GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 40 DEL 9/2/1979
L. 7 febbraio 1979, n. 29 Agg. G.U. 06/03/2003
Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini
previdenziali.
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 febbraio 1979, n. 40.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le
seguenti istruzioni:
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 15 gennaio 1996,
n. 12; Circ. 13 febbraio 1996, n. 33; Circ. 1 agosto 1996, n. 161; Circ. 3
ottobre 1996, n. 187; Circ. 22 ottobre 1996, n. 205; Circ. 22 febbraio
1997, n. 41; Circ. 19 giugno 1997, n. 138; Circ. 19 luglio 1997, n. 162;
Circ. 31 luglio 1997, n. 173; Circ. 31 luglio 1997, n. 172; Circ. 20
novembre 1997, n. 234; Circ. 18 dicembre 1997, n. 257; Circ. 20 dicembre
1997, n. 259; Circ. 14 aprile 1998, n. 84; Circ. 13 maggio 1998, n. 102;
Circ. 21 maggio 1998, n. 110; Circ. 4 giugno 1998, n. 118; Circ. 11 aprile
2001, n. 90; Circ. 5 dicembre 2001, n. 214;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 2 febbraio 1999,
n. 12/99;
- Ministero del tesoro: Circ. 1 aprile 1997, n. 751;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 6 marzo 1996, n. 101; Circ. 8
marzo 1996, n. 103; Circ. 7 ottobre 1996, n. 638; Circ. 30 giugno 1998, n.
295; Circ. 9 maggio 2000, n. 136;
- Ufficio italiano Cambi: Circ. 23 aprile 1997, n. 373.
1. Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che sia o sia stato
iscritto a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei
lavoratori dipendenti gestita dall'INPS o che abbiano dato luogo
all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione è data facoltà, ai
fini del diritto e della misura di una unica pensione, di chiedere, in
qualsiasi momento, la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione
obbligatoria, volontaria e figurativa presso lo sopracitate forme
previdenziali mediante la iscrizione nell'assicurazione generale
obbligatoria e la costituzione in quest'ultima delle corrispondenti
posizioni assicurative. A tal fine la gestione o le gestioni di
provenienza trasferiscono alla gestione dell'assicurazione generale
obbligatoria predetta l'ammontare dei contributi di loro pertinenza,
maggiorati dell'interesse composto annuo del 4,50 per cento. Ai fini del
calcolo dei contributi e dei relativi interessi, si applicano i criteri di
cui all'articolo 5, quarto, quinto e sesto comma, della presente legge.
Qualora il trasferimento debba avvenire a carico dell'ordinamento statale,
ivi compreso quello delle aziende autonome, i contributi di pertinenza del
datore di lavoro sono calcolati con riferimento alle aliquote vigenti
nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed
i superstiti.
Coloro che possono far valere periodi di assicurazione nelle gestioni
speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'INPS e chiedono di
avvalersi della facoltà di cui al primo comma, sono tenuti al versamento
di una somma pari al cinquanta per cento della differenza tra l'ammontare
dei contributi trasferiti e l'importo della riserva matematica calcolata
in base ai criteri e alle tabelle di cui all'articolo 13 della legge 12
agosto 1962, n. 1338 (2).
La facoltà di cui al primo comma può essere esercitata dai lavoratori
autonomi di cui al comma precedente che possano far valere, all'atto della
domanda, un periodo di contribuzione di almeno cinque anni immediatamente
antecedente nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti oppure in due o più
gestioni previdenziali diverse dalla predetta assicurazione generale
obbligatoria.
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(2) Riportata al n. A/XV.
2. In alternativa all'esercizio della facoltà di cui all'articolo 1, primo
comma, il lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione
nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed
i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero in forme obbligatorie di
previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria predetta o
che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero da detta
assicurazione, ovvero nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi
gestite dall'INPS, può chiedere in qualsiasi momento, ai fini del diritto
e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la gestione
in cui risulti iscritto all'atto della domanda, ovvero presso una gestione
nella quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata in
costanza di effettiva attività lavorativa, di tutti i periodi di
contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa dei quali sia
titolare. Per i lavoratori autonomi restano ferme le disposizioni di cui
all'articolo 1, quarto comma.
La gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera
la ricognizione l'ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati
dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento (2/cost).
La gestione assicurativa presso la quale si effettua la ricongiunzione
delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente il cinquanta
per cento della somma risultante dalla differenza tra la riserva
matematica, determinata in base ai criteri e alle tabelle di cui
all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la
copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme
versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma
precedente (2/a).
Il pagamento della somma di cui al comma precedente, può essere
effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla
metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la
maggiorazione di interesse annuo composto pari al 4,50 per cento.
Il debito residuo al momento della decorrenza della pensione potrà essere
recuperato ratealmente sulla pensione stessa, fino al raggiungimento del
numero di rate indicato nel comma precedente. È comunque fatto salvo, il
trattamento previsto per la pensione minima erogata dall'INPS.
Sono fatte salve le condizioni di rateazione più favorevoli previste nelle
singole gestioni previdenziali.
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(2/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 26 novembre-5 dicembre
1997, n. 374 (Gazz. Uff. 10 dicembre 1997, n. 50, Serie speciale), ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli
articoli 2, secondo comma, e 6, secondo comma, sollevata in riferimento
all'art. 3 della Costituzione.
(2/a) La Corte costituzionale, con sentenza 22 giugno-7 luglio 1988, n.
764 (Gazz. Uff. 13 luglio 1988, n. 28 - Serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità dell'art. 2, terzo comma, nella parte in cui non prevede
che il calcolo della riserva matematica ai fini della determinazione del
contributo per la ricongiunzione dei periodi assicurativi sia effettuato
anche per i dipendenti pubblici di sesso femminile secondo le tabelle
predisposte, in applicazione dell'art. 13, ultimo comma, della L. 12
agosto 1962, n. 1338, per i dipendenti di sesso maschile.
3. Gli oneri residui eventualmente derivanti dall'applicazione delle norme
di cui all'articolo 1, primo e terzo comma, e all'articolo 2, terzo comma,
restano a carico della gestione presso la quale opera la ricongiunzione.
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4. La facoltà di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge possono
essere esercitate una sola volta, salvo che il richiedente non possa far
valere, successivamente alla data da cui ha effetto la prima
ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, di cui
almeno cinque di contribuzione versata in costanza di effettiva attività
lavorativa.
La facoltà di chiedere la ricongiunzione di ulteriori periodi di
contribuzione successivi alla data da cui ha effetto la prima
ricongiunzione, e per i quali non sussistano i requisiti di cui al comma
precedente, può esercitarsi solo all'atto F del pensionamento e solo
presso la gestione nella quale era stata precedentemente accentrata la
posizione assicurativa.
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5. Per gli effetti di cui agli articoli 1 e 2, la gestione
dell'assicurazione generale obbligatoria o la gestione previdenziale
presso cui si intende accentrare la posizione assicurativa chiedono, entro
sessanta giorni dalla data della domanda di ricongiunzione, alla gestione
o alle gestioni interessate tutti gli elementi necessari od utili per la
costituzione della posizione assicurativa e la determinazione dell'onere
di riscatto. Tali elementi devono essere comunicati entro novanta giorni
dalla data della richiesta.
Entro centottanta giorni dalla data della domanda, la gestione presso cui
si accentra la posizione assicurativa comunica all'interessato l'ammontare
dell'onere a suo carico nonché il prospetto delle possibili rateizzazioni.
Ove la relativa somma non sia versata, in tutto o almeno per la parte
corrispondente alle prime tre rate, alla gestione di cui sopra entro i
sessanta giorni successivi alla ricezione della comunicazione, o non sia
presentata entro lo stesso termine la domanda di rateazione di cui
all'articolo 2, quarto comma, s'intende che l'interessato abbia rinunciato
alle facoltà di cui agli articoli 1 e 2.
Il versamento, anche parziale, dell'importo dovuto determina
l'irrevocabilità della domanda di ricongiunzione. Le singole gestioni
previdenziali determinano le norme per la disciplina di eventuali
rateazioni di pagamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 2,
ultimo comma.
La gestione competente, avvenuto il versamento di cui al secondo comma,
chiede alla gestione o alle gestioni interessate il trasferimento degli
importi relativi ai periodi di assicurazione o di iscrizione di loro
pertinenza secondo i seguenti criteri:
1) i contributi, obbligatori o volontari, sono maggiorati degli interessi
annui composti al tasso del 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno
dell'anno successivo a quello cui si riferiscono e fino al 31 dicembre
dell'anno immediatamente precedente a quello nel quale si effettua il
trasferimento;
2) le somme relative ai periodi riscattati sono maggiorate degli interessi
annui composti al tasso del 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno
dell'anno successivo a quello in cui è avvenuto il versamento dell'intero
valore di riscatto o della prima rata di esso e fino al 31 dicembre
dell'anno immediatamente precedente a quello in cui si effettua il
versamento; non sono soggetti al trasferimento gli eventuali interessi di
dilazione incassati dalla gestione trasferente;
3) per i periodi coperti da contribuzione figurativa, o riconoscibili
figurativamente nella gestione di provenienza, sono trasferiti gli importi
corrispondenti ai contributi figurativi base ed integrativi senza alcuna
maggiorazione per interessi. Il trasferimento si effettua anche se la
copertura figurativa è stata effettuata nella gestione medesima senza
alcuna attribuzione di fondi.
Dagli importi da trasferire sono escluse le somme riscosse ma non
destinate al finanziamento della gestione pensionistica.
Il trasferimento delle somme deve essere effettuato entro sessanta giorni
dalla data della richiesta. In caso di ritardato trasferimento la gestione
debitrice è tenuta alla corresponsione, in aggiunta agli importi dovuti,
di un interesse annuo al tasso del 6 per cento a decorrere dal
sessantunesimo giorno successivo alla data della richiesta.
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6. In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, la
ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato
presso enti pubblici, dei quali la legge abbia disposto o disponga la
soppressione ed il trasferimento del personale ad altri enti pubblici,
avviene d'ufficio presso la gestione previdenziale dell'ente di
destinazione e senza oneri a carico dei lavoratori interessati.
A tal fine, le gestioni assicurative di provenienza versano a quelle di
destinazione i contributi di propria pertinenza maggiorati dell'interesse
composto annuo al tasso del 4,50 per cento, secondo i criteri di cui
all'articolo 5, quarto, quinto e sesto comma (2/cost).
Eventuali ulteriori periodi di iscrizione ad altre gestioni possono essere
ricongiunti ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 1 e 2.
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(2/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 26 novembre-5 dicembre
1997, n. 374 (Gazz. Uff. 10 dicembre 1997, n. 50, Serie speciale), ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli
articoli 2, secondo comma, e 6, secondo comma, sollevata in riferimento
all'art. 3 della Costituzione.
7. Le norme per la determinazione del diritto e della misura della
pensione unica derivante dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi
sono quelle in vigore nella gestione presso la quale si accentra la
posizione assicurativa.
Per i periodi di assicurazione nelle gestioni speciali per i lavoratori
autonomi che siano oggetto di ricongiunzione in uno dei regimi di
previdenza per i lavoratori dipendenti, ai fini della determinazione della
retribuzione pensionabile si prendono in considerazione le retribuzioni
corrispondenti alla classe di contribuzione per cui sono stati effettuati
i versamenti.
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8. Ai fini dell'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge,
ove si verifichi coincidenza di più periodi coperti da contribuzione, sono
utili quelli relativi a prestazioni effettive di lavoro. In mancanza di
queste, la contribuzione è utile una sola volta ed è quella di importo più
elevato.
Ove la ricongiunzione avvenga ai sensi dell'articolo 1, gli importi dei
versamenti volontari sono restituiti agli interessati. Qualora la
ricongiunzione avvenga ai sensi dell'articolo 2, gli importi dei
versamenti volontari vanno a scomputo dell'onere a carico del richiedente
di cui all'articolo 2, terzo comma.
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9. In deroga alla disciplina di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8
marzo 1968, n. 152 (3), a coloro che si avvalgono della facoltà di
ricongiungere presso le gestioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente
legge periodi di assicurazione presso la Cassa di previdenza per i
dipendenti degli enti locali (CPDEL) che non abbiano già dato luogo a
pensione, è dovuta l'indennità premio di fine servizio erogata dall'INADEL
in misura corrispondente agli anni di servizio prestati e valutabili ai
fini della misura di detta indennità.
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(3) Riportata alla voce Impiego privato.
10. Le facoltà previste dagli articoli precedenti possono essere
esercitate anche dai superstiti.
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(giurisprudenza)
11. Il termine previsto dall'articolo 2, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434 (4), è riaperto per
un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
(4) Riportato al n. C/III.
Agg. G.U. 06/03/2003