L. 24 dicembre 2003, n. 350. AGG. Novembre 2008
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004).
Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2003, n. 299, S.O.
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti
istruzioni:
- E.N.P.A.L.S., Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello
spettacolo: Circ. 17 giugno 2004, n. 17;
- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 27
gennaio 2004; Nota 3 febbraio 2004; Nota 19 febbraio 2004;
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione
pubblica): Circ. 12 maggio 2004, n. 31;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 19 marzo 2004, n. 54;
Circ. 12 maggio 2004, n. 78; Circ. 31 maggio 2004, n. 88; Circ. 19 luglio 2004,
n. 112; Circ. 22 luglio 2004, n. 116; Circ. 23 luglio 2004, n. 117; Circ. 6
ottobre 2004, n. 140; Circ. 16 dicembre 2004, n. 160; Circ. 11 marzo 2005, n.
42;
- Ministero della giustizia: Nota 31 maggio 2004;
- Ministero delle attività produttive: Circ. 20 aprile 2004, n. 3575/C;
- Ministero delle infrastrutture dei trasporti: Circ. 13 agosto 2004, n.
774/US2/I; Circ. 17 settembre 2004, n. 846/US2/I; Circ. 17 settembre 2004, n.
847/US2/I; Circ. 29 novembre 2004, n. 1105/I/US2;
- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 23 marzo 2004, n. 48/E; Ris. 23
marzo 2004, n. 49/E; Ris. 23 marzo 2004, n. 50/E; Ris. 23 marzo 2004, n. 51/E;
Ris. 13 maggio 2004, n. 72/E; Circ. 16 febbraio 2005, n. 6/E; Ris. 25 febbraio
2005, n. 27/E; Ris. 3 maggio 2005, n. 54/E; Circ. 13 maggio 2005, n. 20/D;
- Ministero dell'interno: Circ. 9 marzo 2004, n. 1/2004; Circ. 17 settembre
2004, n. 41/E; Circ. 19 novembre 2004, n. F.L.27/2004;
- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 13 settembre
2004, n. 3323; Circ. 24 marzo 2005, n. 41;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 25 febbraio 2004, n. 1571; Circ.
21 gennaio 2005, n. 1/2005.
(3) La Corte costituzionale, con sentenza 7-21 aprile 2005, n. 160 (Gazz. Uff.
27 aprile 2005, n. 17, 1ª Serie speciale), ha dichiarato riservata ogni
decisione sulle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 24
dicembre 2003, n. 350, sollevate dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso in
epigrafe.
1. Risultati differenziali.
1. Per l'anno 2004, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta
determinato in termini di competenza in 54.600 milioni di euro, al netto di
7.396 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni
di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario
di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo
complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non
considerati nel bilancio di previsione per il 2004, resta fissato, in termini di
competenza, in 267.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2004.
2. Per gli anni 2005 e 2006 il livello massimo del saldo netto da finanziare del
bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della
presente legge, è determinato, rispettivamente, in 53.600 milioni di euro ed in
43.000 milioni di euro, al netto di 3.572 milioni di euro per gli anni 2005 e
2006, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è
determinato, rispettivamente, in 327.000 milioni di euro ed in 315.000 milioni
di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2005 e 2006, il livello
massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 47.500
milioni di euro ed in 38.000 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso
al mercato è determinato, rispettivamente, in 319.500 milioni di euro ed in
310.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto
delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o
ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, le maggiori entrate rispetto alle
previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la
riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la
copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per
fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela
della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero
riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi
indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
(giurisprudenza di legittimità)
2. Disposizioni in materia di entrate.
1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni, le parole da: "per i quattro periodi successivi" fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "per i cinque periodi
d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per
il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004 l'aliquota è stabilita nella
misura del 3,75 per cento".
2. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente
il regime speciale per gli imprenditori agricoli, come modificato dall'articolo
19, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 5, ovunque ricorrano, le parole: "anni dal 1998 al 2003" sono
sostituite dalle seguenti: "anni dal 1998 al 2004";
b) al comma 5-bis, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2004" sono sostituite
dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2005".
3. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991,
n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e
l'arrotondamento della proprietà contadina, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre
2003 dall'articolo 52, comma 22, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2004 (4).
4. Per l'anno 2004 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente
da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le
disposizioni contenute nel regolamento di cui al D.M. 14 dicembre 2001, n. 454,
adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle politiche agricole e forestali (5).
5. Per l'anno 2004 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388.
6. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) ... (6);
b) ... (7);
c) ... (8);
7. ... (9).
8. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma:
1) dopo la parola: "manipolazione," sono inserite le seguenti: "conservazione,
valorizzazione,";
2) le parole: ", nei limiti stabiliti alla lettera c) dell'articolo 28 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597," sono
soppresse;
3) dopo la parola: "conferiti" è inserita la seguente: "prevalentemente";
4) le parole: "nei limiti della potenzialità dei loro terreni" sono soppresse;
b) il secondo comma è abrogato.
9. All'onere derivante dal comma 8, stabilito in 16,9 milioni di euro per l'anno
2005 e 9,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
10. All'articolo 33 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 4:
1) alla lettera a), le parole: "almeno del 9 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "almeno dell'8 per cento";
2) alla lettera b), le parole: "i ricavi o compensi del 2003 almeno del 4,5 per
cento, nonché il relativo reddito del 2003 almeno del 3,5 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "i ricavi o compensi minimi concordati per il 2003
almeno del 5 per cento, nonché il relativo reddito minimo concordato riferito al
2003 almeno del 3,5 per cento";
3) alla lettera b), le parole: "un incremento non superiore al 5 per cento dei
ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili" sono sostituite dalle
seguenti: "un incremento non superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi
annotati nelle scritture contabili, con una sanzione pari al 5 per cento delle
imposte correlate alla differenza tra i ricavi o i compensi concordati e i
predetti ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili";
b) al comma 6, le parole: "dal comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "dai
commi 4 e 5";
c) ... (10);
d) ... (11);
e) ... (12);
f) al comma 9, le parole: "non soddisfa la condizione" sono sostituite dalle
seguenti: "non soddisfa le condizioni"; al medesimo comma, la lettera c) è
sostituita dalla seguente:
"c) gli obblighi di documentazione riprendono dal periodo d'imposta successivo a
quello nel quale non sono state soddisfatte le condizioni di cui al comma 4";
g) ... (13);
h) al comma 12, lettera b), le parole: "importo superiore a 5.154.569,00 euro"
sono sostituite dalle seguenti: "importo superiore a 5.164.569,00 euro"; nel
medesimo comma, alla lettera c), le parole: "hanno titolo a regimi forfettari"
sono sostituite dalle seguenti: "si sono avvalsi dei regimi forfettari";
i) ... (14);
l) ... (15).
11. È istituita l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle
aeromobili. L'addizionale è pari a 1,00 euro (16) per passeggero imbarcato ed è
versata all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione
quanto a 30 milioni di euro, in un apposito fondo istituito presso il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti destinato a compensare ENAV Spa, secondo
modalità regolate dal contratto di servizio di cui all'articolo 9 della legge 21
dicembre 1996, n. 665, per i costi sostenuti da ENAV Spa per garantire la
sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e, quanto
alla residua quota, in un apposito fondo istituito presso il Ministero
dell'interno e ripartito sulla base del rispettivo traffico aeroportuale secondo
i seguenti criteri (17):
a) il 40 per cento del totale a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con
lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di
superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale
del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di
100 chilometri quadrati (18);
b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumità delle
persone e delle strutture, il 60 per cento del totale per il finanziamento di
misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al
potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali
stazioni ferroviarie (19) (20).
12. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, commi 3 ed 11, dopo le parole: "l'anno 2003", sono inserite
le seguenti: "e per l'anno 2004";
b) all'articolo 16, comma 6, dopo le parole: "30 aprile 2004" sono inserite le
seguenti: ", salvo che il contribuente non presenti istanza di trattazione";
c) all'articolo 19, comma 3, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2004";
d) all'articolo 21, comma 3, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2004";
e) all'articolo 21, comma 6, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2004".
13. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, sono prorogate fino al 31 dicembre 2004.
14. All'articolo 6 del D.M. 23 marzo 1998 del Ministro delle finanze, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1998, le parole: "10%" sono
sostituite dalle seguenti: "30 per cento". La presente disposizione si applica
anche ai successivi decreti che definiscono la percentuale da fissare per
analoga esigenza.
15. [La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi di bonifica
dell'amianto, compete, per le spese sostenute nell'anno 2004, entro l'importo
massimo di 60.000 euro, per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti
a carico del contribuente; si applicano, per il resto, le disposizioni di cui al
comma 5 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni. Per i medesimi interventi è data facoltà ai comuni di prevedere
la riduzione, fino all'esenzione, della tassa per la occupazione di spazi ed
aree pubbliche per l'esecuzione delle opere, e di ridurre al 50 per cento gli
oneri correlati al costo di costruzione] (21).
16. [All'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole:
"31 dicembre 2003" e: "30 giugno 2004" sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: "31 dicembre 2004" e: "30 giugno 2005" e le parole da: "aliquota del
36 per cento" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "aliquota
del 41 per cento del valore degli interventi eseguiti, che compete in misura
pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto
pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo
di 60.000 euro"] (22).
17. All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole:
"prorogata da ultimo al 31 dicembre 2000 dall'articolo 7, comma 3, della legge
23 dicembre 1999, n. 488, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2003" sono
sostituite dalle seguenti: "è stabilita sino al 31 dicembre 2004".
18. Sono confermate per l'anno 2004 le disposizioni in materia di
compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'IRPEF di cui
all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (23).
19. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1° agosto 2002,
n. 166, è prorogato al 31 dicembre 2004 (24). All'onere derivante
dall'attuazione del presente comma si provvede nel limite massimo di spesa di
1,5 milioni di euro per il 2004.
20. All'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), sesto periodo, le parole: "31 marzo 2003" sono
sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2004";
b) al comma 1, lettera b), settimo periodo, le parole: "Il Governo presenta al
Parlamento entro il 30 aprile 2003" sono sostituite dalle seguenti: "; il
Governo presenta al Parlamento entro i successivi trenta giorni";
c) ... (25).
21. Fino al 31 dicembre 2004 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle
addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma 1
dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati;
gli effetti decorrono, in ogni caso, a decorrere dal periodo d'imposta
successivo alla predetta data (26) (27).
22. Nelle more del completamento dei lavori dell'Alta Commissione di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nelle
regioni che hanno emanato disposizioni legislative in tema di tassa
automobilistica e di IRAP in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti in
materia dalla normativa statale, l'applicazione della tassa opera, a decorrere
dalla data di entrata in vigore di tali disposizioni legislative e fino al
periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2008, sulla base di quanto
stabilito dalle medesime disposizioni nonché, relativamente ai profili non
interessati dalle predette disposizioni, sulla base delle norme statali che
disciplinano il tributo (28) (29).
23. Entro il periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007, le regioni di
cui al comma 22 provvedono a rendere i loro ordinamenti legislativi in tema di
tassa automobilistica conformi alla normativa statale vigente in materia.
24. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, le
parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005".
25. Nell'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole:
"chiuso entro il 31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "chiuso entro
il 31 dicembre 2002". L'imposta sostitutiva dovuta in base alle disposizioni di
cui al presente comma deve essere versata in tre rate annuali, entro il termine
di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i
seguenti importi: 50 per cento nel 2004, 25 per cento nel 2005 e 25 per cento
nel 2006.
26. [Le disposizioni previste dagli articoli 17, 18 e 20 della legge 21 novembre
2000, n. 342, possono essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti
dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2003. In
questo caso la misura dell'imposta sostitutiva del 19 per cento è ridotta al 12
per cento e quella del 15 per cento è ridotta al 9 per cento. L'imposta
sostitutiva dovuta in base alle disposizioni di cui al presente comma deve
essere versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il
termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente
secondo i seguenti importi: 50 per cento nel 2004, 25 per cento nel 2005 e 25
per cento nel 2006. L'applicazione dell'imposta sostitutiva deve essere
richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui
è effettuato l'affrancamento dei valori. All'articolo 4 del decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo
presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione,
direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate
o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la
fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o
controllo presso la società bancaria conferitaria"] (30).
27. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 25 e 26 del
presente articolo si fa riferimento, per quanto compatibili, alle modalità
stabilite, rispettivamente, dal regolamento di cui al D.M. 13 aprile 2001, n.
162 del Ministro delle finanze, e dal regolamento di cui al D.M. 22 ottobre
2001, n. 408 del Ministro dell'economia e delle finanze.
28. All'articolo 11, comma 1-bis, secondo periodo, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, dopo le parole: "reddito complessivo" sono inserite le seguenti: ",
diminuito degli eventuali citati redditi di terreni e da abitazione
principale,".
29. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, gli interventi di cui
all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere oggetto di
affidamento ad imprese individuali, anche in deroga alla normativa vigente.
L'importo degli interventi non può essere superiore a 15.000 euro.
30. Nell'ipotesi di piani attuativi di iniziativa privata, comunque denominati,
le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, si applicano, in ogni caso, a seguito della sottoscrizione della
convenzione con il soggetto attuatore.
31. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive
modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni
sportive dilettantistiche si applicano anche alle associazioni bandistiche e
cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente
costituite senza fini di lucro (31).
32. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma
5, lettera b), n. 2), sono aggiunte le seguenti parole: ", fatta salva la
facoltà del rinnovo dei contratti fino alla revisione del sistema delle
concessioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e comunque non
oltre il 30 giugno 2004, previa verifica della sussistenza di ragioni di
convenienza e di pubblico interesse".
33. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i
termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli
immobili, che scadono il 31 dicembre 2003, sono prorogati al 31 dicembre 2004,
limitatamente alle annualità di imposta 1999 e successive.
34. All'articolo 47, comma 10, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, le parole: "trenta unità" sono sostituite dalle seguenti: "33 unità".
35. Per garantire con carattere di continuità le esigenze di monitoraggio degli
andamenti di finanza pubblica e il completamento del processo di
razionalizzazione dei relativi servizi, nonché per la prosecuzione dell'attività
della struttura interdisciplinare prevista dall'articolo 73, comma 1, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, comma 10, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è determinata, a decorrere
dall'anno 2004, in 2,7 milioni di euro annui.
36. ... (32).
37. All'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole:
"conseguente alla" sono sostituite dalle seguenti: "anche a seguito della";
nello stesso comma, dopo le parole: "relativi ai rimborsi ed ai recuperi" sono
inserite le seguenti: ", anche mediante iscrizione a ruolo,".
38. Allo scopo di promuovere la diffusione della cultura italiana e di sostenere
lo sviluppo delle attività di ricerca e studio è autorizzata la spesa di 100.000
euro per l'anno 2004. Le disponibilità di cui al presente comma sono destinate
prioritariamente all'erogazione di contributi, anche in forma di crediti di
imposta, a favore degli istituti di cultura di cui alla legge 17 ottobre 1996,
n. 534, per la costruzione della propria sede principale. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni
attuative del presente comma. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per
l'espressione del parere delle competenti Commissioni (33).
39. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, dopo la
parola: "imprese" sono inserite le seguenti: "produttrici o" e dopo la parola:
"distributrici", sono inserite le seguenti: "compresi i grossisti".
40. ... (34).
41. Per i fabbricati oggetto della regolarizzazione degli illeciti edilizi di
cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'imposta comunale sugli
immobili prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è dovuta, in
ogni caso, con decorrenza dal 1° gennaio 2003 sulla base della rendita catastale
attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione, sempre che la data di
ultimazione dei lavori o quella in cui il fabbricato è comunque utilizzato sia
antecedente. Il versamento dell'imposta relativo a dette annualità è effettuato
a titolo di acconto, salvo conguaglio, in due rate di uguale importo entro i
termini ordinari di pagamento dell'imposta per l'anno 2004, in misura pari a 2
euro per ogni metro quadrato di opera edilizia regolarizzata per ogni anno di
imposta.
42. Le misure dei canoni, proventi, diritti erariali e indennizzi per
l'utilizzazione di beni immobili del demanio o del patrimonio indisponibile
dello Stato, richiesti sulla base dell'articolo 12, comma 5, del decreto-legge
27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno
1990, n. 165, hanno carattere di definitività per il periodo intercorrente tra
il 1° gennaio 1990 e la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, nonché dei seguenti atti legislativi di settore: decreto legislativo 12
luglio 1993, n. 275, legge 5 gennaio 1994, n. 36, legge 5 gennaio 1994, n. 37,
legge 23 dicembre 1994, n. 724.
43. Fatte salve le competenze conferite alle regioni ai sensi della normativa
vigente, resta sestuplicata dal 1° gennaio 1990 alla data di entrata in vigore
della presente legge, la misura dei canoni di cui all'articolo 14, primo comma,
del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° dicembre 1981, n. 692.
44. Le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, si applicano, con le medesime modalità ivi rispettivamente indicate, anche
relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il quale
le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003, effettuando il
versamento entro il 16 aprile 2004 e secondo le seguenti ulteriori disposizioni:
a) per i soli soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
hanno già effettuato versamenti utili per la definizione di obblighi ed
adempimenti tributari ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 della predetta legge n.
289 del 2002, ferma restando la rateizzazione dell'eccedenza, il versamento da
effettuare entro il 16 aprile 2004 (35) è pari:
1) all'intero importo dovuto, fino a concorrenza, con un minimo rispettivamente
di 100 e 200 euro, della somma di 3.000 euro per le persone fisiche e di 6.000
euro per gli altri soggetti, se i versamenti già effettuati sono inferiori a
tali somme;
2) al dieci per cento di quanto dovuto, con un minimo di 100 euro per le persone
fisiche e 200 euro per gli altri soggetti, se i versamenti già effettuati sono
pari o superiori alle predette somme di 3.000 e 6.000 euro;
b) la presentazione della dichiarazione integrativa in forma riservata ai sensi
del comma 4 del predetto articolo 8 non è consentita ai soggetti che hanno
omesso la presentazione delle dichiarazioni relative a tutti i periodi d'imposta
di cui al comma 1 del medesimo articolo, nonché al periodo di imposta in corso
al 31 dicembre 2002 (36);
c) non possono avvalersi delle disposizioni degli articoli 7 e 8 della citata
legge n. 289 del 2002, i soggetti che hanno effettuato la definizione automatica
per gli anni pregressi di cui all'articolo 9 della medesima legge;
d) i contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo
9 della legge n. 289 del 2002, presentano, a pena di nullità, una dichiarazione
concernente tutti i periodi d'imposta per i quali le relative dichiarazioni sono
state presentate entro il 31 ottobre 2003;
e) le definizioni ed integrazioni non possono essere effettuate dai soggetti ai
quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato
processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di
accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto
ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al
contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi dei
commi 48 e 49. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo
41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, relativamente ai redditi oggetto di definizione o
integrazione, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore
della presente legge, la definizione o integrazione è ammessa a condizione che
il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la
definizione o l'integrazione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con
esclusione delle sanzioni e degli interessi; non si fa luogo a rimborso di
quanto già pagato;
f) per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni del presente
comma, si applica l'articolo 10 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
g) i contribuenti che hanno presentato successivamente al 31 ottobre 2003 una
dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente comma sulla base delle
dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della facoltà di cui al periodo
precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni
integrative presentate (37).
45. Le disposizioni dell'articolo 9-bis, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, si applicano ai pagamenti delle imposte e delle ritenute dovute
alla data di entrata in vigore della presente legge, ed il relativo versamento è
effettuato entro il 16 aprile 2004, ovvero, per i ruoli emessi, alla scadenza
prevista per legge. Qualora gli importi da versare ai sensi del presente comma,
in applicazione del comma 1 del citato articolo 9-bis, eccedano, per le persone
fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000
euro, gli importi eccedenti possono essere versati in tre rate con le modalità
stabilite con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui
all'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n.
143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, come
modificato dall'articolo 34, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326 (38).
46. Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a
condizione che non sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione della
maggiore imposta alla data di entrata in vigore della presente legge, si
applicano anche relativamente agli atti pubblici formati, alle scritture private
autenticate e alle scritture private registrate fino al 30 settembre 2003, alle
denunce e alle dichiarazioni presentate entro tale ultima data, nonché
all'adempimento delle formalità omesse per le quali alla data di entrata in
vigore della presente legge sono decorsi i relativi termini. La presentazione
delle istanze, il versamento delle somme dovute, l'adempimento delle formalità
omesse, di cui allo stesso articolo 11, sono effettuati entro il 16 aprile 2004;
si applica, in particolare, l'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, della citata
legge n. 289 del 2002 (39).
47. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 14 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, che si avvalgono delle disposizioni degli articoli 8 e 9 della stessa
legge n. 289 del 2002, anche relativamente al periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31
ottobre 2003, procedono alla regolarizzazione delle scritture contabili di cui
al predetto articolo 14, anche con riferimento alle attività detenute all'estero
alla data del 31 dicembre 2002, secondo le seguenti disposizioni:
a) le variazioni ovvero le iscrizioni sono effettuate nell'inventario, nel
rendiconto ovvero nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2003, ovvero in quelli del
periodo di imposta in corso a tale data nonché negli altri libri e registri
relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni;
b) nei casi di cui ai commi 4 e 5 del citato articolo 14, le attività ed i
maggiori valori iscritti si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui
redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo
periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2003,
anche ai fini di quanto previsto dal comma 6 dello stesso articolo 14;
c) il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta è effettuato entro il 16 aprile
2004 (40).
48. Relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002, le
disposizioni dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano
anche agli avvisi di accertamento, agli atti di contestazione ed agli avvisi di
irrogazione delle sanzioni per i quali alla data di entrata in vigore della
presente legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione del
ricorso, agli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i quali, alla predetta data, non è
ancora intervenuta la definizione, nonché ai processi verbali di constatazione
relativamente ai quali, alla medesima data, non è stato notificato avviso di
accertamento ovvero ricevuto invito al contraddittorio. Il pagamento delle somme
dovute è effettuato entro il 16 aprile 2004; per i soli soggetti che, alla data
di entrata in vigore della presente legge, hanno già effettuato versamenti utili
per la definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi dell'articolo
15 della predetta legge n. 289 del 2002, ferma restando la rateizzazione
dell'eccedenza, si applicano le disposizioni di cui al comma 44, lettera a),
numeri 1) e 2). Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al
19 aprile 2004 restano sospesi i termini per la proposizione del ricorso avverso
gli avvisi di accertamento, gli atti di contestazione e gli avvisi di
irrogazione delle sanzioni, di cui al primo periodo, nonché quelli per il
perfezionamento della definizione di cui al citato decreto legislativo n. 218
del 1997, relativamente agli inviti al contraddittorio di cui al medesimo primo
periodo (41) (42).
49. Le disposizioni dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si
applicano anche alle liti fiscali pendenti, come definite dalla lettera a) del
comma 3 del medesimo articolo 16, alla data di entrata in vigore della presente
legge; si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 30
ottobre 2003, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Le somme dovute
sono versate entro il 16 aprile 2004. Dette somme possono essere versate anche
ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo o in un
massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro.
L'importo della prima rata è versato entro il predetto termine del 16 aprile
2004. Gli interessi legali sono calcolati dal 17 aprile 2004 sull'importo delle
rate successive (43).
50. Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle disposizioni degli articoli
7, 8, 9, 9-bis, 11, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché
quelli per la mera trasmissione in via telematica delle dichiarazioni previste
dai predetti articoli, sono rideterminati, rispettivamente, con decreti del
Ministero dell'economia e delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle
entrate, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 24
giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,
n. 212, come modificato dall'articolo 34, comma 1, lettera b), del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326 (44).
51. Per i soggetti che, anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, hanno già effettuato versamenti utili per la
definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi degli articoli 7, 8, 9
e 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e intendono avvalersi, ai sensi
dell'articolo 34 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, delle medesime
definizioni relativamente ad altri periodi di imposta, ovvero ad altro settore
impositivo, nonché a diversi avvisi di accertamento, atti di contestazione,
avvisi di irrogazione delle sanzioni, inviti al contraddittorio di cui agli
articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e processi
verbali di constatazione, si applicano le disposizioni di cui al comma 44,
lettera a), numeri 1) e 2).
52. Ai fini del concordato preventivo di cui all'articolo 33 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e
professioni che hanno dichiarato, relativamente al periodo d'imposta in corso al
1° gennaio 2001, ricavi o compensi inferiori a quelli risultanti
dall'applicazione degli studi di settore, ovvero dei parametri, non sono tenuti
ad assolvere le relative imposte, come previsto dal comma 5 dello stesso
articolo 33, a condizione che provvedano alla definizione del periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2002 ai sensi del comma 44; resta comunque fermo
l'obbligo di applicare le percentuali di incremento dei ricavi o dei compensi, e
dei redditi, previste dal citato articolo 33, sulla base dei ricavi o dei
compensi adeguati a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore,
ovvero dei parametri.
53. ... (45).
54. ... (46).
55. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "Birra: lire 2.710 per ettolitro e per grado-Plato" sono
sostituite dalle seguenti: "Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-Plato";
b) le parole: "Prodotti intermedi: lire 87.000 per ettolitro" sono sostituite
dalle seguenti: "Prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro";
c) le parole: "Alcole etilico: lire 1.146.600 per ettolitro anidro" sono
sostituite dalle seguenti: "Alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro".
56. Le maggiori entrate di cui al comma 55, derivanti dall'aumento dell'aliquota
di accisa e dal conseguente incremento del gettito dell'imposta sul valore
aggiunto, sono utilizzate a parziale copertura degli oneri recati dal terzo
periodo del comma 53 dell'articolo 3, nonché per l'applicazione, per il periodo
di imposta in corso al 31 dicembre 2004 e per il periodo di imposta successivo,
e nel limite massimo di spesa di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni
interessati, delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, concernenti la deduzione forfettaria in favore degli
esercenti impianti di distribuzione di carburante.
57. A decorrere dal 1° gennaio 2003, all'articolo 13 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera d),
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "reddito complessivo", ovunque ricorrono, sono inserite le
seguenti: ", al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis,
per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative
pertinenze,";
b) al comma 1, le parole: "reddito concorrono" sono sostituite dalle seguenti:
"reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma
3-bis, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le
relative pertinenze, concorrono".
58. Nel quadro delle iniziative volte a definire le pendenze con i contribuenti,
e di rimborso delle imposte, l'Agenzia delle entrate provvede alla erogazione
delle eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in base alle dichiarazioni dei redditi
presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere la eventuale prescrizione
del diritto dei contribuenti.
59. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1999, n. 544, all'articolo 8, comma 1, le parole da: "previsti" fino a:
"cinquanta milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "che effettuano
spettacoli viaggianti, nonché quelli che svolgono le altre attività di cui alla
tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non
superiore a cinquantamila euro".
60. All'articolo 34, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "dei soggetti convenzionati ai sensi dell'articolo 3, commi 1
e 11, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322" sono
inserite le seguenti: "nonché dei soggetti incaricati di cui all'articolo 3,
comma 3, lettere a), b) ed e), del medesimo decreto,";
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero, per i predetti soggetti
incaricati, ad una somma pari al dieci per cento della sanzione minima prevista
dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".
61. ... (47).
62. A decorrere dall'anno 2004, con i decreti di cui al comma 8 dell'articolo 21
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono assicurate ulteriori maggiori entrate
annue pari a 650 milioni di euro.
63. A decorrere dal 1° gennaio 2004, ai soli fini delle imposte di registro,
ipotecarie e catastali, i moltiplicatori previsti dal comma 5 dell'articolo 52
del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono rivalutati
nella misura del 10 per cento (48).
64. All'articolo 14, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole:
"50 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni di euro".
65. Al comma 38 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le
parole: "degli utili distribuiti" sono sostituite dalle seguenti: "dei proventi
cui al comma 37", dopo le parole: "la provincia di Lecco," sono inserite le
seguenti: "la provincia di Varese" e sono soppresse le seguenti: ", la camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como, la camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Lecco".
66. Il termine di cui all'articolo 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, come modificato dall'articolo 52, comma 24, lettera a), della legge 28
dicembre 2001, n. 448, è differito, limitatamente alle somme dovute per
contributi, al 30 giugno 2005 (49).
67. Su tutte le medicazioni avanzate atte alla cura di piaghe da decubito e
ulcere cutanee croniche, con particolare riferimento agli idrogeli, idrogeli in
forma di placche, arginati, schiume di poliuretano, film semipermeabili,
medicazioni antisettiche a base di argento, medicazioni non aderenti con
antisettico, si applica l'aliquota IVA nella misura del 4 per cento. L'efficacia
delle disposizioni del presente comma è subordinata, ai sensi dell'articolo 88,
paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva
approvazione da parte della Commissione europea.
68. ... (50).
69. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge
20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto
per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), è ridotta di
35 milioni di euro per l'anno 2007 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008 e 2009 (51).
70. Sono abrogati i commi 6, 9, 11 e 24 dell'articolo 32 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326 (52).
(4) Per l'ulteriore proroga del termine vedi il comma 571 dell'art. 1, L. 30
dicembre 2004, n. 311.
(5) Vedi, anche, il comma 511 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311, il
comma 115 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266, il comma 394 dell'art. 1, L.
27 dicembre 2006, n. 296 e il comma 175 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n.
244.
(6) La presente lettera, modificata dall'art. 15, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99,
sostituisce la lettera c) del comma 2 dell'art. 32 del testo unico di cui al
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
(7) La presente lettera, modificata dall'art. 15, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99,
aggiunge l'art. 56-bis al testo unico di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
(8) La presente lettera, modificata dall'art. 15, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99,
aggiunge il comma 2-bis all'art. 71 del testo unico di cui al D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917.
(9) Aggiunge l'art. 34-bis al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
(10) Aggiunge il comma 7-bis all'art. 33, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
(11) Sostituisce il comma 8 dell'art. 33, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
(12) Aggiunge il comma 8-bis all'art. 33, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
(13) Sostituisce il comma 11 dell'art. 33, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
(14) Aggiunge un periodo al comma 13 dell'art. 33, D.L. 30 settembre 2003, n.
269.
(15) Aggiunge un periodo al comma 14 dell'art. 33, D.L. 30 settembre 2003, n.
269.
(16) Per l'incremento dell'importo dell'addizionale comunale sui diritti di
imbarco vedi l'art. 6-quater, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato
dalla relativa legge di conversione e modificato dal comma 5-bis dell'art. 2,
D.L. 28 agosto 2008, n. 134, aggiunto dalla relativa legge di conversione, e il
comma 1328 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(17) Alinea così modificato dall'art. 11-septies, D.L. 30 settembre 2005, n.
203, aggiunto dalla relativa legge di conversione, con la decorrenza indicata
nell'art. 11-sexiesdecies dello stesso decreto.
(18) Lettera così modificata dall'art. 6-quater, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7,
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Con D.M. 8 maggio 2006
(Gazz. Uff. 17 maggio 2006, n. 113) sono state disciplinate le modalità di
ripartizione della quota prevista dalla presente lettera.
(19) Lettera così modificata dall'art. 6-quater, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7,
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(20) Comma così modificato dall'art. 7-quater, D.L. 29 marzo 2004, n. 80, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione. Per l'interpretazione
autentica delle disposizioni in materia di addizionale comunale sui diritti di
imbarco di cui al presente comma vedi l'art. 39-bis, D.L. 1° ottobre 2007, n.
159, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Il presente comma era stato
inoltre modificato dagli artt. 5 e 13, D.L. 17 ottobre 2005, n. 211, non
convertito in legge.
(21) Comma abrogato dall'art. 23-bis, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
(22) Comma abrogato dall'art. 23-bis, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
(23) Vedi, anche, il comma 65 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.
(24) Per l'ulteriore proroga del termine vedi il comma 507 dell'art. 1, L. 30
dicembre 2004, n. 311.
(25) Aggiunge un periodo alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, L. 27
dicembre 2002, n. 289.
(26) Vedi, anche, il comma 61 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.
(27) La Corte costituzionale, con sentenza 1°-14 dicembre 2004, n. 381 (Gazz.
Uff. 22 dicembre 2004, n. 49, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 21, sollevata in
riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.
(28) Comma così modificato dal comma 167 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n.
244. In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi il comma 60 dell'art.
2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di
conversione. Vedi, anche, il comma 61 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.
(29) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 ottobre-7 novembre 2006, n. 359
(Gazz. Uff. 15 novembre 2006, n. 45, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 2, comma 22, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
(30) Comma abrogato dal comma 28-duodecies dell'art. 83, D.L. 25 giugno 2008, n.
112, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma
28-octies dello stesso articolo 83.
(31) Comma così modificato dal comma 114 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n.
311.
(32) Sostituisce la lettera f) del comma 1 dell'art. 47, del testo unico di cui
al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
(33) La Corte costituzionale, con sentenza 7-21 aprile 2005, n. 160 (Gazz. Uff.
27 aprile 2005, n. 17 - Prima Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del
presente comma.
(34) Sostituisce il numero 103) della parte III della tabella A allegata al
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
(35) Per la rideterminazione del termine vedi l'art. 1, Decr. 16 gennaio 2004 e
l'art. 1, Decr. 8 aprile 2004.
(36) Vedi, anche, l'art. 1, Decr. 16 gennaio 2004 e l'art. 1, Decr. 8 aprile
2004.
(37) Comma così modificato dall'art. 23-decies, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355,
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. La Corte
costituzionale, con sentenza 4-13 luglio 2007, n. 270 (Gazz. Uff. 18 luglio
2007, n. 28 - Prima Serie speciale), ha dichiarato: a) l'illegittimità del
presente comma, nella parte in cui non consente l'applicazione dell'art. 9 della
L. 27 dicembre 2002, n. 289, anche ai periodi di imposta non coincidenti con
l'anno solare, chiusi anteriormente al 31 dicembre 2002, ai quali non è
applicabile la suddetta disposizione della legge n. 289 del 2002 e per i quali,
entro il 31 ottobre 2003, sono state presentate dichiarazioni dei redditi
tempestive, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, nel testo
all'epoca vigente; b) ai sensi dell'art. 27 della L. 11 marzo 1953, n. 87,
l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non consente
l'applicazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 289 del 2002, anche ai periodi
di imposta non coincidenti con l'anno solare, chiusi anteriormente al 31
dicembre 2002, ai quali non sono applicabili le suddette disposizioni della
legge n. 289 del 2002 e per i quali, entro il 31 ottobre 2003, sono state
presentate dichiarazioni dei redditi tempestive, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R.
n. 322 del 1998, nel testo all'epoca vigente.
(38) Comma così modificato dall'art. 23-decies, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355,
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Per il termine di
versamento della prima e della terza rata vedi l'art. 1, Decr. 16 gennaio 2004 e
l'art. 1, Decr. 8 aprile 2004.
(39) Comma così modificato dall'art. 23-decies, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355,
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(40) Comma così modificato dall'art. 23-decies, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355,
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(41) Comma così modificato dall'art. 23-decies, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355,
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Per il termine di
versamento delle somme dovute ai sensi del presente comma vedi l'art. 1, Decr. 8
aprile 2004.
(42) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-7 marzo 2006, n. 145 (Gazz. Uff.
12 aprile 2006, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma
48, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
(43) Comma così modificato dall'art. 23-decies, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355,
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 1,
Decr. 16 gennaio 2004 e l'art. 1, Decr. 8 aprile 2004.
(44) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decr. 16
gennaio 2004.
(45) Sostituisce il comma 22 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 2 novembre 2005, n. 223.
(46) Aggiunge i commi 2-quater e 2-quinquies all'art. 31, L. 24 novembre 2000,
n. 340.
(47) Aggiunge il comma 3-ter all'art. 3, D.P.R. 22 luglio 1988, n. 322.
(48) Vedi, anche, per i beni immobili diversi dalla prima casa di abitazione,
il comma 7 dell'art. 1-bis, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, nel testo integrato
dalla relativa legge di conversione.
(49) Per l'ulteriore proroga del termine vedi il comma 142 dell'art. 1, L. 30
dicembre 2004, n. 311.
(50) Aggiunge il comma 14-bis.1 all'art. 39, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
(51) Comma così sostituito dal comma 1233 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n.
296.
(52) La Corte costituzionale, con sentenza 7-11 febbraio 2005, n. 71 (Gazz.
Uff. 16 febbraio 2005, n. 7, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 70, sollevata dalla
Regione Emilia-Romagna, in relazione agli articoli 3, 117 e 119 della
Costituzione.
(giurisprudenza di legittimità)
3. Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il
funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici.
1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica per il triennio 2004-2006 garantendo che il fabbisogno
finanziario, riferito alle università statali, ai dipartimenti e a tutti gli
altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente
generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a
consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 4 per cento per ciascun
anno. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede
annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per
ciascun ateneo, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane,
tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse
e delle esigenze di razionalizzazione del sistema universitario, garantendo
l'equilibrata distribuzione delle opportunità formative e tenendo conto delle
necessità relative ai corsi di laurea di nuova istituzione e all'articolazione
su più sedi dell'attività didattica.
2. Il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l'Agenzia spaziale italiana
(ASI), l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), il Consorzio per l'area
di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste nonché l'Istituto nazionale di
geofisica e vulcanologica e l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e
l'ambiente (ENEA) concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2004-2006 garantendo che il fabbisogno finanziario da
essi complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno
determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 5 per cento
per ciascun anno. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle attività produttive,
procede annualmente alla determinazione del fabbisogno programmato per ciascun
ente (53).
3. Gli enti pubblici di ricerca possono stipulare accordi di programma,
impegnando anche risorse proprie, con imprese pubbliche e private, ivi comprese
le piccole e medie imprese, per sviluppare ricerche nei settori ad alta
tecnologia e su temi di interesse strategico per le industrie del Paese,
prevedendo anche l'interscambio di conoscenze per favorire la realizzazione di
tali programmi e attività.
4. Le strutture universitarie specialistiche operanti nei settori strategici per
la diffusione del diritto europeo possono promuovere accordi di programma con
enti e imprese pubblici e privati, ivi comprese le piccole e medie imprese, al
fine di sviluppare programmi didattici e di ricerca per la formazione di nuove
figure professionali e manageriali nei settori di interesse strategico per
l'attuazione delle politiche comunitarie e per l'internazionalizzazione delle
imprese.
5. Non concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario annuale
dell'ASI, i pagamenti relativi alla contribuzione annuale dovuta all'Agenzia
spaziale europea (ESA), in quanto correlati ad accordi internazionali, nonché i
pagamenti per programmi in collaborazione con la medesima ESA e programmi
realizzati con leggi speciali, ivi compresa la partecipazione al programma
"Sistema satellitare di navigazione globale GNSS-Galileo", ai sensi della legge
29 gennaio 2001, n. 10, e dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 4
giugno 2003, n. 128 (54).
6. Ai fini della determinazione del fabbisogno finanziario per il 2004 del CNR,
si tiene conto degli istituti confluiti e di quelli fuoriusciti dal CNR medesimo
ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 5, del decreto legislativo 4 giugno 2003,
n. 127.
7. Il fabbisogno finanziario annuale di cui ai commi 1 e 2 è incrementato degli
oneri contrattuali del personale limitatamente a quanto dovuto a titolo di
competenze arretrate.
8. Per l'anno 2004 è istituito un Fondo di riserva di 1.200 milioni di euro per
provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni
internazionali di pace.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento
copia delle deliberazioni relative all'utilizzo del Fondo di cui al comma 8 e di
esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.
10. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 23, comma 5, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere alla estinzione dei debiti
pregressi nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed
organismi vari, sono autorizzate le seguenti spese:
a) 100 milioni di euro per l'anno 2004 e 150 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2005 e 2006 per i debiti contratti dall'ex Ministero delle finanze per le
attività svolte fino al 31 dicembre 2000;
b) 171 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per i debiti
contratti dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza,
per le attività svolte fino al 31 dicembre 2003.
11. Gli importi di cui al comma 10 sono iscritti in specifici fondi,
rispettivamente, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e del Ministero dell'interno, per essere assegnati nel corso della
gestione alle unità previsionali di base interessate, con decreti dei rispettivi
Ministri, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonché
alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
12. Al fine di provvedere all'estinzione delle anticipazioni effettuate per
spese di giustizia da Poste italiane Spa fino al 31 dicembre 2002, è autorizzata
la spesa di 823 milioni di euro.
13. Ai fini e per gli effetti del primo comma dell'articolo 6 del Trattato
Lateranense tra la Santa Sede e l'Italia, reso esecutivo dalla legge 27 maggio
1929, n. 810, è autorizzata la spesa massima di 25 milioni di euro per l'anno
2004 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, da iscrivere in apposita
unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Le modalità, i criteri e l'entità delle
erogazioni a favore dei soggetti creditori sono definiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge (55).
14. Per le finalità di controllo, trasparenza e contenimento della spesa
pubblica, la Banca d'Italia trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze
le informazioni in merito alle operazioni finanziarie poste in essere da singole
amministrazioni pubbliche con istituzioni creditizie e finanziarie, secondo
modalità e tempi indicati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la stessa Banca d'Italia (56).
15. Per le medesime finalità di cui al comma 14, all'atto del perfezionamento di
operazioni finanziarie da parte di amministrazioni pubbliche con onere di
ammortamento a totale carico dello Stato, l'istituto finanziatore è tenuto a
darne comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, indicando il
beneficiario, l'importo dell'operazione finanziaria e il relativo piano di
rimborso, secondo modalità e tempi definiti con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione bancaria italiana.
16. Ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, le regioni a
statuto ordinario, gli enti locali, le aziende e gli organismi di cui agli
articoli 2, 29 e 172, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione delle società di capitali
costituite per l'esercizio di servizi pubblici, possono ricorrere
all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. Le regioni a
statuto ordinario possono, con propria legge, disciplinare l'indebitamento delle
aziende sanitarie locali ed ospedaliere e degli enti e organismi di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, solo per
finanziare spese di investimento (57).
17. Per gli enti di cui al comma 16 costituiscono indebitamento, agli effetti
dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, l'assunzione di mutui,
l'emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni di flussi futuri di
entrata e le cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all'85 per
cento del prezzo di mercato dell'attività oggetto di cartolarizzazione valutato
da un'unità indipendente e specializzata. Costituiscono, inoltre, indebitamento
le operazioni di cartolarizzazione accompagnate da garanzie fornite da
amministrazioni pubbliche e le cartolarizzazioni e le cessioni di crediti
vantati verso altre amministrazioni pubbliche nonché, sulla base dei criteri
definiti in sede europea dall'Ufficio statistico delle Comunità europee
(EUROSTAT), l'eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle
operazioni derivate. Non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato
articolo 119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono
di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente,
una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già
prevista idonea copertura di bilancio. Modifiche alle predette tipologie di
indebitamento sono disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito l'ISTAT, sulla base dei criteri definiti in sede europea (58)
(59) (60).
18. Ai fini di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione,
costituiscono investimenti:
a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione
straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che
non residenziali;
b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la
manutenzione straordinaria di opere e impianti;
c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi
di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;
d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;
e) l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;
f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della
facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi
ordinamenti;
g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione
degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore
delle pubbliche amministrazioni;
h) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di
lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni
funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi
pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione
degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata.
In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore del concessionario
di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici
attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi
finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio (61).
19. Gli enti e gli organismi di cui al comma 16 non possono ricorrere
all'indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla
ricapitalizzazione di aziende o società finalizzata al ripiano di perdite. A
tale fine l'istituto finanziatore, in sede istruttoria, è tenuto ad acquisire
dall'ente l'esplicazione specifica sull'investimento da finanziare e
l'indicazione che il bilancio dell'azienda o della società partecipata, per la
quale si effettua l'operazione, relativo all'esercizio finanziario precedente
l'operazione di conferimento di capitale, non presenta una perdita di esercizio
(62).
20. Le modifiche alle tipologie di cui ai commi 17 e 18 sono disposte con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT (63) (64).
21. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel quadro del
coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 119 e 120 della
Costituzione, le disposizioni dei commi da 16 a 20 si applicano alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché agli
enti e agli organismi individuati nel comma 16 siti nei loro territori (65).
21-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 18, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano possono ricorrere all'indebitamento per
finanziare contributi agli investimenti a privati entro i seguenti limiti:
a) impegni assunti al 31 dicembre 2003, al netto di quelli già coperti con
maggiori entrate o minori spese, derivanti da obbligazioni giuridicamente
perfezionate, finanziati con ricorso all'indebitamento e risultanti da apposito
prospetto da allegare alla legge di assestamento del bilancio 2004;
b) impegni assunti nel corso dell'anno 2004, derivanti da obbligazioni
giuridicamente perfezionate e risultanti dalla elencazione effettuata nei
prospetti dei mutui autorizzati alla data di approvazione della legge di
bilancio per l'anno 2004, con esclusione di qualsiasi variazione in aumento che
dovesse essere apportata successivamente (66).
21-ter. L'istituto finanziatore può concedere i finanziamenti destinati ai
contributi agli investimenti a privati soltanto se compresi nei prospetti di cui
al comma 21-bis; a tale fine, è tenuto ad acquisire apposita attestazione
dall'ente territoriale (67).
22. Al fine di accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi previsti
dalla legge 29 marzo 2001, n. 137, il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con
società direttamente controllate dallo Stato o con enti pubblici, con le quali
affidare l'istruttoria delle domande presentate ai sensi della citata legge n.
137 del 2001, dietro pagamento dei costi documentati e di una commissione per la
gestione (68).
23. All'onere derivante dall'applicazione del comma 22, pari a 2 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle risorse accantonate nel fondo di cui all'articolo 49, comma 2, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289.
24. Le disposizioni dell'articolo 2 della legge 15 ottobre 1991, n. 344,
relative all'aumento degli importi delle provvidenze economiche previste dalla
legge 26 dicembre 1981, n. 763, in favore dei profughi italiani, già prorogate
al 31 dicembre 1997 dalla legge 13 luglio 1995, n. 295, e al 31 dicembre 2000
dalla legge 8 aprile 1998, n. 89, continuano ad applicarsi a decorrere dal 1°
gennaio 2001. A tale fine, è autorizzata la spesa massima di 1.464.000 euro per
il 2004 e di 869.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
25. Fino al 31 dicembre 2003, la determinazione degli importi dell'IVA da
rimborsare alle regioni a statuto ordinario e agli enti locali interessati ai
sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, e
dell'articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è effettuata al
lordo delle quote dell'IVA spettanti alle regioni a statuto ordinario in base
alla normativa vigente. È autorizzata la spesa di 282 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per ristorare i predetti enti territoriali
dei maggiori oneri sostenuti nel triennio 2001-2003 in cui il rimborso è stato
operato al netto delle suddette quote di compartecipazione.
26. Per le regioni a statuto speciale, per le province autonome di Trento e di
Bolzano e per gli enti locali dei rispettivi territori restano ferme le vigenti
modalità di determinazione dei rimborsi di cui al comma 25.
27. Per l'anno 2004 il contributo spettante alle unioni di comuni è incrementato
di 20 milioni di euro. L'incremento è riservato alle unioni di comuni che
abbiano effettivamente attivato l'esercizio associato di servizi (69).
28. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore
realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per
spese, aventi carattere non permanente, connesse alle finalità di cui
all'articolo 187, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.
29. I compensi che gli enti locali, ai sensi dell'articolo 18 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ripartiscono, a titolo di
incentivo alla progettazione, nella misura non superiore al 2 per cento
dell'importo a base di gara di un'opera o di un lavoro, si intendono al lordo di
tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di
oneri accessori a carico degli enti stessi (70).
30. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6, del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell'economia e delle finanze,
limitatamente all'anno 2004, è autorizzato a concedere alle regioni a statuto
ordinario anticipazioni, da accreditare sulle contabilità speciali di cui
all'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le
tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al 95 per cento delle somme
previste per ciascuna regione a statuto ordinario a titolo di IRAP e di
addizionale regionale all'IRPEF, quali risultano dalla deliberazione del CIPE
per l'anno 2004, nonché a titolo di compartecipazione all'IVA, quali risultano
dalla proposta formulata, per lo stesso anno 2004, dal Ministero dell'economia e
delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del citato decreto legislativo
n. 56 del 2000.
31. Limitatamente all'anno 2004, il Ministero dell'economia e delle finanze è
autorizzato a concedere alle regioni Sicilia e Sardegna anticipazioni nella
misura pari al 95 per cento delle somme previste per ciascuna regione a titolo
di IRAP, addizionale regionale all'IRPEF e Fondo sanitario nazionale di parte
corrente, quali risultano dalla deliberazione del CIPE per il medesimo anno.
32. Ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo previsto a carico dello
Stato dall'Accordo tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6
settembre 2001, restano fermi gli adempimenti a carico delle regioni, di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, all'articolo 52, comma 4,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e agli articoli 48 e 50 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326. Nei confronti delle regioni per le quali sia verificato
il mancato rispetto dei predetti adempimenti resta fermo l'obbligo del
ripristino del livello del finanziamento corrispondente a quello previsto
dall'Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano del
3 agosto 2000, come integrato dall'articolo 85, comma 6 e comma 8, della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (71) (72).
33. Nelle more della deliberazione del CIPE e della proposta di decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4 dell'articolo 2 del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, nonché della stipula di specifico
Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano,
concernente la definizione del procedimento di verifica degli adempimenti
regionali, di cui al comma 32, le anticipazioni sono commisurate al livello del
finanziamento corrispondente a quello previsto dall'Accordo tra Governo, regioni
e province autonome di Trento e di Bolzano del 3 agosto 2000, di cui al comma
32.
34. Sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi che dovessero
rendersi necessari anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle
regioni per gli esercizi successivi.
35. I trasferimenti erariali per l'anno 2004 in favore di ogni singolo ente
locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 31, comma
1, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per l'anno 2004,
l'incremento annuale delle risorse, pari a 180 milioni di euro, derivante
dall'applicazione del tasso programmato di inflazione alla base di calcolo
definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è
distribuito in misura del 50 per cento del totale in favore dei comuni di cui
all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, e per
il restante 50 per cento in favore della generalità dei comuni (73).
36. Per l'anno 2004 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è
concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, fino ad un importo
complessivo di 50 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi
attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti (74).
37. Le disposizioni di cui al comma 14 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, si applicano anche nei rapporti di debito e credito tra province
ovvero tra queste e lo Stato conseguenti ad errate attribuzioni di somme dovute
a titolo di imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore effettuate, negli anni 1999 e
2000, dai concessionari della riscossione.
38. Al comma 14 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le
parole: "31 dicembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003".
39. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri è istituito,
nell'ambito della unità previsionale di base 6.1.1.2 - Uffici all'estero, un
fondo da ripartire per eventuali maggiori esigenze per consumi intermedi,
relativi agli uffici all'estero, la cui dotazione iniziale è commisurata al 10
per cento degli stanziamenti per consumi intermedi iscritti nella medesima unità
previsionale di base, che vengono corrispondentemente ridotti. La ripartizione
del fondo è disposta con decreti del Ministro degli affari esteri comunicati,
anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze,
tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti (75).
40. ... (76).
41. All'articolo 80, comma 41, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole:
"da emanare entro il 28 febbraio 2003," sono soppresse.
42. All'articolo 80, comma 42, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le
parole: "Il 10 per cento delle maggiori entrate" sono inserite le seguenti: "di
ciascun anno".
43. Il Ministro degli affari esteri, con decreto da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le
competenti Commissioni parlamentari, emana disposizioni per razionalizzare i
flussi di erogazione finanziaria e per semplificare le procedure relative alla
gestione delle attività di cooperazione internazionale, con particolare
riferimento alle procedure amministrative relative alle organizzazioni non
governative (77).
44. Per gli oneri derivanti dall'assunzione, per il periodo febbraio
2004-febbraio 2005, della Presidenza italiana per l'organizzazione dell'attività
della "International Task Force per l'educazione, il ricordo e la ricerca
relativi alla Shoah" è autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di 500.000 euro,
da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
45. ... (78).
46. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il biennio 2004-2005 gli oneri posti a
carico del bilancio statale derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale,
ivi comprese le risorse da destinare alla contrattazione integrativa per il
miglioramento della produttività, comportanti incrementi nel limite massimo
dello 0,2 per cento, sono quantificati complessivamente in 1.030 milioni di euro
per l'anno 2004 ed in 1.970 milioni di euro a decorrere dal 2005 (79).
47. Le risorse per i miglioramenti economici e per l'incentivazione della
produttività al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono
determinate in 430 milioni di euro per l'anno 2004 e in 810 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2005 con specifica destinazione, rispettivamente di 360
milioni di euro e di 690 milioni di euro, per il personale delle Forze armate e
dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e
successive modificazioni. In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo è
stanziata, a decorrere dall'anno 2004, la somma di 200 milioni di euro da
destinare al trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e
dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e
successive modificazioni, in relazione alle pressanti esigenze connesse con la
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica anche con riferimento alle
attività di tutela economico-finanziaria, della difesa nazionale nonché con
quelle derivanti dagli accresciuti impegni in campo internazionale (80).
48. Le somme di cui ai commi 46 e 47, comprensive degli oneri contributivi e
dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, costituiscono l'importo
complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5
agosto 1978, n. 468.
49. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici
diversi dall'amministrazione statale gli oneri derivanti dai rinnovi
contrattuali per il biennio 2004-2005, nonché quelli derivanti dalla
corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei
rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto
legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti
dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i
comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse e
alla determinazione della quota da destinare all'incentivazione della
produttività, attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni,
ai criteri previsti dal comma 46 per il personale delle amministrazioni dello
Stato (81).
50. In relazione a quanto previsto dall'articolo 33 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, i maggiori oneri di personale per il biennio contrattuale
2002-2003, ivi comprese le spese di cui all'ultimo periodo del comma 40
dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non sono considerati, a
decorrere dall'anno 2003, ai fini del calcolo del disavanzo finanziario degli
enti territoriali di cui all'articolo 29, commi 5 e 7, della medesima legge 27
dicembre 2002, n. 289, nonché ai fini del calcolo dei limiti di spesa per le
regioni a statuto ordinario di cui alle disposizioni recate dall'articolo 1 del
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 novembre 2001, n. 405, come confermate dal comma 2 del richiamato
articolo 29.
51. A decorrere dall'anno 2004, i contributi spettanti agli enti locali in
relazione agli oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento economico al
personale immesso nei ruoli speciali ad esaurimento, di cui all'articolo 12,
comma 1, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, già consolidati nel Fondo di cui
all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nel
loro tetto massimo, sono consolidati negli importi attribuiti ai singoli enti
per l'anno 2003. [Per i comuni che non certificheranno il mantenimento del
requisito soggettivo dal 1° gennaio 2004 e per gli anni successivi, sarà
effettuata una riduzione sul trasferimento nella misura del 10 per cento annuo]
(82).
52. In deroga a quanto stabilito dall'Accordo tra Governo, regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, e in relazione a quanto previsto
dall'articolo 33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il concorso dello Stato
al finanziamento della spesa sanitaria è incrementato, in via aggiuntiva
rispetto a quanto stabilito dal predetto Accordo, di 550 milioni di euro per
l'anno 2004 e di 275 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 per far fronte
ai maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2002-2003.
53. Per l'anno 2004, alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative
a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia
superiore all'unità, nonché quelle relative alle categorie protette. Per le
Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono
fatte salve le assunzioni autorizzate per l'anno 2003 e non ancora effettuate
alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelle connesse con
la professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, nel limite degli oneri indicati
dalla legge 14 novembre 2000, n. 331. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, sono consentite le assunzioni di ricercatori delle università e
degli enti ed istituzioni di ricerca che siano risultati vincitori di concorso
alla data del 31 ottobre 2003. Per le università continuano ad applicarsi, in
ogni caso, i limiti di spesa per il personale di cui all'articolo 51, comma 4,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449. A tal fine è istituito presso il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca uno specifico fondo. Con
decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa
con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al trasferimento alle
singole università ed enti delle occorrenti risorse finanziarie. Per le
amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti
pubblici non economici, le università e gli enti di ricerca sono fatte salve le
assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2003, e non
ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le
autonomie regionali e locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale sono
fatte salve le assunzioni previste e autorizzate con i decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2003, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2003, e non ancora effettuate alla data di
entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al presente comma
si applicano all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, anche ai fini
dell'assorbimento di personale delle amministrazioni pubbliche in base a
procedure di mobilità, nel limite complessivo di 200 unità (83).
54. In deroga al divieto di cui al comma 53, per effettive, motivate e
indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di
mobilità, da effettuare secondo le vigenti disposizioni legislative e
contrattuali, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le
agenzie, gli enti pubblici non economici, le università, gli enti di ricerca e
gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, possono procedere ad assunzioni nel limite
di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa
annua lorda a regime pari a 280 milioni di euro. A tale fine è costituito un
apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia
e delle finanze con uno stanziamento pari a 70 milioni di euro per l'anno 2004
ed a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 (84).
55. Le deroghe di cui al comma 54 sono autorizzate secondo la procedura di cui
all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni. Le amministrazioni richiedono le autorizzazioni ad assumere
mediante la compilazione di apposito modello recante criteri e parametri
individuati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e dal Ministero dell'economia e delle finanze. Nell'ambito
delle procedure di autorizzazione delle assunzioni è prioritariamente
considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti connessi alla
sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla difesa
nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi
e alla protezione civile, alla tutela ambientale e alla vigilanza
antibracconaggio, al settore della giustizia, alla tutela del consumatore e alla
sicurezza e ricerca agroalimentare e alla tutela dei beni culturali, nonché dei
vincitori di concorsi espletati alla data del 30 settembre 2003, dei vincitori
di concorso per ricercatore universitario, ricercatore, primo ricercatore,
dirigente di ricerca, tecnologo, primo tecnologo e dirigente tecnologo e degli
idonei nelle procedure di valutazione comparativa a professore universitario.
Sono altresì prioritariamente valutate le esigenze di reclutamento di personale
da parte dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno in correlazione
all'effettiva restituzione a compiti direttamente operativi di personale dei
ruoli della Polizia di Stato e dell'amministrazione penitenziaria in
correlazione all'effettiva restituzione a compiti direttamente operativi di
personale del Corpo di polizia penitenziaria (85).
56. Fermo restando quanto previsto ai commi 53, 54 e 55, è comunque consentito
il trasferimento dei docenti universitari dall'università nella quale prestano
servizio ad altra università statale.
57. Il pubblico dipendente che sia stato sospeso dal servizio o dalla funzione
e, comunque, dall'impiego o abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in
quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza
definitiva di proscioglimento perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo
ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge
come reato ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di
reato, anche se pronunciati dopo la cessazione dal servizio, e, comunque, nei
cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, anche
se già collocato in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente
legge, ha il diritto di ottenere, su propria richiesta, dall'amministrazione di
appartenenza il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego, anche
oltre i limiti di età previsti dalla legge, comprese eventuali proroghe, per un
periodo pari a quello della durata complessiva della sospensione ingiustamente
subita e del periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in
quiescenza, cumulati tra loro, anche in deroga ad eventuali divieti di
riassunzione previsti dal proprio ordinamento, con il medesimo trattamento
giuridico ed economico a cui avrebbe avuto diritto in assenza della sospensione.
Alle sentenze di proscioglimento di cui al presente comma sono equiparati i
provvedimenti che dichiarano non doversi procedere per una causa estintiva del
reato pronunciati dopo una sentenza di assoluzione del dipendente imputato
perché il fatto non sussiste o perché non lo ha commesso o se il fatto non
costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato. Ove la sentenza
irrevocabile di proscioglimento sia stata emanata anteriormente ai cinque anni
antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il pubblico
dipendente può chiedere il riconoscimento del migliore trattamento pensionistico
derivante dalla ricostruzione della carriera con il computo del periodo di
sospensione dal servizio o dalla funzione o del periodo di servizio non
espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza (86).
57-bis. Ove il procedimento penale di cui al comma 57, ricorrendo ogni altra
condizione ivi indicata, si sia concluso con provvedimento di proscioglimento
diverso da decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o
sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha
commesso o se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come
reato, anche pronunciati dopo la cessazione dal servizio, l'amministrazione di
appartenenza ha facoltà, a domanda dell'interessato, di prolungare e
ripristinare il rapporto di impiego per un periodo di durata pari a quella della
sospensione e del servizio non prestato, secondo le modalità indicate nel comma
57, purché non risultino elementi di responsabilità disciplinare o contabile
all'esito di specifica valutazione che le amministrazioni competenti compiono
entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza di riammissione in servizio
(87).
58. Le disposizioni di cui ai commi 53, 54 e 55 non si applicano ai magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato e
agli ordini e collegi professionali e alle relative federazioni nonché al
comparto scuola. Per l'anno 2004, in attesa della completa attuazione della
legge 21 dicembre 1999, n. 508, al personale delle Accademie di belle arti,
dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica,
degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica
si applica, in materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui
all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni. Per le regioni e le autonomie locali, nonché per gli enti del
Servizio sanitario nazionale, le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e l'Unioncamere si applicano le disposizioni di cui al comma 60.
59. Al fine di consentire al Dipartimento della protezione civile di
fronteggiare le molteplici situazioni di emergenza in atto, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri è autorizzata ad assumere personale, mediante concorsi
pubblici, nel limite massimo di 180 unità, da assegnare al predetto
Dipartimento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione
pubblica, sono definiti le qualifiche, i requisiti professionali specialistici e
la quota di riserva dei posti in favore del personale in servizio presso il
Dipartimento stesso con contratto a tempo determinato, ovvero in posizione di
comando o di fuori ruolo. Il personale di cui al precedente periodo è mantenuto
in servizio fino alla conclusione delle predette procedure concorsuali. È
garantito in ogni caso un adeguato accesso dall'esterno. Ai fini di una graduale
copertura dei posti, sono autorizzate, per l'anno 2004, assunzioni per 50 unità
di personale e, per l'anno 2005, assunzioni per ulteriori 130 unità. All'onere
derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 1,75 milioni di euro per
l'anno 2004 ed a 6,3 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2005, si provvede,
quanto a 1,75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 a carico del fondo di
cui al comma 54 e, quanto a 4,55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005,
mediante utilizzo delle disponibilità relative all'autorizzazione di spesa di
cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 (88).
60. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da
concludere in sede di Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni
regionali, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2003
e gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per le assunzioni
a tempo indeterminato per l'anno 2004. Tali assunzioni, fatto salvo il ricorso
alle procedure di mobilità, devono, comunque, essere contenute, fatta eccezione
per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale, entro
percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio
verificatesi nel corso dell'anno 2003, tenuto conto, in relazione alla tipologia
degli enti, della dimensione demografica, dei profili professionali del
personale da assumere, della essenzialità dei servizi da garantire e
dell'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti. Per gli enti
del Servizio sanitario nazionale possono essere disposte esclusivamente
assunzioni, entro i limiti predetti, di personale appartenente al ruolo
sanitario. Non può essere, in ogni caso, stabilita una percentuale superiore al
20 per cento per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le
province che abbiano un rapporto dipendenti-popolazione superiore a quello
previsto dall'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995,
n. 77, maggiorato del 30 per cento o la cui percentuale di spesa del personale
rispetto alle entrate sia superiore alla media nazionale per fasce demografiche.
I singoli enti in caso di assunzioni di personale devono autocertificare il
rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno 2003. Fino
all'emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le
disposizioni di cui al comma 53. In caso di mancata adozione dei decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri previsti dal presente comma entro il 30
giugno 2004 trovano applicazione in via provvisoria e fino all'emanazione degli
stessi le disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 12
settembre 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2003.
Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non
abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2003 non
possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, secondo quanto
previsto dall'articolo 29, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. In
ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni
connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali
il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata
assegnazione di unità di personale. Per le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e l'Unioncamere, con decreto del Ministero delle
attività produttive d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle
finanze, sono individuati specifici indicatori di equilibrio
economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a
tempo indeterminato, nel rispetto delle percentuali di cui al presente comma
(89).
61. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale
presso le amministrazioni pubbliche che per l'anno 2004 sono soggette a
limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un anno. La durata delle idoneità
conseguite nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura dei posti
di professore ordinario e associato di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, e
successive modificazioni, è prorogata per l'anno 2004. In attesa dell'emanazione
del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le
amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e
delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche
utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre
amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate (90).
62. I Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della
salute e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31
dicembre 2004, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo
determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 34, comma 19, della legge 27
dicembre 2002, n. 289. Il Ministero dell'economia e delle finanze può continuare
ad avvalersi fino al 31 dicembre 2004 del personale utilizzato ai sensi
dell'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni. Il Ministero della salute, per l'anno 2004, può altresì
continuare, nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro, ad avvalersi del
personale di cui all'articolo 91, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
mediante contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché a
stipulare le convenzioni previste dal comma 2 dello stesso articolo; ai
conseguenti oneri si fa fronte mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36, comma 14, della legge 27
dicembre 1997, n. 449 (91).
63. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei
contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 34, comma 18, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, possono essere effettuate unicamente nel rispetto
delle limitazioni e delle modalità previste dai commi da 53 a 71 per
l'assunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati
con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati
al 31 dicembre 2004 (92).
64. I comandi del personale delle Poste italiane Spa e dell'Istituto poligrafico
e Zecca dello Stato, di cui all'articolo 34, comma 20, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, sono prorogati al 31 dicembre 2004 (93).
65. Per l'anno 2004, le amministrazioni di cui al comma 53 possono avvalersi di
personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 108
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nei limiti di spesa
previsti dall'articolo 34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni. La spesa per il personale a tempo determinato in
servizio presso il Corpo forestale dello Stato nell'anno 2004, assunto ai sensi
della legge 5 aprile 1985, n. 124, non può superare quella sostenuta per lo
stesso personale nell'anno 2003. Le limitazioni di cui al presente comma non
trovano applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali, fatta
eccezione per le province e i comuni che per l'anno 2003 non abbiano rispettato
le regole del patto di stabilità interno, cui si applica quanto disposto
dall'articolo 29, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché nei
confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Per il
comparto scuola trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.
66. Il Ministero della giustizia, per far fronte alle straordinarie esigenze
operative del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, provvede
all'acquisizione di personale civile con professionalità nei settori
socio-educativo tecnico e contabile, ricorrendo, prioritariamente, alle
procedure di mobilità. In caso di esito negativo delle predette procedure
l'Amministrazione può avvalersi di personale assunto a tempo determinato entro
un limite di spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005
(94).
67. La definitiva pianta organica dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni è confermata nel limite di 320 unità previsto per la pianta
organica provvisoria. La ripartizione dei posti suddetti tra l'aliquota del
personale di ruolo a tempo indeterminato, quella del personale con contratto a
tempo determinato e quella del personale proveniente da altre pubbliche
amministrazioni collocato in posizione di fuori ruolo, comando ovvero
provvedimenti analoghi, questi ultimi nel limite massimo di 30 unità, nonché la
ripartizione del personale tra le diverse qualifiche, sono stabilite con
regolamento adottato dall'Autorità con le modalità di cui all'articolo 1, comma
9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, ad invarianza di spesa con riferimento
agli stanziamenti di bilancio previsti per il funzionamento dell'Autorità. I
posti di ruolo previsti per ciascuna qualifica dal regolamento di cui al
precedente periodo possono essere coperti, anche mediante le procedure di
mobilità previste dalla normativa vigente, da dipendenti pubblici che, alla data
di entrata in vigore della presente legge, risultino da almeno dodici mesi in
posizione di fuori ruolo, comando, o altro provvedimento di distacco presso
l'Autorità. La disciplina del personale con contratto a tempo determinato è
stabilita dall'Autorità con propria delibera, in conformità alle disposizioni
contenute nel decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (95).
68. Per l'anno 2004, per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità
(ISS), l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
(ISPESL), gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS),
l'ASI, l'ENEA, nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento
speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la
stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per
l'attuazione di progetti di ricerca ovvero di progetti finalizzati al
miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non
risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del fondo di
finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento ordinario delle
università. Per l'anno 2004 per le università sono fatte salve inoltre, nel
limite di spesa di 500.000 euro, da ripartire secondo le procedure di cui
all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le
assunzioni a tempo determinato già in essere alla data del 1° gennaio 1998,
esclusivamente finalizzate ad assicurare il regolare svolgimento e la
funzionalità di servizi di supporto all'attività di laboratorio e di ricerca dei
medesimi atenei; al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione, per l'anno 2004, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 54 del
presente articolo (96).
69. Per ciascuno degli anni 2005 e 2006, previo esperimento delle procedure di
mobilità, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le
agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità
sono tenuti a realizzare una riduzione del personale non inferiore all'1 per
cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2004, secondo le procedure di
cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni. Le altre amministrazioni pubbliche adeguano le proprie politiche
di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in
coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tal
fine, secondo modalità indicate dal Ministero dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione
dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette
amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni. Per le Forze armate, i Corpi
di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco trovano applicazione, per
ciascuno degli anni 2005 e 2006, i piani previsti dall'articolo 19, comma 4,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
70. A completamento del programma di sostituzione dei carabinieri ausiliari di
cui all'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e fermo restando
quanto previsto dall'articolo 34, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
l'Arma dei carabinieri è autorizzata, nei limiti di spesa di 80 milioni di euro
per l'anno 2004, 190 milioni di euro per l'anno 2005 e 300 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2006, ad arruolare contingenti annui di carabinieri in ferma
quadriennale comunque non superiori a 2.490 unità nell'anno 2004, 3.420
nell'anno 2005 e 3.430 nell'anno 2006. In deroga a quanto previsto dall'articolo
21, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, se il numero delle domande di
partecipazione ai concorsi per gli arruolamenti di cui al presente comma è
inferiore al parametro di riferimento stabilito con decreto del Ministro della
difesa in funzione del numero dei potenziali concorrenti e, comunque, non
superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti riservati ai
volontari delle Forze armate eventualmente non coperti si provvede mediante i
reclutamenti ordinari (97).
71. Per sopperire a straordinarie esigenze di supporto amministrativo, il
Consiglio di Stato, i tribunali amministrativi regionali, la Corte dei conti e
l'Avvocatura dello Stato possono avvalersi su base volontaria, anche in
soprannumero ed in deroga alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali
in materia di mobilità e, comunque, nel limite complessivo di 300 unità, del
personale dipendente, alla data del 7 luglio 2002, del Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI), nonché di enti pubblici interessati da procedure di
liquidazione o soppressione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta delle amministrazioni interessate previa consultazione
delle organizzazioni sindacali, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla
definizione delle modalità di trasferimento del predetto personale ed alla
ripartizione delle unità tra le predette amministrazioni. Con le medesime
deroghe e modalità, le citate amministrazioni possono avvalersi del personale in
servizio presso l'Agenzia del demanio che ha esercitato l'opzione ai sensi
dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, per il
passaggio ad altra pubblica amministrazione. Il medesimo personale in servizio
presso l'Agenzia del demanio può essere destinato anche ad altre amministrazioni
con modalità, criteri e limiti numerici definiti con decreto del Ministro per la
funzione pubblica (98).
72. L'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1995, n. 394, si interpreta nel senso che le maggiorazioni ivi previste sono
attribuite esclusivamente al personale percettore dell'indennità operativa di
base di cui alla Tabella riportata al comma 1 del medesimo articolo 5, e
successive modificazioni, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255.
L'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, si interpreta nel
senso che l'emolumento ivi previsto compete esclusivamente ai colonnelli e ai
brigadieri generali delle Forze armate, nonché ai gradi ed alle qualifiche
corrispondenti dei Corpi di Polizia e non è computabile ai fini
dell'attribuzione dei trattamenti di cui all'articolo 5, commi 3 e 3-bis, della
legge 8 agosto 1990, n. 231, ed agli articoli 43, commi sedicesimo, ventiduesimo
e ventitreesimo, e 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121. Gli importi
erogati o da erogare in esecuzione di sentenze passate in giudicato in contrasto
con il disposto di cui al presente comma rimangono attribuiti a titolo personale
e sono riassorbiti con i successivi incrementi retributivi spettanti a qualsiasi
titolo.
73. L'articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le norme ivi
richiamate si interpretano nel senso che il divieto di procedere
all'aggiornamento delle indennità, dei compensi, delle gratifiche, degli
emolumenti e dei rimborsi spesa si applica anche alle misure dell'assegno di
confine di cui alla legge 28 dicembre 1989, n. 425, e successive modificazioni.
74. L'articolo 8 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, si interpreta nel senso che la domanda prodotta dagli ufficiali e dagli
agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri
e del Corpo della guardia di finanza è da considerare, ai fini dell'applicazione
della legge 10 marzo 1987, n. 100, come domanda di trasferimento di sede.
75. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, al personale appartenente
alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che si reca in missione o
viaggio di servizio presso le istituzioni dell'Unione europea, ovvero che
partecipi, in Europa o in Paesi extra-europei, a riunioni, commissioni o a
gruppi di lavoro, comunque denominati, nell'ambito o per conto del Consiglio o
di altra istituzione dell'Unione europea, ad eccezione dei dirigenti di prima
fascia e qualifiche equiparabili, spetta il pagamento delle spese di viaggio
aereo nella classe economica (99).
76. Nel limite complessivo di 47,063 milioni di euro, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all'esercizio
2004, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa
ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento di
attività socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di
20,937 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite a
lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un
triennio, nonché ai soggetti provenienti dal medesimo bacino, utilizzati
attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del
decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, per un periodo che, eventualmente
prorogato, non ecceda i sessanta mesi complessivi, al fine di una definitiva
stabilizzazione occupazionale (100).
77. In presenza delle convenzioni di cui al comma 76 il termine di cui
all'articolo 78, comma 2, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è
prorogato al 31 dicembre 2004.
78. [Nelle more dell'attuazione della vicedirigenza di cui all'articolo 17-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed al fine di tenere conto dei
nuovi compiti attribuiti dal decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, e dal decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, il personale del Ministero dell'economia e delle finanze
appartenente alla ex carriera direttiva, posizione economica C2, già in servizio
alla data del 31 dicembre 1990 nella ex VIII qualifica funzionale, è inquadrato
ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, nella IX qualifica
funzionale, posizione economica C3, a decorrere, ai fini giuridici, dal 31
dicembre 1990. Le vacanze di organico nella posizione economica C3, disponibili
per le riqualificazioni, sono rideterminate sottraendo i posti in organico
attribuiti al suddetto personale. Al predetto personale è attribuita la
decorrenza economica nel nuovo inquadramento a decorrere dalla data di entrata
in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
aprile 1998, n. 154. Sugli emolumenti arretrati maturati prima del 1° gennaio
2004 non spettano gli interessi e la rivalutazione monetaria. Le controversie
pendenti, promosse dal predetto personale, relative all'applicazione
dell'articolo 7 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, sono estinte di diritto con
compensazione delle spese di lite] (101).
79. Ai magistrati che esercitano effettive funzioni di legittimità presso la
Corte di cassazione e la relativa Procura generale, a quelli in servizio presso
le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e presso le sezioni
giurisdizionali della Corte dei conti centrale e la relativa Procura generale
compete l'indennità di trasferta per venti giorni al mese, escluso il periodo
feriale, ove residenti fuori dal distretto della corte d'appello di Roma.
80. Per le finalità di cui al comma 79, la spesa prevista è determinata in
3.844.206 euro a decorrere dall'anno 2004. Il Ministro dell'economia e delle
finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente comma, anche ai
fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da
apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7,
secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.
81. Al fine di realizzare l'omogeneizzazione dei trattamenti economici
accessori, la misura mensile dell'indennità speciale di seconda lingua prevista
per il personale di magistratura dall'articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n.
454, come stabilita dai D.M. 22 dicembre 1992 del Ministro del tesoro,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1993, è rideterminata
in 236,00 euro, nel limite massimo di spesa di 46.000 euro annui.
82. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a stipulare
nel limite complessivo di 1 milione di euro, e per il solo esercizio 2004,
direttamente con i comuni nuove convenzioni per lo svolgimento di attività
socialmente utili e per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro
riferite a lavoratori impegnati in attività socialmente utili, nella
disponibilità, da almeno un quinquiennio, di comuni con meno di 50.000 abitanti
(102).
83. ... (103).
84. All'articolo 1, comma 7, del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni,
le parole: "Dipartimento per gli affari sociali" sono sostituite dalle seguenti:
"Dipartimento nazionale per le politiche antidroga".
85. All'articolo 133, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con eccezione del Fondo nazionale
di intervento per la lotta alla droga".
86. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 83 a 85 si provvede nei
limiti delle risorse trasferite dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e nell'ambito delle dotazioni organiche della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
87. Il decreto previsto dal comma 3-bis dell'articolo 24 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni, è emanato dal Presidente del Consiglio
dei Ministri entro il 31 marzo 2004, anche al fine di indicare le linee guida
generali per assicurare la massima trasparenza nelle procedure non ancora
concluse (104).
88. ... (105).
89. Nell'ambito delle attività di riconversione previste dall'articolo 1 del
decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 novembre 2002, n. 268, gli uffici scolastici regionali istituiscono
corsi di specializzazione intensivi, a livello provinciale o interprovinciale,
destinati ai docenti in situazione di soprannumerarietà appartenenti a classi di
concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali,
individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca 25 ottobre 2002, prot. n. 2845. I corsi di specializzazione di cui al
presente comma sono realizzati entro i limiti di una quota di risorse
finanziarie da individuare annualmente nell'ambito degli stanziamenti di
bilancio destinati alla formazione del personale del comparto scuola.
90. I docenti in situazione di soprannumerarietà, appartenenti a classi di
concorso in esubero a livello provinciale e che siano in possesso del prescritto
titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili sono trasferiti
su posti di sostegno; il trasferimento viene disposto a domanda e, nel caso in
cui gli interessati non producano domanda o non ottengano una delle sedi
richieste, d'ufficio.
91. ... (106).
92. Per l'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3,
della legge 28 marzo 2003, n. 53, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2004, la
spesa complessiva di 90 milioni di euro per i seguenti interventi:
a) sviluppo delle tecnologie multimediali;
b) interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare
il diritto-dovere di istruzione e formazione;
c) interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e
per l'educazione degli adulti;
d) istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione
(107).
93. Per consentire alle istituzioni scolastiche l'affidamento, nell'anno 2004,
delle attività in base ai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 78, comma
31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 375 milioni
di euro.
94. ... (108)
95. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente
dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e
successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2004:
a) in 557,01 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché
in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori
dello spettacolo (ENPALS);
b) in 137,65 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione
esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.
96. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 95, gli importi
complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2004 in
15.208,02 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 95, lettera a), e in
3.757,98 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 95, lettera b).
97. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 95 e 96 sono ripartiti tra le
gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al
trasferimento di cui al comma 95, lettera a), della somma di 1.101,12 milioni di
euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a
completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo
ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché
al netto delle somme di 2,28 milioni di euro e di 52,92 milioni di euro di
pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.
98. ... (109).
99. ... (110).
100. ... (111).
101. Nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali
di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, e detratte una quota fino a 20 milioni di euro per
l'anno 2004 e fino a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 da
destinare all'ulteriore finanziamento delle finalità previste dall'articolo 2,
comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché una quota di 15 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 da destinare al potenziamento
dell'attività di ricerca scientifica e tecnologica, lo Stato concorre al
finanziamento delle regioni che istituiscono il reddito di ultima istanza quale
strumento di accompagnamento economico ai programmi di reinserimento sociale,
destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale ed i cui
componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti
privi di lavoro (112) (113).
102. A decorrere dal 1° gennaio 2004 e per un periodo di tre anni, sui
trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza
obbligatorie, i cui importi risultino complessivamente superare un importo pari
a venticinque volte quello stabilito dall'articolo 38, comma 1, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, rivalutato annualmente nella misura stabilita
all'articolo 38, comma 5, lettera d), della predetta legge 28 dicembre 2001, n.
448, è dovuto un contributo di solidarietà nella misura del 3 per cento. Al
predetto importo concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti dai
soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che
garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento
pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16
settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357,
nonché le forme pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti pubblici,
inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale e degli enti di
cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la
gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di
previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale
dipendente dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle
esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari al
trattamento di base. L'importo complessivo assoggettato al contributo non potrà
comunque risultare inferiore, al netto dello stesso contributo, all'importo di
cui al primo periodo del presente comma. Gli importi dei predetti contributi, al
netto della somma corrispondente all'applicazione dell'aliquota marginale
prevista dalla normativa vigente per l'imposta sul reddito delle persone
fisiche, affluiscono al Fondo di cui al comma 101 (114).
103. Con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le
modalità di attuazione dei commi 101 e 102 (115).
104. In relazione alle competenze riconosciute alle province autonome di Trento
e di Bolzano dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione,
contenuti nel testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, per gli aventi diritto ivi residenti l'assegno di
maternità, pari ad euro 1.000, previsto dalla normativa statale per ogni figlio
nato dal 1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004, secondo od ulteriore per
ordine di nascita, e comunque per ogni figlio adottato nel medesimo periodo, è
concesso ed erogato dalle province medesime, a valere sulle risorse all'uopo
corrisposte dall'apposita gestione speciale dell'INPS.
105. ... (116).
106. All'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: "da almeno cinque anni"
sono soppresse.
107. All'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le
parole: "e delle aziende sanitarie locali," sono inserite le seguenti: "degli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati e degli
ospedali classificati,".
108. È istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il
Fondo per l'edilizia a canone speciale, con una dotazione finanziaria di 5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di 10 milioni di euro per
l'anno 2006. Per gli anni successivi al 2006 si provvede ai sensi dell'articolo
11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni (117).
109. Il Fondo di cui al comma 108 è ripartito annualmente, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, tra le regioni nei cui territori si
trovano i comuni ad alta tensione abitativa, proporzionalmente alla popolazione
complessiva dei comuni compresi negli elenchi, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari (118) (119).
110. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 108 sono utilizzate per
l'attuazione di programmi finalizzati alla costruzione e al recupero di unità
immobiliari nei comuni ad alta tensione abitativa, destinate ad essere locate a
titolo di abitazione principale a canone speciale ai soggetti di cui al comma
113 (120).
111. Ai fini di cui al comma 110, con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
individuate, nei limiti delle disponibilità di cui al comma 108:
a) le agevolazioni fiscali che possono essere concesse a favore degli
investimenti necessari per l'attuazione dei programmi di cui al comma 110, ivi
compresi gli oneri per la progettazione, la direzione dei lavori, la sicurezza
dei cantieri e il contributo concessorio, nonché gli oneri per la realizzazione
delle opere di urbanizzazione eventualmente previsti a carico dell'attuatore e
per i successivi interventi di manutenzione straordinaria degli alloggi;
b) la misura in cui i redditi derivanti dalla locazione a canone speciale
percepiti in attuazione dei commi da 108 a 114 concorrono alla determinazione
della base imponibile dei percettori (121).
112. L'attuazione dei programmi di cui al comma 110 è condizionata alla stipula
tra le imprese di costruzione e il comune sul cui territorio si trovano gli
immobili interessati dai programmi stessi, di specifica convenzione la cui
efficacia è soggetta alla condizione sospensiva della relativa trascrizione nei
registri immobiliari (122).
113. I contratti di locazione a canone speciale possono essere stipulati
esclusivamente con soggetti il cui reddito annuo complessivo, riferito al nucleo
familiare, sia superiore a quello massimo previsto dalle leggi regionali per la
concessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ma inferiore
all'importo determinato, ai sensi della presente legge, dalla regione nel cui
territorio si trovano le unità immobiliari, tenuto conto dell'andamento del
mercato delle locazioni immobiliari e dell'incidenza tra la popolazione
residente delle situazioni di disagio abitativo (123).
114. Le unità abitative realizzate o recuperate in attuazione delle disposizioni
del comma 110, la cui superficie complessiva non può essere superiore a 100
metri quadrati, saranno vincolate alla locazione a canone speciale per la durata
prevista della convenzione di cui al comma 112, e comunque per un periodo non
inferiore a cinque anni con successivi rinnovi biennali. I rinnovi possono
essere esclusi solo in presenza di gravi inadempienze da parte del conduttore
ovvero qualora vengano meno i requisiti reddituali di cui al comma 113. La
misura del canone annuo non deve eccedere il 5 per cento del valore
convenzionale dell'alloggio locato (124).
115. I comuni, nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 112, possono
disporre la riduzione del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione o
al costo di costruzione ovvero l'esenzione dai contributi stessi nonché la
riduzione dell'aliquota ICI, anche differenziando tali benefìci in relazione
alle caratteristiche degli interventi e agli impegni assunti dall'imprenditore
(125).
116. L'incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali
di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disposta
per l'anno 2004 dall'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
come modificato dalla presente legge, deve essere utilizzato nel medesimo anno
2004 per le seguenti finalità:
a) politiche per la famiglia e in particolare per anziani e disabili, per un
importo pari a 70 milioni di euro;
b) abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989,
n. 13, per un importo pari a 20 milioni di euro;
c) servizi per l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, per
un importo pari a 40 milioni di euro;
d) servizi per la prima infanzia e scuole dell'infanzia, per un importo pari a
67 milioni di euro (126).
117. Gli interventi di cui alle lettere c) e d) del comma 116, limitatamente
alle scuole dell'infanzia, devono essere adottati previo accordo tra i Ministeri
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del lavoro e delle politiche
sociali e le regioni (127).
118. Per gli anni 2003 e 2004 il limite di non concorrenza alla formazione del
reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza
sanitaria, di cui all'articolo 48, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20.
119. All'articolo 18, comma 8-quater, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, le parole: "fino al termine di tale periodo," sono soppresse.
120. Nei confronti dei fondi di previdenza complementare che abbiano presentato
istanza al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dei commi
8-bis e 8-ter del citato articolo 18 del decreto legislativo n. 124 del 1993,
non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, nonché l'articolo 15, comma 6, della legge
8 agosto 1995, n. 335. Le medesime forme pensionistiche possono operare, in
deroga alla normativa vigente, secondo le modalità fissate attraverso la
contrattazione collettiva nazionale dalle parti sociali costituenti.
121. Nei procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidità civile di cui
all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei casi in cui
sia legittimata la regione, quest'ultima, fatte salve le ordinarie modalità di
difesa in giudizio, può essere difesa da propri funzionari, da funzionari di
enti locali o delle aziende sanitarie locali ovvero, in base ad apposita
convenzione con l'INPS, da avvocati dipendenti da tale ente senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Le controversie concernenti il
trattamento economico per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che comunque non configura mai attività di
pubblico impiego, sono devolute alla competenza del giudice ordinario. Nel
medesimo decreto legislativo n. 545 del 1992, all'articolo 27, comma 1, la
parola: "regionale" è soppressa.
122. ... (128).
123. [L'efficacia delle disposizioni del comma 122 è subordinata alla preventiva
approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo
27 della direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977 del Consiglio] (129).
124. Al comma 2-bis dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dall'articolo 41-bis, comma 7,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: "5 per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "10 per cento" e le parole: "dei partecipanti che rappresentano
almeno il 30 per cento delle quote emesse" sono sostituite dalle seguenti: "del
50 per cento più una quota degli intervenuti all'assemblea. Il quorum
deliberativo non potrà in ogni caso essere inferiore al 30 per cento del valore
di tutte le quote in circolazione".
125. Il Centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della
talassemia, con connessa scuola di specializzazione, previsto dall'articolo 48
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è da identificarsi nella Fondazione Istituto
mediterraneo di ematologia (IME), di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23
aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003,
n. 141.
126. Le autorizzazioni di spesa per l'attivazione del Centro di alta
specializzazione di cui al comma 125 sono assegnate alla Fondazione IME, per
l'anno 2004.
127. Al fine di favorire l'integrazione dei poli di eccellenza ospedaliera con
l'attività di ricerca scientifica e tecnologica avanzata, di alta formazione e
di aggiornamento professionale degli operatori, è autorizzato un limite di
impegno quindicennale di 5,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2005
funzionali alla realizzazione del Parco della Salute e delle nuove Molinette di
Torino (130).
128. Per la prosecuzione degli interventi necessari allo svolgimento dei giochi
olimpici "Torino 2006" è autorizzato il limite d'impegno quindicennale di 3,5
milioni di euro a decorrere dal 2005, quale limite massimo del concorso dello
Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui da parte dei soggetti di
cui alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni. Nell'attesa
che sia portata a termine la procedura relativa al reperimento delle risorse
finanziarie previste dal presente comma, i soggetti di cui al medesimo comma
sono autorizzati a stipulare contratti per l'affidamento di incarichi di
progettazione, di attività accessorie e di lavori nei limiti della copertura
finanziaria di cui al presente comma.
129. Al comma 1-bis dell'articolo 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285,
introdotto dall'articolo 1 della legge 26 marzo 2003, n. 48, dopo le parole:
"formalmente delegati", sono inserite le seguenti: "nonché da tre rappresentanti
scelti rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell'economia e
delle finanze" e il periodo: "Partecipa alle riunioni del Comitato di regia,
senza diritto di voto, un rappresentante del Presidente del Consiglio dei
Ministri" è soppresso.
130. Per il completamento e l'ottimizzazione della Torino-Milano con la
viabilità locale mediante l'interconnessione tra la strada statale n. 32 e la
strada provinciale n. 299 è autorizzato il limite d'impegno quindicennale di 3,5
milioni di euro a decorrere dal 2005.
131. All'articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo la
parola: "drepanocitosi" sono inserite le seguenti: ", nonché
talasso-drepanocitosi e talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con
idrossiurea,".
132. In favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre
2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo
13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono
fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La
disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno
avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL o che ottengono sentenze favorevoli
per cause avviate entro la stessa data. Restano valide le certificazioni già
rilasciate dall'INAIL. All'onere relativo all'applicazione del presente comma e
del comma 133, valutato in 25 milioni di euro per l'anno 2004, 97 milioni di
euro per l'anno 2005 e 182 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
133. I benefìci previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27
marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono estesi anche ai lavoratori
esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine, dello stabilimento ex ACNA
di Cengio, indipendentemente dagli anni di esposizione, a decorrere dal 2004.
134. ... (131).
135. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da
ultimo modificato dall'articolo 41, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2004" e le parole: "e di 45 milioni di euro per l'anno 2003" sono sostituite
dalle seguenti: "e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004".
136. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da
ultimo modificato dall'articolo 41, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2006". All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede, nel
limite di 18 milioni di euro, a carico delle risorse preordinate per la medesima
finalità e non utilizzate alla data del 31 dicembre 2004 (132).
137. Per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 51.645.690
nell'esercizio finanziario 2004 a far carico sul Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. L'intervento di cui
all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, può proseguire nell'anno 2004
nei limiti delle risorse finanziarie preordinate per la medesima finalità entro
il 31 dicembre 2001 e non utilizzate, nel limite di 50 milioni di euro.
All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come
modificato dall'articolo 47, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le
parole: "e di 100 milioni di euro per l'anno 2003" sono sostituite dalle
seguenti: "e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004". In
attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di
spesa di 360 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi
finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a
settori produttivi e ad aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di
lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
può disporre, entro il 31 dicembre 2006, proroghe di trattamenti di cassa
integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale,
già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in
materia, nonché concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei predetti
trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede
governativa intervenuti entro il 30 giugno 2004. La misura dei trattamenti è
ridotta del 20 per cento. Tale riduzione non si applica nei casi di prima
proroga o di nuova concessione. Il lavoratore decade dal trattamento di
mobilità, qualora l'iscrizione nelle relative liste sia finalizzata
esclusivamente al reimpiego, dal trattamento di disoccupazione ordinaria o
speciale o da altra indennità o sussidio, la cui corresponsione è collegata allo
stato di disoccupazione o inoccupazione, quando: a) rifiuti di essere avviato ad
un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro, ovvero rifiuti
di essere avviato ad un corso di formazione professionale autorizzato dalla
regione o non lo frequenti regolarmente; b) non accetti l'offerta di un lavoro
inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a
quello delle mansioni di provenienza. Il lavoratore decade dal trattamento di
cassa integrazione guadagni straordinaria qualora rifiuti di essere avviato ad
un corso di formazione professionale o non lo frequenti regolarmente. Il
lavoratore decade dal trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria,
di mobilità, di disoccupazione ordinaria o speciale, o da altra indennità o
sussidio qualora non accetti di essere impiegato in opere o servizi di pubblica
utilità. Il lavoratore percettore del trattamento di cassa integrazione guadagni
straordinaria, se decaduto dal diritto di godimento del trattamento
previdenziale ai sensi del presente comma, perde il diritto a qualsiasi
erogazione a carattere retributivo o previdenziale a carico del datore di
lavoro, salvi i diritti già maturati. Le disposizioni di cui al settimo, ottavo
e nono periodo del presente comma si applicano quando le attività lavorative o
di formazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla
residenza del lavoratore o comunque raggiungibile in ottanta minuti con i mezzi
di trasporto pubblici. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative e
regolamentari incompatibili con il presente comma (133).
138. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2003" sono
sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2004";
b) al terzo periodo, le parole: "con passaggio diretto presso le imprese dello
stesso settore di attività" sono sostituite dalle seguenti: "con passaggio
diretto o anche con interruzione del rapporto di lavoro tramite la procedura di
mobilità, purché non superiore ad un periodo di 360 giorni, presso imprese dello
stesso settore di attività o che operano all'interno dello stesso stabilimento".
139. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24
novembre 2003, n. 328. La presente disposizione acquista efficacia a decorrere
dal 25 gennaio 2004 (134).
140. ... (135).
141. Per l'anno 2004 i trasferimenti erariali a favore delle comunità montane
sono incrementati di 5 milioni di euro e di 5 milioni di euro quelli destinati
alle province (136).
142. Nell'ambito del tavolo di monitoraggio della spesa sanitaria costituito in
attuazione dell'Accordo tra Governo, regioni e le province autonome dell'8
agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001,
sono analizzati anche gli effetti finanziari della legalizzazione del lavoro
irregolare di extracomunitari prevista dall'articolo 33 della legge 30 luglio
2002, n. 189, e dal decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222. Le risultanze del predetto
monitoraggio sono sottoposte all'esame della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
143. In considerazione dell'accresciuta complessità delle funzioni e dei compiti
assegnati al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, nonché in relazione alle prioritarie esigenze collegate
alle attività di previsione, di gestione, di controllo e di monitoraggio degli
andamenti di finanza pubblica attribuite al predetto Dicastero dal decreto
legislativo 3 luglio 2003, n. 173, una somma pari a cinque milioni di euro annui
è destinata, d'intesa con le organizzazioni sindacali, all'incentivazione della
produttività del personale delle aree professionali in servizio presso il
predetto Ministero (137).
144. In attuazione del punto 13 del citato Accordo tra Governo, regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano dell'8 agosto 2001 ed in relazione al
Piano di risanamento del Policlinico Umberto I di Roma, presentato dalla regione
Lazio, per gli anni 2002-2004, sono assegnati alla regione Lazio a favore
dell'Azienda Policlinico Umberto I di Roma 65 milioni di euro per l'anno 2004,
60 milioni di euro per l'anno 2005 e 75 milioni di euro per l'anno 2006, nonché
5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 a favore
dell'ospedale Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo. Per le
ulteriori definitive occorrenze finanziarie della gestione liquidatoria
dell'Azienda universitaria Policlinico Umberto I di Roma, a tutto il 31 dicembre
1999, lo Stato provvede ad attribuire alla regione Lazio l'importo di 19.000.000
di euro a titolo di saldo dei disavanzi che residuano dopo l'assegnazione della
quota parte di risorse attribuite alla regione Lazio ai sensi dell'articolo
4-bis, comma 2, lettera a), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.
145. La reversibilità dell'assegno di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge
25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, si intende applicabile
solo in presenza delle condizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 della stessa
legge.
146. In deroga al divieto di cui al comma 53, per consentire la più efficace
attuazione delle norme di riforma del sistema fiscale, nonché al fine di
rafforzare significativamente i risultati dell'attività di controllo tributario
in relazione a quanto previsto dall'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, l'Agenzia delle entrate può procedere ad assumere a tempo
indeterminato fino a 750 unità di personale appartenente all'area C che abbia
superato procedure selettive pubbliche che prevedono un tirocinio
teorico-pratico retribuito (138).
147. Al fine di garantire la piena operatività delle pubbliche amministrazioni
che, in relazione a quanto previsto dall'articolo 34, comma 1, lettera a), della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, siano state interessate da una rideterminazione
o da una diversa distribuzione dei posti di livello dirigenziale generale,
all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "70 per cento". Per le amministrazioni pubbliche indicate al primo
periodo del presente comma, i cui posti di livello dirigenziale generale
contrattualizzato dell'area 1 non superino le cinque unità, il predetto articolo
19, comma 4, fino al 31 dicembre 2004, trova applicazione prescindendo dai
limiti percentuali indicati.
148. Per sopperire alle carenze di organico e per far fronte ai propri compiti
istituzionali ed alle esigenze connesse con la protezione civile, per l'anno
2004, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) è
autorizzata ad avvalersi di personale utilizzato a tempo determinato o con
convenzione o con altre forme di flessibilità e di collaborazione nel limite
massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell'anno
2003 dalla predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a far carico sul
bilancio dell'Agenzia.
149. In attuazione dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, al
finanziamento delle spese di funzionamento della commissione di garanzia per
l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali si
provvede mediante un fondo appositamente costituito ed iscritto nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La dotazione del
suddetto fondo è pari a 2.416.187 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
2006. A decorrere dal 2007 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 (139).
150. In relazione all'accresciuta complessità dei compiti del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali in materia di previdenza sociale e di lavoro
derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30,
l'intera quota del 10 per cento dell'importo proveniente dalla riscossione delle
sanzioni penali e amministrative comminate dalle direzioni provinciali del
lavoro - servizio ispezioni del lavoro per le violazioni delle leggi sul lavoro,
di cui all'articolo 79, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è
destinata, limitatamente all'anno 2004, all'incentivazione del personale con le
modalità previste dallo stesso articolo 79. Per gli anni successivi l'importo
percentuale della predetta quota da destinare alla formazione ed aggiornamento
del personale da assegnare al servizio ispezione del lavoro e per l'acquisto dei
dispositivi di protezione individuale, delle attrezzature, degli strumenti e
degli apparati indispensabili per lo svolgimento dell'attività e delle procedure
ad essa connesse è definito con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali.
151. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo
da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi
dell'Amministrazione, con una dotazione, a decorrere dall'anno 2004, di 100
milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con
evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite
l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari
e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità
previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione (140).
152. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze dell'ordine,
è autorizzata la spesa di 125 milioni di euro per l'anno 2004, iscritta in un
fondo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire nel
corso della gestione tra le unità previsionali di base interessate con decreto
del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al
Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del
bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti
(141).
153. Per conseguire un più elevato livello di efficienza ed efficacia nello
svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, la dotazione organica
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di 500 unità
complessive. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, si provvede alla distribuzione per qualifiche
dirigenziali e per profili professionali delle unità portate in incremento ai
sensi della presente disposizione nel limite di spesa di euro 5.000.000 per
l'anno 2004, euro 12.000.000 per l'anno 2005 ed euro 16.000.000 a decorrere dal
2006. Ferma restando la riserva di posti di cui all'articolo 18, comma 1, del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, i posti portati in incremento nel
profilo di vigile del fuoco sono riservati nella misura del 50 per cento ai
vigili volontari ausiliari collocati in congedo negli anni 2004 e 2005 e con
decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti i relativi criteri, modalità e
requisiti. Alla copertura dei rimanenti posti nello stesso profilo di vigile del
fuoco si provvede, in uguale misura, mediante assunzione degli idonei della
graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con
decreto del Ministro dell'interno 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998, e del concorso per titoli
a 173 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministro dell'interno 5
novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 92 del
20 novembre 2001. Le predette graduatorie rimangono valide fino al 31 dicembre
2005. Le assunzioni del personale portato in aumento sono effettuate in deroga
al divieto di cui al comma 53 ed alle vigenti procedure di programmazione ed
approvazione (142).
154. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22 della legge 26 marzo 2001,
n. 128, è rideterminata in euro 48 milioni per l'anno 2004 e in euro 14 milioni
a decorrere dall'anno 2005.
155. È autorizzata la spesa di 87 milioni di euro per l'anno 2004, 42 milioni di
euro per l'anno 2005 e 38 milioni di euro a decorrere dal 2006 da destinare a
provvedimenti normativi volti al riallineamento, con effetti economici a
decorrere dal 1° gennaio 2003, delle posizioni di carriera del personale
dell'Esercito, della Marina, ivi comprese le Capitanerie di porto, e
dell'Aeronautica inquadrato nei ruoli dei marescialli ai sensi dell'articolo 34
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, con quelle del personale
dell'Arma dei carabinieri inquadrato nel ruolo degli ispettori ai sensi
dell'articolo 46 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198. È altresì
autorizzata la spesa di 73 milioni di euro per l'anno 2004, 118 milioni di euro
per l'anno 2005 e 122 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 da destinare a
provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del
personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di
polizia.
156. A decorrere dal 1° gennaio 2004, per continuare nel progressivo
allineamento delle indennità corrisposte al personale specialista del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco a quelle percepite dall'analogo personale delle
Forze di polizia, le risorse di cui al comma 2, lettera d), dell'articolo 47 del
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende ed amministrazioni
autonome dello Stato del 24 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000, sono incrementate di 600.000
euro e di 1.000.000 di euro da destinare, con modalità e criteri da definire in
sede di contrattazione integrativa, rispettivamente al personale del settore
operativo che svolge mansioni corrispondenti a quelle dei profili del settore
aeronavigante, nelle more dell'inquadramento previsto dall'articolo 28 dello
stesso contratto collettivo nazionale, ed al personale in possesso di
specializzazione di sommozzatore in servizio presso le sedi di nucleo. Per la
medesima finalità le risorse per la contrattazione collettiva nazionale indicate
al comma 46 sono incrementate di un importo pari a 400.000 euro da destinare al
trattamento accessorio dei padroni di barca, dei motoristi navali e dei
comandanti di altura in servizio nei distaccamenti portuali del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco.
157. Al fine di garantire il proseguimento e la funzionalità dell'attività di
soccorso aereo svolto dal nucleo elicotteri del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, 120 unità appartenenti al profilo operativo della posizione economica B1,
che svolgono mansioni corrispondenti a quelle dei profili aeronaviganti della
posizione economica B2, sono collocate in tali profili in soprannumero con
progressivo riassorbimento nell'ambito della dotazione organica del settore
aeronavigante di cui alla tabella A del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314. Gli oneri derivanti sono
determinati nella misura complessiva massima di 282.000 euro a decorrere dal 1°
gennaio 2004.
158. Per l'anno 2004, nell'ambito delle deroghe di cui al comma 54, le vacanze
organiche nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia
penitenziaria di cui alla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio
2000, n. 146, possono essere utilizzate, fatti salvi i posti riservati ai
volontari in ferma breve delle Forze armate di cui ai bandi già emanati in
applicazione dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, e successive modificazioni, per le
assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli
agenti ed assistenti della predetta tabella F, utilizzando i candidati già
idonei collocati nella residua graduatoria di cui al D.M. 12 novembre 1996,
nonché mediante assunzione, a domanda, degli agenti ausiliari del Corpo di
polizia penitenziaria, reclutati ai sensi dell'articolo 6 della legge 30
novembre 2000, n. 356, e dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
anche se cessati dal servizio. Le conseguenti posizioni in soprannumero nel
ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per
qualunque causa del personale del predetto ruolo a quelli dei sovrintendenti e
degli ispettori. Ferme restando le procedure autorizzatorie di cui al comma 55,
con decreto del Ministro della giustizia, sono definiti i requisiti e le
modalità per le predette assunzioni, nonché i criteri per la formazione della
relativa graduatoria e modalità abbreviate del corso di formazione, anche in
deroga agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
159. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri è istituito un
fondo da ripartire per provvedere al rafforzamento delle misure di sicurezza
attiva e passiva delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari,
degli istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero,
con dotazione a decorrere dall'anno 2004, di 10 milioni di euro. Con decreti del
Ministero degli affari esteri, da comunicare, anche con evidenze informatiche,
al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del
bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei
conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base
interessate del medesimo stato di previsione (143).
160. ... (144).
161. All'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, dopo le
parole: "università degli studi e da altri enti pubblici di ricerca", sono
inserite le seguenti: "nonché, nei limiti stabiliti di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, alle attività di supporto a quelle di competenza
del Ministero delle politiche agricole e forestali ed al funzionamento delle
connesse strutture ministeriali e, per l'anno 2004, dell'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165".
162. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, non si applicano ai contributi dello Stato in favore degli enti e
delle associazioni per l'assistenza alle collettività italiane all'estero di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.
163. Al comma 4, ultimo periodo, dell'articolo 7 del decreto-legge 27 aprile
1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165,
sono soppresse le parole da: ", salvo una quota, stabilita con decreto del
Ministro delle finanze" fino a: "stato di previsione della spesa del Ministero
delle finanze".
164. In relazione a quanto previsto dal comma 163 le disposizioni di cui ai
commi 193 e 194 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non
trovano applicazione relativamente al potenziamento dell'Amministrazione
finanziaria e alla erogazione di compensi incentivanti la produttività del
personale. I commi 195 e 196 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n.
549, sono abrogati.
165. All'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) ... (145);
b) ... (146) (147).
166. L'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, è abrogato, ad eccezione dell'ultimo periodo del comma 3, nonché
dei commi 6-bis e 7. Il comma 6 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, e il comma 1-bis dell'articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
sono abrogati. All'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica sono aggiunte le seguenti parole: "che abbiano rilevanza
nazionale";
b) al comma 1, dopo le parole: "di fornitura" sono inserite le seguenti: "di
beni e servizi a rilevanza nazionale";
c) ... (148).
167. All'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nella rubrica e nel comma 1 dopo le parole: "e servizi" sono inserite le
seguenti: "a rilevanza regionale";
b) al comma 5 è soppresso il secondo periodo.
168. Al decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 2, le parole: "aderiscano alle convenzioni stipulate
ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'articolo
59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ad" sono sostituite dalle
seguenti: "attuino i princìpi di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, e all'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero";
b) il comma 2 dell'articolo 2 è abrogato.
169. All'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "e servizi" sono inserite le
seguenti: "di rilevanza nazionale" e sono soppressi il secondo ed il terzo
periodo;
b) il comma 7 è abrogato.
170. Al comma 1 dell'articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le
parole: "Tali enti, per l'acquisto di beni e per l'approvvigionamento di
pubblici servizi caratterizzati dall'alta qualità dei servizi stessi e dalla
bassa intensità di lavoro, aderiscono alle convenzioni stipulate ai sensi
dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388" sono
soppresse.
171. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le
amministrazioni pubbliche possono decidere se continuare ad utilizzare o meno le
convenzioni precedentemente stipulate dalla CONSIP Spa.
172. Al fine di razionalizzare la spesa pubblica e favorire il rispetto del
patto di stabilità interno la CONSIP Spa, attraverso proprie articolazioni
territoriali sul territorio, può fornire su specifica richiesta supporto e
consulenza per le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi da parte di
enti locali o loro consorzi assicurando la partecipazione anche alle piccole e
medie imprese locali nel rispetto dei princìpi di concorrenza.
(53) Comma così modificato dall'art. 2, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione, con i limiti temporali indicati
nel comma 3-ter dello stesso articolo 2.
(54) Vedi, anche, il comma 640 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(55) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 23
aprile 2004.
(56) Con D.M. 29 maggio 2006 (Gazz. Uff. 1° giugno 2006, n. 126) sono state
stabilite le modalità di trasmissione al Ministero dell'economia e delle
finanze, da parte della Banca d'Italia, delle informazioni in merito alle
operazioni finanziarie poste in essere da singole amministrazioni pubbliche con
istituzioni creditizie e finanziarie.
(57) La Corte costituzionale, con sentenza 16-29 dicembre 2004, n. 425 (Gazz.
Uff. 5 gennaio 2005, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 18, 19 e 20,
sollevate in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione;
ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3, comma 21, sollevata in riferimento agli artt. 3, 114, 117, 119 e
120 della Costituzione;
ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, comma 21, sollevate dalla Regione Siciliana in riferimento agli
articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, agli artt. 14, lettere o e p, e 36
dello statuto speciale per la Regione Siciliana di cui al R.D.Lgs. 15 maggio
1946, n. 455, e all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
dalla Regione Sardegna in riferimento agli artt. 116, 117, 119 e 120 della
Costituzione, agli artt. 3, 4, 5, 7, 11 dello statuto speciale per la Sardegna
di cui alla legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3, all'art. 3 del D.Lgs. 10 aprile
2001, n. 180, e all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 116, 117, 119 e 120
della Costituzione, al titolo VI dello statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige di cui al D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, all'art. 10 della legge cost. 18
ottobre 2001, n. 3, e agli artt. 2 e 4 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266; dalla
Regione Valle d'Aosta in riferimento agli artt. 3, 5, 117, 119 e 120 della
Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
nonché ai principi di sussidiarietà e di leale collaborazione;
ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al capo a), 18 e 19 sollevate
in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione e all'art. 20 dello
statuto speciale per la Regione Siciliana di cui al R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n.
455, dalla Regione Siciliana;
ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al capo a), 18 e 19, sollevate
in riferimento agli artt. 116, 117, 119 e 120 della Costituzione, agli artt. 3,
4, 5, 7 e 11 dello statuto speciale per la Sardegna di cui alla legge cost. 26
febbraio 1948, n. 3, e all'art. 3 del D.Lgs. 10 aprile 2001, n. 180, dalla
Regione Sardegna;
ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, commi 17 (salvo quanto disposto al capo a), e 18, sollevate in
riferimento agli artt. 3, 117 e 119 della Costituzione;
ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità dell'art. 3, commi
16, 17 (salvo quanto disposto al capo a), 18 e 19, sollevate in riferimento agli
artt. 3, 5, 116, 117 e 118 della Costituzione, agli artt. 3, 4 e 48-bis dello
statuto speciale per la Valle d'Aosta di cui alla legge cost. 26 febbraio 1948,
n. 4, dalla Regione Valle d'Aosta;
ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al capo a), 18 e 19, sollevate
in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione;
ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, commi 17 (salvo quanto disposto al capo a), e 18, sollevate in
riferimento agli artt. 3, 117 e 119 della Costituzione;
ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al capo a), 18 e 19, sollevate
in riferimento agli artt. 3, 114, 117, 119 e 120 della Costituzione.
(58) La Corte costituzionale, con sentenza 16-29 dicembre 2004, n. 425 (Gazz.
Uff. 5 gennaio 2005, n. 1 - Prima Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro,
l'illegittimità del presente periodo.
(59) Comma così modificato prima dal comma 740, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e
poi dal comma 3-bis dell'art. 62, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla
relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 739 dello stesso articolo
1.
(60) La Corte costituzionale, con sentenza 16-29 dicembre 2004, n. 425 (Gazz.
Uff. 5 gennaio 2005, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 18, 19 e 20,
sollevate in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione;
ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3, comma 21, sollevata in riferimento agli artt. 3, 114, 117, 119 e
120 della Costituzione;
ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, comma 21, sollevate dalla Regione Siciliana in riferimento agli
articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, agli artt. 14, lettere o e p, e 36
dello statuto speciale per la Regione Siciliana di cui al R.D.Lgs. 15 maggio
1946, n. 455, e all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
dalla Regione Sardegna in riferimento agli artt. 116, 117, 119 e 120 della
Costituzione, agli artt. 3, 4, 5, 7, 11 dello statuto speciale per la Sardegna
di cui alla legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3, all'art. 3 del D.Lgs. 10 aprile
2001, n. 180, e all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 116, 117, 119 e 120
della Costituzione, al titolo VI dello statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige di cui al D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, all'art. 10 della legge cost. 18
ottobre 2001, n. 3, e agli artt. 2 e 4 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266; dalla
Regione Valle d'Aosta in riferimento agli artt. 3, 5, 117, 119 e 120 della
Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
nonché ai principi di sussidiarietà e di leale collaborazione;
ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al capo a), 18 e 19 sollevate
in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione e all'art. 20 dello
statuto speciale per la Regione Siciliana di cui al R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n.
455, dalla Regione Siciliana;
ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al capo a), 18 e 19, sollevate
in riferimento agli artt. 116, 117, 119 e 120 della Costituzione, agli artt. 3,
4, 5, 7 e 11 dello statuto speciale per la Sardegna di cui alla legge cost. 26
febbraio 1948, n. 3, e all'art. 3 del D.Lgs. 10 aprile 2001, n. 180, dalla
Regione Sardegna;
ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, commi 17 (salvo quanto disposto al capo a), e 18, sollevate in
riferimento agli artt. 3, 117 e 119 della Costituzione;
ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità dell'art. 3, commi
16, 17 (salvo quanto disposto al capo a), 18 e 19, sollevate in riferimento agli
artt. 3, 5, 116, 117 e 118 della Costituzione, agli artt. 3, 4 e 48-bis dello
statuto speciale per la Valle d'Aosta di cui alla legge cost. 26 febbraio 1948,
n. 4, dalla Regione Valle d'Aosta;
ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al capo a), 18 e 19, sollevate
in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione;
ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, commi 17 (salvo quanto disposto al capo a), e 18, sollevate in
riferimento agli artt. 3, 117 e 119 della Costituzione;
ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al capo a), 18 e 19, sollevate
in riferimento agli artt. 3, 114, 117, 119 e 120 della Costituzione.
(61) La Corte costituzionale, con sentenza 16-29 dicembre 2004, n. 425 (Gazz.
Uff. 5 gennaio 2005, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 18, 19 e 20,
sollevate in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione;
ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3, comma 21, sollevata in riferimento agli artt. 3, 114, 117, 119 e
120 della Costituzione;
ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, comma 21, sollevate dalla Regione Siciliana in riferimento agli
articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, agli artt. 14, lettere o e p, e 36
dello statuto speciale per la Regione Siciliana di cui al R.D.Lgs. 15 maggio
1946, n. 455, e all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
dalla Regione Sardegna in riferimento agli artt. 116, 117, 119 e 120 della
Costituzione, agli artt. 3, 4, 5, 7, 11 dello statuto speciale per la Sardegna
di cui alla legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3, all'art. 3 del D.Lgs. 10 aprile
2001, n. 180, e all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 116, 117, 119 e 120
della Costituzione, al titolo VI dello statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige di cui al D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, all'art. 10 della legge cost. 18
ottobre 2001, n. 3, e agli artt. 2 e 4 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266; dalla
Regione Valle d'Aosta in riferimento agli artt. 3, 5, 117, 119 e 120 della
Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
nonché ai principi di sussidiarietà e di leale collaborazione;
ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al capo a), 18 e 19 sollevate
in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione e all'art. 20 dello
statuto speciale per la Regione Siciliana di cui al R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n.
455, dalla Regione Siciliana;
ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al capo a), 18 e 19, sollevate
in riferimento agli artt. 116, 117, 119 e 120 della Costituzione, agli artt. 3,
4, 5, 7 e 11 dello statuto speciale per la Sardegna di cui alla legge cost. 26
febbraio 1948, n. 3, e all'art. 3 del D.Lgs. 10 aprile 2001, n. 180, dalla
Regione Sardegna;
ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, commi 17 (salvo quanto disposto al capo a), e 18, sollevate in
riferimento agli artt. 3, 117 e 119 della Costituzione;
ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità dell'art. 3, commi
16, 17 (salvo quanto disposto al capo a), 18 e 19, sollevate in riferimento agli
artt. 3, 5, 116, 117 e 118 della Costituzione, agli artt. 3, 4 e 48-bis dello
statuto speciale per la Valle d'Aosta di cui alla legge cost. 26 febbraio 1948,
n. 4, dalla Regione Valle d'Aosta;
ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al capo a), 18 e 19, sollevate
in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione;
ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, commi 17 (salvo quanto disposto al capo a), e 18, sollevate in
riferimento agli artt. 3, 117 e 119 della Costituzione;
ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al capo a), 18 e 19, sollevate
in riferimento agli artt. 3, 114, 117, 119 e 120 della Costituzione.
(62) La Corte costituzionale, con sentenza 16-29 dicembre 2004, n. 425 (Gazz.
Uff. 5 gennaio 2005, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 18, 19 e 20,
sollevate in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione;
ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3, comma 21, sollevata in riferimento agli artt. 3, 114, 117, 119 e
120 della Costituzione;
ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, comma 21, sollevate dalla Regione Siciliana in riferimento agli
articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, agli artt. 14, lettere o e p, e 36
dello statuto speciale per la Regione Siciliana di cui al R.D.Lgs. 15 maggio
1946, n. 455, e all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
dalla Regione Sardegna in riferimento agli artt. 116, 117, 119 e 120 della
Costituzione, agli artt. 3, 4, 5, 7, 11 dello statuto speciale per la Sardegna
di cui alla legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3, all'art. 3 del D.Lgs. 10 aprile
2001, n. 180, e all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 116, 117, 119 e 120
della Costituzione, al titolo VI dello statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige di cui al D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, all'art. 10 della legge cost. 18
ottobre 2001, n. 3, e agli artt. 2 e 4 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266; dalla
Regione Valle d'Aosta in riferimento agli artt. 3, 5, 117, 119 e 120 della
Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
nonché ai principi di sussidiarietà e di leale collaborazione;
ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al capo a), 18 e 19 sollevate
in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione e all'art. 20 dello
statuto speciale per la Regione Siciliana di cui al R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n.
455, dalla Regione Siciliana;
ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al capo a), 18 e 19, sollevate
in riferimento agli artt. 116, 117, 119 e 120 della Costituzione, agli artt. 3,
4, 5, 7 e 11 dello statuto speciale per la Sardegna di cui alla legge cost. 26
febbraio 1948, n. 3, e all'art. 3 del D.Lgs. 10 aprile 2001, n. 180, dalla
Regione Sardegna;
ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, commi 17 (salvo quanto disposto al capo a), e 18, sollevate in
riferimento agli artt. 3, 117 e 119 della Costituzione;
ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità dell'art. 3, commi
16, 17 (salvo quanto disposto al capo a), 18 e 19, sollevate in riferimento agli
artt. 3, 5, 116, 117 e 118 della Costituzione, agli artt. 3, 4 e 48-bis dello
statuto speciale per la Valle d'Aosta di cui alla legge cost. 26 febbraio 1948,
n. 4, dalla Regione Valle d'Aosta;
ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al capo a), 18 e 19, sollevate
in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione;
ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, commi 17 (salvo quanto disposto al capo a), e 18, sollevate in
riferimento agli artt. 3, 117 e 119 della Costituzione;
ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al capo a), 18 e 19, sollevate
in riferimento agli artt. 3, 114, 117, 119 e 120 della Costituzione.
(63) La Corte costituzionale, con sentenza 16-29 dicembre 2004, n. 425 (Gazz.
Uff. 5 gennaio 2005, n. 1 - Prima Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro,
l'illegittimità del presente comma.
(64) La Corte costituzionale, con sentenza 16-29 dicembre 2004, n. 425 (Gazz.
Uff. 5 gennaio 2005, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 18, 19 e 20,
sollevate in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione;
ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3, comma 21, sollevata in riferimento agli artt. 3, 114, 117, 119 e
120 della Costituzione;
ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, comma 21, sollevate dalla Regione Siciliana in riferimento agli
articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, agli artt. 14, lettere o e p, e 36
dello statuto speciale per la Regione Siciliana di cui al R.D.Lgs. 15 maggio
1946, n. 455, e all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
dalla Regione Sardegna in riferimento agli artt. 116, 117, 119 e 120 della
Costituzione, agli artt. 3, 4, 5, 7, 11 dello statuto speciale per la Sardegna
di cui alla legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3, all'art. 3 del D.Lgs. 10 aprile
2001, n. 180, e all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 116, 117, 119 e 120
della Costituzione, al titolo VI dello statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige di cui al D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, all'art. 10 della legge cost. 18
ottobre 2001, n. 3, e agli artt. 2 e 4 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266; dalla
Regione Valle d'Aosta in riferimento agli artt. 3, 5, 117, 119 e 120 della
Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
nonché ai principi di sussidiarietà e di leale collaborazione;
ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al capo a), 18 e 19 sollevate
in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione e all'art. 20 dello
statuto speciale per la Regione Siciliana di cui al R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n.
455, dalla Regione Siciliana;
ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al capo a), 18 e 19, sollevate
in riferimento agli artt. 116, 117, 119 e 120 della Costituzione, agli artt. 3,
4, 5, 7 e 11 dello statuto speciale per la Sardegna di cui alla legge cost. 26
febbraio 1948, n. 3, e all'art. 3 del D.Lgs. 10 aprile 2001, n. 180, dalla
Regione Sardegna;
ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, commi 17 (salvo quanto disposto al capo a), e 18, sollevate in
riferimento agli artt. 3, 117 e 119 della Costituzione;
ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità dell'art. 3, commi
16, 17 (salvo quanto disposto al capo a), 18 e 19, sollevate in riferimento agli
artt. 3, 5, 116, 117 e 118 della Costituzione, agli artt. 3, 4 e 48-bis dello
statuto speciale per la Valle d'Aosta di cui alla legge cost. 26 febbraio 1948,
n. 4, dalla Regione Valle d'Aosta;
ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al capo a), 18 e 19, sollevate
in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione;
ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, commi 17 (salvo quanto disposto al capo a), e 18, sollevate in
riferimento agli artt. 3, 117 e 119 della Costituzione;
ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al capo a), 18 e 19, sollevate
in riferimento agli artt. 3, 114, 117, 119 e 120 della Costituzione.
(65) La Corte costituzionale, con sentenza 16-29 dicembre 2004, n. 425 (Gazz.
Uff. 5 gennaio 2005, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 18, 19 e 20,
sollevate in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione;
ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3, comma 21, sollevata in riferimento agli artt. 3, 114, 117, 119 e
120 della Costituzione;
ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, comma 21, sollevate dalla Regione Siciliana in riferimento agli
articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, agli artt. 14, lettere o e p, e 36
dello statuto speciale per la Regione Siciliana di cui al R.D.Lgs. 15 maggio
1946, n. 455, e all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
dalla Regione Sardegna in riferimento agli artt. 116, 117, 119 e 120 della
Costituzione, agli artt. 3, 4, 5, 7, 11 dello statuto speciale per la Sardegna
di cui alla legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3, all'art. 3 del D.Lgs. 10 aprile
2001, n. 180, e all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 116, 117, 119 e 120
della Costituzione, al titolo VI dello statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige di cui al D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, all'art. 10 della legge cost. 18
ottobre 2001, n. 3, e agli artt. 2 e 4 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266; dalla
Regione Valle d'Aosta in riferimento agli artt. 3, 5, 117, 119 e 120 della
Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
nonché ai principi di sussidiarietà e di leale collaborazione;
ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al capo a), 18 e 19 sollevate
in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione e all'art. 20 dello
statuto speciale per la Regione Siciliana di cui al R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n.
455, dalla Regione Siciliana;
ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al capo a), 18 e 19, sollevate
in riferimento agli artt. 116, 117, 119 e 120 della Costituzione, agli artt. 3,
4, 5, 7 e 11 dello statuto speciale per la Sardegna di cui alla legge cost. 26
febbraio 1948, n. 3, e all'art. 3 del D.Lgs. 10 aprile 2001, n. 180, dalla
Regione Sardegna;
ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, commi 17 (salvo quanto disposto al capo a), e 18, sollevate in
riferimento agli artt. 3, 117 e 119 della Costituzione;
ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità dell'art. 3, commi
16, 17 (salvo quanto disposto al capo a), 18 e 19, sollevate in riferimento agli
artt. 3, 5, 116, 117 e 118 della Costituzione, agli artt. 3, 4 e 48-bis dello
statuto speciale per la Valle d'Aosta di cui alla legge cost. 26 febbraio 1948,
n. 4, dalla Regione Valle d'Aosta;
ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al capo a), 18 e 19, sollevate
in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione;
ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, commi 17 (salvo quanto disposto al capo a), e 18, sollevate in
riferimento agli artt. 3, 117 e 119 della Costituzione;
ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al capo a), 18 e 19, sollevate
in riferimento agli artt. 3, 114, 117, 119 e 120 della Costituzione.
(66) Comma aggiunto dall'art. 3, D.L. 12 luglio 2004, n. 168.
(67) Comma aggiunto dall'art. 3, D.L. 12 luglio 2004, n. 168.
(68) Vedi, anche, il comma 594 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266 e il
comma 2 dell'art. 6, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300.
(69) Vedi, anche, il comma 64 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.
(70) Il presente comma è anche riportato, per coordinamento, in nota al comma 1
dell'art. 18, L. 11 febbraio 1994, n. 109.
(71) Comma così modificato dall'art. 2-quater, D.L. 29 marzo 2004, n. 81, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(72) La Corte costituzionale, con sentenza 12-27 gennaio 2005, n. 36 (Gazz.
Uff. 2 febbraio 2005, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 32, sollevata in
riferimento agli articoli 4, 51, 97, 117 e 119 della Costituzione.
(73) Vedi, anche, il comma 64 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.
(74) Vedi, anche, il comma 64 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.
(75) Vedi, anche, i commi 57 e 58 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
(76) Aggiunge due commi, dopo il quinto, all'art. 5, L. 6 febbraio 1985, n. 15.
(77) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 15
settembre 2004, n. 337.
(78) Sostituisce l'art. 10, L. 14 dicembre 2000, n. 376.
(79) Vedi, anche, il comma 88 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e il
comma 176 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
(80) Vedi, anche, il comma 89 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e il
comma 177 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
(81) La Corte costituzionale, con sentenza 8-22 luglio 2004, n. 260 (Gazz. Uff.
28 luglio 2004, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 49, sollevate in
riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione.
(82) Periodo soppresso dal comma 53 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.
(83) In deroga al divieto di cui al presente comma vedi l'art. 2, comma 2-ter,
D.L. 27 gennaio 2004, n. 16, nel testo integrato dalla relativa legge di
conversione, l'art. 2, D.L. 30 gennaio 2004, n. 24, l'art. 1, L. 27 marzo 2004,
n. 77 e il comma 541 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. Vedi, inoltre, il
D.P.R. 25 agosto 2004, il D.P.R. 30 novembre 2004 e il comma 93 dell'art. 1
della citata legge n. 311 del 2004.
(84) Vedi, anche, l'art. 3-ter, D.L. 30 gennaio 2004, n. 24, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, inoltre, il D.P.R. 25
agosto 2004 e il D.P.R. 30 novembre 2004.
(85) Vedi, anche, l'art. 3-ter, D.L. 30 gennaio 2004, n. 24, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, inoltre, il D.P.R. 25
agosto 2004 e il D.P.R. 30 novembre 2004.
(86) Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 16 marzo 2004, n. 66, come
modificato dalla relativa legge di conversione, a decorrere dal 1° gennaio 2004.
Vedi, anche, l'art. 2 dello stesso decreto-legge, l'art. 4, D.Lgs. 16 gennaio
2006, n. 20 e gli artt. 36 e 42, D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
(87) Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 16 marzo 2004, n. 66, come modificato
dalla relativa legge di conversione, a decorrere dal 1° gennaio 2004. Vedi,
anche, l'art. 2 dello stesso decreto-legge, l'art. 4, D.Lgs. 16 gennaio 2006, n.
20 e gli artt. 36 e 42, D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
(88) Vedi, anche, i commi 95 e 101 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.
(89) La Corte costituzionale, con sentenza 13-17 dicembre 2004, n. 390 (Gazz.
Uff. 22 dicembre 2004, n. 49 - Prima Serie speciale), ha dichiarato, tra
l'altro, l'illegittimità del presente comma, limitatamente alla parte in cui
dispone che le assunzioni a tempo indeterminato "devono, comunque, essere
contenute (...) entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni
dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003". In attuazione di quanto
disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 27 luglio 2004, per le province e i
comuni, il D.P.C.M. 27 luglio 2004, per le amministrazioni regionali e per gli
enti e le aziende appartenenti al servizio sanitario nazionale e il D.M. 24
novembre 2004, per le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
e per l'Unioncamere.
(90) Vedi, anche, il comma 100 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.
(91) Vedi, anche, il comma 117 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.
(92) Vedi, anche, il comma 121 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.
(93) Vedi, anche, il comma 123 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.
(94) Vedi, anche, il comma 238 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
(95) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la
Del.Aut.gar.com. 19 ottobre 2004, n. 337/04/CONS.
(96) Comma così modificato dall'art. 1-ter, D.L. 3 agosto 2004, n. 220, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(97) Vedi, anche, i commi 95 e 101 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.
(98) Vedi, anche, il comma 93 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.
(99) La Corte costituzionale, con sentenza 12-15 dicembre 2005, n. 449 (Gazz.
Uff. 21 dicembre 2005, n. 51 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra
l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui si applica al
personale delle Regioni.
(100) La Corte costituzionale, con sentenza 6-8 giugno 2005, n. 219 (Gazz. Uff.
15 giugno 2005, n. 24 - Prima Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro,
l'illegittimità dei commi 76 e 82 del presente articolo, nella parte in cui non
prevedono alcuno strumento idoneo a garantire una leale collaborazione fra Stato
e Regioni.
(101) Comma abrogato dall'art. 1, D.L. 29 dicembre 2003, n. 356.
(102) La Corte costituzionale, con sentenza 6-8 giugno 2005, n. 219 (Gazz. Uff.
15 giugno 2005, n. 24 - Prima Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro,
l'illegittimità dei commi 76 e 82 del presente articolo, nella parte in cui non
prevedono alcuno strumento idoneo a garantire una leale collaborazione fra Stato
e Regioni. Per i criteri di assegnazione delle risorse di cui al presente comma
vedi il D.Dirett. 31 marzo 2004. Vedi, inoltre, il comma 263 dell'art. 1, L. 30
dicembre 2004, n. 311 e il comma 430 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
(103) Aggiunge l'art. 6-bis al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.
(104) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 11
novembre 2004, n. 325.
(105) Sostituisce l'art. 459 del testo unico di cui al D.Lgs. 16 aprile 1994,
n. 297.
(106) Aggiunge un periodo al comma 21 dell'art. 80, L. 27 dicembre 2002, n.
289.
(107) La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 giugno 2005, n. 231 (Gazz.
Uff. 22 giugno 2005, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 92, e 4, commi 112
e 115, sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.
(108) Aggiunge i commi 7-bis e 7-ter all'art. 2, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(109) Aggiunge il numero 23-bis) all'elenco di cui al primo comma dell'art. 3,
D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708.
(110) Aggiunge un periodo al secondo comma dell'art. 6, D.Lgs.C.P.S. 16 luglio
1947, n. 708.
(111) Aggiunge il comma 15-bis all'art. 1, D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 182.
(112) La Corte costituzionale, con sentenza 16-29 dicembre 2004, n. 423 (Gazz.
Uff. 5 gennaio 2005, n. 1 - Prima Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro,
l'illegittimità del presente comma, limitatamente alle parole "detratte una
quota fino a 20 milioni di euro per l'anno 2004 e fino a 40 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2005 e 2006 da destinare all'ulteriore finanziamento delle
finalità previste dall'art. 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289",
nonché alle parole "lo Stato concorre al finanziamento delle Regioni che
istituiscono il reddito di ultima istanza quale strumento di accompagnamento
economico ai programmi di reinserimento sociale, destinato ai nuclei familiari a
rischio di esclusione sociale ed i cui componenti non siano beneficiari di
ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi di lavoro".
(113) La Corte costituzionale, con sentenza 16-29 dicembre 2004, n. 423 (Gazz.
Uff. 5 gennaio 2005, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 101, salvo quanto
disposto nel precedente capo b), sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e
119 della Costituzione;
ha inoltre dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 159, sollevata in riferimento
agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna.
(114) Con D.M. 1° aprile 2004 sono state definite le modalità di applicazione
del contributo di solidarietà, per il periodo 2004-2006.
(115) Con D.M. 1° aprile 2004 sono state definite le modalità di applicazione
del contributo di solidarietà, per il periodo 2004-2006.
(116) Aggiunge l'art. 42-bis al testo unico di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n.
151.
(117) La Corte costituzionale, con sentenza 13-28 dicembre 2006, n. 451 (Gazz.
Uff. 3 gennaio 2007, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 108 a 115,
sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo e sesto comma, e 119 della
Costituzione.
(118) Alla ripartizione prevista dal presente comma si è provveduto, per l'anno
2007, con D.P.C.M. 21 novembre 2007 (Gazz. Uff. 27 febbraio 2008, n. 49).
(119) La Corte costituzionale, con sentenza 13-28 dicembre 2006, n. 451 (Gazz.
Uff. 3 gennaio 2007, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 108 a 115,
sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo e sesto comma, e 119 della
Costituzione.
(120) La Corte costituzionale, con sentenza 13-28 dicembre 2006, n. 451 (Gazz.
Uff. 3 gennaio 2007, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 108 a 115,
sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo e sesto comma, e 119 della
Costituzione.
(121) La Corte costituzionale, con sentenza 13-28 dicembre 2006, n. 451 (Gazz.
Uff. 3 gennaio 2007, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 108 a 115,
sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo e sesto comma, e 119 della
Costituzione.
(122) La Corte costituzionale, con sentenza 13-28 dicembre 2006, n. 451 (Gazz.
Uff. 3 gennaio 2007, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 108 a 115,
sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo e sesto comma, e 119 della
Costituzione.
(123) La Corte costituzionale, con sentenza 13-28 dicembre 2006, n. 451 (Gazz.
Uff. 3 gennaio 2007, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 108 a 115,
sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo e sesto comma, e 119 della
Costituzione.
(124) La Corte costituzionale, con sentenza 13-28 dicembre 2006, n. 451 (Gazz.
Uff. 3 gennaio 2007, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 108 a 115,
sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo e sesto comma, e 119 della
Costituzione.
(125) La Corte costituzionale, con sentenza 13-28 dicembre 2006, n. 451 (Gazz.
Uff. 3 gennaio 2007, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 108 a 115,
sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo e sesto comma, e 119 della
Costituzione.
(126) La Corte costituzionale, con sentenza 16-29 dicembre 2004, n. 423 (Gazz.
Uff. 5 gennaio 2005, n. 1 - Prima Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro,
l'illegittimità del presente comma.
(127) La Corte costituzionale, con sentenza 16-29 dicembre 2004, n. 423 (Gazz.
Uff. 5 gennaio 2005, n. 1 - Prima Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro,
l'illegittimità del presente comma.
(128) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 8, D.L. 25 settembre 2001, n. 351.
(129) Comma abrogato dall'art. 3-quater, D.L. 3 agosto 2004, n. 220, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
(130) Vedi, anche, il comma 458 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.
(131) Aggiunge un periodo, dopo il primo, al comma 20 dell'art. 3, D.L. 25
settembre 2001, n. 351.
(132) Comma così modificato dal comma 11 dell'art. 1, D.L. 6 marzo 2006, n. 68,
come modificato dalla relativa legge di conversione
(133) Comma così modificato prima dall'art. 1, D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, poi
dall'art. 7-duodecies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla
relativa legge di conversione, ed infine dal comma 410 dell'art. 1, L. 23
dicembre 2005, n. 266. Vedi, anche, il comma 155 dell'art. 1, L. 30 dicembre
2004, n. 311. Con D.Dirett. 20 dicembre 2004 (Gazz. Uff. 14 gennaio 2005, n. 10)
è stato ripartito lo stanziamento per il potenziamento dei servizi per l'impiego
per l'anno 2004. Le risorse per l'attività di formazione nell'esercizio
dell'apprendistato sono state ripartite, per l'anno 2004, con D.Dirett. 28
dicembre 2004 (Gazz. Uff. 31 gennaio 2005, n. 24); per l'anno 2005 con D.Dirett.
12 dicembre 2005; per l'anno 2006 con D.Dirett. 27 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30
gennaio 2007, n. 24); per l'anno 2007 con D.Dirett. 2 aprile 2008 (Gazz. Uff. 3
maggio 2008, n. 103).
(134) Il D.L. 24 novembre 2003, n. 328 non è stato convertito in legge.
(135) Aggiunge il comma 3-bis all'art. 20, L. 1° agosto 2002, n. 166.
(136) Vedi, anche, il comma 64 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.
(137) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, vedi il
comma 2 dell'art. 67, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
(138) Vedi, anche, i commi 95 e 101 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.
(139) Vedi, anche, il comma 135 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.
(140) Ad integrazione di quanto previsto dal presente comma vedi il comma 548
dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. Vedi, anche, l'art. 1-quinquies, D.L.
31 marzo 2005, n. 45, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione,
il comma 349 dell'art. 1, il comma 535 dell'art. 2 e il comma 150 dell'art. 3,
L. 24 dicembre 2007, n. 244.
(141) Ad integrazione di quanto previsto dal presente comma vedi il comma 548
dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.
(142) Vedi, anche, i commi 95 e 101 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.
(143) Comma così modificato dal comma 7-bis dell'art. 1, D.L. 14 settembre
2004, n. 241, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi,
anche, il comma 7-ter dello stesso articolo 1.
(144) Sostituisce il comma 10 dell'art. 51, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
(145) Sostituisce il comma 1 dell'art. 12, D.L. 28 marzo 1997, n. 79.
(146) Sostituisce il comma 2 dell'art. 12, D.L. 28 marzo 1997, n. 79.
(147) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, vedi il
comma 2 dell'art. 67, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
(148) Sostituisce il comma 3 dell'art. 26, L. 23 dicembre 1999, n. 488.
(giurisprudenza di legittimità)
4. Finanziamento agli investimenti.
1. Per l'anno 2004, nei confronti di ciascun utente del servizio
radiodiffusione, in regola per l'anno in corso con il pagamento del relativo
canone di abbonamento, che acquisti o noleggi un apparecchio idoneo a consentire
la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per l'utente e per il fornitore di
contenuti, dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB/C-DVB) e
la conseguente interattività, è riconosciuto un contributo statale pari a 150
euro. La concessione del contributo è disposta entro il limite di spesa di 110
milioni di euro (149) (150).
2. Un contributo statale pari a 75 euro è altresì riconosciuto alle persone
fisiche o giuridiche che acquistano o noleggiano o detengono in comodato un
apparecchio di utente per la trasmissione o la ricezione a larga banda dei dati
via Internet. Il contributo è corrisposto mediante uno sconto di ammontare
corrispondente, praticato sull'ammontare previsto nei contratti di abbonamento
al servizio di accesso a larga banda ad Internet, stipulato dopo il 1° dicembre
2003. La concessione del contributo è disposta entro il limite di spesa di 30
milioni di euro (151) (152).
3. Il contributo di cui al comma 2 è riconosciuto, nel caso dell'acquisto,
immediatamente sulle prime bollette di pagamento e fino alla concorrenza dello
sconto. Nel caso del noleggio o della detenzione in comodato, il cui contratto
deve avere durata annuale, il contributo è riconosciuto ripartendo lo sconto
sulle bollette del primo anno (153).
4. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di
attribuzione dei contributi statali. In ogni caso, il contributo statale di cui
al comma 2 non può essere cumulato, nell'ambito della stessa offerta
commerciale, con quello di cui al comma 1 quando erogati, direttamente o
indirettamente, da parte dello stesso fornitore di servizi nei confronti del
medesimo utente. Il contributo per l'acquisto o noleggio dei decoder in tecnica
C-DVB è riconosciuto a condizione che l'offerta commerciale indichi chiaramente
all'utente i fornitori di contenuti con i quali i soggetti titolari della
piattaforma via cavo abbiano concordato i termini e le condizioni per la
ripetizione via cavo del segnale diffuso in tecnica digitale terrestre (154)
(155).
5. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dall'articolo 80, comma 35, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato di 27 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2004. Per il solo anno 2004 il predetto finanziamento è incrementato
di ulteriori 10 milioni di euro.
6. All'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni, al secondo comma, dopo le parole: "cessione in uso di circuiti
telefonici" sono inserite le seguenti: "e a larga banda punto a punto e
multipunto in ambito nazionale per fonia e trasmissione dati,". All'onere
derivante dalle disposizioni recate dal presente comma si provvede mediante
utilizzo di quota parte, nel limite massimo di 2 milioni di euro, delle risorse
di cui al comma 8.
7. È autorizzata l'ulteriore spesa di euro 8,5 milioni per ciascuno degli anni
2004, 2005 e 2006 per la proroga della convenzione tra il Ministero delle
comunicazioni e il Centro di produzione spa, stipulata ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, avviando la sperimentazione dei
seguenti servizi multimediali: trasmissione audio e video su Internet della
totalità delle sedute d'aula dei due rami del Parlamento, pubblicazione delle
sedute in audio e video in differita con indicizzazione per intervento,
consultazione dell'archivio audio e video delle sedute.
8. Per il finanziamento del Fondo per progetti strategici nel settore
informatico, di cui al comma 2 dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n.
3, è autorizzata l'ulteriore spesa di 51,5 milioni di euro per l'anno 2004 e di
65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006; il Fondo finanzia anche
iniziative destinate alla diffusione ed allo sviluppo della società
dell'informazione nel Paese.
9. Il Fondo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, è destinato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio
dei Ministri denominato "PC ai giovani", diretto ad incentivare l'acquisizione e
l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono 16
anni nel 2004, nonché la loro formazione. Le modalità di attuazione del
progetto, nonché di erogazione degli incentivi stessi sono disciplinate con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
per l'innovazione e le tecnologie, emanato ai sensi dell'articolo 27, comma 1,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (156) (157).
10. Il Fondo di cui al comma 9 è destinato anche, nel limite di 30 milioni di
euro per l'anno 2004, all'istituzione di un fondo speciale, denominato "PC alle
famiglie", finalizzato alla copertura delle spese relative al progetto promosso
dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, diretto all'erogazione di un contributo di 200 euro per
l'acquisizione e l'utilizzo di un personal computer con la dotazione necessaria
per il collegamento ad Internet, nel corso del 2004, da parte dei contribuenti
persone fisiche residenti in Italia con un reddito complessivo non superiore a
15.000 euro, relativo all'anno d'imposta 2002. Con decreto di natura non
regolamentare, adottato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, entro i
limiti delle disponibilità finanziarie di cui al primo periodo, le modalità di
attuazione del progetto, di individuazione dei requisiti reddituali e dei
soggetti tenuti alla verifica dei predetti requisiti, nonché di erogazione degli
incentivi stessi prevedendo anche la possibilità di avvalersi a tal fine della
collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione. Il contributo
non è cumulabile con le agevolazioni previste dai commi 9 e 11 (158) (159).
11. Nel corso dell'anno 2004 i docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e
grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonché il personale docente
presso le università statali, possono acquistare un personal computer portatile
da utilizzare nella didattica, anche attraverso appositi programmi software
messi a disposizione dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, usufruendo di riduzione di costo e di rateizzazione. I benefìci per
l'acquisto sono ottenuti, rispettivamente, previa apposita indagine di mercato
esperita dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) Spa. Con
apposito decreto di natura non regolamentare il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fissa le modalità
attuative per poter accedere ai benefìci previsti dal presente comma (160).
12. Per il proseguimento degli studi e il perfezionamento delle fasi di
realizzazione sperimentale, già avviati nei decorsi anni dal Ministero
dell'interno, aventi per oggetto l'applicazione del voto elettronico alle
consultazioni elettorali, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
13. ... (161).
14. L'Istituto per il credito sportivo opera nel settore del credito per lo
sport e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 151 del testo unico di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le
attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
impartisce le necessarie direttive all'Istituto per il credito sportivo al fine
di adeguare il relativo statuto ai compiti di cui al comma 191, assicurando
negli organi anche la rappresentanza delle regioni ed autonomie locali, nonché
stabilendo le procedure ed i criteri per la liquidazione delle quote di
partecipazione al fondo di dotazione dell'Istituto medesimo. Con decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, è approvato lo statuto e sono nominati i
componenti dei nuovi organi. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 56, comma
1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
(162).
15. All'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 52, le
parole: "di un polo di attività industriali ad alta tecnologia" sono sostituite
dalle seguenti: "di un polo di ricerca e di attività industriali ad alta
tecnologia"; dopo le parole: "del comune di Genova", sono inserite le seguenti:
"anche in relazione all'attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326," ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse di cui
al presente comma non possono essere utilizzate per altre finalità fino al 31
dicembre 2006".
16. Per i soggetti che hanno stipulato prestiti agevolati a valere sul Fondo
speciale per la ricerca applicata istituito con legge 25 ottobre 1968, n. 1089,
ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della medesima legge, e successive
modificazioni, e che hanno ancora in essere rate di mutuo in sofferenza, è
dovuto solo il versamento della quota originaria residua con esclusione degli
interessi di mora anche se ricapitalizzati, da eseguire entro il 31 gennaio
2004. Per importi superiori a 25.000 euro è consentito il versamento in quattro
rate con scadenza, rispettivamente, il 31 gennaio 2004, il 30 giugno 2004, il 31
dicembre 2004 e il 30 giugno 2005, maggiorate degli interessi legali. A tale
fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004,
2005 e 2006.
17. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n. 118, dopo le
parole: "connesse all'attività antincendi boschivi di competenza," sono inserite
le seguenti: "ivi comprese quelle relative al funzionamento delle strutture
operative e di coordinamento impegnate nella lotta agli incendi boschivi,".
18. Le risorse provenienti da iniziative di cui all'articolo 67, comma 1, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché quelle relative agli interventi di cui
all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, accertate al 31 dicembre di
ogni anno, sono trasferite sullo stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole e forestali, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 66
della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (163).
19. Nei limiti delle risorse rese disponibili di cui al comma 18, e in base alle
specifiche assegnazioni determinate annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma
3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il
Ministro delle politiche agricole e forestali sottopone all'approvazione del
CIPE nuovi contratti di programma nei settori agricolo e della pesca (164).
20. Alla riscossione dei contributi previdenziali dovuti dalle imprese agricole
colpite da eventi eccezionali, ivi comprese le calamità naturali dichiarate ai
sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e le
emergenze di carattere sanitario, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602.
21. ... (165).
22. ... (166).
23. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio
1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n.
537, e successive modificazioni, il tasso di interesse di differimento, da
applicare sulle singole rate, è fissato nella misura del tasso legale vigente
all'atto della rateizzazione.
24. Le disposizioni di cui ai commi 21, 22 e 23 si applicano in riferimento ad
eventi eccezionali verificatisi al 31 dicembre 2005 (167).
25. All'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e
successive modificazioni, le parole: "1° gennaio 2003" sono sostituite dalle
seguenti: "1° gennaio 2004".
26. Per la prosecuzione delle attività nel campo della ricerca e sperimentazione
agraria, è concesso al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in
agricoltura di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
454, un contributo annuo pari a un milione di euro per ciascun anno del triennio
2004-2006.
27. Le disposizioni dei commi da 17 a 26 si applicano anche per gli eventi
previsti dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché
alle imprese del settore ittico operanti nelle zone colpite da mucillagini e
altri fenomeni naturali che comportino la moria della fauna marina o
l'impossibilità di svolgere attività di pesca o di allevamento.
28. In deroga a quanto stabilito al comma 12 dell'articolo 10 del decreto-legge
28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003,
n. 119, i quantitativi di riferimento assegnati ad aziende ubicate nelle zone
svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17
maggio 1999, del Consiglio, delle regioni autonome della Sardegna e della
Sicilia, possono essere trasferiti ad aziende ubicate nelle zone di pianura
della medesima regione (168).
29. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi previsti dalla legge 5
giugno 2003, n. 131, e dalla legge 7 marzo 2003, n. 38, gli interventi in favore
del settore ittico di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono realizzati
dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome limitatamente alle
rispettive competenze previste dalla Parte IV del VI Piano nazionale della pesca
e dell'acquacoltura adottato con D.M. 25 maggio 2000 del Ministro delle
politiche agricole e forestali, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2000.
30. Entro il 28 febbraio 2004, in attuazione di quanto previsto al comma 29 e in
deroga alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 17 febbraio
1982, n. 41, e successive modificazioni, con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali è approvato il Piano nazionale della pesca e
dell'acquacoltura per l'anno 2004 (169).
31. Per assicurare la prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui
all'articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
autorizzati i limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2005 e di 50 milioni di euro dal 2006 (170).
32. Le economie d'asta conseguite sono utilizzate con le modalità risultanti
dalle relative disposizioni per la prosecuzione di ulteriori lotti di impianti
rientranti nelle finalità previste dai commi 31 e 34, ivi compresi gli studi per
opere di accumulo di nuove risorse idriche in aree critiche.
33. Gli enti interessati agli interventi di cui al comma 31 presentano, per il
tramite delle regioni competenti per territorio, al Ministero delle politiche
agricole e forestali i propri programmi entro il 30 aprile 2004.
34. Entro il 31 maggio 2004 il Ministro delle politiche agricole e forestali, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, definisce il programma degli interventi e le
relative risorse finanziarie in relazione agli stanziamenti di cui al comma 31.
35. Al fine di garantire il necessario coordinamento nella realizzazione di
tutte le opere del settore idrico, in coerenza con gli Accordi di programma
quadro esistenti, è definito il "Programma nazionale degli interventi nel
settore idrico". Il Programma comprende:
a) le opere relative al settore idrico già inserite nel "programma delle
infrastrutture strategiche" di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e
successive modificazioni, approvato con Del.CIPE 21 dicembre 2001, n. 121/2001
tenendo conto delle procedure previste dal decreto legislativo 20 agosto 2002,
n. 190;
b) gli interventi previsti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio;
c) gli interventi di cui al comma 31;
d) gli interventi inseriti negli Accordi di programma di cui all'articolo 17
della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché gli interventi concernenti
trasferimenti transfrontalieri delle risorse idriche.
36. Entro il 30 luglio 2004, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, delle
politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, presenta al CIPE il Programma nazionale di cui
al comma 35. Il Programma nazionale indica le risorse finanziarie assegnate ai
singoli interventi di cui al comma 35, lettere a), b), c) e d), previsti dalle
relative leggi di spesa e, con esclusione di quelli già inseriti negli Accordi
di programma quadro, ne definisce la gerarchia delle priorità, tenuto conto
dello stato di avanzamento delle relative progettazioni. Ai fini della
successiva attuazione gli interventi del Programma nazionale sono inseriti negli
Accordi di programma quadro sempreché presentino requisiti relativi alla
progettazione e alla certezza di risorse finanziarie coerenti con lo strumento.
37. Agli interventi individuati dal Programma nazionale è assegnata priorità
anche in relazione all'attuazione del programma delle infrastrutture strategiche
per il periodo 2004-2007, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e
successive modificazioni, approvato con la citata Del.CIPE 21 dicembre 2001, n.
121/2001, e successive modificazioni, tenendo conto delle procedure previste dal
decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
38. [Le regioni attribuiscono alle province composte per almeno il 95 per cento
da comuni classificati come montani ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della
legge 31 gennaio 1994, n. 97, le funzioni di cui all'articolo 89, comma 1,
lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. A tale fine è
attribuito alle stesse province l'introito dei proventi di cui all'articolo 86,
comma 2, dello stesso decreto legislativo] (171).
39. [A copertura dell'onere aggiuntivo a carico delle regioni interessate,
derivante dall'attuazione del comma 38, è assegnato un contributo di 2 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006] (172).
40. [Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al
comma 39 sono ripartite fra le regioni interessate, proporzionalmente
all'ammontare dei proventi attribuiti alle province di cui al comma 38] (173).
41. [Fatte salve le disposizioni recate dalla legislazione delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni possono riconoscere alle
province di cui al comma 38 condizioni speciali di autonomia nella gestione
delle risorse del territorio montano] (174).
42. Le risorse finanziarie di Sviluppo Italia Spa previste al punto 2 della
Del.CIPE 2 agosto 2002, n. 62/2002, per gli interventi di cui all'articolo 3,
comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono trasferite all'ISMEA (175).
43. L'ISMEA subentra nelle funzioni già esercitate da Sviluppo Italia Spa per
l'attuazione degli interventi di cui al comma 42, che risultano assegnate dalle
leggi vigenti, nonché nei relativi rapporti giuridici e finanziari (176).
44. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e le
procedure per l'attribuzione delle risorse finanziarie e strumentali, anche per
effetto del subentro di cui al comma 43 (177).
45. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 419, l'ISMEA può:
a) prestare garanzie finanziarie per emissioni di obbligazioni sia a breve che a
medio e a lungo termine effettuate da piccole e medie imprese operanti nel
settore agricolo e agroalimentare;
b) provvedere all'acquisto di crediti bancari sia a breve che a medio e a lungo
termine in favore delle piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo e
agroalimentare e alla loro successiva cartolarizzazione;
c) effettuare anticipazioni dei crediti vantati dagli agricoltori nei confronti
dei soggetti di cui al regolamento (CE) n. 1663/95 del 7 luglio 1995 della
Commissione.
46. Allo scopo di promuovere l'introduzione di nuove tecniche produttive e di
incentivare la tutela delle produzioni agroalimentari di qualità del
Mezzogiorno, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui per ciascuno
degli anni 2004, 2005 e 2006 per la istituzione dell'Istituto per la ricerca e
le applicazioni biotecnologiche per la sicurezza e la valorizzazione dei
prodotti tipici e di qualità.
47. L'Istituto di cui al comma 46 effettua ricerche e studi in materia di:
a) nutraceutica, qualità e tracciabilità dei prodotti agroalimentari;
b) applicazione delle biotecnologie ai prodotti agroalimentari e biomedici;
c) confezionamento dei prodotti agroalimentari e biomedici;
d) genomica funzionale e proteomica.
48. L'Istituto di cui al comma 46 ha sede presso l'università degli studi di
Foggia che può avvalersi, allo scopo di assicurare la massima efficacia dello
stesso, di collaborazioni con altre università o con istituti di ricerca.
49. L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la
commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla
commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di
provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo
517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura "made in
Italy" su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa
europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia
indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di
segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il
prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l'uso fallace o fuorviante
di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali
ingannevoli. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o
delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino
alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere sanata
sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore
dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un
prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull'origine o sulla
provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo
attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della
stampigliatura "made in Italy" (178).
50. Per potenziare le attività di controllo e di analisi nelle operazioni
doganali con finalità antifrode, sono istituite, presso l'Agenzia delle dogane,
una centrale operativa mediante idonee apparecchiature scanner installate negli
spazi doganali e una banca dati delle immagini derivate dalle medesime
apparecchiature e da quelle analoghe in dotazione al Corpo della guardia di
finanza. Il trattamento delle immagini è da intendere attività di rilevante
interesse pubblico ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali,
essendo diretta all'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata
alle dogane. Ai medesimi fini si applica a dipendenti dell'Agenzia delle dogane
addetti a tali servizi, in numero non superiore a dieci, il disposto di cui
all'articolo 7, comma 10, dell'accordo di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, nella parte in cui il limite di 240 giorni di
missione continuativa nella medesima località, previsto dall'articolo 1, comma
3, della legge 26 luglio 1978, n. 417, è elevato a 365 giorni. Le spese
derivanti dall'estensione del citato limite trovano copertura nello stanziamento
di cui al comma 53.
51. La centrale operativa di cui al comma 50 provvede, nel caso di merci
provenienti da Paesi terzi e destinate ad altri Paesi comunitari, a fornire
informazioni agli uffici doganali dei Paesi destinatari delle merci sulle
eventuali violazioni di norme a tutela del "made in Italy".
52. L'accesso alla banca dati delle immagini di cui al comma 50 è disciplinato
d'intesa tra il direttore dell'Agenzia delle dogane ed il comandante generale
della Guardia di finanza.
53. Al fine di cui al comma 50, è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2004.
54. Per potenziare la lotta alla contraffazione e per tutelare la specificità
dei prodotti, l'Agenzia delle dogane può sottoscrivere con gli operatori, su
loro richiesta, convenzioni per la raccolta in una banca dati multimediale dei
dati caratteristici idonei a contraddistinguere i prodotti da tutelare, senza
oneri aggiuntivi a carico dello Stato. La raccolta dei dati di cui al presente
comma ed il relativo trattamento è attività di rilevante interesse pubblico ai
sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, essendo diretta
all'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane
(179).
55. Con determinazione dirigenziale, adottata entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità tecniche
di attuazione delle disposizioni di cui al comma 54 (180).
56. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, lettera l), del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 68, è consentito al Corpo della guardia di finanza
l'accesso diretto alla banca dati di cui al comma 54, secondo modalità stabilite
di intesa tra il direttore dell'Agenzia delle dogane ed il comandante generale
della Guardia di finanza.
57. Presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane, è istituito lo "sportello unico
doganale", per semplificare le operazioni di importazione ed esportazione e per
concentrare i termini delle attività istruttorie, anche di competenza di
amministrazioni diverse, connesse alle predette operazioni.
58. Ferme tutte le competenze di legge, lo sportello unico doganale concentra
tutte le istanze inviate anche in via telematica dagli operatori interessati e
inoltra i dati, così raccolti, alle amministrazioni interessate per un
coordinato svolgimento dei rispettivi procedimenti ed attività.
59. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati e
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i termini di conclusione
dei procedimenti amministrativi che concorrono per l'assolvimento delle
operazioni doganali di importazione ed esportazione, validi fino a quando le
amministrazioni interessate non provvedono a stabilirli, in una durata comunque
non superiore, con i regolamenti di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto
1990, n. 241 (181).
60. Dalla attuazione dei commi da 57 a 59 non possono derivare oneri aggiuntivi
a carico del bilancio dello Stato.
61. È istituito presso il Ministero delle attività produttive un apposito fondo
con dotazione di 20 milioni di euro per il 2004, 30 milioni di euro per il 2005
e 20 milioni di euro a decorrere dal 2006, per la realizzazione di azioni a
sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del "made in
Italy", anche attraverso la regolamentazione dell'indicazione di origine o
l'istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci integralmente prodotte
sul territorio italiano o assimilate ai sensi della normativa europea in materia
di origine, nonché per il potenziamento delle attività di supporto formativo e
scientifico alle attività istituzionali del Ministero dell'economia e delle
finanze anche rivolte alla diffusione del "made in Italy" nei mercati
mediterranei, dell'Europa continentale e orientale, a cura di apposita sezione
dell'ente di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287.
A tale fine, e per l'adeguamento delle relative dotazioni organiche, è destinato
all'attuazione delle attività di supporto formativo e scientifico indicate al
periodo precedente un importo non superiore a 10 milioni di euro annui. Tale
attività è svolta prioritariamente dal personale del ruolo di cui all'articolo
5, comma 5, del regolamento di cui al D.M. 28 settembre 2000, n. 301 del
Ministro delle finanze, al quale, per la medesima attività, fermi restando gli
incrementi e gli adeguamenti sul trattamento economico complessivo in godimento
secondo l'ordinamento di provenienza, e il riconoscimento automatico della
progressione in carriera, nessun emolumento ulteriore è dovuto. Le risorse
assegnate all'ente di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 287, per l'anno 2004 e successivi, ivi comprese quelle di cui al secondo
periodo del presente comma, allo stesso direttamente attribuite, possono essere
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate agli anni
successivi. Si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1999, n. 469 (182) (183).
62. Il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede alla vigilanza
del marchio destinato alle produzioni agroalimentari italiane di qualità
"Naturalmenteitaliano".
63. Le modalità di regolamentazione delle indicazioni di origine e di
istituzione ed uso del marchio di cui al comma 61 sono definite con regolamento
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole e
forestali e per le politiche comunitarie (184).
64. Al fine di garantire il consolidamento dell'azione di contrasto all'economia
sommersa, nonché la piena efficacia degli interventi in materia di polizia
economica e finanziaria, anche alla luce dei nuovi compiti conferiti ai sensi
della presente legge e dell'articolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
l'organico del ruolo degli appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di
finanza è incrementato di 470 unità dall'anno 2004, e di ulteriori 530 unità a
decorrere dall'anno 2005. Alla copertura dei posti derivanti da tale incremento
di organico si provvede mediante l'assunzione in deroga a quanto previsto al
comma 53 dell'articolo 3 di un corrispondente numero di finanzieri, nel limite
di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2004, 28 milioni di euro per l'anno
2005 e 32 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 (185).
65. All'articolo 6, comma 1, alinea, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo la
parola: "Livorno," è inserita la seguente: "Manfredonia,".
66. Allo scopo di assicurare migliori condizioni di trasparenza del mercato,
garantendo la corretta informazione dei consumatori, con uno o più decreti del
Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e
forestali, in coerenza con quanto previsto dall'Unione europea in materia, sono
definite le condizioni di uso delle denominazioni di vendita dei prodotti
italiani di salumeria e dei prodotti da forno. I decreti definiscono altresì i
requisiti dei soggetti e degli organismi di ispezione abilitati ad effettuare i
controlli, garantendone l'integrità e l'indipendenza di giudizio (186).
67. Salve le norme penali e le sanzioni amministrative vigenti in materia di
etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari, l'uso delle denominazioni
di vendita dei prodotti di salumeria e dei prodotti da forno italiani in
difformità dalle disposizioni dei decreti di cui al comma 66 è punito con la
sanzione amministrativa da tremila a quindicimila euro. La confisca
amministrativa dei prodotti che utilizzano denominazioni di vendita in
violazione dei decreti di cui al comma 66 è sempre disposta, anche qualora non
sia stata emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione di cui al
presente comma.
68. Al fine di valorizzare lo stile della produzione nazionale, è istituita dal
Ministero delle attività produttive in collaborazione con la società EUR Spa
l'Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy, con sede in
Roma.
69. L'Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy ha finalità
di valorizzazione dello stile italiano, nonché obiettivi di promozione del
commercio internazionale e delle produzioni italiane di qualità.
70. Per l'attuazione dei commi 68 e 69 è autorizzata una spesa pari a 1 milione
di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, a valere sulle risorse di cui
al comma 61 (187).
71. All'articolo 80, comma 31, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole:
"per l'anno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2003 e 2004".
72. [Presso il Ministero delle attività produttive è costituito, senza oneri per
la finanza pubblica, il Comitato nazionale anti-contraffazione con funzioni di
monitoraggio dei fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprietà
industriale ed intellettuale, di coordinamento e di studio delle misure volte a
contrastarli, nonché di assistenza alle imprese per la tutela contro le pratiche
commerciali sleali] (188).
73. [Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche
agricole e forestali, dell'interno e della giustizia, sono definite le modalità
di composizione e di funzionamento del Comitato di cui al comma 72, garantendo
la rappresentanza degli interessi pubblici e privati] (189).
74. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e
degli affari esteri, presso gli uffici dell'Istituto per il commercio con
l'estero o presso gli uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari, sono
istituiti uffici di consulenza e di monitoraggio per la tutela del marchio e
delle indicazioni di origine, e per l'assistenza legale alle imprese nella
registrazione dei marchi e brevetti e nel contrasto alla contraffazione e alla
concorrenza sleale.
75. Per l'attuazione del comma 74 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro
per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006.
76. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito un fondo destinato
all'assistenza legale internazionale alle imprese per la tutela contro le
violazioni dei diritti relativi alla proprietà industriale e intellettuale,
nonché contro le pratiche commerciali sleali e i fenomeni legati agli obiettivi
di cui al comma 61.
77. Le modalità di gestione del fondo di cui al comma 76 sono stabilite dal
decreto di cui al comma 73.
78. Per l'attuazione dei commi 76 e 77 è autorizzata una spesa pari a 2 milioni
di euro per l'anno 2004, 4 milioni di euro per l'anno 2005 e 2 milioni di euro
per l'anno 2006, a valere sulle dotazioni del fondo di cui al comma 61.
79. [Qualora ne abbia notizia, il Ministero delle attività produttive segnala
all'autorità giudiziaria, per le iniziative di sua competenza, i casi di uso di
merci che violano un diritto di proprietà intellettuale] (190).
80. [L'autorità amministrativa, quando accerta, sia all'atto dell'importazione o
esportazione che della commercializzazione o distribuzione, la violazione di un
diritto di proprietà intellettuale o industriale, può disporre anche d'ufficio,
previo assenso dell'autorità giudiziaria e facendone rapporto alla stessa, il
sequestro della merce contraffatta, e, decorsi tre mesi, la distruzione, a
spese, ove possibile, del contravventore; è fatta salva la conservazione di
campioni da utilizzare a fini giudiziari] (191).
81. [L'opposizione avverso il provvedimento di distruzione è proposta nelle
forme di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni; a tale fine il termine per ricorrere decorre dalla
data di notificazione del provvedimento o da quella della sua pubblicazione, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale] (192).
82. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio
1952, n. 949, e successive modificazioni, sono incrementate di 10 milioni di
euro per l'anno 2004 per agevolare i processi di internazionalizzazione ed i
programmi di penetrazione commerciale promossi dalle imprese artigiane e dai
consorzi di esportazione a queste collegati (193) (194).
83. Le modalità, le condizioni e le forme tecniche delle attività di cui al
comma 82 sono definite con decreto del Ministro delle attività produttive di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo
21, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57 (195) (196) (197).
84. All'articolo 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114, come modificato dal comma 2-ter dell'articolo 23 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, le parole: "delle imprese industriali e dei servizi" sono
sostituite dalle seguenti: "delle imprese industriali ed artigiane di produzione
di beni e di servizi".
85. All'articolo 72, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al primo
periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché alle agevolazioni
previste dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, disposte in attuazione del 5°
bando".
86. Per la prosecuzione degli interventi previsti ai sensi dell'articolo 5 del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 dicembre 1996, n. 641, per gli anni 2004, 2005 e 2006 è autorizzata la
spesa di 3,5 milioni di euro annui.
87. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della
legge 11 marzo 1988, n. 67, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di
5 milioni di euro a decorrere dal 2004.
88. Ai fini dell'utilizzazione delle risorse destinate agli interventi di cui al
comma 87, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 30 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati a contrarre mutui
quindicennali, a totale carico dello Stato, secondo criteri e modalità stabiliti
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (198).
89. Le risorse di cui ai commi 87 e 88 possono essere utilizzate dai comuni
beneficiari anche per le finalità di cui al primo comma dell'articolo 18 della
legge 7 marzo 1981, n. 64; in tale caso i rapporti tra il provveditorato alle
opere pubbliche e i comuni interessati sono disciplinati da apposita
convenzione.
90. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, si applicano ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del
novembre 1994, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di
versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi di cui ai
commi 2, 3 e 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che possono
regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1995, 1996 e 1997, entro
il 31 luglio 2004, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dal
citato comma 17 dell'articolo 9 della legge n. 289 del 2002. La presente
disposizione si applica entro il limite di spesa di 5 milioni di euro annui a
decorrere dal 2004 (199).
91. Per la prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione nei
territori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la
dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
288 del 9 dicembre 2002, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a
provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti
possono stipulare allo scopo. A tale fine, nonché per la prosecuzione degli
interventi di cui all'articolo 50, comma 1, lettera i), della legge 23 dicembre
1998, n. 448, secondo le disposizioni ivi previste, sono autorizzati due limiti
di impegno quindicennali rispettivamente di 5 milioni di euro ciascuno a
decorrere dall'anno 2005, nonché due ulteriori limiti di impegno di 5 milioni di
euro ciascuno a decorrere dall'anno 2006. I predetti mutui possono essere
stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del
Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati
all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 (200).
92. All'articolo 138, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole:
"31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006" (201).
93. Le risorse derivanti dai mutui finanziati a valere sui limiti di impegno
autorizzati con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 50, comma 1,
lettera i), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, spettano alle regioni
Basilicata e Campania nella misura, rispettivamente, del 40 per cento e del 60
per cento.
94. ... (202).
95. Per la prosecuzione dei lavori di ricostruzione degli immobili danneggiati
dal sisma del 7 e 11 maggio 1984, di cui al decreto-legge 26 maggio 1984, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, e alla
successiva ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile
n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987, è autorizzato un limite di impegno
quindicennale di un milione di euro a decorrere dall'anno 2005.
96. Per la prosecuzione degli interventi volti alla realizzazione di opere
infrastrutturali e viarie atte ad agevolare gli insediamenti delle strutture
universitarie di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n.
315, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 2 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2005.
97. Per la prosecuzione degli interventi volti al riassetto idrogeologico, alla
ricostruzione e allo sviluppo di cui alla legge 2 maggio 1990, n. 102, è
autorizzato un limite di impegno quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2005.
98. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, dopo le
parole: "della presente legge," sono inserite le seguenti: "e comunque per fare
fronte ad ogni calamità verificatasi nell'intero territorio regionale,".
99. In conformità con il principio di cui all'articolo 34, terzo comma, della
Costituzione, agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di cui
all'articolo 3 del regolamento di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, possono
essere concessi prestiti fiduciari per il finanziamento degli studi (203).
100. Al fine di cui al comma 99 è istituito un Fondo finalizzato alla
costituzione di garanzie sul rimborso dei prestiti fiduciari concessi dalle
banche e dagli altri intermediari finanziari iscritti all'elenco speciale
previsto dall'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni. Il Fondo può essere utilizzato anche per la
corresponsione agli studenti, privi di mezzi, e agli studenti nelle medesime
condizioni residenti nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, di contributi in conto interessi per il rimborso
dei predetti prestiti fiduciari (204) (205).
101. Il Fondo di cui al comma 100 è gestito da Sviluppo Italia Spa sulla base di
criteri ed indirizzi stabiliti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano (206).
102. La dotazione del Fondo di cui al comma 100 è pari a 10 milioni di euro per
l'anno 2004. Il Fondo può essere incrementato anche con i contributi di regioni,
fondazioni e altri soggetti pubblici e privati (207).
103. Sono abrogati i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16 della legge 2 dicembre
1991, n. 390 (208).
104. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9
maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003,
n. 170, per l'anno 2004 non si applica il riferimento alla lettera a) di cui al
medesimo comma. La disposizione di cui al precedente periodo si applica nel
limite di spesa massimo per l'anno 2004 di euro 250.000 (209).
105. Al fine di consentire la chiusura in via transattiva di contenziosi
relativi ad operazioni poste in essere con fondi statali ai sensi dell'articolo
1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 marzo 1995, n. 95, dell'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dell'articolo 51 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'articolo 9-septies del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, e del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, Sviluppo Italia
Spa è autorizzata ad accettare senza istruttoria il pagamento a saldo e stralcio
dei crediti incagliati, in sofferenza o in contenzioso alla data del 30
settembre 2003, nella misura di almeno il 50 per cento. A tale scopo, gli
interessati possono presentare apposita domanda a Sviluppo Italia Spa entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sviluppo
Italia Spa comunica agli istanti l'importo dovuto, che dovrà essere corrisposto
entro trenta giorni dalla comunicazione. A pagamento effettuato l'eventuale
contenzioso si estingue per cessazione della materia del contendere, con spese
legali compensate.
106. Al fine di favorire la crescita e lo sviluppo del tessuto produttivo
nazionale, è istituito il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel
capitale di rischio. Il Fondo è gestito da Sviluppo Italia Spa nel rispetto
della legislazione nazionale e comunitaria vigente, per effettuare interventi
temporanei e di minoranza, comunque non superiori al 30 per cento, nel capitale
di imprese produttive, nei settori dei beni e dei servizi, per gli scopi e nelle
forme di cui ai commi da 107 a 110 con priorità per quelli cofinanziati dalle
regioni (210) (211).
107. Sviluppo Italia Spa è autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo di cui
al comma 106 per sottoscrivere o acquistare, esclusivamente a condizioni di
mercato, quote di capitale di imprese produttive che presentino nuovi programmi
di sviluppo ovvero, secondo le modalità indicate dal CIPE ai sensi del comma
110, quote di minoranza di fondi mobiliari chiusi che investono in tali imprese
(212).
108. Gli interventi non possono riguardare consolidamenti delle passività delle
imprese, né operazioni per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in
difficoltà. La gestione del Fondo di cui al comma 106 è soggetta alla disciplina
di controllo generalmente applicata ai fondi di rischio privati e deve essere
condotta secondo criteri tali da non determinare le condizioni per configurare
un aiuto di Stato, ai sensi della comunicazione della Commissione europea
2001/C-235/03 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 235
del 21 agosto 2001, in materia di aiuti di Stato e capitale di rischio. Il Fondo
non investirà in imprese operanti in settori ai quali si applicano regole
comunitarie speciali in materia di aiuti di Stato nonché nelle imprese di
produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti elencati
nell'allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea (213).
109. La partecipazione può riguardare esclusivamente medie e grandi imprese come
qualificate dalla normativa nazionale e comunitaria (214).
110. Le condizioni e le modalità di attuazione degli interventi di cui ai commi
da 106 a 109 sono approvate dal CIPE. In particolare, il CIPE stabilisce:
a) i criteri generali di valutazione;
b) la durata massima, comunque non superiore a cinque anni, della partecipazione
al capitale (215).
111. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi da 106 a 110 è
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e di 45 milioni di
euro per l'anno 2005 (216).
112. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un
Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle
imprese. Il Fondo interviene in sostegno di programmi, predisposti per la
attuazione di accordi sindacali o statuti societari, finalizzati a valorizzare
la partecipazione dei lavoratori ai risultati o alle scelte gestionali delle
imprese medesime (217).
113. Per la gestione del Fondo di cui al comma 112, avente una dotazione
iniziale di 30 milioni di euro, è costituito, con decreto di natura non
regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, un Comitato
paritetico, composto da dieci esperti, dei quali due in rappresentanza del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e otto in rappresentanza delle
associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente
rappresentative a livello nazionale. Il Comitato paritetico elegge al suo
interno il presidente e adotta il proprio regolamento di funzionamento. Con il
medesimo decreto ministeriale sono stabiliti i criteri fondamentali di gestione
del Fondo (218).
114. Con successivi decreti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
adegua le modalità di gestione del Fondo di cui al comma 112, sulla base del
recepimento di eventuali accordi interconfederali o di avvisi comuni tra le
parti sociali, anche in attuazione degli indirizzi dell'Unione europea (219).
115. Il Comitato paritetico redige annualmente una relazione, contenente gli
esiti del monitoraggio sull'utilizzo del Fondo di cui al comma 112, che viene
trasmessa dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali alle competenti
Commissioni parlamentari ed al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
(220).
116. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del regolamento recante norme per
l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di
gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, come modificata dall'articolo 31, comma 21,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "quattro anni" sono sostituite
dalle seguenti: "cinque anni".
117. ... (221).
118. Negli anni 2004, 2005 e 2006, ai concessionari e ai commissari governativi
del servizio nazionale della riscossione è corrisposto, quale remunerazione per
il servizio svolto, un importo annuo pari a 470 milioni di euro, che tiene
luogo, per i ruoli emessi da uffici statali, dell'aggio di cui all'articolo 17
del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell'aggio di cui all'articolo
12, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Resta fermo l'aggio, a carico
del debitore, previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112 (222).
119. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare
entro il 30 luglio degli anni 2004, 2005 e 2006, l'importo di cui al comma 118 è
ripartito, per una quota pari al 96 per cento, tra i concessionari e i
commissari governativi secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno
usufruito della clausola di salvaguardia e, per la restante quota, tra tutti i
commissari governativi e tra i concessionari per i quali vige l'obbligo della
redazione bilingue degli atti (223).
120. All'onere derivante dall'attuazione del comma 118, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
121. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, concernente i
soggetti incaricati della riscossione delle entrate precedentemente riscosse dai
servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "Per i compensi" sono sostituite dalle seguenti: "Fino
al 31 dicembre 2003, per i compensi";
b) ... (224).
122. Dalle disposizioni di cui al comma 121 non possono derivare oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
123. All'articolo 5, comma 20, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, dopo le parole: "Ad esse non si applicano" sono inserite le seguenti: ",
fermo restando quanto previsto dalla lettera b) del comma 7 del presente
articolo,".
124. Al comma 30 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole
da: "negli articoli" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
"nei commi da 5 a 11, da 19 a 28 del presente articolo e negli articoli da 33 a
37 del testo unico bancario".
125. ... (225).
126. Al comma 17 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le
parole: "attività di promozione" sono inserite le seguenti: "rivolte ai medici,
agli operatori sanitari e ai farmacisti".
127. All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) le parole: "Tessera del cittadino", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: "Tessera sanitaria";
b) la sigla: "TC", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "TS";
c) al comma 13, le parole: "della TC" sono sostituite dalle seguenti: "della TS
nella carta di identità elettronica o".
128. In aggiunta a quanto previsto nella tabella D allegata alla presente legge,
al Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, è attribuito un rifinanziamento di 2.700 milioni di euro
per l'anno 2007.
129. La dotazione del Fondo di cui al comma 128 è utilizzabile, previa delibera
del CIPE, adottata ai sensi dell'articolo 60, comma 1, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, anche per il finanziamento aggiuntivo degli strumenti di
incentivazione le cui risorse confluiscono al fondo di cui all'articolo 60,
comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La diversa allocazione tra gli
strumenti d'intervento all'interno dei Fondi di cui agli articoli 60 e 61 della
predetta legge n. 289 del 2002 è deliberata dal CIPE.
130. All'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: "degli interventi finanziati o alle esigenze espresse
dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione" sono sostituite
dalle seguenti: "degli interventi finanziati, alle esigenze espresse dal mercato
in merito alle singole misure di incentivazione e alla finalità di accelerazione
della spesa in conto capitale. Per assicurare l'accelerazione della spesa le
amministrazioni centrali e le regioni presentano al CIPE, sulla base delle
disponibilità finanziarie che emergono ai sensi del comma 2, gli interventi
candidati, indicando per ciascuno di essi i risultati economico-sociali attesi e
il cronoprogramma delle attività e di spesa. Gli interventi finanziabili sono
attuati nell'ambito e secondo le procedure previste dagli Accordi di programma
quadro. Gli interventi di accelerazione da realizzare nel 2004 riguarderanno
prioritariamente i settori sicurezza, trasporti, ricerca, acqua e rischio
idrogeologico";
b) al comma 2, le parole: "ogni quattro mesi" sono sostituite dalla seguente:
"semestralmente" e dopo le parole: "relativa localizzazione" sono aggiunte le
seguenti: ", e sullo stato complessivo di impiego delle risorse assegnate".
131. Le procedure stabilite dal CIPE in materia di monitoraggio, revoca e
riprogrammazione degli interventi inseriti negli Accordi di programma quadro di
cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
per gli interventi che vi sono inclusi, anche se finanziati con risorse diverse
da quelle destinate alle aree sottoutilizzate, sono vincolanti per tutti i
soggetti che sottoscrivono tali Accordi.
132. I contribuenti che hanno inoltrato le istanze per la concessione del
credito d'imposta ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettera d), della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e che, per effetto della Del.CIPE 25 luglio 2003, n.
23/03 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2003, hanno
ricevuto da parte dell'Agenzia delle entrate comunicazione della concessione del
predetto contributo nel mese di settembre del 2003 possono:
a) avviare la realizzazione dell'investimento entro il 31 marzo 2004;
b) utilizzare il contributo entro il terzo anno successivo a quello nel quale è
stata presentata l'istanza di cui alla citata lettera d). I limiti di
utilizzazione minimi e massimi previsti dalla lettera f) del comma 1 del citato
articolo 62 della legge n. 289 del 2002 per l'anno di presentazione dell'istanza
e per l'anno successivo sono differiti di un anno.
133. Le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 132 si applicano anche ai
soggetti che beneficiano del credito d'imposta ai sensi delle disposizioni di
cui all'articolo 62, comma 1, lettera c), ultimi due periodi, della legge 27
dicembre 2002, n. 289.
134. Per le infrastrutture di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ad
eccezione di quelle incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei
relativi futuri atti aggiuntivi, che presentano un potenziale ritorno economico
derivante dalla gestione dell'opera stessa, la richiesta di assegnazione di
risorse al CIPE deve essere accompagnata da una analisi costi-benefìci e da un
piano economico-finanziario che indichi le risorse utilizzabili per la
realizzazione e i proventi derivanti dall'opera. Il CIPE assegna le risorse
finanziarie a valere sui fondi di cui all'articolo 1, comma 7, lettera f), del
decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nella misura prevista dal piano
economico-finanziario così come approvato unitamente al progetto preliminare, e
individua, contestualmente, i soggetti autorizzati a contrarre i mutui o altra
forma tecnica di finanziamento.
135. Il finanziamento di cui al comma 134 può essere concesso da Infrastrutture
Spa, dalla Cassa depositi e prestiti, dalla Banca europea per gli investimenti
ovvero dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito ai sensi del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Al piano economico-finanziario dei
progetti da presentare per la richiesta di assegnazione di risorse al CIPE deve
essere allegata la formale manifestazione della disponibilità di massima al
finanziamento da parte dei predetti soggetti finanziatori.
136. I proventi derivanti dall'opera, individuati nel piano
economico-finanziario approvato e specificati nella delibera di approvazione del
CIPE, sono destinati prioritariamente al rimborso dei finanziamenti acquisiti ai
sensi del comma 135; su di essi non sono ammesse azioni da parte di creditori
diversi dal soggetto finanziatore, fino all'estinzione del relativo debito.
137. Nei casi di decadenza e revoca della concessione relativa alla gestione
dell'infrastruttura finanziata ai sensi del comma 135, il nuovo concessionario
assume, senza liberazione del debitore originario, il debito residuo nei
confronti del soggetto finanziatore e subentra nei relativi rapporti
contrattuali.
138. Le somme eventualmente dovute al precedente concessionario per l'utilizzo
dei beni necessari per lo svolgimento del servizio, per il riscatto degli stessi
o a qualsiasi altro titolo sono destinate prioritariamente al rimborso del
debito residuo nei confronti dei soggetti finanziatori. Il concedente garantisce
il debito residuo nei confronti dei soggetti finanziatori fino al rilascio della
nuova concessione.
139. Il CIPE, con il supporto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, esercita la funzione di vigilanza sulla realizzazione degli
interventi, anche nell'interesse dei soggetti finanziatori.
140. Le tariffe relative alle prestazioni di servizi rese possibili dalla
realizzazione delle opere di cui al comma 134 sono determinate, sulla base del
piano economico-finanziario previsto al comma 134. Il CIPE, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva lo schema
tipo di piano economico-finanziario. L'adeguamento tariffario è regolato con il
metodo del price cap, inteso come limite massimo della variazione di prezzo
unitario vincolata per un periodo pluriennale, tenendo conto:
a) del tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT;
b) dell'obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività, prefissato
per un periodo quinquennale (226).
141. Nella determinazione delle tariffe di cui al comma 140 si fa altresì
riferimento ai seguenti elementi:
a) recupero di qualità del servizio rispetto a standard prefissati per un
periodo quinquennale;
b) suddivisione simmetrica tra gestori dei servizi e mercato del differenziale
dei margini di produttività rispetto a quanto definito nel piano finanziario;
c) costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del
quadro normativo;
d) costi derivanti dall'adozione di interventi volti al controllo ed alla
gestione della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse, sostenuti
nell'interesse generale;
e) adeguato ritorno sul capitale investito.
142. Gli elementi indicati nel terzo periodo del comma 140 e nel comma 141
possono essere modificati dal CIPE, con delibera da sottoporre al controllo
preventivo della Corte dei conti. Nelle ipotesi di cui ai commi da 134 a 141,
quando la fissazione della tariffa non rientra nelle competenze di una autorità
indipendente, la tariffa è fissata dal CIPE presieduto in maniera non delegabile
dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
143. Per l'anno 2004, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno alla
progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali, di cui
all'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è stabilita in 30 milioni
di euro.
144. Per l'anno 2004, la dotazione finanziaria del Fondo nazionale per la
realizzazione di infrastrutture di interesse locale, di cui all'articolo 55
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è stabilita in 70 milioni di euro.
145. Le domande presentate ai sensi dell'articolo 55 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, e le domande da presentare ai fini dell'ammissione ai contributi a
valere sui Fondi di cui ai commi 143 e 144 devono essere corredate dal progetto
preliminare dell'opera ovvero dell'infrastruttura che si intende realizzare. La
presentazione del progetto preliminare è presupposto indispensabile ai fini
dell'erogazione del contributo, a condizione che l'ente assegnatario assuma,
nella medesima domanda, l'impegno a trasmettere, entro la data da stabilire con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, lo studio di fattibilità e
la formale comunicazione della conclusione della fase di progettazione
finanziaria, quando richiesti dalle vigenti disposizioni.
146. ... (227).
147. ... (228).
148. Al comma 1 dell'articolo 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è
aggiunta la seguente lettera: "c-bis) realizzare infrastrutture primarie con
interventi intersettoriali". Per l'attuazione della lettera c-bis) del comma 1
dell'articolo 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotta dal presente
comma, è autorizzata una ulteriore spesa pari a 25 milioni di euro per l'anno
2004.
149. Fino al 31 dicembre 2006, la quota del valore dell'opera che, ai sensi
della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive disposizioni attuative, deve
essere realizzata dal contraente generale con anticipazione di risorse proprie,
non può superare complessivamente il 20 per cento dell'importo dell'affidamento
posto a base di gara. Il pagamento al contraente generale della quota
finanziaria in proprio avviene, in unica soluzione, all'atto dell'ultimazione
dei lavori.
150. Qualora la regione interessata non provveda, entro trenta giorni dalla
richiesta del soggetto proponente, all'attivazione degli accordi di programma
per la localizzazione degli interventi di cui all'articolo 18 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, che non siano stati attuati ai sensi degli articoli 11 e 12 della
legge 30 aprile 1999, n. 136, si provvede, su proposta del medesimo soggetto
proponente, comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla
rilocalizzazione del programma in altra regione. A tale fine, il presidente
della giunta regionale ed il sindaco del comune interessati alla nuova
localizzazione, sottoscrivono un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da
ratificare entro il 31 dicembre 2007. Il finanziamento dei programmi è comunque
subordinato alle disponibilità esistenti, alla data della ratifica da parte del
comune dell'accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla
realizzazione del programma di cui al citato articolo 18 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203 (229).
151. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, come
sostituito dal comma 3 dell'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, dopo
le parole: "modernizzazione e lo sviluppo del Paese" sono inserite le seguenti:
"nonché per assicurare efficienza funzionale ed operativa e l'ottimizzazione dei
costi di gestione dei complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presìdi
centrali e la sicurezza strategica dello Stato e delle opere la cui rilevanza
culturale trascende i confini nazionali".
152. All'articolo 7, comma 15, lettera e), della legge 22 dicembre 1986, n. 910,
e successive modificazioni, le parole: "e, contestualmente, è sospesa la
realizzazione delle altre tratte" sono soppresse.
153. Per lo sviluppo e la realizzazione delle infrastrutture aeroportuali
secondo le finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, nonché per le
finalità di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e
all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 18 giugno 1998, n. 194 è concesso un
contributo in conto capitale di 27,3 milioni di euro per il 2004. Per permettere
l'applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2002 del 27 giugno 2002 del
Consiglio, relativo al meccanismo di difesa temporaneo della cantieristica
europea dal dumping dei Paesi asiatici, è stanziata la somma di 10 milioni di
euro per l'anno 2004. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti vengono stabilite le modalità di concessione del contributo.
L'efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata, ai sensi
dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea,
alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea (230).
154. I risparmi derivanti dalla riduzione dei tassi di interesse applicati con
riferimento ai mutui accesi mediante utilizzo del contributo annuo di cui alla
Del.CIPE 21 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8
marzo 1996, a valere sulle risorse di cui all'articolo 10 della legge 26
febbraio 1992, n. 211, sono riassegnati alla regione Veneto per il completamento
del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto.
155. Le operazioni con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore
pubblico allargato di cui all'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
volte all'acquisizione della disponibilità di beni da adibire al trasporto
pubblico locale e degli eventuali servizi accessori, possono essere effettuate
anche mediante contratti di leasing operativo ai sensi del comma 156.
156. Le operazioni con oneri a carico del bilancio dello Stato, volte
all'acquisizione della disponibilità di beni e degli eventuali servizi
accessori, possono essere effettuate mediante contratti di leasing operativo,
anche in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, compresa quella a
carattere speciale. Qualora l'operazione sia effettuata in deroga alla normativa
vigente, essa è preventivamente autorizzata, tenuto conto della natura dei beni
oggetto dell'acquisizione e degli aspetti tecnico-finanziari dell'operazione
stessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
157. Per il conseguimento dei risultati di maggiore efficienza e produttività
dei servizi di trasporto pubblico locale, è istituito un apposito fondo presso
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La dotazione del fondo per
l'anno 2004 è fissata in 33 milioni di euro. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di
riparto delle risorse di cui al presente comma. Quota parte, pari a 10 milioni
di euro, è destinata al riequilibrio dei maggiori esborsi sostenuti dalle
aziende di trasporto a titolo di IRAP entro la data del 1° gennaio 2003 in
relazione a contributi per i quali è prevista l'esclusione dalla base imponibile
delle imposte sui redditi, in misura proporzionale all'entità degli esborsi
sostenuti. Gli importi corrisposti ai sensi del terzo periodo possono essere
utilizzati in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241 (231).
158. È autorizzata in favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2004, di 7 milioni di euro per l'anno
2005 e di 10 milioni di euro per l'anno 2006 destinati alla progettazione e alla
realizzazione di tutte le opere di integrazione del passante di Mestre con il
territorio delle comunità locali (232).
159. Per il sostegno e l'ulteriore potenziamento dell'attività di ricerca
scientifica e tecnologica è riconosciuto un contributo in conto capitale fino a
20 milioni di euro per gli anni 2004 e 2005 e fino a 15 milioni di euro per
l'anno 2006 a valere, fino all'importo di 15 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2004, 2005 e 2006, sulle risorse disponibili previste ai sensi
dell'articolo 3, comma 101, della presente legge. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, sono determinate le misure e le tipologie degli
interventi ammessi al finanziamento nonché dei destinatari, nel rispetto della
normativa comunitaria (233).
160. Per la promozione e il sostegno delle attività di ricerca avanzata nel
settore della fisica, realizzate in strutture specializzate per progetti
innovativi riferiti alla cooperazione scientifica internazionale e per
l'avviamento di strutture di recente istituzione, è autorizzata per l'anno 2004
la spesa di 2 milioni di euro in favore dell'Istituto nazionale di astrofisica
(INAF) (234).
161. Per l'anno 2004 è altresì autorizzata la spesa di 1 milione di euro per la
concessione di un contributo in favore dell'Istituto nazionale per la fisica
della materia (INFM).
162. Per la prosecuzione degli interventi previsti ai sensi dell'articolo 1
della legge 8 novembre 2002, n. 264, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2004.
163. Nella ricorrenza del cinquantesimo anniversario del secondo
ricongiungimento di Trieste all'Italia, è concesso al comune di Trieste un
contributo straordinario di 5.000.000 di euro.
164. Il contributo di cui al comma 163 è destinato a concorrere ad iniziative
riguardanti l'organizzazione di celebrazioni, congressi, seminari, mostre,
convegni di studio e attività editoriali.
165. Il contributo di cui al comma 163 è altresì destinato al recupero e al
restauro di beni storici, monumentali, artistici, architettonici e museali di
particolare pregio o significato e interesse storico, sociale o culturale.
166. Per l'esercizio delle attività istituzionali del Centro nazionale di studi
leopardiani è autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2004,
2005 e 2006.
167. Al fine di potenziare la ricerca biomedica in Italia e in particolare nelle
aree territoriali di cui all'obiettivo 2, è assegnato all'Università campus
bio-medico (CBM), di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 ottobre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31
ottobre 1991, l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 30 milioni di
euro per l'anno 2005 per la realizzazione di un policlinico universitario.
168. Al fine di sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza nel campo della
prevenzione e cura della cecità, nonché per consentire iniziative di
collaborazione e partenariato internazionale, lo stanziamento annuo previsto
dall'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 284 , è incrementato dell'importo
di euro 600.000 annui da destinare alle finalità di cui all'articolo 2, comma 3,
della medesima legge n. 284 del 1997.
169. Alle procedure nazionali di rilascio delle autorizzazioni all'immissione in
commercio di medicinali per uso umano e relative modifiche si applicano i tempi
e le modalità di cui, rispettivamente, all'articolo 17, paragrafo 1, della
direttiva 2001/83/CE del 6 novembre 2001, del Parlamento europeo e del
Consiglio, e agli articoli 4, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1084/2003 del 3
giugno 2003 della Commissione.
170. È autorizzato lo stanziamento di 8 milioni di euro per gli anni 2004, 2005
e 2006 a favore dell'Istituto superiore di sanità per l'assolvimento dei compiti
di cui all'articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (235).
171. Al fine di semplificare le procedure e gli adempimenti, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti predispone idonei sistemi per la gestione
informatizzata di tutti i pagamenti su conto corrente postale, a qualsiasi
titolo dovuti, relativi alle operazioni di competenza. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sulla base di apposita convenzione tra il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e Poste italiane Spa, sono definiti, senza oneri
aggiuntivi per lo Stato, termini, diritti e corrispettivi, modalità di
attuazione, ivi compresi la realizzazione, la gestione e lo sviluppo delle
specifiche infrastrutture tecnologiche, le procedure applicative e di
informazione all'utenza (236).
172. Il nuovo servizio non potrà intervenire a danno o in sostituzione delle
prestazioni attualmente già previste dal servizio universale.
173. ... (237).
174. Per favorire il rilancio minerario energetico del bacino del Sulcis, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto nel comma 1
dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 31
dicembre 2004 (238).
175. Le risorse finanziarie previste dal comma 2 del citato articolo 57 della
legge n. 449 del 1997 sono integrate con l'importo di 25 milioni di euro a
valere sulle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 8, comma 3, del citato
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 e sono erogate con le
modalità previste dal comma 3 del medesimo articolo 57.
176. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono
autorizzati nel triennio 2004-2006 i limiti di impegno di cui alla tabella 1,
allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati
(239).
177. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 13, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in
relazione a specifiche disposizioni legislative sono da intendere come
contributo pluriennale per la realizzazione di investimenti, di forniture di
interesse nazionale e di azioni mirate a favorire il trasporto delle merci con
modalità alternative, includendo nel costo degli stessi anche gli oneri
derivanti dagli eventuali finanziamenti necessari, ovvero quale concorso dello
Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti dai mutui o da altre
operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi dalle pubbliche
amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilità nazionale SEC 95,
sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti. I
contributi, compresi gli eventuali atti di delega all'incasso accettati
dall'Amministrazione, non possono essere compresi nell'àmbito di procedure
cautelari, di esecuzione forzata e concorsuali, anche straordinarie. La quota di
concorso è fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
emanato di concerto con il Ministro competente (240).
177-bis. In sede di attuazione di disposizioni legislative che autorizzano
contributi pluriennali, il relativo utilizzo, anche mediante attualizzazione, è
disposto con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti
peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quelli
previsti dalla legislazione vigente. In caso si riscontrino effetti finanziari
non previsti a legislazione vigente gli stessi possono essere compensati a
valere sulle disponibilità del Fondo per la compensazione degli effetti
conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali. Le disposizioni del
presente comma si applicano anche alle operazioni finanziarie poste in essere
dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, a valere sui predetti contributi pluriennali, il cui
onere sia posto a totale carico dello Stato. Le amministrazioni interessate
sono, inoltre, tenute a comunicare preventivamente al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e
Dipartimento del tesoro, all'ISTAT e alla Banca d'Italia la data di attivazione
delle operazioni di cui al presente comma ed il relativo ammontare (241).
178. La disposizione di cui al comma 177 si applica ai mutui e alle altre
operazioni finanziarie stipulati dopo la data di entrata in vigore della
presente legge.
179. All'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 78, al comma 6, dopo la
parola: "disponibili" sono inserite le seguenti: "al 1° gennaio 2004 e
autorizzate ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo" e le parole: "già
predisposti e" sono soppresse.
180. Al comma 3 dell'articolo 45 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le
parole: "e della Fiera di Verona" sono sostituite dalle seguenti: ", della Fiera
di Verona, della Fiera di Foggia e della Fiera di Padova".
181. Alle imprese editrici di quotidiani e di periodici e alle imprese editrici
di libri iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto un
credito d'imposta pari al 10 per cento della spesa per l'acquisto della carta
utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri sostenuta nell'anno
2004. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di
riconoscimento del credito di imposta anche al fine di garantire il rispetto del
limite di spesa fissato, per l'anno 2005, in 95 milioni di euro (242).
182. La spesa per l'acquisto della carta deve risultare dal bilancio certificato
delle imprese editrici. Nel caso in cui la carta sia acquistata da soggetti
diversi dall'editore, essa deve comunque essere ceduta agli editori con
fatturazione distinta da quella relativa ad ogni altra vendita o prestazione di
servizio (243).
183. Sono escluse dal beneficio le spese per l'acquisto di carta utilizzata per
la stampa dei seguenti prodotti editoriali:
a) i quotidiani ed i periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per
un'area superiore al 50 per cento dell'intero stampato, su base annua;
b) i quotidiani ed i periodici non posti in vendita, cioè non distribuiti con un
prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi
delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro;
c) i quotidiani o periodici che siano ceduti a titolo gratuito per una
percentuale superiore al 50 per cento della loro diffusione;
d) i quotidiani ed i periodici di pubblicità, cioè quelli diretti a
pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il nome o con altro
elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne l'acquisto;
e) i quotidiani ed i periodici di vendita per corrispondenza;
f) i quotidiani ed i periodici di promozione delle vendite di beni o di servizi;
g) i cataloghi, cioè pubblicazioni contenenti elencazioni di prodotti o di
servizi anche se corredati da indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi;
h) le pubblicazioni aventi carattere postulatorio, cioè finalizzate
all'acquisizione di contributi, di offerte, ovvero di elargizioni di somme di
denaro, ad eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di
lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalità di
autofinanziamento;
i) i quotidiani ed i periodici delle pubbliche amministrazioni e degli enti
pubblici, nonché di altri organismi, ivi comprese le società riconducibili allo
Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione;
l) i quotidiani ed i periodici contenenti supporti integrativi o altri beni
diversi da quelli definiti nell'articolo 74, primo comma, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, ai fini dell'ammissione al regime speciale previsto dallo stesso
articolo 74 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
m) i prodotti editoriali pornografici (244).
184. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e
può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non è rimborsabile, ma non limita il
diritto al rimborso ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è
riportabile al periodo di imposta successivo (245).
185. L'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della carta e l'importo
del credito d'imposta di cui al comma 181 sono indicati nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d'imposta durante il quale la spesa è stata
effettuata (246).
186. In caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante
si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e
contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi (247).
187. Il comma 30, secondo periodo, dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, si interpreta nel senso che, a decorrere dal 1° gennaio 2002, le
cooperative di giornalisti editrici di agenzie di stampa quotidiane, che hanno
trasmesso mediante i canali in concessione esclusiva dell'Ente poste italiane
fino alla data ultima di cessazione del servizio, continuano a percepire i
contributi previsti dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.
250, e successive modificazioni, qualunque siano le attuali modalità di
trasmissione.
188. I termini finali per il completamento degli investimenti che fruiscono
delle agevolazioni di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, valido per il bando del
2000, per il settore dell'industria relativo alle regioni Abruzzo, Molise,
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, sono prorogati,
rispettivamente, al 30 giugno 2003 ed al 30 giugno 2005, per i soggetti che
hanno richiesto l'erogazione del contributo in due o tre tranche.
189. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 181 a 188 è subordinata
all'autorizzazione delle competenti autorità europee (248).
190. Dei contributi di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, possono beneficiare in misura paritaria, per una quota pari al 10
per cento della somma riservata alle emittenti radiofoniche, le emittenti
radiofoniche nazionali a carattere comunitario. I nuovi soggetti beneficiari
devono presentare le domande entro il 31 gennaio 2004 (249).
191. Alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, il quarto comma è abrogato;
b) ... (250).
192. L'Istituto per il credito sportivo è autorizzato a concedere finanziamenti
alla CONI Servizi Spa, a condizione che tali finanziamenti siano utilizzati per
la ristrutturazione del debito esistente della società stessa.
193. All'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al primo
periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando quanto
previsto ai sensi del secondo periodo", e nel secondo periodo, le parole:
"diversi da" sono sostituite dalla seguente: "inclusi".
194. Per la definizione delle posizioni dei concessionari incaricati della
raccolta di scommesse sportive ai sensi del regolamento di cui al D.M. 2 giugno
1998, n. 174 del Ministro delle finanze, anche al fine di dare attuazione ai
princìpi formulati nell'articolo 39, comma 12-bis, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, si applicano le seguenti disposizioni:
a) i concessionari che gestiscono il servizio di raccolta delle scommesse
relative ad avvenimenti sportivi e che non hanno tempestivamente aderito alle
condizioni ridefinite con il D.Dirett. 6 giugno 2002 e il D.Dirett. 2 agosto
2002, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno
2002 e n. 187 del 10 agosto 2002, possono farlo entro il 31 gennaio 2004,
mediante comunicazione al CONI e all'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato e pagamento, nel suddetto termine, del 30 per cento del debito maturato,
per solo capitale, a titolo di minimo garantito, aumentato, in ragione del
ritardo nell'adesione, di un ulteriore importo complessivo, pari ad euro 1.000.
Le somme ancora dovute per quote di prelievo non versate, relative agli anni
fino al 2002, maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso medio
bancario praticato alla clientela primaria, sono versate, in tre rate di pari
importo, entro il 28 febbraio 2004, il 30 giugno 2004 e il 30 ottobre 2004. Le
somme ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del decreto legislativo
23 dicembre 1998, n. 504, al netto di sanzioni e maggiorate dei relativi
interessi calcolati al tasso medio bancario praticato alla clientela primaria,
sono versate in cinque rate di pari importo, entro il 30 giugno di ciascun anno
a partire dall'anno 2004. Le cauzioni prestate dai concessionari per la raccolta
delle scommesse sportive ai sensi dell'articolo 8 della convenzione di cui al
D.Dirett. 7 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile
1999, costituiscono garanzia anche per l'esatto adempimento di tutti gli
obblighi di pagamento derivanti dalle rateizzazioni previste dalla presente
lettera, previa verifica della loro validità da parte del CONI e
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il mancato versamento anche
di una sola rata nei termini previsti dalla presente lettera comporta
l'immediata decadenza della concessione, l'immediata decadenza del
concessionario dal beneficio del termine, l'immediato incameramento delle
cauzioni e la disattivazione del collegamento dal totalizzatore nazionale. Gli
effetti dei provvedimenti che hanno determinato la cessazione dei rapporti di
concessione, adottati sulla base del citato D.Dirett. 6 giugno 2002 e D.Dirett.
2 agosto 2002, si estinguono nei riguardi dei concessionari che effettuano
l'adesione prevista nella presente lettera. Nei confronti dei medesimi
concessionari cessano gli effetti degli atti impositivi emessi
dall'Amministrazione finanziaria, per il recupero dell'imposta unica sulle
scommesse sportive, relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002. Dal 1° gennaio
2003, per ciascun anno di durata delle concessioni per il servizio di raccolta
delle scommesse relative ad avvenimenti sportivi, il corrispettivo minimo dovuto
da ciascun concessionario è pari ai prelievi spettanti all'amministrazione
concedente sulle scommesse effettivamente accertate nell'anno precedente,
incrementato dell'aumento percentuale realizzatosi su base regionale nell'anno
di riferimento;
b) ai concessionari che fanno atto di adesione ai sensi della lettera a), nonché
a quelli che hanno tempestivamente aderito ai decreti interdirigenziali di cui
alla medesima lettera a), è consentito versare il residuo debito maturato a
titolo di integrazione delle quote di prelievo maturate fino al raggiungimento
degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000 e
2001, ridotti del 33,3 per cento, in cinque rate annuali di pari importo. Le
rate sono versate entro il 30 ottobre di ciascun anno a partire dal 2004. Il
mancato versamento anche di una sola rata nei termini previsti dal presente
comma comporta l'immediata decadenza dalla concessione, l'immediata decadenza
dei concessionari dal beneficio del termine, l'immediato incameramento della
fideiussione e la disattivazione del collegamento dal totalizzatore nazionale.
Le stesse misure sono attivate nei confronti dei concessionari che ritardano di
oltre trenta giorni il pagamento delle ulteriori somme dovute, fino alla
scadenza della concessione, a titolo di integrazione fino al raggiungimento del
minimo garantito, quote di prelievo ed imposta unica;
c) per quanto non diversamente stabilito in modo espresso dal presente comma,
restano ferme le disposizioni dell'articolo 8 del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n.
16, nonché del D.Dirett. 6 giugno 2002 e D.Dirett. 2 agosto 2002;
d) alla CONI Servizi Spa in considerazione delle minori entrate ad essa derivate
è concesso un contributo di 6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal
2004 al 2010.
195. ... (251).
196. Al comma 13 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le
parole: "pari al 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 30 per
cento".
197. ... (252).
198. Le società sportive possono regolarizzare le posizioni debitorie nei
confronti dell'INAIL mediante rateizzazione degli importi dovuti relativamente
agli anni 2000, 2001 e 2002. Ai fini di cui al periodo precedente, le società
sono tenute a effettuare i versamenti in un'unica rata entro il 30 novembre 2004
ovvero in due rate di pari importo, rispettivamente con scadenza al 30 settembre
2004 e al 30 aprile 2005.
199. Il perfezionamento della procedura prevista dal comma 198 comporta la
preclusione, nei confronti delle società interessate, di ogni accertamento e
l'esclusione di sanzioni.
200. Alle società sportive che operano nei campionati di calcio di serie C1 e C2
e nel campionato di pallacanestro di serie A1 e A2, che nel periodo di imposta
2004 incrementano il numero dei giovani sportivi che siano cittadini di Paesi
membri dell'Unione europea di età compresa tra i quattordici e i ventidue anni
assunti con contratto di lavoro dipendente, è concesso un credito di imposta
pari al 15 per cento del reddito di lavoro dipendente corrisposto a tali
soggetti, e comunque nella misura massima annua di 5.164 euro per dipendente.
201. Il credito di imposta di cui al comma 200 è fruibile limitatamente ai nuovi
assunti che risultino eccedenti rispetto al numero medio dei giovani sportivi
con contratto di lavoro dipendente risultanti nel periodo di imposta 2003 e alle
seguenti condizioni:
a) la percentuale dei cittadini di Paesi membri dell'Unione europea rispetto al
totale dei giovani sportivi dipendenti della società sportiva deve risultare
superiore a quella media dei tre anni precedenti;
b) siano osservati gli obblighi di legge previsti per l'assicurazione contro gli
infortuni e la morte;
c) le società abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi tributari.
202. Il credito di imposta di cui al comma 200, che non concorre alla formazione
del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta
regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all'articolo
63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1°
gennaio 2004, esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241.
203. Il credito di imposta di cui al comma 200 è fruibile entro il limite di
spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2004 e di 1,5 milioni di euro per l'anno
2005.
204. Per consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, nonché per
il finanziamento e il potenziamento dei programmi relativi allo sport sociale,
agli enti di promozione sportiva è destinata la somma di 1 milione di euro per
l'anno 2004 (253).
205. All'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 2 è
aggiunto il seguente: "2-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità
tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria presso l'ente pubblico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 250, nonché
i termini, la natura, l'entità delle prestazioni e i relativi premi
assicurativi". Il decreto di cui all'articolo 51, comma 2-bis, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, è emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione.
206. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la
parola: "Lampedusa," sono inserite le seguenti: "nonché relativamente ai servizi
aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali di Reggio Calabria e
Messina e di Foggia ed i principali aeroporti nazionali,".
207. Per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 36 della legge 17 maggio
1999, n. 144, il limite di rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati è
incrementato di 10 milioni di euro per gli anni 2004 e 2005 e di 7,5 milioni di
euro per l'anno 2006.
208. Al comma 15 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "sono abrogate le disposizioni" sono sostituite
dalle seguenti: "non trovano applicazione le disposizioni";
b) ... (254) (255).
209. Per gli interventi di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88,
è stanziata la somma annuale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004,
2005 e 2006. Per gli interventi di cui all'articolo 2 della legge 28 dicembre
1999, n. 522, è stanziata la somma annuale di 2 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2004, 2005 e 2006 (256).
210. Ai fini di cui al comma 209, all'articolo 1, comma 3, della legge 16 marzo
2001, n. 88, nonché all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al D.M. 27
dicembre 2001, n. 487 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le
parole: "nell'anno 2000" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2003" (257).
211. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con regolamento da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate
disposizioni attuative, nei limiti finanziari indicati al comma 209, in
particolare per determinare le condizioni ed i criteri per la concessione dei
contributi (258).
212. Per favorire il recupero del materiale rotabile, è istituito nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo,
con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
2006, da destinare all'erogazione di contributi a sostegno delle attività di
ripristino in uso del materiale rotabile dismesso adibito al trasporto merci.
213. I contributi previsti dal comma 212 sono attribuiti alle piccole e medie
imprese, di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 della
Commissione, che esercitano servizi di trasporto merci, in proporzione alle
unità di materiale rotabile da esse acquistate e di nuovo poste in uso
direttamente o attraverso cessione ad altri soggetti che esercitano le medesime
attività di trasporto.
214. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni,
le modalità di attribuzione e gli importi dei contributi di cui al comma 212.
215. Al fine di sostenere le attività dei distretti industriali della nautica da
diporto è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze un apposito fondo con dotazione di 1 milione di euro per l'anno
2004, 1 milione di euro per l'anno 2005 e 1 milione di euro per l'anno 2006
(259).
216. Il fondo di cui al comma 215 è destinato all'assegnazione di contributi,
per l'abbattimento degli oneri concessori, a favore delle imprese o dei consorzi
di imprese operanti nei distretti industriali dedicati alla nautica da diporto,
che insistono in aree del demanio fluviale e che ospitano in approdo almeno
cinquecento posti barca (260).
217. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
individuate le aree di cui al comma 216 e sono definite le modalità di
assegnazione dei contributi (261).
218. All'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) ... (262);
b) al comma 5, le parole: "Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, per quanto concerne le partecipazioni del
Ministero del tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero
dell'economia e delle finanze, per quanto concerne le proprie partecipazioni";
dopo le parole: "possono affidare" sono inserite le seguenti: "anche in deroga
alle disposizioni dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ove
applicabili"; dopo le parole: "presente decreto" è inserito il seguente periodo:
"I soggetti incaricati della valutazione possono partecipare ai consorzi di
collocamento ma non assumerne la guida";
c) ... (263).
219. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole:
"è effettuato" sono sostituite dalle seguenti: "può essere effettuato anche".
220. All'articolo 80, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole:
"non coinvolto nella strutturazione dell'operazione di alienazione" sono
soppresse.
221. ... (264).
222. ... (265).
223. Il comma 24 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, si
interpreta nel senso che gli alloggi attualmente di proprietà statale realizzati
ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive
modificazioni, assegnati ai cittadini italiani in possesso della qualifica di
profugo ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137, sono ceduti
in proprietà ai profughi assegnatari o ai loro congiunti in possesso dei
requisiti previsti dalla predetta legge. Per la determinazione delle condizioni
di vendita, ivi comprese la fissazione del prezzo e le modalità di pagamento, si
fa riferimento alla normativa in vigore alla data di presentazione della domanda
di acquisto dell'alloggio (266).
224. Gli immobili di cui al comma 3 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e successive modificazioni, realizzati e assegnati ai profughi,
non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle originarie e, di
conseguenza, anche se gestiti da amministrazioni non statali, il preesistente
vincolo di destinazione non può essere modificato (267).
225. Per i canoni degli immobili di cui al comma 3 dell'articolo 45 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, attualmente di proprietà
statale, si applica la disciplina prevista dal comma 8-ter dell'articolo 5 del
decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 novembre 1995, n. 507.
226. ... (268).
227. ... (269).
228. Il potere di opposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b),
del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 1994, n. 474, come modificato dal comma 227, è esercitabile con
riferimento alla singola operazione. Esso è altresì esercitabile quando la
partecipazione, anche attraverso singoli atti di acquisto, registri un
incremento pari o superiore alla misura prevista. Tale potere è parimenti
esercitabile ogniqualvolta sorga l'esigenza di tutelare sopravvenuti motivi
imperiosi di interesse pubblico entro il termine di dieci giorni dal loro
concreto manifestarsi. In tale caso l'atto di esercizio del potere statale deve
contenere esplicito e motivato riferimento alla data in cui tali motivi si sono
manifestati.
229. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle
attività produttive, nonché con i Ministri competenti per settori, sono
individuate le società dai cui statuti va eliminata, con deliberazione
dell'assemblea straordinaria, la clausola con la quale è stata attribuita al
Ministro dell'economia e delle finanze la titolarità di uno o più dei poteri
speciali.
230. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
dei Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, verranno individuati i criteri di esercizio dei poteri speciali,
limitando il loro utilizzo ai soli casi di pregiudizio degli interessi vitali
dello Stato (270).
231. Gli statuti delle società nelle quali è prevista la clausola che
attribuisce allo Stato i poteri speciali sono adeguati alle disposizioni di cui
ai commi da 227 a 230.
232. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8
luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,
n. 178, è assegnato alla CONI Servizi Spa, a titolo di apporto al capitale
sociale, l'importo di 130 milioni di euro per l'anno 2004.
233. Ai fini della razionalizzazione e del contenimento della spesa pubblica, il
Ministero degli affari esteri può concedere in comodato gratuito locali degli
immobili di proprietà demaniale all'estero che ospitano rappresentanze
diplomatiche o uffici consolari o loro sezioni distaccate, ad altre
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con l'obiettivo
dell'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano.
234. All'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) ... (271);
b) ... (272);
c) ... (273).
235. All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, al comma 4-bis, le
parole: "aziende agricole" sono sostituite dalle seguenti: "aziende artigianali,
agricole e di pesca". La disposizione di cui al presente comma ha effetto
limitatamente alle somme già stanziate alla data di entrata in vigore della
presente legge.
236. Le fondazioni IRCCS e gli IRCCS non trasformati in fondazioni sono
autorizzati a procedere all'alienazione di beni immobili del proprio patrimonio
al fine di ripianare eventuali debiti pregressi maturati fino al 31 ottobre
2003. Le modalità di attuazione sono autorizzate con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto
della normativa generale sull'alienazione dei beni immobili pubblici (274).
237. Per favorire la tutela delle acque in attuazione delle direttive
comunitarie, il risparmio della risorsa idrica, il minore inquinamento e il
riutilizzo della stessa e per la realizzazione degli interventi di bonifica
urgenti relativi ai siti di interesse nazionale già individuati, ai siti
interessati dalla presenza di amianto, nonché alle aree industriali prioritarie,
ivi comprese quelle ex estrattive minerarie, è autorizzata la spesa di 9 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
238. Con effetto dal 1° gennaio 2004 i trattamenti mensili dei soggetti
destinatari dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre
1998, n. 407, e successive modificazioni, sono elevati a 500 euro mensili.
239. Al comune di Lampedusa è riconosciuto un contributo straordinario di 1
milione di euro per l'anno 2004 per fronteggiare l'emergenza profughi.
240. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis
della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23
agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si
prevede possano essere approvati nel triennio 2004-2006, restano determinati,
per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nelle tabelle A
e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale
destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in
conto capitale.
241. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2004
e triennio 2004-2006, in relazione a leggi di spesa permanente la cui
quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella tabella C
allegata alla presente legge.
242. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999,
n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono
interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale
restano determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure
indicate nella tabella D allegata alla presente legge.
243. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto
1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella
tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati
nella medesima tabella.
244. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di
spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno
degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nella tabella F allegata
alla presente legge.
245. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a
carattere pluriennale, riportate nella tabella F allegata alla presente legge,
le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2004,
a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per
ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi
compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle
autorizzazioni medesime.
246. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le misure correttive degli
effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato 1 alla presente
legge.
247. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi
per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato
sono indicati nell'allegato 2 alla presente legge.
248. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti,
per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel
Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11,
comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo
il prospetto allegato.
249. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
250. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, è ripartita tra gli interventi di cui
all'articolo 129, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la somma di 25
milioni di euro nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4
della legge 23 dicembre 1999, n. 499, per l'anno 2004 (275).
251. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte
mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla presente legge.
252. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2004.
(149) Vedi, anche, il D.M. 30 dicembre 2003 e il comma 211 dell'art. 1, L. 30
dicembre 2004, n. 311.
(150) La Corte costituzionale, con sentenza 4-12 aprile 2005, n. 151 (Gazz.
Uff. 20 aprile 2005, n. 16, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 2, 3, 4 (per quanto
riferito al comma 2), 5 e 6, sollevata in riferimento all'art. 117, commi terzo
e sesto, della Costituzione;
ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4, commi 1 e 4 sollevata in riferimento ai medesimi parametri, dalla
Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe.
(151) Vedi, anche, il D.M. 30 dicembre 2003 e il comma 212 dell'art. 1, L. 30
dicembre 2004, n. 311.
(152) La Corte costituzionale, con sentenza 4-12 aprile 2005, n. 151 (Gazz.
Uff. 20 aprile 2005, n. 16, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 2, 3, 4 (per quanto
riferito al comma 2), 5 e 6, sollevata in riferimento all'art. 117, commi terzo
e sesto, della Costituzione;
ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4, commi 1 e 4 sollevata in riferimento ai medesimi parametri, dalla
Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe.
(153) La Corte costituzionale, con sentenza 4-12 aprile 2005, n. 151 (Gazz.
Uff. 20 aprile 2005, n. 16, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 2, 3, 4 (per quanto
riferito al comma 2), 5 e 6, sollevata in riferimento all'art. 117, commi terzo
e sesto, della Costituzione;
ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4, commi 1 e 4 sollevata in riferimento ai medesimi parametri, dalla
Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe.
(154) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 30
dicembre 2003.
(155) La Corte costituzionale, con sentenza 4-12 aprile 2005, n. 151 (Gazz.
Uff. 20 aprile 2005, n. 16, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 2, 3, 4 (per quanto
riferito al comma 2), 5 e 6, sollevata in riferimento all'art. 117, commi terzo
e sesto, della Costituzione;
ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4, commi 1 e 4 sollevata in riferimento ai medesimi parametri, dalla
Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe.
(156) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 19
maggio 2004.
(157) La Corte costituzionale, con sentenza 13-21 ottobre 2004, n. 307 (Gazz.
Uff. 27 ottobre 2004, n. 42, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 9 e 10, sollevate in
riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione ed al principio di
leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna.
(158) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 1°
luglio 2004.
(159) La Corte costituzionale, con sentenza 13-21 ottobre 2004, n. 307 (Gazz.
Uff. 27 ottobre 2004, n. 42, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 9 e 10, sollevate in
riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione ed al principio di
leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna.
(160) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 3 giugno
2004. Per la proroga a tutto l'anno 2005 dei benefici previsti dal presente
comma vedi il comma 206 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.
(161) Sostituisce il secondo periodo del comma 6 dell'art. 1, L. 29 gennaio
2001, n. 10.
(162) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi lo statuto
approvato con D.M. 4 agosto 2005.
(163) La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo-6 aprile 2005, n. 134
(Gazz. Uff. 13 aprile 2005, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 18 e 19, sollevata
in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione.
(164) La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo-6 aprile 2005, n. 134
(Gazz. Uff. 13 aprile 2005, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 18 e 19, sollevata
in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione.
(165) Aggiunge il comma 15-bis all'art. 116, L. 23 dicembre 2000, n. 388. Vedi,
anche, il D.M. 21 aprile 2004.
(166) Aggiunge il comma 17-bis all'art. 116, L. 23 dicembre 2000, n. 388. Vedi,
anche, il D.M. 21 aprile 2004.
(167) Comma così modificato prima dall'art. 1-ter, D.L. 28 febbraio 2005, n.
22, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi dal comma
1086 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(168) Comma così modificato dall'art. 7-bis, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(169) Con D.M. 7 maggio 2004 (Gazz. Uff. 28 maggio 2004, n. 124) è stato
approvato il Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2004.
(170) Vedi, anche, il comma 1062 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e il
comma 133 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
(171) Comma abrogato dal comma 700 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(172) Comma abrogato dal comma 700 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(173) Comma abrogato dal comma 700 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(174) Comma abrogato dal comma 700 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(175) Comma così modificato dal comma 9 dell'art. 10-ter, D.L. 30 settembre
2005, n. 203, aggiunto dalla relativa di conversione. All'attuazione di quanto
disposto dal presente comma si è provveduto con D.M. 28 dicembre 2006 (Gazz.
Uff. 8 gennaio 2007, n. 5), modificato dal D.M. 18 ottobre 2007 (Gazz. Uff. 31
ottobre 2007, n. 254), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
(176) All'attuazione di quanto disposto dal presente comma si è provveduto con
D.M. 28 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 8 gennaio 2007, n. 5), modificato dal D.M. 18
ottobre 2007 (Gazz. Uff. 31 ottobre 2007, n. 254), entrato in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione. Il presente comma era stato
abrogato dal comma 9 dell'art. 1, D.L. 3 novembre 2005, n. 224 non convertito in
legge.
(177) All'attuazione di quanto disposto dal presente comma si è provveduto con
D.M. 28 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 8 gennaio 2007, n. 5), modificato dal D.M. 18
ottobre 2007 (Gazz. Uff. 31 ottobre 2007, n. 254), entrato in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione. Il presente comma era stato
abrogato dal comma 9 dell'art. 1, D.L. 3 novembre 2005, n. 224 non convertito in
legge.
(178) Comma così modificato prima dal comma 9 dell'art. 1, D.L. 14 marzo 2005,
n. 35, poi dall'art. 2-ter, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, aggiunto dalla
relativa legge di conversione, ed infine dal comma 941 dell'art. 1, L. 27
dicembre 2006, n. 296.
(179) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Provv. 28
febbraio 2004.
(180) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Provv. 28
febbraio 2004.
(181) Vedi, anche, il comma 5 dell'art. 2, D.L. 30 settembre 2005, n. 203.
(182) Comma così modificato prima dal comma 232 dell'art. 1, L. 30 dicembre
2004, n. 311 e poi dal comma 174 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Vedi,
anche, il comma 230 dell'art. 1 della citata legge n. 311 del 2004. Per la
riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per l'attività della Scuola
superiore dell'economia e delle finanze vedi il comma 17 dell'art. 1, D.L. 3
ottobre 2006, n. 262.
(183) La Corte costituzionale, con sentenza 2-4 maggio 2005, n. 175 (Gazz. Uff.
11 maggio 2005, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 61 e 63, sollevata in
riferimento all'art. 117, commi terzo e sesto, della Costituzione.
(184) La Corte costituzionale, con sentenza 2-4 maggio 2005, n. 175 (Gazz. Uff.
11 maggio 2005, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 61 e 63, sollevata in
riferimento all'art. 117, commi terzo e sesto, della Costituzione.
(185) Vedi, anche, i commi 95 e 101 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.
(186) Sulla disciplina della produzione e della vendita:
- di taluni prodotti dolciari da forno vedi il D.M. 22 luglio 2005;
- di taluni prodotti di salumeria vedi il D.M. 21 settembre 2005.
(187) Vedi, anche, il comma 230 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e
l'art. 33, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273.
(188) Comma abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30. Vedi,
anche, l'art. 1-quater, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla
relativa legge di conversione.
(189) Comma abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
(190) Comma abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
(191) Comma abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
(192) Comma abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
(193) Vedi, anche, il D.M. 3 agosto 2007.
(194) La Corte costituzionale, con sentenza 7-21 aprile 2005, n. 162 (Gazz.
Uff. 27 aprile 2005, n. 17, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 82, sollevata in
riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha inoltre dichiarato non fondata - salvo quanto previsto al capo 1) - la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 83, sollevata in
riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione.
(195) La Corte costituzionale, con sentenza 7-21 aprile 2005, n. 162 (Gazz.
Uff. 27 aprile 2005, n. 17 - Prima Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro,
l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede che il
decreto del Ministro delle attività produttive sia emanato previa intesa con la
Conferenza Stato-regioni.
(196) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 3 agosto
2007.
(197) La Corte costituzionale, con sentenza 7-21 aprile 2005, n. 162 (Gazz.
Uff. 27 aprile 2005, n. 17, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 82, sollevata in
riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha inoltre dichiarato non fondata - salvo quanto previsto al capo 1) - la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 83, sollevata in
riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione.
(198) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decr. 6
agosto 2004.
(199) Per la proroga del termine di presentazione delle domande di cui al
presente comma vedi l'art. 3-quater, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
(200) Con O.P.C.M. 13 febbraio 2004, n. 3338 (Gazz. Uff. 24 febbraio 2004, n.
45) sono state ripartite le risorse finanziarie autorizzate ai sensi del
presente comma. Vedi, anche, l'art. 6, D.L. 31 maggio 2005, n. 90.
(201) Vedi, anche, il comma 510 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(202) Sostituisce il secondo periodo del comma 2 dell'art. 86, L. 27 dicembre
2002, n. 289.
(203) La Corte costituzionale, con sentenza 13-21 ottobre 2004, n. 308 (Gazz.
Uff. 27 ottobre 2004, n. 42, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 99, 100 e 102,
sollevate in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione
Toscana e, in riferimento anche agli artt. 3, 97 e 118 della Costituzione e dei
princìpi costituzionali di legalità sostanziale, uguaglianza, ragionevolezza e
leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna.
(204) Vedi, anche, il comma 7 dell'art. 6, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 e il D.M.
3 novembre 2005.
(205) La Corte costituzionale, con sentenza 13-21 ottobre 2004, n. 308 (Gazz.
Uff. 27 ottobre 2004, n. 42, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 99, 100 e 102,
sollevate in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione
Toscana e, in riferimento anche agli artt. 3, 97 e 118 della Costituzione e dei
princìpi costituzionali di legalità sostanziale, uguaglianza, ragionevolezza e
leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna.
(206) La Corte costituzionale, con sentenza 13-21 ottobre 2004, n. 308 (Gazz.
Uff. 27 ottobre 2004, n. 42 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro,
l'illegittimità del presente comma. Vedi, anche, il D.M. 3 novembre 2005.
(207) La Corte costituzionale, con sentenza 13-21 ottobre 2004, n. 308 (Gazz.
Uff. 27 ottobre 2004, n. 42, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 99, 100 e 102,
sollevate in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione
Toscana e, in riferimento anche agli artt. 3, 97 e 118 della Costituzione e dei
princìpi costituzionali di legalità sostanziale, uguaglianza, ragionevolezza e
leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna.
(208) La Corte costituzionale, con sentenza 13-21 ottobre 2004, n. 308 (Gazz.
Uff. 27 ottobre 2004, n. 42 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro,
l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede che
l'abrogazione delle norme ivi indicate decorra dalla data di entrata in vigore
della disciplina attuativa del prestito fiduciario.
(209) La deroga di cui al presente comma si applica anche a decorrere dall'anno
2005 ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 8-ter, D.L. 14 marzo 2005,
n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(210) Le condizioni e le modalità di attuazione del Fondo rotativo previsto dal
presente comma sono state definite con Del.CIPE 7 maggio 2004, n. 10/2004. Vedi,
anche, il comma 252 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 1
dell'art. 11, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 e il comma 847 dell'art. 1, L. 27
dicembre 2006, n. 296.
(211) La Corte costituzionale, con sentenza 20-24 giugno 2005, n. 242 (Gazz.
Uff. 29 giugno 2005, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le
questioni di legittimità costituzionale dei commi 106, 107, 108, 109 e 111
dell'art. 4 sollevate in riferimento agli artt. 117, 118, 119 della
Costituzione.
(212) La Corte costituzionale, con sentenza 20-24 giugno 2005, n. 242 (Gazz.
Uff. 29 giugno 2005, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le
questioni di legittimità costituzionale dei commi 106, 107, 108, 109 e 111
dell'art. 4 sollevate in riferimento agli artt. 117, 118, 119 della
Costituzione.
(213) La Corte costituzionale, con sentenza 20-24 giugno 2005, n. 242 (Gazz.
Uff. 29 giugno 2005, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le
questioni di legittimità costituzionale dei commi 106, 107, 108, 109 e 111
dell'art. 4 sollevate in riferimento agli artt. 117, 118, 119 della
Costituzione.
(214) La Corte costituzionale, con sentenza 20-24 giugno 2005, n. 242 (Gazz.
Uff. 29 giugno 2005, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le
questioni di legittimità costituzionale dei commi 106, 107, 108, 109 e 111
dell'art. 4 sollevate in riferimento agli artt. 117, 118, 119 della
Costituzione.
(215) La Corte costituzionale, con sentenza 20-24 giugno 2005, n. 242 (Gazz.
Uff. 29 giugno 2005, n. 26 - Prima Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro,
l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede che
l'approvazione da parte del CIPE delle condizioni e delle modalità di attuazione
degli interventi di cui ai commi da 106 a 109 del presente articolo 4 debba
essere preceduta dall'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
(216) La Corte costituzionale, con sentenza 20-24 giugno 2005, n. 242 (Gazz.
Uff. 29 giugno 2005, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le
questioni di legittimità costituzionale dei commi 106, 107, 108, 109 e 111
dell'art. 4 sollevate in riferimento agli artt. 117, 118, 119 della
Costituzione.
(217) La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 giugno 2005, n. 231 (Gazz.
Uff. 22 giugno 2005, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 92, e 4, commi 112
e 115, sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.
(218) La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 giugno 2005, n. 231 (Gazz.
Uff. 22 giugno 2005, n. 25 - Prima Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro,
l'illegittimità del presente comma, in quanto non prevede alcuno strumento volto
a garantire la leale collaborazione fra Stato e Regioni. Con D.M. 4 novembre
2004 (pubblicato, per sunto, nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2004, n. 303) è stato
costituito il comitato paritetico per la gestione del fondo speciale per
l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese.
(219) La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 giugno 2005, n. 231 (Gazz.
Uff. 22 giugno 2005, n. 25 - Prima Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro,
l'illegittimità del presente comma, in quanto non prevede alcuno strumento volto
a garantire la leale collaborazione fra Stato e Regioni.
(220) La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 giugno 2005, n. 231 (Gazz.
Uff. 22 giugno 2005, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 92, e 4, commi 112
e 115, sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.
(221) Aggiunge i commi 1-quinquies e 1-sexies all'art. 7, D.L. 8 luglio 2002,
n. 138.
(222) Comma così modificato dall'art. 3, comma 37, D.L. 30 settembre 2005, n.
203.
(223) Comma così modificato dall'art. 3, comma 37, D.L. 30 settembre 2005, n.
203. Con Provv. 23 luglio 2004 (Gazz. Uff. 6 agosto 2004, n. 183), con Provv. 11
novembre 2005 (Gazz. Uff. 25 novembre 2005, n. 275), con Provv. 3 luglio 2006
(Gazz. Uff. 7 agosto 2006, n. 182) e con Provv. 9 novembre 2006 (Gazz. Uff. 23
novembre 2006, n. 273) è stata disposta la ripartizione dell'importo dovuto a
titolo di remunerazione per l'attività di riscossione spettante ai concessionari
e ai commissari governativi.
(224) Aggiunge il comma 2-bis all'art. 4, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 237.
(225) Sostituisce la lettera g) del comma 27 dell'art. 32, D.L. 30 settembre
2003, n. 269.
(226) Lo schema tipo di piano economico-finanziario previsto dal presente comma
è stato approvato con la Del.CIPE 27 maggio 2004, n. 11/2004 (Gazz. Uff. 30
settembre 2004, n. 230).
(227) Sostituisce il comma 2 dell'art. 30, L. 11 febbraio 1994, n. 109.
(228) Aggiunge il comma 2-ter all'art. 30, L. 11 febbraio 1994, n. 109.
(229) Comma così modificato prima dall'art. 19-quinquies, D.L. 9 novembre 2004,
n. 266, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi dall'art.
13, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273. Vedi, anche, il comma 110 dell'art. 1, L. 30
dicembre 2004, n. 311.
(230) Comma così modificato dall'art. 23-undecies, D.L. 24 dicembre 2003, n.
355, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. In attuazione di
quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 2 febbraio 2004. Vedi, inoltre,
il comma 246 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e il comma 206 dell'art.
2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
(231) La Corte costituzionale, con sentenza 6-8 giugno 2005, n. 222 (Gazz. Uff.
15 giugno 2005, n. 24 - Prima Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del
presente comma, nella parte in cui prevede che la dotazione del fondo venga
ripartita "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281", anziché stabilire che tale decreto sia adottato previa intesa con
la Conferenza stessa.
(232) Vedi, anche, il comma 457 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.
(233) La Corte costituzionale, con sentenza 16-29 dicembre 2004, n. 423 (Gazz.
Uff. 5 gennaio 2005, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 101, salvo quanto
disposto nel precedente capo b), sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e
119 della Costituzione;
ha inoltre dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 159, sollevata in riferimento
agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna.
(234) Vedi, anche, il comma 249 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.
(235) Vedi, anche, il comma 816 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(236) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decr. 12
agosto 2004.
(237) Sostituisce, con due periodi, il quarto periodo del comma 1 dell'art. 10,
L. 21 novembre 2000, n. 353.
(238) Vedi, anche, l'art. 11, comma 14-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(239) Con D.P.C.M. 17 settembre 2004 (Gazz. Uff. 24 settembre 2004, n. 225)
sono state riportate le risorse finanziarie previste dal presente comma.
(240) Comma così modificato prima dall'art. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168,
come modificato dalla relativa legge di conversione, poi dall'art. 16, L. 21
marzo 2005, n. 39 ed infine dal comma 85 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n.
266. Il presente comma era stato, inoltre, modificato dall'art. 5, D.L. 29
novembre 2004, n. 280, non convertito in legge.
(241) Comma aggiunto dal comma 512 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. In
attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 23 maggio
2007, il D.P.C.M. 2 maggio 2008 e il Decr. 14 maggio 2008.
(242) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 21
dicembre 2004, n. 318. Vedi, anche, il comma 484 dell'art. 1, L. 30 dicembre
2004, n. 311.
(243) Vedi, anche, il D.P.C.M. 21 dicembre 2004, n. 318 e il comma 484
dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.
(244) Vedi, anche, il D.P.C.M. 21 dicembre 2004, n. 318 e il comma 484
dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.
(245) Vedi, anche, il D.P.C.M. 21 dicembre 2004, n. 318 e il comma 484
dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.
(246) Vedi, anche, il D.P.C.M. 21 dicembre 2004, n. 318 e il comma 484
dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.
(247) Vedi, anche, il D.P.C.M. 21 dicembre 2004, n. 318 e il comma 484
dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.
(248) Vedi, anche, il D.P.C.M. 21 dicembre 2004, n. 318.
(249) Vedi, anche, il comma 213 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.
(250) Sostituisce il primo comma dell'art. 5, L. 24 dicembre 1957, n. 1295.
(251) Aggiunge un periodo al capoverso 7-bis del comma 7-bis all'art. 39, D.L.
30 settembre 2003, n. 269.
(252) Aggiunge un comma all'art. 8, L. 23 marzo 1981, n. 91.
(253) La Corte costituzionale, con sentenza 16-29 dicembre 2004, n. 424 (Gazz.
Uff. 5 gennaio 2005, n. 1 - Prima Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro,
l'illegittimità del presente comma.
(254) Sostituisce l'ultimo periodo del comma 15 dell'art. 31, L. 27 dicembre
2002, n. 289.
(255) Il presente comma era stato sostituito dall'art. 5, D.L. 29 marzo 2004,
n. 80. La modifica non è più prevista dalla nuova formulazione del citato
articolo 5 dopo la conversione in legge del suddetto decreto.
(256) La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 febbraio 2005, n. 77 (Gazz.
Uff. 23 febbraio 2005, n. 8 - Prima Serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità del presente comma.
(257) La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 febbraio 2005, n. 77 (Gazz.
Uff. 23 febbraio 2005, n. 8 - Prima Serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità del presente comma.
(258) La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 febbraio 2005, n. 77 (Gazz.
Uff. 23 febbraio 2005, n. 8 - Prima Serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità del presente comma.
(259) La Corte costituzionale, con sentenza 7-18 marzo 2005, n. 107 (Gazz. Uff.
23 marzo 2005, n. 12 - Prima Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro,
l'illegittimità del presente comma, in riferimento all'art. 117 Cost.
(260) La Corte costituzionale, con sentenza 7-18 marzo 2005, n. 107 (Gazz. Uff.
23 marzo 2005, n. 12 - Prima Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro,
l'illegittimità del presente comma, in riferimento all'art. 117 Cost.
(261) La Corte costituzionale, con sentenza 7-18 marzo 2005, n. 107 (Gazz. Uff.
23 marzo 2005, n. 12 - Prima Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro,
l'illegittimità del presente comma, in riferimento all'art. 117 Cost.
(262) Sostituisce, con i commi 2, 2-bis e 2-ter, l'originario comma 2 dell'art.
1, D.L. 31 maggio 1994, n. 332.
(263) Aggiunge il comma 5-bis all'art. 1, D.L. 31 maggio 1994, n. 332.
(264) Sostituisce il comma 1 dell'art. 5, D.L. 29 marzo 1995, n. 96.
(265) Sostituisce i numeri 1), 2) e 3) del secondo comma dell'art. 12, D.P.R.
20 settembre 1973, n. 791.
(266) Vedi, anche, il comma 15 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
(267) Vedi, anche, il comma 15 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
(268) Aggiunge un periodo alla lettera r) del comma 3 dell'art. 7, L. 17
dicembre 1971, n. 1158.
(269) Sostituisce il comma 1 dell'art. 2, D.L. 31 maggio 1994, n. 332.
(270) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 10
giugno 2004.
(271) Aggiunge i commi 5-bis e 5-ter all'art. 113 del testo unico di cui al
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
(272) Aggiunge un periodo al comma 15-bis dell'art. 113 del testo unico di cui
al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
(273) Aggiunge il comma 15-quater all'art. 113 del testo unico di cui al D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.
(274) La Corte costituzionale, con sentenza 23 giugno-7 luglio 2005, n. 270
(Gazz. Uff. 13 luglio 2005, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate
le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 236, per
violazione degli artt. 117, terzo e sesto comma, e 118 della Costituzione,
sollevate dalla Regione Emilia-Romagna.
(275) Vedi, anche, l'art. 1-sexies, D.L. 9 settembre 2005, n. 182, aggiunto
dalla relativa legge di conversione.
Tabella 1
(Articolo 4, comma 176)
200420052006Anno
terminale
( in migliaia di euro)
MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998,
n. 61, articolo 15, comma 1: Contributi
straordinari alle regioni Marche e Umbria per
la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi
sismici (3.2.10.3 - cap. 7443/p)-15.000 -2019
Legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 50,
comma 1, lettera f) : Mutui uffici giudiziari
(4.2.3.15 - cap. 7528)3.000 --2018
-7.000 -2019
MINISTERO DELLE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE
Legge 7 agosto 1997, n. 266, articolo 4, comma 3:
Interventi per l'industria aeronautica (3.2.3.8 -
cap. 7420)-50.000 -2019
--50.000 2020
Legge 24 dicembre 1985, n. 808, e legge 23
dicembre 2000, n. 388, articolo 144, comma 3:
Interventi per lo sviluppo di competitività delle
industrie operanti nel settore aeronautico
(3.2.3.8 - cap. 7421)10.000 --2018
-30.000 -2019
MINISTERO DELL'INTERNO
Legge 30 luglio 2002, n. 174, articolo 2, comma 1:
Norme per il finanziamento di lavori destinati
all'Agenzia per le organizzazioni non lucrative
di utilità sociale, in Milano, ed altri interventi
(2.2.3.6 - cap. 7253)-2.500 -2024
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO
Legge 5 gennaio 1994, n. 36: Disposizioni in
materia di risorse idriche (3.2.3.4 - cap. 7645)-20.000 -2019
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Legge 1° agosto 2002, n. 166, articolo 13, comma
1: Realizzazione opere strategiche (1.2.10.2 -
cap. 7060/p)-195.500 -2019
--245.0002020
Decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n.
246: Contributo straordinario al comune di
Reggio Calabria (3.2.3.3 - cap. 7374)-7.500 -2019
Legge 30 novembre 1998, n. 413, articolo 11:
Sistema idroviario padano-veneto (4.2.3.7 -
cap. 7900)-20.000 -2019
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 45,
comma 3: Mobilità Fiere (5.2.3.9 - capp. 8186-
8169)-2.000 -2019
Totale limiti di impegno autorizzati13.000 349.500 295.000
SPESA COMPLESSIVA ANNUA13.000 362.500 657.500
Allegato 1
(Articolo 4, comma 246)
Misure correttive degli effetti finanziari delle leggi
(Articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge n. 468 del 1978)
200420052006Anno
terminale
( in migliaia di euro)
AMMINISTRAZIONE
MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE1.549.000 796.000 910.000
1.Commissario liquidatore indennità
buonuscita poste (3.1.2.29 - cap. 1688)214.000 40.000 40.000 2007
2.Somme da rimborsare all'Ipost per
trattamento di quiescenza (3.1.2.19 - cap.
1620)350.000 150.000 200.000 P
3.Copertura del disavanzo del Fondo pensioni
ferrovie (3.1.2.15 - cap. 1587)797.000 507.000 569.000 P
4.INPS - Abolite imposte di consumo (3.1.2.15
- cap. 1583)149.000 79.000 81.000 P
5.Fondo per l'equa riparazione in caso di
violazione del termine ragionevole del
processo, legge n. 89 del 2001 (4.1.5.11 -
cap. 2829)39.000 20.000 20.000 P
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI2.227.000 1.362.000 1.419.000
1.Spesa per invalidità civile (3.1.2.28 - cap.
2310)1.843.000 1.019.000 1.019.000 P
2.Oneri per pensionamento anticipato
lavoratori esposti all'amianto (3.1.2.28 - cap.
2307)141.000 239.000 285.000 P
3.Fondo nazionale politiche sociali
(agevolazioni in materia di handicap, assegno
ai nuclei familiari, assegni di maternità)
(3.1.5.1 - cap. 1711)243.000 104.000 115.000 P
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA310.000 310.000 310.000
1.Spese di giustizia (2.1.2.1 - cap. 1360)310.000 310.000 310.000 P
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI21.565 21.565 21.565
1.Legge 13 luglio 1965, n. 932 (9.1.2.2 - cap.
2202)532 532 532 P
2.Legge 4 giugno 1997, n. 170 (9.1.2.3 - cap.
2302)72 72 72 P
3.Legge 15 marzo 1986, n. 103 (10.1.2.2 - cap.
2740)15 15 15 P
4.Decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 29 ottobre 1947, n. 1558 (10.1.2.3
- cap. 2752/1)8.941 8.941 8.941 P
5.Legge 11 giugno 1960, n. 723 (10.1.2.3 - cap.
2752/3)21 21 21 P
6.Legge 11 giugno 1960, n. 723 (10.1.2.3 - cap.
2752/4)17 17 17 P
7.Legge 11 febbraio 1958, n. 340 (10.1.2.3 -
cap. 2752/5)40 40 40 P
8.Legge 23 dicembre 1972, n. 920 (10.1.2.3 -
cap. 2752/6)1.026 1.026 1.026 P
9.Legge 10 marzo 1982, n. 127 (10.1.2.3 - cap.
2752/7)378 378 378 P
10.Legge 27 maggio 1985, n. 253 (11.1.2.3 -
cap. 3104)723 723 723 P
11.Legge 13 novembre 1947, n. 1622 (11.1.2.5 -
cap. 3108/1)1.002 1.002 1.002 P
12.Legge 18 novembre 1995, n. 496 (12.1.2.3 -
cap. 3393/13)291 291 291 P
13.Legge 12 luglio 1999, n. 232 (12.1.2.3 - cap.
3394)1.734 1.734 1.734 P
14.Legge 28 marzo 1962, n. 232 (13.1.2.2 - cap.
3750/3)4.777 4.777 4.777 P
15.Legge 16 maggio 1947, n. 546 (13.1.2.2 -
cap. 3750/2)1.050 1.050 1.050 P
16.Legge 19 luglio 1956, n. 1015 (13.1.2.2 -
cap. 3751)197 197 197 P
17.Legge 23 luglio 1949, n. 433 (15.1.2.5 - cap.
4051/1)749 749 749 P
MINISTERO DELL'INTERNO505.191 230.106 230.106
1.Fondo ordinario enti locali (2.1.2.6 - cap.
1316)97.191 26.106 26.106 P
2.Finanziamento enti locali - Fondo sviluppo
investimenti (2.2.3.5 - cap. 7232)408.000 204.000 204.000 P
Totale4.612.756 2.719.671 2.890.671
P onere permanente
Allegato 2
(Articolo 4, comma 247)
AMMINISTRAZIONESTANZIAMENTI 2004
(in euro)
Ministero dell'economia e delle finanze
Calamità naturali168.558.000
Legge 31 dicembre 1991, n. 433, art. 1, comma 1168.558.000
Incentivi alle imprese333.631.000
Legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 18, commi ottavo e nono25.823.000
Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 12, comma 225.823.000
Decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, art. 2, comma 1 281.985.000
Difesa del suolo e tutela ambientale319.709.000
Legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 12258.228.000
Legge 31 gennaio 1994, n. 9761.481.000
Totale Ministero dell'economia e delle finanze821.898.000
Ministero della giustizia
Edilizia penitenziaria e giudiziaria137.367.207
Decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 novembre 2002, n. 25920.658.276
Regio decreto 18 giugno 1931, n. 787116.708.931
Totale Ministero della giustizia137.367.207
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Università e ricerca238.074.622
Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 528.405.000
Legge 10 gennaio 2000, n. 610.329.138
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 104115.493.707
Legge 21 febbraio 1980, n. 2834.783.372
Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 12749.063.405
Edilizia universitaria196.992.393
Legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, comma 8153.773.000
Legge 3 agosto 1998, n. 295, art. 3, comma 2820.393
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 9042.399.000
Totale Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca435.067.015
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
Difesa del suolo e tutela ambientale937.168.772
Legge 9 dicembre 1998, n. 426185.825.827
Legge 28 dicembre 2001, n. 44812.911.000
Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 49206.583.000
Legge 8 ottobre 1997, n. 34413.118.005
Legge 22 febbraio 2001, n. 361.032.914
Legge 23 marzo 2001, n. 931.549.371
Legge 5 marzo 1963, n. 36611.568.634
Decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni,
dalla
legge 3 agosto 1998, n. 267206.583.000
Regio decreto 25 luglio 1904, n. 52341.316.552
Decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 10102.006.705
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 15342.220.764
Legge 18 maggio 1989, n. 183200.000.000
Legge 27 dicembre 2002, n. 28945.000.000
Legge 31 luglio 2002, n. 1797.453.000
Totale Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio937.168.772
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Opere strategiche391.650.000
Legge 1° agosto 2002, n. 166, art. 13391.650.000
Totale Ministero delle infrastrutture e dei trasporti391.650.000
Ministero della difesa
Ricerca scientifica115.000.000
Decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264115.000.000
Totale Ministero della difesa115.000.000
Ministero delle politiche agricole e forestali
Agricoltura, foreste e pesca222.267.520
Legge 15 dicembre 1998, n. 4411.549.371
Legge 27 luglio 1999, n. 2681.549.371
Legge 25 febbraio 2000, n. 392.582.285
Legge 2 dicembre 1998, n. 4232.582.284
Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, art. 26.870.908
Legge 23 dicembre 1999, n. 499, art. 4103.291.000
Legge 8 agosto 1991, n. 267, art. 1, comma 110.329.000
Legge 30 aprile 1976, n. 386, art. 18, comma quarto551.060
Decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni,
dalla
legge 7 aprile 1995, n. 104, art. 1967.139.397
Decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 giugno 2002, n. 118, art. 2, comma 125.822.844
Totale Ministero delle politiche agricole e forestali222.267.520
Ministero per i beni e le attività culturali
Patrimonio culturale323.624.661
Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368211.897.564
Legge 23 febbraio 2001, n. 29, art. 3, comma 15.164.569
Legge 29 dicembre 2000, n. 400, art. 3, comma 1206.583
Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 322.582.285
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 8377.468.535
Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441896.793
Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 49011.387.874
Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.
14096.504.001
Legge 1° agosto 2002, n. 166, art. 23, comma 15.000.000
Legge 1° agosto 2002, n. 166, art. 42, comma 62.000.000
Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127516.457
Totale Ministero per i beni e le attività culturali323.624.661
Prospetto di copertura
(Articolo 4, comma 248)
Copertura degli oneri di natura corrente previsti dalla legge finanziaria
(Articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978)
(Omissis)
Tabella A
Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente
(Omissis)
Tabella B
Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di conto capitale
(Omissis)
Tabella C
Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui
quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria
(Omissis)
Tabella D
Rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia
classificati tra le spese in conto capitale
(Omissis)
Tabella E
Variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della
riduzione di autorizzazioni legislative di spesa precedentemente disposte
(Omissis)
Tabella F
Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa
recate da leggi pluriennali
(Omissis)