenti ha
diritto a un'indennità una volta tanto purché abbia compiuto un anno
intero di servizio effettivo.
------------------------
(33/a) Comma così sostituito dall'art. 27, L. 29 aprile 1976, n. 177,
riportata al n. A/XXX.
(giurisprudenza)
43. Base pensionabile.
Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza
dei dipendenti civili, la base pensionabile, costituita dall'ultimo
stipendio o dall'ultima paga o retribuzione e dagli assegni o indennità
pensionabili sottoindicati integralmente percepiti, è aumentata del 18 per
cento:
a) indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti
prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748 (33);
b) assegno perequativo e assegno personale pensionabile previsti dalla
legge 15 novembre 1973, n. 734 (33) per gli impiegati civili, di ruolo e
non di ruolo e per gli operai dello Stato;
c) indennità ed assegno personale pensionabile previsti dall'articolo 1
della legge 16 novembre 1973, n. 728 (34), per il personale di ruolo e non
di ruolo, compreso quello operaio, dell'Amministrazione delle poste e
delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
d) assegno annuo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre
1973, n. 580 (35), convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, per il
personale insegnante delle università e degli istituti di istruzione
universitaria, fuori ruolo ed incaricato;
e) assegno annuo previsto dall'articolo 12 della legge 30 luglio 1973, n.
477 (36), per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente
della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica;
f) indennità e assegno personale pensionabili previsti dall'articolo 1
della legge 27 dicembre 1973, n. 851 (37), per il personale di ruolo e non
di ruolo e il personale operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato;
g) assegno personale previsto dall'articolo 202 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (38).
Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabile,
possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne
preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile (39).
------------------------
(33) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(33) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(34) Riportata alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
(35) Riportato alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore.
(36) Riportata alla voce Istruzione pubblica: personale.
(37) Riportato alla voce Monopoli di Stato.
(38) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(39) Articolo così sostituito dall'art. 15, L. 29 aprile 1976, n. 177,
riportata al n. A/XXX, per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza
non anteriore al 1° gennaio 1976.
44. Misura del trattamento normale.
La pensione spettante al personale civile con l'anzianità di quindici anni
di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile;
detta percentuale è aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio
utile fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento.
Nei casi previsti dai successivi articoli, in cui la pensione spetta con
anzianità inferiore a quindici anni di servizio effettivo, la percentuale
di cui al comma precedente e ridotta di 1,80 per ogni anno mancante al
raggiungimento del quindicesimo anno di servizio utile.
L'indennità per una volta tanto è pari ad un dodicesimo della base
pensionabile per ogni anno di servizio utile.
------------------------
45. Personale della carriera diplomatica.
[Gli ambasciatori, i ministri plenipotenziari e i consiglieri di
ambasciata, collocati a riposo ai sensi dell'articolo 111 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (40), hanno diritto alla
pensione normale se hanno compiuto cinque anni di servizio effettivo.
Ai fini della misura della pensione, il servizio utile è aumentato di
cinque anni.
Qualora con tale aumento il servizio utile non raggiunga venti anni, il
servizio prestato con le qualifiche di cui al primo comma è aumentato di
un terzo non oltre il raggiungimento di venti anni di servizio utile.
L'indennità per una volta tanto spettante al personale di cui al presente
articolo, che abbia prestato almeno un anno di servizio effettivo, è pari
allo stipendio e agli altri assegni pensionabili dovuti nell'ultimo anno
di servizio, al netto di ogni ritenuta] (40/a).
------------------------
(40) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri.
(40/a) Articolo abrogato dall'art. 59, L. 27 dicembre 1997, n. 449,
riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato.
46. Personale dell'Amministrazione dell'interno.
[Ai prefetti della Repubblica collocati a riposo per ragioni di servizio
ai sensi dell'articolo 238 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3 (38), si applicano le disposizioni dell'articolo
precedente. Ai fini dell'aumento previsto nel terzo comma di detto
articolo si considera il servizio prestato in qualità di prefetto.
Le disposizioni del primo e del secondo comma dell'art. 45 si applicano
anche agli ispettori generali capi di pubblica sicurezza e ai questori,
dispensati o collocati a riposo per gravi ragioni di servizio ai sensi
dell'art. 249 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
numero 3 (38).
I funzionari di pubblica sicurezza, al compimento di trentacinque anni di
servizio, hanno diritto ad essere collocati a riposo con un aumento di
cinque anni del servizio utile a pensione.
Il secondo comma del precedente art. 45 si applica anche al personale dei
ruoli organici transitori del soppresso servizio speciale riservato
dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, collocato a riposo
al compimento di trentacinque anni di servizio effettivo; è escluso il
personale con qualifica di elettrotecnico capo o di elettrotecnico
principale.
Le ispettrici e le assistenti del Corpo di polizia femminili hanno diritto
alla pensione normale dopo quindici anni di servizio effettivo, purché
abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, fermo restando il disposto
dell'art. 42, comma primo; in caso di dimissioni, l'aumento massimo di
servizio effettivo di cui al terzo comma dell'art. 42 è stabilito, per il
personale anzidetto, in otto anni. Nel caso di collocamento a riposo per
raggiunto limite di età, il servizio utile è aumentato di cinque anni.
Resta in vigore l'art. 7 del testo unico approvato con R.D. 21 febbraio
1895, n. 70 (41)] (40/a).
------------------------
(38) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(38) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(41) Il R.D. 21 febbraio 1895, n. 70, già riportato al n. A/I, è stato
abrogato dall'art. 254 del presente testo unico. L'art. 7 sopra citato
così dispone: "Gli ufficiali di pubblica sicurezza che avranno raggiunto
l'età di anni sessanta e compiuto venticinque anni di servizio, possono
essere collocati a riposo d'ufficio".
(40/a) Articolo abrogato dall'art. 59, L. 27 dicembre 1997, n. 449,
riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato.
(giurisprudenza)
47. Personale scolastico.
Il trattamento di quiescenza spettante al personale incaricato delle
scuole e degli istituti di istruzione secondaria, professionale o
artistica, che abbia prestato servizi senza trattamento di cattedra e per
meno di diciotto ore settimanali, è commisurato a tanti diciottesimi della
misura intera quanti risultano dalla media aritmetica dell'orario
settimanale di ciascun anno di servizio.
------------------------
48. Dipendenti civili affetti da tubercolosi.
Il dipendente civile, titolare di pensione di guerra per infermità
tubercolare, che cessa dal servizio a causa di detta infermità, dichiarata
contagiosa, ha diritto alla pensione normale se ha maturato un'anzianità
di almeno sette anni risultante dalla somma del servizio effettivo e degli
aumenti per campagne di guerra.
Al dipendente che si trovi nelle condizioni di cui al comma precedente
spetta un aumento del servizio prestato, sino al massimo di cinque anni e
non oltre il raggiungimento di venti anni di servizio effettivo. Ai fini
del raggiungimento di tale limite, non si tiene conto degli eventuali
periodi di studio e degli altri periodi previsti dall'art. 13, riscattati
dall'interessato.
------------------------
49. Personale già in servizio nel territorio di Trieste.
Il personale del ruolo speciale del territorio di Trieste, trattenuto ai
sensi del primo e del secondo comma dell'art. 8 della legge 22 dicembre
1960, n. 1600 (38), che all'atto del collocamento a riposo per limiti di
età abbia prestato almeno dieci anni di servizio effettivo, senza aver
raggiunto l'anzianità prevista dal primo comma dell'art. 42, ha diritto
alla pensione normale come se avesse prestato quindici anni di servizio
effettivo.
------------------------
(38) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
50. Personale addetto alla commutazione telefonica.
I periodi di servizio prestato alla commutazione telefonica in qualità di
operatore, di assistente o di capoturno da parte del personale
dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono aumentati di un terzo
della loro durata. Tale aumento si computa come servizio effettivo.
Il disposto di cui al comma precedente è esteso al personale
dell'Amministrazione postelegrafonica applicato a mansioni di
radiotelegrafista o di radiotelefonista o di capo-turno negli uffici radio
p.t. (41/a) (41/cost).
------------------------
(41/a) Comma così sostituito dall'art. 23, L. 22 dicembre 1981, n. 797,
riportata alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
(41/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 23-28 maggio 2001, n. 168
(Gazz. Uff. 6 giugno 2001, n. 22, serie speciale), ha dichiarato la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 50 sollevata in riferimento agli artt. 3, 36, 38, 76 e 97 della
Cost.
51. Benefici combattentistici.
A favore dei dipendenti civili ex combattenti e assimilati si applicano le
norme contenute nella legge 24 maggio 1970, n. 336 (42), nella legge 8
luglio 1971, n. 541 (42), e nella legge 9 ottobre 1971, numero 824 (42).
------------------------
(42) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(42) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(42) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
Capo II - Personale militare
(giurisprudenza)
52. Diritto al trattamento normale.
L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal
servizio permanente o continuativo hanno diritto alla pensione normale se
hanno raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile,
di cui dodici di servizio effettivo.
Nel caso di cessazione dal servizio permanente o continuativo per
raggiunti limiti di età il militare consegue la pensione normale anche se
ha un'anzianità inferiore a quella indicata nel comma precedente.
L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal
servizio permanente o continuativo a domanda, per decadenza o per perdita
del grado hanno diritto alla pensione normale se hanno compiuto almeno
venti anni di servizio effettivo.
Per i militari non appartenenti al servizio permanente o continuativo è
necessaria, ai fini del diritto alla pensione normale, una anzianità di
almeno venti anni di servizio effettivo.
All'ufficiale, al sottufficiale e al militare di truppa che cessano dal
servizio permanente o continuativo, senza aver conseguito diritto a
pensione, spetta un'indennità per una volta tanto purché abbiano compiuto
un anno intero di servizio effettivo.
Al personale che, per effetto di successivi richiami, raggiunga
un'anzianità di almeno venti anni di servizio effettivo è liquidata la
pensione, previa rifusione dell'indennità per una volta tanto
precedentemente percepita.
Si applicano le disposizioni richiamate dallo art. 51.
------------------------
(giurisprudenza)
53. Base pensionabile.
Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza
del personale militare, escluso quello indicato nell'articolo 54,
penultimo comma, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o
dall'ultima paga e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati,
integralmente percepiti, è aumentata del 18 per cento:
a) indennità di funzione per i generali di brigata ed i colonnelli,
prevista dall'articolo 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 (43);
b) assegno perequativo ed assegno personale pensionabile, previsti
dall'articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628 (43), in favore degli
ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonché
dei sottufficiali e dei militari di truppa;
c) assegno personale previsto dall'articolo 202 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (42), applicabile al personale
militare in base all'articolo 3 della legge 8 agosto 1957, n. 751 (43).
Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabili,
possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne
prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile.
Per l'ufficiale che in tempo di guerra sia stato investito del grado
superiore a quello ricoperto all'atto della cessazione dal servizio o
delle funzioni organicamente devolute a detto grado superiore con
godimento dei relativi assegni, si considerano lo stipendio e gli altri
assegni pensionabili inerenti a tale grado (43/a).
------------------------
(43) Riportata alla voce Forze armate.
(43) Riportata alla voce Forze armate.
(42) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(43) Riportata alla voce Forze armate.
(43/a) Articolo così sostituito, per le cessazioni dal servizio aventi
decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1976, dall'art. 16, L. 29 aprile
1976, n. 177, riportata al n. A/XXX.
(giurisprudenza)
54. Misura del trattamento normale.
La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni
e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della
base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente
articolo.
La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di
servizio utile oltre il ventesimo.
Per gli ufficiali del servizio permanente che rivestono un grado per il
quale sia stabilito, ai fini della cessazione dal servizio, uno dei limiti
di età indicati nella tabella n. 1 annessa al presente testo unico si
applicano le percentuali di aumento previste nella tabella stessa.
Le percentuali di aumento indicate nella lettera B) della tabella di cui
al precedente comma si applicano anche per la liquidazione della pensione
dei sottufficiali, siano o non provenienti dal servizio permanente o
continuativo, nonché dei carabinieri e dei finanzieri.
Per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica del
ruolo speciale per mansioni d'ufficio collocati in congedo prima del
compimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio si
applica, relativamente al servizio prestato fino alla data di
trasferimento in detto ruolo, la percentuale di aumento inerente al grado
rivestito a tale data e, relativamente al servizio reso nel ruolo
speciale, la percentuale di aumento dell'1,80.
Per i sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della guardia di finanza e per i sottufficiali e i militari di truppa del
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di
custodia si considera la percentuale di aumento del 3,60.
La pensione determinata con l'applicazione delle percentuali di cui ai
precedenti commi non può superare l'80 per cento della base pensionabile.
In ogni caso la pensione spettante non può essere minore di quella che il
militare avrebbe conseguito nel grado inferiore, in base agli anni di
servizio utile maturati alla data di cessazione dal servizio.
Per il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per
raggiungimento del limite di età, senza aver maturato l'anzianità prevista
nel primo comma dell'art. 52, la pensione è pari al 2,20 per cento della
base pensionabile per ogni anno di servizio utile.
Nei confronti dei graduati e dei militari di truppa non appartenenti al
servizio continuativo la misura della pensione normale è determinata
nell'annessa tabella n. 2.
L'indennità per una volta tanto è pari a un ottavo della base pensionabile
per ogni anno di servizio utile.
------------------------
(giurisprudenza)
55. Ufficiali in ausiliaria.
L'ufficiale che all'atto della cessazione dal servizio permanente è
collocato nella categoria dell'ausiliaria, allo scadere del periodo di
permanenza in tale categoria ha diritto alla riliquidazione della pensione
con il computo di detto periodo e sulla base dello stipendio e degli altri
assegni pensionabili dei quali si tenne conto ai fini della prima
liquidazione, maggiorati degli aumenti periodici di cui all'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 (43/b),
relativi al periodo trascorso in ausiliaria. Nel caso in cui l'ufficiale
sia stato richiamato per almeno un anno, la nuova pensione è liquidata
sulla base dello stipendio e degli altri assegni pensionabili percepiti
durante il richiamo, maggiorati degli aumenti periodici inerenti al
periodo di ausiliaria trascorso senza richiamo.
Per l'ufficiale collocato in ausiliaria d'autorità o a domanda, il computo
del periodo di permanenza in tale categoria è ridotto alla metà. Per
l'ufficiale collocato in ausiliaria in seguito alla cessazione del
trattamento pensionistico di guerra, il periodo di cui sopra è computato
limitatamente alla eventuale differenza tra il periodo stesso e l'aumento
di sei anni già computato ai sensi del terzo comma del successivo art. 63.
Non si considera il tempo trascorso in ausiliaria, durante il quale
l'ufficiale abbia prestato servizio computabile agli effetti di altro
trattamento di quiescenza, salvo che l'ufficiale opti per il computo di
detto periodo ai fini della pensione militare.
------------------------
(43/b) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
56. Ufficiali nella riserva o in congedo assoluto.
L'ufficiale cessato dal servizio permanente per età o per invalidità e
collocato direttamente nella riserva o in congedo assoluto, al compimento
in tali posizioni di un periodo corrispondente a quello indicato nel primo
comma dell'art. 56 della legge 10 aprile 1954, n. 113 (44), ha diritto
alla riliquidazione della pensione sulla base dello stipendio e degli
altri assegni pensionabili da ultimo percepiti, maggiorati degli aumenti
periodici di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11
gennaio 1956, n. 19 (43/b), relativi al periodo suddetto.
Analogo diritto spetta al termine del periodo di cui al comma precedente,
in relazione alla minore durata della permanenza in ausiliaria,
all'ufficiale collocato nella riserva o in congedo assoluto dalla
categoria dell'ausiliaria in applicazione degli articoli 51 e 56 della
citata legge 10 aprile 1954, n. 113 (44).
------------------------
(44) Riportata alla voce Forze armate.
(43/b) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(44) Riportata alla voce Forze armate.
(giurisprudenza)
57. Richiamo in servizio di militari pensionati.
Gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa provvisti di
pensione normale e richiamati in servizio hanno diritto, all'atto del
ricollocamento in congedo o in congedo assoluto, alla riliquidazione della
pensione in relazione al nuovo servizio prestato; se il richiamo ha avuto
una durata di almeno un anno intero, ai fini della riliquidazione si
considera anche l'ultimo stipendio percepito.
Per gli ufficiali nei cui confronti, in sede di liquidazione della
pensione originaria, ha trovato applicazione una delle percentuali
previste dalla tabella n. 1 annessa al presente testo unico, la
riliquidazione è effettuata mantenendo ferme la base pensionabile e la
percentuale considerate nella precedente liquidazione, salvo, se più
favorevole e purché il richiamo sia durato almeno un anno, il diritto alla
pensione liquidata sulla base dello stipendio e degli altri assegni
pensionabili percepiti durante il richiamo e con l'applicazione
dell'aumento percentuale di 1,80 per ogni anno di servizio utile oltre il
ventesimo.
Le disposizioni del precedente comma valgono anche per i sottufficiali già
provvisti di trattamento di quiescenza, che durante il servizio di
richiamo conseguono la nomina a ufficiale.
------------------------
58. Non cumulabilità delle rate di pensione con assegni di attività
spettanti dopo la cessazione dal servizio.
Al personale militare cessato dal servizio permanente o continuativo per
infermità, per non idoneità agli uffici del grado o per causa a questa
corrispondente ovvero in applicazione delle norme sull'avanzamento non
competono le rate del trattamento di quiescenza durante il periodo di tre
mesi in cui, ai sensi delle leggi sullo stato giuridico, sono corrisposti
assegni pari a quelli di attività.
------------------------
(giurisprudenza)
59. Computo delle indennità di aeronavigazione e di volo per i militari
dell'Aeronautica.
L'articolo 59 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza
dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
Per gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa dell'Arma
aeronautica, ruolo naviganti, ruolo servizi (ex naviganti e operatori di
sistema) e ruolo specialisti, per quelli del genio aeronautico, ruolo
ingegneri e ruolo assistenti tecnici, e per quelli del Corpo sanitario
aeronautico che abbiano percepito le indennità di aeronavigazione o di
volo la pensione normale e l'indennità per una volta tanto sono aumentate
di una aliquota corrispondente a tanti ventottesimi dei nove decimi delle
indennità di aeronavigazione o di volo percepite, calcolate ad anno, per
quanti sono gli anni di servizio effettivo prestati con percezione di
dette indennità e con il massimo di venti ventottesimi, per i primi venti
anni di servizio di aeronavigazione e di volo.
La pensione normale di cui sopra è altresì aumentata di una ulteriore
aliquota pari all'1,30 per cento delle indennità di aeronavigazione o di
volo spettanti in servizio fino ad un massimo dell'80 per cento delle
indennità stesse, per ogni anno di servizio di aeronavigazione o di volo
successivo ai venti anni di cui al precedente comma.
A fini dell'applicazione del presente articolo si tiene conto del grado
rivestito e dell'anzianità di servizio aeronavigante o di volo maturata
dall'interessato all'atto della cessazione dal sevizio. Il calcolo delle
aliquote pensionabili delle indennità di aeronavigazione e di volo, di cui
al primo e secondo comma, è effettuato separatamente per ciascun periodo
di impiego sui vari tipi di velivoli, tenendo conto della durata di
ciascuno di tali periodi e sulla base delle corrispondenti indennità nelle
misure vigenti all'atto della cessazione dal servizio.
Per i periodi di servizio superiori al massimo pensionabile si tiene conto
delle misure più favorevoli percepite, nel tempo, dagli interessati.
Per i periodi anteriori al 1° luglio 1970 l'attività di volo svolta sui
velivoli da caccia è assimilata a quella svolta sugli aviogetti (44/a).
------------------------
(44/a) Articolo così sostituito dall'art. 148, L. 11 luglio 1980, n. 312,
riportata alla voce Impiegati civili dello Stato, con decorrenza dalla
data di entrata in vigore della legge stessa e poi dall'art. 19, L. 23
marzo 1983, n. 78, riportata alla voce Forze armate.
60. Computo dell'indennità di aeronavigazione, di volo e di paracadutismo
per i militari non appartenenti all'Aeronautica.
Per gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa non appartenenti
all'Aeronautica che abbiano svolto attività di volo, di osservazione aerea
o di paracadutismo e abbiano percepito l'indennità di aeronavigazione, di
volo o di paracadutismo, la pensione e l'indennità per una volta tanto
sono aumentati di un'aliquota di dette indennità nella misura e con i
limiti previsti nell'art. 59.
Agli effetti della determinazione dell'aliquota di cui al primo comma, gli
ufficiali che abbiano percepito l'indennità di aeronavigazione sono
equiparati agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, e quelli
che abbiano percepito l'indennità di volo agli ufficiali del genio
aeronautico, ruolo ingegneri.
------------------------
(giurisprudenza)
61. Servizi antincendi e Corpo forestale.
Al personale del ruolo tecnico della carriera direttiva e al personale
della carriera di concetto dei servizi antincendi nonché agli ufficiali
forestali provenienti dalla soppressa milizia nazionale forestale si
applicano le disposizioni del presente capo concernenti gli ufficiali.
Per gli ufficiali forestali di cui al comma precedente si considerano, ai
fini della liquidazione del trattamento di quiescenza, gli stipendi e le
aliquote spettanti ai pari grado dell'Arma dei carabinieri.
Al personale della carriera dei capi reparto e capi squadra e della
carriera dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché ai
sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato si
applicano le disposizioni stabilite nel presente capo per le
corrispondenti categorie di militari; per il caso di dimissioni si applica
il terzo comma dell'art. 52.
Per il personale di cui al terzo comma del presente articolo, l'aumento
percentuale della base pensionabile per ogni anno di servizio utile oltre
il ventesimo è di 3,60.
------------------------
(giurisprudenza)
62. Cappellani militari, personale militarizzato, della Croce rossa
italiana e dell'ordine di Malta.
Per il personale dell'assistenza spirituale presso le Forze armate dello
Stato, per il personale militarizzato e per quello della Croce rossa
italiana e dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare
ordine di Malta, di cui all'art. 28, lettere b), c) e d), si osservano le
disposizioni applicabili ai militari dell'Esercito appartenenti alle
categorie del congedo, salvo quanto disposto nel comma successivo.
Il cappellano militare collocato in congedo perché rivestito della dignità
vescovile ha diritto alla pensione prevista per l'ufficiale che cessa dal
servizio permanente per l'età.
------------------------
(giurisprudenza)
63. Militari invalidi di guerra.
Il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo, per
invalidità contratta a causa di guerra o per aver conseguito trattamento
pensionistico di guerra ha diritto alla pensione normale se ha raggiunto
nove anni di servizio utile di cui sei di servizio effettivo.
In mancanza di tale anzianità, spetta un assegno integratore del
trattamento di guerra, liquidato dal Ministero del tesoro e corrispondente
a tanti ventesimi della pensione minima normale quanti sono gli anni di
servizio utile.
Ai fini della misura della pensione normale e dell'assegno integratore, il
servizio utile è aumentato di sei anni.
Se in seguito venga a cessare il trattamento di guerra, il militare perde
i benefici di cui ai precedenti commi a decorrere dal giorno successivo a
quello della cessazione di detto trattamento.
Con effetto dallo stesso giorno, qualora in base alle norme sullo stato
giuridico non possa aver luogo la riammissione in servizio permanente o
continuativo ovvero, trattandosi di ufficiale, il collocamento in
ausiliaria, il militare ha diritto alla pensione normale la cui misura,
ove non sia stata raggiunta l'anzianità prevista dai primo comma dell'art.
52, è pari al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di
servizio effettivo computato con l'aumento di dodici anni, senza che possa
essere superato il limite di quindici anni.
L'assegno integratore di cui al secondo comma del presente articolo spetta
anche al militare che abbia conseguito il trattamento di guerra dopo
essere cessato dal servizio permanente o continuativo senza diritto a
pensione normale; in tale caso resta escluso l'aumento di sei anni.
Al militare che cessi dal servizio permanente o continuativo perché
invalido della guerra 1940- 45 si applicano le disposizioni del decreto
legislativo 7 maggio 1948, n. 1472 (45), e successive modificazioni.
------------------------
(45) Recante provvedimenti per gli ufficiali già in servizio permanente
effettivo e i sottufficiali già in carriera continuativa mutilati e
invalidi della guerra 1940-1944.
TITOLO IV
Trattamento privilegiato
(giurisprudenza)
64. Diritto alla pensione.
Il dipendente statale che per infermità o lesioni dipendenti da fatti di
servizio abbia subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili a
una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n.
313, ha diritto alla pensione privilegiata qualora dette menomazioni lo
abbiano reso inabile al servizio.
Per gli effetti di cui al comma precedente, fatti di servizio sono quelli
derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio.
Per gli stessi effetti, le infermità o le lesioni si considerano
dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa
ovvero concausa efficiente e determinante.
------------------------
(giurisprudenza)
65. Misura della pensione privilegiata per il personale civile non
operaio.
Per i dipendenti civili le cui infermità o lesioni siano ascrivibili alla
prima categoria della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313
(46), la pensione privilegiata è pari a otto decimi della base
pensionabile di cui all'art. 43, salvo quanto disposto nell'articolo
seguente.
Qualora le infermità o le lesioni siano di minore entità, la pensione è
pari a un quarantesimo della base anzidetta per ogni anno di servizio
utile, ma non può essere inferiore ad un terzo né superiore a otto decimi
della base stessa.
In caso di cessazione dal servizio per infortunio sul lavoro che dia
diritto a una rendita di inabilità in base alle norme vigenti in materia,
la pensione privilegiata è diminuita di una somma pari alla rendita
stessa. La pensione, ridotta nel modo anzidetto, non può essere inferiore
a quella normale calcolata in base ai servizi prestati, secondo le
disposizioni dell'art. 44.
Per i funzionari di pubblica sicurezza e per le appartenenti al Corpo di
polizia femminile, il trattamento privilegiato è liquidato con le norme
stabilite per i militari, se più favorevoli.
------------------------
(46) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni
di guerra.
(giurisprudenza)
66. Misura della pensione privilegiata degli operai.
La pensione privilegiata spettante all'operaio è pari a quella normale
calcolata in base al servizio utile aumentato di dieci anni; in ogni caso
la pensione privilegiata non può essere inferiore al 44 per cento né
superiore all'80 per cento della base pensionabile.
Qualora il fatto di servizio costituisca titolo per il trattamento
previsto dalle riforme di legge in materia di infortuni sul lavoro, è data
facoltà all'interessato di optare per l'indennità di infortunio cumulata
col trattamento normale di quiescenza eventualmente spettante oppure per
la pensione privilegiata con esclusione del diritto al trattamento
infortunistico.
------------------------
(giurisprudenza)
67. Misura della pensione privilegiata dei militari.
Al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio,
siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla
legge 18 marzo 1968, n. 313 (46/a), e non siano suscettibili di
miglioramento spetta la pensione.
La pensione è pari alla base pensionabile di cui all'art. 53 se le
infermità o le lesioni sono ascrivibili alla prima categoria ed è pari al
90, 80, 70, 60, 50, 40 o 30 per cento della base stessa in caso di
ascrivibilità, rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta,
sesta, settima o ottava categoria, salvo il disposto dell'ultimo comma di
questo articolo.
Le pensioni di settima e ottava categoria sono aumentate rispettivamente
dello 0,20 per cento e dello 0,70 per cento della base pensionabile per
ogni anno di servizio utile nei riguardi dei militari che, senza aver
maturato l'anzianità necessaria per il conseguimento della pensione
normale, abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo. La
pensione così aumentata non può eccedere la misura prevista dal primo
comma dell'art. 54.
Qualora sia stata raggiunta l'anzianità indicata dal primo comma dell'art.
52, la pensione privilegiata è liquidata nella misura prevista per la
pensione normale aumentata di un decimo, se più favorevole.
Per i caporal maggiori, i caporali e i soldati, per i sottocapi e i comuni
di I e II classe del C.E.M.M, per i primi avieri, gli allievi scelti e gli
avieri nonché per gli allievi carabinieri, allievi della guardia di
finanza, allievi delle guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di
custodia ed allievi delle guardie forestali dello Stato la misura della
pensione privilegiata è quella indicata nell'annessa tabella n. 3.
------------------------
(46/a) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni
di guerra.
(giurisprudenza)
68. Assegno rinnovabile per i militari.
Se le infermità o le lesioni ascrivibili ad una delle categorie della
tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (46/a), sono
suscettibili di miglioramento, spetta al militare un assegno rinnovabile
di misura uguale alla pensione e di durata da due a sei anni in relazione
al tempo necessario per il miglioramento, salvo quanto disposto nel quarto
comma.
Alla scadenza dell'assegno rinnovabile anzidetto, se le infermità o le
lesioni sono ancora da ascrivere ad una delle categorie della tabella A e
non sono più suscettibili di miglioramento spetta la pensione; se sono da
ascrivere alla tabella B, annessa alla citata legge 18 marzo 1968, n. 313
(46/a), spetta l'indennità per una volta tanto stabilita dall'articolo
seguente; se non sono più ascrivibili ad alcuna delle due tabelle non
spetta ulteriore trattamento privilegiato. Qualora, invece, le infermità o
le lesioni siano ancora da ascrivere ad una delle categorie della tabella
A e continuino ad essere suscettibili di miglioramento, spetta un secondo
assegno rinnovabile che, insieme al precedente, non superi la durata di
sei anni; se il precedente sia durato sei anni spetta la pensione.
Alla scadenza del secondo assegno rinnovabile, spetta la pensione o
l'indennità per una volta tanto, secondo la ascrivibilità delle infermità
o delle lesioni, oppure non spetta ulteriore trattamento se esse non sono
più ascrivibili ad alcuna delle due tabelle di cui sopra.
La somma dei vari periodi per i quali è accordato l'assegno rinnovabile
non può eccedere quattro anni per gli invalidi affetti da un'infermità di
cui alla tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (46/a), e
fruenti per la stessa infermità di assegno rinnovabile con
superinvalidità. In ogni caso, se alla scadenza dell'assegno l'invalidità
sia ascrivibile, per miglioramento, ad una categoria inferiore alla prima,
gli interessati conservano immutato il trattamento economico precedente
per un biennio ed il nuovo trattamento decorrerà dalla scadenza del
biennio medesimo ove venga riconfermata l'ascrivibilità della categoria
inferiore.
Qualora, alla scadenza dell'assegno rinnovabile, non spetti la pensione
privilegiata né altro assegno rinnovabile, il militare che abbia compiuto
la necessaria anzianità di servizio consegue la pensione normale dal
giorno della scadenza dell'assegno rinnovabile (46/b).
------------------------
(46/a) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni
di guerra.
(46/a) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni
di guerra.
(46/a) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni
di guerra.
(46/b) Vedi, anche, l'art. 5, L. 26 gennaio 1980, n. 9, riportata al n.
B/XXI.
(giurisprudenza)
69. Indennità per una volta tanto per i militari.
Il militare che abbia contratto infermità o riportato lesioni, dipendenti
da fatti di servizio e ascrivibili alla tabella B annessa alla legge 18
marzo 1968, n. 313 (46/a), ha diritto, all'atto della cessazione dal
servizio e purché non gli spetti la pensione normale, a un'indennità per
una volta tanto in misura pari a una o più annualità della pensione di
ottava categoria, con un massimo di cinque annualità, secondo la gravità
della menomazione fisica (46/c).
È consentito il cumulo dell'indennità per una volta tanto con la pensione
o l'assegno rinnovabile per infermità ascrivibile alla tabella A annessa
alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (46/a). Le due attribuzioni si effettuano
distintamente, ma l'ammontare dei due trattamenti non potrà in alcun caso
superare la misura del trattamento complessivo che sarebbe spettato
all'invalido qualora le infermità classificate alla tabella B fossero
state ascritte all'ottava categoria della tabella A.
------------------------
(46/a) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni
di guerra.
(46/c) La Corte costituzionale, con sentenza 4-20 gennaio 1977, n. 48
(Gazz. Uff. 26 gennaio 1977, n. 24) ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 69, primo comma limitatamente all'inciso "purché
non gli spetti la pensione normale".
(46/a) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni
di guerra.
(giurisprudenza)
70. Aggravamento.
Nei casi di aggravamento delle infermità o delle lesioni per le quali sia
già stato attribuito il trattamento privilegiato, l'invalido può far
valere i suoi maggiori diritti chiedendone la revisione senza limiti di
tempo. L'interessato può altresì in ogni tempo far valere i suoi diritti,
nei casi di aggravamento, qualora sia stato emesso provvedimento negativo
di trattamento privilegiato perché le infermità o le lesioni non erano
valutabili ai fini della classificazione ovvero quando, ai sensi delle
norme concernenti lo stato giuridico del personale, le infermità o le
lesioni siano state riconosciute dipendenti da fatti di servizio, ma non
invalidanti. Se, eseguiti i prescritti accertamenti sanitari, la domanda è
respinta, essa può essere rinnovata non più di due volte per la stessa
infermità o lesione; a tal fine non si tiene conto delle domande
presentate prima del 12 giugno 1965. È ammessa tuttavia una ulteriore
istanza trascorsi dieci anni dalla data in cui è stata presentata la
domanda definitiva con il terzo provvedimento negativo per non riscontrato
aggravamento (46/d).
Si considera che sia sopravvenuto aggravamento anche quando si accerti che
l'invalidità, sebbene non aggravata, sia tuttavia da ascrivere ad una
categoria superiore a quella a cui venne prima assegnata.
La pensione o l'assegno rinnovabile spettanti in caso di aggravamento o di
rivalutazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello
della presentazione della domanda oppure, qualora risulti più favorevole,
dalla data della visita medica e sono corrisposti con deduzione delle
quote di pensione o di assegno già riscosse dall'interessato dopo la
decorrenza stabilita.
Nel caso di nuova liquidazione di indennità per una volta tanto,
quest'ultima è attribuita in aggiunta a quella precedentemente goduta e
con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione
della domanda, fermo restando il limite massimo di cui al primo comma
dell'art. 69.
Qualora spetti, per aggravamento o rivalutazione, pensione o assegno
rinnovabile per periodi in cui sia stata già liquidata indennità per una
volta tanto, l'importo dell'indennità stessa, limitatamente a detti
periodi, viene recuperato mediante trattenuta sui ratei arretrati. Ove
residuino altre somme a debito dell'interessato, il recupero è effettuato
sui ratei successivi, in misura non superiore a un quinto dell'importo dei
ratei stessi.
Per gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilità di cui al
successivo art. 104, resta impregiudicata la facoltà di richiedere la
revisione della pensione o dell'assegno per aggravamento dell'invalidità
di servizio ai sensi delle norme contenute nel presente articolo.
Nei confronti dei titolari di pensione privilegiata non si applica, in
caso di aggravamento, l'art. 68; il nuovo trattamento spettante è
attribuito nella forma della pensione.
Per le denunce di aggravamento di infermità o lesioni delle quali in
precedenza non sia stato chiesto l'accertamento si applica l'art. 169.
------------------------
(46/d) Periodo aggiunto dall'art. 5, L. 25 luglio 1975, n. 361, riportata
al n. A/XXIX.
(giurisprudenza)
71. Criteri di classificazione.
Ai fini dell'assegnazione a categoria di pensione in base alla tabella A
annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (46/e), la perdita anatomica o
funzionale dell'arto sinistro o di segmenti di esso è equiparata alla
perdita anatomica o funzionale dell'arto destro o di segmenti di esso.
Le "Avvertenze alla tabella A e B", di cui alla legge 18 marzo 1968, n.
313 (46/e), sono sostituite da quelle allegate alla legge 28 luglio 1971,
n. 585.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano con effetto non
anteriore alle decorrenze previste dalla citata legge 28 luglio 1971,
numero 585 (46/e).
------------------------
(46/e) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni
di guerra.
(46/e) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni
di guerra.
(46/e) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni
di guerra.
72. Coesistenza di più infermità.
Nel caso di coesistenza di due infermità o lesioni ascrivibili a categorie
dalla terza all'ottava della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968,
numero 313 (46/e), all'invalido compete, per il complesso di esse, il
trattamento di pensione in base alla categoria che risulta dal cumulo
delle infermità o lesioni medesime, secondo quanto previsto dalla tabella
F-1 annessa alla legge suddetta.
Qualora le infermità o lesioni siano più di due, il trattamento
complessivo è determinato aggiungendo alla categoria alla quale è ascritta
l'invalidità più grave quella risultante dal complesso delle altre
infermità o lesioni, in base a quanto stabilito dalla tabella F-1 di cui
al precedente comma.
------------------------
(46/e) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni
di guerra.
73. Perdita dell'organo superstite.
Qualora il dipendente statale, già affetto per causa estranea al servizio
da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, perda in tutto
o in parte per fatto di servizio l'organo superstite, la pensione
privilegiata o l'assegno rinnovabile spettano in base alla categoria
corrispondente all'invalidità complessiva risultante dalla lesione dei due
organi.
Lo stesso trattamento compete all'invalido che, dopo aver conseguito la
pensione o l'assegno suddetti per perdita anatomica o funzionale di uno
degli organi pari, venga a perdere per causa estranea al servizio in tutto
o in parte l'organo superstite.
Le indennità dovute all'invalido da enti pubblici, da istituti o da
privati per le lesioni di cui al comma precedente, non dipendenti da fatti
di servizio, sono detratte dall'importo della pensione o dell'assegno nei
modi stabiliti dall'art. 35 della legge 18 marzo 1968, n. 313 (46/e),
ovvero sospese e versate in conto entrate del tesoro, ai sensi del
penultimo comma dello stesso articolo.
Nei casi di cui al secondo comma del presente articolo la pensione o
l'assegno decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della
presentazione della domanda.
------------------------
(46/e) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni
di guerra.
74. Computo dell'indennità di aeronavigazione di volo e di paracadutismo.
Per gli ufficiali e sottufficiali che abbiano svolto attività di volo, di
osservazione aerea o di paracadutismo e abbiano percepito le relative
indennità, la pensione privilegiata di prima categoria è aumentata
dell'aliquota indicata nell'art. 59 del testo modificato dalla presente
legge e nell'art. 60, con un minimo di aumento corrispondente a diciotto
ventottesimi (46/ee).
Per i militari di truppa non in servizio continuativo l'aumento di cui
sopra è stabilito nella misura di lire 52.000 se pilota e lire 39.000 se
specialisti (46/ee).
L'aumento della pensione di categoria inferiore alla prima è determinato
applicando, alla misura dell'indennità stabilita per la prima categoria,
le percentuali di cui al secondo comma dell'art. 67.
In nessun caso la pensione privilegiata può superare l'ultimo stipendio
percepito, aumentato dell'ultima indennità di aeronavigazione, di volo o
di paracadutismo calcolata ad anno.
------------------------
(46/ee) Comma così sostituito dall'art. 149, L. 11 luglio 1980, n. 312.
(46/ee) Comma così sostituito dall'art. 149, L. 11 luglio 1980, n. 312.
75. Servizi antincendi e Corpo forestale.
Le disposizioni del presente titolo riguardanti i militari si applicano
anche al personale di cui all'art. 61.
------------------------
76. Allievi delle accademie militari.
La pensione privilegiata spettante agli allievi delle accademie militari
provenienti dai sottufficiali è determinata in base al grado che essi
rivestivano all'atto dell'ammissione all'accademia e al trattamento
economico che sarebbe loro spettato nel grado stesso qualora fossero
rimasti in servizio nella posizione di stato di sottufficiale.
Per gli allievi delle accademie del Corpo della guardia di finanza e del
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, non provenienti dai
sottufficiali, la pensione privilegiata è determinata in base al grado e
al trattamento economico iniziale di finanziere o di guardia di pubblica
sicurezza.
------------------------
77. Malattie tropicali.
Per i dipendenti statali in servizio in Somalia ai fini dell'assistenza
tecnica accordata dall'Italia allo Stato somalo sono considerate
dipendenti da fatti di servizio le malattie tipicamente tropicali ivi
contratte.
------------------------
78. Ricovero in ospedali psichiatrici.
In caso di ricovero in ospedali psichiatrici di titolari di trattamento
privilegiato che siano assistiti dall'Opera nazionale per gli invalidi di
guerra, si applicano le disposizioni concernenti i pensionati di guerra.
------------------------
79. Opzione per trattamento a carico di Governi esteri.
Nei casi di invalidità o di morte per fatti di servizio prestato in
territori esteri, gli aventi diritto hanno facoltà di optare, con le norme
vigenti in materia di pensioni di guerra, per l'eventuale indennità che
possa loro spettare a carico dei Governi di detti territori,
rispettivamente in luogo del trattamento privilegiato diretto o di
riversibilità previsti dal presente testo unico.
------------------------
(giurisprudenza)
80. Servizio di guerra.
Il servizio di guerra o attinente alla guerra non dà titolo al trattamento
privilegiato ordinario, salva l'attribuzione di tale trattamento in
funzione di quello di guerra nei casi previsti e con le modalità stabilite
dalle norme vigenti in materia di pensioni di guerra.
Qualora la lesione o l'infermità per la quale è chiesto il trattamento
privilegiato ordinario sia stata riportata da militare in tempo di guerra,
la pronuncia sul diritto a tale trattamento è emessa dopo che il Ministero
del tesoro abbia con proprio provvedimento negato il trattamento
pensionistico di guerra perché il servizio che ha determinato la lesione o
l'infermità non è considerato servizio di guerra o attinente alla guerra.
Ai fini dell'applicazione del precedente comma, il provvedimento del
Ministero del tesoro è adottato anche se la lesione o l'infermità sia
stata constatata oltre i termini previsti dall'art. 89 della L. 18 marzo
1968, n. 313 (46/f).
------------------------
(46/f) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni
di guerra.
TITOLO V
Trattamento di riversibilità
(giurisprudenza)
81. Coniuge superstite.
La vedova del dipendente statale deceduto in attività di servizio dopo
aver maturato quindici anni di servizio effettivo ha diritto alla pensione
di riversibilità; se il dipendente era un militare in servizio permanente
o continuativo la pensione spetta alla vedova purché il dante causa avesse
maturato quindici anni di servizio utile di cui dodici di servizio
effettivo (46/g).
Le vedova del pensionato ha diritto alla pensione di riversibilità purché
il matrimonio sia anteriore alla cessazione dal servizio o sia stato
contratto prima che il pensionato compisse il sessantacinquesimo anno di
età ovvero se dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma, o se con il
matrimonio siano stati legittimati figli naturali.
La pensione di riversibilità spetta anche alla vedova del pensionato che
ha contratto matrimonio dopo la cessazione dal servizio e dopo il
compimento del sessantacinquesimo anno di età a condizione che il
matrimonio sia durato almeno due anni e che la differenza di età tra i
coniugi non superi i venticinque anni (46/h).
La pensione non spetta alla vedova quando sia stata pronunciata sentenza,
passata in giudicato, di separazione personale per sua colpa; in tal caso
ove sussista lo stato di bisogno è corrisposto alla vedova un assegno
alimentare (46/i) (46/cost).
Alla vedova del dipendente statale, civile o militare, deceduto dopo
almeno un anno intero di servizio effettivo senza aver maturato
l'anzianità di cui al primo comma, spetta un'indennità per una volta
tanto.
In caso di decesso della moglie dipendente civile o pensionata, la
pensione spetta al vedovo quando questi sia riconosciuto inabile a
proficuo lavoro, risulti a carico della moglie e abbia contratto
matrimonio quando la stessa non aveva compiuto i cinquanta anni di età.
Qualora sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di
separazione per colpa del marito, si osserva il disposto del precedente
quarto comma (46/i) (46/l).
La pensione di riversibilità e l'assegno alimentare previsti dal presente
articolo si perdono nel caso che il titolare passi ad altre nozze
(47/cost).
Sono salve le disposizioni dell'art. 9 della L. 1° dicembre 1970, n. 898.
------------------------
(46/g) Comma così sostituito dall'art. 27, L. 29 aprile 1976, n. 177,
riportata al n. A/XXX.
(46/h) La Corte costituzionale, con sentenza 30 novembre-6 dicembre 1979,
n. 139 (Gazz. Uff. 12 dicembre 1979, n. 338), ha dichiarato la
illegittimità dell'art. 6, secondo comma, L. 22 novembre 1962, n. 1646, in
relazione al disposto dell'art. 32, L. 22 novembre 1975, n. 168, in quanto
non consente la deroga al requisito che il matrimonio contratto dal
pensionato sia durato almeno due anni; a norma dell'art. 27, L. 11 marzo
1953, n. 87 ha dichiarato inoltre la illegittimità, nella stessa parte e
medesimi termini sopra indicati, dell'art. 81, terzo comma, del D.P.R. 29
dicembre 1973, n. 1092. Successivamente, con ordinanza 10-16 luglio 1980,
n. 118 (Gazz. Uff. 23 luglio 1980, n. 201), la stessa Corte ha ordinato
che nel disposto della citata sentenza n. 139, in luogo delle parole:
"dell'art. 32 della L. 22 novembre 1975, n. 168", siano inserite le
parole: "dell'art. 32 della L. 3 giugno 1975, n. 160". La Corte, con
sentenza 12-13 maggio 1988, n. 587 (Gazz. Uff. 8 giugno 1988, n. 23 -
Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 81, terzo comma,
limitatamente alle parole "e che la differenza di età tra i coniugi non
superi i venticinque anni". La stessa Corte, con sentenza 7-16 marzo 1990,
n. 123 (Gazz. Uff. 21 marzo 1990, n. 12 - Serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità dell'art. 81, terzo comma limitatamente alle parole "a
condizione che il matrimonio sia durato almeno due anni".
(46/i) Con sentenza 18-30 luglio 1997, n. 284 (Gazz. Uff. 6 agosto 1997,
n. 32 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 81, quarto comma, nella parte in
cui esclude il diritto alla pensione di riversibilità in favore della
vedova, alla quale la separazione sia stata addebitata con sentenza
passata in giudicato, allorché a questa spettasse il diritto agli alimenti
da parte del coniuge poi deceduto. Con la stessa sentenza, la Corte ha
dichiarato, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
l'illegittimità costituzionale dell'art. 81, sesto comma, ultima
proposizione, che estende l'applicabilità del quarto comma anche al marito
al quale la separazione sia stata addebitata con sentenza passata in
giudicato.
(46/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 9-16 aprile 1998, n. 123
(Gazz. Uff. 22 aprile 1998, n. 16, Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 81, quarto comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38
della Costituzione.
(46/i) Con sentenza 18-30 luglio 1997, n. 284 (Gazz. Uff. 6 agosto 1997,
n. 32 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 81, quarto comma, nella parte in
cui esclude il diritto alla pensione di riversibilità in favore della
vedova, alla quale la separazione sia stata addebitata con sentenza
passata in giudicato, allorché a questa spettasse il diritto agli alimenti
da parte del coniuge poi deceduto. Con la stessa sentenza, la Corte ha
dichiarato, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
l'illegittimità costituzionale dell'art. 81, sesto comma, ultima
proposizione, che estende l'applicabilità del quarto comma anche al marito
al quale la separazione sia stata addebitata con sentenza passata in
giudicato.
(46/l) La Corte costituzionale, con sentenza 12-18 luglio 1984, n. 214
(Gazz. Uff. 25 luglio 1984, n. 204), ha dichiarato l'illegittimità del
sesto comma dell'art. 81, nella parte in cui richiede per il conferimento
della pensione di riversibilità al vedovo di una dipendente o pensionata
statale che il vedovo sia inabile e proficuo lavoro e vivesse a carico
della moglie.
(47/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 11-18 marzo 1999, n. 70
(Gazz. Uff. 24 marzo 1999, n. 12, Serie speciale), ha dichiarato non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma
settimo, sollevata in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 della
Costituzione.
(giurisprudenza)
82. Orfani.
Gli orfani minorenni del dipendente civile o militare di cui al primo
comma dell'art. 81 ovvero del pensionato hanno diritto alla pensione di
riversibilità; la pensione spetta anche agli orfani maggiorenni inabili a
proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni, conviventi a carico
del dipendente o del pensionato e nullatenenti (46/m).
Ai fini del presente articolo sono equiparati ai minorenni gli orfani
maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori equiparati, per
tutta la durata del corso legale degli studi e, comunque, non oltre il
ventiseiesimo anno di età (46/n).
Sono considerati alla pari degli orfani i figli adottivi, purché la
domanda di adozione sia stata presentata dal dipendente o dal pensionato
prima del sessantesimo anno di età, nonché i figli naturali riconosciuti o
giudizialmente dichiarati, purché la domanda di dichiarazione giudiziale
di paternità sia anteriore alla data di morte del dante causa. Qualora non
sopravvivano figli legittimi o legittimati ovvero se essi non hanno
diritto a trattamento di riversibilità, tale trattamento spetta anche agli
affiliati, purché la domanda di affiliazione sia stata presentata dal
dipendente o dal pensionato prima del compimento del sessantesimo anno di
età (46/o).
Si prescinde dalla condizione della convivenza quando questa sia stata
interrotta per motivi di forza maggiore quali l'adempimento di obblighi di
servizio, le esigenze di studio o l'internamento in luoghi di cura o in
altri istituti.
Agli orfani minorenni del dipendente civile o militare deceduto dopo
almeno un anno intero di servizio effettivo senza aver maturato,
rispettivamente, l'anzianità prevista dall'art. 42, comma secondo, o
dall'art. 52, comma primo, spetta un'indennità per una volta tanto.
------------------------
(46/m) La Corte costituzionale, con sentenza 23-31 marzo 1988, n. 366
(Gazz. Uff. 6 aprile 1988, n. 14 - Serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità dell'art. 82, primo comma, nella parte in cui esclude il
diritto alla pensione di riversibilità degli orfani maggiorenni dei
dipendenti statali, che frequentino un corso di studi universitario, per
tutta la durata del corso medesimo e, comunque, fino al limite massimo del
ventiseiesimo anno di età.
(46/n) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 21 luglio 1984, n. 391 (Gazz. Uff.
30 luglio 1984, n. 208).
(46/o) La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo-7 aprile 1988, n.
403 (Gazz. Uff. 13 aprile 1988, n. 15 - Serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità dell'art. 82, terzo comma, limitatamente alle parole
"purché la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità sia anteriore
alla data di morte del dante causa".
(giurisprudenza)
83. Genitori.
Se al dipendente di cui al primo comma dell'art. 81 o al pensionato non
sopravvivono il coniuge né figli o affiliati ovvero se tali congiunti non
hanno diritto alla pensione di riversibilità, questa spetta al padre o, in
man canza, alla madre, purché siano inabili a proficuo lavoro o in età
superiore a sessanta anni nonché nullatenenti e a carico del dipendente o
del pensionato.
In mancanza dei genitori legittimi o che abbiano legittimato il dante
causa, la pensione spetta, nell'ordine, agli adottanti, ai genitori
naturali, agli affiliati.
Alla madre vedova è equiparata quella che alla data del decesso del figlio
viveva effettivamente separata dal marito, anche se di seconde nozze,
senza comunque riceverne gli alimenti. Ove il marito sia il padre del
dante causa e possegga i requisiti per conseguire la pensione, questa è
divisa in parti uguali tra i genitori.
Quando, ferme restando le altre condizioni, la separazione tra i coniugi
avvenga posteriormente alla morte del dante causa, alla madre spetta la
metà della pensione già attribuita al padre o che potrebbe a questi
spettare.
È equiparata alla madre vedova quella che sia passata a nuove nozze, ove
il marito sia inabile a proficuo lavoro.
------------------------
(giurisprudenza)
84. Fratelli e sorelle.
In mancanza degli aventi causa indicati negli articoli precedenti del
presente titolo ovvero se essi non hanno diritto alla pensione di
riversibilità, questa spetta ai fratelli e alle sorelle, anche naturali,
del dipendente statale di cui al primo comma dell'art. 81 o del
pensionato, purché siano minorenni ovvero inabili a proficuo lavoro o in
età superiore a sessanta anni, nonché conviventi a carico del dante causa
e nullatenenti.
------------------------
(giurisprudenza)
85. Condizioni economiche.
Ai fini del diritto alla pensione di riversibilità, gli orfani
maggiorenni, i genitori e i fratelli e le sorelle maggiorenni del
dipendente statale o del pensionato si considerano a carico di lui quando
questi forniva loro, in tutto o in parte preponderante, i necessari mezzi
di sussistenza.
Agli stessi fini si considera nullatenente chi non risulti possessore di
redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche,
indipendentemente dalle modalità di riscossione dell'imposta medesima, per
un ammontare superiore a lire 960 mila annue (47).
L'accertamento delle condizioni previste dal precedente comma è effettuato
dall'amministrazione trasmettendo ai competenti uffici finanziari la
dichiarazione resa dall'interessato sulla sussistenza delle condizioni
medesime.
Nel caso di morte del pensionato residente all'estero, il diritto alla
pensione di riversibilità spettante ai familiari suindicati è subordinato
alla sussistenza di condizioni economiche non superiori a quelle previste
dal secondo comma, accertabili, ove occorra, mediante dichiarazione delle
competenti autorità consolari.
Per la definizione delle situazioni anteriori al 1° gennaio 1974 si
considera nullatenente chi non era assoggettabile, secondo le leggi allora
vigenti, all'imposta complementare.
------------------------
(47) Vedi, anche, l'art. 24, L. 28 febbraio 1986, n. 41.
(giurisprudenza)
86. Sussistenza e cessazione delle condizioni previste.
Le condizioni soggettive previste per il conseguimento del diritto al
trattamento di riversibilità devono sussistere al momento del la morte del
dipendente o del pensionato.
Qualora dette condizioni vengano meno, la pensione di riversibilità è
revocata. La stessa norma si applica nel caso in cui cessi lo stato di
bisogno della vedova in godimento dell'assegno alimentare.
La disposizione del primo comma si applica anche per la mancanza di
congiunti di ordine precedente, aventi diritto alla pensione di
riversibilità, salvo quanto disposto nel successivo art. 87.
È fatto obbligo agli interessati di comunicare alla competente direzione
provinciale del tesoro la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo
all'attribuzione della pensione o dell'assegno alimentare, nonché il
verificarsi di qualsiasi evento che comporti variazione della pensione
stessa ovvero soppressione degli assegni accessori (47/a).
------------------------
(47/a) Comma così sostituito dall'art. 30, L. 29 aprile 1976, n. 177,
riportata al n. A/XXX.
(giurisprudenza)
87. Consolidamento.
La pensione di riversibilità spettante al padre del dante causa si
consolida, in caso di sua morte in favore della madre. Se i genitori del
dante causa vivevano separati e ciascuno di essi godeva di metà della
pensione, questa, in caso di morte dell'uno, si consolida nell'altro.
Il consolidamento si attua inoltre dal genitore, al quale spettava per
ultimo la pensione, ai fratelli e alle sorelle del dante causa, purché le
condizioni stabilite per l'acquisto del diritto alla riversibilità in
favore di detti collaterali risultino sussistenti dal momento della morte
del dante causa a quello della morte del genitore.
------------------------
(giurisprudenza)
88. Misura della pensione di riversibilità e dell'assegno alimentare.
La pensione di riversibilità è pari alle seguenti aliquote della pensione
di cui era titolare il dante causa ovvero, se questi è deceduto in
servizio, della pensione che gli sarebbe spettata alla data della morte:
a) coniuge superstite ovvero genitori: 50 per cento;
b) orfani soli ovvero fratelli e sorelle: sino a due, un terzo: tre, 40
per cento; quattro, 50 per cento: più di quattro, 60 per cento;
c) coniuge superstite con orfani minorenni aventi diritto a pensione: con
un orfano, 60 per cento; con due, 65 per cento; con tre 70 per cento; con
più di tre, 75 per cento.
Quando il coniuge superstite viva separato da tutti o da qualcuno degli
orfani minorenni e, in ogni caso, quando concorrano orfani maggiorenni
oppure figli di precedente matrimonio del dante causa, la pensione viene
ripartita nel modo seguente: 40 per cento al coniuge superstite e il
rimanente, calcolato come nella precedente lettera c), diviso in parti
uguali fra tutti gli orfani; però le quote relative agli orfani minorenni,
che non siano figli di precedente matrimonio del dante causa e che
convivano col coniuge superstite, spettano a quest'ultimo.
Qualora venga a cessare la pensione spettante al coniuge superstite o a
taluno degli orfani, le rimanenti quote si modificano secondo le norme
precedenti, con effetto dal giorno successivo a quello di cessazione della
pensione. La stessa disposizione si applica per la pensione dei
collaterali.
L'assegno alimentare previsto per il coniuge superstite nel caso di
separazione legale è pari al 20 per cento della pensione diretta; qualora
esistano orfani, il predetto assegno alimentare non può superare la
differenza tra l'importo della pensione di riversibilità, che sarebbe
spettata al coniuge superstite con orfani, ove non fosse stata pronunciata
sentenza di separazione, e l'importo della pensione dovuta agli orfani.
Nel caso in cui al coniuge superstite spetti l'assegno alimentare, i
genitori o i collaterali del dipendente o pensionato, i quali abbiano
diritto alla pensione di riversibilità, la conseguono nella misura
prevista dal primo comma con detrazione dell'importo dell'assegno
alimentare.
------------------------
89. Misura dell'indennità per una volta tanto.
L'indennità per una volta tanto è pari a tanti dodicesimi della base
pensionabile di cui all'art. 43 o tanti ottavi della base pensionabile di
cui all'art. 53, quanti sono gli anni di servizio utile maturati,
rispettivamente, dal dipendente civile o dal militare.
Detta indennità è dovuta in misura intera alla vedova se non vi sono
orfani minorenni oppure se questi convivono con lei.
Se la vedova vive separata da tutti o da qualcuno degli orfani minorenni
e, in ogni caso, quando concorrano figli di precedente matrimonio del
dante causa, l'indennità è attribuita per metà alla vedova, mentre l'altra
metà è divisa in parti uguali tra gli orfani minorenni; però le quote
relative agli orfani che non siano figli di precedente matrimonio del
dante causa e che convivano con la vedova spettano a quest'ultima.
Se manca la vedova ovvero se essa non ha diritto alla indennità, questa è
divisa in parti uguali tra gli orfani minorenni.
Ciascuna quota separata spettante agli orfani non può superare un quarto
dell'indennità intera. Se vi è la vedova e un solo orfano con quota
separata, alla vedova spettano tre quarti dell'indennità.
------------------------
90. Riversibilità dell'assegno rinnovabile.
I congiunti del titolare di assegno rinnovabile hanno diritto alla
pensione di riversibilità secondo le norme applicabili per i congiunti del
pensionato.
------------------------
(giurisprudenza)
91. Scomparsa e irreperibilità.
I congiunti del dipendente o del pensionato scomparso, ai quali possa
competere la pensione di riversibilità, conseguono temporaneamente il
relativo trattamento quando sia stato nominato il curatore ai sensi del
primo comma dell'art. 48 del codice civile o vi sia il legale
rappresentante di cui al secondo comma dello stesso articolo e purché sia
stato emesso il provvedimento di cessazione dal servizio.
Il trattamento temporaneo è corrisposto con decorrenza dalla data di
cessazione dal servizio ovvero, se la scomparsa è avvenuta
successivamente, dal giorno a cui risale l'ultima notizia dello scomparso.
Se questi ritorna o se è provata la sua esistenza, il trattamento
temporaneo cessa e le rate già corrisposte sono imputate alle competenze
di attività o di quiescenza a lui spettanti; se è accertata la sua morte,
il trattamento temporaneo è tramutato in pensione.
In caso di irreperibilità per eventi di guerra o connessi con lo stato di
guerra si applicano le disposizioni della legge 1° ottobre 1951, numero
1140 (48).
------------------------
(48) Recante norme sul rapporto di impiego civile e di lavoro dei
cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo
stato di guerra.
(giurisprudenza)
92. Trattamento privilegiato di riversibilità.
Quando la morte del dipendente è conseguenza di infermità o lesioni
dipendenti da fatti di servizio, spetta ai congiunti la pensione
privilegiata nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in
materia di pensioni di guerra. Gli assegni accessori restano quelli
previsti dalle disposizioni contenute nel successivo titolo VI.
Il precedente comma si applica anche per gli eventi anteriori alla
cessazione della guerra 1940-1945.
È data facoltà agli aventi causa di optare per il trattamento derivante
dall'applicazione delle norme contenute negli articoli precedenti di
questo titolo. In tal caso le aliquote di cui al primo comma dell'art. 88
si applicano, col minimo del 50 per cento, alla pensione privilegiata
diretta di prima categoria.
Qualora i fatti di servizio possano dar luogo a trattamento di infortunio,
si applicano agli aventi causa le disposizioni dell'art. 65, terzo comma,
o dell'art. 66, secondo comma.
Le disposizioni contenute nei commi precedenti del presente articolo si
applicano anche nel caso in cui il titolare di pensione privilegiata
diretta o di assegno rinnovabile sia deceduto a causa delle infermità o
lesioni per le quali aveva conseguito il trattamento privilegiato.
Ai fini di quanto disposto nel presente articolo, l'applicazione delle
norme in materia di pensioni di guerra non può avere effetto anteriore al
21 novembre 1967.
------------------------
(giurisprudenza)
93. Trattamento speciale.
Alla vedova e agli orfani minorenni del dipendente deceduto per fatti di
servizio ovvero del titolare di trattamento privilegiato di prima
categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è attribuito, per la
durata di tre anni dal decesso del dante causa, un trattamento speciale di
importo pari a quello della pensione di prima categoria e dell'assegno
complementare previsto dall'art. 101, oltre agli aumenti di integrazione
di cui all'articolo 106, relativi ai figli minorenni, qualunque sia la
causa del decesso.
Il trattamento speciale previsto dal comma precedente spetta anche agli
orfani maggiorenni, purché sussistano le condizioni stabilite dagli
articoli 82 e 85; se la relativa domanda è presentata dopo due anni dalla
data di morte del dante causa, il trattamento speciale decorre dal primo
giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è
corrisposto, comunque, non oltre il restante periodo di tre anni a
decorrere dal giorno successivo alla data di morte del dante causa.
Scaduto il termine di tre anni, di cui ai commi precedenti, comincia a
decorrere la pensione privilegiata di riversibilità.
La vedova e gli orfani dell'invalido di prima categoria, con o senza
assegno di superinvalidità, deceduto per cause diverse da quelle che hanno
determinato l'invalidità, sono parificati, a tutti gli effetti, alla
vedova e agli orfani di caduto per servizio.
Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano a decorrere
dalla data da cui ha avuto effetto la legge 23 aprile 1965, numero 488
(49).
La pensione spettante alla vedova e agli orfani; dei militari dell'Arma
dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del
Corpo forestale dello Stato nonché dei funzionari di pubblica sicurezza,
compreso il personale del Corpo istituito con la legge 7 dicembre 1959, n.
1083 (50), deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite
o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o
in servizio di ordine pubblico, è stabilita in misura pari al trattamento
complessivo di attività composto da tutti gli emolumenti pensionabili e
dall'intero importo dell'indennità di istituto, che era percepito dal
congiunto al momento del decesso, con esclusione delle quote di aggiunta
di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte
nelle misure stabilite per i pensionati (50/a).
La pensione spettante, in manzanza della vedova e degli orfani, ai
genitori ed ai collaterali dei dipendenti indicati nel comma precedente è
liquidata applicando le percentuali previste dall'art. 88 sul trattamento
complessivo di attività di cui al comma predetto.
Il trattamento speciale di pensione previsto dai due commi precedenti sarà
liquidato in relazione alle variazioni nella composizione del nucleo
familiare ed ai miglioramenti economici attribuiti al personale in
attività di servizio in posizione corrispondente a quella del dipendente.
Restano ferme le disposizioni contenute negli articoli 2, primo comma, 3 e
4 della legge 27 ottobre 1973, n. 629 (51).
------------------------
(49) Riportata al n. B/XI.
(50) Riportata alla voce Sicurezza pubblica.
(50/a) La Corte costituzionale, con sentenza 3 luglio 1987, n. 266 (Gazz.
Uff. 22 luglio 1987, n. 30 - Serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità dell'art. 1, L. 27 ottobre 1973, n. 629, riprodotto
nell'art. 93, sesto comma, del presente decreto, nella parte in cui limita
il trattamento di pensione privilegiata, ivi previsto, ai soli dipendenti
deceduti in attività di servizio.
(51) Riportata al n. B/XV.
TITOLO VI
Assegni accessori
(giurisprudenza)
94. Tredicesima mensilità.
Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile spetta una tredicesima
mensilità da corrispondere unitamente alla rata pagabile in dicembre di
ogni anno. La tredicesima mensilità è commisurata alla rata di pensione o
assegno spettante al 1° dicembre, maggiorata dell'assegno di caroviveri e
degli assegni personali di cui all'art. 37, L. 18 marzo 1968, n. 249 (52),
e all'art. 11, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1081 (52/a).
Se la pensione o l'assegno non siano spettati per l'intero anno cui la
tredicesima mensilità si riferisce, questa è dovuta, per ogni mese o
frazione di mese superiore a quindici giorni, in ragione di un dodicesimo
del trattamento mensile dovuto ai suddetti titoli al 1° dicembre oppure
all'atto della cessazione della pensione o dell'assegno, se anteriore a
tale data, e va corrisposta, rispettivamente, con la rata di pensione o
assegno pagabile in dicembre oppure alla cessazione della pensione o
dell'assegno.
La tredicesima non è dovuta, per le quote di pensione a carico dello
Stato, ai titolari di pensione ad onere ripartito con altri enti, per
cessazioni dal servizio alle dipendenze degli enti stessi, quando nella
liquidazione della pensione vengono considerate mensilità aggiuntive allo
stipendio in un numero di mensilità superiore a dodici.
Per il personale militare al quale è applicabile l'articolo 58, il rateo
della tredicesima mensilità è calcolato in rapporto al trattamento di
quiescenza anche per il periodo durante il quale il trattamento stesso è
sospeso.
------------------------
(52) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(52/a) Riportato al n. A/XXV.
95. Tredicesima mensilità: personale militare sfollato.
All'ufficiale e al sottufficiale cessati dal servizio permanente o
continuativo in applicazione delle disposizioni concernenti la riduzione
dei quadri delle Forze armate, emanate dopo la guerra 1940-45, e che siano
in godimento del particolare trattamento economico di sfollamento, nonché
a quelli che comunque fruiscano del medesimo trattamento in base ad altre
disposizioni, la tredicesima mensilità è dovuta in relazione alla loro
qualità di pensionati e nella misura di cui all'art. 94, aumentata
dell'assegno integratore fruito in base alle disposizioni sopra
menzionate.
La mensilità suddetta non va considerata nel raffronto da istituire per il
calcolo dell'assegno mensile spettante ai predetti pensionati in aggiunta
al trattamento di quiescenza.
------------------------
96. Assegno di caroviveri.
Al titolare di pensione diretta o di assegno rinnovabile d'importo non
superiore a L. 400.000 annue lorde e al titolare di pensione di
riversibilità d'importo non superiore a L. 300.000 annue lorde compete un
assegno di caroviveri nella misura di lire 24.000 annue.
Nella misura di cui sopra l'assegno di caroviveri compete anche al
titolare di pensione tabellare, fatta eccezione per il titolare di
pensione tabellare privilegiata diretta di categoria dalla terza
all'ottava, al quale l'assegno è dovuto nella misura di L. 11.050 annue.
Al titolare di pensione diretta o di assegno rinnovabile d'importo
compreso tra L. 400.000 e L. 424.000 e al titolare di pensione di
riversibilità d'importo compreso tra L. 300.000 e L. 324.000 l'assegno di
caroviveri spetta in misura pari alla differenza, rispettivamente, tra L.
424.000 o L. 324.000 e la pensione o l'assegno rinnovabile.
Se la pensione di riversibilità è attribuita a più compartecipi, spetta un
solo assegno di caroviveri, da ripartirsi proporzionalmente alla quota di
pensione assegnata a ciascuno di essi (53).
------------------------
(53) L'assegno previsto dal presente articolo è stato soppresso, a
decorrere dal 1° gennaio 1976, dall'art. 29, L. 29 aprile 1976, n. 177,
riportata al n. A/XXX.
(giurisprudenza)
97. Sospensione della tredicesima mensilità e dell'assegno di caroviveri.
Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile che presta opera
retribuita alle dipendenze dello Stato, di amministrazioni pubbliche o di
enti pubblici, anche se svolgano attività lucrativa, non competono la
tredicesima mensilità e l'assegno di caroviveri per il periodo in cui ha
prestato detta opera retribuita (53/a).
Qualora, però, l'importo della tredicesima mensilità relativa alla
pensione, compreso l'assegno di caroviveri, sia superiore a quello della
tredicesima mensilità dovuta in relazione alla nuova prestazione di opera
retribuita, spetta la tredicesima mensilità della pensione in misura pari
alla differenza tra i due importi predetti.
------------------------
(53/a) La Corte costituzionale, con sentenza 18-27 maggio 1992, n. 232
(Gazz. Uff. 3 giugno 1992, n. 23 - Serie Speciale) ha dichiarato
l'illegittimità dell'art. 97, primo comma, nella parte in cui non
determina la misura della retribuzione, oltre la quale non compete la
tredicesima mensilità.
(giurisprudenza)
98. Quote di aggiunta di famiglia.
Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile competono le quote di
aggiunta di famiglia per il coniuge, per i figli e per i genitori a carico
in ragione di L. 2.500 mensili per ciascuno di detti familiari, secondo le
disposizioni in vigore per il personale in servizio.
La quota di aggiunta di famiglia non compete per il coniuge considerato a
carico del proprio figlio dipendente statale, il quale percepisca per il
genitore la quota di aggiunta di famiglia.
Al titolare di più pensioni o assegni le quote di aggiunta di famiglia
spettano una sola volta.
La corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia è sospesa nei
confronti del pensionato che presti opera retribuita in dipendenza della
quale percepisca le quote suddette o gli assegni familiari.
------------------------
(giurisprudenza)
99. Indennità integrativa speciale.
Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile spetta un'indennità
integrativa speciale, determinata ogni anno con decreto del Ministro per
il tesoro applicando su una base fissa di L. 32.000 la variazione
percentuale dell'indice del costo della vita relativo agli ultimi dodici
mesi anteriori al luglio dell'anno immediatamente precedente, rispetto a
quello del giugno 1956 che si considera uguale a 100. Nella percentuale
che misura la variazione si trascurano le frazioni della unità fino a 50
centesimi e si arrotondano per eccesso le frazioni superiori. In ogni caso
l'indennità suddetta non potrà ridursi se lo scarto tra la nuova effettiva
percentuale di variazione dell'indice e quella arrotondata che ha
determinato la misura in atto dell'indennità stessa non raggiunga l'unità.
Per indice del costo della vita relativo ai dodici mesi considerati si
intende la media aritmetica dei rispettivi indici mensili accertati
dall'Istituto centrale di statistica per i settori dell'industria e del
commercio.
Al titolare di più pensioni o assegni l'indennità integrativa speciale
compete a un solo titolo (53/b).
Se la pensione di riversibilità è attribuita a più compartecipi, spetta
una sola indennità integrativa speciale, da impartirsi proporzionalmente
alla quota di pensione assegnata a ciascuno di essi.
L'indennità integrativa speciale non è cedibile né pignorabile né
sequestrabile.
La corresponsione della suddetta indennità è sospesa nei confronti del
titolare di pensione o di assegno che presti opera retribuita, sotto
qualsiasi forma, presso lo Stato, amministrazioni pubbliche o enti
pubblici, anche se svolgono attività lucrativa (53/c).
L'indennità integrativa speciale è dovuta anche alla vedova o al vedovo
titolari di assegno alimentare, nella stessa percentuale prevista per
detto assegno dal penultimo comma dell'art. 88.
[L'indennità di cui al presente articolo non compete nel caso, che il
trattamento di quiescenza sia riscosso all'estero] (53/d).
------------------------
(53/b) La Corte costituzionale, con sentenza 29-31 dicembre 1993, n. 494
(Gazz. Uff. 5 gennaio 1994, n. 1 - Serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 99, comma 2, nella parte in cui
non prevede che, nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando
vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, debba comunque
farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo previsto per il
Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
(53/c) La Corte costituzionale, con sentenza 13-22 dicembre 1989, n. 566
(Gazz. Uff. 27 dicembre 1989, n. 52 - Serie Speciale), ha dichiarato
l'illegittimità del quinto comma dell'art. 99.
(53/d) Comma abrogato dall'art. 2, L. 7 marzo 1985, n. 82, riportata al n.
A/XXXV. Peraltro, la Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio-6
marzo 1991, n. 96 (Gazz. Uff. 6 marzo 1991, n. 10 - Serie Speciale), ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto comma per il
periodo precedente alla sua abrogazione.
100. Assegno di superinvalidità.
Gli invalidi affetti da mutilazioni o infermità elencate nella tabella E
annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (54), hanno diritto a un assegno
di superinvalidità, non riversibile, in una delle seguenti misure, secondo
le indicazioni contenute in detta tabella:
lettera A annue lire 984.000
lettera A-bis annue lire 840.000
lettera B annue lire 667.400
lettera C annue lire 412.900
lettera D annue lire 384.000
lettera E annue lire 344.600
lettera F annue lire 264.100
lettera G (54/a) annue lire 227.400
------------------------
(54) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni
di guerra.
(54/a) Per l'importo degli assegni, vedi l'art. 2, L. 26 gennaio 1980, n.
9, riportata al n. B/XXI.
(giurisprudenza)
101. Assegno complementare.
Gli invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità,
hanno diritto a un assegno complementare, non riversibile, nella misura
unica di L. 444.000 annue (54/b).
------------------------
(54/b) Vedi, ora, l'art. 18, L. 26 gennaio 1980, n. 9, riportata al n.
B/XXI.
102. Assegno di incollocamento.
I titolari di pensione privilegiata o di assegno rinnovabile dalla seconda
all'ottava categoria, quando siano incollocati, hanno diritto ad un
assegno di incollocamento di L. 204.000 annue.
L'assegno di cui sopra è attribuito, sospeso o revocato secondo le norme
concernenti i mutilati e gli invalidi di guerra (54/b).
------------------------
(54/b) Vedi, ora, l'art. 18, L. 26 gennaio 1980, n. 9, riportata al n.
B/XXI.
(giurisprudenza)
103. Assegno di previdenza.
Ai titolari di pensione privilegiata o di assegno rinnovabile dalla
seconda all'ottava categoria compete un assegno di previdenza, non
riversibile né sequestrabile, di L. 204.000 annue quando abbiano compiuto
l'età prevista per gli invalidi di guerra aventi diritto all'analogo
assegno o siano riconosciuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro.
L'assegno è attribuito, sospeso o revocato secondo le norme stabilite
dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.
Nel computo dei redditi propri dell'interessato, ai fini dell'attribuzione
dell'assegno di previdenza, è escluso l'ammontare della pensione o
dell'assegno privilegiato e degli assegni accessori (54/b).
------------------------
(54/b) Vedi, ora, l'art. 18, L. 26 gennaio 1980, n. 9, riportata al n.
B/XXI.
(giurisprudenza)
104. Assegno di incollocabilità.
Ai mutilati ed agli invalidi per servizio con diritto a pensione o ad
assegno privilegiati per minorazioni dalla seconda all'ottava categoria
della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, numero 313 (54), e che
siano incollocabili ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 2
aprile 1968, n. 482 (55), in quanto, per la natura ed il grado della loro
invalidità di servizio, possano riuscire di pregiudizio alla salute od
incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che
risultino effettivamente incollocabili, è attribuito, in aggiunta alla
pensione o all'assegno e fino al compimento del sessantacinquesimo anno di
età, un assegno di incollocabilità nella misura pari alla differenza fra
il trattamento complessivo corrispondente alla prima categoria senza
superinvalidità e quello complessivo di cui sono titolari, escluso
l'eventuale assegno di cura. Ove il diritto all'assegno di incollocabilità
derivi da infermità neuropsichica o epilettica, ascrivibile alla seconda,
terza o quarta categoria, l'assegno stesso viene liquidato, fino al
compimento del sessantacinquesimo anno di età, in misura pari alla
differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla prima
categoria con assegno di superinvalidità di cui alla tabella E, lettera G,
della legge 18 marzo 1968, n. 313, esclusa l'indennità di accompagnamento,
e quello complessivo, di cui gli invalidi fruiscono, escluso l'eventuale
assegno di cura.
Gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilità vengono assimilati a
tutti gli effetti, per la durata di detto assegno, agli invalidi ascritti
alla prima categoria.
Ai mutilati ed invalidi per servizio che, fino alla data del compimento
del sessantacinquesimo anno di età, abbiano beneficiato dell'assegno di
incollocabilità viene corrisposto, dal giorno successivo alla data
predetta ed in aggiunta al trattamento stabilito per la categoria alla
quale sono ascritti, un assegno pari alla pensione minima prevista per gli
assicurati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui
all'art. 10, secondo comma, lettera a), della legge 4 aprile 1952, n. 218
(56), e successive modificazioni. Lo assegno è cumulabile con l'assegno di
previdenza.
Il trattamento di incollocabilità previsto dai precedenti commi è
attribuito, sospeso o revocato, secondo le modalità stabilite dalla
legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.
------------------------
(54) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni
di guerra.
(55) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori.
(56) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione
obbligatoria per).
105. Non cumulabilità.
L'assegno di incollocamento e l'assegno di previdenza non sono cumulabili
tra loro né con l'assegno di incollocabilità né con l'indennità
integrativa speciale e con le quote di aggiunta di famiglia.
------------------------
106. Aumento di integrazione.
Il titolare di pensione od assegno privilegiati di prima categoria ha
diritto, a titolo di integrazione, a un aumento annuo:
a) di lire 36.000 per la moglie che non abbia un reddito proprio superiore
alle lire 360.000 annue;
b) di lire 72.000 per ciascuno dei figli, finché minorenni, ed inoltre
nubili, se femmine.
Sono equiparati ai minorenni i figli celibi e le figlie nubili maggiorenni
purché siano riconosciuti, in sede di accertamenti sanitari, inabili a
proficuo lavoro.
In caso di inabilità temporanea l'aumento è attribuito nei termini e con
le modalità stabiliti per gli assegni rinnovabili.
L'aumento di integrazione di cui alla lettera b) del primo comma compete
anche per i figli maggiorenni, nubili se di sesso femminile, qualora siano
iscritti ad università o ad istituti superiori equiparati, per tutta la
durata del corso legale degli studi, ma non oltre il ventiseiesimo anno di
età.
Agli effetti del presente articolo sono parificati ai figli legittimi i
figli legittimati per susseguente matrimonio.
L'aumento di integrazione spetta anche per i figli legittimati per
decreto, per i figli naturali riconosciuti nonché per i figli adottati
nelle forme di legge e per gli affiliati, purché l'adozione o
l'affiliazione sia avvenuta prima del compimento del sessantesimo anno di
età da parte dell'invalido.
Se la domanda intesa ad ottenere l'aumento di integrazione sia presentata
oltre un anno dal giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento del
beneficio ha inizio con la corresponsione della rata di pensione in corso
di maturazione alla data di presentazione della domanda stessa.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alla donna
provvista di pensione o di assegno di prima categoria.
I titolari di più pensioni o assegni privilegiati possono conseguire, per
ciascun figlio, un solo aumento di integrazione. Se entrambi i genitori
siano titolari di pensione o assegno privilegiati di prima categoria, con
o senza superinvalidità, l'aumento di integrazione, di cui alla lettera b)
del primo comma, è attribuito ad uno solo di essi.
L'aumento di integrazione per la moglie e per i figli a carico, di cui ai
precedenti commi, non è cumulabile con le quote di aggiunta di famiglia.
------------------------
107. Indennità di assistenza e di accompagnamento.
Ai titolari di pensione o assegno privilegiato che siano affetti da una
delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella E annessa alla
legge 28 luglio 1971, n. 585, è accordata d'ufficio una indennità per le
necessità di assistenza o per la retribuzione di un accompagnatore anche
nel caso che il servizio di assistenza o di accompagnamento venga
disimpegnato da un familiare del minorato.
L'indennità è concessa nelle seguenti misure mensili:
lettera A lire 184.000
lettera A-bis, n. 1 lire 162.000
lettera A-bis, n. 2, comma secondo, e n. 3 lire 126.500
lettera A-bis, n. 2, comma primo lire 51.500
lettera B lire 45.000
lettera C lire 40.000
lettera D lire 35.000
lettera E lire 30.000
lettera F lire 25.000
lettera G lire 20.000
I pensionati affetti da una delle invalidità specificate alle lettere A;
A-bis numeri 1) 2), comma secondo, 3; B numeri 1), 3), 4); C; D; E n. 1)
della succitata tabella, possono ottenere, a richiesta, l'accompagnatore
militare.
In tale ipotesi, l'indennità di cui al presente articolo è ridotta di L.
200.000 mensili. Nessuna riduzione è operata sull'indennità spettante agli
invalidi di cui alle lettere A; A-bis, n. 1, nel caso di assegnazione
dell'accompagnatore militare.
Per la particolare assistenza di cui necessitano, gli invalidi ascritti
alla lettera A possono chiedere l'assegnazione di un secondo
accompagnatore militare. In luogo del secondo accompagnatore militare i
predetti invalidi possono ottenere, a domanda, la concessione di un
assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di
accompagnamento nella misura di L. 150.000 mensili.
L'indennità è corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in
ospedali o in altri luoghi di cura.
Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti
rieducativi od assistenziali, l'indennità è corrisposta nella misura di
quattro quinti all'istituto e per il rimanente quinto all'invalido.
Nel caso in cui l'ammissione in detti istituti avvenga a carico dell'Opera
nazionale per gli invalidi di guerra o di altro ente assistenziale
giuridicamente riconosciuto, i predetti quattro quinti saranno corrisposti
a tali enti, i quali dovranno dare comunicazione delle ammissioni medesime
alla direzione provinciale del Tesoro che ha in carico la partita di
pensione, agli effetti dell'applicazione delle norme di cui al comma
precedente.
Resta fermo quanto prescritto dal terzo comma dell'articolo 8 della legge
4 maggio 1951, n. 306, come risulta dopo le modificazioni disposte con
l'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 993, nel senso che non si fa
luogo a ritenuta quando il ricovero in istituti rieducativi o
assistenziali non è a totale carico dell'amministrazione che lo ha
disposto o deriva dall'adempimento di un rapporto assicurativo al
verificarsi di un determinato evento (57).
------------------------
(57) Così sostituito dall'art. 3, L. 25 luglio 1975, n. 361, riportata al
n. A/XXIX.
(giurisprudenza)
108. Assegno di cura.
A favore dei titolari di pensione od assegno privilegiato per infermità
tubercolare o di sospetta natura tubercolare, che non abbiano assegno di
superinvalidità, è attribuito un assegno di cura non riversibile nella
misura di annue L. 96.000, e si tratti di infermità ascrivibile ad una
delle categorie dalla seconda alla quinta, e di annue lire 48.000 se
l'infermità stessa sia ascrivibile alle categorie dalla sesta all'ottava
della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (57/a).
------------------------
(57/a) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni
di guerra.
109. Assegno per cumulo di infermità.
Nel caso in cui con una invalidità ascrivibile alla prima categoria
coesistano altre infermità o lesioni, al mutilato o invalido è dovuto un
assegno per cumulo di infermità, non riversibile, secondo quanto stabilito
e nella misura indicata nella tabella F annessa alla legge 18 marzo 1968,
n. 313 (57/a).
Qualora con una invalidità di seconda categoria coesistano altre infermità
o lesioni minori, senza che nel complesso si raggiunga, in base a quanto
previsto nella tabella F-1 annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313
(57/a), una invalidità di prima categoria, è corrisposto un assegno per
cumulo, non riversibile, non superiore alla metà né inferiore al decimo
della differenza fra il trattamento economico complessivo della prima
categoria e quello della seconda categoria, in relazione alla gravità
delle minori infermità o lesioni coesistenti, tenendo conto dei criteri
informatori della predetta tabella F-1.
L'assegno per cumulo si aggiunge a quello di superinvalidità quando anche
la superinvalidità derivi da cumulo di infermità.
Quando con una invalidità ascrivibile alla prima categoria coesistano due
o più infermità o lesioni, l'assegno per cumulo, di cui al primo comma,
viene determinato in base alla categoria risultante dal complesso delle
invalidità coesistenti, secondo quanto stabilito dalla tabella F-1.
L'eventuale differenza in decimi, di cui al secondo comma, derivante
dall'applicazione dei criteri della predetta tabella F-1, dovrà essere
calcolata sulla base degli assegni per cumulo previsti dalla tabella F
rispettivamente per coesistenza di una infermità di prima categoria e per
coesistenza di una infermità di seconda categoria.
Ove con una invalidità ascrivibile alla prima categoria coesistano
infermità ugualmente ascrivibili alla prima categoria, con o senza assegno
di superinvalidità, dovrà tenersi conto, ai fini della determinazione
dell'assegno di cumulo, di ciascuna delle infermità coesistenti, secondo
gli importi stabiliti dalla tabella F.
------------------------
(57/a) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni
di guerra.
(57/a) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni
di guerra.
110. Assegno speciale annuo.
Ai grandi invalidi provvisti di assegno di superinvalidità di cui alla
lettera A e alla lettera A-bis, numero 1 e 3, della tabella E annessa alla
legge 18 marzo 1968, n. 313 (57/a), spetta un assegno speciale annuo, non
riversibile, rispettivamente di L. 1.500.000 e di L. 1.200.000.
------------------------
(57/a) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni
di guerra.
111. Indennità speciale annua.
Ai mutilati ed invalidi che al 1° dicembre di ogni anno siano titolari di
pensione privilegiata o assegno rinnovabile compete una indennità speciale
annua pari alla differenza tra una mensilità del trattamento complessivo
in godimento alla data anzidetta, compresi gli assegni accessori, e
l'importo della tredicesima mensilità; non si considera l'indennità
integrativa speciale di cui al l'art. 99.
L'indennità speciale annua è attribuita a condizione che gli interessati
non svolgano comunque alla data sopraindicata una attività lavorativa in
proprio o alle dipendenze di altri o inoltre, per i soli invalidi ascritti
alle categorie dalla seconda all'ottava, purché gli interessati non
risultino possessori di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito
delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalità di riscossione
dell'imposta medesima, per un ammontare superiore a lire 960 mila annue.
L'indennità speciale è corrisposta in unica soluzione entro il 31 dicembre
di ciascun anno.
Nella domanda gli interessati debbono, a pena di inammissibilità,
obbligarsi a comunicare tempestivamente alla competente direzione
provinciale del tesoro il venir meno delle condizioni previste. La domanda
è utile anche per l'attribuzione del beneficio negli anni successivi a
quello di presentazione.
Per la definizione dei casi anteriori al 1° gennaio 1974, le condizioni
economiche previste dal secondo comma del presente articolo si considerano
equivalenti a quelle di chi non era assoggettabile all'imposta
complementare.
------------------------
TITOLO VII
Riunione e ricongiunzione di servizi
Capo I - Disposizioni generali
(giurisprudenza)
112. Riunioni di servizi statali.
Il dipendente che abbia prestato, presso la stessa o presso diverse
amministrazioni statali, servizi per i quali è previsto il trattamento di
quiescenza a carico del bilancio dello Stato ha diritto alla riunione dei
servizi stessi, ai fini del conseguimento di un unico trattamento di
quiescenza sulla base della totalità dei servizi prestati e secondo le
norme applicabili in relazione alla definitiva cessazione dal servizio
(57/b).
------------------------
(57/b) La Corte costituzionale, con sentenza 22-29 dicembre 1976, n. 275
(Gazz. Uff. 5 gennaio 1977, n. 4), ha statuito:
"dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli
artt. 112 e 118, comma secondo, del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato,
approvato con il D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui non
prevede, per il caso di cui all'art. 133, comma secondo, lettera c), dello
stesso testo unico, la corresponsione, in aggiunta al maggiore trattamento
di quiescenza che sarebbe spettato sulla base del solo servizio
precedente, di un trattamento supplementare di quiescenza per il
successivo periodo di servizio, da liquidarsi secondo le vigenti
disposizioni, limitatamente a quella parte di detto servizio che, sommato
al precedente, non oltrepassi il limite massimo pensionabile".
(giurisprudenza)
113. Ricongiunzione di servizi resi allo Stato e ad enti locali.
Il servizio prestato dal personale civile delle amministrazioni dello
Stato anche con ordinamento autonomo ed il servizio militare permanente o
continuativo sono ricongiungibili, ai fini del trattamento di quiescenza,
con il servizio reso alle dipendenze di enti locali con iscrizione agli
istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro oppure a
casse, fondi, regolamenti o convenzioni speciali di pensione esistenti
presso gli enti predetti, nonché con il servizio comunque prestato con
iscrizione agli istituti di previdenza sopra menzionati.
La ricongiunzione di cui al precedente comma si effettua anche per il
servizio non permanente o non continuativo reso dai sottufficiali dello
Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che abbiano conseguito almeno il
grado di sergente maggiore o equiparato, per quello reso dai brigadieri e
vice brigadieri dell'Arma dei carabinieri e dai pari grado dei Corpi delle
guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di
custodia nonché per quello prestato dai graduati o militari di truppa
dell'Arma e dei Corpi predetti.
Nei riguardi dei dipendenti per i quali ricorre l'applicazione dei commi
precedenti, la ricongiunzione è estensibile ai servizi ivi non
contemplati, quando essa sia ammessa dagli ordinamenti dello Stato, degli
istituti di previdenza o degli altri enti che concorrono alla
ricongiunzione.
Qualora per l'assunzione in uno dei posti ricoperti dal dipendente nel
corso di un servizio ammesso a ricongiunzione sia stato prescritto il
diploma di laurea o, in aggiunta, quello di specializzazione connessa alla
laurea, si applica lo art. 25 della legge 3 maggio 1967, n. 315 (58).
------------------------
(58) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: istituti
di previdenza amministrati dal Ministero del Tesoro.
114. Trattamento di quiescenza in base ai servizi ricongiunti.
All'atto della definitiva cessazione dal servizio il dipendente ha diritto
ad un trattamento di quiescenza determinato sulla base della totalità dei
servizi resi allo Stato e agli enti di cui all'art. 113.
Il computo di tali servizi si effettua secondo le norme dei rispettivi
ordinamenti.
Il trattamento di quiescenza, sia per il diritto che per la misura, è
stabilito secondo l'ordinamento statale se l'ultimo servizio è stato reso
allo Stato, ovvero secondo le norme che regolano il detto trattamento
presso l'ente o l'istituto al quale il dipendente presta servizio o è
iscritto all'atto della definitiva cessazione.
Il trattamento di quiescenza è corrisposto integralmente dallo Stato
ovvero dall'ente o dallo istituto di cui al comma precedente; ed è
considerato a tutti gli effetti a totale carico della amministrazione
statale, dell'ente o dell'istituto che lo corrisponde, come se a tale
amministrazione, ente o istituto il dipendente avesse prestato servizio o
fosse stato iscritto durante l'intero periodo di servizio computato.
Il trattamento di riversibilità, sia per il diritto che per la misura, si
stabilisce in base all'ordinamento statale ovvero in base a quello
dell'ente o dell'istituto di previdenza che ha corrisposto o - nel caso
che il dipendente sia deceduto in attività di servizio - avrebbe dovuto
corrispondere il relativo trattamento di quiescenza diretto.
Resta salvo il diritto all'eventuale differenza tra il trattamento
liquidato a norma del presente articolo e quello previsto dagli
ordinamenti speciali degli enti locali.
------------------------
(giurisprudenza)
115. Rapporti finanziari tra lo Stato e gli enti che concorrono alla
ricongiunzione.
Se in seguito al transito, con o senza soluzione di continuità, dal
servizio statale a quello di altro ente di cui all'art. 113, comma primo,
debba farsi luogo alla ricongiunzione dei servizi, lo Stato determina la
pensione spettante al proprio dipendente alla data di inizio del nuovo
rapporto, considerando tutti i servizi valutabili, anche mediante
ricongiunzione, anteriormente resi.
L'importo della suddetta pensione, con esclusione degli assegni accessori,
è corrisposto in valore capitale all'ente presso il quale il dipendente ha
assunto servizio ovvero all'istituto al quale il dipendente stesso viene
iscritto ai fini di quiescenza.
Per la determinazione del valore capitale si applicano i coefficienti di
cui alla tabella I allegata alla legge 22 giugno 1954, n. 523 (58),
tenendo conto dell'età dell'interessato all'atto dell'assunzione del nuovo
servizio.
Se al dipendente spetti, anziché la pensione, l'indennità per una volta
tanto, lo Stato ne versa l'importo all'ente o all'istituto di cui al
secondo comma.
Nel caso in cui sia stata già costituita la posizione assicurativa presso
l'Istituto nazionale della previdenza sociale, si applica l'art. 127.
Ove non spetti neppure l'indennità per una volta tanto, lo Stato versa
all'ente o all'istituto suddetti un importo corrispondente a tanti
dodicesimi dell'indennità minima prevista quanti sono i mesi computabili,
trascurando le frazioni di mese.
Per il personale che transita o sia transitato da uno degli enti di cui al
primo comma dell'articolo 113 alle dipendenze dello Stato, l'ente di
provenienza o l'istituto di previdenza cui l'interessato era iscritto
liquida il trattamento di quiescenza secondo il proprio ordinamento e ne
versa l'importo allo Stato, con applicazione delle norme contenute nei
commi precedenti.
Le amministrazioni statali e gli istituti di previdenza possono consentire
che il valore in capitale della pensione a carico di enti locali sia
corrisposto, anziché in unica soluzione, mediante pagamento di
corrispondenti rate annuali posticipate costanti, non superiori a dodici,
comprensive degli interessi al saggio del 4,25 per cento.
------------------------
(58) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: istituti
di previdenza amministrati dal Ministero del Tesoro.
(giurisprudenza)
116. Ricongiunzione dei servizi statali e di quelli resi ai Banchi di
Napoli e di Sicilia.
I servizi statali di cui all'art. 113, primo e secondo comma, sono
ricongiungibili, ai fini del trattamento di quiescenza, con il servizio
reso in qualità di impiegato del Banco di Napoli o del Banco di Sicilia.
Si applicano le disposizioni contenute nel citato art. 113, terzo e quarto
comma, e negli articoli 114 e 115.
------------------------
(giurisprudenza)
117. Rifusione del trattamento già liquidato.
Nel caso di riunione o di ricongiunzione di servizi, il dipendente che per
il servizio reso in precedenza abbia conseguito pensione o assegno,
normale o di privilegio, ne perde il godimento ed è tenuto a rifondere le
rate percepite durante la nuova prestazione di servizio effettuando la
rifusione in unica soluzione oppure ratealmente mediante trattenute sullo
stipendio, sulla paga o sulla retribuzione; le trattenute, la cui misura
non può superare un quinto di detti assegni di attività, sono operate per
un periodo massimo di dieci anni.
Il dipendente che abbia conseguito indennità per una volta tanto è tenuto
a rifonderla in unica soluzione oppure ratealmente mediante la stessa
trattenuta di cui al primo comma e, in questo caso, con l'interesse al
saggio legale decorrente dalla data di inizio del nuovo rapporto.
Le rate di cui ai commi precedenti, non ancora versate alla data della
definitiva cessazione dal servizio, vengono recuperate sul nuovo
trattamento di quiescenza, diretto e di riversibilità, con trattenute non
superiori al quinto della misura mensile del trattamento stesso.
Qualora sia liquidata una nuova indennità per una volta tanto, il recupero
si effettua mediante detrazione dall'indennità stessa.
------------------------
118. Disposizioni comuni.
In tutti i casi di riunione o di ricongiunzione di servizi, ai fini della
liquidazione o della riliquidazione del trattamento di quiescenza
spettante sulla base dei servizi riuniti o ricongiunti, non possono essere
considerati uno stipendio, una paga o una retribuzione superiori a quelli
posti a base della liquidazione del precedente trattamento di quiescenza
se non sia trascorso almeno un anno intero nel nuovo rapporto.
Il trattamento di quiescenza suddetto non può, comunque, essere inferiore
a quello che sarebbe spettato in relazione al servizio precedente (58/a).
------------------------
(58/a) La Corte costituzionale, con sentenza 22-29 dicembre 1976, n. 275
(Gazz. Uff. 5 gennaio 1977, n. 4), ha "dichiarato l'illegittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 112 e 118, comma
secondo, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con il D.P.R. 29
dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui non prevede, per il caso di cui
all'art. 133, comma secondo, lettera c), dello stesso testo unico, la
corresponsione, in aggiunta al maggiore trattamento di quiescenza che
sarebbe spettato sulla base del solo servizio precedente, di un
trattamento supplementare di quiescenza per il successivo periodo di
servizio, da liquidarsi secondo le vigenti disposizioni, limitatamente a
quella parte di detto servizio che, sommato al precedente, non oltrepassi
il limite massimo pensionabile".
Capo II - Disposizioni speciali
(giurisprudenza)
119. Dipendenti transitati per legge dallo Stato a enti diversi, o
viceversa.
I dipendenti statali che per effetto di disposizioni di legge siano
transitati alle dipendenze di province, comuni o altri enti conseguono,
all'atto della cessazione dal servizio, il trattamento di quiescenza sulla
base della totalità del servizio prestato.
Lo stesso diritto ha il personale degli enti predetti che sia transitato
alle dipendenze dello Stato per effetto di disposizioni di legge, purché
il servizio non statale già prestato fosse produttivo di trattamento
pensionistico secondo le riforme dell'ente di provenienza.
In entrambi i casi il trattamento, sia diretto che di riversibilità, è
stabilito secondo le norme applicabili ai dipendenti statali e il relativo
importo è ripartito tra lo Stato e gli altri enti, in proporzione della
durata dei servizi utili rispettivamente resi; agli effetti di tale
ripartizione, il computo si effettua a mesi interi, trascurando la
frazione di mese.
------------------------
120. Servizi con iscrizione ai fondi speciali per il personale
postelegrafonico e telefonico.
In caso di passaggio, con o senza soluzione di continuità, del personale
degli uffici locali e delle agenzie postali nei ruoli delle
amministrazioni statali, o viceversa, per la ricongiunzione dei servizi
resi con iscrizione al fondo istituito presso l'Istituto postelegrafonici,
o riscattati secondo le norme del fondo stesso, con quelli prestati allo
Stato, si applicano le disposizioni dell'art. 119.
In caso di passaggio, con o senza soluzione di continuità, del personale
dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici iscritto alla Cassa
integrativa di previdenza, istituita con D.Lgs.C.p.S. 22 gennaio 1947, n.
134 (59), nei ruoli di altre amministrazioni statali, per la
ricongiunzione dei servizi si applicano le disposizioni della L. 22 giugno
1954, n. 523 (59/a). Per il personale iscritto alla Cassa medesima,
assicurato presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni, ai sensi
dell'art. 10 del R.D.L. 14 giugno 1925, n. 884 (59), la destinazione del
capitale garantito dalla relativa polizza sarà stabilita con il
regolamento di esecuzione previsto dall'art. 275 del presente testo unico.
------------------------
(59) Riportato alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
(59/a) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: istituti
di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro.
(59) Riportato alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
121. Istituti di istruzione con fondi speciali di pensione.
Il servizio reso presso istituti non statali di istruzione, con iscrizione
a fondi speciali di pensione, è ricongiungibile con il servizio
successivamente prestato in qualità di dipendente statale.
All'atto della definitiva cessazione dal servizio il dipendente consegue
un unico trattamento di quiescenza sulla base della totalità dei servizi
resi a detti istituti e allo Stato, computati secondo le norme dei
rispettivi ordinamenti.
Per la determinazione del trattamento di cui sopra e per la ripartizione
del relativo onere finanziario si applica l'art. 119, ultimo comma.
------------------------
122. Servizi resi, con polizza assicurativa, presso istituti di
istruzione.
La disposizione del primo comma dell'art. 121 si applica anche nei casi di
servizi prestati presso istituti non statali di istruzione, con polizza
assicurativa.
Il trattamento di quiescenza, sulla base della totalità dei servizi resi
presso detti istituti e presso lo Stato, è liquidato secondo le norme
relative ai dipendenti statali.
Per la ripartizione dell'onere finanziario si applica l'art. 119, ultimo
comma. Gli istituti di istruzione hanno diritto di rivalsa nei confronti
degli interessati.
------------------------
123. Insegnanti elementari e personale scolastico già comunale.
Gli insegnanti elementari, che anteriormente al 1° gennaio 1934 furono
iscritti a fondi speciali di comuni aventi autonomia scolastica, e
successivamente al Monte pensioni per gli insegnanti elementari,
conseguono il trattamento di quiescenza per la totalità dei servizi in
base alle norme relative ai dipendenti statali; a tali flni, il servizio
reso con iscrizione al Monte pensioni per gli insegnanti elementari si
considera come reso allo Stato.
L'onere relativo al trattamento di quiescenza è ripartito tra lo Stato e i
comuni in proporzione alla durata dei rispettivi servizi utili espressa in
mesi, trascurando le frazioni di mese.
L'ente locale versa allo Stato la propria quota capitalizzata a norma
delle disposizioni di cui alla legge 22 giugno 1954, n. 523 (60).
La eventuale differenza tra il trattamento anzidetto e quello previsto
dagli ordinamenti speciali dei comuni fa carico all'ente locale ed è da
questo determinata e direttamente corrisposta all'interessato.
Il presente articolo si applica anche agli insegnanti elementari che,
posteriormente al 31 dicembre 1933, erano ancora iscritti a regolamenti
comunali di pensione, intendendosi in ogni caso cessata l'iscrizione a
tali regolamenti a decorrere dal 1° ottobre 1948; nonché ai direttori
didattici, agli ispettori scolastici, ai direttori centrali e in genere al
personale di cui all'articolo 59 della legge 6 febbraio 1941, n. 176 (61),
in servizio alle dipendenze dello Stato successivamente al 30 settembre
1948.
------------------------
(60) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: istituti
di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro.
(61) Recante l'ordinamento del Monte pensioni per gli insegnanti
elementari.
TITOLO VIII
Rapporti con l'Istituto nazionale della previdenza sociale
(giurisprudenza)
124. Costituzione della posizione assicurativa.
Qualora il dipendente civile ovvero il militare in servizio permanente o
continuativo cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto a
pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio, si fa luogo
alla costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l'Istituto nazionale
della previdenza sociale, per il periodo di servizio prestato.
L'importo complessivo delle quote dei relativi contributi a carico del
lavoratore e del datore di lavoro, da versarsi al predetto istituto, è
portato in detrazione dall'indennità per una volta tanto spettante agli
interessati; l'eventuale onere differenziale fa carico allo Stato.
Ove non spetti l'indennità suddetta, l'intero onere è assunto dallo Stato.
Nei casi di servizi ricongiungibili previsti dagli articoli 119, 120, 121
e 122, ove spetti indennità per una volta tanto, l'eventuale onere
differenziale per i contributi è ripartito fra lo Stato e gli altri enti,
in proporzione delle rispettive quote; ove la indennità non spetti
l'intero onere è ripartito nella stessa proporzione.
Per i servizi computabili a domanda, la costituzione della posizione
assicurativa si effettua a norma dell'art. 40 della legge 22 novembre
1962, n. 1646 (60), concernente gli ordinamenti degli istituti di
previdenza presso il Ministero del tesoro (61/a).
Per il personale cessato dal servizio anteriormente al 30 aprile 1958, si
applica l'art. 52 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (62).
------------------------
(60) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: istituti
di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro.
(61/a) La Corte costituzionale, con sentenza 7-9 maggio 2001, n. 113
(Gazz. Uff. 16 maggio 2001, n. 19 - Serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità del combinato disposto del presente comma e dell'art. 40,
L. 22 novembre 1962, n. 1646, nella parte in cui - per i periodi di studi
che siano stati oggetto di riscatto ai sensi e per gli effetti dell'art.
13 del presente decreto - subordinano la costituzione della posizione
assicurativa nella assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia e i superstiti, alla condizione che, per gli stessi periodi, "vi
sia stata effettiva prestazione di lavoro subordinato".
(62) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione
obbligatoria per).
125. Contributi.
I contributi da versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale
per la costituzione della posizione assicurativa sono determinati, senza
interessi, in base agli stipendi, paghe o retribuzioni pensionabili,
percepiti nel periodo cui si riferisce la costituzione della posizione
anzidetta.
Per i servizi non di ruolo riscattati i contributi sono determinati, senza
interesse, in base allo stipendio, alla paga o alla retribuzione
considerati per il riscatto.
In nessun caso gli stipendi, le paghe o le retribuzioni di cui ai
precedenti commi si considerano di importo superiore o inferiore,
rispettivamente, ai massimali o ai minimali previsti per l'assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
------------------------
(giurisprudenza)
126. Casi di esclusione.
Non si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa per i
dipendenti cessati dal servizio senza aver acquisito il diritto a
pensione:
a) che abbiano titolo all'assegno vitalizio di diritto a carico del fondo
di previdenza per i dipendenti statali, salvo che non optino per la
costituzione della posizione assicurativa presso l'Istituto nazionale
della previdenza sociale, secondo le norme vigenti;
b) che assumano un altro servizio di cui debba effettuarsi la riunione o
la ricongiunzione con il servizio precedente.
La costituzione della posizione anzidetta è parimenti esclusa qualora, in
caso di morte del dipendente in attività di servizio, non sussista per i
superstiti diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
------------------------
127. Annullamento della posizione assicurativa.
La posizione assicurativa è annullata qualora, dopo la sua costituzione,
il dipendente acquisti titolo all'assegno vitalizio di cui alla lettera a)
dell'articolo precedente o assuma un altro servizio di cui alla lettera b)
dello stesso articolo, ovvero quando venga riconosciuto, in favore del
dipendente o dei suoi superstiti, diritto a pensione.
Qualora la posizione assicurativa abbia già fatto conseguire la pensione a
carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o la indennità di
cui all'art. 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (63), e successive
modificazioni, gli interessati per essere ammessi alla ricongiunzione dei
servizi o per il conseguimento della pensione a carico dello Stato, devono
rinunciare alla pensione di detto Istituto e rifondere ad esso le rate o
le indennità riscosse con gli interessi composti al saggio annuo del 5 per
cento.
Nei casi di annullamento della posizione assicurativa costituita in
relazione a servizi statali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale
restituisce allo Stato l'importo dei contributi versati.
------------------------
(63) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione
obbligatoria per).
128. Personale militare volontario.
In favore dei militari volontari dell'Esercito, esclusa l'Arma dei
carabinieri, e dell'Aeronautica che cessano dal servizio senza aver
acquisito diritto a pensione normale per anzianità di servizio si
provvede, all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di
servizio prestato, alla costituzione, a cura dell'amministrazione, della
posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità,
la vecchiaia e i superstiti mediante versamento dei contributi determinati
secondo le norme della predetta assicurazione. L'importo dei contributi a
carico del militare è trattenuto sul premio di congedamento. La parte
eventualmente eccedente rimane a carico dello Stato.
Qualora il personale di cui al comma precedente assuma successivamente
servizio pensionabile presso una amministrazione statale, si procede
all'annullamento della posizione assicurativa e l'Istituto nazionale della
previdenza sociale è tenuto a rimborsare, senza interesse, lo ammontare
dei suddetti contributi salvo che, l'interessato rinunci al computo, ai
fini della pensione statale, del servizio militare cui si riferiscono i
contributi stessi.
Nel caso in cui prima dell'assunzione in servizio pensionabile sia stata
conseguita pensione di invalidità, l'interessato, per ottenere il computo
del servizio militare ai fini della pensione statale, deve rinunciare alla
pensione di invalidità e rifondere all'Istituto nazionale della previdenza
sociale le rate riscosse, senza interessi.
Per i volontari della Marina militare valgono le disposizioni in vigore
per l'iscrizione alla Cassa nazionale per la previdenza marinara, questa
rimborserà all'erario i contributi per l'assicurazione per l'invalidità,
la vecchiaia e i superstiti versati dall'amministrazione militare a favore
dei sottufficiali volontari raffermati che abbiano conseguito il diritto a
pensione normale.
------------------------
(giurisprudenza)
129. Operai.
Gli operai nominati in ruolo anteriormente al 1° luglio 1956 sono iscritti
all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e i
relativi contributi sono assunti interamente a carico dello Stato.
Lo Stato subentra nei diritti dei predetti operai e dei loro aventi causa
alla pensione o quota di pensione relativa all'assicurazione obbligatoria
per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per i servizi resi dal 1°
gennaio 1926 con iscrizione all'assicurazione predetta, che sono valutati
anche per la pensione statale.
Per gli operai in servizio al 1° luglio 1956, che anteriormente alla data
stessa abbiano acquisito il diritto alla pensione di invalidità, di
vecchiaia o per i superstiti, il disposto del precedente comma si applica
a partire dalla data di cessazione dal servizio.
Gli operai di cui al precedente comma che, alla data del 30 aprile 1952,
si trovavano nelle condizioni richieste per conseguire la pensione di
invalidità e vecchiaia, salvo il requisito dell'età, hanno diritto, quando
siano in possesso anche di tale requisito, alla pensione sopracitata per
la parte assicurativa già costituita alla data del 30 aprile 1952, ferma
restando l'applicazione del terzo comma.
Il secondo comma non è applicabile agli operai che, alla data del 1°
luglio 1956, erano titolari di pensione privilegiata.
Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche agli
operai che abbiano ottenuto od ottengano la nomina o il passaggio ad
impiego civile o militare, e ai loro aventi causa.
------------------------
TITOLO IX
Cumulo di pensioni e stipendi
(giurisprudenza)
130. Pensione normale diretta e trattamento di attività.
È ammesso il cumulo, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, di una
pensione normale diretta o di un assegno equivalente con un trattamento di
attività quando detti trattamenti derivino da servizi resi alle dipendenze
di amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, di
regioni, di province, di comuni o di istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenze, di enti parastatali, di enti o istituzioni di diritto
pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a
tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi
a carattere continuativo, nonché di aziende annesse o direttamente
dipendenti dalle regioni, dalle province, dai comuni o dagli altri enti
suindicati.
All'atto della cessazione del nuovo rapporto è liquidato il trattamento di
quiescenza in base al servizio relativo al rapporto stesso. Tale
trattamento è cumulabile con la pensione o assegno già conseguiti in
dipendenza del precedente rapporto.
Restano ferme le disposizioni concernenti il divieto di cumulo degli
assegni accessori di quiescenza tra loro o con assegni accessori di
attività (63/cost).
------------------------
(63/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 15-21 novembre 2000, n.
517 (Gazz. Uff. 29 novembre 2000, n. 49, serie speciale), ha dichiarato la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 130, ultimo comma, sollevata in riferimento all'art. 36 della
Cost.
(giurisprudenza)
131. Opzione per la riunione o la ricongiunzione dei servizi.
In luogo del cumulo dei trattamenti di cui al primo e al secondo comma
dell'art. 130, qualora sia ammessa la riunione o la ricongiunzione del
nuovo con il precedente servizio, il personale interessato può optare per
tale riunione o ricongiunzione, con tutti gli effetti previsti dagli
ordinamenti applicabili nei singoli casi.
Per l'esercizio dell'opzione si osservano le disposizioni degli artt. 151
e 262, ultimo comma.
Il personale che abbia esercitato l'opzione perde il godimento della
pensione o dell'assegno già conseguiti e deve rifondere le rate percepite
durante la nuova prestazione di servizio.
All'atto della cessazione del nuovo rapporto, spetta il trattamento di
quiescenza da liquidarsi sulla base della totalità dei servizi prestati e
secondo le norme applicabili in relazione a detta cessazione.
Si osservano le disposizioni dell'art. 118.
Nei casi di cumulo di servizi resi con iscrizione alle casse pensioni,
amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del
Ministero del tesoro, ai monti pensioni o a istituti o fondi speciali per
pensioni amministrati da comuni, province o istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza, non si applicano le norme contenute nei commi
secondo, terzo e quarto del presente articolo. In tali casi l'esercizio
della opzione e la rifusione delle rate di pensione percepite si
effettuano secondo le norme e le modalità contemplate dagli ordinamenti
delle casse pensioni, dei monti pensioni degli istituti o fondi speciali
per pensioni sopra indicati.
------------------------
(giurisprudenza)
132. Effetti del precedente servizio in caso di cumulo.
Nei casi di cumulo di un trattamento di quiescenza con un trattamento di
attività, il precedente servizio che ha dato diritto alla pensione o
all'assegno in godimento non si computa ai fini economici e di carriera
nel nuovo rapporto né ai fini dell'ulteriore trattamento di quiescenza di
cui al secondo comma dell'art. 130; resta altresì esclusa l'applicazione
di norme che consentano maggiorazioni a qualsiasi titolo dell'anzianità di
servizio valutabile ai fini di pensione, che siano già state considerate
nella liquidazione della precedente pensione od assegno.
------------------------
(giurisprudenza)
133. Divieto di cumulo.
Il cumulo dei trattamenti di cui al primo comma dell'art. 130 non è
ammesso nei casi in cui il nuovo rapporto costituisce derivazione,
continuazione o rinnovo di quello precedente che ha dato luogo alla
pensione.
Il divieto di cui sopra opera nei casi di:
a) riammissione in servizio di personale civile;
b) richiamo alle armi di personale militare provvisto di pensione per il
precedente servizio militare;
c) nomina all'impiego civile di sottufficiale o graduato, in applicazione
delle particolari disposizioni concernenti riserva di posti in favore di
detti militari;
d) nomina conseguita mediante concorso riservato esclusivamente a soggetti
che hanno già prestato servizio ovvero a tali soggetti insieme con
appartenenti a particolari categorie di professionisti;
e) conferimento di incarichi di insegnamento in scuole o istituti dello
stesso grado di quelli presso cui è stato prestato il servizio precedente
in qualità di incaricato;
f) nomina senza concorso a posto statale o presso gli enti di cui all'art.
130, conseguita in derivazione o in continuazione o, comunque, in costanza
di un precedente rapporto d'impiego rispettivamente con lo Stato o con gli
enti stessi.
Nei casi in cui il precedente rapporto abbia dato titolo alla liquidazione
di un trattamento di pensione, il trattamento stesso è sospeso.
Al termine del nuovo servizio spetta il trattamento di quiescenza secondo
il disposto del quarto comma dell'art. 131.
------------------------
134. Reiscrizioni a casse di previdenza.
Nel caso di trattamento di quiescenza che derivi da iscrizione ad una
delle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza,
amministrati dal Ministero del tesoro, seguita da continuazione di
iscrizione o da reiscrizione alla stessa cassa pensioni, si applicano le
disposizioni dei commi seguenti.
Qualora il dipendente iscritto ad una delle casse pensioni precedentemente
indicate cessi dal servizio e sia trattenuto in servizio o riprenda
servizio presso lo stesso ente, con continuazione di iscrizione o con
reiscrizione alla cassa medesima, le norme contenute nei primi tre commi
dell'art. 133 trovano applicazione soltanto nei casi in cui la cessazione
dal servizio non derivi da collocamento a riposo per limiti di età
previsti da legge, da norme regolamentari o da contratto collettivo di
lavoro a carattere nazionale.
Negli altri casi di collocamento a riposo, in cui le norme indicate nel
comma precedente debbano applicarsi, il dipendente può chiedere il
trattamento di pensione spettante per la totalità dei servizi resi con
iscrizione e con continuazione di iscrizione o di reiscrizione alla cassa
oppure i separati trattamenti di pensione e di pensione aggiuntiva
relativi, rispettivamente, al servizio reso con iscrizione e a quello reso
con continuazione di iscrizione o di reiscrizione; la pensione rimane
comunque sospesa per la durata del servizio reso con continuazione di
iscrizione o di reiscrizione.
------------------------
135. Personale in servizio alla data del 1° marzo 1966.
Nei confronti del personale che alla data del 1° marzo 1966 si trovava in
servizio in una delle posizioni previste dall'art. 133 ed era titolare di
una pensione per i servizi prestati anteriormente, continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti al 28 febbraio 1966 in materia di
cumulo fra pensione e assegni di attività, salvo che il personale stesso
abbia esercitato opzione per la riunione o ricongiunzione dei servizi.
------------------------
136. Trattamento di attività e pensione di riversibilità.
È ammesso il contemporaneo godimento di un trattamento di attività con una
pensione normale, di riversibilità o indiretta, conseguita per i servizi
prestati dal dante causa alle dipendenze delle amministrazioni o degli
enti indicati nell'art. 130, salva l'applicazione dell'ultimo comma
dell'articolo stesso.
------------------------
137. Trattamento economico di sfollamento.
Le disposizioni contenute negli articoli precedenti del presente titolo si
applicano anche nei confronti del personale militare in godimento di
trattamento economico di sfollamento, nonché nei confronti dei titolari di
pensione o di assegno equivalente che, pur non derivanti dai servizi
indicati nell'art. 130, siano a carico dello Stato o dell'amministrazione
ferroviaria o di fondi istituiti presso le amministrazioni dello Stato,
anche con ordinamento autonomo.
------------------------
138. Pensioni a carico dell'I.N.P.S.
Le disposizioni contenute negli articoli precedenti del presente titolo
non concernono le pensioni derivanti dall'assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o a carico di fondi sostitutivi
gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
------------------------
(giurisprudenza)
139. Pensione privilegiata.
La pensione privilegiata o l'assegno rinnovabile sono cumulabili con un
trattamento di attività ovvero con altro trattamento pensionistico
derivante da un rapporto di servizio diverso da quello che ha dato luogo
alla pensione o all'assegno anzidetti.
Qualora l'interessato chieda la riunione o la ricongiunzione dei servizi,
si applicano le norme di cui al titolo VII.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per i
sottufficiali e i graduati che abbiano conseguito, con o senza soluzione
di continuità, la nomina ad impiego civile di cui all'art. 133, lettera
c).
------------------------
140. Pensione di riversibilità.
È ammesso il cumulo della pensione di riversibilità, spettante al coniuge
superstite del dipendente statale, con una pensione diretta.
È altresì ammesso il cumulo delle pensioni di riversibilità cui gli aventi
causa abbiano diritto da parte di danti causa che siano stati dipendenti
statali.
------------------------
TITOLO X
Ritenute sulla pensione - Recupero di crediti - Prescrizione delle rate
(giurisprudenza)
141. Ritenute sulla pensione.
Sull'ammontare complessivo della pensione e della tredicesima mensilità,
esclusa la parte di questa relativa all'assegno di caroviveri, spettanti
agli ufficiali durante il periodo di permanenza in ausiliaria nonché
durante i periodi di collocamento nella riserva o in congedo assoluto,
quando questi ultimi siano computabili ai fini degli aumenti biennali
secondo il disposto dell'art. 56, è operata la ritenuta del 6 per cento in
conto entrate del tesoro. Qualora, però, il collocamento nella riserva o
in congedo assoluto sia stato determinato da ferite, lesioni o infermità
riportate o aggravate per causa di guerra, la ritenuta non è operata.
La pensione spettante agli ufficiali in ausiliaria è assoggetta al
contributo dello 0,50 per cento a favore del Fondo di previdenza per i
dipendenti dello Stato.
Agli effetti delle ritenute per l'assistenza sanitaria e per le imposte
erariali, da operarsi sul trattamento di quiescenza spettante ai
dipendenti statali, si applicano le vigenti disposizioni di legge.
------------------------
(giurisprudenza)
142. Ritenute non operate sugli assegni di attività.
Se durante i periodi di servizio computati ai fini del trattamento di
quiescenza non siano state operate le ritenute in conto entrate del
tesoro, di cui all'art. 3, il relativo importo è imputato al trattamento
di quiescenza in unica soluzione oppure mediante trattenute mensili in
misura non superiore al quinto della pensione o dell'assegno rinnovabile.
Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 8, si debba valutare un periodo non
retribuito, l'interessato è tenuto a versare, per la durata del periodo
stesso, l'importo delle ritenute in conto entrate del tesoro applicabili
all'ultimo stipendio integralmente percepito.
------------------------
(giurisprudenza)
143. Sequestro, pignoramento, cessione.
Il trattamento di quiescenza con i relativi assegni accessori, fatta
eccezione per l'indennità integrativa speciale, è sequestrabile per la
realizzazione dei crediti da risarcimento del danno eventualmente causato
dal dipendente all'amministrazione.
Quando i crediti predetti siano stati accertati con sentenza passata in
giudicato, il ristoro del danno può avvenire anche mediante trattenuta
sugli importi da corrispondere.
La pensione e l'assegno rinnovabile non possono, comunque, essere
sottoposti a sequestro, a pignoramento o a trattenuta in misura superiore
a un quinto, valutato al netto delle ritenute di cui all'art. 141.
Si applicano il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n.
180 (64), e successive modificazioni, e il regio decreto-legge 19 gennaio
1939, n. 295 (65).
Il termine di prescrizione previsto dal primo comma dell'art. 2 del
suddetto regio decreto-legge non decorre prima del giorno in cui il
provvedimento di liquidazione della pensione o dell'assegno rinnovabile
sia portato a conoscenza dell'interessato, ai sensi delle disposizioni del
presente testo unico.
------------------------
(64) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(65) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(giurisprudenza)
144. Recupero dell'equo indennizzo.
Nel caso in cui il dipendente al quale sia stato liquidato l'equo
indennizzo ottenga successivamente, per la stessa causa, la pensione
privilegiata, la metà dell'ammontare dell'indennizzo liquidato sarà
recuperata mediante trattenute mensili sulla pensione, di importo pari a
un decimo dell'ammontare di questa.
------------------------
PARTE II
Procedimento
TITOLO I
Documentazione, riscatto e ricongiunzione dei servizi
(giurisprudenza)
145. Dichiarazione dei servizi e documentazione.
Il dipendente statale, all'atto dell'assunzione in servizio è tenuto a
dichiarare per iscritto tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati
in precedenza allo Stato, compreso il servizio militare o ad altri enti
pubblici, nonché i periodi di studio e di pratica ed esercizio
professionali di cui all'art. 13. La dichiarazione deve essere resa anche
se negativa.
Il provvedimento che dispone la nomina a posto di ruolo negli impieghi
statali deve contenere l'attestazione che il dipendente abbia reso la
dichiarazione di cui al comma precedente; per gli insegnanti
l'attestazione è fatta nel provvedimento di nomina a ordinario.
Sono ammesse dichiarazioni integrative nel termine perentorio di due anni
dalla data della dichiarazione originaria; in caso di decesso del
dipendente, la dichiarazione originaria può essere integrata dagli aventi
causa.
Il dipendente, inoltre, è tenuto a dichiarare i dati relativi al suo stato
di famiglia nonché le successive variazioni.
La documentazione relativa alle dichiarazioni di cui ai commi precedenti,
ove non sia prodotta dall'interessato, è acquisita d'ufficio.
I servizi e i periodi non dichiarati ai sensi dei commi precedenti non
possono essere valutati ai fini del trattamento di quiescenza.
------------------------
146. Trasmissione della dichiarazione.
Il capo dell'ufficio presso il quale il dipendente statale assume
servizio, ricevuta la dichiarazione prevista dall'art. 145 e la
documentazione eventualmente prodotta dall'interessato, trasmette gli atti
all'ufficio competente a liquidare il trattamento normale diretto;
quest'ultimo ufficio acquisisce la documentazione non prodotta
dall'interessato.
------------------------
(giurisprudenza)
147. Servizi e periodi computabili a domanda.
Il dipendente statale che abbia da far valere servizi o periodi
computabili a domanda, con o senza riscatto, può presentare la domanda
contestualmente alla dichiarazione di cui all'articolo 145 oppure
successivamente, ma almeno due anni prima del raggiungimento del limite di
età previsto per la cessazione dal servizio, pena la decadenza.
Qualora la cessazione dal servizio abbia luogo prima che sia scaduto il
termine di cui al primo comma, la domanda deve essere presentata, a pena
di decadenza, entro novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento
di cessazione.
Nel caso di decesso in servizio del dipendente, anche se incorso nella
decadenza di cui al primo comma, l'ufficio competente a liquidare la
pensione interpella, circa il computo dei servizi e periodi suddetti, gli
aventi causa, i quali possono presentare domanda entro il termine
perentorio di novanta giorni dalla ricezione dello invito dell'ufficio.
------------------------
148. Applicabilità delle disposizioni degli articoli precedenti.
Le disposizioni contenute negli articoli 145, 146, e 147 si osservano, in
quanto applicabili, anche per i dipendenti civili non di ruolo, con
esclusione soltanto di quelli che ai fini del trattamento di quiescenza
sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria.
Alla dichiarazione dei servizi non è tenuto il personale militare non
appartenente al servizio permanente o continuativo.
------------------------
149. Definizione della domanda di computo.
Sulla domanda di computo dei servizi e dei periodi di cui all'art. 147
provvede l'ufficio competente a liquidare il trattamento normale diretto.
Il provvedimento è emesso entro novanta giorni dalla ricezione della
domanda o dalla acquisizione dei documenti ed è comunicato all'interessato
in forma amministrativa.
------------------------
(giurisprudenza)
150. Pagamento del contributo di riscatto.
Il contributo di riscatto può essere versato in unica soluzione oppure
mediante ritenute mensili sullo stipendio, paga o retribuzione o sul
trattamento diretto di quiescenza per un periodo di tempo non superiore a
quello riscattato, a decorrere dal secondo mese successivo a quello di
registrazione del provvedimento di cui all'art. 149.
Nel caso di liquidazione di indennità in luogo di pensione, il contributo
di riscatto e le rate residue sono detratti in unica soluzione
dall'indennità stessa.
Nel caso di pensione di riversibilità l'importo delle rate di contributo
non ancora versate è ridotto proporzionalmente all'aliquota di
riversibilità della pensione, fermo restando il numero delle rate stesse.
------------------------
(giurisprudenza)
151. Riunione e ricongiunzione dei servizi su domanda o di ufficio.
La riunione e la ricongiunzione dei servizi sono effettuate su domanda
dell'interessato nel caso in cui, per il servizio precedente, sia stato
liquidato il trattamento di quiescenza e questo sia cumulabile con il
trattamento di attività spettante in relazione al nuovo rapporto; in ogni
altro caso si provvede di ufficio.
La domanda deve essere presentata all'amministrazione statale o all'ente
presso cui il dipendente presta il nuovo servizio ovvero all'istituto al
quale è iscritto ai fini di quiescenza.
La domanda non è ammessa se presentata oltre il termine di sei mesi dalla
data di inizio del nuovo rapporto. Qualora, però il trattamento di
quiescenza relativo al precedente servizio sia stato liquidato dopo la
data di inizio del nuovo rapporto, il termine anzidetto decorre dalla data
di comunicazione del provvedimento di liquidazione o, se anteriore, dalla
data di riscossione della prima rata di pensione o di assegno ovvero
dell'indennità per una volta tanto.
L'amministrazione, l'ente o l'istituto di cui al secondo comma, ove non
respinga la domanda, ne dà comunicazione all'amministrazione o all'ente da
cui il dipendente proviene ovvero all'istituto al quale era stato
iscritto, entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda o
dalla data di acquisizione dei documenti.
Per l'amministrazione statale provvede l'ufficio competente a liquidare il
trattamento normale diretto.
------------------------
152. Determinazione della pensione capitalizzata.
Il provvedimento con il quale viene determinata la pensione in valore
capitale o l'indennità per una volta tanto da versare alla amministrazione
statale, all'ente o all'istituto a cui al secondo comma dell'art. 151 è
emesso entro sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione di cui
al quarto comma di detto articolo.
Per l'amministrazione statale provvede l'ufficio che ha liquidato o che è
competente a liquidare il trattamento di quiescenza spettante al proprio
dipendente.
Il provvedimento è comunicato in forma amministrativa all'interessato
nonché all'amministrazione o all'ente a cui egli è transitato ovvero
all'istituto al quale è iscritto ai fini di quiescenza.
------------------------
153. Riparto del trattamento di quiescenza a carico dello Stato.
Nei casi di ricongiunzione di servizi, previsti nel titolo VII, capo II,
l'ufficio competente a liquidare il complessivo trattamento di quiescenza
determina la quota a carico dell'ente che concorre alla ricongiunzione.
Lo stesso ufficio provvede alla capitalizzazione della quota comunale nei
casi di cui all'art. 123.
Il provvedimento è comunicato in forma amministrativa all'interessato e
all'ente o all'istituto che concorre alla ricongiunzione.
------------------------
TITOLO II
Liquidazione del trattamento di quiescenza
Capo I - Trattamento normale diretto e di riversibilità
Sezione I - Trattamento normale diretto
(giurisprudenza)
154. Competenza.
Per il personale degli uffici periferici la competenza a provvedere al
collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età e a liquidare
il relativo trattamento di quiescenza è devoluta, per ogni
amministrazione, all'ufficio periferico con circoscrizione provinciale o
superiore; nei casi di cessazione dal servizio per causa diversa dal
raggiungimento del limite di età, il trattamento di quiescenza normale è
liquidato dall'ufficio precedentemente indicato in base al provvedimento
di cessazione dal servizio trasmesso dall'organo competente ovvero in base
a una sentenza della Corte dei conti che dichiari essersi verificate le
condizioni previste per il diritto a detto trattamento.
Per il collocamento a riposo e per la liquidazione del trattamento di
quiescenza del personale in servizio presso le amministrazioni centrali,
dei dirigenti degli uffici periferici con circoscrizione non inferiore a
quella provinciale nonché per il personale collocato fuori ruolo o
comandato presso altre amministrazioni o enti pubblici provvede
l'amministrazione centrale a cui il dipendente appartiene.
Gli uffici centrali e periferici competenti a disporre il collocamento a
riposo e a liquidare il relativo trattamento di quiescenza, ai sensi dei
commi precedenti, sono stabiliti, per ogni amministrazione, con decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro competente e con il ministro per il tesoro.
Il Ministero di grazia e giustizia liquida il trattamento di quiescenza
dei magistrati ordinari e del personale, centrale e periferico, dipendente
dal Ministero stesso nonché del personale degli archivi notarili; la
Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede per i magistrati e per il
personale del Consiglio di Stato e della Corte dei conti nonché per il
personale dell'Avvocatura dello Stato.
Restano ferme le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente
testo unico, secondo le quali il collocamento a riposo di determinate
categorie di dipendenti dello Stato è disposto con decreto del Presidente
della Repubblica.
Resta ferma la competenza dell'amministrazione centrale nei casi in cui ai
dipendenti uffici periferici siano demandati compiti di carattere
esclusivamente tecnico.
------------------------
(giurisprudenza)
155. Cessazione dal servizio per limiti di età.
La cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età e la
liquidazione del trattamento di quiescenza sono disposte, ove non ostino
particolari motivi, con unico decreto.
Nello stesso decreto di liquidazione sono indicate, ai fini della
riversibilità della pensione, le generalità del coniuge e dei figli
minorenni.
Il provvedimento è trasmesso ai competenti organi di controllo almeno sei
mesi prima del raggiungimento del limite di età.
Entro trenta giorni dal ricevimento, la competente ragioneria invia copia
del decreto di cui ai precedenti commi alla direzione provinciale del
tesoro per il puntuale inizio dei pagamenti, indicandovi il numero di
iscrizione da attribuire alla partita di pensione.
La medesima ragioneria trasmette altresì alla Corte dei conti, per il
controllo di competenza, il provvedimento di cui al precedente terzo comma
unitamente alla relativa documentazione.
La direzione provinciale del tesoro, ricevuta copia del decreto di
concessione della pensione, procede all'apertura della relativa partita di
spesa fissa sulla quale dispone il pagamento del trattamento economico
sulla base di quanto previsto nel provvedimento stesso. Nel caso in cui i
pagamenti disposti in base a tali atti risultino errati, si fa luogo al
conguaglio a credito o a debito.
All'atto della cessazione dal servizio, copia del decreto di liquidazione
è consegnata dal capo dell'ufficio al titolare, che ne rilascia ricevuta.
Qualora non sia possibile per eccezionali motivati impedimenti predisporre
il provvedimento nei termini stabiliti dal terzo comma del presente
articolo, è autorizzata la corresponsione del trattamento provvisorio con
le procedure di cui al successivo art. 162 (65/a).
------------------------
(65/a) Così sostituito dall'art. 5, D.P.R. 19 aprile 1986, n. 138,
riportato al n. A/XXXVII.
156. Altri casi di cessazione dal servizio.
Nei casi di cessazione dal servizio per causa diversa dal raggiungimento
del limite di età, il provvedimento di cessazione è comunicato, anche
prima della registrazione, all'ufficio competente affinché proceda alla
liquidazione del trattamento di quiescenza.
Si osservano le disposizioni dei commi secondo e ottavo dell'art. 155
(65/b).
------------------------
(65/b) Comma così modificato dall'art. 5, D.P.R. 19 aprile 1986, n. 138,
riportato al n. A/XXXVII.
157. Liquidazione di ufficio.
Il trattamento normale diretto è in ogni caso liquidato di ufficio.
------------------------
Sezione II - Trattamento normale di riversibilità
(giurisprudenza)
158. Competenza.
In caso di decesso in servizio il trattamento normale di riversibilità è
liquidato dall'ufficio competente a liquidare il trattamento diretto.
Per i familiari del pensionato provvede la direzione provinciale del
tesoro che ha in carico la partita relativa alla pensione diretta; se per
la liquidazione della pensione di riversibilità sia necessario determinare
nuovamente la misura della pensione diretta, provvede l'ufficio competente
a liquidare il trattamento diretto.
In caso di decesso di un compartecipe della pensione, alla liquidazione
del nuovo trattamento in favore dell'altro o degli altri titolari del
diritto provvede la direzione provinciale del tesoro che ha in carico la
partita; la stessa direzione provinciale provvede altresì nei casi di
perdita del diritto da parte di un compartecipe della pensione nonché nei
casi di consolidamento.
Per la riversibilità della pensione in favore dei familiari dei dipendenti
degli archivi notarili provvede l'amministrazione centrale.
------------------------
(giurisprudenza)
159. Liquidazione in caso di decesso in servizio.
Il trattamento normale di riversibilità in favore della vedova e degli
orfani minorenni del dipendente deceduto in attività di servizio è
liquidato di ufficio; in favore degli altri aventi diritto si provvede su
domanda degli interessati.
------------------------
(giurisprudenza)
160. Liquidazione in caso di morte del pensionato.
In caso di morte del pensionato la direzione provinciale del tesoro, senza
l'adozione di provvedimento formale, liquida la pensione di riversibilità
a favore della vedova e degli orfani minorenni, in base ai dati risultanti
nel decreto di liquidazione del trattamento diretto e previo accertamento
della inesistenza di sentenza di separazione personale per colpa della
vedova.
Senza provvedimento formale si procede anche in favore degli orfani in
caso di decesso o di passaggio ad altre nozze del coniuge superstite
titolare di pensione di riversibilità nonché in favore del coniuge
superstite e degli orfani minori del pensionato, nel caso in cui il
matrimonio sia stato contratto prima che il pensionato stesso compisse il
sessantacinquesimo anno di età, ovvero dal matrimonio sia nata prole,
anche se postuma, o col matrimonio siano stati legittimati figli naturali,
previo accertamento della sussistenza di una delle condizioni suddette
(65/c).
Per gli altri aventi diritto la direzione provinciale del tesoro provvede
su domanda degli interessati.
Con le modalità indicate nel primo comma del presente articolo la
direzione provinciale del tesoro liquida la pensione di riversibilità a
favore della vedova e degli orfani minori anche in mancanza dei dati di
cui al secondo comma del precedente articolo 155 e previo accertamento
della tempestività del matrimonio contratto dal pensionato (65/d).
Gli atti relativi alle concessioni effettuate ai sensi del precedente
comma sono inviati alla Corte dei conti per il controllo successivo
(65/d).
------------------------
(65/c) Comma così sostituito dall'art. 6, D.P.R. 19 aprile 1986, n. 138,
riportato al n. A/XXXVII.
(65/d) Comma aggiunto dall'art. 31, L. 29 aprile 1976, n. 177, riportata
al n. A/XXX.
(65/d) Comma aggiunto dall'art. 31, L. 29 aprile 1976, n. 177, riportata
al n. A/XXX.
161. Riversibilità ordinaria del trattamento privilegiato.
Le disposizioni della presente sezione si applicano anche per la
riversibilità ordinaria della pensione privilegiata e dell'assegno
rinnovabile.
------------------------
Sezione III - Disposizioni comuni
(giurisprudenza)
162. Liquidazione provvisoria.
Dalla data di cessazione dal servizio e sino all'inizio del pagamento
della pensione diretta, la competente direzione provinciale del tesoro
corrisponde al pensionato un trattamento provvisorio, determinato in
relazione ai servizi risultanti dalla documentazione prodotta ovvero in
possesso dell'amministrazione, purché sussistano i presupposti per il loro
riconoscimento a norma di legge, da recuperare in sede di liquidazione
della pensione definitiva.
Il trattamento di cui al precedente comma spetta anche al coniuge ed agli
orfani minorenni del dipendente deceduto in attività di servizio o del
pensionato deceduto durante il periodo di corresponsione del trattamento
provvisorio.
La concessione del trattamento provvisorio di cui al primo comma è
disposta mediante apposita comunicazione, a cura dell'amministrazione
centrale o periferica competente a liquidare il trattamento definitivo a
norma delle disposizioni vigenti, contenente anche l'indicazione del
numero di iscrizione da assegnare alla relativa partita. Lo stesso numero
sarà attribuito alla pensione definitiva che verrà successivamente
liquidata.
Detta comunicazione, unitamente a un documento sottoscritto
dall'interessato contenente le indicazioni ritenute necessarie e le
dichiarazioni previste dalle norme vigenti, è trasmessa, almeno tre mesi
prima della data della cessazione dal servizio, alla direzione provinciale
del tesoro territorialmente competente, la quale procede all'apertura
della relativa partita di spesa fissa. Nei casi di cessazione dal servizio
per causa diversa dal compimento del limite di età o per morte del dante
causa, la comunicazione riguardante l'attribuzione della pensione
provvisoria deve essere trasmessa con il documento suddetto alla direzione
provinciale del tesoro entro trenta giorni dalla cessazione dal servizio o
dalla morte. La direzione provinciale del tesoro dispone, con precedenza
assoluta sugli affari correnti, l'immediato pagamento della pensione
spettante.
La comunicazione di cui al terzo comma è estesa alla Corte dei conti per
il riscontro successivo sui pagamenti. A tal fine gli occorrenti dati sono
resi disponibili per la Corte medesima attraverso il sistema informativo
della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro.
In caso di decesso del pensionato, la direzione provinciale del tesoro che
ha in carico la relativa partita, qualora non trovi applicazione l'art.
160, primo, secondo e quarto comma, procede, in attesa della registrazione
del provvedimento, alla corresponsione in via provvisoria al coniuge ed
agli orfani minori della pensione che ad essi compete ai sensi del
presente testo unico.
Qualora l'importo della pensione definitiva diretta o di riversibilità
risultante dal decreto di concessione registrato alla Corte dei conti non
sia uguale a quello attribuito in via provvisoria, la direzione
provinciale del tesoro provvede alle necessarie variazioni, facendo luogo
al conguaglio a credito o a debito.
I dirigenti e il personale degli uffici competenti per le liquidazioni di
cui al presente articolo nonché quelli preposti all'ordinazione dei
relativi pagamenti sono responsabili dei ritardi nell'applicazione delle
disposizioni contenute nel presente articolo e passibili delle sanzioni
disciplinari previste dall'art. 78 del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai dirigenti
degli uffici tenuti all'espletamento di adempimenti comunque connessi con
la liquidazione e il pagamento del trattamento di pensione (65/e).
------------------------
(65/e) Così sostituito dall'art. 7, D.P.R. 19 aprile 1986, n. 138,
riportato al n. A/XXXVII.
Capo II - Trattamento privilegiato diretto e di riversibilità
Sezione I - Organi e competenza
(giurisprudenza)
163. Amministrazione centrale.
Il provvedimento con il quale si liquida o si nega il trattamento
privilegiato, sia diretto che di riversibilità, è adottato
dall'amministrazione centrale a cui il dipendente apparteneva, salvo
quanto disposto negli articoli 164 e 188.
[Nel caso in cui l'amministrazione centrale abbia già adottato un
provvedimento definitivo sulla dipendenza di infermità o lesioni, ai sensi
delle norme concernenti lo stato giuridico del personale, le questioni
risolute con detto provvedimento non possono essere riesaminate ai fini
del trattamento di quiescenza privilegiato.] (65/f)
------------------------
(65/f) Comma abrogato dall'art. 5-bis, D.L. 21 settembre 1987, n. 387,
riportato alla voce Sicurezza pubblica.
(giurisprudenza)
164. Altri uffici.
All'ufficio centrale o periferico competente a liquidare il trattamento
normale diretto è, altresì, devoluta la competenza a provvedere sulla
domanda di trattamento privilegiato diretto e, qualora il dipendente sia
deceduto in servizio, sulla domanda di trattamento privilegiato di
riversibilità nei casi in cui:
a) la domanda non sia ammissibile ai sensi degli articoli 169 e 184, terzo
comma;
b) risulti manifesto che i fatti dedotti dal dipendente o dai suoi aventi
causa non costituiscono fatti di servizio;
c) il dipendente non si sia presentato agli accertamenti sanitari nel
termine stabilito dall'art. 174.
I provvedimenti emessi ai sensi del comma precedente sono definitivi.
------------------------
(giurisprudenza)
165. Commissioni mediche ospedaliere.
Il giudizio sanitario sulle cause e sull'entità delle menomazioni
dell'integrità fisica del dipendente ovvero sulle cause della sua morte è
espresso dalle commissioni mediche ospedaliere istituite:
a) presso gli ospedali militari principali o secondari dei comandi
militari territoriali di regione;
b) presso gli ospedali militari marittimi e le infermerie autonome
militari marittime;
c) presso gli istituti medico legali dell'Aeronautica militare.
[Ciascuna commissione medica ospedaliera è composta da almeno tre
ufficiali medici, compreso il presidente. La commissione è presieduta dal
direttore dell'ospedale, dell'infermeria o dell'istituto medico presso cui
è costituita oppure da un ufficiale medico superiore delegato dal
direttore] (65/g).
[La commissione medica ospedaliera, allorché si pronuncia in relazione ad
istanze di militari dei Corpi di polizia, è integrata da un ufficiale
medico del corpo di appartenenza del militare, con voto consultivo; per i
funzionari di pubblica sicurezza interviene un ufficiale del Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza] (65/h).
[Nel caso in cui gli accertamenti riguardino particolari infermità o
lesioni, il presidente può chiamare a far parte della commissione, di
volta in volta e per singoli casi, un medico specialista con voto
consuntivo (65/i)] (65/l).
------------------------
(65/g) Comma abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I
richiami ai procedimenti disciplinati dal presente comma si intendono
riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il
citato D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso.
(65/h) Comma abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I
richiami ai procedimenti disciplinati dal presente comma si intendono
riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il
citato D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso.
(65/i) Vedi, anche, l'art. 6, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 364, riportato al
n. B/XXXIII.
(65/l) Comma abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I
richiami ai procedimenti disciplinati dal presente comma si intendono
riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il
citato D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso.
(giurisprudenza)
166. Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.
[Sulla dipendenza delle infermità contratte o delle lesioni riportate dal
dipendente ovvero sulle cause della sua morte esprime il proprio parere,
nei casi previsti, il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Detto comitato è composto da un presidente di sezione della Corte dei
conti, che lo presiede, e da un numero di membri stabilito con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri.
I componenti devono appartenere alle seguenti categorie di personale anche
se a riposo:
magistrati dell'ordine giudiziario con funzioni non inferiori a quelle di
consigliere di appello o equiparate, magistrati del Consiglio di Stato e
della Corte dei conti, funzionari del Ministero del tesoro di qualifica
non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata; ufficiali generali
e superiori medici.
Alle sedute prende anche parte, con voto deliberativo, un funzionario con
qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata, della
amministrazione presso la quale il dipendente prestava servizio.
I componenti del comitato sono nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, durano in carica due anni e possono essere
riconfermati. Durante l'incarico i componenti in attività di servizio
continuano, ad eccezione del presidente, ad esercitare le loro normali
funzioni.
È in facoltà del Presidente del Consiglio dei Ministri di affidare le
funzioni di vice presidente del Comitato a non oltre due membri di esso
scelti tra i magistrati della Corte di cassazione e tra i magistrati del
Consiglio di Stato e della Corte dei conti con funzioni non inferiori a
quella di consigliere.
Il comitato, quando il presidente non ravvisa l'utilità della adunanza
plenaria, funziona suddiviso in più sezioni composte dal presidente e da
cinque membri dei quali almeno due magistrati e un ufficiale medico o un
funzionario medico della Polizia di Stato. Alla costituzione delle sezioni
provvede il presidente del comitato (65/m).
Le funzioni di segreteria del Comitato sono affidate a magistrati della
Corte dei conti o a funzionari dell'amministrazione dello Stato] (65/n).
------------------------
(65/m) Comma così modificato dall'art. 9, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 349,
riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(65/n) Articolo abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I
richiami ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si intendono
riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il
citato D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso.
Sezione II - Trattamento privilegiato diretto
(giurisprudenza)
167. Iniziativa d'ufficio o su domanda.
Il trattamento privilegiato è liquidato d'ufficio nei confronti del
dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute
dipendenti da fatti di servizio.
In ogni altro caso il trattamento privilegiato diretto è liquidato a
domanda.
------------------------
168. Presentazione e contenuto della domanda.
La domanda di trattamento privilegiato diretto è presentata all'ufficio
presso il quale il dipendente ha prestato l'ultimo servizio.
Nella domanda devono essere indicate le infermità o le lesioni per le
quali il trattamento è richiesto e devono essere specificati i fatti di
servizio che le determinarono.
Il richiedente può, inoltre, produrre certificazioni sanitarie ed ogni
altro documento che ritenga utile.
------------------------
(giurisprudenza)
169. Ammissibilità della domanda.
La domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente
abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza
chiedere l'accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni
contratte.
Il termine è elevato a dieci anni qualora l'invalidità sia derivata da
parkinsonismo (65/cost).
------------------------
(65/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-25 luglio 2001, n. 300
(Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 169 sollevata in riferimento all'art. 3 della Cost.
170. Istruttoria.
[Il capo dell'ufficio al quale è stata presentata la domanda di
trattamento privilegiato diretto procede all'accertamento dei fatti,
redige in merito un rapporto informativo e lo trasmette all'ufficio di cui
all'art. 164, unitamente agli atti acquisiti] (65/o).
------------------------
(65/o) Articolo abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I
richiami ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si intendono
riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il
citato D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso.
(giurisprudenza)
171. Adempimenti dell'ufficio.
[L'ufficio al quale è trasmesso il rapporto informativo acquisisce il
parere della commissione medica ospedaliera nella cui circoscrizione il
richiedente ha la residenza.
Alla commissione medica è inviato il rapporto informativo unitamente alla
documentazione amministrativa e sanitaria relativa al caso.
Qualora, però, la domanda di trattamento privilegiato sia stata presentata
dopo la scadenza dei termini stabiliti dall'art. 169 o se risulti
manifesto che i fatti dedotti dal richiedente non costituiscono fatti di
servizio, il capo dell'ufficio di cui al primo comma, senza interpellare
la commissione medica ospedaliera, respinge la domanda a norma dell'art.
164] (65/p).
------------------------
(65/p) Articolo abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I
richiami ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si intendono
riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il
citato D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso.
(giurisprudenza)
172. Accertamenti sanitari.
[La commissione medica ospedaliera esegue gli accertamenti sanitari
mediante visita diretta nella propria sede; la visita è eseguita a
domicilio soltanto nel caso in cui le condizioni di salute
dell'interessato non gli permettano di recarsi presso la sede della
commissione] (65/q).
[La commissione medica può disporre il ricovero in ospedali civili,
istituti sanitari o altri enti] (65/r).
[Qualora l'interessato sia internato in ospedale psichiatrico, la
commissione medica può, limitatamente alla infermità mentale, pronunciare
il suo parere in base a relazione del direttore dell'ospedale medesimo
corredata dai documenti clinici pertinenti al caso] (65/s).
[L'interessato ha diritto di farsi assistere nel corso degli accertamenti
sanitari da un medico di fiducia oppure, gratuitamente, da un medico
designato dall'istituto erogatore dell'assistenza sanitaria; l'istituto
designa il medico entro trenta giorni dalla ricezione della domanda. Il
medico che assiste agli accertamenti può formulare osservazioni e
chiederne l'inserzione nel verbale di cui all'art. 175] (65/t).
Per coloro che risiedono all'estero la visita è effettuata, per delega
della commissione medica ospedaliera, da un collegio di medici nominati
dalla locale autorità consolare ovvero dal medico fiduciario dell'autorità
stessa.
------------------------
(65/q) Comma abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I
richiami ai procedimenti disciplinati dal presente comma si intendono
riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il
citato D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso.
(65/r) Comma abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I
richiami ai procedimenti disciplinati dal presente comma si intendono
riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il
citato D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso.
(65/s) Comma abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I
richiami ai procedimenti disciplinati dal presente comma si intendono
riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il
citato D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso.
(65/t) Comma abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I
richiami ai procedimenti disciplinati dal presente comma si intendono
riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il
citato D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso.
173. Spese di ricovero.
Nel caso in cui gli accertamenti sanitari siano eseguiti in ospedali
civili o in altri istituti sanitari a norma dell'art. 172, la spesa per il
ricovero è a carico dell'istituto erogatore dell'assistenza sanitaria.
------------------------
174. Mancata presentazione agli accertamenti sanitari.
[L'interessato che, senza giustificato motivo, non si sottoponga a visita
medica entro un anno dalla convocazione non può conseguire il trattamento
privilegiato se non presenta nuova domanda. Il trattamento eventualmente
spettante decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di
presentazione della nuova domanda.
Le commissioni mediche ospedaliere sono tenute a comunicare all'ufficio di
cui all'art. 164 i nominativi di coloro che non si sono presentati alla
visita medica entro il termine stabilito dal comma precedente,
trasmettendo i documenti comprovanti l'avvenuta convocazione. Il capo
dell'ufficio respinge la domanda in relazione alla quale fu disposta la
visita] (65/u).
------------------------
(65/u) Articolo abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I
richiami ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si intendono
riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il
citato D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso.
(giurisprudenza)
175. Verbale della commissione medica ospedaliera.
[Per ciascun dipendente visitato la commissione medica ospedaliera redige
un verbale degli accertamenti eseguiti, formulando il giudizio diagnostico
delle infermità e delle lesioni riscontrate ed esprimendo il proprio
parere sulla relazione causale tra dette infermità o lesioni e i fatti
denunziati dal dipendente, nonché sulle conseguenze che ne derivino
relativamente alla di lui idoneità al servizio.
Nello stesso verbale è espresso il giudizio di classificazione delle
infermità e delle lesioni diagnosticate, secondo le tabelle applicabili.
Ai fini del trattamento privilegiato di riversibilità, la commissione
medica ospedaliera fa risultare nel verbale il proprio parere circa la
relazione causale tra l'infermità o la lesione, da cui è derivata la morte
del dipendente, e i fatti denunciati; nel caso in cui al dipendente sia
stato già attribuito il trattamento privilegiato diretto, deve essere
precisato se l'infermità o la lesione dalla quale è derivata la sua morte
sia la stessa che aveva dato luogo a detto trattamento.
Nel verbale di cui ai commi precedenti devono farsi constare altresì i
motivi per i quali la commissione medica non abbia condiviso le
osservazioni eventualmente formulate dal medico che ha assistito
l'interessato.
La commissione medica si pronuncia a maggioranza; il componente che
dissenta fa constare nel verbale i motivi del dissenso.
Prima di esprimere il parere di cui al primo comma, la commissione medica
può chiedere al capo dell'ufficio che ha compilato il rapporto informativo
ulteriori adempimenti istruttori] (65/v).
------------------------
(65/v) Articolo abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I
richiami ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si intendono
riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il
citato D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso.
176. Trasmissione degli atti all'amministrazione centrale.
[Ricevuto il parere della commissione medica ospedaliera, l'ufficio
competente cura la trasmissione degli atti all'amministrazione centrale
entro il termine di dieci giorni] (65/w).
------------------------
(65/w) Articolo abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I
richiami ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si intendono
riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il
citato D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso.
(giurisprudenza)
177. Casi in cui è richiesto il parere del comitato.
[Il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie deve essere sentito
nel caso in cui la competente commissione medica ospedaliera abbia
espresso il parere che le infermità o le lesioni accertate siano
dipendenti da fatti di servizio.
Il comitato è altresì sentito, con motivata richiesta, ove la commissione
medica ospedaliera abbia espresso parere contrario e l'amministrazione
centrale non ritenga di uniformarsi; in caso diverso l'amministrazione
centrale provvede in conformità del parere della commissione medica
ospedaliera] (65/x).
------------------------
(65/x) Articolo abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I
richiami ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si intendono
riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il
citato D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso.
(giurisprudenza)
178. Pareri del Ministero della sanità e del collegio medico legale.
[L'amministrazione centrale, acquisito il parere del comitato per le
pensioni privilegiate ordinarie, qualora non condivida detto parere può
sentire l'ufficio medico legale presso il Ministero della sanità; per il
personale militare, per i dipendenti civili del Ministero della difesa e
per i funzionari di pubblica sicurezza può essere sentito il collegio
medico legale presso il Ministero della difesa.
Gli organi indicati nel comma precedente sono sentiti dall'amministrazione
centrale anche nei casi in cui questa non condivida il giudizio sulla
classificazione delle infermità o delle lesioni, espresso dalla
commissione medica ospedaliera] (65/y).
------------------------
(65/y) Articolo abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I
richiami ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si intendono
riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il
citato D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso.
(giurisprudenza)
179. Provvedimento dell'amministrazione centrale.
[L'amministrazione centrale emette il proprio provvedimento entro il
termine di venti giorni dalla ricezione del parere del comitato per le
pensioni privilegiate ordinarie ovvero, nei casi in cui tale comitato non
è sentito, dalla ricezione del parere della commissione medica
ospedaliera; quando è sentito il Ministero della sanità o il collegio
medico legale, il provvedimento è emesso entro venti giorni dalla
ricezione del relativo parere.
Nel provvedimento che sia adottato in difformità del parere del comitato
sono specificati i motivi del dissenso.
Nel decreto con il quale si liquida la pensione o l'assegno rinnovabile
sono indicati, ai fini dell'eventuale riversibilità, i dati di cui
all'art. 155, secondo comma] (65/z).
------------------------
(65/z) Articolo abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I
richiami ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si intendono
riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il
citato D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso.
180. Liquidazione provvisoria con riserva di pronuncia sul diritto al
trattamento privilegiato diretto.
Quando non sia possibile espletare con sollecitudine il procedimento
relativo al trattamento privilegiato diretto, si fa luogo alla
liquidazione provvisoria della pensione normale, con riserva di pronuncia
sulla domanda di trattamento privilegiato.
Se la pensione normale non spetta e purché il Comitato per le pensioni
privilegiate ordinarie abbia espresso parere favorevole sul trattamento
privilegiato, l'amministrazione centrale dispone la corresponsione di un
trattamento provvisorio in misura pari alla pensione o all'assegno
rinnovabile, con gli eventuali assegni accessori, della categoria da
attribuire.
Qualora sia da attribuire l'assegno rinnovabile, la durata del trattamento
provvisorio di cui al comma precedente non può superare quella
dell'assegno.
All'atto dell'ammissione al pagamento della pensione privilegiata o
dell'assegno rinnovabile si fa luogo al conguaglio con le somme
corrisposte a titolo di trattamento provvisorio.
------------------------
181. Accertamenti sanitari per rinnovazione dell'assegno.
Sei mesi prima della scadenza dell'assegno rinnovabile, il titolare è
sottoposto a nuova visita medica.
L'invalido che, senza giustificato motivo, non si presenti alla visita
medica entro un anno dalla convocazione oppure dalla scadenza
dell'assegno, se quest'ultimo termine è più favorevole, per ottenere
ulteriore trattamento privilegiato deve presentare apposita domanda alla
direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita; il nuovo
trattamento non potrà decorrere dal primo giorno del mese successivo a
quello di presentazione della domanda suddetta.
Nel caso previsto dal comma precedente la commissione medica ospedaliera,
decorso l'anno, comunica i nominativi dei titolari di assegno rinnovabile,
che non si sono presentati a visita, alla competente direzione provinciale
del tesoro, trasmettendo i documenti comprovanti l'avvenuta convocazione.
------------------------
(giurisprudenza)
182. Scadenza dell'assegno rinnovabile.
Nei casi in cui, alla scadenza dell'assegno rinnovabile, non sia ancora
intervenuto il nuovo provvedimento di competenza dell'amministrazione
centrale, la direzione provinciale del tesoro proroga i pagamenti, per non
oltre due anni, nella stessa misura dell'ultima rata dell'assegno scaduto,
salvo quanto disposto nel terzo comma.
Se con il provvedimento dell'amministrazione centrale venga attribuito un
altro assegno rinnovabile o la pensione, le somme corrisposte per proroga
sono imputate all'assegno o alla pensione medesimi; tuttavia, in caso di
assegnazione di categoria inferiore, l'imputazione è limitata all'importo
degli arretrati costituiti dalle rate maturate del trattamento di minore
categoria; oltre tale limite non si fa luogo a recupero. Qualora invece,
non venga attribuito altro assegno o pensione, le somme predette sono
abbuonate.
Nel caso in cui il procedimento per la nuova valutazione dell'invalidità
non sia stato compiuto per mancata presentazione dell'interessato alla
visita medica, la direzione provinciale del tesoro, ricevuta la
comunicazione di cui all'articolo 181, sospende i pagamenti relativi
all'assegno prorogato e rimette gli atti all'amministrazione centrale, che
provvede di conseguenza.
------------------------
(giurisprudenza)
183. Aggravamento.
Nel caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni di cui all'art.
70, la domanda di revisione è presentata all'amministrazione centrale.
Qualora l'interessato, senza giustificato motivo, non si presenti, entro
tre mesi dalla convocazione, alla visita medica disposta per accertare il
denunciato aggravamento, la commissione medica ne dà comunicazione
all'amministrazione centrale, trasmettendo i documenti comprovanti
l'avvenuta convocazione.
L'amministrazione centrale, ricevuta la comunicazione della commissione
medica ospedaliera respinge la istanza di revisione.
Gli accertamenti sanitari non possono essere effettuati che a seguito di
nuova domanda; il relativo trattamento eventualmente spettante decorrerà
dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della nuova
domanda.
------------------------
Sezione III - Pensione privilegiata di riversibilità
(giurisprudenza)
184. Decesso in servizio.
In caso di morte del dipendente in attività di servizio, l'avente causa
che ritenga la morte dovuta al servizio stesso, per conseguire la pensione
privilegiata di riversibilità deve presentare domanda all'ufficio presso
il quale il dante causa prestava servizio, salvo quanto disposto
dall'ultimo comma.
La domanda deve contenere le indicazioni di cui all'art. 168.
La domanda non è ammessa qualora sia presentata oltre il termine di cinque
anni dalla data del decesso del dante causa, salvo che quest'ultimo avesse
già chiesto l'accertamento di cui all'art. 169.
Nel caso in cui il dipendente sia deceduto per causa violenta
nell'adempimento degli obblighi di servizio, la pensione privilegiata di
riversibilità a favore della vedova e degli orfani minorenni è liquidata
d'ufficio.
------------------------
185. Adempimenti degli uffici.
Il capo dell'ufficio al quale è stata presentata la domanda di pensione
privilegiata di cui all'art. 184 procede all'accertamento dei fatti, alla
redazione del rapporto informativo e alla trasmissione degli atti
all'ufficio di cui all'art. 164.
Quest'ultimo ufficio acquisisce il parere della commissione medica
ospedaliera e rimette l'intera documentazione all'amministrazione
centrale, salvo il rigetto della domanda ove ricorrano i casi previsti
dall'art. 164, lettere a) o b).
------------------------
(giurisprudenza)
186. Decesso del titolare di trattamento diretto.
In caso di morte del titolare di trattamento privilegiato diretto,
l'avente causa che ritenga la morte dovuta all'infermità o alla lesione
per la quale era stato attribuito detto trattamento, per conseguire la
pensione privilegiata di riversibilità deve presentare documentata domanda
all'amministrazione centrale che ha liquidato il trattamento diretto,
salvo quanto disposto nell'art. 188.
Il parere della commissione medica ospedaliera, sulle cause della morte
del titolare del trattamento diretto, è acquisito dall'amministrazione
centrale.
------------------------
187. Provvedimento della amministrazione centrale.
[Sulla domanda di pensione privilegiata di riversibilità l'amministrazione
centrale provvede dopo aver sentito il comitato per le pensioni
privilegiate ordinarie, salvo che non respinga la domanda in conformità di
giudizio espresso dalla commissione medica ospedaliera.
Il Ministero della sanità e il collegio medico legale possono essere
sentiti nei casi previsti dall'art. 178, comma primo.
Il provvedimento definitivo è emesso secondo le disposizioni contenute
nell'art. 179, commi primo e secondo] (66).
------------------------
(66) Articolo abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. I
richiami ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si intendono
riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il
citato D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello stesso.
(giurisprudenza)
188. Trattamento speciale.
In favore della vedova e degli orfani minorenni del titolare di pensione
privilegiata diretta o di assegno rinnovabile di prima categoria, il
trattamento speciale e la pensione privilegiata di riversibilità previsti
dall'art. 93 sono liquidati d'ufficio senza l'adozione di provvedimento
formale, dalla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la
partita relativa al trattamento diretto, in base ai dati risultanti dal
provvedimento di liquidazione di tale trattamento e previo accertamento
della inesistenza di sentenza di separazione personale per colpa della
vedova.
Con le modalità indicate nel primo comma del presente articolo la
direzione provinciale del tesoro liquida il trattamento speciale e la
pensione privilegiata di riversibilità a favore della vedova e degli
orfani minori anche in mancanza di dati di cui al secondo comma del
precedente articolo 155 e previo accertamento della tempestività del
matrimonio contratto dal pensionato (66/a).
Gli atti relativi alle concessioni effettuate ai sensi del precedente
comma sono inviati alla Corte dei conti per il controllo successivo
(66/a).
In favore degli orfani maggiorenni del titolare di pensione privilegiata
diretta o di assegno rinnovabile di prima categoria, il trattamento
speciale e la pensione privilegiata di riversibilità previsti
dall'articolo 93 sono liquidati dalla direzione provinciale del tesoro che
ha in carico la partita di pensione diretta, con l'osservanza delle
disposizioni dell'articolo 160, terzo comma (66/a).
La liquidazione del trattamento speciale e della pensione privilegiata di
riversibilità in favore del coniuge e degli orfani minorenni del titolare
di pensione privilegiata diretta o di assegno rinnovabile di prima
categoria, nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto prima che il
pensionato compisse il sessantacinquesimo anno di età ovvero dal
matrimonio sia nata prole, anche se postuma, o col matrimonio siano stati
legittimati figli naturali, è effettuata dalla direzione provinciale del
tesoro senza l'adozione di provvedimento formale, previo accertamento
della sussistenza di una delle condizioni suddette (66/b).
------------------------
(66/a) Comma aggiunto dall'art. 32, L. 29 aprile 1976, n. 177, riportata
al n. A/XXX.
(66/a) Comma aggiunto dall'art. 32, L. 29 aprile 1976, n. 177, riportata
al n. A/XXX.
(66/a) Comma aggiunto dall'art. 32, L. 29 aprile 1976, n. 177, riportata
al n. A/XXX.
(66/b) Comma aggiunto dall'art. 8, D.P.R. 19 aprile 1986, n. 138,
riportato al n. A/XXXVII.
189. Liquidazione provvisoria con riserva di pronuncia sul diritto alla
pensione privilegiata di riversibilità.
In caso di morte del titolare di pensione privilegiata o di assegno
rinnovabile, inferiore alla prima categoria, in favore della vedova e
degli orfani minorenni si applicano le disposizioni dell'art. 160, salvo
il provvedimento sull'eventuale diritto alla pensione privilegiata di
riversibilità.
------------------------
190. Rinvio.
Nei casi di decesso di un compartecipe della pensione privilegiata di
riversibilità o di perdita del diritto a tale compartecipazione nonché nei
casi di consolidamento si applica il disposto dell'art. 158, comma terzo.
------------------------
Capo III - Disposizioni comuni
(giurisprudenza)
191. Decorrenza e durata della pensione e degli assegni.
La pensione diretta e l'assegno rinnovabile decorrono dalla data di
cessazione dal servizio stabilita nel relativo provvedimento, salvi i casi
per i quali è diversamente disposto.
La pensione di riversibilità decorre dal giorno successivo a quello della
morte del dante causa; nel caso previsto dall'art. 4 del D.P.R. 30 giugno
1972, n. 423, la pensione di riversibilità viene corrisposta con effetto
dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.
Per le liquidazioni da effettuarsi a domanda, se questa è presentata oltre
due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della
pensione o dell'assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal primo giorno
del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei
documenti prescritti. Tuttavia, ove per la stessa infermità l'interessato
consegua ulteriore assegno rinnovabile ovvero pensione, il cui periodo di
attribuzione sia in tutto o in parte contemporaneo a quello di percezione
del precedente assegno, il nuovo trattamento sarà corrisposto dalla data
in cui viene a cessare il pagamento di quello precedente.
Per i minori non emancipati e gli interdetti, il termine di cui al comma
precedente nonché quelli stabiliti da altre disposizioni del presente
testo unico rimangono sospesi finché duri la incapacità di agire.
------------------------
(giurisprudenza)
192. Domanda di liquidazione.
Nei casi in cui per la liquidazione del trattamento di quiescenza è
prevista la domanda dell'interessato, questa può essere spedita a mezzo di
lettera raccomandata e si considera presentata nel giorno in cui è
consegnata all'ufficio postale, che è tenuto ad apporre il timbro a data
sulla domanda stessa.
In caso di presentazione della domanda ad ufficio non competente
dell'amministrazione alla quale il dipendente appartiene o apparteneva,
l'ufficio medesimo la trasmette a quello che deve provvedere, dandone
comunicazione all'interessato; ai fini della decorrenza dei termini, si
tiene conto della data di presentazione della domanda al primo ufficio.
------------------------
193. Comunicazione del decreto.
Il decreto relativo al trattamento di quiescenza è comunicato
all'interessato a mezzo del servizio postale ovvero è consegnato dalla
direzione provinciale del tesoro direttamente al pensionato che ne
rilascia ricevuta, salvo quanto disposto dal precedente art. 155, settimo
comma (66/c).
Se l'interessato è deceduto, la comunicazione del decreto relativo al
trattamento diretto è fatta al coniuge superstite o agli orfani; in
mancanza di questi, è fatta impersonalmente agli eredi nell'ultima
residenza del defunto, mediante affissione all'albo del comune.
Le stesse modalità vengono osservate per la comunicazione dei decreti
relativi al trattamento di riversibilità.
------------------------
(66/c) Comma così sostituito dall'art. 33, L. 29 aprile 1976, n. 177,
riportata al n. A/XXX e poi così modificato dall'art. 5, D.P.R. 19 aprile
1986, n. 138, riportato al n. A/XXXVII.
194. Inabilità a proficuo lavoro.
Per comprovare lo stato di inabilità a proficuo lavoro può essere prodotto
dall'interessato un certificato del medico provinciale, di un ufficiale
medico in servizio permanente effettivo o dell'ufficiale sanitario del
comune attestante tale stato e il carattere permanente di esso alla data
della morte del dipendente ovvero alla data del raggiungimento della
maggiore età, se successiva, con l'indicazione delle cause della
inabilità.
Qualora l'interessato abbia prodotto documentazione diversa da quella
indicata nel comma precedente ovvero abbia omesso di produrre
certificazione medica, l'ufficio dispone gli accertamenti sanitari presso
le competenti commissioni mediche ospedaliere.
------------------------
(giurisprudenza)
195. Competenza per gli assegni accessori.
L'amministrazione centrale provvede d'ufficio all'attribuzione
dell'assegno di superinvalidità, dell'assegno di cura, dell'assegno per
cumulo di infermità, dell'assegno complementare, dell'indennità di
assistenza ed accompagnamento e dell'assegno speciale annuo; provvede su
domanda dell'interessato all'attribuzione dello assegno di
incollocabilità.
Le direzioni provinciali del tesoro provvedono di ufficio all'attribuzione
della tredicesima mensilità, dell'assegno di caroviveri e dell'indennità
integrativa speciale; provvedono su domanda dell'interessato
all'attribuzione dell'indennità speciale annua, degli aumenti di
integrazione, dell'assegno di previdenza e dell'assegno di incollocamento.
Gli aumenti di integrazione sono attribuiti senza l'adozione di
provvedimento formale. Delle attribuzioni disposte le direzioni
provinciali del tesoro danno comunicazione periodica alla competente
amministrazione centrale e agli organi di controllo. Si applica il
disposto, di cui al secondo e al quarto comma dell'art. 1 del D.P.R. 30
giugno 1972, n. 423 (67), tenendo conto della data di decorrenza e di
quella di scadenza della rata di pensione.
------------------------
(67) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
196. Quote di aggiunta di famiglia.
Le quote di aggiunta di famiglia sono attribuite - senza l'adozione di
provvedimento formale - dalla direzione provinciale del tesoro su domanda
dell'interessato, salvo quanto è previsto nei successivi commi.
Nei confronti del dipendente cessato dal servizio l'attribuzione è
effettuata d'ufficio in base all'indicazione, contenuta nel ruolo di
pensione ovvero in apposita comunicazione da parte del competente ufficio,
delle generalità delle persone per le quali era corrisposta l'aggiunta di
famiglia all'atto della cessazione dal servizio ovvero, qualora trattisi
di personale già amministrato dalla direzione provinciale del tesoro, in
base alle risultanze degli atti in possesso della direzione stessa.
Si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi secondo e quarto, del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423 (67),
tenendo conto della data di decorrenza e di quella di scadenza della rata
di pensione.
Nel caso in cui abbia trovato applicazione lo art. 160 del presente testo
unico, l'attribuzione della quota di aggiunta di famiglia è effettuata
d'ufficio per le persone che, in base agli atti in possesso della
direzione provinciale del tesoro, siano da considerare a carico
dell'avente diritto.
È fatto obbligo ai titolari di pensione che fruiscano delle quote di
aggiunta di famiglia di segnalare alla direzione provinciale del tesoro il
venir meno delle condizioni cui è subordinato il diritto alla quota di
aggiunta di famiglia.
Il titolare di pensione che produca dichiarazione non conforme al vero o
reticente incorre nella sospensione, non superiore a sei mesi, del
godimento della quota di aggiunta di famiglia.
------------------------
(67) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
TITOLO III
Pagamenti
(giurisprudenza)
197. Pagamento delle pensioni e degli assegni.
Le pensioni e gli assegni rinnovabili sono pagati a rate mensili o
bimestrali scadenti, rispettivamente, alla fine del mese o del bimestre.
La tredicesima mensilità viene pagata unitamente all'ultima rata
dell'anno. La periodicità dei pagamenti è stabilità con decreto del
Ministro del tesoro.
I pagamenti delle rate vengono effettuati nel corso del mese o del
bimestre alle date stabilite dal Ministro del tesoro con proprio decreto
(67/a).
Tutte le ritenute non erariali, che in atto vengono versate mensilmente,
sono effettuate e versate agli enti creditori con la stessa periodicità
stabilita per il pagamento della rata di pensione, anche in deroga a
pattuizioni ed obblighi degli interessati.
In caso di decesso del titolare prima del giorno di scadenza della rata di
pensione o di assegno non si richiede la restituzione della quota di
pensione o di assegno relativa al periodo intercorrente tra la data di
morte del titolare e la scadenza della rata e si fa luogo alla
corresponsione del rateo della tredicesima mensilità soltanto per la parte
eccedente la predetta quota.
Le pensioni e gli assegni pagabili all'estero sono corrisposti a trimestre
intero maturato, alla data che sarà stabilita dal Ministro del tesoro con
il decreto di cui al secondo comma.
Nel caso di cessazione del diritto da parte di un compartecipe della
pensione di riversibilità, la riduzione della misura della pensione si
effettua, ai fini del pagamento, dal primo del mese successivo all'evento
che determina la cessazione del diritto stesso (67/b).
È fatto obbligo al titolare di pensione o di assegno rinnovabile di
comunicare alla competente direzione provinciale del tesoro il verificarsi
di qualsiasi evento che comporti la cessazione del pagamento ovvero la
variazione della misura della pensione o dell'assegno nonché la riduzione
o la soppressione degli assegni accessori. Analogo obbligo è fatto anche
al rappresentante legale del titolare di pensione o di assegno nonché al
rappresentante volontario per gli eventi di cui egli possa essere a
conoscenza per motivi inerenti all'incarico a lui conferito (67/c).
Il rappresentante risponde dei danni eventualmente arrecati all'erario a
causa della omessa o tardiva comunicazione di cui al precedente comma
(67/c).
------------------------
(67/a) Da ultimo, il calendario dei pagamenti è stato stabilito con D.M.
15 settembre 1997, riportato al n. C/XI.
(67/b) Così sostituito, da ultimo, dall'art. 9, D.P.R. 19 aprile 1986, n.
138, riportato al n. A/XXXVII.
(67/c) Comma aggiunto dall'art. 44, D.P.R. 8 luglio 1986, n. 429,
riportato alla voce Ministero del tesoro.
(67/c) Comma aggiunto dall'art. 44, D.P.R. 8 luglio 1986, n. 429,
riportato alla voce Ministero del tesoro.
198. Arrotondamento.
[L'importo annuo della pensione o dell'assegno rinnovabile è arrotondato,
per eccesso, a lire cinquecento] (67/d).
Per l'arrotondamento dell'importo netto mensile delle suddette competenze,
si applicano le norme generali sulle competenze spettanti ai dipendenti
statali.
------------------------
(67/d) Comma così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1976, dall'art.
35, L. 29 aprile 1976, n. 177, riportata al n. A/XXX. Successivamente,
peraltro, detto art. 35 è stato abrogato dall'art. 11, D.P.R. 19 aprile
1986, n. 138, riportato al n. A/XXXVII.
199. Nomina del rappresentante.
I titolari di pensione o di assegno rinnovabile possono nominare mediante
mandato speciale con firma autenticata anche in via amministrativa, da
prodursi alla competente direzione provinciale del tesoro, un proprio
rappresentante per la riscossione continuativa del trattamento loro
spettante.
------------------------
200. Documenti validi per la riscossione.
La tessera personale di riconoscimento rilasciata ai dipendenti civili e
militari dello Stato in attività di servizio ed in quiescenza ed ai loro
familiari è documento valido anche ai fini della riscossione dei titoli di
spesa dello Stato emessi per il pagamento delle pensioni e degli assegni,
senza limiti di importo.
Le amministrazioni competenti al rilascio o le direzioni provinciali del
tesoro appongono sulla tessera di riconoscimento apposita annotazione con
l'indicazione del numero d'iscrizione della relativa partita di pensione o
di assegno.
A coloro che sono sprovvisti della tessera di cui sopra viene rilasciato
apposito documento da valere per la riscossione.
Continuano ad avere validità ai fini della riscossione, i certificati di
iscrizione rilasciati anteriormente all'entrata in vigore del presente
testo unico.
------------------------
201. Pagamento dei ratei insoluti.
In caso di decesso del titolare di pensione o di assegno rinnovabile, il
rateo di pensione o assegno, lasciato insoluto, spetta al coniuge
superstite non separato legalmente per sua colpa o, in mancanza, ai figli.
Qualora non esistano i soggetti indicati nel comma precedente, il rateo è
devoluto a favore degli eredi del dipendente secondo le norme di legge in
materia di successione.
La riscossione del rateo può essere delegata ad uno degli aventi diritto
mediante scrittura privata con firma autenticata anche in via
amministrativa.
------------------------
202. Adeguamento delle norme sui pagamenti e sulla imputazione delle spese
per pensioni.
Il Ministro per il tesoro, con decreto da sottoporre alla registrazione
della Corte dei conti, potrà emanare disposizioni sui servizi concernenti
il pagamento delle pensioni in relazione all'aggiornamento delle tecniche
meccanografiche ed elettroniche.
Le pensioni ordinarie e gli assegni temporanei e rinnovabili dei
dipendenti civili e militari delle amministrazioni dello Stato e dei loro
congiunti, pagabili a mezzo di ruoli di spesa fissa, con esclusione dei
trattamenti di quiescenza gravanti sui bilanci di amministrazione ed
Aziende autonome, sono imputati ad apposito capitolo iscritto nello stato
di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
L'esercizio finanziario di decorrenza e le modalità di attuazione della
disposizione di cui al comma precedente saranno stabilite con decreto del
Ministro per il tesoro. Restano ferme le attribuzioni delle competenti
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di
liquidazione e di ordinazione di pagamento delle pensioni nonché quelle
dei rispettivi organi di controllo centrali e periferici.
------------------------
TITOLO IV
Revoca e modifica del provvedimento
(giurisprudenza)
203. Competenza.
Il provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza può essere
revocato o modificato dall'ufficio che lo ha emesso, secondo le norme
contenute negli articoli seguenti.
------------------------
(giurisprudenza)
204. Motivi.
La revoca o la modifica di cui all'articolo precedente può aver luogo
quando:
a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di
elementi risultanti dagli atti;
b) vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del
contributo del riscatto, nel calcolo della pensione, assegno o indennità o
nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono le aliquote o l'ammontare
della pensione, assegno o indennità;
c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del
provvedimento;
d) il provvedimento sia stato emesso in base a documenti riconosciuti o
dichiarati falsi.
------------------------
(giurisprudenza)
205. Iniziativa e termini.
La revoca e la modifica sono effettuate d'ufficio o a domanda
dell'interessato.
Nei casi previsti nelle lett. a) e b) dell'art. 204 il provvedimento è
revocato o modificato d'ufficio non oltre il termine di tre anni dalla
data di registrazione del provvedimento stesso; nei casi di cui alle lett.
c) e d) di detto articolo il termine è di sessanta giorni dal rinvenimento
dei documenti nuovi dalla notizia della riconosciuta o dichiarata falsità
dei documenti.
La domanda dell'interessato deve essere presentata, a pena di decadenza,
entro i termini stabiliti dal comma precedente; nei casi previsti nelle
lettere a) e b) dell'art. 204 il termine decorre dalla data in cui il
provvedimento è stato comunicato all'interessato.
------------------------
(giurisprudenza)
206. Effetti.
Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento revocato o modificato,
siano state riscosse rate di pensione o di assegno ovvero indennità,
risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte,
salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in seguito
all'accertamento di fatto doloso dell'interessato (67/e).
Il mancato recupero derivante dall'applicazione della norma del presente
articolo può essere addebitato all'impiegato soltanto in caso di dolo o
colpa grave (67/f).
------------------------
(67/e) Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art.
3, L. 7 agosto 1985, n. 428, riportata alla voce Ministero del tesoro.
(67/f) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 7 agosto 1985, n. 428, riportata
alla voce Ministero del tesoro.
(giurisprudenza)
207. Revoca o modifica su domanda nuova.
Fuori dei casi previsti negli articoli precedenti, il provvedimento può
essere sempre revocato o modificato quando l'interessato presenti una
domanda nuova che incida su materia che non abbia formato oggetto del
precedente provvedimento.
------------------------
(giurisprudenza)
208. Perdita del diritto alla pensione di riversibilità.
Nel caso in cui il titolare di pensione di riversibilità o di assegno
alimentare, in adempimento dell'obbligo stabilito dall'ultimo comma
dell'art. 86, comunichi alla competente direzione provinciale del tesoro
la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo alla attribuzione
della pensione o dall'assegno, la stessa direzione provinciale sospende i
pagamenti e, ove abbia emesso il provvedimento di liquidazione, lo revoca.
Se il provvedimento di liquidazione sia stato emesso da altro ufficio, la
direzione provinciale del tesoro, sospesi i pagamenti, trasmette la
comunicazione dell'interessato all'ufficio liquidatore, che procede alla
revoca.
Nel caso in cui, pur non essendo pervenuta comunicazione da parte
dell'interessato, risulti alla competente direzione provinciale del tesoro
che le condizioni richieste per il diritto alla pensione o all'assegno
siano cessate, la direzione provinciale stessa comunica all'interessato,
in via amministrativa, gli elementi in suo possesso, per le eventuali
deduzioni da presentarsi entro trenta giorni.
Scaduto detto termine senza che l'interessato abbia prodotto deduzioni, si
procede a norma di quanto disposto dal primo e dal secondo comma.
Qualora l'interessato abbia prodotto le proprie deduzioni, provvede in
merito la direzione provinciale del tesoro ovvero l'ufficio liquidatore,
ai sensi dei commi precedenti.
------------------------
PARTE III
Trattamento di quiescenza del personale dell'Azienda autonoma delle
ferrovie dello Stato
TITOLO I
Fondo pensioni
(giurisprudenza)
209. Disposizioni di carattere generale.
Per i dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e per i
loro familiari il trattamento di quiescenza è erogato a carico del Fondo
pensioni istituito con la legge 9 luglio 1908, n. 418 (68).
Al fondo pensioni sono iscritti obbligatoriamente i dipendenti di ruolo
dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nonché quelli non di
ruolo assunti in servizio per un periodo non inferiore a un anno.
Per il personale inquadrato nei ruoli ferroviari per effetto di
disposizioni legislative, continuano ad applicarsi, per quanto riguarda
l'iscrizione al Fondo pensioni, le rispettive norme di inquadramento.
Il Fondo pensioni è dotato di un patrimonio costituito:
con le somme rappresentanti, al 31 dicembre 1908, i patrimoni della Cassa
pensioni del consorzio di mutuo soccorso e dell'istituto di previdenza di
cui alla legge 24 marzo 1907, numero 132 (69);
con gli avanzi di gestione del Fondo stesso;
con altre entrate per titoli diversi.
Il patrimonio di cui sopra è custodito e amministrato gratuitamente dalla
Cassa depositi e prestiti e le relative somme possono essere investite in
titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in mutui al personale dipendente
dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e negli altri modi
stabiliti dalla legge.
Sulle somme investite in mutui al personale ferroviario viene corrisposto,
a carico della "gestione dei mutui al personale" del bilancio dell'Azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato, l'interesse annuo del cinque per
cento.
Alle spese del Fondo pensioni si provvede con le entrate dello stesso
Fondo, e con un contributo dello Stato.
Le spese, le entrate e il contributo di cui sopra sono evidenziati in
apposito paragrafo del titolo "gestioni speciali ed autonome" del bilancio
dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
------------------------
(68) Recante norme per le pensioni e per il trattamento del personale
delle Ferrovie dello Stato.
(69) Recante norme per la unificazione degli istituti di previdenza del
personale delle Ferrovie dello Stato.
(giurisprudenza)
210. Fondo ed entrate del Fondo.
Le spese a carico del Fondo pensioni sono costituite.
a) dalle pensioni da corrispondersi agli aventi diritto;
b) dalle indennità una tantum da corrispondersi in luogo di pensione e dei
trattamenti similari;
c) dai contributi per l'assistenza sanitaria a favore dei pensionati, da
corrispondersi all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i
dipendenti statali.
Le entrate del Fondo pensioni sono costituite:
a) dalle ritenute ordinarie e straordinarie a carico degli iscritti,
previste dal successivo articolo 211;
b) da un contributo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, da
stanziare nelle spese correnti del bilancio della stessa azienda, in
ragione di cinque volte e mezzo l'ammontare delle ritenute ordinarie e
straordinarie a carico degli iscritti;
c) dalle quote di trattamento liquidate a favore del Fondo pensioni dalla
gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara in
applicazione della L. 27 luglio 1967, n. 658 (70);
d) dagli interessi sul patrimonio di cui al precedente articolo e da ogni
altro eventuale provento di competenza del Fondo pensioni.
Lo Stato partecipa alla copertura delle spese del Fondo pensioni indicate
nel primo comma del presente articolo con un contributo da stabilirsi, per
ogni esercizio finanziario, in misura pari alla differenza tra le stesse
spese e le entrate del Fondo. Tale contributo è iscritto nello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro e, correlativamente, nello
stato di previsione dell'entrata dell'Azienda autonoma delle ferrovie
dello Stato, in apposito capitolo della gestione del Fondo pensioni; esso
viene corrisposto all'Azienda suddetta in rate mensili.
------------------------
(70) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione
obbligatoria per).
211. Ritenute a carico degli iscritti.
Gli iscritti al Fondo sono sottoposti alle seguenti ritenute:
a) gli iscritti al Fondo sono sottoposti alla ritenuta ordinaria del 7 per
cento dell'80 per cento (71):
1) dello stipendio lordo e della tredicesima mensilità;
2) dell'indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi
dirigenti prevista dall'art. 47 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748;
3) dell'indennità pensionabile prevista dalla legge 16 febbraio 1974, n.
57;
4) dell'indennità integrativa speciale di cui alla L. 27 maggio 1959, n.
324, e successive modificazioni ed integrazioni, compreso l'importo
corrisposto sulla tredicesima mensilità.
In caso di riduzione dello stipendio la ritenuta ordinaria va commisurata
allo stipendio intero (72).
b) straordinaria:
1) del decimo sull'80 per cento dello stipendio annuo assegnato all'atto
dell'assunzione, pagabile in una sola volta ovvero in ventiquattro rate
mensili consecutive senza interessi. Fatta eccezione per i dipendenti
inquadrati in ruolo in applicazione della legge 7 ottobre 1969, n. 747
(73), detta ritenuta, nei confronti degli altri dipendenti che hanno
compiuto trenta anni di età, viene aumentata di un centesimo per ogni anno
compiuto oltre il trentesimo;
2) del quindicesimo di ogni aumento di stipendio o assegno utile a
pensione, da ritenersi nel primo mese nel quale incomincia il godimento.
In detto mese la ritenuta ordinaria continua ad essere commisurata alla
precedente retribuzione.
------------------------
(71) Per l'aumento al 7,06 per cento, vedi l'art. 1, D.M. 21 luglio 1983,
riportato al n. A/XXXIV e all'8,25 per cento, vedi l'art. 9, L. 17 aprile
1985, n. 141, riportata al n. A/XXXVI. Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 2 marzo
1989, n. 65, riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e
contabilità generale dello Stato, il quale tra l'altro, a decorrere dal 1°
gennaio 1989, ha soppresso le parole " dell'80 per cento ".
(72) Lettera così sostituita, a decorrere dal 1° gennaio 1976, dall'art.
21, L. 29 aprile 1976, n. 177.
(73) Riportata alla voce Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.
TITOLO II
Servizi computabili
(giurisprudenza)
212. Servizi resi alle ferrovie dello Stato con iscrizione al Fondo
pensioni.
Tutti i servizi prestati alle dipendenze dell'Azienda autonoma delle
ferrovie dello Stato con iscrizione al relativo Fondo pensioni si
computano ai fini del trattamento di quiescenza a carico del Fondo
medesimo, salve le disposizioni contenute nell'art. 216.
Il computo si effettua dalla data di iscrizione al Fondo pensioni fino
alla data di cessazione del rapporto di impiego o di servizio, senza tener
conto dei periodi trascorsi:
a) in aspettativa per motivi di carattere privato;
b) durante la detenzione per condanna penale;
c) in posizione di sospensione con cessazione completa dello stipendio;
d) in assenza giustificata con cessazione completa dello stipendio ai
sensi dell'art. 87 dello stato giuridico del personale dell'Azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958,
n. 425 (74).
In deroga a quanto disposto nel comma precedente, il periodo di
sospensione è computabile nella misura massima di due anni:
a) d'ufficio, previo recupero delle corrispondenti ritenute ordinarie
sullo stipendio e sugli assegni personali pensionabili da effettuare in
una sola volta ovvero in ragione di due mesi arretrati per ogni mese
corrente, se la sospensione o l'assenza giustificata è seguita dalla
riammissione in servizio;
b) su domanda del dipendente o dei suoi aventi causa, se durante la
sospensione sia intervenuta la cessazione dal servizio o, rispettivamente,
la morte del dipendente e sempreché siano versate al Fondo pensioni le
ritenute di cui alla precedente lettera a).
Nel caso di risoluzione del rapporto d'impiego per condanna penale o per
motivi disciplinari, cui segua la riammissione in servizio con diritto
allo stipendio ed agli assegni non percepiti, disposta in conseguenza di
revisione del procedimento penale o di quello disciplinare, si computa il
tempo decorso dalla data di risoluzione del rapporto di impiego a quella
di riammissione in servizio.
------------------------
(74) Riportata alla voce Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.
(giurisprudenza)
213. Servizi resi alle ferrovie dello Stato senza iscrizione al Fondo
pensioni.
I servizi non di ruolo prestati all'Azienda autonoma delle ferrovie dello
Stato, anteriormente all'iscrizione al Fondo pensioni, dai sussidiari
sistemati in ruolo in base all'art. 20 del R.D.L. 17 novembre 1938, n.
1785 (75), ovvero all'art. 10 del D.L.Lgt. 12 aprile 1946, n. 292 e dai
contrattisti inquadrati nei ruoli in forza del D.L.C.p.S. 9 luglio 1947,
n. 667, sono computabili d'ufficio ai fini del trattamento di quiescenza
nei limiti e con le modalità stabilite dalle rispettive norme di
inquadramento.
Il servizio prestato dal 1° settembre 1954 al 13 aprile 1963 dal personale
già a contratto tipo proveniente dal soppresso Ministero dell'Africa
italiana o dagli enti dipendenti dai cessati governi coloniali, inquadrato
nei ruoli delle ferrovie dello Stato ed iscritto al relativo Fondo
pensioni in applicazione dell'art. 20 della legge 18 febbraio 1963, n. 304
(76), è computabile d'ufficio per intero e senza onere a carico del
personale interessato, ai fini del trattamento di quiescenza sul Fondo
predetto.
------------------------
(75) Recante norme modificative al regolamento del personale delle
Ferrovie dello Stato, approvato con R.D.L. 7 aprile 1925, n. 405.
(76) Riportata alla voce Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.
214. Servizi resi ad enti diversi.
Il servizio reso all'Ente nazionale per l'energia elettrica dal personale
ferroviario che, all'atto del passaggio alle dipendenze di detto ente, ha
optato per la conservazione dell'iscrizione al Fondo pensioni in base
all'art. 6 del D.P.R. 17 marzo 1965, n. 144 (77-79), è computabile ai fini
del trattamento di quiescenza a carico del Fondo stesso.
Ai fini sopraindicati è, altresì, computabile il servizio prestato dal 26
ottobre 1954 alle dipendenze del Commissariato generale del Governo, del
territorio di Trieste dal personale che successivamente sia stato iscritto
al Fondo pensioni.
Nei confronti del personale, proveniente dalle ferrovie
Monza-Molteno-Oggiono, Siena-Buonconvento-Monte Antico, Poggibonsi-Colle
Val d'Elsa, Santhià-Biella, Biella-Novara e Sondrio-Tirano, inquadrato nei
ruoli dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ed iscritto al
relativo Fondo pensioni in applicazione delle leggi 30 aprile 1959, n.
286, e 24 dicembre 1959, n. 1143, è computabile il servizio reso alle
ferrovie di provenienza anteriormente alla iscrizione al Fondo pensioni a
condizione che il servizio stesso risulti coperto da contribuzione
assicurativa presso lo speciale Fondo di previdenza per gli addetti ai
pubblici servizi di trasporto, gestito dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale.
------------------------
(77-79) Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti
(Assicurazione obbligatoria per).
215. Servizio di ruolo reso allo Stato ed altri servizi computabili ai
fini del trattamento di quiescenza a carico dello Stato.
Ai fini del trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensioni sono
computabili i servizi e i periodi di cui agli articoli 8, 28, 29, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37 e 38.
La valutazione si effettua secondo le norme concernenti il trattamento di
quiescenza a carico dello Stato.
------------------------
216. Servizi computabili a domanda.
A favore dei dipendenti per i quali è previsto il trattamento di
quiescenza a carico del Fondo pensioni sono computabili a domanda, in
tutto o in parte, i servizi resi all'Azienda autonoma delle ferrovie dello
Stato in qualità di:
a) avventizio ordinario o straordinario;
b) sussidiario;
c) contrattista.
Se i servizi sopra menzionati sono stati resi con iscrizione
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed
i superstiti, si applica l'art. 11; se i predetti servizi non sono coperti
da contribuzione nella citata assicurazione generale, si applica l'art.
14, secondo e terzo comma.
I servizi resi in qualità di sussidiario o di contrattista sono computati
a domanda limitatamente ai periodi non computabili d'ufficio in base
all'art. 213, primo comma.
È computabile a domanda, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 7
della legge 26 febbraio 1969, n. 94 (80), il servizio reso in qualità di
assuntore anteriormente al 1° febbraio 1958.
Ai servizi comunque prestati, che abbiano costituito titolo per
l'inquadramento nei ruoli delle ferrovie dello Stato, sono estese le
disposizioni contenute nell'art. 15.
Restano ferme le disposizioni di cui al capo VII, sezione I, della legge
27 luglio 1967, numero 658 (81), concernenti il riscatto dei servizi non
di ruolo prestati dal personale ferroviario con iscrizione alla gestione
marittimi della Cassa nazionale della previdenza marinara.
Per il dipendente iscritto al Fondo pensioni sono altresì valutabili a
domanda i servizi e periodi indicati nella parte I, titolo II, capo II del
presente testo unico, con le modalità e alle condizioni, ivi stabilite.
I servizi e periodi di cui al precedente comma, già computati o riscattati
presso lo Stato, si riuniscono con il servizio computabile ai fini del
trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensioni; in tal caso le
ritenute, che siano ancora dovute per contributo di riscatto all'atto del
passaggio alle ferrovie dello Stato sono devolute al Fondo pensioni.
------------------------
(80) Riportata alla voce Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.
(81) Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione
obbligatoria per).
217. Aumenti di valutazione del servizio ferroviario e di altri servizi.
Il servizio ferroviario effettivamente prestato, coperto da iscrizione al
Fondo pensioni o comunque computato ovvero riscattato ai fini del
trattamento di quiescenza a carico del predetto Fondo, è valutato con
l'aumento di un decimo o di un dodicesimo, secondo che esso sia stato reso
con qualifiche per le quali il limite di età per il collocamento a riposo
d'ufficio sia fissato, dall'ordinamento vigente alla data di cessazione
dal servizio, rispettivamente in cinquantotto e sessanta anni.
Gli aumenti per servizi speciali di cui alla parte I, titolo II, capo III
del presente testo unico sono valutabili ai fini del trattamento di
quiescenza a carico del Fondo pensioni solo se ineriscono a servizi
computati o riscattati ai fini della predetta pensione ferroviaria.
------------------------
218. Disposizioni comuni.
Le disposizioni degli articoli 39, 40 e 41 si applicano anche per i
servizi resi dal dipendente dell'amministrazione ferroviaria. Dell'aumento
previsto dall'articolo 217, primo comma, si tiene conto esclusivamente ai
fini della determinazione del servizio utile.
Al trattamento di quiescenza disciplinato dalla presente parte sono estese
le disposizioni generali di cui agli articoli 5, 6 e 7.
------------------------
TITOLO III
Trattamento di quiescenza
(giurisprudenza)
219. Diritto al trattamento normale.
Il dipendente collocato a riposo d'ufficio in base all'art. 165 dello
stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello
Stato, di cui alla legge 26 marzo 1958, n. 425 (80), e successive
modificazioni, ha diritto alla pensione normale qualunque sia l'anzianità
di servizio maturata.
Nei confronti del dipendente, che sia già titolare di pensione ordinaria
diretta a carico dello Stato o del Fondo pensioni, i limiti di servizio di
cui al quadro 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, numero 1077 (82), sono sostituiti dal limite unico di servizio di
anni quindici, sia agli affetti del collocamento a riposo d'ufficio sia
agli effetti della liquidazione della pensione.
Nei casi di decadenza e di dimissioni dall'impiego, il dipendente consegue
il diritto alla pensione dopo aver maturato venti anni di servizio
effettivo.
Alla dipendente dimissionaria che abbia contratto matrimonio spetta, ai
fini del compimento dell'anzianità stabilita nel terzo comma, un aumento
del servizio effettivo fino al massimo di cinque anni.
In tutti gli altri casi di cessazione dal servizio, il diritto alla
pensione si acquista al compimento del decimo anno di servizio effettivo.
Il personale cui non spetti la pensione ai sensi dei commi precedenti ha
diritto ad una indennità per una volta tanto purché abbia compiuto un anno
intero di servizio effettivo.
------------------------
(80) Riportata alla voce Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.
(82) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(giurisprudenza)
220. Base pensionabile.
Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza
degli iscritti al Fondo pensioni, la base pensionabile, costituita
dall'ultimo stipendio e dagli assegni o indennità pensionabili
sottoindicati, integralmente percepiti, è aumentata del 18 per cento:
a) indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti
prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748;
b) indennità pensionabile prevista dalla legge 16 febbraio 1974, n. 57;
c) assegno personale pensionabile (82/a).
Per gli effetti del precedente comma si considerano soltanto gli assegni o
indennità previsti come utili ai fini della determinazione della base
pensionabile, da disposizioni di legge (82/a).
Degli assegni personali di cui al comma precedente non concorre a
determinare la misura della base pensionabile il "compenso combattenti".
Detto compenso è liquidato in valore capitale, da determinare
moltiplicando per quindici l'importo annuo del compenso stesso per le
cessazioni dal servizio decorrenti dal 1° luglio 1973 e per dieci nei casi
di cessazione dal servizio anteriori a tale data.
------------------------
(82/a) Gli attuali commi primo e secondo così sostituiscono l'originario
comma primo, per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non
anteriore al 1° gennaio 1976, per effetto dell'art. 22, L. 29 aprile 1976,
n. 177, riportata al n. A/XXX.
(82/a) Gli attuali commi primo e secondo così sostituiscono l'originario
comma primo, per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non
anteriore al 1° gennaio 1976, per effetto dell'art. 22, L. 29 aprile 1976,
n. 177, riportata al n. A/XXX.
221. Calcolo delle competenze accessorie.
Le competenze accessorie sono commisurate alla decima parte dello
stipendio, maggiorato degli eventuali assegni pensionabili, goduto dal
dipendente al momento in cui è venuta a cessare la corresponsione in suo
favore delle competenze stesse. Qualora siano intervenute modifiche nella
misura del trattamento di attività, si considerano i corrispondenti
stipendi ed assegni pensionabili risultanti dall'applicazione
dell'ordinamento vigente alla data della cessazione dal servizio.
Il predetto decimo va attribuito:
a) per intero, se il servizio per il quale il dipendente ha percepito le
competenze accessorie, maggiorato degli aumenti di valutazione di cui
all'art. 217, primo comma, ha durata uguale a 37 anni ovvero a quella del
servizio utile per la pensione;
b) per una quota proporzionale alla durata del servizio valutabile per le
predette competenze ed a quella del servizio utile ai fini di pensione,
negli altri casi.
Ai predetti fini gli anni di servizio utile oltre il trentasettesimo si
trascurano.
------------------------
222. Misura del trattamento normale.
La pensione spettante con dieci anni di servizio effettivo è pari al 26
per cento della base pensionabile. Detta percentuale è aumentata di 2 per
ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo
dell'80 per cento.
Le pensione spettante al personale di cui all'art. 219, primo comma, è
calcolata con la percentuale della base pensionabile corrispondente
all'anzianità di servizio utile maturata, se questa non è inferiore a
quella assunta a limite di servizio per il collocamento a riposo d'ufficio
nel quadro 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1077 (83); negli altri casi, la pensione è liquidata su un'anzianità
pari al predetto limite ed è sottoposta alla ritenuta del 6 per cento a
favore del Fondo pensioni per il tempo corrispondente alla differenza tra
gli anni computati nella liquidazione della pensione e quelli
complessivamente maturati dal dipendente.
La disposizione del comma precedente, con la sola sostituzione del limite
di servizio in essa richiamato con quello di 15 anni stabilito dall'art.
219, secondo comma, si applica anche nei confronti del personale che sia
già titolare di pensione ordinaria diretta a carico dello Stato o del
Fondo pensioni.
L'indennità per una volta tanto è pari ad un dodicesimo della base
pensionabile per ogni anno di servizio utile.
------------------------
(83) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
223. Dipendenti affetti da tubercolosi.
Al dipendente provvisto di pensione di guerra per infermità tubercolare,
che cessa dal servizio a causa di detta infermità, dichiarata contagiosa,
si applicano le disposizioni dell'art. 48.
------------------------
224. Dipendenti da imprese appaltatrici di servizi.
Per i dipendenti da imprese appaltatrici di servizi inquadrati nei ruoli
organici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ai sensi
dell'art. 6 della legge 29 aprile 1971, n. 880 (84), si applica l'art. 10
della legge stessa.
------------------------
(84) Riportata alla voce Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.
(giurisprudenza)
225. Diritto alla pensione privilegiata.
Il personale che, per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio,
diviene invalido al servizio ferroviario ha diritto alla pensione
privilegiata.
Per gli effetti di cui al comma precedente, fatti di servizio sono quelli
derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio.
Per gli stessi effetti, le infermità o le lesioni si considerano
dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa
ovvero concausa efficiente e determinante.
Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata, al
personale ferroviario si applicano le disposizioni degli articoli 73, 77 e
80, relative alla perdita dell'organo superstite, alle malattie tropicali
e al servizio di guerra.
------------------------
226. Misura della pensione privilegiata.
Salvo quanto disposto nel successivo art. 227, la pensione privilegiata è
liquidata aggiungendo al trattamento continuativo di quiescenza, spettante
in rapporto alla durata del servizio utile maturato, un supplemento
corrispondente alla differenza fra il trattamento continuativo predetto e
quello calcolato su 30 anni di servizio utile o, se più favorevole, sul
numero di anni di servizio utile maturato, aumentato di 12.
Agli effetti del comma precedente, per trattamento continuativo di
quiescenza si intende la pensione normale calcolata in base agli anni di
servizio utile maturati, se questi sono superiori a 10, ovvero ad
un'anzianità di servizio virtuale pari a 10 anni.
Il supplemento previsto nel primo comma è attribuito in misura
proporzionale al grado di riduzione della capacità lavorativa e, nel caso
di concorso con una rendita di infortunio spettante per lesioni o malattie
professionali che abbiano determinato, come causa o concausa, la
cessazione dal servizio, per la parte eventualmente eccedente l'importo di
detta rendita.
Nei casi di cecità o di perdita totale di due arti, causate da fatti di
servizio, la pensione privilegiata è liquidata nella misura massima
prevista dal primo comma dell'art. 222.
------------------------
227. Trattamento di confronto - Aggravamento.
In luogo del trattamento comprensivo della pensione privilegiata liquidata
in applicazione dell'articolo precedente e della rendita spettante in base
alle norme sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, è
attribuita, se più favorevole, la sola pensione liquidata in base agli
anni ed allo stipendio che il dipendente avrebbe raggiunto se fosse
rimasto in servizio con la stessa qualifica fino alla data del
collocamento a riposo d'ufficio secondo l'ordinamento vigente della
cessazione dal servizio.
Il trattamento privilegiato più favorevole risultante dall'applicazione
del precedente comma è attribuito in via definitiva, salvo quanto disposto
dal successivo comma.
In caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni dipendenti da
fatti di servizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
dell'art. 70.
------------------------
228. Casi particolari.
In caso di ricovero in ospedali psichiatrici di titolari di pensione
privilegiata che siano assistiti dall'Opera nazionale per gli invalidi di
guerra, si applicano le disposizioni concernenti i pensionati di guerra.
Nei casi di invalidità o di morte per fatti di servizio prestato in
territori esteri, gli aventi diritto alla pensione privilegiata diretta o
di riversibilità possono avvalersi della facoltà prevista dall'art. 79.
------------------------
229. Diritto al trattamento di riversibilità.
In caso di morte in servizio dell'iscritto che abbia maturato 10 anni di
servizio effettivo ovvero in caso di morte del pensionato, hanno diritto
alla pensione di riversibilità il coniuge superstite, i figli e gli
affiliati, i genitori e i collaterali, secondo le norme stabilite dagli
articoli 81, 82, 83, 84, 85, 86 e 87.
In caso di morte in servizio dell'iscritto che non abbia maturato
l'anzianità di cui sopra, ma che abbia compiuto un anno intero di servizio
effettivo, la vedova e gli orfani minorenni, di cui ai citati articoli 81
e 82, hanno diritto ad una indennità per una volta tanto.
------------------------
230. Misura della pensione di riversibilità.
La pensione di riversibilità è pari alle seguenti aliquote della pensione
di cui era titolare il dante causa ovvero, se questi è deceduto in
servizio, della pensione che gli sarebbe spettata alla data della morte:
a) coniuge superstite ovvero genitori: 50 per cento;
b) orfani soli ovvero fratelli e sorelle: 40 per cento per un avente
titolo; 50 per cento fino a tre aventi titolo; 60 per cento per quattro o
piu aventi titolo;
c) coniuge superstite con orfani, avuti dal matrimonio con il dante causa:
con uno o due, 65 per cento; con tre, 70 per cento; con quattro o più, 75
per cento. La quota di pensione, corrispondente alla differenza tra
l'aliquota determinata in rapporto al numero degli orfani compartecipi e
quella indicata alla lettera a), spettante al coniuge superstite, viene
divisa in parti uguali tra gli orfani quando alcuno di essi viva separato
ovvero sia maggiorenne;
d) coniuge superstite con o senza orfani avuti dal matrimonio con il dante
causa, in concorso con figli di precedente matrimonio del dante causa: 50
per cento al coniuge con o senza figli propri e 25 per cento ai figli di
precedente matrimonio, qualunque sia il loro numero.
La pensione assegnata al coniuge superstite con figli propri si considera
liquidata, agli effetti della ripartizione, nella percentuale che
spetterebbe, ai sensi della precedente lettera c), al nucleo familiare del
coniuge stesso, se con esso non concorressero orfani di precedente
matrimonio del dante causa. Nel caso in cui il coniuge superstite viva
separato da alcuno dei figli propri compartecipi ovvero uno di questi sia
maggiorenne, al coniuge spettano, in relazione alla composizione del
proprio nucleo familiare, i 50 sessantacinquesimi, i 50 settantesimi o i
50 settantacinquesimi della pensione assegnata, mentre agli orfani è
attribuita per quote uguali, la parte restante.
In ogni caso le aliquote spettanti agli orfani minori del coniuge
superstite, che con lui convivono, vanno attribuite a quest'ultimo.
Qualora venga a cessare la pensione al coniuge superstite o ai figli, le
rimanenti quote si modificano secondo le norme precedenti. La stessa
disposizione si applica per la pensione dei collaterali.
Nel caso di separazione personale, di cui allo art. 81, commi quarto e
sesto, la misura dell'assegno alimentare che spetti al coniuge superstite
è stabilita secondo la disposizione dell'art. 88, penultimo comma.
------------------------
231. Misura dell'indennità una tantum - Criteri di ripartizione.
L'indennità per una volta tanto a titolo di riversibilità è pari a tanti
dodicesimi della base pensionabile quanti sono gli anni di servizio utile
maturati dal dante causa.
La predetta indennità è assegnata in misura intera alla vedova sola o che
conviva con figli avuti dal matrimonio con l'iscritto e sempre che non
concorrano figli di precedente matrimonio dell'iscritto medesimo.
Quando la vedova viva separata da alcuno o da tutti i figli, avuti dal
matrimonio con il dante causa, l'indennità viene ripartita nel modo
seguente:
a) 50 sessantacinquesimi alla vedova e 15 sessantacinquesimi ai figli, se
questi sono in numero non superiore a due;
b) 50 settantesimi alla vedova e 20 settantesimi ai figli, se questi sono
in numero di tre;
c) 50 settantacinquesimi alla vedova e 25 settantacinquesimi ai figli, se
questi sono in numero non inferiore a quattro.
Qualora concorrano la vedova con o senza figli avuti dal matrimonio con il
dante causa e figli di precedente matrimonio di quest'ultimo, l'indennità
spetta per due terzi alla vedova con o senza figli propri compartecipi e
per un terzo ai figli di precedente matrimonio del dante causa, qualunque
sia il loro numero.
La ripartizione della quota di due terzi tra vedova e figli compartecipi
va effettuata nel caso previsto dal terzo comma del presente articolo,
applicando le aliquote in esso stabilite in rapporto al numero dei figli
compartecipi.
L'indennità spetta per intero ai figli, se la vedova non vi ha diritto.
L'indennità ovvero la quota di essa spettante ai figli va divisa in parti
uguali fra loro.
In ogni caso, le aliquote dell'indennità inerenti ai figli avuti dal
matrimonio con il dante causa, conviventi con la vedova, sono corrisposte
a quest'ultima.
------------------------
232. Pensione privilegiata di riversibilità - Morte del dipendente in
attività di servizio.
Quando la morte del dipendente è conseguenza di infermità o lesioni
dipendenti da fatti di servizio, spetta ai congiunti indicati nell'art.
229 la pensione privilegiata di riversibilità.
La suddetta pensione si calcola applicando le percentuali di riversibilità
di cui all'art. 230 agli importi del trattamento continuativo di
quiescenza e del supplemento previsti dall'art. 226, primo comma,
separatamente considerati. Se alcuno degli aventi titolo alla
riversibilità ha diritto ad una rendita di infortunio, questa va detratta
dall'importo del supplemento a lui spettante.
In luogo del trattamento, comprensivo della pensione di riversibilità
privilegiata risultante dall'applicazione del comma precedente e della
eventuale rendita di infortunio, va assegnata, se più favorevole, la
pensione di riversibilità liquidata applicando le percentuali previste
dall'art. 230 alla pensione che sarebbe spettata al dipendente in base
all'art. 227.
------------------------
233. Pensione privilegiata di riversibilità - Morte del pensionato.
La disposizione contenuta nell'articolo precedente si applica anche in
caso di morte del titolare di trattamento privilegiato diretto, quando la
morte si sia verificata in conseguenza della medesima infermità o lesione
che aveva dato diritto a tale trattamento.
In caso di morte del titolare del trattamento privilegiato diretto, che
sia dovuta ad altre cause, il trattamento privilegiato di riversibilità
spettante ai familiari di cui all'art. 229 è liquidato applicando le
percentuali stabilite dall'articolo 230, al trattamento privilegiato
diretto in godimento.
Ai soli effetti indicati nel comma precedente, anche il dante causa che
sia titolare del trattamento previsto dall'art. 226 si considera, alla
data della morte, in godimento del trattamento costituito dalla sola
pensione, liquidata con il criterio stabilito dall'art. 227.
------------------------
234. Scomparsa e irreperibilità.
Nei casi di scomparsa e di irreperibilità dell'iscritto, i familiari
aventi diritto alla pensione di riversibilità conseguono il relativo
trattamento alle condizioni e con le modalità stabilite dall'art. 91.
------------------------
235. Pensione di riversibilità a carico del Fondo speciale "equo
trattamento".
Ai congiunti degli aventi diritto alla pensione sul Fondo speciale "equo
trattamento" a carico dello esercizio ferroviario istituito con regio
decreto 21 ottobre 1923, n. 2529 (85), sono estese le disposizioni
contenute negli articoli da 229 a 234.
Agli effetti della determinazione della pensione di riversibilità, si
applicano le norme di cui al citato regio decreto, relative alla
decurtazione dell'assegno liquidato dal Fondo per gli addetti ai pubblici
servizi di trasporto, gestito dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale.
------------------------
(85) Riportato alla voce Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.
236. Assegni accessori.
In aggiunta alla pensione, spettano, nella misura ed alle condizioni
stabilite negli articoli 94, 96, 97, 98 e 99 del presente testo unico, la
tredicesima mensilità, l'assegno di caroviveri, le quote di aggiunta di
famiglia e l'indennità integrativa speciale.
L'indennità integrativa speciale è dovuta anche al coniuge superstite,
titolare di assegno alimentare, nella percentuale stabilita per la
determinazione della misura dell'assegno stesso.
Ai titolari di pensione privilegiata, oltre agli assegni accessori
previsti nel primo comma, competono, alle condizioni e con le modalità
stabilite dagli articoli 100 e seguenti, l'assegno di superinvalidità,
l'assegno complementare, l'assegno di previdenza gli aumenti di
integrazione, l'indennità di assistenza e di accompagnamento, l'assegno di
cura, l'assegno per cumulo di infermità, l'assegno speciale annuo e
l'indennità speciale annua.
------------------------
237. Riunione di servizi.
Nel caso in cui il dipendente abbia prestato servizi per i quali è
previsto il trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato o
del Fondo pensioni, i vari periodi possono essere riuniti ai fini di un
unico trattamento secondo le norme applicabili in relazione alla
definitiva cessazione dal servizio.
Il trattamento di quiescenza sulla totalità dei servizi farà carico al
Fondo pensioni se la cessazione definitiva dal servizio abbia luogo presso
l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
------------------------
238. Casi particolari di riunione di servizi.
Il dipendente dell'amministrazione ferroviaria passato, anteriormente al
15 novembre 1949, ad altra amministrazione statale con diritto a rimanere
iscritto al Fondo pensioni consegue un unico trattamento di quiescenza
sulla base della totalità dei servizi prestati. Tale trattamento, e quello
di riversibilità, sono liquidati con le norme della presente parte del
testo unico e ripartiti tra il Fondo pensioni e lo Stato in proporzione
della durata dei servizi computabili rispettivamente resi dal dipendente.
Agli effetti del riparto, il compunto si effettua a mese intero,
trascurando le frazioni di mese.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nei confronti del
personale ferroviario transitato in base al regio decreto-legge 4 agosto
1924, n. 1262 (86), convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263, al
Ministero dei lavori pubblici, per il servizio delle nuove costruzioni
ferroviarie, e successivamente passato ad altra amministrazione statale.
In tal caso, il servizio reso alle dipendenze del Ministero dei lavori
pubblici si considera prestato, ai fini del riparto del trattamento di
quiescenza, alle ferrovie dello Stato.
------------------------
(86) Riportato alla voce Ministeri dei lavori pubblici.
239. Ricongiunzione di servizi resi alle ferrovie dello Stato e ad enti
pubblici.
La ricongiunzione dei servizi resi all'Azienda autonoma delle ferrovie
dello Stato e ad enti pubblici è disciplinata dalle disposizioni della
parte I, titolo VII, del presente testo unico.
Agli effetti della ricongiunzione, il servizio ferroviario è equiparato al
servizio statale.
------------------------
240. Disposizioni comuni.
In tutti i casi di riunione o di ricongiunzione di servizi, il dipendente
che abbia conseguito il trattamento di quiescenza per il servizio reso in
precedenza ne perde il godimento ed è tenuto alla rifusione prevista
dall'art. 117.
Ai fini della liquidazione o della riliquidazione del trattamento di
quiescenza spettante sulla base dei servizi riuniti o ricongiunti, si
applicano le disposizioni comuni di cui all'art. 118.
------------------------
241. Posizione assicurativa presso l'I.N.P.S.
Le norme sulla posizione assicurativa presso l'Istituto nazionale della
previdenza sociale, di cui agli articoli da 124 a 127, sono applicabili
anche al personale delle ferrovie dello Stato.
Per gli effetti previsti dall'art. 126, l'assegno vitalizio di diritto a
carico dell'Opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello
Stato è equiparato all'assegno vitalizio di diritto a carico del Fondo di
previdenza per i dipendenti statali.
------------------------
242. Cumulo di pensioni e stipendi.
Le disposizioni della parte I, titolo IX, del presente testo unico,
concernenti il cumulo di pensioni e stipendi, si applicano anche al
personale ferroviario quando uno di tali trattamenti sia a carico del
Fondo pensioni ovvero del bilancio dell'amministrazione ferroviaria.
------------------------
243. Ritenute.
Se durante i periodi di servizio computati ai fini del trattamento di
quiescenza non siano state operate le ritenute in favore del Fondo
pensioni, il relativo importo è trattenuto sull'indennità per una volta
tanto in unica soluzione e sulla pensione mediante ritenute mensili in
misura non superiore al quinto della pensione stessa.
Al trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensioni si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 141, ultimo comma, e 143, in materia di
ritenute per assistenza sanitaria ed imposte erariali, di sequestro,
pignoramento e cessione della pensione, di recupero di crediti e di
prescrizioni delle rate di pensione.
------------------------
TITOLO IV
Procedimento
244. Documentazione, riscatto e ricongiunzione dei servizi.
Il dipendente con diritto all'iscrizione al Fondo pensioni, all'atto
dell'assunzione in servizio, è tenuto a dichiarare per iscritto tutti i
servizi di ruolo e non di ruolo resi in precedenza allo Stato, compreso il
servizio militare, o ad altri enti pubblici, nonché i periodi di studio e
di pratica ed esercizio professionali riscattabili ai fini del trattamento
di quiescenza. La dichiarazione deve essere resa anche se negativa.
Salvo quanto disposto nel comma seguente si osservano gli articoli 145,
terzo, quarto, quinto e sesto comma, 146, 147, 149, 150, 151, 152 e 153.
La ritenuta per contributo di riscatto, in caso di pagamento rateale, ha
inizio dal secondo mese successivo a quello in cui il provvedimento di
riscatto dei servizi o di liquidazione della pensione è comunicato
all'interessato.
------------------------
245. Liquidazione del trattamento di quiescenza normale.
In tutti i casi di cessazione dal servizio, la competenza a liquidare il
trattamento normale di quiescenza diretto è devoluto al capo della
divisione cui, in base all'ordinamento vigente, è affidato, nell'ambito
del servizio del personale ed in sede centrale, il servizio delle
pensioni.
Lo stesso organo provvede a liquidare il trattamento normale di
riversibilità in caso di morte del dipendente durante l'attività di
servizio.
Quando spetta la pensione e non è possibile liquidarla tempestivamente,
possono essere disposte, in relazione ai servizi utili accertati,
anticipazioni mensili sulla pensione, da recuperare in sede di
liquidazione definitiva.
La direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di
pensione diretta normale provvede a liquidare la pensione di riversibilità
in caso di morte del pensionato.
Per la liquidazione dei trattamenti contemplati nei commi primo, secondo e
quarto del presente articolo, si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni contenute nella parte II, titolo II, capo I del presente
testo unico, fatta eccezione per gli articoli 154, 155 primo, terzo ed
ultimo comma, 161 e 162.
I provvedimenti di cui al primo e al secondo comma del presente articolo
sono definitivi.
------------------------
(giurisprudenza)
246. Trattamento privilegiato diretto - Iniziativa - Competenza.
Il trattamento privilegiato diretto è liquidato d'ufficio in caso di
dispensa dal servizio ferroviario per inidoneità fisica, riconosciuta
dipendente da fatti di servizio.
In ogni altro caso, tale trattamento è liquidato a domanda degli
interessati.
La domanda di trattamento privilegiato diretto deve contenere
l'indicazione delle infermità o lesioni per le quali il trattamento è
richiesto e la specificazione dei fatti di servizio che le determinarono.
L'interessato può allegare alla domanda tutta la documentazione che
ritiene utile.
La domanda di cui al comma precedente deve essere presentata al servizio
centrale o al compartimento presso il quale è stato prestato l'ultimo
servizio.
La domanda non è ammessa se il dipendente:
a) ha lasciato decorrere il termine di cinque anni dalla data di
cessazione dal servizio o di dieci anni da tale data in caso di
parkinsonismo, senza chiedere l'accertamento della dipendenza da fatti di
servizio delle infermità o lesioni denunciate;
b) non ha richiesto, ove ne ricorra il caso, la visita per la revisione
del trattamento di quiescenza ai fini del riconoscimento della causa di
servizio, nel termine e con le modalità stabilite dall'art. 164 dello
stato giuridico per il personale ferroviario, approvato con legge 26 marzo
1958, n. 425 (87);
c) è stato dispensato dal servizio per inidoneità fisica, non riconosciuta
dipendente da fatti di servizio anche a seguito della visita di revisione;
d) non è sottoposto, senza giustificato motivo, agli accertamenti sanitari
entro il termine di un anno dall'invito.
Nei casi previsti dal comma precedente, la domanda è respinta con
provvedimento definitivo del direttore del servizio centrale o del
compartimento competente.
In tutti gli altri casi il provvedimento con il quale si liquida o si nega
il trattamento privilegiato diretto è adottato con decreto del Ministro
per i trasporti e l'aviazione civile, emesso previo parere del Consiglio
di amministrazione delle ferrovie dello Stato. Il Ministro, qualora non
condivida il parere del consiglio di amministrazione, fa risultare nel
decreto i motivi del dissenso.
Quando non sia possibile espletare con sollecitudine il procedimento
relativo al trattamento privilegiato diretto e sempre che spetti la
pensione normale sono corrisposte, in relazione ai servizi utili
accertati, anticipazioni mensili sulla pensione normale stessa da
recuperare in sede di liquidazione del trattamento definitivamente
spettante.
------------------------
(87) Riportata alla voce Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.
247. Trattamento privilegiato diretto - Istruttoria.
L'ufficio al quale è stata presentata la domanda di trattamento
privilegiato diretto procede all'accertamento dei fatti ed acquisisce il
parere dell'ispettorato sanitario, nella cui circoscrizione il richiedente
ha la residenza.
All'ispettorato sanitario deve essere trasmesso un rapporto informativo
sui fatti accertati, redatto dal capo dell'ufficio, unitamente alla
relativa documentazione amministrativa e sanitaria.
Gli accertamenti sanitari sono eseguiti dall'ispettorato sanitario con
l'osservanza delle norme dettate dagli articoli 172, 173 e 174.
All'ispettorato sanitario compete esprimere il proprio parere sulla
dipendenza da fatti di servizio delle infermità e delle lesioni
denunciate, *-- sull'ascrivibilità di esse per assimilazione alle tabelle
applicabili e sulle conseguenze che ne derivino relativamente alla
capacità lavorativa del dipendente.
Ricevuto il verbale contenente il parere dell'organo sanitario, l'ufficio
competente cura la trasmissione degli atti, per il tramite del servizio
del personale, al consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato
per il prescritto parere.
------------------------
(giurisprudenza)
248. Trattamento di riversibilità - Morte in servizio del dipendente.
La pensione privilegiata di riversibilità è liquidata di ufficio a favore
della vedova e degli orfani minorenni del dipendente deceduto per causa
violenta nell'adempimento degli obblighi di servizio.
Salvo quanto disposto dal comma precedente, in caso di morte del
dipendente in attività di servizio lo avente causa che ritenga la morte
dovuta al servizio stesso deve presentare, per conseguire la pensione
privilegiata di riversibilità, motivata domanda al servizio centrale o al
compartimento presso il quale il dante causa prestava servizio.
La domanda, prodotta oltre il termine di cinque anni dalla data della
morte del dipendente, non è ammissibile; essa è respinta con provvedimento
definitivo del direttore del servizio o del compartimento competente.
La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il
dipendente avesse già chiesto l'accertamento della dipendenza delle
infermità o lesioni contratte.
Salvo il disposto del terzo comma del presente articolo, alla liquidazione
o al diniego della pensione privilegiata di riversibilità si provvede con
decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, adottato previo
parere del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato ed in
base al giudizio medico, quando sia ritenuto necessario, dell'ispettorato
sanitario competente, sulla relazione causale tra l'infermità o la lesione
da cui è derivata la morte del dipendente e i fatti denunciati.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 246,
ultimo comma, e 247.
------------------------
249. Trattamento di riversibilità - Morte dell'iscritto in quiescenza.
In caso di morte del titolare di trattamento privilegiato diretto, la
pensione privilegiata di riversibilità è liquidata su domanda degli aventi
diritto con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.
Nel caso previsto dal comma precedente, se l'avente causa ritiene che la
morte sia dovuta all'infermità o alla lesione per la quale era stato
attribuito il trattamento privilegiato diretto, il Ministro competente
provvede sulla domanda con proprio decreto dopo che sulla domanda stessa
si è pronunciato l'ispettorato sanitario ed ha espresso parere il
consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.
In caso di morte dell'iscritto, verificatasi dopo la cessazione dal
servizio, l'avente causa che ritenga di aver titolo alla pensione
privilegiata deve presentare domanda al servizio centrale o al
compartimento, presso il quale l'iscritto prestò l'ultimo servizio. Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo
247.
La domanda di cui al comma precedente è dichiarata inammissibile con
provvedimento definitivo del direttore del servizio o del compartimento
competente se è presentata oltre il termine perentorio di due anni dalla
morte del dante causa ovvero se, pur essendo stata prodotta entro il
termine predetto, il dante causa sia incorso nelle decadenze stabilite
dall'art. 246, quinto comma, lettere a), b).
------------------------
250. Disposizioni comuni.
Salvo quanto disposto nei commi successivi, al trattamento di quiescenza a
carico del Fondo pensioni ed ai relativi assegni accessori si applicano le
disposizioni comuni contenute nella parte II, titolo II, capo III del
presente testo unico.
Il provvedimento relativo al trattamento di quiescenza può essere
comunicato all'interessato, oltre che nei modi stabiliti dall'art. 193,
anche per il tramite dell'amministrazione ferroviaria.
Gli accertamenti sanitari, relativamente agli aventi causa del dipendente
deceduto in attività di servizio, sono effettuati dall'ispettorato
sanitario nella cui circoscrizione il richiedente la pensione ha la
residenza.
------------------------
251. Pagamento delle pensioni - Revoca e modifica del provvedimento.
Le disposizioni di cui ai titoli III e IV della parte II del presente
testo unico si applicano, rispettivamente, al pagamento delle pensioni
ferroviarie nonché alla revoca e alla modifica dei provvedimenti relativi
a dette pensioni.
------------------------
PARTE IV
Disposizioni finali e transitorie
252. Data di entrata in vigore.
Il presente testo unico entra in vigore il primo giorno del mese
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
salvo quanto disposto nell'articolo seguente.
------------------------
253. Norme sulla competenza degli uffici periferici.
Le disposizioni dell'art. 154, relative alla competenza degli uffici
periferici a provvedere al collocamento a riposo del personale per
raggiungimento del limite di età e a liquidare il trattamento normale
diretto nonché le altre disposizioni che attribuiscono agli stessi uffici
la competenza ad adottare provvedimenti definitivi si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 1976.
Si applicano a decorrere dalla stessa data le disposizioni della parte
terza che stabiliscono nuove competenze ad adottare provvedimenti
definitivi nei confronti del personale dell'Azienda autonoma delle
ferrovie dello Stato.
------------------------
254. Norme abrogate.
Sono abrogati il regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, (88), e successive
modificazioni e integrazioni, il regio decreto 22 aprile 1909, n. 229
(89), e successive integrazioni e modificazioni, nonché tutte le altre
norme relative al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e
militari dello Stato, vigenti alla data del 21 dicembre 1973, salve le
disposizioni richiamate dal presente testo unico.
Qualora nelle leggi o nei regolamenti sia fatto richiamo alle norme
abrogate ai sensi del comma precedente, si intendono richiamate le
corrispondenti norme del presente testo unico.
Sono, inoltre, abrogati l'art. 9, quinto comma, del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 (90), e le altre
norme che, per i dipendenti civili non di ruolo delle amministrazioni
dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, prevedono la
perdita del diritto al trattamento di cessazione dal servizio nei casi di
licenziamento per motivi disciplinari o di dimissioni volontarie.
------------------------
(88) Riportato alla voce Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.
(89) Riportato al n. A/I.
(90) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
255. Norme sul controllo e sull'impugnabilità dei provvedimenti in materia
di riscatto.
Le norme che regolano il controllo della Corte dei conti sui provvedimenti
relativi al riscatto di servizi ai fini di quiescenza nonché le norme che
regolano, l'impugnabilità di tali provvedimenti sono applicabili anche per
quanto concerne i provvedimenti di cui all'art. 149.
------------------------
(giurisprudenza)
256. Casi in corso di trattazione.
Ai casi in corso di trattazione, in sede amministrativa o giurisdizionale,
alla data di entrata in vigore del presente testo unico si applicano le
disposizioni del testo unico, anche per gli effetti anteriori alla data
predetta.
Tuttavia le disposizioni del testo unico non possono essere applicate con
decorrenza anteriore al 1° gennaio 1958, data da cui ebbe effetto la legge
15 febbraio 1958, n. 46 (91), nei casi in cui il diritto al trattamento di
quiescenza, diretto o di riversibilità, sia stato introdotto da tale
legge.
La base pensionabile non può essere determinata in misura diversa da
quella prevista dalle norme che erano applicabili alla data in cui la base
stessa deve essere riferita.
Per quanto concerne gli assegni accessori del trattamento di quiescenza e
gli aumenti della pensione relativi alle indennità di aeronavigazione, di
volo e di paracadutismo non possono essere fissate decorrenza e misura
diverse da quelle stabilite dalle disposizioni che erano applicabili nei
periodi relativamente ai quali detti assegni e aumenti spettano.
------------------------
(91) Riportata al n. A/XVII.
(giurisprudenza)
257. Domande presentate dopo l'entrata in vigore del testo unico.
L'art. 256 si osserva anche nei casi di domande di trattamento di
quiescenza presentate dopo l'entrata in vigore del presente testo unico da
dipendenti cessati dal servizio anteriormente a tale data o dai loro
aventi causa, nei confronti dei quali non sia stato già emesso
provvedimento ai fini di detto trattamento.
------------------------
(giurisprudenza)
258. Applicabilità a domanda di norme del testo unico.
I dipendenti cessati dal servizio anteriormente alla data di entrata in
vigore del presente testo unico o i loro aventi causa hanno diritto, a
domanda, all'applicazione nei propri confronti delle seguenti norme:
a) art. 11, relativamente ai servizi che, ai sensi delle precedenti
disposizioni, non erano riscattabili né altrimenti computabili ai fini del
trattamento di quiescenza statale;
b) art. 12, relativamente alla computabilità dei servizi non di ruolo resi
alle dipendenze delle assemblee legislative ovvero degli enti e degli
istituti di cui allo stesso articolo e relativamente alla computabilità
dei servizi di ruolo da parte dei dipendenti collocati a riposo per causa
diversa dal raggiungimento del limite di età;
c) art. 13, relativamente alla riscattabilità dei periodi di iscrizione
agli albi professionali e dei periodi di pratica necessari per il
conseguimento dell'abilitazione;
d) art. 14, per quanto concerne la riscattabilità del servizio prestato,
rispettivamente, in qualità di incaricato tecnico, di amanuense di
cancelleria e di amanuense ipotecario;
e) art. 42, secondo comma, relativamente all'anzianità minima di venti
anni di servizio effettivo stabilita per l'acquisto del diritto alla
pensione normale da parte del dipendente civile dimissionario;
f) art. 81, terzo comma, sul diritto alla pensione di riversibilità in
favore della vedova del pensionato;
g) articoli 82 e 84, per la parte in cui, ai fini del diritto alla
pensione di riversibilità in favore degli orfani maggiorenni e dei
collaterali del dipendente statale o del pensionato, è prevista l'età
sessagenaria quale condizione alternativa di quella dell'inabilità a
proficuo lavoro;
h) art. 219, terzo comma, relativamente all'anzianità di servizio di venti
anni stabilita per l'acquisto del diritto a pensione da parte del
personale ferroviario nei casi di decadenza e di dimissioni dall'impiego;
i) art. 226, secondo comma, relativamente alla misura del trattamento
continuativo di quiescenza diretto, concorrente a determinare la pensione
privilegiata ferroviaria;
l) art. 233, relativamente al criterio di determinazione della pensione
privilegiata diretta ai soli fini della riversibilità.
Se la domanda di cui al comma precedente è presentata entro un anno dalla
data di entrata in vigore del presente testo unico, le norme suindicate
sono applicabili con effetto dalla data predetta; negli altri casi sono
applicabili con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di
presentazione della domanda.
Il personale in servizio alla datà di entrata in vigore del presente testo
unico, che abbia da far valere servizio o periodi di cui alle lettere a),
b), c) o d), può presentare la domanda nel termine perentorio di due anni
dalla data predetta, qualora tale termine sia più favorevole di quelli
previsti dall'art. 147, primo e secondo comma. In caso di decesso il
diritto può essere esercitato dagli aventi causa nel termine stabilito dal
terzo comma del citato articolo.
Per i casi in corso di trattazione, di cui all'art. 256, le disposizioni
richiamate nelle lettere da e) a l) sono applicabili d'ufficio, con
effetto dalla data di entrata in vigore del presente testo unico.
Nei casi di domande di trattamento di quiescenza, di cui all'art. 257, le
disposizioni richiamate nelle lettere da e) a l) sono applicabili anche
senza espressa richiesta dell'interessato. Se la domanda di trattamento di
quiescenza è presentata entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente testo unico, le citate disposizioni sono applicabili con effetto
dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della
domanda.
------------------------
(giurisprudenza)
259. Revisione di provvedimenti.
Nel caso in cui le norme del presente testo unico, non indicate dall'art.
258, risultino più favorevoli delle norme anteriori, l'interessato nei cui
confronti sia stato già emesso provvedimento definitivo può chiederne la
revisione entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in
vigore del presente testo unico, con effetto dalla data stessa.
La domanda di revisione deve essere motivata, a pena di inammissibilità.
------------------------
260. Riscatto dei periodi di iscrizione ad albi professionali.
Il dipendente cessato dal servizio anteriormente alla data di entrata in
vigore del presente testo unico, che, avvalendosi della facoltà prevista
dall'art. 258, primo comma, chieda il riscatto dei periodi di iscrizione
ad albi professionali ovvero dei periodi di pratica necessari per il
conseguimento dell'abilitazione, è tenuto al pagamento del contributo di
riscatto commisurato al 18 per cento dello stipendio spettante, alla data
di presentazione della domanda, al personale in attività di servizio che
abbia qualifica o grado pari a quello rivestito dall'interessato all'atto
della cessazione dal servizio.
------------------------
261. Riscatto di servizi resi ad enti diversi.
Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente testo
unico può chiedere entro il termine perentorio di un anno dalla data
predetta, il riscatto totale o parziale dei servizi di ruolo prestati alle
dipendenze delle assemblee legislative ovvero degli enti o degli istituti
di cui all'art. 12, verso pagamento di un contributo pari al 18 per cento
dello stipendio, della paga o della retribuzione spettante alla data di
presentazione della domanda, in relazione ai periodi riscattati. Se la
domanda è presentata dopo la cessazione dal servizio, il contributo è
calcolato sull'ultimo stipendio o sull'ultima paga o retribuzione.
Nei casi di riscatto effettuato ai sensi del comma precedente non si
applicano l'art. 6, primo comma, e l'art. 12, secondo comma.
------------------------
(giurisprudenza)
262. Pensioni a onere ripartito.
Per i dipendenti statali che alla data di entrata in vigore del presente
testo unico siano già transitati ad altro ente di cui agli articoli 113 e
116, si applicano le norme vigenti alla data suddetta in materia di
pensioni a onere ripartito, anche se non siano stati ancora emessi
provvedimenti definitivi.
La disposizione del comma precedente si osserva anche nei casi di
passaggio al servizio dello Stato di personale proveniente da altro ente
di cui agli articoli sopra citati.
Il termine di decadenza stabilito dall'art. 151, comma terzo, è riaperto,
con effetto dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, nei
riguardi del personale che non sia cessato definitivamente dal servizio
anteriormente a tale data.
------------------------
263. Pensione dell'I.N.P.S.
Nel caso in cui il dipendente acquisti il diritto alla pensione normale
per effetto delle disposizioni richiamate dall'art. 258, comma primo, lo
Stato o il Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato
subentrano nei diritti dell'interessato alla pensione a carico
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, già liquidata ai sensi
della legge 2 aprile 1958, n. 322 (92), e successive modificazioni ed
integrazioni.
Qualora non sia stata ancora liquidata la pensione a carico dell'Istituto
suddetto, si applica l'art. 127.
Il primo comma dell'art. 41 non si osserva per i dipendenti statali che,
alla data di entrata in vigore del presente testo unico, abbiano già
ottenuto o chiesto il riscatto di servizi non di ruolo con conseguente
applicazione del disposto di cui all'art. 20, ultimo comma, della legge 5
giugno 1951, n. 376 (93).
------------------------
(92) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione
obbligatoria per).
(93) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
264. Assegno personale per titolari di pensione di reversibilità.
Nel caso in cui le pensioni spettanti, secondo le norme anteriori alla
data di entrata in vigore del presente testo unico, al coniuge e agli
orfani del dipendente o del pensionato siano di importo superiore alla
quota loro dovuta ai sensi delle norme del testo unico stesso, la
differenza è conservata a titolo di assegno personale, riassorbibile in
occasione di successivi aumenti della misura delle pensioni.
------------------------
(giurisprudenza)
265. Benefici previsti dalla legge 25 febbraio 1971, n. 95.
Nei casi in cui, alla data di entrata in vigore del presente testo unico,
non siano stati ancora attribuiti i benefici previsti dalla legge 25
febbraio 1971, n. 95 (94), a favore degli invalidi per servizio e dei loro
congiunti, si osservano le disposizioni degli articoli 20, 21, 22 e 23
della legge stessa.
------------------------
(94) Riportata al n. B/XVI.
266. Personale del Ministero della difesa.
Nei confronti degli impiegati e degli operai non di ruolo del Ministero
della difesa che, nel periodo 1° gennaio 1950-31 dicembre 1959, cessarono
dal servizio per mancato rinnovo del contratto di lavoro o si avvalsero
dell'esodo volontario di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53 (95), in
previsione della non rinnovazione del contratto di lavoro o in dipendenza
di improvviso trasferimento dalle sedi abituali di lavoro a sedi di
disagevole sistemazione, si osservano le disposizioni della legge 31 marzo
1971, n. 214 (96).
------------------------
(95) Recante norme sull'esodo volontario dei dipendenti delle
Amministrazioni dello Stato.
(96) Riportata al n. A/XXVI.
267. Incaricati tecnici.
Nei confronti degli incaricati tecnici che, ai sensi del primo comma
dell'art. 258, chiedono l'applicazione dell'art. 14, lettera d), il
contributo di riscatto è commisurato all'80 per cento dello stipendio
previsto, alla data di entrata in vigore del presente testo unico, per la
qualifica iniziale del ruolo di appartenenza, se la domanda è presentata
entro il termine perentorio di un anno dalla data predetta.
------------------------
268. Operai dei monopoli di Stato.
Gli operai dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in
servizio alla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 1971,
numero 1024 (97), hanno diritto di riscattare i servizi di cui alla legge
medesima, secondo le norme in essa contenute, salva l'applicazione delle
norme del presente testo unico, se più favorevoli.
------------------------
(97) Riportata alla voce Monopoli di Stato.
269. Personale scolastico dell'ex comune di Fiume.
Gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori
scolastici che alla data del 31 dicembre 1933 risultavano iscritti al
regolamento di pensione dell'ex comune di Fiume hanno diritto, su domanda,
alla liquidazione della pensione loro spettante in base alle norme del
regolamento comunale già in vigore. La pensione è a totale carico dello
Stato.
------------------------
270. Personale addetto alla tenuta di Racconigi.
Al personale addetto alla tenuta demaniale di Racconigi è riconosciuto, ai
soli fini del trattamento di quiescenza, il servizio di cui alla legge 3
novembre 1971, n. 1068 (98), secondo le norme contenute nella legge
stessa.
------------------------
(98) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
271. Matrimoni anteriori al 24 febbraio 1958.
Ai fini del diritto alla pensione vedovile spettante ai sensi delle
disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente testo
unico, la norma contenuta nell'articolo unico della legge 28 aprile 1967,
n. 264 (99), relativa ai matrimoni anteriori alla pubblicazione della
legge 15 febbraio 1958, n. 46 (100), ha effetto dal 1° gennaio 1958.
------------------------
(99) Modifica l'art. 19, L. 15 febbraio 1958, n. 46, riportata al n.
A/XVII.
(100) Riportata al n. A/XVII.
272. Orfani di dipendente o di pensionato deceduto anteriormente al 1°
gennaio 1958.
È riconosciuto diritto a pensione agli orfani maggiorenni del dipendente o
del pensionato deceduto anteriormente al 1° gennaio 1958, che siano stati
conviventi a carico dello stesso all'atto del suo decesso e che alla data
suddetta fossero inabili al lavoro proficuo e nullatenenti, anche se le
condizioni di inabilità al lavoro e di nullatenenza non sussistevano alla
data di morte del dipendente o del pensionato.
La pensione spettante in applicazione del comma precedente decorre dal
primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
------------------------
273. Ciechi titolari di pensione di riversibilità.
I ciechi che hanno perduto il diritto alla pensione di riversibilità per
essere stati collocati al lavoro alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni, di enti pubblici, di aziende di Stato e di privati o per
avere intrapreso un lavoro autonomo possono optare, entro trenta giorni
dalla cessazione dell'attività lavorativa, per la pensione di
riversibilità di cui già godevano.
I ciechi di cui al comma precedente che hanno già cessato dall'attività
lavorativa alla data dall'entrata in vigore del presente testo unico
possono esercitare la facoltà di opzione entro un anno dalla stessa data.
------------------------
274. Procedimenti amministrativi in corso.
Per i procedimenti di liquidazione del trattamento di quiescenza, in corso
alla data del 1° gennaio 1976, l'ufficio competente secondo le norme
anteriori mantiene la competenza sugli affari di cui è investito.
Tutti gli atti del procedimento, compiuti anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente testo unico, restano validi ad ogni
effetto.
I provvedimenti di riscatto o di riconoscimento di servizi, emessi sino
alla data di entrata in vigore del presente testo unico, restano validi ad
ogni effetto.
I provvedimenti di riscatto o di riconoscimento di servizi, emessi sino
alla data di entrata in vigore del presente testo unico, in conseguenza
dei quali abbia già avuto inizio il pagamento rateale del contributo a
carico dell'interessato o siano stati già regolati i rapporti tra lo Stato
o il Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato e
l'Istituto nazionale della previdenza sociale, hanno integrale esecuzione
secondo le norme anteriori alla data suddetta.
------------------------
275. Regolamento.
Rimangono in vigore le norme regolamentari compatibili con le disposizioni
del presente testo unico sino a quando non sarà emanato, con decreto del
Presidente della Repubblica, il nuovo regolamento.
------------------------
Tabella n. 1
Percentuali di aumento per la liquidazione delle pensioni degli Ufficiali
cessati dal servizio permanente
A. Ufficiali che transitano per la posizione ausiliaria
Limite di età % della base pensionabile
45 anni 2,80%
46 anni 2,60%
47 anni 2,40%
48 anni 2,25%
49 anni 2,15%
50 anni 2,00%
51 anni 1,90%
B. Ufficiali che non transitano per la posizione ausiliaria
Limite di età % della base pensionabile
45 anni 7,20%
46 anni 6,00%
47 anni 5,15%
48 anni 4,50%
49 anni 4,00%
50 anni 3,60%
51 anni 3,30%
52 anni 3,00%
53 anni 2,80%
54 anni 2,60%
55 anni 2,40%
56 anni 2,25%
57 anni 2,15%
58 anni 2,00%
59 anni 1,90%
------------------------
Tabella n. 2 (101)
Pensioni normali dei graduati e militari di truppa delle categorie in
congedo
1. Caporali e soldati dell'Esercito
Minimo a 20 Aumento per ogni Massimo
Gradi anni di servizio anno di servizio utile a 35 anni di
oltre il 20% servizio utile
Caporal maggiore e Caporale 164.300 2.806 206.400
Soldato 140.800 2.806 182.900
2. Sottocapi e comuni della Marina e Avieri dell'Aeronautica
Minimo a 20 Aumento per ogni Massimo
Gradi anni di servizio anno di servizio utile a 35 anni di
oltre il 20% servizio utile
Sottocapo del C.E.M.M., Primo
Aviere e Aviere scelto 164.300 3.508 206.400
Comune di Iª, IIª e IIIª classe del
C.E.M.M., Aviere 140.800 3.508 182.900
3. Allievi Carabinieri, allievi Guardie di finanza, allievi Guardie
di pubblica sicurezza, allievi Agenti di custodia delle carceri e
allievi Guardie forestali
Minimo a 20 Aumento per ogni Massimo
Gradi anni di servizio anno di servizio utile a 35 anni di
oltre il 20% servizio utile
Allievo Carabiniere, allievo Guardia
di finanza, allievo Guardia pubblica
sicurezza, allievo Agente di custodia
delle carceri e allievo Guardia
forestale 154.800 4.240 197.200
------------------------
(101) Vedi l'art. 9, L. 29 aprile 1976, n. 177, riportata al n. A/XXX. A
decorrere dal 1° gennaio 1978 le presenti tabelle saranno sostituite,
rispettivamente, da quelle A e B allegate alla citata legge.
Tabella n. 3 (101)
Pensioni privilegiate ordinarie tabellari
Grado 1ª Cat. 2ª Cat. 3ª Cat. 4ª Cat. 5ª Cat. 6ª Cat. 7ª Cat. 8ª
Cat.
Caporal maggiore e Caporale,
Sottocapo e Comune di Iª classe del
C.E.M.M., Primo Aviere scelto 344.000 309.600 275.200 240.800
206.400 172.000 137.600 103.200
Allievo Carabiniere, allievo
Guardia di finanza, allievo Guardia
di pubblica sicurezza, allievo
Agente di custodia delle carceri e
allievo Guardia forestale 328.700 295.800 263.000 230.100 197.200
164.400 131.500 98.600
Soldato, comune di IIª classe del
C.E.M.M., Aviere 304.900 274.400 243.900 213.400 182.900 152.500
122.000 91.500
(101) Vedi l'art. 9, L. 29 aprile 1976, n. 177, riportata al n. A/XXX. A
decorrere dal 1° gennaio 1978 le presenti tabelle saranno sostituite,
rispettivamente, da quelle A e B allegate alla citata legge.
Agg. G.U. 12/06/2003
fp03-gr03