GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 221 DEL 19/09/1992
D.L. 19 settembre 1992, n. 384. Agg. G.U. 06/03/2003
Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego,
nonché disposizioni fiscali.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 settembre 1992, n. 221 e convertito in
legge, con modificazioni, dalla L. 14 novembre 1992, n. 438 (Gazz. Uff. 18
novembre 1992, n. 272, S.O.).
(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente
decreto-legge.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le
seguenti istruzioni:
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione
pubblica): Circ. 10 gennaio 1996, n. 3;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 15 maggio 1996,
n. 103; Circ. 7 settembre 1996, n. 177; Circ. 3 ottobre 1996, n. 189;
Circ. 24 dicembre 1996, n. 262; Circ. 28 dicembre 1996, n. 263; Circ. 23
gennaio 1997, n. 14; Circ. 30 gennaio 1997, n. 23; Circ. 17 febbraio 1997,
n. 35; Circ. 19 febbraio 1997, n. 38; Circ. 4 marzo 1997, n. 46; Circ. 24
marzo 1997, n. 74; Circ. 5 marzo 1998, n. 50; Circ. 17 marzo 1998, n. 64;
Circ. 2 agosto 2000, n. 144; Circ. 17 ottobre 2000, n. 176; Circ. 21 marzo
2001, n. 70;
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 12 dicembre 1997, n.
18245;
- Ministero dei trasporti: Circ. 17 novembre 1997, n. 37810; Circ. 17
novembre 1997, n. 37810;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 9 agosto 1996, n.
7/61751/L.335.95;
- Ministero del tesoro: Circ. 15 gennaio 1996, n. 3; Circ. 5 luglio 1996,
n. 697; Circ. 31 luglio 1996, n. 703; Circ. 25 settembre 1996, n. 187622;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 8 marzo 1996, n. 103; Circ. 4
aprile 1996, n. 138; Circ. 10 maggio 1996, n. 183; Circ. 20 settembre
1996, n. 595; Circ. 11 novembre 1996, n. 692; Circ. 20 marzo 1998, n. 137;
Circ. 1 settembre 1998, n. 367;
- Ministero delle finanze: Circ. 23 aprile 1996, n. 98/E; Circ. 9 maggio
1996, n. 111/E; Circ. 19 settembre 1997, n. 255/E; Circ. 29 marzo 2001, n.
32/E;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione
pubblica e gli affari regionali: Circ. 22 marzo 1996, n. 1101;
- Ufficio italiano Cambi: Circ. 29 gennaio 1996, n. 737N.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 17 settembre 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con
i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, del tesoro
e per la funzione pubblica, del bilancio e della programmazione economica
e delle finanze;
Emana il seguente decreto-legge:
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Capo I - Previdenza e assistenza
(giurisprudenza)
1. Pensioni di anzianità.
1. In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre
1993 è sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge, di
regolamento e di accordi collettivi che preveda il diritto, con decorrenza
nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici di anzianità a
carico del regime generale obbligatorio, ivi comprese le gestioni dei
lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, integrative ed esclusive del
regime stesso, ivi compreso lo speciale regime di cui alla L. 30 luglio
1990, n. 218 (3), e al D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 357 (4), nonché delle
forme integrative a carico degli enti del settore pubblico allargato,
anticipati rispetto all'età pensionabile o all'età prevista per la
cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti (5) (5/a) (5/cost)
(6/cost).
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:
a) ai trattamenti pensionistici di cui all'articolo 37 della L. 5 agosto
1981, n. 416 (6), e successive modificazioni, al D.L. 14 agosto 1992, n.
364 (7), convertito, con modificazioni, dalla L. 19 ottobre 1992, n. 406,
alle altre ipotesi di prepensionamenti specificamente previsti da norme
derogatorie dei singoli ordinamenti connessi ad esuberi strutturali di
manodopera, nonché ai lavoratori privi della vista;
b) ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano approvati dal
Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale
(CIPI) i programmi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 luglio
1991, n. 223 (8), nonché ai lavoratori ai quali si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 7, comma 7, della medesima legge n. 223
del 1991 (8) (7/cost);
c) ai lavoratori per i quali sia intervenuta l'estinzione del rapporto di
lavoro anche se ammessi alla prosecuzione volontaria, ovvero sia iniziato
il decorso del periodo di preavviso connesso alla risoluzione del
rapporto, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto (8/cost);
d) ai lavoratori che abbiano presentato domanda di pensione di anzianità
agli istituti previdenziali anteriormente alla data di entrata in vigore
del presente decreto e abbiano maturato i requisiti previsti entro il 30
settembre 1992, ancorché la pensione spetti con decorrenza dal 1 ottobre
1992;
e) ai dipendenti che abbiano presentato domanda di dimissioni da un
pubblico impiego, accolta dai competenti organi anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente decreto (6/cost);
f) ai lavoratori che possano far valere un'anzianità contributiva non
inferiore a 40 anni;
g) al personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea per
i casi di cui all'art. 6, comma 1, lettere b), c), d) ed e), della L. 31
ottobre 1988, n. 480 (9), come integrato dall'art. 7 della medesima legge,
nonché al personale di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257 (10);
h) ai trattamenti pensionistici spettanti ai lavoratori italiani che
svolgono la loro attività in altri Stati (11).
2-bis. Con effetto dal 1 gennaio 1994 la decorrenza delle pensioni di
anzianità per le quali è richiesta una anzianità contributiva non
inferiore a 35 anni è stabilita in data non anteriore al 1 maggio di
ciascun anno per i soggetti di età pari o superiore a 57 anni, se uomini,
e a 52 anni, se donne, e in data non anteriore al 1 novembre di ciascun
anno negli altri casi (12).
2-ter. Fino all'allineamento al regime generale, per i soggetti iscritti a
forme di previdenza che prevedano requisiti di anzianità contributiva
inferiore a 35 anni la decorrenza del pensionamento anticipato, rispetto
ai limiti di età vigenti nei singoli ordinamenti per il collocamento a
riposo ovvero per il pensionamento di vecchiaia, è fissata al 1 settembre
di ciascun anno (12).
2-quater. Resta stabilito in 35 anni il requisito di contribuzione per il
pensionamento di anzianità previsto dalle norme dell'assicurazione
generale obbligatoria (13).
2-quinquies. Per l'anno 1994, per i soggetti in possesso al 31 dicembre
1992 dei requisiti richiesti dai rispettivi ordinamenti per il
pensionamento di anzianità, l'accesso alla pensione stessa è consentito a
decorrere dal 1 gennaio 1994 (5/cost) (13).
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(3) Riportata alla voce Istituti di credito.
(4) Riportato alla voce Istituti di credito.
(5) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n.
438.
(5/a) La Corte costituzionale, con sentenza 12-23 dicembre 1994, n. 439
(Gazz. Uff. 28 dicembre 1994, n. 53 - Serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità dell'art. 1, comma 1 e comma 2-quinquies, nella parte in
cui differisce, fino al 1 gennaio 1994, la corresponsione della pensione
per il personale della scuola collocato a riposo, per dimissioni, dal 1
settembre 1993. La stessa sentenza, inoltre, ai sensi dell'art. 27, L. 11
marzo 1953, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 5, comma 1-bis,
del D.L. 22 maggio 1993, n. 155.
(5/cost) La Corte costituzionale con ordinanza 20-27 aprile 1995, n. 138
(Gazz. Uff. 3 maggio 1995, n. 18, serie speciale), ha dichiarato la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, commi 1 e 2-quinquies, nella parte in cui differisce, fino al
1 gennaio 1994, la corresponsione della pensione per il personale della
scuola collocato a riposo, per dimissioni, dal 1 settembre 1993, in quanto
le norme impugnate sono state già dichiarate costituzionalmente
illegittime con sentenza 12-23 dicembre 1994, n. 439.
(6/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 15-22 ottobre 1997, n. 318
(Gazz. Uff. 29 ottobre 1997, n. 44, Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, commi 1 e 2, lettera e) sollevata in riferimento agli artt. 3
e 97 della Costituzione.
(6) Riportata alla voce Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.
(7) Riportato alla voce Lavoro.
(8) Riportata alla voce Lavoro.
(8) Riportata alla voce Lavoro.
(7/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-23 gennaio 2001, n. 18
(Gazz. Uff. 31 gennaio 2001, n. 5, serie speciale), ha dichiarato la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, comma 2, lettera b), sollevata in riferimento all'art. 3
della Cost.
(8/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-14 luglio 1999, n. 300
(Gazz. Uff. 21 luglio 1999, n. 29, Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, comma 2, lettera c), sollevata con riferimento agli artt. 3 e
38 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 28
febbraio-19 marzo 2002, n. 70 (Gazz. Uff. 27 marzo 2002, n. 13), ha
dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera c), sollevata in riferimento
agli artt. 3 e 38 della Costituzione.
(6/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 15-22 ottobre 1997, n. 318
(Gazz. Uff. 29 ottobre 1997, n. 44, Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, commi 1 e 2, lettera e) sollevata in riferimento agli artt. 3
e 97 della Costituzione.
(9) Riportata alla voce Navigazione aerea.
(10) Riportata alla voce Infortuni sul lavoro e igiene (Prevenzione
degli).
(11) Comma così sostituito dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n.
438.
(12) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n. 438.
Per i termini, vedi l'art. 11, L. 24 dicembre 1993, n. 537, riportata alla
voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(12) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n. 438.
Per i termini, vedi l'art. 11, L. 24 dicembre 1993, n. 537, riportata alla
voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(13) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n. 438.
Vedi, anche, la nota 5/a.
(5/cost) La Corte costituzionale con ordinanza 20-27 aprile 1995, n. 138
(Gazz. Uff. 3 maggio 1995, n. 18, serie speciale), ha dichiarato la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, commi 1 e 2-quinquies, nella parte in cui differisce, fino al
1 gennaio 1994, la corresponsione della pensione per il personale della
scuola collocato a riposo, per dimissioni, dal 1 settembre 1993, in quanto
le norme impugnate sono state già dichiarate costituzionalmente
illegittime con sentenza 12-23 dicembre 1994, n. 439.
(13) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n. 438.
Vedi, anche, la nota 5/a.
2. Perequazione pensioni.
1. In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico e fino al 31
dicembre 1993 è sospesa, ad eccezione di quanto previsto al comma 1-bis,
l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento, o di accordi
collettivi che preveda aumenti a titolo di perequazione automatica delle
pensioni previdenziali ed assistenziali, pubbliche e private, ivi compresi
i trattamenti integrativi a carico degli enti del settore pubblico
allargato e lo speciale regime di cui alla L. 30 luglio 1990, n. 218 (14),
e al D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 357 (14), nonché aumenti a titolo di
rivalutazione delle rendite a carico dell'INAIL (15).
1-bis. Per l'anno 1993, la misura degli aumenti di perequazione automatica
delle pensioni al costo della vita di cui all'art. 21, secondo comma, L.
27 dicembre 1983, n. 730 (15/a), e successive modificazioni, nonché dei
trattamenti pensionistici indennitari, è fissata in 1,8 e 1,7 punti
percentuali a decorrere, rispettivamente, dal 1 giugno e dal 1 dicembre
(13).
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(14) Riportata alla voce Istituti di credito.
(14) Riportata alla voce Istituti di credito.
(15) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n.
438.
(15/a) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità
generale dello Stato.
(13) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n. 438.
Vedi, anche, la nota 5/a.
(giurisprudenza)
3. Pensionamenti in regime internazionale.
1. (16).
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(16) Sostituisce il secondo comma dell'art. 8, L. 30 aprile 1969, n. 153,
riportata al n. A/XXXII.
3-bis. Adeguamento contributivo.
1. A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per
i soggetti di cui all'art. 1, L. 2 agosto 1990, n. 233 (17), è rapportato
alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al
quale i contributi stessi si riferiscono.
2. I versamenti da effettuare alla gestione di appartenenza in
applicazione delle disposizioni di cui alla L. 2 agosto 1990, n. 233 (17),
sono computati a titolo di acconto delle somme dovute sulla base dei
redditi denunciati nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno al
quale i contributi si riferiscono.
3. A decorrere dal 1994 i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e
delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività
commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, di cui al presente
articolo, devono indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno al
quale il contributo previdenziale si riferisce i dati relativi alla base
imponibile, al contributo dovuto e ai versamenti effettuati, in acconto e
a saldo (17/a).
3-bis. Le somme eventualmente dovute a saldo sono versate in un'unica
soluzione entro i venti giorni successivi al termine per il versamento
delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi di cui al comma 3
(17/a).
3-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalità di
esposizione dei dati di cui al comma 3 nelle dichiarazioni dei redditi
relative all'anno 1994 (17/a) (17/cost).
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(17) Riportata al n. A/CXI.
(17) Riportata al n. A/CXI.
(17/a) Gli attuali commi 3, 3-bis e 3-ter così sostituiscono l'originario
comma 3, per effetto dell'art. 46, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.
Successivamente, il comma 3-bis è stato così modificato dall'art. 4, D.L.
2 ottobre 1995, n. 415, riportato alla voce Calamità pubbliche, che in tal
senso ha modificato il citato art. 46. Con D.M. 13 aprile 1995 (Gazz. Uff.
18 aprile 1995, n. 90) sono stati approvati i prospetti per l'indicazione
dei contributi previdenziali e assicurativi da allegare alle dichiarazioni
dei redditi da presentare nel 1995.
(17/a) Gli attuali commi 3, 3-bis e 3-ter così sostituiscono l'originario
comma 3, per effetto dell'art. 46, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.
Successivamente, il comma 3-bis è stato così modificato dall'art. 4, D.L.
2 ottobre 1995, n. 415, riportato alla voce Calamità pubbliche, che in tal
senso ha modificato il citato art. 46. Con D.M. 13 aprile 1995 (Gazz. Uff.
18 aprile 1995, n. 90) sono stati approvati i prospetti per l'indicazione
dei contributi previdenziali e assicurativi da allegare alle dichiarazioni
dei redditi da presentare nel 1995.
(17/a) Gli attuali commi 3, 3-bis e 3-ter così sostituiscono l'originario
comma 3, per effetto dell'art. 46, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.
Successivamente, il comma 3-bis è stato così modificato dall'art. 4, D.L.
2 ottobre 1995, n. 415, riportato alla voce Calamità pubbliche, che in tal
senso ha modificato il citato art. 46. Con D.M. 13 aprile 1995 (Gazz. Uff.
18 aprile 1995, n. 90) sono stati approvati i prospetti per l'indicazione
dei contributi previdenziali e assicurativi da allegare alle dichiarazioni
dei redditi da presentare nel 1995.
(17/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 6 - 7 novembre 2001, n.
354 (Gazz. Uff. 14 novembre 2001, n. 44, serie speciale), ha dichiarato
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3-bis,
sollevata in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, e 53 della
Costituzione.
3-ter. Aliquota contributiva aggiuntiva.
1. A decorrere dal 1 gennaio 1993, è stabilita in favore di tutti i regimi
pensionistici dei dipendenti pubblici e privati che prevedano aliquote
contributive a carico del lavoratore inferiori al 10 per cento una
aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di
retribuzione eccedente il limite della prima fascia di retribuzione
pensionabile determinata ai fini dell'applicazione dell'art. 21, comma 6,
L. 11 marzo 1988, n. 67 (15/a). Tale incremento si applica comunque a
carico dei lavoratori autonomi, in favore delle rispettive gestioni, sulle
quote di reddito d'impresa eccedenti il limite innanzi indicato (18).
------------------------
(15/a) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità
generale dello Stato.
(18) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n.
438.
(giurisprudenza)
4. Norme procedurali.
1. (19).
2. Sono abrogati l'articolo 57, L. 30 aprile 1969, n. 153 (20), e
l'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile, approvate con R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368, e successive
modificazioni (20/a).
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti
instaurati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto ancora in corso alla medesima data (20/cost).
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(19) Il comma che si omette sostituisce i commi 2 e 3 dell'art. 47, D.P.R.
30 aprile 1970, n. 639, riportato al n. A/XXXIII.
(20) Riportata al n. A/XXXII.
(20/a) La Corte costituzionale, con sentenza 25 marzo-13 aprile 1994, n.
134 (Gazz. Uff. 20 aprile 1994, n. 17 - Serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del presente
decreto-legge.
(20/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 17-24 aprile 1996, n. 128
(Gazz. Uff. 30 aprile 1996, n. 18, Serie speciale), ha dichiarato non
fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, terzo comma, sollevata in riferimento agli
artt. 24 e 38, secondo comma, della Costituzione. Successivamente la
stessa Corte, chiamata a pronunciarsi sulla stessa questione senza addurre
nuove motivazioni, con ordinanza 27 giugno-9 luglio 1996, n. 242 (Gazz.
Uff. 24 luglio 1996, n. 30, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in
riferimento agli artt. 24 e 38, secondo comma, della Costituzione.
5. Disposizione finanziaria.
1. In conseguenza delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 4 e
nel limite di non meno il 50 per cento dei relativi effetti finanziari
complessivi, con la legge finanziaria per l'anno 1993 sono rideterminati
gli importi dei trasferimenti destinati alle gestioni previdenziali
interessate.
------------------------
5-bis. Disposizioni varie.
1. Lo stanziamento destinato all'aiuto pubblico in favore dei Paesi in via
di sviluppo di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 (21), e successive
modificazioni, per la parte iscritta al capitolo 9005 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, è stabilito in lire 1.425.769 milioni
per l'anno 1993 ed in lire 1.539.355 milioni per ciascuno degli anni 1994
e 1995.
2. Gli oneri relativi all'ammortamento dei mutui contratti e delle
obbligazioni emesse dall'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) ai
sensi dell'articolo 11, comma 22, della legge 28 febbraio 1986, n. 41
(15/a), e dell'articolo 3, comma 7, della L. 22 dicembre 1986, n. 910
(15/a), sono assunti a carico del bilancio dello Stato nei limiti di lire
1.046.000 milioni per l'anno 1993, di lire 378.000 milioni per l'anno 1994
e di lire 175.000 milioni per l'anno 1995 (18).
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(21) Riportata alla voce Ministero degli affari esteri.
(15/a) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità
generale dello Stato.
(15/a) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità
generale dello Stato.
(18) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n.
438.
Capo II - Sanità
(giurisprudenza)
6. Revisione delle prestazioni sanitarie.
1. Entro il 30 novembre 1992 il Governo, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, definisce i livelli uniformi di assistenza
sanitaria da garantire a tutti i cittadini a decorrere dal 1 gennaio 1993.
Ove tale intesa non intervenga, il Governo provvede direttamente entro il
15 dicembre 1992.
2. [I livelli di assistenza devono prevedere che siano tenuti al
versamento di una quota fissa individuale annua nella misura di lire
85.000 per l'assistenza medica di base:
a) i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare costituito da un unico
componente ed avente un reddito complessivo per l'anno precedente
superiore a lire 30.000.000;
b) i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare costituito da due
componenti ed avente un reddito complessivo per l'anno precedente
superiore a lire 42.000.000;
c) i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare costituito da tre
componenti ed avente un reddito complessivo per l'anno precedente
superiore a lire 50.000.000] (21/a).
3. (21/b).
4. [Per la determinazione del reddito complessivo di cui ai commi 2 e 3
del presente articolo si tiene conto anche del reddito determinato
sinteticamente sulla base degli indici di capacità contributiva di cui
all'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600 (22), e successive modificazioni. Le modalità
per l'accertamento delle condizioni di reddito dei soggetti di cui ai
commi 2 e 3 del presente articolo e per il versamento della quota fissa
per l'assistenza medica di base sono determinate con decreto del Ministro
della sanità, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro. I
citati livelli di assistenza devono altresì prevedere un tetto massimo di
spesa per la fruizione dell'assistenza farmaceutica in regime di esenzione
dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria per i soggetti esenti
ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382 (23),
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e
successive modificazioni] (23/a).
5. [I soggetti di cui ai commi 2 e 3, con esclusione di quelli esentati
dalla partecipazione alla spesa sanitaria, sono tenuti, a decorrere dal 1
marzo 1993, al pagamento del costo dei farmaci prescritti in ciascuna
ricetta, con esclusione dei farmaci salvavita, sino all'importo di lire
40.000, oltre al 10 per cento degli importi eccedenti tale limite, nonché
al pagamento delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio
e delle altre prestazioni specialistiche, ivi comprese le prestazioni di
fisiokinesiterapia e le cure termali, sino all'importo di lire 100.000,
oltre al 10 per cento degli importi eccedenti tale limite] (23/b).
6. (23/c).
7. La quota fissa sulle singole prescrizioni farmaceutiche è determinata
in lire 4.000 e in lire 2.000 per le confezioni a base di antibiotici e
per i prodotti in fleboclisi e in confezione monodose; la quota fissa per
ciascuna ricetta relativa a prestazioni sanitarie, esclusi i ricoveri,
diverse da quelle farmaceutiche è determinata in lire 4.000.
8. Il compenso orario spettante ai medici specialisti ambulatoriali
convenzionati ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n.
833 (24), è corrisposto in misura proporzionale alle prestazioni
effettivamente rese in rapporto a quelle da rendere in base alla normativa
vigente.
9. L'osservatorio sui prezzi e sulle tecnologie sanitarie istituito ai
sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n.
415 (25), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.
38, e successive modificazioni, tiene aggiornati i prezzi di listino
applicati per i beni e i servizi inclusi nell'osservatorio stesso. Tali
prezzi costituiscono i prezzi di riferimento per gli acquisti da parte
delle strutture del Servizio sanitario nazionale.
10. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, qualora i redditi
risultassero, anche per effetto dell'applicazione degli indici di capacità
contributiva di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (22), e successive
modificazioni, di importo superiore a quelli previsti dai commi 2 e 3, il
soggetto decade dal diritto alle prestazioni contemplate dal comma 5 del
presente articolo con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale e si
procede al recupero delle somme corrispettive delle prestazioni
indebitamente usufruite, nonché della quota fissa individuale di cui al
comma 2 del presente articolo.
11. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale per
i lavoratori dipendenti di tutti i settori, pubblici e privati, previsto
dall'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (26), e
successive modificazioni, è fissato nella misura del 10,60 per cento della
retribuzione imponibile, di cui il 9,60 per cento a carico dei datori di
lavoro e l'1 per cento a carico dei lavoratori. Il contributo per le
prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi 8, 9 e 11
dell'articolo 31 della citata legge n. 41 del 1986, e successive
modificazioni, è determinato nella misura del 5,4 per cento. La misura del
contributo previsto dall'articolo 31, comma 14, della citata legge n. 41
del 1986, e successive modificazioni, è elevata al 4,60 per cento.
L'aliquota dello 0,40 per cento a carico del lavoratore, prevista
dall'articolo 31, comma 15, della citata legge n. 41 del 1986, e
successive modificazioni, è elevata allo 0,80 per cento. Sui trattamenti
pensionistici di importo annuo lordo superiore a 18 milioni di lire
continua ad applicarsi il contributo per le prestazioni del Servizio
sanitario nazionale nelle misure vigenti al 31 dicembre 1992.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle di
cui ai commi 1 e 5, hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1993 (27).
------------------------
(21/a) Comma abrogato dall'art. 8, L. 24 dicembre 1993, n. 537, riportata
alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello
Stato. Per la restituzione della quota fissa individuale per l'assistenza
medica di base, vedi l'art. 33, L. 21 novembre 2000, n. 342.
(21/b) Comma abrogato dall'art. 8, L. 24 dicembre 1993, n. 537, riportata
alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello
Stato.
(22) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone
giuridiche (Imposte sui).
(23) Riportato alla voce Sanità pubblica.
(23/a) Comma abrogato dall'art. 8, L. 24 dicembre 1993, n. 537, riportata
alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello
Stato.
(23/b) Comma abrogato dall'art. 8, L. 24 dicembre 1993, n. 537, riportata
alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello
Stato.
(23/c) Comma abrogato dall'art. 8, L. 24 dicembre 1993, n. 537, riportata
alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello
Stato.
(24) Riportata alla voce Sanità pubblica.
(25) Riportato alla voce Finanza locale.
(22) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone
giuridiche (Imposte sui).
(26) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità
generale dello Stato.
(27) Così sostituito dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n. 438.
Capo III - Pubblico impiego
(giurisprudenza)
7. Misure in materia di pubblico impiego.
1. Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata
sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n.
93 (28), e successive modificazioni e integrazioni. I nuovi accordi
avranno effetto dal 1 gennaio 1994. Per l'anno 1993 al personale
destinatario dei predetti accordi è corrisposta una somma forfettaria di
L. 20.000 mensili per tredici mensilità. Al personale disciplinato dalle
leggi 1 aprile 1981, n. 121 (29), 8 agosto 1990, n. 231 (30), 11 luglio
1988, n. 266 (28), 30 maggio 1988, n. 186 (31), 4 giugno 1985, n. 281
(32), 15 dicembre 1990, n. 395 (33), 10 ottobre 1990, n. 287 (34), ed al
personale comunque dipendente da enti pubblici non economici, nonché a
quello degli enti, delle aziende o società produttrici di servizi di
pubblica utilità, si applicano le disposizioni di cui al presente comma,
fatta salva la diversa decorrenza del periodo contrattuale (35).
2. Per l'anno 1993 non si applicano gli incrementi retributivi per il
personale dirigente dello Stato e per le categorie di personale ad esso
comunque collegate, previsti dall'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo
1992, n. 216 (30), nonché quelli previsti per il personale di cui
all'articolo 8, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (36), dal
medesimo articolo 8.
3. Per l'anno 1993 non trovano applicazione le norme che comunque
comportano incrementi retributivi in conseguenza sia di automatismi
stipendiali, sia dell'attribuzione di trattamenti economici, per
progressione automatica di carriera, corrispondenti a quelli di funzioni
superiori, ove queste non siano effettivamente esercitate (35/cost).
4. Per l'anno 1993 le somme relative ai fondi di incentivazione ed ai
fondi per il miglioramento dell'efficienza dei servizi comunque
denominati, previsti dai singoli accordi di comparto, non possono essere
attribuite in misura superiore ai correlativi stanziamenti di bilancio per
l'anno finanziario 1991.
5. Tutte le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi
genere, comprensivi, per disposizioni di legge o atto amministrativo
previsto dalla legge o per disposizione contrattuale, di una quota di
indennità integrativa speciale di cui alla L. 27 maggio 1959, n. 324 (28),
e successive modificazioni, o dell'indennità di contingenza prevista per
il settore privato o che siano, comunque, rivalutabili in relazione alla
variazione del costo della vita, sono corrisposti per l'anno 1993 nella
stessa misura dell'anno 1992 (36/a) (37/cost).
6. Le indennità di missione e di trasferimento, le indennità sostitutive
dell'indennità di missione e quelle aventi natura di rimborso spese,
potranno subire variazioni nei limiti del tasso programmato di inflazione
e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore (36/b).
7. L'art. 2, comma 4, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333 (36), convertito,
con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, va interpretato nel
senso che dalla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge non
possono essere più adottati provvedimenti di allineamento stipendiale,
ancorché aventi effetti anteriori all'11 luglio 1992 (36/cost).
8. Le amministrazioni pubbliche che abbiano provveduto alla ridefinizione
delle piante organiche possono indire concorsi di reclutamento, ferma
restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 28 della L. 23
luglio 1991, n. 223 (37). In ogni caso per l'anno 1993, i trasferimenti e
le assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche, con esclusione
di quelle consentite da specifiche norme legislative, avvengono secondo le
disposizioni di cui all'art. 5, commi 1, 3 e 4, della L. 30 dicembre 1991,
n. 412 (36). Tale disciplina si applica anche agli enti di cui al comma 2
dell'art. 1 della L. 29 dicembre 1988, n. 554 (28). I riferimenti
temporali già prorogati dall'articolo 5, comma 2, della L. 30 dicembre
1991, n. 412 (36), sono ulteriormente prorogati di un anno (38).
9. Il primario ospedaliero al quale sono affidate le funzioni di
soprintendente o di direttore sanitario ospedaliero non può svolgere
attività di diagnosi o cura e cessa dalla responsabilità della divisione o
servizio di cui è titolare per l'intero periodo di svolgimento delle
funzioni. La nomina a coordinatore sanitario deve essere basata sul
possesso di competenze specifiche oggettivamente attestabili nei settori
igienico-sanitari (38) (38/a) (38/cost).
------------------------
(28) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(29) Riportata alla voce Sicurezza pubblica.
(30) Riportata alla voce Forze armate.
(28) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(31) Riportata alla voce Consiglio nazionale delle ricerche.
(32) Riportata alla voce Borse di commercio.
(33) Riportata alla voce Carceri e case di rieducazione.
(34) Riportata alla voce Società commerciali.
(35) Per l'abrogazione delle disposizioni contenute nel presente comma,
vedi l'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e l'art. 72, D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165. Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi
l'art. 51, comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(30) Riportata alla voce Forze armate.
(36) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità
generale dello Stato.
(35/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 18-18 luglio 1997, n. 245
(Gazz. Uff. 23 luglio 1997, n. 30, Serie speciale), ha dichiarato non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3,
sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La stessa Corte,
con successiva ordinanza 7-14 luglio 1999, n. 299 (Gazz. Uff. 21 luglio
1999, n. 29, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3,
sollevata con riferimento agli artt. 3, 36 e 53 della Costituzione.
(28) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(36/a) Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi l'art. 1,
comma 33, L. 28 dicembre 1995, n. 549, riportata alla voce Amministrazione
del patrimonio e contabilità generale dello Stato. Per l'applicabilità
delle disposizioni di cui al presente comma vedi, anche, l'art. 1, comma
66, L. 23 dicembre 1996, n. 662, l'art. 22, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e
l'art. 36, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(37/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 9-17 giugno 1999, n. 242
(Gazz. Uff. 23 giugno 1999, n. 25, Serie speciale), ha dichiarato
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7,
comma 5, sollevata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, ha
dichiarato, inoltre, non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 7, comma 5, sollevata in riferimento all'art. 36
della Costituzione. La stessa Corte, con successiva sentenza 20 - 22
novembre 2002, n. 470 (Gazz. Uff. 27 novembre 2002, n. 47, serie
speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 7, sollevata in riferimento all'art. 36 della
Costituzione.
(36/b) Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi l'art. 1,
comma 33, L. 28 dicembre 1995, n. 549, riportata alla voce Amministrazione
del patrimonio e contabilità generale dello Stato. Vedi, anche, l'art. 1,
comma 66, L. 23 dicembre 1996, n. 662, riportata alla stessa voce.
(36) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità
generale dello Stato.
(36/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 6 - 13 febbraio 1995, n.
40 (Gazz. Uff. 22 febbraio 1995, n. 8, serie speciale), ha dichiarato
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 7, comma settimo, sollevata in riferimento agli artt. 24, 102,
113, e 125 della Costituzione. La stessa questione era stata già esaminata
dalla Corte e dichiarata infondata con sentenza n. 6 del 1994 e
manifestamente infondata con ordinanza n. 105 e n. 394 dello stesso anno.
Successivamente la stessa Corte, con ordinanza 15-28 dicembre 1995, n. 523
(Gazz. Uff. 3 gennaio 1996, n. 1, Serie speciale), ha nuovamente
dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 7, comma 7, sollevata in riferimento agli artt.
3, 36, 97 e 107 della Costituzione. La stessa Corte costituzionale, con
successiva sentenza 30 settembre-7 ottobre 1999, n. 379 (Gazz. Uff. 13
ottobre 1999, n. 41, serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 7, sollevata in
riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.
(37) Riportata alla voce Lavoro.
(36) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità
generale dello Stato.
(28) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(36) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità
generale dello Stato.
(38) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n.
438.
(38) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n.
438.
(38/a) Per l'interpretazione autentica del presente art. 7, vedi l'art.
73, comma 6-bis, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato alla voce
Impiegati civili dello Stato, nel testo introdotto dall'art. 21, D.Lgs. 18
novembre 1993, n. 470 (Gazz. Uff. 24 novembre 1993, n. 276, S.O.), vedi,
inoltre, l'art. 70, comma 5, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
(38/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 22-25 febbraio 1999, n.
44 (Gazz. Uff. 3 marzo 1999, n. 9, Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 7 sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 36, 97 e 113 della
Costituzione.
Capo IV - Disposizioni fiscali
(giurisprudenza)
8. Imposta straordinaria su particolari beni (39).
1. È istituito per l'anno 1992 un tributo straordinario al cui pagamento
sono tenute le persone fisiche che alla data di entrata in vigore del
presente decreto possiedono uno o più tra i seguenti beni:
a) autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di
cose di potenza fiscale superiore a 20 cavalli, immatricolati per la prima
volta come nuovi di fabbrica successivamente al 31 dicembre 1989, iscritti
nei pubblici registri alla data di entrata in vigore del presente decreto
(40);
a-bis) autocaravan di potenza fiscale superiore a 30 cavalli e motocicli
di potenza fiscale superiore a 6 cavalli, immatricolati per la prima volta
come nuovi di fabbrica successivamente al 31 dicembre 1990, iscritti nei
pubblici registri alla data di entrata in vigore del presente decreto (41)
(41/cost);
b) velivoli ed elicotteri privati di cui al secondo comma dell'articolo
744 del codice della navigazione immatricolati nel Registro aeronautico
nazionale, con certificato di navigabilità valido per l'anno 1992 o parte
di esso, con esclusione degli aeromobili costruiti anteriormente al 1
gennaio 1960 (42);
c) imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore a metri 18 fuoritutto,
escluso il bompresso, se a propulsione a vela, anche con motore
ausiliario; imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore a metri 15
fuoritutto, escluso il bompresso, se a propulsione a motore di potenza
oltre 25 cavalli; navi da diporto (42);
c-bis) imbarcazioni da diporto di lunghezza da 15 a 18 metri fuoritutto,
escluso il bompresso, se a propulsione a vela, anche con motore
ausiliario; imbarcazioni da diporto di lunghezza oltre 12 e fino a 15
metri fuoritutto, escluso il bompresso, se a propulsione a motore di
potenza oltre 25 cavalli (41).
Ai fini del presente comma si considera possessore, salvo prova contraria,
colui che alla data di entrata in vigore del presente decreto risulta
intestatario del bene dai pubblici registri.
2. Per ciascuno dei beni di cui alla lettera a) del comma 1, di potenza
fiscale compresa tra 21 e 24 cavalli, oppure, se immatricolati nel corso
dell'anno 1990, di potenza fiscale superiore a 24 cavalli, il tributo
straordinario è dovuto nella misura di tre volte le tasse automobilistiche
erariali, regionali e relativa addizionale, stabilite per l'anno 1992. Per
ciascuno dei beni di cui alla lettera a) del comma 1, di potenza fiscale
superiore a 24 cavalli, se immatricolati successivamente al 31 dicembre
1990, il tributo straordinario è dovuto nella misura di cinque volte le
tasse automobilistiche erariali, regionali e relativa addizionale,
stabilite per l'anno 1992 (43).
2-bis. Per gli autocaravan di cui alla lettera a-bis) del comma 1, il
tributo straordinario è dovuto nella misura di tre volte la tassa
automobilistica erariale, regionale e relativa addizionale e la tassa
speciale erariale di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 151 (44), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
202, dovute per l'anno 1992. Per i motocicli di cui alla medesima lettera
a-bis) del comma 1 il tributo straordinario è dovuto nella misura di
cinque volte le tasse automobilistiche erariali, regionali e relativa
addizionale, stabilite per l'anno 1992 (45) (41/cost).
3. Per ciascuno dei beni di cui alla lettera b) del comma 1 il tributo
straordinario è dovuto nella misura di cinque volte la tassa speciale
erariale annuale di cui all'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 151 (44), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
202. L'importo dovuto è ridotto del 45 per cento se l'immatricolazione è
avvenuta anteriormente al 1 gennaio 1977, del 30 per cento se
l'immatricolazione è avvenuta nel periodo dal 1 gennaio 1977 al 31
dicembre 1982, e del 15 per cento se l'immatricolazione è avvenuta nel
periodo dal 1 gennaio 1983 al 31 dicembre 1987 (46).
4. Per ciascuno dei beni di cui alla lettera c) del comma 1 il tributo
straordinario è dovuto nella misura di cinque volte la tassa di
stazionamento di cui all'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
151 (44), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
202. L'importo dovuto è ridotto del 45% se l'immatricolazione è avvenuta
anteriormente al 1 gennaio 1977, del 30% se l'immatricolazione è avvenuta
nel periodo dal 1 gennaio 1977 al 31 dicembre 1982, e del 15% se
l'immatricolazione è avvenuta nel periodo dal 1 gennaio 1983 al 31
dicembre 1987.
4-bis. Per ciascuno dei beni di cui alla lettera c-bis) del comma 1, il
tributo straordinario è dovuto nella misura di tre volte la tassa di
stazionamento di cui all'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
151 (44), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
202. L'importo dovuto è ridotto del 45 per cento se l'immatricolazione è
avvenuta anteriormente al 1 gennaio 1977, del 30 per cento se
l'immatricolazione è avvenuta nel periodo dal 1 gennaio 1977 al 31
dicembre 1982, e del 15 per cento se l'immatricolazione è avvenuta nel
periodo dal 1 gennaio 1983 al 31 dicembre 1987 (45).
5. Sono esonerati dal tributo straordinario i beni che alla data di
entrata in vigore del presente decreto risultano consegnati per la
rivendita a soggetti autorizzati al commercio nonché, se posseduti da
persone fisiche, quelli indicati nell'articolo 9, comma 4, del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151 (44), convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 202. Il tributo non è, altresì, dovuto per
i beni utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'esercizio
dell'attività propria dell'impresa. In ogni caso il tributo è dovuto
quando i beni sono dati in uso agli amministratori, ai soci, ai
collaboratori e ai dipendenti, o sono utilizzati dallo stesso imprenditore
(46).
6. I soggetti di cui al comma 1 debbono dichiarare i beni sottoposti al
tributo straordinario su stampati conformi ad appositi modelli approvati
con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale dichiarazione deve essere presentata all'ufficio del
registro competente in base al domicilio fiscale del contribuente, dal 16
novembre al 15 dicembre 1992; entro lo stesso termine deve essere
effettuato il pagamento di quanto dovuto con versamento alla cassa dello
stesso ufficio o su apposito conto corrente postale intestato al medesimo.
In caso di contitolarità del bene sono solidalmente responsabili i
cointestatari del bene stesso.
7. Per la omessa presentazione della dichiarazione e per il mancato o
insufficiente pagamento del tributo nei termini stabiliti si applica la
sopratassa rispettivamente di lire seicentomila e di due volte il tributo
non corrisposto (47).
Qualora la presentazione della dichiarazione o il pagamento avvenga oltre
il termine prescritto, ma entro sessanta giorni dalla scadenza di questo,
le sopratasse sono ridotte ad un terzo, sempre che non risulti elevato nel
frattempo processo verbale di constatazione (47/cost).
8. L'applicazione delle sopratasse è demandata al competente ufficio del
registro che vi provvede mediante notifica del processo verbale di
accertamento. Alla constatazione delle violazioni provvedono la Guardia di
finanza, gli organi della Polizia di Stato, delle capitanerie di porto, i
carabinieri nonché i funzionari degli uffici del registro per le
irregolarità riscontrate nell'ambito del loro ufficio; per il contenzioso
si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 636 (48) (47/cost).
8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai
soggetti di cui all'articolo 5 e all'articolo 87, comma 1, lettere a) e
b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917 (49), e successive modificazioni, nonché alle
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato dei predetti soggetti
per i beni indicati nel comma 1 del presente articolo (50).
9. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto, al
di fuori dell'esercizio di una attività commerciale, gestiscano,
individualmente o in forma associata, aziende faunistico-venatorie ovvero
siano titolari di diritti esclusivi di pesca su corsi d'acqua o su
superfici lacustri, sono tenuti al versamento del tributo di cui al comma
1 nelle seguenti misure: a) lire 10 mila per ettaro, per le aziende
faunistico-venatorie; b) lire 10 mila per chilometro, per i diritti
esclusivi di pesca su corsi d'acqua; c) lire 10 mila per ettaro, per i
diritti esclusivi di pesca su superfici lacustri. Si applicano le
disposizioni dei commi 5, 6, 7 e 8. Le disposizioni del presente comma non
si applicano ai soggetti titolari di concessioni a scopo esclusivo di
piscicoltura (51).
10. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del
tesoro, dei trasporti, della marina mercantile, dell'agricoltura e delle
foreste sono stabiliti i criteri e le modalità per lo scambio, anche
mediante supporti magnetici, di dati e notizie in possesso delle singole
amministrazioni per l'effettuazione di riscontri e controlli.
------------------------
(39) Con D.M. 14 novembre 1992 (Gazz. Uff. 18 novembre 1992, n. 272) è
stato approvato il modello per la dichiarazione dei beni e delle
concessioni assoggettate a imposte straordinarie a norma dell'art. 8 del
presente decreto.
(40) Lettera così sostituita dalla legge di conversione 14 novembre 1992,
n. 438.
(41) Lettera aggiunta dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n. 438.
(41/cost) La Corte costituzionale con ordinanza 12-21 luglio 1995, n. 355
(Gazz. Uff. 9 agosto 1995, n. 33, Serie speciale) con ordinanza 16-30
dicembre 1997, n. 471 (Gazz. Uff. 7 gennaio 1998, n. 1, Serie speciale) e
con ordinanza 15 dicembre 2000 - 4 gennaio 2001, n. 3 (Gazz. Uff. 10
gennaio 2001, n. 2, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8,
comma 1, lettera a-bis), e comma 2-bis, sollevata in riferimento agli
artt. 3 e 53 della Costituzione.
(42) Lettera così modificata dalla legge di conversione 14 novembre 1992,
n. 438.
(42) Lettera così modificata dalla legge di conversione 14 novembre 1992,
n. 438.
(41) Lettera aggiunta dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n. 438.
(43) Comma così sostituito dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n.
438.
(44) Riportato alla voce Imposte e tasse in genere.
(45) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n. 438.
(41/cost) La Corte costituzionale con ordinanza 12-21 luglio 1995, n. 355
(Gazz. Uff. 9 agosto 1995, n. 33, Serie speciale) con ordinanza 16-30
dicembre 1997, n. 471 (Gazz. Uff. 7 gennaio 1998, n. 1, Serie speciale) e
con ordinanza 15 dicembre 2000 - 4 gennaio 2001, n. 3 (Gazz. Uff. 10
gennaio 2001, n. 2, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8,
comma 1, lettera a-bis), e comma 2-bis, sollevata in riferimento agli
artt. 3 e 53 della Costituzione.
(44) Riportato alla voce Imposte e tasse in genere.
(46) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n.
438.
(44) Riportato alla voce Imposte e tasse in genere.
(44) Riportato alla voce Imposte e tasse in genere.
(45) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n. 438.
(44) Riportato alla voce Imposte e tasse in genere.
(46) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n.
438.
(47) La sopratassa è stata soppressa dall'art. 2, comma 163, L. 23
dicembre 1996, n. 662, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio
e contabilità generale dello Stato.
(47/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 10-12 aprile 2002, n. 119
(Gazz. Uff. 17 aprile 2002, n. 16, serie speciale), ha dichiarato la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 8, commi 7 e 8, convertito con modificazioni dalla legge 14
novembre 1992, n. 438, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3 e 53
della Costituzione.
(48) Riportato alla voce Imposte e tasse in genere.
(47/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 10-12 aprile 2002, n. 119
(Gazz. Uff. 17 aprile 2002, n. 16, serie speciale), ha dichiarato la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 8, commi 7 e 8, convertito con modificazioni dalla legge 14
novembre 1992, n. 438, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3 e 53
della Costituzione.
(49) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone
giuridiche (Imposte sui).
(50) Comma così inserito dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n.
438.
(51) Comma così sostituito dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n.
438.
9. Adeguamento delle detrazioni e nuova curva delle aliquote.
1. Le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 2
marzo 1989, n. 69 (49), convertito, con modificazioni, dalla legge 27
aprile 1989, n. 154, si applicano limitatamente alle detrazioni di imposta
e ai limiti di reddito previsti negli articoli 12 e 13 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (49).
2. Per l'anno 1993, in applicazione della disposizione del comma 1, le
detrazioni di imposta e i limiti di reddito sono fissati come segue:
a) detrazione per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato: L.
757.500;
b) detrazione per i figli minori di età o permanentemente inabili al
lavoro e per quelli di età non superiore a ventisei anni dediti agli studi
o a tirocinio gratuito:
per un figlio . . . . . . . . . . . . . L. 87.500
per due figli . . . . . . . . . . . . . " 175.000
per tre figli . . . . . . . . . . . . . " 262.500
per quattro figli . . . . . . . . . . . " 350.000
per cinque figli. . . . . . . . . . . . " 437.500
per sei figli . . . . . . . . . . . . . " 525.000
per sette figli . . . . . . . . . . . . " 612.500
per otto figli. . . . . . . . . . . . . " 700.000
per ogni altro figlio . . . . . . . . . " 87.500
Nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 12 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 (49), la detrazione spettante per il coniuge si
applica per il primo figlio e la somma detraibile in relazione al numero
dei figli è raddoppiata e l'ammontare di essa è ridotto di lire 175.000
(52);
c) detrazione per altri familiari a carico: L. 121.000;
d) limite di reddito di cui al comma 4 dell'articolo 12 del testo unico
delle imposte sui redditi: L. 5.100.000;
e) detrazione per redditi di lavoro dipendente di cui al comma 1
dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 727.000;
f) limite di reddito di lavoro dipendente di cui al comma 2 dell'articolo
13 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 13.900.000;
g) limite di reddito di lavoro autonomo e di imprese di cui al comma 4
dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 7.600.000;
h) ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente: L. 227.000 se il
reddito di lavoro dipendente non supera L. 13.900.000;
i) ulteriore detrazione per redditi di lavoro autonomo e di impresa: L.
189.000 se l'ammontare complessivo del reddito di lavoro autonomo e di
impresa non supera L. 7.600.000.
3. A partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto, ai fini della imposta sul reddito delle persone
fisiche, le aliquote per scaglioni di reddito di cui al comma 1
dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (49), sono sostituite dalle seguenti:
+-----------------------------------------------+--------------+
| | Aliquote |
| +--------------+
| a) fino a œ. 7.200.000 . . . . . . . . . . .| 10 per cento |
| b) oltre œ. 7.200.000 fino a œ. 14.400.000| 22 per cento |
| c) oltre œ. 14.400.000 fino a œ. 30.000.000| 27 per cento |
| d) oltre œ. 30.000.000 fino a œ. 60.000.000| 34 per cento |
| e) oltre œ. 60.000.000 fino a œ. 150.000.000| 41 per cento |
| f) oltre œ. 150.000.000 fino a œ. 300.000.000| 46 per cento |
| g) oltre œ. 300.000.000 . . . . . . . . . . | 51 per cento |
4. In relazione alla modifica apportata dal comma 3 alle aliquote
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i contribuenti tenuti per
l'anno 1992 al versamento di acconto ai fini di detta imposta, se per
l'anno 1991 è stato dichiarato un reddito imponibile superiore a lire 14
milioni e 400 mila, devono effettuare il versamento della seconda rata di
acconto alle scadenze e con le modalità di cui al decreto-legge 2 marzo
1989, n. 69 (53), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile
1989, n. 154, e con riferimento all'imposta relativa all'anno 1991, al
netto delle detrazioni, dei crediti e delle ritenute di acconto,
incrementata di una somma pari al 3 per cento dell'importo che risulta
sottraendo dal reddito imponibile dichiarato per l'anno 1991 l'ammontare
di lire 14 milioni e 400 mila ovvero, se superiore, quello del reddito di
lavoro dipendente e assimilati dichiarato per lo stesso anno. Restano
ferme le disposizioni dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 69 del
1989.
5. I sostituti di imposta devono procedere all'applicazione delle
disposizioni del comma 3 a partire dal secondo periodo di paga successivo
a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e
recuperare l'imposta relativa al periodo decorso dal 1 gennaio 1992 fino
al predetto periodo di paga in sede di conguaglio di fine anno 1992 o, se
precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro; in caso di
incapienza la differenza verrà recuperata nel periodo di paga
immediatamente successivo.
------------------------
(49) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone
giuridiche (Imposte sui).
(49) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone
giuridiche (Imposte sui).
(49) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone
giuridiche (Imposte sui).
(52) Lettera così modificata dalla legge di conversione 14 novembre 1992,
n. 438.
(49) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone
giuridiche (Imposte sui).
(53) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone
giuridiche (Imposte sui).
10. Nuova disciplina di taluni oneri deducibili.
1. [Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per gli oneri
di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b-bis), c), d), e), f), g), m),
o), p) ed r), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (53), è riconosciuta, in luogo della
deduzione, una detrazione di imposta nella misura del 27 per cento degli
oneri stessi, ridotta al 22 per cento e al 10 per cento per la parte in
cui l'ammontare dei predetti oneri eccede la differenza tra il reddito
complessivo, al netto degli oneri diversi da quelli sopra indicati, e il
limite superiore rispettivamente del secondo e del primo scaglione di
reddito] (53/a).
2. [Le disposizioni del comma 1 si applicano anche con riferimento a
quanto disposto dal comma 3 dell'art. 10 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (53), e ai fini
della determinazione del reddito degli enti non commerciali e delle
società ed enti non residenti] (53/a).
3. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917 (53), sono apportare le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 10, comma 1, lettera a), come modificato dall'articolo 4
del decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263, le parole: "l'imposta
locale sui redditi pagata nel periodo di imposta esclusa quella relativa a
redditi tassati separatamente; nonché" sono soppresse;
b) nell'articolo 10, il comma 4 è soppresso;
c) nell'articolo 18, comma 1, le parole: ",al netto dell'imposta locale
sui redditi in quanto dovuta," sono soppresse;
d) l'articolo 101 è soppresso.
4. La detrazione di cui all'articolo 13-bis del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (53), si
applica anche nelle ipotesi previste alle lettere b) e c) del comma 2
dell'art. 48 del citato testo unico e le erogazioni ed i premi di
assicurazione ivi indicati concorrono a formare il reddito di lavoro
dipendente (53/b).
5. Le disposizioni del comma 1 si applicano agli oneri sostenuti dal
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto; quelle dei commi 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dal medesimo
periodo di imposta.
5-bis. All'art. 78, comma 1, della L. 30 dicembre 1991, n. 413 (54), le
parole: "dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni" (55).
5-ter. All'articolo 78, comma 4, ultimo periodo, della legge 30 dicembre
1991, n. 413 (54), le parole da: "i consulenti del lavoro" fino a:
"sostituti d'imposta" sono sostituite dalle seguenti: "i consulenti del
lavoro e i consulenti tributari possono apporre il visto di conformità di
cui al presente comma per quanto riguarda gli adempimenti dei sostituti
d'imposta e di dichiarazione e, nei confronti dell'utenza di cui al comma
3 del presente articolo, anche per quanto riguarda gli adempimenti
previsti dal presente comma" (55).
5-quater. (56).
------------------------
(53) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone
giuridiche (Imposte sui).
(53/a) Comma abrogato dall'art. 3, D.L. 31 maggio 1994, n. 330, riportato
alla voce Imposte e tasse in genere.
(53) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone
giuridiche (Imposte sui).
(53/a) Comma abrogato dall'art. 3, D.L. 31 maggio 1994, n. 330, riportato
alla voce Imposte e tasse in genere.
(53) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone
giuridiche (Imposte sui).
(53) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone
giuridiche (Imposte sui).
(53/b) Comma così sostituito dall'art. 3, D.L. 31 maggio 1994, n. 330,
riportato alla voce Imposte e tasse in genere.
(54) Riportata alla voce Imposte e tasse in genere.
(55) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n. 438.
(54) Riportata alla voce Imposte e tasse in genere.
(55) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n. 438.
(56) Il comma che si omette, inserito dalla legge di conversione 14
novembre 1992, n. 438, aggiunge il comma 13-bis all'art. 78, L. 30
dicembre 1991, n. 413, riportata alla voce Imposte e tasse in genere.
11. Disposizioni per il controllo delle imprese minori e del lavoro
autonomo.
1. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsti dall'art.
11, comma 5, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69 (53), convertito, con
modificazioni, dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, come modificato dall'art.
6 della L. 30 dicembre 1991, n. 413 (54), e successive modificazioni, sono
emanati previo parere della commissione parlamentare di cui all'art. 17,
terzo comma, della L. 9 ottobre 1971, n. 825 (54), nella composizione
stabilita dall'art. 1, comma 4, della L. 29 dicembre 1987, n. 550 (54); la
commissione si esprime entro quindici giorni dalla richiesta. Il termine
per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei predetti decreti è
stabilito al 30 ottobre; per l'anno 1992 il termine è fissato al 15
dicembre (57) (57/a).
2. All'articolo 41-bis, comma 2, secondo periodo, del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600 (53), come sostituito dall'art. 2, comma 1, della L. 30
dicembre 1991, n. 413, la parola: "esclusivamente" è sostituita dalla
seguente: "anche" (57).
[3. Fino alla revisione della disciplina tributaria della determinazione
del reddito di impresa e comunque non oltre il 31 dicembre 1994, i ricavi
e i compensi determinati induttivamente a norma dell'articolo 12 del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (58), convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come sostituito dall'articolo 7, comma
1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (59), non possono in nessun caso
essere inferiori alla somma delle spese e degli altri componenti negativi
deducibili e del contributo diretto lavorativo determinato con i decreti
di cui al comma 5 dell'articolo 11 del citato decreto n. 69 del 1989,
salvo l'esercizio della facoltà prevista nel penultimo periodo del comma 1
dell'articolo 12 del medesimo decreto] (59/a).
4. (60).
------------------------
(53) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone
giuridiche (Imposte sui).
(54) Riportata alla voce Imposte e tasse in genere.
(54) Riportata alla voce Imposte e tasse in genere.
(54) Riportata alla voce Imposte e tasse in genere.
(57) Comma così sostituito dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n.
438.
(57/a) Vedi, anche, l'art. 2-bis, D.L. 30 settembre 1994, n. 564,
riportato alla voce Imposte e tasse in genere.
(53) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone
giuridiche (Imposte sui).
(57) Comma così sostituito dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n.
438.
(58) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone
giuridiche (Imposte sui).
(59) Riportata alla voce Imposte e tasse in genere.
(59/a) Comma abrogato dall'art. 62-ter, D.L. 30 agosto 1993, n. 331,
riportato alla voce Imposte e tasse in genere, a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
della legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427, riportata alla stessa
voce.
(60) Il comma che si omette, sostituito dalla legge di conversione 14
novembre 1992, n. 438, aggiunge il comma 1-bis all'art. 11, D.L. 2 marzo
1989, n. 69, riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle
persone giuridiche (Imposte sui).
(giurisprudenza)
11-bis. Liquidazione e riscossione delle imposte sui redditi in base al
contributo diretto lavorativo.
[1. Per i soggetti, diversi da quelli indicati nell'articolo 87 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (58), che esercitano attività
commerciali e per quelli che esercitano arti e professioni i cui ricavi o
compensi non superano l'ammontare indicato rispettivamente nel primo comma
dell'articolo 18 e nel quarto comma dell'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (58), e successive
modificazioni, qualora il reddito derivante dall'esercizio di attività
commerciali o di arti o professioni dichiarato risulti inferiore
all'ammontare del contributo diretto lavorativo dell'imprenditore o
dell'esercente l'arte o la professione, e dei suoi collaboratori
familiari, soci o associati, determinato ai sensi dell'articolo 11, comma
1-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (58), convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come modificato
dall'articolo 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (59), e successive
modificazioni, l'ufficio delle entrate, anche avvalendosi di procedure
automatizzate, provvede alla liquidazione e alla riscossione delle
maggiori imposte con le modalità previste per la liquidazione e la
riscossione delle imposte sui redditi dovute sulla base della
dichiarazione; in tal caso si applicano gli articoli 9 e 92 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (61), e
successive modificazioni.
2. Gli uffici delle entrate provvedono allo sgravio delle somme iscritte a
ruolo ai sensi del comma 1 se, dalla documentazione prodotta dal
contribuente entro trenta giorni dalla data di notifica della cartella di
pagamento, asseverata con i criteri e le modalità previsti dal comma 3,
risulti che i dati presi a base per la determinazione del contributo
diretto lavorativo sono infondati in tutto o in parte ovvero che
sussistono componenti negativi deducibili non compresi tra quelli
ordinariamente imputabili al settore o all'attività.
3. Le disposizioni recate dal comma 1 del presente articolo non si
applicano nei riguardi degli imprenditori individuali e degli esercenti
arti e professioni i quali, nell'esercizio della loro attività, non si
avvalgono di collaboratori o di dipendenti e che in relazione all'ambito
economico, al luogo e alle modalità di tale esercizio, all'entità del
capitale investito e alle specifiche condizioni soggettive, rendono
manifesta, sulla base dei criteri determinati con decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro delle finanze e con il parere della Commissione parlamentare
di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825
(59), nella composizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge
29 dicembre 1987, n. 550 (59), che si esprime entro quindici giorni dalla
richiesta, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la produzione di un
reddito inferiore a quello determinabile, in applicazione di quanto
disposto dall'articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n.
69 (58), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n.
154, come modificato dall'articolo 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 413
(59), e successive modificazioni, ai sensi del comma 1 del presente
articolo. A questo fine i soggetti interessati devono presentare domanda
ad una apposita commissione provinciale presieduta dal prefetto, composta
dal direttore regionale delle entrate e, in relazione al domicilio fiscale
del soggetto richiedente, dal direttore dell'ufficio delle entrate, dal
sindaco, o da loro delegati, e da un delegato del sindaco con specifiche
conoscenze delle condizioni socio-economiche del luogo dell'esercizio
dell'attività. La domanda deve essere corredata dal parere di una tra le
associazioni di categoria presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro (CNEL) ovvero dell'ordine professionale di appartenenza nonché
dalla documentazione attestante l'esistenza delle suindicate condizioni;
la documentazione deve essere asseverata, ai sensi e con gli effetti di
cui all'articolo 41-bis, comma 2, terzo e quarto periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (58), come
sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413
(59), e successive modificazioni, dai Centri di assistenza fiscale di cui
all'articolo 78, commi 1 e 2 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (59), e
successive modificazioni, o dai soggetti di cui all'articolo 30, terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636
(62), e successive modificazioni. La commissione provinciale decide sulla
base dell'esito di accertamenti separatamente effettuati dalla Guardia di
finanza, da altri organi di polizia e dai vigili urbani. La decisione
della commissione provinciale ha effetto per il periodo di imposta per il
quale è stata presentata la domanda nonché per i periodi successivi se il
contribuente, nella relativa dichiarazione dei redditi, attesta che
permangono i requisiti e le condizioni enunciate nella domanda stessa;
l'ufficio delle entrate può richiedere alla commissione provinciale di
effettuare controlli e riscontri. I soggetti la cui domanda è stata
accolta dalla commissione provinciale, che dichiarano un reddito non
inferiore a quello determinabile, in applicazione di quanto disposto
dall'art. 11, comma 1-bis, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69 (63), convertito,
con modificazioni, dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, come modificato
dall'art. 6 della L. 30 dicembre 1991, n. 413 (64), e successive
modificazioni, ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono esclusi
dalla programmazione delle attività di controllo di cui agli articoli 6 e
7 della L. 24 aprile 1980, n. 146 (65).
4. Le domande di esonero dalla applicazione delle disposizioni di cui al
comma 1, corredate dai pareri e dalla documentazione di cui al comma 3,
sono presentate al sindaco del comune ove il soggetto interessato ha il
domicilio fiscale. Il sindaco trasmette alla commissione provinciale le
domande pervenute. Coloro che hanno presentato la domanda conformemente a
quanto previsto dal comma 3 possono avvalersi delle disposizioni
dell'ultimo periodo del medesimo comma 3 nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo di imposta per il quale hanno presentato la domanda di
esonero; tuttavia, se con la successiva decisione della commissione
provinciale la domanda è respinta, sono tenuti a versare la maggiore
imposta dovuta con gli interessi nella misura annua del 12 per cento
all'atto del versamento della imposta dovuta sulla base della
dichiarazione da presentare per il periodo di imposta successivo.
5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, gli
uffici delle entrate applicano le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e
10 del D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787 (66). Il ricorso contro il ruolo
emesso a seguito della liquidazione effettuata a norma del comma 1 del
presente articolo è ammesso anche per motivi relativi alla decisione delle
commissioni provinciali.
6. Le commissioni provinciali sono insediate entro il 15 gennaio 1993. Con
il primo dei decreti indicati nel primo periodo del comma 3, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 dicembre 1992, sono stabiliti i
criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo] (67) (67/a).
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(58) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone
giuridiche (Imposte sui).
(58) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone
giuridiche (Imposte sui).
(58) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone
giuridiche (Imposte sui).
(59) Riportata alla voce Imposte e tasse in genere.
(61) Riportato alla voce Riscossione delle imposte dirette.
(59) Riportata alla voce Imposte e tasse in genere.
(59) Riportata alla voce Imposte e tasse in genere.
(58) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone
giuridiche (Imposte sui).
(59) Riportata alla voce Imposte e tasse in genere.
(58) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone
giuridiche (Imposte sui).
(59) Riportata alla voce Imposte e tasse in genere.
(59) Riportata alla voce Imposte e tasse in genere.
(62) Riportato alla voce Imposte e tasse in genere.
(63) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone
giuridiche (Imposte sui).
(64) Riportata alla voce Imposte e tasse in genere.
(65) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità
generale dello Stato.
(66) Riportato alla voce Ministero delle finanze.
(67) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n.
438.
(67/a) Articolo abrogato dall'art. 62-ter, D.L. 30 agosto 1993, n. 331,
riportato alla voce Imposte e tasse in genere, a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello incorso alla data di entrata in vigore della
legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427, riportata alla stessa voce.
11-ter. [Accertamenti.
1. Le disposizioni di cui all'art. 41-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
600 (63), come sostituito dall'art. 2, comma 1, della L. 30 dicembre 1991,
n. 413, e successive modificazioni, si applicano, senza pregiudizio
dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'art. 43 del
medesimo decreto n. 600 del 1973 (63), anche per l'accertamento del
reddito complessivo netto ai sensi dell'art. 38 del citato decreto n. 600
del 1973 (63), e successive modificazioni. Gli accertamenti possono essere
effettuati, per conto dell'ufficio delle imposte, anche dal sistema
informativo del Ministero delle finanze; la notifica, mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, si considera avvenuta alla data
indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o da
persona di famiglia o addetta alla casa ovvero, nel caso in cui il
destinatario sia diverso da persona fisica, dal rappresentante o da
persona addetta alla sede.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 11-bis del presente decreto si
applicano alle liquidazioni relative al periodo di imposta in corso alla
data del 1 dicembre 1992 e ai successivi. Le disposizioni del presente
articolo si applicano agli accertamenti effettuati dopo tale data] (67)
(67/b).
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(63) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone
giuridiche (Imposte sui).
(63) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone
giuridiche (Imposte sui).
(63) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone
giuridiche (Imposte sui).
(67) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n.
438.
(67/b) Abrogato dall'art. 62-quinquies, D.L. 30 agosto 1993, n. 331,
riportato alla voce Imposte e tasse in genere.
12. Versamento acconto ritenute su interessi dei depositi, conti correnti
bancari e postali.
1. Fino al riordinamento del regime tributario dei redditi di capitale, la
ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti
correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'art. 26 del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 600 (63), e successive modificazioni, continua ad
applicarsi nella misura del 30 per cento, salvo quanto disposto dal comma
10 dell'art. 7 della L. 11 marzo 1988, n. 67 (65), e il versamento di
acconto di cui all'art. 35 del D.L. 18 marzo 1976, n. 46 (68), convertito,
con modificazioni, dalla L. 10 maggio 1976, n. 249, e successive
modificazioni, resta determinato, anche oltre il 31 dicembre 1992, con
esclusione dei depositi di cui al comma 10 dell'art. 7 della L. 11 marzo
1988, n. 67 (65), al 50 per cento per ciascuna delle scadenze stabilite in
ciascun anno.
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(63) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone
giuridiche (Imposte sui).
(65) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità
generale dello Stato.
(68) Riportato alla voce Imposte e tasse in genere.
(65) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità
generale dello Stato.
12-bis. Interpretazione autentica.
1. Ai fini della determinazione dell'imposta straordinaria immobiliare
istituita dall'art. 7 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333 (65), convertito,
con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, nelle unità immobiliari
urbane direttamente adibite ad abitazione principale del possessore e dei
suoi familiari, di cui al comma 3 dello stesso art. 7, debbono intendersi
comprese anche le abitazioni assegnate in uso e in godimento ai propri
soci dalle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa (67).
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(65) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità
generale dello Stato.
(67) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n.
438.
13. Riserva delle entrate all'erario.
1. Le entrate derivanti dal presente capo sono riservate all'erario e
concorrono, anche attraverso il potenziamento di strumenti antievasione,
alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché
alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in
funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede
comunitaria.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, saranno definite, ove necessarie, le modalità per
l'attuazione di quanto previsto al comma 1 (68/a).
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(68/a) La Corte costituzionale, con sentenza 12-25 luglio 2001, n. 288
(Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30 - Serie speciale), ha dichiarato:
a) l'illegittimità dell'art. 13, comma 2, D.L. 19 settembre 1992, n. 384
convertito, con modificazioni, dalla L. 14 novembre 1992, n. 438;
dell'art. 16, comma 17, secondo periodo, L. 24 dicembre 1993, n. 537;
dell'art. 16, comma 2, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 convertito, con
modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133; dell'art. 47, secondo
periodo, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla
L. 22 marzo 1995, n. 85; dell'art. 3, comma 241, secondo periodo, L. 28
dicembre 1995, n. 549; dell'art. 12, secondo periodo, D.L. 20 giugno 1996,
n. 323 convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1996, n. 425,
nella parte in cui dette disposizioni, nello stabilire che le modalità
della loro attuazione sono definite con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, non prevedono la
partecipazione della Regione Sicilia al relativo procedimento;
b) l'illegittimità dell'art. 18, comma 7, D.L. 22 maggio 1993, n. 155
convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 243, nella
parte in cui non prevede che all'attuazione della riserva di entrate
all'erario statale, ivi disposta, si provveda con la partecipazione della
Regione Sicilia.
13-bis. Modifica all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui
redditi.
1. (69).
2. Le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 75 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si
applicano dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto per gli interessi e i proventi maturati a partire dal 9
settembre 1992 (70).
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(69) Il comma che si omette, aggiunto dalla legge di conversione 14
novembre 1992, n. 438, inserisce il comma 5-bis all'art. 75, D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e
delle persone giuridiche (Imposte sui).
(70) Comma così sostituito dall'art. 16, L. 23 dicembre 1992, n. 498,
riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato.
13-ter. Applicazione delle norme.
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano in
quanto non in contrasto con le norme dei rispettivi statuti e con le
relative norme di attuazione.
2. In ogni caso, per la regione Valle d'Aosta l'individuazione delle
entrate di cui al presente capo e la determinazione del loro importo da
riversare allo Stato avvengono previa intesa con il competente organo
della regione medesima (71).
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(71) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n.
438.
14. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Agg. G.U. 06/03/2003