
L. 21 maggio 1998, n. 162. Agg. G.U. 12/06/2003
Modifiche alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di
sostegno in favore di persone con handicap grave.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 maggio 1998, n. 123.
Riportata al n. E/XXV.
1. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (2), sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) (3);
b) (4);
c) (5);
d) (6).
2. Il decreto del Ministro per la solidarietà sociale di cui all'articolo
41-ter, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (2), introdotto dal
comma 1, lettera d), del presente articolo, è emanato entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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(2) Riportata al n. E/XXV.
(2) Riportata al n. E/XXV.
(3) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 10, L. 5 febbraio 1992, n. 104,
riportata al n. E/XXV.
(4) Modifica l'alinea del comma 2, dell'art. 39, L. 5 febbraio 1992, n.
104, riportata al n. E/XXV.
(5) Aggiunge la lett. l-bis) e l-ter) al comma 2 dell'art. 39, L. 5
febbraio 1992, n. 104, riportata al n. E/XXV.
(6) Aggiunge l'art. 41-bis e 41-ter, L. 5 febbraio 1992, n. 104, riportata
al n. E/XXV.
(2) Riportata al n. E/XXV.
2. Verifica delle prestazioni erogate e dell'efficacia degli interventi.
1. Le regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 41, comma 8, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 (2), comunicano al Ministro per la
solidarietà sociale lo stato di attuazione degli interventi previsti
dall'articolo 39, comma 2, lettere l-bis) e l-ter), della legge 5 febbraio
1992, n. 104 (2), introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della
presente legge, gli obiettivi conseguiti, nonché le misure urgenti da
attuare per migliorare le condizioni di vita delle persone affette da
handicap grave nel territorio regionale. Qualora, entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, le regioni non abbiano
provveduto all'impegno contabile delle quote di competenza, nei limiti
delle disponibilità assegnate, ai sensi dell'articolo 3, il Ministro per
la solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
provvede alla riprogrammazione delle risorse assegnate e alla conseguente
ridestinazione alle regioni.
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(2) Riportata al n. E/XXV.
(2) Riportata al n. E/XXV.
3. Copertura finanziaria.
1. Per l'attuazione delle misure previste dall'articolo 39, comma 2,
lettere l-bis) e l-ter), della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (2),
introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge, è
autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1998, di lire 60
miliardi per l'anno 1999 e di lire 59 miliardi a decorrere dall'anno 2000,
da ripartire tra le regioni ai sensi dell'articolo 42, comma 2, della
citata legge n. 104 del 1992 (2), tenuto conto del numero di persone con
handicap di particolare gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della
medesima legge n. 104 del 1992 (2).
2. Per l'attuazione delle misure previste dagli articoli 41-bis e 41-ter
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (2), introdotti dall'articolo 1, comma
1, lettera d), della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 7
miliardi per l'anno 1998 e di lire 46 miliardi per l'anno 1999.
3. Agli oneri di cui alla presente legge, pari a lire 37 miliardi per
l'anno 1998, a lire 106 miliardi per l'anno 1999 e a lire 59 miliardi per
l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
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(2) Riportata al n. E/XXV.
(2) Riportata al n. E/XXV.
(2) Riportata al n. E/XXV.
(2) Riportata al n. E/XXV.
Agg. G.U. 12/06/2003
fp03-gr03