R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636. Agg. G. U. 31/01/2006
Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per
l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione
involontaria, e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con
l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 1939, n. 105, e convertito, con
modificazioni, nella L. 6 luglio 1939, n. 1272.
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le
seguenti istruzioni:
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 9 ottobre 1998, n.
213; Msg. 4 marzo 2003, n. 162;
- Ministero del tesoro: Circ. 1 aprile 1997, n. 751;
- Ufficio italiano Cambi: Circ. 23 aprile 1997, n. 373.
1. Le disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la
vecchiaia, per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria, disciplinate
dal R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella L. 6 aprile 1936, n. 1155,
e successive modificazioni e integrazioni, sono modificate in conformità a
quanto stabiliscono gli articoli seguenti.
L'assicurazione obbligatoria per la maternità, di cui al citato R.D.L. 4 ottobre
1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita
dall'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità regolata dal
presente decreto (2).
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(2) L'assicurazione per la nuzialità e la natalità è stata soppressa dall'art.
24, L. 26 agosto 1950, n. 860, riportata alla voce Lavoro, la quale ha disposto
che i relativi contributi siano devoluti all'Ente nazionale per l'assistenza
degli orfani dei lavoratori italiani (E.N.A.O.L.I.).
(giurisprudenza di legittimità)
2. L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia ha per scopo
l'assegnazione di una pensione agli assicurati nel caso di invalidità o di
vecchiaia e di una pensione ai superstiti nel caso di morte dell'assicurato o
del pensionato. Essa ha, inoltre, per scopo la prevenzione e la cura
dell'invalidità.
L'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natilità ha per scopo la
corresponsione agli assicurati di un assegno in occasione di matrimonio o della
nascita di ciascun figlio (3).
Gli scopi dell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi e di quella per la
disoccupazione involontaria restano quelli stabiliti dall'art. 45 comma 2° e 3°,
del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827.
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(3) L'assicurazione per la nuzialità e la natalità è stata soppressa dall'art.
24, L. 26 agosto 1950, n. 860, riportata alla voce Lavoro, la quale ha disposto
che i relativi contributi siano devoluti all'Ente nazionale per l'assistenza
degli orfani dei lavoratori italiani (E.N.A.O.L.I.).
(giurisprudenza di legittimità)
3. Le assicurazioni per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi, per la
disoccupazione involontaria, per la nuzialità e la natalità (4), salvo
l'esclusione di cui all'articolo seguente e quelle che saranno stabilite con i
provvedimenti di cui all'art. 42, sono obbligatorie per le persone di ambo i
sessi che abbiano compiuto l'età di 14 anni e non superata quella di 60 anni per
gli uomini e 55 anni per le donne e che prestano lavoro retribuito alle
dipendenze di altri (5).
Sono compresi nell'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia,
per la tubercolosi, per la nuzialità e la natalità (6), in base ai criteri
stabiliti dal regolamento, i lavoratori a domicilio che prestano lavoro
retribuito alle dipendenze di altri.
Sono altresì soggetti all'obbligo dell'assicurazione per la tubercolosi e per la
nuzialità e la natalità (7), con le particolari norme che li concernono, gli
appartenenti alle famiglie mezzadrili e coloniche.
Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 42 restano ferme le
esclusioni dall'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia, per
la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria stabilite dal R.D.L. 4
ottobre 1935, n. 1827.
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(4) L'assicurazione per la nuzialità e la natalità è stata soppressa dall'art.
24, L. 26 agosto 1950, n. 860, riportata alla voce Lavoro, la quale ha disposto
che i relativi contributi siano devoluti all'Ente nazionale per l'assistenza
degli orfani dei lavoratori italiani (E.N.A.O.L.I.).
(5) Per il limite massimo di età vedi l'art. 27, L. 4 aprile 1952, n. 218, e
l'art. 1, D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818.
(6) L'assicurazione per la nuzialità e la natalità è stata soppressa dall'art.
24, L. 26 agosto 1950, n. 860, riportata alla voce Lavoro, la quale ha disposto
che i relativi contributi siano devoluti all'Ente nazionale per l'assistenza
degli orfani dei lavoratori italiani (E.N.A.O.L.I.).
(7) L'assicurazione per la nuzialità e la natalità è stata soppressa dall'art.
24, L. 26 agosto 1950, n. 860, riportata alla voce Lavoro, la quale ha disposto
che i relativi contributi siano devoluti all'Ente nazionale per l'assistenza
degli orfani dei lavoratori italiani (E.N.A.O.L.I.).
4. (8).
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(8) Si omette l'articolo perché relativo alle esclusioni dall'assicurazione per
la nuzialità e la natalità soppressa dall'art. 24, L. 26 agosto 1950, n. 860,
riportata alla voce Lavoro.
(giurisprudenza di legittimità)
5. Agli effetti dell'obbligo delle assicurazioni di cui al presente decreto il
limite di retribuzione per gli impiegati, stabilito dal n. 1 dell'art. 38 del
R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, è elevato da lire 800 a lire 1.500 (9).
Permane tuttavia l'obbligo dell'assicurazione per gli impiegati per i quali
detto limite è superato dopo l'inizio dell'assicurazione.
Sono altresì soggetti all'obbligo dell'assicurazione gli impiegati che, pur
avendo superato alla data del 1° maggio 1939 il limite di retribuzione di cui al
primo comma, possono far valere, anteriormente alla data suddetta, almeno un
anno di contribuzione obbligatoria (10).
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(9) Limite abolito dalla L. 28 luglio 1950, n. 633.
(10) Comma aggiunto dalla L. 6 luglio 1939, n. 1272, di conversione. Vedi l'art.
51, L. 30 aprile 1969, n. 153, riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e
superstiti (Assicurazione obbligatoria per).
6. I contributi per le assicurazioni base per la invalidità, vecchiaia e
superstiti, per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria e per
l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani ai sensi dell'art. 24 della L.
26 agosto 1950, n. 860, sono dovuti alla misura stabilita dalle tabelle A e B
(11) allegate al presente decreto e per ogni periodo di lavoro nelle medesime
indicato.
I contributi sono dovuti anche nel caso in cui il lavoratore non abbia prestato
la sua opera per l'intero periodo indicato nelle tabelle di cui al comma
precedente.
Qualora i lavoratori contemplati dalla tabella B, n. 1 (12) siano retribuiti a
quindicina, la retribuzione settimanale si determina moltiplicando la
retribuzione quindicinale per 24 e dividendo il prodotto per 52.
Per particolari categorie di lavoratori ed anche per limitate zone del
territorio nazionale, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite
le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, può stabilire
apposite tabelle di retribuzione medie agli effetti del calcolo del contributo e
fissare altresì i periodi medi di attività lavorativa (12/a).
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(11) Le tabelle predette sono state sostituite da quelle indicate dall'art. 1,
L. 4 aprile 1952, n. 218, a loro volta sostituite da quelle indicate dall'art.
11, L. 20 febbraio 1958, n. 55. Queste sono state sostituite da quelle allegate
alla L. 12 agosto 1962, n. 1338, a loro volta sostituite da quelle allegate alla
L. 21 luglio 1965, n. 903.
(12) Le tabelle predette sono state sostituite da quelle indicate dall'art. 1,
L. 4 aprile 1952, n. 218, a loro volta sostituite da quelle indicate dall'art.
11, L. 20 febbraio 1958, n. 55. Queste sono state sostituite da quelle allegate
alla L. 12 agosto 1962, n. 1338, a loro volta sostituite da quelle allegate alla
L. 21 luglio 1965, n. 903.
(12/a) Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 4 aprile 1952, n. 218.
7. (13).
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(13) Si omette perché il suo contenuto è stato riportato nell'ultimo comma del
precedente art. 6, quale risulta sostituito dall'art. 2, L. 4 aprile 1952, n.
218.
8. Agli effetti del diritto alle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie e
della misura di esse, gli assicurati sono considerati appartenenti alla
categoria, fra quelle indicate dalle tabelle allegate al presente decreto, nella
quale hanno contribuito per un maggior periodo di tempo:
a) nel quinquennio precedente l'ultimo contributo versato, per la pensione di
vecchiaia;
b) nell'ultimo quinquennio precedente la morte dell'assicurato per la pensione e
le indennità ai superstiti, e nell'ultimo quinquennio precedente la domanda per
la pensione di invalidità e per le prestazioni dell'assicurazione per la
tubercolosi;
c) nell'ultimo biennio precedente l'inizio della disoccupazione per le
prestazioni dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria (14).
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(14) Articolo così sostituito prima dalla legge di conversione 6 luglio 1939, n.
1272 e poi dall'art. 2, L. 4 aprile 1952, n. 218.
(giurisprudenza di legittimità)
9. L'assicurato ha diritto alla pensione:
1) al compimento del 60° anno di età per gli uomini e del 55° anno di età per le
donne quando siano trascorsi almeno quindici anni dalla data iniziale
dell'assicurazione e risultino versati o accreditati (15) in di lui favore
almeno:
180 contributi mensili di cui alla tabella A, ovvero
780 contributi settimanali di cui alla tabella B, n. 1, ovvero
nel caso di assicurati in cui favore risultino
15 contributi annui di cui alla tabella B, n. 2 ovvero
2.340 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per gli uomini ovvero
15.560 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i
giovani ovvero
1.560 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per i braccianti
eccezionali se uomini, ovvero 1.040 contributi giornalieri di cui alla tabella
B, n. 3, per le donne e i giovani, purché risultino iscritti prevalentemente con
tale qualifica negli elenchi anagrafici negli ultimi dieci anni precedenti la
domanda di pensionamento (16);
2) a qualunque età quando sia riconosciuto invalido ai sensi dell'art. 10 e
quando:
a) siano trascorsi almeno cinque anni dalla data iniziale dell'assicurazione e
risultino versati o accreditati in di lui favore almeno:
60 contributi mensili di cui alla tabella A, ovvero
260 contributi settimanali di cui alla tabella B, n. 1, ovvero
5 contributi annui di cui alla tabella B, n. 2, ovvero
780 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per gli uomini, ovvero
520 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i
giovani, ovvero 520 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per i
braccianti eccezionali se uomini, ovvero
350 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per i braccianti
eccezionali se donne o giovani;
b) sussistono nel quinquennio precedente la domanda di pensione almeno:
12 contributi mensili di cui alla tabella A, ovvero
52 contributi settimanali di cui alla tabella B, n. 1, ovvero
un contributo annuo di cui alla tabella B, n. 2, ovvero
156 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per gli uomini, ovvero
104 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i
giovani.
Nel caso di assicurati in cui favore risultino versati o accreditati (17)
contributi secondo diverse tabelle, i requisiti minimi di contribuzione sono
determinati ragguagliando i diversi contributi in base ai rapporti desumibili
dai corrispondenti minimi indicati al precedente comma (18).
I limiti di età di cui al n. 1) del presente articolo sono ridotti di cinque
anni per i ciechi lavoratori di ambo i sessi quando siano trascorsi almeno dieci
anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in
loro favore i contributi di cui sopra, ridotti di un terzo.
Per i lavoratori agricoli e avventizi e compartecipanti si considerano utili ai
fini dei requisiti richiesti dal presente articolo per il conseguimento della
pensione tanti contributi giornalieri quante sono le giornate di lavoro
attribuite dalla Commissione provinciale di cui all'art. 5 del R.D. 24 settembre
1940, n. 1949 (19).
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(15) Per contributi accreditati si intendono quelli che l'I.N.P.S. deve
computare fittiziamente per i periodi di cui agli artt. 56 e 136, R.D.L. 4
ottobre 1935, n. 1827, riportato al n. I, all'art. 4, L. 4 aprile 1952, n. 218,
e agli artt. 7 e segg., L. 20 febbraio 1958, n. 55.
(16) Capoverso così sostituito dall'art. 60, L. 30 aprile 1969, n. 153,
riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione
obbligatoria per), che ha apportato siffatta modifica all'art. 9, sub 2, punto
1) della L. 4 aprile 1952, n. 218, cioè alla norma che ha sostituito l'articolo
in esame.
(17) Per contributi accreditati si intendono quelli che l'I.N.P.S. deve
computare fittiziamente per i periodi di cui agli artt. 56 e 136, R.D.L. 4
ottobre 1935, n. 1827, riportato al n. I, all'art. 4, L. 4 aprile 1952, n. 218,
e agli artt. 7 e segg., L. 20 febbraio 1958, n. 55.
(18) Vedi, art. 25, L. 4 aprile 1952, n. 218, e l'art. 17, D.P.R. 26 aprile
1957, n. 818.
Si veda il D.L.C.P.S. 3 ottobre 1947, n. 1302, che dispone:
"Articolo unico. L'assicurato impiegato, per il quale l'assicurazione
obbligatoria invalidità e vecchiaia è stata iniziata col 1° maggio 1939 o
posteriormente a norma dell'art. 5 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, convertito
nella L. 6 luglio 1939, n. 1272, con retribuzione superiore a lire 800 mensili e
che alla data d'inizio dell'assicurazione aveva superato l'età di 45 anni se
uomo e di 40 anni se donna, ha diritto alla pensione di vecchiaia anche se non
sussistono le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui agli artt. 9
(n. 1) del citato R.D. e 3 del R.D.L. 18 marzo 1943, n. 126, purché possa far
valere almeno 5 anni di assicurazione e un importo di contributi versati non
inferiore a tanti quindicesimi di quello previsto dall'art. 3 citato per il
diritto alla pensione di vecchiaia e quanti sono gli anni che all'inizio
dell'assicurazione risultavano mancanti al raggiungimento dell'età stabilita per
il diritto alla pensione, con un minimo di cinque quindicesimi dell'importo
medesimo".
(19) Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 4 aprile 1952, n. 218. Con
sentenza 11 giugno 1986, n. 137 (Gazz. Uff. 25 giugno 1986, n. 30 Parte
speciale), la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale
dell'art. 11, L. 15 luglio 1966, n. 604, dell'art. 9, R.D.L. 14 aprile 1939, n.
636, convertito in L. 6 luglio 1939, n. 1272, modificato dall'art. 2, L. 4
aprile 1952, n. 218, dell'art. 15, D.L.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, e
dell'art. 16, L. 4 dicembre 1956, n. 1450, nella parte in cui prevedono il
conseguimento della pensione di vecchiaia e, quindi, il licenziamento della
donna lavoratrice per detto motivo, al compimento del cinquantacinquesimo anno
di età anziché al compimento del sessantesimo anno come per l'uomo.
(giurisprudenza di legittimità)
10. Si considera invalido l'assicurato la cui capacità di guadagno, in
occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, a
causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo (20).
La pensione di invalidità è soppressa quando la capacità di guadagno del
pensionato cessi di essere inferiore ai limiti indicati al 1° comma. Resta firma
la disposizione del terzo comma dell'art. 61 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827.
La pensione di invalidità non è attribuita, e se attribuita ne resta sospesa la
corresponsione, nel caso in cui l'assicurato e il pensionato, di età inferiore a
quella prevista per il pensionamento di vecchiaia, siano percettori di reddito
da lavoro dipendente, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque
denominati, e di reddito da lavoro o autonomo o professionale o d'impresa per un
importo lordo annuo, al netto dei soli contributi previdenziali, supriore a tre
volte l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore
al 10 gennaio di ciascun anno. Per i lavoratori autonomi agricoli, il reddito
dichiarato dal titolare dell'azienda ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche viene imputato, indipendentemente dalla effettiva percezione, a
ciascun componente attivo del nucleo familiare, in proporzione alla quantità e
qualità del lavoro effettivamente prestato da ciascuno di essi in modo
continuativo, attestata con dichiarazione dello stesso titolare dell'azienda. I
periodi di godimento della pensione sospesa, scoperti di contribuzione
obbligatoria, volontaria o figurativa, non sono considerati agli effetti dei
requisiti contributivi e assicurativi per l'autorizzazione della prosecuzione
volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti. La corresponsione della pensione di invalidità sospesa ai sensi del
presente comma è ripristinata per i periodi in cui non si verificano le
condizioni di reddito che determinano la sospensione stessa e comunque al
raggiungimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia dai
rispettivi ordinamenti (21).
Per l'accertamento del reddito di cui al precedente comma, gli interessati
debbono presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, con le
modalità da questo indicate, la dichiarazione di cui all'articolo 24 della legge
13 aprile 1977, n. 114 (22).
Il datore di lavoro che ha alle proprie dipendenze o che assume pensionati di
invalidità è tenuto a darne notizia all'Istituto nazionale della previdenza
sociale, indicando l'importo della retribuzione corrisposta, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, o, se assunti successivamente, dalla data di assunzione.
In caso di mancata comunicazione o di comunicazione infedele di dati, il datore
di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di lire un
milione per ogni dipendente cui si riferisce l'inadempienza, salvo che il fatto
costituisca reato (23).
Ai fini dell'applicazione del presente articolo il lavoratore è tenuto a
dichiarare per iscritto al datore di lavoro la sua qualità di pensionamento di
invalidità. In caso di omissione, il lavoratore è tenuto a versare all'Istituto
nazionale della previdenza sociale una somma pari al doppio di quella
indebitamente percepita, il cui provento è devoluto alla gestione pensionistica
di pertinenza (24).
I ratei di pensione indebitamente percepiti dal 1° gennaio di ciascun anno sono
recuperati in sede di ripristino della prestazione. Il recupero avviene anche in
deroga ai limiti posti dalla normativa vigente (25).
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(20) Comma così sostituito dall'art. 24, L. 3 giugno 1975, n. 160.
Precedentemente la Corte cost. con sent. 28 giugno-6 luglio 1971, n. 160 (Gazz.
Uff. 14 luglio 1971, n. 177), aveva dichiarato l'illegittimità dello stesso
comma nella parte espressa con le parole: "a meno di un terzo del suo guadagno
normale per gli operai, o", e con le parole finali del comma: "per gli
impiegati". Successivamente, la stessa Corte, con sent. 2-13 giugno 1983 (Gazz.
Uff. 15 giugno 1983, n. 163) ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 10, 1°
comma, R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 (secondo il testo risultante ora dall'art.
24, L. 3 giugno 1975, n. 160) nella parte in cui non prevede che si considera
invalido anche l'assicurato la cui capacità di guadagno sia ridotta a meno di un
terzo precedentemente alla costituzione del rapporto assicurativo e subisca una
ulteriore riduzione nel corso del rapporto stesso.
(21) Comma aggiunto dall'art. 8, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, riportato alla
voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per). Vedi,
anche, l'art. 4, D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, riportato al numero A/XIX.
(22) Comma aggiunto dall'art. 8, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, riportato alla
voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per). Vedi,
anche, l'art. 4, D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, riportato al numero A/XIX.
(23) Comma aggiunto dall'art. 8, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, riportato alla
voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per). Vedi,
anche, l'art. 4, D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, riportato al numero A/XIX.
(24) Comma aggiunto dall'art. 8, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, riportato alla
voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per). Vedi,
anche, l'art. 4, D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, riportato al numero A/XIX.
(25) Comma aggiunto dall'art. 8, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, riportato alla
voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per). Vedi,
anche, l'art. 4, D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, riportato al numero A/XIX.
11. (26).
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(26) Si omette perché stabilisce l'importo minimo di contribuzione in
riferimento all'art. 9, modificato dall'art. 2, L. 4 aprile 1952, n. 218.
(giurisprudenza di legittimità)
12. L'ammontare della pensione annua è determinato:
a) per gli assicurati, in ragione del 45 per cento delle prime 1.500 lire di
contribuzione, del 33 per cento delle successive 1.500 lire e del 20 per cento
del rimanente importo dei contributi;
b) per le assicurate, in ragione del 33 per cento delle prime 1.500 lire di
contribuzione, del 26 per cento delle successive 1.500 lire e del 20 per cento
del rimanente importo di contributi.
La pensione di vecchiaia e quella per invalidità a carico delle assicurazioni
obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti, dei coltivatori diretti mezzadri e coloni, degli artigiani e degli
esercenti attività commerciali, decorrono dal primo giorno del mese successivo a
quello di presentazione della domanda, sempreché a tale data risultino
perfezionati i relativi requisiti (27).
Qualora detti requisiti, pur non sussistendo alla data della domanda, risultino,
tuttavia posseduti prima della definizione della domanda stessa o della
decisione del successivo ricorso in via amministrativa, la pensione di vecchiaia
e quella per invalidità sono corrisposte con decorrenza dal primo giorno del
mese successivo a quello in cui è perfezionato il relativo diritto (28).
Per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e braccianti agricoli, nonché per
gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali, ai fini
dell'applicazione del disposto di cui al comma precedente, il requisito
contributivo si intende raggiunto quando alla data di definizione della domanda
o di decisione del ricorso siano versati i contributi relativi a periodi
successivi alla data di presentazione della domanda (29).
Qualora la domanda sia presentata dopo trascorso almeno un anno dalla data di
raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione, la pensione
medesima sarà maggiorata come segue:
1) per le donne, la maggiorazione della pensione, relativa agli anni di
riferimento compresi tra il 55° e il 60° anno di età, è della seguente misura:
per un anno . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 per cento
per due anni . . . . . . . . . . . . . . . . 6 " "
per tre anni . . . . . . . . . . . . . . . . 10 " "
per quattro anni . . . . . . . . . . . . . . 15 " "
per cinque anni . . . . . . . . . . . . . . . 22 " "
Per gli anni di differimento successivi al 60° anno di età, la percentuale di
maggiorazione è quella indicata nel n. 2) del presente articolo ed è applicata
sulla pensione eventualmente maggiorata in base alle percentuali di cui al n.
1);
2) per gli uomini, la maggiorazione della pensione, relativa agli anni di
differimento, compresi fra il 60° e il 65° anno di età, è della seguente misura:
per un anno . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 per cento
per due anni . . . . . . . . . . . . . . . . 13 " "
per tre anni . . . . . . . . . . . . . . . . 21 " "
per quattro anni . . . . . . . . . . . . . . 30 " "
per cinque anni . . . . . . . . . . . . . . . 40 " "
La pensione, calcolata secondo le norme di cui ai precedenti commi, è aumentata
di un decimo del suo ammontare per ogni figlio a carico del pensionato, di età
non superiore ai 18 anni e anche di età superiore purché inabile al lavoro,
nonché della quota di lire 1000 annue di cui all'art. 59, lettera a) del R.D.L.
4 ottobre 1935, n. 1827 (30).
------------------------
(27) Gli attuali commi 2°, 3° e 4° hanno così sostituito il 2° comma in forza
dell'art. 18, D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488. L'originario 2° comma era stato già
sostituito dall'art. 2, L. 4 aprile 1952, n. 218.
(28) Gli attuali commi 2°, 3° e 4° hanno così sostituito il 2° comma in forza
dell'art. 18, D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488. L'originario 2° comma era stato già
sostituito dall'art. 2, L. 4 aprile 1952, n. 218.
(29) Gli attuali commi 2°, 3° e 4° hanno così sostituito il 2° comma in forza
dell'art. 18, D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488. L'originario 2° comma era stato già
sostituito dall'art. 2, L. 4 aprile 1952, n. 218.
(30) Così modificato dall'art. 2, L. 4 aprile 1952, n. 218. Vedi, anche, art.
18, D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 e art. 214, L. 12 agosto 1962, n. 1338.
(giurisprudenza di legittimità)
13. Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per
quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione
e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a), e b), spetta una
pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del
pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli
di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al
momento del decesso di questi.
Tale pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o
che sarebbe spettata all'assicurato a norma dell'articolo 12:
a) il 60 per cento al coniuge;
b) il 20 per cento a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge,
oppure il 40 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli.
Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del
decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età di cui al primo comma
è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per
tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora
frequentino l'Università.
La pensione ai superstiti non può, in ogni caso, essere complessivamente né
inferiore al 60 per cento, né superiore all'intero ammontare della pensione
calcolata a norma dell'art. 12.
Se superstite è il marito, la pensione è corrisposta solo nel caso che esso sia
riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'articolo 10 (31).
Qualora non vi siano né coniuge né figli superstiti o, pure esistendo, non
abbiano titolo alla pensione, questa spetta ai genitori superstiti di età
superiore ai 65 anni che non siano titolari di pensione e alla data della morte
dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico. In mancanza anche dei
genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti
che non siano titolari di pensione, sempreché al momento della morte del dante
causa risultino permanentemente inabili al lavoro e a suo carico.
Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18
anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonché i fratelli celibi
e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico
dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al
loro sostentamento in maniera continuativa.
Il figlio riconosciuto inabile al lavoro a norma dell'articolo 39 del D.P.R. 26
aprile 1957, n. 818, nel periodo compreso tra la data della morte
dell'assicurato o del pensionato e il compimento del 18° anno di età, conserva
il diritto alla pensione di riversibilità anche dopo il compimento della
predetta età.
La pensione spettante a norma del presente articolo ai genitori ed ai fratelli e
sorelle è dovuta nella misura del 15% per ciascuno.
Nel caso di concorso di più fratelli e sorelle la pensione non può essere
complessivamente superiore all'intero importo della pensione calcolata a norma
dell'articolo 12 (32) (21/cost).
------------------------
(31) La Corte costituzionale, con sentenza 25-30 gennaio 1980, n. 6 (Gazz. Uff.
6 febbraio 1980, n. 36) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.
13 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella L. 6 luglio 1939, n.
1272, sostituito con l'art. 2, della L. 4 aprile 1952, n. 218 e con l'art. 22,
L. 21 luglio 1965, n. 903, nella parte in cui (comma quinto) stabilisce che "se
superstite è il marito la pensione è corrisposta solo nel caso che esso sia
riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'art. 10; ha
altresì dichiarato d'ufficio, ai sensi dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, la
illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma primo, della L. 9 dicembre
1977, n. 903, limitatamente alle parole "deceduta posteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge".
(32) Così modificato prima dall'art. 2, L. 4 aprile 1952, n. 218 e poi
sostituito dall'art. 22, L. 21 luglio 1965, n. 903, riportata alla voce
Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per). La Corte
costituzionale, con sentenza 29-31 dicembre 1993, n. 495 (Gazz. Uff. 5 gennaio
1994, n. 1 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 22, L. 21 luglio 1965, n. 903, nella parte in cui non prevede che la
pensione di riversibilità sia calcolata in proporzione della pensione diretta
integrata al trattamento minimo già liquidata al pensionato o che l'assicurato
avrebbe comunque il diritto di percepire. Tale declaratoria di illegittimità
costituzionale è dunque, riferita al testo dell'art. 13 del presente decreto.
Vedi, anche, gli artt. 1, 2 e 3, D.Lgs.Lgt. 18 gennaio 1945, n. 39 e gli artt.
18 e 19, D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, nonché, l'art. 12, L. 2 agosto 1990, n.
233, riportata alla voce Invalidità vecchiaia e superstiti (Assicurazione
obbligatoria per).
(21/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 26-29 gennaio 1998, n. 8 (Gazz.
Uff. 4 febbraio 1998, n. 5, Serie speciale), con ordinanza 28 gennaio-5 febbraio
1998, n. 15 (Gazz. Uff. 11 febbraio 1998, n. 6, Serie speciale) e con ordinanza
25 febbraio-5 marzo 1998, n. 45 (Gazz. Uff. 11 marzo 1998, n. 10, Serie
speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 22, L. 21 luglio 1965, n. 903 sostitutivo
dell'art. 13 della presente legge, come modificato dalla sentenza n. 495 del
1993 della Corte costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 81 della
Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con sentenza 22-25 febbraio 1999,
n. 42 (Gazz. Uff. 3 marzo 1999, n. 9, Serie speciale), ha dichiarato non
fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 22, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 34, 35,
36 e 38 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con ordinanza 22-30
marzo 1999, n. 104 (Gazz. Uff. 7 aprile 1999, n. 14, Serie speciale), ha
dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 13, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della
Costituzione e con ordinanza 11-23 giugno 1999, n. 258 (Gazz. Uff. 30 giugno
1999, n. 26, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22, L. 21 luglio 1965, n. 903,
sostitutivo dell'art. 13, sub art. 2, come modificato dalla sentenza n. 495 del
1993 della Corte costituzionale sollevate in riferimento all'art. 81 della
Costituzione. Con successiva sentenza 23 ottobre-3 novembre 2000, n. 461 (Gazz.
Uff. 8 novembre 2000, n. 46, serie speciale), la stessa Corte ha dichiarato, fra
l'altro, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13,
nella parte in cui non include il convivente more uxorio tra i soggetti
beneficiari del trattamento pensionistico di reversibilità, sollevata in
riferimento agli artt. 2 e 3 della Cost.
14. (33).
------------------------
(33) Si omette perché implicitamente abrogato dall'art. 13, L. 4 aprile 1952, n.
218, riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione
obbligatoria per).
(giurisprudenza di legittimità)
15. Gli assicurati hanno diritto al ricovero in luoghi di cura quando siano
riconosciuti affetti da forma tubercolare in fase attiva.
Gli assicurati hanno diritto al ricovero predetto anche per le persone di
famiglia quando per esse siano accertate le condizioni cliniche di cui al comma
precedente (34).
L'Istituto nazionale della previdenza sociale ha facoltà di integrare la cura
antitubercolare con il ricovero in istituto a tipo post-sanatoriale o con cura
ambulatoria o con cura domiciliare (35).
------------------------
(34) Vedi l'art. 69, R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, riportato al n. A/I.
(35) Così modificato dalla L. 6 luglio 1939, n. 1272, di conversione.
16. (36).
------------------------
(36) Articolo abrogato dall'art. 11, L. 28 febbraio 1953, n. 86, riportata alla
voce Tubercolosi (Assicurazione obbligatoria contro la).
17. Ha diritto alle prestazioni dell'assicurazione per la tubercolosi
l'assicurato che all'atto della domanda possa far valere almeno due anni di
assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel quinquennio precedente la
domanda stessa.
------------------------
18. L'assicurato che abbia usufruito una prima volta delle prestazioni
antitubercolari conserva il diritto alle prestazioni economiche e sanitarie
anche se venga a mancare il requisito di contribuzione previsto dall'art. 17 del
R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636. Tale diritto - per le sole prestazioni sanitarie
- sussiste pure per le persone di famiglia dell'assicurato di cui all'art. 1
della presente legge, quando non siano trascorsi oltre due anni dalla data di
dimissione dal ricovero precedente (37).
------------------------
(37) Così sostituito dall'art. 3, L. 9 agosto 1954, n. 657.
(giurisprudenza di legittimità)
19. In caso di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro, l'assicurato,
qualora possa far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di
contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione, ha
diritto a una indennità giornaliera fissata in relazione all'importo del
contributo per l'assicurazione disoccupazione versati nell'ultimo anno di
contribuzione precedente la domanda di prestazione (38).
L'indennità è stabilita nella misura seguente (39):
+------------------------------------+-------------------------+
| Importo contributi versati | Indennità giornaliera |
+------------------------------------+-------------------------+
|Impiegati: | |
| fino a L. 74 . . . . . . . . . . .| L. 4,- |
| oltre L. 74 fino a L. 98 . . . .| " 7,- |
| oltre L. 98 fino a L. 113 . . . .| " 7,- |
| oltre L. 113 . . . . . . . . . . .| " 12,- |
| | |
|Operai: | |
| fino a L. 47 . . . . . . . . . . .| L. 2,50 |
| oltre L. 47 fino a L. 68 . . . . .| " 4,- |
| oltre L. 68 fino a L. 86 . . . . .| " 5,50 |
| oltre L. 86 . . . . . . . . . . .| " 7,- |
(40)
------------------------
(38) In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, la percentuale di
commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con
requisiti normali di cui al presente comma è stata elevata al 40 per cento dal
1° gennaio 2001 e, per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni,
è stata estesa fino a nove mesi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 78, comma
19, L. 23 dicembre 2000, n. 388. Vedi, anche, i commi 2 e 7 dell'art. 13, D.L.
14 marzo 2005, n. 35.
(39) Vedi, ora, l'art. 31, D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818.
(40) Seguiva un comma prima modificato dalla legge di conversione 6 luglio 1939,
n. 1272, e poi abrogato dall'art. 7, L. 5 novembre 1968, n. 1115, riportata alla
voce Lavoro.
(giurisprudenza di legittimità)
20. L'indennità giornaliera è corrisposta per un periodo massimo di 120 giornate
(41).
L'assicurato cessa dal diritto all'indennità quando nel periodo di un anno
immediatamente precedente risultino corrisposte 120 giornate di indennità (42)
(42/a).
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(41) La durata del periodo massimo di godimento dell'indennità di disoccupazione
è ora fissata in 180 giorni dall'art. 31, L. 29 aprile 1949, n. 264. Vedi,
anche, l'art. 78, comma 19, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(42) La durata del periodo massimo di godimento dell'indennità di disoccupazione
è ora fissata in 180 giorni dall'art. 31, L. 29 aprile 1949, n. 264. Vedi,
anche, l'art. 78, comma 19, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(42/a) L'art. 13, comma 2, lettera a), quinto periodo, D.L. 14 marzo 2005, n. 35
aveva abrogato il presente comma. Il citato quinto periodo è stato soppresso
dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
21-26. (43).
------------------------
(43) Abrogati per effetto di quanto disposto dalla L. 26 agosto 1950, n. 860,
riportata alla voce Lavoro, che ha soppresso l'assicurazione per la nuzialità e
la natalità.
(giurisprudenza di legittimità)
27. Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni
dell'assicurazione per la tubercolosi, dell'assicurazione per la disoccupazione
e dell'assicurazione per la nuzialità e la natalità si intende verificato anche
quando i contributi non siano stati effettivamente versati ma risultino dovuti a
norma del presente decreto.
Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di
vecchiaia, invalidità e superstiti, si intende verificato anche quando i
contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti
della prescrizione decennale. Il rapporto di lavoro deve risultare da documenti
o prove certe (44).
I periodi non coperti da contribuzione di cui al comma precedente sono
considerati utili anche ai fini della determinazione della misura delle pensioni
(45).
------------------------
(44) L'art. 40, L. 30 aprile 1969, n. 153, riportata alla voce Invalidità,
vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per), aveva aggiunto un comma
all'art. 27 del R.D.L. Successivamente, l'art. 23-ter D.L. 30 giugno 1972, n.
267, riportato alla stessa voce, ha sostituito il citato articolo 40, sicché i
commi aggiunti all'art. 27 del R.D.L. sono ora due.
(45) L'art. 40, L. 30 aprile 1969, n. 153, riportata alla voce Invalidità,
vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per), aveva aggiunto un comma
all'art. 27 del R.D.L. Successivamente, l'art. 23-ter D.L. 30 giugno 1972, n.
267, riportato alla stessa voce, ha sostituito il citato articolo 40, sicché i
commi aggiunti all'art. 27 del R.D.L. sono ora due.
28-32. (46).
------------------------
(46) Abrogati dall'art. 15, L. 20 febbraio 1958, n. 55, riportata alla voce
Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).
33. (47).
------------------------
(47) Si omette perché relativo all'inizio dell'obbligo della assicurazione per
la nuzialità e maternità soppressa alla L. 26 agosto 1950, n. 860, riportata
alla voce Lavoro.
34. Agli effetti del computo del periodo minimo di contribuzione stabilito dal
presente decreto per il diritto alle prestazioni delle assicurazioni
obbligatorie, quarantotto contributi settimanali versati ai sensi delle
disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto si
considerano corrispondenti ad un anno di contribuzione.
------------------------
35. Il concorso dello Stato di cui all'art. 59, primo comma, lettera a) del
R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, nella costituzione delle pensioni, si estende
con le relative modalità e condizioni, anche alle pensioni in favore dei
superstiti con una quota ridotta secondo le aliquote di riversibilità stabilite
dall'art. 13.
Le disposizioni di cui all'art. 59, lettere b) e d) del citato decreto ed
all'art. 5 del R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1502 (48), convertito nella L. 14
gennaio 1937, n. 305, sono abrogate a partire dal 1° gennaio 1940.
(49).
Le quote di concorso assegnate alle singole pensioni all'atto della loro
liquidazione sono conservate, con le relative modalità e condizioni, nel loro
ammontare originario per tutto il periodo di godimento della pensione e, nei
casi di pensioni dirette, sono riversibili ai superstiti secondo le norme e
nella misura stabilita per le pensioni.
------------------------
(48) Estendeva l'assicurazione di maternità alle lavoratrici agricole.
(49) Il terzo comma è stato abrogato dall'art. 38, L. 4 aprile 1952, n. 218,
riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione
obbligatoria per).
36. (50).
------------------------
(50) Omesso, in quanto relativo all'indennità di disoccupazione spettante sino
al 31 dicembre 1940.
37. (51).
------------------------
(51) Omesso, in quanto relativo alla assicurazione per la nuzialità e la
natalità soppressa dall'art. 24, L. 26 agosto 1950, n. 860, riportata alla voce
Lavoro.
38. Le disposizioni di cui agli artt. 9, 11 e 12 relative alle condizioni di
assicurazione e di contribuzione per il diritto alla pensione e alla
determinazione della misura di essa entreranno in vigore il 1° gennaio 1940.
Le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 3 relative ai limiti massimi di
età per l'obbligo dell'assicurazione entreranno in vigore il 1° gennaio 1944.
Prima di tale data permane l'obbligo dell'assicurazione fino al compimento
dell'età stabilita dall'articolo seguente, per il diritto alla pensione.
------------------------
39. Le disposizioni di cui all'art. 9, n. 1, relative alle condizioni di età per
il diritto alle pensioni entreranno in vigore il 1° gennaio 1944. Prima di tale
data l'assicurato ha il diritto alla pensione di vecchiaia al compimento
dell'età di 64, 63, 62, 61 anni, se uomo, e di 59, 58, 57, 56 anni, se donna
rispettivamente nel 1940, 1941, 1942 e 1943 ferme restando le condizioni di
assicurazione e di contribuzione stabilite dall'art. 9, numero 1.
Per coloro che negli anni sopra indicati avranno già superato l'età stabilita la
pensione decorrerà dal 1° gennaio degli anni stessi.
------------------------
40. Le disposizioni di cui all'art. 13 relative alla pensione per i superstiti
entreranno in vigore il 10 gennaio 1945.
In caso di morte di un assicurato nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1940 e
la data indicata nel comma precedente e sempreché al momento della morte
sussistano le condizioni richieste per il diritto alla pensione, spetta ai
superstiti una indennità pari all'ammontare dei contributi versati. Tale
indennità non può essere inferiore a lire 500 né superiore a lire 1000 (52).
(53).
------------------------
(52) Vedi, ora, la L. 20 febbraio 1958, n. 55, riportata alla voce Invalidità,
vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).
(53) Il terzo comma è stato abrogato dall'art. 15, L. 20 febbraio 1958, n. 55,
riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione
obbligatoria per).
41. Il presente decreto, salvo quanto è disposto dagli artt. 33, 38, 39 e 40,
entrerà in vigore il giorno 1° maggio 1939.
------------------------
42. (54).
------------------------
(54) Articolo abrogato dall'art. 15, L. 20 febbraio 1958, n. 55, riportata alla
voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).
42-bis. Agli effetti dell'art. 42, saranno emanate particolari norme circa:
a) la facoltà di riscattare periodi di interruzione dell'assicurazione per
l'invalidità e la vecchiaia;
b) la facoltà di liquidare anticipatamente in casi particolari ed entro
determinati limiti e condizioni la pensione di vecchiaia dopo raggiunto
rispettivamente il 55° anno di età per gli uomini ed il 50° anno per le donne;
c) il trattamento di pensione di vecchiaia da farsi agli assicurati che hanno
iniziato l'assicurazione dopo il 45° anno di età se uomini e dopo il 40° anno di
età se donne (55).
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(55) Articolo aggiunto dalla L. 6 luglio 1939, n. 1272, di conversione.
Tabelle A - B (56)
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(56) Le tabelle sono state sostituite da quelle indicate dall'art. 1, L. 4
aprile 1952, n. 218, a loro volta sostituite da quelle indicate dall'art. 11, L.
20 febbraio 1958, n. 55. Queste sono state sostituite da quelle allegate alla L.
12 agosto 1962, n. 1338, a loro volta sostituite da quelle allegate alla L. 21
luglio 1965, n. 903.