GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 190 DEL 16/8/1995


 



L. 8 agosto 1995, n. 335. Agg. G.U. 28/10/2004
Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare. 
 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 agosto 1995, n. 190, S.O. 
L'art. 1, L. 8 agosto 1996, n. 417 (Gazz. Uff. 12 agosto 1996, n. 188) ha 
differito i termini per l'esercizio delle deleghe normative previste dalla 
presente legge al 30 aprile 1997. Vedi, anche, l'art. 59, L. 27 dicembre 1997, 
n. 449, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità 
generale dello Stato, nonché l'art. 45, L. 17 maggio 1999, n. 144, riportata 
alla voce Economia nazionale (Sviluppo della). 
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le 
seguenti istruzioni: 
- Comando generale della Guardia di Finanza: Circ. 29 marzo 2001, n. 100380; 
- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Circ. 8 
gennaio 1999, n. 1; Circ. 10 maggio 1996, n. 32; Circ. 20 marzo 1997, n. 37; 
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione 
pubblica): Circ. 10 gennaio 1996, n. 2; Circ. 29 marzo 1996, n. 21; Circ. 10 
giugno 1996, n. 32; Circ. 10 marzo 1997, n. 15; Circ. 24 ottobre 1997, n. 57; 
Circ. 31 marzo 1998, n. 17; Circ. 15 marzo 1999, n. 17; Circ. 15 marzo 2000, n. 
17; Informativa 8 giugno 2000, n. 27; Circ. 21 luglio 2000, n. 38; Circ. 24 
luglio 2000, n. 39; Informativa 3 ottobre 2000, n. 47; Circ. 9 luglio 2001, n. 
261/M; Informativa 11 luglio 2001, n. 34; Informativa 12 novembre 2001, n. 60; 
Informativa 11 dicembre 2001, n. 67; Informativa 8 gennaio 2002, n. 2; 
Informativa 9 gennaio 2002, n. 3; Circ. 10 gennaio 2002, n. 1; Informativa 25 
gennaio 2002, n. 7; Informativa 30 gennaio 2002, n. 11; Informativa 11 marzo 
2002, n. 27; Informativa 14 marzo 2002, n. 30; Informativa 20 marzo 2002, n. 32; 
Informativa 5 aprile 2002, n. 35; Informativa 24 aprile 2002, n. 45; Informativa 
6 maggio 2002, n. 48; Informativa 7 maggio 2002, n. 13; Informativa 22 maggio 
2002, n. 51; Informativa 27 maggio 2002, n. 15; Informativa 29 maggio 2002, n. 
53; Circ. 7 maggio 2003, n. 14; Informativa 24 ottobre 2003, n. 47; Circ. 17 
dicembre 2003, n. 33; Nota 2 marzo 2004, n. 5; Circ. 16 marzo 2004, n. 1 
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 25 agosto 1995, n. 
234; Circ. 15 gennaio 1996, n. 10; Circ. 15 gennaio 1996, n. 11; Circ. 15 
gennaio 1996, n. 9; Msg. 19 gennaio 1996, n. 06706; Circ. 22 gennaio 1996, n. 
18; Circ. 23 gennaio 1996, n. 21; Msg. 23 gennaio 1996, n. 07093; Circ. 27 
gennaio 1996, n. 26; Circ. 29 gennaio 1996, n. 27; Circ. 20 febbraio 1996, n. 
38; Circ. 24 febbraio 1996, n. 44; Circ. 29 febbraio 1996, n. 49; Circ. 5 marzo 
1996, n. 52; Circ. 20 aprile 1996, n. 91; Circ. 24 aprile 1996, n. 92; Circ. 4 
maggio 1996, n. 97; Circ. 15 maggio 1996, n. 103; Circ. 20 maggio 1996, n. 107; 
Circ. 25 maggio 1996, n. 112; Circ. 25 maggio 1996, n. 113; Circ. 30 maggio 
1996, n. 115; Circ. 6 giugno 1996, n. 117; Circ. 12 giugno 1996, n. 123; Circ. 
12 giugno 1996, n. 124; Circ. 11 luglio 1996, n. 144; Circ. 23 luglio 1996, n. 
153; Circ. 8 agosto 1996, n. 165; Circ. 19 agosto 1996, n. 169; Circ. 22 agosto 
1996, n. 171; Circ. 7 settembre 1996, n. 177; Circ. 14 settembre 1996, n. 180; 
Circ. 3 ottobre 1996, n. 189; Circ. 5 ottobre 1996, n. 191; Circ. 17 ottobre 
1996, n. 201; Circ. 21 ottobre 1996, n. 204; Circ. 24 ottobre 1996, n. 208; 
Circ. 14 novembre 1996, n. 220; Circ. 15 novembre 1996, n. 221; Circ. 19 
novembre 1996, n. 224; Circ. 20 novembre 1996, n. 225; Circ. 21 novembre 1996, 
n. 226; Circ. 28 novembre 1996, n. 238; Circ. 13 dicembre 1996, n. 251; Circ. 13 
dicembre 1996, n. 252; Circ. 28 dicembre 1996, n. 263; Circ. 25 gennaio 1997, n. 
17; Circ. 28 gennaio 1997, n. 20; Circ. 30 gennaio 1997, n. 23; Circ. 7 febbraio 
1997, n. 25; Circ. 10 febbraio 1997, n. 26; Circ. 12 febbraio 1997, n. 28; Circ. 
13 febbraio 1997, n. 30; Circ. 14 febbraio 1997, n. 32; Circ. 22 febbraio 1997, 
n. 41; Circ. 15 marzo 1997, n. 62; Circ. 24 marzo 1997, n. 74; Circ. 25 marzo 
1997, n. 77; Circ. 28 marzo 1997, n. 83; Circ. 8 aprile 1997, n. 90; Circ. 24 
aprile 1997, n. 100; Circ. 30 aprile 1997, n. 101; Circ. 30 aprile 1997, n. 103; 
Circ. 9 maggio 1997, n. 106; Circ. 21 giugno 1997, n. 139; Circ. 10 luglio 1997, 
n. 155; Circ. 17 luglio 1997, n. 159; Circ. 19 luglio 1997, n. 162; Circ. 2 
agosto 1997, n. 180; Circ. 30 agosto 1997, n. 190; Circ. 22 settembre 1997, n. 
194; Circ. 2 ottobre 1997, n. 200; Circ. 8 ottobre 1997, n. 201; Circ. 15 
ottobre 1997, n. 205; Circ. 15 ottobre 1997, n. 206; Circ. 28 ottobre 1997, n. 
211; Circ. 14 novembre 1997, n. 225; Circ. 21 novembre 1997, n. 236; Circ. 28 
novembre 1997, n. 246; Circ. 18 dicembre 1997, n. 257; Circ. 22 dicembre 1997, 
n. 261; Circ. 24 dicembre 1997, n. 267; Circ. 24 dicembre 1997, n. 263; Circ. 29 
dicembre 1997, n. 271; Circ. 17 gennaio 1998, n. 11; Circ. 29 gennaio 1998, n. 
18; Circ. 18 febbraio 1998, n. 38; Circ. 24 febbraio 1998, n. 44; Circ. 26 
febbraio 1998, n. 47; Circ. 5 marzo 1998, n. 50; Circ. 6 marzo 1998, n. 57; 
Circ. 10 marzo 1998, n. 58; Circ. 1 aprile 1998, n. 72; Circ. 8 aprile 1998, n. 
79; Circ. 9 aprile 1998, n. 80; Circ. 9 aprile 1998, n. 82; Circ. 28 aprile 
1998, n. 89; Circ. 15 maggio 1998, n. 106; Circ. 4 giugno 1998, n. 118; Circ. 9 
giugno 1998, n. 123; Circ. 10 giugno 1998, n. 124; Circ. 11 giugno 1998, n. 126; 
Circ. 30 giugno 1998, n. 142; Circ. 11 luglio 1998, n. 149; Circ. 17 luglio 
1998, n. 156; Circ. 23 luglio 1998, n. 165; Circ. 28 luglio 1998, n. 171; Circ. 
3 agosto 1998, n. 179; Circ. 18 agosto 1998, n. 188; Circ. 26 agosto 1998, n. 
193; Circ. 14 settembre 1998, n. 200; Circ. 2 ottobre 1998, n. 206; Circ. 6 
ottobre 1998, n. 211; Circ. 9 ottobre 1998, n. 214; Circ. 21 ottobre 1998, n. 
218; Circ. 20 novembre 1998, n. 238; Circ. 9 dicembre 1998, n. 247; Circ. 11 
dicembre 1998, n. 249; Circ. 5 febbraio 1999, n. 19; Circ. 4 marzo 1999, n. 55; 
Circ. 1 aprile 1999, n. 78; Circ. 12 maggio 1999, n. 104; Circ. 7 dicembre 1999, 
n. 209; Circ. 17 dicembre 1999, n. 219; Circ. 21 dicembre 1999, n. 223; Circ. 10 
gennaio 2000, n. 5; Circ. 4 gennaio 1996, n. 2; Circ. 26 giugno 1996, n. 133; 
Circ. 16 febbraio 2000, n. 37; Circ. 16 febbraio 2000, n. 38; Circ. 21 febbraio 
2000, n. 41; Circ. 23 febbraio 2000, n. 47; Circ. 1 marzo 2000, n. 55; Circ. 18 
aprile 2000, n. 79; Circ. 21 aprile 2000, n. 83; Circ. 2 maggio 2000, n. 90; 
Circ. 12 maggio 2000, n. 92; Circ. 31 maggio 2000, n. 88bis; Circ. 27 giugno 
2000, n. 121; Circ. 24 agosto 2000, n. 148; Circ. 4 dicembre 2000, n. 201; Circ. 
9 ottobre 2000, n. 169; Circ. 11 dicembre 2000, n. 207; Circ. 27 dicembre 2000, 
n. 220; Circ. 11 gennaio 2001, n. 7; Circ. 24 gennaio 2001, n. 16; Circ. 29 
gennaio 2001, n. 21; Circ. 2 febbraio 2001, n. 21bis; Circ. 6 febbraio 2001, n. 
28; Circ. 7 febbraio 2001, n. 32; Msg. 26 febbraio 2001, n. 247; Circ. 16 maggio 
2001, n. 104; Circ. 10 agosto 2001, n. 161; Circ. 19 luglio 2001, n. 145; Circ. 
23 luglio 2001, n. 147; Circ. 20 dicembre 2001, n. 224; Msg. 4 gennaio 2002, n. 
2; Circ. 8 gennaio 2002, n. 10; Circ. 28 gennaio 2002, n. 26; Msg. 30 gennaio 
2002, n. 41; Msg. 31 gennaio 2002, n. 44; Circ. 22 febbraio 2002, n. 40; Msg. 28 
marzo 2002, n. 257; Circ. 12 aprile 2002, n. 77; Circ. 16 aprile 2002, n. 81; 
Circ. 2 luglio 2002, n. 125; Circolare 29 luglio 2002, n. 138; Msg. 13 settembre 
2002, n. 314; Msg. 6 dicembre 2002, n. 910; Circ. 16 dicembre 2002, n. 184; Msg. 
23 gennaio 2003, n. 22; Circ. 30 gennaio 2003, n. 21; Circ. 12 febbraio 2003, n. 
35; Msg. 4 marzo 2003, n. 164; Msg. 25 marzo 2003, n. 33; Circ. 12 maggio 2003, 
n. 86; Circ. 26 maggio 2003, n. 93; Circ. 16 giugno 2003, n. 104; Msg. 3 luglio 
2003, n. 71; Circ. 14 luglio 2003, n. 129; Msg. 20 agosto 2003, n. 306; Msg. 15 
settembre 2003, n. 327; Msg. 13 ottobre 2003, n. 40; Circ. 23 dicembre 2003, n. 
199; Circ. 23 gennaio 2004, n. 17; Msg. 26 gennaio 2004, n. 2159; Circ. 5 
febbraio 2004, n. 22; Msg. 12 marzo 2004, n. 7288; 
- ISTAT (Istituto nazionale di statistica): Circ. 28 marzo 1996, n. 17; Circ. 31 
luglio 1996, n. 34; 
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 12 dicembre 1997, n. 18245; 

- Ministero dei trasporti: Circ. 8 gennaio 1998, n. 4; 
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 8 gennaio 1996, n. 8; 
Circ. 30 marzo 1996, n. 40451; Circ. 9 agosto 1996, n. 7/61751/L.335.95; Circ. 9 
novembre 1996, n. 149; Circ. 24 giugno 1997, n. 10PS/90120/140; Circ. 22 
settembre 1997, n. 7/61920/L.335/95; Circ. 12 gennaio 1998, n. 9/98; Circ. 9 
aprile 1998, n. 48/98; Circ. 21 aprile 2000, n. 25/2000; 
- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 14 
maggio 1998, n. 41; Circ. 24 giugno 1998, n. 57; Circ. 28 luglio 1998, n. 
133986-166512; Circ. 31 luglio 1998, n. 66; Circ. 28 ottobre 1998, n. 845; 
- Ministero del tesoro: Circ. 12 gennaio 1996, n. 665; Circ. 15 gennaio 1996, n. 
3; Circ. 23 gennaio 1996, n. 667; Circ. 21 febbraio 1996, n. 671; Circ. 5 marzo 
1996, n. 20; Circ. 8 marzo 1996, n. 22; Circ. 8 marzo 1996, n. 124606; Circ. 25 
marzo 1996, n. 681; Circ. 3 maggio 1996, n. 684; Circ. 4 giugno 1996, n. 692; 
Circ. 27 giugno 1996, n. 696; Circ. 29 luglio 1996, n. 701; Circ. 20 settembre 
1996, n. 122750-118220; Circ. 25 settembre 1996, n. 187622; Circ. 2 ottobre 
1996, n. 712; Circ. 11 ottobre 1996, n. 713; Circ. 25 ottobre 1996, n. 714; 
Circ. 29 ottobre 1996, n. 203502; Circ. 6 dicembre 1996, n. 79; Circ. 16 gennaio 
1997, n. 728; Circ. 16 gennaio 1997, n. 729; Circ. 16 gennaio 1997, n. 730; 
Circ. 13 febbraio 1997, n. 194115-21235; Circ. 14 marzo 1997, n. 749; Circ. 21 
marzo 1997; Circ. 1 aprile 1997, n. 751; Circ. 28 aprile 1997, n. 754; Circ. 2 
maggio 1997, n. 755; Circ. 27 maggio 1997, n. 763; Circ. 5 agosto 1997, n. 64; 
Circ. 15 settembre 1997, n. 782; Circ. 13 ottobre 1997, n. 786; Circ. 26 gennaio 
1998, n. 6; 
- Ministero dell'interno: Circ. 11 maggio 1999, n. 333-H/N18; 
- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 14 novembre 
2001, n. 606; 
- Ministero della difesa: Circ. 23 luglio 2001, n. DGPM/IV/10/92284; 
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 8 gennaio 1996, n. 7; Circ. 16 
gennaio 1996, n. 17; Circ. 8 marzo 1996, n. 103; Circ. 25 marzo 1996, n. 120; 
Circ. 4 aprile 1996, n. 138; Circ. 17 aprile 1996, n. 147; Circ. 9 maggio 1996, 
n. 181; Circ. 10 maggio 1996, n. 183; Circ. 14 giugno 1996, n. 229; Circ. 8 
agosto 1996, n. 498; Circ. 24 ottobre 1996, n. 671; Circ. 11 novembre 1996, n. 
692; Circ. 4 dicembre 1996, n. 727; Circ. 9 dicembre 1996, n. 733; Circ. 30 
dicembre 1996, n. 784; Circ. 27 gennaio 1997, n. 63; Circ. 14 marzo 1997, n. 
173; Circ. 21 maggio 1997, n. 310; Circ. 21 agosto 1997, n. 525; Circ. 1 
settembre 1997, n. 370; Circ. 11 dicembre 1997, n. 791; Circ. 17 dicembre 1997, 
n. 861; Circ. 28 gennaio 1998, n. 36; Circ. 12 febbraio 1998, n. 54; Circ. 20 
febbraio 1998, n. 24905/BL; Circ. 20 marzo 1998, n. 137; Circ. 27 aprile 1998, 
n. 198; Circ. 27 aprile 1998, n. 202; Circ. 5 giugno 1998, n. 255; Circ. 25 
giugno 1998, n. 282; Circ. 30 giugno 1998, n. 294; Circ. 21 luglio 1998, n. 317; 
Circ. 18 settembre 1998, n. 387; Circ. 11 dicembre 1998, n. 480; Circ. 26 
febbraio 1999, n. 50; Circ. 1 dicembre 1999, n. 290; Circ. 10 aprile 2000, n. 
113; Circ. 9 giugno 2000, n. 159; Circ. 8 settembre 2000, n. 213; Circ. 19 
ottobre 2000, n. 234; 
- Ministero delle finanze: Circ. 22 febbraio 1996, n. 46/E; Circ. 3 maggio 1996, 
n. 108/E; Circ. 25 luglio 1997, n. 212/E; Circ. 11 marzo 1998, n. 80/E; Circ. 9 
ottobre 1998, n. 235/E; Circ. 4 marzo 1999, n. 55/E; Circ. 17 ottobre 2000, n. 
50338; 
- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 12 settembre 1996, n. 19/96; Circ. 22 
ottobre 1996, n. 4/1/1289/S; Circ. 24 giugno 1998, n. 113-2-516(14)/1998-bis; 
Circ. 28 aprile 1998, n. 1786/S/APN/2042; 
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 30 dicembre 1996, n. 166; 
Circ. 13 marzo 1997, n. 88; Circ. 17 settembre 1997, n. 189; Circ. 2 dicembre 
1997, n. 253; 
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 12 giugno 1998, n. 1100/AG2; 
Circ. 14 novembre 2000, n. 13/2000; 
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e 
gli affari regionali: Circ. 28 febbraio 1996, n. 1366; Circ. 18 marzo 1996, n. 
2283; Circ. 7 dicembre 1996, n. 5247; 
- Ufficio Italiano Cambi: Circ. 11 gennaio 1996, n. 734N; Circ. 23 aprile 1997, 
n. 373. 
 



 
1. Princìpi generali; sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici 
obbligatori e requisiti di accesso; regime dei cumuli. 
1. La presente legge ridefinisce il sistema previdenziale allo scopo di 
garantire la tutela prevista dall'articolo 38 della Costituzione, definendo i 
criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione 
dei trattamenti alla contribuzione, le condizioni di accesso alle prestazioni 
con affermazione del principio di flessibilità, l'armonizzazione degli 
ordinamenti pensionistici nel rispetto della pluralità degli organismi 
assicurativi, l'agevolazione delle forme pensionistiche complementari allo scopo 
di consentire livelli aggiuntivi di copertura previdenziale, la stabilizzazione 
della spesa pensionistica nel rapporto con il prodotto interno lordo e lo 
sviluppo del sistema previdenziale medesimo. 
2. Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi fondamentali di 
riforma economico-sociale della Repubblica. Le successive leggi della Repubblica 
non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se non mediante 
espresse modificazioni delle sue disposizioni. È fatto salvo quanto previsto 
dall'articolo 3, lettera h), dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, 
adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (2), e dalle relative 
norme di attuazione; la cui armonizzazione con i princìpi della presente legge 
segue le procedure di cui all'articolo 48-bis dello Statuto stesso. 
3. La presente legge costituisce parte integrante della manovra di finanza 
pubblica per gli anni 1995-1997 e di quella per gli anni 1996-1998 e concorre al 
mantenimento dei limiti massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al 
mercato finanziario stabiliti dall'articolo 1, commi 1 e 2, della L. 23 dicembre 
1994, n. 725 (legge finanziaria 1995) (3). Le successive disposizioni 
determinano gli effetti finanziari di contenimento stabiliti dall'art. 13, comma 
1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (3), e realizzano gli obiettivi 
quantitativi di cui alla allegata tabella 1, ai sensi dell'art. 11-ter, comma 5, 
della L. 5 agosto 1978, n. 468 (3), e successive modificazioni. 
4. Per gli anni 1996-1997, al fine di integrare gli effetti finanziari in 
termini di competenza di cui al comma 3, sono considerate le maggiori entrate di 
cui al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 (4), convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, rispettivamente per lire 295 miliardi e per 
lire 1.880 miliardi. 
5. Nel triennio 1996-1998, qualora non siano realizzati gli obiettivi 
quantitativi di contenimento della spesa previdenziale di cui alla allegata 
tabella 1, il Governo della Repubblica adotta misure di modificazione dei 
parametri dell'ordinamento previdenziale necessarie a ripristinare, a decorrere 
dall'anno di riferimento della medesima manovra finanziaria, il pieno rispetto 
degli obiettivi finanziari di cui alla tabella predetta. Le modifiche dei 
parametri devono riguardare i singoli comparti nei quali si sono verificati gli 
scostamenti. Ai fini del riequilibrio finanziario del sistema previdenziale non 
può prevedersi l'aumento delle entrate se non per il limitato periodo necessario 
alla produzione degli effetti derivanti dalla predetta modifica dei parametri e 
nel comparto in cui si verifica lo scostamento. A decorrere dal 1998, nel 
documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 3 della 
legge 5 agosto 1978, n. 468 (3), in apposita sezione nella parte dedicata agli 
andamenti tendenziali, sono analizzate le proiezioni per il successivo decennio 
della spesa previdenziale. Ove si riscontrino scostamenti al percorso di 
riequilibrio previsto dal comma 3, nella parte dedicata alla definizione degli 
obiettivi, ovvero, risulti tendenzialmente in peggioramento l'equilibrio 
patrimoniale e finanziario dei singoli fondi del sistema previdenziale 
obbligatorio, sono indicate le correzioni da apportare alla presente legge con 
apposito provvedimento. Per quanto previsto dal presente comma il Governo si 
avvale del Nucleo di valutazione per la spesa previdenziale di cui al comma 44 
che, a tal fine, è tenuto a predisporre una serie di indicatori idonei a 
valutare la dinamica dell'equilibrio finanziario relativo ai flussi 
previdenziali di ciascuna gestione del sistema previdenziale obbligatorio. 
6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione generale obbligatoria e 
nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, è determinato secondo il 
sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il 
coefficiente di trasformazione di cui all'allegata tabella A relativo all'età 
dell'assicurato al momento del pensionamento. Per tener conto delle frazioni di 
anno rispetto all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, il 
coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto 
tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione 
dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella 
dell'assicurato ed il numero dei mesi. Ad ogni assicurato è inviato, con cadenza 
annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la 
progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione 
assicurativa nonché l'ammontare dei redditi di lavoro dipendente e delle 
relative ritenute indicati nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta (4/a). 
7. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, nei 
casi di maturazione di anzianità contributive pari o superiori a 40 anni si 
applica il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni, in 
presenza di età anagrafica inferiore. Ai fini del computo delle predette 
anzianità non concorrono le anzianità derivanti dal riscatto di periodi di 
studio e dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi e la 
contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento 
del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5. 
8. Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale si applica 
alla base imponibile l'aliquota di computo nei casi che danno luogo a 
versamenti, ad accrediti o ad obblighi contributivi e la contribuzione così 
ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con 
esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione. 
9. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale 
del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto 
nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente 
l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica 
del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare ai soli fini del 
calcolo del montante contributivo sono quelli relativi alla serie preesistente 
anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova 
serie per gli anni successivi. 
10. Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme 
sostitutive ed esclusive della medesima, l'aliquota per il computo della 
pensione è fissata al 33 per cento. Per i lavoratori autonomi iscritti 
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) detta aliquota è fissata 
al 20 per cento (4/b). 
11. Sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento effettivo del 
tasso di variazione del PIL di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi 
soggetti a contribuzione previdenziale, rilevati dall'ISTAT, il Ministro del 
lavoro e della previdenza sociale, sentito il Nucleo di valutazione di cui al 
comma 44, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le competenti 
Commissioni parlamentari e le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e 
dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ridetermina, 
ogni dieci anni, il coefficiente di trasformazione previsto al comma 6. 
12. Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che 
alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva 
inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma: 
a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente 
al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della 
pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente 
precedentemente alla predetta data; 
b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo 
alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo. 

13. Per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che 
alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di 
almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa 
vigente in base al sistema retributivo. 
14. L'importo dell'assegno di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 
222 (5), liquidato con il sistema contributivo, ovvero la quota di esso nei casi 
di applicazione del comma 12, lettera b), sono determinati secondo il predetto 
sistema, assumendo il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni 
nel caso in cui l'età dell'assicurato all'atto dell'attribuzione dell'assegno 
sia ad essa inferiore. Il predetto coefficiente di trasformazione è utilizzato 
per il calcolo delle pensioni ai superstiti dell'assicurato nel caso di decesso 
ad un'età inferiore ai 57 anni. 
15. Per il calcolo delle pensioni di inabilità secondo i sistemi di cui ai commi 
da 6 a 12, le maggiorazioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 12 
giugno 1984, n. 222 (5), si computano, secondo il sistema contributivo, per 
l'attribuzione di un'anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni, 
aggiungendo al montante individuale, posseduto all'atto dell'ammissione al 
trattamento, un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo mancante al 
raggiungimento del sessantesimo anno di età dell'interessato computata in 
relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque 
anni e rivalutate ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre 
1992, n. 503. Per la liquidazione del trattamento si assume il coefficiente di 
trasformazione di cui al comma 14 (6/cost). 
16. Alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non si 
applicano le disposizioni sull'integrazione al minimo. 
17. Con decorrenza dal 1 gennaio 1996, per i casi regolati dagli articoli 3, 
comma 3, e 7, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, 
l'incremento delle settimane di riferimento delle retribuzioni pensionabili, già 
previsto nella misura del 50 per cento, è sostituito dalla misura del 66,6 per 
cento del numero delle settimane intercorrenti tra il 1 gennaio 1996 e la data 
di decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto (6/cost). 
18. Per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS che al 31 dicembre 1992 abbiano 
avuto un'anzianità contributiva pari o superiore ai 15 anni, gli incrementi di 
cui al comma 17 ai fini della determinazione della base pensionabile trovano 
applicazione nella stessa misura e con la medesima decorrenza e modalità di 
computo ivi previste, entro il limite delle ultime 780 settimane di 
contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione. 
19. Per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati 
esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni di vecchiaia, di 
vecchiaia anticipata, di anzianità sono sostituite da un'unica prestazione 
denominata "pensione di vecchiaia". 
20. Il diritto alla pensione di cui al comma 19, previa risoluzione del rapporto 
di lavoro, si consegue al compimento del cinquantasettesimo anno di età (5/a), a 
condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno 
cinque anni di contribuzione effettiva e che l'importo della pensione risulti 
essere non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui 
all'articolo 3, commi 6 e 7. Si prescinde dal predetto requisito anagrafico al 
raggiungimento della anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, determinata 
ai sensi del comma 7, secondo periodo, nonché dal predetto importo dal 
sessantacinquesimo anno di età. Qualora non sussistano i requisiti assicurativi 
e contributivi per la pensione ai superstiti in caso di morte dell'assicurato, 
ai medesimi superstiti, che non abbiano diritto a rendite per infortunio sul 
lavoro o malattia professionale in conseguenza del predetto evento e che si 
trovino nelle condizioni reddituali di cui all'articolo 3, comma 6, compete una 
indennità una tantum, pari all'ammontare dell'assegno di cui al citato articolo 
3, comma 6, moltiplicato per il numero delle annualità di contribuzione 
accreditata a favore dell'assicurato, da ripartire fra gli stessi in base ai 
criteri operanti per la pensione ai superstiti. Per periodi inferiori all'anno, 
la predetta indennità è calcolata in proporzione alle settimane coperte da 
contribuzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto 
con il Ministro del tesoro, determina, con decreto, le modalità e i termini per 
il conseguimento dell'indennità (6). 
21. Per i pensionati di età inferiore ai 63 anni la pensione di vecchiaia di cui 
al comma 19 non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente nella loro 
interezza e con quelli da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento per la 
parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e 
fino a concorrenza con i redditi stessi. 
22. Per i pensionati di età pari o superiore ai 63 anni la pensione di vecchiaia 
di cui al comma 19 non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente ed autonomo 
nella misura del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento minimo 
dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza dei redditi 
stessi. 
23. Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione è conseguibile a 
condizione della sussistenza dei requisiti di anzianità contributiva e 
anagrafica previsti dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata 
in via transitoria come integrata dalla presente legge. Ai medesimi lavoratori è 
data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico 
esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ivi comprese quelle 
relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19, a 
condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 
quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo (6/a). 
24. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni in materia di 
criteri di calcolo, di retribuzioni di riferimento, di coefficienti di 
rivalutazione e di ogni altro elemento utile alla ricostruzione delle posizioni 
assicurative individuali ai fini dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 23, 
avendo presente, ai fini del computo del montante contributivo per i periodi di 
contribuzione fino al 31 dicembre 1995, l'andamento delle aliquote vigente nei 
diversi periodi, nel limite massimo della contemporanea aliquota in atto presso 
il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (6/b). 
25. Il diritto alla pensione di anzianità dei lavoratori dipendenti a carico 
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i 
superstiti e delle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue:a) al 
raggiungimento di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, in 
concorrenza con almeno 57 anni di età anagrafica; 
b) al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni; 
c) [al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 37 anni, o 
comunque a quella riportata nella colonna 2 dell'allegata tabella B, se 
superiore, nei casi in cui il rapporto di lavoro sia stato trasformato in 
rapporto di lavoro a tempo parziale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 
30 ottobre 1984, n. 726 (7), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 
dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni. La pensione maturata è 
cumulabile con la retribuzione ed è ridotta in ragione inversamente 
proporzionale alla riduzione, non superiore al 50 per cento, dell'orario normale 
di lavoro; la somma della pensione e della retribuzione non può comunque 
superare l'ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a parità di 
altre condizioni, presti la sua opera a tempo pieno] (7/a). 
26. Per i lavoratori dipendenti iscritti alle forme previdenziali di cui al 
comma 25, fermo restando il requisito dell'anzianità contributiva pari o 
superiore a trentacinque anni, nella fase di prima applicazione, il diritto alla 
pensione di anzianità si consegue in riferimento agli anni indicati 
nell'allegata tabella B, con il requisito anagrafico di cui alla medesima 
tabella B, colonna 1, ovvero, a prescindere dall'età anagrafica, al 
conseguimento della maggiore anzianità contributiva di cui alla medesima tabella 
B, colonna 2. 
27. Il diritto alla pensione anticipata di anzianità per le forme esclusive 
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i 
superstiti è conseguibile, nella fase transitoria, oltre che nei casi previsti 
dal comma 26, anche: 
a) ferma restando l'età anagrafica prevista dalla citata tabella B, in base alla 
previgente disciplina degli ordinamenti previdenziali di appartenenza ivi 
compresa l'applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui 
all'articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (7/b); 
b) a prescindere dall'età anagrafica di cui alla lettera a), in presenza dei 
requisiti di anzianità contributiva indicati nell'allegata tabella C, con 
applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui all'allegata 
tabella D che operano altresì per i casi di anzianità contributiva ricompresa 
tra i 29 e i 37 anni alla data del 31 dicembre 1995. I lavoratori, ai quali si 
applica la predetta tabella D, possono accedere al pensionamento al 1 gennaio 
dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito contributivo 
prescritto (8). 
28. Per i lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, 
oltre che nell'ipotesi di cui al comma 25, lettera b), il diritto alla pensione 
di anzianità si consegue al raggiungimento di un'anzianità contributiva non 
inferiore a 35 anni ed al compimento del cinquantasettesimo anno di età (8/a). 
Per il biennio 1996-1997 il predetto requisito di età anagrafica è fissato al 
compimento del cinquantaseiesimo anno di età. 
29. I lavoratori, che risultano essere in possesso dei requisiti di cui ai commi 
25, 26, 27, lettera a), e 28: entro il primo trimestre dell'anno, possono 
accedere al pensionamento di anzianità al 1 luglio dello stesso anno, se di età 
pari o superiore a 57 anni; entro il secondo trimestre, possono accedere al 
pensionamento al 1 ottobre dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 
anni; entro il terzo trimestre, possono accedere al pensionamento al 1 gennaio 
dell'anno successivo; entro il quarto trimestre, possono accedere al 
pensionamento al 1 aprile dell'anno successivo. In fase di prima applicazione, 
la decorrenza delle pensioni è fissata con riferimento ai requisiti di cui alla 
allegata tabella E per i lavoratori dipendenti e autonomi, secondo le decorrenze 
ivi indicate. Per i lavoratori iscritti ai regimi esclusivi dell'assicurazione 
generale obbligatoria, che accedono al pensionamento secondo quanto previsto dal 
comma 27, lettera b), la decorrenza della pensione è fissata al 1 gennaio 
dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianità 
contributiva. 
30. All'articolo 13, comma 5, lettera c), della legge 23 dicembre 1994, n. 724 
(8/b), le parole: "fino a 30 anni" sono sostituite dalle seguenti: "inferiore a 
31 anni". Per i lavoratori dipendenti privati e pubblici in possesso alla data 
del 31 dicembre 1993 del requisito dei 35 anni di contribuzione di cui 
all'articolo 13, comma 10, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (8/b), la 
decorrenza della pensione, ove non già stabilita con decreto ministeriale 
emanato ai sensi del medesimo comma, è fissata al 1 settembre 1995. I lavoratori 
autonomi iscritti all'INPS, in possesso del requisito contributivo di cui al 
predetto articolo 13, alla data del 31 dicembre 1993 ivi indicata, possono 
accedere al pensionamento al 1 gennaio 1996. 
31. Per il personale del comparto scuola, ai fini dell'accesso al trattamento di 
pensione, la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno 
scolastico e il relativo trattamento economico decorre dalla stessa data, fermo 
restando quando disposto dall'articolo 13, comma 5, della legge 23 dicembre 
1994, n. 724 (8/b) (8/cost). Coloro che abbiano presentato domanda di 
pensionamento anticipato in data successiva al 28 settembre 1994 possono 
revocare la domanda stessa entro 20 giorni dalla data di pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della presente legge. Non sono disponibili, per le operazioni 
di trasferimento e passaggio relative all'anno scolastico 1995-1996, i posti del 
personale del comparto scuola che ha presentato domanda di pensionamento 
anticipato in data successiva al 28 settembre 1994. Al personale del comparto 
scuola si applica l'articolo 13, comma 10, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 
(8/b). 
32. Le previgenti disposizioni in materia di requisiti di accesso e di 
decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianità continuano a trovare 
applicazione: nei casi di cessazione dal servizio per invalidità derivanti o 
meno da cause di servizio; nei casi di trattamenti di mobilità previsti 
dall'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (9); nei casi 
di pensionamenti anticipati, previsti da norme specifiche alla data del 30 
aprile 1995, in connessione ad esuberi strutturali di manodopera; per i 
lavoratori privi di vista. Le predette disposizioni si applicano altresì: 
a) per i lavoratori che fruiscano alla data di entrata in vigore della presente 
legge dell'indennità di mobilità, ovvero collocati in mobilità in base alle 
procedure avviate anteriormente a tale data ai sensi degli articoli 4 e 24 della 
legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ove conseguano il 
requisito contributivo previsto dai rispettivi ordinamenti durante il periodo di 
fruizione dell'indennità di mobilità (9/a); 
b) per i lavoratori che raggiungano nel corso del 1995 il requisito contributivo 
previsto dall'articolo 18 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (10), in base ai 
benefici di cui all'articolo 13, commi 6, 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 
257 (11), e successive modificazioni, e nel corso dell'anno 1996 presentino 
domanda di pensionamento (11/a). 
33. (12). 
34. (13). 
35. (14). 
36. I limiti di età anagrafica, di cui ai commi 25, 26, 27 e 28, sono ridotti 
fino ad un anno per i lavoratori nei cui confronti trovano applicazione le 
disposizioni di cui al D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 374 (15), come modificato ai 
sensi dei commi 34 e 35 (15/a). 
37. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, il 
lavoratore, nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui al 
decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374 (15), come modificato ai sensi dei 
commi 34 e 35, può optare per l'applicazione del coefficiente di trasformazione 
relativo all'età anagrafica all'atto del pensionamento, aumentato di un anno per 
ogni sei anni di occupazione nelle attività usuranti ovvero per l'utilizzazione 
del predetto periodo di aumento ai fini dell'anticipazione dell'età pensionabile 
fino ad un anno rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di 
cui al comma 19 (15/b). 
38. Per l'attuazione dei commi da 34 a 37 è autorizzata la spesa di lire 250 
miliardi annui, a decorrere dal 1996. All'onere per gli anni 1996 e 1997 si 
provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni: 
per lire 100 miliardi dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale e per lire 150 miliardi dell'accantonamento relativo al 
Ministero della pubblica istruzione, iscritti, ai fini del bilancio triennale 
1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro 
per l'anno 1995. 
39. Con uno o più decreti, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare 
norme intese a riordinare, armonizzare e razionalizzare, nell'ambito delle 
vigenti risorse finanziarie, le discipline dei diversi regimi previdenziali in 
materia di contribuzione figurativa, di ricongiunzione, di riscatto e di 
prosecuzione volontaria nonché a conformarle al sistema contributivo di calcolo, 
secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi: 
a) armonizzazione, con riferimento anche ai periodi massimi riconoscibili, con 
particolare riferimento alle contribuzioni figurative per i periodi di malattia, 
per i periodi di maternità e per aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della 
legge 20 maggio 1970, n. 300 (16), e successive modificazioni, e degli articoli 
3, comma 32, e 11, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (17). Per i 
periodi di maternità, revisione dei criteri di accredito figurativo, in costanza 
di rapporto lavorativo, escludendo che l'anzianità contributiva pregressa ne 
costituisca requisito essenziale; 
b) conferma della copertura assicurativa prevista dalla previgente disciplina 
per casi di disoccupazione; 
c) previsione della copertura assicurativa, senza oneri a carico dello Stato e 
secondo criteri attuariali, dei periodi di interruzione del rapporto di lavoro 
consentiti da specifiche disposizioni per la durata massima di tre anni; nei 
casi di formazione professionale, studio e ricerca e per le tipologie di 
inserimento nel mercato del lavoro ove non comportanti rapporti di lavoro 
assistiti da obblighi assicurativi, nei casi di lavori discontinui, saltuari, 
precari e stagionali per i periodi intercorrenti non coperti da tali obblighi 
assicurativi (17/a). 
40. Per i trattamenti pensionistici determinati esclusivamente secondo il 
sistema contributivo, sono riconosciuti i seguenti periodi di accredito 
figurativo: 
a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino 
al sesto anno di età in ragione di centosettanta giorni per ciascun figlio; 
b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al 
coniuge e al genitore purché conviventi, nel caso ricorrano le condizioni 
previste dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (18), per la durata 
di venticinque giorni complessivi l'anno, nel limite massimo complessivo di 
ventiquattro mesi; 
c) a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi 
dell'evento maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età 
rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19 
pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi. In 
alternativa al detto anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione 
del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui 
all'allegata tabella A, relativo all'età di accesso al trattamento 
pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di 
due anni in caso di tre o più figli. 
41. La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di 
assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione 
generale obbligatoria è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto 
regime. In caso di presenza di soli figli di minore età, studenti, ovvero 
inabili, l'aliquota percentuale della pensione è elevata al 70 per cento 
limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di 
entrata in vigore della presente legge. Gli importi dei trattamenti 
pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei 
limiti di cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei 
redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può 
essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora 
il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente 
precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di 
cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo 
familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo 
la disciplina di cui al primo periodo del presente comma. Sono fatti salvi i 
trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in 
vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti 
(18/cost). 
42. All'assegno di invalidità nei casi di cumulo con redditi da lavoro 
dipendente, autonomo o di impresa si applicano le riduzioni di cui all'allegata 
tabella G. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con l'assegno di 
invalidità ridotto non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe 
allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo della 
fascia immediatamente precedente quella nella quale il reddito posseduto si 
colloca. Le misure più favorevoli per i trattamenti in essere alla data di 
entrata in vigore della presente legge sono conservate fino al riassorbimento 
con i futuri miglioramenti. 
43. Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di 
invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, 
la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro 
o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata 
per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per 
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 
(19), fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti 
previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della 
presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti (19/a) (19/cost). 
44. È istituito, alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale, un Nucleo di valutazione della spesa previdenziale con 
compiti di osservazione e di controllo dei singoli regimi assicurativi, degli 
andamenti economico-finanziari del sistema previdenziale obbligatorio, delle 
dinamiche di correlazione tra attivi e pensionati, e dei flussi di finanziamento 
e di spesa, anche con riferimento alle singole gestioni, nonché compiti di 
propulsione e verifica in funzione della stabilizzazione della spesa 
previdenziale. A tal fine il Nucleo, tra l'altro, provvede: 
a) ad informare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulle vicende 
gestionali che possono interessare l'esercizio di poteri di intervento e 
vigilanza; 
b) a riferire periodicamente al predetto Ministro sugli andamenti gestionali 
formulando, se del caso, proposte di modificazioni normative; 
c) a programmare ed organizzare ricerche e rilevazioni anche mediante 
acquisizione di dati e informazioni presso ciascuna delle gestioni; 
d) a predisporre per gli adempimenti di cui al comma 46 relazioni in ordine agli 
aspetti economico-finanziari e gestionali inerenti al sistema pensionistico 
pubblico; 
e) a collaborare con il Ministro del tesoro per la definizione del conto della 
previdenza di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 
1993, n. 29 (20), e successive modificazioni e integrazioni; 
f) a svolgere le attività di cui ai commi 5 e 11. 
45. Il Nucleo di valutazione di cui al comma 44 è composto da non più di 20 
membri con particolare competenza ed esperienza in materia previdenziale nei 
diversi profili giuridico, economico, statistico ed attuariale nominati per un 
periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile, con decreto del Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze. Il presidente del Nucleo, che coordina l'intera struttura, è 
nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Con 
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità 
organizzative e di funzionamento del Nucleo, la remunerazione dei membri in 
armonia con i criteri correnti per la determinazione dei compensi per attività 
di pari qualificazione professionale, il numero e le professionalità dei 
dipendenti appartenenti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali o di 
altre amministrazioni dello Stato da impiegare presso il Nucleo medesimo anche 
attraverso l'istituto del distacco. Al coordinamento del personale della 
struttura di supporto del Nucleo è preposto senza incremento della dotazione 
organica un dirigente di seconda fascia in servizio presso il Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali. Nei limiti delle risorse di cui alla specifica 
autorizzazione di spesa il Nucleo può avvalersi di professionalità tecniche 
esterne per lo studio e l'approfondimento di questioni attinenti le competenze 
istituzionali dello stesso. Per il funzionamento del Nucleo, ivi compreso il 
compenso ai componenti, nonché l'effettuazione di studi e ricerche ai sensi del 
comma 44, lettera c), anche attraverso convenzioni e borse di studio presso il 
Nucleo medesimo, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni annue a decorrere 
dal 1996. Al relativo onere, per gli anni 1996 e 1997, si provvede mediante 
corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento 
relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, iscritto ai fini 
del bilancio triennale 1995-1997 al capitolo 6856 dello stato di previsione del 
Ministero del tesoro per l'anno 1995 (20/a) (20/b). 
46. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce, con periodicità 
biennale, al Parlamento sugli aspetti economico-finanziari ed attuativi inerenti 
alla riforma previdenziale recata dalla presente legge. 
------------------------ 
(2) Riportata alla voce Valle d'Aosta. 
(3) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato. 
(3) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato. 
(3) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato. 
(4) Riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato. 
(3) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato. 
(4/a) Comma così modificato dall'art. 6, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314. 
(4/b) Vedi, anche, l'art. 2, D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 414, riportato alla voce 
Trasporto (Personale addetto ai pubblici servizi di). 
(5) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione 
obbligatoria per). 
(5) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione 
obbligatoria per). 
(6/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-17 luglio 2001, n. 255 (Gazz. 
Uff. 25 luglio 2001, n. 29, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 
15 e 17, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 38 della Cost. 
(6/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-17 luglio 2001, n. 255 (Gazz. 
Uff. 25 luglio 2001, n. 29, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 
15 e 17, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 38 della Cost. 
(5/a) Per l'elevazione del requisito anagrafico di cui al presente comma vedi il 
comma 6 dell'art. 1, L. 23 agosto 2004, n. 243. 
(6) Per una deroga al presente comma vedi l'art. 22, comma 13, D.Lgs. 25 luglio 
1998, n. 286, come sostituito dall'art. 18, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189. 
In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 13 gennaio 
2003. 
(6/a) Vedi, anche, l'art. 69, comma 6, L. 23 dicembre 2000, n. 388. Per 
l'interpretazione autentica del secondo periodo del presente comma, vedi l'art. 
2, D.L. 28 settembre 2001, n. 355. 
(6/b) In attuazione della delega prevista dal presente comma, vedi il D.Lgs. 30 
aprile 1997, n. 180, riportato al n. A/XLVIII. 
(7) Riportato alla voce Lavoro. 
(7/a) Lettera abrogata dall'art. 1, comma 209, L. 23 dicembre 1996, n. 662, 
riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello 
Stato. 
(7/b) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato. 
(8) In deroga alle disposizioni di cui al presente comma vedi l'art. 1, comma 8, 
D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, riportato alla voce Marina mercantile. 
(8/a) Vedi, anche, l'art. 1, comma 192, L. 23 dicembre 1996, n. 662. 
(8/b) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato. La Corte costituzionale, con sentenza 13-21 novembre 1997, n. 347 
(Gazz. Uff. 26 novembre 1997, n. 48, Serie speciale), ha dichiarato 
l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 31, primo periodo, nella parte 
in cui fa salva l'efficacia dell'art. 13, comma 5, lett. b), L. 23 dicembre 
1994, n. 724, dichiarato incostituzionale con la stessa sentenza. 
(8/b) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato. La Corte costituzionale, con sentenza 13-21 novembre 1997, n. 347 
(Gazz. Uff. 26 novembre 1997, n. 48, Serie speciale), ha dichiarato 
l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 31, primo periodo, nella parte 
in cui fa salva l'efficacia dell'art. 13, comma 5, lett. b), L. 23 dicembre 
1994, n. 724, dichiarato incostituzionale con la stessa sentenza. 
(8/b) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato. La Corte costituzionale, con sentenza 13-21 novembre 1997, n. 347 
(Gazz. Uff. 26 novembre 1997, n. 48, Serie speciale), ha dichiarato 
l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 31, primo periodo, nella parte 
in cui fa salva l'efficacia dell'art. 13, comma 5, lett. b), L. 23 dicembre 
1994, n. 724, dichiarato incostituzionale con la stessa sentenza. 
(8/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-26 luglio 2000, n. 364 (Gazz. 
Uff. 2 agosto 2000, n. 32, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 
31, primo periodo, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della 
Costituzione. 
(8/b) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato. La Corte costituzionale, con sentenza 13-21 novembre 1997, n. 347 
(Gazz. Uff. 26 novembre 1997, n. 48, Serie speciale), ha dichiarato 
l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 31, primo periodo, nella parte 
in cui fa salva l'efficacia dell'art. 13, comma 5, lett. b), L. 23 dicembre 
1994, n. 724, dichiarato incostituzionale con la stessa sentenza. 
(9) Riportata alla voce Lavoro. 
(9/a) Lettera così sostituita dall'art. 1, D.L. 14 giugno 1996, n. 318, 
riportato al n. A/XLIV. 
(10) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione 
obbligatoria per). 
(11) Riportata alla voce Infortuni sul lavoro e igiene (Prevenzione degli). 
(11/a) Comma così modificato dall'art. 2, D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, riportato 
alla voce Lavoro. 
(12) Aggiunge un periodo al comma 2 dell'art. 11, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 
503, riportato al n. A/XXVII. 
(13) Sostituisce l'art. 3, D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 374. 
(14) Aggiunge un periodo al comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 374, 
riportato alla voce Lavoro. 
(15) Riportato alla voce Lavoro. 
(15/a) Per il riconoscimento del beneficio della riduzione dei requisiti di età 
anagrafica e contributiva di cui al presente comma vedi l'art. 78, comma 8, L. 
23 dicembre 2000, n. 388. 
(15) Riportato alla voce Lavoro. 
(15/b) Per il riconoscimento del beneficio della riduzione dei requisiti di età 
anagrafica e contributiva di cui al presente comma vedi l'art. 78, comma 8, L. 
23 dicembre 2000, n. 388. 
(16) Riportata alla voce Lavoro. 
(17) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato. 
(17/a) In attuazione della delega di cui al presente comma, vedi il D.Lgs. 16 
settembre 1996, n. 564, riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti 
(Assicurazione obbligatoria per) e il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184, riportato 
al n. A/XLIX. 
(18) Riportata alla voce Assistenza e beneficenza pubblica. 
(18/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre - 12 novembre 2002, 
n. 446 (Gazz. Uff. 20 novembre 2002, n. 46, serie speciale), ha dichiarato non 
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 41, 
sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 36 e 38 della Costituzione; 
ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 41, sollevata in riferimento 
all'art. 3 della Costituzione. 
(19) Riportato alla voce Infortuni sul lavoro e malattie professionali 
(Assicurazione obbligatoria contro gli). 
(19/a) Vedi, anche, l'art. 3, D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 414, riportato alla voce 
Trasporto (Personale addetto ai pubblici servizi di). Per la limitazione del 
divieto di cumulo di cui al presente comma vedi, anche, gli artt. 73, comma 1, e 
78, comma 20, L. 23 dicembre 2000, n. 388. 
(19/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 22-29 maggio 2002, n. 227 
(Gazz. Uff. 5 giugno 2002, n. 22, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 
43, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione. 
(20) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(20/a) Comma così modificato prima dall'art. 9, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, 
poi dal comma 24 dell'art. 59, L. 27 dicembre 1997, n. 449 ed infine dal comma 
21 dell'art. 1, L. 23 agosto 2004, n. 243. Vedi, anche, quanto ulteriormente 
disposto dal citato art. 9, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510. 
(20/b) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 7 
novembre 2003. 
 


 
2. Armonizzazione. 
1. Con effetto dal 1 gennaio 1996 è istituita presso l'INPDAP la gestione 
separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, nonché alle 
altre categorie di personale i cui trattamenti di pensione sono a carico del 
bilancio dello Stato di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 
giugno 1994, n. 479 (21). 
2. Le Amministrazioni statali sono tenute al versamento di una contribuzione, 
rapportata alla base imponibile, per un'aliquota di finanziamento, al netto 
degli incrementi contributivi di cui all'articolo 3, comma 24, complessivamente 
pari a 32 punti percentuali, di cui 8,20 punti a carico del dipendente. Trovano 
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 19 
settembre 1992, n. 384 (22), convertito con modificazioni dalla legge 14 
novembre 1992, n. 438. Per le categorie di personale non statale i cui 
trattamenti sono a carico del bilancio dello Stato, in attesa dell'attuazione 
della delega di cui ai commi 22 e 23, restano ferme le attuali aliquote di 
contribuzione. Ai fini della determinazione dell'aliquota del contributo di 
solidarietà di cui all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (23), si 
prescinde dall'ammontare della retribuzione imponibile inerente 
all'assicurazione di cui al comma 1. 
3. Le Amministrazioni centrali e periferiche, in attesa della definizione 
dell'assetto organizzatorio per far fronte ai compiti di cui ai commi 1 e 2, 
continuano ad espletare in regime convenzionale le attività connesse alla 
liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti dello Stato. Restano 
conseguentemente demandate alle Direzioni provinciali del Tesoro le competenze 
attinenti alle funzioni di ordinazione primaria e secondaria della spesa 
relativa ai trattamenti pensionistici dei dipendenti statali già attribuite in 
applicazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei 
dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (24), e del decreto del Presidente 
della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138 (24). Restano altresì attribuite alle 
predette Amministrazioni, ove previsto dalla vigente normativa, le competenze in 
ordine alla corresponsione dei trattamenti provvisori di pensione, alla 
liquidazione delle indennità in luogo di pensione e per la costituzione delle 
posizioni assicurative presso altre gestioni pensionistiche. Al fine di 
garantire il pagamento dei trattamenti pensionistici è stabilito un apporto 
dello Stato a favore della gestione di cui al comma 1, valutato in lire 500 
miliardi per l'anno 1996 e in lire 500 miliardi per l'anno 1997. A decorrere dal 
1 gennaio 1996, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, 
di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilita, a carico delle 
Amministrazioni statali, un'aliquota contributiva di finanziamento aggiuntiva 
rispetto a quella di cui al comma 2, unitamente ai relativi criteri e modalità 
di versamento (24/a). 
4. L'onere derivante dalle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3, 
complessivamente valutato in lire 39.550 miliardi per l'anno 1996 ed in lire 
41.955 miliardi per l'anno 1997, è così ripartito: a) quanto a lire 6.400 
miliardi per l'anno 1996 ed a lire 6.600 miliardi per l'anno 1997 per minori 
entrate contributive dovute dal dipendente ed a lire 18.600 miliardi per l'anno 
1996 ed a lire 19.150 miliardi per l'anno 1997 per contribuzione a carico delle 
Amministrazioni statali di cui al comma 2; b) quanto a lire 500 miliardi per 
l'anno 1996 ed a lire 500 miliardi per l'anno 1997, quale apporto a carico dello 
Stato in favore della gestione di cui al comma 1. A tale onere si provvede 
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, 
ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 4351 dello stato di 
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli 
per gli anni successivi; b-bis) quanto a lire 14.050 miliardi per l'anno 1996 e 
a lire 15.705 miliardi per l'anno 1997, quale contribuzione di finanziamento 
aggiuntiva a carico delle Amministrazioni statali (24/b). 
5. Per i lavoratori assunti dal 1 gennaio 1996 alle dipendenze delle 
Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 
febbraio 1993, n. 29 (25), i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, 
sono regolati in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in 
materia di trattamento di fine rapporto. 
6. La contrattazione collettiva nazionale in conformità alle disposizioni del 
titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (25), e successive 
modificazioni ed integrazioni, definisce, nell'ambito dei singoli comparti, 
entro il 30 novembre 1995, le modalità di attuazione di quanto previsto dal 
comma 5, con riferimento ai conseguenti adeguamenti della struttura retributiva 
e contributiva del personale di cui al medesimo comma, anche ai fini di cui 
all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (26), e 
successive modificazioni ed integrazioni, disciplinante le forme pensionistiche 
complementari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su 
proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del 
tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro trenta 
giorni si provvede a dettare norme di esecuzione di quanto definito ai sensi del 
primo periodo del presente comma. 
7. La contrattazione collettiva nazionale, nell'ambito dei singoli comparti, 
definisce, altresì, ai sensi del comma 6, le modalità per l'applicazione, nei 
confronti dei lavoratori già occupati alla data del 31 dicembre 1995, della 
disciplina in materia di trattamento di fine rapporto. Trova applicazione quanto 
previsto dal secondo periodo del comma 6 in materia di disposizioni di 
esecuzione (26/cost). 
8. Il trattamento di fine rapporto, come disciplinato dall'articolo 1 della 
legge 29 maggio 1982, n. 297 (27), viene corrisposto dalle amministrazioni 
ovvero dagli enti che già provvedono al pagamento dei trattamenti di fine 
servizio di cui al comma 5. Non trovano applicazione le disposizioni sul "Fondo 
di garanzia per il trattamento di fine rapporto" istituito con l'articolo 2 
della citata legge n. 297 del 1982 (27). 
Per il personale degli enti, il cui ordinamento del personale rientri nella 
competenza propria o delegata della regione Trentino-Alto Adige, delle province 
autonome di Trento e di Bolzano nonché della regione Valle d'Aosta, la 
corresponsione del trattamento di fine rapporto avviene da parte degli enti di 
appartenenza e contemporaneamente cessa ogni contribuzione previdenziale in 
materia di trattamento di fine servizio comunque denominato in favore dei 
competenti enti previdenziali ai sensi della normativa statale in vigore. Per il 
personale di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 del testo unificato approvato 
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive 
modificazioni, è considerata ente di appartenenza la provincia di Bolzano. Con 
norme emanate ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi 
costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e 
dell'articolo 48-bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con 
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, sono disciplinate le modalità di 
attuazione di quanto previsto dal terzo e quarto periodo del presente comma, 
garantendo l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica (27/a). 
9. Con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni 
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 
(28), iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale 
obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette 
forme di previdenza, si applica, ai fini della determinazione della base 
contributiva e pensionabile, l'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 
(29), e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Ministro del 
tesoro sono definiti i criteri per l'inclusione nelle predette basi delle 
indennità e assegni comunque denominati corrisposti ai dipendenti in servizio 
all'estero (30). 
10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 15 della legge 23 
dicembre 1994, n. 724 (31), in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto 
entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base 
pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente 
l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della 
legge 29 aprile 1976, n. 177 (32), rispettivamente, per il personale civile, 
militare, ferroviario e per quello previsto dall'articolo 15, comma 2, della 
citata legge n. 724 del 1994 (31). 
11. La retribuzione definita dalle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 concorre 
alla determinazione delle sole quote di pensione previste dall'articolo 13, 
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (33). 
12. Con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni 
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 
(28), iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale 
obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette 
forme di previdenza, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa 
di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente 
impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata 
in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti 
di età previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potrà essere 
computata un'anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 
anni e l'importo del trattamento stesso non potrà superare l'80 per cento della 
base pensionabile, né quello spettante nel caso che l'inabilità sia dipendente 
da causa di servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di 
cui al presente comma è richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione 
previsti per il conseguimento della pensione di inabilità di cui all'articolo 2 
della legge 12 giugno 1984, n. 222 (29). Con decreto dei Ministri del tesoro, 
per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale saranno 
determinate le modalità applicative delle disposizioni del presente comma, in 
linea con i princìpi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222 (29), come 
modificata dalla presente legge. Per gli accertamenti ed i controlli dello stato 
di inabilità operano le competenze previste dalle vigenti disposizioni in 
materia di inabilità dipendente da causa di servizio (33/a). 
13. Con effetto dal 1 gennaio 1995, alle pensioni di cui al comma 3 
dell'articolo 15, L. 23 dicembre 1994, n. 724 (31), spettanti per i casi di 
cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsti 
dall'ordinamento di appartenenza, per infermità, per morte e alle pensioni di 
reversibilità si applica la disciplina prevista per il trattamento minimo delle 
pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la 
vecchiaia ed i superstiti. 
14. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 
463 (34), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, 
come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 503 (33), le parole: "tre volte" sono sostituite dalle seguenti: 
"quattro volte". 
15. (35). 
16. L'indennità di servizio all'estero corrisposta al personale dell'Istituto 
nazionale per il commercio estero è esclusa dalla contribuzione di previdenza ed 
assistenza sociale ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 
(29), e successive modificazioni ed integrazioni, per la parte eccedente la 
misura dell'indennità integrativa speciale. 
17. Le disposizioni di cui alle lettere c), d) ed e) dell'ultimo comma 
dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (35/a), introdotto dal comma 
15, nonché quella di cui al comma 16, si applicano anche ai periodi precedenti 
la data di entrata in vigore della presente legge. Restano comunque validi e 
conservano la loro efficacia i versamenti già effettuati e le prestazioni 
previdenziali ed assistenziali erogate. 
18. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore 
della presente legge rientra nella retribuzione imponibile ai sensi 
dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (35/a), e successive 
modificazioni e integrazioni, il 50 per cento della differenza tra il costo 
aziendale della provvista relativa ai mutui e prestiti concessi dal datore del 
lavoro ai dipendenti ed il tasso agevolato, se inferiore al predetto costo, 
applicato ai dipendenti stessi. Per i lavoratori, privi di anzianità 
contributiva, che si iscrivono a far data dal 1 gennaio 1996 a forme 
pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema 
contributivo, ai sensi del comma 23 dell'articolo 1, è stabilito un massimale 
annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto 
sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima 
assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura 
è annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le 
famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT. Il Governo della 
Repubblica è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata 
in vigore della presente legge, norme relative al trattamento fiscale e 
contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del tetto in vigore, ove 
destinata al finanziamento dei Fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 
aprile 1993, n. 124 (36), e successive modificazioni ed integrazioni, seguendo 
criteri di coerenza rispetto ai princìpi già previsti nel predetto decreto e 
successive modificazioni ed integrazioni (36/a). 
19. L'applicazione delle disposizioni in materia di aliquote di rendimento 
previste dal comma 1 dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 
(36/b), non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe 
spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla 
normativa vigente. 
20. Per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del 
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (37), iscritti alle forme di 
previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le 
altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, che 
anteriormente alla data del 1 gennaio 1995 avevano esercitato la facoltà di 
trattenimento in servizio, prevista da specifiche disposizioni di legge, o che 
avevano in corso, alla predetta data del 1 gennaio 1995, il procedimento di 
dispensa dal servizio per invalidità, continuano a trovare applicazione le 
disposizioni sull'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 2 della 
legge 27 maggio 1959, n. 324 (38), e successive modificazioni ed integrazioni. 
Le medesime disposizioni si applicano, se più favorevoli, ai casi in cui sia 
stata maturata, alla predetta data, una anzianità di servizio utile per il 
collocamento a riposo di almeno 40 anni (38/a). 
21. Con effetto dal 1 gennaio 1996, le lavoratrici iscritte alle forme esclusive 
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i 
superstiti al compimento del sessantesimo anno di età, possono conseguire il 
trattamento pensionistico secondo le regole previste dai singoli ordinamenti di 
appartenenza per il pensionamento di vecchiaia ovvero per il collocamento a 
riposo per raggiunti limiti di età. 
22. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni 
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, uno o più decreti legislativi 
intesi all'armonizzazione dei regimi pensionistici sostitutivi 
dell'assicurazione generale obbligatoria operanti presso l'INPS, l'INPDAP nonché 
dei regimi pensionistici operanti presso l'Ente nazionale di previdenza ed 
assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) ed altresì con riferimento 
alle forme pensionistiche a carico del bilancio dello Stato per le categorie di 
personale non statale di cui al comma 2, terzo periodo, con l'osservanza dei 
seguenti princìpi e criteri direttivi: 
a) determinazione delle basi contributive e pensionabili con riferimento 
all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (39), e successive 
modificazioni ed integrazioni, con contestuale ridefinizione delle aliquote 
contributive tenendo conto, anche in attuazione di quanto previsto nella lettera 
b), delle esigenze di equilibrio delle gestioni previdenziali, di commisurazione 
delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti e alla 
salvaguardia delle prestazioni previdenziali in rapporto con quelle assicurate 
in applicazione dei commi da 6 a 16 dell'articolo 1; 
b) revisione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo i princìpi di cui 
ai citati commi da 6 a 16 dell'articolo 1; 
c) revisione dei requisiti di accesso alle prestazioni secondo criteri di 
flessibilità omogenei rispetto a quelli fissati dai commi da 19 a 23 
dell'articolo 1; 
d) armonizzazione dell'insieme delle prestazioni con riferimento alle discipline 
vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, salvaguardando le normative 
speciali motivate da effettive e rilevanti peculiarità professionali e 
lavorative presenti nei settori interessati (39/a). 
23. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a: 
a) prevedere, per i lavoratori di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (40), requisiti di accesso ai trattamenti 
pensionistici, nel rispetto del principio di flessibilità come affermato dalla 
presente legge, secondo criteri coerenti e funzionali alle obiettive peculiarità 
ed esigenze dei rispettivi settori di attività dei lavoratori medesimi, con 
applicazione della disciplina in materia di computo dei trattamenti 
pensionistici secondo il sistema contributivo in modo da determinare effetti 
compatibili con le specificità dei settori delle attività (40/a); 
b) armonizzare ai princìpi ispiratori della presente legge i trattamenti 
pensionistici del personale di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto 
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (41), e successive modificazioni e 
integrazioni, tenendo conto, a tal fine, in particolare, della peculiarità dei 
rispettivi rapporti di impiego, dei differenti limiti di età previsti per il 
collocamento a riposo, con riferimento al criterio della residua speranza di 
vita anche in funzione di valorizzazione della conseguente determinazione dei 
trattamenti medesimi. Fino all'emanazione delle norme delegate l'accesso alle 
prestazioni per anzianità e vecchiaia previste da siffatti trattamenti è 
regolato secondo quando previsto dall'articolo 18, comma 8-quinquies, del 
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (42), introdotto dall'articolo 15, 
comma 5, della presente legge (42/a). 
24. Il Governo, avuto riguardo alle specificità che caratterizzano il settore 
produttivo agricolo e le connesse attività lavorative, subordinate e autonome, è 
delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, norme intese a rendere compatibili con tali specificità i 
criteri generali in materia di calcolo delle pensioni e di corrispondenza tra 
misura degli importi contributivi e importi pensionistici. Nell'esercizio della 
delega il Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi: 
a) rimodulazione delle fasce di reddito convenzionale di cui al comma 2 
dell'articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233 (39), in funzione 
dell'effettiva capacità contributiva e del complessivo aumento delle entrate; 
b) razionalizzazione delle agevolazioni contributive al fine di tutelare le zone 
agricole effettivamente svantaggiate; 
c) graduale adeguamento, in relazione al fabbisogno gestionale, delle aliquote 
contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ed a carico 
dei lavoratori dipendenti ai fini dell'equiparazione con la contribuzione dei 
lavoratori degli altri settori produttivi; per le aziende con processi 
produttivi di tipo industriale l'adeguamento dovrà essere stabilito con 
carattere di priorità e con un meccanismo di maggiore rapidità; 
d) fiscalizzazione degli oneri sociali in favore dei datori di lavoro, in 
coerenza con quella prevista per gli altri settori produttivi, nella 
considerazione della specificità delle aziende a più alta densità occupazionale 
site nelle zone di cui agli obiettivi 1 e 5b del Regolamento (CEE) n. 2052/88 
del Consiglio del 24 giugno 1988; 
e) previsione di appositi coefficienti di rendimento e di riparametrazione ai 
fini del calcolo del trattamento pensionistico, che per i lavoratori dipendenti 
siano idonei a garantire rendimenti pari a quelli dei lavoratori subordinati 
degli altri settori produttivi; 
f) considerazione della continuazione dell'attività lavorativa dopo il 
pensionamento ai fini della determinazione del trattamento medesimo; 
g) corrispondentemente alla generalizzazione della disciplina dei trattamenti di 
disoccupazione, armonizzazione della disciplina dell'accreditamento figurativo 
connessa ai periodi di disoccupazione in relazione all'attività lavorativa 
prestata, ai fini dell'ottenimento dei requisiti contributivi utili per la 
pensione di anzianità; 
h) revisione, ai fini della determinazione del diritto e della misura della 
pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti, del numero dei 
contributi giornalieri utili per la determinazione della contribuzione 
giornaliera ai fini dell'anno di contribuzione, in ragione della peculiarità 
dell'attività del settore (42/b). 
25. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data 
di entrata in vigore della presente legge, norme volte ad assicurare, a 
decorrere dal 1 gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti che 
svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di 
subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o 
elenchi, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi: 
a) previsione, avuto riguardo all'entità numerica degli interessati, della 
costituzione di forme autonome di previdenza obbligatoria, con riferimento al 
modello delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (43), e 
successive modificazioni ed integrazioni; 
b) definizione del regime previdenziale in analogia a quelli degli enti per i 
liberi professionisti di cui al predetto decreto legislativo, sentito l'Ordine o 
l'Albo, con determinazione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo il 
sistema contributivo ovvero l'inclusione, previa delibera dei competenti enti, 
in forme obbligatorie di previdenza già esistenti per categorie similari; 
c) previsione, comunque, di meccanismi di finanziamento idonei a garantire 
l'equilibrio gestionale, anche con la partecipazione dei soggetti che si 
avvalgono delle predette attività; 
d) assicurazione dei soggetti appartenenti a categorie per i quali non sia 
possibile procedere ai sensi della lettera a) alla gestione di cui ai commi 26 e 
seguenti (43/a). 
26. A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una 
apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione 
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i 
superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non 
esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del 
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (44), e successive modificazioni ed 
integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo 
unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della 
legge 11 giugno 1971, n. 426 (45). Sono esclusi dall'obbligo i soggetti 
assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività (45/a). 
27. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma 26 comunicano all'INPS, 
entro il 31 gennaio 1996, ovvero dalla data di inizio dell'attività lavorativa, 
se posteriore, la tipologia dell'attività medesima, i propri dati anagrafici, il 
numero di codice fiscale e il proprio domicilio. 
28. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (45/b), che corrispondono 
compensi comunque denominati anche sotto forma di partecipazione agli utili per 
prestazioni di lavoro autonomo di cui al comma 26 sono tenuti ad inoltrare 
all'INPS, nei termini stabiliti nel quarto comma dell'articolo 9 del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (45/b), una copia del 
modello 770-D, con esclusione dei dati relativi ai percettori dei redditi di 
lavoro autonomo indicati nel comma 2, lettere da b) a f), e nel comma 3 
dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (45/b), e 
successive modificazioni ed integrazioni. 
29. Il contributo alla Gestione separata di cui al comma 26 è dovuto nella 
misura percentuale del 10 per cento ed è applicato sul reddito delle attività 
determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito 
delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei 
redditi e dagli accertamenti definitivi. Hanno diritto all'accreditamento di 
tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il 
versamento i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non 
inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, 
comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 (46), e successive modificazioni ed 
integrazioni. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi 
di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. 
I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente dall'inizio 
dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno. Il contributo è 
adeguato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di 
concerto con il Ministro del tesoro, sentito l'organo di gestione come definito 
ai sensi del comma 32 (46/a). 
30. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto 
con i Ministri delle finanze e del tesoro, da emanare entro il 31 ottobre 1995, 
sono definiti le modalità ed i termini per il versamento del contributo stesso, 
prevedendo, ove coerente con la natura dell'attività soggetta al contributo, il 
riparto del medesimo nella misura di un terzo a carico dell'iscritto e di due 
terzi a carico del committente dell'attività espletata ai sensi del comma 26. Se 
l'ammontare dell'acconto versato risulta superiore a quello del contributo 
dovuto per l'anno di riferimento, l'eccedenza è computata in diminuzione dei 
versamenti, anche di acconto, dovuti per il contributo relativo all'anno 
successivo, ferma restando la facoltà dell'interessato di chiederne il rimborso 
entro il medesimo termine previsto per il pagamento del saldo relativo all'anno 
cui il credito si riferisce. Per i soggetti che non provvedono entro i termini 
stabiliti al pagamento dei contributi ovvero vi provvedono in misura inferiore a 
quella dovuta, si applicano, a titolo di sanzione, le somme aggiuntive previste 
per la gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali (46/b). 
31. Ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo di cui ai commi 26 e seguenti si 
applicano esclusivamente le disposizioni in materia di requisiti di accesso e 
calcolo del trattamento pensionistico previsti dalla presente legge per i 
lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza successivamente 
al 31 dicembre 1995. 
32. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto 
con il Ministro del tesoro, l'assetto organizzativo e funzionale della Gestione 
e del rapporto assicurativo di cui ai commi 26 e seguenti è definito, per quanto 
non diversamente disposto dai medesimi commi, in base alla legge 9 marzo 1989, 
n. 88 (47), al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 (48), e alla legge 2 
agosto 1990, n. 233 (46), e successive modificazioni ed integrazioni, secondo 
criteri di adeguamento alla specifica disciplina, anche in riferimento alla fase 
di prima applicazione. Sono abrogate, a decorrere dal 1 gennaio 1994, le 
disposizioni di cui ai commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 11 della legge 24 
dicembre 1993, n. 537 (49) (50). 
33. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, norme volte ad armonizzare la 
disciplina della gestione "Mutualità pensioni", istituita in seno all'INPS dalla 
legge 5 marzo 1963, n. 389 (51), con le disposizioni recate dalla presente legge 
avuto riguardo alle peculiarità della specifica forma di assicurazione sulla 
base dei seguenti princìpi: 
a) conferma della volontarietà dell'accesso; 
b) applicazione del sistema contributivo; 
c) adeguamento della normativa a quella prevista ai sensi dei commi 26 e 
seguenti, ivi compreso l'assetto autonomo della gestione con partecipazione dei 
soggetti iscritti all'organo di amministrazione (51/a). 
------------------------ 
(21) Riportato al n. A/XXXI. 
(22) Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione 
obbligatoria per). 
(23) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato. 
(24) Riportato alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni dei 
dipendenti statali. 
(24) Riportato alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni dei 
dipendenti statali. 
(24/a) Comma così modificato dall'art. 3, comma 215, L. 23 dicembre 1996, n. 
662, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, il D.M. 3 
dicembre 1998 (Gazz. Uff. 24 dicembre 1998, n. 300) ha così disposto: 
"Articolo unico. 1. L'aliquota contributiva aggiuntiva a carico delle 
amministrazioni statali per il finanziamento della spesa pensionistica è 
stabilita, per l'anno 1996, al 10,9 per cento e, a decorrere dal 1997, al 12,2 
per cento. I relativi versamenti, congiuntamente all'apporto residuale, sono 
effettuati unitariamente per tutte le amministrazioni statali a valere sulle 
seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del 
tesoro, del bilancio e della programmazione economica: U.P.B. 3.1.3.6 
contribuzione aggiuntiva INPDAP, per i versamenti a titolo di aliquota 
aggiuntiva, e U.P.B. 3.1.2.35 INPDAP, per i versamenti a titolo di apporto 
residuale. 
2. Qualora l'aliquota contributiva del 12,2 per cento di cui al comma 1 dovesse, 
per gli anni successivi al 1997, risultare non congrua, alla modifica della 
stessa si procederà con apposito decreto interministeriale". Successivamente, in 
attuazione di quanto disposto nel presente comma, il D.M. 12 luglio 2000 (Gazz. 
Uff. 3 agosto 2000, n. 180) ha così disposto: "Articolo unico. 1. 1. L'aliquota 
contributiva aggiuntiva a carico delle amministrazioni statali per il 
finanziamento della spesa pensionistica è stabilita, per l'anno 1998, al 15,4 
per cento e, a decorrere dal 1999, al 16 per cento. I relativi versamenti, 
congiuntamente all'apporto residuale, sono effettuati unitariamente per tutte le 
amministrazioni statali a valere sulle seguenti unità previsionali di base dello 
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica: U.P.B: 3.1.3.7 contribuzione aggiuntiva INPDAP, per il 
versamento a titolo di aliquota aggiuntiva, e U.P.B. 3.1.2.35 INPDAP, per i 
versamenti a titolo di apporto residuale". 
(24/b) Comma così modificato dall'art. 3, comma 215, L. 23 dicembre 1996, n. 
662, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10, D.L. 
31 dicembre 1996, n. 669 riportato alla voce Imposte e tasse in genere. 
(25) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(25) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(26) Riportato al n. A/XXVIII. 
(26/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 10-12 gennaio 2000, n. 9 (Gazz. 
Uff. 19 gennaio 2000, n. 3, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 comma 7, 
sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 36 e 47, secondo comma, della 
Costituzione. 
(27) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione 
obbligatoria per). 
(27) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione 
obbligatoria per). 
(27/a) Comma così modificato dall'art. 74, comma 4, L. 23 dicembre 2000, n. 388. 
Vedi, anche, l'art. 1, comma 7, D.P.C.M. 20 dicembre 1999. 
(28) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(29) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione 
obbligatoria per). 
(30) Vedi il D.M. 9 gennaio 1996, riportato alla voce Impiegati civili dello 
Stato. 
(31) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato. 
(32) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni dei 
dipendenti statali. 
(31) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato. 
(33) Riportato al n. A/XXVII. 
(28) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(29) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione 
obbligatoria per). 
(29) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione 
obbligatoria per). 
(33/a) Per le modalità applicative delle disposizioni contenute nel presente 
comma, vedi il D.M. 8 maggio 1997, n. 187, riportato alla voce Invalidità, 
vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per). 
(31) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato. 
(34) Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione 
obbligatoria per). 
(33) Riportato al n. A/XXVII. 
(35) Aggiunge un comma all'art. 12, L. 30 aprile 1969, n. 153, riportata alla 
voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per). 
(29) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione 
obbligatoria per). 
(35/a) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione 
obbligatoria per). 
(35/a) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione 
obbligatoria per). 
(36) Riportato al n. A/XXVIII. 
(36/a) Vedi, in attuazione della delega, il D.Lgs. 14 dicembre 1995, n. 579, 
riportato al n. A/XXXVII. Vedi, inoltre, l'art. 37, L. 23 dicembre 1999, n. 488. 

(36/b) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato. 
(37) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(38) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(38/a) Periodo aggiunto dall'art. 59, comma 36, L. 27 dicembre 1997, n. 449, 
riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello 
Stato. 
(39) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione 
obbligatoria per). 
(39/a) In attuazione della delega di cui al presente comma, vedi il D.Lgs. 16 
settembre 1996, n. 562, riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti 
(Assicurazione obbligatoria per), il D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 658, riportato 
alla stessa voce, il D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 164, riportato alla voce 
Navigazione aerea, il D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 181, riportato alla voce 
Dirigenti di azienda industriale (Previdenza per i) e il D.Lgs. 30 aprile 1997, 
n. 182, riportato alla voce Lavoratori dello spettacolo. 
(40) Riportato al n. A/XXVII. 
(40/a) In attuazione della delega prevista dalla presente lett. a), vedi il 
D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 166, riportato alla voce Lavoratori dello spettacolo. 
(41) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(42) Riportato al n. A/XXVIII. 
(42/a) In attuazione della delega di cui al presente comma, vedi il D.Lgs. 16 
settembre 1996, n. 563, riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti 
(Assicurazione obbligatoria per), il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 149, riportato 
alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni dei dipendenti 
statali, e il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165, riportato alla stessa voce. 
(39) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione 
obbligatoria per). 
(42/b) In attuazione della delega prevista dal presente comma 24 è stato emanato 
il D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146, riportato al n. C/XL. 
(43) Riportato al n. A/XXXII. 
(43/a) In attuazione della delega prevista dal presente comma è stato emanato il 
D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, riportato al n. A/XXXVIII. 
(44) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone 
giuridiche (Imposte sui). 
(45) Riportata alla voce Commercio di vendita al pubblico. 
(45/a) Vedi l'art. 1, commi 212 e 213, L. 23 dicembre 1996, n. 662, riportata 
alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. Per 
la misura del contributo alla gestione separata, vedi l'art. 59, comma 16, L. 27 
dicembre 1997, n. 449, riportata alla stessa voce e l'art. 45, D.L. 30 settembre 
2003, n. 269. Vedi, inoltre, l'art. 58, L. 17 maggio 1999, n. 144, riportata 
alla voce Economia nazionale (Sviluppo della). Per l'incremento dell'aliquota di 
finanziamento e dell'aliquota di computo della pensione, per gli iscritti alla 
gestione previdenziale di cui al presente comma, vedi il comma 6 dell'art. 44, 
L. 27 dicembre 2002, n. 289. Vedi, anche, il comma 6 dell'art. 1, L. 23 agosto 
2004 n. 243. 
(45/b) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone 
giuridiche (Imposte sui). 
(45/b) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone 
giuridiche (Imposte sui). 
(45/b) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone 
giuridiche (Imposte sui). 
(46) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione 
obbligatoria per). 
(46/a) Per la nuova misura del contributo di cui al presente comma, vedi l'art. 
59, comma 16, L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportata alla voce Amministrazione 
del patrimonio e contabilità generale dello Stato. 
(46/b) Vedi, anche, il D.M. 2 maggio 1996, n. 281, riportato al n. A/XLI. 
(47) Riportata al n. A/XXII. 
(48) Riportato al n. A/XXXI. 
(46) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione 
obbligatoria per). 
(49) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato. 
(50) Vedi, anche, il D.M. 2 maggio 1996, n. 282, riportato al n. A/XLII. 
(51) Riportata al n. D/I. 
(51/a) In attuazione della delega di cui al presente comma, vedi il D.Lgs. 16 
settembre 1996, n. 565, riportato al n. D/IV. 
 



3. Disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale. 
1. (52). 
2. Per l'anno 1996 l'importo globale di cui all'articolo 37, comma 3, lettera 
c), della legge 9 marzo 1989, n. 88 (52/a), è determinato in lire 23 mila 
miliardi incrementato, per gli anni successivi, ai sensi della predetta lettera 
c). Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 37 della citata legge n. 88 del 
1989 (52/a), sono aggiunte, in fine, le parole: "incrementato di un punto 
percentuale". Entro il 31 dicembre 1999, il Governo procede alla ridefinizione 
della ripartizione dell'importo globale delle somme di cui al primo periodo del 
presente comma in riferimento alle effettive esigenze di apporto del contributo 
dello Stato alle diverse gestioni previdenziali secondo i seguenti criteri in 
concorso tra loro: 
a) rapporto tra lavoratori attivi e pensionati inferiore alla media; 
b) risultanze gestionali negative; 
c) rapporto tra contribuzione e prestazioni con l'applicazione di aliquote 
contributive non inferiori alla media, ponderata agli iscritti, delle aliquote 
vigenti nei regimi interessati. 
3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare uno o più decreti, entro 
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, recanti norme 
volte a riordinare il sistema delle prestazioni previdenziali ed assistenziali 
di invalidità e inabilità. Tali norme dovranno ispirarsi ai seguenti princìpi e 
criteri direttivi: a) armonizzazione dei requisiti medico-sanitari e dei 
relativi criteri di riconoscimento con riferimento alla definizione di persona 
handicappata introdotta dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (53); b) 
armonizzazione dei procedimenti di erogazione e di revisione delle prestazioni, 
fermo comunque rimanendo per il settore dell'invalidità civile, della cecità 
civile e del sordomutismo il principio della separazione tra la fase 
dell'accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici economici, 
come disciplinato dal D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698 (54); c) graduazione 
degli interventi in rapporto alla specificità delle differenti tutele con 
riferimento anche alla disciplina delle incompatibilità e cumulabilità delle 
diverse prestazioni assistenziali e previdenziali; d) potenziamento dell'azione 
di verifica e di controllo sulle diverse forme di tutela previdenziale ed 
assistenziale anche mediante forme di raccordo tra le diverse competenze delle 
amministrazioni e degli enti previdenziali quali la costituzione, presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, di una apposita commissione 
tecnico-amministrativa con funzioni di coordinamento, nonché adozione di misure 
anche organizzative e funzionali intese a rendere più incisiva ed efficace la 
difesa diretta dell'Amministrazione nelle controversie giurisdizionali in 
materia di invalidità civile, pensionistica, ivi compresa quella di guerra 
(54/a). Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi 
di cui al presente comma, il Governo procede ad una verifica dei risultati 
conseguiti con l'attuazione delle norme delegate anche al fine di valutare 
l'opportunità di pervenire alla individuazione di una unica istituzione 
competente per l'accertamento delle condizioni di invalidità civile, di lavoro o 
di servizio (54/b). 
4. Ai fini di cui all'articolo 9 del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536 (55), 
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, in materia 
di effettuazione degli incroci automatizzati dei dati, l'Autorità per 
l'informatica nella pubblica amministrazione detta le norme tecniche ed i 
criteri per la pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione e 
manutenzione di sistemi informativi automatizzati, nonché per la loro 
integrazione o connessione o, eventualmente, per altre forme di raccordo, 
garantendo in ogni caso la riservatezza e la sicurezza dei dati. 
5. Gli elenchi dei beneficiari di prestazioni previdenziali o assistenziali, il 
cui importo è condizionato al reddito del soggetto o del nucleo famigliare cui 
il soggetto appartiene, sono comunicati quadrimestralmente, da parte degli 
organismi erogatori, all'Amministrazione finanziaria che provvederà a verifica 
dei redditi stessi. 
6. Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle 
relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano 
compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente 
comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare 
annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno 
sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in 
misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, 
ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il 
reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il 
medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite 
massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è 
costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare 
di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base 
della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese 
di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi 
effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al 
netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi 
quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di 
imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a 
norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine 
rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le 
competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e 
il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno 
non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema 
contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti 
previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche 
obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e 
comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale (55/a) (55/cost). 
7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto 
con il Ministro del tesoro, sono determinati le modalità e i termini di 
presentazione delle domande per il conseguimento dell'assegno sociale di cui al 
comma 6, gli obblighi di comunicazione dell'interessato circa le proprie 
condizioni familiari e reddituali, la misura della riduzione dell'assegno, fino 
ad un massimo del 50 per cento nel caso in cui l'interessato sia ricoverato in 
istituti o comunità con retta a carico di enti pubblici. Per quanto non 
diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6 si applicano all'assegno 
sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla legge 30 
aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni (56). 
8. I provvedimenti adottati d'ufficio dall'INPS di variazione della 
classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con il conseguente 
trasferimento nel settore economico corrispondente alla effettiva attività 
svolta producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del 
provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento 
iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro. 
In caso di variazione disposta a seguito di richiesta dell'azienda, gli effetti 
del provvedimento decorrono dal periodo di paga in corso alla data della 
richiesta stessa. Le variazioni di inquadramento adottate con provvedimenti 
aventi efficacia generale riguardanti intere categorie di datori di lavoro 
producono effetti, nel rispetto del princìpio della non retroattività, dalla 
data fissata dall'INPS. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo del 
presente comma si applicano anche ai rapporti per i quali, alla data di entrata 
in vigore della presente legge, pendano controversie non definite con sentenza 
passata in giudicato. 
9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si 
prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito 
indicati: 
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori 
dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il 
contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del 
decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 
1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non 
devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale 
termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei 
suoi superstiti (57); 
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza 
sociale obbligatoria. 
10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle 
contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della 
presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o 
di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti 
del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione 
prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 
(58), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti 
salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso. 
11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto 
con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, su 
proposta del competente comitato amministratore, quale organo dell'INPS, le 
misure dei contributi di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233 
(56), e successive modificazioni ed integrazioni, sono variate, per ciascuna 
delle gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88 
(59), in relazione all'andamento e al fabbisogno gestionale, in coerenza alle 
indicazioni risultanti dal bilancio tecnico approvato dal competente comitato 
con periodicità almeno triennale. Nei casi di deliberazione del consiglio di 
amministrazione dell'INPS, per l'utilizzazione degli avanzi delle predette 
gestioni, alla determinazione della misura degli interessi da corrispondersi si 
provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di 
concerto con il Ministro del tesoro, in relazione al tasso medio del rendimento 
annuale dei titoli di Stato (59/a). 
12. Nel rispetto dei princìpi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 
giugno 1994, n. 509 (60), relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo 
scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto 
dall'articolo 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle 
rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 
anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 
2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi 
provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei 
coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del 
trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione 
alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti 
dai provvedimenti suddetti. Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, 
il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile è 
definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all'articolo 1, comma 17, per 
gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo articolo 
1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini dell'accesso ai pensionamenti 
anticipati di anzianità, trovano applicazione le disposizioni di cui 
all'articolo 1, commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza 
sostitutive, e al medesimo articolo 1, comma 28, per gli altri enti. Gli enti 
possono optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi della 
presente legge. 
13. [I datori di lavoro che, entro centoventi giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, denunciano per la prima volta rapporti di lavoro 
pregressi o in atto alla anzidetta data con cittadini extracomunitari, possono 
regolarizzare, nello stesso termine, la loro posizione debitoria nei confronti 
degli enti previdenziali ed assistenziali, attraverso il versamento dei 
contributi dovuti maggiorati del 5 per cento annuo. La regolarizzazione estingue 
i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di 
premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere 
accessorio, connessi con le violazioni delle norme sul collocamento nonché con 
la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi 
compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per 
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (61). I lavoratori 
extracomunitari che abbiano cessato l'attività lavorativa in Italia e lascino il 
territorio nazionale hanno facoltà di richiedere, nei casi in cui la materia non 
sia regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi che 
risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria 
maggiorati del 5 per cento annuo. Le questure forniscono all'INPS, tramite 
collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori 
extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno; l'INPS, sulla base 
delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori 
extracomunitari", da condividere con tutte le altre Amministrazioni pubbliche; 
lo scambio delle informazioni avverrà sulla base di apposita convenzione da 
stipularsi tra le Amministrazioni interessate, entro sessanta giorni dalla data 
di entrata in vigore della presente legge (61/a)] (61/b). 
14. (62). 
15. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo 
mensile in pagamento delle pensioni, il cui diritto sia o sia stato acquisito in 
virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o 
convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale, non può essere 
inferiore, per ogni anno di contribuzione, ad un quarantesimo del trattamento 
minimo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero alla 
data di decorrenza della pensione stessa, se successiva a tale epoca. Il 
suddetto importo, per le anzianità contributive inferiori all'anno, non può 
essere inferiore a lire 6.000 mensili. 
16. L'importo in pagamento di cui ai commi 14 e 15 è al netto delle somme dovute 
per applicazione degli articoli 1 e 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140 (63), e 
successive modificazioni ed integrazioni, e degli articoli 1 e 6 della legge 29 
dicembre 1988, n. 544 (63), nonché delle somme dovute per prestazioni 
famigliari. 
17. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 
1991, n. 412 (64), il termine previsto per l'adozione del provvedimento sulle 
domande presentate presso enti previdenziali di Stati legati all'Italia da una 
regolamentazione internazionale di sicurezza sociale decorre, ai sensi 
dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (65), dal 
ricevimento della domanda completa dei dati e documenti richiesti da parte del 
competente ente gestore della forma di previdenza obbligatoria. 
18. Al fine di assicurare la migliore funzionalità ed efficienza dell'azione di 
vigilanza in relazione alla concreta attuazione degli obiettivi di cui alla 
presente legge enunciati nell'articolo 1, comma 1, e per approntare mezzi idonei 
a perseguire l'inadempimento degli obblighi di contribuzione previdenziale 
inerenti alle prestazioni lavorative, sarà previsto, con successivo 
provvedimento di legge, l'incremento della dotazione organica dell'Ispettorato 
del lavoro. Al medesimo fine potrà essere prevista, con decreto del Ministro del 
lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro delle finanze, 
l'istituzione del Nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione 
dell'evasione contributiva, fiscale, previdenziale ed assicurativa, nei limiti 
degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle 
finanze - rubrica 2 - Guardia di finanza - per l'anno 1995 e successivi e dei 
contingenti previsti dagli organici. 
19. Alla gestione speciale e ai regimi aziendali integrativi di cui al D.Lgs. 20 
novembre 1990, n. 357 (66), già rientranti nel campo di applicazione delle 
disposizioni di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (67), per 
i lavoratori e pensionati, quale che sia il momento del pensionamento, si 
applicano le disposizioni di cui alla presente legge in materia di previdenza 
obbligatoria riferite ai lavoratori dipendenti e pensionati dell'assicurazione 
generale obbligatoria, con riflessi sul trattamento complessivo di cui 
all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 357 del 1990 (66), salvo che 
non venga diversamente disposto in sede di contrattazione collettiva. 
20. Gli accertamenti ispettivi in materia previdenziale e assicurativa esperiti 
nei confronti dei datori di lavoro debbono risultare da appositi verbali, da 
notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di attestata 
regolarità ovvero di regolarizzazione conseguente all'accertamento ispettivo 
eseguito, gli adempimenti amministrativi e contributivi relativi ai periodi di 
paga anteriori alla data dell'accertamento ispettivo stesso non possono essere 
oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive, salvo quelle 
determinate da comportamenti omissivi o irregolari del datore di lavoro o 
conseguenti a denunce del lavoratore. La presente disposizione si applica anche 
agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale di 
accertamento, nonché ai verbali redatti dai funzionari dell'Ispettorato del 
lavoro in materia previdenziale e assicurativa. I funzionari preposti 
all'attività di vigilanza rispondono patrimonialmente solo in caso di danno 
cagionato per dolo o colpa grave (67/a). 
21. Nel rispetto dei princìpi che presiedono alla legislazione previdenziale, 
con particolare riferimento al regime pensionistico obbligatorio introdotto 
dalla presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro 
venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme con cui, 
anche per quanto attiene alle modalità di applicazione delle disposizioni 
relative alla contribuzione e di erogazione, all'attività amministrativa e 
finanziaria degli enti preposti alle assicurazioni obbligatorie per 
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, si stabiliscano, in funzione di una 
più precisa determinazione dei campi di applicazione delle diverse competenze, 
di una maggiore speditezza e semplificazione delle procedure amministrative 
anche con riferimento alle correlazioni esistenti tra le diverse gestioni, 
modifiche, correzioni, ampliamenti e, ove occorra, soppressioni di norme vigenti 
riordinandole, coordinandole e riunendole in un solo provvedimento legislativo 
(67/b). 
22. Gli schemi dei decreti legislativi di cui alla presente legge sono trasmessi 
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, almeno 60 giorni prima 
della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni 
parlamentari competenti per la materia si esprimono entro 30 giorni dalla data 
di trasmissione. Per lo schema di cui al comma 21 i predetti termini sono, 
rispettivamente, stabiliti in 90 e 40 giorni. I termini medesimi sono, 
rispettivamente, stabiliti in 30 e 15 giorni per lo schema di cui al comma 27 
del presente articolo, nonché per quello di cui all'articolo 2, comma 18. 
Disposizioni correttive nell'ambito dei decreti legislativi potranno essere 
emanate, nel rispetto dei predetti termini e modalità, con uno o più decreti 
legislativi, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti 
legislativi medesimi (67/c). 
23. Con effetto dal 1 gennaio 1996, l'aliquota contributiva di finanziamento 
dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è elevata al 32 per 
cento con contestuale riduzione delle aliquote contributive di finanziamento per 
le prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della 
legge 9 marzo 1989, n. 88 (68), procedendo prioritariamente alla riduzione delle 
aliquote diverse da quelle di finanziamento dell'assegno per il nucleo 
familiare, fino a concorrenza dell'importo finanziario conseguente alla predetta 
elevazione. La riduzione delle aliquote contributive di finanziamento 
dell'assegno per il nucleo familiare, di cui al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 
69 (69), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e 
successive modificazioni e integrazioni, ha carattere straordinario fino alla 
revisione dell'istituto dell'assegno stesso con adeguate misure di equilibrio 
finanziario del sistema previdenziale. Con decreto del Ministro del lavoro e 
della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro saranno adottate 
le necessarie misure di adeguamento. Con la medesima decorrenza, gli oneri per 
la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare, sono posti integralmente 
a carico della predetta gestione di cui all'articolo 24 della citata legge n. 88 
del 1989 (68) e, contestualmente, il concorso dello Stato per i trattamenti di 
famiglia previsto dalla vigente normativa è riassegnato per le altre finalità 
previste dall'articolo 37 della medesima legge n. 88 del 1989 (68) (70). 
24. In attesa dell'entrata a regime della riforma della previdenza obbligatoria 
disposta dalla presente legge e dei corrispondenti effetti finanziari, a 
decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1996, le aliquote 
contributive dovute all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la 
vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza 
esclusive, sostitutive ed esonerative della medesima sono elevate di 0,35 punti 
percentuali a carico del dipendente e 0,35 punti a carico dei datori di lavoro 
già obbligati al contributo di cui all'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 
67 (71). Con la stessa decorrenza e fino al 31 dicembre 1998, è prorogato il 
contributo di cui all'articolo 22 della citata legge n. 67 del 1988 (71), per la 
parte a carico del datore di lavoro nella misura di 0,35 punti percentuali. 
25. Le forme pensionistiche complementari di cui al comma 1 dell'articolo 18 del 
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (72), e successive modificazioni ed 
integrazioni, possono continuare a prevedere forme di contribuzione in cifra 
fissa, fermi restando i limiti alle agevolazioni fiscali previsti dal predetto 
decreto legislativo n. 124 del 1993 (72), e dalle successive modificazioni ed 
integrazioni del medesimo decreto. 
26. (73). 
27. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 
(74), le parole: "sei esperti per l'INPS, l'INAIL e l'INPDAP" sono sostituite 
dalle seguenti: "otto esperti per l'INPS, sei esperti per l'INAIL e sei per 
l'INPDAP". Con apposite convenzioni gli enti previdenziali pubblici regoleranno 
l'utilizzo in comune delle reti telematiche delle banche dati e dei servizi di 
sportello e di informazione all'utenza. Entro sei mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare 
uno o più decreti legislativi recanti norme volte a regolamentare le dismissioni 
del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e gli investimenti 
degli stessi in campo immobiliare nonché la loro gestione, sulla base dei 
seguenti princìpi e criteri direttivi: 
a) cessione del patrimonio immobiliare non adibito ad uso strumentale di ciascun 
ente entro cinque anni dall'emanazione delle norme delegate, procedendo in base 
a percentuali annue delle cessioni determinate dalle medesime norme; 
b) definizione delle forme di cessione e gestione del patrimonio tramite 
alienazioni, conferimenti a società immobiliari, affidamenti a società 
specializzate, secondo princìpi di trasparenza, economicità e congruità di 
valutazione economica; 
c) effettuazione di nuovi investimenti immobiliari - fatti salvi i piani di 
investimento in atto e gli acquisti di immobili adibiti ad uso strumentale - 
esclusivamente in via indiretta, in particolare tramite sottoscrizione di quote 
di fondi immobiliari e partecipazioni minoritarie in società immobiliari, 
individuate in base a caratteristiche di solidità finanziaria, specializzazione 
professionalità; in ogni caso, dovranno essere adottate tutte le misure 
necessarie per salvaguardare l'obbligo delle riserve legali previste dalle 
vigenti normative; 
d) attuazione degli investimenti in relazione alle necessità di bilancio di 
ciascun ente, secondo criteri di diversificazione delle partecipazioni e della 
detenzione di quote in singole società idonee a minimizzare il rischio e ad 
escludere forme di gestione anche indiretta del patrimonio immobiliare; 
e) verifica annua da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 
sull'andamento delle dismissioni e sul rispetto dei criteri per i nuovi 
investimenti degli enti, con comunicazione dei risultati attraverso apposita 
relazione da presentare ogni anno alle competenti Commissioni parlamentari; 
f) soppressione delle società già costituite per la gestione e l'alimentazione 
del patrimonio immobiliare dei predetti enti (74/a). 
28. A far data dal 1 gennaio 1996 saranno soggette all'assicurazione 
obbligatoria per la tubercolosi le Istituzioni pubbliche di assistenza e 
beneficenza (IPAB) o loro reparti convenzionati con il Servizio sanitario 
nazionale ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (75), 
competendo soltanto ad esse la qualifica di istituzione pubblica sanitaria. 
------------------------ 
(52) Aggiunge un periodo, dopo il primo, al comma 4 dell'art. 20, L. 9 marzo 
1989, n. 88, riportata al n. A/XXII. 
(52/a) Riportata al n. A/XXII. 
(52/a) Riportata al n. A/XXII. 
(53) Riportata alla voce Assistenza e beneficenza pubblica. 
(54) Riportato alla voce Assistenza e beneficenza pubblica. 
(54/a) Lettera così modificata dall'art. 9, D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, 
riportato alla voce Lavoro. 
(54/b) In attuazione della delega prevista dal presente comma 3, è stato emanato 
il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 157, riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e 
superstiti (Assicurazione obbligatoria per). 
(55) Riportato al n. A/XIX. 
(55/a) Per l'aumento dell'importo dell'assegno sociale di cui al presente comma 
vedi l'art. 67, L. 23 dicembre 1998, n. 448, l'art. 52, L. 23 dicembre 1999, n. 
488 l'art. 70, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e l'art. 38, L. 28 dicembre 2001, n. 
448. Vedi, anche, il D.M. 13 gennaio 2003. 
(55/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 25-29 ottobre 1999, n. 400 
(Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato non fondata 
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 6, sollevata in 
riferimento all'art. 38 della Costituzione. 
(56) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 13 gennaio 
2003. 
(57) Per la sospensione del termine di cui alla presente lettera vedi il comma 7 
dell'art. 38, L. 27 dicembre 2002, n. 289. 
(58) Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione 
obbligatoria per). 
(56) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione 
obbligatoria per). 
(59) Riportata al n. A/XXII. 
(59/a) La misura degli interessi di cui al presente comma è stata fissata, per 
l'anno 1996, con D.M. 19 maggio 1997 (Gazz. Uff. 24 luglio 1997, n. 171), per 
l'anno 1998 con D.M. 8 luglio 1999 (comunicato in Gazz. Uff. 23 ottobre 1999, n. 
250), per l'anno 1999 con D.M. 2 maggio 2000 (Gazz. Uff. 27 giugno 2000, n. 
148), per l'anno 2000, con D.M. 26 marzo 2001 (comunicato in Gazz. Uff. 24 
aprile 2001, n. 95), per l'anno 2001, con D.M. 20 giugno 2002 (pubblicato per 
sunto nella Gazz. Uff. 31 luglio 2002, n. 178), per l'anno 2002, con D.M. 24 
luglio 2003 (Gazz. Uff. 4 settembre 2003, n. 205) e per l'anno 2003, con D.M. 23 
giugno 2004 (Gazz. Uff. 13 luglio 2004, n. 162). 
(60) Riportato al n. A/XXXII. 
(61) Riportato alla voce Infortuni sul lavoro e malattie professionali 
(Assicurazione obbligatoria contro gli). 
(61/a) Vedi, anche, l'art. 10, D.L. 13 settembre 1996, n. 477, riportato alla 
voce Sicurezza pubblica. 
(61/b) Comma abrogato dall'art. 47, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, riportato 
alla voce Sicurezza pubblica. 
(62) Sostituisce il comma 3 dell'art. 8, L. 30 aprile 1969, n. 153, riportata 
alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per). 
(63) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione 
obbligatoria per). 
(63) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione 
obbligatoria per). 
(64) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato. 
(65) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali. 
(66) Riportato alla voce Istituti di credito. 
(67) Riportato al n. A/XXVII. 
(66) Riportato alla voce Istituti di credito. 
(67/a) Gli ultimi tre periodi sono stati aggiunti dall'art. 3, D.L. 14 giugno 
1996, n. 318, riportato al n. A/XLIV. 
(67/b) Il termine per l'emanazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 
21, già prorogato al 31 marzo 1998 dall'art. 1, L. 8 agosto 1996, n. 417 (Gazz. 
Uff. 12 agosto 1996, n. 188), è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 2000 
dall'art. 59, comma 23, L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportata alla voce 
Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, nella parte 
in cui modifica il comma 2 dell'art. 1, della suddetta legge n. 417 del 1996, 
come a sua volta modificato dall'art. 2, L. 23 dicembre 1998, n. 448, riportata 
alla stessa voce, nel testo risultante dalle modifiche disposte dall'art. 45, 
comma 15, L. 17 maggio 1999, n. 144, riportata alla voce Economia nazionale 
(Sviluppo della). 
(67/c) Vedi, anche, l'art. 2, D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 414, riportato alla voce 
Trasporto (Personale addetto ai pubblici servizi di). Il termine per 
l'emanazione delle disposizioni correttive ai sensi dell'art. 3, comma 22, è 
stato prorogato al 30 giugno 1998 dall'art. 59, comma 27, L. 27 dicembre 1997, 
n. 449, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità 
generale dello Stato, nella parte in cui sostituisce la lett. b) del comma 1 
dell'art. 37, L. 5 agosto 1981, n. 416, riportata alla voce Ente nazionale per 
la cellulosa e per la carta. 
(68) Riportata al n. A/XXII. 
(69) Riportato al n. A/XX. 
(68) Riportata al n. A/XXII. 
(68) Riportata al n. A/XXII. 
(70) Vedi, anche, il D.M. 21 febbraio 1996, riportato al n. A/XXXIX. 
(71) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato. 
(71) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato. 
(72) Riportato al n. A/XXVIII. 
(72) Riportato al n. A/XXVIII. 
(73) Sostituisce con i commi 1, 1-bis, 2, 2-bis, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 
4-quinquies e 4-sexies gli originari commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 6, D.Lgs. 21 
aprile 1993, n. 124, riportato al n. A/XXVIII. 
(74) Riportato al n. A/XXXI. 
(74/a) In attuazione della delega prevista dal presente comma è stato emanato il 
D.Lgs. 16 febbraio 1996, n. 104, riportato alla voce "Case popolari ed 
economiche". 
(75) Riportata alla voce Sanità pubblica. 
 



4. Destinatari. 
1. (76). 
2. (77). 
3. (78). 
4. (79). 
------------------------ 
(76) Aggiunge la lettera b-bis) al comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 21 aprile 1993, 
n. 124, riportato al n. A/XXVIII. 
(77) Sostituisce la lettera a) del comma 2 dell'art. 2, D.Lgs. 21 aprile 1993, 
n. 124, riportato al n. A/XXVIII. 
(78) Modifica la lettera a) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 
124, riportato al n. A/XXVIII. 
(79) Aggiunge la lettera c-bis) al comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 21 aprile 1993, 
n. 124, riportato al n. A/XXVIII. 
 



5. Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio. 
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
l'autorizzazione all'esercizio dell'attività ai sensi del comma 3 dell'art. 4, 
D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (80), e successive modificazioni ed integrazioni, 
è concessa esclusivamente ai fondi pensione costituiti nelle forme previste dal 
comma 1 dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo. 
------------------------ 
(80) Riportato al n. A/XXVIII. 
 



6. Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei fondi pensione. 

1. Al comma 7 dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 
(80), e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "ventiquattro mesi" 
sono sostituite dalle seguenti "dodici mesi". 
------------------------ 
(80) Riportato al n. A/XXVIII. 
 



7. Banca depositaria. 
1. (81). 
------------------------ 
(81) Aggiunge l'art. 6-bis al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, riportato al n. 
A/XXVIII. 
 



8. Finanziamento. 
1. (82). 
2. Per le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 25 la destinazione 
al finanziamento dei fondi pensione dell'accantonamento annuale del TFR 
eccedente la quota di cui all'art. 13, comma 3, lettera a), D.Lgs. 21 aprile 
1993, n. 124 (82/a), come sostituito dall'articolo 11 della presente legge, per 
i lavoratori di prima occupazione, successiva alla data di entrata in vigore 
della presente legge, è sospesa per i quattro anni successivi alla stessa data. 
------------------------ 
(82) Sostituisce con due periodi il primo periodo del comma 2 dell'art. 8, 
D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, riportato al n. A/XXVIII. 
(82/a) Riportato al n. A/XXVIII. 
 



9. Fondi pensione aperti. 
1. (83). 
2. Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, 
n. 124 (82/a), e successive modificazioni ed integrazioni, trovano applicazione, 
nei diversi settori, decorsi sei mesi dal rinnovo del primo contratto nazionale 
di categoria successivamente all'entrata in vigore della presente legge ovvero 
decorsi sei mesi dalla stipula di diversi accordi collettivi nazionali 
istitutivi di forme pensionistiche complementari. 
------------------------ 
(83) Modifica il comma 2 dell'art. 9, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, riportato 
al n. A/XXVIII. 
(82/a) Riportato al n. A/XXVIII. 
 



10. Permanenza nel fondo pensione e cessazione dei requisiti di partecipazione. 
1. (84). 
------------------------ 
(84) Aggiunge i commi 3-bis e 3-ter all'art. 10, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, 
riportato al n. A/XXVIII. 
 



11. Trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni. 
1. (85). 
2. Agli effetti del comma 9 dell'art. 13, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (82/a), 
come sostituito dal comma 1 del presente articolo, il riferimento all'art. 17, 
comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 
dicembre 1986, n. 917 (86), e successive modificazioni ed integrazioni, va 
inteso nel senso che nell'importo dei contributi a carico del lavoratore non 
sono computate le quote del TFR destinate alle forme pensionistiche 
complementari e che sono comunque consentite le anticipazioni previste 
dall'articolo 7 del citato decreto legislativo (86/a). 
3. (87). 
------------------------ 
(85) Sostituisce l'art. 13, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, riportato al n. 
A/XXVIII. 
(82/a) Riportato al n. A/XXVIII. 
(86) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone 
giuridiche (Imposte sui). 
(86/a) Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, 
riportato alla voce Imposte e tasse in genere. 
(87) Aggiunge un periodo al comma 4 dell'art. 42, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 
917. 
 



12. Regime tributario dei fondi pensione. 
1. (88). 
2. Per gli anni 1993 e 1994 il versamento dell'imposta sostitutiva prevista 
dall'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (82/a), come 
sostituito dal comma 1 del presente articolo, è eseguito, in due rate di eguale 
importo, entro il secondo e l'ottavo mese successivi a quello di entrata in 
vigore della presente legge, con una maggiorazione a titolo di interessi, 
calcolata in base al tasso annuo del 9 per cento, decorrente dal termine 
previsto dal comma 2 del citato articolo 14 del decreto legislativo n. 124 del 
1993 (82/a). Il fondo può comunque optare per il versamento in unica soluzione 
dell'imposta dovuta entro il termine previsto per il versamento della prima 
rata. 
3. I versamenti d'acconto dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche e 
dell'imposta locale sui redditi effettuati negli anni 1993 e 1994 da parte dei 
fondi pensione si scomputano dai versamenti dell'imposta sostitutiva dovuta ai 
sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (82/a), 
come sostituito dal comma 1 del presente articolo, fino a compensazione. 
4. Nel caso di fondi pensione costituiti come patrimonio di destinazione, 
separato e autonomo, ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile, l'imposta 
sostitutiva per il fondo di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 
124 (82/a), come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è corrisposta 
dalla società o ente nell'ambito del cui patrimonio il fondo è costituito. 
5. L'imposta del 15 per cento di cui al comma 5 dell'articolo 13 del decreto 
legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (82/a), nel testo previgente alle 
modificazioni apportate dalla presente legge, se già versata, può portarsi in 
compensazione dell'imposta sostitutiva dovuta a norma del comma 1 dell'articolo 
14 del suddetto decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (82/a), come 
sostituito dal comma 1 del presente articolo. Con decreto del Ministro delle 
finanze sono stabilite le relative modalità. 
------------------------ 
(88) Sostituisce l'art. 14, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, riportato al n. 
A/XXVIII. 
(82/a) Riportato al n. A/XXVIII. 
(82/a) Riportato al n. A/XXVIII. 
(82/a) Riportato al n. A/XXVIII. 
(82/a) Riportato al n. A/XXVIII. 
(82/a) Riportato al n. A/XXVIII. 
(82/a) Riportato al n. A/XXVIII. 
 



13. Vigilanza sui fondi pensione. 
1. (89). 
2. Per il funzionamento della commissione di vigilanza prevista dall'articolo 16 
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (90), come sostituito dal comma 1 
del presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni a decorrere 
dall'anno 1996. All'onere per gli anni 1996 e 1997 si provvede mediante 
corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni: per lire 3.500 
milioni dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale e per lire 1.500 milioni dell'accantonamento relativo al Ministero della 
pubblica istruzione, iscritti, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al 
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 
(90/a). 
3. Il finanziamento della commissione può essere integrato, nella misura massima 
del 50 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2, mediante il 
versamento annuale da parte dei fondi pensione di una quota non superiore allo 
0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati. Gli importi e le 
modalità dei versamenti sono definiti, sentita la commissione di vigilanza, con 
apposito decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro 
e della previdenza sociale. 
------------------------ 
(89) Sostituisce l'art. 16, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, riportato al n. 
A/XXVIII. 
(90) Riportato al n. A/XXVIII. 
(90/a) Vedi, anche, l'art. 59, comma 39, L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportata 
alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. 
 



14. Compiti della commissione di vigilanza. 
1. (91). 
2. Al fine di garantire la continuità dell'attività di vigilanza, la commissione 
di vigilanza già istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale e operante alla data di entrata in vigore della presente legge continua 
ad espletare le sue funzioni fino all'insediamento della nuova commissione 
prevista dall'articolo 16, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (90), come sostituito 
dal comma 1 dell'articolo 13. Successivamente e per la residua durata 
dell'originario incarico, i componenti della predetta commissione assumono la 
qualifica di esperti, ai sensi e per gli effetti previsti al citato articolo 16, 
comma 3, del decreto legislativo n. 124 del 1993 (90). 
------------------------ 
(91) Sostituisce l'art. 17, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, riportato al n. 
A/XXVIII. 
(90) Riportato al n. A/XXVIII. 
(90) Riportato al n. A/XXVIII. 
 



 
15. Regime transitorio. 
1. (92). 
2. (93). 
3. (94). 
4. (95). 
5. (96). 
6. Per i fondi pensione che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio di cui 
all'articolo 18, comma 8-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 
(90), e successive modificazioni ed integrazioni, all'imposta sostitutiva di cui 
ai commi 1 e 3 dell'articolo 14 dello stesso decreto legislativo n. 124 del 1993 
(90), come sostituito dall'articolo 12 della presente legge, si applica, a 
decorrere dal 1995 e fino al termine del periodo transitorio, una addizionale 
nella misura dell'1 per cento calcolata sul patrimonio netto contabile 
risultante dall'ultimo bilancio approvato dal fondo (96/a). 
7. I fondi di cui al comma 6 presentano ai Ministeri delle finanze e del lavoro 
e della previdenza sociale, entro il 30 giugno di ogni anno a decorrere dal 
1996, un prospetto da cui risulti l'ammontare dei contributi versati per gli 
iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 
21 aprile 1993, n. 124 (90), e quello dell'addizionale all'imposta sostitutiva 
di cui al comma 6. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, di concerto 
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può modificare, sulla 
base dei dati risultanti nel prospetto e per ciascuno dei fondi, la misura 
dell'addizionale prevista al fine di eliminare eventuali perdite di gettito 
derivanti dall'applicazione del regime tributario transitorio di cui 
all'articolo 18, comma 8-quater, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993 
(97), introdotto dal comma 5 del presente articolo. L'integrazione 
dell'addizionale all'imposta sostitutiva dovrà essere versata entro trenta 
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle finanze di 
cui al precedente periodo, con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, 
dello stesso decreto legislativo n. 124 del 1993 (97), come sostituito 
dall'articolo 12 della presente legge. 
8. I contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore a fondi costituiti 
ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (97), e successive 
modificazioni ed integrazioni, definiti da accordi collettivi antecedenti la 
data di entrata in vigore della presente legge, mantengono limitatamente agli 
iscritti al 31 maggio 1993, il trattamento fiscale previsto dallo stesso decreto 
legislativo n. 124 del 1993 (97), e successive modificazioni ed integrazioni, 
fino al rinnovo degli accordi stessi e comunque per un periodo massimo di 
quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
------------------------ 
(92) Modifica il comma 1 dell'art. 18, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, riportato 
al n. A/XXVIII. 
(93) Modifica la lettera b) del comma 3 dell'art. 18, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 
124, riportato al n. A/XXVIII. 
(94) Modifica il comma 3 dell'art. 18, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, riportato 
al n. A/XXVIII. 
(95) Modifica il comma 7 dell'art. 18, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, riportato 
al n. A/XXVIII. 
(96) Aggiunge i commi 8-quater e 8-quinquies all'art. 18, D.Lgs. 21 aprile 1993, 
n. 124, riportato al n. A/XXVIII. 
(90) Riportato al n. A/XXVIII. 
(90) Riportato al n. A/XXVIII. 
(96/a) Vedi, anche, l'art. 3, comma 120, L. 24 dicembre 2003, n. 350. 
(90) Riportato al n. A/XXVIII. 
(97) Riportato al n. A/XXVIII. 
(97) Riportato al n. A/XXVIII. 
(97) Riportato al n. A/XXVIII. 
(97) Riportato al n. A/XXVIII. 
 



16. Sanzioni. 
1. (98). 
------------------------ 
(98) Aggiunge l'art. 18-bis al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, riportato al n. 
A/XXVIII. 
 



17. Entrata in vigore. 
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
------------------------ 
 



Tabella 1 
(v. articolo 1, comma 3) 



                       QUADRO RIASSUNTIVO                       
          EFFETTI FINANZIARI SUL  FABBISOGNO DERIVANTI          
     DALLE MODIFICHE ALLA NORMATIVA IN MATERIA PREVIDENZIALE    
  (Riflessi in termini di competenza sul bilancio dello Stato)  

Omissis 
------------------------ 
 
Tabella A 
(v. articolo 1, comma 6) 



        Coefficienti di trasformazione        
                                              
+--------------+--------------+--------------+
|   Divisori   |     Età      |    Valori    |
+--------------+--------------+--------------+
|    21,1869   |      57      |    4,720%    |
|    20,5769   |      58      |    4,860%    |
|    19,9769   |      59      |    5,006%    |
|    19,3669   |      60      |    5,163%    |
|    18,7469   |      61      |    5,334%    |
|    18,1369   |      62      |    5,514%    |
|    17,5269   |      63      |    5,706%    |
|    16,9169   |      64      |    5,911%    |
|    16,2969   |      65      |    6,136%    |
|                                            |
| tasso di sconto = 1,5%                     |

------------------------ 
 



Tabella B 
(v. articolo 1, comma 26) 



+-------------+----------------+---------------+
|             |     colonna    |    colonna    |
|             |        1       |       2       |
|    Anno     +----------------+---------------+
|             |      Età       |   Anzianità   |
|             |   anagrafica   |  contributiva |
+-------------+----------------+---------------+
| 1996        |       52       |       36      |
| 1997        |       52       |       36      |
| 1998        |       53       |       36      |
| 1999        |       53       |       37      |
| 2000        |       54       |       37      |
| 2001        |       54       |       37      |
| 2002        |       55       |       37      |
| 2003        |       55       |       37      |
| 2004        |       56       |       38      |
| 2005        |       56       |       38      |
| 2006        |       57       |       39      |
| 2007        |       57       |       39      |
| 2008 in poi |       57       |       40      |

------------------------ 
 



Tabella C 
(v. articolo 1, comma 27) 



+-----------------------+----------------------+
|      Anzianità        | Anzianità necessaria |
|  al 31 dicembre 1995  |   al pensionamento   |
+-----------------------+----------------------+
|      da 19 a 21       |          32          |
|      da 22 a 25       |          31          |
|      da 26 a 29       |          30          |
+-----------------------Á----------------------+

------------------------ 
 



Tabella D 
(v. articolo 1, comma 27) 



      Riduzioni percentuali dei trattamenti pensionistici       
                                                                
+--------------------------+-----------------------------------+
| Anni mancanti a 37 . . . | 1    2    3    4    5     6    7  |
|                          |                                   |
| Penalizzazioni . . . . . | 1%   3%   5%   7%   9%   11%  13% |

------------------------ 
 



Tabella E 
(v. articolo 1, comma 29) 



+---------------------+----------------------------------------+
| Data entro la quale |                                        |
|      si matura      |   Data di decorrenza del trattamento   |
|    il requisito     |                                        |
|    contributivo     |                                        |
+---------------------Á----------------------------------------+
|           Lavoratori dipendenti pubblici e privati           |
|                                                              |
|  31 dicembre 1994   1° gennaio 1996 per i  soggetti che hanno|
|                       un'età pari o superiore a 57 anni.     |
|                     1° aprile 1996 per i rimanenti soggetti. |
|                                                              |
|  31 dicembre 1995   1° luglio 1996  per i  soggetti che hanno|
|                       un'età pari o superiore a 57 anni.     |
|                     1° ottobre 1996 per i rimanenti soggetti.|
|                                                              |
|  30 giugno 1996     1° ottobre 1996 per i  soggetti che hanno|
|                       un'età pari o superiore a 57 anni.     |
|                                                              |
|  31 dicembre 1996   1° gennaio 1997 per i rimanenti soggetti.|
|                                                              |
|  30 giugno 1997     1° luglio 1997  per i  soggetti che hanno|
|                       un'età pari o superiore a 57 anni.     |
|                                                              |
|  31 dicembre 1997   1° gennaio 1998 per i rimanenti soggetti.|
|                                                              |
|            Lavoratori autonomi iscritti all'INPS             |
|                                                              |
|  31 dicembre 1994   1° gennaio 1996 per i  soggetti che hanno|
|                       un'età pari o superiore a 57 anni.     |
|                     1° aprile  1996 per i rimanenti soggetti.|
|                                                              |
|  31 dicembre 1995   1° luglio 1996  per i  soggetti che hanno|
|                       un'età pari o superiore a 57 anni.     |
|                     1° ottobre 1996 per i  soggetti che hanno|
|                       più di 55 anni.                        |
|                     1° gennaio 1997 per i rimanenti soggetti.|
|                                                              |
|  31 dicembre 1996   1° gennaio 1997 per i  soggetti che hanno|
|                       un'età pari o superiore a 57 anni.     |
|                     1° luglio 1997 per i rimanenti soggetti. |

------------------------ 
 



Tabella F 
(v. articolo 1, comma 41) 



    Tabella relativa ai cumuli tra trattamenti pensionistici    
            ai superstiti e redditi del beneficiario            
                                                                
+--------------------------------+-----------------------------+
|Reddito  superiore a  3 volte il|Percentuale di  cumulabilità:|
| trattamento  minimo  annuo  del| 75 per cento del trattamento|
| Fondo    pensioni    lavoratori| di reversibilità.           |
| dipendenti, calcolato in misura|                             |
| pari a 13  volte  l'importo  in|                             |
| vigore al 1° gennaio.          |                             |
|Reddito  superiore a  4 volte il|Percentuale di  cumulabilità:|
| trattamento  minimo  annuo  del| 60 per cento del trattamento|
| Fondo    pensioni    lavoratori| di reversibilità.           |
| dipendenti, calcolato in misura|                             |
| pari a  13 volte  l'importo  in|                             |
| vigore al 1° gennaio.          |                             |
|Reddito  superiore a  5 volte il|Percentuale di  cumulabilità:|
| trattamento  minimo  annuo  del| 50 per cento del trattamento|
| Fondo    pensioni    lavoratori| di reversibilità.           |
| dipendenti, calcolato in misura|                             |
| pari  a 13 volte  l'importo  in|                             |
| vigore al 1° gennaio.          |                             |

------------------------ 
 



Tabella G 
(v. articolo 1, comma 42) 



      Tabella relativa ai cumuli tra assegno di invalidità      
                       e redditi da lavoro                      
                                                                
+-----------------------------------+--------------------------+
|              Redditi              | Percentuale di riduzione |
+-----------------------------------+--------------------------+
|Reddito  superiore  a  4  volte  il|25 per cento  dell'importo|
| trattamento minimo annuo del Fondo| dell'assegno.            |
| pensioni  lavoratori   dipendenti,|                          |
| calcolato  in  misura  pari  a  13|                          |
| volte  l'importo in  vigore  al 1°|                          |
| gennaio.                          |                          |
|                                   |                          |
|Reddito  superiore  a  5  volte  il|50 per cento  dell'importo|
| trattamento minimo annuo del Fondo| dell'assegno.            |
| pensioni  lavoratori   dipendenti,|                          |
| calcolato  in  misura  pari  a  13|                          |
| volte  l'importo in  vigore  al 1°|                          |
| gennaio.                          |                          |
------------------------ 
 



Agg. G.U. 28/10/2004
 



fp05-gr05