GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 4 DEL 5/1/1996
D.P.C.M. 21 dicembre 1995. Agg. G.U. 06/03/2003
Schema generale di riferimento per la predisposizione delle "Carte dei
servizi pubblici del settore previdenziale e assistenziale".
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 gennaio 1996, n. 4.
(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota
al D.L. 12 maggio 1995, n. 163.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la propria direttiva del 27 gennaio 1994, concernente: "Principi
sull'erogazione dei servizi pubblici";
Visto l'art. 2 della legge 11 luglio 1995, n. 273, recante: "Misure
urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il
miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni";
Visto lo schema generale di riferimento per l'adozione delle "Carte dei
servizi del settore previdenziale ed assistenziale" predisposto dal
Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, con il Ministero del tesoro e con il Ministero
dell'interno;
Decreta:
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Articolo 1
In attuazione dell'art. 2 della legge 11 luglio 1995, n. 273, è emanato
l'allegato schema generale di riferimento per la predisposizione delle
"Carte dei servizi pubblici del settore previdenziale ed assistenziale".
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Articolo 2
Le amministrazioni e gli enti che erogano servizi pubblici previdenziali
ed assistenziali adottano, ai sensi dell'art. 2 della legge 11 luglio
1995, n. 273, entro centoventi giorni dalla data di emanazione del
presente decreto, le relative "Carte dei servizi" sulla base dei principi
indicati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27
gennaio 1994 e dello schema generale di riferimento, dandone adeguata
pubblicità agli utenti e inviandone copia al Dipartimento della funzione
pubblica.
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Articolo 3
Ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
gennaio 1994, il "Comitato permanente per l'attuazione della carta dei
servizi", istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica, valuta
gli standard di qualità adottati dai soggetti erogatori e indica eventuali
modifiche e/o integrazioni da apportare.
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Articolo 4
Il Dipartimento della funzione pubblica adotta iniziative di monitoraggio
sull'attuazione del presente decreto e provvede ad inserire i risultati
nella relazione annuale al Parlamento sullo stato della pubblica
amministrazione, predisposta ai sensi dell'art. 30 della legge 28 ottobre
1970, n. 775, e successive modificazioni ed integrazioni. I risultati del
monitoraggio sono, altresì, trasmessi ai servizi di controllo interno
delle amministrazioni interessate.
------------------------
Presidenza del Consiglio dei Ministri Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale
Dipartimento della funzione pubblica Ministero del Tesoro -
Ministero dell'Interno
I.N.P.S. - I.N.A.I.L. - I.N.P.D.A.P.
SCHEMA GENERALE DI RIFERIMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE "CARTE DEI
SERVIZI PUBBLICI DEL SETTORE PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE"
1. PARTE PRIMA
2. PARTE SECONDA
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3
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1. Parte prima.
1.1 PREMESSA
Le amministrazioni pubbliche operanti nel comparto previdenziale ed
assistenziale devono orientare la propria attività verso l'ottimizzazione
del servizio fornito, come obiettivo primario da raggiungere nei confronti
dell'utenza, anche alla luce dei principi di efficienza e di trasparenza
contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241.
In tale ottica e in attuazione del decreto legge 12 maggio 1995, n. 163
convertito nella legge 11 luglio 1995, n. 273 è stato predisposto il
presente schema generale di riferimento che, unitamente ai principi
contenuti nella Dir.P.C.M. 27 gennaio 1994, rappresenta la base cui
dovranno ispirarsi i soggetti erogatori per la predisposizione delle
rispettive "Carte".
Attesa la complessità della materia trattata e la molteplicità delle
amministrazioni interessate, il presente schema è riferito a principi di
carattere generale, in materia di:
- fattori di qualità dei servizi
- metodologia per la costruzione di standard di qualità attraverso
l'utilizzo di indicatori interni ed esterni alle Amministrazioni
- strumenti di tutela del cittadino-cliente-utente.
In linea con i suddetti principi, le specifiche Carte, da emanarsi entro
120 giorni a decorrere dalla pubblicazione del decreto contenente il
presente schema generale, dovranno contenere l'indicazione delle
iniziative di carattere normativo, procedurale ed organizzativo
finalizzate al miglioramento della qualità del servizio e, più in
particolare, del rapporto con l'utente inteso in termini di informazione,
accoglienza, tutela e consapevolezza dei rispettivi diritti e doveri.
Le specifiche Carte dovranno essere redatte in un linguaggio chiaro e
comprensibile a tutti i cittadini.
1.2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Le principali fonti normative cui si è uniformato il presente schema
generale di riferimento e alle quali si dovranno conformare le Carte dei
servizi dei soggetti erogatori sono:
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi");
- il D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 ("Regolamento per la disciplina delle
modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai
documenti amministrativi");
- la Dir.P.C.M. 27 gennaio 1994 ("Principi sull'erogazione dei servizi
pubblici");
- il decreto del Ministro per la funzione pubblica 31 marzo 1994 ("Codice
di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni");
- la Dir.P.C.M. 11 ottobre 1994 ("Direttiva sui principi per l'istituzione
ed il funzionamento degli uffici per le relazioni con il pubblico");
- il decreto legge 12 maggio 1995, n. 163 ("Misure urgenti per la
semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento
dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni"), convertito, con
modificazioni, nella legge 11 luglio 1995, n. 273.
I principi ispiratori della predetta trovano specifico riferimento anche
nei contratti collettivi nazionali recentemente stipulati con l'ARAN per
il personale del comparto degli Enti pubblici non economici e per quello
dipendente dai Ministeri, prevedendo che l'attività delle amministrazioni,
ed in particolare il comportamento dei dipendenti, debbano essere
improntati, nella primaria considerazione delle esigenze degli utenti,
all'efficienza ed al miglioramento della qualità del servizio reso.
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2. Parte seconda.
2.1 PRINCIPI FONDAMENTALI
Le singole Carte dei servizi dovranno ispirarsi ai seguenti principi
fondamentali richiamati nella Dir.P.C.M. 27 gennaio 1994.
EGUAGLIANZA
Nessuna discriminazione nell'erogazione delle prestazioni può essere
compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religione,
opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socioeconomiche.
IMPARZIALITÀ e CONTINUITÀ
I soggetti erogatori agiscono, secondo criteri di obiettività, giustizia
ed imparzialità garantendo, attraverso tutte le strutture decentrate sul
territorio, la regolarità e la continuità del servizio, nel rispetto dei
principi e delle norme sanciti dalla legge e in applicazione delle
disposizioni contrattuali in materia.
Adottano, inoltre, tutte le misure necessarie per evitare o ridurre i
disagi nell'eventualità di interruzione o di funzionamento irregolare del
servizio.
DIRITTO DI SCELTA
I soggetti erogatori si impegnano a ricercare, nel rispetto della
normativa vigente e tenendo conto delle esigenze organizzative e
funzionali, criteri di maggiore flessibilità per l'erogazione dei servizi
sul territorio.
PARTECIPAZIONE
I soggetti erogatori, l'utenza e il personale sono protagonisti e
responsabili dell'attuazione della "Carta", attraverso una gestione
partecipata nell'ambito delle procedure vigenti.
I loro comportamenti devono favorire la più ampia realizzazione degli
standard generali del servizio.
I soggetti erogatori, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione,
garantiscono la massima semplificazione delle procedure ed un'informazione
completa e trasparente e si impegnano a favorire l'accesso alle
informazioni e a migliorare il servizio in termini di tempestività e di
correttezza dei comportamenti.
EFFICIENZA ED EFFICACIA
L'attività dei soggetti erogatori si informa a criteri di efficienza e di
efficacia nell'organizzazione e nell'erogazione del servizio anche per
quanto riguarda l'orario di apertura al pubblico.
I soggetti erogatori garantiscono ed organizzano la formazione e
l'aggiornamento del personale in termini di crescita professionale, con
particolare attenzione al personale la cui attività comporti il rapporto
con l'utenza.
2.2 FINALITÀ
In un contesto sociale ed economico caratterizzato da continui cambiamenti
e da un quadro di riferimento normativo in costante trasformazione, nel
quale la crescente attenzione ai bisogni dell'utente sempre più impone la
ricerca della qualità ed economicità dei servizi pubblici, diventa
primario, per il sistema della previdenza e dell'assistenza, l'obiettivo
di riuscire a valorizzare la propria azione attraverso l'adozione di un
modello gestionale - proprio delle aziende di servizi - orientato alla
soddisfazione delle esigenze espresse dall'utente.
Ciò appare tanto più necessario ed improcrastinabile in un comparto che
interessa praticamente tutti gli strati della popolazione e dell'attività
economica del Paese.
Basti pensare che le amministrazioni e gli enti del settore previdenziale
e assistenziale pubblico erogano oltre 22.000.000 tra pensioni e rendite e
che le persone iscritte sono circa 25.000.000.
A fronte di una platea così vasta di cittadini interessati ad ottenere
servizi estremamente diversificati, tanto di natura previdenziale che
assistenziale, attraverso contatti, con amministrazioni che agiscono con
modalità operative ed organizzative, tempi e criteri ancora non omogenei e
scarsamente integrati, la "Carta dei servizi" deve costituire:
- strumento agevole, leggibile, comprensibile e verificabile ad uso del
cittadino per la conoscenza generalizzata in ordine al livello di tutela
sociale garantito al verificarsi di rischi assicurati o, comunque,
protetti, quali l'età, la perdita della integrità fisica o della
autosufficienza economica, la morte, etc.;
- impegno forte per i soggetti erogatori ad avviare, pur nel rispetto dei
vincoli normativi che ne disciplinano l'attività, un percorso di
progressiva omogeneizzazione nella gestione dei rapporti con i propri
utenti, anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro per l'esame
delle problematiche comuni e l'adozione di soluzioni organizzative e
procedurali quanto più possibile uniformi.
Affinché possa efficacemente incidere sulla realtà operativa e sul
rapporto con l'utenza, la "Carta" deve riguardare tutti gli aspetti
correlati alla "missione" dei soggetti che erogano servizi e deve essere
costantemente aggiornata ed adeguata all'evolversi della realtà sociale o
dei bisogni della collettività.
A tal fine, la "Carta" di ciascuna amministrazione, prima della
diffusione, sarà oggetto di confronto con le associazioni degli utenti e
con gli Istituti di patronato, così come è avvenuto per il presente Schema
generale di riferimento.
Nelle "Carte" specifiche, ciascun soggetto erogatore, sulla base delle
procedure definite dal Comitato permanente per l'attuazione della "Carta
dei servizi pubblici", dovrà individuare le modalità per sottoporre a
verifica gli standard con le associazioni degli utenti e con gli Istituti
di patronato (esempio: invio dei risultati raggiunti e ricezione delle
osservazioni tramite posta, programmazione di apposite riunioni).
Dovranno, inoltre, essere intraprese iniziative a livello centrale e
locale per consentire un'adeguata pubblicizzazione della "Carta", in
quanto la conoscenza da parte dell'utenza è indispensabile per garantirne
l'attuazione.
In particolare, potrà prevedersi:
- la consegna della "Carta" all'utenza presso le strutture locali che
erogano servizi, eventualmente anche su supporto informatico, su
audiocassetta o in scrittura braille.
- l'inserimento della "Carta" su INTERNET e negli Sportelli Self Service;
- la distribuzione di depliant informativi sui contenuti e le finalità
della "Carta".
2.3 STRUTTURA E CONTENUTO DELLE CARTE DEI SOGGETTI EROGATORI
La struttura delle "Carte specifiche" dovrà essere così articolata:
- Premessa - Criteri di carattere generale
- Parte prima - Qualità dei servizi offerti e relativi sistemi di
rilevazione
- Parte seconda - Strumenti di tutela del cittadino-cliente-utente
- Parte terza - Schede descrittive delle singole prestazioni erogate
- Parte quarta - Dislocazione sul territorio delle strutture.
La Premessa conterrà, in particolare, una sintetica descrizione del
soggetto erogatore e dei relativi fini istituzionali nonché i principi
fondamentali cui lo stesso è tenuto ad uniformarsi.
La parte prima illustrerà le modalità di erogazione dei servizi, con
specifico riferimento ai seguenti fattori che ne definiscono la qualità
formale e sostanziale (cfr. paragrafo 2.3.1):
- comunicazione
- affidabilità
- tempestività
- trasparenza.
I soggetti erogatori indicheranno nelle "Carte specifiche" non soltanto le
iniziative attuate per il miglioramento del rapporto con l'utenza, ma
anche quelle che intendano assumere per l'ottimizzazione dei servizi
offerti.
Saranno, altresì, indicati i sistemi di misurazione e valutazione della
qualità (cfr. paragrafo 2.3.2), con particolare riferimento a:
- standard quali-quantitativi
- modalità di distribuzione del questionario per la valutazione del
servizio e successiva elaborazione dei dati in esso contenuti.
La Parte seconda descriverà gli strumenti da utilizzare per rendere
effettiva la tutela dell'utente. In particolare, saranno individuate le
linee guida per la realizzazione della procedura di reclamo (cfr.
paragrafo 2.3.3).
La Parte terza sarà costituita da una serie di schede illustrative delle
singole prestazioni erogate, secondo il facsimile riportato nella figura
n. 1.
La Parte quarta conterrà la dislocazione sul territorio delle strutture
dell'amministrazione interessata, con eventuale inserimento di cartine
illustrative o, comunque, con l'evidenza di tutte le unità erogatrici di
servizi.
SCHEDA DELLE PRESTAZIONI
(facsimile)
(- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -)
Parte tratteggiata riservata alla denominazione della prestazione
NATURA DELLA PRESTAZIONE
COSA FORNISCE LA PRESTAZIONE
CHI HA DIRITTO ALLA PRESTAZIONE
REQUISITI PER AVERE DIRITTO
ALLA PRESTAZIONE
DECORRENZA
DURATA
COME SI OTTIENE LA PRESTAZIONE
COME SI CALCOLA LA PRESTAZIONE
ESCLUSIONI
NOTIZIE UTILI
fig. 1.
2.3.1 I FATTORI DI QUALITÀ DEI SERVIZI
La capacità di risposta di una amministrazione pubblica alle aspettative
dei propri utenti si può misurare, prevalentemente, in termini di
comunicazione, affidabilità, tempestività e trasparenza del servizio.
La comunicazione definisce la qualità formale del servizio, in termini di
capacità di gestione del rapporto con il cittadino attraverso:
l'informazione e l'accoglienza; la affidabilità, la tempestività e la
trasparenza ne definiscono l'aspetto sostanziale, in termini di "servizio
giusto nel tempo giusto", da realizzare attraverso la professionalità
degli operatori, la congruità del modello organizzativo e gestionale, la
semplificazione delle procedure e la completezza e chiarezza delle
comunicazioni.
A) LA COMUNICAZIONE
Atteso che la gestione della complessa gamma di rapporti che ciascun
soggetto erogatore intrattiene con i propri utenti afferisce,
sostanzialmente, ad aspetti di comunicazione, occorre necessariamente
porre in essere una nuova strategia finalizzata a ridisegnare il ruolo
della comunicazione, quale fattore pervasivo dei processi preordinati
all'erogazione di servizi e quale strumento propedeutico, per il
cittadino, tanto all'esercizio del diritto di scelta che a quello di
partecipazione effettiva all'erogazione del servizio.
È pertanto, in primo luogo, sulle diverse componenti del fattore
comunicazione che i soggetti erogatori dovranno migliorare
progressivamente il livello qualitativo dei propri servizi, anche
attraverso la costituzione dell'ufficio per le relazioni con il pubblico,
ovvero la previsione della specifica funzione all'interno di una struttura
più articolata.
a) L'informazione
Un punto di crisi nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione è sicuramente rappresentato dalle carenze ancora esistenti
sul piano dell'informazione.
In relazione a ciò, i soggetti erogatori dovranno portare avanti il
processo, peraltro già da tempo avviato, di migliore canalizzazione e
diffusione delle informazioni di carattere generale e specifico per
l'utenza e di rivisitazione della modulistica in uso per migliorare la
comprensibilità del linguaggio, la grafica, nonché la strutturazione e la
completezza.
Con la "Carta" dovranno essere definite le seguenti aree di immediato
intervento:
a.1) Le informazioni di carattere generale
I soggetti erogatori dovranno assumere adeguate iniziative che possano
contribuire a rendere un servizio di informazione all'utenza.
In particolare, saranno previste:
- l'autonoma predisposizione e distribuzione all'utenza di opuscoli,
depliant e, ove possibile, di supporti magnetici sull'attività svolta e
sulle modalità da seguire per usufruire del servizio;
- la presenza sul territorio di "punti di informazione", nell'ambito dei
progetti previsti dal Dipartimento della funzione pubblica per lo sviluppo
di una politica attiva dei servizi della Pubblica Amministrazione. Come
prima iniziativa potranno essere implementate, con quelle riferite ad
altri soggetti erogatori, le informazioni disponibili sugli Sportelli
self-service collocati da INPS, INAIL, Ministero delle finanze e Ministero
del tesoro presso le proprie strutture o presso altri Enti ove è maggiore
l'afflusso di utenza;
- la diffusione in via telematica delle informazioni;
- la diffusione, attraverso i mass-media nazionali e locali, di comunicati
in ordine a disposizioni di carattere generale, la cui sollecita
conoscenza è condizione indispensabile per il corretto e tempestivo
esercizio di un diritto o per la puntuale ottemperanza ad un obbligo da
parte degli utenti.
a.2) La modulistica
La modulistica attualmente in uso nelle amministrazioni presenta
sostanziali differenze tanto sul piano del linguaggio, quanto su quello
della strutturazione del testo e dell'organizzazione delle informazioni.
Inoltre, anche all'interno di una stessa amministrazione esistono non
giustificate difformità a livello sia contenutistico che formale, in
moduli predisposti per finalità analoghe.
Posto, pertanto, che ciascuna amministrazione procederà ad una
razionalizzazione della propria modulistica, dovrà essere previsto l'avvio
di un lavoro comune di ricognizione e di revisione complessiva della
modulistica esistente. Ciò con l'obiettivo di adeguare gradatamente i
testi delle comunicazioni agli utenti - su supporto cartaceo, informatico
e telematico - a criteri di chiarezza, leggibilità e comprensibilità, in
linea con il codice di stile elaborato dal Dipartimento della funzione
pubblica e che rispondano, per quanto possibile, a requisiti di omogeneità
formale e sostanziale.
Sarà inoltre compito dei soggetti erogatori valutare, eventualmente di
concerto, l'opportunità di un ampliamento degli strumenti di diffusione e
dei punti di ricezione della modulistica, anche in relazione alle
specifiche esigenze degli utenti.
b) L'Accoglienza
Nell'attuale fase di accelerazione del processo di cambiamento della
pubblica amministrazione, l'utente assume un ruolo sempre più rilevante e,
conseguentemente, l'attività svolta dalle singole strutture deve essere
proiettata verso l'esterno.
In tale ottica, i soggetti erogatori dovranno adottare misure idonee ad
agevolare il rapporto con l'utente in ogni suo aspetto.
b.1) La segnaletica
I soggetti erogatori provvederanno:
- a proporre alle Autorità locali la collaborazione di adeguata
segnaletica esterna ad ogni struttura territoriale che faciliti
l'individuazione, da parte del cittadino, della struttura stessa;
- ad affiggere, sia all'esterno della porta di accesso alla Sede che
all'interno della struttura di ricezione dell'utenza, una targa contenente
gli orari giornalieri di apertura al pubblico;
- a dotare le Sedi di segnaletica interna idonea a facilitare l'accesso ai
diversi Uffici che intrattengono rapporti con i cittadini;
- ad evidenziare all'interno delle Sedi, eventualmente anche attraverso
l'utilizzo degli Sportelli self-service. I procedimenti trattati da
ciascun Ufficio e la relativa durata, in linea con quanto previsto dal
regolamento di attuazione della legge n. 241/1990.
b.2) L'accessibilità al servizio
I soggetti erogatori adotteranno misure idonee a rendere più agevole per
l'utente l'accesso al servizio, con specifico riferimento agli orari, alle
modalità di prenotazione ed alle agevolazioni per particolari categorie di
utenti.
Si impegnano, pertanto:
- a garantire l'apertura degli sportelli in fasce di orario sia
antimeridiane che pomeridiane. L'orario di apertura di ciascuna struttura
verrà uniformato a livello provinciale e le eventuali modifiche saranno
adeguatamente pubblicizzate;
- a prevedere adeguati prolungamenti degli orari di apertura al pubblico
in occasione di scadenze particolari per le quali possa ipotizzarsi un
eccezionale afflusso di utenti;
- a garantire un adeguato servizio telefonico di informazione e di
prenotazione appuntamenti, preferibilmente a mezzo "numero verde";
- a facilitare gli adempimenti posti a carico di utenti che, a causa di
età avanzata o di infermità fisica, abbiano difficoltà a spostarsi dalla
propria abitazione;
- a realizzare interventi preordinati ad eliminare le barriere
architettoniche che si frappongono all'accesso alle strutture ed al libero
esercizio dei propri diritti da parte degli utenti portatori di handicap.
I Soggetti erogatori valuteranno, inoltre, la possibilità di dotare le
proprie strutture di telefoni DTS e di specifici "numeri verdi" per
favorire la comunicazione con gli utenti sordomuti.
b.3) La ricezione dell'utenza
Nei confronti degli utenti che si recano presso gli uffici per presentare
domande di prestazioni previdenziali o assistenziali ovvero per ottenere
informazioni in proposito, i soggetti erogatori dovranno:
- migliorare, per quanto possibile, il comfort degli ambienti di sosta e
di attesa del pubblico;
- assicurare la riconoscibilità degli operatori che gestiscono il contatto
con il pubblico, ribadendo l'obbligatorietà del relativo cartellino di
riconoscimento;
- regolare l'afflusso agli sportelli possibilmente mediante "turnomatic"
o, comunque, attraverso l'assegnazione di numeri progressivi che evitino
affollamenti e contestazioni;
- avviare una metodologia di rilevazione dei tempi di attesa agli
sportelli, al fine di applicare eventuali correttivi nel caso di
inadeguatezza del servizio;
- garantire la presenza agli sportelli di personale qualificato in grado
di fornire, con cortesia e disponibilità, risposte esatte e complete,
nonchè di indirizzare correttamente l'utente nei casi in cui la richiesta
debba essere avanzata presso altra struttura della medesima
amministrazione;
- garantire e facilitare l'esercizio del diritto di accesso alla
documentazione amministrativa previsto dal D.P.R. n. 352/1992 sia per la
visione di documenti che per il rilascio di copie;
- prevedere, nei locali di accesso al pubblico, idonee forme di
pubblicizzazione delle procedure di reclamo (esempio: cartellonistica,
inserimento nei depliant);
- realizzare spazi idonei per colloqui che necessitino di particolare
riservatezza con riferimento alle problematiche di cui è portatore
l'utente e per la visione dei documenti richiesti ai sensi del decreto di
cui sopra;
- promuovere la diffusione di specifici "punti-cliente" dove sia possibile
attivare un rapporto più personalizzato ed interattivo con l'utente, sia
in relazione ad esigenze di approfondimento e di istruttoria connesse con
una domanda di prestazione, sia in funzione di una più puntuale attività
di informazione e di consulenza.
b.4) Le visite mediche
Le amministrazioni che effettuano visite mediche con proprie strutture
dovranno:
- garantire il diritto al rispetto della dignità della persona ed alla
riservatezza delle informazioni concernenti le condizioni psicofisiche
dell'utente;
- informare, ove possibile, l'utente, per il tramite del medico di
famiglia e con le modalità che saranno ritenute più opportune, delle
patologie riscontrate in sede di accertamento medico-legale e non
denunciate dal medico di parte; ciò indipendentemente dall'esito della
domanda di prestazione e soprattutto nei casi di accertata sussistenza di
patologie a carattere evolutivo;- adibire al ricevimento del pubblico
personale qualificato e consapevole delle condizioni di particolare
disagio di cui possono essere portatori gli utenti;
- ubicare gli ambulatori in ambienti facilmente individuabili ed
accessibili;
- agevolare l'accesso alla struttura inviando, con congruo anticipo, la
comunicazione di invito a visita medica, sulla quale dovrà essere
chiaramente indicato - oltre al giorno - il motivo dell'invito,
l'indirizzo e l'ubicazione dell'Ufficio sanitario, gli accertamenti
specialistici e i precedenti di carattere diagnostico, eventualmente in
possesso dell'interessato, che possano risultare utili ai fini della
valutazione medico-legale, nonché le modalità per chiedere un eventuale
rinvio della visita medica;
- dotare gli ambulatori medesimi di confortevoli sale di attesa per
l'accoglienza degli utenti e dei loro accompagnatori, nonché di servizi
igienici particolarmente dimensionati ed attrezzati, al fine di consentire
l'utilizzazione anche a persone con ridotte o impedite capacità motorie;
- concentrare, per quanto possibile, l'espletamento di accertamenti
specialistici che si rendessero necessari ai fini del giudizio
medico-legale, per limitare al massimo disagi e perdite di tempo per gli
interessati;
- dotare gli ambulatori di farmaci di primo soccorso per far fronte a
malesseri improvvisi.
B) L'AFFIDABILITÀ E LA TEMPESTIVITÀ
L'obiettivo di miglioramento dei servizi comporta un sostanziale impegno
per i soggetti erogatori, oltre che sul piano della comunicazione e,
quindi, della capacità di gestire un rapporto sempre più personalizzato ed
interattivo con l'utenza, anche su quello dello snellimento dei processi
operativi e dell'introduzione di più efficaci modelli gestionali che
consentano un recupero in termini di affidabilità e di tempestività dei
servizi erogati.
A tale riguardo e nell'ambito di un percorso di progressivo adeguamento e
miglioramento della propria attività, i soggetti erogatori:
- attuano sistematicamente le disposizioni vigenti in materia di
autocertificazione;
- acquisiscono, direttamente e sollecitamente, presso altre pubbliche
amministrazioni la documentazione di cui all'art. 18 della legge n.
241/1990. A tale scopo saranno, pertanto, progressivamente implementate
forme di collegamento telematico;
- richiedono tempestivamente all'interessato l'eventuale ulteriore
documentazione occorrente (diversa da quella di cui al precedente punto),
non consegnata all'atto della presentazione della domanda, privilegiando
la comunicazione telefonica;
- prevedono il trasferimento alla struttura competente di atti e documenti
erroneamente pervenuti o presentati dall'utente, comunicandolo a
quest'ultimo;
- adottano - proponendo anche interventi di delegificazione -
semplificazioni procedurali, atte ad eliminare reiterazioni di adempimenti
e tempi morti che si ripercuotono negativamente sulla tempestività
dell'erogazione dei servizi;
- procedono alla standardizzazione e, ove possibile, alla
informatizzazione dei flussi procedurali;
- introducono sistemi di sicurezza dei dati;
- garantiscono il rispetto dei tempi di erogazione dei servizi, stabiliti
nei regolamenti di attuazione della legge n. 241/1990;
- pianificano interventi formativi finalizzati ad accrescere la
professionalità e l'orientamento del personale al servizio ed all'utente.
C) LA TRASPARENZA
I soggetti erogatori garantiranno la chiarezza e la completezza dei
provvedimenti adottati:
- integrando i dati contenuti nelle ricevute consegnate all'utenza con le
informazioni di cui all'art. 8 della legge n. 241/1990 relativamente
all'amministrazione competente, all'oggetto e al responsabile del
procedimento;
- inviando all'utente, nei casi in cui non sia possibile (per cause
esterne all'amministrazione) rispettare i termini previsti per la
definizione del procedimento, una comunicazione interlocutoria contenente
i motivi del ritardo;
- inoltrando all'utente apposita comunicazione scritta circa l'esito della
richiesta avanzata, che contenga:
- se accolta, tutte le informazioni relative tanto alla consistenza ed
alla durata della prestazione, quanto alle modalità di riscossione, nonchè
agli eventuali obblighi dell'interessato connessi alla percezione della
prestazione stessa
- se respinta, le circostanziate motivazioni del mancato accoglimento,
nonchè le modalità ed i termini di ricorso contro il provvedimento di
rigetto.
Nel diagramma riportato nella figura n. 2 è stata schematizzata, a titolo
esemplificativo, l'articolazione delle iniziative di miglioramento
previste - in via generale - in relazione a ciascuno dei fattori di
qualità precedentemente indicati.
2.3.2 LA MISURAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO
La Dir.P.C.M. 27 gennaio 1994 prevede che i soggetti erogatori, sulla base
di quelli che sono stati individuati come fattori di qualità dei servizi,
definiscano standard di qualità e di quantità di cui assicurano il
rispetto.
I soggetti erogatori, pertanto, dovranno tradurre, nelle "Carte
specifiche", gli impegni di miglioramento assunti, in standard
quali-quantitativi di servizio e individuare le relative metodologie di
controllo.
A) GLI STANDARD QUALI-QUANTITATIVI
La definizione di uno standard passa attraverso le seguenti fasi:
- individuazione dei fattori di qualità del servizio (cfr. paragrafo
2.3.1.);
- selezione del fattore o dei fattori di qualità del servizio di cui si
vuol misurare o migliorare il livello quantitativo o qualitativo
raggiunto;
- individuazione di indicatori relativi al fattore o ai fattori di qualità
selezionati;
- raccolta di dati significativi relativi agli indicatori di qualità;
- elaborazione dei dati significativi per la misurazione degli indicatori;
- definizione dello standard.
Gli indicatori costituiscono variabili quantitative o parametri
qualitativi che registrano l'incidenza di un determinato fenomeno
"indicativo" di un fattore di qualità (es.: la chiarezza della modulistica
rispetto al fattore "comunicazione").
a) La raccolta dei dati
Per determinare l'incidenza degli indicatori occorrerà procedere alla
raccolta di dati che rappresentino nel modo più attendibile i fenomeni.
I dati da raccogliere dovranno pertanto soddisfare i requisiti di
significatività e rappresentatività:
- la significatività implica che i dati raccolti abbiano un'adeguata
consistenza numerica, affinchè le informazioni e le conclusioni che si
traggono siano sufficientemente precise;
- la rappresentatività implica che i criteri secondo cui i dati sono stati
raccolti siano tali da garantire una interpretazione corretta del
fenomeno, relativamente a quegli aspetti che si vogliono analizzare.
In via generale, i dati significativi da raccogliere possono essere a
carattere quantitativo o qualitativo:
- i dati quantitativi sono quelli che si possono esprimere con numeri;
- i dati qualitativi sono quelli basati su scale di giudizio o di merito
(es.: ottimo, buono, medio, cattivo), ovvero su scale di punteggio da
attribuire, ad esempio, in relazione ad aspettative o percezioni.
I soggetti erogatori, per poter adottare e controllare i propri standard,
dovranno predisporre almeno i fondamentali sistemi di rilevazione e di
analisi dei dati quantitativi e qualitativi:
- controllo statistico di processo (tempi di definizione, tassi di
rilavorazione ecc.);
- analisi dei comportamenti interni;
- analisi della risposta dell'utenza;
- verifica degli scostamenti e dei miglioramenti ottenuti.
I soggetti erogatori adotteranno, ad esempio, un sistema di rilevazione di
dati quantitativi per controllare la tempestività del servizio sotto il
profilo del rispetto dei tempi previsti dai singoli regolamenti di
attuazione della legge n. 241/1990 o del diverso standard pianificato.
Per ogni procedimento la rilevazione dovrà necessariamente riguardare:
- data di inizio
- data di conclusione
- esito.
La rilevazione potrà essere utilmente estesa ad altri dati significativi,
quali ad esempio:
- dati che consentano l'individuazione di eventuali cause di ritardo
(numero di domande presentate incomplete di documentazione, ecc.)
- dati che siano rappresentativi dell'affidabilità del servizio, intesa
come correttezza del provvedimento originariamente assunto (numero di
rilavorazioni dovute ad erronea determinazione della prestazione, numero
di domande accolte a seguito di riesame o di ricorso, ecc.).
I soggetti erogatori adotteranno, inoltre, sistemi di rilevazione di dati
qualitativi in relazione a fattori di qualità i cui indicatori, per
attenere ad aspetti organizzativi, ovvero di capacità di comunicazione e
di gestione del rapporto con l'utenza, non possono avere una connotazione
numerica.
Essi si sostanziano, infatti, in valutazioni, giudizi o percezioni, che
potranno scaturire ad azioni di verifica e di monitoraggio interno e da
indagini condotte presso l'utenza.
Ci si riferisce, ad esempio:
- alla corretta gestione del processo di erogazione del servizio
- alla coerenza degli assetti organizzativi con le finalità di servizio
perseguite
- alla chiarezza della comunicazione
- alla professionalità, disponibilità, affidabilità e orientamento
all'utenza del personale.
In particolare, con riferimento ai dati qualitativi interni, potranno
essere attivati i seguenti sistemi di rilevazione:
Monitoraggio delle fasi di svolgimento del servizio
Tale monitoraggio consente di valutare il livello di servizio raggiunto
con riferimento ad obiettivi di qualità predeterminati all'interno
dell'ente, nonchè di evidenziare i problemi ed i disservizi che si
verificano in fase di esecuzione.
Per l'attivazione di tale forma di controllo è indispensabile definire
preliminarmente le fasi e le relative modalità di esecuzione del processo
di erogazione del servizio, formalizzarle in istruzioni operative ed
eventualmente schematizzarle in "mappe del servizio" che possano servire
da supporto per il controllo del corretto svolgimento del servizio stesso.
Verifiche di funzionalità organizzativa
Tali verifiche presuppongono che il soggetto erogatore abbia predefinito
un modello di organizzazione fortemente orientata al servizio e ne abbia
resi formalmente esecutivi contenuti e logiche.
Sono in tal modo gli addetti alle verifiche potranno formulare giudizi
obiettivi e puntuali sul livello di adeguamento di ciascuna struttura
produttiva al modello organizzativo di riferimento e, conseguentemente,
sul livello di risposta all'utenza.
Indagini periodiche presso il personale
Tali indagini - da effettuare preferibilmente mediante distribuzione di
questionari anonimi - forniranno al soggetto erogatore utili elementi di
valutazione in ordine alla "cultura di servizio" maturata all'interno,
nonchè al livello di adesione e di condivisione, da parte del personale,
delle strategie poste in essere dall'amministrazione per migliorare il
livello dei servizi erogati.
b) La valutazione da parte dell'utenza sulla qualità del servizio
Attraverso la raccolta, l'analisi, la comparazione e la valutazione dei
dati quantitativi e qualitativi interni possa essere misurato il livello
di qualità dei servizi, con esclusivo riferimento agli standard
autonomamente individuati e pianificati dal soggetto erogatore e, per ciò
stesso, non necessariamente corrispondenti alle aspettative ed ai bisogni
dell'utente.
Posto, invece, che un servizio può definirsi "di qualità" solo se è
adeguato a tali aspettative e bisogni, non potrà prescindersi, per una
misurazione ottimale della qualità dei servizi, dal giudizio dell'utente.
Pertanto, unitamente alla rilevazione dei dati quantitativi e qualitativi
interni, i soggetti erogatori dovranno procedere alla sistematica raccolta
di dati relativi alla percezione e valutazione della qualità dei servizi
da parte degli utenti.
A tal fine andranno predisposti appositi questionari con i quali si
chiederà agli stessi utenti - con garanzia di anonimato - di esprimere il
proprio giudizio in merito a quelli che sono gli aspetti più significati
per valutare la qualità del servizio.
A titolo indicativo, è stato elaborato un facsimile di questionario (All.
n. 1), cui i soggetti erogatori potranno far riferimento, eventualmente
adottandolo alle proprie specificità.
Il campo di indagine potrà essere naturalmente ampliato attraverso, ad
esempio:
- la predisposizione di ulteriori questionari focalizzati su quelle che
sono le aspettative di servizio dell'utenza, ovvero su quello che è il
dislivello, per l'utenza, tra il servizio desiderato ed il servizio
percepito
- la realizzazione di interviste
- la predisposizione di test sulla chiarezza della comunicazione e sulla
semplicità d'uso della modulistica.
La disponibilità di una gamma quanto più possibile vasta di indicazioni,
valutazioni e percezioni degli utenti costituirà, infatti, per i soggetti
erogatori insostituibile patrimonio di conoscenza per stabilire non solo
l'effettivo livello di qualità raggiunto, ma per comprendere anche in che
direzione e con quali priorità dovrebbero essere avviate iniziative di
ulteriore miglioramento.
Nel diagramma riportato nella figura n. 3 è stata schematizzata
l'articolazione di iniziative da adottare per la definizione e la verifica
degli standard di qualità del servizio.
B) METODOLOGIA DI CONTROLLO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ
Valida guida per gestire processi di controllo della qualità del servizio
reso, cui i soggetti erogatori potranno far riferimento, è quella
riconducibile al ciclo P.D.C.A. (figura n. 4), la cui denominazione è
costituita dalle iniziali delle quattro fasi in cui è possibile articolare
il ciclo stesso:
- P = plan (pianificare)
- D = do (fare, mettere in atto)
- C = check (verificare)
- A = act (agire)
Attenendosi a tale metodologia, i soggetti erogatori:
- Nella fase PLAN, definiranno gli obiettivi di miglioramento da
garantire, individueranno le aree di intervento e le iniziative da porre
in essere.
- Nella fase DO, che costituisce la fase operativa, porranno in essere le
iniziative precedentemente pianificate, compresa l'eventuale attività di
addestramento e di formazione del personale.
Il lavoro svolto sarà registrato e monitorato secondo quanto detto in
precedenza, posto che è in questa fase che si colloca la delicata attività
di raccolta dei dati interni ed esterni.
- Nella fase di CHECK procederanno alla valutazione comparata dei dati
statistici di processo, delle risultanze dei monitoraggi e delle verifiche
interne, nonchè delle risposte fornite dall'utenza, per individuare il
grado di raggiungimento degli obiettivi pianificati ed il livello di
gradimento espresso dall'utenza stessa.
- Nella fase ACT agiranno in relazione al raggiungimento o meno degli
obiettivi:
- se gli obiettivi pianificati sono stati raggiunti e la risposta
dell'utenza è stata positiva, istituzionalizzeranno le modalità operative
adottate in modo da consolidare e rendere irreversibili i risultati
conseguiti.
Il costante monitoraggio della fase di mantenimento dovrà costituire - in
una visione dinamica di controllo - non solo garanzia della tenuta dei
livelli raggiunti, ma anche strumento di analisi critica, in funzione di
ulteriori iniziative che innestino un processo continuo di miglioramento
della qualità.
- se gli obiettivi pianificati non sono stati raggiunti o comunque è
emerso un giudizio negativo sulla qualità del servizio da parte
dell'utenza, procederanno ad una riconsiderazione delle varie fasi del
ciclo di miglioramento precedente, per individuare le cause della carenza
di qualità riscontrata ed interverranno sulle stesse sia con azioni
correttive immediate sia attivando un nuovo ciclo di miglioramento.
2.3.3. STRUMENTI DI TUTELA DEL CITTADINO-CLIENTE-UTENTE
I soggetti erogatori predisporranno le misure atte a garantire la tutela
dell'utenza e, in particolare:
- emaneranno il regolamento per la disciplina delle istanze di reclamo,
presentate per l'inosservanza dei principi sanciti nella Dir.P.C.M. 27
gennaio 1994, secondo le indicazioni contenute negli allegati nn. 2 e 3 e
realizzeranno una procedura informatizzata per la gestione delle istanze
stesse.
Il reclamo può essere informale o formale e le relative procedure sono del
tutto distinte tra loro con la conseguenza che l'utente potrà liberamente
accedere all'uno o all'altro.
- prevederanno, in conformità ai principi di cui sopra e alle linee guida
da individuare nelle "Carte specifiche" che sia garantita una risposta
completa all'utente in relazione ai reclami presentati e che siano
assicurate, ove possibile e nel rispetto della normativa vigente, adeguate
forme di rimborso.
- provvederanno a dare sistematica informazione su termini e modalità
previste per i ricorsi in via amministrativa e giudiziaria, con i modi
ritenuti più idonei e, comunque, attraverso i provvedimenti assunti dalle
amministrazioni, evidenziando anche il ruolo degli istituti di patronato.
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All. 1
Questa indagine si propone di conoscere il gradimento dei cittadini sul
servizio reso da questa Amministrazione.
Le chiediamo di esprimere il suo giudizio, che è indispensabile, insieme
ai suggerimenti che vorrà darci, per rendere il Servizio più rispondente
alle Sue esigenze.
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Allegato 2
RECLAMO INFORMALE
DESCRIZIONE ATTIVITÀ
PRESENTAZIONE RECLAMO L'utente presenta reclamo scritto o verbale
per ottenere la rimozione di irregolarità o il ristoro di pregiudizi
derivanti dalla violazione dei principi di cui alla Direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994.
RICEZIONE RECLAMO ED ESAME L'amministrazione riceve il reclamo ed
esamina la richiesta per valutare se possa essere soddisfatta
immediatamente.
RIMOZIONE IRREGOLARITÀ O RISTORO PREGIUDIZIO Se il reclamo può
essere soddisfatto immediatamente, l'amministrazione adotta
iniziative di rimozione delle irregolarità riscontrate o di ristoro
del pregiudizio arrecato.
PRESENTAZIONE RECLAMO FORMALE Se il reclamo non può essere
soddisfatto immediatamente, all'utente è data facoltà di presentare
il reclamo stesso in via formale, avviando, così, il procedimento di
RECLAMO FORMALE.
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Allegato 3
RECLAMO FORMALE
DESCRIZIONE ATTIVITÀ
PRESENTAZIONE RECLAMO L'utente presenta reclamo formale, in via
autonoma ovvero a seguito di risposta sfavorevole al reclamo
informale (verbalmente, per iscritto o per posta), per ottenere la
rimozione di irregolaritào il ristoro di pregiudizi derivanti dalla
violazione dei principi di cui alla Direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994.
RICEZIONE RECLAMO Il soggetto erogatore riceve il reclamo e comunica
all'utente, ai fini dell'attuazione del principio di trasparenza
dell'attività amministrativa, il nome del responsabile
dell'indagine, i tempi necessari per esperire la stessa e le
modalità di attivazione in caso di risposta sfavorevole.
PROTOCOLLAZIONE Il soggetto erogatore effettua la protocollazione
del reclamo.
RILASCIO RICEVUTA Il soggetto erogatore rilascia o invia all'utente
apposita ricevuta.
RICEZIONE L'utente riceve il documento.
ESPLETAMENTO INDAGINE Il soggetto erogatore conduce l'indagine al
fine di accertare se sussistano le irregolarità o i pregiudizi
lamentati.
L'INDAGINE SI PROLUNGA OLTRE 15 GIORNI? Se l'indagine si prolunga
oltre i 15 giorni dalla presentazione del reclamo, il soggetto
erogatore, allo scadere del quindicesimo giorno, comunica all'utente
lo stato dell'indagine.
RICEZIONE L'utente riceve la comunicazione dello stato
dell'indagine.
RECLAMO FORMALE
(SEGUE)
DESCRIZIONE ATTIVITÀ
COMUNICAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI COMPIUTI Il soggetto erogatore
entro 30 giorni dalla presentazione del reclamo, riferisce
all'utente circa gli accertamenti compiuti e, in caso di risposta
favorevole, comunica i termini entro i quali provvederà alla
rimozione, delle irregolarità o al ristoro del pregiudizio arrecato.
RICEZIONE L'utente riceve la comunicazione relativa alle indagini
espletate.
RIMOZIONE IRREGOLARITÀ O RISTORO PREGIUDIZIO Se il reclamo è stato
accolto, il soggetto erogatore adotta, entro i termini indicati
nella "Comunicazione degli accertamenti compiuti", iniziative di
rimozione delle irregolarità riscontrate o di ristoro del
pregiudizio arrecato.
INIZIATIVE DA PARTE DELL'UTENTE Se il reclamo non è stato accolto,
l'utente può agire secondo le modalità già comunicate.
PIANI ANNUALI DI MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO Il soggetto erogatore
tiene conto dei reclami ricevuti per adottare piani annuali di
miglioramento progressivo degli standard dei servizi erogati.
Agg. G.U. 06/03/2003