GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 59 DEL 4/3/1974

D.L. 2 marzo 1974, n. 30 Agg. G.U. 06/03/2003 Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 marzo 1974, n. 59 e convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 16 aprile 1974, n. 114 (Gazz. Uff. 2 maggio 1974, n. 113). (2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto-legge. (1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari: - I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 25 marzo 1996, n. 20; - I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 27 febbraio 1996, n. 48; Circ. 15 maggio 1996, n. 103; Circ. 19 luglio 1997, n. 162. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere all'aumento dei trattamenti minimi di pensione, degli assegni familiari, dell'indennità di disoccupazione e dei trattamenti assistenziali a favore dei cittadini ultrasessantacinquenni, dei ciechi civili, dei sordomuti e dei mutilati ed invalidi civili; Sentito il Consiglio dei Ministri; Decreta: ------------------------ 1. Lavoratori dipendenti. A decorrere dal 1 gennaio 1974 gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso fondo invalidità e vecchiaia per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia sono elevati alla misura unica di L. 42.950, corrispondente al 27,75 per cento del salario medio di fatto degli operai dell'industria. La misura dei trattamenti minimi, determinata ai sensi del precedente comma, è comprensiva, per l'anno 1974, degli aumenti derivanti dall'applicazione della disciplina della perequazione automatica delle pensioni prevista dall'articolo 9 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (3). ------------------------ (3) Riportata al n. A/XXXII. 2. Lavoratori autonomi. A decorrere dal 1 gennaio 1974 gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione di cui al D.P.R. 12 maggio 1972, n. 325 (4), a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali, sono elevati a L. 34.800 (5). Nella misura dei trattamenti minimi stabiliti nel comma precedente sono compresi i miglioramenti previsti, per l'anno 1974, dal decreto citato, nonché gli aumenti derivanti dall'applicazione della perequazione automatica delle pensioni di cui all'art. 19, L. 30 aprile 1969, n. 153 (3). ------------------------ (4) Riportato al n. A/XLI. (5) Per l'elevazione a lire 47.800, vedi l'art. 2, L. 3 giugno 1975, n. 160, riportata al n. A/LI. (3) Riportata al n. A/XXXII. (giurisprudenza) 2-bis. Trattamenti minimi. Il trattamento minimo sulla pensione diretta è garantito anche quando il suo titolare percepisca contemporaneamente una pensione di riversibilità a carico di ogni altro trattamento pensionistico sostitutivo o che abbia dato luogo ad esclusione o ad esonero dell'assicurazione generale obbligatoria invalidità e vecchiaia (6). ------------------------ (6) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 16 aprile 1974, n. 114. (giurisprudenza) 2-ter. Utilizzazione dei contributi accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria ai pensionati delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Il titolare di pensione liquidata a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali ha diritto a liquidare la pensione prevista dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, con la decorrenza di legge, quando tutti i requisiti risultino perfezionati nell'assicurazione stessa indipendentemente dai contributi accreditati nelle gestioni speciali predette. Ai fini del perfezionamento del diritto a pensione nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti sono considerati utili anche i contributi della predetta assicurazione eventualmente utilizzati per la liquidazione della pensione a carico della gestione speciale ovvero di un supplemento di essa. La pensione della gestione speciale per i lavoratori autonomi è revocata con effetto dalla data di decorrenza della pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. Ricorrendo, alla data del decesso del dante causa, le condizioni di cui ai precedenti commi, i superstiti di pensionati a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali hanno diritto a liquidare la pensione di riversibilità nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (6). ------------------------ (6) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 16 aprile 1974, n. 114. (giurisprudenza) 2-quater. Trattamento di riversibilità - Riapertura dei termini. Sono soppressi i termini di decadenza di cui agli articoli 24 e 64 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (3). Le pensioni spettanti ai superstiti di assicurato o di pensionato, di cui ai citati articoli, decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda (6). ------------------------ (3) Riportata al n. A/XXXII. (6) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 16 aprile 1974, n. 114. (giurisprudenza) 2-quinquies. Riliquidazione delle pensioni di vecchiaia e di invalidità. È riaperto per la durata di 180 giorni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge il termine per l'esercizio della facoltà di opzione di cui all'art. 13 della L. 30 aprile 1969, n. 153 (3). In sede di riliquidazione, conseguente all'esercizio della facoltà di cui al comma precedente, sono recuperati i ratei di pensione percepiti a decorrere dal 1 maggio 1968 limitatamente al periodo compreso fra il 1 maggio 1968 e il 30 aprile 1969. Per le domande già definite, il rimborso delle quote di pensione successive al 30 aprile 1969, sospese ai sensi del citato articolo 13 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (3), viene effettuato a domanda degli interessati. È altresì riaperto per la durata di 180 giorni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge il termine per l'esercizio della facoltà di opzione di cui all'art. 4 del D.L. 30 giugno 1972, n. 267 (7), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485. La riliquidazione di cui al presente articolo ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, prodotta ai sensi del presente articolo (8). ------------------------ (3) Riportata al n. A/XXXII. (3) Riportata al n. A/XXXII. (7) Riportato al n. A/XLII. (8) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 16 aprile 1974, n. 114. Per la proroga delle disposizioni contenute nell'art. 2-quinquies, vedi l'art. 34, L. 3 giugno 1975, n. 160, riportata al n. A/LI. Vedi, inoltre, la L. 5 marzo 1977, n. 65, riportata in nota al citato art. 34 e l'art. 2, D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184, riportato alla voce Previdenza sociale. (giurisprudenza) 2-sexies. Riscatto a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina. Le disposizioni di cui alla L. 1 febbraio 1962, n. 35 (9), già prorogate con la L. 17 maggio 1965, n. 179, riguardanti il riconoscimento, a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina, dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore del R.D.L. 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e dei fondi speciali di previdenza sostitutivi della medesima, sono richiamate in vigore senza alcuna scadenza dalla data da cui avrà effetto la presente legge. La facoltà di riscatto ex legge 1 febbraio 1962, n. 35 (9) è estesa ai superstiti dei lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina in qualsiasi epoca deceduti, con gli stessi criteri previsti dalla legge 1 febbraio 1962, n. 35 (9), e sue proroghe. La documentazione idonea a dimostrare il rapporto di lavoro del defunto e la residenza dello stesso dovrà essere presentata dai superstiti con dichiarazioni sostitutive di atto notorio (8). ------------------------ (9) Riportata al n. L/IV. (9) Riportata al n. L/IV. (9) Riportata al n. L/IV. (8) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 16 aprile 1974, n. 114. Per la proroga delle disposizioni contenute nell'art. 2-quinquies, vedi l'art. 34, L. 3 giugno 1975, n. 160, riportata al n. A/LI. Vedi, inoltre, la L. 5 marzo 1977, n. 65, riportata in nota al citato art. 34 e l'art. 2, D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184, riportato alla voce Previdenza sociale. 2-septies. Contributi asili-nido. L'obbligo del versamento del contributo previsto dall'art. 8 della L. 6 dicembre 1971, n. 1044 (10), deve intendersi riferito anche ai datori di lavoro i cui dipendenti sono iscritti a trattamenti di previdenza sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria ovvero che ne abbiano comportato l'esclusione o l'esonero, e deve intendersi escluso per i datori di lavoro che occupano personale addetto ai servizi domestici e familiari e per lo Stato e per gli enti locali territoriali. Il gettito dell'addizionale contributiva di cui al comma precedente è versato dalle gestioni previdenziali interessate direttamente al bilancio dello Stato nei termini e con le modalità di cui all'articolo 9, lettera a), della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 (8). ------------------------ (10) Riportata alla voce Lavoro. (8) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 16 aprile 1974, n. 114. Per la proroga delle disposizioni contenute nell'art. 2-quinquies, vedi l'art. 34, L. 3 giugno 1975, n. 160, riportata al n. A/LI. Vedi, inoltre, la L. 5 marzo 1977, n. 65, riportata in nota al citato art. 34 e l'art. 2, D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184, riportato alla voce Previdenza sociale. 2-octies. Riscatto di periodi di lavoro all'estero. Nei casi previsti dall'art. 51, secondo comma, della L. 30 aprile 1969, n. 153 (10/a), l'onere del riscatto, determinato con le modalità di cui all'art. 13 della L. 12 agosto 1962, n. 1338 (11), è ridotto del cinquanta per cento (8). ------------------------ (10/a) Riportata al n. A/XXXII. (11) Riportata al n. A/XV. (8) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 16 aprile 1974, n. 114. Per la proroga delle disposizioni contenute nell'art. 2-quinquies, vedi l'art. 34, L. 3 giugno 1975, n. 160, riportata al n. A/LI. Vedi, inoltre, la L. 5 marzo 1977, n. 65, riportata in nota al citato art. 34 e l'art. 2, D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184, riportato alla voce Previdenza sociale. (giurisprudenza) 2-novies. Riscatto laurea. Il periodo di corso di laurea è riscattabile con le norme e le modalità di cui all'articolo 13 della L. 12 agosto 1962, n. 1338 (11). L'onere del riscatto è ridotto del cinquanta per cento (11/a). L'articolo 50 della L. 30 aprile 1969, n. 153 (10/a), e successive modificazioni, è abrogato (8) (11/b) (11/c). ------------------------ (11) Riportata al n. A/XV. (11/a) Vedi, anche, l'art. 2, L. 1 ottobre 1982, n. 694, riportata al n. A/LXXVII. Con D.M. 29 febbraio 1988 (Gazz. Uff. 18 marzo 1988, n. 65) sono state determinate le tariffe per il calcolo della riserva matematica di cui all'art. 50 della L. 30 aprile 1969, n. 153, sostituito dall'art. 2-novies aggiunto dalla legge di conversione 16 aprile 1974, n. 114, relativa ai trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi, e sono state approvate le relative istruzioni. La Corte costituzionale, con sentenza 22 gennaio-3 febbraio 1992, n. 27 (Gazz. Uff. 12 febbraio 1992, n. 7 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del comma primo dell'art. 2-novies, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata degli studi per il conseguimento del diploma di educazione fisica rilasciato da uno degli Istituti superiori a ciò demandati. Con successiva sentenza 24 gennaio-5 febbraio 1996, n. 20 (Gazz. Uff. 14 febbraio 1996, n. 7 - Serie speciale), la stessa Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2-novies, primo comma, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata del corso legale degli studi per il conseguimento dei diplomi di grado universitario quando il titolo sia richiesto quale condizione per lo svolgimento di una determinata attività. (10/a) Riportata al n. A/XXXII. (8) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 16 aprile 1974, n. 114. Per la proroga delle disposizioni contenute nell'art. 2-quinquies, vedi l'art. 34, L. 3 giugno 1975, n. 160, riportata al n. A/LI. Vedi, inoltre, la L. 5 marzo 1977, n. 65, riportata in nota al citato art. 34 e l'art. 2, D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184, riportato alla voce Previdenza sociale. (11/b) La Corte costituzionale, con sentenza 28 maggio-10 giugno 1993, n. 275 (Gazz. Uff. 16 giugno 1993, n. 25 Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2-novies, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata degli studi per il conseguimento del diploma di assistente sociale rilasciato da una scuola universitaria diretta a fini speciali. (11/c) Con sentenza 29-31 maggio 1995, n. 208 (Gazz. Uff. 7 giugno 1995, n. 24 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2-novies, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata degli studi per il conseguimento del diploma di tecnico in audiometria, fonologopedia e audioprotesi rilasciato da una scuola universitaria diretta a fini speciali, quando il titolo sia richiesto quale condizione necessaria per lo svolgimento di una determinata attività. 2-decies. Prima liquidazione a titolo di anticipazione sulle prestazioni pensionistiche. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di calcolo delle pensioni, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a corrispondere, in favore di coloro nei cui confronti sia stato accertato il diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, un trattamento pensionistico di prima liquidazione a titolo di anticipazione sulla prestazione definitiva spettante. Il trattamento di prima liquidazione è determinato: a) in un importo pari al trattamento minimo in vigore alla data di decorrenza della prestazione, sempreché ne ricorrano le condizioni, ove il lavoratore faccia valere negli ultimi dodici mesi di contribuzione acquisita agli atti o documentata dagli interessati - con esclusione di quanto corrisposto nello stesso periodo a titolo di gratifica annuale o periodica o di conguagli di retribuzione dovuti a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo una retribuzione media inferiore al limite minimo della nona classe delle tabelle A e B allegate al D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (11/d), per la liquidazione della pensione di anzianità, della quattordicesima classe delle predette tabelle per la pensione di vecchiaia ovvero della trentesima classe delle tabelle stesse per la pensione di invalidità; b) in un trattamento pari alla somma che si ottiene applicando alla retribuzione media degli ultimi dodici mesi di cui alla precedente lettera a) diminuita del 15 per cento - con esclusione di quanto corrisposto nello stesso periodo a titolo di gratificazione annuale o periodica o di conguagli di retribuzione dovuti a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo - la percentuale di commisurazione di cui alle tabelle B e C allegate alla L. 30 aprile 1969, n. 153 (11/e), in corrispondenza all'anzianità di contribuzione, ove il lavoratore faccia valere, negli ultimi dodici mesi di contribuzione acquisita agli atti o documentata dagli interessati una retribuzione media - al netto delle gratificazioni o conguagli di cui sopra superiore al limite massimo dell'ottava classe delle tabelle A e B allegate al D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (12), per la liquidazione della pensione di anzianità, della tredicesima classe delle predette tabelle per la pensione di vecchiaia ovvero della ventinovesima classe delle tabelle medesime per la pensione di invalidità. Sulle pensioni di prima liquidazione dovranno essere corrisposte le maggiorazioni per carichi familiari di cui all'art. 21, L. 21 luglio 1965, n. 903 (13), e successive modificazioni, per il coniuge, per i figli minori conviventi e per i figli inabili, per i quali il relativo diritto sia accertabile sulla base degli atti e, ove trattisi di minori, il diritto stesso non venga meno, per compimento dell'età, entro un periodo non inferiore a 12 mesi dalla data di decorrenza della pensione. Le somme che in sede di liquidazione definitiva dovessero risultare erogate in eccedenza, saranno recuperate sugli importi effettivamente spettanti, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 69, primo e secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 (14). ------------------------ (11/d) Riportato al n. A/XXIX. (11/e) Riportata al n. A/XXXII. (12) Riportato al n. A/XXIX. (13) Riportata al n. A/XXII. (14) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 16 aprile 1974, n. 114. 2-undecies. Dichiarazione concernente i periodi di lavoro assoggettati all'obbligo assicurativo. Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare, a richiesta del lavoratore o dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, una dichiarazione dalla quale risultino i periodi di lavoro assoggettati all'obbligo di assicurazione sociale per i quali non sia intervenuta la prescrizione decennale di cui all'articolo 41, L. 30 aprile 1969, n. 153 (15), e le retribuzioni corrisposte negli ultimi dodici mesi. Tale dichiarazione, rilasciata su apposito modulo predisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, produce effetti anche rispetto a quanto disposto dall'art. 23-ter, L. 11 agosto 1972, n. 485 (16), nonché dall'art. un., L. 2 aprile 1958, n. 322 (17), e successive integrazioni. Ai fini della liquidazione delle prestazioni pensionistiche nei confronti dei lavoratori agricoli, le commissioni locali per la manodopera in agricoltura sono autorizzate a rilasciare dichiarazioni attestanti l'attività lavorativa svolta nei periodi per i quali non sono ancora operanti gli elenchi nominativi. Tali dichiarazioni producono effetti anche rispetto a quanto disposto dall'articolo 23-ter della legge 11 agosto 1972, n. 485 (14). ------------------------ (15) Riportata al n. L/IV. (16) Ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 30 giugno 1972, n. 267, riportato al n. A/XLII. (17) Riportata al n. A/XIV. (14) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 16 aprile 1974, n. 114. (giurisprudenza) 2-duodecies. Liquidazione della pensione. Gli uffici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale qualora nel corso dell'istruttoria di una domanda di pensione di invalidità accertino che il lavoratore interessato è in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità, dovranno direttamente procedere alla liquidazione di tali prestazioni (14). ------------------------ (14) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 16 aprile 1974, n. 114. (giurisprudenza) 3. Pensione sociale. (18). ------------------------ (18) Sostituisce, a decorrere dal 1 gennaio 1974, i primi tre commi dell'art. 26, L. 30 aprile 1969, n. 153, riportata al n. A/XXXII, e sostituisce, altresì, con due commi il sesto comma del citato art. 26. Vedi, anche, l'art. 3, L. 3 giugno 1975, n. 160, riportata al n. A/LI. 3-bis. Assicurazione facoltativa. Ai titolari di rendita liquidata o da liquidare nell'assicurazione facoltativa, di cui al titolo IV del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 (19), convertito, con modificazioni, nella L. 6 aprile 1936, n. 1155, è concessa, a domanda, una integrazione in misura pari alla differenza tra l'importo della rendita e quello della pensione sociale di cui all'art. 26 della L. 30 aprile 1969, n. 153 (11/e), e successive modificazioni ed integrazioni. L'integrazione di cui al comma precedente è corrisposta con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e fino al raggiungimento dell'età prevista per il conseguimento del diritto alla pensione sociale, sempreché i titolari di rendita si trovino nelle condizioni economiche richieste per la concessione della pensione sociale medesima ed abbiano instaurato il rapporto assicurativo anteriormente al 1 marzo 1974. A favore dei titolari di rendita di cui al primo comma si applica, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'articolo 2-bis della legge 11 agosto 1972, n. 485 (16). Gli oneri derivanti dalla corresponsione della integrazione di cui al primo comma sono assunti dal Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti (14). ------------------------ (19) Riportato alla voce Previdenza sociale. (11/e) Riportata al n. A/XXXII. (16) Ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 30 giugno 1972, n. 267, riportato al n. A/XLII. (14) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 16 aprile 1974, n. 114. (giurisprudenza) 4. Maggiorazioni delle pensioni. Con effetto dal 1 gennaio 1974, ai titolari delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti nonché ai beneficiari degli assegni di cui all'art. 11, L. 5 novembre 1968, n. 1115 (20), e successive modificazioni ed integrazioni, competono per le persone di cui all'art. 21, L. 21 luglio 1965, n. 903 (13), e all'art. 5, L. 11 agosto 1972, n. 485 (16), in luogo delle quote di maggiorazione, gli assegni familiari di cui al testo unico approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (21), e successive modificazioni. Gli assegni familiari corrisposti ai sensi del precedente comma sono a carico della Cassa unica per gli assegni familiari. Restano ferme le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46, L. 30 aprile 1969, n. 153 (11/e). ------------------------ (20) Riportata alla voce Lavoro. (13) Riportata al n. A/XXII. (16) Ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 30 giugno 1972, n. 267, riportato al n. A/XLII. (21) Riportato alla voce Assegni familiari. (11/e) Riportata al n. A/XXXII. (giurisprudenza) 4-bis. Maggiorazioni delle pensioni per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani e commercianti. A decorrere dal 1 gennaio 1974 la misura delle quote di maggiorazione delle pensioni per familiari a carico, erogate dalle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali di cui all'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (13), non può essere inferiore a L. 4.580 mensili (14). ------------------------ (13) Riportata al n. A/XXII. (14) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 16 aprile 1974, n. 114. 5. Ciechi civili. La pensione, non riversibile, spettante ai ciechi civili di cui all'art. 1 della L. 27 maggio 1970, n. 382 (22), è aumentata: da L. 38.000 a L. 51.000 mensili per i ciechi assoluti; da L. 25.000 a L. 38.000 mensili per coloro che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione. La pensione, non riversibile, di cui all'articolo 2 della citata legge, è determinata nelle seguenti misure: L. 28.500 mensili per i ciechi assoluti; L. 24.500 mensili per i ciechi aventi un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione. L'assegno di cui all'art. 6, L. 27 maggio 1970, n. 382 (22), modificata dall'art. 23, L. 11 agosto 1972, n. 485, è aumentato da L. 22.000 a L. 35.000. L'indennità di accompagnamento ai ciechi civili di cui agli articoli 4 e 7 della L. 27 maggio 1970, n. 382 (22), fissata in L. 22.000 dalla L. 16 aprile 1974, n. 114, è elevata a L. 35.000 (23). ------------------------ (22) Riportata alla voce Ciechi civili. (22) Riportata alla voce Ciechi civili. (22) Riportata alla voce Ciechi civili. (23) Così sostituito, a decorrere dal 1 gennaio 1975, dall'art. 4, L. 3 giugno 1975, n. 160, riportata al n. A/LI. (giurisprudenza) 6. Condizioni economiche per le provvidenze ai ciechi civili. La pensione non riversibile e l'assegno a vita di cui al precedente art. 5 spettano ai ciechi civili, sempre che gli interessati non risultino possessori di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalità di riscossione dell'imposta medesima, per un ammontare superiore a L. 1.320.000 annue (24). (25). ------------------------ (24) Vedi, ora, l'art. 1 e l'art. 3-bis, D.L. 23 dicembre 1976, n. 850, riportato al n. A/LVI, nonché l'art. 14-septies, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, riportato alla voce Sanità pubblica. (25) Seguivano due commi soppressi dalla legge di conversione 16 aprile 1974, n. 114. 7. Mutilati ed invalidi civili. La pensione di inabilità di cui all'art. 12 della L. 30 marzo 1971, n. 118 (26), in favore dei mutilati ed invalidi civili nei cui confronti sia accertata una totale inabilità lavorativa, è elevata a L. 494.000 annue. Gli importi di L. 25.000, di cui al terzo comma del citato art. 12, sono elevati a L. 38.000. L'assegno mensile in favore dei mutilati ed invalidi civili, di cui all'art. 13 della citata legge, modificato dall'art. 22 della L. 11 agosto 1972, n. 485 (27), è elevato a L. 35.000 mensili. L'assegno a favore dei mutilati ed invalidi civili di cui all'art. 17, L. 30 marzo 1971, n. 118 (26), modificato dall'art. 22, L. 11 agosto 1972, n. 485 (27), è elevato a L. 35.000 mensili (27/a). ------------------------ (26) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori. (27) Ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 30 giugno 1972, n. 267, riportato al n. A/XLII. (26) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori. (27) Ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 30 giugno 1972, n. 267, riportato al n. A/XLII. (27/a) Così sostituito, dal 1 gennaio 1975, dall'art. 5, L. 3 giugno 1975, n. 160, riportata al n. A/LI. (giurisprudenza) 8. Condizioni economiche per le provvidenze ai mutilati ed invalidi civili. Le condizioni economiche per la concessione della pensione d'invalidità e per l'assegno mensile di cui al precedente art. 7 ai mutilati ed invalidi civili, cittadini italiani residenti nel territorio nazionale, sono quelli previsti nel precedente art. 3, per la concessione della pensione sociale. L'assegno di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili di età inferiore ai 18 anni, non deambulanti, di cui al precedente art. 7, è attribuito ed erogato al legale rappresentante del minore, a condizione che il rappresentante stesso non risulti possessore di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalità di riscossione dell'imposta medesima, per un ammontare superiore a L. 1.320.000 annue (24). ------------------------ (24) Vedi, ora, l'art. 1 e l'art. 3-bis, D.L. 23 dicembre 1976, n. 850, riportato al n. A/LVI, nonché l'art. 14-septies, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, riportato alla voce Sanità pubblica. 9. Aumento assegno mensile a favore dei sordomuti. A decorrere dal 1 gennaio 1975, l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti, di cui all'art. 1, L. 26 maggio 1970, n. 381 (27/b), modificato dall'art. 23, D.L. 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella L. 11 agosto 1972, n. 485 (27), è elevato a L. 38.000 mensili. Con effetto dalla stessa data l'importo di lire 12.000 di cui al quarto comma del predetto articolo 1 è elevato a L. 38.000 mensili (28). ------------------------ (27/b) Riportata alla voce Assistenza e beneficenza pubblica. (27) Ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 30 giugno 1972, n. 267, riportato al n. A/XLII. (28) Così sostituito dal 1 gennaio 1975, dall'art. 6, L. 3 giugno 1975, n. 160, riportata al n. A/LI. 10. Condizioni economiche per le provvidenze ai sordomuti. L'assegno mensile di assistenza di cui al precedente art. 9 spetta ai sordomuti cittadini italiani residenti nel territorio nazionale, sempre che gli interessati non risultino possessori di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalità di riscossione dell'imposta medesima per un ammontare superiore a lire 1.320.000 annue (24). ------------------------ (24) Vedi, ora, l'art. 1 e l'art. 3-bis, D.L. 23 dicembre 1976, n. 850, riportato al n. A/LVI, nonché l'art. 14-septies, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, riportato alla voce Sanità pubblica. 11. Documentazione per l'accertamento delle condizioni economiche. Le domande per la concessione delle provvidenze previste dagli articoli 3, 5, 7 e 9 del presente decreto devono essere corredate da una dichiarazione dell'interessato e da questi sottoscritta, concernente la sussistenza delle condizioni economiche richiesta dalla legge per l'erogazione, sui moduli conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze da emanare entro il mese di ottobre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (28/a). Gli accertamenti delle condizioni economiche per la concessione delle provvidenze di cui al primo comma, sono richiesti trasmettendo di ufficio i sopraindicati moduli ai competenti uffici finanziari. Per le provvidenze da erogare ai sensi del presente decreto nel corso dell'anno 1974 e fino a quando non sarà emanato il decreto di cui al primo comma gli accertamenti relativi al possesso di redditi sono compiuti in relazione alle norme vigenti nell'anno 1973. ------------------------ (28/a) Con D.M. 22 ottobre 1974 (Gazz. Uff. 29 ottobre 1974, n. 282) è stato approvato il modello per la dichiarazione concernente le condizioni economiche ai fini dell'ammissione ai trattamenti previdenziali ed assistenziali. (giurisprudenza) 12. Assistenza sanitaria invalidi civili. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto, l'assistenza sanitaria di cui all'art. 2-bis del D.L. 30 giugno 1972 n. 267 (29), quale risulta dalla legge di conversione 11 agosto 1972, numero 485 (29/a), è estesa: ai ciechi civili beneficiari di una o più provvidenze previste dalla L. 27 maggio 1970, n. 382 (29/b); agli invalidi civili beneficiari di una delle provvidenze di cui alla L. 30 marzo 1971, n. 118 (29/c), ed ai sordomuti beneficiari della provvidenza di cui alla L. 26 maggio 1970, n. 381 (29/d), sempreché l'assistenza stessa non spetta ad altro titolo. Continua ad essere a carico del Ministero della sanità l'assistenza di cui al secondo e terzo comma dell'art. 3. L. 30 marzo 1971, n. 118 (29/c), a favore dei mutilati ed invalidi civili ricoverati che non fruiscano di quella di cui al precedente comma o non ne abbiano diritto ad altro titolo. Con la stessa decorrenza sono abrogati il settimo ed ottavo comma dell'art. 9 della legge 27 maggio 1970, n. 382 (29/b). All'onere derivante all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alle Casse mutue di malattia di Trento e Bolzano dalla attuazione delle norme di cui al primo comma del precedente articolo, si provvede col contributo dello Stato previsto dall'art. 2-bis del D.L. 30 giugno 1972, n. 267 (29/b), che, a partire dall'anno finanziario 1975, è elevato a L. 65 miliardi. ------------------------ (29) Riportato al n. A/XLII. (29/a) Vedi nota 27 all'art. 7. (29/b) Riportata alla voce Ciechi civili. (29/c) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori. (29/d) Riportata alla voce Assistenza e beneficenza pubblica. (29/c) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori. (29/b) Riportata alla voce Ciechi civili. (29/b) Riportata alla voce Ciechi civili. (giurisprudenza) 13. Indennità di disoccupazione ordinaria. A decorrere dal 1 gennaio 1974, la misura dell'indennità giornaliera di disoccupazione, di cui all'art. 5 del D.L. 29 marzo 1966, n. 129 (30), convertito, con modificazioni, nella L. 26 maggio 1966, n. 310, ivi comprese le indennità poste in pagamento nell'anno medesimo in favore degli operai agricoli e riferite al 1973, è elevata a L. 800 (30/a). ------------------------ (30) Riportato alla voce Assegni familiari. (30/a) Per la misura dell'indennità giornaliera, vedi l'art. 7, D.L. 21 marzo 1988, n. 86, riportato alla voce Lavoro. La Corte costituzionale, con sentenza 21-27 aprile 1988, n. 497 (Gazz. Uff. 4 maggio 1988, n. 18 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13, per la parte in cui non prevede un meccanismo di adeguamento del valore monetario ivi indicato. 14. Assegni familiari. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1974, le misure degli assegni familiari previste dalle tabelle A) B) e C) allegate al testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (30), e successive modificazioni ed integrazioni, sono così modificate: tabella A): per ciascun figlio lire 1.860 settimanali; per il coniuge lire 1.860 settimanali; tabelle B e C): per ciascun figlio lire 8.060 mensili; per il coniuge lire 8.060 mensili (30/b). Gli importi di cui al precedente comma e quelli per gli altri familiari a carico, nonché le maggiorazioni della pensione, sostitutive degli assegni familiari, sono aumentati del 10 per cento nei confronti di coloro che sono assoggettati a ritenuta alla fonte (30/c). Ai fini della spesa di cui al comma precedente è autorizzata, a partire dall'anno 1974, l'erogazione a carico del bilancio dello Stato, di un contributo annuo di lire 80 miliardi a favore della Cassa unica per gli assegni familiari (31). ------------------------ (30) Riportato alla voce Assegni familiari. (30/b) Per le nuove misure, vedi l'art. 1, L. 26 maggio 1975, n. 161, riportata alla voce Assegni familiari. (30/c) Vedi, ora, l'art. 2, D.P.R. 30 giugno 1976, n. 447, riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposta sui). (31) Comma aggiunto dalla legge di conversione 16 aprile 1974, n. 114. 14-bis. - La misura degli assegni familiari in favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, prevista dalla L. 30 giugno 1971, n. 509 (30), per ciascun figlio e persone equiparate a carico è elevata a lire 79.000 annue a decorrere dal 1 gennaio 1975. Il concorso dello Stato di cui all'art. 2 della, stessa L. 30 giugno 1971, n. 509 (30), è fissato in lire 55 miliardi per ciascuno degli anni 1974 e 1975; in lire 70 miliardi per l'anno 1976 e in lire 80 miliardi annui a partire dall'anno 1977 (31/a). ------------------------ (30) Riportato alla voce Assegni familiari. (30) Riportato alla voce Assegni familiari. (31/a) Comma così sostituito dall'art. 4, L. 26 maggio 1975, n. 161, riportata alla voce Assegni familiari. 15. Requisiti per gli assegni familiari. (32). ------------------------ (32) Sostituisce l'art. 4, D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, riportato alla voce Assegni familiari. (giurisprudenza) 16. Incompatibilità degli assegni familiari con altri trattamenti di famiglia. Gli assegni familiari relativi a pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e le quote di maggiorazione per carichi familiari delle pensioni a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi previsti per le persone di cui agli articoli 21 della L. 21 luglio 1965, numero 903 (33), e successive modificazioni, e 5 della L. 11 agosto 1972, n. 485 (29/a), spettano una sola volta per uno stesso beneficiario e non sono compatibili con gli assegni familiari e con altri trattamenti di famiglia comunque denominati, a chiunque spettanti in forza di legge, per lo stesso beneficiario. Qualora sussista per lo stesso familiare il diritto a trattamenti diversi, ferma restando l'erogazione della maggiorazione della pensione, spetta anche l'assegno familiare o il diverso trattamento di famiglia limitatamente alla differenza risultante tra la precedente prestazione e l'importo dell'assegno familiare (34). La disposizione di cui al precedente comma si applica anche per i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nei limiti della prescrizione vigente in materia di assegni familiari. Il presente articolo si applica anche ai lavoratori anziani, titolari dell'assegno di cui all'art. 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 (35), e successive modificazioni. ------------------------ (33) Riportata al n. A/XXII. (29/a) Vedi nota 27 all'art. 7. (34) Comma sostituito dalla L. 16 aprile 1974, n. 114. (35) Riportata alla voce Lavoro. (giurisprudenza) 16-bis. Prescrizione degli assegni familiari. (36). Il termine di prescrizione di cui agli articoli 32 e 47 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (37), è elevato a cinque anni. La disposizione di cui al primo comma dell'articolo 23 del testo unico sugli assegni familiari, nel testo modificato dal presente articolo, nonché la disposizione di cui al quarto capoverso, del presente articolo, si applicano anche alle prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge (38). ------------------------ (36) Il primo comma che si omette, sostituisce l'articolo 23, D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797. (37) Riportato alla voce Assegni familiari. (38) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 16 aprile 1974, n. 114. 16-ter. Valutazione dei periodi di aspettativa ai fini degli assegni familiari. I periodi di aspettativa previsti dall'articolo 31, L. 20 maggio 1970, n. 300 (39), e i permessi spettanti a norma degli articoli 23 e 32 della stessa legge, sono considerati come periodi di effettivo lavoro ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari di cui al T.U. 30 maggio 1955, numero 797 (37), o della corresponsione di altri trattamenti per i familiari a carico comunque denominati (38). ------------------------ (39) Riportata alla voce Lavoro. (37) Riportato alla voce Assegni familiari. (38) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 16 aprile 1974, n. 114. TITOLO II Finanziamenti (giurisprudenza) 17. Lavoratori dipendenti. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1974, il contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo pensioni lavoratori dipendenti è fissato nella misura del 20,10 per cento della retribuzione imponibile, di cui il 13,45 per cento a carico del datore di lavoro ed il 6,65 per cento a carico del lavoratore. Con la stessa decorrenza, il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro e dai lavoratori del settore agricolo è fissato nella misura del 7,10 per cento delle retribuzioni determinate con le modalità di cui all'art. 28, D.P.R. 27 aprile 1968, n. 48 (40). La stessa aliquota si applica inoltre alle imprese di pesca di cui all'art. 11, L. 14 luglio 1965, n. 963 (41), munite del permesso della pesca costiera locale o ravvicinata di cui all'art. 9, D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 (41), nonché ai pescatori di cui alla L. 13 marzo 1958, n. 250 (41), sempreché non godano dei benefici di cui all'art. 14, L. 22 febbraio 1973, n. 27 (40). Tale contributo è ripartito tra i datori di lavoro ed i lavoratori nella misura, rispettivamente, del 4,75 e 2,35 per cento (40). La misura del contributo di cui ai precedenti commi è comprensiva dell'aliquota addizionale contributiva dello 0,10 per cento dovuta dai datori di lavoro ai sensi dell'art. 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 (39), per il finanziamento degli asili nido comunali e dello 0,20 per cento, il cui gettito in base all'art. 1 della legge 24 ottobre 1966 n. 934 (42) è devoluto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie. ------------------------ (40) Gli attuali commi secondo, terzo e quarto così sostituiscono l'originario comma secondo per effetto della legge di conversione 16 aprile 1974, n. 114. La L. 9 dicembre 1977, n. 962 (Gazz. Uff. 3 gennaio 1978, n. 2), ha effettuato l'interpretazione autentica del presente comma con il seguente articolo unico: "Articolo unico. - Con l'espressione "sempreché non godano dei benefici di cui all'art. 14 della L. 22 febbraio 1973, n. 27" contenuta nel terzo comma dell'art. 17 del D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella L. 16 aprile 1974, n.114, si intende che l'applicazione dell'aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nella misura prevista dallo stesso art. 17, e successive modificazioni e integrazioni, comporta l'esclusione dai benefici di cui all'art 14 della L. 22 febbraio 1973, n. 27. L'aliquota di cui sopra si calcola sulle tabelle della gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara a partire dal 1 gennaio 1976". Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 30 gennaio 1978, n. 15, riportato alla voce Lavoro. (41) Riportato alla voce Pesca. (41) Riportato alla voce Pesca. (41) Riportato alla voce Pesca. (40) Gli attuali commi secondo, terzo e quarto così sostituiscono l'originario comma secondo per effetto della legge di conversione 16 aprile 1974, n. 114. La L. 9 dicembre 1977, n. 962 (Gazz. Uff. 3 gennaio 1978, n. 2), ha effettuato l'interpretazione autentica del presente comma con il seguente articolo unico: "Articolo unico. - Con l'espressione "sempreché non godano dei benefici di cui all'art. 14 della L. 22 febbraio 1973, n. 27" contenuta nel terzo comma dell'art. 17 del D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella L. 16 aprile 1974, n.114, si intende che l'applicazione dell'aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nella misura prevista dallo stesso art. 17, e successive modificazioni e integrazioni, comporta l'esclusione dai benefici di cui all'art 14 della L. 22 febbraio 1973, n. 27. L'aliquota di cui sopra si calcola sulle tabelle della gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara a partire dal 1 gennaio 1976". Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 30 gennaio 1978, n. 15, riportato alla voce Lavoro. (40) Gli attuali commi secondo, terzo e quarto così sostituiscono l'originario comma secondo per effetto della legge di conversione 16 aprile 1974, n. 114. La L. 9 dicembre 1977, n. 962 (Gazz. Uff. 3 gennaio 1978, n. 2), ha effettuato l'interpretazione autentica del presente comma con il seguente articolo unico: "Articolo unico. - Con l'espressione "sempreché non godano dei benefici di cui all'art. 14 della L. 22 febbraio 1973, n. 27" contenuta nel terzo comma dell'art. 17 del D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella L. 16 aprile 1974, n.114, si intende che l'applicazione dell'aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nella misura prevista dallo stesso art. 17, e successive modificazioni e integrazioni, comporta l'esclusione dai benefici di cui all'art 14 della L. 22 febbraio 1973, n. 27. L'aliquota di cui sopra si calcola sulle tabelle della gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara a partire dal 1 gennaio 1976". Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 30 gennaio 1978, n. 15, riportato alla voce Lavoro. (39) Riportata alla voce Lavoro. (42) Riportata alla voce Malattie (Assicurazione obbligatoria contro le). 17-bis. Lavoratori dello spettacolo. Per far fronte agli oneri riguardanti i trattamenti minimi di pensione previsti dal presente decreto, i contributi a percentuale dovuti per il finanziamento del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo di cui al secondo comma dell'art. 2 del D.P.R. 31 dicembre 1971, numero 1420 (43), sono rispettivamente elevati a 15,70 per cento e 14,95 per cento. L'assegno provvisorio integrativo non spetta ai lavoratori dello spettacolo che optino per la pensione liquidata in base alle norme di cui al D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420 (38). ------------------------ (43) Riportato alla voce Lavoratori dello spettacolo (Ente di previdenza e di assistenza per i). (38) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 16 aprile 1974, n. 114. 18. Artigiani e commercianti. Il contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dagli artigiani ai sensi dell'art. 4 della L. 4 luglio 1959, n. 463 (44), e dagli esercenti attività commerciali ai sensi dell'art. 10 della L. 22 luglio 1966, n. 613 (45), è stabilito, con decorrenza dal 1 gennaio 1974, nella misura di L. 2.500 mensili (46). ------------------------ (44) Riportata al n. B/I. (45) Riportata al n. A/XXIII. (46) Articolo così modificato dalla legge di conversione 16 aprile 1974, n. 114. 19. Lavoratori agricoli. Il contributo dovuto per l'adeguamento delle pensioni dai coltivatori diretti, nonché dai mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, è stabilito, con decorrenza dal 1 gennaio 1974, nella misura di L. 94 per ogni giornata di iscrizione nella gestione speciale di cui alla legge 26 ottobre 1957, numero 1047 (47), e successive modificazioni (48). Con la stessa decorrenza il contributo base dovuto per le donne e i ragazzi, per ogni giornata di iscrizione nella gestione predetta, è fissato nella stessa misura prevista per gli uomini. ------------------------ (47) Riportata al n. C/I. (48) Comma così modificato dalla legge di conversione 16 aprile 1974, n. 114. (giurisprudenza) 20. Aliquota contributiva dovuta alla Cassa unica assegni familiari. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1974, l'aliquota del contributo dovuto alla Cassa unica per gli assegni familiari dai datori di lavoro di cui alle tabelle A), B) e C), allegate al testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (37), è fissata nelle seguenti misure della retribuzione lorda calcolata ai sensi dell'art. 12 della L. 30 aprile 1969, n. 153 (49): 1) 5,15 per cento a carico dei datori di lavoro artigiani e commercianti iscritti nei relativi elenchi nominativi per l'assicurazione di malattia di cui rispettivamente, alle leggi 29 dicembre 1956, n. 1533 (50), e 27 novembre 1960, n. 1397 (50), e successive modificazioni ed integrazioni (50/a); 2) 5,15 per cento a carico dei datori di lavoro titolari di imprese agricole, salvo quelli indicati nel successivo punto 3); 3) 3,50 per cento a carico dei datori di lavoro titolari di imprese agricole iscritti negli elenchi nominativi per l'assicurazione di malattia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni di cui alla L. 22 novembre 1954, n. 1136 (50), e successive modifiche e integrazioni. Tale aliquota si applica altresì alle cooperative agricole e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale - sezione agricola - ai sensi del D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, numero 1577 (51), ivi compresi quelli che provvedono alla trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici dei propri soci. La stessa aliquota si applica inoltre alle imprese di pesca di cui all'art. 11 della L. 14 luglio 1965, n. 963 (52), munite del permesso della pesca costiera locale o ravvicinata di cui all'art. 9 del 2 ottobre 1968, n. 1639 (52), nonché ai pescatori di cui alla L. 13 marzo 1958, n. 250 (53); 4) 5 per cento per le rimanenti cooperative e loro consorzi, qualunque sia l'attività esercitata, allorché le stesse risultino iscritte nei registri prefettizi o nello schedario generale delle cooperative ai sensi del D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 (51), e successive modifiche ed integrazioni (53); 5) 7,50 per cento a carico di tutti gli altri datori di lavoro (53/a). Per i datori di lavoro titolari di aziende industriali ed artigiane tessili, fino alla scadenza prevista dall'art. 20, primo comma, della L. 1 dicembre 1971, n. 1101, l'aliquota del contributo è fissata nella misura del 4,85 per cento. Le aliquote contributive di cui sopra possono essere variate, in relazione alle esigenze finanziarie delle gestioni, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica. A decorrere dal 1 gennaio 1974, all'accertamento e alla riscossione dei contributi dovuti per tutti gli operai dipendenti dai datori di lavoro, indicati nei punti 2) e 3) del primo comma del presente articolo, si provvede mediante la procedura vigente per la contribuzione agricola unificata. Per gli operai di cui al comma precedente la aliquota contributiva per la Cassa unica per gli assegni familiari è calcolata sulla retribuzione determinata ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (54). A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1974, sono abrogati il secondo comma dell'art. 20 della legge 1 dicembre 1971, n. 1101 (55), e l'art. 67 del testo unico delle norme sugli assegni familiari nella parte che risulta incompatibile con il presente articolo e le norme che stabiliscono un limite massimo di retribuzione ai fini del calcolo dei contributi dovuti alla Cassa unica assegni familiari e alla Cassa integrazione guadagni (56). ------------------------ (37) Riportato alla voce Assegni familiari. (49) Riportata al n. A/XXXII. (50) Riportata alla voce Malattie (Assicurazione obbligatoria contro le). (50) Riportata alla voce Malattie (Assicurazione obbligatoria contro le). (50/a) Per l'interpretazione autenticata del n. 1 del primo comma dell'art. 20, vedi l'art. 2, comma 16, D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, riportato alla voce Previdenza Sociale. (50) Riportata alla voce Malattie (Assicurazione obbligatoria contro le). (51) Riportato alla voce Cooperazione e cooperative. (52) Riportato alla voce Pesca. (52) Riportato alla voce Pesca. (53) Numero così sostituito dalla legge di conversione 16 aprile 1974, n. 114. (51) Riportato alla voce Cooperazione e cooperative. (53) Numero così sostituito dalla legge di conversione 16 aprile 1974, n. 114. (53/a) Per le nuove aliquote vedi l'art. 25, L. 21 dicembre 1978, n. 845, riportata alla voce Lavoro. (54) Riportato al n. A/XXIX. (55) Riportata alla voce Artigianato, medie e piccole industrie. (56) Comma così modificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 12 marzo 1974, n. 67. 21. Minimali. Il limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera di tutti i salari medi convenzionali, è elevato per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, a L. 2.500 giornaliere (57). Restano ferme, ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale per gli addetti ai servizi domestici e familiari, le disposizioni di cui al D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403. Sono abrogate, con effetto dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1974, tutte le norme incompatibili con quanto disposto nel primo comma del presente articolo, nonché le prime due classi di contribuzione delle tabelle A) e B) allegate al D.P.R. 27 aprile 1968, numero 488 (54). Il presente articolo non si applica ai contributi dovuti per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione generale obbligatoria, di cui al D.P.R. 30 dicembre 1971, n. 1432 (58). ------------------------ (57) Comma così sostituito dall'art. 13. L. 3 giugno 1975, n. 160, riportata al n. A/LI, a decorrere dal periodo di paga in corso al primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della legge stessa. (54) Riportato al n. A/XXIX. (58) Comma aggiunto dalla legge di conversione 16 aprile 1974, n. 114. 22. Interventi finanziari dello Stato e delle gestioni previdenziali. L'Istituto nazionale della previdenza sociale farà fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto: relativamente agli articoli 1, 2, 3, 4-bis e 13 mediante: a) il maggior gettito conseguente agli aumenti dei contributi disposti con gli articoli 17, 18 e 19; b) le disponibilità derivanti dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti con il trasferimento alla Cassa unica per gli assegni familiari degli oneri corrisposti ai titolari di pensione per i familiari a carico; c) le disponibilità derivanti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti per effetto delle norme di cui all'art. 23; d) le disponibilità accertate nella gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione; e) l'apporto aggiuntivo dello Stato di cui al successivo art. 24; relativamente agli articoli 4 e 14 con il maggior gettito contributivo derivante dall'applicazione dell'articolo 20 del presente decreto e col contributo dello Stato previsto dallo stesso articolo 14 (59). ------------------------ (59) Articolo così modificato dalla legge di conversione 16 aprile 1974, n. 114 e rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 12 marzo 1974, n. 67. 23. Assunzione a carico dello Stato delle spese per taluni servizi. A decorrere dal 1 gennaio 1975 sono abrogati: a) l'art. 16 della legge 21 dicembre 1961, numero 1336 (60), e conseguentemente la spesa occorrente per il trattamento economico del personale, dei collocatori e dei corrispondenti contemplati dall'art. 1 della legge 16 maggio 1956, n. 562 (60), e per i servizi da essi svolti ai sensi della legge medesima è assunta a totale carico dello Stato; b) l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 (61), quale risulta dalla legge 13 luglio 1965, n. 846, e conseguentemente la spesa occorrente per il trattamento economico del personale e tutte le altre spese per i servizi dell'ispettorato del lavoro, comprese quelle inerenti al personale dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 (61), sono assunte a totale carico dello Stato; c) la legge 30 ottobre 1971, n. 909 (61). ------------------------ (60) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori. (60) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori. (61) Riportato alla voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale. (61) Riportato alla voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale. (61) Riportato alla voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 24. Apporti dello Stato per il Fondo sociale e le gestioni speciali dei lavoratori autonomi. L'apporto dello Stato in favore delle gestioni pensionistiche dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, previsto dall'art. 2 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (62), integrato con l'art. 24 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267 (63), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485, viene ulteriormente aumentato per gli anni 1974 e 1975 di complessive lire 366 miliardi. Per l'anno 1976, in aggiunta all'apporto conseguente l'assunzione a completo carico dello Stato degli oneri del Fondo sociale, ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 aprile 1969, n. 153 (62), il contributo dello Stato in favore delle gestioni di cui al primo comma è determinato nell'importo complessivo di 482 miliardi di lire. L'attribuzione degli apporti autorizzati al Fondo sociale, alle gestioni speciali per l'assicurazione invalidità e vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali resta stabilita nel triennio 1974-76 negli importi risultanti dalla tabella allegata al presente decreto. ------------------------ (62) Riportata al n. A/XXXII. (63) Riportato al n. A/XLII. (62) Riportata al n. A/XXXII. 25. Fonti di copertura. All'onere di 151 miliardi derivanti al bilancio dello Stato per l'anno 1974 dall'applicazione dell'art. 24 ed a quello di lire 50 miliardi derivante dall'applicazione degli articoli 5, 7 e 9 nonché a quello di lire 85 miliardi derivante dall'applicazione degli articoli 14, ultimo comma, e 14-bis del presente decreto si fa fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui all'art. 4 del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578 (64), convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733, nonché di quelle di cui all'art. 4 del decreto-legge 20 febbraio 1974, numero 14 (65). Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ------------------------ (64) Riportato alla voce Fabbricazione (Imposte di). (65) Comma così modificato dalla legge di conversione 16 aprile 1974, n. 114. 26. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. ------------------------ Tabella Interventi finanziari dello Stato previsti a favore delle gestioni pensionistiche +-----------------+---------+-----------+---------+------------+ | Anni | Fondo |Coltivatori|Artigiani|Commercianti| | | sociale | diretti | | | +-----------------+---------+-----------+---------+------------+ | 1974. . . . . . | 839 | 295 | 23 | 19 | | 1975. . . . . . | 838 | 363 | 26 | 20 | | 1976. . . . . . | (*) | 410 | 42 | 30 | ---------- (*) Ai sensi dell'art. 1 della legge 30 aprile 1969 n. 153 da tale anno l'intero onere del Fondo sociale è posto a carico dello Stato. Agg. G.U. 06/03/2003


fp03-gr03