NRCA N  3							Palermo, 15 settembre 1998

                                                            CIRCOLARE DI AMMINISTRAZIONE

	 							Al Personale Docente, Tecnico
								ed Amministrativo dell'Ateneo

              OGGETTO: Autorizzazione per incarichi retribuiti - chiarimenti.

	In riferimento a questi posti in ordine alla precedente circolare n.1 del 07 luglio 1998 si precisa quanto segue.

	Incarichi in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80 (23 aprile 1998). 
L'articolo 26 del decreto legislativo, che ha modificato e integrato l'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, 
n.29, non distingue tra incarichi in corso e incarichi conferiti successivamente alla data della sua entrata in vigore, ciò 
non comporta che esso si applichi - in conformità al principio della irretroattività delle norme - esclusivamente a questi 
ultimi incarichi, dal momento che l'obbligo dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza era già 
previsto, con carattere di generalità, dell'articolo 6, comma primo, del decreto-legge 28 marzo 1997, n.79, nonché 
dall'articolo 1, comma sessanta della legge 23 dicembre 1996, n.662. In ogni caso, qualora non sussistano ragioni di 
incompatibilità, ivi compresa la mancanza di conflitto di interessi, l'Amministrazione di appartenenza non ha motivo 
negare l'autorizzazione.

	Tutela della riservatezza. Deve ritenersi che la richiesta di autorizzazione ed il relativo rilascio - sia nella forma 
espressa, sia nella forma del silenzio-assenso o del silenzio-rifiuto - rientrino nell'ambito dei dati personali tutelati dalla 
riservatezza nei confronti di terzi; pertanto, è necessario che l'intera procedura si svolga con l'intervento diretto ed 
esclusivo degli organi monocratici dell'Amministrazione (Rettore o Direttore Amministrativo), atteso che le 
deliberazioni degli organi collegiali hanno sempre il carattere di atti pubblici.

	Incarichi conferiti dalla Magistratura. La norma in esame non distingue tra incarichi retribuiti conferiti dalla 
Magistratura (es: perizie, esami di laboratorio, etc.) e altri incarichi, sembrando, di conseguenza, imporre l'obbligo 
dell'autorizzazione in ogni caso; peraltro, deve ritenersi che tali incarichi siano comunque compatibili con la posizione 
di dipendente pubblico.

	Elemento caratterizzante la disciplina degli incarichi. Le innovazioni introdotte dalla norma in esame non 
attengono a compiti o responsabilità dell'Amministrazione di appartenenza del dipendente pubblico, in quanto già 
disciplinate da norme precedenti - bensì riguardano le altre pubbliche Amministrazioni, gli enti pubblici economici ed i 
soggetti privati che conferiscono gli incarichi retribuiti, nonché il dipendente interessato; infatti, in mancanza di 
autorizzazione, mentre quest'ultimo perderebbe o dovrebbe, in ogni caso, riversare il compenso percepito, a carico del 
soggetto conferente è stabilita, ove amministrazione pubblica, la nullità di diritto del provvedimento di conferimento, 
ovvero, se altro ente pubblico o privato, la sanzione pecuniaria pari al doppio degli emolumenti corrisposti.


	IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO				IL RETTORE
               (Dott. Giacomo MINUTI)				      (Prof. Antonino GULLOTTI)