L. 11 luglio 1980, n. 312. Agg. G.U. 31/01/2006
Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale
civile e militare dello Stato.
Pubblicata nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 12 luglio 1980, n. 190.
Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le
seguenti circolari:
-
Istituto centrale di statistica: Circ. 24 ottobre 1996, n. 45;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 18 febbraio 1998, n.
38;
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 18 novembre 1996, n. 7;
- Ministero del tesoro: Circ. 27 maggio 1997, n. 763;
- Ministero delle finanze: Circ. 15 ottobre 1997, n. 265/P; Circ. 16 marzo 1998,
n. 86/D;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 23 gennaio 1996, n. 12;
Circ. 5 marzo 1997, n. 81;
- Ministero per la pubblica istruzione: Circ. 8 marzo 1996, n. 103; Circ. 23
luglio 1996, n. 358; Circ. 20 settembre 1996, n. 595; Circ. 8 gennaio 1997, n.
7; Circ. 6 febbraio 1997, n. 87; Circ. 24 aprile 1997, n. 280; Circ. 28 aprile
1997, n. 283; Circ. 14 luglio 1997, n. 432; Circ. 21 agosto 1997, n. 525; Circ.
22 luglio 1998, n. 321; Circ. 1 settembre 1998, n. 367; Circ. 18 settembre 1998,
n. 387; Circ. 25 settembre 1998, n. 397;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e
gli affari regionali: Circ. 5 gennaio 1996, n. 10711; Circ. 20 febbraio 1996, n.
1250; Circ. 19 aprile 1996, n. 29048; Circ. 16 dicembre 1996, n. 9868.
TITOLO I
Personale dei ministeri
(giurisprudenza di legittimità)
1. Area di applicazione.
Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano agli impiegati civili
ed agli operai delle amministrazioni dello Stato destinatari del D.P.R. 11
maggio 1976, n. 268.
Sono esclusi i dirigenti, il personale di cui all'articolo 25, undicesimo comma
della presente legge ed il personale con le qualifiche ad esaurimento di
ispettore generale e di direttore di divisione ed equiparati di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (3).
Ai ricercatori, primi ricercatori e dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore
di sanità, ai direttori, ai direttori di sezione e sperimentatori degli istituti
di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici, ai direttori e
sperimentatori delle stazioni sperimentali per l'industria si applica in via
provvisoria, in attesa del definitivo assetto degli enti medesimi, il
trattamento economico dei docenti universitari. A tal fine per i dirigenti di
ricerca dell'Istituto superiore di sanità, per i direttori ed i direttori di
sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici
e per i direttori delle stazioni sperimentali per la industria si considerano
gli stipendi dei professori di ruolo dell'Università; per i primi ricercatori
dell'Istituto superiore di sanità gli stipendi degli assistenti di ruolo
maggiorati del 30 per cento; per i ricercatori dell'Istituto superiore di sanità
e per gli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria
e talassografici e delle stazioni sperimentali dell'industria gli stipendi degli
assistenti di ruolo maggiorati del 10 per cento.
L'Istituto centrale di statistica è autorizzato ad estendere al dipendente
personale, con gli appositi adattamenti, le disposizioni previste dalla presente
legge per il personale dei ministeri, mediante deliberazione da sottoporre
all'approvazione delle amministrazioni competenti, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative.
Ai sensi dell'articolo 17 della legge 5 gennaio 1957, n. 33 (4), si provvede
alla disciplina degli uffici e del personale comunque in servizio presso il
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro entro il limite della dotazione
organica complessiva di 120 posti.
Fino a quando non sarà provveduto al sensi del citato articolo 17, e nel
rispetto comunque dei principi che saranno fissati in una legge-quadro sul
pubblico impiego, si applicano, nei confronti del predetto personale, le vigenti
disposizioni, ivi comprese le norme di cui al decreto del Presidente della
Repubbica 30 giugno 1972, n. 748 (3) (2).
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(3) Riportato al n. A/XXII.
(4) Riportata alla voce Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
(3) Riportato al n. A/XXII.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(giurisprudenza di legittimità)
2. Qualifiche funzionali.
Il personale contemplato nel presente titolo è classificato in otto qualifiche
funzionali ad ognuna delle quali corrisponde il livello retributivo stabilito
dal successivo articolo 24.
Le qualifiche sono le seguenti:
Prima qualifica: attività semplici.
Attività elementari, manuali e non, per il cui esercizio non si richiede alcun
specifica preparazione.
Seconda qualifica: attività semplici con conoscenze elementari.
Attività semplici, manuali e non, comprese quelle di conservazione, riproduzione
o smistamento il cui esercizio richieda preparazione e conoscenze elementari.
Terza qualifica: attività tecnico-manuale con conoscenze non specialistiche.
Attività tecnico-manuali che presuppongono conoscenze tecniche non
specializzate; o, se di natura amministrativa, l'esecuzione di operazioni
amministrative, tecniche o contabili elementari. Può essere richiesta anche
l'utilizzazione di mezzi, strumenti, apparecchiature di uso semplice.
Quarta qualifica: attività amministrative o tecniche con conoscenze
specialistiche e responsabilità personali.
Attività amministrativo-contabili, tecniche o tecnico-manuali che presuppongono
conoscenze specifiche nel ramo amministrativo e contabile e preparazione
specializzata in quello tecnico e tecnico-manuale, con capacità di utilizzazione
di mezzi o strumenti complessi o di dati nell'ambito di procedure
predeterminate.
Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini valutativi nella
esecuzione anche con eventuale esposizione a rischi specifici.
Quinta qualifica: attività con conoscenza specialistica e responsabilità di
gruppo.
Attività professionali richiedenti preparazione tecnica; o particolari
conoscenze nella tecnologia del lavoro; o perizia nell'esecuzione; o
interpretazione di disegni o di grafici e relative elaborazioni. Possono
comportare anche responsabilità di guida e di controllo tecnico-pratico di altre
persone.
Sesta qualifica: attività con conoscenze professionali e responsabilità di unità
operative.
Attività nel campo amministrativo o tecnico nell'ambito di prescrizioni di massa
riferite a procedure o prassi generali; particolare apporto di competenze in
operazioni su apparati e attrezzature, richiedenti conoscenze particolari delle
relative tecnologie; funzioni di indirizzo e coordinamento di unità operative
comprendenti prestazioni lavorative di minor rilievo.
Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da responsabilità per le attività
direttamente svolte e per il risultato conseguito dalle unità operative
sottordinate.
Settima qualifica: attività con preparazione professionale o con eventuale
responsabilità di unità organiche.
Attività professionali comportanti o preposizioni a uffici, servizi o altre
unità organiche non aventi rilevanza esterna, con margini valutativi per il
perseguimento dei risultati, e facoltà di decisione e proposta nell'ambito di
direttive generali; ovvero attività di collaborazione istruttoria o di studio,
nel campo amministrativo e tecnico, richiedente specializzazione e preparazione
professionale di settore a livello universitario.
La preposizione a unità organiche comporta piena responsabilità per le direttive
o istruzioni impartite nell'attività di indirizzo e coordinamento e per i
risultati conseguiti.
Ottava qualifica: attività con specializzazione professionale o con eventuale
responsabilità esterna.
Attività professionali comportanti preposizione a uffici o servizi con rilevanza
esterna, a stabilimenti od opifici; ovvero attività di coordinamento e di
promozione, nonché di verifica dei risultati conseguiti, relativamente a più
unità organiche non aventi rilevanza esterna operanti nello stesso settore;
oppure attività di studio e di elaborazione di piani e di programmi richiedenti
preparazione professionale di livello universitario, con autonoma determinazione
dei processi formativi e attuativi, in ordine agli obiettivi e agli indirizzi
impartiti.
Vi è connessa responsabilità organizzativa nonché responsabilità esterna per i
risultati conseguiti (4/a) (2).
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(4/a) Le norme contenute negli articoli da 2 a 10 della presente legge, negli
artt. 12, 49, 54, 57 e 58 del D.P.R. n. 269/1987 e nell'art. 71, D.P.R. n.
335/1990, risultano disapplicate, ai sensi di quanto disposto dall'art. 86 del
nuovo Contratto collettivo di cui all'Acc. 24 maggio 2000, con riferimento agli
articoli da 24 a 30 dello stesso Contratto.
Le norme contenute negli articoli da 2 a 10 della presente legge e negli artt.
12, 49, 54 e 58, D.P.R. n. 269/1987, risultano disapplicate, ai sensi di quanto
disposto dall'art. 86 del nuovo Contratto collettivo di cui all'Acc. 24 maggio
2000, con riferimento agli articoli da 70 a 75 dello stesso Contratto.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(giurisprudenza di legittimità)
3. Profili professionali.
Ogni qualifica funzionale comprende più profili professionali: questi si fondano
sulla tipologia della prestazione lavorativa, considerata per il suo contenuto,
in relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilità, alla sfera di
autonomia che comporta, al grado di mobilità ed ai requisiti di accesso alla
qualifica.
Dopo il primo inquadramento ai sensi del successivo articolo 4 si procederà ad
un inquadramento definitivo, con decorrenze corrispondenti a quelle del primo
inquadramento, che sarà preceduto dall'inserimento dei profili professionali
nelle qualifiche funzionali.
I profili professionali saranno identificati dalla commissione di cui al
successivo articolo 10, e stabiliti con il procedimento di cui all'articolo 9
della legge 22 luglio 1975, n. 382. La prima identificazione avverrà entro 12
mesi dall'entrata in vigore di questa legge.
Le modifiche successive seguiranno il medesimo procedimento (5) (5/a) (2).
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(5) Con D.P.R. 29 dicembre 1984, n. 1219 (Suppl. Ord. Gazz. Uff. 30 ottobre
1985, n. 256) sono stati individuati i profili professionali del personale dei
Ministeri. Con successivo D.P.R. 7 marzo 1985, n. 588, pubblicato nella stessa
Gazz. Uff., sono stati individuati i profili professionali delle qualifiche del
personale non docente appartenente ai ruoli dello Stato degli istituti o scuole
di istruzione primaria, secondaria ed artistica, ivi compresi le accademie di
belle arti, i conservatori di musica e le accademie nazionali d'arte drammatica
e di danza e delle istituzioni educative statali. Le norme contenute nel
suddetto decreto, nella L. n. 610/1982, e nelle allegate tabelle A e B, nel D.L.
21 dicembre 1990, n. 391 e nel D.P.C.M. 8 ottobre 1991 risultano disapplicate,
ai sensi di quanto disposto dall'art. 86 del nuovo Contratto collettivo di cui
all'Acc. 24 maggio 2000, con riferimento all'allegato A dello stesso Contratto.
(5/a) Le norme contenute negli articoli da 2 a 10 della presente legge, negli
artt. 12, 49, 54, 57 e 58 del D.P.R. n. 269/1987 e nell'art. 71, D.P.R. n.
335/1990, risultano disapplicate, ai sensi di quanto disposto dall'art. 86 del
nuovo Contratto collettivo di cui all'Acc. 24 maggio 2000, con riferimento agli
articoli da 24 a 30 dello stesso Contratto.
Le norme contenute negli articoli da 2 a 10 della presente legge e negli artt.
12, 49, 54 e 58, D.P.R. n. 269/1987, risultano disapplicate, ai sensi di quanto
disposto dall'art. 86 del nuovo Contratto collettivo di cui all'Acc. 24 maggio
2000, con riferimento agli articoli da 70 a 75 dello stesso Contratto.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(giurisprudenza di legittimità)
4. Primo inquadramento nelle qualifiche funzionali del personale in servizio al
1° gennaio 1978.
Il personale in servizio alla data del 1° gennaio 1978 è inquadrato nelle nuove
qualifiche funzionali, ai fini giuridici dalla stessa data ed economici dal 1°
luglio 1978, avuto riguardo alla qualifica rivestita al 1° gennaio 1978 e
secondo le seguenti corrispondenze:
nella seconda qualifica funzionale il personale della carriera ausiliaria
ordinaria con la qualifica di commesso o qualifica equiparata e gli operai
comuni;
nella terza qualifica funzionale il personale della carriera ausiliaria
ordinaria con la qualifica di commesso capo o qualifica equiparata, delle
carriere ausiliarie strutturate su un'unica qualifica, limitatamente al
personale con parametro di stipendio 165, della carriera ausiliaria atipica con
la qualifica corrispondente a quella di commesso e gli operai qualificati;
nella quarta qualifica funzionale il personale della carriera esecutiva
ordinaria con le qualifiche di coadiutore e coadiutore principale e qualifiche
equiparate, della carriera ausiliaria atipica con la qualifica corrispondente a
quella di commesso capo, i vigili del fuoco, gli operai specializzati, il
personale con la qualifica di tecnico, di tecnico capo dei fari, di guardia e di
capo guardia di sanità;
nella quinta qualifica funzionale il personale della carriera esecutiva
ordinaria con la qualifica di coadiutore superiore o qualifica equiparata, delle
carriere esecutive strutturate su un'unica qualifica, limitatamente al personale
con parametro di stipendio 245, della carriera esecutiva atipica con le
qualifiche corrispondenti a quelle di coadiutore e coadiutore principale, i capi
operai, i capi squadra e i vice capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco;
nella sesta qualifica funzionale il personale della carriera di concetto con le
qualifiche di segretario e segretario principale o qualifiche equiparate, della
carriera esecutiva atipica con la qualifica corrispondente a quella di
coadiutore superiore ed i capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
nella settima qualifica funzionale il personale della carriera di concetto con
la qualifica di segretario capo o qualifica equiparata, delle carriere di
concetto strutturate su un'unica qualifica, limitatamente al personale con
parametro di stipendio 370, e della carriera direttiva con le qualifiche di
consigliere e di direttore di sezione o qualifiche equiparate;
nell'ottava qualifica funzionale il personale della carriera direttiva con la
qualifica di direttore aggiunto di divisione o qualifica equiparata e personale
delle carriere direttive strutturate su una unica qualifica, limitatamente al
personale con parametro di stipendio 387 e superiore.
Ai fini dell'inquadramento previsto nel primo comma, si considerano carriere
ausiliarie atipiche quelle con parametro iniziale di stipendio superiore a 100 e
con parametro finale superiore a 165 e carriere esecutive atipiche quelle con
parametro superiore, rispettivamente, a 120 e a 245.
Sono considerate inoltre atipiche, ai fini dell'inquadramento nelle nuove
qualifiche funzionali, le posizioni operaie ed impiegatizie per le quali risulta
una sola qualifica con parametri superiori a quelli delle corrispondenti
qualifiche tipiche.
Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge riveste la
qualifica di commesso, coadiutore principale, segretario principale, direttore
di sezione o qualifiche corrispondenti e gli operai specializzati che abbiano
maturato oppure abbiano in corso di maturazione l'anzianità che nel precedente
ordinamento avrebbe dato titolo all'ammissione allo scrutinio per il
conseguimento rispettivamente della qualifica di commesso capo, coadiutore
superiore, segretario capo, direttore aggiunto di divisione e capo operaio, sono
inquadrati o saranno inquadrati a mano a mano che matureranno detta anzianità
nella qualifica superiore anche in soprannumero. A tale fine si osserverà
l'ordine risultante dal ruolo di provenienza (5/b).
Il personale assunto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1978 e la data di
entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nelle qualifiche funzionali
con l'osservanza dei criteri innanzi indicati. L'inquadramento nelle qualifiche
ha decorrenza giuridica dal giorno della nomina ed economica da quello della
effettiva assunzione in servizio.
Per il dipendente che successivamente al 1° luglio 1978 abbia conseguito nel
preesistente ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione
economica o di carriera si procede ad un nuovo inquadramento nella qualifica con
decorrenza dalla data del conseguimento dei miglioramenti stessi.
Nel caso in cui, dopo il 1° gennaio 1978, il dipendente abbia conseguito un
passaggio di carriera o una promozione alla qualifica superiore che, se ottenuta
prima, avrebbe determinato l'inquadramento nella qualifica superiore, si
procede, con effetto dalla data del passaggio o della promozione, ad un nuovo
inquadramento nella suddetta qualifica, secondo le corrispondenze stabilite nel
presente articolo.
Il personale le cui attribuzioni, in base alla qualifica rivestita,
corrispondono a quelle risultanti, per le nuove qualifiche, dai profili
professionali di cui al precedente articolo 3, è inquadrato nelle qualifiche
medesime, anche in soprannumero. Ove manchi una esatta corrispondenza di
mansioni, si ha riguardo, ai fini dell'inquadramento, al profilo assimilabile
della stessa qualifica.
I dipendenti che abbiano effettivamente svolto per un periodo non inferiore a
cinque anni le mansioni di un profilo diverso dalla qualifica rivestita secondo
il vecchio ordinamento possono essere inquadrati, a domanda, previo parere
favorevole della commissione d'inquadramento prevista dal successivo articolo
10, nel profilo professionale della qualifica funzionale relativa alle mansioni
esercitate.
[Il personale che ritenga di individuare in una qualifica funzionale superiore a
quella in cui è stato inquadrato le attribuzioni effettivamente svolte da almeno
cinque anni può essere sottoposto, a domanda da presentarsi entro 90 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge e previa favorevole valutazione del
consiglio di amministrazione, ad una prova selettiva intesa ad accertare
l'effettivo possesso della relativa professionalità] (5/c) (5/d).
[Il contenuto delle prove selettive e i criteri di valutazione, le modalità di
partecipazione, la composizione della commissione esaminatrice, le sedi di
svolgimento di tale prova e quant'altro attiene alla prova stessa saranno
stabiliti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale ed il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro sei mesi
dall'entrata in vigore del decreto di cui al precedente articolo 3] (5/e).
[Le prove selettive di cui al precedente comma si svolgeranno contemporaneamente
anche se in sedi diverse] (5/f).
[Il personale che conseguirà l'idoneità nella prova selettiva sarà inquadrato
nella nuova qualifica funzionale nei limiti della dotazione organica stabilita
per la qualifica stessa, secondo l'ordine della relativa graduatoria, sino ad
esaurimento degli idonei] (5/g).
I dipendenti assunti in servizio posteriormente alla data di entrata in vigore
del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319 (6), quali
vincitori dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del troncone di
concetto delle soppresse carriere speciali, indetti ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (7), sono inquadrati nella
qualifica funzionale settima al compimento di due o di quattro anni di effettivo
servizio nella carriera di concetto, se provvisti, rispettivamente, di diploma
di laurea o di titolo dl studio equipollente, ovvero di diploma di istituto di
istruzione secondaria di secondo grado.
L'inquadramento alla predetta qualifica avverrà secondo gli stessi criteri
stabiliti per il personale della carriera direttiva con qualifica di
consigliere.
Gli inquadramenti del personale di cui ai precedenti commi ottavo, nono e
quattordicesimo decorrono ai fini giuridici dal 1° gennaio 1978 ed ai fini
economici dal 1° luglio 1978.
Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319 (6), si applicano ai soli fini giuridici
con effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse anche nei
confronti degli impiegati del Ministero delle finanze già inquadrati nei ruoli
indicati nel primo comma dell'articolo 2 del citato decreto presidenziale, ai
sensi dell'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32 (8), dopo il 1° luglio
1970 ma con decorrenza anteriore all'entrata in vigore del D.P.R. 1° giugno
1972, n. 319 (8/a).
Gli impiegati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge,
già appartenenti alle soppresse carriere speciali e successivamente inquadrati
nelle carriere di concetto ordinarie in virtù di opzione, possono chiedere,
entro novanta giorni dalla predetta data, di essere inquadrati, anche in
soprannumero, nella settima qualifica funzionale se pervenuti ai parametri 255 o
297 ovvero, all'ottava qualifica funzionale se pervenuti al parametro 370 (8/b).
Fermi restando gli effetti derivati dall'applicazione dell'articolo 14 della
legge 4 agosto 1975, n. 397 (9), le disposizioni della suddetta norma sono
estese al personale incluso nelle graduatorie formate ai sensi del medesimo
articolo, provvedendosi all'inquadramento nelle qualifiche quarta e sesta, anche
in soprannumero, degli aventi diritto secondo l'ordine delle predette
graduatorie, con le decorrenze giuridica ed economica previste dal presente
titolo (9/a) (9/b) (2).
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(5/b) Vedi, anche, l'art. 2, L. 4 marzo 1982, n. 65, riportata alla voce Strade
pubbliche, nonché l'art. 1, D.L. 28 gennaio 1986, n. 9, riportato al n.
A/XL-bis.
(5/c) Vedi, anche, l'art. 2, L. 5 luglio 1990, n. 183, riportata alla voce
Strade pubbliche.
(5/d) Comma abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e dall'art. 72,
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
(5/e) Comma abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e dall'art. 72,
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
(5/f) Comma abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e dall'art. 72,
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
(5/g) Comma abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e dall'art. 72,
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
(6) Riportato al n. A/XXI.
(7) Riportato al n. A/II.
(6) Riportato al n. A/XXI.
(8) Riportata al n. D/IX.
(8/a) Riportato al n. A/XXI.
(8/b) La prescrizione del termine di 90 giorni è stata abrogata dall'art. 4, L.
7 luglio 1988, n. 254, riportata al n. A/XLIX.
(9) Riportata alla voce Ministero delle finanze.
(9/a) Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 22, L.
23 dicembre 1994, n. 724, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e
contabilità generale dello Stato.
(9/b) Le norme contenute negli articoli da 2 a 10 della presente legge, negli
artt. 12, 49, 54, 57 e 58 del D.P.R. n. 269/1987 e nell'art. 71, D.P.R. n.
335/1990, risultano disapplicate, ai sensi di quanto disposto dall'art. 86 del
nuovo Contratto collettivo di cui all'Acc. 24 maggio 2000, con riferimento agli
articoli da 24 a 30 dello stesso Contratto.
Le norme contenute negli articoli da 2 a 10 della presente legge e negli artt.
12, 49, 54 e 58, D.P.R. n. 269/1987, risultano disapplicate, ai sensi di quanto
disposto dall'art. 86 del nuovo Contratto collettivo di cui all'Acc. 24 maggio
2000, con riferimento agli articoli da 70 a 75 dello stesso Contratto.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
5. Dotazioni organiche.
Con successivo disegno di legge da presentarsi entro il termine previsto
dall'articolo 26-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633, come
modificato dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sarà stabilita la dotazione
organica complessiva per ogni qualifica funzionale sulla base delle esigenze
globali delle amministrazioni interessate.
In attesa della legge di cui al comma precedente, la dotazione organica
cumulativa delle qualifiche funzionali è stabilita in misura pari alla somma
delle dotazioni organiche complessive delle diverse carriere degli impiegati e
degli operai esistenti alla data del primo gennaio 1978, esclusi i ruoli ad
esaurimento, aumentata del numero di posti necessari alla sistemazione del
personale di cui agli articoli 31, 32, 33 e 34, nonché di quello interessato ai
trasferimenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616 e 618 (10).
Nelle nuove dotazioni sarà reso indisponibile un numero di posti pari a quello
del personale non di ruolo da sistemare ai sensi degli articoli 30, 31, 32, 33 e
34, nonché di quello interessato ai trasferimenti di cui ai decreti del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e 618 (11) (12) (2).
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(10) Vedi, anche, l'art. 3, L. 4 marzo 1982, n. 66, riportata alla voce Servizi
antincendi.
(11) Vedi, anche, l'art. 32, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, riportato alla
voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di guerra, e l'art. 6, L. 7
agosto 1985, n. 428, riportata alla voce Ministero del tesoro.
(12) Le norme contenute negli articoli da 2 a 10 della presente legge, negli
artt. 12, 49, 54, 57 e 58 del D.P.R. n. 269/1987 e nell'art. 71, D.P.R. n.
335/1990, risultano disapplicate, ai sensi di quanto disposto dall'art. 86 del
nuovo Contratto collettivo di cui all'Acc. 24 maggio 2000, con riferimento agli
articoli da 24 a 30 dello stesso Contratto.
Le norme contenute negli articoli da 2 a 10 della presente legge e negli artt.
12, 49, 54 e 58, D.P.R. n. 269/1987, risultano disapplicate, ai sensi di quanto
disposto dall'art. 86 del nuovo Contratto collettivo di cui all'Acc. 24 maggio
2000, con riferimento agli articoli da 70 a 75 dello stesso Contratto.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
6. Contingenti di qualifica.
[Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro
del tesoro, previo parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione
e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, saranno determinate, in attesa della legge di cui al primo comma del
precedente articolo 5 ed entro la dotazione cumulativa di cui al secondo comma
dell'articolo stesso, le dotazioni organiche di ciascuna qualifica e dei profili
professionali relativi a ciascuna qualifica in relazione ai fabbisogni
funzionali delle varie amministrazioni.
Con gli stessi criteri e procedure si provvederà alle successive variazioni.
Il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e quello delle
organizzazioni sindacali si considerano acquisiti se non pervenuti entro 30
giorni dalla loro richiesta] (12/a) (12/b) (2).
------------------------
(12/a) Articolo abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e dall'art.
72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
(12/b) Le norme contenute negli articoli da 2 a 10 della presente legge, negli
artt. 12, 49, 54, 57 e 58 del D.P.R. n. 269/1987 e nell'art. 71, D.P.R. n.
335/1990, risultano disapplicate, ai sensi di quanto disposto dall'art. 86 del
nuovo Contratto collettivo di cui all'Acc. 24 maggio 2000, con riferimento agli
articoli da 24 a 30 dello stesso Contratto.
Le norme contenute negli articoli da 2 a 10 della presente legge e negli artt.
12, 49, 54 e 58, D.P.R. n. 269/1987, risultano disapplicate, ai sensi di quanto
disposto dall'art. 86 del nuovo Contratto collettivo di cui all'Acc. 24 maggio
2000, con riferimento agli articoli da 70 a 75 dello stesso Contratto.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(giurisprudenza di legittimità)
7. Accesso alle qualifiche.
L'accesso alle singole qualifiche funzionali avverrà per pubblico concorso
consistente in una valutazione obiettiva del merito dei candidati accertato con
prove selettive a contenuto teorico-pratico attinenti alle attività e ai profili
della qualifica.
In attesa di una disciplina organica, che sarà stabilita in una legge-quadro sul
pubblico impiego, i concorsi, unici per tutte le amministrazioni, saranno
banditi annualmente anche limitatamente ai posti disponibili negli uffici aventi
sede in determinate regioni, gruppi di regioni, compartimenti o altre
circoscrizioni superiori alla provincia, salva per tutti i cittadini la facoltà
di parteciparvi.
Gli impiegati assegnati ad uffici operanti nella circoscrizione di prima
destinazione non possono essere trasferiti ad uffici aventi sedi in
circoscrizione diversa prima del compimento di cinque anni di servizio
effettivamente prestato nella sede di prima destinazione.
Per la determinazione del numero dei posti da mettere a concorso, potrà tenersi
conto, oltre che dei posti disponibili alla data del bando, anche di quelli che
si renderanno vacanti entro l'anno.
Le nomine ai posti eccedenti quelli disponibili alla data del bando sono
conferite al verificarsi delle singole vacanze, qualora il concorso venga
espletato prima.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, entro
sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, saranno dettate norme per
disciplinare il numero ed il regolamento tipo delle prove di esame, lo
svolgimento dei concorsi, la nomina e la composizione delle Commissioni
esaminatrici e quanto occorra in materia di concorsi, nonché i criteri di
destinazione dei vincitori.
Le norme di cui all'articolo 1, 1) e all'art. 2, D.P.R. 21 aprile 1972, n. 472,
relativi ai corsi di preparazione, con concessione di borse di studio per il
reclutamento di impiegati continuano a trovare applicazione ai fini dell'accesso
ai profili professionali ascritti alla settima e alla ottava qualifica
funzionale.
Le modalità di ammissione ai corsi e del relativo svolgimento, i criteri per le
prove di esame, la nomina e composizione delle commissioni esaminatrici, nonché
quanto altro occorra per la organizzazione e lo svolgimento dei corsi medesimi,
saranno dettate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. L'accesso
alle qualifiche avverrà indipendentemente dal tipo di diploma di laurea (12/c)
(2).
------------------------
(12/c) Le norme contenute negli articoli da 2 a 10 della presente legge, negli
artt. 12, 49, 54, 57 e 58 del D.P.R. n. 269/1987 e nell'art. 71, D.P.R. n.
335/1990, risultano disapplicate, ai sensi di quanto disposto dall'art. 86 del
nuovo Contratto collettivo di cui all'Acc. 24 maggio 2000, con riferimento agli
articoli da 24 a 30 dello stesso Contratto.
Le norme contenute negli articoli da 2 a 10 della presente legge e negli artt.
12, 49, 54 e 58, D.P.R. n. 269/1987, risultano disapplicate, ai sensi di quanto
disposto dall'art. 86 del nuovo Contratto collettivo di cui all'Acc. 24 maggio
2000, con riferimento agli articoli da 70 a 75 dello stesso Contratto.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
8. Accesso alle qualifiche IV e VI.
Per il primo triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge il personale che alla stessa data apparteneva alle soppresse carriere
ausiliarie ed esecutive può partecipare ai concorsi pubblici per l'assunzione a
profili appartenenti alle qualifiche IV e VI con i criteri e le modalità di cui
ai successivi articoli 12 e 14 (12/d) (2).
------------------------
(12/d) Le norme contenute negli articoli da 2 a 10 della presente legge, negli
artt. 12, 49, 54, 57 e 58 del D.P.R. n. 269/1987 e nell'art. 71, D.P.R. n.
335/1990, risultano disapplicate, ai sensi di quanto disposto dall'art. 86 del
nuovo Contratto collettivo di cui all'Acc. 24 maggio 2000, con riferimento agli
articoli da 24 a 30 dello stesso Contratto.
Le norme contenute negli articoli da 2 a 10 della presente legge e negli artt.
12, 49, 54 e 58, D.P.R. n. 269/1987, risultano disapplicate, ai sensi di quanto
disposto dall'art. 86 del nuovo Contratto collettivo di cui all'Acc. 24 maggio
2000, con riferimento agli articoli da 70 a 75 dello stesso Contratto.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
9. Riserva di posti.
L'ottanta per cento dei posti che si renderanno disponibili nelle varie
qualifiche funzionali, dopo l'inquadramento definitivo del personale nelle
qualifiche, è riservato al personale in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge, che abbia tutti i requisiti all'uopo richiesti dal
relativo bando.
Detti posti saranno conferiti mediante concorso interno nazionale in conformità
delle norme che saranno fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
La presente norma si applica una sola volta e contemporaneamente al primo
concorso pubblico (12/e) (2).
------------------------
(12/e) Le norme contenute negli articoli da 2 a 10 della presente legge, negli
artt. 12, 49, 54, 57 e 58 del D.P.R. n. 269/1987 e nell'art. 71, D.P.R. n.
335/1990, risultano disapplicate, ai sensi di quanto disposto dall'art. 86 del
nuovo Contratto collettivo di cui all'Acc. 24 maggio 2000, con riferimento agli
articoli da 24 a 30 dello stesso Contratto.
Le norme contenute negli articoli da 2 a 10 della presente legge e negli artt.
12, 49, 54 e 58, D.P.R. n. 269/1987, risultano disapplicate, ai sensi di quanto
disposto dall'art. 86 del nuovo Contratto collettivo di cui all'Acc. 24 maggio
2000, con riferimento agli articoli da 70 a 75 dello stesso Contratto.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(giurisprudenza di legittimità)
10. Commissione paritetica per l'inquadramento nelle nuove qualifiche.
Per le operazioni relative all'inquadramento di cui ai precedenti articoli 3 e 4
è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio superiore della pubblica amministrazione, una commissione paritetica
presieduta da un sottosegretario di Stato o per sua delega da un dirigente
generale e composta da sei rappresentanti dell'amministrazione statale e da sei
rappresentanti dei dipendenti statali designati dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, la quale dovrà pronunciarsi
sull'identificazione concreta dei profili professionali, sulla corrispondenza
tra le attuali e le nuove qualifiche di inquadramento ai sensi dell'ottavo comma
del predetto articolo 4 nonché su ogni altra questione che potrà insorgere e
sarà sottoposta al suo esame dalle singole amministrazioni in sede di
applicazione degli stessi articoli.
Le decisioni della commissione sono valide se adottate con la presenza di almeno
la metà dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti (13) (2).
------------------------
(13) Le norme contenute negli articoli da 2 a 10 della presente legge, negli
artt. 12, 49, 54, 57 e 58 del D.P.R. n. 269/1987 e nell'art. 71, D.P.R. n.
335/1990, risultano disapplicate, ai sensi di quanto disposto dall'art. 86 del
nuovo Contratto collettivo di cui all'Acc. 24 maggio 2000, con riferimento agli
articoli da 24 a 30 dello stesso Contratto.
Le norme contenute negli articoli da 2 a 10 della presente legge e negli artt.
12, 49, 54 e 58, D.P.R. n. 269/1987, risultano disapplicate, ai sensi di quanto
disposto dall'art. 86 del nuovo Contratto collettivo di cui all'Acc. 24 maggio
2000, con riferimento agli articoli da 70 a 75 dello stesso Contratto.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(giurisprudenza di legittimità)
11. Espletamento dei concorsi.
I concorsi per l'assunzione di personale banditi alla data di entrata in vigore
della presente legge saranno espletati ed i vincitori saranno inquadrati nelle
qualifiche funzionali in relazione alla carriera o categoria cui si riferiva il
concorso ed ai criteri previsti per l'inquadramento nelle qualifiche stesse
dalle disposizioni contenute nei precedenti articoli concernenti il personale in
servizio alla data del 1° gennaio 1978.
I corsi di reclutamento di cui agli articoli 1, 1) e 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472 (13/a), in via di svolgimento
o già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno
portati a termine ed i relativi vincitori saranno inquadrati nella settima
qualifica funzionale con i criteri e le modalità di cui al precedente comma.
L'ammissione al corso e le nomine nella qualifica funzionale verranno effettuate
secondo l'ordine delle rispettive graduatorie previste dagli articoli 15 e 20
del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701 (14),
indipendentemente dal tipo di diploma di laurea posseduto dagli ammessi ai
corsi, salvo quanto prescrive l'articolo 2, comma nono, del citato decreto del
Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472 (13/a) (2).
------------------------
(13/a) Riportato al n. M/II.
(14) Riportato al n. M/VI.
(13/a) Riportato al n. M/II.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(giurisprudenza di legittimità)
12. Ammissione ai concorsi di personale in servizio.
Ai concorsi pubblici potrà partecipare il personale con profilo professionale di
qualifica immediatamente inferiore, in servizio da almeno cinque anni senza
demerito, indipendentemente dal possesso del titolo di studio prescritto, salvo
che questo non sia specificatamente richiesto dal particolare profilo
professionale (2).
------------------------
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
13. Titoli di studio.
Salvo quanto diversamente disposto dai successivi articoli e quanto previsto dai
profili professionali per l'accesso alle varie qualifiche funzionali è
prescritto il possesso dei seguenti titoli di studio:
1) licenza di scuola elementare ed assolvimento dell'obbligo scolastico per le
qualifiche 1ª e 2ª;
2) diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado per le qualifiche 3ª
e 4ª;
3) diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado per le qualifiche 5ª
e 6ª;
4) diploma di laurea per le qualifiche 7ª e 8ª (2).
------------------------
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(giurisprudenza di legittimità)
14. Riserva di posti.
Nei concorsi pubblici sono riservate le seguenti aliquote di posti:
50 per cento dalla 1ª alla 2ª qualifica;
40 per cento dalla 2ª alla 3ª e dalla 3ª alla 4ª qualifica;
30 per cento dalla 4ª alla 5ª qualifica;
30 per cento dalla 5ª alla 6ª qualifica;
30 per cento dalla 6ª alla 7ª qualifica;
30 per cento dalla 7ª all'8ª qualifica.
Di tali riserve potranno fruire i candidati interni che abbiano un'anzianità di
cinque anni, maturata nella qualifica immediatamente inferiore a quella cui si
concorre, ed il titolo di studio richiesto ai candidati esterni per l'accesso a
tale qualifica inferiore, salvo altro titolo di studio.
Ai fini suddetti, nel primo quinquennio del nuovo ordinamento, viene considerata
equipollente all'anzianità di qualifica quella della carriera di appartenenza
che ha dato titolo all'inquadramento nella stessa qualifica.
La riserva sarà totale per i profili la cui professionalità di base può essere
acquisita soltanto in un profilo appartenente alla qualifica immediatamente
inferiore, sempreché ciò risulti espressamente dal profilo professionale della
qualifica di accesso (2).
------------------------
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(giurisprudenza di legittimità)
15. Congedo ordinario.
Il congedo ordinario è stabilito in trenta giorni lavorativi da fruirsi
irrinunciabilmente nel corso dello stesso anno solare in non più di due
soluzioni, salvo eventuali motivate esigenze di servizio, nel qual caso
l'impiegato ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno
successivo.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nei confronti del
personale di cui al successivo articolo 133.
Con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da emanarsi entro tre mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, saranno dettate norme per
disciplinare l'utilizzazione annuale di 150 ore di permesso retribuito sia per
l'aggiornamento professionale mediante corsi istituiti dalla Scuola superiore
della pubblica amministrazione, sia per il conseguimento del titolo di
istruzione della scuola dell'obbligo (14/a) (2).
------------------------
(14/a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale delle Università e del
personale non dirigenziale del comparto Ministeri e delle Aziende autonome,
vedi, gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(giurisprudenza di legittimità)
16. Aspettativa sindacale.
Il numero dei dipendenti da collocare in aspettativa per motivi sindacali di cui
agli articoli 45 e seguenti della legge 18 marzo 1968, n. 249 (15), è fissato in
80 unità complessive.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, il contingente di
cui al precedente comma verrà annualmente rideterminato in relazione alla
consistenza del personale in servizio (15/a) (2).
------------------------
(15) Riportata al n. A/XV.
(15/a) L'art. 6, D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, riportato al n. A/LXXVIII, ha
disposto la cessazione dell'efficacia degli artt. 16 e 119 della presente legge
a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(giurisprudenza di legittimità)
17. Abolizione dei rapporti informativi.
Sono aboliti i rapporti informativi ed i giudizi complessivi annuali (15/b).
Restano salve le relazioni previste, al termine del periodo di prova, per la
conferma in ruolo nonché i rapporti informativi e i giudizi complessivi annuali
relativi al personale che ha titolo per accedere a posti dirigenziali per quanto
richiesto dall'articolo 22, settimo comma, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (16), avendo riguardo alle
posizioni del nuovo ordinamento che saranno indicate con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri (2).
------------------------
(15/b) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma, vedi il
comma 5 dell'art. 1, D.Lgs. 3 aprile 2001, n. 155.
(16) Riportato al n. A/XXII.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(giurisprudenza di legittimità)
18. Sanzioni disciplinari e note di demerito.
Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione
economica e dell'anzianità richiesta per il passaggio al livello retributivo
superiore nei confronti del personale che abbia riportato in quell'anno una
delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (17), esclusa la censura, salvo i
maggiori effetti della sanzione irrogata.
Nel caso in cui l'attività prestata sia stata comunque di scarso rendimento,
senza valida giustificazione, il capo ufficio del personale interessato ha
l'obbligo di presentare al consiglio di amministrazione apposita relazione
motivata accompagnata dalle controdeduzioni dell'interessato.
Detta relazione va notificata al dipendente entro il mese di gennaio successivo
all'anno considerato e le controdeduzioni debbono pervenire al capo ufficio
entro il successivo mese di febbraio.
Il consiglio di amministrazione può deliberare a carico del dipendente
interessato una nota di demerito che produrrà gli stessi effetti di cui al primo
comma (2).
------------------------
(17) Riportato al n. A/II.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
19. Ruoli unici nazionali.
Con la legge-quadro sul pubblico impiego verrà costituito l'organo centrale per
l'amministrazione del personale statale e saranno dettate norme per
l'istituzione dei ruoli unici nazionali del personale medesimo (2).
------------------------
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
20. Riserva di posti carriera diplomatica.
[Nei concorsi di ammissione alla carriera diplomatica il 15 per cento dei posti
è riservato agli impiegati del Ministero degli affari esteri con qualifiche
corrispondenti a quelle già delle carriere di concetto della stessa
amministrazione, in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione
alla carriera diplomatica e con almeno cinque anni di effettivo servizio nella
ex carriera di concetto di provenienza o nelle nuove corrispondenti qualifiche.
I posti riservati, non utilizzati a favore di candidati interni, saranno
conferiti agli idonei] (17/a) (2).
------------------------
(17/a) Articolo abrogato dall'art. 18, comma 2, D.Lgs. 24 marzo 2000, n. 85.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
21. Organizzazione del lavoro.
L'organizzazione del lavoro dei pubblici dipendenti sarà ispirata al principio
della partecipazione e della responsabilità, valorizzando l'apporto individuale
e la qualificazione professionale degli addetti, la responsabilizzazione ad ogni
livello, la mobilità ed il perfezionamento del personale, al fine di assicurarne
un continuo adeguamento ai valori di democrazia, funzionalità, buon andamento e
imparzialità.
Per le esigenze funzionali delle singole amministrazioni ed in relazione a
specifici progetti per il raggiungimento di ben definiti obiettivi si potranno
costituire, nell'ambito delle strutture delle amministrazioni interessate,
gruppi di lavoro anche interprofessionali, particolarmente quando l'azione
amministrativa si estrinsechi in attività di studio, di ricerca, di
progettazione e di programmazione, di verifica dei risultati conseguiti.
L'organizzazione del lavoro deve essere finalizzata nel suo dinamico adeguamento
alla realtà operativa dell'amministrazione, agli obiettivi di efficienza, di
economicità, di efficacia e di redditività dell'azione tecnico-amministrativa e
volta ad assicurare il massimo coordinamento tra i vari livelli
dell'amministrazione pubblica ed il soddisfacimento della domanda di servizi da
parte della collettività nazionale, eliminando interferenze e duplicazioni di
competenze, pareri e concerti esterni non necessari (2).
------------------------
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
22. Produttività e rendimento.
Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo 21 con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale
saranno dettate norme in materia di organizzazione del lavoro nella pubblica
amministrazione in armonia con i criteri ed i principi ispiratori contenuti
nello stesso precedente articolo.
Tali norme devono essere altresì finalizzate al recupero della produttività e al
miglioramento dell'efficacia nelle prestazioni dei servizi, anche mediante
l'introduzione di idonee metodologie di valutazione, che consentano
l'individuazione e l'impiego di standards di esecuzione differenziati secondo il
tipo di attività individuale e di gruppo.
Gli standards di esecuzione sono definiti, e periodicamente riveduti, in sede di
relazione annuale al Parlamento sullo stato della pubblica amministrazione,
sulla base di indici di produttività e di altre idonee misure di quantità,
qualità e costo del lavoro, in funzione di programmi triennali di progressivo
incremento della produttività nell'erogazione dei servizi di competenza delle
singole Amministrazioni.
Con successiva legge si determineranno nuovi criteri di valutazione ai fini
dell'accelerazione o del rallentamento nella progressione economica del
personale per merito o demerito (2).
------------------------
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(giurisprudenza di legittimità)
23. Conservazione delle attribuzioni.
Fino a quando non sarà provveduto all'inquadramento del personale nelle nuove
qualifiche in relazione ai profili professionali di cui al precedente articolo
3, nulla è innovato circa i compiti e le attribuzioni previsti dalla normativa
vigente alla data dell'entrata in vigore della presente legge per le qualifiche
rivestite all'atto dell'inquadramento (2).
------------------------
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(giurisprudenza di legittimità)
24. Stipendi.
A decorrere dal 1° gennaio 1978 ai fini giuridici e dal 1° luglio 1978 agli
effetti economici, al personale classificato nelle otto qualifiche funzionali
che individuano corrispondenti livelli retributivi di cui al precedente articolo
2, competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali:
primo livello . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.800.000
secondo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2.196.000
terzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2.556.000
quarto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2.790.000
quinto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 3.150.000
sesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 3.600.000
settimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 4.500.000
ottavo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 5.400.000
Al compimento di tre, sei, dieci, quindici e venti anni di servizio senza
demerito nel livello di appartenenza sono attribuite altre classi di stipendio
con un aumento costante del 16 per cento dello stipendio iniziale di livello.
Nel periodo di permanenza in ciascuna classe di stipendio, compresa l'ultima,
sono corrisposti aumenti di stipendio in ragione del 2,50 per cento dello
stipendio previsto per la classe stessa per ogni biennio di servizio prestato
senza demerito. Gli aumenti biennali di stipendio maturati in ciascuna classe
sono riassorbiti al conseguimento della classe di stipendio successiva.
Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali, anche se convenzionali,
si conferiscono con decorrenza dal primo giorno del mese nel quale sorge il
relativo diritto.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nei confronti del
personale di cui al successivo articolo 133.
Al personale di cui al presente titolo non si applicano le disposizioni relative
all'aumento anticipato di stipendio per merito previsto dall'articolo 33 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (2).
------------------------
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(giurisprudenza di legittimità)
25. Attribuzione nuovi stipendi.
Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante, dal 1° luglio 1978 o
dalla data di assunzione se successiva, al personale collocato nelle qualifiche
funzionali ai sensi del precedente articolo 4, si considera il trattamento
economico complessivo annuo lordo spettante alla stessa data per stipendio,
assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734
(18), aggiunzioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio
1976, n. 268 (19), 16 aprile 1977, n. 116 (20) e 21 novembre 1978, n. 718 (21),
nonché per la valutazione ai fini economici dell'anzianità di servizio.
Agli stessi fini si considera anche l'assegno personale pensionabile previsto
dall'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 15 novembre 1973, n. 734 (18), e
quello stabilito dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe.
Nel caso in cui il trattamento economico complessivo, come sopra determinato,
sia inferiore allo stipendio iniziale del livello di inquadramento, è attribuito
quest'ultimo stipendio.
Qualora invece detto trattamento sia superiore, è attribuito lo stipendio, tra
quelli conseguibili nel livello per classe e scatti e con l'eventuale aggiunta
di scatti anche convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore al
trattamento stesso.
Ai fini dell'ulteriore progressione economica, ove siano stati attribuiti
aumenti di stipendio convenzionali, il dipendente si intende collocato allo
scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali
concessi.
Gli assegni ad personam di cui agli articoli 2, 3, 20 e 22 della legge 15
novembre 1973, n. 734 (18), e all'articolo 9 della legge 19 luglio 1977, n. 412
(22), sono riassorbiti con la successiva progressione economica, per passaggi di
livello.
Per il personale di cui al terzo comma del precedente articolo 1 si osservano,
ai fini della determinazione dei nuovi stipendi, le disposizioni di cui agli
articoli da 71 a 75 del titolo III, capo I, della presente legge.
Lo stanziamento per il compenso particolare da corrispondere al personale
dell'Istituto superiore di sanità ai sensi dell'articolo 54 della legge 7 agosto
1973, n. 519 (23), è determinato annualmente, con la legge di bilancio, al netto
delle somme per la corresponsione al personale dell'Istituto stesso dell'assegno
perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734 (23/a), e
dell'assegno pensionabile di cui alla legge 20 dicembre 1977, n. 964 (23),
iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 1979, nonché di quella occorrente
per la corresponsione al personale della carriera dei dirigenti di ricerca e dei
ricercatori dell'assegno speciale mensile di cui al secondo comma dell'articolo
unico della predetta legge 20 dicembre 1977, n. 964 (23).
La somma disponibile per detto compenso particolare viene distribuita in ragione
diretta della radice quadrata di parametri convenzionali ricavati dividendo lo
stipendio annuo lordo derivante dall'inquadramento nelle qualifiche funzionali
per il valore del punto parametrale.
Per il solo personale della carriera dei dirigenti di ricerca e dei ricercatori
del predetto Istituto la misura del compenso particolare viene ridotta di un
importo pari all'assegno speciale mensile di cui al secondo comma dell'articolo
unico della legge 20 dicembre 1977, n. 964 (23).
Il personale della carriera diplomatica continua ad essere disciplinato dal
proprio ordinamento di settore. Ai funzionari della predetta carriera con il
grado di segretario di legazione e di primo segretario di legazione è attribuito
il trattamento economico previsto per gli impiegati dello Stato inquadrati nella
settima qualifica funzionale, con la relativa progressione economica per
anzianità di servizio indipendentemente dal grado rivestito.
Ai consiglieri di legazione che non abbiano ancora conseguito il trattamento
stabilito per il primo dirigente è attribuito il trattamento economico previsto
per gli impiegati dello Stato inquadrati nell'ottava qualifica funzionale.
Al suddetto personale della carriera diplomatica si applicano i precedenti
articoli 4 e 24 nonché il primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma del
presente articolo.
Il dipendente che transiti alla qualifica superiore consegue nella nuova
posizione, anche ai fini dell'ulteriore progressione economica, lo stipendio,
tra quelli conseguibili nella qualifica per classe e scatti e con l'eventuale
aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo immediatamente superiore a
quello percepito nella precedente posizione.
Nel caso in cui nella nuova qualifica, ai sensi di quanto previsto dal penultimo
comma del presente articolo, siano stati attribuiti aumenti di stipendio
convenzionali, ai fini della ulteriore progressione economica, il dipendente si
intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli
scatti convenzionali concessi (2).
------------------------
(18) Riportata al n. F/XV.
(19) Riportato al n. F/XXI.
(20) Riportato al n. F/XXV.
(21) Riportato al n. F/XXXII.
(18) Riportata al n. F/XV.
(18) Riportata al n. F/XV.
(22) Riportata alla voce Ministero delle finanze.
(23) Riportata alla voce Ministero della sanità.
(23/a) Riportata al n. F/XV.Ð
(23) Riportata alla voce Ministero della sanità.
(23) Riportata alla voce Ministero della sanità.
(23) Riportata alla voce Ministero della sanità.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
26. Riassunzione personale carriera ausiliaria Ministero dei beni culturali ed
ambientali.
Il personale della carriera ausiliaria che sia appartenuto o appartenga al ruolo
dei custodi e guardie notturne di cui alla tabella IV, 2, annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 (24), e che non abbia
ottenuto o abbia avuto revocato dal Ministero dell'interno il riconoscimento
della qualifica di agente di pubblica sicurezza, prevista dal regio decreto 31
dicembre 1923, n. 3164 (25), può chiedere, entro novanta giorni dalla
risoluzione del rapporto di impiego, l'inquadramento, anche in soprannumero, con
la possibilità della compensazione di cui all'ultimo comma del presente
articolo, nel ruolo di cui alla tabella IV, 1, annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 (24), purché in possesso di tutti i
requisiti previsti dal testo unico degli impiegati civili dello Stato.
Per i rapporti già risolti la domanda d'inquadramento, da parte degli
interessati, deve essere presentata entro novanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge.
L'inquadramento avverrà, sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero
dei beni culturali ed ambientali, lasciando vacanti, in relazione al
soprannumero di cui al primo comma del presente articolo, un pari numero di
posti nel ruolo dei custodi e guardie notturne, con esclusione dei posti che
hanno formato oggetto di concorso, facendo salve le anzianità pregresse (2).
------------------------
(24) Riportato alla voce Ministero per i beni culturali e ambientali.
(25) Recava l'ordinamento delle Soprintendenze alle antichità e belle arti e le
tabelle organiche del personale.
(24) Riportato alla voce Ministero per i beni culturali e ambientali.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(giurisprudenza di legittimità)
27. Inquadramento del personale del lotto e attribuzione dei nuovi stipendi.
Il personale del lotto di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933
(26) e successive modificazioni ed integrazioni, è inquadrato nelle seguenti
qualifiche funzionali con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 1978 ed economica
dal 1° luglio 1978:
a) IV qualifica: aiuto ricevitori, aiuto ricevitori aggiunti e commessi
avventizi;
b) V qualifica ricevitori.
Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante, dal 1° luglio 1978 o
dalla data di assunzione se successiva, al personale inquadrato nelle qualifiche
funzionali ai sensi del precedente comma, si considera:
a) per gli aiuto ricevitori, aiuto ricevitori aggiunti e commessi avventizi il
trattamento economico complessivo lordo annuo percepito al 1° luglio 1978 o alla
data di assunzione se successiva per stipendio, assegno perequativo pensionabile
di cui all'articolo 18, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734
(23/a), aggiunzioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 11
maggio 1976, n. 268 (26/a), 16 aprile 1977, n. 116 (26/b) e 21 novembre 1978, n.
718 (26/c), nonché per la valutazione ai fini dall'anzianità di servizio;
b) per i ricevitori del lotto il trattamento complessivo lordo annuo costituito
dallo stipendio convenzionale pari a quello della classe iniziale della seconda
qualifica della carriera esecutiva amministrativa degli impiegati civili dello
Stato, dall'assegno perequativo previsto dall'articolo 18, primo comma, della
legge 15 novembre 1973, n. 734 (26/d), e degli altri emolumenti indicati al
precedente punto a).
Ai ricevitori che nel triennio 1975-77 hanno conseguito una riscossione media
compresa tra 24 e 302 milioni di lire è attribuito un assegno annuo ad personam
pari all'1,30 per cento dell'importo eccedente i 24 milioni di lire. Ai
ricevitori che nello stesso triennio 1975-77 hanno conseguito una riscossione
media superiore ai 102 milioni di lire è attribuito un assegno annuo ad personam
di lire 1.014.000. Dal 1° luglio 1978 è attribuito ai ricevitori del lotto ed ai
reggenti incaricati della gestione di una ricevitoria un compenso graduale sulle
riscossioni mensili eccedenti l'importo di lire 8.500.000 da calcolare come
segue:
0,60 per cento per le riscossioni comprese tra lire 8.500.000 e lire 21.000.000;
0,15 per cento per le riscossioni eccedenti l'importo di lire 21.000.000.
L'assegno ad personam, non pensionabile, sarà riassorbito con i futuri
miglioramenti economici derivanti dai rinnovi contrattuali.
In ogni caso le eventuali maggiori somme riscosse dai ricevitori (titolari e
reggenti) fino all'entrata in vigore della presente legge sono irripetibili.
Nei confronti del personale del lotto si applicano le disposizioni di cui al
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3 (27), e successive modificazioni, concernenti il congedo, le
aspettative e le assenze dal servizio. Il limite di età stabilito per il
collocamento a riposo d'autorità, dall'articolo 6, lettera a), della legge 6
agosto 1967, n. 699 (27/a), è ridotto a 65 anni. Il personale che ha superato
detto limite di età sarà collocato in pensione nell'arco di tre anni.
Per quanto non previsto nel precedente comma continuano ad applicarsi nei
confronti del personale del lotto le norme attualmente vigenti fino a quando con
successiva legge sarà provveduto ad adeguare lo stato giuridico derivante al
personale stesso dalla attribuzione della qualifica funzionale, nonché alla
necessaria revisione della disciplina e struttura del gioco del lotto.
Continuano ad applicarsi gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 (27/a), e successive modificazioni (27/b)
(2).
------------------------
(26) Riportato alla voce Lotto e lotterie.
(23/a) Riportata al n. F/XV.Ð
(26/a) Riportato al n. F/XXI.
(26/b) Riportato al n. F/XXV.
(26/c) Riportato al n. F/XXXII.
(26/d) Riportata al n. F/XV.
(27) Riportato al n. A/II.
(27/a) Riportata alla voce Lotto e lotterie.
(27/a) Riportata alla voce Lotto e lotterie.
(27/b) Vedi, anche, l'art. 22, L. 2 agosto 1982, n. 528, riportata alla voce
Lotto e lotterie.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
28. Spese di gestione e pagamento delle retribuzioni al personale del lotto.
Le spese di gestione previste dall'articolo 95 del regio decreto-legge 19
ottobre 1938, n. 1933 (27/a), convertito, con modificazioni, nella legge 5
giugno 1939, n. 973, modificato dall'articolo 32 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 (28), fino a quando non saranno
emanate nuove disposizioni in materia, saranno sostenute dal ricevitore o
reggente, con diritto al rimborso nella misura e con le modalità stabilite dal
predetto articolo 95 e successive modificazioni.
Fino a quando non saranno apportate le necessarie variazioni di bilancio, le
retribuzioni al personale del lotto stabilite dall'articolo 27 della presente
legge continueranno ad essere prelevate dai fondi della riscossione della
ricevitoria a norma del combinato disposto dell'articolo 86 del regio
decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 (27/a) e dell'articolo 191 del regio
decreto 25 luglio 1940, n. 1077 (27/a) (2).
------------------------
(27/a) Riportata alla voce Lotto e lotterie.
(28) Riportato al n. F/XIII.
(27/a) Riportata alla voce Lotto e lotterie.
(27/a) Riportata alla voce Lotto e lotterie.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
29. Trattamento di quiescenza del personale del lotto.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle
finanze di concerto con quello del tesoro, da emanarsi entro un anno
dall'entrata in vigore della presente legge, sarà soppresso il "Fondo
trattamento quiescenza ed assegni straordinari al personale del lotto" ordinato
dalla legge 6 agosto 1967, n. 699 (27/a).
Con lo stesso decreto saranno stabilite:
a) l'assunzione da parte dello Stato di tutti i compiti istituzionali dell'Ente,
di cui all'articolo 3 della sopracitata legge n. 699 (27/a), fra cui, in via
primaria, l'onere relativo alla corresponsione degli assegni vitalizi al
personale del lotto cessato dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1978 e le
pensioni spettanti al personale posto in quiescenza successivamente a tale data,
ad eccezione di quei compiti non più compatibili con lo stato giuridico
derivante dall'attribuzione al personale del lotto della qualifica funzionale;
b) l'erogazione, per le cessazioni dal servizio successive al 1° gennaio 1978,
della indennità di buonuscita, a carico dell'ENPAS, anche per i servizi o
periodi già riconosciuti utili nell'ordinamento dell'Ente soppresso mediante
versamento all'ENPAS stesso delle indennità maturate;
c) l'attribuzione allo Stato del patrimonio dell'Ente;
d) l'assunzione da parte dello Stato di tutte le attività e passività dell'Ente;
e) le modalità d'applicazione relative alle precedenti lettere a), c), d).
Fino all'entrata in vigore del predetto decreto le pensioni al personale del
lotto continueranno ad essere erogate dall'Ente fondo, tramite le direzioni
provinciali del tesoro, secondo le norme e con le modalità attualmente vigenti,
salvo adeguamento e riliquidazione da parte dello Stato di quelle con decorrenza
originaria successiva al 1° gennaio 1978.
Analogamente l'Ente fondo continuerà ad erogare le indennità di buonuscita salvo
adeguamento e riliquidazione da parte dell'ENPAS per le cessazioni dal servizio
successive alla stessa data del 1° gennaio 1978, previa regolamentazione delle
posizioni contributive per il periodo compreso fra la data di decorrenza
giuridica dell'inquadramento e quella di decorrenza economica (28/a) (2).
------------------------
(27/a) Riportata alla voce Lotto e lotterie.
(27/a) Riportata alla voce Lotto e lotterie.
(28/a) Vedi, anche, l'art. 25, L. 2 agosto 1982, n. 528, riportata alla voce
Lotto e lotterie.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(giurisprudenza di legittimità)
30. Personale del ruolo speciale ad esaurimento e non di ruolo.
Ai fini dell'inquadramento nelle qualifiche funzionali del personale del ruolo
speciale ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600 (29), ferme
restando le altre disposizioni della presente legge, si ha riguardo alle
mansioni svolte, per almeno tre anni, risultanti da atti formali. A tali fini
sarà adottato apposito decreto del Ministro del tesoro inquadrando gli
interessati nelle qualifiche seconda, quarta, sesta e settima a seconda che le
mansioni relative si riferiscano a quelle delle carriere, rispettivamente,
ausiliarie, esecutive, di concetto e direttive.
È soppresso l'articolo 5 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600 (29/a).
Al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato classificato
nelle categorie prima, seconda, terza e quarta, previste dalla tabella I
allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 (30), e successive
modificazioni ed integrazioni, o in categorie salariali non di ruolo
corrispondenti a quelle previste per gli operai di ruolo dalla legge 5 marzo
1961, n. 90 (31), e successive modificazioni, è corrisposto, a decorrere dal 1
luglio 1978, lo stipendio iniziale previsto dall'articolo 24 della presente
legge, rispettivamente per le qualifiche settima, sesta, quarta e seconda.
Lo stipendio del personale di cui al precedente comma è soggetto ad aumenti
periodici biennali del 2,50 per cento.
Al predetto personale non di ruolo provvisto al 1° luglio 1978, o alla data di
assunzione se successiva, di un trattamento complessivo, determinato ai sensi
del primo comma dell'articolo 25 della presente legge, di importo superiore allo
stipendio iniziale del livello di riferimento, sono attribuiti gli aumenti
periodici necessari per assicurare uno stipendio pari o immediatamente superiore
a quello stesso importo.
Per l'inquadramento in ruolo del suddetto personale non di ruolo si applica
l'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32 (32), riducendo a metà
l'anzianità di servizio richiesta e confermando lo stipendio iniziale del
livello di riferimento. Detta riduzione non potrà comunque retrodatare
l'inquadramento in ruolo a data anteriore al 1° gennaio 1978 agli effetti
giuridici e a data anteriore al 1° luglio 1978 agli effetti economici (2).
------------------------
(29) Riportata al n. C/V.
(29/a) Riportata al n. C/V.
(30) Riportato al n. D/I.
(31) Riportato al n. F/IV.
(32) Riportata al n. D/IX.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(giurisprudenza di legittimità)
31. Personale assunto ai sensi di disposizioni speciali.
Il sottoelencato personale civile assunto dalle amministrazioni dello Stato ai
sensi delle disposizioni a fianco indicate, in servizio alla data del 30 aprile
1979 ed in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite di
età e del titolo di studio, è collocato, a domanda da presentare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere
favorevole del consiglio di amministrazione, nelle categorie del personale non
di ruolo previste dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio
1937, n. 100 (30) e successive modificazioni ed integrazioni, o in categorie
salariali non di ruolo corrispondenti a quelle previste per gli operai di ruolo
dalla legge 5 marzo 1961, n. 90 (31) e successive modificazioni, a seconda delle
mansioni per le quali è avvenuta l'assunzione o la conferma in servizio e con
l'attribuzione, a decorrere dal 1° luglio 1978 o dalla data di assunzione se
successiva, del trattamento economico previsto per le categorie stesse dal
precedente articolo 30.
Presidenza del Consiglio dei ministri:
personale assunto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
luglio 1967, regolarmente retribuito a carico del bilancio dello Stato (32/a);
personale retribuito a presentazione di fattura, utilizzato per l'espletamento
di mansioni di tipo direttivo, di concetto, esecutivo ed ausiliario dall'ufficio
del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.
Ministero di grazia e giustizia:
personale incaricato ai sensi degli articoli 9 e 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103;
dattilografi e stenodattilografi assunti ai sensi dell'articolo 27 della legge
11 agosto 1973, n. 533 (33);
traduttori-interpreti, incaricati ai sensi della legge 14 luglio 1967, n. 568
(34);
Ministero della difesa:
personale assunto con contratto ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483
(35);
personale assunto a contratto per le esigenze degli addetti militari all'estero
ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 27 dicembre 1973, n. 838 (36);
Ministero degli affari esteri:
personale assunto con contratto ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 della legge
17 luglio 1970 n. 569 (37). In relazione al collocamento nelle categorie non di
ruolo di tale personale non si applica il penultimo comma del presente articolo;
traduttori ed interpreti di cui all'articolo 24, ultimo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (37);
personale "utilizzato" presso il dipartimento per la cooperazione allo sviluppo
per esigenze connesse all'attuazione di iniziative sovvenzionate ai sensi
dell'articolo 5, lettera i), della legge 15 dicembre 1971, n. 1222 (37);
personale utilizzato presso gli uffici dell'amministrazione centrale retribuito
ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18 (37);
personale di cui alla lettera e) dell'articolo 17 della legge 9 febbraio 1979,
n. 38 (37), in servizio presso il dipartimento per la cooperazione allo
sviluppo.
Ministero delle finanze:
personale incaricato ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103 (38).
Ministero dei lavori pubblici:
personale assunto con contratto ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre
1969 n. 1013 (39), e degli articoli 5 e 6 del decreto del presidente della
Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186 (39/a).
Ministero dei trasporti:
personale assunto con contratto a termine ai sensi dell'articolo 6 della legge
22 dicembre 1973, n. 825 (40).
Ministero del bilancio e della programmazione economica:
personale assunto a contratto a tempo pieno ai sensi dell'articolo 3 del
decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428 (41), convertito nella legge 4 agosto 1973,
n. 497.
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
personale della segreteria del Comitato interministeriale prezzi che svolge
prestazioni di stabile collaborazione con le mansioni:
ispettive, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896 (42);
di concetto, esecutive e ausiliarie, anche retribuito a presentazione di
fattura.
Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
collocatori a contratto ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 16 maggio
1956, n. 562 (43) e successive modificazioni.
Per il personale a contratto in servizio al Ministero del bilancio e della
programmazione economica, ai fini della determinazione dello stipendio spettante
nella categoria di inquadramento, si ha riguardo alla retribuzione annua
percepita al 1° luglio 1978 diminuita di un tredicesimo nonché della somma pari
all'ammontare annuo in vigore a quella data dell'indennità integrativa speciale
che, a partire dalla medesima data, è corrisposta allo stesso titolo in aggiunta
allo stipendio.
Per il personale assunto ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483 (43/a),
e successive modificazioni ed integrazioni, degli artt. 11, 12 e 13 della L. 17
luglio 1970, n. 569 (43/b), dell'articolo 17 della L. 9 febbraio 1979, n. 38
(43/b), degli articoli 10 e 11 della legge 27 dicembre 1973, n. 838 (43/c),
dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n.
1186 (39/a), dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013 (39/a), degli
articoli 4 e 5 della L. 16 maggio 1956, n. 562 (43), e successive modificazioni,
dell'articolo 3 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428 (41), convertito nella
legge 4 agosto 1973, n. 497, dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1973, n.
825 (40), il servizio prestato anteriormente alla data di entrata in vigore
della presente legge è considerato servizio non di ruolo ai fini del successivo
inquadramento in ruolo. Tale inquadramento non potrà comunque avere decorrenza
giuridica ed economica anteriore, rispettivamente, al 1° gennaio 1978 e al 1°
luglio 1978.
Il personale del Ministero degli affari esteri, assunto ai sensi degli articoli
11, 12 e 13 della L. 17 luglio 1970, n. 569 (43/b), inquadrato nelle categorie
del personale non di ruolo previste dalla tabella I allegata al regio
decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 (43/d), potrà continuare a prestare
servizio all'estero occupando posti di cancelliere, assistente commerciale,
coadiutore, commesso o autista a seconda se di concetto, esecutivo o ausiliario.
In relazione al collocamento nelle categorie non di ruolo del personale di cui
al presente articolo, sono ridotti di altrettante unità i contingenti dello
stesso personale previsti dalle norme che ne hanno consentito l'assunzione.
Nei confronti del predetto personale si applica l'articolo 2 della L. 4 febbraio
1966, n. 32 (43/e), con riduzione alla metà dell'anzianità di servizio richiesta
per l'inquadramento che compete nella posizione iniziale della qualifica di
riferimento (2).
------------------------
(30) Riportato al n. D/I.
(31) Riportato al n. F/IV.
(32/a) Alinea così rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 4 novembre
1980, n. 302.
(33) Riportata alla voce Lavoro.
(34) Riportata alla voce Ordinamento giudiziario.
(35) Riportata alla voce Ministero della difesa.
(36) Riportata alla voce Diplomazia e consolati.
(37) Riportata alla voce Ministero degli affari esteri.
(37) Riportata alla voce Ministero degli affari esteri.
(37) Riportata alla voce Ministero degli affari esteri.
(37) Riportata alla voce Ministero degli affari esteri.
(37) Riportata alla voce Ministero degli affari esteri.
(38) Riportato alla voce Trentino-Alto Adige.
(39) Riportata alla voce Venezia.
(39/a) Riportato alla voce Venezia.
(40) Riportato alla voce Navigazione aerea.
(41) Riportato alla voce Ministero del bilancio e della programmazione
economica.
(42) Riportato alla voce Prezzi.
(43) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori.
(43/a) Riportato alla voce Ministero della difesa.
(43/b) Riportata alla voce Ministero degli affari esteri.
(43/b) Riportata alla voce Ministero degli affari esteri.
(43/c) Riportata alla voce Diplomazia e consolati.
(39/a) Riportato alla voce Venezia.
(39/a) Riportato alla voce Venezia.
(43) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori.
(41) Riportato alla voce Ministero del bilancio e della programmazione
economica.
(40) Riportato alla voce Navigazione aerea.
(43/b) Riportata alla voce Ministero degli affari esteri.
(43/d) Riportato al n. D/I.
(43/e) Riportata al n. D/IX.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(giurisprudenza di legittimità)
32. Assistenti sociali utilizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
Gli assistenti sociali dipendenti dall'Ente italiano di servizio sociale
assegnati, alla data del 30 aprile 1979, in relazione alla trattazione
specializzata di particolari problemi dei lavoratori migranti e delle loro
famiglie, a svolgere la propria attività presso gli organi periferici del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale in base alla convenzione del 1°
luglio 1967 e successivi rinnovi, in possesso dei diplomi di istituto di
istruzione secondaria di secondo grado e di quello di assistente sociale e di
tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite di età, sono collocati, a
domanda da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, previa risoluzione ad ogni effetto del precedente
rapporto, e su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nella
categoria seconda del personale non di ruolo prevista dalla tabella I allegata
al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 (43/d), e successive
modificazioni ed integrazioni.
Al predetto personale compete dal 1° luglio 1978 lo stipendio annuo lordo
iniziale previsto per la sesta qualifica funzionale, soggetto ad aumenti
periodici biennali del 2,50 per cento.
L'eventuale differenza tra la retribuzione percepita a titolo di assegni a
carattere fisso e continuativo presso l'Ente italiano di servizio sociale e lo
stipendio spettante ai sensi del precedente comma sarà attribuita al personale
interessato con assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti retributivi
a qualsiasi titolo dovuti.
Nei confronti di detto personale si applica l'articolo 2 della L. 4 febbraio
1966, n. 32 (43/e), con riduzione alla metà dell'anzianità di servizio richiesta
per l'inquadramento in ruolo che compete nella posizione iniziale della
qualifica di riferimento (2).
------------------------
(43/d) Riportato al n. D/I.
(43/e) Riportata al n. D/IX.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
33. Personale utilizzato nelle comunità dei Corpi di polizia.
Il personale che al 30 aprile 1979 risulti utilizzato a tempo pieno ed in modo
continuativo presso le comunità del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza,
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, se in possesso
di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite di età e del titolo di
studio, è collocato, a domanda da produrre entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del consiglio
di amministrazione, nella categoria dei dipendenti non di ruolo dello Stato,
classificandolo alla quinta categoria che viene pertanto istituita, in aggiunta
a quelle della tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100
(43/f), e successive modificazioni ed integrazioni, per il disimpegno delle
mansioni per le quali il personale stesso è stato assunto.
Al predetto personale compete dal 1° luglio 1978 lo stipendio annuo lordo
iniziale della prima qualifica funzionale, suscettibile degli aumenti periodici
biennali del 2,50 per cento (2).
------------------------
(43/f) Riportato al n. D/I.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(giurisprudenza di legittimità)
34. Personale della scuola elementare collocato fuori ruolo.
Il personale ispettivo, direttivo e docente della scuola elementare, collocato
permanentemente fuori ruolo ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 dicembre
1967, n. 1213 (44), può optare, entro sessanta giorni dall'entrata il vigore
della presente legge, per il collocamento nel corrispondente ruolo organico
dell'amministrazione presso cui presta servizio. Il personale docente, che nel
preesistente ordinamento ha conseguito il parametro 397 alla data di entrata in
vigore della presente legge, è equiparato, ai fini dell'inquadramento nelle
qualifiche funzionali, ai segretari capi; quello che ha conseguito il parametro
330 e 280 è equiparato ai segretari principali. Il personale ispettivo e
direttivo è equiparato al personale della carriera direttiva con qualifica di
direttore aggiunto di divisione.
Il predetto personale è inquadrato nelle rispettive qualifiche funzionali in
soprannumero e in tale posizione soprannumeraria permane fino alla emanazione
della legge per la determinazione delle dotazioni organiche di qualifica, di cui
al precedente articolo 5.
Al personale di cui ai precedenti commi si applica la normativa di stato
giuridico e di trattamento economico, relativa al personale appartenente al
ruolo in cui viene inquadrato. Il servizio prestato nel ruolo di provenienza e
valido a tutti gli effetti come servizio effettuato nel ruolo di inquadramento
(2).
------------------------
(44) Riportata alla voce Istruzione pubblica: personale.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(giurisprudenza di legittimità)
35. Inquadramento personale ex imposte di consumo.
Il personale delle abolite imposte di consumo di nomina comunale, di nomina
privata di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro 21 aprile 1940, in
servizio alle dipendenze del Ministero delle finanze alla data del 1° gennaio
1978 ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
649 (45), è inquadrato, salvo quanto previsto nei successivi commi, della
qualifica funzionale settima, sesta, quarta e seconda, con decorrenza giuridica
dalla stessa data ed economica dal 1° luglio 1978, avuto riguardo alle funzioni
determinate, rispettivamente, dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto del
Ministro delle finanze n. 7/3726 del 4 agosto 1977, emanato in attuazione
dell'articolo 15, primo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 (46).
Il personale di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro 23 dicembre 1948
e 14 luglio 1969 è escluso dall'inquadramento nelle nuove qualifiche funzionali.
Il personale di nomina privata che alla data del 1° gennaio 1978 rivestiva le
sotto elencate qualifiche è inquadrato nella qualifica funzionale per ciascuna
indicato:
impiegato d'ordine di amministrazione centrale e brigadiere di gestione: quinta
qualifica;
capo ufficio aziende locali non dirigente, ispettore di aziende locali, cassiere
principale e impiegato di concetto di amministrazione centrale: settima
qualifica;
direttore di seconda categoria, vice direttore di prima categoria e ispettore
centrale: ottava qualifica.
Il personale di nomina comunale che alla data del 1° gennaio 1978 rivestiva le
qualifiche terminali delle carriere ausiliarie, esecutive, di concetto e
direttive specificatamente previste nei regolamenti dei comuni di provenienza, è
collocato nella qualifica funzionale immediatamente superiore a quella nella
quale è inquadrato il personale delle altre qualifiche delle rispettive
carriere.
Per il dipendente che successivamente al 1° luglio 1978 abbia conseguito nel
preesistente ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione
economica si procede ad un nuovo inquadramento con decorrenza dalla data di
conseguimento dei miglioramenti stessi.
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge verranno effettuate le
promozioni di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 649 (45).
Nel caso in cui la qualifica superiore, conferita in attuazione del citato
articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 649 (45), comporti
l'inquadramento nella qualifica funzionale superiore, si procede, con effetto
dalla data di decorrenza della promozione, al nuovo inquadramento nella suddetta
qualifica funzionale con le modalità di cui al presente articolo.
Nell'ipotesi in cui il conferimento della qualifica superiore non comporti
l'inquadramento nella qualifica funzionale superiore, si procede comunque ad un
nuovo inquadramento economico nella qualifica funzionale di competenza, con
effetto dalla data di decorrenza della promozione (2).
------------------------
(45) Riportato alla voce Finanza locale.
(46) Riportata alla voce Ministero delle finanze.
(45) Riportato alla voce Finanza locale.
(45) Riportato alla voce Finanza locale.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
36. Attribuzione dei nuovi stipendi al personale delle ex imposte di consumo.
Per la determinazione del nuovo stipendio annuo spettante dal 1° luglio 1978, si
considerano le voci retributive fisse e continuative soggette a contribuzione ai
fini pensionistici, nonché le aggiunzioni di cui ai decreti del Presidente della
Repubblica 11 maggio 1976, n. 268 (47), 16 aprile 1977, n. 116 (48) e 21
novembre 1978, n. 718 (49), e quanto attiene alla valutazione, ai fini
economici, dell'anzianità di servizio.
Ai fini dell'individuazione del trattamento economico utile per l'inquadramento
nella qualifica funzionale di competenza, l'importo annuo di cui al primo comma
è diminuito di un tredicesimo, nonché della somma pari all'ammontare annuo
dell'indennità integrativa speciale in vigore dalla data del 1° luglio 1978.
L'importo relativo alle variazioni dell'indennità di contingenza verificatesi
dal 1° luglio 1978 alla data di entrata in vigore della presente legge è
aggiunto alla somma detratta ai sensi del precedente comma per indennità
integrativa speciale per essere corrisposta, in aggiunta allo stipendio, a
titolo di indennità di contingenza.
Le variazioni dell'indennità di contingenza continuano ad applicarsi nei
confronti del personale di nomina privata secondo i criteri di cui al primo
comma dell'articolo 2 del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12 (50),
convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91.
Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge il valore del
punto di contingenza spettante per i gradi dal settimo al dodicesimo del
contratto collettivo nazionale di lavoro 21 aprile 1940 e regolato dal decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649 (50/a), è adeguato alla
misura di lire 2.389 stabilita dall'accordo interconfederale del 25 gennaio
1975.
La tredicesima mensilità spettante al personale di nomina privata è costituita
da un dodicesimo dello stipendio annuo previsto per qualifica di competenza,
nonché dall'indennità di contingenza spettante per il mese di dicembre di
ciascun anno (2).
------------------------
(47) Riportato al n. F/XXI.
(48) Riportato al n. F/XXV.
(49) Riportato al n. F/XXXII.
(50) Riportato alla voce Lavoro.
(50/a) Riportato alla voce Finanza locale.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
37. Trattamento di previdenza al personale delle ex imposte di consumo.
Per i trattamenti di pensione e di anzianità e per le relative contribuzioni
previste per il personale delle abolite imposte di consumo restano in vigore le
disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 649 (50/a), salvo quanto previsto dal successivo comma.
Al personale delle abolite imposte di consumo iscritto al Fondo speciale di
previdenza INPS regolato dal regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863 (51), e
successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo e
terzo dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092 (52), fermo restando il diritto alle indennità comunque spettanti
per la risoluzione del rapporto di lavoro (2).
------------------------
(50/a) Riportato alla voce Finanza locale.
(51) Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione
obbligatoria per).
(52) Riportato alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni dei
dipendenti statali.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
38. Trattamento economico degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali
giudiziari e coadiutori.
(53) (2).
------------------------
(53) Sostituisce, con effetto dal 1° luglio 1978, gli artt. 148, 155, 169, 171 e
178 del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, riportato alla voce Ufficiali
giudiziari.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
39. Trattamento economico degli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali
giudiziari e coadiutori in servizio al 1ø luglio 1978.
Ai fini della determinazione dell'indennità integrativa di cui agli articoli
148, 169 e 178 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n.
1229 (54), e successive modificazioni, spettante agli ufficiali giudiziari,
aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori dal 1° luglio 1978 o dalla data di
assunzione se successiva, in relazione alla qualifica funzionale di riferimento
di cui al precedente articolo 38 si ha riguardo al trattamento economico
complessivo annuo lordo della qualifica statale presa a riferimento a tali fini
dagli stessi articoli del predetto decreto n. 1229 (54), costituito dallo
stipendio, dall'assegno perequativo pensionabile stabilito dalla legge 15
novembre 1973, n. 734 (55), dalle aggiunzioni di cui ai decreti del Presidente
della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268 (47), 16 aprile 1977, n. 116 (48) e 21
novembre 1978, n. 718 (49), nonché da quanto attiene alla valutazione ai fini
economici dell'anzianità di servizio, considerando a quest'ultimo riguardo la
stessa anzianità di servizio dell'interessato.
Nel caso in cui il trattamento economico, come sopra determinato, sia inferiore
allo stipendio iniziale della qualifica funzionale di riferimento, ai fini della
indennità integrativa si considera il predetto stipendio.
Qualora invece detto trattamento sia superiore, agli stessi fini si considera lo
stipendio della qualifica di riferimento, tra quelli conseguibili nella
qualifica medesima per classe o scatti, anche convenzionali, di importo pari o
immediatamente superiore al trattamento stesso. Ove siano stati computati
aumenti di stipendio convenzionali, per la ulteriore progressione economica da
valutare ai fini dell'indennità integrativa si considera la posizione relativa
allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti
convenzionali.
Per gli uffici giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari che al 1° luglio 1978
abbiano un'anzianità di servizio non inferiore ai trenta anni, ai fini della
determinazione dell'indennità integrativa di cui al presente articolo, si
considera lo stipendio previsto, rispettivamente, per la settima e la quinta
qualifica funzionale (2).
------------------------
(54) Riportato alla voce Ufficiali giudiziari.
(54) Riportato alla voce Ufficiali giudiziari.
(55) Riportata al n. F/XV.
(47) Riportato al n. F/XXI.
(48) Riportato al n. F/XXV.
(49) Riportato al n. F/XXXII.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
40. Inquadramento nelle qualifiche funzionali dei segretari comunali.
I segretari comunali con parametro di stipendio 190 e 257 sono inquadrati, ai
fini giuridici dal 1° gennaio 1978 ed economici dal 1° luglio 1978, alla
qualifica funzionale settima e transitano a quella ottava al compimento
dell'anzianità prevista dalle forme vigenti per la promozione alla qualifica di
segretario capo, previa dichiarazione scritta di disponibilità a trasferirsi in
sedi di classe terza con le modalità previste dalle vigente disposizioni.
Con le stesse decorrenze di cui al precedente comma sono inquadrati nell'ottava
qualifica funzionale:
i segretari capi titolari di comuni della classe terza;
i segretari capi titolari di comuni della classe quarta con parametro di
stipendio 387 e superiore;
i segretari capi titolari di comuni della classe quarta con parametro di
stipendio 307, previa dichiarazione scritta di cui al comma precedente. In
mancanza di detta dichiarazione gli interessati potranno accedere all'ottava
qualifica funzionale solo al compimento dell'anzianità prevista dalla tabella D
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749 (56),
per il conseguimento del parametro di stipendio 387.
In deroga al disposto di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 giugno 1972, n. 749 (56), i segretari capi inquadrati nella ottava
qualifica funzionale previa dichiarazione di cui al presente articolo potranno
essere trasferiti d'ufficio dal prefetto o dal Ministero dell'interno, secondo
la rispettiva competenza, in sedi della classe terza della stessa o di altra
provincia, nell'ambito regionale, rimaste vacanti dopo l'espletamento dei
concorsi di cui all'articolo 7 del medesimo decreto.
I segretari comunali idonei dei concorsi per esami e per titoli ai posti della
soppressa qualifica di segretario capo di 1ª classe espletati ai sensi
dell'articolo 19 della legge 8 giugno 1962, n. 604 (56) e dell'articolo 2 della
legge 17 febbraio 1968, n. 107 (56), e della qualifica di segretario generale di
2ª classe espletati ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 23 giugno 1972, n. 749 (56),
saranno inseriti nelle graduatorie dei due concorsi immediatamente successivi
che verranno banditi per la copertura di posti di segretario generale di 2ª
classe dopo l'entrata in vigore della presente legge.
Tale inserimento avverrà sulla base del punteggio riportato nelle prove d'esame
integrato con quello che sarà attribuito dalla commissione del concorso agli
eventuali titoli posseduti.
Il punteggio complessivo sarà maggiorato dal coefficiente di anzianità che sarà
stabilito con decreto del Ministro dell'interno su proposta di un gruppo misto
formato di rappresentanti dei Ministeri dell'interno, del tesoro, nonché
dell'Associazione nazionale comuni d'Italia, della Unione province d'Italia e
delle organizzazioni sindacali provinciali di categoria maggiormente
rappresentative in campo nazionale (2).
------------------------
(56) Riportato alla voce Comuni e Province.
(56) Riportato alla voce Comuni e Province.
(56) Riportato alla voce Comuni e Province.
(56) Riportato alla voce Comuni e Province.
(56) Riportato alla voce Comuni e Province.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(giurisprudenza di legittimità)
41. Attribuzione nuovo stipendio ai segretari comunali.
Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante, dal 1° luglio 1978 o
dalla data dell'assunzione se successiva, al personale collocato nelle
qualifiche funzionali ai sensi del precedente articolo 40 si considera il
trattamento economico complessivo annuo lordo percepito alla predetta data o
alla data di assunzione se successiva, per stipendio, assegno perequativo
pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734 (56/a), aggiunzioni
previste dal D.P.R. 11 maggio 1976, n. 268 (57), dal D.P.R. 16 aprile 1977, n.
116 (58) e dal D.P.R. 21 novembre 1978, n. 718 (59). Si considera altresì
l'importo corrispondente ad un aumento periodico del 2,50 per cento dello
stipendio iniziale della qualifica di inquadramento per ogni tre anni interi di
servizio di ruolo o riconosciuto tale, prestato in qualità di segretario
comunale fino alla data del 30 giugno 1978, e per un massimo di sei trienni, con
esclusione dei primi tre anni di servizio.
Si applicano il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto comma del precedente
articolo 25.
Il compenso mensile spettante ai sensi dell'articolo 39, secondo comma, della
legge 8 giugno 1962, n. 604 (56), agli incaricati delle funzioni di segretario
comunale presso comuni della classe quarta è pari allo stipendio iniziale della
settima qualifica.
Dal 1° gennaio 1979, una quota del provento spettante al comune o alla provincia
ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734
(56/a), per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata
alla legge 8 giugno 1962, n. 604 (56), è attribuita al segretario comunale e
provinciale rogante, in misura pari al 75 per cento e fino ad un massimo di un
terzo dello stipendio in godimento (2).
------------------------
(56/a) Riportata al n. F/XV.
(57) Riportato al n. F/XXI.
(58) Riportato al n. F/XXV.
(59) Riportato al n. F/XXXII.
(56) Riportato alla voce Comuni e Province.
(56/a) Riportata al n. F/XV.
(56) Riportato alla voce Comuni e Province.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
TITOLO II
Personale della scuola
Capo I - Norme relative al personale della scuola materna, elementare,
secondaria e artistica delle istituzioni educative e delle scuole speciali dello
Stato
(giurisprudenza di legittimità)
42. Categorie di personale.
Il presente titolo si applica al personale statale della scuola materna,
elementare, secondaria e artistica, delle istituzioni educative e delle scuole
speciali dello Stato, che svolge le funzioni proprie dell'attuale personale:
ispettivo tecnico-periferico;
direttivo;
docente;
educativo;
non docente (2).
------------------------
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
43. Funzioni.
Le funzioni e le attribuzioni proprie del personale di cui al precedente
articolo 42 sono quelle definite nei decreti del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n. 417 (60) e n. 420 (60), e nelle precedenti disposizioni in
vigore, salvo quanto previsto nel successivo articolo 45 per il personale non
docente (2).
------------------------
(60) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale.
(60) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
44. Ordinamento del personale.
L'ordinamento del personale della scuola si articola in otto qualifiche
funzionali a cui corrispondono i livelli retributivi di cui al successivo
articolo 50 (2).
------------------------
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
45. Qualifiche e profili professionali.
Le qualifiche funzionali del personale non docente dovranno conformarsi ai
principi indicati nell'articolo 2 della presente legge.
Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno identificati
con le modalità di cui all'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382 (61),
sentita una apposita commissione, i profili delle singole qualifiche in armonia
con quanto disposto dal primo comma del presente articolo.
La commissione di cui al comma precedente, presieduta da un sottosegretario di
Stato o per sua delega da un dirigente generale e composta pariteticamente da
sei rappresentanti dell'amministrazione e da sei rappresentanti delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, è
nominata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il
Ministro del tesoro.
Per la formazione dei profili si applica quanto disposto nell'articolo 3, primo
comma, della presente legge (2).
------------------------
(61) Riportata al n. A/XXIII.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(giurisprudenza di legittimità)
46. Inquadramento nelle qualifiche funzionali.
Il personale in servizio alla data del 1° giugno 1977 è inquadrato nelle
qualifiche funzionali, ai fini giuridici dalla stessa data ed economici dal 1°
aprile 1979, avuto riguardo alla qualifica rivestita al 1° giugno 1977 e secondo
le seguenti corrispondenze:
nella seconda qualifica gli accudienti di convitto;
nella terza qualifica i bidelli, i guardarobieri, i custodi dei convitti e degli
educandati, gli aiutanti cuochi e gli aiutanti guardarobieri;
nella quarta qualifica il personale delle carriere esecutive e gli assistenti
della scuola materna;
nella quinta qualifica il personale della carriera di concetto di segreteria;
nella sesta qualifica i docenti di materie per il cui insegnamento è richiesto
il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente; il
personale educativo;
nella settima qualifica i docenti di materie per il cui insegnamento è richiesto
il diploma di laurea o il diploma di istituto superiore e i docenti equiparati
ai sensi della nota 2 alla tabella C, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976,
n. 13 (61/a), convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88,
compresi tutti gli insegnanti di educazione tecnica della scuola media; i vice
rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento; gli assistenti dei licei artistici;
nell'ottava qualifica il personale ispettivo tecnico-periferico e il personale
direttivo.
Il personale delle carriere esecutive che, alla data del 1° aprile 1979, abbia
la qualifica di applicato superiore od equiparata, ovvero abbia maturato
l'anzianità per conseguirla senza scrutinio o l'abbia comunque conseguita prima
dell'entrata in vigore della presente legge, è collocato in un livello
retributivo ad esaurimento con stipendio iniziale annuo lordo di lire 3.150.000.
Il personale della carriera di concetto che, alla data del 1° aprile 1979, abbia
la qualifica di segretario capo, ovvero abbia maturato l'anzianità per
conseguirla senza scrutinio o l'abbia comunque conseguita prima dell'entrata in
vigore della presente legge, è collocato nella sesta qualifica ai soli fini
retributivi.
L'inquadramento di cui ai precedenti secondo e terzo comma sarà disposto anche
nei confronti del personale, rispettivamente, delle carriere esecutive con
qualifica di applicato od equiparata e della carriera di concetto con qualifica
di segretario, ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge,
risultino attribuiti rispettivamente il parametro 213 ed il parametro 297. Detto
inquadramento avverrà gradualmente al maturare dell'anzianità richiesta dal
precedente ordinamento per lo scrutinio alle qualifiche di applicato superiore
od equiparate e segretario capo.
Il personale assunto nel periodo compreso tra il 1° giugno 1977 e la data di
entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nelle qualifiche funzionali
con l'osservanza dei criteri indicati nel presente articolo.
Per i dipendenti assunti nel periodo tra il 1° giugno 1977 e il 1° aprile 1979
l'inquadramento nelle qualifiche ha decorrenza giuridica dalla data indicata nel
provvedimento di nomina ed economica dal 1° aprile 1979; per coloro che sono
stati nominati successivamente a questa ultima data l'inquadramento nelle
qualifiche ha decorrenza giuridica dalla data indicata nel provvedimento di
nomina ed economica dalla effettiva assunzione del servizio.
Ove la data di decorrenza giuridica indicata nel provvedimento di nomina fosse
anteriore al 1° giugno 1977, la decorrenza giuridica dell'inquadramento nelle
qualifiche viene fissata a questa ultima data, fermo restando il riconoscimento
del periodo anteriore al 1° giugno 1977 ai fini della determinazione del
maturato economico della vecchia carriera (2).
------------------------
(61/a) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(giurisprudenza di legittimità)
47. Accesso alle qualifiche funzionali e passaggi di qualifica.
L'assunzione del personale di cui al presente titolo è disciplinata dalla
normativa vigente in materia.
Il personale non docente può partecipare ai concorsi pubblici per l'accesso alla
qualifica funzionale immediatamente superiore, se in servizio in quella
inferiore da almeno 5 anni senza demerito, indipendentemente dal possesso del
titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica funzionale superiore,
purché detto titolo non sia specificamente richiesto dal particolare tipo di
attività tecnica o specialistica.
I concorsi riservati previsti dall'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 420 (61/a), si svolgono per il passaggio dalla II
alla III qualifica e dalla III alla IV qualifica per una aliquota di posti del
40 per cento e dalla IV alla V qualifica per una aliquota di posti del 30 per
cento.
Per il passaggio dalla II alla III qualifica si applicano le stesse disposizioni
previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974, n. 420 (61/b), per il passaggio dalla III alla IV qualifica.
Ai fini di cui al presente articolo nel primo quinquennio decorrente dalla data
di entrata in vigore del nuovo ordinamento, è considerata equipollente
all'anzianità di qualifica quella di carriera (2).
------------------------
(61/a) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale.
(61/b) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
48. Riserva di posti del personale non docente.
[Nel primo concorso successivo all'inquadramento del personale non docente nel
nuovo ordinamento, l'80 per cento di tutti i posti disponibili nelle varie
qualifiche funzionali è riservato al personale in servizio alla data di entrata
in vigore della presente legge in qualifiche funzionali immediatamente
inferiori] (61/c) (2).
------------------------
(61/c) Abrogato dall'art. 6, D.L. 6 novembre 1989, n. 357, riportato alla voce
Istruzione pubblica: personale.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
49. Passaggio dalla II alla III qualifica.
Nella prima applicazione della presente legge, i posti disponibili nella III
qualifica funzionale sono interamente assegnati mediante concorsi riservati per
titoli al personale non docente inquadrato nella II qualifica.
Il numero dei posti da assegnare ai concorsi riservati di cui al precedente
comma dovrà complessivamente raggiungere, man mano che si verificano le
disponibilità, il numero delle unità di personale interessato (2).
------------------------
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(giurisprudenza di legittimità)
50. Stipendi.
A decorrere dal 1° giugno 1977 ai fini giuridici e dal 1° aprile 1979 agli
effetti economici, al personale inquadrato ai sensi del precedente articolo 45
nelle qualifiche funzionali competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali:
prima qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.800.000
seconda qualifica. . . . . . . . . . . . . . . " 2.196.000
terza qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . " 2.556.000
quarta qualifica . . . . . . . . . . . . . . . " 2.790.000
quinta qualifica . . . . . . . . . . . . . . . " 3.600.000
sesta qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . " 3.924.000
settima qualifica. . . . . . . . . . . . . . . " 4.500.000
ottava qualifica . . . . . . . . . . . . . . . " 5.400.000
Al compimento di tre, sei, dieci, quindici e venti anni di servizio senza
demerito nella qualifica di appartenenza sono attribuite altre classi di
stipendio con un aumento costante del 16 per cento dello stipendio iniziale di
livello.
Nel periodo di permanenza in ciascuna classe di stipendio, compresa l'ultima,
sono corrisposti aumenti di stipendio in ragione del 2,50 per cento dello
stipendio previsto per la classe stessa per ogni biennio di servizio prestato
senza demerito. Gli aumenti biennali di stipendio maturati in ciascuna classe
sono riassorbibili al conseguimento della classe di stipendio successiva.
Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali, anche se convenzionali,
si conferiscono con decorrenza dal primo giorno del mese nel quale sorge il
relativo diritto.
Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione
economica e dell'anzianità richiesta per il passaggio alla qualifica funzionale
superiore nei confronti del personale che abbia riportato in quell'anno una
delle sanzioni disciplinari di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, nn. 417 e 420 (61/b), rispettivamente, agli articoli 94 e 16,
superiore alla censura, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata.
Per il personale docente di cui alla tabella C, quadro I, annessa al
decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13 (61/b), convertito, con modificazioni,
nella legge 30 marzo 1976, n. 88, immesso in ruolo con effetto da data anteriore
al 31 maggio 1979, l'anzianità maturata al 1° giugno 1979 è aumentata di un anno
agli effetti della progressione di carriera (61/d).
Lo stipendio di cui al presente titolo è onnicomprensivo, salva l'attribuzione
dell'indennità integrativa speciale, della 13ª mensilità e, ove spettanti, delle
quote di aggiunta di famiglia, del compenso per lavoro straordinario, del
trattamento di missione, delle indennità e degli assegni per il servizio
all'estero, dei compensi per partecipazione a commissioni di esame nelle scuole
elementari, secondarie e artistiche, dell'indennità di rischio, del compenso per
prestazioni di lavoro in orario notturno e festivo, dell'assegno di sede, del
compenso previsto per i direttori didattici dall'articolo 28 della legge 15
novembre 1973, n. 734, di eventuali assegni personali non pensionabili e di ogni
altra indennità prevista da norme speciali (62) (2).
------------------------
(61/b) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale.
(61/b) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale.
(61/d) Vedi, anche, la L. 26 aprile 1985, n. 161, riportata alla voce Istruzione
pubblica: personale.
(62) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti del personale non dirigenziale della Scuola, vedi l'allegato A al
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(giurisprudenza di legittimità)
51. Attribuzione nuovi stipendi.
Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante, dal 1° aprile 1979 o
dalla data di assunzione in servizio se successiva, al personale collocato nelle
qualifiche funzionali ai sensi del precedente articolo 45 si considera il
trattamento economico complessivo lordo annuo spettante alla stessa data per:
1) stipendio comprensivo degli aumenti periodici comunque attribuiti, e assegno
annuo pensionabile di cui all'articolo 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477
(61/b);
2) somma di lire 300.000 annue di cui al decreto del Presidente della Repubblica
16 aprile 1977, n. 116 (63);
3) somma di lire 120.000 annue di cui al decreto del Presidente della Repubblica
17 novembre 1978, n. 711 (61/b);
4) somma di lire 276.000 annue prevista dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1976, n. 962 (61/b), per il personale non docente;
5) somma di lire 120.000 annue a favore del personale non docente nella carriera
esecutiva avente i parametri 143 e 163 e la somma di lire 200.000 annue per il
personale della medesima carriera avente i parametri 183 e 213, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1978, n. 711 (61/b);
6) somma corrisposta in ragione di lire 9.600 annue per ogni anno di servizio
comunque prestato;
7) eventuali assegni personali pensionabili in godimento.
Qualora il trattamento economico complessivo come sopra determinato non
raggiunga lo stipendio iniziale della qualifica di inquadramento, la differenza
è attribuita come segue:
lire 20.000 mensili, ovvero l'intera differenza se d'importo inferiore, dal 1°
aprile 1979;
ulteriori lire 25.000 mensili, ovvero tutta la restante somma se d'importo
inferiore, dal 1° gennaio 1980;
l'importo residuo dal 1° gennaio 1981.
Al suddetto personale è assicurata la ulteriore progressione economica per
maturata anzianità, ancorché non sia stata interamente corrisposta la differenza
per la classe di stipendio iniziale, attribuendo gli aumenti periodici sullo
stipendio iniziale di qualifica funzionale o la differenza con la classe
successiva e aggiungendone l'importo alle somme come sopra determinate.
Le differenze fra il trattamento economico complessivo come sopra determinato
per le posizioni iniziali delle singole carriere previste dall'ordinamento
vigente alla data di entrata in vigore della presente legge e i nuovi stipendi
iniziali delle qualifiche funzionali sono dovute, negli importi e alle scadenze
indicate al precedente secondo comma, anche al personale nominato in ruolo dopo
il 1° aprile 1979 e al personale non di ruolo. Al personale docente non di ruolo
che abbia un numero di ore inferiore all'orario settimanale di servizio previsto
per il corrispondente personale di ruolo le somme predette sono dovute in
proporzione.
Qualora il trattamento determinato ai sensi del primo comma sia superiore allo
stipendio iniziale di qualifica, è attribuito lo stipendio tra quelli
conseguibili nella qualifica stessa per classi e scatti e con la eventuale
aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo pari o immediatamente
superiore al trattamento stesso.
Nei confronti del personale cui dopo il 1° aprile 1979 viene ricostruita la
posizione economica per retrodatazione di nomina in ruolo e per riconoscimenti
di servizi pre-ruolo anche con effetto successivo, si procede prima alla
determinazione del maturato economico della vecchia carriera e successivamente
alla collocazione nel nuovo ordinamento retributivo secondo i criteri di cui al
presente articolo.
Per il dipendente che, successivamente al 1° aprile 1979, abbia conseguito nel
preesistente ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione
economica o di carriera si procede ad un nuovo inquadramento nella qualifica
funzionale con decorrenza dalla data del conseguimento dei miglioramenti stessi.
Nel caso in cui, dopo il 1° giugno 1977, il dipendente abbia conseguito un
passaggio di carriera che, se ottenuto prima, avrebbe determinato
l'inquadramento nella qualifica superiore, si procede, con effetto dalla data
del passaggio, ad un nuovo inquadramento nella suddetta qualifica, secondo i
criteri stabiliti nel presente articolo.
All'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
417 (63/a), le parole "di un terzo" sono sostituite con le parole "della metà".
Il servizio prestato dagli ispettori tecnici-periferici nel ruolo del personale
direttivo è valutato, ai fini di cui all'articolo 18 del decreto-legge 30
gennaio 1976, n. 13 (63/a), convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo
1976, n. 88, nella misura della metà.
Il disposto di cui all'art. 82 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 (63/a), come
modificato dal nono comma del presente articolo, si applica, altresì, al
personale direttivo delle istituzioni educative statali ed al personale non
docente per il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente
inferiore (63/aa).
Ai fini dell'ulteriore progressione economica, ove siano stati attribuiti
aumenti di stipendio convenzionali, il dipendente si intende collocato allo
scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali
concessi.
Al personale collocato nella seconda qualifica funzionale ed in servizio alla
data del 1° aprile 1979, anche se con trattamento economico complessivo come
sopra determinato inferiore a lire 2.196.000 annue lorde, è attribuita comunque
la classe di stipendio immediatamente superiore allo stipendio iniziale.
Ai presidi di ruolo non vedenti delle scuole statali di istruzione secondaria ed
artistica sono estese le disposizioni dell'art. 4, ultimo comma, del
decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370 (63/a), convertito nella legge 26 luglio
1970, n. 576 (2).
------------------------
(61/b) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale.
(63) Riportato al n. F/XXV.
(61/b) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale.
(61/b) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale.
(61/b) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale.
(63/a) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale.
(63/a) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale.
(63/a) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale.
(63/aa) Comma così sostituito dall'articolo unico, L. 25 marzo 1982, n. 108
(Gazz. Uff. 31 marzo 1982, n. 88).
(63/a) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(giurisprudenza di legittimità)
52. Trattamento economico nei casi di passaggio di qualifica funzionale o di
cambiamento di posizione giuridica.
Nel caso di passaggio ad altra qualifica anche mediante concorso, di personale
statale già di ruolo, il personale stesso è collocato, nella nuova qualifica,
nella posizione stipendiale che comporta un trattamento economico d'importo
immediatamente superiore a quello spettante. A tal fine sono attribuiti nella
classe di stipendio spettante nella nuova qualifica gli aumenti periodici
necessari, anche se convenzionali. Qualora l'importo del trattamento economico
spettante nella precedente qualifica si collochi tra l'ultimo aumento
convenzionale possibile e la successiva classe di stipendio, il personale
interessato è collocato in tale ultima classe.
Ai fini dell'ulteriore progressione economica, ove siano stati attribuiti
aumenti di stipendio convenzionali, il dipendente si intende collocato allo
scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali
concessi.
Il personale direttivo che è nominato ispettore tecnico periferico è inquadrato
nella classe di stipendio immediatamente superiore a quella relativa al
trattamento economico in godimento, con l'attribuzione comunque di un beneficio
non inferiore all'importo corrispondente a 4 aumenti periodici nella classe
relativa allo stipendio percepito all'atto della nomina (2).
------------------------
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(giurisprudenza di legittimità)
53. Personale non di ruolo.
Fatto salvo quanto disposto dal precedente articolo 51, quarto comma per
l'attribuzione del trattamento economico, secondo le disposizioni vigenti, al
personale docente, educativo e non docente, non di ruolo, si ha riguardo allo
stipendio iniziale del personale di ruolo di corrispondente qualifica.
Al personale docente non di ruolo, che abbia un numero di ore inferiore
all'orario settimanale di servizio previsto per il corrispondente personale di
ruolo, il trattamento economico di cui al precedente comma è dovuto in
proporzione.
Al personale di cui al presente articolo, con nomina da parte del Provveditore
agli studi od altro organo in base a disposizioni speciali, escluse in ogni caso
le supplenze, sono attribuiti aumenti periodici per ogni biennio di servizio
prestato a partire dal 1° giugno 1977 in ragione del 2,50 per cento calcolati
sulla base dello stipendio iniziale.
Il presente articolo si applica altresì alle ispettrici disciplinari
dell'Accademia nazionale di danza alle quali spetta il trattamento iniziale del
personale educativo.
Al personale non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge, provvisto di un trattamento economico complessivo, determinato
secondo i criteri indicati nel precedente articolo 51, d'importo superiore allo
stipendio iniziale della qualifica di riferimento, sono attribuiti gli aumenti
periodici del 2,50 per cento sullo stipendio iniziale di qualifica, necessari
per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore al
suddetto trattamento economico complessivo.
Ai docenti di religione dopo quattro anni di insegnamento si applica una
progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti
all'ottanta per cento di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo, con
l'obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento
cattedra (63/b) (2).
------------------------
(63/b) Vedi, anche, l'art. 25, D.P.R. 4 dicembre 1981, n. 761, riportato alla
voce Trentino-Alto Adige nonché l'art. 2, D.P.R. 10 aprile 1987, n. 209,
riportato alla voce Istruzione pubblica: personale.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(giurisprudenza di legittimità)
54. Personale ispettivo tecnico-periferico e personale direttivo della scuola
materna, elementare, secondaria ed artistica, nonché delle istituzioni
educative.
A decorrere dal 1° aprile 1979 ed in attesa di una più organica regolamentazione
della materia, al personale ispettivo tecnico-periferico e direttivo della
scuola compete, in aggiunta allo stipendio, una indennità nella seguente misura
annua lorda:
ispettori tecnici-periferici lire 1.500.000;
personale direttivo con anzianità di servizio superiore a 5 anni lire 1.500.000;
personale direttivo con anzianità di servizio fino a 5 anni lire 1.000.000.
La predetta indennità è intesa a compensare tutte le attività connesse
all'esercizio della funzionale direttiva, svolte anche fuori del normale orario
di servizio.
L'indennità non è dovuta al personale comandato o collocato in posizione che non
comporti l'effettivo esercizio della funzione ispettiva o della direzione di
istituzioni scolastiche.
In nessun caso può essere percepita più di una indennità.
Al personale direttivo con qualifica di vice direttore, di vice direttore e di
vice direttrice e al docente che a norma dell'articolo 3, ultimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 (64), sostituisce
il capo d'istituto per assenza o impedimento dello stesso, la indennità è
corrisposta in relazione all'effettivo esercizio della direzione
dell'istituzione educativa o scolastica, nei periodi in cui detta indennità non
è corrisposta rispettivamente al rettore, al direttore e alla direttrice
titolari dell'istituzione educativa, o al capo d'istituto. Nei circoli didattici
affidati in reggenza perché privi di titolare, al docente collaboratore scelto
dal direttore didattico ai sensi del citato articolo 3, ultimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 (64), l'indennità
è corrisposta nella misura della metà di quella prevista per il personale
direttivo incaricato.
Al personale direttivo incaricato l'indennità è attribuita, in aggiunta allo
stipendio in godimento, in misura pari a quella prevista per il personale
direttivo con anzianità di servizio fino a 5 anni (64/cost).
Con la stessa decorrenza del 1° aprile 1979, l'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 settembre 1978, n. 567 (64), è modificato come
segue:
(65) (2).
------------------------
(64) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale.
(64) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale.
(64/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 18-25 luglio 1997, n. 273 (Gazz.
Uff. 13 agosto 1997, n. 33, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, sollevata in riferimento
agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.
(64) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale.
(65) La parte che si omette modifica l'art. 4, D.P.R. 14 settembre 1978, n. 567.
Vedi, anche, l'art. 2, D.P.R. 10 aprile 1987, n. 209, riportato alla voce
Istruzione pubblica: personale.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
55. Abolizione dei rapporti informativi per il personale non docente.
Nei riguardi del personale non docente di ruolo e non di ruolo sono abrogate le
disposizioni concernenti i rapporti informativi e i giudizi complessivi, di cui
agli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077 (66).
Restano salve le relazioni previste dall'articolo 17, secondo comma, della
presente legge, per la conferma in ruolo (2).
------------------------
(66) Riportato al n. A/XVIII.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
56. Concorsi a posti di vice rettore dei convitti nazionali e vice direttrice
degli educandati femminili dello Stato.
Ai concorsi a posti di vice rettore dei convitti nazionali e vice direttori
degli educandati femminili dello Stato previsti dal primo comma dell'articolo 29
del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 (64), sono
ammessi rispettivamente anche gli istitutori e le istitutrici dei convitti
annessi agli istituti tecnici e professionali che abbiano maturato, dopo la
nomina nei ruoli, un servizio di almeno 5 anni effettivamente prestato, e siano
forniti di laurea e abilitazione all'insegnamento negli istituti e scuole di
istruzione secondaria (2).
------------------------
(64) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(giurisprudenza di legittimità)
57. Passaggi di ruolo.
I passaggi di ruolo di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 (66/a), possono essere disposti, oltre che da
un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi
casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi (66/b).
Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale
insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale
insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato
articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417
(66/a).
La tabella H allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n. 417 (66/a), s'intende modificata ed integrata secondo quanto
sopra previsto (2).
------------------------
(66/a) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale.
(66/b) Vedi anche, l'art. 19, L. 20 maggio 1982, n. 270, riportata alla voce
Istruzione pubblica: personale.
(66/a) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale.
(66/a) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
58. Trasferimenti a domanda.
Nella tabella di valutazione di cui al secondo comma dell'articolo 68 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 (66/a), sarà
previsto un punteggio particolare per il personale ispettivo tecnico-periferico,
direttivo, docente ed educativo, che sia rimasto nella stessa sede o scuola per
almeno 3 anni.
Nell'ordinanza di cui al sesto comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420 (66/a), sarà previsto un punteggio
particolare per il personale non docente che sia rimasto nella stessa scuola per
almeno 3 anni (2).
------------------------
(66/a) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale.
(66/a) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
59. Assegnazioni provvisorie di sede.
La concessione delle assegnazioni provvisorie di sede, di cui all'articolo 73
del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 (66/a), è
limitata alle sole ipotesi di ricongiungimento al coniuge o di ricongiungimento
alla famiglia per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai
genitori anziani o per gravi esigenze di salute.
La disposizione di cui al precedente comma si applica altresì al personale delle
istituzioni educative statali.
Il personale non docente può essere provvisoriamente assegnato ad una sede nei
limiti di cui al citato articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica
31 maggio 1974, n. 417 (66/a), nel senso indicato dal presente articolo (2).
------------------------
(66/a) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale.
(66/a) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(giurisprudenza di legittimità)
60. Trasferimenti d'ufficio per soppressione di posto o di cattedra.
Ai fini dei trasferimenti d'ufficio del personale direttivo e docente per
soppressione di posto o di cattedra, nella tabella prevista dall'articolo 68 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 (66/a), sarà
previsto un punteggio particolare per il servizio di ruolo nella scuola di
titolarità e, subordinatamente, nella sede.
La disposizione di cui al precedente comma si applica altresì al personale delle
istituzioni educative statali.
Un criterio analogo sarà altresì applicato ai trasferimenti d'ufficio per
soppressione di posto del personale non docente (2).
------------------------
(66/a) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(giurisprudenza di legittimità)
61. Disciplina della responsabilità patrimoniale del personale direttivo,
docente, educativo e non docente.
La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non
docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e
delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente
all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai
soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni
stessi.
La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità
del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni
subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa
nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale
medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da
terzi (66/cost) (2).
------------------------
(66/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 18-22 luglio 1996, n. 295
(Gazz. Uff. 14 agosto 1996, n. 33, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 61,
secondo comma, sollevata in riferimento all'art. 28 della Costituzione.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
62. Valutazione del servizio militare ai fini del conferimento di incarichi e
supplenze.
Il servizio militare è valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle
supplenze al personale docente, educativo e non docente delle scuole di ogni
ordine e grado e delle istituzioni educative.
L'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, che stabilisce le modalità
ed i termini per la formazione delle graduatorie provinciali per il conferimento
degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente,
prevederà la valutazione del servizio militare secondo criteri che dovranno
essere uniformi sia nei confronti del personale docente di ogni grado e ordine
di scuola sia nei confronti del personale educativo sia di quello non docente
(2).
------------------------
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(giurisprudenza di legittimità)
63. Maggiorazione di anzianità ai fini del trattamento di quiescenza per il
personale delle scuole ed istituzioni statali aventi particolari finalità.
Al personale direttivo, docente ed assistente educatore delle scuole ed
istituzioni statali aventi particolari finalità o delle sezioni e classi
speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n.
970 (66/a), è riconosciuta, ai fini del trattamento di quiescenza, una
maggiorazione di anzianità pari ad un terzo del periodo di servizio
effettivamente prestato nelle medesime scuole ed istituzioni o sezioni e classi,
sino alla entrata in vigore della presente legge.
Il predetto beneficio è riconosciuto agli stessi fini al personale docente delle
scuole carcerarie (2).
------------------------
(66/a) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
64. Modifica dell'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n. 417.
(67) (2).
------------------------
(67) Modifica l'art. 121, primo comma, D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, riportato
alla voce Istruzione pubblica: personale.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
65. Idonei di precedenti concorsi.
Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 8 aprile 1976, n. 184 (68),
sono estese agli idonei dei concorsi nei ruoli della carriera di concetto
amministrativa della Amministrazione centrale e di quella scolastica periferica
della pubblica istruzione riservati al personale interno e banditi in
applicazione dell'articolo 8 del decreto del presidente della Repubblica 28
dicembre 1970, n. 1077 (68/a).
Il personale di cui al precedente comma conseguirà la nomina in prova secondo
l'ordine di graduatoria del concorso e fino a totale esaurimento della
graduatoria stessa, via via che si rendono disponibili i posti nella relativa
dotazione organica (2).
------------------------
(68) Riportata alla voce Ministero della pubblica istruzione.
(68/a) Riportato al n. A/XVIII.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
Capo II - Norme relative al personale dei conservatori di musica, delle
Accademie di Belle Arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di
danza
(giurisprudenza di legittimità)
66. Inquadramento nelle qualifiche funzionali.
In attesa della revisione del trattamento giuridico ed economico del personale
dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie
nazionali d'arte drammatica e di danza, in rapporto alla configurazione che a
dette istituzioni sarà data in sede di riforma degli istituti d'istruzione
secondaria superiore e delle università, il suddetto personale in servizio alla
data del 1° giugno 1977 è inquadrato nelle nuove qualifiche funzionali, ai fini
giuridici dalla stessa data ed economici dal 1° aprile 1979, avuto riguardo alla
qualifica rivestita al 1° giugno 1977 e secondo le seguenti corrispondenze:
nella terza qualifica il personale della carriera ausiliaria;
nella quarta qualifica il personale della carriera esecutiva;
nella quinta qualifica il personale della carriera di concetto;
nella sesta qualifica gli accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori
dl cui alla tabella G, quadro III, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n.
131 (68/b), convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88;
nella settima qualifica i docenti di cui alla tabella F, quadro III, del
decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13 (68/b) convertito con modificazioni, nella
legge 30 marzo 1976, n. 88, fruenti di stipendio corrispondente all'ex parametro
243; gli assistenti delle accademie di belle arti; il personale della carriera
direttiva con qualifica di consigliere e direttore di sezione;
nell'ottava qualifica i direttori e i docenti di cui alle tabelle E ed F, quadri
I, II e III, fruenti di stipendio corrispondente a parametri superiori all'ex
parametro 243, il personale della carriera direttiva con qualifica di direttore
amministrativo aggiunto.
Il personale docente di cui alla tabella F, quadro III, del decreto-legge 30
gennaio 1976, n. 13 (68/b) convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo
1976, n. 88, inquadrato nella settima qualifica, consegue il passaggio alla
qualifica successiva al maturare dell'anzianità prescritta dal vecchio
ordinamento per il passaggio dal parametro 243 al 341.
Il personale docente di materia già compresa nel terzo ruolo, di cui alla
tabella C1 allegata alla legge 13 marzo 1958, n. 165 (68/b), immesso in ruolo a
decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1981-82 sarà collocato direttamente
nell'ottava qualifica.
Al personale amministrativo della carriera direttiva dei conservatori di musica,
delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e
di danza, si applicano le norme e le decorrenze relative al corrispondente
personale direttivo, contenute nel titolo I della presente legge.
Nei confronti del rimanente personale di cui ai commi precedenti operano, in
quanto applicabili, le norme di cui al capo I del presente titolo.
Per il personale docente inquadrato nell'ottava qualifica i periodi di
permanenza stabiliti per il conseguimento delle classi di stipendio successive
all'iniziale sono aumentati di due anni per ciascuna classe.
Per gli assistenti delle accademie di belle arti, immessi in ruolo con effetto
da data anteriore al 31 maggio 1979, l'anzianità maturata al 1° giugno 1979 è
aumentata di un anno agli effetti della progressione di carriera (2).
------------------------
(68/b) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale.
(68/b) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale.
(68/b) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale.
(68/b) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(giurisprudenza di legittimità)
67. Competenza per la formazione delle graduatorie degli aspiranti ad incarico e
valutazione della specifica professionalità.
Le graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento nei
conservatori di musica, nelle accademie di belle arti, nell'accademia nazionale
di danza e nell'accademia nazionale di arte drammatica, esclusi gli insegnamenti
della regia e della recitazione, sono compilate da commissioni operanti presso
ciascun istituto e presiedute dal direttore.
Le commissioni sono costituite da tre docenti della materia per la quale si deve
compilare la graduatoria per il conferimento degli incarichi. I componenti sono
designati dal collegio dei docenti tra i nominativi proposti dai sindacati più
rappresentativi che organizzano su scala nazionale le categorie dei docenti dei
conservatori e delle accademie.
Le commissioni si rinnovano ogni due anni.
Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce con proprio decreto, sentito il
consiglio nazionale della pubblica istruzione, i titoli valutabili e il relativo
punteggio. Ai titoli di studio e di servizio potranno essere assegnati non più
di 15 punti; ai titoli artistico-culturali e professionali potranno essere
assegnati non più di 40 punti. Gli aspiranti che riporteranno un punteggio
inferiore a 24 per tali ultimi titoli non saranno inclusi nelle graduatorie.
Sulla base delle graduatorie formulate ai sensi dei precedenti commi le nomine
saranno conferite dal direttore del conservatorio e dell'accademia che le firma
congiuntamente al direttore amministrativo.
Avverso i provvedimenti di esclusione ed avverso i provvedimenti adottati sulla
base delle graduatorie definitive per il conferimento dei nuovi incarichi è
ammesso ricorso da parte dei singoli interessati, entro il termine di 15 giorni
dalla data di pubblicazione all'albo degli istituti delle graduatorie e dei
provvedimenti conseguenti, ad una commissione centrale presso il Ministero della
pubblica istruzione, formata secondo i criteri che saranno stabiliti con decreto
del Ministero della pubblica istruzione sentito il consiglio nazionale della
pubblica istruzione.
Ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, all'accademia nazionale
di danza e all'accademia nazionale di arte drammatica non si applicano il primo
e il secondo comma dell'articolo 17 della legge 9 agosto 1978, n. 463 (69), le
cui disposizioni rimangono ferme per gli altri istituti di istruzione artistica
(2).
------------------------
(69) Riportata alla voce Istruzione pubblica: personale.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(giurisprudenza di legittimità)
68. Cumulo di impieghi.
Gli articoli 91 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,
n. 417 (69/a), devono essere interpretati nel senso che il divieto di cumulo ivi
previsto non si applica al personale docente dei conservatori di musica, nei
limiti di cui al successivo articolo 69.
L'esercizio contemporaneo dell'insegnamento nei conservatori di musica e di
altre attività presso enti lirici o istituzioni di produzione musicale è
regolato dagli articoli che seguono.
Le disposizioni contenute nei precedenti commi si applicano anche ai docenti
delle accademie di belle arti (69/b) (2).
------------------------
(69/a) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale.
(69/b) Comma così sostituito dall'art. un., L. 11 ottobre 1986, n. 689 (Gazz.
Uff. 25 ottobre 1986, n. 249).
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(giurisprudenza di legittimità)
69. Contratti di collaborazione.
I conservatori di musica, per lo svolgimento di attività didattiche ed
artistiche per le quali non sia possibile provvedere con personale di ruolo,
possono stipulare contratti di collaborazione con il personale dipendente da
enti lirici o da altre istituzioni di produzione musicale, previa autorizzazione
dei rispettivi competenti organi di amministrazione. Analogamente possono
provvedere i predetti enti e istituzioni di produzione musicale nei confronti
del personale docente dipendente dai conservatori, previa autorizzazione del
competente organo di amministrazione del conservatorio.
Tali contratti di collaborazione, se stipulati dai conservatori di musica,
vengono disposti secondo l'ordine di apposite graduatorie compilate in base alle
norme relative al conferimento degli incarichi di insegnamento. I contratti
medesimi possono riferirsi esclusivamente all'insegnamento di discipline
corrispondenti all'attività artistica esercitata.
I contratti di collaborazione hanno durata annuale e si intendono tacitamente
rinnovati nel caso in cui il posto non venga occupato da un professore di ruolo.
I titolari dei contratti assumono gli stessi obblighi di servizio dei docenti.
Il compenso per le attività previste nel contratto di collaborazione ha
carattere onnicomprensivo e deve essere pari all'entità del trattamento
economico complessivo che compete ad un docente di ruolo alla 1ª classe di
stipendio, con esclusione della 13ª mensilità, delle quote di aggiunta di
famiglia e di ogni altra indennità di cui le norme vigenti vietano il cumulo.
Dopo un quinquennio anche non consecutivo di attività contrattuale il compenso
viene calcolato con le modalità di cui al precedente comma sulla base della
seconda classe di stipendio del personale di ruolo.
Gli enti possono stipulare con il personale docente dei conservatori di musica e
delle accademie di belle arti contratti annuali o biennali, rinnovabili per le
attività di rispettiva competenza (69/b).
Nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione
sarà iscritto, in apposito capitolo, uno stanziamento per far fronte all'onere
derivante ai conservatori per la stipula dei contratti di collaborazione.
Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto, provvederà ogni anno
alla ripartizione di tale stanziamento tra i conservatori in relazione alle
esigenze accertate.
(69/c) (2).
------------------------
(69/b) Comma così sostituito dall'art. un., L. 11 ottobre 1986, n. 689 (Gazz.
Uff. 25 ottobre 1986, n. 249).
(69/c) Comma abrogato dall'art. un., L. 11 ottobre 1986, n. 689 (Gazz. Uff. 25
ottobre 1986, n. 249).
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(giurisprudenza di legittimità)
70. Contratti di collaborazione per il personale già in servizio.
Il personale docente che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
oltre all'insegnamento esercita attività presso enti lirici o istituzioni di
produzione musicale è tenuto a scegliere il rapporto di dipendenza organica per
l'una o l'altra attività entro un anno dall'entrata in vigore della presente
legge, salvo proroga per un termine comunque non superiore ad un altro anno da
parte degli enti o istituzioni interessati (69/d).
Per le situazioni di cumulo verificatesi prima dell'entrata in vigore della
presente legge, non si dà luogo alla riduzione dello stipendio di cui all'art.
99 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960 (70), e successive modificazioni, sino
alla scadenza del termine di cui al precedente comma.
I docenti dei conservatori di musica che per effetto dell'opzione perdono la
qualità di titolari hanno la precedenza assoluta rispetto a qualsiasi altro
aspirante, ai fini della stipula del contratto di collaborazione con il
conservatorio dal quale dipendevano all'atto dell'opzione.
Il contratto di cui al precedente comma ha durata triennale e può essere
rinnovato per periodi non superiori a due anni e comunque non oltre il
compimento del 60° anno di età.
In tali casi i posti restano indisponibili per l'intera durata del contratto.
Il compenso per le attività previste nel contratto di collaborazione relativo al
personale contemplato nel presente articolo ha carattere onnicomprensivo ed è
pari all'entità del trattamento economico complessivo in godimento da parte dei
singoli interessati all'atto dell'opzione con le esclusioni indicate nel
precedente articolo 69. Dopo un Quinquennio di attività contrattuale il compenso
è rivalutato secondo quanto previsto al sesto comma del precedente articolo 69,
qualora il compenso stesso risulti inferiore allo stipendio della seconda
classe.
Nel caso in cui i titolari dei contratti usufruiscano anche di trattamento di
pensione ordinaria, i compensi dovuti per i contratti sono ridotti di un quinto
e comunque in misura non superiore all'importo della pensione in godimento,
salvo diversa disciplina derivante dal riordinamento dei trattamenti
pensionistici (2).
------------------------
(69/d) Il termine previsto dal presente comma è stato prorogato sino all'inizio
dell'anno scolastico 1985-86 dall'art. 74, L. 20 maggio 1982, n. 270, riportata
alla voce Istruzione pubblica: personale, e successivamente all'11 luglio 1986
dall'articolo unico, L. 25 luglio 1985, n. 403 (Gazz. Uff. 9 agosto 1985, n.
187), entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Per una
ulteriore proroga fino al termine dell'anno scolastico 1987-1988, vedi l'art. 7,
D.L. 3 maggio 1988, n. 140, riportato alla voce Istruzione pubblica: personale.
Una ulteriore proroga è stata poi disposta dall'art. 10, D.L. 6 novembre 1989,
n. 357, riportato alla stessa voce. Altra proroga al 31 ottobre 1993 è stata, da
ultimo, disposta dall'art. 4, L. 5 gennaio 1994, n. 24, riportata alla voce
Istruzione pubblica: personale.
(70) Recava disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello
Stato. Il citato R.D. è stato abrogato dall'art. 385, T.U. 10 gennaio 1957, n.
3, riportato al n. A/II.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
TITOLO III
Personale docente e non docente delle università e degli istituti di istruzione
universitaria
Capo I - Personale docente
71. Progressione economica.
La progressione economica dei docenti di ruolo delle Università e degli Istituti
di istruzione universitaria si sviluppa in otto classi biennali di stipendio con
un aumento costante, in ciascuna classe, dell'8 per cento rispetto al parametro
iniziale ed in successivi aumenti biennali del 2,50 per cento calcolati sulla
classe di stipendio finale, salvo quanto disposto dal successivo articolo 72,
quarto comma.
Ogni punto parametrale corrisponde a lire 18.000 annue lorde (2).
------------------------
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(giurisprudenza di legittimità)
72. Trattamento economico dei professori universitari, dei professori incaricati
esterni e degli assistenti di ruolo.
Ai professori universitari di ruolo è attribuito lo stipendio spettante
all'assistente con pari anzianità nel rispettivo ruolo, maggiorato del 50 per
cento.
La classe finale di stipendio dei professori universitari di ruolo, che si
consegue al compimento del 16° anno di servizio, da intendersi comprensivo del
riconoscimento spettante per i servizi pre-ruolo ai sensi delle norme vigenti, è
integrata fino a conseguire l'equiparazione economica allo stipendio del
dirigente generale di livello A dello Stato, in applicazione dei principi
derivanti dalle norme sulle carriere e retribuzioni dei dirigenti statali.
Agli assistenti di ruolo ed ai professori incaricati esterni è attribuita la
classe iniziale di stipendio corrispondente al parametro 250.
Agli assistenti di ruolo che abbiano superato da un anno il giudizio di cui al
secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 gennaio 1962, n. 16 (70/a), è
attribuita la classe di stipendio corrispondente al parametro 300 e competono
successivamente altre 6 classi biennali di stipendio con una progressione, in
ciascuna classe, pari all'8 per cento dello stipendio iniziale, salvo poi il
conferimento dei normali aumenti biennali in ragione del 2,50 per cento
dell'ultima classe.
Ai professori incaricati esterni con 5 anni e con 11 anni di anzianità di
incarico è attribuita la classe di stipendio corrispondente al parametro,
rispettivamente, 320 e 375, salvo i normali aumenti biennali in ragione del 2,50
per cento delle singole classi di stipendio.
Le classi di stipendio per il secondo incarico conferito ad un incaricato
esterno universitario o per l'incarico attribuito ad un professore universitario
di ruolo oppure a coloro che ricoprono altro ufficio con retribuzione a carico
dello Stato, di ente pubblico o privato, o, comunque, fruenti di un reddito di
lavoro subordinato, sono calcolate in ragione del 50 per cento delle classi di
stipendio previste per gli incaricati esterni.
Ai fini di quanto previsto nel presente e nel precedente articolo vale quanto
disposto col successivo articolo 81, quarto comma.
Gli stipendi spettanti agli incaricati interni non sono suscettibili di aumenti
biennali.
Con effetto dal 31 ottobre 1978 la durata complessiva della carriera degli
assistenti di ruolo, prevista con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1970, n. 1079 (71), è ridotta di due anni per coloro che alla predetta
data abbiano superato il giudizio di cui al secondo comma dell'articolo 8 della
legge 26 gennaio 1962, n. 16 (70/a), ai fini del conseguimento delle successive
classi stipendiali o degli aumenti biennali di stipendio (2).
------------------------
(70/a) Riportata alla voce Istruzione pubblica: personale.
(71) Riportato al n. F/XIII.
(70/a) Riportata alla voce Istruzione pubblica: personale.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(giurisprudenza di legittimità)
73. Passaggio degli assistenti nel ruolo dei professori.
L'assistente di ruolo che acceda al ruolo dei professori universitari è
collocato nella classe di stipendio di importo pari o immediatamente superiore
allo stipendio spettante nel ruolo di provenienza e, comunque, non oltre la
terza classe, conservando come assegno personale l'eventuale maggiore
retribuzione in godimento, comprensiva dell'eventuale assegno percepito a titolo
di incarico.
Nella prima applicazione della presente legge nei confronti dei professori e
degli assistenti in ruolo alla data di entrata in vigore della legge stessa,
l'anzianità richiesta per il conseguimento della classe di stipendio successiva
a quella spettante per effetto delle norme di cui ai precedenti articoli è
ridotta di un anno (2).
------------------------
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(giurisprudenza di legittimità)
74. Determinazioni dei nuovi stipendi.
I nuovi stipendi di cui al presente capo competono sulla base del trattamento
complessivo annuo lordo spettante alla data del 1° novembre 1978 per:
a) stipendio;
b) assegno annuo pensionabile di cui alla legge 30 novembre 1973, n. 766 (72);
c) lire 25.000 mensili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16
aprile 1977, n. 116 (73);
d) lire 10.000 mensili di cui alla legge 10 novembre 1978, n. 701 (74);
e) somma attribuita in sede di valutazione ai fini economici dell'anzianità di
servizio;
f) eventuali assegni personali pensionabili.
Qualora il trattamento economico complessivo come sopra determinato non
corrisponda ad uno degli stipendi risultanti dalla nuova disciplina, è conferita
la classe di stipendio immediatamente superiore; la classe successiva di
stipendio si consegue in tal caso dopo due anni e sei mesi.
Il diritto dei professori di ruolo alla equiparazione economica di cui
all'articolo 72 è mantenuto con le stesse decorrenze maturate o che saranno
maturate.
Nei confronti del personale cui dopo il 1° novembre 1978 viene ricostruita la
posizione economica per retrodatazione di nomina in ruolo o per riconoscimenti
di servizio pre-ruolo anche con effetto successivo si procede alla
determinazione del maturato economico con riguardo unicamente agli elementi del
preesistente ordinamento e si provvede poi alla collocazione nel nuovo
ordinamento retributivo secondo i criteri di cui al presente articolo.
Per il dipendente che, successivamente al 1° novembre 1978 abbia conseguito nel
preesistente ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione
economica o di carriera si procede ad un nuovo inquadramento con decorrenza
dalla data del conseguimento dei miglioramenti stessi (2).
------------------------
(72) Ha convertito in legge il D.L. 1° ottobre 1973, n. 580, riportato alla voce
Istruzione pubblica: istruzione superiore.
(73) Riportato al n. F/XXV.
(74) Riportata alla voce Istruzione pubblica: personale.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(giurisprudenza di legittimità)
75. Decorrenze.
Il trattamento economico di cui al presente capo decorre agli effetti economici
dal 1° novembre 1978 e, agli effetti giuridici:
a) dal 1° giugno 1977 per gli assistenti di ruolo ed i professori incaricati che
al 1° novembre 1978 abbiano maturato almeno il parametro 387 o successivo,
nonché per i professori di ruolo che abbiano maturato alla stessa data almeno il
parametro 609 o successivo;
b) dal 1° novembre 1978 per i restanti assistenti di ruolo, professori
incaricati esterni e professori ordinari (2).
------------------------
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
76. Ambiente di lavoro e tutela della salute.
Al personale di cui al presente capo è attribuita l'indennità di rischio nei
limiti e alle condizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5
maggio 1975, n. 146 (75).
Sono abrogate le precedenti disposizioni in contrasto con la presente norma.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro
del tesoro saranno opportunamente integrate le tabelle allegate al decreto del
Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 (75), al fine di adeguarle
alle particolari esigenze delle Università (2).
------------------------
(75) Riportato al n. F/XVII.
(75) Riportato al n. F/XVII.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
77. Personale docente dell'Accademia navale, aeronautica e dell'Istituto
idrografico della Marina - Incompatibilità per i componenti del Consiglio
universitario nazionale.
Ai professori, di ruolo ed incaricati, e agli assistenti dell'Accademia navale,
dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina si applica
il trattamento economico dei docenti universitari, con l'osservanza delle
disposizioni degli articoli da 71 a 75 del presente capo.
I componenti del Consiglio universitario nazionale provvisorio del Ministero
della pubblica istruzione che abbiano presentato domanda di partecipazione ai
concorsi banditi dal Ministero stesso o dalle Università degli studi e
concernenti materie che comunque rientrino nelle competenze attribuite
all'organo consultivo universitario nazionale, non possono prendere parte alle
sedute del Consiglio in ordine agli atti che concernono i concorsi ai quali
partecipano (2).
------------------------
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
Capo II - Personale non docente dell'Università
(giurisprudenza di legittimità)
78. Area di applicazione.
Le disposizioni contenute nel presente capo si applicano al personale non
docente delle Università, degli Istituti di istruzione universitaria degli
Osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologici e vesuviano e fino
all'effettivo inquadramento previsto dalla legge 22 dicembre 1979, n. 642 (76),
al personale delle Opere universitarie.
Il personale non docente già appartenente alla soppressa Opera universitaria
dell'Università degli studi della Calabria, in servizio alla data di entrata in
vigore del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1978, n. 632 (77),
dal 1° novembre 1978, è inquadrato nei ruoli del personale non docente delle
Università e degli Istituti di istruzione universitaria mediante incremento
delle dotazioni organiche dei rispettivi ruoli fino alla concorrenza delle unità
di personale da immettere in ruolo.
Al predetto personale si applicano le norme della presente legge.
Il personale medesimo viene inquadrato nelle corrispondenti qualifiche
funzionali del personale non docente universitario, sulla base del trattamento
economico come previsto dai commi primo e secondo dell'articolo 83 in godimento
alla data del 1° marzo 1978.
Ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 80 il servizio
prestato presso le Opere è considerato corrispondente a quello prestato presso
le Università e gli Istituti di istruzione universitaria (77/a) (2).
------------------------
(76) Ha convertito in legge il D.L. 31 ottobre 1979, n. 536, riportato alla voce
Regioni.
(77) Riportato alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore.
(77/a) Vedi, anche, l'art. 15, L. 29 gennaio 1986, n. 23, riportata alla voce
Istruzione pubblica: personale.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
79. Ordinamento.
L'ordinamento del personale non docente, di cui al precedente articolo 78, si
articola in qualifiche funzionali determinate sulla base dei contenuti di
professionalità e di complessità del lavoro delle attribuzioni e responsabilità
connesse, del grado di autonomia, del livello di preparazione culturale
richiesto (2).
------------------------
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(giurisprudenza di legittimità)
80. Declaratoria e profili professionali.
Le qualifiche del personale non docente universitario di cui all'articolo 78
saranno uniformate ai principi di cui all'articolo 2.
È istituita una commissione nazionale paritetica, nominata, entro 60 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto dei Ministri della
pubblica istruzione e del tesoro, presieduta da un sottosegretario o per sua
delega da un dirigente generale e composta da otto rappresentanti della pubblica
amministrazione e da altrettanti rappresentanti designati dalle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
L'identificazione delle qualifiche e dei profili professionali sarà fatta dalla
commissione di cui al precedente comma.
La commissione determinerà le procedure per gli inquadramenti previsti dal
successivo articolo 85, in modo che sia rispettata la correlazione tra posizione
funzionale e professionalità degli interessati da un lato e i contenuti di
ciascuna qualifica funzionale dall'altro. A tale fine saranno definiti con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del
tesoro, entro 90 giorni dell'entrata in vigore della presente legge, i criteri
oggettivi, i mezzi e gli organi di accertamento delle mansioni e funzioni svolte
dal personale di cui all'articolo 78 ed entro 120 giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le
declaratorie delle qualifiche funzionali e dei profili professionali relativi a
ciascuna qualifica, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 79.
La commissione nella formulazione delle proprie proposte si atterrà a quanto
appresso indicato:
V qualifica: personale che svolge mansioni o funzioni richiedenti alta
specializzazione;
VII qualifica: personale inserito in strutture dotate di laboratori
specializzati di rilevante interesse scientifico, didattico o di assistenza
sanitaria, e in centri di calcolo, il quale, provvisto di particolare
qualificazione professionale, esegue controlli od analisi mediante l'uso di
apparecchiature di elevata complessità. Personale dei servizi amministrativi e
tecnici che, nell'eseguire con autonomia il lavoro assegnato, coordina il lavoro
dei propri collaboratori in strutture delle quali cura la direzione controllando
la regolarità giuridica e tecnica degli atti emessi;
VIII qualifica: personale direttivo e tecnico che, inserito organicamente in
programmi di ricerca di base finalizzata, svolge attività di ricercatore,
assumendone la produzione e la responsabilità; personale direttivo tecnico
inserito in strutture dotate di laboratori specializzati di rilevante interesse
scientifico, didattico o di assistenza sanitaria e in centri di calcolo con
incarico di controllo dell'efficienza e dell'uso delle apparecchiature, di
sopraintendere alla corretta effettuazione delle tecniche di analisi e di
coordinare l'effettuazione delle letture avendo la responsabilità delle
valutazioni finali dei risultati; personale direttivo tecnico amministrativo che
ha la responsabilità di uffici, servizi o laboratori complessi di notevole
importanza.
Il personale con la qualifica di infermiere professionale, vigilatrice
d'infanzia e tecnico di radiologia, che abbia effettivamente svolto e svolga le
relative mansioni, sarà inserito nella VI qualifica.
Il personale che svolge mansioni proprie delle carriere di infermiere generico,
di infermiere professionale, vigilatrice di infanzia e tecnico di radiologia è
inquadrato per mansioni, a prescindere dal titolo di studio e professionale
richiesto, sempre che abbia frequentato con profitto appositi corsi di
qualificazione professionale da istituirsi da parte delle singole Università
esclusivamente a tal fine entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge (2).
------------------------
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
81. Stipendi.
A decorrere dal 1° marzo 1977 ai fini giuridici e dal 1° marzo 1978 agli effetti
economici, al personale classificato nelle otto qualifiche funzionali competono
gli stipendi come indicati nel precedente articolo 24.
Al compimento di ogni biennio di servizio senza demerito nel livello di
appartenenza sono attribuite altre classi di stipendio con un aumento costante
dell'8 per cento dello stipendio iniziale di livello per i primi 16 anni.
Dopo il conseguimento dell'ultima classe di stipendio, la progressione economica
è costituita da aumenti periodici in ragione del 2,50 per cento dello stipendio
inerente alla classe medesima per ogni biennio di permanenza sena demerito nella
stessa.
Ai fini dell'applicazione delle leggi vigenti che prevedono l'attribuzione di
aumenti periodici biennali di stipendio per situazioni particolari, le misure
iniziali e le successive classi di stipendio sono suscettibili di aumenti
periodici convenzionali, ognuno dei quali comporta un aumento costante del 2,50
per cento delle medesime.
Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali, anche se convenzionali,
si conferiscono con decorrenza dal primo giorno del mese nel quale sorge il
relativo diritto (2).
------------------------
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(giurisprudenza di legittimità)
82. Inquadramento provvisorio nelle qualifiche funzionali.
Il personale in servizio alla data del 1° marzo 1977 è inquadrato nelle
qualifiche funzionali, ai fini giuridici dalla stessa data e ai fini economici
dal 1° marzo 1978, avuto riguardo alla qualifica rivestita al 1° marzo 1977,
secondo le seguenti corrispondenze:
nella seconda qualifica: il personale ausiliario e gli operai comuni;
nella terza qualifica: i portantini e gli operai qualificati;
nella quarta qualifica: il personale delle carriere esecutive, gli operai
specializzati e capi operai;
nella quinta qualifica: il personale delle carriere esecutive atipiche con
parametro iniziale 148 e terminale 275;
nella sesta qualifica: il personale delle carriere di concetto;
nella settima qualifica: il personale delle carriere direttive.
Il personale ausiliario e gli operai comuni che intendano svolgere anche
mansioni di pulizia vengono inquadrati a domanda, da presentare entro 120 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella terza qualifica.
Il personale assunto nel periodo compreso tra il 1° marzo 1977 e la data di
entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nelle qualifiche funzionali
con l'osservanza dei criteri innanzi indicati.
Per i dipendenti assunti nel periodo compreso tra il 1° marzo 1977 ed il 1°
marzo 1978 l'inquadramento nelle qualifiche ha decorrenza giuridica dalla data
della nomina, ed economica dal 1° marzo 1978; per coloro che sono stati nominati
successivamente a questa ultima data, l'inquadramento nelle qualifiche ha la
decorrenza giuridica dal giorno della nomina ed economica dalla effettiva
assunzione in servizio (2).
------------------------
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
83. Attribuzione nuovi stipendi.
Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante, dal 1° marzo 1978 o
dalla data di assunzione in servizio se successiva, al personale collocato nelle
qualifiche funzionali ai sensi del precedente articolo 82 si considera il
trattamento economico complessivo lordo annuo spettante alla predetta data o
alla data di assunzione in servizio se successiva, per stipendio, assegno
perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734 (78) o
assegno annuo pensionabile di cui alla legge 30 novembre 1973, n. 766 (78/a),
aggiunzioni previste dalla legge 4 aprile 1977, n. 121 (78/b), dal decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116 (78/c), dalla legge 10
novembre 1978, n. 701 (78/b), nonché per la valutazione ai fini economici
dell'anzianità di servizio.
Agli stessi fini si considera anche l'assegno personale pensionabile previsto
dall'ultimo comma, dell'art. 1 della legge 15 novembre 1973, n. 734 (78) e
quello stabilito dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3 (79).
Nel caso in cui il trattamento economico complessivo, come sopra determinato sia
inferiore allo stipendio iniziale del livello d'inquadramento, è attribuito
quest'ultimo stipendio.
Qualora l'importo del trattamento economico raggiunto si collochi tra due classi
di stipendio, il personale interessato è collocato nella classe di stipendio
immediatamente superiore a tutti gli effetti.
Il trattamento economico di cui al precedente 1° comma, per il personale
appartenente ai ruoli della carriera esecutiva dei tecnici e ai ruoli degli
infermieri delle Università e degli Istituti d'istruzione universitaria, degli
osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologici e vesuviano, viene
determinato dal 1° marzo 1978 e fino alla data di entrata in vigore della
presente legge in misura pari a quella spettante agli appartenenti alla carriera
amministrativa esecutiva con uguale anzianità, qualora più favorevole.
Per il dipendente che, successivamente al 1° marzo 1978, abbia conseguito nel
preesistente ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione
economica o di carriera, si procede ad un nuovo inquadramento nella qualifica
con decorrenza economica dalla data del conseguimento dei miglioramenti stessi.
Nel caso in cui dopo il 1° marzo 1977, il dipendente abbia conseguito un
passaggio di carriera che, se ottenuto prima avrebbe determinato l'inquadramento
nella qualifica superiore, si procede, con effetto dalla data del passaggio, ad
un nuovo inquadramento nella suddetta qualifica secondo i criteri stabiliti nel
presente articolo.
Gli assegni personali che non concorrono alla formazione del trattamento
economico sono gradualmente riassorbiti con i seguenti criteri:
1) fino alla concorrenza della differenza di trattamento conseguito
nell'inquadramento;
2) per eventuali eccedenze fino alla concorrenza dell'aumento derivante
dall'attribuzione delle classi di stipendio successive a quella maturata al 1°
marzo 1979.
Per il personale non docente inquadrato in soprannumero ovvero immesso in ruolo
successivamente alla data del 1° marzo 1978 e prima dell'entrata in vigore della
presente legge, l'inquadramento nella qualifica funzionale spettante è
determinato sulla base del trattamento economico derivante dall'applicazione nei
confronti del personale stesso degli articoli 16 e 17 della legge 25 ottobre
1977, n. 808 (78/b), e con i criteri previsti nel presente articolo (2).
------------------------
(78) Riportata al n. F/XV.
(78/a) Vedi nota 72 all'art. 74.
(78/b) Riportata alla voce Istruzione pubblica: personale.
(78/c) Riportato al n. F/XXV.
(78/b) Riportata alla voce Istruzione pubblica: personale.
(78) Riportata al n. F/XV.
(79) Riportato al n. A/II.
(78/b) Riportata alla voce Istruzione pubblica: personale.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
84. Accesso alle qualifiche funzionali e di livello.
Alle qualifiche dei singoli livelli funzionali si accede per concorsi pubblici
che saranno svolti ogni anno in unica tornata nel semestre maggio-ottobre.
Con apposito regolamento da emanarsi con decreto del Ministro della pubblica
istruzione di concerto con il Ministro del tesoro sarà stabilita la composizione
delle commissioni esaminatrici e saranno fissate le prove d'esame, e tutte le
modalità necessarie per lo svolgimento dei concorsi.
Ai concorsi pubblici potrà partecipare il personale della qualifica
immediatamente inferiore in servizio da almeno 5 anni sena demerito,
indipendentemente dal possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla
qualifica superiore, salvo che questo non sia specificatamente richiesto da
norme di carattere generale, per il particolare tipo di attività tecnica
specialistica o professionale.
Nel concorso pubblico di accesso alle qualifiche saranno previste riserve di
posti per i candidati provenienti dal livello immediatamente inferiore. L'entità
di tali riserve sarà stabilita, sentita la commissione di cui al precedente
articolo 80, all'atto della determinazione delle declaratorie e dei profili di
cui allo stesso articolo.
Potranno fruire delle riserve di cui al precedente comma i candidati interni che
abbiano una anzianità di cinque anni, maturata nella qualifica immediatamente
inferiore a quella a cui si concorre, ed il titolo di studio richiesto ai
candidati esterni per l'accesso alla stessa qualifica inferiore.
Nel primo quinquennio decorrente dalla data di entrata in vigore del presente
provvedimento è considerata equipollente alla anzianità di qualifica quella
maturata nella carriera di provenienza (2).
------------------------
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(giurisprudenza di legittimità)
85. Decorrenza.
Il personale di cui all'articolo 78 in servizio alla data del 1° luglio 1979,
anche a prescindere dal possesso del titolo di studio, salvo il caso
espressamente richiesto da norme di carattere generale per il particolare tipo
di attività tecnica, specialistica o professionale, è collocato, dalla stessa
data del 1° luglio 1979, ai fini giuridici ed economici, nella qualifica
funzionale corrispondente alle mansioni effettivamente svolte (2).
------------------------
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(giurisprudenza di legittimità)
86. Decorrenze del servizio e collocamento a riposo.
[Le immissioni in servizio decorrono dal 1° novembre di ciascun anno.
Il collocamento a riposo è disposto con decorrenza dal 1° novembre successivo al
giorno del raggiungimento del limite di età o della data del pensionamento
anticipato che dovrà essere chiesto dal dipendente con un preavviso di sei mesi.
I posti che si renderanno vacanti per collocamento a riposo saranno messi a
concorso nel semestre precedente al verificarsi delle vacanze] (79/a) (2).
------------------------
(79/a) Abrogato dall'art. 31, L. 29 gennaio 1986, n. 23, riportata alla voce
Istruzione pubblica: personale.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
87. Dotazioni organiche.
Le dotazioni organiche di qualifica saranno stabilite con successiva legge,
sulla base dell'attuale dotazione organica complessiva del personale di cui al
presente capo.
Fermo restando il disposto di cui agli articoli 13 e 14 della legge 25 ottobre
1977, n. 808 (79/b), con decreto del Ministro della pubblica istruzione di
concerto col Ministro del tesoro saranno determinati i contingenti delle singole
qualifiche professionali. Con le stesse modalità i contingenti delle singole
qualifiche e dei relativi profili professionali potranno essere modificati per
essere adeguati alle effettive esigenze delle istituzioni universitarie (2).
------------------------
(79/b) Riportata alla voce Istruzione pubblica: personale.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(giurisprudenza di legittimità)
88. Inquadramento in soprannumero.
Nella prima applicazione della presente legge e nel rispetto della dotazione
organica complessiva delle qualifiche funzionali l'inquadramento del personale
nel profilo professionale della qualifica di competenza avviene con riferimento
alle mansioni svolte, anche in soprannumero.
In relazione agli inquadramenti in soprannumero che si verificheranno saranno
resi indisponibili altrettanti posti di organico nelle qualifiche dello stesso
livello o di altro livello, i quali saranno utilizzati in corrispondenza della
riduzione dei soprannumeri (2).
------------------------
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
89. Trattamento economico nei casi di passaggio di qualifica o di cambiamento di
posizione giuridica.
Il personale che otterrà il passaggio ad altra qualifica funzionale, anche a
seguito di concorso, sarà collocato, nella nuova qualifica, alla classe di
stipendio che assicuri un trattamento economico immediatamente superiore a
quello in godimento nella qualifica di provenienza.
In tal caso la classe successiva si consegue dopo due anni e sei mesi (2).
------------------------
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
90. Ambiente di lavoro e salute.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro
del tesoro saranno opportunamente integrate le tabelle allegate al decreto del
Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 (79/c), al fine di adeguarle
alle particolari esigenze delle istituzioni universitarie (2).
------------------------
(79/c) Riportato al n. F/XVII.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
91. Mobilità del personale.
Il personale non docente di cui al presente capo e assegnato alle singole
istituzioni universitarie.
I Consigli di amministrazione provvederanno alla ripartizione del personale fra
i singoli istituti o servizi, e alla regolamentazione dei trasferimenti
all'interno dello stesso ateneo sulla base di criteri prefissati sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale.
Sono abrogate le precedenti disposizioni in contrasto con la presente norma.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno definiti i criteri
per i trasferimenti a domanda da una sede all'altra (2).
------------------------
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
92. Aggiornamento del personale.
Il Ministero della pubblica istruzione, le Università e le Opere universitarie
indiranno annualmente corsi nazionali decentrati di aggiornamento e di
qualificazione professionale per il personale di cui al presente capo.
Tali corsi potranno essere svolti nell'ambito delle prestazioni ordinarie del
personale stesso, con il consenso degli interessati e delle rispettive facoltà.
Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro tre mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, saranno dettate norme per
disciplinare l'utilizzazione annuale di 150 ore di permesso retribuito, sia per
l'aggiornamento professionale mediante i corsi di cui ai commi precedenti sia
per il conseguimento del titolo d'istruzione della scuola dell'obbligo o di
altro titolo di istruzione superiore (2).
------------------------
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
93. Rapporti informativi e valutazione delle sanzioni.
In relazione al nuovo ordinamento del personale di cui al presente capo sono
aboliti i rapporti informativi.
Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione
economica e dell'anzianità richiesta per il passaggio alla qualifica superiore
nei confronti del personale che abbia riportato in quell'anno una sanzione
disciplinare, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata.
Ai fini della interruzione della progressione economica di cui al comma
precedente non viene considerata la censura (2).
------------------------
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
94. Disposizioni varie.
Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento
dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria, e fino al perfezionamento
dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla
base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta
servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la
determinazione del trattamento stesso.
Nei confronti del personale di cui al precedente articolo 78 operano, in quanto
applicabili gli articoli 15, 17, secondo comma, 23 e 132, secondo comma della
presente legge (2).
------------------------
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
95. Personale addetto all'assistenza sanitaria.
L'indennità di cui alla legge 16 maggio 1974, n. 200 (80), e all'art. 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (81), compete
al personale dei policlinici universitari a gestione diretta ed a quello delle
cliniche universitarie convenzionate indicato nelle relative convenzioni (81/a).
[All'individuazione delle figure professionali che mantengono il diritto
all'attribuzione della indennità prevista dalla legge 16 maggio 1974, n. 200
(80) e dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
1979, n. 761 (81), si farà luogo contestualmente in sede di applicazione del
precedente articolo 80 sulla base dei criteri fissati dal primo comma] (81/b).
L'indennità suddetta si perde in caso di trasferimento a uffici o servizi
diversi da quelli per i quali era stata attribuita (2).
------------------------
(80) Riportata alla voce Ospedali.
(81) Riportato alla voce Sanità pubblica.
(81/a) Comma così sostituito dall'art. 5, D.L. 28 maggio 1981, n. 255, riportato
alla voce Istruzione pubblica: personale direttivo, insegnante e non insegnante.
(80) Riportata alla voce Ospedali.
(81) Riportato alla voce Sanità pubblica.
(81/b) Comma abrogato dall'art. 5, D.L. 28 maggio 1981, n. 255, riportato alla
voce Istruzione pubblica: personale direttivo, insegnante e non insegnante.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
96. Aspettative sindacali.
Il numero delle aspettative sindacali da concedere ai sensi e nei limiti, degli
articoli 45 e 46 della legge 18 marzo 1968, n. 249 (82), ai dipendenti di cui al
presente titolo che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie
organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, è
stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le
organizzazioni sindacali interessate (2).
------------------------
(82) Riportata al n. A/XV.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(giurisprudenza di legittimità)
97. Norme transitorie.
Nelle norme della determinazione delle dotazioni organiche di ciascuna qualifica
e comunque, non oltre un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i posti che si renderanno vacanti saranno considerati
disponibili ai fini dei concorsi da bandire specificatamente per la
corrispondente qualifica, nella quale si è verificata la vacanza (2).
------------------------
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
TITOLO IV
Personale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
(giurisprudenza di legittimità)
98. Classificazione del personale.
Gli impiegati e gli operai dei monopoli di Stato, esclusi i funzionari con
qualifica dirigenziale, sono classificati con un unico stato giuridico, nelle
seguenti otto qualifiche funzionali, suddivise in profili professionali:
qualifica I: dipendenti che svolgono semplici attività manuali;
qualifica II: dipendenti che svolgono attività per le quali non occorrono
conoscenze professionali, ma è sufficiente una modesta esperienza di lavoro;
qualifica III: dipendenti che svolgono semplici operazioni tecnico-manuali o
amministrativo-contabili nell'ambito di autonomia vincolata da apposite
istruzioni, in grado di esercitare ciascuno i compiti relativi alle diverse
posizioni della categoria, salvo eventuale tirocinio di pratica professionale;
qualifica IV: dipendenti che; svolgono attività richiedenti una specializzata
preparazione professionale, nonché dipendenti che svolgono attività di
collaborazione, coordinamento e controllo di carattere tecnico o amministrativo
entro i limiti delle istruzioni esistenti;
qualifica V: dipendenti posti a capo di magazzini che svolgono attività di
natura tecnica o amministrativo-contabile, o commerciale, o elettrocontabile o
di vigilanza o controlli caratterizzata da adeguata autonomia nonché di guida e
coordinamento di gruppi di lavoratori, oppure attività manuali che richiedono
cognizioni tecnico-pratiche di alta specializzazione;
qualifica VI: dipendenti posti a capo di fasi di lavorazione o di magazzini di
maggiore importanza o preposti ai servizi di amministrazione, di computisteria;
alla elaborazione e programmazione dati del sistema informativo; agli acquisti,
alla conduzione lavori, oppure dipendenti adibiti ad attività che richiedono una
particolare preparazione tecnica o amministrativa, con autonomia decisionale
nell'ambito delle istruzioni esistenti nonché ad attività di collaborazione
qualificata e ricerche, studi ed elaborazioni connessi a programmi di
interventi;
qualifica VII: dipendenti con compiti di diretta collaborazione con i dirigenti,
o adibiti a compiti di studio, di programmazione, di analisi, di elaborazione
dati, di progettazione, di direzione lavori e collaudi, di elaborazione di atti
istruttori particolarmente complessi, oppure preposti nell'ambito dell'unità
organica in cui operano, con discrezionalità di poteri e responsabilità per i
risultati, ad attività di guida e di coordinamento.
Dipendenti preposti ad attività tecniche o amministrativo-contabili
particolarmente complesse, di guida e di coordinamento di altre posizioni di
lavoro, con responsabilità dirette, nell'ambito dell'autonomia e della
discrezionalità assegnate a detto personale dalle norme e procedure del sistema
in cui lo stesso opera. È richiesta una profonda conoscenza dei servizi
dell'Amministrazione, acquisibile attraverso una vasta esperienza nelle diverse
branche della Azienda, congiunta a doti organizzative e di spiccata attitudine
allo svolgimento dei compiti relativi;
qualifica VIII: dipendenti con compiti di diretta collaborazione con i
dirigenti, attività di direzione, coordinamento operativo e controllo, con
competenza propria e delegata; ricerca scientifica; analisi del sistema
informativo; ricerca economica; ricerca giuridico-amministrativa; ricerca
statistica; progettazione, direzione lavori e collaudi implicanti uno
specializzato apporto professionale con autonoma e completa elaborazione;
partecipazione ad organi collegiali commissioni o comitati, che non siano
riservati ai dirigenti.
Con decreto del Ministro delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative in sede nazionale e previo parere del Consiglio di
amministrazione dei monopoli di Stato, saranno definiti, per ogni qualifica, i
singoli profili e i relativi contenuti professionali. Analoga procedura sarà
seguita per le successive modificazioni, soppressioni o istituzioni di nuovi
(82/a) (2).
------------------------
(82/a) Le norme contenute nel titolo IV (artt. da 98 a 108), nell'art. 116 e
nelle tabelle dalla I alla V della presente legge, nel D.L. n. 283/1981, negli
articoli 12, 49, 54 e 58, D.P.R. n. 269/1987 risultano disapplicate, ai sensi di
quanto disposto dall'art. 86 del nuovo Contratto collettivo di cui all'Acc. 24
maggio 2000, con riferimento agli articoli da 54 a 58 dello stesso Contratto.
Le norme contenute nel titolo IV (artt. da 98 a 108) e nelle tabelle dalla I
alla V della presente legge e nel D.L. n. 283/1981, risultano disapplicate, ai
sensi di quanto disposto dall'art. 86 del nuovo Contratto collettivo di cui
all'Acc. 24 maggio 2000, con riferimento all'allegato
A dello stesso Contratto.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
99. Dotazione organica delle qualifiche.
La dotazione organica complessiva del personale dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato viene fissata in 21.200 unità, così ripartita in prima
applicazione della presente legge, tra le qualifiche funzionali.
+-------------------------------------------+------------------+
| Qualifica | Posti numero |
+-------------------------------------------+------------------+
| I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 300 |
| II e III . . . . . . . . . . . . . . . . .| 11.600 |
| IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 5.600 |
| V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 2.500 |
| VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 700 |
| VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| (a) 420 |
| VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 80 |
| | -------- |
| | 21.200 |
----------
(a) In tale dotazione sono compresi i posti assegnati al
profilo professionale di vice dirigente della VI categoria.
Alla determinazione definitiva dei contingenti dei singoli profili professionali
che terrà conto della nuova organizzazione del lavoro e che non potrà comunque
superare per ogni qualifica il limite totale massimo dei posti di cui al primo
comma, si provvederà con decreto del Ministro per le finanze, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale ed il
consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.
La medesima procedura sarà seguita per le variazioni dei profili e dei relativi
contingenti, che si rendessero eventualmente necessarie (82/b) (2).
------------------------
(82/b) Le norme contenute nel titolo IV (artt. da 98 a 108), nell'art. 116 e
nelle tabelle dalla I alla V della presente legge, nel D.L. n. 283/1981, negli
articoli 12, 49, 54 e 58, D.P.R. n. 269/1987 risultano disapplicate, ai sensi di
quanto disposto dall'art. 86 del nuovo Contratto collettivo di cui all'Acc. 24
maggio 2000, con riferimento agli articoli da 54 a 58 dello stesso Contratto.
Le norme contenute nel titolo IV (artt. da 98 a 108) e nelle tabelle dalla I
alla V della presente legge e nel D.L. n. 283/1981, risultano disapplicate, ai
sensi di quanto disposto dall'art. 86 del nuovo Contratto collettivo di cui
all'Acc. 24 maggio 2000, con riferimento all'allegato
A dello stesso Contratto.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
100. Tabella degli stipendi.
Al personale classificato nelle otto qualifiche funzionali spettano gli stipendi
annui lordi di cui alla presente tabella:
+---------------------------------------------+----------------+
| Qualifica | Importo lire |
+---------------------------------------------+----------------+
| I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 1.800.000 |
| II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 2.250.000 |
| III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 2.580.000 |
| IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 2.808.000 |
| V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 3.186.000 |
| VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 3.726.000 |
| VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 4.500.000 |
| VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 5.500.000 |
Gli stipendi sopra indicati si riferiscono alla posizione iniziale delle
corrispondenti qualifiche e si articolano in ulteriori otto classi biennali, con
un aumento costante dell'8 per cento rispetto alla misura iniziale.
Dopo il conseguimento dell'ultima classe di stipendio la progressione economica
è costituita da aumenti periodici costanti del 2,50 per cento sulla classe
medesima.
Ai fini dell'applicazione delle leggi vigenti che prevedono l'attribuzione di
aumenti periodici biennali di stipendio per situazioni particolari, le misure
iniziali e le successive classi di stipendio sono suscettibili di aumenti
periodici convenzionali, ognuno dei quali comporta un aumento del 2,50 per cento
delle medesime.
Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali, anche se convenzionali,
si conferiscono con decorrenza dal 1° giorno del mese nel quale sorge il
relativo diritto.
Si applica, in quanto compatibile, il disposto di cui al primo comma
dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n.
1079 (83) (2).
------------------------
(83) Le norme contenute nel titolo IV (artt. da 98 a 108), nell'art. 116 e nelle
tabelle dalla I alla V della presente legge, nel D.L. n. 283/1981, negli
articoli 12, 49, 54 e 58, D.P.R. n. 269/1987 risultano disapplicate, ai sensi di
quanto disposto dall'art. 86 del nuovo Contratto collettivo di cui all'Acc. 24
maggio 2000, con riferimento agli articoli da 54 a 58 dello stesso Contratto.
Le norme contenute nel titolo IV (artt. da 98 a 108) e nelle tabelle dalla I
alla V della presente legge e nel D.L. n. 283/1981, risultano disapplicate, ai
sensi di quanto disposto dall'art. 86 del nuovo Contratto collettivo di cui
all'Acc. 24 maggio 2000, con riferimento all'allegato
A dello stesso Contratto.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
101. Inquadramento nelle nuove qualifiche.
Il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, esclusi i
funzionari con qualifica dirigenziale, in servizio al 1° ottobre 1978, è
inquadrato, con effetto economico da tale data, nelle singole qualifiche
funzionali, con riguardo alla qualifica rivestita alla data del 30 settembre
1978, salvo quanto previsto dal comma successivo, secondo il seguente quadro di
equiparazione e con decorrenza giuridica 1° luglio 1977:
+---------------------------------+----------+-----------------+
| Qualifiche di provenienza |Qualifica | Profilo |
| |funzionale| professionale |
| | |di equiparazione |
+---------------------------------+----------+-----------------+
|Commesso. . . . . . . . . . . . .| II |Commesso |
|Operaio comune fino al compimento| | |
| di due anni di servizio, salva| | |
| opzione di permanenza nella pre-| | |
| sente categoria. . . . . . . . .| II |Agente |
| | -+ | |
|Agente di controllo . . . . . . .| III | | |
|Commesso capo . . . . . . . . . .| III > |Agente di colla-|
|Dattilografo. . . . . . . . . . .| III | | borazione |
| | -+ | |
|Operaio con professionalità in-| | |
| terna, di cui alla tabella I al-| | |
| legata al presente titolo. . . .| III |Agente di produ-|
| | | zione |
| | -+ | |
|Operaio comune con più di due an-| | | |
| ni di servizio, da adibire al| | | |
| ciclo produttivo . . . . . . . .| III | | |
|Capo tecnico. . . . . . . . . . .| IV > |Assistente |
|Computista. . . . . . . . . . . .| IV | | |
|Dattilografo operatore elettro-| | | |
| contabile. . . . . . . . . . . .| IV | | |
| | -+ | |
|Agente di custodia. . . . . . . .| IV |Agente verifica-|
| | | tore |
|Operaio di mestiere di cui alla| | |
| tabella II allegata al presente| | |
| titolo . . . . . . . . . . . . .| IV |Agente specializ-|
| | | zato |
| | -+ | |
|Revisore. . . . . . . . . . . . .| V | | |
|Interprete-traduttore . . . . . .| V > |Operatore ammi-|
|Computista superiore. . . . . . .| V | | strativo conta-|
|Computista principale . . . . . .| V | | bile |
| | -+ | |
| | -+ | |
|Capo laboratorio e vice capo of-| | | |
| ficina . . . . . . . . . . . . .| V | | |
|Capo tecnico superiore. . . . . .| V > |Operatore tecnico|
|Capo tecnico principale . . . . .| V | | |
| | -+ | |
|Capo operaio. . . . . . . . . . .| V |Agente capo |
| | -+ | |
|Capo revisore . . . . . . . . . .| VI | |Capo settore am-|
|Interprete traduttore principale.| VI > | ministrativo |
| | | | contabile |
| | -+ | |
| | -+ | |
|Capo reparto lavorazione. . . . .| VI > |Capo settore tec-|
|Capo officina . . . . . . . . . .| VI | | nico |
| | -+ | |
|Ispettore tecnico . . . . . . . .| VI |Vice dirigente|
| | | tecnico |
|Ispettore amministrativo. . . . .| VI |Vice dirigente|
| | | amministrativo |
| | -+ | |
|Ispettore superiore tecnico . . .| VII | | |
| | > |Vice dirigente|
|Vice direttore di stabilimento. .| VII | | tecnico |
| | -+ | |
|Ispettore superiore amministrati-| | |
| vo . . . . . . . . . . . . . . .| VII |Vice dirigente|
| | | amministrativo |
| | | |
|Dirigente amministrativo. . . . .| VII |Capo dei servizi|
| | | amministrativi e|
| | | contabili |
|Dirigente lavorazioni . . . . . .| VII |Capo dei servizi|
| | | lavorazioni |
| | | |
|Dirigente manutenzione e impianti| VII |Capo dei servizi|
| | | manutenzione |
| | -+ | |
|Ispettore capo aggiunto tecnico .| VIII | | |
|Direttore di stabilimento aggiun-| > |Vice dirigen-|
| to . . . . . . . . . . . . . . .| VIII | | te coordinatore|
| | -+ | tecnico |
| | | |
|Ispettore capo aggiunto . . . . .| VIII |Vice dirigente|
| | | coordinatore am-|
| | | ministrativo |
Nei confronti dei dipendenti in servizio al 1° ottobre 1978 e che alla data del
30 giugno 1977 esercitavano in modo oggettivamente riscontrabile, sulla base
delle tabelle I, II e III allegate al presente titolo, funzioni o mansioni
superiori a quelle proprie della qualifica o carriera di appartenenza,
l'inquadramento è effettuato, con la medesima decorrenza 1° ottobre 1978 ai fini
economici e 1° luglio 1977 ai fini giuridici, nella qualifica funzionale
corrispondente alle funzioni o mansioni esercitate.
In sede di reclutamento della mano d'opera stagionale, i lavoratori comuni, da
assumere nel profilo di agente, che siano stati occupati già in almeno due cicli
stagionali, riceveranno la retribuzione iniziale prevista per la terza qualifica
funzionale.
Il personale assunto o che abbia conseguito una posizione superiore in base al
precedente ordinamento nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1978 e la data di
entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, dalla data di nomina o del
conseguimento e con riguardo alla qualifica rivestita, nelle qualifiche
funzionali di cui al presente articolo con l'attribuzione del relativo
trattamento economico.
Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale ed il Consiglio di
amministrazione, sarà provveduto ad integrare la tabella III allegata al
presente titolo con altre mansioni di qualifica funzionale superiore,
oggettivamente riscontrabili, sulla base dei medesimi criteri informatori, ai
fini dell'inquadramento del personale interessato con le stesse decorrenze di
cui al primo comma.
Il personale operaio, in servizio alla data del 1° ottobre 1978, adibito a
mansioni di natura non salariale, escluse quelle di anticamera, è inquadrato, a
domanda, dalla stessa data del 1° ottobre 1978, nella terza qualifica
funzionale.
Fino a quando non saranno definiti i profili professionali attinenti alle varie
qualifiche il personale di cui ai commi precedenti continuerà a svolgere le
mansioni in atto esercitate.
[Il personale in servizio al 1° ottobre 1978 che nel quinquennio precedente
l'entrata in vigore della presente legge, abbia conseguito l'idoneità mediante
concorso esterno o interno per esame o prova d'arte bandito prima dell'entrata
in vigore della presente legge per l'accesso a qualifica immediatamente
superiore, viene inquadrato, a domanda, nella qualifica funzionale
corrispondente alla qualifica stessa, nel limite del 10 per cento dei relativi
posti che saranno messi a concorso interno] (83/a).
[La disposizione di cui al precedente comma trova applicazione nei cinque anni
successivi alla data di entrata in vigore della presente legge e gli
inquadramenti avranno la stessa decorrenza conseguita dai vincitori interni]
(83/a).
[Con decreto del Ministro delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative in sede nazionale ed il Consiglio di
amministrazione dei monopoli di Stato, saranno stabiliti i criteri per la
formazione delle relative graduatorie, ai fini dell'inquadramento suddetto]
(83/a) (83/b) (2).
------------------------
(83/a) Comma abrogato dall'art. 5, D.L. 6 giugno 1981, n. 283, riportato al n.
F/XLV.
(83/a) Comma abrogato dall'art. 5, D.L. 6 giugno 1981, n. 283, riportato al n.
F/XLV.
(83/a) Comma abrogato dall'art. 5, D.L. 6 giugno 1981, n. 283, riportato al n.
F/XLV.
(83/b) Le norme contenute nel titolo IV (artt. da 98 a 108), nell'art. 116 e
nelle tabelle dalla I alla V della presente legge, nel D.L. n. 283/1981, negli
articoli 12, 49, 54 e 58, D.P.R. n. 269/1987 risultano disapplicate, ai sensi di
quanto disposto dall'art. 86 del nuovo Contratto collettivo di cui all'Acc. 24
maggio 2000, con riferimento agli articoli da 54 a 58 dello stesso Contratto.
Le norme contenute nel titolo IV (artt. da 98 a 108) e nelle tabelle dalla I
alla V della presente legge e nel D.L. n. 283/1981, risultano disapplicate, ai
sensi di quanto disposto dall'art. 86 del nuovo Contratto collettivo di cui
all'Acc. 24 maggio 2000, con riferimento all'allegato
A dello stesso Contratto.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
102. Anzianità minima.
Ai fini dell'applicazione del successivo articolo 112, nel primo quinquennio
dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'anzianità di servizio
acquisita nella soppressa qualifica di provenienza, nonché le anzianità maturate
nelle qualifiche che diano titolo all'inquadramento nella medesima qualifica
funzionale sono considerate equipollenti a quella maturata nella qualifica
funzionale di inquadramento.
Ove l'inquadramento sia effettuato con riguardo alle funzioni o mansioni
esercitate anziché in base alla qualifica rivestita, il computo dell'anzianità
di servizio di cui all'articolo 112 ha effetto con riferimento alla decorrenza
giuridica dell'inquadramento (83/c) (2).
------------------------
(83/c) Le norme contenute nel titolo IV (artt. da 98 a 108), nell'art. 116 e
nelle tabelle dalla I alla V della presente legge, nel D.L. n. 283/1981, negli
articoli 12, 49, 54 e 58, D.P.R. n. 269/1987 risultano disapplicate, ai sensi di
quanto disposto dall'art. 86 del nuovo Contratto collettivo di cui all'Acc. 24
maggio 2000, con riferimento agli articoli da 54 a 58 dello stesso Contratto.
Le norme contenute nel titolo IV (artt. da 98 a 108) e nelle tabelle dalla I
alla V della presente legge e nel D.L. n. 283/1981, risultano disapplicate, ai
sensi di quanto disposto dall'art. 86 del nuovo Contratto collettivo di cui
all'Acc. 24 maggio 2000, con riferimento all'allegato
A dello stesso Contratto.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(giurisprudenza di legittimità)
103. Conseguimento di qualifica funzionale superiore.
Al dipendente in servizio al 1° ottobre 1978 e che alla data di entrata in
vigore della presente legge ritenga, in base alle declaratorie di cui
all'articolo 98 e alle tabelle I, II, III allegate al presente titolo, di
esercitare, o di avere esercitato al 30 giugno 1977, mansioni annoverabili in
una qualifica funzionale superiore a quella nella quale è stato inquadrato, può
essere conferita a domanda - sempre che le funzioni superiori se svolte dopo il
30 giugno 1977 abbiano avuto carattere continuativo e siano state determinate da
obiettive esigenze di servizio di natura permanente - detta qualifica funzionale
superiore, con il corrispondente trattamento economico con decorrenza non
anteriore al 1° ottobre 1978 e con decorrenza giuridica non anteriore al 1°
luglio 1977.
La relativa domanda deve essere presentata, entro sessanta giorni dalla data di
comunicazione in via amministrativa dei provvedimenti di inquadramento nella
qualifica funzionale, al direttore dello stabilimento, opificio o capo
dell'ufficio, il quale la inoltrerà con il proprio motivato parere, unitamente a
quello delle organizzazioni sindacali locali, alla commissione di cui al
successivo articolo 104.
Analoga domanda e nei termini di cui sopra può essere presentata dal dipendente
che, inquadrato in un profilo professionale, ritenga di avere esercitato
mansioni relative a profilo diverso nell'ambito della stessa qualifica
funzionale.
Il dipendente, il quale in base alle declaratorie di cui all'articolo 98 abbia
esercitato mansioni o funzioni superiori con carattere di continuità per almeno
tre anni nel decennio precedente alla data del 30 giugno 1977, oppure a
prescindere da tale decennio, per almeno cinque anni con carattere di
continuità, può ottenere, a domanda, il conferimento della qualifica funzionale
superiore e le corrispondenti funzioni con decorrenza giuridica dal 1° luglio
1977 ed economica dal 1° ottobre 1978.
All'accertamento delle predette mansioni o funzioni ed alla determinazione della
relativa qualifica funzionale profilo di inquadramento provvederà la commissione
di cui al successivo articolo 104.
(83/d).
(83/d).
(83/d).
(83/d).
Il personale di dattilografia che abbia esercitato anche promiscuamente le
mansioni previste all'art. 25 della L. 23 dicembre 1956, n. 1417, e successive
modificazioni, viene inquadrato a domanda a qualifica superiore, con decorrenza
giuridica non anteriore al 1° luglio 1977 ed economica non anteriore al 1°
ottobre 1978.
(83/d).
(83/d) (84) (2).
------------------------
(83/d) Comma abrogato dall'art. 5, D.L. 6 giugno 1981, n. 283, riportato al n.
F/XLV.
(83/d) Comma abrogato dall'art. 5, D.L. 6 giugno 1981, n. 283, riportato al n.
F/XLV.
(83/d) Comma abrogato dall'art. 5, D.L. 6 giugno 1981, n. 283, riportato al n.
F/XLV.
(83/d) Comma abrogato dall'art. 5, D.L. 6 giugno 1981, n. 283, riportato al n.
F/XLV.
(83/d) Comma abrogato dall'art. 5, D.L. 6 giugno 1981, n. 283, riportato al n.
F/XLV.
(83/d) Comma abrogato dall'art. 5, D.L. 6 giugno 1981, n. 283, riportato al n.
F/XLV.
(84) Le norme contenute nel titolo IV (artt. da 98 a 108), nell'art. 116 e nelle
tabelle dalla I alla V della presente legge, nel D.L. n. 283/1981, negli
articoli 12, 49, 54 e 58, D.P.R. n. 269/1987 risultano disapplicate, ai sensi di
quanto disposto dall'art. 86 del nuovo Contratto collettivo di cui all'Acc. 24
maggio 2000, con riferimento agli articoli da 54 a 58 dello stesso Contratto.
Le norme contenute nel titolo IV (artt. da 98 a 108) e nelle tabelle dalla I
alla V della presente legge e nel D.L. n. 283/1981, risultano disapplicate, ai
sensi di quanto disposto dall'art. 86 del nuovo Contratto collettivo di cui
all'Acc. 24 maggio 2000, con riferimento all'allegato
A dello stesso Contratto.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
104. Commissione nazionale paritetica.
È istituita presso la Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato una commissione nazionale paritetica, nominata con decreto del
Ministro delle finanze, presieduta dal direttore generale o da un dirigente
generale, composta da sei dirigenti in rappresentanza dell'amministrazione e da
altrettanti dipendenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative in sede nazionale, nonché da un segretario e relativi supplenti.
Le decisioni della commissione sono valide se adottate con la presenza di almeno
la metà dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti (84/a).
La commissione, oltre a quanto previsto dagli altri articoli, esprime parere:
a) sulla formulazione dei singoli profili professionali e sulla ripartizione dei
contingenti organici;
b) sulle modalità di espletamento dei concorsi interni;
c) sull'attribuzione di funzioni superiori alla III qualifica.
In tutti i casi in cui, in base alle norme contenute nel presente titolo, la
commissione è chiamata a pronunciarsi, l'interessato deve presentare apposita
domanda al capo dell'opificio od ufficio, che l'inoltrerà entro trenta giorni
dal ricevimento della commissione medesima, corredata dal proprio parere e di
quello delle organizzazioni sindacali locali maggiormente rappresentative (85)
(2).
------------------------
(84/a) Comma così inserito dall'art. 13, L. 16 marzo 1987, n. 123, riportata
alla voce Monopoli di Stato.
(85) Le norme contenute nel titolo IV (artt. da 98 a 108), nell'art. 116 e nelle
tabelle dalla I alla V della presente legge, nel D.L. n. 283/1981, negli
articoli 12, 49, 54 e 58, D.P.R. n. 269/1987 risultano disapplicate, ai sensi di
quanto disposto dall'art. 86 del nuovo Contratto collettivo di cui all'Acc. 24
maggio 2000, con riferimento agli articoli da 54 a 58 dello stesso Contratto.
Le norme contenute nel titolo IV (artt. da 98 a 108) e nelle tabelle dalla I
alla V della presente legge e nel D.L. n. 283/1981, risultano disapplicate, ai
sensi di quanto disposto dall'art. 86 del nuovo Contratto collettivo di cui
all'Acc. 24 maggio 2000, con riferimento all'allegato
A dello stesso Contratto.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
105. Inquadramento ai fini economici.
Nella prima applicazione della presente legge, ai fini della determinazione
degli stipendi da attribuire con effetto 1° ottobre 1978, al personale
dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che viene
inquadrato con pari decorrenza nelle otto qualifiche funzionali, si osservano i
seguenti criteri:
a) nei confronti di ciascun dipendente viene accertato il maturato economico
costituito dalla somma dello stipendio annuo ed eventuali assegni personali
pensionabili, della indennità pensionabile annua di cui alla L. 27 dicembre
1973, n. 851, della anticipazione di lire 540.000 annue di cui al D.P.R. 11
maggio 1976, n. 271, ed al D.P.R. 16 aprile 1977, n. 116, in godimento al 30
settembre 1978;
b) a tale maturato economico sono aggiunte la somma di lire 120.000 annue e la
somma annua di lire 800 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni di
servizio di ruolo e non di ruolo prestato alle dipendenze di una Amministrazione
dello Stato.
Per i dipendenti ex operai stagionali, ai fini del computo di cui sopra, ed ai
fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, l'occupazione per
complessivi duecentosettanta giorni corrisponde ad un anno di servizio. Per il
computo ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza si applica l'art. 11
del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'art. 15 del D.P.R. 29 dicembre 1973,
n. 1032 (85/a).
Per i servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso altre Amministrazioni
dello Stato l'attribuzione del relativo importo di lire 800 annue è subordinata
alla presentazione entro il termine perentorio di centoventi giorni decorrenti
dalla data di entrata in vigore della presente legge di apposita domanda
corredata dalla necessaria documentazione ove quest'ultima non sia già acquisita
agli atti dell'Amministrazione.
Nei confronti del personale di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 727, e
successive modificazioni, la quota di cui alla lettera b) del precedente comma
primo è attribuita in base agli anni di servizio svolto presso le imprese o
cooperative appaltatrici riconosciuti in relazione a quanto previsto al secondo
comma dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 557;
c) determinato il totale complessivo degli addendi indicati alle precedenti
lettere è attribuito a ciascun dipendente lo stipendio o la classe di stipendio
previsti per la rispettiva qualifica funzionale di inquadramento, di importo
pari o immediatamente inferiore al predetto totale; nel caso di importo
inferiore al dipendente è attribuito altresì un assegno personale di importo
pari alla differenza, utile ai fini della tredicesima mensilità e del
trattamento di quiescenza e previdenza e riassorbibile solo nel caso di
passaggio di qualifica funzionale o di accesso alle qualifiche direttive ad
esaurimento o dirigenziale.
Ove il dipendente sia in godimento dell'indennità di funzione prevista
dall'articolo 14 della legge 5 marzo 1961, n. 90 e l'ammontare complessivo
costituito dalla predetta indennità e dal totale di cui al punto a) dovesse
eventualmente risultare maggiore del nuovo trattamento economico ad esso
spettante nella qualifica di inquadramento a termini del precedente comma, sarà
conteggiata detta indennità di funzione, ai fini della determinazione
dell'assegno personale di cui al comma stesso (85/b) (2).
------------------------
(85/a) Comma così modificato dall'art. 5, L. 10 agosto 1988, n. 357, riportata
alla voce Monopoli di Stato.
(85/b) Le norme contenute nel titolo IV (artt. da 98 a 108), nell'art. 116 e
nelle tabelle dalla I alla V della presente legge, nel D.L. n. 283/1981, negli
articoli 12, 49, 54 e 58, D.P.R. n. 269/1987 risultano disapplicate, ai sensi di
quanto disposto dall'art. 86 del nuovo Contratto collettivo di cui all'Acc. 24
maggio 2000, con riferimento agli articoli da 54 a 58 dello stesso Contratto.
Le norme contenute nel titolo IV (artt. da 98 a 108) e nelle tabelle dalla I
alla V della presente legge e nel D.L. n. 283/1981, risultano disapplicate, ai
sensi di quanto disposto dall'art. 86 del nuovo Contratto collettivo di cui
all'Acc. 24 maggio 2000, con riferimento all'allegato
A dello stesso Contratto.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
106. Modificazioni delle situazioni soggettive.
In via transitoria i dipendenti che, in base al precedente ordinamento,
avrebbero maturato entro il 30 giugno 1979 la successiva classe di stipendio o
il successivo normale aumento periodico, fruiranno di un ulteriore inquadramento
a decorrere dalla data in cui avrebbero maturato il predetto beneficio.
Nel caso in cui, successivamente al 30 settembre 1978 e prima dell'entrata in
vigore della presente legge, il dipendente sia comunque pervenuto, in base al
precedente ordinamento, ad un trattamento economico o ad una qualifica che, se
conseguiti al 30 settembre 1978, avrebbero determinato un più favorevole
trattamento oppure l'inquadramento in una qualifica funzionale superiore, si
procede, con effetto dalla data della intervenuta modificazione, ad un nuovo
inquadramento ed alla determinazione del nuovo trattamento economico.
Le stesse disposizioni si applicano nei confronti dei dipendenti che conseguono
il miglioramento in base a concorsi già indetti alla data di entrata in vigore
della presente legge e che si riferiscano a posti disponibili al 31 dicembre
1978.
L'ulteriore inquadramento di cui ai commi precedenti sarà effettuato con i
criteri previsti per il primo inquadramento, ferma restando, ai soli fini del
computo dell'importo annuo delle lire 800 indicato al punto b) del precedente
articolo 105, la data del 30 settembre 1978 (86) (2).
------------------------
(86) Le norme contenute nel titolo IV (artt. da 98 a 108), nell'art. 116 e nelle
tabelle dalla I alla V della presente legge, nel D.L. n. 283/1981, negli
articoli 12, 49, 54 e 58, D.P.R. n. 269/1987 risultano disapplicate, ai sensi di
quanto disposto dall'art. 86 del nuovo Contratto collettivo di cui all'Acc. 24
maggio 2000, con riferimento agli articoli da 54 a 58 dello stesso Contratto.
Le norme contenute nel titolo IV (artt. da 98 a 108) e nelle tabelle dalla I
alla V della presente legge e nel D.L. n. 283/1981, risultano disapplicate, ai
sensi di quanto disposto dall'art. 86 del nuovo Contratto collettivo di cui
all'Acc. 24 maggio 2000, con riferimento all'allegato
A dello stesso Contratto.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
107. Assunzioni - Passaggi di qualifica funzionale.
L'assunzione nei profili professionali di cui alla tabella V o il passaggio alle
qualifiche funzionali superiori di cui alla tabella VI allegate al presente
titolo avvengono:
alla I e II qualifica:
mediante pubblico concorso indetto localmente e con partecipazione
territorialmente limitata.
Il personale assunto nella I qualifica accede alla II, senza concorso, al
compimento di un anno di servizio.
alla III qualifica:
mediante passaggio automatico, senza concorso, degli agenti della seconda
qualifica al compimento di 2 anni di anzianità di servizio, per essere adibiti
al ciclo produttivo, salvo opzione del dipendente di rimanere nella qualifica di
assunzione. Al fabbisogno di personale in alcuni profili previsti per la III
qualifica sarà provveduto nella misura del 70 per cento mediante pubblici
concorsi indetti localmente con partecipazione territorialmente limitata e nella
restante misura del 30 per cento attraverso prove pratiche riservate ai
dipendenti con profili professionali diversi della medesima III qualifica;
mediante esame per titoli, dei commessi, al compimento di 2 anni di anzianità di
servizio, nel limite dei posti disponibili nel corrispondente profilo
professionale.
alla IV e alla V qualifica:
a) nella misura del 40 per cento del fabbisogno di personale, mediante pubblico
concorso;
b) nella misura del 50 per cento del predetto fabbisogno, mediante concorsi
interni per esami, cui potranno partecipare i dipendenti della qualifica
immediatamente inferiore;
c) nella misura del restante 10 per cento, mediante prova pratica alla quale
potrà partecipare il personale appartenente alla medesima qualifica, con profilo
diverso. In mancanza di candidati, la riserva è portata in aumento al
contingente previsto per i concorsi di cui al punto b).
I concorsi e le prove pratiche avranno carattere regionale o circoscrizionale e
per taluni profili l'assunzione potrà essere effettuata totalmente per concorso
interno, per esami.
alla VI qualifica:
a) nella misura del 70 per cento del fabbisogno di personale, mediante pubblico
concorso;
b) nella misura del 20 per cento del predetto fabbisogno mediante concorsi
interni, per esami, riservati ai dipendenti della quinta qualifica;
c) nella restante misura del 10 per cento, mediante prova pratica alla quale
potrà partecipare il personale appartenente alla medesima qualifica, con profilo
diverso. In mancanza di candidati, la riserva è portata in aumento al
contingente previsto per i concorsi di cui al punto b).
Per i profili professionali la cui specializzazione può essere acquisita
soltanto nell'ambito dell'azienda, l'assunzione sarà effettuata totalmente
mediante concorso interno per esami.
I concorsi e le prove pratiche avranno carattere regionale o circoscrizionale
(86/a).
alla VII qualifica:
mediante concorsi interni, per esami, ai quali può partecipare il personale
della qualifica immediatamente inferiore e quello con profilo diverso dalla
stessa VII qualifica.
Ai profili di vice dirigente si accede esclusivamente per concorso pubblico
(86/a).
alla VIII qualifica:
mediante concorsi interni, per esami, ai quali può partecipare il personale
della qualifica immediatamente inferiore che sia almeno in possesso del diploma
di istruzione secondaria di II grado e quello con profilo diverso della stessa
VIII qualifica.
L'accesso al profilo di vice dirigente coordinatore tecnico o amministrativo è
riservato nella misura dell'80 per cento del fabbisogno di personale, mediante
concorso interno, ai dipendenti della VII qualifica funzionale con il profilo di
vice dirigente tecnico o amministrativo.
Il restante 20 per cento è destinato a pubblico concorso.
Per l'accesso al profilo di vice dirigente coordinatore tecnico sono richiesti
il diploma di laurea e le abilitazioni professionali prescritte.
Con le modalità stabilite dal successivo art. 111 saranno individuati i profili
cui può accedersi per pubblico concorso (86/b).
Il conferimento dei posti è subordinato al raggiungimento da parte dei vincitori
dei concorsi esterni e interni per le varie categorie delle sedi indicate nei
relativi bandi. Si applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 1 della
legge 8 agosto 1977, n. 556 (86/c) (2).
------------------------
(86/a) Disposizione così sostituita dall'art. 5, D.L. 6 giugno 1981, n. 283,
riportato al n. F/XLV.
(86/a) Disposizione così sostituita dall'art. 5, D.L. 6 giugno 1981, n. 283,
riportato al n. F/XLV.
(86/b) Disposizione così sostituita dall'art. 5, D.L. 6 giugno 1981, n. 283,
riportato al n. F/XLV.
(86/c) Le norme contenute nel titolo IV (artt. da 98 a 108), nell'art. 116 e
nelle tabelle dalla I alla V della presente legge, nel D.L. n. 283/1981, negli
articoli 12, 49, 54 e 58, D.P.R. n. 269/1987 risultano disapplicate, ai sensi di
quanto disposto dall'art. 86 del nuovo Contratto collettivo di cui all'Acc. 24
maggio 2000, con riferimento agli articoli da 54 a 58 dello stesso Contratto.
Le norme contenute nel titolo IV (artt. da 98 a 108) e nelle tabelle dalla I
alla V della presente legge e nel D.L. n. 283/1981, risultano disapplicate, ai
sensi di quanto disposto dall'art. 86 del nuovo Contratto collettivo di cui
all'Acc. 24 maggio 2000, con riferimento all'allegato
A dello stesso Contratto.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
108. Titoli di studio.
Per le assunzioni mediante pubblici concorsi sono richiesti i seguenti titoli di
studio:
I, II e III qualifica: licenza della scuola elementare e assolvimento
dell'obbligo;
IV e V qualifica: diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado o
titolo equipollente;
VI qualifica: diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado;
VII qualifica: diploma di laurea;
VIII qualifica: diploma di laurea e abilitazione o specializzazione da
individuare con decreto del Ministro delle finanze seguendo la procedura
prevista dal successivo art. 111 (86/d).
Salvo quanto previsto alla lettera b), terzultimo comma, del precedente articolo
107 per i concorsi interni e per le prove pratiche, i titoli di studio necessari
saranno stabiliti con decreto del Ministro per le finanze, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale ed il
Consiglio di amministrazione all'atto della definizione dei singoli profili
professionali di cui all'ultimo comma dell'articolo 98 della presente legge
(86/e) (2).
------------------------
(86/d) Comma così modificato dall'art. 5, D.L. 6 giugno 1981, n. 283, riportato
al n. F/XLV.
(86/e) Le norme contenute nel titolo IV (artt. da 98 a 108), nell'art. 116 e
nelle tabelle dalla I alla V della presente legge, nel D.L. n. 283/1981, negli
articoli 12, 49, 54 e 58, D.P.R. n. 269/1987 risultano disapplicate, ai sensi di
quanto disposto dall'art. 86 del nuovo Contratto collettivo di cui all'Acc. 24
maggio 2000, con riferimento agli articoli da 54 a 58 dello stesso Contratto.
Le norme contenute nel titolo IV (artt. da 98 a 108) e nelle tabelle dalla I
alla V della presente legge e nel D.L. n. 283/1981, risultano disapplicate, ai
sensi di quanto disposto dall'art. 86 del nuovo Contratto collettivo di cui
all'Acc. 24 maggio 2000, con riferimento all'allegato
A dello stesso Contratto.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
109. Accesso alle qualifiche dirigenziali e alla qualifica funzionale VIII.
Salvo quanto previsto al comma successivo, l'accesso alle qualifiche
dirigenziali, secondo le modalità fissate dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (87) e successive modificazioni, è riservato
al personale dell'VIII qualifica, nonché al personale della VII qualifica con
almeno cinque anni di anzianità di servizio complessivamente maturata nel
profilo professionale di vice dirigente e nella soppressa qualifica di ispettore
superiore od equiparato.
Restano ferme le disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 748 (87), in favore del personale delle qualifiche ad esaurimento di
ispettore generale e di ispettore capo ed equiparate.
[Il personale promosso alla soppressa qualifica di ispettore superiore ed
equiparata con effetto da data anteriore al 31 dicembre 1978 consegue, al
compimento di sei anni di anzianità complessivamente maturata in tale qualifica
e nella corrispondente qualifica funzionale di inquadramento, il passaggio alla
VIII qualifica, previo accertamento di idoneità professionale a mezzo prova]
(87/a) (2).
------------------------
(87) Riportato al n. A/XXII.
(87) Riportato al n. A/XXII.
(87/a) Comma abrogato dall'art. 5, D.L. 6 giugno 1981, n. 283, riportato al n.
F/XLV.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(giurisprudenza di legittimità)
110. Concorsi.
I concorsi pubblici di reclutamento vertono su prove attitudinali e/o a
contenuto tecnico-pratico attinenti alla professionalità del relativo profilo.
I concorsi interni e le prove pratiche, che possono avere caratteristiche
analoghe a quelli esterni, dovranno tendere all'effettivo accertamento del grado
di professionalità del dipendente. Le modalità ed i programmi di esame saranno
regolati con decreto del Ministro per le finanze sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale ed il Consiglio di
amministrazione (2).
------------------------
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
111. Modalità di svolgimento dei concorsi e dei corsi professionali.
Con decreto del Ministro per le finanze, da emanare con l'osservanza delle
modalità di cui all'articolo precedente, sarà provveduto a determinare:
i programmi di esame per i concorsi pubblici, i concorsi interni e per
l'espletamento delle prove pratiche relative al cambio di profilo;
la durata, il tipo, i programmi di insegnamento e di esame dei corsi
professionali per la qualificazione del personale, utili anche per il passaggio
a qualifica superiore;
i titoli professionali e di servizio da valutare;
i casi e le modalità di passaggio da un profilo professionale all'altro,
nell'ambito della stessa qualifica;
la composizione delle Commissioni esaminatrici;
i requisiti che i dipendenti devono possedere per la partecipazione ai concorsi
interni;
i profili cui potrà accedersi totalmente per concorso interno oppure totalmente
per pubblico concorso;
i requisiti ed il titolo di studio necessari per il passaggio di qualifica o per
il cambio di profilo, del personale appartenente a profili tecnici;
i titoli di studio specifici nonché le abilitazioni e le specializzazioni
necessari per l'assunzione, mediante pubblici concorsi, ai vari profili
professionali (2).
------------------------
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
112. Anzianità minima di servizio.
Le anzianità minime di servizio nella categoria di appartenenza necessarie per
l'ammissione ai concorsi interni per il passaggio di qualifica funzionale sono
le seguenti:
tre anni dalla III alla IV qualifica;
quattro anni dalla IV alla V qualifica;
cinque anni dalla V alla VI qualifica;
quattro anni dalla VI alla VII qualifica;
quattro anni dalla VII alla VIII qualifica (2).
------------------------
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
113. Riserva di posti per il primo concorso pubblico.
Nel primo concorso pubblico, indetto per ogni singola qualifica funzionale
successivamente all'inquadramento del personale nel nuovo ordinamento, l'80 per
cento dei posti destinati a concorso pubblico è riservato al personale in
servizio, che abbia tutti i requisiti all'uopo richiesti dal relativo bando (2).
------------------------
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
114. Assunzioni senza concorso.
Oltre a quanto previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (88),
l'Amministrazione dei monopoli di Stato può procedere all'assunzione del coniuge
superstite del dipendente deceduto per causa direttamente connessa con il
servizio, che ne faccia richiesta entro due anni dall'evento, nei limiti dei
posti disponibili nella I, II, III e IV qualifica funzionale, ferme restando le
limitazioni ed esclusioni previste dalle norme particolari per le assunzioni
obbligatorie presso l'Amministrazione dei monopoli.
In caso di rinuncia da parte del coniuge o di sua inesistenza l'Amministrazione
ha facoltà di assumere un figlio maggiorenne del dipendente deceduto, che ne
faccia richiesta entro il termine di cui al primo comma, o, se più favorevole,
di due anni dal raggiungimento della maggiore età.
Allorché più figli maggiorenni abbiano presentato richiesta di assunzione,
l'Amministrazione può procedere solo per uno di essi.
La norma trova applicazione anche per gli eventi verificatisi nei due anni
precedenti all'entrata in vigore della presente legge, qualora gli aventi titolo
ne facciano richiesta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge
(2).
------------------------
(88) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(giurisprudenza di legittimità)
115. Funzioni di qualifica funzionale superiore.
Il personale può essere utilizzato per esigenze di servizio in un profilo
professionale della qualifica funzionale immediatamente superiore con
l'attribuzione del trattamento economico di cui al comma successivo, comprensivo
del premio di rendimento industriale (88/a).
L'indennità per l'esercizio della funzione di qualifica funzionale superiore è
pari alla differenza tra la retribuzione iniziale della qualifica rivestita e
quella iniziale della qualifica superiore effettivamente esercitata.
Qualora l'utilizzazione sia determinata da carenza di personale a carattere
definitivo, la relativa indennità compete dal primo giorno di utilizzazione ed
il conferimento delle relative funzioni non può avere, di regola, durata
superiore a 12 mesi, salvo rinnovo, per una sola volta, da disporsi con
provvedimento motivato. In tal caso sarà provveduto all'immediata indizione del
concorso per la copertura del posto vacante (88/a).
Ove, invece, la predetta utilizzazione sia determinata da carenze di personale
aventi carattere temporaneo, la relativa indennità compete dal primo giorno,
sempreché l'utilizzazione stessa abbia durata almeno di 15 giorni consecutivi
non computando, a tale fine, per le categorie superiori alla V, il congedo
ordinario.
Restano ferme in ogni caso le norme di cui al precedente articolo 110, secondo
comma (88/b) (2).
------------------------
(88/a) Comma così modificato dall'art. 7, L. 16 marzo 1987, n. 123, riportata
alla voce Monopoli di Stato.
(88/a) Comma così modificato dall'art. 7, L. 16 marzo 1987, n. 123, riportata
alla voce Monopoli di Stato.
(88/b) Le norme contenute nel presente articolo risultano disapplicate, ai sensi
di quanto disposto dall'art. 86 del nuovo Contratto collettivo di cui all'Acc.
24 maggio 2000, con riferimento all'art. 16 dello stesso Contratto e con la
decorrenza prevista nel comma 4 del medesimo articolo.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
116. Trattamento economico nei casi di passaggi di qualifica funzionale.
Il dipendente che transita a qualifica funzionale superiore consegue nella nuova
posizione la classe di stipendio che gli assicuri lo stipendio di importo
immediatamente superiore al trattamento complessivo, per stipendio ed eventuale
assegno personale di cui all'articolo 105, lettera c), in godimento all'atto del
passaggio; se quest'ultimo trattamento risulta d'importo superiore anche a
quello inerente alla ottava classe di stipendio della nuova qualifica
funzionale, al dipendente sono attribuiti in tale classe gli aumenti periodici
necessari per assicurargli uno stipendio immediatamente superiore al trattamento
già in godimento.
Nei casi di cui sopra è altresì valutata, ai fini dell'ulteriore progressione
economica nella qualifica funzionale superiore, la frazione di biennio maturata
nella posizione stipendiale di provenienza, qualora al compimento del biennio il
dipendente avesse dovuto conseguire nella precedente posizione uno stipendio
d'importo superiore a quello attribuitogli all'atto del passaggio di qualifica.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi trovano applicazione anche nei
confronti dei dipendenti dell'Amministrazione dei monopoli di Stato vincitori
dei pubblici concorsi, provenienti da una qualifica funzionale inferiore.
Nei casi di passaggio ad altro profilo, nell'ambito della stessa qualifica
funzionale, si conserva lo stipendio in godimento e l'anzianità maturata nella
qualifica funzionale medesima è utile ai fini dell'ulteriore progressione
economica (88/c) (2).
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(88/c) Le norme contenute nel titolo IV (artt. da 98 a 108), nell'art. 116 e
nelle tabelle dalla I alla V della presente legge, nel D.L. n. 283/1981, negli
articoli 12, 49, 54 e 58, D.P.R. n. 269/1987 risultano disapplicate, ai sensi di
quanto disposto dall'art. 86 del nuovo Contratto collettivo di cui all'Acc. 24
maggio 2000, con riferimento agli articoli da 54 a 58 dello stesso Contratto.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
117. Valutazione del personale.
I rapporti informativi ed i giudizi complessivi annuali sono soppressi, salvo
quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 17 della presente legge.
Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione
economica e dell'anzianità richiesta per il passaggio a categoria superiore nei
confronti del personale che abbia riportato in quell'anno una sanzione
disciplinare superiore alla censura.
Nel caso di sospensione della qualifica il ritardo è di due anni.
Qualora il capo dell'ufficio, stabilimento ed opificio, riconosca, previo
richiamo scritto, che il servizio prestato nell'anno sia stato di scarso
rendimento, ha l'obbligo di presentare al Consiglio di amministrazione apposita
relazione motivata, accompagnata dalle contro-deduzioni dell'interessato.
Il Consiglio di amministrazione può deliberare, a carico di quest'ultimo, a
seguito di eventuali ulteriori accertamenti, una nota di demerito che produrrà
gli stessi effetti di cui al secondo comma (2).
------------------------
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
118. Rappresentanza del personale in seno al Consiglio di amministrazione
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Il numero dei rappresentanti del personale dell'Azienda nel Consiglio di
amministrazione è elevato da 4 a 6.
Detti rappresentanti vengono eletti direttamente da tutto il personale in
servizio.
I rappresentanti del personale sono, in caso di assenza o di impedimento,
sostituiti da supplenti eletti con la stessa procedura e nella stessa lista in
numero uguale ai membri effettivi.
Le norme per l'elezione, da effettuarsi con il sistema proporzionale, saranno
stabilite con decreto del Ministro per le finanze, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale.
Le nuove elezioni dei rappresentanti del personale verranno indette dal Ministro
delle finanze, sentite le predette organizzazioni sindacali, non oltre 180
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
I rappresentanti del personale della Azienda nel Consiglio di amministrazione,
in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, manterranno
l'incarico fino alla nomina dei nuovi eletti.
Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721 (89) e successive
modificazioni (2).
------------------------
(89) Riportato al n. A/XXIV.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
119. Aspettative e permessi per motivi sindacali.
Il numero delle aspettative sindacali da concedere, ai sensi e nei limiti degli
articoli 45 e 46 della legge 18 marzo 1968, n. 249 (90), ai dipendenti
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ricoprono cariche
elettive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale
maggiormente rappresentative è stabilito con decreto del Ministro per le
finanze, sentite le organizzazioni sindacali interessate ed il Consiglio di
amministrazione.
Il contingente delle aspettative è ripartito tra le organizzazioni sindacali in
rapporto al rispettivo grado di rappresentatività da desumere dai risultati
delle elezioni dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di
amministrazione.
Il numero delle assenze da autorizzare ai sensi degli articoli 47 e 48 della
citata legge n. 249 (90), è fissato, per ciascuna provincia e per ciascuna
organizzazione sindacale, con le modalità di cui al precedente comma (90/a) (2).
------------------------
(90) Riportata al n. A/XV.
(90) Riportata al n. A/XV.
(90/a) L'art. 6, D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, riportato al n. A/LXXVIII, ha
disposto la cessazione dell'efficacia degli artt. 16 e 119 della presente legge
a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
120. Revoca delle designazioni.
I rappresentanti del personale nominati in seno agli organi collegiali
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, su designazione delle
organizzazioni sindacali decadono dalla carica ove queste ne revochi o la
designazione.
La decadenza dei rappresentanti di cui sopra decorre dalla data del
provvedimento dell'Amministrazione, da emanare entro quindici giorni dalla
ricezione della comunicazione (2).
------------------------
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
121. Ritenute per contributi sindacali.
I contributi sindacali dei dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato, nella misura e sugli istituti retributivi stabiliti dagli organi
statutari delle organizzazioni sindacali, vengono trattenuti a cura
dell'Amministrazione stessa su delega del lavoratore e versati alle
organizzazioni sindacali interessate (2).
------------------------
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(giurisprudenza di legittimità)
122. Orario e turni di lavoro - Aspettative - Permessi per frequenza corsi
scolastici.
L'orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giornate lavorative da lunedì a
venerdì.
Una diversa regolamentazione dell'orario dovrà essere concordata con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale; resta
fermo l'orario vigente per i doppi turni ed i cicli continui di lavoro.
Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto
del Ministro delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali predette
maggiormente rappresentative in sede nazionale ed il Consiglio di
amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sarà
provveduto alla disciplina:
a) del lavoro straordinario, dei doppi turni e dei cicli continui di lavoro ai
fini della più proficua utilizzazione degli impianti e dei macchinari;
b) delle assenze effettuate dai dipendenti per fruire del diritto allo studio;
c) delle aspettative sindacali di cui all'articolo 119 (2).
------------------------
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
123. Congedo ordinario.
A tutto il personale dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato competono 30 giorni lavorativi di congedo ordinario per ciascun anno, di
cui 10 giorni saranno fruiti in un unico periodo da concordare tra
l'Amministrazione stessa e le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative in sede nazionale (2).
------------------------
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
124. Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.
Le norme sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono estese a tutti
i dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ai quali è
altresì esteso il disposto di cui al secondo comma dell'articolo 18 della legge
13 maggio 1975, n. 157 (91).
Alla liquidazione e al pagamento della indennità di inabilità assoluta
temporanea provvede direttamente la stessa Amministrazione.
Le norme per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo saranno
emanate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri del tesoro e del
lavoro e previdenza sociale (2).
------------------------
(91) Riportata al n. E/IV.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
125. Trattenute per scioperi brevi.
Per le astensioni dal lavoro per parte della giornata lavorativa, si applicano
al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato le disposizioni
di cui al successivo articolo 171.
Per le astensioni effettuate antecedentemente alla entrata in vigore della
presente legge nessuna ulteriore trattenuta può essere disposta a tale titolo né
può farsi luogo a restituzione di esse (2).
------------------------
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
126. Servizio pre-ruolo.
I periodi delle pregresse prestazioni lavorative rese dal personale alle
dipendenze di imprese appaltatrici, riconosciuti ai sensi della legge 22
dicembre 1975, n. 727 (92), e 8 agosto 1977, n. 557 (92), sono computabili a
domanda ai fini del trattamento di quiescenza statale, ai sensi dell'articolo 11
del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (93),
salvo che gli interessati non abbiano esercitato il diritto di opzione previsto
dal terzo comma dell'articolo 5 della citata legge n. 727 (92) (2).
------------------------
(92) Riportata alla voce Monopoli di Stato.
(92) Riportata alla voce Monopoli di Stato.
(93) Riportato alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni dei
dipendenti statali.
(92) Riportata alla voce Monopoli di Stato.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
127. Trattamento di quiescenza e di previdenza.
Ai fini della determinazione della base pensionabile di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (93) e successive
modificazioni e del trattamento di previdenza di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (94), si applicano le disposizioni di
cui al successivo articolo 161 (2).
------------------------
(93) Riportato alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni dei
dipendenti statali.
(94) Riportato al n. I/XII.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
128. Gestione diretta del trattamento economico.
Alla determinazione, liquidazione e pagamento delle competenze fisse ed
accessorie spettanti al personale dipendente, provvede direttamente
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, mediante i propri organi sulla
base di ruoli di spesa emessi dalla Direzione generale, secondo le procedure
previste dall'ordinamento contabile approvato con decreto ministeriale 29 maggio
1928 e successive modificazioni.
Per il pagamento di cui al precedente comma l'Amministrazione dei monopoli di
Stato applicherà la procedura già in atto prevista per le altre Aziende autonome
(2).
------------------------
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
129. Personale in particolari posizioni.
Al personale non di ruolo ed a quello ad esaurimento dell'ex Azienda monopoli
banane si applicano le disposizioni della presente legge.
La disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 19 della legge 13 maggio
1975, n. 157 (94/a), concernente la spesa per il personale comandato presso
altre amministrazioni statali, è estesa a tutti i dipendenti
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (2).
------------------------
(94/a) Riportata al n. E/IV.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
130. Premio per l'incremento del rendimento industriale.
Al fine di accrescere la produttività aziendale e per adeguare il premio per
l'incremento del rendimento industriale stabilito dalla legge 3 luglio 1970, n.
483 (92), e successive modificazioni, al nuovo ordinamento del personale di cui
alla presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi su
parere del Consiglio di amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative in sede nazionale, il predetto premio, spettante a
tutto il personale che presta effettivo servizio nell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, compreso quello con qualifica dirigenziale, anche dopo la
data del 31 dicembre 1979, sarà ristrutturato ed adeguato con effetto dal 1°
ottobre 1978 sulla base dei seguenti criteri:
le nuove misure giornaliere del premio saranno determinate in modo che per il
personale che svolga attività lavorativa ripartita in cinque giornate l'importo
globale settimanale per le prestazioni di servizio sia pari a quello spettante
al personale che presti la propria attività in sei giornate lavorative
settimanali;
per il periodo 1° ottobre-31 dicembre 1978 la spesa per la ristrutturazione e
l'adeguamento di detto premio non può superare l'importo di lire 750 milioni e
per l'anno 1979 l'importo di lire 3 miliardi;
il compenso incentivante di cui all'articolo 8 della legge 3 luglio 1970, n. 483
(92), sarà corrisposto a tutto il personale compreso quello con qualifica
dirigenziale, in effettivo servizio presso l'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, in relazione al miglioramento della produttività del
personale rispetto agli standards accertati al 1° gennaio 1979, fermo restando
il limite dell'8 per cento previsto nel surrichiamato articolo 8;
I predetti standards e le successive eventuali variazioni saranno determinati al
fine di accrescere la operosità e il rendimento del personale ed assicurare la
migliore efficienza aziendale e la massima economicità delle singole strutture
operative, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in
sede nazionale e su parere del Consiglio di amministrazione dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato (94/b) (2).
------------------------
(92) Riportata alla voce Monopoli di Stato.
(92) Riportata alla voce Monopoli di Stato.
(94/b) Vedi, anche, l'art. 44, D.P.R. 4 agosto 1990, n. 335, riportato al n.
A/LXI.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
131. Interpretazione autentica.
(95) (2).
------------------------
(95) Sostituisce il punto 3 del primo comma dell'art. 5, L. 8 agosto 1977, n.
556, riportata alla voce Monopoli di Stato.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
132. Norme di adeguamento.
Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge.
Gli operai dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono equiparati a
tutti gli effetti agli impiegati della stessa Amministrazione e sono
assoggettati alle norme sullo stato giuridico vigenti per questi ultimi.
Ai necessari adeguamenti si provvederà con decreto del Ministro per le finanze,
sentiti la Commissione di cui all'articolo 104 ed il Consiglio di
amministrazione (2).
------------------------
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
Tabella I (95/a) (2)
OPERAI CON PROFESSIONALITÀ INTERNA
Addetto a mansioni di controllo nella Produzione.
Addetto alla conduzione di macchine per l'imballaggio dei generi di monopolio.
Addetto alla conduzione e piccola manutenzione di impianti di lavanderia
meccanica.
Addetto alle operazioni di caricamento, di conduzione e di pulizia di impianti
meccanici per l'incenerimento dei residui.
Approntatore di spedizioni o distributore di generi di monopolio e pesatore di
sale o tabacchi greggi.
Conduttore di impianti di concia e profumazione.
Conduttore, con incarico della piccola manutenzione di impianti tecnologici e di
macchine per la lavorazione del tabacco, del sale e delle materie sussidiarie.
Conduttore di locomobili a scartamento ridotto, di mezzi semoventi, di trazione,
trasporto e sollevamento e mezzi similari.
Fermentatore.
Giardiniere.
Preparatore di soluzioni concianti o profumati o di colle speciali.
Rilegatore di libri e registri.
------------------------
(95/a) Le norme contenute nel titolo IV (artt. da 98 a 108), nell'art. 116 e
nelle tabelle dalla I alla V della presente legge, nel D.L. n. 283/1981, negli
articoli 12, 49, 54 e 58, D.P.R. n. 269/1987 risultano disapplicate, ai sensi di
quanto disposto dall'art. 86 del nuovo Contratto collettivo di cui all'Acc. 24
maggio 2000, con riferimento agli articoli da 54 a 58 dello stesso Contratto.
Le norme contenute nel titolo IV (artt. da 98 a 108) e nelle tabelle dalla I
alla V della presente legge e nel D.L. n. 283/1981, risultano disapplicate, ai
sensi di quanto disposto dall'art. 86 del nuovo Contratto collettivo di cui
all'Acc. 24 maggio 2000, con riferimento all'allegato
A dello stesso Contratto.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
Tabella II (95/b) (2)
QUALIFICHE DI MESTIERE
Aggiustatore meccanico.
Aggiustatore meccanico oppure elettromeccanico per la conduzione - con incarico
delle piccole riparazioni - di macchine per la confezione, l'impacchettamento,
la cellofanatura o di gruppi per l'impacco e l'imballaggio di generi di
monopolio.
Aggiustatore meccanico, con l'incarico della conduzione e piccola manutenzione
di impianti frigoriferi e di condizionamento d'aria.
Compositore e scompositore dei convogli ferroviari a scartamento ordinario.
Conducente di automezzi e trattori, per la conduzione dei quali è richiesta
almeno la patente C, con incarico della manutenzione e piccole riparazioni.
Conduttore, con incarico della piccola manutenzione, di impianti per la
produzione del sale per ebollizione.
Conduttore di macchine da stampa o da riproduzione, con incarico della
manutenzione e piccole riparazioni.
Conduttore di ruspe, palatrici meccaniche, gru elettriche o mezzi similari.
Cuoco.
Elettromeccanico.
Fabbro fucinatore o forgiatore.
Falegname.
Idraulico-tubista.
Infermiere patentato.
Lattoniere e stagnino.
Muratore.
Pittore e verniciatore.
Preparatore nei laboratori chimici o di controllo qualità.
Saldatore elettrico e autogenista.
Saliniere.
Tecnologo per la classifica, cura, fermentazione e conservazione dei tabacchi
greggi o per la conservazione degli articoli diversi e assistenza nei collaudi
degli stessi.
Vulcanizzatore.
Operaio specializzato.
Attrezzatore linee elettriche (ad esaurimento).
Carpentiere in ferro e in legno (ad esaurimento).
Fonditore (ad esaurimento).
Meccanico (ad esaurimento).
Picconiere minatore (ad esaurimento).
Specialista alla confezione di nastri per macchine e indumenti di lavoro.
------------------------
(95/b) Le norme contenute nel titolo IV (artt. da 98 a 108), nell'art. 116 e
nelle tabelle dalla I alla V della presente legge, nel D.L. n. 283/1981, negli
articoli 12, 49, 54 e 58, D.P.R. n. 269/1987 risultano disapplicate, ai sensi di
quanto disposto dall'art. 86 del nuovo Contratto collettivo di cui all'Acc. 24
maggio 2000, con riferimento agli articoli da 54 a 58 dello stesso Contratto.
Le norme contenute nel titolo IV (artt. da 98 a 108) e nelle tabelle dalla I
alla V della presente legge e nel D.L. n. 283/1981, risultano disapplicate, ai
sensi di quanto disposto dall'art. 86 del nuovo Contratto collettivo di cui
all'Acc. 24 maggio 2000, con riferimento all'allegato
A dello stesso Contratto.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
Tabella III (95/c) (2)
QUALIFICA FUNZIONALE DI INQUADRAMENTO
Preposto alle lavorazioni. . . . . . . . . . . . . . . . . VII
Preposto ai riscontri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII
Preposto ai servizi di manutenzione e impianti . . . . . . VII
Capo del magazzino tabacchi greggi esterni e capo magazzino
centrale ricambi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII
Capo agenzia coltivazioni e magazzini esterni con ciclo di
lavorazioni di tabacco . . . . . . . . . . . . . . . . . VII
Dirigente di deposito generi di monopolio e sali . . . . . VII
Preposto all'ufficio di contabilità e segreteria . . . . . VI
Vice del preposto alle manutenzioni. . . . . . . . . . . . VI
Capo fase lavorazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI
Preposto ai servizi di economato e di cassa. . . . . . . . VI
Capo magazzino tabacchi greggi . . . . . . . . . . . . . . VI
Capo centro elaborazione dati. . . . . . . . . . . . . . . VI
Capo laboratorio di controllo. . . . . . . . . . . . . . . VI
Preposto ai lavori murari. . . . . . . . . . . . . . . . . VI
Vice del capo agenzia di coltivazioni. . . . . . . . . . . VI
Capo settore o capo centro e/o incaricato della classifica
dei tabacchi sciolti . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI
Secondo contabile dei depositi generi di monopolio e sali. VI
Capo magazzino perfetti. . . . . . . . . . . . . . . . . . V
Vice capo fase, capo magazzini minori. . . . . . . . . . . V
Vice capo settore coltivazioni o funzioni equiparate . . . V
Preposto ai magazzini per i movimenti interni ed esterni
dei generi nei depositi tabacchi e/o sali. . . . . . . . . V
Preposto ai servizi generali . . . . . . . . . . . . . . . V
------------------------
(95/c) Le norme contenute nel titolo IV (artt. da 98 a 108), nell'art. 116 e
nelle tabelle dalla I alla V della presente legge, nel D.L. n. 283/1981, negli
articoli 12, 49, 54 e 58, D.P.R. n. 269/1987 risultano disapplicate, ai sensi di
quanto disposto dall'art. 86 del nuovo Contratto collettivo di cui all'Acc. 24
maggio 2000, con riferimento agli articoli da 54 a 58 dello stesso Contratto.
Le norme contenute nel titolo IV (artt. da 98 a 108) e nelle tabelle dalla I
alla V della presente legge e nel D.L. n. 283/1981, risultano disapplicate, ai
sensi di quanto disposto dall'art. 86 del nuovo Contratto collettivo di cui
all'Acc. 24 maggio 2000, con riferimento all'allegato
A dello stesso Contratto.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
Tabella IV (95/d) (95/e) (2)
+----------+---------------------------------------------------+
|Qualifica | |
|funzionale| Profilo professionale di base |
+----------+---------------------------------------------------+
| I |Aiuto agente; |
| II |Commesso; |
| |Agente; |
| III |Agente di collaborazione; |
| |Agente di produzione; |
| IV |Agente qualificato; |
| |Agente verificatore; |
| |Assistente; |
| V |Operatore specializzato manutentore o di lavorazio-|
| | ne; |
| |Operatore amministrativo-contabile; |
| |Operatore tecnico; |
| VI |Agente capo coordinatore; |
| |Collaboratore amministrativo, contabile, commercia-|
| | le; |
| |Collaboratore interprete bilingue; |
| |Collaboratore tecnico; |
| VII |Collaboratore capo settore amministrativo, contabi-|
| | le, commerciale, d'informatica; |
| |Interprete traduttore bilingue; |
| |Collaboratore capo settore tecnico; |
| |Vice dirigente tecnico; |
| |Vice dirigente amministrativo; |
| VIII |Coordinatore capo dei servizi amministrativi, con-|
| | tabili, commerciali, d'informatica, |
| |Coordinatore capo dei servizi lavorazioni; |
| |Coordinatore capo dei servizi manutenzione; |
| |Vice dirigente coordinatore tecnico; |
| |Vice dirigente coordinatore amministrativo; |
| |Analista di sistemi; |
| |Ricercatore; |
| |Esperto; |
| |Sperimentatore. |
------------------------
(95/d) Tabella così sostituita dall'art. 5, D.L. 6 giugno 1981, n. 283,
riportato al n. F/XLV.
(95/e) Le norme contenute nel titolo IV (artt. da 98 a 108), nell'art. 116 e
nelle tabelle dalla I alla V della presente legge, nel D.L. n. 283/1981, negli
articoli 12, 49, 54 e 58, D.P.R. n. 269/1987 risultano disapplicate, ai sensi di
quanto disposto dall'art. 86 del nuovo Contratto collettivo di cui all'Acc. 24
maggio 2000, con riferimento agli articoli da 54 a 58 dello stesso Contratto.
Le norme contenute nel titolo IV (artt. da 98 a 108) e nelle tabelle dalla I
alla V della presente legge e nel D.L. n. 283/1981, risultano disapplicate, ai
sensi di quanto disposto dall'art. 86 del nuovo Contratto collettivo di cui
all'Acc. 24 maggio 2000, con riferimento all'allegato
A dello stesso Contratto.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
Tabella V (95/f) (95/g) (2)
ASSUNZIONI MEDIANTE PUBBLICO CONCORSO
+----------+---------------------------------------------------+
|Qualifica | |
|funzionale| Profilo professionale di base |
+----------+---------------------------------------------------+
| I |Aiuto agente; |
| II |Agente; |
| |Commesso; |
| III |Agente di collaborazione; |
| IV |Assistente; |
| V |Operatore specializzato manutentore o di lavorazio-|
| | ne; |
| VI |Collaboratore amministrativo, contabile, commercia-|
| | le; |
| |Collaboratore tecnico; |
| |Collaboratore interprete bilingue; |
| VII |Vice dirigente tecnico o amministrativo; |
| VIII |Vice dirigente coordinatore tecnico o amministrati-|
| | vo; |
| |Analista di sistemi; |
| |Ricercatore; |
| |Sperimentatore; |
| |Esperto. |
------------------------
(95/f) Tabella così sostituita dall'art. 5, D.L. 6 giugno 1981, n. 283,
riportato al n. F/XLV.
(95/g) Le norme contenute nel titolo IV (artt. da 98 a 108), nell'art. 116 e
nelle tabelle dalla I alla V della presente legge, nel D.L. n. 283/1981, negli
articoli 12, 49, 54 e 58, D.P.R. n. 269/1987 risultano disapplicate, ai sensi di
quanto disposto dall'art. 86 del nuovo Contratto collettivo di cui all'Acc. 24
maggio 2000, con riferimento agli articoli da 54 a 58 dello stesso Contratto.
Le norme contenute nel titolo IV (artt. da 98 a 108) e nelle tabelle dalla I
alla V della presente legge e nel D.L. n. 283/1981, risultano disapplicate, ai
sensi di quanto disposto dall'art. 86 del nuovo Contratto collettivo di cui
all'Acc. 24 maggio 2000, con riferimento all'allegato
A dello stesso Contratto.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
Tabella VI (95/h) (2)
QUADRO DEGLI AVANZAMENTI
+--------------------+-----------------+----------------+------+
| Da | a | Modalità |Anzia-|
| | | | nità |
+--------------------+-----------------+----------------+------+
| I Qualifica fun-|II Qualifica | | |
| zionale: | funzionale: | | |
|aiuto agente . . . .| agente. . . . .|per anzianità. .| 1 |
| | | | |
| II Qualifica fun-|III Qualifica | | |
| zionale: | funzionale: | | |
|agente . . . . . . .| agente di pro-| | |
|commesso . . . . . .| duzione. . . .|per anzianità. .| 2 |
| | agente di col-| | |
| | laborazione. .|concorso per ti-| |
| | | toli. . . . . .| 2 |
| -+ -+ | |
|III Qualifica fun-|IV Qualifica | | |
| zionale: | fuzionale: | | |
|agente di produzione| agente specia-| | |
|agente di collabora- > lizzato. . . . >concorso inter-| |
| zione. . . . . . .| agente verifi-| no per esame .| 3 |
| | catore . . . .| | |
| | assistente. . .| | |
| -+ -+ | |
| -+ -+ | |
| IV Qualifica fun-|V Qualifica | | |
| zionale: | fuzionale: | | |
|agente specializzato| agente specia-| | |
| | lizzato manu-| | |
| | tentore. . . .| | |
| | agente capo . .| | |
| | operatore amm.| | |
| | vo . . . . . .| | |
| | operatore tec-| | |
|assistente . . . . . > nico. . . . . . >concorso inter-| |
| | operatore com-| no per esame .| 4 |
| | merciale . . .| | |
| | operatore elet-| | |
| | trocont. . . .| | |
| | | | |
|agente verificatore.| agente verifi-| | |
| | catore titola-| | |
| | re . . . . . .| | |
| -+ -+ | |
| -+ -+ | |
| V Qualifica fun-|VI Qualifica | | |
| zionale: | funzionale: | | |
|operatore commercia-| | | |
| le . . . . . . . .| capo settore| | |
| | comm.le. . . .| | |
|operatore ammini-| | | |
| strativo. . . . . .| | | |
|operatore elettr.le.| capo settore| | |
|operatore tecnico. . > amm.vo . . . . >concorso inter-| |
|agente specializzato| | no per esame .| 5 |
| manutentore . . . .| capo settore| | |
| | tecnico. . . .| | |
|agente capo. . . . .| programmatore o| | |
|agente verificatore| capo centro e-| | |
| titolare. . . . . .| laborazione | | |
| | dati periferi-| | |
| | ci . . . . . .| | |
| -+ -+ | |
| -+ -+ | |
| VI Qualifica fun-|VII Qualifica | | |
| zionale: | funzionale: | | |
|capo settore amm.vo.| capo dei servi-| | |
| | zi amministra-| | |
| | tivi e conta-| | |
| | bili . . . . .| | |
|capo settore tecnico| capo dei servi-| | |
| | zi tecnici . .| | |
|capo settore commer- >capo dei servizi >concorso inter-| |
| ciale . . . . . . .| capo dei servi-| no per esame .| 4 |
| | zi commerciali| | |
|programmatore o capo| | | |
| centro eleborazione| | | |
| dati periferico . .| analista di pro-| | |
| | cedure. . . . .| | |
| -+ -+ | |
| VI Qualifica fun-| VII Qualifica | | |
| zionale: | funzionale: | | |
|vice dirigente ammi-| | | |
| nistrativo o tecni-| | | |
| co. . . . . . . . .| vice dirigente| | |
| | amministrativo| | |
| | o tecnico. . .|per anzianità. .| 1 |
| -+ -+ | |
|VII Qualifica fun-|VIII Qualifica | | |
| zionale: | funzionale: | | |
|capo dei servizi am-| | | |
| ministrativi e con-| | | |
| tabili. . . . . . .| vice dirigente| | |
| | tecnico coor-| | |
| | dinatore . . .| | |
|capo dei servizi| | | |
| comm.li. . . . . . > vice dirigente >concorso inter-| |
| | amm.vo coordi-| no per esame .| 4 |
| | natore . . . .| | |
|capo dei servizi| | | |
| tecnici . . . . . .| sperimentatore.| | |
|vice dirigente tec-| | | |
| nico. . . . . . . .| ricercatore . .| | |
|vice dirigente amm.| | | |
| vo. . . . . . . . .| esperto . . . .| | |
| analista di proce-| | | |
| dura. . . . . . . .| analista dei| | |
| | sistemi. . . .| | |
| -+ -+ | |
------------------------
(95/h) Tabella abrogata dall'art. 5, D.L. 6 giugno 1981, n. 283, riportato al n.
F/XLV.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
TITOLO V
Personale dirigente
(giurisprudenza di legittimità)
133. Retribuzioni.
In attesa che apposita legge da approvarsi entro il 30 giugno 1980 provveda alla
riforma dello stato giuridico ed economico della dirigenza statale, alla
revisione dell'organico, delle responsabilità, delle funzioni e dei criteri di
accesso, di selezione e di mobilità dei dirigenti dello Stato, le retribuzioni
attualmente spettanti nelle stesse misure stabilite con provvedimenti di legge a
decorrere dal 1° dicembre 1972 sono transitoriamente elevate, a tutti gli
effetti, salvo quanto disposto dal successivo articolo 134, dal 1° gennaio 1979,
in ragione del 40 per cento.
A decorrere dal 1° gennaio 1979 lo stipendio annuo lordo delle qualifiche ad
esaurimento di Ispettore generale e di Direttore di divisione o equiparata, di
cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,
n. 748 (96), è stabilito in misura pari, rispettivamente, al 95 per cento ed
all'80 per cento della retribuzione per stipendio ed indennità di funzione
spettante al primo dirigente con pari anzianità di qualifica.
Resta ferma l'attribuzione al personale di cui al precedente secondo comma, sino
al 31 dicembre 1978, dell'assegno perequativo di cui alla legge 15 novembre
1973, n. 734 (97), o analoghe indennità pensionabili, e delle aggiunzioni di cui
ai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268 (98), 16
aprile 1977, numero 116, 21 novembre 1978, n. 718 (100) ed altre disposizioni
analoghe nonché dei miglioramenti di cui all'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 luglio 1979, n. 223 (99) (2).
------------------------
(96) Riportato al n. A/XXII.
(97) Riportata al n. F/XV.
(98) Riportato al n. F/XXI.
(100) Riportato al n. F/XXXII.
(99) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti del personale non dirigenziale delle Università, del comparto
Ministeri e delle Aziende autonome, vedi l'allegato B al D.Lgs. 30 marzo 2001,
n. 165.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(giurisprudenza di legittimità)
134. Compenso per lavoro straordinario.
Il miglioramento temporaneo derivante dall'applicazione del precedente articolo
133 non opera ai fini della determinazione dei compensi per lavoro straordinario
chiunque ne sia il beneficiario (100) (2).
------------------------
(100) Riportato al n. F/XXXII.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
135. Disciplina economica della nomina a primo dirigente.
Nei casi di conferimento della qualifica di primo dirigente, il raffronto
necessario ai fini di quanto previsto dall'articolo 12, terzo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, o disposizioni
analoghe, deve intendersi tra lo stipendio in godimento e la retribuzione
iniziale della nuova posizione. Gli aumenti biennali di cui allo stesso articolo
12, terzo comma, del decreto suindicato sono conferiti sul solo stipendio (101)
(2).
------------------------
(101) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti del personale non dirigenziale delle Università, del comparto
Ministeri e delle Aziende autonome, vedi l'allegato B al D.Lgs. 30 marzo 2001,
n. 165.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
TITOLO VI
Personale militare
Capo I - Disposizioni di carattere generale
136. Area di applicazione.
Le norme di cui al presente titolo si applicano al personale militare delle
Forze armate, della Guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, nonché ai sottufficiali e alle
guardie del Corpo forestale dello Stato, con esclusione del personale in
servizio militare obbligatorio di leva e ausiliario e di quello retribuito con
paghe giornaliere.
Per quanto attiene alle forze di polizia, le norme del presente titolo si
applicano transitoriamente sino a quando non sarà diversamente provveduto in
materia.
Negli articoli successivi sono indicati:
a) con la dizione unica di "militari", la generalità dei destinatari;
b) con i gradi dell'Esercito, anche i corrispondenti gradi delle altre Forze
armate e dei Corpi di polizia (2).
------------------------
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(giurisprudenza di legittimità)
137. Stipendi del personale di grado inferiore a colonnello.
A decorrere dal 1° luglio 1978, gli stipendi annui lordi iniziali dei militari,
sino al grado di tenente colonnello compreso, sono stabiliti come segue, avuto
riguardo ai livelli retributivi nei quali, in applicazione delle norme di cui al
titolo I della presente legge, viene distribuito il personale civile dei
Ministeri:
a) quarto livello lire 2.790.000: carabiniere, appuntato e sergente;
b) quinto livello lire 3.150.000: sergente maggiore, maresciallo ordinario,
maresciallo capo;
c) sesto livello lire 3.600.000: maresciallo maggiore, maresciallo maggiore
aiutante o scelto, aiutante di battaglia e sottotenente;
d) settimo livello lire 4.500.000: tenente e capitano;
e) ottavo livello lire 5.400.000: maggiore e tenente colonnello.
Ai tenenti colonnelli con quattro anni di anzianità di grado o ventiquattro anni
di anzianità di servizio è attribuito il livello di stipendio di lire 5.940.000.
La progressione economica nell'ambito del livelli di cui ai commi precedenti si
articola su classi di stipendio conseguibili al terzo, sesto, decimo,
quindicesimo e ventesimo anno di permanenza nei livelli stessi nonché su scatti
biennali in ragione del 2,50 per cento calcolati sulla classe stipendiale
conseguita.
Le classi di stipendio comportano ognuna un aumento costante pari al 16 per
cento della misura dello stipendio iniziale.
Gli scatti biennali di stipendio maturati in ciascuna classe sono riassorbiti al
conseguimento della classe di stipendio successiva.
Per il periodo di servizio successivo al conseguimento dell'ultima classe di
stipendio, sono attribuiti aumenti periodici costanti in numero illimitato in
ragione del 2,50 per cento dello stipendio della suddetta classe per ogni
biennio di permanenza nella stessa.
Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali, anche se convenzionali,
si conferiscono con decorrenza dal primo giorno del mese nel quale sorge il
relativo diritto.
Salvo quanto stabilito nel successivo articolo 138, ai sottotenenti provenienti
dalle Accademie militari, agli ufficiali arruolati mediante concorsi a nomina
diretta ed ai sottufficiali provenienti dalle scuole militari è attribuito in
relazione agli anni di servizio prestato, ivi compreso quanto previsto dal terzo
comma dell'art. 30 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 (101/a), lo stipendio
iniziale del livello spettante con l'aggiunta di uno scatto periodico per il
primo biennio di servizio già prestato e di successivi scatti convenzionali per
i restanti bienni eventualmente computabili.
Il precedente comma si applica anche nei confronti degli aspiranti ufficiali dei
corsi regolari delle Accademie militari di cui alla legge 24 settembre 1977, n.
717 (102).
L'art. 156, R.D. 11 novembre 1923, n. 2395 (103), e successive modificazioni e
integrazioni, non si applica nei confronti del militare di grado pari o
inferiore a tenente colonnello (2).
------------------------
(101/a) Riportato al n. F/XIII.
(102) Riportata alla voce Forze armate.
(103) Recava l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato. Per il
richiamato art. 156 vedi la nota all'art. 2, D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19,
riportato al n. F/IV.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(giurisprudenza di legittimità)
138. Attribuzioni stipendi per passaggio di grado.
[All'atto della promozione o della nomina a grado o qualifica che comporta il
passaggio ad un livello retributivo superiore, i militari di grado inferiore a
colonnello sono collocati nel nuovo livello, anche ai fini dell'ulteriore
progressione economica, allo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello per
classi o scatti di importo immediatamente superiore a quello percepito nella
precedente posizione, conservando l'anzianità maturata, ai fini
dell'attribuzione della successiva classe o scatto, nel livello di provenienza
(103/a).
Nel caso in cui nel nuovo livello, ai sensi di quanto previsto dal primo e dal
quinto Comma del presente articolo, siano stati attribuiti aumenti di stipendio
convenzionali, ai fini dell'ulteriore progressione economica il militare si
intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli
scatti convenzionali concessi.
(103/b).
Ai militari che, per effetto del transito dal ruolo di provenienza ad altro
ruolo, retrocedono di grado, è attribuito, nel livello retributivo del nuovo
grado, lo stipendio di classe o scatto determinato in corrispondenza di quello
percepito all'atto del passaggio, anche mediante attribuzione di scatti
convenzionali.
Al personale promosso o nominato a grado o qualifica superiore, nell'ambito
dello stesso livello retributivo, viene attribuito uno scatto aggiuntivo pari al
2,50 per cento della classe di stipendio in godimento, riassorbibile solo in
caso di promozione o di nomina a grado o a qualifica che comporta il passaggio
ad un livello retributivo superiore; detto scatto viene rideterminato in caso di
acquisizione di classi di stipendio successive sulla base della misura di
ciascuna classe.
Gli scatti attribuiti ai sensi del presente comma non comportano comunque
aumenti di anzianità nel livello, ai fini dell'ulteriore progressione economica
(2)] (103/c).
------------------------
(103/a) Comma così modificato dall'art. 18, D.L. 6 giugno 1981, n. 283,
riportato al n. F/XLV.
(103/b) Comma soppresso, a decorrere dal 1° febbraio 1981, dall'art. 18, D.L. 6
giugno 1981, n. 283.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(103/c) Articolo abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dall'art. 15, D.Lgs.
30 maggio 2003, n. 193. Vedi, anche, l'art. 23, L. 7 agosto 1990, n. 232,
riportata alla voce Sicurezza pubblica.
139. Trattamento economico del personale richiamato.
Al personale militare collocato in congedo anteriormente al 1° gennaio 1978,
qualora richiamato in servizio, è attribuito, anche ai fini della successiva
progressione economica, lo stipendio iniziale del livello spettante. Ove tale
stipendio risultasse di importo inferiore al maturato economico calcolato sulla
base delle spettanze conseguite al momento della cessazione dal servizio, ai
sensi del primo comma del successivo articolo 140 in quanto applicabile, è
attribuito lo stipendio per classe o scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti
anche convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore al predetto
maturato.
Al personale militare collocato, a decorrere dal 1° gennaio 1978, nella
posizione di cui al precedente comma, qualora richiamato in servizio, è
attribuito lo stipendio a norma del precedente articolo 137 di importo pari a
quello in godimento all'atto della cessazione dal servizio (2).
------------------------
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(giurisprudenza di legittimità)
140. Inquadramento nei livelli retributivi.
[Il personale militare di grado inferiore a colonnello, in servizio alla data
del 1° gennaio 1978, è inquadrato ai fini giuridici dalla stessa data ed
economici dal 1° luglio 1978, nei livelli retributivi in applicazione del
precedente art. 137 sulla base del trattamento economico complessivo annuo lordo
spettante alla data del 1° luglio 1978 per stipendio, assegno perequativo
istituito con L. 27 ottobre 1973, n. 628 (102), somma di lire 300.000 annue di
cui alla L. 14 aprile 1977, n. 112 (104), e somma di lire 120.000 annue di cui
alla L. 17 novembre 1978, n. 715 (105).
Nel caso in cui il trattamento economico complessivo, come sopra determinato,
sia inferiore allo stipendio iniziale del livello di inquadramento è attribuito
quest'ultimo stipendio. Qualora invece detto trattamento sia superiore, è
attribuito lo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello per classe o scatti
con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo pari o
immediatamente superiore al trattamento stesso. Se siano stati attribuiti
aumenti periodici convenzionali, ai fini dell'ulteriore progressione economica,
il militare si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente
inferiore agli scatti convenzionali concessi.
Ad inquadramento effettuato in base ai precedenti commi viene attribuito, in
relazione agli anni di servizio prestato, il numero degli scatti biennali in
ragione del 2,50 per cento di cui alla seguente tabella:
+------------------------------------------------+-------------+
| Anzianità di servizio militare |Numero scatti|
+------------------------------------------------+-------------+
| da 15 a 17 anni . . . . . . . . . . . . . . . .| 2 |
| da 18 a 19 anni . . . . . . . . . . . . . . . .| 3 |
| da 20 a 21 anni . . . . . . . . . . . . . . . .| 4 |
| da 22 a 23 anni . . . . . . . . . . . . . . . .| 5 |
| da 24 a 25 anni . . . . . . . . . . . . . . . .| 6 |
| da 26 a 27 anni . . . . . . . . . . . . . . . .| 7 |
| da 28 anni in poi . . . . . . . . . . . . . . .| 8 |
Gli scatti di cui alla presente tabella:
- si calcolano sulla classe di stipendio attribuita al primo inquadramento;
- si applicano in aggiunta a quelli spettanti per:
anzianità di permanenza nella classe di stipendio;
promozione o nomina a grado o qualifica superiore, che non comporti passaggio di
livello retributivo;
- vengono comunque conservati, nell'importo determinato per il personale in
servizio all'entrata in vigore della legge, in aggiunta a qualsiasi classe di
stipendio o livello retributivo e rientrano nella base pensionabile di cui
all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 1973, n.
1092, e successive modificazioni (105/a).
Nel caso in cui in uno stesso livello siano previsti militari di diversi gradi,
ai militari di grado superiore a quello minimo della stessa carriera ivi
indicati sono altresì attribuiti gli scatti aggiuntivi di cui al quinto comma
del precedente art. 138, restando fermo che detti scatti aggiuntivi non
comportano comunque aumenti di anzianità nel livello ai fini della ulteriore
progressione economica (106).
Ai militari immessi in servizio a partire dal 1° gennaio 1978 è in ogni caso
attribuito un trattamento economico non superiore a quello goduto dai pari grado
che li precedono in ruolo o dai gradi superiori aventi uguale o maggiore
anzianità di servizio militare comunque prestato (2)] (106/a).
------------------------
(102) Riportata alla voce Forze armate.
(104) Riportata al n. F/XXIV.
(105) Riportata al n. F/XXXI.
(105/a) Vedi, anche, l'art. 17, D.L. 6 giugno 1981, n. 283, riportato al n.
F/XLV.
(106) Vedi, anche, l'art. 17, D.L. 6 giugno 1981, n. 283, riportato al n. F/XLV.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(106/a) Articolo abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dall'art. 15, D.Lgs.
30 maggio 2003, n. 193.
141. Modificazioni delle situazioni soggettive.
Per i militari che, successivamente al 1° luglio 1978, abbiano conseguito nel
preesistente ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione
economica o di carriera si procede ad un nuovo inquadramento nel livello, con
decorrenza dalla data del conseguimento del miglioramento.
Nel caso in cui, dopo il 1° gennaio 1978, i militari abbiano conseguito una
promozione che comporti il passaggio ad un livello retributivo superiore che, se
ottenuta prima, avrebbe determinato l'inquadramento nel livello retributivo
superiore, si procede, con effetto dalla data del passaggio, ad un nuovo
inquadramento nel suddetto livello (2).
------------------------
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
142. Stipendi dei generali e dei colonnelli.
Nei confronti dei generali e dei colonnelli si applicano le disposizioni di cui
al precedente titolo V (2).
------------------------
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
Capo II - Disposizioni particolari per le Forze di polizia e per il Corpo degli
agenti custodia
(giurisprudenza di legittimità)
143. Assegno personale di funzione (106/b).
Con decorrenza 1° luglio 1978, ai funzionari di pubblica sicurezza, agli
appartenenti al Corpo della polizia femminile, all'Arma dei carabinieri ed ai
Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza, degli
agenti di custodia, nonché agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo
forestale dello Stato, compete un assegno personale mensile di funzione nelle
misure indicate come appresso:
Carabiniere ed equiparati . . . . . . . . . . . lire 10.000
Appuntato, vicebrigadiere ed equiparati . . . . lire 20.000
Brigadiere ed equiparati. . . . . . . . . . . . lire 25.000
Maresciallo di 3ª classe, maresciallo di 2ª
classe, maresciallo di 1ª classe, maresciallo
di 1ª classe scelto ed equiparati . . . . . . lire 30.000
Assistente ed assistente principale di polizia,
sottotenente, tenente ed equiparati . . . . . lire 10.000
ispettrice, capitano ed equiparati. . . . . . . lire 30.000
Commissario capo, ispettrice superiore, maggio-
re ed equiparati. . . . . . . . . . . . . . . lire 50.000
Vicequestore aggiunto, ispettrice capo aggiun-
to, tenente colonnello ed equiparati. . . . . lire 60.000
L'assegno è pensionabile ed è assoggettato, ad ogni effetto, alla medesima
disciplina dello stipendio e ne subisce in pari misura la progressione, la
sospensione, la riduzione e il ritardo.
L'assegno è anche considerato ai fini degli aumenti periodici, della tredicesima
mensilità, della determinazione dell'assegno alimentare e non è computabile ai
fini dell'indennità di buonuscita e della determinazione dell'equo indennizzo
(2).
------------------------
(106/b) Assegno soppresso, a decorrere dal 1° gennaio 1984, dall'art. 2, L. 20
marzo 1984, n. 34, riportata alla voce Sicurezza pubblica, nonché dell'art. 5,
D.P.R. 27 marzo 1984, n. 69, riportato alla stessa voce.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(giurisprudenza di legittimità)
144. Indennità pensionabili.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le
cessazioni dal servizio del personale avente diritto all'indennità mensile per
servizio di istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 (107), e
successive modificazioni, nonché del personale avente diritto all'indennità
mensile di servizio penitenziario di cui alle leggi 23 dicembre 1970, n. 1054
(107) e 20 maggio 1975, numero 155 (108), e successive modificazioni, le
predette indennità sono interamente pensionabili.
Sono abrogate le decurtazioni o le riduzioni previste - nella corresponsione
dell'indennità mensile d'istituto - per il personale del ruolo delle ispettrici
di polizia e del ruolo delle assistenti di polizia dell'amministrazione della
pubblica sicurezza (2).
------------------------
(107) Riportata alla voce Sicurezza pubblica.
(107) Riportata alla voce Sicurezza pubblica.
(108) Riportata alla voce Carceri e case di rieducazione.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
145. Criteri di applicazione dell'art. 10 della L. 27 maggio 1977, n. 284 (107).
Il disposto dell'art. 11 della L. 4 agosto 1971, n. 607 (108), e dall'art. 10
della legge 27 maggio 1977, numero 284 (108/a) si applica per ogni ora di
servizio prestato dagli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia oltre le
sette ore giornaliere.
È abrogato il limite "e fino a quando i posti ricoperti nell'organico del Corpo
degli agenti di custodia non avranno raggiunto l'85 per cento della relativa
dotazione", contenuto nell' art. 10 della L. 27 maggio 1977, n. 284 (108/a) (2).
------------------------
(107) Riportata alla voce Sicurezza pubblica.
(108) Riportata alla voce Carceri e case di rieducazione.
(108/a) Riportata alla voce Sicurezza pubblica.
(108/a) Riportata alla voce Sicurezza pubblica.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
Capo III - Norme particolari per le forze armate
146. [Indennità mensile di impiego operativo.
A decorrere dal 1° gennaio 1980 le misure dell'indennità mensile di impiego
operativo di cui alla tabella 1 annessa alla legge 5 maggio 1976, n. 187 (109),
sono stabilite come segue:
I fascia di gradi . . . . . . . . . . . . lire 135.000
II fascia di gradi . . . . . . . . . . . . lire 125.000
III fascia di gradi . . . . . . . . . . . . lire 110.000
IV fascia di gradi . . . . . . . . . . . . lire 105.000
V fascia di gradi . . . . . . . . . . . . lire 80.000
Con la medesima decorrenza le misure fisse delle indennità mensili di cui agli
artt. 1, primo comma; 2, ultimo comma; 3, terzo e quarto comma; 4, quinto comma;
5, secondo comma; 7, secondo comma; 8, terzo comma; 9, ultimo comma; 10, secondo
e terzo comma; 13, primo, terzo e quarto comma; 15, ultimo comma, della legge 5
maggio 1976, n. 197 (109), nonché di quelle di cui alle note d) ed f) della
tabella quinta annessa alla stessa legge, sono aumentate del 50 per cento.
Dal 1° luglio 1978 l'indennità di impiego operativo di base è corrisposta agli
allievi delle Accademie militari nella misura prevista per i graduati e militari
di truppa volontari.
Per il periodo dal 1° luglio 1978 fino al 31 dicembre 1979 le misure della
indennità mensile di impiego operativo di base e le misure fisse delle indennità
previste per gli allievi, i graduati e militari di truppa volontari, a ferma
speciale o raffermati ed in servizio di leva, dalla legge 5 maggio 1976, n. 187
(109), sono aumentate di un importo pari ai 2/3 del miglioramento derivante
dall'applicazione dei primi due commi del presente articolo.
Gli artt. 1 e 2 e annessa tabella della legge 13 agosto 1979, n. 409 (109), sono
confermati con effetto dal 1° dicembre 1979] (109/a) (2).
------------------------
(109) Riportata alla voce Forze armate.
(109) Riportata alla voce Forze armate.
(109) Riportata alla voce Forze armate.
(109) Riportata alla voce Forze armate.
(109/a) Abrogato dall'art. 22, L. 23 marzo 1983, n. 78, riportata alla voce
Forze armate.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(giurisprudenza di legittimità)
147. Quota pensionabile delle indennità di impiego operativo di imbarco e per il
controllo dello spazio aereo.
Per le cessazioni dal servizio degli ufficiali, dei sottufficiali dell'Esercito,
esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, le indennità di
cui agli articoli 1, 2, 3 e 6 della legge 5 maggio 1976, numero 197 (109), a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
pensionabili sino all'importo massimo di lire 110.000 mensili, con le modalità
stabilite dal primo comma dell'art. 17 della legge 29 aprile 1976 n. 177
(109/b).
Per il personale che si sia trovato ad operare nelle condizioni di cui all'art.
16 della legge 5 maggio 1976, n. 187 (109), la percentuale dell'indennità meno
favorevole è pensionabile in proporzione agli anni di servizio prestato nelle
predette condizioni (2).
------------------------
(109) Riportata alla voce Forze armate.
(109/b) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni dei
dipendenti statali.
(109) Riportata alla voce Forze armate.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(giurisprudenza di legittimità)
148. [Computo delle indennità di aeronavigazione e di volo per i militari
dell'Aeronautica.
(110).
Fermo restando quanto previsto nel secondo comma del precedente art. 147 per gli
ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della
Marina e dell'Aeronautica, la quota in pensione del trattamento accessorio,
risultante dal cumulo della quota maturata delle indennità di aeronavigazione o
di volo e della quota pensionabile di cui al precedente articolo 147, non può
superare l'importo dell'ottanta per cento delle predette indennità di
aeronavigazione o di volo] (109/a) (2).
------------------------
(110) Il comma che si omette sostituisce, con effetto dalla data di entrata in
vigore della presente legge, l'art. 59, D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092,
riportato alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni dei
dipendenti statali.
(109/a) Abrogato dall'art. 22, L. 23 marzo 1983, n. 78, riportata alla voce
Forze armate.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
149. Computo sulla pensione privilegiata delle indennità di aeronavigazione, di
volo e di paracadutismo.
(111) (2).
------------------------
(111) Sostituisce, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i commi primo e secondo dell'art. 74, D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092,
riportato alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni dei
dipendenti statali.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
150. Revisione dei trattamenti previdenziale, pensionistico e accessorio degli
appartenenti alle Forze armate.
Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della riforma generale del sistema
pensionistico il Governo provvederà, sentito il COCER, a promuovere le
iniziative legislative necessarie a rivedere e a disciplinare la normativa
concernente i trattamenti previdenziale e pensionistico degli appartenenti alle
Forze armate.
Con lo stesso provvedimento, il Governo provvederà a disciplinare la materia
relativa al trattamento accessorio, comprese le indennità di ausiliaria e di
riserva (2).
------------------------
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
151. [Ritenute in conto entrate Tesoro.]
Le indennità di cui al precedente articolo 147 nonché le indennità di cui agli
articoli 4 e 5 della legge 5 maggio 1976, n. 187 (109), a decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono assoggettate, per la quota
pensionabile, alla ritenuta in conto entrate Tesoro fissata dall'articolo 13
della legge 29 aprile 1976, n. 177] (109/a) (109/b) (2).
------------------------
(109) Riportata alla voce Forze armate.
(109/a) Abrogato dall'art. 22, L. 23 marzo 1983, n. 78, riportata alla voce
Forze armate.
(109/b) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni dei
dipendenti statali.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
TITOLO VII
Disposizioni varie
152. Disciplina dell'anzianità.
L'eventuale maggiore anzianità rispetto a quella conferita nei livelli
retributivi con l'inquadramento effettuato in applicazione della presente legge
sarà disciplinata anche gradualmente a cominciare dal triennio 1979-1981.
Nei confronti di coloro che maturino il diritto al trattamento di quiescenza il
riconoscimento di cui al comma precedente verrà comunque effettuato con priorità
(2).
------------------------
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(giurisprudenza di legittimità)
153. Effetti dei nuovi stipendi.
Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge
hanno effetto sui relativi aumenti biennali, sulla tredicesima mensilità, sul
trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di
buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82,
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (112), o da disposizioni analoghe, sulle ritenute
previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in
conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
Le nuove misure degli stipendi hanno effetto altresì sulla retribuzione prevista
dall'articolo 4, quinto comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599 (113), ratificato, con modificazioni,
dalla legge 16 aprile 1953, n. 236.
In sede di prima applicazione della presente legge i nuovi stipendi spettanti
per i decorsi periodi saranno conguagliati con quanto già corrisposto per gli
stessi periodi a titolo di stipendio e degli altri emolumenti che cesseranno di
competere in quanto conglobati nel predetto emolumento fondamentale (2).
------------------------
(112) Riportato al n. A/II.
(113) Riportato alla voce Analfabetismo.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(giurisprudenza di legittimità)
154. Equo indennizzo.
[Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente
legge hanno effetto sulla determinazione dell'equo indennizzo spettante ai
dipendenti dello Stato in base alle vigenti norme, con le modifiche apportate
dal presente articolo.
Nei confronti del personale inquadrato nelle qualifiche funzionali o nei livelli
retributivi, per la determinazione dell'equo indennizzo si considera la classe
iniziale di stipendio della qualifica o del livello di appartenenza, maggiorata
dell'80 per cento. Lo stesso criterio di calcolo si applica anche nei confronti
del personale di cui alle leggi 6 febbraio 1979, n. 42 (114) e 3 aprile 1979, n.
101 (115).
La misura dell'equo indennizzo per le menomazioni dell'integrità fisica ascritte
alla prima categoria della tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (116), è pari, per la generalità dei
dipendenti statali, con esclusione di quelli indicati nei successivi quarto e
quinto comma, a 2,5 volte l'importo dello stipendio determinato a norma del
precedente comma. Per la liquidazione dell'equo indennizzo si fa riferimento in
ogni caso al trattamento economico da considerare nell'ambito della qualifica
funzionale o del livello retributivo di appartenenza del dipendente al momento
di presentazione della domanda. Per le domande presentate anteriormente alle
date di decorrenza economica degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali o
nei livelli retributivi, la liquidazione dell'equo indennizzo viene effettuata
con riferimento al trattamento economico attribuito in sede di primo
inquadramento.
Per il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392 (117), e successive
modificazioni ed integrazioni, la misura dell'equo indennizzo per le menomazioni
indicate il precedente comma è pari a 2 volte l'importo dello stipendio del
magistrato di Corte di cassazione (117/a).
Per il personale dirigente dello Stato, per i colonnelli, anche se appartenenti
alla carriera limitata e per i generali delle Forze armate e dei Corpi di
polizia, l'equo indennizzo per le menomazioni di cui ai precedenti commi è pari
a 2 volte lo stipendio del dirigente generale.
Restano ferme le percentuali di riduzione stabilite dalle vigenti norme per le
menomazioni dell'integrità fisica inferiori a quelle di 1ª categoria.
È fatto salvo per il personale in servizio alle date di decorrenza economica
degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi, anche
se cessati dal servizio successivamente a tali date, l'eventuale più favorevole
trattamento derivante dagli stipendi previsti alle stesse date dalle
preesistenti disposizioni. Il presente comma si applica per le sole liquidazioni
dell'equo indennizzo il cui provvedimento sia stato adottato posteriormente alle
date sopraindicate] (117/b) (2).
------------------------
(114) Riportata alla voce Ministero dei trasporti.
(115) Riportata alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
(116) Riportato alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di
guerra.
(117) Riportata alla voce Ordinamento giudiziario.
(117/a) L'art. 4, L. 12 agosto 1982, n. 570, riportata alla voce Pensioni
civili, militari e di guerra: pensioni dei dipendenti statali, ha disposto che
le norme del quarto comma del presente art. 154 hanno effetto dal 1° gennaio
1979.
(117/b) Abrogato dall'art. 22, L. 23 dicembre 1994, n. 724, riportata alla voce
Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(giurisprudenza di legittimità)
155. Scrutini di promozione e concorsi interni.
Sono fatti salvi gli scrutini di cui agli artt. 38 e 39 del D.P.R. 28 dicembre
1970, n. 1077 (118) e all'art. 3, D.P.R. 31 maggio 1974, n. 420 (119), per le
promozioni decorrenti con effetto dal 1° gennaio 1980 per posti disponibili alla
data del 31 dicembre 1979.
Sono fatti salvi altresì gli scrutini di cui al precedente primo comma per posti
disponibili fino all'entrata in vigore della presente legge.
Al personale promosso in applicazione dei precedenti commi si applicano le
disposizioni contenute rispettivamente nel sesto e settimo comma del precedente
articolo 4 e nel settimo e ottavo comma del precedente articolo 51.
I concorsi per passaggi di carriera previsti dagli articoli 16, 21 e 27 D.P.R.
28 dicembre 1970, n. 1077 (118), sono portati a termine se già indetti entro la
data di entrata in vigore della presente legge.
La promozione alla qualifica di direttore di divisione o equiparata, dei ruoli
ad esaurimento, di cui al D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 (119/a), è conferita
anche in soprannumero agli impiegati delle carriere direttive che hanno
conseguito la qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e che, alla
data del 31 dicembre 1972, rivestivano la qualifica di direttore di sezione o
equiparata (120) (2).
------------------------
(118) Riportato al n. A/XVIII.
(119) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale.
(118) Riportato al n. A/XVIII.
(119/a) Riportato al n. A/XXII.
(120) Vedi, anche, l'art. 7, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 336, riportato alla voce
Sicurezza pubblica.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
156. Trattamento per i ricercatori e gli sperimentatori.
Ai ricercatori e agli sperimentatori di cui al terzo comma dell'articolo 1, che
alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano conseguito o
conseguano nelle forme previste dal precedente ordinamento il parametro più
elevato, viene attribuito il trattamento previsto per i primi ricercatori (2).
------------------------
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
157. Conferimento di promozione.
La disposizione di cui all'articolo 155, ultimo comma, si applica anche ai
funzionari delle carriere direttive delle aziende dipendenti dal Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni che hanno conseguito la qualifica di direttore
aggiunto di divisione o equiparata anteriormente alla data di entrata in vigore
della presente legge e che, alla data del 31 dicembre 1972, rivestivano la
qualifica di direttore di sezione o equiparata (120/a) (2).
------------------------
(120/a) Per l'interpretazione autentica del presente articolo vedi, l'art. 15,
L. 22 dicembre 1980, n. 873, riportata alla voce Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(giurisprudenza di legittimità)
158. Personale dei Gabinetti e delle Segreterie particolari.
Agli estranei all'Amministrazione dello Stato chiamati a norma delle vigenti
disposizioni alle cariche presso i Gabinetti e le Segreterie particolari dei
ministri e dei sottosegretari di Stato compete il trattamento economico per
stipendio, indennità integrativa speciale, aggiunta di famiglia ed altri assegni
di carattere fisso e continuativo nonché il trattamento di missione in vigore
per il personale di ruolo statale delle seguenti posizioni:
dirigente superiore di cui all'art. 47 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748
(120/b), se capi di Gabinetto dei ministri senza portafoglio;
primo dirigente di cui all'art. 47 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 (120/b), se
segretari particolari;
della qualifica VII di cui al precedente articolo 2 se addetti con funzioni ai
Gabinetti dei ministri senza portafoglio;
della qualifica non superiore alla V di cui al precedente articolo 2 se addetti
ai Gabinetti medesimi con funzioni di ordine.
Il servizio effettivamente prestato nelle posizioni che danno titolo al
trattamento di cui al precedente comma è valutato ai fini della normale
progressione economica per aumenti biennali e classi di stipendio.
È soppresso l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 maggio 1945,
n. 260 (121) (2).
------------------------
(120/b) Riportato al n. A/XXII.
(120/b) Riportato al n. A/XXII.
(121) Riportato al n. B/III.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
159. Cumulo di impieghi.
All'art. 99 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960 (122) le parole "di un terzo"
sono sostituite con le parole "della metà" (2).
------------------------
(122) Abrogato dall'art. 385, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, riportato al n.
A/II.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(giurisprudenza di legittimità)
160. Trattamento di fine servizio.
Con effetto dalle date di decorrenza economica degli inquadramenti nelle
qualifiche funzionali o nei livelli retributivi da effettuarsi in applicazione
della presente legge, le nuove misure degli stipendi derivanti dagli
inquadramenti stessi sono considerate ai fini della liquidazione del trattamento
ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, nonché ai fini della indennità
di buonuscita. I nuovi stipendi si considerano altresì per la determinazione
dell'indennità di licenziamento dovuta al personale non di ruolo.
Nei confronti del personale in servizio alle date di decorrenza giuridica
stabilite per le rispettive categorie di appartenenza, cessato dal servizio
successivamente alle date stesse fino a quelle di decorrenza economica,
l'inquadramento viene effettuato ai soli fini del trattamento di quiescenza
sulla base del trattamento economico considerato ai fini dell'inquadramento
stesso, spettante alla data della cessazione dal servizio, comprensivo, se
dovuta, della valutazione convenzionale ai fini economici dell'anzianità di
servizio. La rideterminazione delle pensioni ai sensi del presente comma ha
effetto dalle date di decorrenza economica degli inquadramenti nelle qualifiche
funzionali o nei livelli retributivi. Su dette pensioni non è dovuta la
perequazione automatica di cui all'articolo 18 della legge 21 dicembre 1978, n.
843 (123).
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche nei confronti del
personale di cui alla legge 6 febbraio 1979, n. 42 (123/a), in servizio alla
data del 1° luglio 1977 e cessato dal servizio dopo tale data e fino al 30
settembre 1978, nonché del personale di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 101
(123/b), in servizio alla data del 1° gennaio 1977 e cessato dal servizio dopo
tale data e fino al 30 aprile 1978 (2).
------------------------
(123) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato.
(123/a) Riportata alla voce Ministero dei trasporti.
(123/b) Riportata alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(giurisprudenza di legittimità)
161. Base pensionabile.
Per le cessazioni dal servizio successive alla data di decorrenza economica
degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi ai
fini della determinazione della base pensionabile di cui agli articoli 43 e 53
del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1029 (124), modificati dagli articoli 15 e 16
della L. 29 aprile 1976, n. 177, nonché del trattamento di previdenza di cui al
D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (125), l'ultimo stipendio integralmente
percepito deve essere maggiorato delle quote mensili della successiva classe di
stipendio o del successivo aumento periodico, maturate all'atto della cessazione
dal servizio.
Nei confronti del restante personale dello Stato non inquadrato nelle qualifiche
funzionali o nei livelli retributivi le disposizioni di cui al precedente comma
si applicano esclusivamente con riferimento agli aumenti biennali di stipendio.
Le quote mensili, di cui al precedente comma, si considerano maturate in numero
corrispondente ai mesi di servizio trascorsi dalla data di attribuzione
dell'ultimo stipendio fino alla cessazione dal servizio, computando per mese
intero la frazione di mese superiore a giorni quindici e trascurando le frazioni
inferiori.
Sulle quote aggiuntive, di cui ai precedenti commi, sono operate le normali
ritenute per la quiescenza e per la previdenza (2).
------------------------
(124) Riportato alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni dei
dipendenti statali.
(125) Riportato al n. I/XII.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(giurisprudenza di legittimità)
162. Interpretazione del terzo comma dell'articolo 167 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (126).
Il terzo comma dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748 (126), va interpretato nel senso che tutti gli impiegati
promossi nei ruoli ad esaurimento, con decorrenza 12 dicembre 1972, debbono
essere considerati, agli effetti dei benefici sull'esodo volontario previsto dal
decreto medesimo, in possesso delle corrispondenti qualifiche indicate nella
prima parte del comma stesso (2).
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(126) Riportato al n. A/XXII.
(126) Riportato al n. A/XXII.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(giurisprudenza di legittimità)
163. Speciale elargizione alle famiglie dei vigili del fuoco deceduti durante le
operazioni di soccorso.
A decorrere dal 1° gennaio 1978 alle famiglie del personale permanente del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, deceduto in attività di servizio per diretto
effetto di ferite o lesioni riportate durante le operazioni di soccorso, è
corrisposta una speciale elargizione nella misura di lire 50 milioni. Le
modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro (2).
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(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
164. Compenso per prestazioni rese in eccedenza all'orario di obbligo degli
operai adibiti a servizi di vigilanza e custodia.
(127) (2).
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(127) Sostituisce l'art. 14, L. 15 novembre 1973, n. 734, riportata al n. F/XV,
che, a sua volta, ha sostituito il secondo comma dell'art. 19, L. 5 marzo 1961,
n. 90, riportata al n. E/II.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(giurisprudenza di legittimità)
165. Integrazione mensile ai pensionati.
Ai titolari di pensioni o assegni indicati nell'articolo 1, primo comma, della
legge 29 aprile 1976, n. 177 (128), sono concesse, a decorrere dal 1° giugno
1979, le seguenti integrazioni mensili lorde, da corrispondersi anche sulla
tredicesima mensilità:
a) lire 20.000 e lire 10.000 rispettivamente per le pensioni dirette e per
quelle di riversibilità, per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non
anteriore al 1° gennaio 1976;
b) lire 40.000 e lire 20.000 rispettivamente per le pensioni dirette e per
quelle di riversibilità, per le cessazioni dal servizio successive al 1° gennaio
1977.
Il precedente comma si applica anche ai titolari di pensione a carico del Fondo
per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari
di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere, della Cassa integrativa di
previdenza per il personale telefonico statale e del Fondo per il trattamento di
quiescenza ed assegni straordinari per il personale del lotto. Il relativo onere
è a carico dei Fondi e della Cassa predetti.
Al personale nei cui confronti hanno trovato applicazione i benefici economici
di cui alle leggi 27 maggio 1977, n. 284 (129) e 5 agosto 1978, n. 505 (129),
nonché al personale nei cui confronti ha trovato applicazione l'articolo 20 del
decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13 (130), convertito, con modificazioni, nella
legge 30 marzo 1976, n. 88, le integrazioni mensili lorde di cui al primo comma,
sono dovute nella misura del 50 per cento.
Alla corresponsione delle integrazioni mensili provvedono d'ufficio le direzioni
provinciali del tesoro che hanno in carico le relative partite di pensione e le
amministrazioni competenti per le pensioni provvisorie.
Le integrazioni mensili di cui al presente articolo non sono dovute al personale
nei cui confronti trova applicazione il precedente articolo 160 e non possono in
ogni caso essere cumulate con i trattamenti di pensione liquidati o da
liquidarsi in applicazione della presente legge e delle leggi 6 febbraio 1979,
n. 42 (130/a), 3 aprile 1979, n. 101 (130/b), nonché della legge 2 aprile 1979,
n. 97 (130/c) (2).
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(128) Riportato alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni dei
dipendenti statali.
(129) Riportata alla voce Sicurezza pubblica.
(129) Riportata alla voce Sicurezza pubblica.
(130) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale.
(130/a) Riportata alla voce Ministero dei trasporti.
(130/b) Riportata alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
(130/c) Riportata alla voce Ordinamento giudiziario.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(giurisprudenza di legittimità)
166. Modifiche di procedure.
I decreti di cui al titolo II, parte II, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (128), e successive modificazioni ed
integrazioni, acquistano immediata efficacia ai fini della corresponsione delle
prestazioni dovute; i decreti concessivi sono trasmessi alla Corte dei conti per
il riscontro in via successiva.
I controlli di legge sui decreti emessi ai fini del trattamento di quiescenza a
carico delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il
Ministero del tesoro sono effettuati in via successiva (2).
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(128) Riportato alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni dei
dipendenti statali.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
167. Personale postelegrafonico a contratto.
Le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 23 gennaio 1974, n. 15
(130/b), sono applicabili sino al 31 dicembre 1982, anche mediante la proroga o
il rinnovo dei contratti già stipulati, sempre che vi sia il consenso del
personale interessato.
Il personale assunto ai sensi del precedente comma può essere applicato anche
all'espletamento del programma per la costruzione di alloggi di servizio, da
assegnare in locazione semplice ai dipendenti dell'Amministrazione delle poste e
delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici,
previsto dalla legge 7 giugno 1975, n. 227 (130/b).
Ai fini dell'assunzione, della proroga o del rinnovo di cui al primo comma, è
valido, a tutti gli effetti, il diploma di laurea in ingegneria o in
architettura.
A decorrere dal 1° gennaio 1979, al personale assunto ai sensi dell'articolo 9
della legge 23 gennaio 1974, n. 15 (130/b) e del primo comma del presente
articolo, o il cui contratto sia stato prorogato o rinnovato per effetto dello
stesso primo comma, compete l'indennità integrativa speciale di cui alla legge
27 maggio 1959, n. 324 (131), e successive modificazioni e integrazioni.
L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire
250.000.000 per l'anno 1979, graverà sugli stanziamenti del capitolo 116 dello
stato di previsione della spesa del bilancio dell'Amministrazione delle poste e
delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario 1979 e dei corrispondenti
capitoli per gli anni successivi (2).
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(130/b) Riportata alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
(130/b) Riportata alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
(130/b) Riportata alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
(131) Riportata al n. F/VI.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(giurisprudenza di legittimità)
168. Compenso per il personale del Ministero di grazia e giustizia.
In considerazione della eccezionale situazione in cui versa l'Amministrazione
giudiziaria per le esigenze di normalizzazione dei servizi, è autorizzata, per
un biennio a decorrere dal 1° giugno 1979, la devoluzione al personale delle
cancellerie e segreterie giudiziarie dell'ufficio traduzioni di leggi ed atti
stranieri, nonché a quello di altre Amministrazioni dello Stato che presti
effettivo servizio presso la ragioneria centrale del Ministero di grazia e
giustizia, di un importo corrispondente a 5.500.000 ore annue di lavoro
straordinario in aggiunta alle erogazioni previste dagli articoli 1 e 2 del
D.P.R. 22 luglio 1977, n. 422 (132), e dall'art. 1, L. 22 luglio 1978, n. 385
(133).
Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio di
amministrazione, il suddetto monte ore verrà ripartito fra i vari uffici
dell'Amministrazione giudiziaria, in relazione alle unità di personale in
servizio ed al carico di lavoro con l'indicazione di parametri basati sulla
effettiva presenza in servizio e del limite massimo per ciascun dipendente
(133/a) (2).
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(132) Riportato al n. G/XIX.
(133) Riportata al n. G/XXIII.
(133/a) Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo fino al 31
maggio 1983, vedi il D.L. 6 giugno 1981, n. 284, riportato al n. A/XXXII. Per
una ulteriore proroga al 31 dicembre 1983, vedi l'art. 3, D.L. 12 agosto 1983,
n. 372, riportato alla voce Fabbricazione (Imposte di). Vedi, altresì, l'art. 1,
L. 12 aprile 1984, n. 65, riportata al n. A/XXXVI. Per l'interpretazione
autentica dell'art. 168, vedi l'art. 3, L. 24 dicembre 1993, n. 537, riportata
alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
169. Personale di cui all'articolo 59, penultimo comma, della L. 23 dicembre
1978, n. 833 (134).
La norma di cui al terzo comma dell'articolo 59 della L. 23 dicembre 1978, n.
833 (134), con la quale viene aumentato di 3 unità il numero dei posti previsti
nella tabella XIX, quadro A, allegata al D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 (135),
s'interpreta nel senso che, fino alla emanazione della legge di riordinamento
del Ministero della sanità all'ufficio centrale della programmazione sanitaria,
all'ufficio per l'attuazione della legge istitutiva del Servizio sanitario
nazionale e al segretariato del Consiglio sanitario nazionale sono preposti i
dirigenti generali nominati in conseguenza del predetto aumento (2).
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(134) Riportata alla voce Sanità pubblica.
(134) Riportata alla voce Sanità pubblica.
(135) Riportato al n. A/XXII.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
170. Ritenute per contributi sindacali.
I contributi sindacali del personale di cui alla presente legge, nella misura e
sugli istituti retributivi stabiliti dagli organi statutari delle organizzazioni
sindacali, sono trattenuti a cura delle amministrazioni su delega del dipendente
e versati alle organizzazioni sindacali interessate.
In caso di modifica delle misure percentuali della trattenuta stabilita dagli
organismi statutari delle organizzazioni sindacali, il dipendente ha facoltà di
revocare la delega con effetto dalla data di decorrenza della modifica purché
notifichi la revoca alle organizzazioni sindacali entro il termine dei trenta
giorni dalla data in cui è stata resa pubblica la modifica stessa.
Restano salve le norme di cui all'articolo 50 della legge 18 marzo 1968, n. 249
(136) (2).
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(136) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti del personale non dirigenziale delle Università, vedi l'allegato A al
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(giurisprudenza di legittimità)
171. Trattenute per scioperi brevi.
Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative
trattenute sulle retribuzioni possono essere limitate all'effettiva durata
dell'astensione dal lavoro. In tal caso la trattenuta per ogni ora è pari alla
misura oraria, senza le maggiorazioni del 15 per cento e del 30 per cento, del
compenso per il lavoro straordinario aumentata della quota corrispondente agli
emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della
tariffa predetta.
Il precedente comma non può trovare applicazione qualora, trattandosi di lavoro
basato sull'interdipendenza funzionale di settori, reparti, servizi e uffici
oppure riferito a turni od attività integrate, lo sciopero limitato ad una o più
ore lavorative produca effetti superiori o più prolungati rispetto a quelli
derivanti dalla limitata interruzione del lavoro.
Con decreto ministeriale, sentito il Consiglio di amministrazione, potranno
preventivamente stabilirsi i casi in cui la trattenuta sulle retribuzioni debba
essere determinata sulla base di quanto previsto dal primo comma del presente
articolo.
Con decreto ministeriale, sentito il Consiglio di amministrazione, nonché le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale
saranno stabiliti i casi in cui la trattenuta sulle retribuzioni debba essere
determinata sulla base di quanto previsto dal secondo comma del presente
articolo (2).
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(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(giurisprudenza di legittimità)
172. Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.
Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento
dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento
dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla
base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta
servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la
determinazione del trattamento stesso (2).
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(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(giurisprudenza di legittimità)
173. Norme abrogative.
Con effetto dalle date di attribuzione degli stipendi di cui alla presente legge
sono soppressi:
l'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734
(137), gli assegni annui pensionabili di cui alle leggi 30 luglio 1973, n. 477
(138), 30 novembre 1973, n. 766 (139), 23 gennaio 1975, n. 29 (140), 20 maggio
1975, n. 170 (141) e 20 dicembre 1977, n. 964 (142), l'indennità pensionabile di
cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 851 (143);
le aggiunzioni senza titolo di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11
maggio 1976, n. 268 (144), 16 aprile 1977, n. 116 (145), 11 maggio 1976, n. 271
(146), 21 novembre 1978, n. 718 (147), 17 novembre 1978, n. 711 (138), 30
dicembre 1976, n. 962 (138) e alle leggi 28 aprile 1976, n. 155 (148), 4 aprile
1977, n. 121 (138), 10 novembre 1978, n. 701 (148/a), agli articoli 2, 3 e 5
della legge 14 aprile 1977, n. 112 (149) e all'articolo 3 della legge 17
novembre 1978, n. 715 (150);
le somme attribuite per la valutazione ai fini economici delle anzianità di
servizio;
ogni altra aggiunzione o emolumento attribuito a titolo di acconto;
l'articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628 (151);
l'articolo 12 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 (151);
gli articoli 21 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1079 (152), e successive modificazioni.
Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie comunque non compatibili con la
presente legge (2).
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(137) Riportata al n. F/XV.
(138) Riportata alla voce Istruzione pubblica: personale.
(139) Ha convertito in legge il D.L. 1° ottobre 1973, n. 580.
(140) Riportata alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore.
(141) Recante norme interpretative dell'art. 12, D.L. 1° ottobre 1973, n. 580.
(142) Riportata alla voce Ministero della sanità.
(143) Riportata alla voce Monopoli di Stato.
(144) Riportato al n. F/XXI.
(145) Riportato al n. F/XXV.
(146) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale direttivo, insegnante e
non insegnante.
(147) Riportato al n. F/XXXII.
(138) Riportata alla voce Istruzione pubblica: personale.
(138) Riportata alla voce Istruzione pubblica: personale.
(148) Riportata al n. F/XX.
(138) Riportata alla voce Istruzione pubblica: personale.
(148/a) Riportata alla voce Istruzione pubblica: personale.
(149) Riportata al n. F/XXIV.
(150) Riportata al n. F/XXXI.
(151) Riportata alla voce Forze armate.
(151) Riportata alla voce Forze armate.
(152) Riportata al n. F/XIII.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
174. Onere finanziario.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni 1979 e
1980, valutato in complessive lire 1.702 miliardi - che vengono ad aggiungersi
alle autorizzazioni di spesa per complessive lire 1.890.336 milioni di cui alla
legge 13 agosto 1979, n. 374 e successive proroghe - si provvede quanto a lire
139 miliardi a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6854 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979; quanto
a lire 33 miliardi a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 del
predetto stato di previsione all'uopo utilizzando l'accantonamento
"Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice
pretore onorario"; quanto a lire 1.530 miliardi mediante riduzione del capitolo
n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1980, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Revisione del
trattamento economico dei pubblici dipendenti".
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio (2).
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(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
175. Entrata in vigore.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (2).
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(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26,
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.