L. 8 agosto 1995, n. 335. Agg. G.U. 28/10/2004
Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 agosto 1995, n. 190, S.O.
L'art. 1, L. 8 agosto 1996, n. 417 (Gazz. Uff. 12 agosto 1996, n. 188) ha
differito i termini per l'esercizio delle deleghe normative previste dalla
presente legge al 30 aprile 1997. Vedi, anche, l'art. 59, L. 27 dicembre 1997,
n. 449, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità
generale dello Stato, nonché l'art. 45, L. 17 maggio 1999, n. 144, riportata
alla voce Economia nazionale (Sviluppo della).
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le
seguenti istruzioni:
- Comando generale della Guardia di Finanza: Circ. 29 marzo 2001, n. 100380;
- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Circ. 8
gennaio 1999, n. 1; Circ. 10 maggio 1996, n. 32; Circ. 20 marzo 1997, n. 37;
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione
pubblica): Circ. 10 gennaio 1996, n. 2; Circ. 29 marzo 1996, n. 21; Circ. 10
giugno 1996, n. 32; Circ. 10 marzo 1997, n. 15; Circ. 24 ottobre 1997, n. 57;
Circ. 31 marzo 1998, n. 17; Circ. 15 marzo 1999, n. 17; Circ. 15 marzo 2000, n.
17; Informativa 8 giugno 2000, n. 27; Circ. 21 luglio 2000, n. 38; Circ. 24
luglio 2000, n. 39; Informativa 3 ottobre 2000, n. 47; Circ. 9 luglio 2001, n.
261/M; Informativa 11 luglio 2001, n. 34; Informativa 12 novembre 2001, n. 60;
Informativa 11 dicembre 2001, n. 67; Informativa 8 gennaio 2002, n. 2;
Informativa 9 gennaio 2002, n. 3; Circ. 10 gennaio 2002, n. 1; Informativa 25
gennaio 2002, n. 7; Informativa 30 gennaio 2002, n. 11; Informativa 11 marzo
2002, n. 27; Informativa 14 marzo 2002, n. 30; Informativa 20 marzo 2002, n. 32;
Informativa 5 aprile 2002, n. 35; Informativa 24 aprile 2002, n. 45; Informativa
6 maggio 2002, n. 48; Informativa 7 maggio 2002, n. 13; Informativa 22 maggio
2002, n. 51; Informativa 27 maggio 2002, n. 15; Informativa 29 maggio 2002, n.
53; Circ. 7 maggio 2003, n. 14; Informativa 24 ottobre 2003, n. 47; Circ. 17
dicembre 2003, n. 33; Nota 2 marzo 2004, n. 5; Circ. 16 marzo 2004, n. 1
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 25 agosto 1995, n.
234; Circ. 15 gennaio 1996, n. 10; Circ. 15 gennaio 1996, n. 11; Circ. 15
gennaio 1996, n. 9; Msg. 19 gennaio 1996, n. 06706; Circ. 22 gennaio 1996, n.
18; Circ. 23 gennaio 1996, n. 21; Msg. 23 gennaio 1996, n. 07093; Circ. 27
gennaio 1996, n. 26; Circ. 29 gennaio 1996, n. 27; Circ. 20 febbraio 1996, n.
38; Circ. 24 febbraio 1996, n. 44; Circ. 29 febbraio 1996, n. 49; Circ. 5 marzo
1996, n. 52; Circ. 20 aprile 1996, n. 91; Circ. 24 aprile 1996, n. 92; Circ. 4
maggio 1996, n. 97; Circ. 15 maggio 1996, n. 103; Circ. 20 maggio 1996, n. 107;
Circ. 25 maggio 1996, n. 112; Circ. 25 maggio 1996, n. 113; Circ. 30 maggio
1996, n. 115; Circ. 6 giugno 1996, n. 117; Circ. 12 giugno 1996, n. 123; Circ.
12 giugno 1996, n. 124; Circ. 11 luglio 1996, n. 144; Circ. 23 luglio 1996, n.
153; Circ. 8 agosto 1996, n. 165; Circ. 19 agosto 1996, n. 169; Circ. 22 agosto
1996, n. 171; Circ. 7 settembre 1996, n. 177; Circ. 14 settembre 1996, n. 180;
Circ. 3 ottobre 1996, n. 189; Circ. 5 ottobre 1996, n. 191; Circ. 17 ottobre
1996, n. 201; Circ. 21 ottobre 1996, n. 204; Circ. 24 ottobre 1996, n. 208;
Circ. 14 novembre 1996, n. 220; Circ. 15 novembre 1996, n. 221; Circ. 19
novembre 1996, n. 224; Circ. 20 novembre 1996, n. 225; Circ. 21 novembre 1996,
n. 226; Circ. 28 novembre 1996, n. 238; Circ. 13 dicembre 1996, n. 251; Circ. 13
dicembre 1996, n. 252; Circ. 28 dicembre 1996, n. 263; Circ. 25 gennaio 1997, n.
17; Circ. 28 gennaio 1997, n. 20; Circ. 30 gennaio 1997, n. 23; Circ. 7 febbraio
1997, n. 25; Circ. 10 febbraio 1997, n. 26; Circ. 12 febbraio 1997, n. 28; Circ.
13 febbraio 1997, n. 30; Circ. 14 febbraio 1997, n. 32; Circ. 22 febbraio 1997,
n. 41; Circ. 15 marzo 1997, n. 62; Circ. 24 marzo 1997, n. 74; Circ. 25 marzo
1997, n. 77; Circ. 28 marzo 1997, n. 83; Circ. 8 aprile 1997, n. 90; Circ. 24
aprile 1997, n. 100; Circ. 30 aprile 1997, n. 101; Circ. 30 aprile 1997, n. 103;
Circ. 9 maggio 1997, n. 106; Circ. 21 giugno 1997, n. 139; Circ. 10 luglio 1997,
n. 155; Circ. 17 luglio 1997, n. 159; Circ. 19 luglio 1997, n. 162; Circ. 2
agosto 1997, n. 180; Circ. 30 agosto 1997, n. 190; Circ. 22 settembre 1997, n.
194; Circ. 2 ottobre 1997, n. 200; Circ. 8 ottobre 1997, n. 201; Circ. 15
ottobre 1997, n. 205; Circ. 15 ottobre 1997, n. 206; Circ. 28 ottobre 1997, n.
211; Circ. 14 novembre 1997, n. 225; Circ. 21 novembre 1997, n. 236; Circ. 28
novembre 1997, n. 246; Circ. 18 dicembre 1997, n. 257; Circ. 22 dicembre 1997,
n. 261; Circ. 24 dicembre 1997, n. 267; Circ. 24 dicembre 1997, n. 263; Circ. 29
dicembre 1997, n. 271; Circ. 17 gennaio 1998, n. 11; Circ. 29 gennaio 1998, n.
18; Circ. 18 febbraio 1998, n. 38; Circ. 24 febbraio 1998, n. 44; Circ. 26
febbraio 1998, n. 47; Circ. 5 marzo 1998, n. 50; Circ. 6 marzo 1998, n. 57;
Circ. 10 marzo 1998, n. 58; Circ. 1 aprile 1998, n. 72; Circ. 8 aprile 1998, n.
79; Circ. 9 aprile 1998, n. 80; Circ. 9 aprile 1998, n. 82; Circ. 28 aprile
1998, n. 89; Circ. 15 maggio 1998, n. 106; Circ. 4 giugno 1998, n. 118; Circ. 9
giugno 1998, n. 123; Circ. 10 giugno 1998, n. 124; Circ. 11 giugno 1998, n. 126;
Circ. 30 giugno 1998, n. 142; Circ. 11 luglio 1998, n. 149; Circ. 17 luglio
1998, n. 156; Circ. 23 luglio 1998, n. 165; Circ. 28 luglio 1998, n. 171; Circ.
3 agosto 1998, n. 179; Circ. 18 agosto 1998, n. 188; Circ. 26 agosto 1998, n.
193; Circ. 14 settembre 1998, n. 200; Circ. 2 ottobre 1998, n. 206; Circ. 6
ottobre 1998, n. 211; Circ. 9 ottobre 1998, n. 214; Circ. 21 ottobre 1998, n.
218; Circ. 20 novembre 1998, n. 238; Circ. 9 dicembre 1998, n. 247; Circ. 11
dicembre 1998, n. 249; Circ. 5 febbraio 1999, n. 19; Circ. 4 marzo 1999, n. 55;
Circ. 1 aprile 1999, n. 78; Circ. 12 maggio 1999, n. 104; Circ. 7 dicembre 1999,
n. 209; Circ. 17 dicembre 1999, n. 219; Circ. 21 dicembre 1999, n. 223; Circ. 10
gennaio 2000, n. 5; Circ. 4 gennaio 1996, n. 2; Circ. 26 giugno 1996, n. 133;
Circ. 16 febbraio 2000, n. 37; Circ. 16 febbraio 2000, n. 38; Circ. 21 febbraio
2000, n. 41; Circ. 23 febbraio 2000, n. 47; Circ. 1 marzo 2000, n. 55; Circ. 18
aprile 2000, n. 79; Circ. 21 aprile 2000, n. 83; Circ. 2 maggio 2000, n. 90;
Circ. 12 maggio 2000, n. 92; Circ. 31 maggio 2000, n. 88bis; Circ. 27 giugno
2000, n. 121; Circ. 24 agosto 2000, n. 148; Circ. 4 dicembre 2000, n. 201; Circ.
9 ottobre 2000, n. 169; Circ. 11 dicembre 2000, n. 207; Circ. 27 dicembre 2000,
n. 220; Circ. 11 gennaio 2001, n. 7; Circ. 24 gennaio 2001, n. 16; Circ. 29
gennaio 2001, n. 21; Circ. 2 febbraio 2001, n. 21bis; Circ. 6 febbraio 2001, n.
28; Circ. 7 febbraio 2001, n. 32; Msg. 26 febbraio 2001, n. 247; Circ. 16 maggio
2001, n. 104; Circ. 10 agosto 2001, n. 161; Circ. 19 luglio 2001, n. 145; Circ.
23 luglio 2001, n. 147; Circ. 20 dicembre 2001, n. 224; Msg. 4 gennaio 2002, n.
2; Circ. 8 gennaio 2002, n. 10; Circ. 28 gennaio 2002, n. 26; Msg. 30 gennaio
2002, n. 41; Msg. 31 gennaio 2002, n. 44; Circ. 22 febbraio 2002, n. 40; Msg. 28
marzo 2002, n. 257; Circ. 12 aprile 2002, n. 77; Circ. 16 aprile 2002, n. 81;
Circ. 2 luglio 2002, n. 125; Circolare 29 luglio 2002, n. 138; Msg. 13 settembre
2002, n. 314; Msg. 6 dicembre 2002, n. 910; Circ. 16 dicembre 2002, n. 184; Msg.
23 gennaio 2003, n. 22; Circ. 30 gennaio 2003, n. 21; Circ. 12 febbraio 2003, n.
35; Msg. 4 marzo 2003, n. 164; Msg. 25 marzo 2003, n. 33; Circ. 12 maggio 2003,
n. 86; Circ. 26 maggio 2003, n. 93; Circ. 16 giugno 2003, n. 104; Msg. 3 luglio
2003, n. 71; Circ. 14 luglio 2003, n. 129; Msg. 20 agosto 2003, n. 306; Msg. 15
settembre 2003, n. 327; Msg. 13 ottobre 2003, n. 40; Circ. 23 dicembre 2003, n.
199; Circ. 23 gennaio 2004, n. 17; Msg. 26 gennaio 2004, n. 2159; Circ. 5
febbraio 2004, n. 22; Msg. 12 marzo 2004, n. 7288;
- ISTAT (Istituto nazionale di statistica): Circ. 28 marzo 1996, n. 17; Circ. 31
luglio 1996, n. 34;
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 12 dicembre 1997, n. 18245;
- Ministero dei trasporti: Circ. 8 gennaio 1998, n. 4;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 8 gennaio 1996, n. 8;
Circ. 30 marzo 1996, n. 40451; Circ. 9 agosto 1996, n. 7/61751/L.335.95; Circ. 9
novembre 1996, n. 149; Circ. 24 giugno 1997, n. 10PS/90120/140; Circ. 22
settembre 1997, n. 7/61920/L.335/95; Circ. 12 gennaio 1998, n. 9/98; Circ. 9
aprile 1998, n. 48/98; Circ. 21 aprile 2000, n. 25/2000;
- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 14
maggio 1998, n. 41; Circ. 24 giugno 1998, n. 57; Circ. 28 luglio 1998, n.
133986-166512; Circ. 31 luglio 1998, n. 66; Circ. 28 ottobre 1998, n. 845;
- Ministero del tesoro: Circ. 12 gennaio 1996, n. 665; Circ. 15 gennaio 1996, n.
3; Circ. 23 gennaio 1996, n. 667; Circ. 21 febbraio 1996, n. 671; Circ. 5 marzo
1996, n. 20; Circ. 8 marzo 1996, n. 22; Circ. 8 marzo 1996, n. 124606; Circ. 25
marzo 1996, n. 681; Circ. 3 maggio 1996, n. 684; Circ. 4 giugno 1996, n. 692;
Circ. 27 giugno 1996, n. 696; Circ. 29 luglio 1996, n. 701; Circ. 20 settembre
1996, n. 122750-118220; Circ. 25 settembre 1996, n. 187622; Circ. 2 ottobre
1996, n. 712; Circ. 11 ottobre 1996, n. 713; Circ. 25 ottobre 1996, n. 714;
Circ. 29 ottobre 1996, n. 203502; Circ. 6 dicembre 1996, n. 79; Circ. 16 gennaio
1997, n. 728; Circ. 16 gennaio 1997, n. 729; Circ. 16 gennaio 1997, n. 730;
Circ. 13 febbraio 1997, n. 194115-21235; Circ. 14 marzo 1997, n. 749; Circ. 21
marzo 1997; Circ. 1 aprile 1997, n. 751; Circ. 28 aprile 1997, n. 754; Circ. 2
maggio 1997, n. 755; Circ. 27 maggio 1997, n. 763; Circ. 5 agosto 1997, n. 64;
Circ. 15 settembre 1997, n. 782; Circ. 13 ottobre 1997, n. 786; Circ. 26 gennaio
1998, n. 6;
- Ministero dell'interno: Circ. 11 maggio 1999, n. 333-H/N18;
- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 14 novembre
2001, n. 606;
- Ministero della difesa: Circ. 23 luglio 2001, n. DGPM/IV/10/92284;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 8 gennaio 1996, n. 7; Circ. 16
gennaio 1996, n. 17; Circ. 8 marzo 1996, n. 103; Circ. 25 marzo 1996, n. 120;
Circ. 4 aprile 1996, n. 138; Circ. 17 aprile 1996, n. 147; Circ. 9 maggio 1996,
n. 181; Circ. 10 maggio 1996, n. 183; Circ. 14 giugno 1996, n. 229; Circ. 8
agosto 1996, n. 498; Circ. 24 ottobre 1996, n. 671; Circ. 11 novembre 1996, n.
692; Circ. 4 dicembre 1996, n. 727; Circ. 9 dicembre 1996, n. 733; Circ. 30
dicembre 1996, n. 784; Circ. 27 gennaio 1997, n. 63; Circ. 14 marzo 1997, n.
173; Circ. 21 maggio 1997, n. 310; Circ. 21 agosto 1997, n. 525; Circ. 1
settembre 1997, n. 370; Circ. 11 dicembre 1997, n. 791; Circ. 17 dicembre 1997,
n. 861; Circ. 28 gennaio 1998, n. 36; Circ. 12 febbraio 1998, n. 54; Circ. 20
febbraio 1998, n. 24905/BL; Circ. 20 marzo 1998, n. 137; Circ. 27 aprile 1998,
n. 198; Circ. 27 aprile 1998, n. 202; Circ. 5 giugno 1998, n. 255; Circ. 25
giugno 1998, n. 282; Circ. 30 giugno 1998, n. 294; Circ. 21 luglio 1998, n. 317;
Circ. 18 settembre 1998, n. 387; Circ. 11 dicembre 1998, n. 480; Circ. 26
febbraio 1999, n. 50; Circ. 1 dicembre 1999, n. 290; Circ. 10 aprile 2000, n.
113; Circ. 9 giugno 2000, n. 159; Circ. 8 settembre 2000, n. 213; Circ. 19
ottobre 2000, n. 234;
- Ministero delle finanze: Circ. 22 febbraio 1996, n. 46/E; Circ. 3 maggio 1996,
n. 108/E; Circ. 25 luglio 1997, n. 212/E; Circ. 11 marzo 1998, n. 80/E; Circ. 9
ottobre 1998, n. 235/E; Circ. 4 marzo 1999, n. 55/E; Circ. 17 ottobre 2000, n.
50338;
- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 12 settembre 1996, n. 19/96; Circ. 22
ottobre 1996, n. 4/1/1289/S; Circ. 24 giugno 1998, n. 113-2-516(14)/1998-bis;
Circ. 28 aprile 1998, n. 1786/S/APN/2042;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 30 dicembre 1996, n. 166;
Circ. 13 marzo 1997, n. 88; Circ. 17 settembre 1997, n. 189; Circ. 2 dicembre
1997, n. 253;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 12 giugno 1998, n. 1100/AG2;
Circ. 14 novembre 2000, n. 13/2000;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e
gli affari regionali: Circ. 28 febbraio 1996, n. 1366; Circ. 18 marzo 1996, n.
2283; Circ. 7 dicembre 1996, n. 5247;
- Ufficio Italiano Cambi: Circ. 11 gennaio 1996, n. 734N; Circ. 23 aprile 1997,
n. 373.
1. Princìpi generali; sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici
obbligatori e requisiti di accesso; regime dei cumuli.
1. La presente legge ridefinisce il sistema previdenziale allo scopo di
garantire la tutela prevista dall'articolo 38 della Costituzione, definendo i
criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione
dei trattamenti alla contribuzione, le condizioni di accesso alle prestazioni
con affermazione del principio di flessibilità, l'armonizzazione degli
ordinamenti pensionistici nel rispetto della pluralità degli organismi
assicurativi, l'agevolazione delle forme pensionistiche complementari allo scopo
di consentire livelli aggiuntivi di copertura previdenziale, la stabilizzazione
della spesa pensionistica nel rapporto con il prodotto interno lordo e lo
sviluppo del sistema previdenziale medesimo.
2. Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi fondamentali di
riforma economico-sociale della Repubblica. Le successive leggi della Repubblica
non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se non mediante
espresse modificazioni delle sue disposizioni. È fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 3, lettera h), dello Statuto speciale della Valle d'Aosta,
adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (2), e dalle relative
norme di attuazione; la cui armonizzazione con i princìpi della presente legge
segue le procedure di cui all'articolo 48-bis dello Statuto stesso.
3. La presente legge costituisce parte integrante della manovra di finanza
pubblica per gli anni 1995-1997 e di quella per gli anni 1996-1998 e concorre al
mantenimento dei limiti massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al
mercato finanziario stabiliti dall'articolo 1, commi 1 e 2, della L. 23 dicembre
1994, n. 725 (legge finanziaria 1995) (3). Le successive disposizioni
determinano gli effetti finanziari di contenimento stabiliti dall'art. 13, comma
1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (3), e realizzano gli obiettivi
quantitativi di cui alla allegata tabella 1, ai sensi dell'art. 11-ter, comma 5,
della L. 5 agosto 1978, n. 468 (3), e successive modificazioni.
4. Per gli anni 1996-1997, al fine di integrare gli effetti finanziari in
termini di competenza di cui al comma 3, sono considerate le maggiori entrate di
cui al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 (4), convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, rispettivamente per lire 295 miliardi e per
lire 1.880 miliardi.
5. Nel triennio 1996-1998, qualora non siano realizzati gli obiettivi
quantitativi di contenimento della spesa previdenziale di cui alla allegata
tabella 1, il Governo della Repubblica adotta misure di modificazione dei
parametri dell'ordinamento previdenziale necessarie a ripristinare, a decorrere
dall'anno di riferimento della medesima manovra finanziaria, il pieno rispetto
degli obiettivi finanziari di cui alla tabella predetta. Le modifiche dei
parametri devono riguardare i singoli comparti nei quali si sono verificati gli
scostamenti. Ai fini del riequilibrio finanziario del sistema previdenziale non
può prevedersi l'aumento delle entrate se non per il limitato periodo necessario
alla produzione degli effetti derivanti dalla predetta modifica dei parametri e
nel comparto in cui si verifica lo scostamento. A decorrere dal 1998, nel
documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 3 della
legge 5 agosto 1978, n. 468 (3), in apposita sezione nella parte dedicata agli
andamenti tendenziali, sono analizzate le proiezioni per il successivo decennio
della spesa previdenziale. Ove si riscontrino scostamenti al percorso di
riequilibrio previsto dal comma 3, nella parte dedicata alla definizione degli
obiettivi, ovvero, risulti tendenzialmente in peggioramento l'equilibrio
patrimoniale e finanziario dei singoli fondi del sistema previdenziale
obbligatorio, sono indicate le correzioni da apportare alla presente legge con
apposito provvedimento. Per quanto previsto dal presente comma il Governo si
avvale del Nucleo di valutazione per la spesa previdenziale di cui al comma 44
che, a tal fine, è tenuto a predisporre una serie di indicatori idonei a
valutare la dinamica dell'equilibrio finanziario relativo ai flussi
previdenziali di ciascuna gestione del sistema previdenziale obbligatorio.
6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione generale obbligatoria e
nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, è determinato secondo il
sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il
coefficiente di trasformazione di cui all'allegata tabella A relativo all'età
dell'assicurato al momento del pensionamento. Per tener conto delle frazioni di
anno rispetto all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, il
coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto
tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione
dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella
dell'assicurato ed il numero dei mesi. Ad ogni assicurato è inviato, con cadenza
annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la
progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione
assicurativa nonché l'ammontare dei redditi di lavoro dipendente e delle
relative ritenute indicati nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta (4/a).
7. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, nei
casi di maturazione di anzianità contributive pari o superiori a 40 anni si
applica il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni, in
presenza di età anagrafica inferiore. Ai fini del computo delle predette
anzianità non concorrono le anzianità derivanti dal riscatto di periodi di
studio e dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi e la
contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento
del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5.
8. Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale si applica
alla base imponibile l'aliquota di computo nei casi che danno luogo a
versamenti, ad accrediti o ad obblighi contributivi e la contribuzione così
ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con
esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione.
9. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale
del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente
l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica
del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare ai soli fini del
calcolo del montante contributivo sono quelli relativi alla serie preesistente
anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova
serie per gli anni successivi.
10. Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme
sostitutive ed esclusive della medesima, l'aliquota per il computo della
pensione è fissata al 33 per cento. Per i lavoratori autonomi iscritti
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) detta aliquota è fissata
al 20 per cento (4/b).
11. Sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento effettivo del
tasso di variazione del PIL di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi
soggetti a contribuzione previdenziale, rilevati dall'ISTAT, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentito il Nucleo di valutazione di cui al
comma 44, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le competenti
Commissioni parlamentari e le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e
dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ridetermina,
ogni dieci anni, il coefficiente di trasformazione previsto al comma 6.
12. Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che
alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva
inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente
al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della
pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente
precedentemente alla predetta data;
b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo
alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo.
13. Per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che
alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di
almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa
vigente in base al sistema retributivo.
14. L'importo dell'assegno di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n.
222 (5), liquidato con il sistema contributivo, ovvero la quota di esso nei casi
di applicazione del comma 12, lettera b), sono determinati secondo il predetto
sistema, assumendo il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni
nel caso in cui l'età dell'assicurato all'atto dell'attribuzione dell'assegno
sia ad essa inferiore. Il predetto coefficiente di trasformazione è utilizzato
per il calcolo delle pensioni ai superstiti dell'assicurato nel caso di decesso
ad un'età inferiore ai 57 anni.
15. Per il calcolo delle pensioni di inabilità secondo i sistemi di cui ai commi
da 6 a 12, le maggiorazioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 12
giugno 1984, n. 222 (5), si computano, secondo il sistema contributivo, per
l'attribuzione di un'anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni,
aggiungendo al montante individuale, posseduto all'atto dell'ammissione al
trattamento, un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo mancante al
raggiungimento del sessantesimo anno di età dell'interessato computata in
relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque
anni e rivalutate ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 503. Per la liquidazione del trattamento si assume il coefficiente di
trasformazione di cui al comma 14 (6/cost).
16. Alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non si
applicano le disposizioni sull'integrazione al minimo.
17. Con decorrenza dal 1 gennaio 1996, per i casi regolati dagli articoli 3,
comma 3, e 7, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
l'incremento delle settimane di riferimento delle retribuzioni pensionabili, già
previsto nella misura del 50 per cento, è sostituito dalla misura del 66,6 per
cento del numero delle settimane intercorrenti tra il 1 gennaio 1996 e la data
di decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto (6/cost).
18. Per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS che al 31 dicembre 1992 abbiano
avuto un'anzianità contributiva pari o superiore ai 15 anni, gli incrementi di
cui al comma 17 ai fini della determinazione della base pensionabile trovano
applicazione nella stessa misura e con la medesima decorrenza e modalità di
computo ivi previste, entro il limite delle ultime 780 settimane di
contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione.
19. Per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati
esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni di vecchiaia, di
vecchiaia anticipata, di anzianità sono sostituite da un'unica prestazione
denominata "pensione di vecchiaia".
20. Il diritto alla pensione di cui al comma 19, previa risoluzione del rapporto
di lavoro, si consegue al compimento del cinquantasettesimo anno di età (5/a), a
condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno
cinque anni di contribuzione effettiva e che l'importo della pensione risulti
essere non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui
all'articolo 3, commi 6 e 7. Si prescinde dal predetto requisito anagrafico al
raggiungimento della anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, determinata
ai sensi del comma 7, secondo periodo, nonché dal predetto importo dal
sessantacinquesimo anno di età. Qualora non sussistano i requisiti assicurativi
e contributivi per la pensione ai superstiti in caso di morte dell'assicurato,
ai medesimi superstiti, che non abbiano diritto a rendite per infortunio sul
lavoro o malattia professionale in conseguenza del predetto evento e che si
trovino nelle condizioni reddituali di cui all'articolo 3, comma 6, compete una
indennità una tantum, pari all'ammontare dell'assegno di cui al citato articolo
3, comma 6, moltiplicato per il numero delle annualità di contribuzione
accreditata a favore dell'assicurato, da ripartire fra gli stessi in base ai
criteri operanti per la pensione ai superstiti. Per periodi inferiori all'anno,
la predetta indennità è calcolata in proporzione alle settimane coperte da
contribuzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, determina, con decreto, le modalità e i termini per
il conseguimento dell'indennità (6).
21. Per i pensionati di età inferiore ai 63 anni la pensione di vecchiaia di cui
al comma 19 non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente nella loro
interezza e con quelli da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento per la
parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e
fino a concorrenza con i redditi stessi.
22. Per i pensionati di età pari o superiore ai 63 anni la pensione di vecchiaia
di cui al comma 19 non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente ed autonomo
nella misura del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento minimo
dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza dei redditi
stessi.
23. Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione è conseguibile a
condizione della sussistenza dei requisiti di anzianità contributiva e
anagrafica previsti dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata
in via transitoria come integrata dalla presente legge. Ai medesimi lavoratori è
data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico
esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ivi comprese quelle
relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19, a
condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a
quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo (6/a).
24. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni in materia di
criteri di calcolo, di retribuzioni di riferimento, di coefficienti di
rivalutazione e di ogni altro elemento utile alla ricostruzione delle posizioni
assicurative individuali ai fini dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 23,
avendo presente, ai fini del computo del montante contributivo per i periodi di
contribuzione fino al 31 dicembre 1995, l'andamento delle aliquote vigente nei
diversi periodi, nel limite massimo della contemporanea aliquota in atto presso
il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (6/b).
25. Il diritto alla pensione di anzianità dei lavoratori dipendenti a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti e delle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue:a) al
raggiungimento di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, in
concorrenza con almeno 57 anni di età anagrafica;
b) al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni;
c) [al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 37 anni, o
comunque a quella riportata nella colonna 2 dell'allegata tabella B, se
superiore, nei casi in cui il rapporto di lavoro sia stato trasformato in
rapporto di lavoro a tempo parziale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726 (7), convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni. La pensione maturata è
cumulabile con la retribuzione ed è ridotta in ragione inversamente
proporzionale alla riduzione, non superiore al 50 per cento, dell'orario normale
di lavoro; la somma della pensione e della retribuzione non può comunque
superare l'ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a parità di
altre condizioni, presti la sua opera a tempo pieno] (7/a).
26. Per i lavoratori dipendenti iscritti alle forme previdenziali di cui al
comma 25, fermo restando il requisito dell'anzianità contributiva pari o
superiore a trentacinque anni, nella fase di prima applicazione, il diritto alla
pensione di anzianità si consegue in riferimento agli anni indicati
nell'allegata tabella B, con il requisito anagrafico di cui alla medesima
tabella B, colonna 1, ovvero, a prescindere dall'età anagrafica, al
conseguimento della maggiore anzianità contributiva di cui alla medesima tabella
B, colonna 2.
27. Il diritto alla pensione anticipata di anzianità per le forme esclusive
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti è conseguibile, nella fase transitoria, oltre che nei casi previsti
dal comma 26, anche:
a) ferma restando l'età anagrafica prevista dalla citata tabella B, in base alla
previgente disciplina degli ordinamenti previdenziali di appartenenza ivi
compresa l'applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui
all'articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (7/b);
b) a prescindere dall'età anagrafica di cui alla lettera a), in presenza dei
requisiti di anzianità contributiva indicati nell'allegata tabella C, con
applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui all'allegata
tabella D che operano altresì per i casi di anzianità contributiva ricompresa
tra i 29 e i 37 anni alla data del 31 dicembre 1995. I lavoratori, ai quali si
applica la predetta tabella D, possono accedere al pensionamento al 1 gennaio
dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito contributivo
prescritto (8).
28. Per i lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria,
oltre che nell'ipotesi di cui al comma 25, lettera b), il diritto alla pensione
di anzianità si consegue al raggiungimento di un'anzianità contributiva non
inferiore a 35 anni ed al compimento del cinquantasettesimo anno di età (8/a).
Per il biennio 1996-1997 il predetto requisito di età anagrafica è fissato al
compimento del cinquantaseiesimo anno di età.
29. I lavoratori, che risultano essere in possesso dei requisiti di cui ai commi
25, 26, 27, lettera a), e 28: entro il primo trimestre dell'anno, possono
accedere al pensionamento di anzianità al 1 luglio dello stesso anno, se di età
pari o superiore a 57 anni; entro il secondo trimestre, possono accedere al
pensionamento al 1 ottobre dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57
anni; entro il terzo trimestre, possono accedere al pensionamento al 1 gennaio
dell'anno successivo; entro il quarto trimestre, possono accedere al
pensionamento al 1 aprile dell'anno successivo. In fase di prima applicazione,
la decorrenza delle pensioni è fissata con riferimento ai requisiti di cui alla
allegata tabella E per i lavoratori dipendenti e autonomi, secondo le decorrenze
ivi indicate. Per i lavoratori iscritti ai regimi esclusivi dell'assicurazione
generale obbligatoria, che accedono al pensionamento secondo quanto previsto dal
comma 27, lettera b), la decorrenza della pensione è fissata al 1 gennaio
dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianità
contributiva.
30. All'articolo 13, comma 5, lettera c), della legge 23 dicembre 1994, n. 724
(8/b), le parole: "fino a 30 anni" sono sostituite dalle seguenti: "inferiore a
31 anni". Per i lavoratori dipendenti privati e pubblici in possesso alla data
del 31 dicembre 1993 del requisito dei 35 anni di contribuzione di cui
all'articolo 13, comma 10, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (8/b), la
decorrenza della pensione, ove non già stabilita con decreto ministeriale
emanato ai sensi del medesimo comma, è fissata al 1 settembre 1995. I lavoratori
autonomi iscritti all'INPS, in possesso del requisito contributivo di cui al
predetto articolo 13, alla data del 31 dicembre 1993 ivi indicata, possono
accedere al pensionamento al 1 gennaio 1996.
31. Per il personale del comparto scuola, ai fini dell'accesso al trattamento di
pensione, la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno
scolastico e il relativo trattamento economico decorre dalla stessa data, fermo
restando quando disposto dall'articolo 13, comma 5, della legge 23 dicembre
1994, n. 724 (8/b) (8/cost). Coloro che abbiano presentato domanda di
pensionamento anticipato in data successiva al 28 settembre 1994 possono
revocare la domanda stessa entro 20 giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della presente legge. Non sono disponibili, per le operazioni
di trasferimento e passaggio relative all'anno scolastico 1995-1996, i posti del
personale del comparto scuola che ha presentato domanda di pensionamento
anticipato in data successiva al 28 settembre 1994. Al personale del comparto
scuola si applica l'articolo 13, comma 10, della legge 23 dicembre 1994, n. 724
(8/b).
32. Le previgenti disposizioni in materia di requisiti di accesso e di
decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianità continuano a trovare
applicazione: nei casi di cessazione dal servizio per invalidità derivanti o
meno da cause di servizio; nei casi di trattamenti di mobilità previsti
dall'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (9); nei casi
di pensionamenti anticipati, previsti da norme specifiche alla data del 30
aprile 1995, in connessione ad esuberi strutturali di manodopera; per i
lavoratori privi di vista. Le predette disposizioni si applicano altresì:
a) per i lavoratori che fruiscano alla data di entrata in vigore della presente
legge dell'indennità di mobilità, ovvero collocati in mobilità in base alle
procedure avviate anteriormente a tale data ai sensi degli articoli 4 e 24 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ove conseguano il
requisito contributivo previsto dai rispettivi ordinamenti durante il periodo di
fruizione dell'indennità di mobilità (9/a);
b) per i lavoratori che raggiungano nel corso del 1995 il requisito contributivo
previsto dall'articolo 18 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (10), in base ai
benefici di cui all'articolo 13, commi 6, 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n.
257 (11), e successive modificazioni, e nel corso dell'anno 1996 presentino
domanda di pensionamento (11/a).
33. (12).
34. (13).
35. (14).
36. I limiti di età anagrafica, di cui ai commi 25, 26, 27 e 28, sono ridotti
fino ad un anno per i lavoratori nei cui confronti trovano applicazione le
disposizioni di cui al D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 374 (15), come modificato ai
sensi dei commi 34 e 35 (15/a).
37. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, il
lavoratore, nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui al
decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374 (15), come modificato ai sensi dei
commi 34 e 35, può optare per l'applicazione del coefficiente di trasformazione
relativo all'età anagrafica all'atto del pensionamento, aumentato di un anno per
ogni sei anni di occupazione nelle attività usuranti ovvero per l'utilizzazione
del predetto periodo di aumento ai fini dell'anticipazione dell'età pensionabile
fino ad un anno rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di
cui al comma 19 (15/b).
38. Per l'attuazione dei commi da 34 a 37 è autorizzata la spesa di lire 250
miliardi annui, a decorrere dal 1996. All'onere per gli anni 1996 e 1997 si
provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni:
per lire 100 miliardi dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale e per lire 150 miliardi dell'accantonamento relativo al
Ministero della pubblica istruzione, iscritti, ai fini del bilancio triennale
1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno 1995.
39. Con uno o più decreti, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare
norme intese a riordinare, armonizzare e razionalizzare, nell'ambito delle
vigenti risorse finanziarie, le discipline dei diversi regimi previdenziali in
materia di contribuzione figurativa, di ricongiunzione, di riscatto e di
prosecuzione volontaria nonché a conformarle al sistema contributivo di calcolo,
secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) armonizzazione, con riferimento anche ai periodi massimi riconoscibili, con
particolare riferimento alle contribuzioni figurative per i periodi di malattia,
per i periodi di maternità e per aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della
legge 20 maggio 1970, n. 300 (16), e successive modificazioni, e degli articoli
3, comma 32, e 11, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (17). Per i
periodi di maternità, revisione dei criteri di accredito figurativo, in costanza
di rapporto lavorativo, escludendo che l'anzianità contributiva pregressa ne
costituisca requisito essenziale;
b) conferma della copertura assicurativa prevista dalla previgente disciplina
per casi di disoccupazione;
c) previsione della copertura assicurativa, senza oneri a carico dello Stato e
secondo criteri attuariali, dei periodi di interruzione del rapporto di lavoro
consentiti da specifiche disposizioni per la durata massima di tre anni; nei
casi di formazione professionale, studio e ricerca e per le tipologie di
inserimento nel mercato del lavoro ove non comportanti rapporti di lavoro
assistiti da obblighi assicurativi, nei casi di lavori discontinui, saltuari,
precari e stagionali per i periodi intercorrenti non coperti da tali obblighi
assicurativi (17/a).
40. Per i trattamenti pensionistici determinati esclusivamente secondo il
sistema contributivo, sono riconosciuti i seguenti periodi di accredito
figurativo:
a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino
al sesto anno di età in ragione di centosettanta giorni per ciascun figlio;
b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al
coniuge e al genitore purché conviventi, nel caso ricorrano le condizioni
previste dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (18), per la durata
di venticinque giorni complessivi l'anno, nel limite massimo complessivo di
ventiquattro mesi;
c) a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi
dell'evento maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età
rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19
pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi. In
alternativa al detto anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione
del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui
all'allegata tabella A, relativo all'età di accesso al trattamento
pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di
due anni in caso di tre o più figli.
41. La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di
assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione
generale obbligatoria è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto
regime. In caso di presenza di soli figli di minore età, studenti, ovvero
inabili, l'aliquota percentuale della pensione è elevata al 70 per cento
limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Gli importi dei trattamenti
pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei
limiti di cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei
redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può
essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora
il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente
precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di
cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo
familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo
la disciplina di cui al primo periodo del presente comma. Sono fatti salvi i
trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in
vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti
(18/cost).
42. All'assegno di invalidità nei casi di cumulo con redditi da lavoro
dipendente, autonomo o di impresa si applicano le riduzioni di cui all'allegata
tabella G. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con l'assegno di
invalidità ridotto non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe
allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo della
fascia immediatamente precedente quella nella quale il reddito posseduto si
colloca. Le misure più favorevoli per i trattamenti in essere alla data di
entrata in vigore della presente legge sono conservate fino al riassorbimento
con i futuri miglioramenti.
43. Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di
invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità,
la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro
o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata
per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
(19), fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti
previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della
presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti (19/a) (19/cost).
44. È istituito, alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, un Nucleo di valutazione della spesa previdenziale con
compiti di osservazione e di controllo dei singoli regimi assicurativi, degli
andamenti economico-finanziari del sistema previdenziale obbligatorio, delle
dinamiche di correlazione tra attivi e pensionati, e dei flussi di finanziamento
e di spesa, anche con riferimento alle singole gestioni, nonché compiti di
propulsione e verifica in funzione della stabilizzazione della spesa
previdenziale. A tal fine il Nucleo, tra l'altro, provvede:
a) ad informare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulle vicende
gestionali che possono interessare l'esercizio di poteri di intervento e
vigilanza;
b) a riferire periodicamente al predetto Ministro sugli andamenti gestionali
formulando, se del caso, proposte di modificazioni normative;
c) a programmare ed organizzare ricerche e rilevazioni anche mediante
acquisizione di dati e informazioni presso ciascuna delle gestioni;
d) a predisporre per gli adempimenti di cui al comma 46 relazioni in ordine agli
aspetti economico-finanziari e gestionali inerenti al sistema pensionistico
pubblico;
e) a collaborare con il Ministro del tesoro per la definizione del conto della
previdenza di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 (20), e successive modificazioni e integrazioni;
f) a svolgere le attività di cui ai commi 5 e 11.
45. Il Nucleo di valutazione di cui al comma 44 è composto da non più di 20
membri con particolare competenza ed esperienza in materia previdenziale nei
diversi profili giuridico, economico, statistico ed attuariale nominati per un
periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile, con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Il presidente del Nucleo, che coordina l'intera struttura, è
nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità
organizzative e di funzionamento del Nucleo, la remunerazione dei membri in
armonia con i criteri correnti per la determinazione dei compensi per attività
di pari qualificazione professionale, il numero e le professionalità dei
dipendenti appartenenti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali o di
altre amministrazioni dello Stato da impiegare presso il Nucleo medesimo anche
attraverso l'istituto del distacco. Al coordinamento del personale della
struttura di supporto del Nucleo è preposto senza incremento della dotazione
organica un dirigente di seconda fascia in servizio presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali. Nei limiti delle risorse di cui alla specifica
autorizzazione di spesa il Nucleo può avvalersi di professionalità tecniche
esterne per lo studio e l'approfondimento di questioni attinenti le competenze
istituzionali dello stesso. Per il funzionamento del Nucleo, ivi compreso il
compenso ai componenti, nonché l'effettuazione di studi e ricerche ai sensi del
comma 44, lettera c), anche attraverso convenzioni e borse di studio presso il
Nucleo medesimo, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni annue a decorrere
dal 1996. Al relativo onere, per gli anni 1996 e 1997, si provvede mediante
corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, iscritto ai fini
del bilancio triennale 1995-1997 al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1995 (20/a) (20/b).
46. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce, con periodicità
biennale, al Parlamento sugli aspetti economico-finanziari ed attuativi inerenti
alla riforma previdenziale recata dalla presente legge.
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(2) Riportata alla voce Valle d'Aosta.
(3) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato.
(3) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato.
(3) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato.
(4) Riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato.
(3) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato.
(4/a) Comma così modificato dall'art. 6, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314.
(4/b) Vedi, anche, l'art. 2, D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 414, riportato alla voce
Trasporto (Personale addetto ai pubblici servizi di).
(5) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione
obbligatoria per).
(5) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione
obbligatoria per).
(6/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-17 luglio 2001, n. 255 (Gazz.
Uff. 25 luglio 2001, n. 29, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi
15 e 17, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 38 della Cost.
(6/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-17 luglio 2001, n. 255 (Gazz.
Uff. 25 luglio 2001, n. 29, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi
15 e 17, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 38 della Cost.
(5/a) Per l'elevazione del requisito anagrafico di cui al presente comma vedi il
comma 6 dell'art. 1, L. 23 agosto 2004, n. 243.
(6) Per una deroga al presente comma vedi l'art. 22, comma 13, D.Lgs. 25 luglio
1998, n. 286, come sostituito dall'art. 18, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189.
In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 13 gennaio
2003.
(6/a) Vedi, anche, l'art. 69, comma 6, L. 23 dicembre 2000, n. 388. Per
l'interpretazione autentica del secondo periodo del presente comma, vedi l'art.
2, D.L. 28 settembre 2001, n. 355.
(6/b) In attuazione della delega prevista dal presente comma, vedi il D.Lgs. 30
aprile 1997, n. 180, riportato al n. A/XLVIII.
(7) Riportato alla voce Lavoro.
(7/a) Lettera abrogata dall'art. 1, comma 209, L. 23 dicembre 1996, n. 662,
riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello
Stato.
(7/b) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato.
(8) In deroga alle disposizioni di cui al presente comma vedi l'art. 1, comma 8,
D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, riportato alla voce Marina mercantile.
(8/a) Vedi, anche, l'art. 1, comma 192, L. 23 dicembre 1996, n. 662.
(8/b) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato. La Corte costituzionale, con sentenza 13-21 novembre 1997, n. 347
(Gazz. Uff. 26 novembre 1997, n. 48, Serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 31, primo periodo, nella parte
in cui fa salva l'efficacia dell'art. 13, comma 5, lett. b), L. 23 dicembre
1994, n. 724, dichiarato incostituzionale con la stessa sentenza.
(8/b) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato. La Corte costituzionale, con sentenza 13-21 novembre 1997, n. 347
(Gazz. Uff. 26 novembre 1997, n. 48, Serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 31, primo periodo, nella parte
in cui fa salva l'efficacia dell'art. 13, comma 5, lett. b), L. 23 dicembre
1994, n. 724, dichiarato incostituzionale con la stessa sentenza.
(8/b) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato. La Corte costituzionale, con sentenza 13-21 novembre 1997, n. 347
(Gazz. Uff. 26 novembre 1997, n. 48, Serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 31, primo periodo, nella parte
in cui fa salva l'efficacia dell'art. 13, comma 5, lett. b), L. 23 dicembre
1994, n. 724, dichiarato incostituzionale con la stessa sentenza.
(8/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-26 luglio 2000, n. 364 (Gazz.
Uff. 2 agosto 2000, n. 32, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma
31, primo periodo, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della
Costituzione.
(8/b) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato. La Corte costituzionale, con sentenza 13-21 novembre 1997, n. 347
(Gazz. Uff. 26 novembre 1997, n. 48, Serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 31, primo periodo, nella parte
in cui fa salva l'efficacia dell'art. 13, comma 5, lett. b), L. 23 dicembre
1994, n. 724, dichiarato incostituzionale con la stessa sentenza.
(9) Riportata alla voce Lavoro.
(9/a) Lettera così sostituita dall'art. 1, D.L. 14 giugno 1996, n. 318,
riportato al n. A/XLIV.
(10) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione
obbligatoria per).
(11) Riportata alla voce Infortuni sul lavoro e igiene (Prevenzione degli).
(11/a) Comma così modificato dall'art. 2, D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, riportato
alla voce Lavoro.
(12) Aggiunge un periodo al comma 2 dell'art. 11, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.
503, riportato al n. A/XXVII.
(13) Sostituisce l'art. 3, D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 374.
(14) Aggiunge un periodo al comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 374,
riportato alla voce Lavoro.
(15) Riportato alla voce Lavoro.
(15/a) Per il riconoscimento del beneficio della riduzione dei requisiti di età
anagrafica e contributiva di cui al presente comma vedi l'art. 78, comma 8, L.
23 dicembre 2000, n. 388.
(15) Riportato alla voce Lavoro.
(15/b) Per il riconoscimento del beneficio della riduzione dei requisiti di età
anagrafica e contributiva di cui al presente comma vedi l'art. 78, comma 8, L.
23 dicembre 2000, n. 388.
(16) Riportata alla voce Lavoro.
(17) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato.
(17/a) In attuazione della delega di cui al presente comma, vedi il D.Lgs. 16
settembre 1996, n. 564, riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti
(Assicurazione obbligatoria per) e il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184, riportato
al n. A/XLIX.
(18) Riportata alla voce Assistenza e beneficenza pubblica.
(18/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre - 12 novembre 2002,
n. 446 (Gazz. Uff. 20 novembre 2002, n. 46, serie speciale), ha dichiarato non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 41,
sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 36 e 38 della Costituzione;
ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 41, sollevata in riferimento
all'art. 3 della Costituzione.
(19) Riportato alla voce Infortuni sul lavoro e malattie professionali
(Assicurazione obbligatoria contro gli).
(19/a) Vedi, anche, l'art. 3, D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 414, riportato alla voce
Trasporto (Personale addetto ai pubblici servizi di). Per la limitazione del
divieto di cumulo di cui al presente comma vedi, anche, gli artt. 73, comma 1, e
78, comma 20, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(19/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 22-29 maggio 2002, n. 227
(Gazz. Uff. 5 giugno 2002, n. 22, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma
43, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione.
(20) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(20/a) Comma così modificato prima dall'art. 9, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510,
poi dal comma 24 dell'art. 59, L. 27 dicembre 1997, n. 449 ed infine dal comma
21 dell'art. 1, L. 23 agosto 2004, n. 243. Vedi, anche, quanto ulteriormente
disposto dal citato art. 9, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510.
(20/b) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 7
novembre 2003.
2. Armonizzazione.
1. Con effetto dal 1 gennaio 1996 è istituita presso l'INPDAP la gestione
separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, nonché alle
altre categorie di personale i cui trattamenti di pensione sono a carico del
bilancio dello Stato di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 479 (21).
2. Le Amministrazioni statali sono tenute al versamento di una contribuzione,
rapportata alla base imponibile, per un'aliquota di finanziamento, al netto
degli incrementi contributivi di cui all'articolo 3, comma 24, complessivamente
pari a 32 punti percentuali, di cui 8,20 punti a carico del dipendente. Trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384 (22), convertito con modificazioni dalla legge 14
novembre 1992, n. 438. Per le categorie di personale non statale i cui
trattamenti sono a carico del bilancio dello Stato, in attesa dell'attuazione
della delega di cui ai commi 22 e 23, restano ferme le attuali aliquote di
contribuzione. Ai fini della determinazione dell'aliquota del contributo di
solidarietà di cui all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (23), si
prescinde dall'ammontare della retribuzione imponibile inerente
all'assicurazione di cui al comma 1.
3. Le Amministrazioni centrali e periferiche, in attesa della definizione
dell'assetto organizzatorio per far fronte ai compiti di cui ai commi 1 e 2,
continuano ad espletare in regime convenzionale le attività connesse alla
liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti dello Stato. Restano
conseguentemente demandate alle Direzioni provinciali del Tesoro le competenze
attinenti alle funzioni di ordinazione primaria e secondaria della spesa
relativa ai trattamenti pensionistici dei dipendenti statali già attribuite in
applicazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (24), e del decreto del Presidente
della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138 (24). Restano altresì attribuite alle
predette Amministrazioni, ove previsto dalla vigente normativa, le competenze in
ordine alla corresponsione dei trattamenti provvisori di pensione, alla
liquidazione delle indennità in luogo di pensione e per la costituzione delle
posizioni assicurative presso altre gestioni pensionistiche. Al fine di
garantire il pagamento dei trattamenti pensionistici è stabilito un apporto
dello Stato a favore della gestione di cui al comma 1, valutato in lire 500
miliardi per l'anno 1996 e in lire 500 miliardi per l'anno 1997. A decorrere dal
1 gennaio 1996, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilita, a carico delle
Amministrazioni statali, un'aliquota contributiva di finanziamento aggiuntiva
rispetto a quella di cui al comma 2, unitamente ai relativi criteri e modalità
di versamento (24/a).
4. L'onere derivante dalle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3,
complessivamente valutato in lire 39.550 miliardi per l'anno 1996 ed in lire
41.955 miliardi per l'anno 1997, è così ripartito: a) quanto a lire 6.400
miliardi per l'anno 1996 ed a lire 6.600 miliardi per l'anno 1997 per minori
entrate contributive dovute dal dipendente ed a lire 18.600 miliardi per l'anno
1996 ed a lire 19.150 miliardi per l'anno 1997 per contribuzione a carico delle
Amministrazioni statali di cui al comma 2; b) quanto a lire 500 miliardi per
l'anno 1996 ed a lire 500 miliardi per l'anno 1997, quale apporto a carico dello
Stato in favore della gestione di cui al comma 1. A tale onere si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 4351 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli
per gli anni successivi; b-bis) quanto a lire 14.050 miliardi per l'anno 1996 e
a lire 15.705 miliardi per l'anno 1997, quale contribuzione di finanziamento
aggiuntiva a carico delle Amministrazioni statali (24/b).
5. Per i lavoratori assunti dal 1 gennaio 1996 alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 (25), i trattamenti di fine servizio, comunque denominati,
sono regolati in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in
materia di trattamento di fine rapporto.
6. La contrattazione collettiva nazionale in conformità alle disposizioni del
titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (25), e successive
modificazioni ed integrazioni, definisce, nell'ambito dei singoli comparti,
entro il 30 novembre 1995, le modalità di attuazione di quanto previsto dal
comma 5, con riferimento ai conseguenti adeguamenti della struttura retributiva
e contributiva del personale di cui al medesimo comma, anche ai fini di cui
all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (26), e
successive modificazioni ed integrazioni, disciplinante le forme pensionistiche
complementari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del
tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro trenta
giorni si provvede a dettare norme di esecuzione di quanto definito ai sensi del
primo periodo del presente comma.
7. La contrattazione collettiva nazionale, nell'ambito dei singoli comparti,
definisce, altresì, ai sensi del comma 6, le modalità per l'applicazione, nei
confronti dei lavoratori già occupati alla data del 31 dicembre 1995, della
disciplina in materia di trattamento di fine rapporto. Trova applicazione quanto
previsto dal secondo periodo del comma 6 in materia di disposizioni di
esecuzione (26/cost).
8. Il trattamento di fine rapporto, come disciplinato dall'articolo 1 della
legge 29 maggio 1982, n. 297 (27), viene corrisposto dalle amministrazioni
ovvero dagli enti che già provvedono al pagamento dei trattamenti di fine
servizio di cui al comma 5. Non trovano applicazione le disposizioni sul "Fondo
di garanzia per il trattamento di fine rapporto" istituito con l'articolo 2
della citata legge n. 297 del 1982 (27).
Per il personale degli enti, il cui ordinamento del personale rientri nella
competenza propria o delegata della regione Trentino-Alto Adige, delle province
autonome di Trento e di Bolzano nonché della regione Valle d'Aosta, la
corresponsione del trattamento di fine rapporto avviene da parte degli enti di
appartenenza e contemporaneamente cessa ogni contribuzione previdenziale in
materia di trattamento di fine servizio comunque denominato in favore dei
competenti enti previdenziali ai sensi della normativa statale in vigore. Per il
personale di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 del testo unificato approvato
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive
modificazioni, è considerata ente di appartenenza la provincia di Bolzano. Con
norme emanate ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e
dell'articolo 48-bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, sono disciplinate le modalità di
attuazione di quanto previsto dal terzo e quarto periodo del presente comma,
garantendo l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica (27/a).
9. Con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
(28), iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale
obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette
forme di previdenza, si applica, ai fini della determinazione della base
contributiva e pensionabile, l'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153
(29), e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Ministro del
tesoro sono definiti i criteri per l'inclusione nelle predette basi delle
indennità e assegni comunque denominati corrisposti ai dipendenti in servizio
all'estero (30).
10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 15 della legge 23
dicembre 1994, n. 724 (31), in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto
entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base
pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente
l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della
legge 29 aprile 1976, n. 177 (32), rispettivamente, per il personale civile,
militare, ferroviario e per quello previsto dall'articolo 15, comma 2, della
citata legge n. 724 del 1994 (31).
11. La retribuzione definita dalle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 concorre
alla determinazione delle sole quote di pensione previste dall'articolo 13,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (33).
12. Con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
(28), iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale
obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette
forme di previdenza, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa
di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente
impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata
in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti
di età previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potrà essere
computata un'anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40
anni e l'importo del trattamento stesso non potrà superare l'80 per cento della
base pensionabile, né quello spettante nel caso che l'inabilità sia dipendente
da causa di servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di
cui al presente comma è richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione
previsti per il conseguimento della pensione di inabilità di cui all'articolo 2
della legge 12 giugno 1984, n. 222 (29). Con decreto dei Ministri del tesoro,
per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale saranno
determinate le modalità applicative delle disposizioni del presente comma, in
linea con i princìpi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222 (29), come
modificata dalla presente legge. Per gli accertamenti ed i controlli dello stato
di inabilità operano le competenze previste dalle vigenti disposizioni in
materia di inabilità dipendente da causa di servizio (33/a).
13. Con effetto dal 1 gennaio 1995, alle pensioni di cui al comma 3
dell'articolo 15, L. 23 dicembre 1994, n. 724 (31), spettanti per i casi di
cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsti
dall'ordinamento di appartenenza, per infermità, per morte e alle pensioni di
reversibilità si applica la disciplina prevista per il trattamento minimo delle
pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti.
14. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
463 (34), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638,
come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503 (33), le parole: "tre volte" sono sostituite dalle seguenti:
"quattro volte".
15. (35).
16. L'indennità di servizio all'estero corrisposta al personale dell'Istituto
nazionale per il commercio estero è esclusa dalla contribuzione di previdenza ed
assistenza sociale ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153
(29), e successive modificazioni ed integrazioni, per la parte eccedente la
misura dell'indennità integrativa speciale.
17. Le disposizioni di cui alle lettere c), d) ed e) dell'ultimo comma
dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (35/a), introdotto dal comma
15, nonché quella di cui al comma 16, si applicano anche ai periodi precedenti
la data di entrata in vigore della presente legge. Restano comunque validi e
conservano la loro efficacia i versamenti già effettuati e le prestazioni
previdenziali ed assistenziali erogate.
18. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge rientra nella retribuzione imponibile ai sensi
dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (35/a), e successive
modificazioni e integrazioni, il 50 per cento della differenza tra il costo
aziendale della provvista relativa ai mutui e prestiti concessi dal datore del
lavoro ai dipendenti ed il tasso agevolato, se inferiore al predetto costo,
applicato ai dipendenti stessi. Per i lavoratori, privi di anzianità
contributiva, che si iscrivono a far data dal 1 gennaio 1996 a forme
pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema
contributivo, ai sensi del comma 23 dell'articolo 1, è stabilito un massimale
annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto
sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima
assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura
è annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT. Il Governo della
Repubblica è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, norme relative al trattamento fiscale e
contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del tetto in vigore, ove
destinata al finanziamento dei Fondi pensione di cui al decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124 (36), e successive modificazioni ed integrazioni, seguendo
criteri di coerenza rispetto ai princìpi già previsti nel predetto decreto e
successive modificazioni ed integrazioni (36/a).
19. L'applicazione delle disposizioni in materia di aliquote di rendimento
previste dal comma 1 dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1994, n. 724
(36/b), non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe
spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla
normativa vigente.
20. Per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (37), iscritti alle forme di
previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le
altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, che
anteriormente alla data del 1 gennaio 1995 avevano esercitato la facoltà di
trattenimento in servizio, prevista da specifiche disposizioni di legge, o che
avevano in corso, alla predetta data del 1 gennaio 1995, il procedimento di
dispensa dal servizio per invalidità, continuano a trovare applicazione le
disposizioni sull'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 2 della
legge 27 maggio 1959, n. 324 (38), e successive modificazioni ed integrazioni.
Le medesime disposizioni si applicano, se più favorevoli, ai casi in cui sia
stata maturata, alla predetta data, una anzianità di servizio utile per il
collocamento a riposo di almeno 40 anni (38/a).
21. Con effetto dal 1 gennaio 1996, le lavoratrici iscritte alle forme esclusive
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti al compimento del sessantesimo anno di età, possono conseguire il
trattamento pensionistico secondo le regole previste dai singoli ordinamenti di
appartenenza per il pensionamento di vecchiaia ovvero per il collocamento a
riposo per raggiunti limiti di età.
22. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, uno o più decreti legislativi
intesi all'armonizzazione dei regimi pensionistici sostitutivi
dell'assicurazione generale obbligatoria operanti presso l'INPS, l'INPDAP nonché
dei regimi pensionistici operanti presso l'Ente nazionale di previdenza ed
assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) ed altresì con riferimento
alle forme pensionistiche a carico del bilancio dello Stato per le categorie di
personale non statale di cui al comma 2, terzo periodo, con l'osservanza dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) determinazione delle basi contributive e pensionabili con riferimento
all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (39), e successive
modificazioni ed integrazioni, con contestuale ridefinizione delle aliquote
contributive tenendo conto, anche in attuazione di quanto previsto nella lettera
b), delle esigenze di equilibrio delle gestioni previdenziali, di commisurazione
delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti e alla
salvaguardia delle prestazioni previdenziali in rapporto con quelle assicurate
in applicazione dei commi da 6 a 16 dell'articolo 1;
b) revisione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo i princìpi di cui
ai citati commi da 6 a 16 dell'articolo 1;
c) revisione dei requisiti di accesso alle prestazioni secondo criteri di
flessibilità omogenei rispetto a quelli fissati dai commi da 19 a 23
dell'articolo 1;
d) armonizzazione dell'insieme delle prestazioni con riferimento alle discipline
vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, salvaguardando le normative
speciali motivate da effettive e rilevanti peculiarità professionali e
lavorative presenti nei settori interessati (39/a).
23. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a:
a) prevedere, per i lavoratori di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (40), requisiti di accesso ai trattamenti
pensionistici, nel rispetto del principio di flessibilità come affermato dalla
presente legge, secondo criteri coerenti e funzionali alle obiettive peculiarità
ed esigenze dei rispettivi settori di attività dei lavoratori medesimi, con
applicazione della disciplina in materia di computo dei trattamenti
pensionistici secondo il sistema contributivo in modo da determinare effetti
compatibili con le specificità dei settori delle attività (40/a);
b) armonizzare ai princìpi ispiratori della presente legge i trattamenti
pensionistici del personale di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (41), e successive modificazioni e
integrazioni, tenendo conto, a tal fine, in particolare, della peculiarità dei
rispettivi rapporti di impiego, dei differenti limiti di età previsti per il
collocamento a riposo, con riferimento al criterio della residua speranza di
vita anche in funzione di valorizzazione della conseguente determinazione dei
trattamenti medesimi. Fino all'emanazione delle norme delegate l'accesso alle
prestazioni per anzianità e vecchiaia previste da siffatti trattamenti è
regolato secondo quando previsto dall'articolo 18, comma 8-quinquies, del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (42), introdotto dall'articolo 15,
comma 5, della presente legge (42/a).
24. Il Governo, avuto riguardo alle specificità che caratterizzano il settore
produttivo agricolo e le connesse attività lavorative, subordinate e autonome, è
delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, norme intese a rendere compatibili con tali specificità i
criteri generali in materia di calcolo delle pensioni e di corrispondenza tra
misura degli importi contributivi e importi pensionistici. Nell'esercizio della
delega il Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) rimodulazione delle fasce di reddito convenzionale di cui al comma 2
dell'articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233 (39), in funzione
dell'effettiva capacità contributiva e del complessivo aumento delle entrate;
b) razionalizzazione delle agevolazioni contributive al fine di tutelare le zone
agricole effettivamente svantaggiate;
c) graduale adeguamento, in relazione al fabbisogno gestionale, delle aliquote
contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ed a carico
dei lavoratori dipendenti ai fini dell'equiparazione con la contribuzione dei
lavoratori degli altri settori produttivi; per le aziende con processi
produttivi di tipo industriale l'adeguamento dovrà essere stabilito con
carattere di priorità e con un meccanismo di maggiore rapidità;
d) fiscalizzazione degli oneri sociali in favore dei datori di lavoro, in
coerenza con quella prevista per gli altri settori produttivi, nella
considerazione della specificità delle aziende a più alta densità occupazionale
site nelle zone di cui agli obiettivi 1 e 5b del Regolamento (CEE) n. 2052/88
del Consiglio del 24 giugno 1988;
e) previsione di appositi coefficienti di rendimento e di riparametrazione ai
fini del calcolo del trattamento pensionistico, che per i lavoratori dipendenti
siano idonei a garantire rendimenti pari a quelli dei lavoratori subordinati
degli altri settori produttivi;
f) considerazione della continuazione dell'attività lavorativa dopo il
pensionamento ai fini della determinazione del trattamento medesimo;
g) corrispondentemente alla generalizzazione della disciplina dei trattamenti di
disoccupazione, armonizzazione della disciplina dell'accreditamento figurativo
connessa ai periodi di disoccupazione in relazione all'attività lavorativa
prestata, ai fini dell'ottenimento dei requisiti contributivi utili per la
pensione di anzianità;
h) revisione, ai fini della determinazione del diritto e della misura della
pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti, del numero dei
contributi giornalieri utili per la determinazione della contribuzione
giornaliera ai fini dell'anno di contribuzione, in ragione della peculiarità
dell'attività del settore (42/b).
25. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, norme volte ad assicurare, a
decorrere dal 1 gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti che
svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di
subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o
elenchi, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione, avuto riguardo all'entità numerica degli interessati, della
costituzione di forme autonome di previdenza obbligatoria, con riferimento al
modello delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (43), e
successive modificazioni ed integrazioni;
b) definizione del regime previdenziale in analogia a quelli degli enti per i
liberi professionisti di cui al predetto decreto legislativo, sentito l'Ordine o
l'Albo, con determinazione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo il
sistema contributivo ovvero l'inclusione, previa delibera dei competenti enti,
in forme obbligatorie di previdenza già esistenti per categorie similari;
c) previsione, comunque, di meccanismi di finanziamento idonei a garantire
l'equilibrio gestionale, anche con la partecipazione dei soggetti che si
avvalgono delle predette attività;
d) assicurazione dei soggetti appartenenti a categorie per i quali non sia
possibile procedere ai sensi della lettera a) alla gestione di cui ai commi 26 e
seguenti (43/a).
26. A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una
apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non
esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (44), e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo
unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della
legge 11 giugno 1971, n. 426 (45). Sono esclusi dall'obbligo i soggetti
assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività (45/a).
27. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma 26 comunicano all'INPS,
entro il 31 gennaio 1996, ovvero dalla data di inizio dell'attività lavorativa,
se posteriore, la tipologia dell'attività medesima, i propri dati anagrafici, il
numero di codice fiscale e il proprio domicilio.
28. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (45/b), che corrispondono
compensi comunque denominati anche sotto forma di partecipazione agli utili per
prestazioni di lavoro autonomo di cui al comma 26 sono tenuti ad inoltrare
all'INPS, nei termini stabiliti nel quarto comma dell'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (45/b), una copia del
modello 770-D, con esclusione dei dati relativi ai percettori dei redditi di
lavoro autonomo indicati nel comma 2, lettere da b) a f), e nel comma 3
dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (45/b), e
successive modificazioni ed integrazioni.
29. Il contributo alla Gestione separata di cui al comma 26 è dovuto nella
misura percentuale del 10 per cento ed è applicato sul reddito delle attività
determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei
redditi e dagli accertamenti definitivi. Hanno diritto all'accreditamento di
tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il
versamento i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non
inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1,
comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 (46), e successive modificazioni ed
integrazioni. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi
di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata.
I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente dall'inizio
dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno. Il contributo è
adeguato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
concerto con il Ministro del tesoro, sentito l'organo di gestione come definito
ai sensi del comma 32 (46/a).
30. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri delle finanze e del tesoro, da emanare entro il 31 ottobre 1995,
sono definiti le modalità ed i termini per il versamento del contributo stesso,
prevedendo, ove coerente con la natura dell'attività soggetta al contributo, il
riparto del medesimo nella misura di un terzo a carico dell'iscritto e di due
terzi a carico del committente dell'attività espletata ai sensi del comma 26. Se
l'ammontare dell'acconto versato risulta superiore a quello del contributo
dovuto per l'anno di riferimento, l'eccedenza è computata in diminuzione dei
versamenti, anche di acconto, dovuti per il contributo relativo all'anno
successivo, ferma restando la facoltà dell'interessato di chiederne il rimborso
entro il medesimo termine previsto per il pagamento del saldo relativo all'anno
cui il credito si riferisce. Per i soggetti che non provvedono entro i termini
stabiliti al pagamento dei contributi ovvero vi provvedono in misura inferiore a
quella dovuta, si applicano, a titolo di sanzione, le somme aggiuntive previste
per la gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali (46/b).
31. Ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo di cui ai commi 26 e seguenti si
applicano esclusivamente le disposizioni in materia di requisiti di accesso e
calcolo del trattamento pensionistico previsti dalla presente legge per i
lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza successivamente
al 31 dicembre 1995.
32. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto
con il Ministro del tesoro, l'assetto organizzativo e funzionale della Gestione
e del rapporto assicurativo di cui ai commi 26 e seguenti è definito, per quanto
non diversamente disposto dai medesimi commi, in base alla legge 9 marzo 1989,
n. 88 (47), al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 (48), e alla legge 2
agosto 1990, n. 233 (46), e successive modificazioni ed integrazioni, secondo
criteri di adeguamento alla specifica disciplina, anche in riferimento alla fase
di prima applicazione. Sono abrogate, a decorrere dal 1 gennaio 1994, le
disposizioni di cui ai commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 11 della legge 24
dicembre 1993, n. 537 (49) (50).
33. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, norme volte ad armonizzare la
disciplina della gestione "Mutualità pensioni", istituita in seno all'INPS dalla
legge 5 marzo 1963, n. 389 (51), con le disposizioni recate dalla presente legge
avuto riguardo alle peculiarità della specifica forma di assicurazione sulla
base dei seguenti princìpi:
a) conferma della volontarietà dell'accesso;
b) applicazione del sistema contributivo;
c) adeguamento della normativa a quella prevista ai sensi dei commi 26 e
seguenti, ivi compreso l'assetto autonomo della gestione con partecipazione dei
soggetti iscritti all'organo di amministrazione (51/a).
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(21) Riportato al n. A/XXXI.
(22) Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione
obbligatoria per).
(23) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato.
(24) Riportato alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni dei
dipendenti statali.
(24) Riportato alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni dei
dipendenti statali.
(24/a) Comma così modificato dall'art. 3, comma 215, L. 23 dicembre 1996, n.
662, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, il D.M. 3
dicembre 1998 (Gazz. Uff. 24 dicembre 1998, n. 300) ha così disposto:
"Articolo unico. 1. L'aliquota contributiva aggiuntiva a carico delle
amministrazioni statali per il finanziamento della spesa pensionistica è
stabilita, per l'anno 1996, al 10,9 per cento e, a decorrere dal 1997, al 12,2
per cento. I relativi versamenti, congiuntamente all'apporto residuale, sono
effettuati unitariamente per tutte le amministrazioni statali a valere sulle
seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica: U.P.B. 3.1.3.6
contribuzione aggiuntiva INPDAP, per i versamenti a titolo di aliquota
aggiuntiva, e U.P.B. 3.1.2.35 INPDAP, per i versamenti a titolo di apporto
residuale.
2. Qualora l'aliquota contributiva del 12,2 per cento di cui al comma 1 dovesse,
per gli anni successivi al 1997, risultare non congrua, alla modifica della
stessa si procederà con apposito decreto interministeriale". Successivamente, in
attuazione di quanto disposto nel presente comma, il D.M. 12 luglio 2000 (Gazz.
Uff. 3 agosto 2000, n. 180) ha così disposto: "Articolo unico. 1. 1. L'aliquota
contributiva aggiuntiva a carico delle amministrazioni statali per il
finanziamento della spesa pensionistica è stabilita, per l'anno 1998, al 15,4
per cento e, a decorrere dal 1999, al 16 per cento. I relativi versamenti,
congiuntamente all'apporto residuale, sono effettuati unitariamente per tutte le
amministrazioni statali a valere sulle seguenti unità previsionali di base dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica: U.P.B: 3.1.3.7 contribuzione aggiuntiva INPDAP, per il
versamento a titolo di aliquota aggiuntiva, e U.P.B. 3.1.2.35 INPDAP, per i
versamenti a titolo di apporto residuale".
(24/b) Comma così modificato dall'art. 3, comma 215, L. 23 dicembre 1996, n.
662, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10, D.L.
31 dicembre 1996, n. 669 riportato alla voce Imposte e tasse in genere.
(25) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(25) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(26) Riportato al n. A/XXVIII.
(26/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 10-12 gennaio 2000, n. 9 (Gazz.
Uff. 19 gennaio 2000, n. 3, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 comma 7,
sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 36 e 47, secondo comma, della
Costituzione.
(27) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione
obbligatoria per).
(27) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione
obbligatoria per).
(27/a) Comma così modificato dall'art. 74, comma 4, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
Vedi, anche, l'art. 1, comma 7, D.P.C.M. 20 dicembre 1999.
(28) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(29) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione
obbligatoria per).
(30) Vedi il D.M. 9 gennaio 1996, riportato alla voce Impiegati civili dello
Stato.
(31) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato.
(32) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni dei
dipendenti statali.
(31) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato.
(33) Riportato al n. A/XXVII.
(28) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(29) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione
obbligatoria per).
(29) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione
obbligatoria per).
(33/a) Per le modalità applicative delle disposizioni contenute nel presente
comma, vedi il D.M. 8 maggio 1997, n. 187, riportato alla voce Invalidità,
vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).
(31) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato.
(34) Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione
obbligatoria per).
(33) Riportato al n. A/XXVII.
(35) Aggiunge un comma all'art. 12, L. 30 aprile 1969, n. 153, riportata alla
voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).
(29) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione
obbligatoria per).
(35/a) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione
obbligatoria per).
(35/a) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione
obbligatoria per).
(36) Riportato al n. A/XXVIII.
(36/a) Vedi, in attuazione della delega, il D.Lgs. 14 dicembre 1995, n. 579,
riportato al n. A/XXXVII. Vedi, inoltre, l'art. 37, L. 23 dicembre 1999, n. 488.
(36/b) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato.
(37) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(38) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(38/a) Periodo aggiunto dall'art. 59, comma 36, L. 27 dicembre 1997, n. 449,
riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello
Stato.
(39) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione
obbligatoria per).
(39/a) In attuazione della delega di cui al presente comma, vedi il D.Lgs. 16
settembre 1996, n. 562, riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti
(Assicurazione obbligatoria per), il D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 658, riportato
alla stessa voce, il D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 164, riportato alla voce
Navigazione aerea, il D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 181, riportato alla voce
Dirigenti di azienda industriale (Previdenza per i) e il D.Lgs. 30 aprile 1997,
n. 182, riportato alla voce Lavoratori dello spettacolo.
(40) Riportato al n. A/XXVII.
(40/a) In attuazione della delega prevista dalla presente lett. a), vedi il
D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 166, riportato alla voce Lavoratori dello spettacolo.
(41) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(42) Riportato al n. A/XXVIII.
(42/a) In attuazione della delega di cui al presente comma, vedi il D.Lgs. 16
settembre 1996, n. 563, riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti
(Assicurazione obbligatoria per), il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 149, riportato
alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni dei dipendenti
statali, e il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165, riportato alla stessa voce.
(39) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione
obbligatoria per).
(42/b) In attuazione della delega prevista dal presente comma 24 è stato emanato
il D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146, riportato al n. C/XL.
(43) Riportato al n. A/XXXII.
(43/a) In attuazione della delega prevista dal presente comma è stato emanato il
D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, riportato al n. A/XXXVIII.
(44) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone
giuridiche (Imposte sui).
(45) Riportata alla voce Commercio di vendita al pubblico.
(45/a) Vedi l'art. 1, commi 212 e 213, L. 23 dicembre 1996, n. 662, riportata
alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. Per
la misura del contributo alla gestione separata, vedi l'art. 59, comma 16, L. 27
dicembre 1997, n. 449, riportata alla stessa voce e l'art. 45, D.L. 30 settembre
2003, n. 269. Vedi, inoltre, l'art. 58, L. 17 maggio 1999, n. 144, riportata
alla voce Economia nazionale (Sviluppo della). Per l'incremento dell'aliquota di
finanziamento e dell'aliquota di computo della pensione, per gli iscritti alla
gestione previdenziale di cui al presente comma, vedi il comma 6 dell'art. 44,
L. 27 dicembre 2002, n. 289. Vedi, anche, il comma 6 dell'art. 1, L. 23 agosto
2004 n. 243.
(45/b) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone
giuridiche (Imposte sui).
(45/b) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone
giuridiche (Imposte sui).
(45/b) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone
giuridiche (Imposte sui).
(46) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione
obbligatoria per).
(46/a) Per la nuova misura del contributo di cui al presente comma, vedi l'art.
59, comma 16, L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportata alla voce Amministrazione
del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(46/b) Vedi, anche, il D.M. 2 maggio 1996, n. 281, riportato al n. A/XLI.
(47) Riportata al n. A/XXII.
(48) Riportato al n. A/XXXI.
(46) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione
obbligatoria per).
(49) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato.
(50) Vedi, anche, il D.M. 2 maggio 1996, n. 282, riportato al n. A/XLII.
(51) Riportata al n. D/I.
(51/a) In attuazione della delega di cui al presente comma, vedi il D.Lgs. 16
settembre 1996, n. 565, riportato al n. D/IV.
3. Disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale.
1. (52).
2. Per l'anno 1996 l'importo globale di cui all'articolo 37, comma 3, lettera
c), della legge 9 marzo 1989, n. 88 (52/a), è determinato in lire 23 mila
miliardi incrementato, per gli anni successivi, ai sensi della predetta lettera
c). Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 37 della citata legge n. 88 del
1989 (52/a), sono aggiunte, in fine, le parole: "incrementato di un punto
percentuale". Entro il 31 dicembre 1999, il Governo procede alla ridefinizione
della ripartizione dell'importo globale delle somme di cui al primo periodo del
presente comma in riferimento alle effettive esigenze di apporto del contributo
dello Stato alle diverse gestioni previdenziali secondo i seguenti criteri in
concorso tra loro:
a) rapporto tra lavoratori attivi e pensionati inferiore alla media;
b) risultanze gestionali negative;
c) rapporto tra contribuzione e prestazioni con l'applicazione di aliquote
contributive non inferiori alla media, ponderata agli iscritti, delle aliquote
vigenti nei regimi interessati.
3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare uno o più decreti, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, recanti norme
volte a riordinare il sistema delle prestazioni previdenziali ed assistenziali
di invalidità e inabilità. Tali norme dovranno ispirarsi ai seguenti princìpi e
criteri direttivi: a) armonizzazione dei requisiti medico-sanitari e dei
relativi criteri di riconoscimento con riferimento alla definizione di persona
handicappata introdotta dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (53); b)
armonizzazione dei procedimenti di erogazione e di revisione delle prestazioni,
fermo comunque rimanendo per il settore dell'invalidità civile, della cecità
civile e del sordomutismo il principio della separazione tra la fase
dell'accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici economici,
come disciplinato dal D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698 (54); c) graduazione
degli interventi in rapporto alla specificità delle differenti tutele con
riferimento anche alla disciplina delle incompatibilità e cumulabilità delle
diverse prestazioni assistenziali e previdenziali; d) potenziamento dell'azione
di verifica e di controllo sulle diverse forme di tutela previdenziale ed
assistenziale anche mediante forme di raccordo tra le diverse competenze delle
amministrazioni e degli enti previdenziali quali la costituzione, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, di una apposita commissione
tecnico-amministrativa con funzioni di coordinamento, nonché adozione di misure
anche organizzative e funzionali intese a rendere più incisiva ed efficace la
difesa diretta dell'Amministrazione nelle controversie giurisdizionali in
materia di invalidità civile, pensionistica, ivi compresa quella di guerra
(54/a). Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
di cui al presente comma, il Governo procede ad una verifica dei risultati
conseguiti con l'attuazione delle norme delegate anche al fine di valutare
l'opportunità di pervenire alla individuazione di una unica istituzione
competente per l'accertamento delle condizioni di invalidità civile, di lavoro o
di servizio (54/b).
4. Ai fini di cui all'articolo 9 del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536 (55),
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, in materia
di effettuazione degli incroci automatizzati dei dati, l'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione detta le norme tecniche ed i
criteri per la pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione e
manutenzione di sistemi informativi automatizzati, nonché per la loro
integrazione o connessione o, eventualmente, per altre forme di raccordo,
garantendo in ogni caso la riservatezza e la sicurezza dei dati.
5. Gli elenchi dei beneficiari di prestazioni previdenziali o assistenziali, il
cui importo è condizionato al reddito del soggetto o del nucleo famigliare cui
il soggetto appartiene, sono comunicati quadrimestralmente, da parte degli
organismi erogatori, all'Amministrazione finanziaria che provvederà a verifica
dei redditi stessi.
6. Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle
relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano
compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente
comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare
annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno
sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in
misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato,
ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il
reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il
medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite
massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è
costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare
di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base
della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese
di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi
effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al
netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi
quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di
imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a
norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine
rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le
competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e
il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno
non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema
contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti
previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche
obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e
comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale (55/a) (55/cost).
7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, sono determinati le modalità e i termini di
presentazione delle domande per il conseguimento dell'assegno sociale di cui al
comma 6, gli obblighi di comunicazione dell'interessato circa le proprie
condizioni familiari e reddituali, la misura della riduzione dell'assegno, fino
ad un massimo del 50 per cento nel caso in cui l'interessato sia ricoverato in
istituti o comunità con retta a carico di enti pubblici. Per quanto non
diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6 si applicano all'assegno
sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla legge 30
aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni (56).
8. I provvedimenti adottati d'ufficio dall'INPS di variazione della
classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con il conseguente
trasferimento nel settore economico corrispondente alla effettiva attività
svolta producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del
provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento
iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro.
In caso di variazione disposta a seguito di richiesta dell'azienda, gli effetti
del provvedimento decorrono dal periodo di paga in corso alla data della
richiesta stessa. Le variazioni di inquadramento adottate con provvedimenti
aventi efficacia generale riguardanti intere categorie di datori di lavoro
producono effetti, nel rispetto del princìpio della non retroattività, dalla
data fissata dall'INPS. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo del
presente comma si applicano anche ai rapporti per i quali, alla data di entrata
in vigore della presente legge, pendano controversie non definite con sentenza
passata in giudicato.
9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si
prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito
indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il
contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del
decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge
1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non
devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale
termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei
suoi superstiti (57);
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza
sociale obbligatoria.
10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle
contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della
presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o
di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti
del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione
prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463
(58), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti
salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso.
11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto
con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, su
proposta del competente comitato amministratore, quale organo dell'INPS, le
misure dei contributi di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233
(56), e successive modificazioni ed integrazioni, sono variate, per ciascuna
delle gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88
(59), in relazione all'andamento e al fabbisogno gestionale, in coerenza alle
indicazioni risultanti dal bilancio tecnico approvato dal competente comitato
con periodicità almeno triennale. Nei casi di deliberazione del consiglio di
amministrazione dell'INPS, per l'utilizzazione degli avanzi delle predette
gestioni, alla determinazione della misura degli interessi da corrispondersi si
provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
concerto con il Ministro del tesoro, in relazione al tasso medio del rendimento
annuale dei titoli di Stato (59/a).
12. Nel rispetto dei princìpi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509 (60), relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo
scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto
dall'articolo 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle
rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15
anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'articolo
2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi
provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei
coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del
trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione
alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti
dai provvedimenti suddetti. Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti,
il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile è
definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all'articolo 1, comma 17, per
gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo articolo
1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini dell'accesso ai pensionamenti
anticipati di anzianità, trovano applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza
sostitutive, e al medesimo articolo 1, comma 28, per gli altri enti. Gli enti
possono optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi della
presente legge.
13. [I datori di lavoro che, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, denunciano per la prima volta rapporti di lavoro
pregressi o in atto alla anzidetta data con cittadini extracomunitari, possono
regolarizzare, nello stesso termine, la loro posizione debitoria nei confronti
degli enti previdenziali ed assistenziali, attraverso il versamento dei
contributi dovuti maggiorati del 5 per cento annuo. La regolarizzazione estingue
i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di
premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere
accessorio, connessi con le violazioni delle norme sul collocamento nonché con
la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi
compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (61). I lavoratori
extracomunitari che abbiano cessato l'attività lavorativa in Italia e lascino il
territorio nazionale hanno facoltà di richiedere, nei casi in cui la materia non
sia regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi che
risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria
maggiorati del 5 per cento annuo. Le questure forniscono all'INPS, tramite
collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori
extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno; l'INPS, sulla base
delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori
extracomunitari", da condividere con tutte le altre Amministrazioni pubbliche;
lo scambio delle informazioni avverrà sulla base di apposita convenzione da
stipularsi tra le Amministrazioni interessate, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge (61/a)] (61/b).
14. (62).
15. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo
mensile in pagamento delle pensioni, il cui diritto sia o sia stato acquisito in
virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o
convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale, non può essere
inferiore, per ogni anno di contribuzione, ad un quarantesimo del trattamento
minimo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero alla
data di decorrenza della pensione stessa, se successiva a tale epoca. Il
suddetto importo, per le anzianità contributive inferiori all'anno, non può
essere inferiore a lire 6.000 mensili.
16. L'importo in pagamento di cui ai commi 14 e 15 è al netto delle somme dovute
per applicazione degli articoli 1 e 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140 (63), e
successive modificazioni ed integrazioni, e degli articoli 1 e 6 della legge 29
dicembre 1988, n. 544 (63), nonché delle somme dovute per prestazioni
famigliari.
17. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre
1991, n. 412 (64), il termine previsto per l'adozione del provvedimento sulle
domande presentate presso enti previdenziali di Stati legati all'Italia da una
regolamentazione internazionale di sicurezza sociale decorre, ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (65), dal
ricevimento della domanda completa dei dati e documenti richiesti da parte del
competente ente gestore della forma di previdenza obbligatoria.
18. Al fine di assicurare la migliore funzionalità ed efficienza dell'azione di
vigilanza in relazione alla concreta attuazione degli obiettivi di cui alla
presente legge enunciati nell'articolo 1, comma 1, e per approntare mezzi idonei
a perseguire l'inadempimento degli obblighi di contribuzione previdenziale
inerenti alle prestazioni lavorative, sarà previsto, con successivo
provvedimento di legge, l'incremento della dotazione organica dell'Ispettorato
del lavoro. Al medesimo fine potrà essere prevista, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro delle finanze,
l'istituzione del Nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione
dell'evasione contributiva, fiscale, previdenziale ed assicurativa, nei limiti
degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle
finanze - rubrica 2 - Guardia di finanza - per l'anno 1995 e successivi e dei
contingenti previsti dagli organici.
19. Alla gestione speciale e ai regimi aziendali integrativi di cui al D.Lgs. 20
novembre 1990, n. 357 (66), già rientranti nel campo di applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (67), per
i lavoratori e pensionati, quale che sia il momento del pensionamento, si
applicano le disposizioni di cui alla presente legge in materia di previdenza
obbligatoria riferite ai lavoratori dipendenti e pensionati dell'assicurazione
generale obbligatoria, con riflessi sul trattamento complessivo di cui
all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 357 del 1990 (66), salvo che
non venga diversamente disposto in sede di contrattazione collettiva.
20. Gli accertamenti ispettivi in materia previdenziale e assicurativa esperiti
nei confronti dei datori di lavoro debbono risultare da appositi verbali, da
notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di attestata
regolarità ovvero di regolarizzazione conseguente all'accertamento ispettivo
eseguito, gli adempimenti amministrativi e contributivi relativi ai periodi di
paga anteriori alla data dell'accertamento ispettivo stesso non possono essere
oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive, salvo quelle
determinate da comportamenti omissivi o irregolari del datore di lavoro o
conseguenti a denunce del lavoratore. La presente disposizione si applica anche
agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale di
accertamento, nonché ai verbali redatti dai funzionari dell'Ispettorato del
lavoro in materia previdenziale e assicurativa. I funzionari preposti
all'attività di vigilanza rispondono patrimonialmente solo in caso di danno
cagionato per dolo o colpa grave (67/a).
21. Nel rispetto dei princìpi che presiedono alla legislazione previdenziale,
con particolare riferimento al regime pensionistico obbligatorio introdotto
dalla presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro
venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme con cui,
anche per quanto attiene alle modalità di applicazione delle disposizioni
relative alla contribuzione e di erogazione, all'attività amministrativa e
finanziaria degli enti preposti alle assicurazioni obbligatorie per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, si stabiliscano, in funzione di una
più precisa determinazione dei campi di applicazione delle diverse competenze,
di una maggiore speditezza e semplificazione delle procedure amministrative
anche con riferimento alle correlazioni esistenti tra le diverse gestioni,
modifiche, correzioni, ampliamenti e, ove occorra, soppressioni di norme vigenti
riordinandole, coordinandole e riunendole in un solo provvedimento legislativo
(67/b).
22. Gli schemi dei decreti legislativi di cui alla presente legge sono trasmessi
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, almeno 60 giorni prima
della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni
parlamentari competenti per la materia si esprimono entro 30 giorni dalla data
di trasmissione. Per lo schema di cui al comma 21 i predetti termini sono,
rispettivamente, stabiliti in 90 e 40 giorni. I termini medesimi sono,
rispettivamente, stabiliti in 30 e 15 giorni per lo schema di cui al comma 27
del presente articolo, nonché per quello di cui all'articolo 2, comma 18.
Disposizioni correttive nell'ambito dei decreti legislativi potranno essere
emanate, nel rispetto dei predetti termini e modalità, con uno o più decreti
legislativi, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi medesimi (67/c).
23. Con effetto dal 1 gennaio 1996, l'aliquota contributiva di finanziamento
dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è elevata al 32 per
cento con contestuale riduzione delle aliquote contributive di finanziamento per
le prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della
legge 9 marzo 1989, n. 88 (68), procedendo prioritariamente alla riduzione delle
aliquote diverse da quelle di finanziamento dell'assegno per il nucleo
familiare, fino a concorrenza dell'importo finanziario conseguente alla predetta
elevazione. La riduzione delle aliquote contributive di finanziamento
dell'assegno per il nucleo familiare, di cui al decreto-legge 13 marzo 1988, n.
69 (69), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e
successive modificazioni e integrazioni, ha carattere straordinario fino alla
revisione dell'istituto dell'assegno stesso con adeguate misure di equilibrio
finanziario del sistema previdenziale. Con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro saranno adottate
le necessarie misure di adeguamento. Con la medesima decorrenza, gli oneri per
la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare, sono posti integralmente
a carico della predetta gestione di cui all'articolo 24 della citata legge n. 88
del 1989 (68) e, contestualmente, il concorso dello Stato per i trattamenti di
famiglia previsto dalla vigente normativa è riassegnato per le altre finalità
previste dall'articolo 37 della medesima legge n. 88 del 1989 (68) (70).
24. In attesa dell'entrata a regime della riforma della previdenza obbligatoria
disposta dalla presente legge e dei corrispondenti effetti finanziari, a
decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1996, le aliquote
contributive dovute all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza
esclusive, sostitutive ed esonerative della medesima sono elevate di 0,35 punti
percentuali a carico del dipendente e 0,35 punti a carico dei datori di lavoro
già obbligati al contributo di cui all'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n.
67 (71). Con la stessa decorrenza e fino al 31 dicembre 1998, è prorogato il
contributo di cui all'articolo 22 della citata legge n. 67 del 1988 (71), per la
parte a carico del datore di lavoro nella misura di 0,35 punti percentuali.
25. Le forme pensionistiche complementari di cui al comma 1 dell'articolo 18 del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (72), e successive modificazioni ed
integrazioni, possono continuare a prevedere forme di contribuzione in cifra
fissa, fermi restando i limiti alle agevolazioni fiscali previsti dal predetto
decreto legislativo n. 124 del 1993 (72), e dalle successive modificazioni ed
integrazioni del medesimo decreto.
26. (73).
27. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479
(74), le parole: "sei esperti per l'INPS, l'INAIL e l'INPDAP" sono sostituite
dalle seguenti: "otto esperti per l'INPS, sei esperti per l'INAIL e sei per
l'INPDAP". Con apposite convenzioni gli enti previdenziali pubblici regoleranno
l'utilizzo in comune delle reti telematiche delle banche dati e dei servizi di
sportello e di informazione all'utenza. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare
uno o più decreti legislativi recanti norme volte a regolamentare le dismissioni
del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e gli investimenti
degli stessi in campo immobiliare nonché la loro gestione, sulla base dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) cessione del patrimonio immobiliare non adibito ad uso strumentale di ciascun
ente entro cinque anni dall'emanazione delle norme delegate, procedendo in base
a percentuali annue delle cessioni determinate dalle medesime norme;
b) definizione delle forme di cessione e gestione del patrimonio tramite
alienazioni, conferimenti a società immobiliari, affidamenti a società
specializzate, secondo princìpi di trasparenza, economicità e congruità di
valutazione economica;
c) effettuazione di nuovi investimenti immobiliari - fatti salvi i piani di
investimento in atto e gli acquisti di immobili adibiti ad uso strumentale -
esclusivamente in via indiretta, in particolare tramite sottoscrizione di quote
di fondi immobiliari e partecipazioni minoritarie in società immobiliari,
individuate in base a caratteristiche di solidità finanziaria, specializzazione
professionalità; in ogni caso, dovranno essere adottate tutte le misure
necessarie per salvaguardare l'obbligo delle riserve legali previste dalle
vigenti normative;
d) attuazione degli investimenti in relazione alle necessità di bilancio di
ciascun ente, secondo criteri di diversificazione delle partecipazioni e della
detenzione di quote in singole società idonee a minimizzare il rischio e ad
escludere forme di gestione anche indiretta del patrimonio immobiliare;
e) verifica annua da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
sull'andamento delle dismissioni e sul rispetto dei criteri per i nuovi
investimenti degli enti, con comunicazione dei risultati attraverso apposita
relazione da presentare ogni anno alle competenti Commissioni parlamentari;
f) soppressione delle società già costituite per la gestione e l'alimentazione
del patrimonio immobiliare dei predetti enti (74/a).
28. A far data dal 1 gennaio 1996 saranno soggette all'assicurazione
obbligatoria per la tubercolosi le Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza (IPAB) o loro reparti convenzionati con il Servizio sanitario
nazionale ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (75),
competendo soltanto ad esse la qualifica di istituzione pubblica sanitaria.
------------------------
(52) Aggiunge un periodo, dopo il primo, al comma 4 dell'art. 20, L. 9 marzo
1989, n. 88, riportata al n. A/XXII.
(52/a) Riportata al n. A/XXII.
(52/a) Riportata al n. A/XXII.
(53) Riportata alla voce Assistenza e beneficenza pubblica.
(54) Riportato alla voce Assistenza e beneficenza pubblica.
(54/a) Lettera così modificata dall'art. 9, D.L. 1 ottobre 1996, n. 510,
riportato alla voce Lavoro.
(54/b) In attuazione della delega prevista dal presente comma 3, è stato emanato
il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 157, riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e
superstiti (Assicurazione obbligatoria per).
(55) Riportato al n. A/XIX.
(55/a) Per l'aumento dell'importo dell'assegno sociale di cui al presente comma
vedi l'art. 67, L. 23 dicembre 1998, n. 448, l'art. 52, L. 23 dicembre 1999, n.
488 l'art. 70, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e l'art. 38, L. 28 dicembre 2001, n.
448. Vedi, anche, il D.M. 13 gennaio 2003.
(55/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 25-29 ottobre 1999, n. 400
(Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 6, sollevata in
riferimento all'art. 38 della Costituzione.
(56) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 13 gennaio
2003.
(57) Per la sospensione del termine di cui alla presente lettera vedi il comma 7
dell'art. 38, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(58) Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione
obbligatoria per).
(56) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione
obbligatoria per).
(59) Riportata al n. A/XXII.
(59/a) La misura degli interessi di cui al presente comma è stata fissata, per
l'anno 1996, con D.M. 19 maggio 1997 (Gazz. Uff. 24 luglio 1997, n. 171), per
l'anno 1998 con D.M. 8 luglio 1999 (comunicato in Gazz. Uff. 23 ottobre 1999, n.
250), per l'anno 1999 con D.M. 2 maggio 2000 (Gazz. Uff. 27 giugno 2000, n.
148), per l'anno 2000, con D.M. 26 marzo 2001 (comunicato in Gazz. Uff. 24
aprile 2001, n. 95), per l'anno 2001, con D.M. 20 giugno 2002 (pubblicato per
sunto nella Gazz. Uff. 31 luglio 2002, n. 178), per l'anno 2002, con D.M. 24
luglio 2003 (Gazz. Uff. 4 settembre 2003, n. 205) e per l'anno 2003, con D.M. 23
giugno 2004 (Gazz. Uff. 13 luglio 2004, n. 162).
(60) Riportato al n. A/XXXII.
(61) Riportato alla voce Infortuni sul lavoro e malattie professionali
(Assicurazione obbligatoria contro gli).
(61/a) Vedi, anche, l'art. 10, D.L. 13 settembre 1996, n. 477, riportato alla
voce Sicurezza pubblica.
(61/b) Comma abrogato dall'art. 47, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, riportato
alla voce Sicurezza pubblica.
(62) Sostituisce il comma 3 dell'art. 8, L. 30 aprile 1969, n. 153, riportata
alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).
(63) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione
obbligatoria per).
(63) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione
obbligatoria per).
(64) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato.
(65) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(66) Riportato alla voce Istituti di credito.
(67) Riportato al n. A/XXVII.
(66) Riportato alla voce Istituti di credito.
(67/a) Gli ultimi tre periodi sono stati aggiunti dall'art. 3, D.L. 14 giugno
1996, n. 318, riportato al n. A/XLIV.
(67/b) Il termine per l'emanazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma
21, già prorogato al 31 marzo 1998 dall'art. 1, L. 8 agosto 1996, n. 417 (Gazz.
Uff. 12 agosto 1996, n. 188), è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 2000
dall'art. 59, comma 23, L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportata alla voce
Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, nella parte
in cui modifica il comma 2 dell'art. 1, della suddetta legge n. 417 del 1996,
come a sua volta modificato dall'art. 2, L. 23 dicembre 1998, n. 448, riportata
alla stessa voce, nel testo risultante dalle modifiche disposte dall'art. 45,
comma 15, L. 17 maggio 1999, n. 144, riportata alla voce Economia nazionale
(Sviluppo della).
(67/c) Vedi, anche, l'art. 2, D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 414, riportato alla voce
Trasporto (Personale addetto ai pubblici servizi di). Il termine per
l'emanazione delle disposizioni correttive ai sensi dell'art. 3, comma 22, è
stato prorogato al 30 giugno 1998 dall'art. 59, comma 27, L. 27 dicembre 1997,
n. 449, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità
generale dello Stato, nella parte in cui sostituisce la lett. b) del comma 1
dell'art. 37, L. 5 agosto 1981, n. 416, riportata alla voce Ente nazionale per
la cellulosa e per la carta.
(68) Riportata al n. A/XXII.
(69) Riportato al n. A/XX.
(68) Riportata al n. A/XXII.
(68) Riportata al n. A/XXII.
(70) Vedi, anche, il D.M. 21 febbraio 1996, riportato al n. A/XXXIX.
(71) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato.
(71) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato.
(72) Riportato al n. A/XXVIII.
(72) Riportato al n. A/XXVIII.
(73) Sostituisce con i commi 1, 1-bis, 2, 2-bis, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater,
4-quinquies e 4-sexies gli originari commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 6, D.Lgs. 21
aprile 1993, n. 124, riportato al n. A/XXVIII.
(74) Riportato al n. A/XXXI.
(74/a) In attuazione della delega prevista dal presente comma è stato emanato il
D.Lgs. 16 febbraio 1996, n. 104, riportato alla voce "Case popolari ed
economiche".
(75) Riportata alla voce Sanità pubblica.
4. Destinatari.
1. (76).
2. (77).
3. (78).
4. (79).
------------------------
(76) Aggiunge la lettera b-bis) al comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 21 aprile 1993,
n. 124, riportato al n. A/XXVIII.
(77) Sostituisce la lettera a) del comma 2 dell'art. 2, D.Lgs. 21 aprile 1993,
n. 124, riportato al n. A/XXVIII.
(78) Modifica la lettera a) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 21 aprile 1993, n.
124, riportato al n. A/XXVIII.
(79) Aggiunge la lettera c-bis) al comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 21 aprile 1993,
n. 124, riportato al n. A/XXVIII.
5. Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'autorizzazione all'esercizio dell'attività ai sensi del comma 3 dell'art. 4,
D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (80), e successive modificazioni ed integrazioni,
è concessa esclusivamente ai fondi pensione costituiti nelle forme previste dal
comma 1 dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo.
------------------------
(80) Riportato al n. A/XXVIII.
6. Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei fondi pensione.
1. Al comma 7 dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124
(80), e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "ventiquattro mesi"
sono sostituite dalle seguenti "dodici mesi".
------------------------
(80) Riportato al n. A/XXVIII.
7. Banca depositaria.
1. (81).
------------------------
(81) Aggiunge l'art. 6-bis al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, riportato al n.
A/XXVIII.
8. Finanziamento.
1. (82).
2. Per le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 25 la destinazione
al finanziamento dei fondi pensione dell'accantonamento annuale del TFR
eccedente la quota di cui all'art. 13, comma 3, lettera a), D.Lgs. 21 aprile
1993, n. 124 (82/a), come sostituito dall'articolo 11 della presente legge, per
i lavoratori di prima occupazione, successiva alla data di entrata in vigore
della presente legge, è sospesa per i quattro anni successivi alla stessa data.
------------------------
(82) Sostituisce con due periodi il primo periodo del comma 2 dell'art. 8,
D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, riportato al n. A/XXVIII.
(82/a) Riportato al n. A/XXVIII.
9. Fondi pensione aperti.
1. (83).
2. Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124 (82/a), e successive modificazioni ed integrazioni, trovano applicazione,
nei diversi settori, decorsi sei mesi dal rinnovo del primo contratto nazionale
di categoria successivamente all'entrata in vigore della presente legge ovvero
decorsi sei mesi dalla stipula di diversi accordi collettivi nazionali
istitutivi di forme pensionistiche complementari.
------------------------
(83) Modifica il comma 2 dell'art. 9, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, riportato
al n. A/XXVIII.
(82/a) Riportato al n. A/XXVIII.
10. Permanenza nel fondo pensione e cessazione dei requisiti di partecipazione.
1. (84).
------------------------
(84) Aggiunge i commi 3-bis e 3-ter all'art. 10, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124,
riportato al n. A/XXVIII.
11. Trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni.
1. (85).
2. Agli effetti del comma 9 dell'art. 13, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (82/a),
come sostituito dal comma 1 del presente articolo, il riferimento all'art. 17,
comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917 (86), e successive modificazioni ed integrazioni, va
inteso nel senso che nell'importo dei contributi a carico del lavoratore non
sono computate le quote del TFR destinate alle forme pensionistiche
complementari e che sono comunque consentite le anticipazioni previste
dall'articolo 7 del citato decreto legislativo (86/a).
3. (87).
------------------------
(85) Sostituisce l'art. 13, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, riportato al n.
A/XXVIII.
(82/a) Riportato al n. A/XXVIII.
(86) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone
giuridiche (Imposte sui).
(86/a) Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669,
riportato alla voce Imposte e tasse in genere.
(87) Aggiunge un periodo al comma 4 dell'art. 42, D.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917.
12. Regime tributario dei fondi pensione.
1. (88).
2. Per gli anni 1993 e 1994 il versamento dell'imposta sostitutiva prevista
dall'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (82/a), come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, è eseguito, in due rate di eguale
importo, entro il secondo e l'ottavo mese successivi a quello di entrata in
vigore della presente legge, con una maggiorazione a titolo di interessi,
calcolata in base al tasso annuo del 9 per cento, decorrente dal termine
previsto dal comma 2 del citato articolo 14 del decreto legislativo n. 124 del
1993 (82/a). Il fondo può comunque optare per il versamento in unica soluzione
dell'imposta dovuta entro il termine previsto per il versamento della prima
rata.
3. I versamenti d'acconto dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche e
dell'imposta locale sui redditi effettuati negli anni 1993 e 1994 da parte dei
fondi pensione si scomputano dai versamenti dell'imposta sostitutiva dovuta ai
sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (82/a),
come sostituito dal comma 1 del presente articolo, fino a compensazione.
4. Nel caso di fondi pensione costituiti come patrimonio di destinazione,
separato e autonomo, ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile, l'imposta
sostitutiva per il fondo di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n.
124 (82/a), come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è corrisposta
dalla società o ente nell'ambito del cui patrimonio il fondo è costituito.
5. L'imposta del 15 per cento di cui al comma 5 dell'articolo 13 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (82/a), nel testo previgente alle
modificazioni apportate dalla presente legge, se già versata, può portarsi in
compensazione dell'imposta sostitutiva dovuta a norma del comma 1 dell'articolo
14 del suddetto decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (82/a), come
sostituito dal comma 1 del presente articolo. Con decreto del Ministro delle
finanze sono stabilite le relative modalità.
------------------------
(88) Sostituisce l'art. 14, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, riportato al n.
A/XXVIII.
(82/a) Riportato al n. A/XXVIII.
(82/a) Riportato al n. A/XXVIII.
(82/a) Riportato al n. A/XXVIII.
(82/a) Riportato al n. A/XXVIII.
(82/a) Riportato al n. A/XXVIII.
(82/a) Riportato al n. A/XXVIII.
13. Vigilanza sui fondi pensione.
1. (89).
2. Per il funzionamento della commissione di vigilanza prevista dall'articolo 16
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (90), come sostituito dal comma 1
del presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni a decorrere
dall'anno 1996. All'onere per gli anni 1996 e 1997 si provvede mediante
corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni: per lire 3.500
milioni dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e per lire 1.500 milioni dell'accantonamento relativo al Ministero della
pubblica istruzione, iscritti, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995
(90/a).
3. Il finanziamento della commissione può essere integrato, nella misura massima
del 50 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2, mediante il
versamento annuale da parte dei fondi pensione di una quota non superiore allo
0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati. Gli importi e le
modalità dei versamenti sono definiti, sentita la commissione di vigilanza, con
apposito decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale.
------------------------
(89) Sostituisce l'art. 16, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, riportato al n.
A/XXVIII.
(90) Riportato al n. A/XXVIII.
(90/a) Vedi, anche, l'art. 59, comma 39, L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportata
alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
14. Compiti della commissione di vigilanza.
1. (91).
2. Al fine di garantire la continuità dell'attività di vigilanza, la commissione
di vigilanza già istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e operante alla data di entrata in vigore della presente legge continua
ad espletare le sue funzioni fino all'insediamento della nuova commissione
prevista dall'articolo 16, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (90), come sostituito
dal comma 1 dell'articolo 13. Successivamente e per la residua durata
dell'originario incarico, i componenti della predetta commissione assumono la
qualifica di esperti, ai sensi e per gli effetti previsti al citato articolo 16,
comma 3, del decreto legislativo n. 124 del 1993 (90).
------------------------
(91) Sostituisce l'art. 17, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, riportato al n.
A/XXVIII.
(90) Riportato al n. A/XXVIII.
(90) Riportato al n. A/XXVIII.
15. Regime transitorio.
1. (92).
2. (93).
3. (94).
4. (95).
5. (96).
6. Per i fondi pensione che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio di cui
all'articolo 18, comma 8-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124
(90), e successive modificazioni ed integrazioni, all'imposta sostitutiva di cui
ai commi 1 e 3 dell'articolo 14 dello stesso decreto legislativo n. 124 del 1993
(90), come sostituito dall'articolo 12 della presente legge, si applica, a
decorrere dal 1995 e fino al termine del periodo transitorio, una addizionale
nella misura dell'1 per cento calcolata sul patrimonio netto contabile
risultante dall'ultimo bilancio approvato dal fondo (96/a).
7. I fondi di cui al comma 6 presentano ai Ministeri delle finanze e del lavoro
e della previdenza sociale, entro il 30 giugno di ogni anno a decorrere dal
1996, un prospetto da cui risulti l'ammontare dei contributi versati per gli
iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124 (90), e quello dell'addizionale all'imposta sostitutiva
di cui al comma 6. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può modificare, sulla
base dei dati risultanti nel prospetto e per ciascuno dei fondi, la misura
dell'addizionale prevista al fine di eliminare eventuali perdite di gettito
derivanti dall'applicazione del regime tributario transitorio di cui
all'articolo 18, comma 8-quater, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993
(97), introdotto dal comma 5 del presente articolo. L'integrazione
dell'addizionale all'imposta sostitutiva dovrà essere versata entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle finanze di
cui al precedente periodo, con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2,
dello stesso decreto legislativo n. 124 del 1993 (97), come sostituito
dall'articolo 12 della presente legge.
8. I contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore a fondi costituiti
ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (97), e successive
modificazioni ed integrazioni, definiti da accordi collettivi antecedenti la
data di entrata in vigore della presente legge, mantengono limitatamente agli
iscritti al 31 maggio 1993, il trattamento fiscale previsto dallo stesso decreto
legislativo n. 124 del 1993 (97), e successive modificazioni ed integrazioni,
fino al rinnovo degli accordi stessi e comunque per un periodo massimo di
quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
------------------------
(92) Modifica il comma 1 dell'art. 18, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, riportato
al n. A/XXVIII.
(93) Modifica la lettera b) del comma 3 dell'art. 18, D.Lgs. 21 aprile 1993, n.
124, riportato al n. A/XXVIII.
(94) Modifica il comma 3 dell'art. 18, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, riportato
al n. A/XXVIII.
(95) Modifica il comma 7 dell'art. 18, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, riportato
al n. A/XXVIII.
(96) Aggiunge i commi 8-quater e 8-quinquies all'art. 18, D.Lgs. 21 aprile 1993,
n. 124, riportato al n. A/XXVIII.
(90) Riportato al n. A/XXVIII.
(90) Riportato al n. A/XXVIII.
(96/a) Vedi, anche, l'art. 3, comma 120, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
(90) Riportato al n. A/XXVIII.
(97) Riportato al n. A/XXVIII.
(97) Riportato al n. A/XXVIII.
(97) Riportato al n. A/XXVIII.
(97) Riportato al n. A/XXVIII.
16. Sanzioni.
1. (98).
------------------------
(98) Aggiunge l'art. 18-bis al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, riportato al n.
A/XXVIII.
17. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
------------------------
Tabella 1
(v. articolo 1, comma 3)
QUADRO RIASSUNTIVO
EFFETTI FINANZIARI SUL FABBISOGNO DERIVANTI
DALLE MODIFICHE ALLA NORMATIVA IN MATERIA PREVIDENZIALE
(Riflessi in termini di competenza sul bilancio dello Stato)
Omissis
------------------------
Tabella A
(v. articolo 1, comma 6)
Coefficienti di trasformazione
+--------------+--------------+--------------+
| Divisori | Età | Valori |
+--------------+--------------+--------------+
| 21,1869 | 57 | 4,720% |
| 20,5769 | 58 | 4,860% |
| 19,9769 | 59 | 5,006% |
| 19,3669 | 60 | 5,163% |
| 18,7469 | 61 | 5,334% |
| 18,1369 | 62 | 5,514% |
| 17,5269 | 63 | 5,706% |
| 16,9169 | 64 | 5,911% |
| 16,2969 | 65 | 6,136% |
| |
| tasso di sconto = 1,5% |
------------------------
Tabella B
(v. articolo 1, comma 26)
+-------------+----------------+---------------+
| | colonna | colonna |
| | 1 | 2 |
| Anno +----------------+---------------+
| | Età | Anzianità |
| | anagrafica | contributiva |
+-------------+----------------+---------------+
| 1996 | 52 | 36 |
| 1997 | 52 | 36 |
| 1998 | 53 | 36 |
| 1999 | 53 | 37 |
| 2000 | 54 | 37 |
| 2001 | 54 | 37 |
| 2002 | 55 | 37 |
| 2003 | 55 | 37 |
| 2004 | 56 | 38 |
| 2005 | 56 | 38 |
| 2006 | 57 | 39 |
| 2007 | 57 | 39 |
| 2008 in poi | 57 | 40 |
------------------------
Tabella C
(v. articolo 1, comma 27)
+-----------------------+----------------------+
| Anzianità | Anzianità necessaria |
| al 31 dicembre 1995 | al pensionamento |
+-----------------------+----------------------+
| da 19 a 21 | 32 |
| da 22 a 25 | 31 |
| da 26 a 29 | 30 |
+-----------------------Á----------------------+
------------------------
Tabella D
(v. articolo 1, comma 27)
Riduzioni percentuali dei trattamenti pensionistici
+--------------------------+-----------------------------------+
| Anni mancanti a 37 . . . | 1 2 3 4 5 6 7 |
| | |
| Penalizzazioni . . . . . | 1% 3% 5% 7% 9% 11% 13% |
------------------------
Tabella E
(v. articolo 1, comma 29)
+---------------------+----------------------------------------+
| Data entro la quale | |
| si matura | Data di decorrenza del trattamento |
| il requisito | |
| contributivo | |
+---------------------Á----------------------------------------+
| Lavoratori dipendenti pubblici e privati |
| |
| 31 dicembre 1994 1° gennaio 1996 per i soggetti che hanno|
| un'età pari o superiore a 57 anni. |
| 1° aprile 1996 per i rimanenti soggetti. |
| |
| 31 dicembre 1995 1° luglio 1996 per i soggetti che hanno|
| un'età pari o superiore a 57 anni. |
| 1° ottobre 1996 per i rimanenti soggetti.|
| |
| 30 giugno 1996 1° ottobre 1996 per i soggetti che hanno|
| un'età pari o superiore a 57 anni. |
| |
| 31 dicembre 1996 1° gennaio 1997 per i rimanenti soggetti.|
| |
| 30 giugno 1997 1° luglio 1997 per i soggetti che hanno|
| un'età pari o superiore a 57 anni. |
| |
| 31 dicembre 1997 1° gennaio 1998 per i rimanenti soggetti.|
| |
| Lavoratori autonomi iscritti all'INPS |
| |
| 31 dicembre 1994 1° gennaio 1996 per i soggetti che hanno|
| un'età pari o superiore a 57 anni. |
| 1° aprile 1996 per i rimanenti soggetti.|
| |
| 31 dicembre 1995 1° luglio 1996 per i soggetti che hanno|
| un'età pari o superiore a 57 anni. |
| 1° ottobre 1996 per i soggetti che hanno|
| più di 55 anni. |
| 1° gennaio 1997 per i rimanenti soggetti.|
| |
| 31 dicembre 1996 1° gennaio 1997 per i soggetti che hanno|
| un'età pari o superiore a 57 anni. |
| 1° luglio 1997 per i rimanenti soggetti. |
------------------------
Tabella F
(v. articolo 1, comma 41)
Tabella relativa ai cumuli tra trattamenti pensionistici
ai superstiti e redditi del beneficiario
+--------------------------------+-----------------------------+
|Reddito superiore a 3 volte il|Percentuale di cumulabilità:|
| trattamento minimo annuo del| 75 per cento del trattamento|
| Fondo pensioni lavoratori| di reversibilità. |
| dipendenti, calcolato in misura| |
| pari a 13 volte l'importo in| |
| vigore al 1° gennaio. | |
|Reddito superiore a 4 volte il|Percentuale di cumulabilità:|
| trattamento minimo annuo del| 60 per cento del trattamento|
| Fondo pensioni lavoratori| di reversibilità. |
| dipendenti, calcolato in misura| |
| pari a 13 volte l'importo in| |
| vigore al 1° gennaio. | |
|Reddito superiore a 5 volte il|Percentuale di cumulabilità:|
| trattamento minimo annuo del| 50 per cento del trattamento|
| Fondo pensioni lavoratori| di reversibilità. |
| dipendenti, calcolato in misura| |
| pari a 13 volte l'importo in| |
| vigore al 1° gennaio. | |
------------------------
Tabella G
(v. articolo 1, comma 42)
Tabella relativa ai cumuli tra assegno di invalidità
e redditi da lavoro
+-----------------------------------+--------------------------+
| Redditi | Percentuale di riduzione |
+-----------------------------------+--------------------------+
|Reddito superiore a 4 volte il|25 per cento dell'importo|
| trattamento minimo annuo del Fondo| dell'assegno. |
| pensioni lavoratori dipendenti,| |
| calcolato in misura pari a 13| |
| volte l'importo in vigore al 1°| |
| gennaio. | |
| | |
|Reddito superiore a 5 volte il|50 per cento dell'importo|
| trattamento minimo annuo del Fondo| dell'assegno. |
| pensioni lavoratori dipendenti,| |
| calcolato in misura pari a 13| |
| volte l'importo in vigore al 1°| |
| gennaio. | |
------------------------
Agg. G.U. 28/10/2004