GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 291 DEL 12/12/1991
L. 2 dicembre 1991, n. 390. Agg. G.U. 12/06/2003
Norme sul diritto agli studi universitari.
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 dicembre 1991, n. 291.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le
seguenti circolari:
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 24 dicembre
1997, n. 263;
- Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica:
Circ. 24 marzo 2000, n. 1331/00.
Capo I - Princìpi generali
1. Finalità.
1. In attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, la presente
legge detta norme per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale
che di fatto limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso
all'istruzione superiore e, in particolare, per consentire ai capaci e,
meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli
studi.
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2. Destinatari.
1. Ai fini della presente legge, per "studenti" si intendono gli iscritti
ai corsi di studio delle università, degli istituti universitari e degli
istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi
valore legale.
2. Le istituzioni di cui al comma 1 nei successivi articoli sono comprese
nella dizione "università".
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3. Interventi dello Stato, delle regioni e delle università.
1. Allo Stato spettano l'indirizzo, il coordinamento e la programmazione
degli interventi in materia di diritto agli studi universitari.
2. Le regioni attivano gli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli
studi universitari.
3. Le università organizzano i propri servizi, compresi quelli di
orientamento e di tutorato, in modo da rendere effettivo e proficuo lo
studio universitario.
4. Le regioni, le università, nonché gli enti ed istituzioni aventi
comunque competenza nelle materie connesse all'attuazione del diritto agli
studi universitari collaborano tra loro per il raggiungimento delle
finalità della presente legge. A tale scopo stipulano accordi e
convenzioni per la realizzazione di specifiche attività.
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Capo II - Interventi dello Stato
4. Uniformità di trattamento.
1. Con decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito
denominato "Ministro", sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN)
e la Consulta nazionale di cui all'articolo 6, sono stabiliti ogni tre
anni:
a) i criteri per la determinazione del merito e delle condizioni
economiche degli studenti, nonché per la definizione delle relative
procedure di selezione, ai fini dell'accesso ai servizi e del godimento
degli interventi di cui alla presente legge non destinati alla generalità
degli studenti. Le condizioni economiche vanno individuate sulla base
della natura e dell'ammontare del reddito imponibile e dell'ampiezza del
nucleo familiare;
b) le tipologie minime e i relativi livelli degli interventi di cui al
comma 2 dell'articolo 3;
c) gli indirizzi per la graduale riqualificazione della spesa a favore
degli interventi riservati ai capaci e meritevoli privi di mezzi.
2. Il decreto di cui al comma 1 è emanato sei mesi prima dell'inizio del
primo dei tre anni accademici di riferimento, acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (2). In prima applicazione il decreto è emanato entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge e rimane in vigore fino
alla fine dell'anno accademico successivo a quello in corso alla data di
emanazione del decreto stesso (2/a).
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(2) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(2/a) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il
D.P.C.M. 30 aprile 1997, riportato al n. D/XX e il D.P.C.M. 9 aprile 2001.
5. Rapporto al Parlamento.
1. Il Ministro presenta al Parlamento, ogni tre anni, unitamente al
rapporto sullo stato dell'istruzione universitaria di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera a), della legge 9 maggio 1989, n. 168 (3), un rapporto
sull'attuazione del diritto agli studi universitari, tenuto conto dei dati
trasmessi dalle regioni e dalle università per quanto di rispettiva
competenza e sentita la Consulta nazionale di cui all'articolo 6.
2. In prima applicazione della presente legge, il rapporto sull'attuazione
del diritto agli studi universitari è presentato tre mesi prima della fine
dell'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge, anche disgiuntamente dalla presentazione del
rapporto sullo stato dell'istruzione universitaria.
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(3) Riportata alla voce Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica.
6. Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari.
1. È istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministero", la Consulta
nazionale per il diritto agli studi universitari.
2. La Consulta:
a) formula pareri e proposte al Ministro in materia di diritto agli studi
universitari;
b) indica i criteri per la formulazione del rapporto di cui all'articolo
5, anche promuovendo, a tal fine, indagini e ricerche sulla condizione
studentesca e sui servizi di orientamento e di tutorato, ed esprime il
parere sul rapporto stesso;
c) esprime il parere di cui all'articolo 4, comma 1.
3. La Consulta è presieduta dal Ministro ed è composta da cinque
rappresentanti delle università, da cinque rappresentanti delle regioni
nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre
1989, n. 418 (4), e da cinque rappresentanti degli studenti.
4. Le modalità per l'elezione dei rappresentanti delle università e degli
studenti e per il funzionamento della Consulta sono disciplinate con
regolamento adottato con decreto del Ministro.
5. Agli oneri per il funzionamento della Consulta si provvede a carico del
capitolo 1125 dello stato di previsione del Ministero dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1991 e dei
corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
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(4) Riportato alla voce Regioni.
Capo III - Interventi delle regioni
7. Principi generali.
1. Le regioni a statuto ordinario esercitano la potestà legislativa nelle
materie di cui all'articolo 3, comma 2, conformandosi ai seguenti
principi:
a) l'accesso ai servizi e alle provvidenze economiche è garantito a tutti
gli studenti iscritti nelle università che hanno sede nella regione,
secondo criteri di parità di trattamento, indipendentemente dalle aree
geografiche di provenienza e dai corsi di diploma e di laurea cui gli
studenti stessi afferiscono;
b) la fruizione dei servizi comporta per gli studenti una partecipazione
al costo del servizio stesso. Gli enti per il diritto agli studi
universitari possono disporre la gratuità o particolari agevolazioni
nell'uso di alcuni servizi, purché ciò avvenga esclusivamente a favore di
studenti capaci e meritevoli privi di mezzi;
c) l'accesso ai servizi e alle provvidenze, che non siano fruibili dalla
generalità degli studenti, è regolato con procedure selettive in
applicazione dei criteri di cui all'articolo 4 e tenuto conto della
specificità degli interventi;
d) le borse di studio, assegnate ai sensi dell'articolo 8, non possono
comunque essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo
attribuite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o
straniere volte ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di
formazione o di ricerca dei borsisti;
e) possono essere previste disposizioni particolari per l'accesso degli
studenti portatori di handicap ai benefici ed ai servizi regolati dalle
leggi in materia nonché la possibilità, in relazione a condizioni di
particolare disagio socio-economico o fisico, di maggiorazione dei
benefici.
2. Gli studenti già in possesso di un diploma di laurea non possono
accedere per un ulteriore corso di laurea alle provvidenze destinate ai
capaci e meritevoli privi di mezzi.
3. Le regioni a statuto ordinario realizzano, nei limiti degli
stanziamenti dei rispettivi bilanci, interventi specifici, quali:
a) erogazione di servizi collettivi, tra cui mense, alloggi, trasporti, o
di corrispettivi monetari;
b) assegnazione di borse di studio ai sensi dell'articolo 8;
c) orientamento al lavoro;
d) assistenza sanitaria.
4. Gli interventi di cui al presente articolo devono essere funzionali
alle esigenze derivanti dallo svolgimento delle attività didattiche e
formative che restano autonomamente regolate dalle università ai sensi
dell'articolo 33 della Costituzione.
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8. Borse di studio.
1. Le regioni determinano la quota dei fondi destinati agli interventi per
il diritto agli studi universitari, da devolvere annualmente
all'erogazione di borse di studio per gli studenti iscritti ai corsi di
diploma e di laurea nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti ai sensi
dell'articolo 4 e secondo le procedure selettive di cui all'articolo 7,
comma 1, lettera c). Le regioni possono anche trasferire i predetti fondi
alle università, affinché queste provvedano ad erogare le borse.
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9. Coordinamento interregionale.
1. Le regioni promuovono incontri periodici per uniformare gli interventi.
2. Agli incontri partecipa un rappresentante designato da ciascun comitato
regionale di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590 (5), e,
per le regioni in cui sia presente una sola università, il rettore o un
suo delegato.
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(5) Riportata al n. A/XCII.
10. Coordinamento nell'ambito regionale tra gli interventi di competenza
della regione e quelli di competenza dell'università.
1. Il coordinamento tra gli interventi della regione e gli interventi
dell'università è attuato mediante apposita conferenza alla quale
partecipano i rappresentanti della regione e del comitato regionale di cui
all'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590 (5), garantendo in ogni
caso la partecipazione di tutte le università aventi sede nella regione.
Nelle regioni in cui sia presente una sola università, questa è
rappresentata dal rettore o da un suo delegato.
2. I risultati della conferenza di cui al comma 1 sono comunicati
periodicamente alla Consulta nazionale di cui all'articolo 6.
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(5) Riportata al n. A/XCII.
11. Regioni a statuto speciale.
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano esercitano nelle materie di cui alla presente legge le competenze
ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme
di attuazione.
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Capo IV - Interventi delle università
12. Attribuzioni.
1. Le università esercitano le funzioni già assegnate dalla legge 19
novembre 1990, n. 341 (6), in materia di diritto agli studi universitari.
Le università inoltre:
a) concedono l'esonero totale o parziale dal pagamento dei contributi,
previsti dai rispettivi ordinamenti, sulla base dei criteri di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a);
b) agevolano la frequenza ai corsi, nonché lo studio individuale, anche
mediante l'apertura in ore serali di biblioteche e laboratori;
c) promuovono corsi per studenti lavoratori e corsi di insegnamento a
distanza, disciplinandone la durata e le particolari modalità di
svolgimento ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre
1990, n. 341 (7);
d) promuovono attività culturali, sportive e ricreative, mediante
l'istituzione di servizi e strutture collettive, anche in collaborazione
con le Regioni e avvalendosi altresì delle associazioni e cooperative
studentesche;
e) curano l'informazione circa le possibilità offerte per lo studio e la
formazione presso altre università o enti, con particolare attenzione ai
programmi comunitari e pubblicizzano gli interventi di loro competenza in
materia di diritto agli studi universitari;
f) promuovono interscambi di studenti, che possono avere validità ai fini
dei corsi di studio, con università e con altre istituzioni assimilate
italiane ed estere, salvo le vigenti disposizioni in materia di
riconoscimento di corsi e titoli;
g) sostengono le attività formative autogestite dagli studenti di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 19 novembre 1990, n. 341
(7).
2. Le università provvedono alle attività di cui al presente articolo
senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
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(6) Riportata al n. C/XLVI.
(7) Riportata al n. C/XLVI.
(7) Riportata al n. C/XLVI.
13. Attività a tempo parziale.
1. Le università, sentito il senato degli studenti, possono disciplinare
con propri regolamenti forme di collaborazione degli studenti ad attività
connesse ai servizi resi, con esclusione di quelli inerenti alle attività
di docenza di cui all'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341
(7), allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità
amministrative. L'assegnazione delle predette collaborazioni avviene nei
limiti delle risorse disponibili nel bilancio delle università, con
esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello
Stato, e sulla base di graduatorie annuali formulate secondo i criteri di
merito e reddito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a).
2. La prestazione richiesta allo studente per le collaborazioni di cui al
comma 1 comporta un corrispettivo, esente dall'imposta locale sui redditi
e da quella sul reddito delle persone fisiche. La collaborazione non
configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo
ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. Le università
provvedono alla copertura assicurativa contro gli infortuni.
3. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti
principi:
a) i compensi possono essere assegnati a studenti che abbiano superato
almeno i due quinti degli esami previsti dal piano di studio prescelto con
riferimento all'anno di iscrizione;
b) le prestazioni dello studente non possono superare un numero massimo di
150 ore per ciascun anno accademico;
c) a parità di condizioni del curriculum formativo, prevalgono le
condizioni di reddito più disagiate;
d) al termine di ciascun anno viene fatta una valutazione sull'attività
svolta da ciascun percettore dei compensi e sull'efficacia dei servizi
attivati.
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(7) Riportata al n. C/XLVI.
14. Corsi intensivi.
1. I consigli delle strutture didattiche possono prevedere l'attivazione
di corsi intensivi, a totale carico dei bilanci universitari, al fine di
consentire, anche agli studenti che si trovino in situazioni di
svantaggio, una più efficace fruizione dell'offerta formativa.
2. I corsi di cui al comma 1 sono disciplinati dai regolamenti previsti
all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (7).
3. L'insegnamento nei corsi intensivi è svolto da professori e ricercatori
confermati in ruolo in aggiunta alle attività di docenza previste
dall'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (7), e con le
modalità di cui al comma 3 dello stesso articolo. L'ammontare della
relativa retribuzione è stabilito con i regolamenti di cui al comma 2 del
presente articolo.
4. Corsi intensivi speciali possono essere attivati, secondo le modalità
di cui al presente articolo:
a) per il perseguimento di finalità formative analoghe a quelle previste
per le scuole di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della
legge 19 novembre 1990, n. 341 (7), nelle more dell'emanazione dei
relativi decreti di attuazione di cui all'articolo 9, comma 1, della
stessa legge. Gli studi compiuti nell'ambito di tali corsi possono altresì
essere riconosciuti, totalmente o parzialmente, successivamente
all'attivazione delle predette scuole di specializzazione, ai fini della
prosecuzione degli studi nelle stesse;
b) per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 6, comma 2, della
legge 19 novembre 1990, n. 341 (7);
c) per il recupero linguistico degli studenti stranieri.
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(7) Riportata al n. C/XLVI.
(7) Riportata al n. C/XLVI.
(7) Riportata al n. C/XLVI.
(7) Riportata al n. C/XLVI.
15. Concorso delle università agli altri interventi.
1. Le università possono concorrere agli interventi previsti dai Capi II e
III della presente legge con oneri esclusivamente a carico del proprio
bilancio.
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Capo V - Norme particolari
16. Prestiti d'onore.
1. Agli studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito
individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), possono essere
concessi dalle aziende ed istituti di credito, anche in deroga a
disposizioni di legge e di statuto, prestiti d'onore destinati a sopperire
alle esigenze di ordine economico connesse alla frequenza degli studi.
2. Il prestito d'onore è rimborsato ratealmente, senza interessi, dopo il
completamento o la definitiva interruzione degli studi e non prima
dell'inizio di un'attività di lavoro dipendente o autonomo. La rata di
rimborso del prestito non può superare il 20 per cento del reddito del
beneficiario. Decorsi comunque cinque anni dal completamento o dalla
interruzione degli studi, il beneficiario che non abbia iniziato alcuna
attività lavorativa è tenuto al rimborso del prestito e, limitatamente al
periodo successivo al completamento o alla definitiva interruzione degli
studi, alla corresponsione degli interessi al tasso legale.
3. Le regioni a statuto ordinario disciplinano le modalità per la
concessione dei prestiti d'onore e, nei limiti degli appositi stanziamenti
di bilancio, provvedono alla concessione di garanzie sussidiarie sugli
stessi e alla corresponsione degli interessi, sulla base di criteri
definiti con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome. Le convenzioni che in materia le regioni stipulano
con aziende ed istituti di credito devono disciplinare:
a) i termini di erogazione rateale del prestito in relazione all'inizio
dei corsi e ai livelli di profitto;
b) le penali a carico dell'azienda o dell'istituto di credito per il
ritardo nell'erogazione delle rate del prestito.
4. Ad integrazione delle disponibilità finanziarie destinate dalle regioni
agli interventi di cui al presente articolo, è istituito, per gli anni
1991 e 1992, presso il Ministero, un "Fondo di intervento integrativo per
la concessione dei prestiti d'onore". Il Fondo è ripartito per i medesimi
anni fra le regioni che abbiano attivato le procedure per la concessione
dei prestiti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su
proposta del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome. L'importo assegnato a
ciascuna regione non può essere superiore allo stanziamento destinato
dalla stessa per le finalità di cui al presente articolo (7/a).
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(7/a) La L. 11 febbraio 1992, n. 147 (Gazz. Uff. 21 febbraio 1992, n. 43),
ha disposto che gli interventi previsti dagli articoli 16 e 17 sono
attuati con le medesime modalità e procedure anche per gli anni
successivi. Vedi, anche, l'art. 5, D.L. 21 aprile 1995, n. 120, riportato
al n. A/CXL, il D.P.C.M. 28 luglio 1997, riportato al n. D/XXII, l'art. 1,
L. 14 novembre 2000, n. 338, il D.P.C.M. 28 dicembre 2001 e il D.P.C.M. 10
marzo 2003.
17. Fondo di incentivazione.
1. Il piano triennale di sviluppo dell'università di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 245 (8), al fine di assicurare anche il riequilibrio
dell'offerta formativa ed una più proficua utilizzazione dei servizi di
insegnamento, formula le indicazioni:
a) per l'incentivazione delle iscrizioni ai corsi di studio presso le sedi
ove esistano capacità ricettive non pienamente utilizzate e per la
razionale distribuzione degli studenti tra le sedi presenti nello stesso
ambito territoriale nonché per lo sviluppo delle università istituite
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (9), e successive modificazioni;
b) per la promozione delle iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree
disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario.
2. Ai fini di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero è
istituito, limitatamente agli anni 1991 e 1992, un apposito capitolo di
bilancio, denominato "Fondo per l'erogazione di borse di studio
finalizzate all'incentivazione ed alla razionalizzazione della frequenza
universitaria".
3. Il Fondo di cui al comma 2 è ripartito, per ciascuno degli anni 1991 e
1992, e comunque per il 1992 entro il 31 marzo, tra le università e per i
singoli corsi di studio, tenuto conto delle indicazioni di cui al comma 1,
con decreto del Ministro, sentiti il CUN e la Conferenza permanente dei
rettori. Il decreto indica altresì il numero e l'importo delle borse,
nonché le modalità per il conferimento, che deve comunque avvenire per
concorso.
4. Le università provvedono ad emanare i bandi di concorso che devono
essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale almeno due mesi prima
dell'inizio di ciascun anno accademico e comunque in data non anteriore al
1° agosto.
5. Gli studenti che abbiano presentato domanda di ammissione al concorso
ed abbiano sostenuto le eventuali prove con esito negativo, possono
presentare domanda di iscrizione presso la stessa o altra università anche
oltre i termini previsti dalla normativa vigente, in ogni caso non oltre
il 31 dicembre. Le università sono tenute ad espletare le procedure di
concorso in tempo utile a consentire l'iscrizione ai corsi di studio
prescelti entro il predetto termine (9/a).
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(8) Riportata al n. A/CXIX.
(9) Riportato alla voce Regioni.
(9/a) La L. 11 febbraio 1992, n. 147 (Gazz. Uff. 21 febbraio 1992, n. 43),
ha disposto che gli interventi previsti dagli articoli 16 e 17 sono
attuati con le medesime modalità e procedure anche per gli anni
successivi. Vedi, anche, l'art. 5, D.L. 21 aprile 1995, n. 120, riportato
al n. A/CXL e il D.P.C.M. 28 luglio 1997, riportato al n. D/XXII.
18. Alloggi.
1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4 della legge 5
agosto 1978, n. 457, le regioni predispongono interventi pluriennali per
l'edilizia residenziale universitaria finalizzati alla costruzione,
all'ampliamento, alla ristrutturazione, all'ammodernamento e alla
manutenzione delle strutture destinate ad alloggi per studenti
universitari e alla concessione di contributi alle province ed ai comuni
ove esistano sedi universitarie, per la ristrutturazione di immobili di
loro proprietà da adibire alla medesima destinazione.
2. Per i fini di cui al comma 1, le regioni possono utilizzare quote delle
risorse disponibili per la realizzazione di programmi pluriennali per
l'edilizia residenziale pubblica.
3. Le regioni disciplinano le modalità per l'utilizzazione di alloggi da
parte degli studenti non residenti anche mediante l'erogazione dei
contributi monetari di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a), ovvero
mediante la stipula di apposite convenzioni con cooperative, enti e
soggetti individuali.
4. [Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministro può assegnare
alle università che intendano partecipare ai programmi di edilizia
predisposti dalle regioni una quota dello stanziamento di bilancio
destinato all'edilizia universitaria, per un importo non superiore
complessivamente al 5 per cento dell'intero stanziamento. Gli oneri di
manutenzione degli immobili sono a totale carico delle regioni] (10).
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(10) Comma abrogato dall'art. 1, L. 14 novembre 2000, n. 338.
19. Assistenza sanitaria.
1. Le regioni, nell'ambito della programmazione regionale, possono
stipulare convenzioni con le università per assicurare prestazioni
sanitarie agli studenti all'interno delle sedi universitarie.
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20. Studenti stranieri.
1. Gli studenti di nazionalità straniera fruiscono dei servizi e delle
provvidenze previste dalla presente legge e dalle leggi regionali nei modi
e nelle forme stabilite per i cittadini italiani.
2. Gli studenti di cui al comma 1 fruiscono dei servizi e delle
provvidenze per concorso; essi fruiscono dell'assistenza sanitaria con le
modalità di cui all'articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 23
dicembre 1978, n. 833 (11), e successive modificazioni e integrazioni, ed
all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 (12),
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 (12/a).
3. Gli studenti, cui le competenti autorità statali abbiano riconosciuto
la condizione di apolide o di rifugiato politico, sono equiparati, agli
effetti della presente legge, ai cittadini italiani.
4. Ai fini di cui al comma 3, il Ministero degli affari esteri, entro il
mese di settembre di ciascun anno ed in prima applicazione entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunica alle
regioni quali studenti abbiano diritto alle prestazioni regionali ai sensi
dei commi 2 e 3.
5. Il permesso di soggiorno per gli studenti stranieri, che non siano
lavoratori, fatte salve le norme sull'ingresso ed il soggiorno degli
stranieri, è concesso con riferimento all'anno accademico e può venire
rinnovato solo ove lo studente possegga i requisiti di merito di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a), o previsti da particolari
disposizioni legislative. Sono fatte salve, comunque, le disposizioni
comunitarie in materia.
6. Le università comunicano ogni tre mesi alle questure territorialmente
competenti l'elenco degli studenti stranieri iscritti alle università e
non rientranti nelle categorie di cui al comma 5 e prendono gli opportuni
contatti con il Ministero dell'interno per la eventuale regolarizzazione
delle loro posizioni.
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(11) Riportata alla voce Sanità pubblica.
(12) Riportato alla voce Sanità pubblica.
(12/a) Comma così modificato dall'art. 46, L. 6 marzo 1998, n. 40,
riportata alla voce Sicurezza pubblica. Le modificazioni disposte dal
citato art. 46 sono state confermate dall'art. 47, D.Lgs. 25 luglio 1998,
n. 286, riportato alla stessa voce.
21. Beni immobili e mobili.
1. Alle regioni è concesso l'uso perpetuo e gratuito dei beni immobili
dello Stato e del materiale mobile di qualsiasi natura in essi esistente,
destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli
studi universitari.
2. Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi ai beni di
cui al comma 1, nonché ogni eventuale tributo, sono posti a carico delle
regioni.
3. Alle regioni è concesso l'uso dei beni immobili delle università e del
materiale mobile in essi esistente, destinati esclusivamente alla
realizzazione dei fini istituzionali già propri delle opere universitarie.
4. Per i beni di cui al comma 3, le modalità dell'uso ed il relativo
canone sono determinati, sulla base di una stima del valore dei beni
effettuata dall'ufficio tecnico erariale, con apposita convenzione tra
regione e università da stipularsi entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. L'uso può essere gratuito ove la regione si
assuma tutti gli oneri derivanti dalla proprietà dei beni.
5. Qualora, per qualsiasi ragione, venga meno la destinazione di cui al
presente articolo, i beni devono essere riconsegnati all'università o allo
Stato.
6. Nel caso di beni immobili non destinati esclusivamente alle finalità di
cui ai commi 1 e 3, l'uso di parte degli stessi connesso alla
realizzazione del diritto agli studi universitari è disciplinato con
apposita convenzione tra regione e Stato o tra regione ed università.
7. Le regioni subentrano alle università e alle opere universitarie,
aventi sede nel loro territorio, nei rapporti contrattuali da esse
conclusi con terzi, relativi all'uso dei beni immobili e mobili destinati
alla realizzazione dei fini istituzionali già propri delle opere
universitarie.
8. All'accertamento dei beni di cui ai commi 1, 3 e 6 provvede, per
ciascuna regione sede di università, una commissione nominata dal Ministro
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Le commissioni, composte da rappresentanze paritetiche della regione,
del comune, dell'università, del Ministero e del Ministero delle finanze,
accertano, nel termine di novanta giorni dalla costituzione, la condizione
giuridica dei beni stessi.
10. Lo Stato e le università hanno facoltà di concedere in uso alle
regioni, per i fini indicati nella presente legge, altri immobili mediante
apposite convenzioni. L'uso può essere gratuito ove la regione si assuma
tutti gli oneri derivanti allo Stato o all'università dalla proprietà dei
beni.
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Capo VI - Norme finali
22. Accertamenti.
1. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti per l'attuazione del
diritto agli studi universitari, gli studenti interessati, ove necessario,
sono tenuti a produrre all'ente erogatore un'autocertificazione, ai sensi
dell'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114 (13), attestante le
condizioni economiche proprie e dei componenti il nucleo familiare di
appartenenza, sottoscritta anche dai titolari dei redditi in essa
indicati. Per i relativi controlli fiscali si applicano le vigenti
disposizioni statali.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, gli enti preposti al
diritto agli studi universitari possono richiedere alle intendenze di
finanza l'effettuazione di controlli e verifiche fiscali.
3. Gli organismi che provvedono all'erogazione delle provvidenze
economiche di cui alla presente legge inviano gli elenchi dei beneficiari
delle stesse all'Amministrazione finanziaria. I titolari del nucleo
familiare di appartenenza degli studenti che beneficiano di interventi che
richiedono un accertamento delle condizioni economiche sono inseriti nelle
categorie che vengono assoggettate, ai sensi della vigente normativa, ai
massimi controlli.
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(13) Riportata alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone
giuridiche (Imposte sui).
23. Sanzioni.
1. Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni
statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere proprie o dei
propri congiunti, al fine di fruire dei relativi interventi, è soggetto ad
una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di
importo doppio rispetto a quella percepita e perde il diritto ad ottenere
altre erogazioni per la durata del corso degli studi, salva in ogni caso
l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.
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24. Pubblicità.
1. L'elenco di tutti i beneficiari delle provvidenze di cui alla presente
legge, ripartiti per tipologie di interventi, è pubblicato a cura delle
università, con decorrenza semestrale.
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25. Norma finale. Organismi regionali di gestione.
1. Le regioni conformano la propria legislazione alle norme della presente
legge entro due anni dalla data della sua entrata in vigore. In
particolare, costituiscono per ogni università un apposito organismo di
gestione, dotato di autonomia amministrativa e gestionale, il cui
consiglio di amministrazione è composto da un ugual numero di
rappresentanti della regione e dell'università. Nelle città sedi di più
università, o dove sia comunque opportuno per una maggiore razionalità ed
efficienza della gestione, la legislazione regionale può prevedere e
disciplinare l'aggregazione volontaria delle università al fine della
costituzione di unico organismo di gestione. La regione non può designare
personale universitario quale proprio rappresentante. Metà dei
rappresentanti dell'università sono designati dagli studenti. Il
presidente è nominato dalla regione d'intesa con l'università. Le regioni
possono altresì affidare mediante convenzione la gestione degli interventi
in materia di diritto agli studi universitari alle università, le quali a
tal fine provvedono con apposite norme dei rispettivi statuti.
2. Gli organismi di gestione possono avvalersi, sulla base di apposite
convenzioni che rispettino i criteri pubblici di attribuzione, di servizi
resi da enti, da soggetti individuali o da associazioni e cooperative
studentesche costituite ed operanti nelle università.
3. Restano ferme le vigenti disposizioni concernenti i collegi
universitari legalmente riconosciuti e posti sotto la vigilanza del
Ministero.
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26. Norma abrogativa.
1. Sono abrogate la legge 14 febbraio 1963, n. 80 (14), e successive
modificazioni, nonché le altre disposizioni in contrasto con la presente
legge.
2. Sono fatte salve per l'università della Calabria le specifiche
disposizioni, in materia di diritto agli studi universitari, di cui alla
legge 12 marzo 1968, n. 442 (15).
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(14) Riportata al n. D/XI.
(15) Riportata al n. A/XXVIII.
27. Copertura finanziaria.
1. Per il finanziamento dei Fondi di cui agli articoli 16, comma 4, e 17,
comma 2, è autorizzata negli anni 1991 e 1992, rispettivamente, la spesa
di lire 50 miliardi e di lire 25 miliardi. Al relativo onere per i
medesimi anni 1991 e 1992 si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento
"Diritto allo studio".
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Agg. G.U. 12/06/2003