GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 176 DEL 30/7/2010



TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78 
Testo del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78  (in  Supplemento
ordinario n. 114/L alla Gazzetta Ufficiale serie generale  -  n.  125
del 31 maggio 2010), coordinato con la legge di conversione 30 luglio
2010, n. 122 (in questo stesso supplemento ordinario, alla  pag.  1),
recante: "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria  e
di competitivita' economica". (10A09387) 
Titolo I 

STABILIZZAZIONE FINANZIARIA 


Capo I 

Riduzione del perimetro e dei costi della pubblica amministrazione 

                               Art. 1 
 
 
Definanziamento delle leggi di spesa totalmente non utilizzate  negli
                           ultimi tre anni 
 
  1. Le autorizzazioni  di  spesa  i  cui  stanziamenti  annuali  non
risultano  impegnati  sulla  base  delle  risultanze  del  Rendiconto
generale dello Stato relativo  agli  anni  2007,  2008  e  2009  sono
definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri
su proposta del Ministro dell'economia e delle  finanze  da  adottare
entro il 30 settembre 2010 sono individuate per ciascun Ministero  le
autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative  disponibilita'
esistenti alla data di entrata in vigore del presente  decreto-legge.
Le disponibilita' individuate sono versate all'entrata  del  bilancio
dello Stato per essere riassegnate al fondo ammortamento  dei  titoli
Stato. 
                               Art. 2 
 
 
      Riduzione e flessibilita' negli stanziamenti di bilancio 
 
  1. Al fine di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire
ad un  consolidamento  delle  risorse  stanziate  sulle  missioni  di
ciascun stato di previsione, in  deroga  alle  norme  in  materia  di
flessibilita' di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n.
196,   limitatamente   al   triennio    2011-2013,    nel    rispetto
dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza  pubblica  con  il
disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze,  possono  essere
rimodulate le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato
di previsione, con riferimento alle spese  di  cui  all'articolo  21,
comma 7, della medesima legge n. 196 del 2009. In  appositi  allegati
agli stati di previsione della spesa sono indicate le  autorizzazioni
legislative di cui si propongono le  modifiche  ed  i  corrispondenti
importi.  Resta  precluso  l'utilizzo  degli  stanziamenti  di  conto
capitale per finanziare spese correnti. A decorrere dall'anno 2011 e'
disposta la riduzione  lineare  del  10  per  cento  delle  dotazioni
finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle  spese
rimodulabili di cui all'articolo  21,  comma  5,  lettera  b),  della
citata legge n. 196 del 2009, delle  missioni  di  spesa  di  ciascun
Ministero, per gli  importi  indicati  nell'Allegato  1  al  presente
decreto. Dalle predette riduzioni sono  esclusi  il  fondo  ordinario
delle universita', nonche' le risorse destinate all'informatica, alla
ricerca e al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui  redditi
delle persone fisiche. Le medesime riduzioni sono  comprensive  degli
effetti  di  contenimento  della  spesa  dei   Ministeri,   derivanti
dall'applicazione dell'articolo  6,  e  degli  Organi  costituzionali
fatto salvo quanto previsto dell'articolo 5, comma 1, primo  periodo.
(( Dato il vincolo europeo alla stabilizzazione della spesa pubblica,
nel  caso  in  cui  gli  effetti  finanziari  previsti  in  relazione
all'articolo 9 risultassero,  per  qualsiasi  motivo,  conseguiti  in
misura inferiore  a  quella  prevista,  con  decreto  di  natura  non
regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri,  da  emanare
su proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa
deliberazione  del  Consiglio  dei   Ministri,   e'   disposta,   con
riferimento alle missioni di spesa  dei  Ministeri  interessati,  una
ulteriore riduzione lineare delle dotazioni  finanziarie  di  cui  al
quarto  periodo  del  presente  comma  sino  alla  concorrenza  dello
scostamento finanziario riscontrato. )) 
                               Art. 3 
 
 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Banca d'Italia - riduzioni di
                                spesa 
 
  1. Oltre alle riduzioni di spesa derivanti dalle  disposizioni  del
presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri procede ai
seguenti ulteriori interventi sul bilancio 2010: 
    a) eliminazioni  di  posti  negli  organici  dirigenziali,  oltre
quelli gia'  previsti  da  norme  vigenti,  complessivamente  con  un
risparmio non inferiore a 7 milioni di euro; 
    b) contenimento dei (( budget )) per le strutture di missione per
un importo non inferiore a 3 milioni di euro; 
    c) riduzione degli stanziamenti  per  le  politiche  dei  singoli
Ministri  senza  portafoglio  e  Sottosegretari,  con  un   risparmio
complessivo non inferiore a 50 milioni di euro. 
  2. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa previste dal comma
1 sono versate all'entrata dal bilancio dello Stato. 
  3.  La  Banca  d'Italia  tiene  conto,  nell'ambito   del   proprio
ordinamento, dei principi di contenimento della spesa per il triennio
2011-2013 contenuti nel presente titolo. 
                               Art. 4 
 
 
Modernizzazione   dei   pagamenti    effettuati    dalle    Pubbliche
                           Amministrazioni 
 
  1. Ai fini di favorire ulteriore efficienza  nei  pagamenti  e  nei
rimborsi  dei  tributi  effettuati  da  parte  di  enti  e  pubbliche
amministrazioni a cittadini e utenti, il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale  per
pagamenti su carte elettroniche  istituzionali,  inclusa  la  tessera
sanitaria. 
  2. Ai fini dell'attuazione  del  presente  articolo,  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, con propri provvedimenti: 
    a) individua gli (( standard )) tecnici del servizio di pagamento
e le modalita' con cui i  soggetti  pubblici  distributori  di  carte
elettroniche istituzionali possono avvalersene; 
    b) individua il soggetto gestore del servizio, selezionato  sulla
base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio  offerto  ai
cittadini; 
    c) disciplina le modalita' di utilizzo del servizio da parte  dei
soggetti pubblici, anche  diversi  dal  soggetto  distributore  delle
carte, che intendono offrire  ai  propri  utenti  tale  modalita'  di
erogazione di pagamenti; 
    d)  stabilisce  ((  nel  20  per  cento  delle   commissioni   di
interscambio conseguite dal gestore del  servizio  per  ))  pagamenti
diretti effettuati dai cittadini tramite le carte il canone a  carico
del gestore finanziario del servizio; 
    e) disciplina  le  modalita'  di  certificazione  degli  avvenuti
pagamenti; 
    f) stabilisce le modalita' di monitoraggio  del  servizio  e  dei
flussi di pagamento. 
  3. Il corrispettivo di cui al  comma  2,  lettera  d),  e'  versato
all'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere  riassegnato,  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  tra  i  soggetti
pubblici distributori delle carte elettroniche, i  soggetti  pubblici
erogatore dei pagamenti e lo stesso Ministero dell'economia  e  delle
finanze. 
  4. Per le spese attuative di cui al presente articolo  si  provvede
nei limiti delle  entrate  di  cui  al  comma  3,  con  la  quota  di
competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  (( 4-bis. Per le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma  197,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non si applicano,  a  decorrere
dal 1o gennaio 2011, le disposizioni  di  cui  all'articolo  383  del
regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. 
  4-ter. Al fine di armonizzare le disposizioni di  cui  all'articolo
2, comma 197, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,  con  i  nuovi
criteri indicati dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, dal 1o gennaio
2011  le  competenze  fisse  ed   accessorie   al   personale   delle
amministrazioni centrali dello Stato sono  imputate  alla  competenza
del  bilancio  dell'anno  finanziario  in  cui  vengono  disposti   i
pagamenti e le eventuali somme rimaste da pagare alla  fine  di  ogni
esercizio relativamente  alle  competenze  accessorie,  sono  versate
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate  ai
competenti capitoli/piani gestionali dell'esercizio successivo. 
  4-quater. I pagamenti delle retribuzioni fisse  ed  accessorie  dei
pubblici dipendenti, effettuati  mediante  utilizzo  delle  procedure
informatiche e  dei  servizi  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale  e
dei servizi, sono  emessi  con  il  solo  riferimento  ai  pertinenti
capitoli di bilancio e  successivamente,  a  pagamento  avvenuto,  ne
viene disposta  l'imputazione  agli  specifici  articoli  in  cui  si
ripartisce il capitolo medesimo. Sono riportati nell'elenco  previsto
dall'articolo 26, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  i
capitoli con l'indicazione dei soli articoli relativi alle competenze
fisse. Non possono essere disposte  variazioni  compensative  tra  le
dotazioni degli articoli di cui al citato elenco e gli altri articoli
in cui si ripartisce il capitolo. 
  4-quinquies. Gli importi relativi  ai  pagamenti  delle  competenze
fisse ed accessorie disposti attraverso le procedure  informatiche  e
dei  servizi  del  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze   -
Dipartimento  dell'Amministrazione  generale  del  personale  e   dei
servizi, e non andati a  buon  fine,  sono  versati  dalla  tesoreria
statale all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione  allo  specifico  piano  gestionale   dei   pertinenti
capitoli  di  spesa,  al  fine  della  riemissione  con  le  medesime
modalita' dei titoli originari. Le procedure di rinnovo dei pagamenti
sono stabilite con il decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze di natura non regolamentare di cui all'articolo 2, comma 197,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
  4-sexies. All'inizio di ogni anno, le  amministrazioni  di  cui  al
comma 4-bis stabiliscono, con decreto del  Ministro  competente,  una
dotazione finanziaria per ogni struttura periferica,  sia  decentrata
che delegata, a valere sugli stanziamenti concernenti  le  competenze
accessorie al personale, entro i cui  limiti  le  medesime  strutture
periferiche programmano le attivita'.  La  predetta  dotazione  viene
successivamente  definita,  nel  rispetto  dei  citati   limiti,   in
relazione ai criteri stabiliti dagli accordi sindacali intervenuti in
sede di contrattazione collettiva integrativa. 
  4-septies. Ai fini dell'applicazione dell'articolo  2,  comma  197,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, a modifica di  quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  il
pagamento  delle  competenze  accessorie   spettanti   al   personale
scolastico e' effettuato mediante ordini collettivi di  pagamento  di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31  ottobre
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002
ed e' disposto congiuntamente al pagamento  delle  competenze  fisse,
fatta  eccezione  per  il  personale  supplente  breve  nominato  dai
dirigenti scolastici, le cui competenze fisse, all'infuori  dei  casi
di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 7  settembre  2007,
n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  ottobre  2007,
n. 176, continuano ad  essere  pagate  a  carico  dei  bilanci  delle
scuole. 
  4-octies.    Con    decreto    del    Ministro     dell'istruzione,
dell'universita' e della  ricerca,  all'inizio  di  ogni  anno  viene
stabilita  per  ciascuna   istituzione   scolastica   una   dotazione
finanziaria a valere sugli  stanziamenti  concernenti  le  competenze
accessorie dovute al personale di cui al comma 4-septies ed  iscritti
nello   stato   di   previsione   del   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, entro  i  cui  limiti  le  medesime
istituzioni  programmano  le  conseguenti  attivita'.   La   predetta
dotazione viene successivamente definita, nel rispetto  dei  predetti
limiti, in relazione ai criteri  stabiliti  dagli  accordi  sindacali
intervenuti in sede di contrattazione collettiva integrativa. 
  4-novies.    Con    decreto    del    Ministro     dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  potranno  essere  disposte  eventuali
modifiche al regolamento riguardante  le  istruzioni  generali  sulla
gestione amministrativa-contabile delle  istituzioni  scolastiche,  a
seguito delle disposizioni introdotte dai commi 4-septies e  4-octies
del presente articolo. 
  4-decies. Le maggiori  entrate  derivanti  dai  commi  da  4-bis  a
4-novies, al netto di quanto previsto all'articolo 55,  comma  7-bis,
lettera c), concorrono a  costituire  la  dotazione  finanziaria  nei
limiti della quale sono attuate le disposizioni di  cui  all'articolo
42. )) 
Capo II 

Riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi 

                               Art. 5 
 
 
Economie negli Organi costituzionali, di  governo  e  negli  apparati
                              politici 
 
  1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013, gli importi corrispondenti  alle
riduzioni di spesa che, anche con riferimento alle  spese  di  natura
amministrativa e per il personale, saranno  autonomamente  deliberate
entro il 31 dicembre 2010, con le modalita' previste  dai  rispettivi
ordinamenti dalla  Presidenza  della  Repubblica,  dal  Senato  della
Repubblica, dalla Camera dei deputati e  dalla  Corte  Costituzionale
sono versati al bilancio dello Stato per essere rassegnati  al  Fondo
per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al D.P.R.  30  dicembre
2003,  n.  398.  Al  medesimo  Fondo  sono  riassegnati  gli  importi
corrispondenti alle riduzioni di spesa che verranno deliberate  dalle
Regioni,  con  riferimento  ai  trattamenti  economici  degli  organi
indicati nell'art. 121 della Costituzione. 
  2.  A  decorrere  dal  1  gennaio  2011  il  trattamento  economico
complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non  siano
membri del Parlamento  nazionale,  previsto  dall'articolo  2,  primo
comma, della legge 8 aprile 1952, n.  212,  e'  ridotto  del  10  per
cento. 
  3. A decorrere dal 1o gennaio 2011 i compensi  dei  componenti  gli
organi di autogoverno della magistratura  ordinaria,  amministrativa,
contabile, tributaria,  militare,  e  dei  componenti  del  Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) sono ridotti del  10  per
cento rispetto all'importo complessivo erogato nel corso del 2009. La
riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.  Per
i gettoni di presenza si applica quanto previsto dall'art.  6,  comma
1, primo periodo. 
  4. A decorrere dal primo rinnovo del Senato della Repubblica, della
Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli  regionali
successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento,
l'importo di un euro previsto dall'art. 1,  comma  5  primo  periodo,
della legge 3 giugno 1999, n. 157, e' ridotto del 10 per cento ed  e'
abrogato il quarto periodo del comma 6 del citato articolo 1. 
  5. Ferme le incompatibilita' previste dalla normativa vigente,  nei
confronti  dei  titolari  di  cariche  elettive,  lo  svolgimento  di
qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni  di  cui
al comma 3 dell'articolo 1 della  legge  31  dicembre  2009  n.  196,
inclusa la partecipazione ad organi  collegiali  di  qualsiasi  tipo,
puo' dar luogo esclusivamente  al  rimborso  delle  spese  sostenute;
eventuali gettoni di presenza non possono superare  l'importo  di  30
euro a seduta. 
  6. All'articolo 82 del testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento
degli enti locali di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
267, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  " 2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto  ((  di  ))
percepire, nei limiti fissati dal presente capo,  ((  un  gettone  di
presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. )) In nessun
caso l'ammontare percepito  nell'ambito  di  ((  un  ))  mese  da  un
consigliere  puo'  superare  l'importo  pari  ad  un  ((  quarto   ))
dell'indennita' massima prevista (( per il ))  rispettivo  sindaco  o
presidente in base al decreto di cui al comma 8.  Nessuna  indennita'
e'  dovuta  ai  consiglieri  circoscrizionali  ((  ad  eccezione  dei
consiglieri circoscrizionali delle citta' metropolitane per  i  quali
l'ammontare del gettone di presenza non puo' superare l'importo  pari
ad un quarto dell'indennita' prevista per il rispettivo  presidente";
)) 
    b) al comma 8: 
      1) e' soppressa la lettera e); 
  7. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai
sensi  dell'articolo  82,  comma  8,  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennita' gia' determinate ai
sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo
non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento  per
i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con
popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per
cento per i comuni  con  popolazione  ((  tra  15.001  e  ))  250.000
abitanti e per le province con popolazione tra ((  500.001  ))  e  un
milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento  per  i
restanti  comuni  e  per   le   restanti   province.   Sono   esclusi
dall'applicazione della presente disposizione i comuni  con  meno  di
1000 abitanti.  Con  il  medesimo  decreto  e'  determinato  altresi'
l'importo (( del gettone di presenza )) di cui al comma 2 del  citato
articolo  82,   come   modificato   dal   presente   articolo.   Agli
amministratori di comunita' montane e di unioni di comuni e  comunque
di (( forme associative di enti  locali  ))  aventi  per  oggetto  la
gestione  di  servizi  e  funzioni  pubbliche  non   possono   essere
attribuite  retribuzioni,  gettoni,  indennita'   o   emolumenti   in
qualsiasi forma siano essi percepiti. 
  8. All'articolo 83 del testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento
degli enti locali di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
267, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, (( dopo )) le parole: "i gettoni di presenza" sono
inserite le seguenti: "o altro emolumento comunque denominato"; 
    b) al comma 2 sono soppresse le parole: ", tranne  quello  dovuto
per spese di indennita' di missione,". 
  9. All'articolo 84 del testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento
degli enti locali di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
267, al comma 1: 
    a) le parole: " sono dovuti " sono sostituite dalle  seguenti:  "
e' dovuto "; 
    b) sono soppresse le parole: " , nonche' un  rimborso  forfetario
onnicomprensivo per le altre spese, ". 
  10. (( (Soppresso) )) 
  11. Chi e' eletto o  nominato  in  organi  appartenenti  a  diversi
livelli  di  governo  non  puo'  comunque  ricevere  piu'  di  ((  un
emolumento, comunque denominato, )) a sua scelta. 
                               Art. 6 
 
 
          Riduzione dei costi degli apparati amministrativi 
 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, la partecipazione agli organi collegiali di cui all'articolo
68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'  onorifica;  essa
puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese  sostenute  ove
previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di  presenza  non
possono superare l'importo  di  30  euro  a  seduta  giornaliera.  La
disposizione di cui al  presente  comma  non  si  applica  agli  alle
commissioni  che  svolgono  funzioni  giurisdizionali,  agli   organi
previsti per legge che operano presso il  Ministero  per  l'ambiente,
alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera  a),
del decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  ed  al  consiglio
tecnico scientifico di cui all'art. 7 (( del decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 )) gennaio 2008, n. 43, (( alla  Commissione  per
l'esame delle  istanze  di  indennizzi  e  contributi  relative  alle
perdite subite dai  cittadini  italiani  nei  territori  ceduti  alla
Jugoslavia, nella ZonaBdell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex
Colonie ed in altri Paesi, istituita dall'articolo 2 del  regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,  n.
114,  al  Comitato  di  consulenza  globale  e  di  garanzia  per  le
privatizzazioni di cui ai decreti del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 30 giugno 1993 e 4 maggio 2007 nonche' alla  Commissione  di
cui all'articolo  1,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. )) 
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
la partecipazione agli organi collegiali, anche  di  amministrazione,
degli enti, che comunque ricevono contributi a carico  delle  finanze
pubbliche, nonche' la titolarita' di  organi  dei  predetti  enti  e'
onorifica; essa puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese
sostenute ove previsto dalla normativa vigente;  qualora  siano  gia'
previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo  di  30
euro a seduta giornaliera.  La  violazione  di  quanto  previsto  dal
presente comma determina responsabilita' erariale e gli atti adottati
dagli organi degli enti e degli organismi pubblici  interessati  sono
nulli. Gli enti privati che non si adeguano  a  quanto  disposto  dal
presente  comma  non  possono   ricevere,   neanche   indirettamente,
contributi  o  utilita'  a  carico  delle  pubbliche  finanze,  salva
l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa,  del  5  per
mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.  La
disposizione del presente comma non si  applica  agli  enti  previsti
nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto
legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle universita', ((  enti  e
fondazioni di ricerca e  organismi  equiparati,  ))  alle  camere  di
commercio, agli enti del  servizio  sanitario  nazionale,  agli  enti
indicati nella  tabella  C  della  legge  finanziaria  ed  agli  enti
previdenziali  ed  assistenziali  nazionali,  ((  alle  ONLUS,   alle
associazioni di promozione  sociale,  agli  enti  pubblici  economici
individuati con decreto del Ministero dell'economia e  delle  finanze
su proposta del Ministero vigilante, nonche' alle societa'. )) 
  3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 58 della  legge
23 dicembre  2005  n.  266,  a  decorrere  dal  1o  gennaio  2011  le
indennita', i  compensi,  i  gettoni,  le  retribuzioni  o  le  altre
utilita'   comunque   denominate,   corrisposti    dalle    pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3  dell'articolo  1  della  legge  31
dicembre  2009  n.  196,  incluse  le  autorita'   indipendenti,   ai
componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di
amministrazione  e  organi  collegiali  comunque  denominati  ed   ai
titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte
del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla  data  del  30
aprile 2010. Sino al 31 dicembre  2013,  gli  emolumenti  di  cui  al
presente comma non possono superare gli importi risultanti alla  data
del 30 aprile 2010, come ridotti ai  sensi  del  presente  comma.  Le
disposizioni  del  presente  comma   si   applicano   ai   commissari
straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto
1988, n. 400 nonche' agli  altri  commissari  straordinari,  comunque
denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di
servizio. 
  4. All'articolo 62, del decreto del Presidente della Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "  Nei
casi di rilascio dell'autorizzazione (( del Consiglio dei Ministri ))
prevista  dal   presente   comma   l'incarico   si   intende   svolto
nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed
i  compensi  dovuti  dalla  societa'  o  dall'ente  sono  corrisposti
direttamente  alla  predetta  amministrazione  per  confluire   nelle
risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza
o del personale non dirigenziale. ". 
  La disposizione di cui al presente  comma  si  applica  anche  agli
incarichi in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
provvedimento. 
  5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, tutti  gli  enti
pubblici, anche  economici,  e  gli  organismi  pubblici,  anche  con
personalita' giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento
dei rispettivi statuti al fine di assicurare  che,  a  decorrere  dal
primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del  presente
decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non
gia'  costituiti  in  forma  monocratica,  nonche'  il  collegio  dei
revisori,   siano   costituiti   da   un   numero   non    superiore,
rispettivamente, a cinque e  a  tre  componenti.  In  ogni  caso,  le
Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento  della  relativa
disciplina  di  organizzazione,  mediante  i   regolamenti   di   cui
all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  con
riferimento a tutti gli enti ed  organismi  pubblici  rispettivamente
vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi  del
presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di  adeguamento
statutario o  di  organizzazione  previsti  dal  presente  comma  nei
termini indicati determina responsabilita' erariale e tutti gli  atti
adottati  dagli  organi  degli  enti  e  degli   organismi   pubblici
interessati sono nulli. Agli anti previdenziali nazionali si  applica
comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6. 
  6. Nelle societa' inserite nel conto  economico  consolidato  della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1  della  legge
31 dicembre  2009,  n.  196,  nonche'  nelle  societa'  possedute  ((
direttamente o indirettamente )) in misura totalitaria, alla data  di
entrata in vigore del presente  provvedimento  dalle  amministrazioni
pubbliche, il compenso (( di cui all'articolo 2389, primo comma,  del
codice  civile,  ))  dei   componenti   ((   degli   organi   ))   di
amministrazione e (( di quelli di controllo )) e' ridotto del 10  per
cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere
dalla prima scadenza del consiglio o  del  collegio  successiva  alla
data di entrata in vigore del presente provvedimento. La disposizione
di cui al presente comma non si applica alle societa'  quotate  ((  e
alle loro controllate. )) 
  7.  Al  fine  di  valorizzare  le  professionalita'  interne   alle
amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per  studi
ed incarichi di  consulenza,  inclusa  quella  relativa  a  studi  ed
incarichi di consulenza conferiti a  pubblici  dipendenti,  sostenuta
dalle pubbliche amministrazioni di cui al  comma  3  dell'articolo  1
della  legge  31  dicembre  2009  n.  196,   incluse   le   autorita'
indipendenti, escluse le universita', gli enti  e  le  fondazioni  di
ricerca e gli organismi equiparati (( nonche' gli incarichi di studio
e  consulenza  connessi  ai  processi  di  privatizzazione   e   alla
regolamentazione  del  settore  finanziario,  ))  non   puo'   essere
superiore al  20  per  cento  di  quella  sostenuta  nell'anno  2009.
L'affidamento di incarichi in  assenza  dei  presupposti  di  cui  al
presente  comma  costituisce  illecito   disciplinare   e   determina
responsabilita' erariale. (( Le disposizioni di cui al presente comma
non  si  applicano  alle  attivita'   sanitarie   connesse   con   il
reclutamento, l'avanzamento e l'impiego  del  personale  delle  Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei  vigili  del
fuoco. )) 
  8. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite
nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,  come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi
del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,
incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare  spese  per
relazioni   pubbliche,   convegni,   mostre,   pubblicita'    e    di
rappresentanza, per un ammontare superiore  al  20  per  cento  della
spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalita'. Al fine  di
ottimizzare la produttivita' del lavoro pubblico e di efficientare  i
servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere  dal  1o  luglio
2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e  feste  celebrative,
nonche' di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari,  da
parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie,  nonche'  da
parte degli enti e delle strutture da esse  vigilati  e'  subordinata
alla   preventiva    autorizzazione    del    Ministro    competente;
L'autorizzazione e' rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile
limitarsi alla pubblicazione, sul sito (( internet ))  istituzionale,
di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile  l'utilizzo,  per  le
medesime  finalita',  di  video/audio  conferenze  da  remoto,  anche
attraverso il sito (( internet )) istituzionale;  in  ogni  caso  gli
eventi autorizzati, che non devono  comportare  aumento  delle  spese
destinate in bilancio alle predette finalita', si devono svolgere  al
di fuori dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha
diritto  a  percepire  compensi  per  lavoro   straordinario   ovvero
indennita' a qualsiasi titolo. Per le  magistrature  e  le  autorita'
indipendenti,   fermo   il    rispetto    dei    limiti    anzidetti,
l'autorizzazione e' rilasciata, per le magistrature,  dai  rispettivi
organi di autogoverno e, per le autorita'  indipendenti,  dall'organo
di vertice. Le disposizioni del presente comma non  si  applicano  ai
convegni organizzati dalle  universita'  e  dagli  enti  di  ricerca,
nonche'   alle   mostre   realizzate,   nell'ambito    dell'attivita'
istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero  per  i  beni  e  le
attivita'  culturali  ed   agli   incontri   istituzionali   connessi
all'attivita' di organismi internazionali o comunitari, (( alle feste
nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle  istituzionali
delle Forze armate e delle Forze di polizia. )) 
  9. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite
nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,  come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi
del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,
incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare  spese  per
sponsorizzazioni. 
  10.  Resta  ferma  la   possibilita'   di   effettuare   variazioni
compensative tra le spese di cui ai commi 7  e  8  con  le  modalita'
previste dall'articolo 14 del decreto-legge  2  luglio  2007,  n.  81
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127. 
  11. Le societa', inserite nel  conto  economico  consolidato  della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione  di
spesa per studi e  consulenze,  per  relazioni  pubbliche,  convegni,
mostre e pubblicita', nonche' per  sponsorizzazioni,  desumibile  dai
precedenti commi 7, 8 e 9.  In  sede  di  rinnovo  dei  contratti  di
servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della
disposizione di cui al primo periodo del presente comma.  I  soggetti
che esercitano i poteri  dell'azionista  garantiscono  che,  all'atto
dell'approvazione  del  bilancio,  sia  comunque   distribuito,   ove
possibile, un  dividendo  corrispondente  al  relativo  risparmio  di
spesa. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata  per  relazioni
pubbliche,   convegni,   mostre   e    pubblicita',    nonche'    per
sponsorizzazioni, e' attestata con apposita relazione  sottoposta  al
controllo del collegio sindacale. 
  12.  A  decorrere  dall'anno  2011  le  amministrazioni   pubbliche
inserite   nel   conto   economico   consolidato    della    pubblica
amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto   nazionale   di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196,  incluse  le  autorita'  indipendenti,  non
possono  effettuare  spese  per  missioni,  anche   all'estero,   con
esclusione delle missioni internazionali di pace  e  ((  delle  Forze
armate, )) delle missioni delle forze di polizia  e  dei  vigili  del
fuoco, del personale di magistratura, nonche' di quelle  strettamente
connesse  ad  accordi  internazionali   ovvero   indispensabili   per
assicurare la partecipazione  a  riunioni  presso  enti  e  organismi
internazionali o comunitari, nonche'  con  investitori  istituzionali
necessari  alla  gestione  del  debito  pubblico,  per  un  ammontare
superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno  2009.  Gli
atti e i contratti posti in essere in violazione  della  disposizione
contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito
disciplinare e determinano responsabilita'  erariale.  Il  limite  di
spesa stabilito dal presente  comma  puo'  essere  superato  in  casi
eccezionali, previa adozione di un  motivato  provvedimento  adottato
dall'organo   di   vertice   dell'amministrazione,   da    comunicare
preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di  revisione
dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per
lo svolgimento di  compiti  ispettivi.  A  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto  le  diarie  per  le  missioni
all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge  4  luglio  2006,  n-
223, convertito con legge 4  agosto  2006,  n.  248,  non  sono  piu'
dovute; la predetta disposizione non  si  applica  alle  missioni  ((
internazionali )) di pace (( e a  quelle  comunque  effettuate  dalle
Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili
del fuoco. )) 
  Con decreto del Ministero degli affari esteri di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le misure  e
i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio  per
il personale inviato all'estero. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge  18  dicembre
1973, n. 836 e 8 della legge  26  luglio  1978,  n.  417  e  relative
disposizioni  di  attuazione,   non   si   applicano   al   personale
contrattualizzato di cui al d. lgs. 165 del 2001 e cessano  di  avere
effetto  eventuali  analoghe  disposizioni  contenute  nei  contratti
collettive. 
  13. A decorrere dall'anno  2011  la  spesa  annua  sostenuta  dalle
amministrazioni pubbliche inserite nel  conto  economico  consolidato
della  pubblica  amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo  1
della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  incluse   le   autorita'
indipendenti, per attivita' (( esclusivamente )) di  formazione  deve
essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta  nell'anno
2009.   Le   predette   amministrazioni   svolgono   prioritariamente
l'attivita' di formazione tramite la Scuola superiore della  pubblica
amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione.  Gli
atti e i contratti posti in essere in violazione  della  disposizione
contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito
disciplinare e determinano responsabilita' erariale. La  disposizione
di cui al presente comma non si applica all'attivita'  di  formazione
effettuata dalle Forze armate, (( dal Corpo nazionale dei vigili  del
fuoco )) e dalle Forze di  Polizia  tramite  i  propri  organismi  di
formazione. 
  14.  A  decorrere  dall'anno  2011,  le  amministrazioni  pubbliche
inserite   nel   conto   economico   consolidato    della    pubblica
amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto   nazionale   di
statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge  31
dicembre (( 2009 )), n. 196, incluse le autorita'  indipendenti,  non
possono effettuare spese di  ammontare  superiore  all'80  per  cento
della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione,
il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonche' per  l'acquisto  di
buoni taxi; il predetto limite puo' essere derogato, per il solo anno
2011, esclusivamente per effetto di  contratti  pluriennali  gia'  in
essere. La predetta disposizione  non  si  applica  alle  autovetture
utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per  i  servizi
istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. 
  15. All'art. 41, comma 16-quinquies, del decreto-legge 30  dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2009, n. 14,  in  fine,  sono  aggiunti  i  seguenti  periodi:  "  Il
corrispettivo previsto dal presente comma  e'  versato  entro  il  31
ottobre 2010 all'entrata del bilancio dello Stato ". 
  16. A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto-legge il Comitato per l'intervento nella Sir e in settori  ad
alta tecnologia, istituito con decreto-legge 9 luglio 1980,  n.  301,
d.p.c.m. 5 settembre 1980  e  legge  28  ottobre  1980,  n.  687,  e'
soppresso e cessa ogni sua funzione, fatto salvo  l'assolvimento  dei
compiti di  seguito  indicati.  A  valere  sulle  disponibilita'  del
soppresso Comitato per l'intervento nella Sir e in  settori  ad  alta
tecnologia, la societa'  trasferitaria  di  seguito  indicata  versa,
entro il 15 dicembre 2010, all'entrata del bilancio  dello  Stato  la
somma di euro 200.000.000. Il residuo  patrimonio  del  Comitato  per
l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, con ogni  sua
attivita', passivita' e rapporto, ivi incluse le partecipazioni nella
Ristrutturazione  Elettronica  REL  s.p.a.  in  liquidazione  e   nel
Consorzio Bancario Sir s.p.a. in  liquidazione,  e'  trasferito  alla
Societa'  Fintecna  s.p.a.  o  a   Societa'   da   essa   interamente
controllata, sulla base del rendiconto finale delle attivita' e della
situazione economico-patrimoniale aggiornata alla medesima  data,  da
redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dall'entrata in vigore
del  presente  decreto-legge.   Detto   patrimonio   costituisce   un
patrimonio   separato   dal   residuo   patrimonio   della   societa'
trasferitaria,  la  quale  pertanto  non  risponde  con  il   proprio
patrimonio dei debiti e degli oneri del patrimonio del  Comitato  per
l'intervento nella Sir ed in  settori  ad  alta  tecnologia  ad  essa
trasferito. La societa' trasferitaria subentra nei processi attivi  e
passivi nei quali e' parte il Comitato per l'intervento nella  Sir  e
in  settori  ad  alta  tecnologia,  senza   che   si   faccia   luogo
all'interruzione dei processi. Un collegio di  tre  periti  verifica,
entro 90 giorni dalla data  di  consegna  della  predetta  situazione
economico-patrimoniale, tale  situazione  e  predispone,  sulla  base
della stessa, una  valutazione  estimativa  dell'esito  finale  della
liquidazione del patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei
periti sono designati uno dalla societa' trasferitaria, uno  d'intesa
tra Ministero dell'Economia  e  delle  Finanze  e  i  componenti  del
soppresso  Comitato  e  il  presidente  e'   scelto   dal   Ministero
dell'economia e delle finanze.  La  valutazione  deve,  fra  l'altro,
tenere  conto  di  tutti  i  costi  e  gli  oneri  necessari  per  la
liquidazione  del  patrimonio  trasferito,  ivi  compresi  quelli  di
funzionamento,  nonche'  dell'ammontare  del  compenso  dei   periti,
individuando  altresi'  il  fabbisogno  finanziario  stimato  per  la
liquidazione  stessa.  Il  valore  stimato  dell'esito  finale  della
liquidazione costituisce il corrispettivo per  il  trasferimento  del
patrimonio,  che  e'  corrisposto  dalla  societa'  trasferitaria  al
Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'ammontare del compenso del
collegio  di  periti  e'  determinato  con   decreto   dal   Ministro
dell'Economia e delle Finanze.  Al  termine  della  liquidazione  del
patrimonio trasferito, il collegio dei periti  determina  l'eventuale
maggiore importo risultante dalla differenza  fra  l'esito  economico
effettivo  consuntivato  alla  chiusura  della  liquidazione  ed   il
corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo  il  70%  e'
attribuito al Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze  ((  ed  e'
versato all'entrata del bilancio dello Stato per  essere  riassegnato
al fondo ammortamento dei titoli di Stato )) e la residua  quota  del
30% e' di competenza della  societa'  trasferitaria  in  ragione  del
migliore risultato conseguito nella liquidazione. 
  17. Alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  i
liquidatori delle societa' Ristrutturazione Elettronica REL s.p.a. in
liquidazione, del Consorzio Bancario Sir  s.p.a.  in  liquidazione  e
della Societa' Iniziative e Sviluppo di Attivita' Industr iali - Isai
s.p.a. in liquidazione, decadono dalle loro funzioni e la funzione di
liquidatore di dette societa' e' assunta dalla societa' trasferitaria
di cui al comma 16. Sono abrogati i commi 5 e 7  dell'art.  33  della
legge 17 maggio 1999, n. 144. 
  18. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi  16  e  17
sono esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa,  obbligo
e onere tributario comunque inteso o  denominato.  Si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 488  a  495  e
497 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  19. Al fine del perseguimento  di  una  maggiore  efficienza  delle
societa' pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e  comunitari
in termini di economicita' e di concorrenza,  le  amministrazioni  di
cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,
non possono, salvo quanto  previsto  dall'art.  2447  codice  civile,
effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari,  aperture
di  credito,  ne'  rilasciare  garanzie  a  favore   delle   societa'
partecipate non quotate che  abbiano  registrato,  per  tre  esercizi
consecutivi, perdite  di  esercizio  ovvero  che  abbiano  utilizzato
riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.
Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle societa' di cui  al
primo periodo a fronte di convenzioni, contratti  di  servizio  o  di
programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico  interesse
ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine  di  salvaguardare
la continuita' nella prestazione di servizi di pubblico interesse,  a
fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico
e la sanita', su richiesta  della  amministrazione  interessata,  con
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  adottato  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con
gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della  Corte
dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al  primo
periodo del presente comma. 
  20. Le disposizioni del presente articolo non si applicano  in  via
diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio
sanitario  nazionale,  per  i  quali  costituiscono  disposizioni  di
principio  ai  fini  del  coordinamento  della  finanza  pubblica.  A
decorrere dal 2011, una quota pari al 10 per cento dei  trasferimenti
erariali di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a favore
delle  regioni  a  statuto  ordinario  e'  accantonata   per   essere
successivamente  svincolata  e  destinata  alle  regioni  a   statuto
ordinario  che  hanno  attuato  quanto  stabilito  dall'art.  3   del
decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con  legge  26  marzo
2010, n. 42 e che aderiscono volontariamente alle regole previste dal
presente articolo.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la  Conferenza  Stato
Regioni, sono stabiliti modalita', tempi e criteri  per  l'attuazione
del presente comma.  ((  Ai  lavori  della  Conferenza  Stato-Regioni
partecipano due rappresentanti delle Assemblee legislative  regionali
designati  d'intesa  tra  loro  nell'ambito  della   Conferenza   dei
Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali  e  delle  province
autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio  2005,
n. 11. )) 
  21. Le somme  provenienti  dalle  riduzioni  di  spesa  di  cui  al
presente articolo, con esclusione di quelle di cui al  primo  periodo
del  comma  6,  sono  versate  annualmente   dagli   enti   e   dalle
amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito  capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato.  La  disposizione  di  cui  al
primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli  enti,  di
competenza regionale  o  delle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. 
  (( 21-bis. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  non  si
applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994,  n.
509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. 
  21-ter.  Il  Ministro  della  difesa,  compatibilmente  con  quanto
statuito  in  sede  contrattuale  ovvero  di  accordi  internazionali
comunque denominati in materia di programmi militari di investimento,
puo' autorizzare il differimento del piano di consegna  dei  relativi
mezzi e sistemi d'arma, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
finanza pubblica. 
  21-quater.  Con  decreto  del  Ministero  della  difesa,   adottato
d'intesa con l'Agenzia del demanio,  sentito  il  Consiglio  centrale
della rappresentanza militare, si provvede alla  rideterminazione,  a
decorrere dal 1o gennaio 2011, del canone di occupazione dovuto dagli
utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio  del
Ministero della difesa, fermo restando per l'occupante  l'obbligo  di
rilascio entro il termine fissato dall'Amministrazione, anche  se  in
regime di proroga, sulla base  dei  prezzi  di  mercato,  ovvero,  in
mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia  del
territorio,   del   reddito    dell'occupante    e    della    durata
dell'occupazione.  Le  maggiorazioni  del  canone   derivanti   dalla
rideterminazione prevista dal presente comma affluiscono ad  apposito
capitolo  dell'entrata  del  bilancio   dello   Stato,   per   essere
riassegnate per le esigenze del Ministero della difesa. 
  21-quinquies.  Con  decreto  di  natura   non   regolamentare   del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  della
giustizia e dell'interno, da emanare entro trenta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono dettate  specifiche  disposizioni  per  disciplinare  termini  e
modalita' per la vendita dei titoli sequestrati di cui all'articolo 2
del  decreto-legge  16  settembre  2008,  n.  143,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, in modo tale  da
garantire  la  massima  celerita'   del   versamento   del   ricavato
dell'alienazione al Fondo unico giustizia, che deve avvenire comunque
entro dieci giorni dalla notifica  del  provvedimento  di  sequestro,
nonche' la restituzione all'avente diritto, in caso di  dissequestro,
esclusivamente del ricavato  dell'alienazione,  in  ogni  caso  fermi
restando i limiti di cui al citato articolo 2  del  decreto-legge  16
settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2008, n. 181, entro i quali e' possibile l'utilizzo di  beni
e valori sequestrati. 
  21-sexies. Per il triennio 2011-2013, ferme restando  le  dotazioni
previste dalla legge 23 dicembre 2009, n. 192, le Agenzie fiscali  di
cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono  assolvere
alle disposizioni del presente articolo, del successivo  articolo  8,
comma 1, primo periodo, nonche' alle disposizioni vigenti in  materia
di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo  effettuando
un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello  Stato  pari
all'1 per cento delle dotazioni previste  sui  capitoli  relativi  ai
costi di funzionamento stabilite con la citata legge. Si applicano in
ogni caso alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui al comma 3  del
presente articolo, nonche' le disposizioni  di  cui  all'articolo  1,
comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 2, comma
589, e all'articolo 3, commi 18, 54 e 59,  della  legge  24  dicembre
2007, n. 244, all'articolo 27, comma 2, e all'articolo 48,  comma  1,
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le predette Agenzie
possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi  dell'articolo  19,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenendo conto
delle proprie  peculiarita'  e  della  necessita'  di  garantire  gli
obiettivi di gettito fissati annualmente. Le medesime Agenzie possono
conferire incarichi dirigenziali ai  sensi  dell'articolo  19,  comma
5-bis, del citato  decreto  legislativo  n.  165  del  2001  anche  a
soggetti appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli  avvocati  e
procuratori dello Stato previo collocamento fuori  ruolo,  comando  o
analogo  provvedimento   secondo   i   rispettivi   ordinamenti.   Il
conferimento  di  incarichi   eventualmente   eccedenti   le   misure
percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6,  e'  disposto
nei limiti delle facolta' assunzionali a  tempo  indeterminato  delle
singole Agenzie. 
  21-septies. All'articolo 17, comma 3, del  decreto  legislativo  31
dicembre 1992, n. 545, la parola: " immediatamente " e' soppressa. )) 
                               Art. 7 
 
 
    Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; 
              riduzione dei contributi a favore di enti 
 
  1. Con effetto  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto-legge, al fine di  assicurare  la  piena  integrazione  delle
funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro  e
il coordinamento stabile delle attivita'  previste  dall'articolo  9,
comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81,  ottimizzando
le risorse ed evitando duplicazioni di attivita', l'IPSEMA e l'ISPESL
sono soppressi e le  relative  funzioni  sono  attribuite  all'INAIL,
sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali e del Ministero della salute;  l'INAIL  succede  in  tutti  i
rapporti attivi e passivi. 
  2. Al fine di assicurare la piena integrazione  delle  funzioni  in
materia di  previdenza  e  assistenza,  ottimizzando  le  risorse  ed
evitando duplicazioni di attivita', l'IPOST e' soppresso. 
  3. Le funzioni dell'IPOST sono trasferite all'INPS, sottoposto alla
vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;  l'INPS
succede in tutti i rapporti attivi e passivi. 
  (( 3-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto, al fine di assicurare  la  piena
integrazione delle funzioni in materia di  previdenza  e  assistenza,
l'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM), istituito  in  base
al decreto legislativo del Capo provvisorio dello  Stato  21  ottobre
1947, n. 1346, ratificato  dalla  legge  21  marzo  1953,  n.  90,  e
successive modificazioni, e' soppresso e le  relative  funzioni  sono
attribuite all'INPDAP che  succede  in  tutti  i  rapporti  attivi  e
passivi. )) 
  4. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del  lavoro
e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze (( e con il Ministro per la pubblica amministrazione  e
l'innovazione,  ))  nonche',  per  quanto  concerne  la  soppressione
dell'ISPELS,  con  il  Ministro  della  salute,  da  adottarsi  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto
(( ovvero, per l'ENAM, di concerto con il  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ))
sono trasferite le risorse strumentali,  umane  e  finanziarie  degli
enti soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci  di  chiusura
delle relative gestioni alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto-legge (( ovvero, per l'ENAM, alla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto. )) 
  5. Le dotazioni organiche dell'Inps e dell'Inail sono  incrementate
di un numero pari alle unita' di personale  di  ruolo  trasferite  in
servizio presso gli enti soppressi. In attesa della  definizione  dei
comparti di contrattazione in applicazione dell'articolo 40, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  come  modificato  dal
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale  transitato
dall'Ispels  continua  ad  applicarsi  il  trattamento  giuridico  ed
economico  previsto  dalla  contrattazione  collettiva  del  comparto
ricerca  e  dell'area  VII.  Nell'ambito  del   nuovo   comparto   di
contrattazione di riferimento per gli enti pubblici non economici  da
definire in applicazione del menzionato articolo 40,  comma  2,  puo'
essere   prevista   un'apposita   sezione   contrattuale    per    le
professionalita' impiegate in  attivita'  di  ricerca  scientifica  e
tecnologica. Per i restanti rapporti  di  lavoro,  l'INPS  e  l'INAIL
subentrano nella titolarita' dei relativi rapporti. 
  6. I posti corrispondenti all'incarico di  componente  dei  Collegi
dei sindaci, in posizione di fuori ruolo istituzionale, soppressi  ai
sensi dei commi precedenti, sono  trasformati  in  posti  di  livello
dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali  e  del  Ministero
dell'economia e delle finanze,  nell'ambito  del  Dipartimento  della
Ragioneria  Generale  dello  Stato,  Gli  incarichi  dirigenziali  di
livello generale conferiti presso i  collegi  dei  sindaci  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994,  n.
479, riferiti a posizioni soppresse per effetto dei commi precedenti,
cessano dalla data di adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4
e ai dirigenti ai quali non sia  riattribuito  il  medesimo  incarico
presso il Collegio dei sindaci degli enti  riordinati  ai  sensi  del
presente articolo e' conferito dall'Amministrazione  di  appartenenza
un incarico di livello dirigenziale generale. 
  7. All'art. 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 2 e' sostituito  dal  seguente:  "Sono  organi  degli
Enti: a) il presidente; b) il consiglio di indirizzo e vigilanza;  c)
il collegio dei sindaci; d) il direttore generale"; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: " Il presidente  ha  la
rappresentanza legale dell'Istituto, puo' assistere alle  sedute  del
consiglio di indirizzo e vigilanza ed e' scelto in base a criteri  di
alta professionalita', di  capacita'  manageriale  e  di  qualificata
esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore  operativo
dell'Ente. E' nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978,  n.  14,
con la procedura di cui all'art. 3 della legge  23  agosto  1988,  n.
400; la deliberazione del  Consiglio  dei  Ministri  e'  adottata  su
proposta del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto   con   il   Ministro   dell'economia   e   delle   finanze.
Contestualmente alla richiesta  di  parere  prevista  dalle  predette
disposizioni, si provvede ad  acquisire  l'intesa  del  consiglio  di
indirizzo e vigilanza dell'Ente, che deve intervenire nel termine  di
trenta giorni. (( In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro
tale termine, il Consiglio dei Ministri puo' comunque procedere  alla
nomina con provvedimento motivato"; )) 
    c) al comma 4, dopo il primo periodo e' aggiunto il  seguente:  "
Almeno trenta giorni prima della naturale scadenza ovvero entro dieci
giorni dall'anticipata cessazione del  presidente,  il  consiglio  di
indirizzo  e  vigilanza  informa  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali  affinche'  si  proceda  alla  nomina  del   nuovo
titolare"; 
    d) al comma 5, primo e secondo periodo, le parole  "il  consiglio
di amministrazione" e "il consiglio" sono sostituite dalle parole "il
presidente"; sono eliminati gli ultimi tre periodi del medesimo comma
5, dall'espressione "Il consiglio e' composto" a  quella  "componente
del consiglio di vigilanza"; 
    e) al comma 6, l'espressione  "partecipa,  con  voto  consultivo,
alle sedute del consiglio  di  amministrazione  e  puo'  assistere  a
quelle del consiglio di vigilanza" e'  sostituita  dalla  seguente  "
puo' assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza"; 
    f) al comma 8, e' eliminata l'espressione  da  "il  consiglio  di
amministrazione" a "funzione pubblica"; 
    g) al comma 9, l'espressione "con esclusione  di  quello  di  cui
alla lettera e)" e' sostituita dalla seguente  "  con  esclusione  di
quello di cui alla lettera d)"; 
    h) e' aggiunto il seguente comma 11: "Al presidente dell'Ente  e'
dovuto, per l'esercizio  delle  funzioni  inerenti  alla  carica,  un
emolumento onnicomprensivo stabilito con  decreto  del  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze ". 
  8. Le competenze attribuite al consiglio di  amministrazione  dalle
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1970, n. 639, nella legge 9 marzo 1989,  n.  88,  nel  decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, nel decreto del Presidente  della
Repubblica 24 settembre 1997, n.  366  e  da  qualunque  altra  norma
riguardante gli Enti pubblici di  previdenza  ed  assistenza  di  cui
all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.  479,
sono devolute al Presidente dell'Ente, che le  esercita  con  proprie
determinazioni. 
  9. Con effetto dalla ricostituzione dei  consigli  di  indirizzi  e
vigilanza di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo  30
giugno 1994, n. 479, il numero dei rispettivi componenti  e'  ridotto
in misura non inferiore al trenta per cento. 
  10. Con effetto dalla ricostituzione  dei  comitati  amministratori
delle gestioni, fondi e casse di cui all'articolo (( 1, primo  comma,
numero 4), del decreto del  Presidente  della  Repubblica  30  aprile
1970, n. 639, e successive modificazioni,  ))  nonche'  dei  comitati
previsti  dagli  articoli  ((  33  e  34  del  medesimo  decreto  del
Presidente della Repubblica, )) il numero dei  rispettivi  componenti
e' ridotto in misura non inferiore al trenta per cento. 
  11. A decorrere dal  1o  luglio  2010,  gli  eventuali  gettoni  di
presenza corrisposti ai componenti dei comitati amministratori  delle
gestioni, fondi e casse di cui all'articolo 2,  comma  1,  punto  4),
della legge 9 marzo 1989, n. 88, non possono  superare  l'importo  di
Euro 30,00 a seduta. 
  12. A decorrere dal 1o luglio 2010, l'attivita' istituzionale degli
organi collegiali  di  cui  all'articolo  3,  comma  2,  del  decreto
legislativo  30  giugno  1994,  n.  479,  nonche'  la  partecipazione
all'attivita' istituzionale degli organi centrali non da' luogo  alla
corresponsione di alcun emolumento legato alla presenza (gettoni  e/o
medaglie) 
  13.  I  regolamenti  che  disciplinano   l'organizzazione   ed   il
funzionamento degli Enti di cui all'articolo 1, comma 1, del  decreto
legislativo 30 giugno 1994, n.  479,  sono  adeguati  alle  modifiche
apportate al medesimo provvedimento normativo dal presente  articolo,
in applicazione  dell'articolo  1,  comma  2,  del  predetto  decreto
legislativo  n.  479/1994.  Nelle  more  di  tale   recepimento,   si
applicano, in ogni  caso,  le  disposizioni  contenute  nel  presente
articolo. 
  14. Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  anche
all'organizzazione  ed  al  funzionamento   all'Ente   nazionale   di
previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2003, n. 357. 
  15. Con effetto dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, l'Istituto affari sociali di cui all'articolo 2 del  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23  novembre  2007,  e'
soppresso e le relative funzioni sono trasferite al ISFOL che succede
in tutti i rapporti attivi e passivi. Lo svolgimento delle  attivita'
di ricerca a supporto dell'elaborazione delle politiche  sociali,  ((
confluisce )) nell'ambito dell'organizzazione dell'ISFOL  ((  in  una
delle macroaree gia' esistenti. )) 
  Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del  lavoro  e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze (( e con il Ministro per la pubblica amministrazione  e
l'innovazione )) sono individuate le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie da  riallocare  presso  l'ISFOL.  La  dotazione  organica
dell'ISFOL e' incrementata di un numero pari alle unita' di personale
di ruolo trasferite,  in  servizio  presso  l'Istituto  degli  affari
sociali alla data di entrata in vigore del presente decreto.  L'ISFOL
subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ivi  compresi
i rapporti di lavoro in essere. L'ISFOL  adegua  il  proprio  statuto
entro il 31 ottobre 2010. 
  16. Con effetto dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, l'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori  e
scultori, musicisti, scrittori  ed  autori  drammatici  (ENAPPSMSAD),
costituito con decreto del  Presidente  della  Repubblica  1o  aprile
1978, n. 202, e' soppresso e le  relative  funzioni  sono  trasferite
all'Enpals, che succede in tutti i rapporti  attivi  e  passivi.  Con
effetto dalla medesima data e' istituito presso l'Enpals con evidenza
contabile separata il Fondo assistenza e  previdenza  dei  pittori  e
scultori,  musicisti,  scrittori  ed  autori  drammatici.  Tutte   le
attivita' e le passivita' risultanti dall'ultimo bilancio  consuntivo
approveto affluiscono ad evidenza contabile separata presso l'Enpals.
La dotazione organica dell'Enpals e' aumentata di un numero pari alla
unita'  di  personale  di  ruolo  trasferite   in   servizio   presso
l'ENAPPSMSAD alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e  l'innovazione  e  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da  emanarsi  ai   sensi
dell'art. 17, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  le  conseguenti
modifiche  al  regolamento  di  organizzazione  e  il   funzionamento
dell'ente Enpals. (( Con decreti  di  natura  non  regolamentare  del
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono individuate le risorse  strumentali,  umane  e
finanziarie dell'Ente soppresso,  sulla  base  delle  risultanze  del
bilancio di chiusura della relativa gestione alla data di entrata  in
vigore della  legge  di  conversione  del  presente  decreto.  ))  Il
Commissario  straordinario  e  il  Direttore  generale  dell'Istituto
incorporante in carica alla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto-legge continuano ad operare sino alla  scadenza  del  mandato
prevista dai relativi decreti di nomina 
  17. Le economie  derivanti  dai  processi  di  razionalizzazione  e
soppressione degli enti  previdenziali  vigilati  dal  Ministero  del
lavoro previsti  nel  presente  decreto  sono  computate,  ((  previa
verifica del Dipartimento della funzione pubblica con il Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, )) per il raggiungimento degli
obiettivi di risparmio previsti all'art. 1, comma 8, della  legge  24
dicembre 2007, n. 247. 
  18. Al fine di razionalizzare e semplificare le funzioni di analisi
e studio in materia di politica  economica,  l'Istituto  di  studi  e
analisi economica (Isae) e' soppresso; le funzioni e le risorse  sono
assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze (( e  all'ISTAT.
))Le funzioni svolte dall'Isae sono trasferite con uno o piu' decreti
di natura  non  regolamentare  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  ((  di  concerto   con   il   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e l'innovazione;  ))  con  gli  stessi  decreti  sono
stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite  e
sono  individuate  le  risorse  umane,  strumentali   e   finanziarie
riallocate  presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze,
nonche', limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso ((
l'ISTAT )). I dipendenti a tempo indeterminato sono  inquadrati,  nei
ruoli del Ministero sulla base di apposita tabella di  corrispondenza
approvata  con  uno  dei  decreti  di  cui  al  presente  comma;   le
amministrazioni di cui al presente comma provvedono  conseguentemente
a  rideterminare  le  proprie  dotazioni  organiche;   i   dipendenti
trasferiti  mantengono  il  trattamento  economico   fondamentale   e
accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto
al momento dell'inquadramento;  nel  caso  in  cui  tale  trattamento
risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il personale  del
Ministero, e' attribuito per la differenza  un  assegno  ad  personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti  economici  a  qualsiasi
titolo  conseguiti.  Per   i   restanti   rapporti   di   lavoro   le
amministrazioni di  destinazione  subentrano  nella  titolarita'  dei
rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente  comma  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  19. L'Ente italiano  Montagna  (EIM),  istituito  dall'articolo  1,
comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e'  soppresso.  La
Presidenza del Consiglio dei Ministri succede a titolo universale  al
predetto ente e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio
sono trasferite  al  Dipartimento  per  gli  affari  regionali  della
medesima Presidenza. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri su proposta del Ministro per la pubblica  amministrazione  e
l'innovazione di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze sono stabilite le date di effettivo esercizio delle  funzioni
trasferite  e  sono  individuate  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie riallocate presso la Presidenza,  nonche',  limitatamente
ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso gli enti e le istituzioni
di ricerca. I dipendenti a tempo indeterminato sono  inquadrati,  nei
ruoli  della  Presidenza  sulla   base   di   apposita   tabella   di
corrispondenza. I dipendenti  trasferiti  mantengono  il  trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse  e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso  in
cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello  previsto
per la Presidenza e' attribuito  per  la  differenza  un  assegno  ad
personam riassorbibile con i  successivi  miglioramenti  economici  a
qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti  rapporti  di  lavoro  le
amministrazioni di  destinazione  subentrano  nella  titolarita'  dei
rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente  comma  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  20. Gli enti di cui all'allegato 2 sono soppressi e i compiti e  le
attribuzioni  esercitati   sono   trasferiti   alle   amministrazioni
corrispondentemente indicate.  Il  personale  a  tempo  indeterminato
attualmente in servizio presso i predetti  enti  e'  trasferito  alle
amministrazioni e agli enti rispettivamente individuati ai sensi  del
predetto allegato,  e  sono  inquadrati  sulla  base  di  un'apposita
tabella  di  corrispondenza  approvata  con  decreto   del   ministro
interessato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
(( e con il Ministro per la pubblica amministrazione e  l'innovazione
)). Le amministrazioni di destinazione adeguano le proprie  dotazioni
organiche in relazione al personale trasferito mediante provvedimenti
previsti  dai  rispettivi  ordinamenti.   I   dipendenti   trasferiti
mantengono  il  trattamento  economico  fondamentale  e   accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al  momento
dell'inquadramento. Nel caso in cui risulti piu' elevato  rispetto  a
quello previsto per il personale del amministrazione di destinazione,
percepiscono per la differenza un assegno ad  personam  riassorbibile
con  i  successivi  miglioramenti  economici   a   qualsiasi   titolo
conseguiti. Dall'attuazione delle predette  disposizioni  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  Gli
stanziamenti finanziari a carico del bilancio dello  Stato  previsti,
alla data di entrata in vigore del  presente  provvedimento,  per  le
esigenze di funzionamento dei  predetti  enti  pubblici  confluiscono
nello  stato  di  previsione  della  spesa  o   nei   bilanci   delle
amministrazioni alle quali sono  trasferiti  i  relativi  compiti  ed
attribuzioni, insieme alle eventuali  contribuzioni  a  carico  degli
utenti dei servizi per le attivita' rese dai medesimi enti  pubblici.
Alle medesime  amministrazioni  sono  altresi'  trasferite  tutte  le
risorse strumentali attualmente  utilizzate  dai  predetti  enti.  Le
amministrazioni di destinazione esercitano i compiti  e  le  funzioni
facenti capo agli enti soppressi con le articolazioni  amministrative
individuate mediante le ordinarie misure di definizione del  relativo
assetto organizzativo, Al fine  di  garantire  la  continuita'  delle
attivita' di interesse pubblico gia' facenti capo agli enti di cui al
presente   comma   fino   al   perfezionamento   del   processo    di
riorganizzazione indicato, l'attivita' facente capo ai predetti  enti
continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici gia' a  tal
fine utilizzati.". ((  Fermi  restando  i  risparmi  attesi,  per  le
stazioni  sperimentali  e  l'Istituto  nazionale  per   le   conserve
alimentari (INCA), indicati nell'allegato 2, con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da  adottare  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono individuati tempi e  concrete  modalita'  di  trasferimento  dei
compiti e delle attribuzioni, nonche' del personale e  delle  risorse
strumentali e finanziarie. )) 
  21. L'Istituto nazionale per studi  e  esperienze  di  architettura
navale (INSEAN) istituito con Regio  decreto  legislativo  24  maggio
1946, n. 530 e' soppresso. Le funzioni svolte  dall'INSEAN  ((  e  le
connesse risorse umane, strumentali e finanziarie )) sono  trasferite
(( al Consiglio nazionale delle ricerche )) con uno o piu' decreti di
natura non regolamentare del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
(( con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ));
con gli stessi decreti sono stabilite le date di effettivo  esercizio
delle funzioni trasferite. I dipendenti a  tempo  indeterminato  sono
inquadrati nei ruoli (( del Consiglio  nazionale  delle  ricerche  ))
sulla base di apposita tabella di corrispondenza  approvata  con  uno
dei decreti di natura non regolamentare di cui al presente comma.  ((
Il Consiglio nazionale delle ricerche provvede )) conseguentemente  a
rimodulare o  a  rideterminare  le  proprie  dotazioni  organiche.  I
dipendenti   trasferiti   mantengono   il    trattamento    economico
fondamentale  e  accessorio,  limitatamente   alle   voci   fisse   e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso  in
cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello  previsto
per il personale del (( Consiglio nazionale  delle  ricerche  )),  e'
attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con
i successivi miglioramenti economici a qualsiasi  titolo  conseguiti.
Per i restanti rapporti di lavoro ((  il  Consiglio  nazionale  delle
ricerche subentra  ))  nella  titolarita'  dei  rispettivi  rapporti.
Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  22. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 6 del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla  legge
24 novembre 2003, n. 326, e' sostituito dal seguente: " Le nomine dei
componenti  degli  organi  sociali  sono  effettuate  dal   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  d'intesa  con  il  Ministero  dello
sviluppo economico ". 
  23. Per garantire il pieno  rispetto  dei  principi  comunitari  in
materia nucleare, i commi 8 e  9  dell'articolo  27  della  legge  23
luglio 2009, n. 99 sono abrogati, fatti salvi  gli  effetti  prodotti
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. Entro 30 giorni decorrenti dalla medesima  data  e'
ricostituito il Consiglio  di  amministrazione  della  Sogin  S.p.A.,
composto di 5 membri. La  nomina  dei  componenti  del  Consiglio  di
amministrazione  della  Sogin  S.p.A.  e'  effettuata  dal  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  d'intesa  con  il  Ministero  dello
sviluppo economico. 
  24. A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto gli stanziamenti  sui  competenti  capitoli  degli  stati  di
previsione delle amministrazioni  vigilanti  relativi  al  contributo
dello Stato a enti,  istituti,  fondazioni  e  altri  organismi  sono
ridotti del 50 per cento rispetto all'anno 2009. Al fine di procedere
alla razionalizzazione e al riordino delle modalita' con le quali  lo
Stato  concorre  al  finanziamento  dei  predetti  enti,  i  Ministri
competenti, con decreto da emanare entro  60  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, stabiliscono il riparto delle
risorse disponibili. 
  25. Le Commissioni mediche di  verifica  operanti  nell'ambito  del
Ministero dell'economia e delle finanze sono soppresse, ad  eccezione
di quelle presenti nei capoluoghi  di  regione  e  nelle  Province  a
speciale autonomia, che subentrano nelle competenze delle Commissioni
soppresse. Con protocolli di intesa, da stipularsi tra  il  Ministero
dell'economia e delle finanze e le Regioni, le  predette  Commissioni
possono  avvalersi  a  titolo  gratuito  delle  Asl  territorialmente
competenti ovvero, previo accordo  con  il  Ministero  della  difesa,
delle  strutture  sanitarie  del  predetto  Ministero  operanti   sul
territorio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
natura  non  regolamentare  sono  stabilite  le  date  di   effettivo
esercizio del nuovo assetto  delle  commissioni  mediche  di  cui  al
presente comma. 
  26. Sono attribuite al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  le
funzioni di cui  all'art.  24,  comma  1,  lettera  c),  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo
per le aree sottoutilizzate,  fatta  eccezione  per  le  funzioni  di
programmazione  economica  e  finanziaria   non   ricompresse   nelle
politiche di sviluppo e coesione. 
  27.  Per  l'esercizio  delle  funzioni  di  cui  al  comma  26,  il
Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  il  Ministro  delegato  si
avvalgono del Dipartimento per lo sviluppo e  la  coesione  economica
del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione della  Direzione
generale per l'incentivazione  delle  attivita'  imprenditoriali,  il
quale dipende funzionalmente dalle predette autorita'. 
  28. Ai fini della ricognizione delle risorse di cui al comma 26  si
provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze  e
dello  sviluppo  economico.  Le  risorse  del  fondo  per   le   aree
sottoutilizzate restano nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico. 
  29. Restano ferme le funzioni di  controllo  e  monitoraggio  della
Ragioneria generale dello Stato. 
  30. All'articolo 10-bis del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194,
convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010 n. 25,  nel
comma 1 sono aggiunte alla fine le  seguenti  parole:  "  nonche'  di
quelli comunque non inclusi nel  conto  economico  consolidato  della
pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196 ". 
  31.  La  vigilanza  sul  Comitato  nazionale  permanente   per   il
microcredito, istituito ai sensi dell'art. 4-bis, comma 8,  del  D.L.
10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006,  n.  81,
e' trasferita al Ministero per lo sviluppo economico. 
  ((  31-bis.  Per  assicurare  lo  svolgimento  delle  funzioni   di
Autorita' nazionale anticorruzione, ai sensi  dell'articolo  6  della
legge 3 agosto 2009, n. 116, da parte del Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e'  autorizzata
la spesa di euro 2 milioni per l'anno  2011.  Al  relativo  onere  si
provvede mediante utilizzo di  quota  parte  delle  maggiori  entrate
derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. 
  31-ter. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei  segretari
comunali e provinciali, istituita dall'articolo 102 del  testo  unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  e'  soppressa.
Il Ministero dell'interno succede a titolo universale  alla  predetta
Agenzia e le risorse strumentali e  di  personale  ivi  in  servizio,
comprensive  del  fondo  di  cassa,  sono  trasferite  al   Ministero
medesimo. 
  31-quater. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono  stabilite  le  date  di
effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono  individuate  le
risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  riallocate  presso   il
Ministero dell'interno.  I  dipendenti  a  tempo  indeterminato  sono
inquadrati nei  ruoli  del  Ministero  dell'interno,  sulla  base  di
apposita tabella di corrispondenza approvata con il medesimo  decreto
di cui al  primo  periodo.  I  dipendenti  trasferiti  mantengono  il
trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente  alle
voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. 
  31-quinquies. Al fine di garantire la continuita'  delle  attivita'
di  interesse  pubblico  gia'  facenti  capo  all'Agenzia,  fino   al
perfezionamento del processo di  riorganizzazione,  l'attivita'  gia'
svolta dalla predetta Agenzia continua ad essere esercitata presso la
sede e gli uffici a tal fine utilizzati. 
  31-sexies. Il contributo a carico delle amministrazioni provinciali
e dei comuni previsto  dal  comma  5  dell'articolo  102  del  citato
decreto legislativo n. 267 del 2000 e' soppresso dal 1o gennaio  2011
e dalla medesima data sono corrispondentemente ridotti  i  contributi
ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni,  per  essere
destinati alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione  del
comma. 31-ter. I criteri della riduzione sono  definiti  con  decreto
del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri dell'economia  e
delle finanze e per  la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  da  adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto. 
  31-septies. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto
2000, n. 267, sono abrogati gli articoli 102 e 103. Tutti i  richiami
alla soppressa  Agenzia  di  cui  al  citato  articolo  102  sono  da
intendere riferiti al Ministero dell'interno. 
  31-octies. Le amministrazioni  destinatarie  delle  funzioni  degli
enti  soppressi   ai   sensi   dei   commi   precedenti,   in   esito
all'applicazione dell'articolo 74 del decreto-legge 25  giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, e dell'articolo 2, comma 8-bis, del  decreto-legge  30  dicembre
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2010,  n.  25,  rideterminano,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri,  le
dotazioni  organiche,  tenuto  conto  delle  vacanze  cosi'  coperte,
evitando l'aumento del contingente  del  personale  di  supporto  nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 74, comma  1,  lettera  b),
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. )) 
                               Art. 8 
 
 
                Razionalizzazione e risparmi di spesa 
                   delle amministrazioni pubbliche 
 
  1. Il limite previsto dall'articolo 2, comma 618,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, per le spese annue di manutenzione ordinaria e
straordinaria  degli  immobili   utilizzati   dalle   amministrazioni
centrali  e  periferiche  dello  Stato  a  decorrere  dal   2011   e'
determinato nella misura del 2 per  cento  del  valore  dell'immobile
utilizzato. Resta fermo quanto previsto dai commi da 619  a  623  del
citato articolo 2 e i limiti e gli  obblighi  informativi  stabiliti,
dall'art. 2, comma 222, periodo decimo ed undicesimo, della legge  23
dicembre 2009, n. 191. Le deroghe ai predetti limiti  di  spesa  sono
concesse dall'Amministrazione centrale  vigilante  o  competente  per
materia, sentito il  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
Stato. Le limitazioni di cui al presente comma non si  applicano  nei
confronti  degli  interventi  obbligatori  ai   sensi   del   decreto
legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42  recante  il  "Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio" e del decreto legislativo 9  aprile  2008,
n. (( 81 )), concernente la sicurezza sui luoghi di  lavoro.  Per  le
Amministrazioni diverse dallo Stato, e' compito  dell'organo  interno
di controllo verificare la  correttezza  della  qualificazione  degli
interventi di manutenzione ai sensi delle richiamate disposizioni. 
  2. Ai fini della tutela dell'unita' economica  della  Repubblica  e
nel rispetto dei principi di coordinamento  della  finanza  pubblica,
previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, le  regioni,  le
province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali,  nonche'  gli
enti da questi vigilati, le aziende sanitarie ed ospedaliere, nonche'
gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sono  tenuti
ad adeguarsi ai principi definiti dal  comma  15,  stabilendo  misure
analoghe per il  contenimento  della  spesa  per  locazioni  passive,
manutenzioni ed altri costi legati all'utilizzo degli  immobili.  Per
le  medesime  finalita',  gli  obblighi  di  comunicazione   previsti
dall'art. 2, comma 222, periodo dodicesimo, della legge  23  dicembre
2009, n. 191, sono estesi alle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico  consolidato  della  pubblica  amministrazione,  come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi
del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.  Le
disposizioni del  comma  15  si  applicano  alle  regioni  a  statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto
di quanto previsto dai relativi statuti. 
  3. Qualora nell'attuazione dei piani di razionalizzazione di cui al
comma 222, periodo nono,  della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,
l'amministrazione utilizzatrice, per motivi ad essa  imputabili,  non
provvede  al  rilascio  gli  immobili  utilizzati  entro  il  termine
stabilito, su comunicazione dall'Agenzia  del  demanio  il  Ministero
dell'economia e finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
dello Stato effettua una  riduzione  lineare  degli  stanziamenti  di
spesa dell'amministrazione stessa pari all'8 per cento del valore  di
mercato dell'immobile rapportato al periodo di maggior permanenza. 
  4. Fatti salvi gli investimenti a  reddito  da  effettuare  in  via
indiretta in Abruzzo ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto-
legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni con legge 24
giugno 2009, n. 77, le restanti risorse sono destinate  dai  predetti
enti previdenziali all'acquisto di immobili  adibiti  ad  ufficio  in
locazione  passiva  alle  amministrazioni   pubbliche,   secondo   le
indicazioni fornite dell'Agenzia del demanio sulla base del piano  di
razionalizzazione di cui al comma 3. L'Agenzia  del  demanio  esprime
apposito parere di congruita'  in  merito  ai  singoli  contratti  di
locazione da porre in essere o da rinnovare da parte  degli  enti  di
previdenza pubblici. Con decreto  di  natura  non  regolamentare  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di
attuazione del presente comma, nel rispetto dei saldi strutturali  di
finanza pubblica. 
  5. Al fine dell'ottimizzazione della spesa  per  consumi  intermedi
delle  amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello   Stato,   il
Ministero dell'economia e delle finanze, fornisce, entro il 31  marzo
2011, criteri ed indicazioni  di  riferimento  per  l'efficientamento
della  suddetta  spesa,  sulla  base  della  rilevazione   effettuata
utilizzando le informazioni ed i dati forniti  dalle  Amministrazioni
ai sensi  del  successivo  periodo,  nonche'  dei  dati  relativi  al
Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e  servizi.  La
Consip S.p.A. fornisce il  necessario  supporto  all'iniziativa,  che
potra'  prendere  in  considerazione  le   eventuali   proposte   che
emergeranno dai lavori dei Nuclei  di  Analisi  e  valutazione  della
spesa, previsti ai sensi dell'art. 39 della legge 196  del  2009.  Le
Amministrazioni di cui al  presente  comma  comunicano  al  Ministero
dell'economia e delle finanze dati  ed  informazioni  sulle  voci  di
spesa per consumi intermedi conformemente agli  schemi  nonche'  alle
modalita' di trasmissione  individuate  con  circolare  del  Ministro
dell'economia e delle finanze,  da  emanarsi  entro  ((  sessanta  ))
giorni (( dalla data di entrata in vigore ))  del  presente  decreto.
Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente  comma,
le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato elaborano piani
di  razionalizzazione  che  riducono  la  spesa  annua  per   consumi
intermedi del 3 per cento nel 2012 e del 5 per cento a decorrere  dal
2013 rispetto alla spesa del 2009 al netto delle assegnazioni per  il
ripiano dei debiti pregressi di cui all'articolo 9 del  decreto-legge
185 del 2008, convertito con modificazioni (( dalla )) legge n. 2 del
2009. I piani sono trasmessi entro il 30  giugno  2011  al  Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   ed   attuati   dalle    singole
amministrazioni al fine di garantire i risparmi previsti. In caso  di
mancata elaborazione o comunicazione del predetto piano si procede ad
una riduzione del 10  per  cento  degli  stanziamenti  relativi  alla
predetta spesa. In caso  di  mancato  rispetto  degli  obiettivi  del
piano, le risorse a  disposizione  dell'Amministrazione  inadempiente
sono ridotte dell'8 per cento rispetto  allo  stanziamento  dell'anno
2009. A regime il piano viene  aggiornato  annualmente,  al  fine  di
assicurare che la spesa complessiva  non  superi  il  limite  fissato
dalla presente disposizione. 
  6. In attuazione dell'articolo 1, comma 9, della  legge  ((  13  ))
novembre 2009, n. 172, il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e gli enti previdenziali e assistenziali  vigilati  stipulano
apposite  convenzioni  per  la   razionalizzazione   degli   immobili
strumentali  e  la  realizzazione  dei  poli   logistici   integrati,
riconoscendo (( al predetto )) Ministero  canoni  e  oneri  agevolati
nella misura ridotta del 30 per cento rispetto  al  parametro  minimo
locativo  fissato  dall'Osservatorio  del  mercato   immobiliare   in
considerazione dei risparmi derivanti dalle integrazioni logistiche e
funzionali. 
  7. Ai fini della realizzazione dei  poli  logistici  integrati,  il
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali   e   gli   enti
previdenziali e  assistenziali  vigilati  utilizzano  sedi  uniche  e
riducono del 40 per cento l'indice di occupazione pro capite  in  uso
alla data di entrata in vigore (( del )) presente (( decreto )). 
  8. Gli immobili acquistati e adibiti  a  sede  dei  poli  logistici
integrati hanno natura strumentale. Per  l'integrazione  logistica  e
funzionale  delle  sedi  territoriali  gli   enti   previdenziali   e
assistenziali effettuano i relativi investimenti in forma  diretta  e
indiretta, anche mediante la permuta, parziale o totale, di  immobili
di proprieta'. Nell'ipotesi  di  alienazione  di  unita'  immobiliari
strumentali, gli enti previdenziali e assistenziali vigilati  possono
utilizzare i corrispettivi per l'acquisto di immobili da destinare  a
sede dei poli logistici integrati. Le somme  residue  sono  riversate
alla Tesoreria dello Stato nel rispetto della  normativa  vigente.  I
piani relativi a tali investimenti nonche' i criteri  di  definizione
degli oneri di locazione e di riparto dei costi di funzionamento  dei
poli logistici integrati sono approvati dal Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze. I risparmi conseguiti  concorrono  alla  realizzazione
degli obiettivi finanziari previsti dal comma 8 dell'articolo 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 247. 
  9. All'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
dopo il sedicesimo periodo sono inseriti  i  seguenti  periodi:  "Gli
enti di previdenza inclusi tra le pubbliche  amministrazioni  di  cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo (( 2001 )),  n.
165, effettuano  entro  il  31  dicembre  2010  un  censimento  degli
immobili di loro proprieta', con specifica indicazione degli immobili
strumentali e di quelli in godimento  a  terzi.  La  ricognizione  e'
effettuata con le modalita' previste con decreto  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il (( Ministero  ))
dell'economia e delle finanze. 
  10. Al fine di rafforzare la separazione tra funzione di  indirizzo
politico-amministrativo e gestione amministrativa,  all'articolo  16,
comma 1, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  dopo  la
lettera d), e' inserita la seguente: "d-bis) adottano i provvedimenti
previsti dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni;". 
  11. Le somme relative ai rimborsi  corrisposti  dall'Organizzazione
delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di  prestazioni  rese  dalle
Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali  di
pace,  sono  riassegnati  al  fondo  per   il   finanziamento   della
partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace previsto
dall'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.  A
tale fine non si applicano i limiti stabiliti dall'articolo 1,  comma
46, della legge  23  dicembre  2005,  n.  266.  La  disposizione  del
presente comma si applica anche ai rimborsi corrisposti alla data  di
entrata  in  vigore  del  presente   provvedimento   e   non   ancora
riassegnati. 
  (( 11-bis. Al fine di tenere conto della specificita' del  comparto
sicurezza-difesa e delle peculiari esigenze del comparto del soccorso
pubblico, nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e' istituito un fondo con una dotazione di  80  milioni
di euro annui per ciascuno  degli  anni  2011  e  2012  destinato  al
finanziamento di misure perequative  per  il  personale  delle  Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei  vigili  del
fuoco interessato alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma  21.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su  proposta
dei Ministri competenti, sono individuate le misure e la ripartizione
tra i Ministeri dell'interno, della difesa,  delle  infrastrutture  e
dei trasporti, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle
politiche agricole alimentari e forestali delle risorse del fondo  di
cui al primo periodo. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'
autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti  variazioni
di bilancio. Ai relativi oneri si  fa  fronte  mediante  utilizzo  di
quota parte delle  maggiori  entrate  derivanti  dall'attuazione  dei
commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell'articolo 38. )) 
  12. Al fine di adottare  le  opportune  misure  organizzative,  nei
confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo n. 165 del 2001 (( e dei datori di lavoro del
settore privato )) il termine di applicazione delle  disposizioni  di
cui agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.
81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato, e' differito al
31 dicembre 2010 (( e quello di cui all'articolo 3,  comma  2,  primo
periodo, del medesimo decreto  legislativo  e'  differito  di  dodici
mesi. )) 
  13. All'art. 41, comma 7, del decreto-legge 30  dicembre  2008,  n.
207, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole. "  2009
e 2010 ", sono sostituite dalle seguenti: " 2009, 2010, 2011, 2012  e
2013 "; le parole: " dall'anno 2011 " sono sostituite dalle seguenti:
" dall'anno 2014 "; le parole: "  all'anno  2010  "  sono  sostituite
dalle seguenti: " all'anno 2013 ". 
  14.  Fermo  quanto  previsto  dall'art.  9,  le  risorse   di   cui
all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
sono comunque destinate, con le stesse modalita' di cui al  comma  9,
secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico. (( La
destinazione delle risorse previste dal presente comma  e'  stabilita
con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  di  concerto  con  il   Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite  le  organizzazioni  sindacali
maggiormente rappresentative. )) 
  15. Le operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte  degli
enti  pubblici  e  privati  che  gestiscono  forme  obbligatorie   di
assistenza e previdenza, nonche' le operazioni di utilizzo, da  parte
degli stessi enti,  delle  somme  rivenienti  dall'alienazione  degli
immobili o delle quote di fondi immobiliari,  sono  subordinate  alla
verifica del rispetto dei saldi strutturali di  finanza  pubblica  da
attuarsi con decreto di natura  non  regolamentare  del  ((  Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali. 
  15-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo,  ad  eccezione
di quanto previsto al comma 15, non si applicano agli enti di cui  al
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto  legislativo
10 febbraio 1996, n. 103. )) 
Capo III 

Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, invalidita' 
e previdenza 

                               Art. 9 
 
 
       Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico 
 
  1. Per  gli  anni  2011,  2012  e  2013  il  trattamento  economico
complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica  dirigenziale,
ivi compreso  il  trattamento  accessorio,  previsto  dai  rispettivi
ordinamenti  delle  amministrazioni  pubbliche  inserite  nel   conto
economico   consolidato   della   pubblica   amministrazione,    come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi
del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non
puo'  superare,  in  ogni  caso,  il  trattamento  ((  ordinariamente
spettante per l' ))anno 2010, (( al netto degli effetti derivanti  da
eventi  straordinari  della  dinamica  retributiva,  ivi  incluse  le
variazioni  dipendenti  da  eventuali  arretrati,  conseguimento   di
funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto  previsto
dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera
comunque   denominate,   maternita',   malattia,   missioni    svolte
all'estero, effettiva presenza in servizio,  ))  fatto  salvo  quanto
previsto dal comma 17, secondo periodo, (( e dall'articolo  8,  comma
14. )) 
  2.  In  considerazione  della   eccezionalita'   della   situazione
economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede
europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i
trattamenti economici complessivi dei singoli  dipendenti,  anche  di
qualifica dirigenziale, previsti dai  rispettivi  ordinamenti,  delle
amministrazioni pubbliche, inserite nel conto  economico  consolidato
della  pubblica  amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto
nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3,  dell'articolo
1, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  superiori  a  90.000  euro
lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la  parte  eccedente  il
predetto importo fino a 150.000 euro, nonche' del 10 per cento per la
parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta  riduzione  il
trattamento economico complessivo non puo' essere comunque  inferiore
90.000 euro lordi annui; le indennita'  corrisposte  ai  responsabili
degli  uffici  di  diretta  collaborazione  dei   Ministri   di   cui
all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo  n.  165  del  2001
sono ridotte del 10 per cento; la riduzione  si  applica  sull'intero
importo dell'indennita'. Per i procuratori ed  avvocati  dello  Stato
rientrano nella definizione di trattamento economico complessivo,  ai
fini del presente comma, anche gli onorari di cui all'articolo 21 del
R.D. 30 ottobre 1933,  n.  1611.  La  riduzione  prevista  dal  primo
periodo del  presente  comma  non  opera  ai  fini  previdenziali.  A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino
al  31  dicembre  2013,  nell'ambito  delle  amministrazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165 e successive modifiche e integrazioni,  i  trattamenti  economici
complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche
di livello generale, non possono essere stabiliti in misura superiore
a quella indicata nel contratto  stipulato  dal  precedente  titolare
ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando  la
riduzione prevista nel presente comma. 
  (( 2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e  sino  al  31  dicembre
2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate  annualmente  al
trattamento accessorio del personale, anche di livello  dirigenziale,
di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  non  puo'  superare  il
corrispondente   importo   dell'anno   2010    ed    e',    comunque,
automaticamente ridotto in misura proporzionale  alla  riduzione  del
personale in servizio. )) 
  3. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
provvedimento, nei confronti dei titolari  di  incarichi  di  livello
dirigenziale   generale   delle   amministrazioni   pubbliche,   come
individuate dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT),  ai  sensi
del comma 3, dell'articolo 1, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,
non  si  applicano  le  disposizioni  normative  e  contrattuali  che
autorizzano  la  corresponsione,  a  loro  favore,   di   una   quota
dell'importo derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi. 
  4. I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle  pubbliche
amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici
del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo
biennio non possono, in ogni caso,  determinare  aumenti  retributivi
superiori al 3,2 per cento. La disposizione di cui al presente  comma
si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima  della  data
di entrata in vigore  del  presente  decreto;  le  clausole  difformi
contenute  nei  predetti  contratti  ed  accordi  sono  inefficaci  a
decorrere dalla mensilita' successiva alla data di entrata in  vigore
((  del  presente  decreto;  i  trattamenti  ))  retributivi  saranno
conseguentemente adeguati. La disposizione di cui  al  primo  periodo
del presente comma non si applica al comparto sicurezza-difesa ed  ai
Vigili del fuoco. 
  5. All'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007,  n.244,
come modificato dall'articolo  66,  comma  7,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133 le parole " Per gli  anni  2010  e  2011  "  sono
sostituite dalle seguenti: " Per il quadriennio 2010-2013 ". 
  6. All'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, le parole " Per ciascuno degli anni 2010, 2011  e  2012  "  sono
sostituite dalle seguenti: " A decorrere dall'anno 2010 ". 
  7. All'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, la parola " 2012 " e' sostituita dalla parola " 2014 ". 
  8.  A  decorrere  dall'anno  2015  le  amministrazioni  ((  di  cui
all'articolo 1, )) comma 523 della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,
possono procedere, previo effettivo svolgimento  delle  procedure  di
mobilita', ad assunzioni  di  personale  a  tempo  indeterminato  nel
limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente
ad una spesa pari a quella relativa al  personale  cessato  nell'anno
precedente. In ogni caso il  numero  delle  unita'  di  personale  da
assumere non puo' eccedere  quello  delle  unita'  cessate  nell'anno
precedente. Il comma 103 dell'articolo 1,  della  legge  30  dicembre
2004, n. 311, come modificato da ultimo dall'articolo 66,  comma  12,
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' abrogato. 
  9. All'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    le parole " triennio 2010-2012 " sono sostituite dalle  parole  "
anno 2010 "; dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: " Per il
triennio 2011-2013 gli enti di ricerca possono procedere, per ciascun
anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di  mobilita',  ad
assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo  indeterminato
entro il limite dell'80 per  cento  delle  proprie  entrate  correnti
complessive,  come  risultanti  dal  bilancio  consuntivo   dell'anno
precedente, purche' entro il limite del 20 per  cento  delle  risorse
relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato
intervenute nell'anno precedente. La predetta  facolta'  assunzionale
e' fissata nella misura del 50 per cento per l'anno 2014  e  del  100
per cento a decorrere dall'anno 2015. 
  10. Resta fermo quanto previsto  dall'articolo  35,  comma  3,  del
decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. 
  11.  Qualora  per  ciascun  ente  le  assunzioni  effettuabili   in
riferimento  alle  cessazioni   intervenute   nell'anno   precedente,
riferite a ciascun anno, siano inferiori  all'unita',  le  quote  non
utilizzate  possono  essere  cumulate  con  quelle  derivanti   dalle
cessazioni relative agli  anni  successivi,  fino  al  raggiungimento
dell'unita'. 
  12. Per le assunzioni di cui  ai  commi  5,  6,  7,  8  e  9  trova
applicazione quanto previsto  dal  comma  10  dell'articolo  66,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  15. Per l'anno scolastico 2010/2011 e' assicurato un contingente di
docenti  di  sostegno  pari  a  quello  in  attivita'   di   servizio
d'insegnamento nell'organico di fatto dell'anno scolastico 2009/2010,
fatta salva l'autorizzazione  di  posti  di  sostegno  in  deroga  al
predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni  di
particolare gravita', di cui all'articolo 3, comma 3, della  legge  5
febbraio 1992, n. 104. 
  (( 15-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca, anche attraverso i propri uffici periferici, nei  limiti  di
spesa previsti dall'elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n.
191, e' autorizzato a prorogare i rapporti convenzionali  in  essere,
attivati   dagli   uffici   scolastici   provinciali   e    prorogati
ininterrottamente, per l'espletamento di funzioni  corrispondenti  ai
collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato ai sensi
dell'articolo 8 della legge  3  maggio  1999,  n.  124,  nonche'  del
decreto del  Ministro  della  pubblica  istruzione  23  luglio  1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21  gennaio  2000,  nei
compiti degli enti locali. )) 
  16. In  conseguenza  delle  economie  di  spesa  per  il  personale
dipendente e convenzionato  che  si  determinano  per  gli  enti  del
servizio sanitario nazionale in attuazione  di  quanto  previsto  del
comma 17 del presente articolo,  il  livello  del  finanziamento  del
Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo  Stato,
previsto dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, 
  n. 191, e' rideterminato in riduzione di 418 milioni  di  euro  per
l'anno 2011 e di 1.132 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. 
  17.  Non  si  da'  luogo,  senza  possibilita'  di  recupero,  alle
procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del
personale di cui all'articolo 2, comma 2 e  articolo  3  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165  e  successive  modificazioni.  E'
fatta salva  l'erogazione  dell'indennita'  di  vacanza  contrattuale
nelle misure previste a  decorrere  dall'anno  2010  in  applicazione
dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203. 
  18.  Conseguentemente  sono  rideterminate  le   risorse   di   cui
all'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come di seguito
specificato: 
    a) comma 13, in 313 milioni di euro per l'anno 2011 e a decorrere
dall'anno 2012; 
    b) comma 14,  per  l'anno  2011  e  a  decorrere  dall'anno  2012
complessivamente  in  222  milioni  di  euro  annui,  con   specifica
destinazione di 135 milioni di euro  annui  per  il  personale  delle
forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo  12
maggio 1995, n. 195. 
  19. Le somme (( di cui al comma  18  )),  comprensive  degli  oneri
contributivi e dell'IRAP di cui al decreto  legislativo  15  dicembre
1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo  complessivo  massimo
di cui all'articolo 11, comma 3, lettera g) della legge  31  dicembre
2009, n. 196. 
  20. Gli oneri di cui all'articolo  2,  comma  16,  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191,  stabiliti  per  l'anno  2011  e  a  decorrere
dall'anno 2012  si  adeguano  alle  misure  corrispondenti  a  quelle
indicate al comma 18, lettera a) per il personale statale. 
  21. I meccanismi di adeguamento retributivo per  il  personale  non
contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, cosi' come previsti dall'articolo 24 della  legge
23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012  e
2013 ancorche' a titolo di acconto, e  non  danno  comunque  luogo  a
successivi  recuperi..  Per  le  categorie  di   personale   di   cui
all'articolo 3 del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e
successive  modificazioni,  che  fruiscono  di   un   meccanismo   di
progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011,  2012  e  2013
non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli  scatti
di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di
cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
successive  modificazioni  le  progressioni  di   carriera   comunque
denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013  hanno
effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente  giuridici.  Per
il personale contrattualizzato le progressioni di  carriera  comunque
denominate ed i passaggi tra le  aree  eventualmente  disposte  negli
anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti  anni,  ai  fini
esclusivamente giuridici. 
  22. Per il personale di cui alla legge n. 27/1981 non sono erogati,
senza possibilita' di recupero, gli acconti degli anni 2011,  2012  e
2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012; per tale personale, per
il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per  l'anno  2014  e'  pari
alla misura gia' prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per  l'anno
2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010  e  2014.
((  Per  il  predetto  personale   l'indennita'   speciale   di   cui
all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27,  spettante  negli
anni 2011, 2012 e 2013, e' ridotta del 15 per cento per l'anno  2011,
del 25 per cento per l'anno 2012 e del 32 per cento per l'anno  2013.
Tale riduzione non opera ai fini  previdenziali.  Nei  confronti  del
predetto personale non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1
e 21, secondo e terzo periodo. )) 
  23. Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario
(A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono  utili  ai
fini della maturazione delle posizioni  stipendiali  e  dei  relativi
incrementi  economici  previsti   dalle   disposizioni   contrattuali
vigenti. (( E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14.
)) 
  24. Le disposizioni recate dal  comma  17  si  applicano  anche  al
personale convenzionato con il servizio sanitario nazionale. 
  25. In deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  33  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, le unita'  di  personale  eventualmente  risultanti  in
soprannumero all'esito  delle  riduzioni  previste  dall'articolo  2,
comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  2010,  n.  25,   non
costituiscono eccedenze ai sensi del citato  articolo  33  e  restano
temporaneamente  in  posizione   soprannumeraria,   nell'ambito   dei
contingenti di ciascuna area o qualifica dirigenziale.  Le  posizioni
soprannumerarie si considerano riassorbite all'atto delle cessazioni,
a qualunque titolo, nell'ambito della corrispondente area o qualifica
dirigenziale. In relazione alla presenza di posizioni soprannumerarie
in un'area, viene reso indisponibile un numero di  posti  equivalente
dal punto di vista finanziario in aree della  stessa  amministrazione
che presentino vacanze in organico. In coerenza con  quanto  previsto
dal    presente    comma    il    personale,    gia'     appartenente
all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato distaccata  presso
l'Ente  Tabacchi  Italiani,  dichiarato  in  esubero  a  seguito   di
ristrutturazioni  aziendali  e  ricollocato   presso   uffici   delle
pubbliche amministrazioni,  ai  sensi  dell'articolo  4  del  decreto
legislativo 9 luglio 1998, n. 283, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e'
inquadrato anche in posizione di soprannumero,  salvo  riassorbimento
al verificarsi delle relative vacanze in organico,  nei  ruoli  degli
enti presso i quali presta servizio alla data del  presente  decreto.
Al  predetto   personale   e'   attribuito   un   assegno   personale
riassorbibile pari alla differenza tra il  trattamento  economico  in
godimento  ed  il  trattamento  economico  spettante   nell'ente   di
destinazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede  ad
assegnare agli enti le relative risorse finanziarie. 
  26. In alternativa a  quanto  ((  previsto  dal  comma  25  ))  del
presente articolo, al fine di rispondere alle esigenze  di  garantire
la ricollocazione del personale in soprannumero  e  la  funzionalita'
degli uffici della amministrazioni pubbliche interessate dalle misure
di  riorganizzazione  di  cui  all'articolo  2,  comma   8-bis,   del
decreto-legge   30   dicembre   2009,   n.   194,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.  25,  queste  ultime
possono stipulare accordi di mobilita',  anche  intercompartimentale,
intesi alla ricollocazione del personale predetto presso  uffici  che
presentino vacanze di organico. 
  27.  Fino  al   completo   riassorbimento,   alle   amministrazioni
interessate e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di  personale
a qualunque titolo e con qualsiasi contratto in relazione  alle  aree
che presentino soprannumeri e in relazione a posti resi indisponibili
in altre aree ai sensi del comma 25. 
  28. A decorrere dall'anno 2011,  le  amministrazioni  dello  Stato,
anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali
di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 300, e  successive  modificazioni,  gli  enti  pubblici  non
economici, le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni e integrazioni, fermo quanto previsto dagli articoli 7,
comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo (( 2001,  n.  165  )),
possono avvalersi di personale a tempo determinato o con  convenzioni
ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita'
nell'anno  2009.  Per  le  medesime  amministrazioni  la  spesa   per
personale  relativa  a  contratti  di  formazione  lavoro,  ad  altri
rapporti formativi,  alla  somministrazione  di  lavoro,  nonche'  al
lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma  1,  lettera  d)  del
decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,   e   successive
modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore  al  50  per
cento di quella sostenuta per le rispettive finalita' nell'anno 2009.
Le disposizioni di  cui  al  presente  comma  costituiscono  principi
generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si
adeguano le regioni, le province autonome, e gli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale. Per  il  comparto  scuola  e  per  quello  delle
istituzioni  di  alta  formazione  e  specializzazione  artistica   e
musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. 
  Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge
23 dicembre 2005, n. 266. (( Per gli enti  di  ricerca  resta  fermo,
altresi',  quanto  previsto  dal  comma  187  dell'articolo  1  della
medesima legge n. 266 del  2005,  e  successive  modificazioni.  Alle
minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno  2011
derivanti dall'esclusione degli  enti  di  ricerca  dall'applicazione
delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante  utilizzo
di quota parte delle maggiori  entrate  derivanti  dall'articolo  38,
commi 13-bis e seguenti. )) Il presente comma  non  si  applica  alla
struttura di missione di cui all'articolo 163, comma 3,  lettera  a),
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il  mancato  rispetto
dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare
e determina responsabilita' erariale. (( Per le  amministrazioni  che
nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita' previste ai
sensi del presente comma, il  limite  di  cui  al  primo  periodo  e'
computato  con  riferimento  alla  media  sostenuta  per  le   stesse
finalita' nel triennio 2007-2009. 
  29.  Le  societa'  non  quotate,  inserite  nel   conto   economico
consolidato  della   pubblica   amministrazione,   come   individuate
dall'ISTAT ai sensi del  comma  3  dell'articolo  1  della  legge  31
dicembre 2009, n.  196,  controllate  direttamente  o  indirettamente
dalle  amministrazioni  pubbliche,   adeguano   le   loro   politiche
assunzionali alle disposizioni previste nel presente articolo. )) 
  30. Gli effetti dei provvedimenti normativi di cui all'articolo  3,
comma 155, secondo periodo, della legge 24  dicembre  2003,  n.  350,
decorrono dal 1° gennaio 2011. 
  31. Al fine di agevolare il processo  di  riduzione  degli  assetti
organizzativi delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, fermo  il  rispetto  delle
condizioni  e  delle  procedure  previste  dai  commi  da  7   a   10
dell'articolo  72  del  decreto-legge  25  giugno   2008,   n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  i
trattenimenti  in  servizio  previsti  dalle  predette   disposizioni
possono essere disposti  esclusivamente  nell'ambito  delle  facolta'
assunzionali consentite  dalla  legislazione  vigente  in  base  alle
cessazioni del personale e con il rispetto delle  relative  procedure
autorizzatorie; le risorse destinabili a  nuove  assunzioni  in  base
alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo  del
trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio. Sono
fatti salvi i trattenimenti in servizio aventi  decorrenza  anteriore
al 1°  gennaio  2011,  disposti  prima  dell'entrata  in  vigore  del
presente decreto.  I  trattenimenti  in  servizio  aventi  decorrenza
successiva al 1° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in  vigore
del presente decreto, sono privi di effetti. Il presente comma non si
applica ai trattenimenti in servizio previsti dall'articolo 16, comma
1-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, (( e, in  via
transitoria  limitatamente  agli  anni  2011  e  2012,  ai  capi   di
rappresentanza  diplomatica  nominati  anteriormente  alla  data   di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. )) 
  32. A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
provvedimento le pubbliche amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che,  alla  scadenza
di un incarico di  livello  dirigenziale,  anche  in  dipendenza  dei
processi di riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di  una
valutazione negativa, confermare l'incarico conferito  al  dirigente,
conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore
economico inferiore.  Non  si  applicano  le  eventuali  disposizioni
normative e contrattuali piu' favorevoli; a decorrere dalla  medesima
data e' abrogato l'articolo 19, comma  1-ter,  secondo  periodo,  del
decreto legislativo n. 165 del 2001. Resta fermo che,  nelle  ipotesi
di cui al presente comma, al dirigente viene conferito un incarico di
livello  generale   o   di   livello   non   generale,   a   seconda,
rispettivamente, che  il  dirigente  appartenga  alla  prima  o  alla
seconda fascia. 
  33. Ferma restando la riduzione prevista dall'articolo 67, comma 3,
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la quota del 10 per
cento delle  risorse  determinate  ai  sensi  dell'articolo  12,  del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e  successive  modificazioni,  e'
destinata, per meta', al fondo di assistenza per i finanzieri di  cui
alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265 e,  per  la  restante  meta',  al
fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, cui
sono iscritti, a decorrere dal  1°  gennaio  2010,  anche  gli  altri
dipendenti civili dell'Amministrazione  economico-finanziaria.  ((  A
decorrere dall'anno 2011 l'autorizzazione di spesa corrispondente  al
predetto Fondo di cui al capitolo 3985 dello stato di previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma di
spesa " Regolazione giurisdizione e coordinamento del  sistema  della
fiscalita' " della missione " Politiche  economico-finanziarie  e  di
bilancio ", non puo' essere comunque  superiore  alla  dotazione  per
l'anno 2010, come integrata dal presente comma. )) 
  34.  A  decorrere  ((  dall'anno  2014   )),   con   determinazione
interministeriale prevista dall'articolo 4, comma 2, del decreto  del
Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360,  l'indennita'  di
impiego operativo per reparti di campagna, e' corrisposta nel  limite
di spesa determinato per l'anno 2008, con il  medesimo  provvedimento
interministeriale, ridotto del 30%. Per l'individuazione del suddetto
contingente l'Amministrazione dovra' (( tener conto )) dell'effettivo
impiego del personale alle attivita' nei reparti e  nelle  unita'  di
campagna. (( Ai relativi oneri pari a 38 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2011, 2012 e 2013, si fa fronte quanto  a  38  milioni  di
euro per l'anno 2011 e 34 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
2012 e 2013, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori  entrate
derivanti dall'articolo 32 e, quanto a 4 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2012 e  2013,  mediante  utilizzo  di  quota  parte  delle
maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti.
)) 
  35.  In  conformita'  all'articolo  7,  comma   10,   del   decreto
legislativo 12 maggio 1995, n.  195,  l'articolo  52,  comma  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno  2002,  n.  164  si
interpreta  nel   senso   che   la   determinazione   ivi   indicata,
nell'individuare il  contingente  di  personale,  tiene  conto  delle
risorse appositamente stanziate. 
  (( 35-bis. L'articolo 32 della legge 22 maggio  1975,  n.  152,  si
interpreta nel senso che, in presenza dei presupposti  ivi  previsti,
le spese di difesa, anche diverse dalle anticipazioni, sono liquidate
dal Ministero dell'interno, sempre a richiesta  dell'interessato  che
si e' avvalso del libero professionista di fiducia. )) 
  36. Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi  di
accorpamento o fusione  di  precedenti  organismi,  limitatamente  al
quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni,  previo
esperimento delle procedure di mobilita',  fatte  salve  le  maggiori
facolta' assunzionali eventualmente previste dalla legge  istitutiva,
possono essere effettuate nel limite del 50% delle  entrate  correnti
ordinarie aventi carattere  certo  e  continuativo  e,  comunque  nel
limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal  fine  gli
enti  predispongono  piani  annuali  di  assunzioni   da   sottoporre
all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con
il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia
e delle finanze. 
  37. Fermo quanto previsto dal comma 1  del  presente  articolo,  le
disposizioni contrattuali del comparto Scuola previste dagli articoli
82 e 83 del CCNL 2006-2009 del 29 novembre 2007  saranno  oggetto  di
specifico confronto tra le parti al termine del triennio 2010-2012. 
                               Art. 10 
 
 
           Riduzione della spesa in materia di invalidita' 
 
  1. (( (soppresso). )) 
  2. Alle prestazioni di invalidita' civile, cecita' civile, sordita'
civile,  handicap  e  disabilita'   nonche'   alle   prestazioni   di
invalidita'  a  carattere  previdenziale  erogate  dall'I.N.P.S.   si
applicano, (( limitatamente alle  risultanze  degli  accertamenti  di
natura medico-legale, )) le disposizioni dell'articolo 9 del  decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38  e  dell'articolo  55,  comma  5,
della legge 9 marzo 1989, n. 88. 
  3. Fermo quanto previsto dal  codice  penale,  agli  esercenti  una
professione sanitaria che intenzionalmente attestano  falsamente  uno
stato di malattia  o  di  handicap,  cui  consegua  il  pagamento  di
trattamenti economici di invalidita' civile, cecita' civile, sordita'
civile, handicap e  disabilita'  successivamente  revocati  ai  sensi
dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica
21 settembre 1994, n. 698 per accertata insussistenza dei  prescritti
requisiti sanitari, si applicano le disposizioni di cui  al  comma  1
dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165 e successive modificazioni. Nei casi di cui al presente comma  il
medico, ferme la responsabilita' penale e disciplinare e le  relative
sanzioni, e' obbligato a risarcire il  danno  patrimoniale,  pari  al
compenso corrisposto a titolo di trattamenti economici di invalidita'
civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e  disabilita'  nei
periodi per i quali sia accertato il godimento da parte del  relativo
beneficiario,    nonche'     il     danno     all'immagine     subiti
dall'amministrazione. Gli organi competenti alla revoca  sono  tenuti
ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali
azioni  di  responsabilita'.  Sono  altresi'   estese   le   sanzioni
disciplinari di cui al comma 3 dell'articolo 55-quinquies del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. 
  4. Al fine di proseguire  anche  per  gli  anni  2011  e  2012  nel
potenziamento dei programmi di verifica del  possesso  dei  requisiti
per i percettori di prestazioni di invalidita'  civile  nel  contesto
della complessiva revisione  delle  procedure  in  materia  stabilita
dall'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,  n.  102,  al  comma  2
dello stesso articolo 20 l'ultimo periodo e' cosi'  modificato:  "Per
il triennio  2010-2012  l'INPS  effettua,  con  le  risorse  umane  e
finanziarie  previste  a  legislazione  vigente,  in  via  aggiuntiva
all'ordinaria  attivita'  di  accertamento   della   permanenza   dei
requisiti sanitari e reddituali, un programma  di  100.000  verifiche
per l'anno 2010 e di (( 250.000 verifiche )) annue per ciascuno degli
anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici  di
invalidita' civile.". 
  (( 4-bis. Nell'ambito dei piani  straordinari  di  accertamenti  di
verifica nei confronti  dei  titolari  di  trattamenti  economici  di
invalidita'  civile  previsti  dalle   vigenti   leggi,   l'INPS   e'
autorizzato, d'intesa con le regioni, ad avvalersi delle  commissioni
mediche delle aziende sanitarie locali, nella composizione  integrata
da un medico INPS, quale componente effettivo ai sensi  dell'articolo
20  del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. )) 
  5. La sussistenza della  condizione  di  alunno  in  situazione  di
handicap di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e'  accertata  dalle  Aziende  Sanitarie,  mediante  appositi
accertamenti  collegiali  da  effettuarsi  in  conformita'  a  quanto
previsto dagli articoli 12 e 13 della medesima legge. Nel verbale che
accerta la sussistenza della  situazione  di  handicap,  deve  essere
indicata  la  patologia  stabilizzata  o  progressiva  e  specificato
l'eventuale  carattere  di  gravita',  in  presenza  dei  presupposti
previsti dall'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. A
tal  fine  il  collegio  deve  tener  conto   delle   classificazioni
internazionali  dell'Organizzazione   Mondiale   della   Sanita'.   I
componenti del collegio che accerta la sussistenza  della  condizione
di handicap sono responsabili di ogni eventuale danno erariale per il
mancato rispetto di quanto previsto dall'articolo 3,  commi  1  e  3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104. I soggetti di  cui  all'articolo
12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (GLH),  in  sede  di
formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte
relative all'individuazione delle risorse  necessarie,  ivi  compresa
l'indicazione del numero delle ore di  sostegno,  che  devono  essere
esclusivamente finalizzate all'educazione e all'istruzione,  restando
a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle  altre
risorse professionali e materiali  necessarie  per  l'integrazione  e
l'assistenza  dell'alunno  disabile  richieste  dal  piano  educativo
individualizzato. 
                           (( Art. 10 bis 
 
 
            Accertamenti in materia di micro-invalidita' 
                  conseguenti ad incidenti stradali 
 
    1. Fermo quanto previsto dal codice penale,  agli  esercenti  una
professione  sanitaria  che  attestano  falsamente   uno   stato   di
microinvalidita' conseguente ad incidente stradale da cui  derivi  il
risarcimento   del   danno   connesso   a   carico   della   societa'
assicuratrice, si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165.  Nel  caso  di  cui  al  presente  comma  il  medico,  ferme  la
responsabilita' penale e disciplinare  e  le  relative  sanzioni,  e'
obbligato al risarcimento del  danno  nei  confronti  della  societa'
assicuratrice. 
  2. Ai fini del comma 1, ciascuna regione promuove  la  costituzione
di una commissione mista, senza  oneri  per  il  bilancio  regionale,
composta  da   un   rappresentante   della   regione   medesima,   un
rappresentante  del  consiglio  dell'ordine  dei   medici   e   degli
odontoiatri   su   designazione   dell'organo   competente   ed    un
rappresentante  delle  associazioni  di   categoria   delle   imprese
assicuratrici individuata con le procedure del CNEL. 
  3. Le commissioni trasmettono trimestralmente i dati  al  Ministero
dello sviluppo economico e all'ISVAP. 
  4. Il Ministero dello sviluppo economico  accerta  l'attuazione  da
parte delle societa' assicuratrici della riduzione dei premi RC  auto
in  ragione  dei  risultati  conseguiti  con   l'applicazione   delle
disposizioni di cui ai commi precedenti e ne riferisce al  Parlamento
con relazione annuale. )) 
                               Art. 11 
 
 
                   Controllo della spesa sanitaria 
 
  1. Nel rispetto degli equilibri programmati  di  finanza  pubblica,
senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica,  le
regioni sottoposte ai piani  di  rientro  per  le  quali,  non  viene
verificato positivamente in sede di  verifica  annuale  e  finale  il
raggiungimento al 31 dicembre 2009 degli  obiettivi  strutturali  del
Piano di rientro e non sussistono le condizioni di  cui  all'articolo
2, commi 77 e 88, della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  avendo
garantito l'equilibrio economico nel settore sanitario e non  essendo
state sottoposte a commissariamento, possono chiedere la prosecuzione
del Piano di rientro, per una durata non superiore  al  triennio,  ai
fini del completamento dello stesso secondo programmi  operativi  nei
termini indicati nel Patto per la salute per gli anni 2010-2012 del 3
dicembre 2009 e all'articolo 2, comma 88,  della  legge  23  dicembre
2009, n. 191. La prosecuzione e il completamento del Piano di rientro
sono condizioni per l'attribuzione in via  definitiva  delle  risorse
finanziarie, in termini di competenza e di  cassa,  gia'  previste  a
legislazione vigente e condizionate alla piena attuazione del Piano -
ancorche'  anticipate  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito,  con  modificazioni
dalla legge 4 dicembre  2008,  n.  189,  e  dell'articolo  6-bis  del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con  modificazioni
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 - in mancanza delle  quali  vengono
rideterminati i risultati d'esercizio degli anni a  cui  le  predette
risorse si riferiscono. 
  2. Per le regioni gia' sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi
sanitari, sottoscritti ai sensi dell'articolo  1,  comma  180,  della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive  modificazioni,  e  gia'
commissariate  alla  data  di  entrata   in   vigore   del   presente
decreto-legge, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi
dei medesimi piani di rientro nella loro unitarieta', anche  mediante
il  regolare  svolgimento  dei  pagamenti  dei  debiti  accertati  in
attuazione dei medesimi piani, i Commissari ad acta procedono,  entro
15 giorni dall'entrata in vigore  del  presente  decreto-legge,  alla
conclusione  della  procedura  di  ricognizione   di   tali   debiti,
predisponendo un piano che individui modalita' e tempi di  pagamento.
Al fine di  agevolare  quanto  previsto  dal  presente  comma  ed  in
attuazione di quanto disposto nell'Intesa  sancita  dalla  Conferenza
Stato-Regioni nella seduta del 3 dicembre 2009,  all'art.  13,  comma
15, fino  al  31  dicembre  2010  non  possono  essere  intraprese  o
proseguite azioni esecutive nei  confronti  delle  aziende  sanitarie
locali e ospedaliere delle regioni medesime. 
  3. All'art. 77-quater, comma 3, del decreto-legge 25  giugno  2008,
n. 112, convertito con legge 6 agosto  2008,  n.  133,  in  fine,  e'
aggiunto il seguente periodo:  "I  recuperi  delle  anticipazioni  di
tesoreria non vengono  comunque  effettuati  a  valere  sui  proventi
derivanti dalle manovre  eventualmente  disposte  dalla  regione  con
riferimento ai due tributi sopraccitati.". 
  4. In conformita' con quanto previsto dall'articolo 26 della  legge
23 dicembre 1999, n. 488, e dall'articolo 59 della legge 23  dicembre
2000, n. 388 e fermo il monitoraggio previsto dall'art. 2,  comma  4,
del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con legge  16
novembre 2001, n. 405, gli  eventuali  acquisti  di  beni  e  servizi
effettuati dalle aziende sanitarie ed ospedaliere al di  fuori  delle
convenzioni e per importi superiori ai  prezzi  di  riferimento  sono
oggetto di specifica e motivata relazione, sottoposta agli organi  di
controllo e di revisione delle aziende sanitarie ed ospedaliere. 
  5. Al fine di razionalizzare la spesa e  potenziare  gli  strumenti
della corretta programmazione, si applicano  le  disposizioni  recate
dai commi da 6 a 12 dirette ad assicurare: 
    a)  le  risorse  aggiuntive  al  livello  del  finanziamento  del
servizio sanitario nazionale, pari a 550 milioni di euro  per  l'anno
2010, ai sensi di quanto disposto  dall'art.  2,  comma  67,  secondo
periodo,  della  legge  23   dicembre   2009,   n.   191,   attuativo
dell'articolo 1, comma 4, lettera c),  dell'Intesa  Stato-Regioni  in
materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita  nella  riunione
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano del 3  dicembre  2009.  Alla
copertura del predetto importo di 550 milioni di euro per l'anno 2010
si provvede  per  300  milioni  di  euro  mediante  l'utilizzo  delle
economie derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7, lettera  a).
e per la restante parte, pari a 250 milioni di euro con  le  economie
derivanti  dal  presente  provvedimento.  A  tale  ultimo   fine   il
finanziamento  del  servizio  sanitario  nazionale  a  cui   concorre
ordinariamente lo Stato, previsto dall'articolo 2,  comma  67,  della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' rideterminato in  aumento  di  250
milioni di euro per l'anno 2010; 
    b) un concorso alla manovra di  finanza  pubblica  da  parte  del
settore sanitario pari a 600 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno
2011. 
  ((  6.  In  attesa  dell'adozione  di  una  nuova  metodologia   di
remunerazione delle farmacie per  i  farmaci  erogati  in  regime  di
Servizio sanitario nazionale, a decorrere dalla data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, le  quote  di
spettanza dei grossisti e dei farmacisti sul  prezzo  di  vendita  al
pubblico  delle  specialita'  medicinali  di   classe   A,   di   cui
all'articolo 8, comma 10, della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,
previste nella misura rispettivamente del 6,65 per cento e  del  26,7
per cento dall'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e dall'articolo 13, comma 1, lettera b),  del  decreto-legge  28
aprile 2009, n. 39, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
giugno 2009, n. 77, sono rideterminate nella misura del 3  per  cento
per i grossisti e del 30,35 per  cento  per  i  farmacisti  che  deve
intendersi  come  quota  minima  a  questi  spettante.  Il   Servizio
sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle  farmacie
di quanto dovuto, trattiene ad  ulteriore  titolo  di  sconto,  fermo
restando  quanto   previsto   dall'articolo   48,   comma   32,   del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, una  quota  pari
all'1,82 per cento  sul  prezzo  di  vendita  al  pubblico  al  netto
dell'imposta sul valore aggiunto. L'ulteriore  sconto  dell'1,82  per
cento non si applica alle farmacie rurali  sussidiate  con  fatturato
annuo  in  regime  di  Servizio   sanitario   nazionale,   al   netto
dell'imposta sul valore aggiunto, non superiore a euro  387.324,67  e
alle altre  farmacie  con  fatturato  annuo  in  regime  di  Servizio
sanitario nazionale, al netto dell'imposta sul valore  aggiunto,  non
superiore  a  euro  258.228,45.  Dalla  medesima  data   le   aziende
farmaceutiche, sulla base di tabelle approvate dall'Agenzia  italiana
del farmaco (AIFA) e definite per  regione  e  per  singola  azienda,
corrispondono alle regioni medesime un importo  dell'1,83  per  cento
sul prezzo di vendita al pubblico al netto  dell'imposta  sul  valore
aggiunto dei medicinali  erogati  in  regime  di  Servizio  sanitario
nazionale. )) 
  6-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto,  e'  avviato  un  apposito
confronto  tecnico  tra  il  Ministero  della  salute,  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, l'AIFA e le associazioni di  categoria
maggiormente  rappresentative,  per  la  revisione  dei  criteri   di
remunerazione della spesa farmaceutica secondo  i  seguenti  criteri:
estensione delle modalita' di tracciabilita' e controllo a  tutte  le
forme di distribuzione dei farmaci, possibilita' di  introduzione  di
una remunerazione della farmacia basata su una prestazione  fissa  in
aggiunta ad una ridotta percentuale sul  prezzo  di  riferimento  del
farmaco  che,  stante   la   prospettata   evoluzione   del   mercato
farmaceutico, garantisca una riduzione della spesa  per  il  Servizio
sanitario nazionale. 
  7. Entro 30 giorni dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto,
l'Agenzia italiana del farmaco provvede: 
    a) all'individuazione, fra  i  medicinali  attualmente  a  carico
della spesa farmaceutica ospedaliera di cui all'articolo 5, comma  5,
del  decreto-legge  1o  ottobre  2007,  n,   159,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, di  quelli  che,
in quanto suscettibili di uso  ambulatoriale  o  domiciliare,  devono
essere erogati,  a  decorrere  dal  giorno  successivo  a  quello  di
pubblicazione  sulla  Gazzetta  Ufficiale  dell'elenco  dei   farmaci
individuati ai sensi  del  presente  comma,  attraverso  l'assistenza
farmaceutica territoriale,  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,  del
medesimo decreto-legge e con oneri a carico della relativa spesa, per
un importo su base annua pari a 600 milioni di euro; 
    b) alla predisposizione, sulla base dei dati resi disponibili dal
sistema Tessera sanitaria di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre  2003,  n.  326,  di  tabelle  di  raffronto  tra  la  spesa
farmaceutica territoriale delle singole regioni, con  la  definizione
di soglie di appropriatezza  prescrittiva  basate  sul  comportamento
prescrittivo registrato nelle regioni con  il  miglior  risultato  in
riferimento alla percentuale di medicinali a base di principi  attivi
non coperti da brevetto, ovvero a prezzo minore, rispetto  al  totale
dei  medicinali  appartenenti  alla  medesima  categoria  terapeutica
equivalente. Cio' al fine di mettere  a  disposizione  delle  regioni
strumenti di  programmazione  e  controllo  idonei  a  realizzare  un
risparmio di spesa non inferiore a 600 milioni di euro su base  annua
che restano nelle disponibilita' dei servizi sanitari regionali. 
  8. Con Accordo sancito in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, su proposta
del Ministro della salute, sono fissate linee guida per  incrementare
l'efficienza delle aziende sanitarie nelle attivita' di acquisizione,
immagazzinamento e distribuzione interna  dei  medicinali  acquistati
direttamente, anche attraverso il coinvolgimento dei grossisti. 
  (( 9. A decorrere dall'anno 2011, per  l'erogazione  a  carico  del
Servizio  sanitario  nazionale  dei  medicinali  equivalenti  di  cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.  405,
e successive modificazioni, collocati  in  classe  A  ai  fini  della
rimborsabilita', l'AIFA, sulla base di una  ricognizione  dei  prezzi
vigenti nei paesi dell'Unione europea, fissa  un  prezzo  massimo  di
rimborso per confezione, a parita' di principio attivo, di  dosaggio,
di  forma  farmaceutica,  di  modalita'  di  rilascio  e  di   unita'
posologiche. La dispensazione, da parte dei farmacisti, di medicinali
aventi le medesime caratteristiche e prezzo di  vendita  al  pubblico
piu' alto di quello di rimborso e' possibile previa corresponsione da
parte dell'assistito della differenza tra  il  prezzo  di  vendita  e
quello di rimborso. I prezzi massimi di rimborso  sono  stabiliti  in
misura idonea a realizzare un risparmio di spesa non inferiore a  600
milioni di euro annui che restano nelle disponibilita' regionali. )) 
  10. Il  prezzo  al  pubblico  dei  medicinali  equivalenti  di  cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.  405,
e  successive  modificazioni,  e'  ridotto  dell'12,5  per  cento   a
decorrere dal 1° giugno 2010 e fino al 31 dicembre 2010. La riduzione
non si applica ai medicinali originariamente coperti  da  brevetto  o
che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto,  ne'  ai
medicinali il cui prezzo sia stato negoziato  successivamente  al  30
settembre 2008, nonche' a quelli per i quali il prezzo in  vigore  e'
pari al prezzo vigente alla data del 31 dicembre 2009. 
  11. Le direttive periodicamente impartite dal Ministro della salute
all'Agenzia italiana del  farmaco,  ai  sensi  dell'articolo  48  del
decreto-  legge  30  settembre  2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  24  ((  novembre  2003  )),   n.   326,
attribuiscono  priorita'  all'effettuazione  di  adeguati  piani   di
controllo dei medicinali in commercio, con particolare riguardo  alla
qualita' dei principi attivi utilizzati. 
  12. In funzione di quanto disposto dai commi da 6 a 11  il  livello
del finanziamento del Servizio sanitario  nazionale  a  cui  concorre
ordinariamente lo Stato, previsto dall'articolo 2,  comma  67,  della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' rideterminato in riduzione di  600
milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. 
  13. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210
e successive modificazioni si  interpreta  nel  senso  che  la  somma
corrispondente all'importo dell'indennita' integrativa  speciale  non
e' rivalutata secondo il tasso d'inflazione. 
  14. Fermo restando gli effetti esplicati  da  sentenze  passate  in
giudicato, per i periodi da esse definiti, a partire  dalla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto  cessa   l'efficacia   di
provvedimenti emanati al fine di rivalutare la somma di cui al  comma
13, in forza di un titolo esecutivo. Sono  fatti  salvi  gli  effetti
prodottisi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  15. Nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi del  comma  13
dell'articolo  50  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,
ai fini dell'evoluzione della Tessera Sanitaria (TS) di cui al  comma
1 del predetto  articolo  50  verso  la  Tessera  Sanitaria  -  Carta
nazionale dei  servizi  (TS-CNS),  in  occasione  del  rinnovo  delle
tessere in scadenza il Ministero dell'economia e delle  finanze  cura
la generazione e la progressiva  consegna  della  TS-CNS,  avente  le
caratteristiche tecniche  di  cui  all'Allegato  B  del  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
della  salute  e  con  la  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri
Dipartimento per l'innovazione e le  tecnologie  ((  11  marzo  2004,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  251
del 25 ottobre 2004, e successive modificazioni. ))  A  tal  fine  e'
autorizzata la  spesa  di  20  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2011. 
  16.  Nelle  more  dell'emanazione  dei  decreti  attuativi  di  cui
all'articolo 50, comma 5-bis, ultimo  periodo  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, (( dalla legge
24 novembre 2003, )) n. 326, al fine di accelerare  il  conseguimento
dei risparmi derivanti dall'adozione delle modalita' telematiche  per
la trasmissione delle ricette mediche di cui all'articolo  50,  commi
4, 5 e 5-bis, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, il  Ministero
dell'economia e delle finanze, cura l'avvio  della  diffusione  della
suddetta procedura telematica, adottando, in quanto  compatibili,  le
modalita' tecniche operative di cui all'allegato 1  del  decreto  del
Ministro della salute del 26 febbraio 2010, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 19  marzo  2010,  n.  65.  ((  L'invio  telematico  dei
predetti dati sostituisce a tutti gli effetti la prescrizione  medica
in formato cartaceo. )) 
                               Art. 12 
 
 
                 Interventi in materia previdenziale 
 
  1. I soggetti che a decorrere dall'anno 2011  maturano  il  diritto
all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini  e
a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero  all'eta'  di
cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1°  luglio  2009,
n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102  e
successive  modificazioni  e  integrazioni  per  le  lavoratrici  del
pubblico  impiego  ((  ovvero  alle  eta'  previste  dagli  specifici
ordinamenti  negli  altri  casi,  ))  conseguono  il   diritto   alla
decorrenza del trattamento pensionistico: 
    a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a  carico  delle
forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici  mesi
dalla data di maturazione dei previsti requisiti; 
    b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a  carico
delle gestioni per gli artigiani,  i  commercianti  e  i  coltivatori
diretti nonche' della gestione separata ((  di  cui  all'articolo  2,
comma 26, )) della legge 8 agosto 1995, n.  335,  trascorsi  diciotto
mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti; 
    c)  per  il  personale  del  comparto  scuola  si  applicano   le
disposizioni di cui al  comma  9  dell'articolo  59  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449. 
  2. Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti requisiti  a
decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al pensionamento ai sensi
dell'articolo 1, comma 6 della  legge  23  agosto  2004,  n.  243,  e
successive modificazioni e integrazioni, con eta' inferiori a  quelle
indicate al comma 1, (( conseguono il  diritto  alla  decorrenza  del
trattamento pensionistico: )) 
    a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a  carico  delle
forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici  mesi
dalla data di maturazione dei previsti requisiti; 
    b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a  carico
delle gestioni per gli artigiani,  i  commercianti  e  i  coltivatori
diretti nonche' della gestione separata ((  di  cui  all'articolo  2,
comma 26, )) della legge 8 agosto 1995, n.  335,  trascorsi  diciotto
mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti; 
    c)  per  il  personale  del  comparto  scuola  si  applicano   le
disposizioni di cui al  comma  9  dell'articolo  59  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449. 
  3. L'articolo 5, comma 3, del d.lgs. 3  febbraio  2006,  n.  42  e'
sostituito dal  seguente:  "Ai  trattamenti  pensionistici  derivanti
dalla totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste per
i  trattamenti  pensionistici  dei   lavoratori   autonomi   iscritti
all'assicurazione  generale  obbligatoria   per   l'invalidita',   la
vecchiaia ed i superstiti. In  caso  di  pensione  ai  superstiti  la
pensione decorre dal primo giorno del mese  successivo  a  quello  di
decesso del dante  causa.  In  caso  di  pensione  di  inabilita'  la
pensione decorre dal primo giorno del mese  successivo  a  quello  di
presentazione della domanda di pensione in regime di  totalizzazione.
(( Le  disposizioni  di  cui  al  presente  comma  si  applicano  con
riferimento ai soggetti  che  maturano  i  requisiti  di  accesso  al
pensionamento, a  seguito  di  totalizzazione,  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2011". )) 
  4.  Le  disposizioni  in  materia  di  decorrenza  dei  trattamenti
pensionistici vigenti prima della  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto continuano ad applicarsi nei confronti dei: 
    a) lavoratori dipendenti che  avevano  in  corso  il  periodo  di
preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti  di
eta'  anagrafica  e  di  anzianita'  contributiva  richiesti  per  il
conseguimento  del  trattamento  pensionistico  entro  la   data   di
cessazione del rapporto di lavoro; 
    b) lavoratori per i quali viene meno il  titolo  abilitante  allo
svolgimento della specifica attivita' lavorativa  per  raggiungimento
di limite di eta'. 
  5.  Le  disposizioni  in  materia  di  decorrenza  dei  trattamenti
pensionistici vigenti prima della  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del  numero  di
10.000 lavoratori beneficiari, ancorche'  maturino  i  requisiti  per
l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui al
comma 6: 
    a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4
e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive  modificazioni,
sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30  aprile
2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo
di fruizione dell'indennita' di  mobilita'  di  cui  all'articolo  7,
comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; 
    b)  ai  lavoratori  collocati  in  mobilita'   lunga   ai   sensi
dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n.  223,  e
successive modificazioni  e  integrazioni,  per  effetto  di  accordi
collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010; 
    c) ai lavoratori che, all'entrata in vigore del presente decreto,
sono titolari di prestazione straordinaria  a  carico  dei  fondi  di
solidarieta' di settore di cui all'art. 2, comma 28, della  legge  23
dicembre 1996, n. 662. 
  6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al
monitoraggio, (( sulla base della data di cessazione del rapporto  di
lavoro, )) delle domande di pensionamento presentate  dai  lavoratori
di cui al comma 5 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio
2011, del regime delle decorrenze dalla normativa vigente prima della
data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal  predetto
monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di  10.000  domande
di pensione, il predetto Istituto non prendera'  in  esame  ulteriori
domande  di  pensionamento  finalizzate  ad  usufruire  dei  benefici
previsti dalla disposizione di cui al comma 5. 
  7. A titolo  di  concorso  al  consolidamento  dei  conti  pubblici
attraverso il contenimento della dinamica della  spesa  corrente  nel
rispetto   degli   obiettivi    di    finanza    pubblica    previsti
dall'Aggiornamento del programma di stabilita' e crescita, dalla data
di entrata in vigore del presente provvedimento, con  riferimento  ai
dipendenti   delle   amministrazioni   pubbliche   come   individuate
dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) (( ai sensi del comma 3
))  dell'articolo  1  della  legge  31dicembre  2009,   n.   196   il
riconoscimento dell'indennita' di buonuscita, dell'indennita'  premio
di servizio, del  trattamento  di  fine  rapporto  e  di  ogni  altra
indennita' equipollente corrisposta  una-tantum  comunque  denominata
spettante a seguito di cessazione  a  vario  titolo  dall'impiego  e'
effettuato: 
    a) in un unico importo annuale se l'ammontare  complessivo  della
prestazione,  al  lordo  delle  relative   trattenute   fiscali,   e'
complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro; 
    b) in  due  importi  annuali  se  l'ammontare  complessivo  della
prestazione,  al  lordo  delle  relative   trattenute   fiscali,   e'
complessivamente superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro.
In tal caso il primo importo annuale e'  pari  a  90.000  euro  e  il
secondo importo annuale e' pari all'ammontare residuo; 
    c) in  tre  importi  annuali  se  l'ammontare  complessivo  della
prestazione,  al  lordo  delle  relative   trattenute   fiscali,   e'
complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro, in  tal  caso  il
primo importo annuale e' pari  a  90.000  euro,  il  secondo  importo
annuale e' pari a 60.000 euro e il  terzo  importo  annuale  e'  pari
all'ammontare residuo. 
  8. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente  in  materia
di determinazione della prima scadenza utile  per  il  riconoscimento
delle prestazioni di cui al comma 7 ovvero del primo importo annuale,
con conseguente  riconoscimento  del  secondo  e  del  terzo  importo
annuale, rispettivamente, dopo dodici mesi e  ventiquattro  mesi  dal
riconoscimento del primo importo annuale. 
  9. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano in ogni  caso
con riferimento alle prestazioni derivanti dai collocamenti a  riposo
per raggiungimento dei limiti di eta' entro la data del  30  novembre
2010, nonche' alle prestazioni derivanti dalle domande di  cessazione
dall'impiego presentate prima della data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto a condizione che la cessazione dell'impiego  avvenga
entro il 30 novembre 2010; resta fermo che l'accoglimento  ((  ovvero
la  presa  d'atto  ))   della   domanda   di   cessazione   determina
l'irrevocabilita'  della  stessa.  ((   All'onere   derivante   dalle
modifiche di cui al presente comma, valutato in 10  milioni  di  euro
per l'anno 2011, si provvede mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
)) 
  10. Con effetto sulle anzianita' contributive maturate a  decorrere
dal  1  gennaio  2011,  per  i  lavoratori  alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche inserite nel  conto  economico  consolidato
della  pubblica  amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo  1
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per  i  quali  il  computo  dei
trattamenti di fine servizio,  comunque  denominati,  in  riferimento
alle predette anzianita' contributive non e' gia' regolato in base  a
quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile  in  materia  di
trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti  di
fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo
2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del  6,91  per
cento. 
  11. L'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre  1996,  n.  662  si
interpreta nel senso che le attivita' autonome, per le quali opera il
principio   di   assoggettamento   all'assicurazione   prevista   per
l'attivita' prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai
commercianti, dagli artigiani e  dai  coltivatori  diretti,  i  quali
vengono iscritti in  una  delle  corrispondenti  gestioni  dell'Inps.
Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma  208,
legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali e' obbligatoriamente
prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art.  2,
comma 26, (( della legge 8 agosto )) 1995, n. 335. 
  12. (( (soppresso). )) 
  ((  12-bis.  In  attuazione  dell'articolo  22-ter,  comma  2,  del
decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009,  n.  102,  concernente  l'adeguamento  dei
requisiti di accesso al sistema pensionistico agli  incrementi  della
speranza  di  vita,  e  tenuto  anche   conto   delle   esigenze   di
coordinamento degli istituti pensionistici e delle relative procedure
di adeguamento dei parametri connessi agli andamenti  demografici,  a
decorrere dal 1o gennaio 2015 i requisiti di eta' e i valori di somma
di eta' anagrafica e di anzianita' contributiva di cui alla Tabella B
allegata  alla  legge  23  agosto  2004,   n.   243,   e   successive
modificazioni, i requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per  il
conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito anagrafico di
cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1°  luglio  2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2009,  n.
102, e successive modificazioni, il requisito anagrafico di  65  anni
di cui all'articolo 1, comma 20, e all'articolo  3,  comma  6,  della
legge 8 agosto 1995,  n.  335,  e  successive  modificazioni,  devono
essere aggiornati a cadenza triennale, salvo quanto indicato al comma
12-ter, con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e  delle
finanze di concerto con il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza
di ogni aggiornamento. La mancata  emanazione  del  predetto  decreto
direttoriale   comporta   responsabilita'   erariale.   Il   predetto
aggiornamento e' effettuato sulla base del  procedimento  di  cui  al
comma 12-ter. 
  12-ter.  A  partire  dall'anno  2013  l'ISTAT   rende   annualmente
disponibile entro il 30 giugno dell'anno medesimo  il  dato  relativo
alla variazione  nel  triennio  precedente  della  speranza  di  vita
all'eta' corrispondente a 65 anni in  riferimento  alla  media  della
popolazione residente in Italia. A decorrere dalla  data  di  cui  al
comma 12-bis e con i decreti a cadenza triennale di cui  allo  stesso
comma 12-bis: 
    a) i requisiti di eta' indicati al comma 12-bis  sono  aggiornati
incrementando i requisiti in vigore  in  misura  pari  all'incremento
della predetta speranza di vita accertato dall'ISTAT in relazione  al
triennio  di  riferimento.  In  sede  di  prima   applicazione   tale
aggiornamento non puo' in ogni caso superare i tre mesi e  lo  stesso
aggiornamento non viene effettuato  nel  caso  di  diminuzione  della
predetta  speranza  di  vita.  In   caso   di   frazione   di   mese,
l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale  piu'
prossimo. Il risultato in mesi si determina  moltiplicando  la  parte
decimale dell'incremento della  speranza  di  vita  per  dodici,  con
arrotondamento all'unita'; 
    b)  i  valori  di  somma  di  eta'  anagrafica  e  di  anzianita'
contributiva  indicati  al   comma   12-bis   sono   conseguentemente
incrementati in misura pari al valore  dell'aggiornamento  rapportato
ad anno dei requisiti  di  eta'.  In  caso  di  frazione  di  unita',
l'aggiornamento  viene  effettuato  con   arrotondamento   al   primo
decimale. Restano fermi i requisiti di anzianita' contributiva minima
previsti dalla  normativa  vigente  in  via  congiunta  ai  requisiti
anagrafici, nonche' la disciplina del  diritto  alla  decorrenza  del
trattamento pensionistico  rispetto  alla  data  di  maturazione  dei
requisiti secondo  quanto  previsto  dalla  normativa  vigente,  come
modificata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. Al fine di
uniformare la periodicita' temporale dell'adeguamento  dei  requisiti
di cui al presente comma a quella prevista per la  procedura  di  cui
all'articolo 1, comma 11, della citata legge 8 agosto 1995,  n.  335,
come modificata dall'articolo 1, comma 15, della  legge  24  dicembre
2007, n. 247, il secondo adeguamento e'  effettuato,  derogando  alla
periodicita' triennale di cui al  comma  12-bis,  con  decorrenza  1°
gennaio 2019 e a tal fine  l'ISTAT  rende  disponibile  entro  il  30
giugno dell'anno 2017 il dato relativo alla variazione  nel  triennio
precedente della speranza di vita all'eta' corrispondente a  65  anni
in riferimento alla media della popolazione residente in Italia. 
  12-quater. In base agli stessi criteri di adeguamento  indicati  ai
commi 12-bis e 12-ter e nell'ambito del decreto direttoriale  di  cui
al comma 12-bis, anche ai regimi  pensionistici  armonizzati  secondo
quanto previsto dall'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8  agosto
1995,  n.  335,  nonche'  agli   altri   regimi   e   alle   gestioni
pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, requisiti diversi da
quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi
i lavoratori di  cui  all'articolo  78,  comma  23,  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al  decreto  legislativo
12 maggio 1995, n. 195, e di cui alla  legge  27  dicembre  1941,  n.
1570, nonche' i rispettivi dirigenti, e' applicato l'adeguamento  dei
requisiti  anagrafici.  Resta  fermo  che  l'adeguamento  di  cui  al
presente comma non opera in relazione al requisito per l'accesso  per
limite di eta' per i lavoratori per i  quali  viene  meno  il  titolo
abilitante allo svolgimento della specifica attivita' lavorativa  per
il raggiungimento di tale limite di eta'. 
  12-quinquies. Ogni qual volta l'adeguamento triennale dei requisiti
anagrafici di cui  al  comma  12-ter  comporta,  con  riferimento  al
requisito   anagrafico   per   il    pensionamento    di    vecchiaia
originariamente previsto a 65 anni, l'incremento dello stesso tale da
superare  di  una  o  piu'  unita'  il  predetto  valore  di  65,  il
coefficiente di trasformazione di cui  al  comma  6  dell'articolo  1
della legge 8 agosto 1995, n.  335,  e'  esteso,  con  effetto  dalla
decorrenza di tale determinazione, anche per le eta' corrispondenti a
tali  valori  superiori  a  65  del  predetto  requisito   anagrafico
nell'ambito della procedura di cui all'articolo 1,  comma  11,  della
citata legge n. 335 del 1995, come modificato dall'articolo 1,  comma
15, della legge  24  dicembre  2007,  n.  247.  Resta  fermo  che  la
rideterminazione aggiornata del coefficiente di trasformazione esteso
ai sensi  del  primo  periodo  del  presente  comma  anche  per  eta'
corrispondenti a valori superiori a 65  anni  e'  effettuata  con  la
predetta procedura di cui all'articolo  1,  comma  11,  della  citata
legge n. 335 del 1995. 
  12-sexies. All'articolo 22-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      "1. In attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle
Comunita' europee 13 novembre 2008 nella causa C-46/07,  all'articolo
2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n.  335,  sono  aggiunti,  in
fine, i seguenti periodi: "A decorrere dal 1o gennaio  2010,  per  le
predette lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di  cui
al primo periodo del presente comma  e  il  requisito  anagrafico  di
sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge
23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati
di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati
di quattro anni dal  1°  gennaio  2012  ai  fini  del  raggiungimento
dell'eta' di sessantacinque anni. Restano ferme la disciplina vigente
in  materia  di  decorrenza  del  trattamento  pensionistico   e   le
disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti  che  prevedono
requisiti anagrafici piu' elevati, nonche'  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile  1997,  n.  165.  Le
lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano maturato  entro  il
31 dicembre 2009 i requisiti di eta'  e  di  anzianita'  contributiva
previsti alla predetta  data  ai  fini  del  diritto  all'accesso  al
trattamento pensionistico di vecchiaia  nonche'  quelle  che  abbiano
maturato entro  il  31  dicembre  2011  i  requisiti  di  eta'  e  di
anzianita'  contributiva  previsti  dalla  normativa   vigente   alla
predetta data, conseguono il diritto alla  prestazione  pensionistica
secondo  la  predetta  normativa  e  possono  chiedere  all'ente   di
appartenenza la certificazione di tale diritto""; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      "3.  Le  economie  derivanti  dall'attuazione   del   comma   1
confluiscono  nel  Fondo  strategico  per   il   Paese   a   sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, di cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  b-bis),  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e  successive
modificazioni,  per  interventi  dedicati  a  politiche   sociali   e
familiari con  particolare  attenzione  alla  non  autosufficienza  e
all'esigenza di conciliazione tra vita lavorativa  e  vita  familiare
delle lavoratrici; a tale fine la dotazione  del  predetto  Fondo  e'
incrementata di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di  242  milioni
di euro annui nell'anno 2011, 252 milioni di euro nell'anno 2012, 392
milioni di euro nell'anno 2013, 492 milioni di euro  nell'anno  2014,
592 milioni di euro nell'anno 2015, 542  milioni  di  euro  nell'anno
2016, 442 milioni  di  euro  nell'anno  2017,  342  milioni  di  euro
nell'anno 2018, 292 milioni di euro nell'anno 2019 e 242  milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2020". 
  12-septies. A decorrere dal 1° luglio 2010 alle  ricongiunzioni  di
cui all'articolo 1, primo comma, della legge 7 febbraio 1979, n.  29,
si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  2,  commi  terzo,
quarto e quinto, della medesima legge. L'onere da porre a carico  dei
richiedenti e' determinato in base ai criteri  fissati  dall'articolo
2, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. 
  12-octies. Le stesse  modalita'  di  cui  al  comma  12-septies  si
applicano, dalla medesima decorrenza, nei casi di trasferimento della
posizione assicurativa dal  Fondo  di  previdenza  per  i  dipendenti
dell'Ente  nazionale  per  l'energia  elettrica   e   delle   aziende
elettriche  private  al  Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti.  E'
abrogato l'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 settembre
1996,  n.  562.  Continuano  a  trovare  applicazione  le  previgenti
disposizioni per le domande  esercitate  dagli  interessati  in  data
anteriore al 1° luglio 2010. 
  12-novies.  A  decorrere  dal  1o  luglio  2010  si  applicano   le
disposizioni  di  cui  al  comma  12-septies  anche   nei   casi   di
trasferimento della posizione assicurativa dal  Fondo  di  previdenza
per il personale addetto ai pubblici servizi di  telefonia  al  Fondo
pensioni lavoratori dipendenti. E' abrogato l'articolo 28 della legge
4 dicembre 1956, n. 1450. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo
28 della legge n. 1450 del 1956 nei casi in cui le condizioni per  il
trasferimento d'ufficio o a domanda  si  siano  verificate  in  epoca
antecedente al 1° luglio 2010. 
  12-decies. All'articolo 4, primo comma, della legge 7 luglio  1980,
n. 299, le parole: "approvati con  decreto  ministeriale  27  gennaio
1964" sono sostituite dalle seguenti: "come successivamente  adeguati
in base alla normativa vigente". 
  12-undecies. Sono abrogate le seguenti disposizioni  normative:  la
legge 2 aprile 1958, n. 322, l'articolo 40 della  legge  22  novembre
1962, n. 1646,  l'articolo  124  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,  l'articolo  21,  comma  4,  e
l'articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958. 
  12-duodecies. Le risorse di cui all'articolo  74,  comma  1,  della
legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  limitatamente  allo  stanziamento
relativo all'anno 2010, possono essere utilizzate anche ai  fini  del
finanziamento delle spese di avvio e di adesione collettiva dei fondi
di previdenza  complementare  dei  dipendenti  delle  amministrazioni
pubbliche. 
  12-terdecies. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2011-2013  gli
specifici stanziamenti iscritti nelle  unita'  previsionali  di  base
dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali per il  finanziamento  degli  istituti  di  cui  al  comma  1
dell'articolo  13  della  legge  30  marzo   2001,   n.   152,   sono
complessivamente e proporzionalmente ridotti di 30  milioni  di  euro
annui. I risparmi derivanti dal precedente periodo, che conseguono  a
maggiori somme effettivamente affluite al  bilancio  dello  Stato  in
deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge
n. 152 del 2001, pari  a  30  milioni  di  euro  annui  nel  triennio
2011-2013, concorrono  alla  compensazione  degli  effetti  derivanti
dall'aumento contributivo di cui  all'articolo  1,  comma  10,  della
legge 24  dicembre  2007,  n.  247,  al  fine  di  garantire  la  non
applicazione del predetto aumento contributivo nella misura prevista.
)) 
                               Art. 13 
 
 
                     Casellario dell'assistenza 
 
  1.  E'  istituito  presso  l'Istituto  Nazionale  della  Previdenza
Sociale, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  il
"Casellario dell'Assistenza" per la raccolta, la conservazione  e  la
gestione dei dati, dei redditi e di altre  informazioni  relativi  ai
soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale. 
  2. Il Casellario costituisce l'anagrafe  generale  delle  posizioni
assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa  tra  tutte  le
amministrazioni  centrali  dello   Stato,   gli   enti   locali,   le
organizzazioni  no  profit  e  gli  organismi  gestori  di  forme  di
previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente
i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche  dati,
per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione
della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle  risorse.  La
formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazione del  Casellario
avviene nel  rispetto  della  normativa  sulla  protezione  dei  dati
personali. 
  3.  Gli  enti,  le  amministrazioni  e   i   soggetti   interessati
trasmettono obbligatoriamente in via telematica al Casellario di  cui
al comma 1, i dati e le informazioni relativi a  tutte  le  posizioni
risultanti nei  propri  archivi  e  banche  dati  secondo  criteri  e
modalita' di trasmissione stabilite dall'INPS. 
  4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
disciplinate le modalita' di attuazione del presente articolo ". 
  5. L'INPS e le  amministrazioni  pubbliche  interessate  provvedono
all'attuazione di  quanto  previsto  dal  presente  articolo  con  le
risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente. 
  6. All'articolo 35, del decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.  207
convertito dalla legge 27 febbraio 2009,  n.  14  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) al comma 8 sono soppresse le parole "il 1° luglio  di  ciascun
anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino
al 30 giugno dell'anno successivo"; 
    b) al comma 8 (( e' aggiunto ))  il  seguente  periodo:  "Per  le
prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti  nello
stesso anno per  prestazioni  per  le  quali  sussiste  l'obbligo  di
comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto
del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. ((  1388  )),  e
successive modificazioni e integrazioni"; 
    c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: 
  "10-bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti  di  cui
all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i  titolari  di
prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma  8,  che
non  comunicano  integralmente  all'Amministrazione  finanziaria   la
situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento,  sono
tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali  agli  Enti
previdenziali  che  erogano  la  prestazione.  In  caso  di   mancata
comunicazione nei  tempi  e  nelle  modalita'  stabilite  dagli  Enti
stessi, si procede alla sospensione delle  prestazioni  collegate  al
reddito  nel  corso  dell'anno  successivo  a  quello   in   cui   la
dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.  Qualora  entro
60  giorni  dalla  sospensione  non   sia   pervenuta   la   suddetta
comunicazione,  si  procede  alla  revoca  in  via  definitiva  delle
prestazioni collegate al reddito e al  recupero  di  tutte  le  somme
erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei
redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la  comunicazione
dei redditi sia presentata entro il suddetto termine  di  60  giorni,
gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa  dal  mese
successivo  alla  comunicazione,  previo  accertamento  del  relativo
diritto anche per l'anno in corso. 
                               Art. 14 
 
 
Patto  di  stabilita'  interno  ed  altre  disposizioni  sugli   enti
                            territoriali 
 
  1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica,  le
regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i
comuni con popolazione superiore a  5.000  abitanti  concorrono  alla
realizzazione degli obiettivi di finanza  pubblica  per  il  triennio
2011-2013  nelle  misure  seguenti  in  termini   di   fabbisogno   e
indebitamento netto: 
    a) le regioni a statuto ordinario per 4.000 milioni di  euro  per
l'anno 2011 e per 4.500 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno
2012; 
    b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e Bolzano per 500 milioni di euro per l'anno 2011 e 1.000 milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2012; 
    c) le province per 300 milioni di euro per l'anno 2011 e per  500
milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno  2012,  attraverso  la
riduzione di cui al comma 2; 
    d) i comuni per 1.500 milioni di euro per  l'anno  2011  e  2.500
milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno  2012,  attraverso  la
riduzione di cui al comma 2. 
  (( 2. Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e' abrogato e  al  comma  296,  secondo  periodo,  dello  stesso
articolo 1 sono soppresse  le  parole:  "  e  quello  individuato,  a
decorrere dall'anno 2011, in base al comma 302 ". Le risorse  statali
a qualunque titolo spettanti alle regioni a  statuto  ordinario  sono
ridotte in misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno  2011  e  a
4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.  Le  predette
riduzioni sono ripartite secondo criteri  e  modalita'  stabiliti  in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, e recepiti con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, secondo principi che tengano conto  della  adozione  di
misure idonee ad assicurare  il  rispetto  del  patto  di  stabilita'
interno e della minore  incidenza  percentuale  della  spesa  per  il
personale  rispetto   alla   spesa   corrente   complessiva   nonche'
dell'adozione di misure  di  contenimento  della  spesa  sanitaria  e
dell'adozione di azioni di contrasto al fenomeno dei falsi  invalidi.
In caso di mancata deliberazione della Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano entro il termine di novanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente  decreto,  e  per  gli
anni successivi al 2011 entro il 30 settembre  dell'anno  precedente,
il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e'  comunque
emanato, entro i successivi trenta giorni,  ripartendo  la  riduzione
dei trasferimenti secondo  un  criterio  proporzionale.  In  sede  di
attuazione dell'articolo 8 della legge  5  maggio  2009,  n.  42,  in
materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto
dal primo, secondo, terzo e quarto  periodo  del  presente  comma.  I
trasferimenti erariali, comprensivi  della  compartecipazione  IRPEF,
dovuti alle province dal Ministero dell'interno sono ridotti  di  300
milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni annui a decorrere  dall'anno
2012. I trasferimenti  erariali  dovuti  ai  comuni  con  popolazione
superiore a 5.000 abitanti dal Ministero dell'interno sono ridotti di
1.500 milioni per l'anno 2011 e di 2.500 milioni  annui  a  decorrere
dall'anno 2012. Le  predette  riduzioni  a  province  e  comuni  sono
ripartite secondo criteri e modalita' stabiliti in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali e recepiti con decreto  annuale  del
Ministro dell'interno,  secondo  principi  che  tengano  conto  della
adozione di misure idonee ad assicurare  il  rispetto  del  patto  di
stabilita' interno, della minore incidenza  percentuale  della  spesa
per il personale rispetto  alla  spesa  corrente  complessiva  e  del
conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria. In caso di
mancata deliberazione  della  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali entro il termine di novanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente  decreto,  e  per  gli
anni successivi al 2011 entro il 30 settembre  dell'anno  precedente,
il decreto del Ministro dell'interno  e'  comunque  emanato  entro  i
successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione  dei  trasferimenti
secondo  un   criterio   proporzionale.   In   sede   di   attuazione
dell'articolo 11 della legge 5 maggio 2009,  n.  42,  in  materia  di
federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal sesto,
settimo, ottavo e nono periodo del presente comma. )) 
  3. In caso di mancato rispetto  del  patto  di  stabilita'  interno
relativo agli anni 2010 e successivi i trasferimenti dovuti agli enti
locali  che  risultino  inadempienti  nei  confronti  del  patto   di
stabilita' interno sono ridotti, nell'anno successivo, in misura pari
alla  differenza  tra   il   risultato   registrato   e   l'obiettivo
programmatico predeterminato. La riduzione e' effettuata con  decreto
del Ministro dell'interno, a  valere  sui  trasferimenti  corrisposti
dallo stesso Ministero, con esclusione di quelli destinati  all'onere
di ammortamento dei mutui. A  tal  fine  il  Ministero  dell'economia
comunica al Ministero dell'interno, entro i 60 giorni  successivi  al
termine stabilito per la  ((  trasmissione  della  ))  certificazione
relativa al patto di stabilita' interno, l'importo della riduzione da
operare per ogni singolo ente locale. In caso di mancata trasmissione
da parte dell'ente locale della  predetta  certificazione,  entro  il
termine perentorio stabilito  dalla  normativa  vigente,  si  procede
all'azzeramento   automatico   dei   predetti    trasferimenti    con
l'esclusione  sopra  indicata.   In   caso   di   insufficienza   dei
trasferimenti, ovvero nel caso in cui fossero stati  in  parte  o  in
tutto gia' erogati,  la  riduzione  viene  effettuata  a  valere  sui
trasferimenti degli anni successivi. 
  4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non
rispettino il patto di stabilita' interno relativo agli anni  2010  e
successivi sono tenute a versare  all'entrata  del  bilancio  statale
entro 60 giorni dal termine stabilito per la (( trasmissione della ))
certificazione  relativa  al  rispetto  del  patto   di   stabilita',
l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato  registrato
e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i  quali
il patto di stabilita' e' riferito al livello della spesa  si  assume
quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in  termini
di cassa o di competenza. In caso di mancato versamento  si  procede,
nei 60 giorni successivi, al recupero di detto scostamento  a  valere
sulle giacenze  depositate  nei  conti  aperti  presso  la  tesoreria
statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito  dalla
normativa vigente per la trasmissione della certificazione  da  parte
dell'ente territoriale si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai
conti della tesoreria statale sino a  quando  la  certificazione  non
viene acquisita. 
  5. Le disposizioni  recate  dai  commi  3  e  4  modificano  quanto
stabilito  in  materia  di   riduzione   di   trasferimenti   statali
dall'articolo 77-bis, comma 20, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e
integrano le disposizioni recate dall'articolo 77-ter, commi 15 e 16,
dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008. 
  6. In funzione della riforma del  Patto  europeo  di  stabilita'  e
crescita ed in applicazione dello stesso nella  Repubblica  italiana,
con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  previa
deliberazione del Consiglio  dei  ministri  da  adottare  sentita  la
Regione  interessata,  puo'  essere  disposta  la   sospensione   dei
trasferimenti erariali nei confronti delle Regioni che  risultino  in
deficit eccessivo di bilancio. 
  7. L'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296  e
successive modificazioni e' sostituito (( dai seguenti: )) 
  "557. (( Ai fini )) del concorso delle autonomie regionali e locali
al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti  sottoposti
al patto di stabilita' interno assicurano la riduzione delle spese di
personale,  al  lordo   degli   oneri   riflessi   a   carico   delle
amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri  relativi  ai
rinnovi  contrattuali,  garantendo  il  contenimento  della  dinamica
retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della
propria autonomia e rivolte, in termini  di  principio,  ai  seguenti
ambiti prioritari di intervento: 
    a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di  personale
rispetto al  complesso  delle  spese  correnti,  attraverso  parziale
reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per  il  lavoro
flessibile; 
    b)    razionalizzazione    e    snellimento    delle    strutture
burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti  di  uffici
con l'obiettivo di ridurre l'incidenza  percentuale  delle  posizioni
dirigenziali in organico; 
    c) contenimento delle dinamiche di crescita della  contrattazione
integrativa, tenuto anche  conto  delle  corrispondenti  disposizioni
dettate per le amministrazioni statali. 
  557-bis.  ((  Ai  fini  dell'applicazione   del   comma   557,   ))
costituiscono  spese  di  personale  anche  quelle  sostenute  per  i
rapporti di collaborazione (( coordinata )) e  continuativa,  per  la
somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo  110
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' per  tutti  i
soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto  di
pubblico impiego, in  strutture  e  organismi  variamente  denominati
partecipati o comunque facenti capo all'ente. 
  557-ter. (( In caso di  mancato  rispetto  del  comma  557,  ))  si
applica il divieto di cui all'articolo 76, comma 4, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133". 
  8. I commi 1, 2, e 5 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133 sono abrogati. 
  9. Il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
e' sostituito dal seguente: "E' fatto divieto  agli  enti  nei  quali
l'incidenza delle spese di personale e' pari o superiore al 40% delle
spese correnti di procedere ad assunzioni di  personale  a  qualsiasi
titolo e con qualsivoglia tipologia  contrattuale;  i  restanti  enti
possono procedere ad assunzioni di personale nel limite  del  20  per
cento  della   spesa   corrispondente   alle   cessazioni   dell'anno
precedente".  La  disposizione  del  presente  comma  si  applica   a
decorrere dal  1°  gennaio  2011,  con  riferimento  alle  cessazioni
verificatesi nell'anno 2010. 
  10. All'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n.  296  e
successive modificazioni e' soppresso il terzo periodo. 
  11. Le province e i comuni  con  piu'  di  5.000  abitanti  possono
escludere dal saldo rilevante ai  fini  del  rispetto  del  patto  di
stabilita' interno  relativo  all'anno  2010  i  pagamenti  in  conto
capitale effettuati entro il 31 dicembre  2010  per  un  importo  non
superiore allo 0,78 per cento dell'ammontare dei residui  passivi  in
conto capitale  risultanti  dal  rendiconto  dell'esercizio  2008,  a
condizione che abbiano rispettato  il  patto  di  stabilita'  interno
relativo all'anno 2009. 
  12. Per l'anno 2010 non si applicano  i  commi  23,  24,  25  e  26
dell'art.  77-bis  del  decreto-legge  25  giugno   2008,   n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  13. Per l'anno 2010 e' attribuito ai comuni un  contributo  per  un
importo complessivo di 200  milioni  da  ripartire  con  decreto  del
Ministro  dell'interno,  emanato  di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e  di  intesa  con  la   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. I criteri devono tener conto  della
popolazione e  del  rispetto  del  patto  di  stabilita'  interno.  I
suddetti contributi non sono conteggiati tra  le  entrate  valide  ai
fini del patto di stabilita' interno. 
  (( 13-bis. Per l'attuazione del piano di rientro dall'indebitamento
pregresso, previsto dall'articolo  78  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  nella  legge  6  agosto
2008, n. 133, e dall'articolo 4, comma 8-bis,  del  decreto-legge  25
gennaio 2010, n. 2, convertito, con  modificazioni,  nella  legge  26
marzo 2010, n.  42,  il  Commissario  straordinario  del  Governo  e'
autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui  all'articolo
5 del decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  5  dicembre
2008 per i finanziamenti occorrenti  per  la  relativa  copertura  di
spesa. La stipula e' effettuata, previa approvazione con decreto  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di  apposito   piano   di
estinzione per quanto attiene ai 300 milioni di cui al primo  periodo
del comma 14, nonche' d'intesa con  il  comune  di  Roma  per  quanto
attiene ai 200 milioni di euro di cui al secondo  periodo  del  comma
14. Si applica l'articolo 4, commi 177  e  177-bis,  della  legge  24
dicembre  2003,  n.  350.  Il   Commissario   straordinario   procede
all'accertamento definitivo del debito, da approvarsi con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze. )) 
  14. In vista della compiuta attuazione di quanto previsto ai  sensi
dell'articolo  24  della  legge  5  maggio  2009,   n.   42,   e   in
considerazione dell'eccezionale situazione di squilibrio  finanziario
del comune di Roma,  come  emergente  ai  sensi  di  quanto  previsto
dall'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito
con  modificazioni  dalla  legge  6  agosto  2008,   n.   133,   fino
all'adozione del decreto legislativo previsto  ai  sensi  del  citato
articolo 24, e' costituito un fondo allocato su un apposito  capitolo
di bilancio del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  con  una
dotazione annua di 300 milioni di euro, a decorrere  dall'anno  2011,
per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del
piano di rientro approvato con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei  Ministri  5  dicembre  2008.  La  restante  quota  delle   somme
occorrenti a fare fronte agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del
predetto piano di rientro e' reperita mediante l'istituzione fino  al
conseguimento di 200 milioni di euro annui complessivi: 
    a) di un'addizionale commissariale sui  diritti  di  imbarco  dei
passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della  citta'
di Roma fino ad un massimo di 1 euro per passeggero; 
    b) di un incremento  dell'addizionale  comunale  all'imposta  sul
reddito delle persone fisiche fino al limite massimo dello 0,4%. 
  (( 14-bis. Al fine di agevolare i piani di rientro dei comuni per i
quali sia stato nominato un commissario straordinario, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  e'  istituito
un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro  annui  a  decorrere
dall'anno  2011.  Con  decreto,  di  natura  non  regolamentare,  del
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di
utilizzo del fondo. Al relativo  onere  si  provvede  sulle  maggiori
entrate derivanti dai commi 13-bis, 13-ter e 13-quater  dell'articolo
38. 
  14-ter. I comuni della provincia dell'Aquila in stato  di  dissesto
possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del  patto
di stabilita' interno relativo a ciascun  esercizio  finanziario  del
triennio 2010-2012 gli  investimenti  in  conto  capitale  deliberati
entro il 31  dicembre  2010,  anche  a  valere  sui  contributi  gia'
assegnati negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5
milioni di euro annui; con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  emanare
entro il 15 settembre, si provvede  alla  ripartizione  del  predetto
importo sulla base di criteri che tengano conto della  popolazione  e
della spesa per investimenti sostenuta da  ciascun  ente  locale.  E'
altresi' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro, per l'anno  2010,
quale contributo ai comuni di cui  al  presente  comma  in  stato  di
dissesto finanziario per far fronte al pagamento dei debiti accertati
dalla Commissione straordinaria di liquidazione, nominata con decreto
del  Presidente   della   Repubblica   su   proposta   del   Ministro
dell'interno, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli  254  e
255 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.
267. La ripartizione del contributo e'  effettuata  con  decreto  del
Ministro dell'interno, da emanare entro  il  15  settembre  2010,  in
misura proporzionale agli stessi debiti. 
  14-quater. L'addizionale commissariale di cui al comma 14,  lettera
a),   e'   istituita   dal   Commissario   preposto   alla   gestione
commissariale,  previa  delibera  della  giunta  comunale  di   Roma.
L'incremento dell'addizionale comunale di cui al  comma  14,  lettera
b), e' stabilito, su proposta del predetto Commissario, dalla  giunta
comunale. Qualora il comune, successivamente  al  31  dicembre  2011,
intenda  ridurre   l'entita'   delle   addizionali,   adotta   misure
compensative  la  cui  equivalenza  finanziaria  e'  verificata   dal
Ministero dell'economia e delle finanze. In ogni caso  il  comune  di
Roma garantisce l'ammontare di 200 milioni di euro annui; a tal fine,
nel caso in cui le entrate derivanti dal comma 14,  secondo  periodo,
siano inferiori a 200 milioni di euro, al fine di assicurare la parte
mancante e' vincolata una  corrispondente  quota  delle  entrate  del
bilancio comunale per essere versata all'entrata del  bilancio  dello
Stato. )) 
  15. Le entrate derivanti dall'adozione delle misure di cui al comma
14 sono (( versate all'entrata del bilancio dello Stato. E' istituito
un apposito fondo con una dotazione di 200 milioni di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2001, destinato )) esclusivamente  all'attuazione
del piano  di  rientro  e  l'ammissibilita'  di  azioni  esecutive  o
cautelari (( o di dissesto )) aventi ad oggetto le  predette  risorse
e' consentita esclusivamente  per  le  obbligazioni  imputabili  alla
gestione commissariale, ai sensi del citato articolo 78  del  decreto
legge n. 112 (( per i finanziamenti di cui al comma 13-bis. 
  15-bis. Il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  corrisponde
direttamente all'Istituto finanziatore le risorse allocate sui  fondi
di cui ai commi 14 e 15, alle previste scadenze. 
  15-ter.  Il  Commissario  straordinario  trasmette  annualmente  al
Governo la rendicontazione della gestione del piano. )) 
  16. Ferme le altre misure di contenimento della spesa previste  dal
presente provvedimento, in considerazione della specificita' di  Roma
quale Capitale della Repubblica, e fino alla compiuta  attuazione  di
quanto previsto ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 maggio  2009,
(( n. 42, il comune di Roma concorda con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le  modalita'  e
l'entita' del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi  di
finanza pubblica; a tal fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il
sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia  e
delle finanze, evidenziando, tra l'altro, l'equilibrio della gestione
ordinaria. L'entita' del concorso e' determinata in coerenza con  gli
obiettivi fissati per gli  enti  territoriali.  In  caso  di  mancato
accordo si applicano le disposizioni che  disciplinano  il  patto  di
stabilita' interno per gli enti locali. Per garantire )) l'equilibrio
economico-finanziario della gestione ordinaria,  il  comune  di  Roma
puo' adottare le seguenti apposite misure: 
    a) conformazione dei servizi resi dal  Comune  a  costi  standard
unitari di maggiore efficienza; 
    b) adozione di pratiche di  centralizzazione  degli  acquisti  di
beni e servizi di pertinenza comunale e  delle  societa'  partecipate
dal  Comune  di  Roma,  anche  con  la  possibilita'  di  adesione  a
convenzioni stipulate  ai  sensi  dell'articolo  26  della  legge  23
dicembre 1999, n. 488 e dell'articolo  58  della  legge  23  dicembre
2000, n. 388; 
    c) razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dal
Comune di Roma con  lo  scopo  di  pervenire,  con  esclusione  delle
societa' quotate nei mercati regolamentati, ad  una  riduzione  delle
societa' in  essere,  concentrandone  i  compiti  e  le  funzioni,  e
riduzione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo; 
    a) conformazione dei servizi resi dal  Comune  a  costi  standard
unitari di maggiore efficienza; 
    b) adozione di pratiche di  centralizzazione  degli  acquisti  di
beni e servizi di pertinenza comunale e  delle  societa'  partecipate
dal  Comune  di  Roma,  anche  con  la  possibilita'  di  adesione  a
convenzioni stipulate  ai  sensi  dell'articolo  26  della  legge  23
dicembre 1999, n. 488 e dell'articolo  58  della  legge  23  dicembre
2000, n. 388; 
    c) razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dal
Comune di Roma con  lo  scopo  di  pervenire,  con  esclusione  delle
societa' quotate nei mercati regolamentati, ad  una  riduzione  delle
societa' in  essere,  concentrandone  i  compiti  e  le  funzioni,  e
riduzione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo; 
    d) riduzione, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo  80
del testo unico degli enti locali, approvato con decreto  legislativo
18 agosto 2000, n.  267,  dei  costi  a  carico  del  Comune  per  il
funzionamento dei  propri  organi,  compresi  rimborsi  dei  permessi
retribuiti riconosciuti per gli amministratori; 
    e) introduzione di un contributo di soggiorno a carico di  coloro
che alloggiano nelle strutture ricettive della citta',  da  applicare
secondo   criteri   di   gradualita'   in   proporzione   alla   loro
classificazione fino all'importo massimo di  10  euro  per  notte  di
soggiorno; 
    (( f) contributo straordinario nella misura massima  del  66  per
cento del  maggior  valore  immobiliare  conseguibile,  a  fronte  di
rilevanti  valorizzazioni  immobiliari   generate   dallo   strumento
urbanistico generale, in  via  diretta  o  indiretta,  rispetto  alla
disciplina previgente per la realizzazione di finalita'  pubbliche  o
di  interesse  generale,  ivi  comprese  quelle  di  riqualificazione
urbana, di tutela ambientale, edilizia e  sociale.  Detto  contributo
deve essere destinato alla realizzazione  di  opere  pubbliche  o  di
interesse generale ricadenti nell'ambito di intervento cui accede,  e
puo' essere in parte volto anche a finanziare la spesa  corrente,  da
destinare  a  progettazioni  ed  esecuzioni  di  opere  di  interesse
generale,  nonche'  alle  attivita'  urbanistiche  e   servizio   del
territorio.  Sono  fatti  salvi,  in  ogni  caso,  gli   impegni   di
corresponsione di contributo straordinario gia' assunti  dal  privato
operatore in  sede  di  accordo  o  di  atto  d'obbligo  a  far  data
dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale vigente; 
  f-bis) maggiorazione della tariffa di cui all'articolo 62, comma 2,
lettera d), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in modo
tale che il limite del 25 per cento ivi indicato possa essere elevato
sino al 50 per cento; )) 
    g) maggiorazione, fino al 3 per mille, dell'ICI sulle  abitazioni
diverse dalla prima casa, tenute a disposizione; 
    h) utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione anche per  le
spese  di  manutenzione  ordinaria  nonche'  utilizzo  dei   proventi
derivanti dalle concessioni  cimiteriali  anche  per  la  gestione  e
manutenzione ordinaria dei cimiteri. 
  17. L'accesso  al  fondo  di  cui  al  comma  14  e'  consentito  a
condizione  della  verifica   positiva   da   parte   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  dell'adeguatezza  e  dell'effettiva
attuazione delle misure occorrenti per il reperimento delle  restanti
risorse  nonche'  di  quelle  finalizzate  a  garantire  l'equilibrio
economico-finanziario  della  gestione  ordinaria.  All'esito   della
predetta  verifica,  le  somme  eventualmente  riscosse   in   misura
eccedente l'importo di 200 milioni di  euro  per  ciascun  anno  sono
riversate alla gestione ordinaria del comune di Roma e concorrono  al
conseguimento degli obiettivi di stabilita' finanziaria. 
  18. I commi  dal  14  al  17  costituiscono  attuazione  di  quanto
previsto dall'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, del  decreto-legge
7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni  dalla  legge  4
dicembre 2008, n. 189. 
  19. Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 77-ter,  commi
15 e 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  alle  regioni  che
abbiano certificato il  mancato  rispetto  del  patto  di  stabilita'
interno relativamente all'esercizio finanziario 2009, si applicano le
disposizioni di cui ai commi dal 20 al 24 del presente articolo. 
  20. Gli atti  adottati  dalla  Giunta  regionale  o  dal  Consiglio
regionale durante i dieci mesi antecedenti alla data  di  svolgimento
delle elezioni regionali, con i quali e' stata assunta  le  decisione
di violare il patto  di  stabilita'  interno,  sono  annullati  senza
indugio dallo stesso organo. 
  21. I conferimenti di incarichi dirigenziali  a  personale  esterno
all'amministrazione regionale  ed  i  contratti  di  lavoro  a  tempo
determinato,  di   consulenza,   di   collaborazione   coordinata   e
continuativa ed assimilati, nonche' i contratti di  cui  all'articolo
76, comma 4, secondo periodo, del  decreto-legge  n.  112  del  2008,
convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  n.   133   del   2008,
deliberati, stipulati o prorogati  dalla  regione  nonche'  da  enti,
agenzie, aziende, societa' e consorzi, anche interregionali, comunque
dipendenti o partecipati  in  forma  maggioritaria  dalla  stessa,  a
seguito degli atti indicati al comma 20, sono revocati di diritto. Il
titolare dell'incarico o  del  contratto  non  ha  diritto  ad  alcun
indennizzo in relazione alle prestazioni non ancora  effettuate  alla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  22. Il Presidente della Regione, nella qualita' di  commissario  ad
acta, predispone un piano (( di stabilizzazione  finanziaria;  ))  il
piano e' sottoposto all'approvazione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, che, d'intesa con la regione interessata, nomina uno o
piu' commissari ad acta di qualificate e comprovate  professionalita'
ed esperienza per l'adozione e l'attuazione degli atti  indicati  nel
piano. (( Tra gli interventi indicati nel piano la  regione  Campania
puo' includere l'eventuale acquisto del termovalorizzatore di  Acerra
anche mediante l'utilizzo, previa  delibera  del  CIPE,  della  quota
regionale delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate. )) 
  23. Agli interventi indicati nel piano si applicano l'art. 2, comma
95 ed il primo periodo del comma 96, della legge n. 191 del 2009.  La
verifica  sull'attuazione  del  piano  e'  effettuata  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  24. Ferme le limitazioni e le condizioni previste in  via  generale
per le regioni  che  non  abbiamo  violato  il  patto  di  stabilita'
interno, nei limiti stabiliti dal  piano  possono  essere  attribuiti
incarichi ed instaurati rapporti di lavoro a tempo determinato  o  di
collaborazione nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione con
gli organi politici delle regioni; nelle more  dell'approvazione  del
piano possono essere conferiti gli incarichi  di  responsabile  degli
uffici di diretta collaborazione del  presidente,  e  possono  essere
stipulati non piu' di otto rapporti di  lavoro  a  tempo  determinato
nell'ambito dei predetti uffici. 
  (( 24-bis. I limiti previsti ai sensi dell'articolo  9,  comma  28,
possono essere superati limitatamente in ragione  della  proroga  dei
rapporti di lavoro a tempo  determinato  stipulati  dalle  regioni  a
statuto speciale, nonche' dagli enti territoriali facenti parte delle
predette regioni,  a  valere  sulle  risorse  finanziarie  aggiuntive
appositamente reperite da queste ultime attraverso apposite misure di
riduzione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di
controllo interno. Restano fermi, in  ogni  caso,  i  vincoli  e  gli
obiettivi previsti  ai  sensi  del  presente  articolo.  Le  predette
amministrazioni pubbliche, per l'attuazione dei processi assunzionali
consentiti   ai   sensi   della    normativa    vigente,    attingono
prioritariamente ai  lavoratori  di  cui  al  presente  comma,  salva
motivata indicazione concernente gli specifici profili  professionali
richiesti. )) 
  24-ter. (( Resta fermo )) che le disposizioni di cui al comma 9 non
si applicano alle proroghe dei rapporti di cui al comma 24-bis. 
  25. Le disposizioni dei commi da 26 a 31 sono dirette ad assicurare
il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese
per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni. 
  26.  L'esercizio  delle  funzioni  fondamentali   dei   Comuni   e'
obbligatorio per l'ente titolare. 
  27. Ai fini dei commi da 25 a 31 e fino alla  data  di  entrata  in
vigore della legge con cui sono individuate le funzioni  fondamentali
di  cui  all'articolo  117,  secondo   comma,   lettera   p),   della
Costituzione, sono considerate funzioni fondamentali  dei  comuni  le
funzioni di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio  2009,
n. 42. 
  28. Le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall'articolo 21,
comma 3, della citata legge n. 42 del  2009,  sono  obbligatoriamente
esercitate in forma associata, attraverso convenzione  o  unione,  da
parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, (( esclusi le
isole monocomune ed il comune di Campione d'Italia. )) Tali  funzioni
sono obbligatoriamente  esercitate  in  forma  associata,  attraverso
convenzione o unione,  da  parte  dei  comuni,  appartenenti  o  gia'
appartenuti a comunita'  montane,  con  popolazione  stabilita  dalla
legge regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti. 
  29.  I  comuni  non  possono  svolgere  singolarmente  le  funzioni
fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non puo'
essere svolta da piu' di una forma associativa. 
  30. La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi  terzo
e quarto, della Costituzione, individua  con  propria  legge,  previa
concertazione con i  comuni  interessati  nell'ambito  del  Consiglio
delle autonomie locali, la  dimensione  territoriale  ottimale  ((  e
omogenea  per  area  geografica  per   lo   svolgimento,   in   forma
obbligatoriamente  associata  da  parte  dei  comuni  con  dimensione
territoriale  inferiore  a  quella  ottimale,   ))   delle   funzioni
fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, della  legge  5  maggio
2009, n. 42, secondo i principi di economicita', di efficienza  e  di
riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal  comma  28
del presente articolo. Nell'ambito della normativa regionale i comuni
avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali  in  forma  associata
entro il termine indicato dalla stessa normativa. I comuni  capoluogo
di provincia e i comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000
non sono obbligati all'esercizio delle funzioni in forma associata. 
  31.   I   comuni   assicurano   ((   comunque   il    completamento
dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26 a 30 ))  del
presente articolo  entro  il  termine  individuato  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del
Ministro dell'Interno, di concerto con il  Ministro  dell'Economia  e
delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo, con
il Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro per  i
rapporti con le Regioni. Con il medesimo decreto  e'  stabilito,  nel
rispetto  dei  principi   di   sussidiarieta',   differenziazione   e
adeguatezza, il limite demografico minimo che  l'insieme  dei  comuni
che sono tenuti ad  esercitare  le  funzioni  fondamentali  in  forma
associata deve raggiungere. 
  32. Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27,  28  e  29,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore  a
30.000 abitanti non possono  costituire  societa'.  Entro  il  ((  31
dicembre 2011 )) i comuni mettono in liquidazione  le  societa'  gia'
costituite alla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
ovvero ne  cedono  le  partecipazioni.  La  disposizione  di  cui  al
presente comma non  si  applica  alle  societa',  con  partecipazione
paritaria ovvero con partecipazione  proporzionale  al  numero  degli
abitanti, costituite da piu' comuni la  cui  popolazione  complessiva
superi i 30.000 abitanti;  i  comuni  con  popolazione  compresa  tra
30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la  partecipazione  di  una
sola societa'; entro il 31 dicembre 2011 i predetto comuni mettono in
liquidazione le altre societa' gia' costituite. ((  Con  decreto  del
Ministro  per  i  rapporti  con  le  regioni  e   per   la   coesione
territoriale, di  concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e  delle
finanze e per le riforme per il federalismo, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto,  sono  determinate  le  modalita'  attuative   del
presente comma nonche' ulteriori ipotesi di esclusione  dal  relativo
ambito di applicazione. )) 
  33. Le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura  della
tariffa ivi prevista non e' tributaria. Le controversie relative alla
predetta tariffa, sorte  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore  del   presente   decreto,   rientrano   nella   giurisdizione
dell'autorita' giudiziaria ordinaria. 
  (( 33-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
  "4-bis. Per gli enti per i quali negli anni  2007-2009,  anche  per
frazione di anno, l'organo  consiliare  era  stato  commissariato  ai
sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi  sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
267, e successive modificazioni, si applicano ai fini  del  patto  di
stabilita' interno le stesse regole degli enti di  cui  al  comma  3,
lettera b), del presente articolo, prendendo come base di riferimento
le  risultanze  contabili  dell'esercizio  finanziario  precedente  a
quello  di  assoggettamento  alle  regole  del  patto  di  stabilita'
interno"; 
    b) dopo il comma 7-quinquies, e' inserito il seguente: 
  "7-sexies. Nel saldo  finanziario  di  cui  al  comma  5  non  sono
considerate le risorse provenienti dai trasferimenti di cui ai  commi
704 e 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  ne'
le  relative  spese  in  conto   capitale   sostenute   dai   comuni.
L'esclusione delle spese opera anche  se  effettuate  in  piu'  anni,
purche' nei limiti complessivi delle medesime risorse". 
  33-ter. Alla copertura degli effetti sui saldi di finanza  pubblica
derivanti dai commi 14-ter e 33-bis, si provvede: 
    a) quanto a 14,5 milioni di euro  per  l'anno  2010,  di  cui  10
milioni di euro per il  comma  33-bis,  lettere  a)  e  b),  mediante
riduzione della percentuale di cui al comma 11 da  0,78  a  0,75  per
cento, relativamente  al  fabbisogno  e  all'indebitamento  netto,  e
quanto a 2 milioni per l'anno 2010 relativi  al  penultimo  e  ultimo
periodo del comma 14-ter, relativamente al saldo netto da finanziare,
mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo  per  gli
interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo  10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
    b) quanto a 10 milioni di euro per il comma 33-bis, lettere a)  e
b), per ciascuno degli anni 2011 e successivi e quanto a 2,5  milioni
di euro per il comma 14-ter per  ciascuno  degli  anni  2011  e  2012
mediante corrispondente rideterminazione degli  obiettivi  finanziari
previsti ai sensi del comma 1,  lettera  d),  che  a  tal  fine  sono
conseguentemente  adeguati  con  la  deliberazione  della  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali  prevista  ai  sensi  del  comma  2,
ottavo periodo, e  recepiti  con  il  decreto  annuale  del  Ministro
dell'interno ivi previsto. 
  33-quater. Il termine del 31 gennaio 2009,  previsto  dall'articolo
2-quater,  comma  7,  del  decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  dicembre  2008,  n.189,
per la trasmissione al Ministero  dell'interno  delle  dichiarazioni,
gia' presentate, attestanti il minor  gettito  dell'imposta  comunale
sugli immobili derivante da fabbricati del  gruppo  catastale  D  per
ciascuno degli anni 2005 e precedenti, e'  differito  al  30  ottobre
2010. )) 
Capo IV 

Entrate non fiscali 

                               Art. 15 
 
 
    Pedaggiamento rete autostradale ANAS e canoni di concessione 
 
  1. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del  presente
decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
stabiliti criteri e modalita' per l'applicazione del  pedaggio  sulle
autostrade e sui raccordi autostradali in gestione  diretta  di  ANAS
SpA,  in  relazione  ai  costi  di  investimento  e  di  manutenzione
straordinaria  oltre  che  quelli  relativi  alla  gestione,  nonche'
l'elenco delle tratte da sottoporre a pedaggio. 
  2. In fase transitoria, a decorrere dal primo  giorno  del  secondo
mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto  e
fino alla data di  applicazione  dei  pedaggi  di  cui  al  comma  1,
comunque non oltre il 31 dicembre 2011, ANAS S.p.A. e' autorizzata ad
applicare una maggiorazione tariffaria forfettaria di un euro per  le
classi di pedaggio A e B e di due euro per le classi di pedaggio 3, 4
e 5, presso le stazioni  di  esazione  delle  autostrade  a  pedaggio
assentite in concessione che si interconnettono con le autostrade e i
raccordi autostradali in gestione diretta ANAS. Le stazioni di cui al
precedente periodo sono individuate con il medesimo DPCM  di  cui  al
comma 1. Gli importi  delle  maggiorazioni  sono  da  intendersi  IVA
esclusa. Le maggiorazioni tariffarie di cui  al  presente  comma  non
potranno comunque comportare  un  incremento  superiore  al  25%  del
pedaggio altrimenti dovuto. 
  3. Le entrate derivanti dall'attuazione dei commi 1  e  2  vanno  a
riduzione dei contributi annui dovuti dallo  Stato  per  investimenti
relativi a opere e interventi di manutenzione straordinaria anche  in
corso di esecuzione. 
  4. La misura del canone  annuo  corrisposto  direttamente  ad  ANAS
S.p.A. ai sensi del comma 1020 dell'art. 1 della  legge  27  dicembre
2006 n. 296 e del comma 9  bis  dell'art.  19  del  decreto-legge  1o
luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge  3  agosto
2009 n. 102, e' integrata di un importo, calcolato sulla  percorrenza
chilometrica, pari a: 
    a) 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e
B e a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4
e 5 a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello
di entrata in vigore del presente comma; 
    b) 2 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e
B e a 6 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4
e 5 a decorrere dal 1° gennaio 2011. 
  5. I pagamenti dovuti ad ANAS SpA a  titolo  di  corrispettivo  del
contratto  di  programma-parte  servizi  sono   ridotti   in   misura
corrispondente alle maggiori entrate derivanti dall'applicazione  del
comma 4. 
  (( 6. Per i comuni e i consorzi dei  bacini  imbriferi  montani,  a
decorrere dal 1o gennaio 2010, le basi di calcolo  dei  sovra  canoni
previsti agli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre  1980,  n.  925,
per  le  concessioni  di  grande  derivazione  di   acqua   per   uso
idroelettrico, sono fissate rispettivamente  in  28,00  euro  e  7,00
euro, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento  biennale
previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 925  del  1980  alle
date dalla stessa previste. 
  6-bis. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953,
n. 959, le parole: " , e  fino  alla  concorrenza  di  esso,  "  sono
soppresse. 
  6-ter. All'articolo 12 del decreto legislativo 16  marzo  1999,  n.
79, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 dopo le parole: " avendo  particolare  riguardo  ad
un'offerta di  miglioramento  e  risanamento  ambientale  del  bacino
idrografico di pertinenza e di aumento dell'energia prodotta o  della
potenza installata " sono aggiunte le seguenti: " nonche'  di  idonee
misure di compensazione territoriale "; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  "1-bis.  Al  fine  di  consentire  il  rispetto  del  termine   per
l'indizione delle gare e garantire un equo indennizzo agli  operatori
economici per gli investimenti effettuati ai sensi  dell'articolo  1,
comma 485, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  le  concessioni  di
cui al comma 1 sono prorogate di cinque anni"; 
    c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  " 2. Il Ministero dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  determina,  con  proprio
provvedimento ed entro il termine di sei mesi dalla data  di  entrata
in vigore della presente disposizione, i  requisiti  organizzativi  e
finanziari minimi, i parametri ed i termini concernenti la  procedura
di gara in conformita' a quanto previsto al comma  1,  tenendo  conto
dell'interesse  strategico  degli  impianti   alimentati   da   fonti
rinnovabili  e  del  contributo  degli  impianti  idroelettrici  alla
copertura della domanda e dei picchi di consumo"; 
    d) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
  "8. In attuazione di  quanto  previsto  dall'articolo  44,  secondo
comma,  della  Costituzione,  e   allo   scopo   di   consentire   la
sperimentazione di  forme  di  compartecipazione  territoriale  nella
gestione, le  concessioni  di  grande  derivazione  d'acqua  per  uso
idroelettrico in vigore, anche per effetto del comma 7  del  presente
articolo, alla data del 31 dicembre 2010, ricadenti  in  tutto  o  in
parte nei territori delle province individuate mediante i criteri  di
cui all'articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,
le  quali  siano   conferite   dai   titolari,   anteriormente   alla
pubblicazione del relativo bando di indizione della gara  di  cui  al
comma 1 del presente articolo, a societa' per azioni  a  composizione
mista pubblico-privata partecipate nella  misura  complessiva  minima
del 30 per cento e massima del 40  per  cento  del  capitale  sociale
dalle  province  individuate  nel  presente  comma  e/o  da  societa'
controllate  dalle  medesime,  fermo  in  tal   caso   l'obbligo   di
individuare gli eventuali soci delle societa' a controllo provinciale
mediante procedure competitive, sono prorogate a condizioni  immutate
per  un  periodo  di  anni  sette,  decorrenti  dal   termine   della
concessione quale risultante dall'applicazione delle proroghe di  cui
al comma 1-bis.  La  partecipazione  delle  predette  province  nelle
societa' a composizione mista previste dal presente  comma  non  puo'
comportare maggiori oneri per la finanza pubblica"; 
    e) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
  "8-bis. Qualora alla data di scadenza di una  concessione  non  sia
ancora  concluso  il  procedimento  per  l'individuazione  del  nuovo
concessionario, il concessionario  uscente  proseguira'  la  gestione
della derivazione, fino al subentro dell'aggiudicatario  della  gara,
alle stesse condizioni stabilite dalle normative e  dal  disciplinare
di concessione vigenti. Nel caso in cui in tale  periodo  si  rendano
necessari interventi eccedenti l'ordinaria manutenzione,  si  applica
il disposto di cui all'articolo 26 del testo unico di  cui  al  regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 "; 
    f) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
  " 10-bis. Le concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico
ed  i  relativi  impianti,  che  sono  disciplinati  da   convenzioni
internazionali, rimangono soggetti esclusivamente  alla  legislazione
dello Stato, anche ai fini della ratifica di ogni  eventuale  accordo
internazionale  integrativo  o  modificativo  del  regime   di   tali
concessioni ". 
  6-quater. Le disposizioni dei commi 6, 6-bis e 6-ter  del  presente
articolo si  applicano  fino  all'adozione  di  diverse  disposizioni
legislative da parte delle regioni, per quanto di loro competenza. 
  6-quinquies. Le somme incassate dai comuni e dallo  Stato,  versate
dai   concessionari   delle   grandi   derivazioni    idroelettriche,
antecedentemente alla sentenza della Corte Costituzionale  n.  1  del
14-18 gennaio 2008,  sono  definitivamente  trattenute  dagli  stessi
comuni e dallo Stato. 
  6-sexies. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo
il comma 289, e' inserito il seguente: 
  "289-bis. Fino al 31 marzo 2017,  l'ANAS  Spa  continua  ad  essere
titolare delle  funzioni  e  dei  poteri  di  soggetto  concedente  e
aggiudicatore,  relativamente  all'infrastruttura   autostradale   in
concessione  ad  Autovie  Venete   Spa   (A4   Venezia-Trieste,   A28
Portogruaro-Pordenone-Conegliano   e   il    raccordo    autostradale
Villesse-Gorizia). A partire dal 1° aprile 2017, le medesime funzioni
e i medesimi poteri sono trasferiti, con decreto del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, da ANAS Spa ad un soggetto di diritto
pubblico che subentra in tutti i diritti attivi  e  passivi  inerenti
alle funzioni e ai poteri di soggetto concedente  e  aggiudicatore  e
che viene appositamente costituito in forma societaria e  partecipato
dalla stessa ANAS Spa e dalle regioni Veneto e Friuli-Venezia  Giulia
o da soggetti da esse interamente partecipati ". )) 
                               Art. 16 
 
 
                  Dividendi delle societa' statali 
 
  1. Le maggiori entrate che si dovessero realizzare negli anni  2011
e 2012 per utili e dividendi non derivanti da distribuzione  riserve,
versati all'entrata del bilancio dello Stato da societa'  partecipate
e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti  l'ammontare  iscritto  nel
bilancio di previsione dei  corrispondenti  anni  e  considerate  nei
saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo
di 500 milioni di Euro, ad un apposito Fondo istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'Economia e  delle  Finanze  per  essere
prioritariamente utilizzate per concorrere  agli  oneri  relativi  al
pagamento  degli  interessi  sul  debito  pubblico;  per  l'eventuale
restante parte le somme sono riassegnate al Fondo di ammortamento dei
titoli di Stato. 
  2. Con decreto del Ministro  dell'Economia  e  delle  finanze  sono
stabilite le modalita' di utilizzo delle somme affluite nel Fondo  di
cui al comma 1. 
  3. L'attuazione (( del presente articolo )) non deve comportare  un
peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica  concordati
in sede europea. 
                               Art. 17 
 
 
                 Interventi a salvaguardia dell'euro 
 
  1. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
assicurare la partecipazione della Repubblica  Italiana  al  capitale
sociale della societa' che verra' costituita insieme agli altri Stati
membri  dell'area  euro,  in  conformita'  con  le  Conclusioni   del
Consiglio dell'Unione europea  del  9-10  maggio  2010,  al  fine  di
assicurare la salvaguardia  della  stabilita'  finanziaria  dell'area
euro. A tale fine e' autorizzata la spesa massima di  20  milioni  di
euro per  l'anno  2010.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del
presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori  entrate
derivanti dal presente provvedimento. 
  2. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
concedere la garanzia dello Stato sulle passivita' della societa'  di
cui al comma 1 emesse al fine di costituire la provvista  finanziaria
per  concedere  prestiti  agli  Stati  membri   dell'area   euro   in
conformita' con le Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea  del
9-10 maggio 2010 e le  conseguenti  decisioni  che  verranno  assunte
all'unanimita' degli Stati  membri  dell'area  euro.  Agli  eventuali
oneri si provvede con le medesime modalita' di  cui  all'articolo  2,
comma 2 del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67. La predetta garanzia
dello Stato sara' elencata, unitamente alle altre per le quali non e'
previsto il prelevamento dal fondo di riserva di cui all'articolo  26
della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  in  apposito  allegato  dello
stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
distinto da quello gia'  previsto  dall'articolo  31  della  medesima
legge. 
Titolo II 

CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA 

                               Art. 18 
 
 
Partecipazione dei comuni all'attivita' di accertamento tributario  e
                            contributivo 
 
  1. I Comuni partecipano all'attivita'  di  accertamento  fiscale  e
contributivo  secondo  le  disposizioni  del  presente  articolo,  in
revisione del disposto dell'articolo 44 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e  dell'articolo  1  del
decreto-legge  30   settembre   2005,   n.   203,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. 
  2. Ai fini della partecipazione di cui al comma 1, consistente, tra
l'altro, nella segnalazione all'Agenzia delle entrate,  alla  Guardia
di finanza  e  all'INPS,  di  elementi  utili  ad  integrare  i  dati
contenuti nelle dichiarazioni  presentate  dai  contribuenti  per  la
determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi: 
    a) i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti  sono
tenuti ad istituire, laddove  non  vi  abbiano  gia'  provveduto,  il
Consiglio tributario. A tale fine, il regolamento  per  l'istituzione
del Consiglio tributario e' adottato dal Consiglio Comunale entro  il
termine di 90 giorni dall'entrata in vigore (( del presente  decreto;
)) 
    b) i Comuni con  popolazione  inferiore  a  cinquemila  abitanti,
laddove non abbiano gia' costituito  il  Consiglio  tributario,  sono
tenuti a riunirsi in consorzio, ai sensi dell'articolo 31 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  recante  il  Testo  unico  delle
leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,   per   la   successiva
istituzione del  Consiglio  tributario.  A  tale  fine,  la  relativa
convenzione, unitamente allo statuto del consorzio, e'  adottata  dai
rispettivi Consigli comunali per l'approvazione entro il  termine  di
180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  (( 2-bis. Gli adempimenti organizzativi di  cui  al  comma  2  sono
svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a
legislazione vigente. )) 
  3. In occasione della loro prima seduta, successiva  alla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  i  Consigli   tributari
deliberano in ordine alle forme di collaborazione con  l'Agenzia  del
territorio ai fini dell'attuazione del comma 12 dell'articolo 19. 
  4. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il secondo comma dell'articolo 44, e' sostituito dal seguente: 
      "L'Agenzia delle entrate mette a  disposizione  dei  comuni  le
dichiarazioni  di  cui  all'articolo  2  dei  contribuenti  in   essi
residenti;  gli  Uffici  dell'Agenzia  delle  entrate,  prima   della
emissione degli avvisi di accertamento, ai  sensi  dell'articolo  38,
quarto comma e  seguenti,  inviano  una  segnalazione  ai  comuni  di
domicilio fiscale dei soggetti passivi."; 
    b) al terzo comma, primo periodo, dell'articolo 44, le parole  da
"il comune" a "segnalare" sono sostituite dalle seguenti: "il  comune
di domicilio fiscale del contribuente, o il  consorzio  al  quale  lo
stesso partecipa, segnala", e il periodo: "A tal fine il comune  puo'
prendere visione presso gli uffici delle imposte degli allegati  alle
dichiarazioni gia' trasmessegli in  copia  dall'ufficio  stesso."  e'
abrogato; 
    c) il quarto comma dell'articolo 44, e' sostituito dal seguente: 
  "Il comune di domicilio fiscale del contribuente,  con  riferimento
agli accertamenti di cui al secondo comma,  comunica  entro  sessanta
giorni da quello del ricevimento della segnalazione ogni elemento  in
suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo."; 
    d) sono abrogati i commi quinto, sesto  e  settimo  dell'articolo
44; 
    e) l'articolo 45 e' abrogato. 
  5. All'articolo 1 del decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,  n.  248,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  "1.  Per  potenziare
l'azione  di  contrasto  all'evasione  fiscale  e  contributiva,   in
attuazione dei principi di economicita', efficienza e  collaborazione
amministrativa, la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale
e contributivo e' incentivata mediante il riconoscimento di una quota
pari al 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi  statali
riscosse a titolo definitivo nonche' delle sanzioni civili  applicate
sui maggiori contributi  riscossi  a  titolo  definitivo,  a  seguito
dell'intervento del comune  che  abbia  contribuito  all'accertamento
stesso."; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2.  Con  provvedimento
del   direttore   dell'Agenzia   delle   entrate,    emanato    entro
quarantacinque giorni dalla  data  ((  di  entrata  in  vigore  della
presente  disposizione,  ))  d'intesa  con  l'INPS  e  la  Conferenza
unificata, sono stabilite  le  modalita'  tecniche  di  accesso  alle
banche dati e di trasmissione ai comuni, anche in via telematica,  di
copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti,
nonche'  quelle  della  partecipazione  dei  comuni  all'accertamento
fiscale e contributivo di  cui  al  comma  1.  Per  le  attivita'  di
supporto all'esercizio di  detta  funzione  di  esclusiva  competenza
comunale, i comuni possono avvalersi  delle  societa'  e  degli  enti
partecipati dai comuni stessi ovvero degli affidatari  delle  entrate
comunali i quali, pertanto, devono garantire ai comuni l'accesso alle
banche dati utilizzate. Con il medesimo provvedimento  sono  altresi'
individuate le ulteriori materie per le quali  i  comuni  partecipano
all'accertamento fiscale e contributivo;  in  tale  ultimo  caso,  il
provvedimento, adottato d'intesa con il  direttore  dell'Agenzia  del
territorio per i tributi di relativa competenza, puo' prevedere anche
una applicazione graduale in relazione ai diversi tributi."; 
    c) e' abrogato il comma 2-ter. 
  6. All'articolo 83, comma 17, ultimo periodo, del decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, le parole "30 per cento" sono  sostituite  dalle
seguenti: "33 per cento". 
  7. Con decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e
d'intesa con la Conferenza Unificata, adottato  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore  della  presente  disposizione,  sono
individuati i tributi su cui calcolare la quota pari al 33 per  cento
e le sanzioni civili spettanti  ai  comuni  che  abbiano  contribuito
all'accertamento,  ai   sensi   dell'articolo   1,   comma   1,   del
decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203,  nonche'  le   relative
modalita' di attribuzione. 
  8. Resta fermo il provvedimento del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  dicembre
2005, n. 248, quanto alle modalita' tecniche di  accesso  dei  comuni
alle banche dati e alle dichiarazioni  relative  ai  contribuenti  ai
comuni,  nonche'  alle  modalita'  di  partecipazione  degli   stessi
all'accertamento fiscale e contributivo. 
  9. Gli importi che  lo  Stato  riconosce  ai  comuni  a  titolo  di
partecipazione all'accertamento sono calcolati al netto  delle  somme
spettanti ad altri enti ed alla Unione  Europea.  Sulle  quote  delle
maggiori somme in questione che lo Stato trasferisce alle  Regioni  a
statuto ordinario, a  quelle  a  statuto  speciale  e  alle  province
autonome di Trento e di Bolzano, spetta ai predetti enti  riconoscere
ai   comuni   le   somme   dovute   a   titolo   di    partecipazione
all'accertamento. 
                               Art. 19 
 
 
                      Aggiornamento del catasto 
 
  1.  A  decorrere  dalla  data  del  1°  gennaio  2011  e'  attivata
l'"Anagrafe Immobiliare Integrata", costituita e gestita dall'Agenzia
del Territorio secondo quanto disposto dall'articolo 64  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (( attivando le idonee  forme  di
collaborazione con i comuni in coerenza con gli articoli 2  e  3  del
proprio statuto. )) L'Anagrafe Immobiliare Integrata attesta, ai fini
fiscali, lo stato  di  integrazione  delle  banche  dati  disponibili
presso l'Agenzia del Territorio per ciascun immobile,  individuandone
il soggetto titolare di diritti reali. 
  2. L'accesso (( gratuito )) all'Anagrafe Immobiliare  Integrata  e'
garantito  ai  Comuni  sulla   base   di   un   sistema   di   regole
tecnico-giuridiche emanate (( entro e non oltre sessanta  giorni  dal
termine di cui al comma 1 )) con uno  o  piu'  decreti  del  Ministro
dell'Economia e  delle  Finanze,  previa  intesa  con  la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. 
  (( 2-bis. I decreti di cui al comma 2 devono assicurare comunque ai
comuni la piena accessibilita' ed interoperabilita' applicativa delle
banche dati con  l'Agenzia  del  territorio,  relativamente  ai  dati
catastali,  anche  al  fine  di  contribuire  al   miglioramento   ed
aggiornamento della qualita' dei dati, secondo le specifiche tecniche
e le modalita' operative stabilite con i medesimi decreti. )) 
  3. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del  Ministro
dell'Economia e delle Finanze viene disciplinata l'introduzione della
attestazione   integrata   ipotecario-catastale,   prevedendone    le
modalita'  di  erogazione,  gli  effetti,  nonche'   la   progressiva
implementazione di ulteriori informazioni e servizi. Con il  predetto
decreto sono, inoltre, fissati i diritti dovuti per il rilascio della
predetta attestazione. 
  4. (( Fatto salvo quanto  previsto  dall'articolo  66  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, ))  la
consultazione delle banche dati  del  catasto  terreni,  censuaria  e
cartografica, del  catasto  edilizio  urbano,  nonche'  dei  dati  di
superficie delle unita' immobiliari urbane a destinazione  ordinaria,
e' garantita, ((  a  titolo  gratuito,  ))  ai  Comuni  su  tutto  il
territorio nazionale, ad esclusione delle Province autonome di Trento
e Bolzano, attraverso il Sistema telematico, il Portale per i  Comuni
ed il Sistema di interscambio, gestiti dall'Agenzia del Territorio. 
  5. (( Nella fase di prima attuazione,  al  fine  di  accelerare  il
processo di aggiornamento e allineamento delle banche dati catastali,
))  le  funzioni   catastali   connesse   all'accettazione   e   alla
registrazione degli atti di aggiornamento sono svolte  dai  Comuni  e
dall'Agenzia del Territorio  sulla  base  di  un  sistema  di  regole
tecnico-giuiridiche uniformi, (( e  in  attuazione  dei  principi  di
flessibilita', gradualita', adeguatezza, stabilito  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  ))  del  Ministro
dell'economia e delle  finanze  e  previa  intesa  ((  presso  ))  la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, (( entro sei mesi  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto.  ))  Le  suddette  regole  tecnico-giuridiche  costituiscono
principi fondamentali  dell'ordinamento  e  si  applicano  anche  nei
territori delle Regioni a statuto speciale. Ove  non  esercitate  dai
Comuni, le attivita' connesse alle predette funzioni sono  esercitate
dall'Agenzia  del   Territorio,   sulla   base   del   principio   di
sussidiarieta'. 
  (( 5-bis. Per  assicurare  l'unitarieta'  del  sistema  informativo
catastale nazionale e in attuazione dei principi di accessibilita' ed
interoperabilita' applicativa delle banche dati, i comuni  utilizzano
le applicazioni informatiche e i  sistemi  di  interscambio  messi  a
disposizione  dall'Agenzia  del  territorio,   anche   al   fine   di
contribuire  al  miglioramento  dei  dati   catastali,   secondo   le
specifiche tecniche ed operative formalizzate  con  apposito  decreto
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  d'intesa   con   la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. 
  5-ter. Presso la Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali  e'
costituito, senza oneri per la finanza pubblica, un organo paritetico
di indirizzo sulle modalita' di attuazione e la qualita' dei  servizi
assicurati dai comuni e dall'Agenzia del territorio nello svolgimento
delle funzioni di  cui  al  presente  articolo.  L'organo  paritetico
riferisce con cadenza semestrale al Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  che  puo'  proporre  al  Consiglio  dei  Ministri  modifiche
normative e di sviluppo del processo di decentramento. )) 
  6.  Sono  in  ogni  caso  mantenute  allo  Stato  e   sono   svolte
dall'Agenzia del Territorio le funzioni in materia di: 
    a) individuazione di metodologie per l'esecuzione di  rilievi  ed
aggiornamenti topografici e per la formazione di mappe e  cartografie
catastali; 
    b) controllo della qualita' delle informazioni  catastali  e  dei
processi di aggiornamento degli atti; 
    c) gestione unitaria e certificata della base dei dati  catastali
e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla  lettera
b), anche trasmessi con il Modello  unico  digitale  per  l'edilizia,
assicurando il coordinamento operativo per la loro  utilizzazione  ai
fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettivita'  e
garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati; 
    d)   gestione   unitaria   dell'infrastruttura   tecnologica   di
riferimento per il Modello unico digitale  per  l'edilizia  ((  sulla
base di regole tecniche  uniformi  stabilite  con  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia del  territorio  d'intesa  con  la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali; )) 
    e) gestione dell'Anagrafe Immobiliare Integrata; 
    f) vigilanza e controllo sullo svolgimento delle funzioni di  cui
al comma 5, nonche' poteri di applicazione  delle  relative  sanzioni
determinate  con  decreto  di  natura  regolamentare   del   Ministro
dell'Economia  e  delle  Finanze,  emanato  previa  intesa   con   la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. 
  7. L'Agenzia del Territorio, entro il 30 settembre  2010,  conclude
le operazioni previste dal secondo periodo dell'articolo 2, comma 36,
del  decreto-legge  3  ottobre  2006,   n.   262,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,  n.  286,  e  successive
modificazioni. 
  8. Entro il 31 dicembre 2010 i  titolari  di  diritti  reali  sugli
immobili che non risultano dichiarati in Catasto individuati  secondo
le procedure previste dal predetto articolo 2, comma 36,  del  citato
decreto-legge n. 262, del 2006, con riferimento alle pubblicazioni in
Gazzetta Ufficiale effettuate dalla data del  1°  gennaio  2007  alla
data  del  31  dicembre  2009,   sono   tenuti   a   procedere   alla
presentazione, ai  fini  fiscali,  della  relativa  dichiarazione  di
aggiornamento catastale. L'Agenzia  del  Territorio,  successivamente
alla registrazione degli  atti  di  aggiornamento  presentati,  rende
disponibili ai  Comuni  le  dichiarazioni  di  accatastamento  per  i
controlli di conformita' urbanistico-edilizia, attraverso il  Portale
per i Comuni. 
  9. Entro il medesimo termine del 31 dicembre  2010  i  titolari  di
diritti reali  sugli  immobili  oggetto  di  interventi  edilizi  che
abbiano  determinato  una  variazione  di   consistenza   ovvero   di
destinazione non dichiarata in Catasto, sono tenuti a procedere  alla
presentazione, ai  fini  fiscali,  della  relativa  dichiarazione  di
aggiornamento catastale. (( Restano salve le procedure  previste  dal
comma 336 dell'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,
nonche' le attivita' da svolgere in surroga da parte dell'Agenzia del
territorio per i fabbricati rurali per i quali siano  venuti  meno  i
requisiti per il riconoscimento  della  ruralita'  ai  fini  fiscali,
individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 36, del  decreto-legge  3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, della  legge  24
novembre 2006, n. 286, nonche' quelle di accertamento  relative  agli
immobili iscritti in catasto, come fabbricati  o  loro  porzioni,  in
corso di costruzione o di definizione che siano divenuti abitabili  o
servibili all'uso cui sono destinati. )) 
  10. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono  a
presentare ai sensi del comma 8  le  dichiarazioni  di  aggiornamento
catastale entro il  termine  del  31  dicembre  2010,  l'Agenzia  del
Territorio, nelle  more  dell'iscrizione  in  catasto  attraverso  la
predisposizione delle dichiarazioni redatte in conformita' al decreto
ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, procede all'attribuzione, (( con
oneri  a  carico  dell'interessato  da   determinare   con   apposito
provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio,  da  emanare
entro il 31 dicembre 2010, )) di una rendita presunta,  da  iscrivere
transitoriamente in catasto, anche sulla base degli elementi  tecnici
forniti dai Comuni. Per tali operazioni l'Agenzia del Territorio puo'
stipulare apposite  convenzioni  con  gli  Organismi  rappresentativi
delle categorie professionali. 
  11. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono  a
presentare ai sensi del comma 9  le  dichiarazioni  di  aggiornamento
catastale entro il  termine  del  31  dicembre  2010,  l'Agenzia  del
Territorio procede agli  accertamenti  di  competenza  anche  con  la
collaborazione  dei  Comuni.  Per  tali  operazioni   l'Agenzia   del
Territorio puo' stipulare  apposite  convenzioni  con  gli  Organismi
rappresentativi delle categorie professionali. 
  12. A decorrere dal 1°  gennaio  2011,  l'Agenzia  del  Territorio,
sulla   base   di   nuove   informazioni   connesse    a    verifiche
tecnico-amministrative,  da  telerilevamento  e  da  sopralluogo  sul
terreno, provvede ad avviare un monitoraggio costante del territorio,
individuando, in collaborazione con i  Comuni,  ulteriori  fabbricati
che non risultano dichiarati al  Catasto.  In  tal  caso  si  rendono
applicabili le disposizioni di cui al citato articolo  2,  comma  36,
del decreto-legge n. 262 del 2006.  Qualora  i  titolari  di  diritti
reali sugli immobili individuati non  ottemperino  entro  il  termine
previsto dal predetto articolo 2, comma 36, l'Agenzia del  Territorio
procede all'attribuzione della rendita presunta ai  sensi  del  comma
10.  Restano  ((  salve  le  procedure   previste   dal   comma   336
dell'articolo 1  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311.  Restano
altresi'  fermi  i  poteri  di  controllo  dei  comuni   in   materia
urbanistico-edilizia e l'applicabilita' delle relative sanzioni. )) 
  13. Gli Uffici dell'Agenzia  del  Territorio,  per  lo  svolgimento
della attivita' istruttorie connesse all'accertamento  catastale,  si
avvalgono delle attribuzioni e dei poteri di cui agli articoli  51  e
52 del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.
633. 
  14. All'articolo 29  della  legge  27  febbraio  1985,  n.  52,  e'
aggiunto il seguente comma: 
  "1-bis. Gli atti pubblici e le scritture  private  autenticate  tra
vivi aventi  ad  oggetto  il  trasferimento,  la  costituzione  o  lo
scioglimento  di  comunione  di  diritti  reali  su  fabbricati  gia'
esistenti, (( ad esclusione dei diritti reali di garanzia, ))  devono
contenere, per le unita' immobiliari  urbane,  a  pena  di  nullita',
oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle  planimetrie
depositate  in  catasto  e  la  dichiarazione,  resa  in  atti  dagli
intestatari, della conformita' allo stato di fatto dei dati catastali
e delle planimetrie, (( sulla  base  delle  disposizioni  vigenti  in
materia catastale. La predetta dichiarazione puo'  essere  sostituita
da un'attestazione di conformita' rilasciata da un tecnico  abilitato
alla presentazione degli atti di aggiornamento  catastale.  ))  Prima
della stipula dei predetti atti il notaio individua  gli  intestatari
catastali e verifica  la  loro  conformita'  con  le  risultanze  dei
registri immobiliari.". 
  15. La richiesta di registrazione di contratti, scritti o  verbali,
di locazione o affitto di  beni  immobili  esistenti  sul  territorio
dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite,
deve contenere anche l'indicazione dei dati catastali degli immobili.
La mancata o errata indicazione dei  dati  catastali  e'  considerata
fatto rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro ed
e' punita con la sanzione prevista dall'articolo 69 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 
  16. Le disposizioni di  cui  ai  commi  14  e  15  si  applicano  a
decorrere dal 1° luglio 2010. (( Nel rispetto dei principi desumibili
dal presente articolo, nei territori in cui vige il  regime  tavolare
le regioni  a  statuto  speciale  e  le  province  autonome  adottano
disposizioni per l'applicazione di quanto dallo  stesso  previsto  al
fine di assicurare  il  necessario  coordinamento  con  l'ordinamento
tavolare. 
  16-bis. All'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  al
comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  ",  anche  per
quanto attiene alla alienazione degli immobili di cui alla  legge  24
dicembre 1993, n. 560". )) 
                               Art. 20 
 
 
     Adeguamento alle disposizioni comunitarie delle limitazioni 
           all'uso del contante e dei titoli al portatore 
 
  1. A fini di  adeguamento  alle  disposizioni  adottate  in  ambito
comunitario  in  tema  di  prevenzione  dell'utilizzo   del   sistema
finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei  proventi  di   attivita'
criminose e di finanziamento del terrorismo, le  limitazioni  all'uso
del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi
1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007,  n.  231,
sono adeguate all'importo di euro cinquemila. 
  2. In ragione di quanto  disposto  dal  comma  1,  ed  al  fine  di
rafforzarne l'efficacia, al decreto legislativo 21 novembre 2007,  n.
231, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) nell'articolo 49, al comma 13, le  parole:  "30  giugno  2009"
sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2011"; 
    b) all'articolo 58, dopo il  comma  7  e'  aggiunto  il  seguente
comma: "Per le violazioni previste dai precedenti commi, la  sanzione
amministrativa pecuniaria non  puo'  comunque  essere  inferiore  nel
minimo all'importo di tremila euro. Per le violazioni di cui al comma
1 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro  la  sanzione
minima e' aumentata di cinque volte. Per  le  violazioni  di  cui  ai
commi 2, 3 e 4 che riguardano importi superiori a cinquantamila  euro
le sanzioni  minima  e  massima  sono  aumentate  del  cinquanta  per
cento.". 
  ((  2-bis.  E'  esclusa  l'applicazione  delle  sanzioni   di   cui
all'articolo 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per
la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 49, commi  1,
5, 8, 12 e 13 del medesimo  decreto,  commesse  nel  periodo  dal  31
maggio 2010 al 15 giugno 2010 e riferite alle limitazioni di  importo
introdotte dal comma 1 del presente articolo. )) 
                               Art. 21 
 
 
                      Comunicazioni telematiche 
                     alla Agenzia delle Entrate 
 
  1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate  sono
individuate  modalita'  e  termini,  tali  da  limitare  al   massimo
l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione  telematica  delle
operazioni rilevanti ai fini dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  di
importo  non  inferiore  a  euro  tremila.  Per   l'omissione   delle
comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o
non veritieri si applica la  sanzione  di  cui  all'articolo  11  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
                               Art. 22 
 
 
              Aggiornamento dell'accertamento sintetico 
 
  1.  Al  fine  di  adeguare  l'accertamento  sintetico  al  contesto
socio-economico, mutato nel corso  dell'ultimo  decennio,  rendendolo
piu' efficiente e dotandolo di garanzie per  il  contribuente,  anche
mediante  il  contraddittorio,  all'articolo  38  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  con  effetto
per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali  il  termine  di
dichiarazione non e' ancora scaduto alla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto,  i  commi  quarto,  quinto,  sesto,  settimo  e
ottavo, sono sostituiti dai seguenti: 
  "L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate  dai  commi
precedenti e dall'articolo 39, puo' sempre determinare sinteticamente
il reddito complessivo del contribuente sulla  base  delle  spese  di
qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva  la
prova che il relativo finanziamento e' avvenuto con  redditi  diversi
da quelli posseduti nello stesso periodo  d'imposta,  o  con  redditi
esenti o soggetti a ritenuta  alla  fonte  a  titolo  di  imposta  o,
comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile. 
  La  determinazione  sintetica  puo'  essere  altresi'  fondata  sul
contenuto induttivo di elementi indicativi di capacita'  contributiva
individuato  mediante  l'analisi   di   campioni   significativi   di
contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare  e
dell'area territoriale di appartenenza,  con  decreto  del  Ministero
dell'Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta  Ufficiale
con periodicita' biennale.  In  tale  caso  e'  fatta  salva  per  il
contribuente la prova contraria di cui al quarto comma. 
  La determinazione sintetica  del  reddito  complessivo  di  cui  ai
precedenti commi e' ammessa a condizione che il  reddito  complessivo
accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato. 
  L'ufficio che procede alla  determinazione  sintetica  del  reddito
complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a  comparire  di
persona o per mezzo di rappresentanti  per  fornire  dati  e  notizie
rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il
procedimento di accertamento con adesione ai  sensi  dell'articolo  5
del  decreto  legislativo  19  giugno  1997,  n.  218.  Dal   reddito
complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i  soli  oneri
previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986 n. 917; competono, inoltre, per gli oneri  sostenuti
dal contribuente, le detrazioni  dall'imposta  lorda  previste  dalla
legge.". 
                               Art. 23 
 
 
         Contrasto al fenomeno delle imprese "apri e chiudi" 
 
  1. Le imprese che cessano l'attivita' entro un anno dalla  data  di
inizio sono specificamente considerate ai fini della selezione  delle
posizioni da sottoporre  a  controllo  da  parte  dell'Agenzia  delle
entrate, della Guardia di Finanza e dell'INPS, in modo da  assicurare
una vigilanza sistematica sulle situazioni  a  specifico  rischio  di
evasione e frode fiscale e contributiva. 
                               Art. 24 
 
 
                 Contrasto al fenomeno delle imprese 
                       in perdita "sistemica" 
 
  1. La  programmazione  dei  controlli  fiscali  dell'Agenzia  delle
entrate e della Guardia di  finanza  deve  assicurare  una  vigilanza
sistematica, basata su specifiche analisi di rischio,  sulle  imprese
che presentano dichiarazioni in perdita fiscale, non  determinata  da
compensi erogati ad amministratori e soci, per  piu'  di  un  periodo
d'imposta (( e non abbiano deliberato e  interamente  liberato  nello
stesso periodo uno o piu' aumenti di capitale  a  titolo  oneroso  di
importo almeno pari alle perdite fiscali stesse. )) 
  2. Anche ai fini di cui al comma 1, nei confronti dei  contribuenti
non soggetti agli studi di settore ne' a tutoraggio, l'Agenzia  delle
entrate e la  Guardia  di  finanza  realizzano  coordinati  piani  di
intervento annuali elaborati sulla  base  di  analisi  di  rischio  a
livello locale che  riguardino  almeno  un  quinto  della  platea  di
riferimento. 
                               Art. 25 
 
 
                       Contrasto di interessi 
 
  1. A decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane SPA
operano  una  ritenuta  del  10  per  cento  a  titolo   di   acconto
dell'imposta sul reddito  dovuta  dai  beneficiari,  con  obbligo  di
rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi  ai  bonifici
disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i
quali spetta la detrazione d'imposta. Le ritenute sono versate con le
modalita' di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  ((
1997 )), n. 241. Con provvedimento del Direttore  dell'Agenzia  delle
entrate  sono  individuate  le  tipologie  di  pagamenti  nonche'  le
modalita'   di   esecuzione   degli   adempimenti    relativi    alla
certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate. 
                               Art. 26 
 
 
                   Adeguamento alle direttive OCSE 
      in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento 
 
  1.  A  fini   di   adeguamento   alle   direttive   emanate   dalla
Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia
di documentazione dei prezzi  di  trasferimento  ed  ai  principi  di
collaborazione  tra  contribuenti  ed  amministrazione   finanziaria,
all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo
il comma 2-bis, e' inserito il seguente: 
  "2-ter. In caso di rettifica  del  valore  normale  dei  prezzi  di
trasferimento  praticati  nell'ambito   delle   operazioni   di   cui
all'articolo  110,  comma  7,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  da  cui  derivi  una  maggiore
imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al  comma  2
non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o  verifica
o  di  altra  attivita'   istruttoria,   il   contribuente   consegni
all'Amministrazione  finanziaria  la   documentazione   indicata   in
apposito  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate
idonea a consentire il riscontro della conformita' al valore  normale
dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la
documentazione  prevista  dal  provvedimento  di   cui   al   periodo
precedente, deve  darne  apposita  comunicazione  all'Amministrazione
finanziaria secondo le modalita' e i termini ivi indicati. In assenza
di detta comunicazione si rende applicabile il comma 2.". 
  2. Ai fini dell'immediata operativita' delle disposizioni di cui al
comma 1, il provvedimento del Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate
deve essere emanato entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del   presente   decreto.   La
comunicazione concernente periodi d'imposta  anteriori  a  quello  in
corso alla data di entrata in vigore del (( presente decreto, )) deve
essere comunque effettuata entro novanta giorni  dalla  pubblicazione
del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. 
                               Art. 27 
 
 
            Adeguamento alla normativa europea in materia 
  di operazioni intracomunitarie ai fini del contrasto delle frodi 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 35, comma 2, dopo la lettera e)  e'  inserita  la
seguente: "e-bis) per i soggetti che intendono effettuare  operazioni
intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II  del  decreto-legge  30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29
ottobre 1993, n. 427, la volonta' di effettuare dette operazioni; 
    b) all'articolo 35, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: 
  "7-bis. Per i soggetti che hanno effettuato  l'opzione  di  cui  al
comma 2, lettera ebis) entro trenta giorni dalla data di attribuzione
della partita IVA, l'Ufficio puo' emettere provvedimento  di  diniego
dell'autorizzazione a effettuare le operazioni di cui al  Titolo  II,
Capo II del decreto-legge 30 agosto 1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.". 
  "7-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate
sono stabilite le modalita' di diniego o  revoca  dell'autorizzazione
di cui al comma 7-bis."; 
    c) all'articolo 35, dopo il comma 15-ter e' aggiunto il seguente: 
  "15-quater.   Ai   fini   del   contrasto   alle   frodi   sull'IVA
intracomunitaria, con provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle
entrate sono stabiliti i criteri e le modalita' di  inclusione  delle
partite IVA nella banca dati  dei  soggetti  passivi  che  effettuano
operazioni  intracomunitarie,   ai   sensi   dell'articolo   22   del
Regolamento (CE) del 7 ottobre 2003, n. 1798.". 
                               Art. 28 
 
 
  Incrocio tra le basi dati dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate 
              per contrastare la microevasione diffusa 
 
  1.  Al  fine  di  contrastare   l'inadempimento   dell'obbligo   di
presentazione della dichiarazione dei redditi l'Agenzia delle Entrate
esegue specifici controlli sulle posizioni dei soggetti che risultano
aver percepito e non  dichiarato  redditi  di  lavoro  dipendente  ed
assimilati sui  quali,  in  base  ai  flussi  informativi  dell'INPS,
risultano  versati  i  contributi  previdenziali  e   non   risultano
effettuate le previste ritenute. 
  2. Anche ai fini di cui al comma 1, le attivita' di controllo e  di
accertamento   realizzabili   con   modalita'   automatizzate    sono
incrementate e rese piu' efficaci attribuendone la  effettuazione  ad
apposite articolazioni dell'Agenzia delle entrate, con competenza  su
tutto  o  parte  del  territorio  nazionale,   individuate   con   il
regolamento di amministrazione  dell'Agenzia  delle  entrate  di  cui
all'articolo 71, del decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.  300.
Conseguentemente, all'articolo  4  ed  all'articolo  10  del  decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n.  546,  dopo  le  parole  "centro  di
servizio"  sono  aggiunte  le  seguenti:   "o   altre   articolazioni
dell'Agenzia delle entrate, con  competenza  su  tutto  o  parte  del
territorio   nazionale,   individuate   con   il    regolamento    di
amministrazione di cui all'articolo 71  del  decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 300, nell'ambito della dotazione organica prevista  a
legislazione vigente e anche mediante riorganizzazione,  senza  oneri
aggiuntivi, degli Uffici dell'Agenzia.". 
                               Art. 29 
 
 
         Concentrazione della riscossione nell'accertamento 
 
  1. Le attivita' di riscossione relative agli  atti  indicati  nella
seguente lettera a)  notificati  a  partire  dal  1°  luglio  2011  e
relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007
e successivi, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni: 
  a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia  delle  entrate  ai
fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto  ed
il connesso  provvedimento  di  irrogazione  delle  sanzioni,  devono
contenere anche l'intimazione  ad  adempiere,  entro  il  termine  di
presentazione del ricorso, all'obbligo  di  pagamento  degli  importi
negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del
ricorso ed a  titolo  provvisorio,  ((  degli  ))  importi  stabiliti
dall'articolo 15 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad adempiere  al  pagamento  e'
altresi' contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente,
anche mediante raccomandata con avviso di  ricevimento,  in  tutti  i
casi in cui siano rideterminati  gli  importi  dovuti  in  base  agli
avvisi  di  accertamento  ai  fini  delle  imposte  sui   redditi   e
dell'imposta sul valore aggiunto  ed  ai  connessi  provvedimenti  di
irrogazione delle sanzioni, anche ai  sensi  dell'articolo  8,  comma
3-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.  218,  dell'articolo
68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e  dell'articolo
19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In  tali  ultimi
casi il versamento delle somme dovute deve  avvenire  entro  sessanta
giorni dal ricevimento della raccomandata; 
  b) gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi  ((  decorsi
sessanta giorni dalla  ))  notifica  e  devono  espressamente  recare
l'avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo  per  il
pagamento, la riscossione  delle  somme  richieste,  in  deroga  alle
disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, e' affidata in  carico
agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione  forzata,
con  le  modalita'  determinate  con  provvedimento   del   direttore
dell'Agenzia delle entrate, di concerto con  il  Ragioniere  generale
dello Stato; 
  c) in presenza di fondato pericolo  per  il  positivo  esito  della
riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui
alla lettera a), la riscossione delle somme  in  essi  indicate,  nel
loro ammontare integrale comprensivo di interessi  e  sanzioni,  puo'
essere affidata in carico agli agenti della riscossione  anche  prima
dei termini previsti alle lettere a) e b); 
  d) all'atto dell'affidamento e,  successivamente,  in  presenza  di
nuovi elementi, il  competente  ufficio  dell'Agenzia  delle  entrate
fornisce, anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli
elementi  utili  ai  fini  del  potenziamento  dell'efficacia   della
riscossione, acquisiti anche in fase di accertamento; 
  e) l'agente della riscossione, sulla base del titolo  esecutivo  di
cui alla lettera a) e senza la preventiva notifica della cartella  di
pagamento,  procede  ad  espropriazione  forzata  con  i  poteri,  le
facolta' e le modalita' previste dalle disposizioni che  disciplinano
la riscossione a mezzo ruolo. Decorso un anno  dalla  notifica  degli
atti indicati alla lettera a), l'espropriazione forzata e'  preceduta
dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo  50  del  decreto  del
Presidente   della   Repubblica   29   settembre   1973,   n.    602.
L'espropriazione forzata,  in  ogni  caso,  e'  avviata,  a  pena  di
decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a  quello
in cui l'accertamento e' divenuto definitivo; 
  f) a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo  per  la
presentazione del ricorso, le somme richieste con  gli  atti  di  cui
alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora nella  misura
indicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, calcolati a partire dal giorno  successivo
alla  notifica  degli  atti  stessi;  all'agente  della   riscossione
spettano l'aggio, interamente a carico del debitore,  e  il  rimborso
delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall'articolo
17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; 
  g) ai fini della procedura di riscossione contemplata dal  presente
comma, i riferimenti contenuti in  norme  vigenti  al  ruolo  e  alla
cartella di pagamento si  intendono  effettuati  agli  atti  indicati
nella lettera a) ed i riferimenti alle  somme  iscritte  a  ruolo  si
intendono  effettuati  alle  somme   affidate   agli   agenti   della
riscossione secondo le disposizioni del presente comma; la  dilazione
del pagamento prevista dall'articolo  19  dello  stesso  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  puo'  essere
concessa  solo  dopo  l'affidamento  del  carico   all'agente   della
riscossione e in caso di ricorso avverso gli atti di cui alla lettera
a)  si  applica  l'articolo  39  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; 
  h)  in  considerazione  della  necessita'   di   razionalizzare   e
velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva, assicurando  il
recupero di efficienza  di  tale  fase  dell'attivita'  di  contrasto
all'evasione, con  uno  o  piu'  regolamenti  da  adottare  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  anche
in  deroga  alle  norme   vigenti,   sono   introdotte   disposizioni
finalizzate a razionalizzare, progressivamente, coerentemente con  le
norme di cui al presente comma, le procedure di riscossione  coattiva
delle  somme  dovute  a  seguito  dell'attivita'   di   liquidazione,
controllo e accertamento sia ai fini delle imposte sui redditi e  sul
valore  aggiunto  che  ai  fini  degli  altri  tributi   amministrati
dall'Agenzia delle entrate e delle altre entrate riscuotibili a mezzo
ruolo. 
  2. All'articolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo  1942,  n.  267,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo comma, dopo le parole  "con  riguardo  all'imposta  sul
valore aggiunto" sono inserite le seguenti: "ed alle ritenute operate
e non versate". 
  b) il secondo periodo del sesto comma e' sostituito  dai  seguenti:
"La proposta di transazione fiscale, unitamente con la documentazione
di cui all'articolo 161, e' depositata presso gli uffici indicati nel
secondo comma, che procedono alla trasmissione ed  alla  liquidazione
ivi previste. Alla  proposta  di  transazione  deve  altresi'  essere
allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore  o  dal  suo
legale rappresentante ai  sensi  dell'articolo  47  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  che  la
documentazione di cui al periodo che precede  rappresenta  fedelmente
ed integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo
alle poste attive del patrimonio."; 
  c) dopo il sesto comma e' aggiunto  il  seguente:  "La  transazione
fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di  cui
all'articolo 182-bis e' revocata di diritto se il debitore non esegue
integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste,  i  pagamenti
dovuti alle  Agenzie  fiscali  ed  agli  enti  gestori  di  forme  di
previdenza e assistenza obbligatorie.". 
  3. All'articolo 87 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  "2-bis. L'agente della riscossione cui venga comunicata la proposta
di concordato, ai sensi degli articoli 125 o 126 del Regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, la  trasmette  senza  ritardo  all'Agenzia  delle
entrate, anche in deroga alle modalita' indicate nell'articolo 36 del
decreto  legislativo  13  aprile  1999,  n.  112,   e   la   approva,
espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente in base a
formale autorizzazione dell'Agenzia medesima.". 
  4. L'articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.  74,  e'
sostituito dal seguente: 
  "Art. 11. (Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte).  -  1.
E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni  chiunque,  al
fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi  o  sul  valore
aggiunto ovvero di interessi o  sanzioni  amministrative  relativi  a
dette  imposte   di   ammontare   complessivo   superiore   ad   euro
cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri  atti  fraudolenti
sui propri o su altrui beni idonei a rendere  in  tutto  o  in  parte
inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle
imposte, sanzioni ed interessi e' superiore ad euro  duecentomila  si
applica la reclusione da un anno a sei anni. 
  2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque,
al fine di ottenere per se' o per altri  un  pagamento  parziale  dei
tributi e relativi accessori, indica nella documentazione  presentata
ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un
ammontare inferiore a quello effettivo od  elementi  passivi  fittizi
per un ammontare complessivo  superiore  ad  euro  cinquantamila.  Se
l'ammontare di  cui  al  periodo  precedente  e'  superiore  ad  euro
duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.". 
  5. All'articolo 27, comma 7, primo periodo,  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
gennaio 2009, n. 2, le parole: "In relazione agli importi iscritti  a
ruolo in base ai provvedimenti  indicati  al  comma  6  del  presente
articolo, le misure cautelari" sono sostituite  dalle  seguenti:  "Le
misure cautelari, che, in base al processo verbale di  constatazione,
al provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi,  al
provvedimento  di  irrogazione  della  sanzione  oppure  all'atto  di
contestazione, sono". 
  6. In caso di fallimento, il  curatore,  entro  i  quindici  giorni
successivi  all'accettazione  a  norma  dell'articolo  29  del  Regio
Decreto 16 marzo 1942, n. 267, comunica ai sensi dell'articolo 9  del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  2  aprile  2007,  n.  40,  i  dati  necessari  ai  fini
dell'eventuale insinuazione al passivo della  procedura  concorsuale.
Per la violazione dell'obbligo di comunicazione sono  raddoppiate  le
sanzioni applicabili. 
  7. All'articolo 319-bis del codice penale,  dopo  le  parole  "alla
quale il pubblico ufficiale appartiene" sono  aggiunte  le  seguenti:
"nonche' il pagamento o il rimborso di tributi".  Con  riguardo  alle
valutazioni di diritto e di fatto operate ai fini  della  definizione
del contesto mediante gli istituti previsti dall'articolo 182-ter del
Regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267,  dal  decreto  legislativo  19
giugno 1997, n. 218, e dall'articolo 48 del  decreto  legislativo  31
dicembre 1992, n. 546, la  responsabilita'  di  cui  all'articolo  1,
comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' limitata alle ipotesi
di dolo. 
                               Art. 30 
 
 
         Potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS 
 
  1. A decorrere dal 1°  gennaio  2011,  l'attivita'  di  riscossione
relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute  all'Inps,
anche a seguito di accertamenti degli uffici, e' effettuata  mediante
la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. 
  2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullita' il codice
fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di  riferimento
del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti
tra quota capitale,  sanzioni  ((  e  interessi  ove  dovuti  nonche'
l'indicazione dell' )) agente della riscossione competente in base al
domicilio fiscale presente  nell'anagrafe  tributaria  alla  data  di
formazione   dell'avviso.   L'avviso   dovra'   altresi'    contenere
l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello
stesso indicati entro il termine di 60 giorni dalla notifica  nonche'
l'indicazione  che,  in  mancanza  del  pagamento,   l'agente   della
riscossione indicato nel medesimo avviso procedera' ad espropriazione
forzata, (( con i poteri, le facolta' e le modalita' che disciplinano
la riscossione a mezzo ruolo. )) L'avviso deve  essere  sottoscritto,
anche mediante firma elettronica, dal responsabile  dell'ufficio  che
ha emesso l'atto. 
  3. (( Soppresso )) 
  4. L'avviso di addebito e' notificato in  via  prioritaria  tramite
posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli  elenchi
previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra  comune
e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della  polizia  municipale.
La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di raccomandata
con avviso di ricevimento. 
  5. L'avviso di cui (( al comma )) 2  viene  consegnato,  in  deroga
alle disposizione contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n. 46, agli agenti della riscossione con le modalita' (( e i  termini
stabiliti )) dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. 
  6. All'atto dell'affidamento e,  successivamente,  in  presenza  di
nuovi elementi, l'Inps fornisce, anche su richiesta dell'agente della
riscossione,  tutti  gli  elementi  utili  a  migliorare  l'efficacia
dell'azione di recupero. 
  7. (( Soppresso )) 
  8. (( Soppresso )) 
  9. (( Soppresso )) 
  10. L'articolo 25, comma 2, del  decreto  legislativo  26  febbraio
1999, n. 46, e' abrogato. 
  11. (( Soppresso )) 
  12. (( Soppresso )) 
  13. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme  richieste
con l'avviso di cui  ((  al  comma  ))  2  le  sanzioni  e  le  somme
aggiuntive dovute sono calcolate,  secondo  le  disposizioni  che  le
regolano, fino alla data del pagamento. All'agente della  riscossione
spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, ed  il  rimborso
delle spese relative alle procedure esecutive, previste dall'articolo
17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 
  14. Ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in
norme vigenti al ruolo, (( le somme iscritte a ruolo e alla  cartella
di pagamento )) si intendono effettuati ai fini  del  recupero  delle
somme dovute a qualunque titolo all'INPS al titolo  esecutivo  emesso
dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito  contenente
l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento ((  delle  medesime
somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione. )) 
  15. I rapporti con gli agenti della  riscossione  continueranno  ad
essere regolati secondo le disposizioni vigenti. 
                               Art. 31 
 
 
Preclusione alla autocompensazione in presenza  di  debito  su  ruoli
                             definitivi 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di
cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio  1997,
n. 241, relativi alle imposte erariali, e' vietata fino a concorrenza
dell'importo dei debiti, di ammontare  superiore  a  millecinquecento
euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi  accessori,  e
per  i  quali  e'  scaduto  il  termine  di  pagamento.  In  caso  di
inosservanza del divieto di cui al periodo precedente si  applica  la
sanzione (( del )) 50 per cento dell'importo (( dei debiti iscritti a
ruolo per imposte erariali e relativi accessori  e  per  i  quali  e'
scaduto il termine di pagamento  fino  a  concorrenza  dell'ammontare
indebitamente compensato. La sanzione non puo' essere applicata  fino
al  momento  in  cui  sull'iscrizione  a  ruolo  penda  contestazione
giudiziale o amministrativa e non puo' essere comunque  superiore  al
50 per cento di quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi di cui
al periodo precedente, i termini di cui all'articolo 20  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, decorrono dal giorno successivo
alla data della  definizione  della  contestazione.  ))  E'  comunque
ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme  iscritte  a  ruolo
per imposte erariali e relativi accessori mediante  la  compensazione
dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalita'  stabilite
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,  da  emanare
entro  180  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto.
Nell'ambito delle attivita' di controllo dell'Agenzia delle entrate e
della Guardia di finanza e' assicurata la  vigilanza  sull'osservanza
del divieto previsto dal  presente  comma  anche  mediante  specifici
piani operativi. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le  disposizioni  di
cui all'articolo 28-ter del decreto del Presidente  della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, non operano per i ruoli di  ammontare  non
superiore a millecinquecento euro. 
  (( 1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre
1973, n. 602, dopo l'articolo 28-ter e' inserito il seguente: 
  "Art. 28-quater. (Compensazioni  di  crediti  con  somme  dovute  a
seguito di iscrizione a ruolo). - 1. A partire dal 1° gennaio 2011, i
crediti non prescritti, certi, liquidi  ed  esigibili,  maturati  nei
confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del  Servizio
sanitario  nazionale  per  somministrazione,  forniture  e   appalti,
possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione
a ruolo.  A  tal  fine  il  creditore  acquisisce  la  certificazione
prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, e la utilizza per il pagamento, totale o parziale,  delle
somme dovute a seguito  dell'iscrizione  a  ruolo.  L'estinzione  del
debito  a  ruolo  e'  condizionata  alla  verifica  dell'esistenza  e
validita' della certificazione. Qualora la regione, l'ente  locale  o
l'ente del Servizio sanitario nazionale non  versi  all'agente  della
riscossione l'importo oggetto  della  certificazione  entro  sessanta
giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della  riscossione
procede, sulla base del ruolo emesso a  carico  del  creditore,  alla
riscossione coattiva nei confronti della regione, dell'ente locale  o
dell'ente del Servizio sanitario nazionale secondo le disposizioni di
cui al titolo II del presente decreto. Le modalita' di attuazione del
presente  articolo  sono  stabilite   con   decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il  rispetto
degli equilibri programmati  di  finanza  pubblica".  Per  i  crediti
maturati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale si
applica comunque quanto previsto dal comma 1-ter, secondo periodo. 
  1-ter. All'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, le parole: "Per gli anni 2009 e 2010" sono sostituite con
le seguenti: "A partire dall'anno 2009" e le parole:  "le  regioni  e
gli enti locali" sono sostituite con le seguenti:  "le  regioni,  gli
enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale". Con decreto
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono  stabilite   le
modalita' di attuazione del presente comma, nonche', in  particolare,
le condizioni per assicurare che la complessiva operazione di cui  al
comma 1-bis e al presente comma riguardante  gli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale sia effettuata nel rispetto  degli  obiettivi  di
finanza pubblica; le modalita' di certificazione sono stabilite dalle
singole regioni d'intesa  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, con l'osservanza delle condizioni stabilite con il  predetto
decreto. )) 
  2. In relazione alle disposizioni di cui al presente  articolo,  le
dotazioni finanziarie del programma di spesa "Regolazioni  contabili,
restituzioni  e  rimborsi  d'imposte"   della   missione   "Politiche
economico-finanziarie e di bilancio" dello stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario  2010,
sono ridotte di 700 milioni di euro per l'anno 2011, di 2.100 milioni
di euro per l'anno 2012 e  di  1.900  milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2013. 
                               Art. 32 
 
 
Riorganizzazione  della  disciplina  fiscale  dei  fondi  immobiliari
                               chiusi 
 
  1. A seguito dei controlli effettuati dall'Autorita' di  vigilanza,
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58  (Testo  unico  delle
disposizioni  in  materia  di  intermediazione   finanziaria),   sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 1, comma 1,  la  lett.  j)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
      "j) 'fondo comune  di  investimento':  il  patrimonio  autonomo
raccolto, mediante una o piu' emissione di quote, tra una  pluralita'
di investitori con la finalita' di investire lo stesso sulla base  di
una predeterminata politica di investimento; suddiviso  in  quote  di
pertinenza di una  pluralita'  di  partecipanti;  gestito  in  monte,
nell'interesse dei partecipanti e in autonomia dai medesimi;"; 
    b) all'articolo 36, comma 6, dopo le  parole:  "nonche'  da  ogni
altro patrimonio gestito dalla medesima societa'", sono  inserite  le
seguenti: "; delle obbligazioni contratte per  suo  conto,  il  fondo
comune  di  investimento  risponde  esclusivamente  con  il   proprio
patrimonio."; 
    c) all'articolo 37, comma 2,  lettera  b-bis),  dopo  le  parole:
"all'esperienza professionale degli investitori;"  sono  inserite  le
seguenti: "a tali fondi non si applicano gli articoli  36,  comma  3,
ultimo periodo, e comma 7, e l'articolo 39, comma 3.". 
  2. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  emana,  ai  sensi
dell'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  le
disposizioni di attuazione del comma 1 entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  3. Le societa' di gestione del risparmio che hanno istituito  fondi
comuni d'investimento immobiliare che, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono privi dei requisiti indicati nell'articolo
1, comma 1, lettera j) del predetto decreto  legislativo  n.  58  del
1998,  come  modificata  dal  comma  1,  lettera  a),   adottano   le
conseguenti delibere di adeguamento entro trenta giorni dalla data di
emanazione del decreto di cui al comma 2. 
  4. In sede di adozione delle delibere di adeguamento,  la  societa'
di gestione del risparmio preleva, a titolo  di  imposta  sostitutiva
delle imposte sui redditi, un ammontare pari all' 5 per cento ((  del
valore netto )) del fondo (( risultante dal prospetto redatto  al  31
dicembre 2009. )) L'imposta e' versata dalla societa' di gestione del
risparmio nella misura del 40 per cento entro il 31 marzo 2011  e  la
restante parte in due rate di pari  importo  da  versarsi,  la  prima
entro il 31 marzo 2012 e la seconda entro il 31 marzo 2013. 
  5. Le societa' di gestione del risparmio che non intendono adottare
le delibere di adeguamento previste dal  comma  3  deliberano,  entro
trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2,
la liquidazione del fondo comune d'investimento  in  deroga  ad  ogni
diversa disposizione contenuta nel decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58 e nelle disposizioni attuative.  In  tal  caso  l'imposta
sostitutiva di cui al comma 4 e' dovuta  con  l'aliquota  del  7  per
cento, secondo modalita' e termini ivi stabiliti. (( La  liquidazione
deve  essere  conclusa  nel  termine  massimo  di  cinque  anni.  Sui
risultati conseguiti dal 1° gennaio  2010  e  fino  alla  conclusione
della liquidazione la societa'  di  gestione  del  risparmio  applica
un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi  e  dell'IRAP  nella
misura del 7 per  cento.  L'imposta  e'  versata  dalla  societa'  di
gestione del risparmio il 16 febbraio dell'anno successivo rispetto a
ciascun anno di durata della liquidazione. 
  5-bis. Non si  applica  la  ritenuta  di  cui  all'articolo  7  del
decreto-legge  25   settembre   2001,   n.   351,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,  n.  410,  e  successive
modificazioni,  fino  a   concorrenza   dell'ammontare   assoggettato
all'imposta  sostitutiva  di  cui  ai  commi  4  e  5.  Il  costo  di
sottoscrizione o di acquisto  delle  quote  e'  riconosciuto  fino  a
concorrenza dei valori che hanno concorso alla formazione della  base
imponibile per  l'applicazione  dell'imposta  sostitutiva.  Eventuali
minusvalenze realizzate non sono fiscalmente rilevanti. 
  5-ter. Gli atti di liquidazione  del  patrimonio  immobiliare  sono
soggetti alle imposte fisse di registro, ipotecarie e catastali. 
  5-quater. Alle  cessioni  di  immobili  effettuate  nella  fase  di
liquidazione di cui al comma  5  si  applica  l'articolo  17,  quinto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633. L'efficacia della disposizione di cui al  periodo  precedente
e' subordinata alla preventiva approvazione da  parte  del  Consiglio
dell'Unione  europea  ai  sensi  dell'articolo  395  della  direttiva
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. Ai  conferimenti  in
societa'  di  pluralita'  di  immobili,  effettuati  nella  fase   di
liquidazione di cui al comma 5, si applica l'articolo 2, terzo comma,
lettera b), del decreto del Presidente della  Repubblica  26  ottobre
1972, n. 633. I predetti conferimenti si considerano  compresi,  agli
effetti delle imposte di registro, ipotecaria e  catastale,  fra  gli
atti previsti nell'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3),  della
tariffa,  parte  I,  allegata  al  testo  unico  delle   disposizioni
concernenti l'imposta di registro di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell'articolo 10,  comma  2,
del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte  ipotecaria
e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347,  e
nell'articolo  4,  della  tariffa  allegata   al   medesimo   decreto
legislativo n. 347 del 1990. Le cessioni di azioni o quote effettuate
nella fase di liquidazione di cui al comma 5 si considerano, ai  fini
dell'articolo 19-bis, comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  operazioni  che  non  formano
oggetto dell'attivita' propria del soggetto passivo. )) 
  6.  Per  l'accertamento  delle  modalita'   di   determinazione   e
versamento dell'imposta di cui ai commi precedenti, si  applicano  le
disposizioni  del  titolo  IV  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
  7. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre  2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre  2001,
n. 410, (( e' sostituito dai seguenti: 
  "3. La ritenuta non si applica  sui  proventi  percepiti  da  fondi
pensione e organismi di investimento collettivo del risparmio esteri,
sempreche' istituiti in Stati o territori inclusi nella lista di  cui
al decreto ministeriale emanato ai sensi  dell'articolo  168-bis  del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  nonche'  su
quelli percepiti da enti od organismi  internazionali  costituiti  in
base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia e  da  banche
centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali  dello
Stato. 
  3-bis. Per i proventi di  cui  al  comma  1  spettanti  a  soggetti
residenti in Stati con  i  quali  siano  in  vigore  convenzioni  per
evitare la doppia imposizione sul reddito, ai fini  dell'applicazione
della ritenuta nella misura prevista dalla convenzione,  i  sostituti
d'imposta di cui ai commi precedenti acquisiscono: 
  a)  una  dichiarazione  del  soggetto   non   residente   effettivo
beneficiario   dei   proventi,   dalla   quale   risultino   i   dati
identificativi del soggetto medesimo,  la  sussistenza  di  tutte  le
condizioni  alle  quali  e'  subordinata  l'applicazione  del  regime
convenzionale, e gli eventuali elementi necessari  a  determinare  la
misura dell'aliquota applicabile ai sensi della convenzione; 
  b) un'attestazione dell'autorita' fiscale  competente  dello  Stato
ove l'effettivo beneficiario dei  proventi  ha  la  residenza,  dalla
quale risulti la  residenza  nello  Stato  medesimo  ai  sensi  della
convenzione.  L'attestazione  produce  effetti  fino  al   31   marzo
dell'anno successivo a quello di presentazione". 
  7-bis. Le disposizioni di cui  al  comma  7  hanno  effetto  per  i
proventi percepiti a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto sempre che riferiti a periodi di attivita' dei fondi
che hanno inizio successivamente al 31 dicembre 2009. Per i  proventi
percepiti a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto e riferiti a periodi di attivita' del fondo chiusi fino al 31
dicembre 2009, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo
7 del decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  410,  nel  testo  in
vigore alla predetta data. )) 
  8.  Sono  abrogati  i  commi  da  17  a  20  dell'articolo  82  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  9. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia  delle  entrate  da
emanare entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto  di  cui
al  comma  2,  sono  definite  le  modalita'  di   attuazione   delle
disposizioni contenute nei commi 4 e 5. 
                               Art. 33 
 
 
                Stock options ed emolumenti variabili 
 
  1. In dipendenza delle decisioni  assunte  in  sede  di  G20  e  in
considerazione  degli  effetti  economici  potenzialmente  distorsivi
propri delle forme di remunerazione operate sotto forma  di  bonus  e
stock options, sui compensi a questo titolo, che eccedono  il  triplo
della parte fissa della retribuzione, attribuiti  ai  dipendenti  che
rivestono la qualifica di dirigenti nel settore  finanziario  nonche'
ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata  e  continuativa
nello stesso settore e' applicata una aliquota addizionale del 10 per
cento. 
  2. L'addizionale e' trattenuta dal sostituto d'imposta  al  momento
di erogazione dei  suddetti  emolumenti  e,  per  l'accertamento,  la
riscossione, le sanzioni e  il  contenzioso,  e'  disciplinata  dalle
ordinarie disposizioni in materia di imposte sul reddito. 
                               Art. 34 
 
Obbligo per i non residenti di indicazione  del  codice  fiscale  per
  l'apertura di rapporti con operatori finanziari 
 
  1. All'articolo 6 del decreto del Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo comma, dopo la  lettera  g-quater),  e'  aggiunta  la
seguente: "g-quinquies) atti o negozi delle societa' e degli enti  di
cui  all'articolo  32,  primo  comma,  numero  7),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, conclusi con i
clienti per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi clienti,
riguardanti  l'apertura  o  la   chiusura   di   qualsiasi   rapporto
continuativo."; 
    b) al secondo comma, secondo periodo, dopo le  parole  "in  luogo
del quale va indicato il domicilio o  sede  legale  all'estero"  sono
aggiunte le seguenti: ", salvo per gli atti  o  negozi  di  cui  alla
lettera g-quinquies).". 
                               Art. 35 
 
 
Razionalizzazione dell'accertamento nei confronti  dei  soggetti  che
                 aderiscono al consolidato nazionale 
 
  1. Dopo l'articolo 40 del decreto del Presidente  della  Repubblica
del 29 settembre 1973, n. 600, e' inserito il seguente: 
  "Art. 40-bis (Rettifica delle dichiarazioni dei  soggetti  aderenti
al consolidato nazionale). - 1.  Ai  fini  dell'imposta  sul  reddito
delle societa', il controllo delle dichiarazioni  proprie  presentate
dalle societa' consolidate e dalla consolidante nonche'  le  relative
rettifiche,   spettano   all'ufficio   dell'Agenzia   delle   entrate
competente alla data in cui e' stata presentata la dichiarazione. 
  2.  Le  rettifiche  del  reddito  complessivo  proprio  di  ciascun
soggetto che partecipa al consolidato sono effettuate con unico atto,
notificato sia alla consolidata che alla consolidante, con  il  quale
e' determinata la conseguente maggiore imposta accertata riferita  al
reddito complessivo globale e sono irrogate le sanzioni correlate. La
societa' consolidata e la consolidante sono litisconsorti  necessari.
Il  pagamento  delle  somme  scaturenti  dall'atto   unico   estingue
l'obbligazione  sia  se  effettuato  dalla  consolidata   che   dalla
consolidante. 
  3. La consolidante ha facolta' di chiedere che siano  computate  in
diminuzione dei maggiori imponibili derivanti dalle rettifiche di cui
al comma 2 le perdite di periodo del consolidato non utilizzate, fino
a concorrenza del loro importo. A  tal  fine,  la  consolidante  deve
presentare un'apposita istanza,  all'ufficio  competente  a  emettere
l'atto di cui al comma  2,  entro  il  termine  di  proposizione  del
ricorso. In tale caso il  termine  per  l'impugnazione  dell'atto  e'
sospeso, sia per la consolidata  che  per  la  consolidante,  per  un
periodo  di  sessanta  giorni.   L'ufficio   procede   al   ricalcolo
dell'eventuale maggiore  imposta  dovuta,  degli  interessi  e  delle
sanzioni correlate, e  comunica  l'esito  alla  consolidata  ed  alla
consolidante, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza. 
  4. Le attivita' di controllo della dichiarazione  dei  redditi  del
consolidato e le relative rettifiche diverse  da  quelle  di  cui  al
comma 2,  sono  attribuite  all'ufficio  dell'Agenzia  delle  entrate
competente nei confronti della societa' consolidante alla data in cui
e' stata presentata la dichiarazione. 
  5. Fino alla  scadenza  del  termine  stabilito  nell'articolo  43,
l'accertamento del reddito complessivo globale puo' essere  integrato
o modificato in aumento, mediante la notificazione di  nuovi  avvisi,
in base agli esiti dei controlli di cui ai precedenti commi.". 
  2. (( Nel titolo I, capo II, )) del decreto legislativo  19  giugno
1997, n. 218, dopo l'articolo 9 (( e' aggiunto )) il seguente: 
  "Art. 9-bis (Soggetti aderenti al consolidato nazionale). -  1.  Al
procedimento di  accertamento  con  adesione  avente  ad  oggetto  le
rettifiche previste dal comma 2 dell'articolo 40-bis del decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  partecipano
sia la consolidante che la consolidata interessata dalle  rettifiche,
innanzi all'ufficio competente di cui al  primo  comma  dell'articolo
40-bis stesso, e l'atto di adesione, sottoscritto anche da  una  sola
di esse, si perfeziona qualora gli adempimenti di cui all'articolo  9
del presente decreto siano posti in essere anche da parte di uno solo
dei predetti soggetti. 
  2. La consolidante ha facolta' di chiedere che siano  computate  in
diminuzione  dei  maggiori  imponibili  le  perdite  di  periodo  del
consolidato non utilizzate, fino  a  concorrenza  del  loro  importo.
Nell'ipotesi di adesione all'invito, ai sensi dell'articolo 5,  comma
1-bis, del presente decreto, alla  comunicazione  ivi  prevista  deve
essere allegata l'istanza prevista dal comma 3  dell'articolo  40-bis
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600; in tal caso, il versamento  delle  somme  dovute  dovra'  essere
effettuato entro il quindicesimo giorno  successivo  all'accoglimento
dell'istanza  da  parte  dell'ufficio  competente,  comunicato   alla
consolidata  ed  alla  consolidante,  entro  sessanta  giorni   dalla
presentazione dell'istanza. L'istanza per lo scomputo  delle  perdite
di cui al comma 3 dell'articolo 40-bis citato deve essere  presentata
unitamente alla comunicazione di adesione di cui  all'articolo  5-bis
del  presente  decreto;  l'ufficio  competente   emette   l'atto   di
definizione scomputando le stesse dal maggior reddito imponibile. 
  3. Con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle  entrate,  da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i contenuti
e le modalita' di  presentazione  dell'istanza  di  cui  al  comma  3
dell'art. 40-bis del decreto del Presidente della Repubblica  del  29
settembre 1973, n. 600, nonche' le conseguenti attivita' dell'ufficio
competente. Gli articoli 9,  comma  2,  secondo  periodo,  e  17  del
decreto ministeriale 9 giugno 2004, sono abrogati. 
  4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti entrano in vigore  il
1° gennaio 2011, con riferimento ai periodi di imposta per  i  quali,
alla  predetta  data,  sono  ancora  pendenti  i   termini   di   cui
all'articolo 43  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600.". 
                               Art. 36 
 
 
                       Disposizioni antifrode 
 
  1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 28, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti: 
  "7-bis. Sulla base delle decisioni assunte  dal  GAFI,  dai  gruppi
regionali costituiti sul modello del GAFI e dall'OCSE, nonche'  delle
informazioni risultanti  dai  rapporti  di  valutazione  dei  sistemi
nazionali di prevenzione del  riciclaggio  e  del  finanziamento  del
terrorismo  e  delle  difficolta'  riscontrate   nello   scambio   di
informazioni   e   nella   cooperazione   bilaterale,   il   Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  con  proprio  decreto,  sentito  il
Comitato di sicurezza finanziaria, individua una lista  di  Paesi  in
ragione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del  terrorismo
ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni anche in
materia fiscale. 
  7-ter. Gli enti e le persone soggetti al presente  decreto  di  cui
agli articoli 10, comma 2, ad esclusione della lettera g), 11, 12, 13
e 14, comma 1, lettere a), b) c) ed f), si astengono  dall'instaurare
un  rapporto  continuativo,   eseguire   operazioni   o   prestazioni
professionali ovvero pongono fine al  rapporto  continuativo  o  alla
prestazione professionale gia' in essere di cui siano direttamente  o
indirettamente parte  societa'  fiduciarie,  ((  trust,  ))  societa'
anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede  nei
Paesi individuati dal decreto di cui al comma 7-bis. Tali  misure  si
applicano anche nei  confronti  delle  ulteriori  entita'  giuridiche
altrimenti denominate aventi sede nei Paesi sopra individuati di  cui
non e' possibile identificare il  titolare  effettivo  e  verificarne
l'identita'. 
  7-quater. Con il decreto di cui al comma 7-bis  sono  stabilite  le
modalita' applicative ed il termine degli adempimenti di cui al comma
7-ter."; 
  b) all'articolo 41, comma 1, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo:  "E'  un  elemento  di  sospetto  il  ricorso  frequente   o
ingiustificato a operazioni in contante, anche se non  in  violazione
dei limiti di cui all'articolo 49, e, in particolare, il  prelievo  o
il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari
o superiore a 15.000 euro."; 
  c) all'articolo 57, dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente: 
  "1-ter. Alla violazione della disposizione di cui all'articolo  28,
comma 7-ter, di importo fino ad euro 50.000 si applica  una  sanzione
amministrativa pecuniaria pari a 5.000 euro,  mentre  per  quelle  di
importo  superiore  a   50.000   euro   si   applica   una   sanzione
amministrativa  pecuniaria  dal  10  per  cento  al  40   per   cento
dell'importo   dell'operazione.   Nel   caso   in    cui    l'importo
dell'operazione non sia determinato o  determinabile  si  applica  la
sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 250.000 euro.". 
                               Art. 37 
 
 
                    Disposizioni antiriciclaggio 
 
  1. Gli operatori economici aventi sede, residenza  o  domicilio  in
paesi cosi' detti (( black list )) di cui  al  decreto  del  Ministro
delle finanze 4 maggio  1999,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107,  e  al  decreto
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  21  novembre   2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  23
novembre  2001,  sono  ammessi  a  partecipare  alle   procedure   di
aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a  lavori,  servizi  e
forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  e
successive modifiche e integrazioni, previa autorizzazione rilasciata
dal Ministero dell'economia e delle  finanze,  secondo  le  modalita'
stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  da
adottare entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. Il rilascio di tale autorizzazione  e'  subordinato
alla previa individuazione dell'operatore  economico,  individuale  o
collettivo, mediante la comunicazione dei dati che  identificano  gli
effettivi titolari delle  partecipazioni  societarie,  anche  per  il
tramite di  societa'  controllanti  e  per  il  tramite  di  societa'
fiduciarie  ((  nonche'  ))  alla  identificazione  del  sistema   di
amministrazione e del nominativo degli amministratori e del  possesso
dei requisiti di eleggibilita' previsti dalla normativa italiana.  La
presente  disposizione  si  applica  anche  in  deroga   ad   accordi
bilaterali siglati con l'Italia,  che  consentano  la  partecipazione
alle procedure per l'aggiudicazione dei contratti di cui  al  decreto
legislativo 12  aprile  2006  n.  163,  a  condizioni  di  parita'  e
reciprocita'. 
  2. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  puo'  escludere  con
proprio decreto di natura non regolamentare l'obbligo di cui al comma
1 nei riguardi di paesi di cui al medesimo comma ovvero di settori di
attivita' svolte negli stessi paesi; con il medesimo decreto, al fine
di  prevenire  fenomeni  a  particolare  rischio  di  frode  fiscale,
l'obbligo puo' essere inoltre esteso anche a paesi cosi' detti (( non
black  list  ))  nonche'  a  specifici  settori  di  attivita'  e   a
particolari tipologie di soggetti. 
                               Art. 38 
 
 
              Altre disposizioni in materia tributaria 
 
  1. Gli enti che erogano  prestazioni  sociali  agevolate,  comprese
quelle erogate nell'ambito delle prestazioni del diritto allo  studio
universitario,  a  seguito  di  presentazione   della   dichiarazione
sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del  decreto  legislativo  31
marzo  1998,  n.  109,  comunicano   all'Istituto   nazionale   della
previdenza sociale, nel rispetto delle  disposizioni  del  codice  in
materia  di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al   decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e nei  termini  e  con  modalita'
telematiche previste dall'Istituto medesimo sulla base  di  direttive
del Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  i  dati  dei
soggetti  che  hanno  beneficiato  delle  prestazioni  agevolate.  Le
informazioni raccolte  sono  trasmesse  in  forma  anonima  anche  al
Ministero  del   lavoro   e   delle   politiche   sociali   ai   fini
dell'alimentazione del Sistema informativo dei  servizi  sociali,  di
cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328. 
  2. Con apposita convezione stipulata tra l'Istituto nazionale della
previdenza sociale e l'Agenzia  delle  entrate,  nel  rispetto  delle
disposizioni del codice in materia di protezione dei dati  personali,
di  cui  al  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,   sono
disciplinate le modalita' attuative e le specifiche tecniche  per  lo
scambio delle informazioni necessarie all'emersione dei soggetti  che
in ragione del  maggior  reddito  accertato  in  via  definitiva  non
avrebbero potuto fruire o avrebbero fruito in misura inferiore  delle
prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1. 
  3. Fermo restando la  restituzione  del  vantaggio  conseguito  per
effetto dell'indebito accesso alla prestazione sociale agevolata, nei
confronti dei soggetti che in ragione del maggior  reddito  accertato
hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate  di
cui al comma 1 si applica  la  sanzione  da  500  a  5.000  euro.  La
sanzione e'  irrogata  dall'INPS,  avvalendosi  dei  poteri  e  delle
modalita'  vigenti.  Ai  fini  della   restituzione   del   vantaggio
indebitamente conseguito, l'INPS comunica l'esito degli  accertamenti
agli enti che sulla base  delle  comunicazioni  di  cui  al  comma  1
risultino aver erogato prestazioni agevolate ai soggetti  emersi.  Le
medesime sanzioni si applicano nei confronti di coloro per i quali si
accerti sulla base  dello  scambio  di  informazioni  tra  l'Istituto
nazionale della previdenza sociale  e  l'Agenzia  delle  entrate  una
discordanza tra il  reddito  dichiarato  ai  fini  fiscali  e  quello
indicato nella dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo  4
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, qualora in ragione  di
tale discordanza il soggetto abbia  avuto  accesso  alle  prestazioni
agevolate di cui al comma 1. 
  4. Al fine di razionalizzare le modalita' di  notifica  in  materia
fiscale sono adottate le seguenti misure: 
    a) all'articolo 60, del decreto del Presidente  della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al primo comma, lettera  a),  le  parole  "delle  imposte"  sono
soppresse; 
  2) al primo comma,  lettera  d),  le  parole  "dalla  dichiarazione
annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente
ufficio  imposte"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "da   apposita
comunicazione effettuata al competente ufficio",  e  dopo  le  parole
"avviso di ricevimento", sono inserite le seguenti:  "ovvero  in  via
telematica con modalita' stabilite con  provvedimento  del  Direttore
dell'Agenzia delle entrate"; 
  3) al secondo comma, le parole "non risultante dalla  dichiarazione
annuale" sono soppresse; 
  4) al terzo comma, le parole "non  risultanti  dalla  dichiarazione
annuale" sono soppresse e le parole "della  comunicazione  prescritta
nel secondo comma dell'articolo 36" sono sostituite  dalle  seguenti:
"della dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  ovvero  del
modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di  codice
fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla
presentazione della dichiarazione di inizio attivita' IVA". 
    b) all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, dopo il primo comma e' inserito il  seguente:
"La notifica della cartella puo' essere eseguita, con le modalita' di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio  2005,  n.
68, a mezzo posta elettronica certificata,  all'indirizzo  risultante
dagli elenchi a tal fine previsti  dalla  legge.  Tali  elenchi  sono
consultabili,  anche  in   via   telematica,   dagli   agenti   della
riscossione.  Non  si  applica  l'articolo  149-bis  del  codice   di
procedura civile.". 
  5. Al fine di potenziare ed  estendere  i  servizi  telematici,  il
Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali, nonche'
gli enti previdenziali,  assistenziali  e  assicurativi,  con  propri
provvedimenti possono definire termini  e  modalita'  per  l'utilizzo
esclusivo  dei  propri  servizi   telematici   ovvero   della   posta
elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per
la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti
e garanzie fideiussorie,  per  l'esecuzione  di  versamenti  fiscali,
contributivi, previdenziali, assistenziali  e  assicurativi,  nonche'
per la richiesta di attestazioni e certificazioni. Le amministrazioni
ed  enti  indicati  al  periodo   precedente   definiscono   altresi'
l'utilizzo dei servizi telematici o della posta certificata anche per
gli  atti,  comunicazioni  o   servizi   dagli   stessi   resi.   Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono  definiti
gli  atti  per  i  quali  la  registrazione  prevista  per  legge  e'
sostituita da una denuncia esclusivamente  telematica  di  una  delle
parti, la quale assume qualita' di fatto ai sensi dell'articolo 2704,
primo comma, del codice civile. All'articolo 3-ter,  comma  1,  primo
periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, le parole:
"trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni". 
  6. Data la valenza del codice fiscale quale elemento identificativo
di ogni soggetto, da  indicare  in  ogni  atto  relativo  a  rapporti
intercorrenti  con  la  Pubblica  Amministrazione,  l'Amministrazione
finanziaria rende disponibile a  chiunque,  con  servizio  di  libero
accesso, la possibilita' di verificare, mediante i  dati  disponibili
in Anagrafe Tributaria, l'esistenza e la corrispondenza tra il codice
fiscale e i dati anagrafici inseriti.  Tenuto  inoltre  conto  che  i
rapporti tra Pubbliche amministrazioni  e  quelli  intercorrenti  tra
queste e altri soggetti pubblici o privati devono essere tenuti sulla
base del codice fiscale, per favorire la qualita' delle  informazioni
presso la  Pubblica  Amministrazione  e  nelle  more  della  completa
attivazione dell'indice delle  anagrafi  INA-SAIA,  l'Amministrazione
finanziaria rende accessibili alle pubbliche amministrazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, nonche' alle societa' interamente partecipate da enti pubblici o
con  prevalente  capitale  pubblico  inserite  nel  conto   economico
consolidato  della   pubblica   amministrazione,   come   individuate
dall'Istituto Nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo
1, comma 5, della legge 30 dicembre  2004,  numero  311,  nonche'  ai
concessionari e gestori di pubblici servizi ed,  infine,  ai  privati
che cooperano con le attivita' dell'Amministrazione  finanziaria,  il
codice  fiscale  registrato  nell'Anagrafe  tributaria  ed   i   dati
anagrafici ad esso correlati, al fine di verificarne l'esistenza e la
corrispondenza, oltre che consentire  l'acquisizione  delle  corrette
informazioni ove mancanti. Tali informazioni sono  rese  disponibili,
previa stipula di apposita convenzione, anche con le modalita'  della
cooperazione applicativa. 
  7. Le imposte dovute in  sede  di  conguaglio  di  fine  anno,  per
importi complessivamente superiori a 100 euro, relative a redditi  di
pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non  superiori  a  18.000  euro,
sono  prelevate,  in  un  numero  massimo  di  undici   rate,   senza
applicazione di interessi, a partire dal mese successivo a quello  in
cui e' effettuato il conguaglio e non oltre quello  relativamente  al
quale le ritenute sono versate nel  mese  di  dicembre.  In  caso  di
cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o  ai
suoi eredi, gli importi residui da versare. 
  8.  I  soggetti  che  corrispondono  redditi  di  pensione  di  cui
all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico  delle  imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, a richiesta degli interessati il  cui  reddito
di pensione non superi 18.000 euro, trattengono l'importo del  canone
di abbonamento  Rai  in  un  numero  massimo  di  undici  rate  senza
applicazione di interessi, a partire dal mese di gennaio e non  oltre
quello relativamente al quale le ritenute sono versate  nel  mese  di
dicembre. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate,
da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, sono individuati  i  termini  e  le
modalita' di versamento delle somme  trattenute  e  le  modalita'  di
certificazione. La richiesta da parte degli interessati  deve  essere
presentata entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui  si
riferisce l'abbonamento Rai. In caso di cessazione del  rapporto,  il
sostituto comunica al contribuente, o  ai  suoi  eredi,  gli  importi
residui da versare.  Le  predette  modalita'  di  trattenuta  mensile
possono essere applicate dai medesimi  soggetti,  a  richiesta  degli
interessati, con reddito di pensione non superiore a 18.000 euro, con
riferimento ad altri tributi,  previa  apposita  convenzione  con  il
relativo ente percettore. 
  9. (( Soppresso )) 
  10. All'articolo 3, comma 24,  lettera  b),  del  decreto-legge  30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005,  n.  248,  dopo  le  parole  "decreto  legislativo  26
febbraio 1999, n. 46", sono inserite le seguenti: "Ai fini e per  gli
effetti dell'articolo 19, comma 2, lettera d) del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112, le societa' cessionarie del ramo  di  azienda
relativo alle attivita' svolte in regime  di  concessione  per  conto
degli enti locali possono richiedere i dati e le notizie relative  ai
beni dei contribuenti  iscritti  nei  ruoli  in  carico  alle  stesse
all'Ente locale, che a tal fine puo' accedere al sistema  informativo
del Ministero dell'economia e delle finanze". 
  11. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, al comma 2, lettera b), sono aggiunte, infine,
le  parole:  "nonche'  l'esercizio  di  attivita'   previdenziali   e
assistenziali da parte di enti privati di  previdenza  obbligatoria".
Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 410, si applicano anche agli apporti  effettuati
da enti pubblici e privati di previdenza obbligatoria. 
  12.  Le  disposizioni  contenute  nell'articolo  25   del   decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non si applicano,  limitatamente
al periodo compreso tra l'1/1/2010 e il 31/12/2012, ai contributi non
versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data  del
1° gennaio 2004, dall'Ente creditore. 
  13.  Gli  obblighi  dichiarativi  previsti  dall'articolo   4   del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non si applicano: 
  a) alle persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato
italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un
suo ente locale e le persone fisiche che lavorano  all'estero  presso
organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui  residenza
fiscale in Italia sia determinata, in deroga  agli  ordinari  criteri
previsti dal Testo Unico  delle  imposte  sui  redditi,  in  base  ad
accordi  internazionali   ratificati.   Tale   esonero   si   applica
limitatamente al periodo di tempo in cui  l'attivita'  lavorativa  e'
svolta all'estero; 
  b)  ai  soggetti  residenti  in  Italia  che  prestano  la  propria
attivita' lavorativa  in  via  continuativa  all'estero  in  zone  di
frontiera  ed  in  altri  Paesi  limitrofi   con   riferimento   agli
investimenti e alle attivita' estere di natura  finanziaria  detenute
nel Paese in cui svolgono la propria attivita' lavorativa. 
  (( 13-bis. Nell'articolo 111 del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  "1-bis. La variazione delle riserve tecniche obbligatorie  relative
al ramo vita concorre a formare  il  reddito  dell'esercizio  per  la
parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi  e  degli
altri proventi che  concorrono  a  formare  il  reddito  d'impresa  e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi  e  i  proventi,  anche  se
esenti o esclusi, ivi compresa la quota non imponibile dei  dividendi
di  cui  all'articolo  89,  comma  2,  e  delle  plusvalenze  di  cui
all'articolo 87. In ogni caso, tale rapporto  rileva  in  misura  non
inferiore al 95 per cento e non superiore al 98,5 per cento". 
  13-ter. Le disposizioni contenute nel comma 1-bis dell'articolo 111
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto  dal
comma 13-bis del  presente  articolo,  hanno  effetto,  nella  misura
ridotta del 50 per cento, anche sul versamento  del  secondo  acconto
dell'imposta sul reddito delle societa'  dovuto  per  il  periodo  di
imposta in corso alla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
  13-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000,  n.
212, le disposizioni di cui ai commi 13-bis e 13-ter si  applicano  a
decorrere dal periodo di imposta in corso alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto.  A  decorrere
dal periodo di imposta successivo a quello in corso  al  31  dicembre
2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze potranno
essere riconsiderate le percentuali di  cui  al  citato  comma  1-bis
dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica n.  917
del 1986. 
  13-quinquies.  Per  l'anno  finanziario   2010   possono   altresi'
beneficiare del riparto della quota del cinque per mille  i  soggetti
gia' inclusi nel  corrispondente  elenco  degli  enti  della  ricerca
scientifica  e  dell'Universita',   predisposto   per   le   medesime
finalita',   per   l'esercizio   finanziario   2009.   Il   Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   procede   ad
effettuare, entro il 30 novembre 2010, i controlli, anche a campione,
tesi  ad  accertare  che  gli  enti  inclusi  nell'elenco  del   2009
posseggano anche al 30 giugno 2010 i requisiti che danno  diritto  al
beneficio. 
  13-sexies. All'articolo 3-bis del decreto-legge 25 marzo  2010,  n.
40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,
dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
  "2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle
societa' a prevalente partecipazione pubblica". 
  13-septies. All'articolo 2, comma 1,  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 21  dicembre  1996,  n.  696,
dopo la lettera tt) e' aggiunta la seguente: 
  "tt-bis) le prestazioni di servizi effettuate dalle imprese di  cui
all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999,  n.
261, attraverso la rete degli uffici postali e filatelici, dei  punti
di accesso e degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso
il pubblico nonche' quelle rese al domicilio del cliente tramite  gli
addetti al recapito". )) 
                               Art. 39 
 
 
Ulteriore sospensione dei versamenti  tributari  e  contributivi  nei
     confronti dei soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 
 
  1. Nei confronti (( delle persone fisiche )) di cui all'articolo 1,
comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  30
dicembre 2009, n. 3837, titolari di redditi di impresa  o  di  lavoro
autonomo, (( nonche' nei confronti dei soggetti diversi dalle persone
fisiche )) con volume d'affari  non  superiore  a  200.000  euro,  il
termine  di  scadenza  della  sospensione  degli  adempimenti  e  dei
versamenti tributari, ivi previsto, e' prorogato al 20 dicembre 2010.
Non  si  fa  luogo  al  rimborso  di  quanto  gia'  versato.  ((   Le
disposizioni di cui al presente comma  non  si  applicano,  comunque,
alle banche ed alle imprese di assicurazione. )) 
  2. Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  non  si  applicano  con
riferimento alle ritenute da operare sui redditi diversi da quelli di
impresa e di lavoro autonomo e ai relativi versamenti. 
  3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e  con  riferimento
ai redditi indicati al medesimo comma 1, il termine di scadenza della
sospensione relativa ai contributi previdenziali ed  assistenziali  e
dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e  le
malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009, n. 3754 e di
cui all'articolo  1,  comma  1,  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, e' prorogato al  15
dicembre 2010. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato. 
  (( 3-bis. La ripresa della riscossione dei tributi di cui al  comma
1 e dei contributi e dei premi di  cui  al  comma  3  avviene,  senza
applicazione di sanzioni, interessi e oneri  accessori,  mediante  il
pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere  dal
mese  di  gennaio  2011.  Gli  adempimenti  tributari,  diversi   dai
versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione  sono
effettuati entro lo stesso mese di  gennaio  2011  con  le  modalita'
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. 
  3-ter. La ripresa della riscossione dei tributi non versati  dal  6
aprile 2009 al 30 giugno 2010, per effetto della sospensione disposta
dall'articolo 1  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 6 giugno 2009, n. 3780, e dall'articolo 1 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri  30  dicembre  2009,  n.  3837,
avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori,
mediante il pagamento in centoventi rate mensili di  pari  importo  a
decorrere dal  mese  di  gennaio  2011.  Gli  adempimenti  tributari,
diversi dai versamenti,  non  eseguiti  per  effetto  della  predetta
sospensione sono effettuati entro lo stesso mese di gennaio 2011  con
le modalita' stabilite con provvedimento del  direttore  dell'Agenzia
delle entrate. 
  3-quater. La ripresa della riscossione dei contributi previdenziali
ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria  contro
gli infortuni e le malattie professionali non versati  dal  6  aprile
2009 al  30  giugno  2010  per  effetto  della  sospensione  prevista
dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri 9 aprile 2009, n. 3754, e dall'articolo 1 dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n.  3837,
avviene senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri  accessori,
mediante il pagamento in centoventi rate mensili di  pari  importo  a
decorrere dal mese di gennaio 2011. 
  3-quinquies.  Agli  oneri  derivanti  dai  commi  3-bis,  3-ter   e
3-quater, valutati in  617  milioni  di  euro  per  l'anno  2010,  si
provvede con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, commi 1 e
2, del decreto-legge  30  dicembre  2009,  n.  194,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.  25,  affluite  alla
contabilita' speciale prevista dall'articolo  13-bis,  comma  8,  del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. )) 
  4. E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro  quale  contributo
al comune de L'Aquila per  far  fronte  al  disavanzo  pregresso  sul
bilancio 2009 in relazione alle  minori  entrate  verificatesi  nello
stesso anno a causa della situazione emergenziale connessa  al  sisma
in Abruzzo. Al predetto  Comune  non  si  applicano  le  disposizioni
recate dall'articolo 11, comma 1, dell'Ordinanza del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 3877 del 12 maggio 2010". 
  (( 4-bis. All'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  giugno
2009, n. 77, le parole da: "con una dotazione di 45 milioni di  euro"
fino alla fine del comma sono sostituite  dalle  seguenti:  "con  una
dotazione di 90 milioni di euro  che  costituisce  tetto  massimo  di
spesa". 
  4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 10, comma
1-bis, del decreto-legge 28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, come modificato  ai
sensi del comma 4-bis del presente  articolo,  si  provvede,  per  45
milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma
1, del predetto decreto-legge n. 39 del 2009, compatibilmente con gli
utilizzi del citato decreto e, per 15 milioni di  euro  per  ciascuno
degli anni 2011, 2012 e 2013, per  gli  anni  2011  e  2012  mediante
corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali  di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla  legge
27 dicembre 2004, n. 307, e per l'anno 2013  mediante  corrispondente
utilizzo di quota parte delle maggiori entrate  derivanti  dai  commi
13-bis, 13-ter e 13-quater dell'articolo 38 del presente decreto. 
  4-quater. All'articolo 4 del decreto-legge  23  dicembre  2003,  n.
347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004,  n.
39, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
  "3-bis. Nel caso in cui al termine di  scadenza  il  programma  non
risulti completato, anche in ragione del protrarsi delle  conseguenze
negative di ordine  economico  e  produttivo  generate  dagli  eventi
sismici del 2009 nella regione  Abruzzo,  nonche'  delle  conseguenti
difficolta' connesse alla definizione dei problemi occupazionali,  il
Ministro  dello  sviluppo  economico,  su  istanza  del   Commissario
straordinario, sentito il Comitato di sorveglianza, puo' disporre nel
limite massimo di 1 milione di  euro  per  il  2010  la  proroga  del
termine di esecuzione del programma  per  i  gruppi  industriali  con
imprese ed unita' locali nella regione Abruzzo, fino al  31  dicembre
2010, compatibilmente con il predetto limite di  spesa".  Agli  oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, per  l'anno
2010, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle  maggiori
entrate derivanti dai commi 13-bis, 13-ter e 13-quater  dell'articolo
38. )) 
Titolo III 

SVILUPPO ED INFRASTRUTTURE 

                               Art. 40 
 
 
             Fiscalita' di vantaggio per il Mezzogiorno 
 
  1. In anticipazione del federalismo fiscale  ed  in  considerazione
della  particolarita'  della  situazione  economica  del  Sud,  nelle
Regioni Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Molise,  Puglia,
Sardegna e Sicilia, nonche' nel rispetto della normativa  dell'Unione
europea  e  degli  orientamenti  giurisprudenziali  della  Corte   di
Giustizia dell'Unione europea, le predette Regioni con propria  legge
possono,  in  relazione   all'imposta   regionale   sulle   attivita'
produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446,
modificare le aliquote, fino  ad  azzerarle,  e  disporre  esenzioni,
detrazioni  e  deduzioni  nei   riguardi   delle   nuove   iniziative
produttive. 
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  d'intesa
con ciascuna delle Regioni che emanano leggi ai sensi e nei limiti di
cui al comma 1, e' stabilito il periodo  d'imposta  a  decorrere  dal
quale trovano applicazione le disposizioni di tali leggi. 
                           (( Art. 40 bis 
 
 
                             Quote latte 
 
  1. Al fine di far fronte alla grave crisi in cui, principalmente  a
seguito   della   negativa   congiuntura   internazionale   e   degli
accertamenti in corso, versa il settore lattiero-caseario e  favorire
il ripristino della situazione economica sui livelli precedenti il 1o
gennaio 2008, il 
  pagamento degli importi con scadenza al 30 giugno 2010 previsti dai
piani di rateizzazione di cui al decreto-legge 28 marzo 2003, n.  49,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, ed
al  decreto  legge  10  febbraio  2009,   n.   5,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' prorogato fino al
31 dicembre 2010. 
  2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di  euro
per l'anno 2010, si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  del
Fondo  di  riserva  per  le  autorizzazioni  di  spesa  delle   leggi
permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del
Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  come  determinato  dalla
Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio.
)) 
                               Art. 41 
 
 
                Regime fiscale di attrazione europea 
 
  1. Alle imprese residenti in uno Stato membro  dell'Unione  Europea
diverso dall'Italia  che  intraprendono  in  Italia  nuove  attivita'
economiche, nonche' ai loro dipendenti e  collaboratori,  ((  per  un
periodo di tre anni,  ))  si  puo'  applicare,  in  alternativa  alla
normativa tributaria (( statale )) italiana, la normativa  tributaria
vigente in uno degli Stati membri dell'Unione Europea. A tal fine,  i
citati soggetti interpellano l'Amministrazione finanziaria secondo la
procedura di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre  2003,
n. 326. 
  (( 1-bis. Le attivita' economiche di cui  al  comma  1  non  devono
risultare gia' avviate in Italia  prima  della  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto e devono essere effettivamente svolte nel
territorio dello Stato. )) 
  2.  Con  decreto  di  natura  non   regolamentare   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  sono  stabilite   le   disposizioni
attuative del presente articolo. 
                               Art. 42 
 
 
                           Reti di imprese 
 
  1. (( Soppresso )) 
  2.  Alle  imprese  appartenenti  ad  una  delle  reti  di   imprese
riconosciute ai sensi (( dei commi successivi ))  competono  vantaggi
fiscali, amministrativi e  finanziari,  nonche'  la  possibilita'  di
stipulare convenzioni con l'A.B.I. nei termini definiti  con  decreto
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  emanato   ai   sensi
dell'articolo 17,  comma  3,  della  legge  n.  400  del  1988  entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto. 
  (( 2-bis. Il comma  4-ter  dell'articolo  3  del  decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33, e' sostituito dal seguente: 
  "4-ter. Con il contratto di rete piu'  imprenditori  perseguono  lo
scopo di accrescere, individualmente e  collettivamente,  la  propria
capacita' innovativa e la propria competitivita' sul mercato e a  tal
fine si obbligano, sulla base di  un  programma  comune  di  rete,  a
collaborare  in  forme   e   in   ambiti   predeterminati   attinenti
all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi  informazioni
o  prestazioni  di  natura  industriale,   commerciale,   tecnica   o
tecnologica  ovvero  ancora  ad  esercitare  in  comune  una  o  piu'
attivita' rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto
puo' anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune  e
la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in  nome  e  per
conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti
o fasi dello stesso. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al
comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico  o
per scrittura privata autenticata e deve indicare: 
  a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni
partecipante  per  originaria  sottoscrizione  del  contratto  o  per
adesione successiva; 
  b) l'indicazione degli obiettivi strategici  di  innovazione  e  di
innalzamento  della  capacita'  competitiva  dei  partecipanti  e  le
modalita' concordate tra gli stessi per misurare l'avanzamento  verso
tali obiettivi; 
  c)  la  definizione  di  un  programma  di   rete,   che   contenga
l'enunciazione dei  diritti  e  degli  obblighi  assunti  da  ciascun
partecipante, le modalita' di realizzazione  dello  scopo  comune  e,
qualora sia prevista l'istituzione di un fondo  patrimoniale  comune,
la misura e i criteri di  valutazione  dei  conferimenti  iniziali  e
degli eventuali contributi successivi  che  ciascun  partecipante  si
obbliga a versare al fondo nonche' le regole di  gestione  del  fondo
medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del  conferimento
puo' avvenire anche  mediante  apporto  di  un  patrimonio  destinato
costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera  a),
del codice civile. Al fondo patrimoniale comune costituito  ai  sensi
della presente  lettera  si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile; 
  d) la durata del contratto,  le  modalita'  di  adesione  di  altri
imprenditori  e,  se  pattuite,  le  cause  facoltative  di   recesso
anticipato e le condizioni  per  l'esercizio  del  relativo  diritto,
ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole  generali  di
legge in materia di scioglimento  totale  o  parziale  dei  contratti
plurilaterali con comunione di scopo; 
  e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta,  la
ragione  o  la  denominazione  sociale  del  soggetto  prescelto  per
svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto  o
di una o piu' parti o fasi  di  esso,  i  poteri  di  gestione  e  di
rappresentanza conferiti  a  tale  soggetto  come  mandatario  comune
nonche' le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la
vigenza del  contratto.  Salvo  che  sia  diversamente  disposto  nel
contratto,   l'organo   comune   agisce   in   rappresentanza   degli
imprenditori, anche individuali,  partecipanti  al  contratto,  nelle
procedure   di   programmazione   negoziata    con    le    pubbliche
amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi  di  garanzia
per l'accesso al credito e  in  quelle  inerenti  allo  sviluppo  del
sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione  e  di
innovazione previsti dall'ordinamento  nonche'  all'utilizzazione  di
strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualita'  o
di cui sia adeguatamente garantita la genuinita' della provenienza; 
  f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei  partecipanti  su
ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando e'
stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti  a
tale organo, nonche', se il contratto prevede  la  modificabilita'  a
maggioranza del programma di rete, le regole relative alle  modalita'
di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo". 
  2-ter. Il comma  4-quater  dell'articolo  3  del  decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33, e' sostituito dal seguente: 
  "4-quater. Il contratto di rete  e'  soggetto  a  iscrizione  nella
sezione del registro delle imprese presso  cui  e'  iscritto  ciascun
partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando
e' stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte  a  carico  di
tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari". 
  2-quater. Fino al periodo d'imposta in corso al 31  dicembre  2012,
una quota degli utili  dell'esercizio  destinati  dalle  imprese  che
sottoscrivono  o  aderiscono  a  un  contratto  di  rete   ai   sensi
dell'articolo  3,  commi  4-ter  e  seguenti,  del  decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, al fondo patrimoniale
comune o al patrimonio  destinato  all'affare  per  realizzare  entro
l'esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune
di  rete,  preventivamente  asseverato   da   organismi   espressione
dell'associazionismo imprenditoriale muniti  dei  requisiti  previsti
con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  ovvero,  in
via sussidiaria, da organismi pubblici individuati  con  il  medesimo
decreto,  se  accantonati  ad  apposita  riserva,   concorrono   alla
formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva e' utilizzata
per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio  ovvero  in
cui viene meno l'adesione al contratto di  rete.  L'asseverazione  e'
rilasciata previo riscontro  della  sussistenza  nel  caso  specifico
degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi  requisiti
di partecipazione in capo alle imprese  che  lo  hanno  sottoscritto.
L'Agenzia delle entrate, avvalendosi dei poteri di cui al  titolo  IV
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600, vigila  sui  contratti  di  rete  e  sulla  realizzazione  degli
investimenti che hanno dato  accesso  all'agevolazione,  revocando  i
benefici  indebitamente  fruiti.  L'importo  che  non  concorre  alla
formazione del reddito d'impresa  non  puo',  comunque,  superare  il
limite di euro 1.000.000. Gli utili destinati al  fondo  patrimoniale
comune o al patrimonio destinato all'affare  trovano  espressione  in
bilancio  in  una  corrispondente  riserva,   di   cui   viene   data
informazione in nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione
degli investimenti previsti dal programma comune di rete. 
  2-quinquies. L'agevolazione di cui al comma  2-quater  puo'  essere
fruita, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno  2011
e di 14 milioni  di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2012  e  2013,
esclusivamente in sede di versamento  del  saldo  delle  imposte  sui
redditi dovute per il periodo di imposta relativo  all'esercizio  cui
si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o  al
patrimonio destinato all'affare; per il periodo di imposta successivo
l'acconto delle imposte dirette e' calcolato assumendo  come  imposta
del periodo precedente quella che si  sarebbe  applicata  in  assenza
delle disposizioni di cui al comma 2-quater. All'onere derivante  dal
presente comma si provvede quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2011
mediante  utilizzo  di  quota  delle   maggiori   entrate   derivanti
dall'articolo 32, quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2011 e a  14
milioni di euro per l'anno 2013  mediante  utilizzo  di  quota  delle
maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti,
e quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2012 mediante corrispondente
riduzione  del  Fondo  di  cui  all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  2-sexies.  Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia   delle
entrate, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in  vigore
della legge di  conversione  del  presente  decreto,  sono  stabiliti
criteri e modalita' di attuazione dell'agevolazione di cui  al  comma
2-quater,  anche  al  fine  di  assicurare  il  rispetto  del  limite
complessivo previsto dal comma 2-quinquies. 
  2-septies. L'agevolazione di cui al comma 2-quater  e'  subordinata
all'autorizzazione  della  Commissione  europea,  con  le   procedure
previste  dall'articolo  108,   paragrafo   3,   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea. )) 
                               Art. 43 
 
 
                       Zone a burocrazia zero 
 
  1.  Possono  essere  istituite  nel  Meridione  d'Italia   zone   a
burocrazia zero. 
  2. Nelle zone di  cui  al  comma  1  istituite,  nel  rispetto  del
principio di sussidiarieta' e dell'art. 118  della  Costituzione,  in
aree non soggette a vincolo con decreto del Presidente del  Consiglio
dei Ministri, su proposta dei Ministro dell'economia e delle finanze,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno,  le  nuove  iniziative
produttive avviate successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto godono dei seguenti vantaggi: 
    a) nei riguardi delle predette nuove iniziative  i  provvedimenti
conclusivi dei procedimenti amministrativi  di  qualsiasi  natura  ed
oggetto avviati su istanza di parte, fatta eccezione  per  quelli  di
natura  tributaria,  ((  di  pubblica  sicurezza  e  di   incolumita'
pubblica, )) sono adottati in via  esclusiva  da  un  Commissario  di
Governo che vi provvede, ove occorrente, previe  apposite  conferenze
di servizi ai sensi della legge n.  241  del  1990;  i  provvedimenti
conclusivi di tali procedimenti si intendono senz'altro positivamente
adottati  entro  30  giorni  dall'avvio  del   procedimento   se   un
provvedimento espresso non e' adottato  entro  tale  termine.  Per  i
procedimenti amministrativi avviati d'ufficio,  fatta  eccezione  per
quelli  di  natura  tributaria,  ((  di  pubblica  sicurezza   e   di
incolumita' pubblica, )) le amministrazioni che li  promuovono  e  li
istruiscono trasmettono  al  Commissario  di  Governo,  i  dati  e  i
documenti  occorrenti  per  l'adozione  dei  relativi   provvedimenti
conclusivi. (( Le disposizioni  di  cui  al  presente  comma  non  si
applicano agli atti riguardanti la pubblica sicurezza e l'incolumita'
pubblica; )) 
    b) ove la zona a burocrazia zero coincida, nelle Regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna  e  Sicilia,
con una delle zone franche urbane  individuate  dalla  delibera  CIPE
dell'8 maggio 2009, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 159 dell'11 luglio 2009, le  risorse  previste
per tali zone franche urbane ai sensi  dell'articolo  1,  comma  340,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  sono  utilizzate  dal  Sindaco
territorialmente competente per la concessione di contributi  diretti
alle nuove iniziative produttive  avviate  nelle  zone  a  burocrazia
zero; 
    c) nella realizzazione ed attuazione  dei  piani  di  presidio  e
sicurezza  del  territorio,  le  Prefetture-Uffici  territoriali   di
governo assicurano assoluta priorita'  alle  iniziative  da  assumere
negli ambiti territoriali in cui insistono le zone di cui al comma 1. 
                               Art. 44 
 
 
Incentivi  per  il  rientro  in  Italia  di   ricercatori   residenti
                             all'estero 
 
  1. Ai fini delle imposte sui redditi e'  escluso  dalla  formazione
del reddito di lavoro dipendente o  autonomo  il  novanta  per  cento
degli emolumenti percepiti dai docenti  e  dai  ricercatori  che,  in
possesso di  titolo  di  studio  universitario  o  equiparato  e  non
occasionalmente  residenti  all'estero,  abbiano  svolto  documentata
attivita' di ricerca o docenza all'estero presso  centri  di  ricerca
pubblici o privati o universita' per almeno due anni  continuativi  e
che dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed  entro  i
cinque anni solari successivi vengono a svolgere la loro attivita' in
Italia,  acquisendo  conseguentemente  la   residenza   fiscale   nel
territorio dello Stato. 
  2. Gli emolumenti di cui al comma 1 non concorrono alla  formazione
del  valore  della  produzione  netta  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano  a  decorrere
dal primo gennaio 2011, nel periodo d'imposta in cui  il  ricercatore
diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato  e  nei  due
periodi d'imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale
in Italia. 
  (( 3-bis. All'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo il
comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  "1-bis. La prova di ammissione ai corsi svolti in lingua  straniera
e' predisposta direttamente nella medesima lingua". )) 
                             (( Art. 45 
 
 
Disposizioni in materia di certificati verdi e di convenzioni CIP6/92 
 
  1.  Le  risorse  derivanti  dalle  risoluzioni   anticipate   delle
convenzioni  CIP6/92  relative  alle  fonti  assimilate  alle   fonti
rinnovabili,  disposte  con  decreti  del  Ministro  dello   sviluppo
economico ai sensi dell'articolo 30, comma 20, della legge 23  luglio
2009,  n.  99,  intese  come  differenza  tra  gli   oneri   che   si
realizzerebbero  nei  casi  in  cui  non  si  risolvano  le  medesime
convenzioni  e  quelli  da  liquidare  ai  produttori  aderenti  alla
risoluzione, sono  versate  all'entrata  per  essere  riassegnate  ad
apposito fondo istituito presso lo stato di previsione del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  finalizzato  ad
interventi  nel  settore  della  ricerca   e   dell'universita'.   La
ripartizione delle  risorse  a  favore  dei  predetti  interventi  e'
effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  all'esito  dell'approvazione  della  riforma  organica   del
settore  universitario,  escludendo   la   destinazione   per   spese
continuative  di  personale  ed  assicurando  comunque  l'assenza  di
effetti sui saldi di finanza pubblica. 
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita  l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, da  emanare  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente  decreto,  sono  stabiliti  criteri  e  modalita'   per   la
quantificazione delle risorse derivanti dal comma 1. 
  3. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  dopo  il
comma 149 e' inserito il seguente: 
  "149-bis. Al fine  di  contenere  gli  oneri  generali  di  sistema
gravanti  sulla  spesa  energetica  di  famiglie  ed  imprese  e   di
promuovere le fonti rinnovabili che  maggiormente  contribuiscono  al
raggiungimento   degli   obiettivi   europei,    coerentemente    con
l'attuazione della direttiva 2009/28/CE, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del  23  aprile  2009,  con  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas,  da
emanare  entro  il  31  dicembre  2010,  si  assicura  che  l'importo
complessivo derivante dal ritiro, da parte del GSE,  dei  certificati
verdi di cui al comma 149, a  decorrere  dalle  competenze  dell'anno
2011, sia inferiore del 30 per cento rispetto a quello relativo  alle
competenze dell'anno 2010, prevedendo che almeno l'80  per  cento  di
tale riduzione derivi dal contenimento della quantita' di certificati
verdi in eccesso". )) 
                               Art. 46 
 
 
              Rifinanziamento del fondo infrastrutture 
 
  1. I mutui accesi con la Cassa depositi  e  prestiti  entro  il  31
dicembre  2006,  ivi   inclusi   quelli   trasferiti   al   Ministero
dell'economia e delle finanze  ai  sensi  del  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  5  dicembre  2003,  con  oneri   di
ammortamento a totale carico dello Stato, interamente non erogati  ai
soggetti beneficiari alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto-legge e a fronte dei quali  alla  stessa  data  non  sono  ((
scaduti i termini di presentazione delle offerte o delle richieste di
invito previsti dai bandi pubblicati per l'affidamento dei ))  lavori
relativi agli interventi finanziati sono revocati e devoluti ad altro
scopo e/o beneficiario. A tal fine, la Cassa depositi e prestiti e  i
titolari dei mutui comunicano  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, entro il termine perentorio di quarantacinque  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, i  dati  relativi  ai
mutui assunti e  interamente  non  erogati.  In  caso  di  mancata  o
ritardata comunicazione, il  soggetto  beneficiario  inadempiente  e'
responsabile per le obbligazioni che  dovessero  emergere  a  seguito
dell'attivazione delle procedure di cui al presente articolo. 
  2. Con decreti del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
natura  non  regolamentare,  sono  individuati  i  mutui  di  cui  al
precedente  comma  da  revocare  e  devolvere  ad  altro  scopo   e/o
beneficiario, fermi restando i piani di ammortamento in  corso  e  le
correlate autorizzazioni  di  spesa.  Con  i  medesimi  decreti  sono
stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo. 
  3. Il Comitato interministeriale per la  programmazione  economica,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  di  concerto
con il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  stabilisce,
compatibilmente  con  gli   equilibri   di   finanza   pubblica,   la
destinazione delle risorse di cui al  comma  2  per  la  prosecuzione
della realizzazione del programma delle infrastrutture strategiche di
cui  alla  legge  21  dicembre  2001  n.  443,   con   priorita'   al
finanziamento del MO.S.E., nel limite massimo di quattrocento milioni
di euro. 
                               Art. 47 
 
 
                      Concessioni autostradali 
 
  (( 1. All'articolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008,  n.
59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2 le parole: "31 dicembre 2009" sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 luglio 2010"; 
  b) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: "2-bis. - La societa'
ANAS S.p.A., salva la preventiva verifica da parte del Governo presso
la Commissione europea di soluzioni diverse da  quelle  previste  nel
presente comma che assicurino i medesimi  introiti  per  il  bilancio
dello Stato e che garantiscano il  finanziamento  incrociato  per  il
tunnel di base del Brennero e le relative tratte di  accesso  nonche'
la   realizzazione   da   parte   del   concessionario    di    opere
infrastrutturali complementari sul territorio di  riferimento,  anche
urbane o consistenti in gallerie, )) entro il (( 31 dicembre ))  2010
pubblica il bando di gara  per  l'affidamento  della  concessione  di
costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero. A  tal  fine  il
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  d'intesa  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, impartisce direttive ad  ANAS
S.p.A. in ordine ai contenuti del bando di gara  ((  e  del  relativo
capitolato  o  disciplinare,  ))  ivi  compreso   il   valore   della
concessione, le relative modalita' di pagamento e la quota minima  di
proventi (( annuale, comunque non inferiore a quanto  accantonato  in
media  negli  esercizi  precedenti,  ))  che  il  concessionario   e'
autorizzato ad accantonare nel fondo di cui  all'articolo  55,  comma
13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  ((  nonche'  l'indicazione
delle  opere   infrastrutturali   complementari,   anche   urbane   o
consistenti in gallerie, la  cui  realizzazione,  anche  mediante  il
ricorso alla finanza di progetto, deve  rientrare  tra  gli  obblighi
assunti dal concessionario. )) Il predetto bando  deve  prevedere  un
versamento annuo  di  70  milioni  di  euro,  a  partire  dalla  data
dell'affidamento e fino a concorrenza del valore di concessione,  che
viene versato all'entrata del bilancio dello Stato. 
  Nella determinazione del valore di concessione, di cui  al  periodo
precedente, vanno in ogni caso  considerate  le  somme  gia'  erogate
dallo Stato per la realizzazione dell'infrastruttura". 
  2. All'articolo 55 comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n.  449,
sono apportate le seguenti modifiche: 
  (( a) al primo periodo, le  parole:  "la  societa'  Autostrada  del
Brennero  S.p.A."  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "la   societa'
titolare della concessione di costruzione e gestione  dell'autostrada
del Brennero". 
  b)  al  primo  periodo,  dopo  le  parole:  "il  Brennero  ed  alla
realizzazione delle  relative  gallerie"  sono  aggiunte  le  parole:
"nonche' dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture  connesse
fino al nodo stazione di Verona". 
  c)  al  secondo  periodo,  le  parole:  "Tale   accantonamento   e'
effettuato in esenzione d'imposta" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"Tale accantonamento nonche' il successivo utilizzo  sono  effettuati
in esenzione di imposta". 
  d) al terzo periodo  le  parole:  "dalla  societa'  Autostrada  del
Brennero S.p.A. entro  il  30  giugno  1998"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "dalla societa' titolare della concessione di costruzione e
gestione dell'autostrada del Brennero entro il 31 dicembre 2011" e le
parole "con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con  il
Ministro dei Trasporti e della navigazione entro il 31 dicembre 1998"
sono sostituite  dalle  seguenti  "con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti entro il 30 giugno 2012". 
  3. L'articolo 2, comma 202, lettera a),  della  legge  23  dicembre
2009 n.  191,  si  interpreta  nel  senso  che  in  caso  di  mancato
adeguamento da parte dei concessionari degli  schemi  di  convenzione
ovvero dei Piani  economico-finanziari  alle  prescrizioni  del  CIPE
attestato  dal  concedente   dandone   comunicazione   ai   Ministeri
dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti,
gli schemi di convenzione stessi non si intendono  approvati  e  sono
sottoposti  alle  ordinarie  procedure   di   approvazione   di   cui
all'articolo 2, commi 82 e seguenti del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262 convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre  2006,
n. 286". 
  3-bis. All'articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge  1o  luglio
2009, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) nel primo  periodo,  le  parole:  "di  rilevanza  nazionale  con
traffico  superiore  a  dieci  milioni  di  passeggeri  annui"   sono
sostituite  dalle  seguenti:  "nazionali  e  comunque  con   traffico
superiore a otto milioni di passeggeri annui, nonche'  quelli  aventi
strutture con sedimi in regioni diverse"; 
  b) nel  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  "del  Presidente  del
Consiglio dei ministri", sono inserite le seguenti:  ",  da  adottare
entro sessanta giorni dalla stipula del contratto di programma". 
  3-ter. All'articolo 2, comma 200, alinea, della legge  23  dicembre
2009, n. 191, dopo le parole: "all'esterno del territorio dell'Unione
europea" sono inserite le seguenti: "con riguardo  anche  ai  sistemi
aeroportuali unitariamente considerati". )) 
                               Art. 48 
 
 
          Disposizioni in materia di procedure concorsuali 
 
  1. Dopo l'articolo 182-ter del  R.D.  16  marzo  1942,  n.  267,  e
successive modificazioni, e' inserito il seguente: 
  "ART. 182-quater. - (disposizioni in tema di  prededucibilita'  dei
crediti nel concordato preventivo, negli accordi di  ristrutturazione
dei debiti). - I crediti  derivanti  da  finanziamenti  in  qualsiasi
forma effettuati da banche e intermediari finanziari  iscritti  negli
elenchi di cui agli articoli 106 e 107  del  decreto  legislativo  1o
settembre 1993, n. 385, in esecuzione di un concordato preventivo  di
cui  agli  articoli  160  e  seguenti  ovvero  di   un   accordo   di
ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis)
sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111. 
  Sono (( parificati ai )) prededucibili ai sensi e per  gli  effetti
dell'articolo 111, i crediti derivanti  da  finanziamenti  effettuati
dai  soggetti  indicati  al  precedente  comma  in   funzione   della
presentazione  della  domanda  di  ammissione   alla   procedura   di
concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di
ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti  siano  previsti
dal piano di cui all'articolo 160 o dall'accordo di  ristrutturazione
e  purche'  ((  la  prededuzione  sia  espressamente   disposta   nel
provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di  ammissione
al )) concordato preventivo (( ovvero )) l'accordo (( sia  omologato.
)) 
  In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il
primo comma si applica anche ai finanziamenti  effettuati  dai  soci,
fino a concorrenza dell'ottanta per cento del loro ammontare. 
  Sono altresi' prededucibili i compensi spettanti al  professionista
incaricato di predisporre la relazione  di  cui  agli  articoli  161,
terzo comma, 182-bis, primo comma, purche' (( cio' sia  espressamente
disposto nel provvedimento con cui il tribunale accoglie  la  domanda
di ammissione al )) concordato preventivo (( ovvero )) l'accordo  sia
omologato. 
  Con riferimento ai crediti  indicati  ai  commi  secondo,  terzo  e
quarto, i creditori  sono  esclusi  dal  voto  e  dal  computo  delle
maggioranze per l'approvazione del concordato ai sensi  dell'articolo
177 e dal computo della percentuale dei crediti prevista all'articolo
182-bis, primo e sesto comma.". 
  2. Dopo il comma quinto dell'articolo 182-bis  del  R.D.  16  marzo
1942, n. 267, e successive modificazioni, sono aggiunti  i  seguenti:
"Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o  esecutive
di cui al terzo comma puo' essere richiesto  dall'imprenditore  anche
nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo
di cui al presente  articolo,  depositando  presso  il  tribunale  ((
competente ai sensi dell'articolo  9  ))  la  documentazione  di  cui
all'articolo 161, primo e secondo comma, e una  proposta  di  accordo
corredata da una dichiarazione dell'imprenditore,  avente  valore  di
autocertificazione, attestante  che  sulla  proposta  sono  in  corso
trattative con i creditori che rappresentano almeno il  sessanta  per
cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente  i
requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d),  circa  la
(( idoneita' della  proposta,  se  accettata,  ad  ))  assicurare  il
regolare pagamento dei creditori  con  i  quali  non  sono  in  corso
trattative o che hanno comunque negato la  propria  disponibilita'  a
trattare. L'istanza di  sospensione  di  cui  al  presente  comma  e'
pubblicata nel registro delle imprese  ((  e  produce  l'effetto  del
divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e  cautelari,
nonche' del  divieto  di  acquisire  titoli  di  prelazione,  se  non
concordati, dalla  pubblicazione.  ))  Il  tribunale,  verificata  la
completezza  della  documentazione  depositata,  fissa  con   decreto
l'udienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza
di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai creditori della
documentazione  stessa.  Nel  corso  dell'udienza,   riscontrata   la
sussistenza  dei  presupposti  per  pervenire   a   un   accordo   di
ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo  comma
e delle condizioni per il regolare  pagamento  dei  creditori  con  i
quali non sono in corso trattative o che  hanno  comunque  negato  la
propria disponibilita' a trattare, dispone con  decreto  motivato  il
divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive (( e
di acquisire titoli di prelazione se non concordati )) assegnando  il
termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell'accordo  di
ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a norma
del primo comma. Il decreto del precedente periodo e'  reclamabile  a
norma del quinto comma in quanto applicabile. A seguito del  deposito
dell'accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal
tribunale trovano applicazione le disposizioni  di  cui  al  secondo,
terzo, quarto e quinto comma.". 
  (( 2-bis. Dopo l'articolo 217 del regio decreto 16 marzo  1942,  n.
267, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: 
  "ART. 217-bis. - (Esenzione dai  reati  di  bancarotta).  -  1.  Le
disposizioni di cui all'articolo 216,  terzo  comma,  e  217  non  si
applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un
concordato preventivo di cui all'articolo 160  o  di  un  accordo  di
ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo  182-bis
ovvero del piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d)". )) 
                           (( Art. 48-bis 
 
 
                      Assunzione di magistrati 
 
  1.  Il  Ministero  della  giustizia,  in  aggiunta  alle   facolta'
assunzionali previste dalla normativa vigente  per  l'anno  2010,  e'
autorizzato ad assumere magistrati  ordinari  vincitori  di  concorso
gia'  concluso  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, entro il limite  di  spesa  di  6,6
milioni di euro per l'anno 2010, di 16 milioni  di  euro  per  l'anno
2011, di 19,2 milioni di euro per l'anno 2012 e di  19,5  milioni  di
euro   a   decorrere   dall'anno   2013.   Agli    oneri    derivanti
dall'applicazione delle disposizioni di  cui  al  presente  comma  si
provvede mediante l'utilizzo del maggior gettito di cui al comma 2. 
  2. I commi 1 e 2 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  30  maggio  2002,  n.  115,  sono
sostituiti dai seguenti: 
  "1. Il contributo unificato e' dovuto nei seguenti importi: 
  a) euro 33 per i processi di valore fino a 1.100 euro; 
  b) euro 77 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a
euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonche'  per
i processi speciali di cui al libro  IV,  titolo  II,  capo  VI,  del
codice di procedura civile; 
  c) euro 187 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e  fino
a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore  indeterminabile
di competenza esclusiva del giudice di pace; 
  d) euro 374 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino
a euro 52.000 e per i processi  civili  e  amministrativi  di  valore
indeterminabile; 
  e) euro 550 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino
a euro 260.000; 
  f) euro 880 per i processi di valore superiore  a  euro  260.000  e
fino a euro 520.000; 
  g) euro 1.221 per i processi di valore superiore a euro 520.000. 
  2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e'
pari a euro 220. Per gli altri processi esecutivi lo  stesso  importo
e' ridotto della meta'. Per i processi esecutivi mobiliari di  valore
inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro 30. Per  i
processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo  dovuto  e'
pari a euro 132". )) 
                           (( Art. 48-ter 
 
 
          Disposizione in materia di contenzioso tributario 
 
  1. All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 25 marzo 2010, n.
40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,
comma 2-bis, alla lettera b),  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: "L'avvenuto pagamento estingue  il  giudizio  a  seguito  di
attestazione   degli    uffici    dell'amministrazione    finanziaria
comprovanti la regolarita' della istanza ed il pagamento integrale di
quanto dovuto ai sensi del presente decreto". )) 
                               Art. 49 
 
 
          Disposizioni in materia di conferenza di servizi 
 
  1. All'articolo  14  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole:  "indice  di  regola"  sono  sostituite
dalle seguenti: "puo' indire"; 
    b) al comma 2,  secondo  periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
parole: "ovvero nei casi in  cui  e'  consentito  all'amministrazione
procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni
delle amministrazioni competenti". 
  2. All'articolo 14-ter della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2 sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  "La
nuova data della riunione puo' essere fissata entro i quindici giorni
successivi nel caso la richiesta provenga  da  un'autorita'  preposta
alla tutela del patrimonio culturale. I responsabili degli  sportelli
unici per le attivita' produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o
i Comuni, ((  o  altre  autorita'  competenti  ))  concordano  con  i
Soprintendenti  territorialmente  competenti  il  calendario,  almeno
trimestrale,  delle  riunioni  delle  conferenze   di   servizi   che
coinvolgano atti di  assenso  o  consultivi  comunque  denominati  di
competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali."; 
    b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis.  In  caso  di
opera o attivita' sottoposta anche ad  autorizzazione  paesaggistica,
il  soprintendente  si  esprime,  in  via  definitiva,  in  sede   di
conferenza  di  servizi,  ove  convocata,  in  ordine   a   tutti   i
provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42."; 
  (( b-bis) al comma 4  sono  premesse  le  parole:  "Fermo  restando
quanto disposto dal comma 4-bis" e sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "Per assicurare il  rispetto  dei  tempi,  l'amministrazione
competente al rilascio dei provvedimenti in materia  ambientale  puo'
far eseguire anche da altri organi  dell'amministrazione  pubblica  o
enti  pubblici  dotati  di   qualificazione   e   capacita'   tecnica
equipollenti, ovvero da  istituti  universitari  tutte  le  attivita'
tecnico-istruttorie non  ancora  eseguite.  In  tal  caso  gli  oneri
economici diretti o indiretti  sono  posti  a  esclusivo  carico  del
soggetto committente il progetto, secondo le  tabelle  approvate  con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze";
)) 
    c) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: "4-bis. Nei casi  in
cui  l'intervento  oggetto  della  conferenza  di  servizi  e'  stato
sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i
relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi  gli  adempimenti  di
cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai  fini
della  VIA,  qualora  effettuata  nella  medesima  sede,  statale   o
regionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152."; 
    d) il comma 6-bis e' sostituito dal seguente:  "6-bis.  All'esito
dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui
ai commi 3 e 4, l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale,
puo'  adire  direttamente  il  consiglio  dei   ministri   ai   sensi
dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2006, n.
152; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della
conferenza e tenendo conto delle  posizioni  prevalenti  espresse  in
quella sede, adotta la determinazione  motivata  di  conclusione  del
procedimento   che   sostituisce   a   tutti   gli   effetti,    ogni
autorizzazione, concessione, nulla osta o atto  di  assenso  comunque
denominato  di  competenza  delle  amministrazioni  partecipanti,   o
comunque invitate a partecipare ma risultate assenti,  alla  predetta
conferenza. La mancata  partecipazione  alla  conferenza  di  servizi
ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione  motivata
di  conclusione  del  procedimento  sono  valutate  ai   fini   della
responsabilita' dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonche'
ai fini dell'attribuzione  della  retribuzione  di  risultato.  Resta
salvo il diritto del privato di dimostrare il danno  derivante  dalla
mancata osservanza del termine di  conclusione  del  procedimento  ai
sensi degli articoli 2 e 2-bis."; 
    e) il comma 7  e'  sostituito  dal  seguente:  "7.  Si  considera
acquisito  l'assenso  dell'amministrazione,   ivi   comprese   quelle
preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumita',  alla
tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i
provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA,  il  cui  rappresentante,
all'esito  dei  lavori   della   conferenza,   non   abbia   espresso
definitivamente la volonta' dell'amministrazione rappresentata."; 
    f) il comma 9 e' soppresso. 
  3. All'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n.  241,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,   dopo   le   parole:   "rappresentanti   delle
amministrazioni" sono inserite  le  seguenti:  "ivi  comprese  quelle
preposte alla  tutela  ambientale,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 26 del decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico  o  alla
tutela della salute e della pubblica incolumita'"; 
    b) i commi  3,  3-bis,  3-ter  e  3-quater  sono  sostituiti  dal
seguente: 
    "3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117,  ottavo  comma,
della Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi
strategici e di preminente interesse nazionale,  di  cui  alla  parte
seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12  aprile
2006, n.  163,  e  successive  modificazioni,  nonche'  dei  casi  di
localizzazione delle opere di interesse statale, ove  venga  espresso
motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela
ambientale,      paesaggistico-territoriale,      del      patrimonio
storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della  pubblica
incolumita', la questione, in attuazione e nel rispetto del principio
di leale collaborazione e dell'articolo 120 della 
  Costituzione,  e'  rimessa  dall'amministrazione  procedente   alla
deliberazione del Consiglio dei  Ministri,  che  si  pronuncia  entro
sessanta giorni, previa intesa con la  Regione  o  le  Regioni  e  le
Province   autonome   interessate,   in   caso   di   dissenso    tra
un'amministrazione statale e una regionale o tra piu' amministrazioni
regionali, ovvero previa intesa con la  Regione  e  gli  enti  locali
interessati, in caso di dissenso  tra  un'amministrazione  statale  o
regionale e un ente locale o tra piu' enti locali. Se l'intesa non e'
raggiunta  nei  successivi  trenta  giorni,  la   deliberazione   del
Consiglio dei ministri puo' essere comunque adottata. Se il  motivato
dissenso e' espresso da una Regione o da una  Provincia  autonoma  in
una delle materie di propria competenza, il  Consiglio  dei  Ministri
delibera  in  esercizio  del  proprio  potere  sostitutivo   con   la
partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome
interessate". 
  4. All'articolo 29, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
dopo la parola "assenso" sono aggiunte le seguenti "e  la  conferenza
di servizi,". 
  (( 4-bis. L'articolo 19 della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e'
sostituito dal seguente: 
  "ART. 19. - (Segnalazione certificata di inizio attivita' -  Scia).
-  1.  Ogni  atto  di  autorizzazione,   licenza,   concessione   non
costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato,  comprese  le
domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste  per  l'esercizio
di  attivita'  imprenditoriale,  commerciale  o  artigianale  il  cui
rilascio dipenda  esclusivamente  dall'accertamento  di  requisiti  e
presupposti  richiesti  dalla  legge  o  da  atti  amministrativi   a
contenuto generale, e non sia previsto  alcun  limite  o  contingente
complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il
rilascio  degli   stessi,   e'   sostituito   da   una   segnalazione
dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in  cui  sussistano
vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati
dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale,  alla  pubblica
sicurezza,   all'immigrazione,    all'asilo,    alla    cittadinanza,
all'amministrazione  della   giustizia,   all'amministrazione   delle
finanze, ivi compresi gli atti concernenti le  reti  di  acquisizione
del gettito, anche derivante dal gioco,  nonche'  di  quelli  imposti
dalla normativa  comunitaria.  La  segnalazione  e'  corredata  dalle
dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta'
per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita' personali e i  fatti
previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  nonche'  dalle
attestazioni e  asseverazioni  di  tecnici  abilitati,  ovvero  dalle
dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia delle  imprese  di
cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui
al primo periodo; tali attestazioni e  asseverazioni  sono  corredate
dagli elaborati tecnici necessari  per  consentire  le  verifiche  di
competenza dell'amministrazione. Nei casi in  cui  la  legge  prevede
l'acquisizione  di  pareri  di  organi  o   enti   appositi,   ovvero
l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono  comunque  sostituiti
dalle   autocertificazioni,   attestazioni    e    asseverazioni    o
certificazioni  di  cui  al  presente  comma,  salve   le   verifiche
successive degli organi e delle amministrazioni competenti. 
  2. L'attivita' oggetto  della  segnalazione  puo'  essere  iniziata
dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione
competente. 
  3. L'amministrazione competente, in caso di accertata  carenza  dei
requisiti e dei presupposti  di  cui  al  comma  1,  nel  termine  di
sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo
comma, adotta  motivati  provvedimenti  di  divieto  di  prosecuzione
dell'attivita' e di rimozione  degli  eventuali  effetti  dannosi  di
essa, salvo che, ove cio' sia  possibile,  l'interessato  provveda  a
conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i  suoi  effetti
entro un termine  fissato  dall'amministrazione,  in  ogni  caso  non
inferiore  a  trenta  giorni.  E'  fatto  comunque  salvo  il  potere
dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via  di
autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso
di  dichiarazioni  sostitutive  di  certificazione  e  dell'atto   di
notorieta'  false  o  mendaci,  l'amministrazione,   ferma   restando
l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma  6,  nonche'  di
quelle di cui al capo VI del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, puo'  sempre  e
in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo. 
  4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti  di  cui  al
primo  periodo  del  comma  3,  all'amministrazione   e'   consentito
intervenire solo  in  presenza  del  pericolo  di  un  danno  per  il
patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute,  per
la sicurezza  pubblica  o  la  difesa  nazionale  e  previo  motivato
accertamento dell'impossibilita' di tutelare comunque tali  interessi
mediante conformazione  dell'attivita'  dei  privati  alla  normativa
vigente. 
  5. Il presente articolo non si applica alle attivita' economiche  a
prevalente carattere finanziario, ivi comprese  quelle  regolate  dal
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia  di  cui  al
decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e dal testo  unico  in
materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto  legislativo
24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa  all'applicazione
del presente articolo e' devoluta alla  giurisdizione  esclusiva  del
giudice  amministrativo.   Il   relativo   ricorso   giurisdizionale,
esperibile da  qualunque  interessato  nei  termini  di  legge,  puo'
riguardare anche gli atti di assenso formati in  virtu'  delle  norme
sul silenzio assenso previste dall'articolo 20. 
  6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato,  chiunque,  nelle
dichiarazioni  o  attestazioni  o  asseverazioni  che  corredano   la
segnalazione di  inizio  attivita',  dichiara  o  attesta  falsamente
l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di  cui  al  comma  1  e'
punito con la reclusione da uno a tre anni". 
  4-ter. Il comma 4-bis attiene  alla  tutela  della  concorrenza  ai
sensi  dell'articolo  117,   secondo   comma,   lettera   e),   della
Costituzione, e  costituisce  livello  essenziale  delle  prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m)  del
medesimo comma. Le espressioni "segnalazione  certificata  di  inizio
attivita'"  e  "Scia"  sostituiscono,  rispettivamente,   quelle   di
"dichiarazione di inizio attivita'" e "Dia", ovunque ricorrano, anche
come parte di una espressione piu' ampia, e la disciplina di  cui  al
comma 4-bis sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore
della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  quella  della
dichiarazione di inizio attivita' recata da ogni normativa statale  e
regionale. 
  4-quater. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema  produttivo
e la competitivita' delle imprese, anche sulla base  delle  attivita'
di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  il  Governo  e'  autorizzato  ad
adottare uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17,  comma  2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri  per  la
pubblica amministrazione  e  l'innovazione,  per  la  semplificazione
normativa e dello sviluppo economico, sentiti i Ministri  interessati
e le associazioni imprenditoriali, volti a semplificare e ridurre gli
adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese, in
base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto
previsto dagli articoli 20, 20-bis e  20-ter  della  legge  15  marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni: 
    a) proporzionalita' degli adempimenti amministrativi in relazione
alla dimensione dell'impresa e al settore di attivita', nonche'  alle
esigenza di tutela degli interessi pubblici coinvolti; 
    b) eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi,  ovvero  di
dichiarazioni,  attestazioni,  certificazioni,  comunque  denominati,
nonche'  degli  adempimenti  amministrativi  e  delle  procedure  non
necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione
alla dimensione dell'impresa ovvero alle attivita' esercitate; 
    c)  estensione   dell'utilizzo   dell'autocertificazione,   delle
attestazioni e delle  asseverazioni  dei  tecnici  abilitati  nonche'
delle  dichiarazioni  di  conformita'  da  parte  dell'Agenzia  delle
imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133; 
    d)  informatizzazione  degli  adempimenti   e   delle   procedure
amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale; 
    e) soppressione delle  autorizzazioni  e  dei  controlli  per  le
imprese in possesso di  certificazione  ISO  o  equivalente,  per  le
attivita' oggetto di tale certificazione; 
    f) coordinamento delle attivita' di controllo al fine di  evitare
duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalita' degli
stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti. 
  4-quinquies. I regolamenti di cui al comma  4-quater  sono  emanati
entro dodici mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto ed entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla data della loro pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale. Con effetto dalla data di entrata in vigore  dei  predetti
regolamenti sono abrogate le norme, anche di legge,  regolatrici  dei
relativi procedimenti. Tali interventi confluiscono nel  processo  di
riassetto di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. )) 
                               Art. 50 
 
 
                             Censimento 
 
  1. E' indetto il 15° Censimento generale della popolazione e  delle
abitazioni, di cui al Regolamento (CE) 9 luglio 2008, n.  763/08  del
Parlamento europeo e del Consiglio, nonche' il 9° censimento generale
dell'industria e dei servizi ed il censimento  delle  istituzioni  ((
non-profit. )) A tal fine e' autorizzata la spesa di 200  milioni  di
euro per l'anno 2011, di 277 milioni per l'anno 2012 e di 150 milioni
per l'anno 2013. 
  2. Ai sensi dell'articolo 15 comma 1, lettere  b),  c)  ed  e)  del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,  l'Istat  organizza  le
operazioni di ciascun censimento  attraverso  il  Piano  generale  di
censimento e apposite circolari, nonche' mediante  specifiche  intese
con le Province autonome di Trento e di Bolzano per  i  territori  di
competenza e nel rispetto della normativa vigente. Nel Piano Generale
di Censimento vengono definite la data di riferimento dei  dati,  gli
obiettivi, il campo di osservazione, le metodologie di indagine e  le
modalita' di organizzazione ed esecuzione delle operazioni censuarie,
gli adempimenti cui sono tenuti i rispondenti nonche' gli  uffici  di
censimento, singoli o  associati,  preposti  allo  svolgimento  delle
procedure di cui agli articoli 7  e  11  del  decreto  legislativo  6
settembre 1989, n. 322, gli obblighi delle amministrazioni  pubbliche
di  fornitura  all'Istat  di  basi  dati  amministrative  relative  a
soggetti  costituenti  unita'  di  rilevazione  censuaria.   L'Istat,
attraverso il Piano e apposite circolari, stabilisce altresi': 
    a) le modalita'  di  costituzione  degli  uffici  di  censimento,
singoli o  associati,  preposti  allo  svolgimento  delle  operazioni
censuarie e i criteri di determinazione e ripartizione dei contributi
agli organi di censimento, i criteri per l'affidamento di fasi  della
rilevazione censuaria a enti e organismi pubblici e privati, d'intesa
con la Conferenza Unificata, sentito  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze; 
    b) in ragione delle peculiarita' delle  rispettive  tipologie  di
incarico, le modalita' di selezione ed i requisiti professionali  del
personale con contratto a tempo determinato, nonche' le modalita'  di
conferimento dell'incarico di coordinatore e  rilevatore,  anche  con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa,  limitatamente
alla durata delle operazioni censuarie e comunque con scadenza  entro
il 31 dicembre 2012, d'intesa  con  il  Dipartimento  della  Funzione
pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze; 
    c) i soggetti tenuti all'obbligo di risposta, il trattamento  dei
dati e la tutela della riservatezza, le modalita' di  diffusione  dei
dati, anche con frequenza inferiore alle tre  unita',  ad  esclusione
dei dati di cui all'articolo 22 del  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196, e la comunicazione  dei  dati  elementari  ai  soggetti
facenti parte del SISTAN, nel rispetto  del  decreto  legislativo  n.
322/89 e successive modifiche e del codice di deontologia e di  buona
condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e  di
ricerca scientifica,  nonche'  la  comunicazione  agli  organismi  di
censimento dei dati elementari,  privi  di  identificativi  e  previa
richiesta all'Istat, relativi ai territori di rispettiva competenza e
necessari  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  istituzionali,  nel
rispetto di quanto stabiliti dal presente articolo e dalla  normativa
vigente  in  materia  di  trattamento  dei  dati  personali  a  scopi
statistici; 
    d) limitatamente al 15° Censimento generale della  popolazione  e
delle abitazioni, le modalita'  per  il  confronto  contestuale  alle
operazioni censuarie tra dati rilevati al censimento e dati contenuti
nelle anagrafi della popolazione residente, nonche', d'intesa con  il
Ministero dell'Interno, le modalita'  di  aggiornamento  e  revisione
delle  anagrafi  della  popolazione  residente   sulla   base   delle
risultanze censuarie. 
  3. Per gli enti territoriali  individuati  dal  Piano  Generale  di
censimento  di  cui  al  comma  2  come  affidatari  di  fasi   delle
rilevazioni censuarie, le  spese  derivanti  dalla  progettazione  ed
esecuzione dei  censimenti  sono  escluse  dal  Patto  di  stabilita'
interno, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT. Per gli enti
territoriali per i quali il Patto di stabilita' interno  e'  regolato
con riferimento al  saldo  finanziario  sono  escluse  dalle  entrate
valide ai fini del Patto anche le risorse trasferite  dall'ISTAT.  ((
Le disposizioni del presente  comma  si  applicano  anche  agli  enti
territoriali  individuati  dal  Piano  generale  del  6°   censimento
dell'agricoltura di cui al numero Istat SP/1275.2009, del 23 dicembre
2009 e di cui al comma 6, lettera a). )) 
  4. Per far fronte alle esigenze temporanee ed eccezionali  connesse
all'esecuzione dei censimenti, l'ISTAT,  gli  enti  e  gli  organismi
pubblici, indicati nel Piano di cui al  comma  2,  possono  avvalersi
delle forme contrattuali flessibili,  ivi  compresi  i  contratti  di
somministrazione di lavoro, nell'ambito e nei  limiti  delle  risorse
finanziarie ad essi assegnate ai sensi del comma 1 limitatamente alla
durata delle operazioni censuarie e, comunque, non oltre il 2013; nei
limiti delle medesime risorse, l'Istat puo' avvalersene  fino  al  31
dicembre   2014,   dando   apposita    comunicazione    dell'avvenuto
reclutamento al Dipartimento della funzione pubblica ed al  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  5. La determinazione  della  popolazione  legale  e'  definita  con
decreto del Presidente della  Repubblica  sulla  base  dei  dati  del
censimento relativi alla popolazione  residente,  come  definita  dal
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. Nelle
more dell'adozione del Piano Generale di Censimento di cui  al  comma
2, l'ISTAT provvede alle iniziative necessarie e urgenti  preordinate
ad effettuare la rilevazione sui  numeri  civici  geocodificati  alle
sezioni di  censimento  nei  comuni  con  popolazione  residente  non
inferiore  a  20.000  abitanti  e   la   predisposizione   di   liste
precensuarie di  famiglie  e  convivenze  desunte  dagli  archivi  di
anagrafi  comunali  attraverso  apposite  circolari.   Con   apposite
circolari e nel rispetto della riservatezza,  l'ISTAT  stabilisce  la
tipologia ed il formato dei dati individuali nominativi dell'anagrafe
della popolazione residente, utili per le operazioni censuarie, che i
Comuni devono fornire all'ISTAT. 
  Il Ministero dell'Interno vigila sulla corretta osservanza da parte
dei  Comuni  dei  loro  obblighi  di  comunicazione,  anche  ai  fini
dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli  articoli
14, comma 2, e 54, commi 3 e 11, del decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267. L'articolo 1, comma 6, della legge 24 dicembre 1954, n.
1228, e' sostituito dal seguente: "6. L'INA promuove la  circolarita'
delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire  alle
amministrazioni   pubbliche   centrali   e   locali   collegate    la
disponibilita', in tempo reale, dei dati relativi  alle  generalita',
alla cittadinanza, alla  famiglia  anagrafica  nonche'  all'indirizzo
anagrafico delle persone residenti in Italia, certificati dai  comuni
e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia delle entrate".  Con
decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione ai sensi dell'articolo 1, comma  7,  della
legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sono emanate le  disposizioni  volte
ad  armonizzare  il  regolamento  di  gestione  dell'INA  con  quanto
previsto dal presente comma. 
  6. Nelle  more  dell'entrata  in  vigore  del  regolamento  di  cui
all'articolo  17  del  decreto-legge  25  settembre  2009,  n.   135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n.  166,
e in attuazione del Protocollo di intesa  sottoscritto  dall'ISTAT  e
dalle Regioni e Province Autonome in data 17 dicembre 2009: 
    a) l'ISTAT organizza le operazioni censuarie,  nel  rispetto  del
regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 novembre 2008, e del predetto  Protocollo,  secondo  il  Piano
Generale di Censimento di cui al numero  Istat  SP/1275.2009  del  23
dicembre 2009 e relative circolari applicative che individuano  anche
gli  enti  e  gli  organismi  pubblici  impegnati  nelle   operazioni
censuarie; 
    b) le Regioni organizzano e svolgono le attivita'  loro  affidate
secondo i rispettivi Piani di  censimento  e  attraverso  la  scelta,
prevista dal Piano Generale di Censimento, tra  il  modello  ad  alta
partecipazione o a partecipazione integrativa, alla quale corrisponde
l'erogazione di appositi contributi; 
    c) l'ISTAT, gli enti e gli  organismi  pubblici  impegnati  nelle
operazioni censuarie sono autorizzati, ai sensi del predetto articolo
17, comma 4, ad avvalersi delle  forme  contrattuali  flessibili  ivi
previste limitatamente  alla  durata  delle  operazioni  censuarie  e
comunque non oltre il 2012. Della avvenuta  selezione,  assunzione  o
reclutamento da parte dell'Istat e' data  apposita  comunicazione  al
Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia  e
delle finanze. 
  7. Gli organi preposti allo svolgimento  delle  operazioni  del  6°
censimento generale dell'agricoltura sono  autorizzati  a  conferire,
per lo svolgimento dei compiti di rilevatore  e  coordinatore,  anche
incarichi  di  natura  autonoma  limitatamente  alla   durata   delle
operazioni censuarie e comunque non oltre il  31  dicembre  2011.  Il
reclutamento dei  coordinatori  intercomunali  di  censimento  e  gli
eventuali loro responsabili avviene, secondo  le  modalita'  previste
dalla normativa e dagli accordi di cui  al  presente  comma  e  dalle
circolari emanate dall'Istat, tra i dipendenti dell'amministrazione o
di altre amministrazioni pubbliche  territoriali  o  funzionali,  nel
rispetto delle norme regionali e locali ovvero tra personale  esterno
alle  pubbliche  amministrazioni.  L'ISTAT   provvede   con   proprie
circolari  alla   definizione   dei   requisiti   professionali   dei
coordinatori intercomunali  di  censimento  e  degli  eventuali  loro
responsabili, nonche' dei coordinatori comunali e dei  rilevatori  in
ragione delle peculiarita' delle rispettive tipologie di incarico. 
  8. Al fine di ridurre l'utilizzo di soggetti estranei alla pubblica
amministrazione (( per il perseguimento dei fini di cui al comma 1, i
ricercatori, i tecnologi e il personale tecnico di ruolo dei  livelli
professionali IV-VI degli enti di ricerca e di sperimentazione di cui
all'articolo  7  del  presente  decreto,  che  risultino  in  esubero
all'esito della soppressione e incorporazione degli enti  di  ricerca
di cui al medesimo articolo 7, sono trasferiti a domanda all'ISTAT in
presenza  di  vacanze  risultanti  anche  a   seguito   di   apposita
rimodulazione dell'organico e con le modalita'  ivi  indicate.  Resta
fermo il limite finanziario dell'80 per cento di cui all'articolo  1,
comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Dall'attuazione  del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica. )) 
  9. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, nonche' a quelli derivanti
dalle  ulteriori  attivita'   previste   dal   regolamento   di   cui
all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge  25  settembre  2009,  n.
135, convertito, con modificazioni, in legge  20  novembre  2009,  n.
166, si provvede nei limiti dei complessivi stanziamenti previsti dal
citato articolo 17. 
                               Art. 51 
 
 
       Semplificazione dell'installazione di piccoli impianti 
                  di distribuzione di gas naturale 
 
  1. L'installazione di  impianti  fissi  senza  serbatoi  d'accumulo
derivati da rete domestica adibiti al rifornimento a carica lenta  di
gas naturale per autotrazione e' subordinata  alla  presentazione  di
una dichiarazione d'inizio attivita', disciplinata dalle disposizioni
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n.
37 ed in coerenza con gli effetti di cui al comma 5 ((  del  presente
articolo )) da presentare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco
territorialmente competente. 
  2. Fatta salva la disciplina comunitaria in  materia  di  prodotti,
l'installazione e l'esercizio di apparecchi fissi senza serbatoio  di
accumulo per il rifornimento a carica  lenta  di  gas  naturale,  per
autotrazione, con una capacita' di compressione  non  superiore  a  3
m3/h sono disciplinati, ai sensi degli articoli 14 e 15  del  decreto
legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  con  decreto   del   Ministro
dell'interno da adottarsi entro centoventi giorni dalla (( data di ))
pubblicazione ((  del  ))  presente  ((  decreto  ))  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
  3.  L'impianto,  costituito  dall'apparecchio,  dalla  condotta  di
adduzione del gas e della  linea  elettrica  di  alimentazione,  deve
essere rispondente ai requisiti di cui alla legge 6 dicembre 1971, n.
1083, e successive modifiche, per quanto riguarda l'impiego  del  gas
naturale, e di cui alla legge 1o marzo 1968,  n.  186,  e  successive
modifiche, per quanto riguarda l'alimentazione elettrica. 
  4.  Sono  abilitate  all'installazione,  allo  smontaggio  e   alla
manutenzione dell'impianto le imprese aventi  i  requisiti  stabiliti
dal decreto adottato ai sensi  dell'articolo  11-quaterdecies,  comma
13, lettera a), (( del  decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203,
convertito, con modificazioni, dalla )) legge  2  dicembre  2005,  n.
248, che risultano iscritte presso la Camera di commercio,  industria
ed artigianato e che esercitano le attivita' di: 
    a) impianti di produzione, di trasporto, di  distribuzione  e  di
utilizzazione dell'energia  elettrica  all'interno  degli  edifici  a
partire  dal  punto  di  consegna  dell'energia   fornita   dall'ente
distributore; 
    b) impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo  stato
liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto  di
consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore. 
  5. Gli impianti aventi i requisiti previsti dal presente  articolo,
non necessitano, in  ogni  caso,  di  autorizzazione  in  materia  di
prevenzione  incendi.  E'  fatta  salva  la  possibilita'  da   parte
dell'autorita' competente per la prevenzione incendi,  di  effettuare
controlli, anche a campione, ed  emettere  prescrizioni.  La  mancata
esibizione  della  dichiarazione  di  conformita'  dell'impianto,  in
occasione dei controlli, comporta l'applicazione delle  sanzioni,  in
relazione alla tipologia di  attivita'  in  cui  viene  accertata  la
violazione, previste dal  decreto  adottato  ai  sensi  dell'articolo
11-quaterdecies, comma  13,  lettera  ((  a),  del  decreto-legge  30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla )) legge
2 dicembre 2005, n. 248 e del decreto legislativo 19  dicembre  1994,
n. 758. 
  6. Il gas naturale destinato agli impianti di cui  al  comma  1  e'
assoggettato alle aliquota di accisa previste per il gas naturale per
combustione per usi civili di cui all'allegato I annesso  al  decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26. 
  7. Al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo  2010,  n.
40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,
le parole: (( "entro e  non  oltre  il  termine  di  sessanta  giorni
decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono
sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre il 31  dicembre  2010".
)) 
                               Art. 52 
 
 
                         Fondazioni bancarie 
 
  1. L'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio  1999,
n. 153, si interpreta nel senso che, fino a  che  non  e'  istituita,
nell'ambito di una riforma organica, una nuova autorita' di controllo
sulle persone giuridiche private disciplinate dal titolo II del libro
primo del codice civile, la vigilanza sulle  fondazioni  bancarie  e'
attribuita   al   Ministero   dell'economia    e    delle    finanze,
indipendentemente dalla circostanza che  le  fondazioni  controllino,
direttamente o indirettamente societa'  bancarie,  o  partecipino  al
controllo di esse tramite patti di sindacato o accordi  in  qualunque
forma stipulati. Le fondazioni bancarie che detengono  partecipazioni
di controllo,  diretto  o  indiretto,  in  societa'  bancarie  ovvero
concorrono al controllo,  diretto  o  indiretto,  di  dette  societa'
attraverso patti di sindacato o accordi di qualunque tipo  continuano
a essere vigilate dal Ministero dell'economia e delle  finanze  anche
dopo l'istituzione dell'autorita' di cui al primo periodo. 
  (( 1-bis. Le disposizioni dell'articolo 15, commi 13, 14 e 15,  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano  anche
per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del  presente
decreto. 
  1-ter. All'articolo 7, comma  3-bis,  del  decreto  legislativo  17
maggio 1999, n. 153, le parole: "non superiore al 10 per cento"  sono
sostituite dalle seguenti: "non superiore al 15 per cento". 
  1-quater. All'articolo 4 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.
153, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  "2-bis.  I  soggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,
direzione o controllo presso  la  fondazione  non  possono  ricoprire
funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la societa'
bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che
svolgono funzioni di  indirizzo  presso  la  fondazione  non  possono
ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o  controllo  presso
la societa' bancaria conferitaria". 
  1-quinquies. All'articolo 10, comma 3, del decreto  legislativo  17
maggio 1999, n. 153, dopo la lettera k),  e'  aggiunta  la  seguente:
"k-bis) presenta, entro il 30 giugno,  una  relazione  al  Parlamento
sull'attivita' svolta dalle Fondazioni bancarie nell'anno precedente,
con  riferimento,  tra  l'altro,  agli   interventi   finalizzati   a
promuovere lo sviluppo economico-sociale nei territori locali in  cui
operano le medesime fondazioni". )) 
                          (( Art. 52 - bis 
 
 
                 Garanzia per il versamento di somme 
           dovute per effetto di accertamento con adesione 
 
  1. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto  e  fino  al  3  dicembre  2011,  la
garanzia di cui al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, puo'  essere  prestata  anche  mediante  ipoteca
volontaria   di   primo    grado    per    un    valore,    accettato
dall'amministrazione finanziaria, pari al doppio del debito  erariale
ovvero della somma oggetto di rateizzazione. )) 
                               Art. 53 
 
 
                     Contratto di produttivita' 
 
  1. Nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre  2011,  le  somme
erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato,  in  attuazione
di quanto previsto da accordi o contratti collettivi  territoriali  o
aziendali  e  correlate  a  incrementi  di  produttivita',  qualita',
redditivita', innovazione,  efficienza  organizzativa,  collegate  ai
risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa
o a ogni altro elemento rilevante ai  fini  del  miglioramento  della
competitivita' aziendale sono  soggette  a  una  imposta  sostitutiva
della imposta sul reddito delle persone fisiche e  delle  addizionali
regionali e comunali. Tale disposizione trova applicazione  entro  il
limite complessivo di 6.000 euro lordi e per i titolari di reddito da
lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro. 
  2. Nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 le somme  di
cui al comma 1 beneficiano altresi' di  uno  sgravio  dei  contributi
dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro nei limiti delle risorse
stanziate a tal fine ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 1,  comma
68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. 
  3.  Il  Governo,  sentite  le  parti  sociali,   provvedera'   alla
determinazione del sostegno fiscale e contributivo previsto nei commi
1 e 2 entro il 31 dicembre 2010. 
                               Art. 54 
 
 
                                EXPO 
 
  1. Per la prosecuzione, per  gli  anni  2010  e  successivi,  delle
attivita' indicate  all'articolo  41,  comma  16-quinquiesdecies  del
decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14,  fatto  salvo  il
finanziamento integrale  delle  opere,  puo'  essere  utilizzata,  in
misura proporzionale alla  partecipazione  azionaria  detenuta  dallo
Stato,  una  quota  non  superiore  al  4  per  cento  delle  risorse
autorizzate dall'articolo 14, comma 1, del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133,  destinate  al  finanziamento  delle  opere  delle  quali  la
Societa' Expo 2015 S.p.A. e' soggetto attuatore, ai sensi del decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  22  ottobre  2008   e
successive modifiche, ferma restando la partecipazione pro quota alla
copertura delle medesime spese da  parte  degli  altri  azionisti,  a
valere sui rispettivi finanziamenti. 
  2. I contributi e le somme comunque erogate a carico  del  bilancio
dello Stato a favore della Societa' Expo 2015 S.p.A. sono versati  su
(( un'apposita contabilita' speciale aperta ))  presso  la  Tesoreria
dello Stato. 
  3. I contratti di assunzione del personale, a qualsiasi  titolo,  i
contratti di lavoro a progetto e gli incarichi di consulenza  esterna
devono   essere   deliberati   esclusivamente   dal   Consiglio    di
amministrazione della societa' Expo 2015 S.p.A.,  senza  possibilita'
di  delega,  avendo  in  ogni  caso  presente  la  finalita'  di   un
contenimento dei costi della  societa',  anche  successivamente  alla
conclusione dell'evento espositivo di cui alla  normativa  richiamata
al comma 1. 
  4. Sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 per  la  copertura
delle spese di  gestione  della  societa'  Expo  2015  S.p.A.  e,  in
particolare, sulle iniziative assunte ai sensi del precedente  comma,
la societa' invia trimestralmente una relazione alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze ed
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
                           (( Art. 54 bis 
 
 
                  Interventi a sostegno del settore 
                        della pesca marittima 
 
  1. Per far fronte alla  crisi  in  atto  nel  settore  della  pesca
marittima,  in  caso  di  sospensione  dell'attivita'  di  pesca,  un
trattamento  di  importo  pari  a   quello   previsto   dalla   cassa
integrazione guadagni straordinaria in deroga per il medesimo settore
di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 3  giugno  2008,  n.  97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129,  e'
concesso agli armatori imbarcati su navi da  pesca,  ivi  compresi  i
soci lavoratori di cooperative della piccola pesca. 
  2. Il trattamento di cui al comma 1 e' pari all'80  per  cento  dei
salari minimi garantiti, comprensivi delle indennita' fisse  mensili,
per ferie, festivita' e gratifiche, di cui alle tabelle  allegate  ai
contratti  collettivi  stipulati   dalle   organizzazioni   sindacali
maggiormente rappresentative,  ed  e'  erogato  dal  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali. 
  3. All'onere derivante dall'attuazione  del  comma  2,  nel  limite
massimo di spesa di 2 milioni di euro per l'anno  2010,  si  provvede
mediante  corrispondente  utilizzo  del  Fondo  di  riserva  per   le
autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti  di  natura  corrente,
iscritto nello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata  alla  legge
23 dicembre 2009, n. 191. )) 
                           (( Art. 54 ter 
 
 
           Modifica al decreto legislativo n. 285 del 2005 
 
  1. All'articolo 11 del decreto legislativo  21  novembre  2005,  n.
285, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
      "1-bis. I servizi di linea di competenza  statale  non  possono
essere  soggetti  ad  obblighi  di  servizio,  come  previsto   dalla
normativa comunitaria in materia, e a fronte del loro  esercizio  non
viene erogata alcuna compensazione od altra  forma  di  contribuzione
pubblica". )) 
                               Art. 55 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle  finanze,  e'  differito,
nei  limiti  stabiliti  con  lo   stesso   decreto,   il   versamento
dell'acconto dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  dovuto
per il periodo d'imposta  2011.  Per  i  soggetti  che  si  avvalgono
dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono  l'acconto
tenendo  conto  del  differimento  previsto   dal   presente   comma.
Dall'attuazione del presente comma possono  derivare  minori  entrate
per l'anno 2011 fino a 2.300 milioni di euro. 
  2. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle  finanze,  e'  differito,
nei  limiti  stabiliti  con  lo   stesso   decreto,   il   versamento
dell'acconto dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  dovuto
per il periodo d'imposta  2012.  Per  i  soggetti  che  si  avvalgono
dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono  l'acconto
tenendo  conto  del  differimento  previsto   dal   presente   comma.
Dall'attuazione del presente comma possono  derivare  minori  entrate
per l'anno 2012 fino a 600 milioni di euro. 
  (( 2-bis. Al fine di perseguire l'obiettivo di  pubblico  interesse
della difesa della salute pubblica, al testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative  di  cui   al   decreto
legislativo 26 ottobre 1995,  n.  504,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) nell'Allegato I, alla voce "Tabacchi lavorati", le parole  da:
"Sigari" a: "Tabacco da  masticare:  24,78%"  sono  sostituite  dalle
seguenti: 
      "a) sigari 23,00%; 
      b) sigaretti 23,00%; 
      c) sigarette 58,50%; 
      d) tabacco da fumo: 
        1) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi  per  arrotolare
le sigarette 56,00%; 
        2) altri tabacchi da fumo 56,00%; 
      e) tabacco da fiuto 24,78%; 
      f) tabacco da masticare 24,78%"; 
    b) nell'articolo 39-octies, dopo il  comma  2,  sono  inseriti  i
seguenti: 
  "2-bis. Per il tabacco  trinciato  a  taglio  fino  da  usarsi  per
arrotolare le sigarette di cui all'articolo 39-bis, comma 1,  lettera
c), numero 1), l'imposta di consumo dovuta sui prezzi inferiori  alla
classe di prezzo piu' richiesta e' fissata nella misura del centonove
per cento dell'imposta di consumo applicata su tale classe di prezzo. 
  2-ter. La classe di prezzo piu' richiesta di cui al comma 2-bis  e'
determinata il primo giorno di ciascun trimestre secondo  i  dati  di
vendita rilevati nel trimestre precedente."; 
    c) il comma 4 dell'articolo 39-octies e' sostituito dal seguente: 
  "4. L'importo di base di cui al comma 3 costituisce,  nella  misura
del centoquindici per cento, l'accisa dovuta per le sigarette  aventi
un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello  delle  sigarette
della  classe  di  prezzo  piu'   richiesta   di   cui   all'articolo
39-quinquies, comma 2". 
  2-ter. Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
del decreto-legge 23 giugno 2010, n. 94, l'immissione in consumo  del
tabacco trinciato a  taglio  fino  per  arrotolare  le  sigarette  e'
ammessa esclusivamente in confezioni non inferiori a dieci grammi. 
  2-quater. Al fine di  assicurare  il  conseguimento  degli  attuali
livelli di entrate a titolo di imposte  sui  tabacchi  lavorati,  con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo  1,  comma  485,  della
legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  possono  essere  modificate  le
percentuali di cui: 
    a) all'elenco "Tabacchi  lavorati"  dell'allegato  I  al  decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni; 
    b) all'articolo 39-octies, commi 2-bis, 4 e 5,  lettera  a),  del
decreto  legislativo  26  ottobre  1995,   n.   504,   e   successive
modificazioni. 
  2-quinquies.  Al  fine  di  garantire  la  maggiore  tutela   degli
interessi  pubblici  erariali  e  di  difesa  della  salute  pubblica
connessi alla gestione di esercizi di  vendita  di  tabacchi,  tenuto
conto  altresi'  della   elevata   professionalita'   richiesta   per
l'espletamento di tale  attivita',  all'articolo  6  della  legge  22
dicembre 1957, n. 1293, e' aggiunto, in fine, il seguente numero: 
    "9-bis) non abbia conseguito, entro sei  mesi  dall'assegnazione,
l'idoneita' professionale all'esercizio dell'attivita' di rivenditore
di generi di monopolio all'esito  di  appositi  corsi  di  formazione
disciplinati   sulla    base    di    convenzione    stipulata    tra
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le  organizzazioni
di categoria maggiormente rappresentative". )) 
  3. Al fine di assicurare la prosecuzione degli  interventi  di  cui
all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1 luglio  2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
(( a decorrere dal  4  agosto  2010,  il  piano  di  impiego  di  cui
all'articolo 7-bis, comma 1, ultimo  periodo,  del  decreto-legge  23
maggio 2008, n. 92, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
luglio 2008, n. 125, puo' essere prorogato fino al 31 dicembre  2010.
Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi
1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine e' autorizzata
la spesa di 30  milioni  di  euro  per  l'anno  2010,  con  specifica
destinazione di 27,7 milioni di  euro  e  di  2,3  milioni  di  euro,
rispettivamente, per il personale di cui al comma  74  e  di  cui  al
comma 75 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009.  ))
E' autorizzata la spesa di 53 milioni di euro per l'anno 2010 per  il
rifinanziamento, per il medesimo anno, della Tabella A allegata  alla
legge 14 novembre 2000, n. 331, nonche' della Tabella C allegata alla
legge 23 agosto 2004, n. 226. 
  4. Per  le  manifestazioni  connesse  alla  celebrazione  del  150°
Anniversario dell'unita' d'Italia,  il  fondo  per  il  funzionamento
della Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  di  cui  al  decreto
legislativo 303 del 1999 e' integrato di 18,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2010. 
  5. Ai  fini  della  proroga  nell'anno  2010  della  partecipazione
italiana a missioni internazionali il Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e' integrato di  320
milioni di euro per l'anno 2010 (( nonche' di  4,3  milioni  di  euro
annui per ciascuno degli anni dal 2011 al 2014, di  64,2  milioni  di
euro per l'anno 2015 e di 106,9 milioni di euro  annui  per  ciascuno
degli anni dal 2016 al 2020. 
  5-bis. Nell'ambito delle iniziative per la diffusione dei valori  e
della cultura della pace e della solidarieta' internazionale  tra  le
giovani generazioni, e' autorizzata la spesa di  euro  6.599.720  per
l'anno 2010, euro 5.846.720 per l'anno 2011  ed  euro  7.500.000  per
l'anno 2012, per l'organizzazione da parte delle Forze armate, in via
sperimentale per un triennio, di  corsi  di  formazione  a  carattere
teorico-pratico,  tendenti  a   rafforzare   la   conoscenza   e   la
condivisione dei valori che da esse promanano e che  sono  alla  base
della presenza dei militari italiani di tutte le componenti operative
nelle missioni internazionali. I corsi, di durata non superiore a tre
settimane, si svolgono presso reparti delle Forze armate, secondo  le
priorita' stabilite dal decreto di cui  al  comma  5-sexies,  e  sono
intesi  a  fornire  le  conoscenze  di  base  riguardanti  il  dovere
costituzionale di difesa della Patria, le attivita' prioritarie delle
Forze armate, in particolare nelle missioni internazionali di pace  a
salvaguardia degli interessi nazionali, di  contrasto  al  terrorismo
internazionale e di soccorso alle popolazioni locali,  di  protezione
dei beni culturali, paesaggistici e ambientali e quelle  di  concorso
alla  salvaguardia  delle  libere  istituzioni,  in  circostanze   di
pubblica calamita' e in altri  casi  di  straordinaria  necessita'  e
urgenza.  Dell'attivazione  dei  corsi  e'  data   notizia   mediante
pubblicazione di apposito  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale,  serie
speciale concorsi ed esami, e nel sito  istituzionale  del  Ministero
della difesa. 
  5-ter. Possono presentare la domanda di partecipazione ai corsi  di
cui al comma 5-bis i cittadini italiani, senza distinzione di  sesso,
in possesso dei seguenti requisiti: eta'  non  inferiore  a  diciotto
anni compiuti e non superiore a trenta anni compiuti;  godimento  dei
diritti  civili  e   politici;   idoneita'   all'attivita'   sportiva
agonistica; esito negativo agli accertamenti diagnostici per  l'abuso
di alcool, per l'uso, anche saltuario  od  occasionale,  di  sostanze
stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope  a  scopo
non terapeutico; assenza di sentenze penali  di  condanna  ovvero  di
procedimenti penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti
disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze
di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento  da
arruolamenti, d'autorita' o d'ufficio, esclusi i proscioglimenti  per
inidoneita' psico-fisica; requisiti morali  e  di  condotta  previsti
dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165. Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare  la
certificazione   relativa   all'idoneita'   all'attivita'    sportiva
agonistica e all'esito negativo degli accertamenti diagnostici di cui
al primo periodo del presente  comma,  nonche'  la  scheda  vaccinale
rilasciate da struttura sanitaria pubblica  o  convenzionata  con  il
Servizio sanitario nazionale. Nella medesima  domanda  gli  aspiranti
possono indicare la preferenza per uno  o  piu'  reparti  tra  quelli
individuati annualmente per lo svolgimento dei corsi, nei quali  sono
prioritariamente  destinati,  in  relazione  alle  disponibilita'.  I
giovani sono ammessi ai corsi nel  limite  dei  posti  disponibili  e
previo superamento di apposita visita medica. 
  5-quater. I giovani ammessi ai corsi assumono lo stato di militari,
contraendo una speciale ferma volontaria di durata pari  alla  durata
del corso, e sono tenuti all'osservanza delle  disposizioni  previste
dagli ordinamenti di Forza armata. Durante i  corsi  i  frequentatori
fruiscono, a titolo gratuito, degli alloggi di servizio collettivi  e
della mensa. 
  5-quinquies. Al termine dei corsi, ai frequentatori  e'  rilasciato
un attestato di frequenza, che costituisce  titolo  per  l'iscrizione
all'associazione d'arma di riferimento del reparto  di  Forza  armata
presso il quale si e' svolto il corso, nonche', previa intesa con  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  per  il
riconoscimento di crediti formativi nei segmenti  scolastici  in  cui
sia possibile farvi ricorso.  All'attestato  di  frequenza  non  puo'
essere attribuito alcun valore o punteggio utile nei concorsi per  il
reclutamento del personale delle Forze armate. 
  5-sexies.  Con  decreto  del  Ministro  della  difesa,  sentito  il
Ministro della gioventu', sono stabiliti: 
    a) gli eventuali ulteriori requisiti e i titoli preferenziali per
l'ammissione ai corsi, individuati tra  i  seguenti:  abilitazioni  e
brevetti  attestanti  specifiche  capacita'  tecniche   o   sportive;
residenza nei territori di dislocazione ovvero  in  aree  tipiche  di
reclutamento dei reparti presso i quali i corsi sono  svolti;  titolo
di studio; parentela o affinita', entro  il  secondo  grado,  con  il
personale delle Forze  armate  deceduto  o  divenuto  permanentemente
inabile al servizio per infermita' o lesioni riportate  in  servizio,
con le vittime del terrorismo, della criminalita' organizzata  e  del
dovere; ordine cronologico di presentazione delle domande; 
    b) le modalita' di attivazione, organizzazione e svolgimento  dei
corsi, le cause di allontanamento dagli stessi, il  cui  accertamento
e' demandato al giudizio  insindacabile  del  comandante  del  corso,
nonche' le eventuali ulteriori modalita' per l'attivazione di  corsi,
anche di durata minore, cui sia possibile l'ammissione di giovani con
disabilita', in possesso dei requisiti di cui al comma 5-ter, esclusa
l'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica; 
    c) la somma che i frequentatori versano, a  titolo  di  cauzione,
commisurata  al  controvalore   dei   materiali   di   vestiario   ed
equipaggiamento forniti dall'Amministrazione; tale somma e', in tutto
o  in  parte,  incamerata  in  via  definitiva  se  i   frequentatori
trattengono, a domanda, al termine dei corsi,  ovvero  danneggiano  i
citati materiali.  In  tali  casi,  la  quota  parte  dalla  cauzione
trattenuta e' versata in Tesoreria per la successiva  riassegnazione,
in deroga ai vigenti limiti, al  fondo  del  Ministero  della  difesa
istituito ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  616,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, in aggiunta alla dotazione dello  stesso  come
determinata ai sensi del comma 617 del medesimo articolo 2. 
  5-septies. La dotazione del fondo di  cui  all'articolo  60,  comma
8-bis, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' stabilita  in  5
milioni di euro per  l'anno  2010,  per  le  esigenze  connesse  alla
Celebrazione del 150° anniversario dell'unita' d'Italia. )) 
  6. La dotazione del Fondo per interventi  strutturali  di  politica
economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307, (( tenuto conto degli  utilizzi  previsti  dal
presente provvedimento, e' incrementata di 35,8 milioni di  euro  per
l'anno 2010, di 1.748,4 )) milioni di euro per  l'anno  2011,  di  ((
224,3 )) milioni di euro per l'anno 2012,  ((  di  44,7  milioni  per
l'anno 2013, di 105,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014  e
2015 e di 91,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 )) mediante
l'utilizzazione di quota parte delle maggiori entrate e delle  minori
spese  derivanti  dal  presente  decreto.  Le   risorse   finanziarie
derivanti dall'applicazione del  precedente  periodo  sono  destinate
all'attuazione della manovra di bilancio relativa all'anno 2011. 
  7.  Alle  minori  entrate  e   alle   maggiori   spese   derivanti,
dall'articolo 9, comma (( 31, )) dall'articolo  11,  commi  5  e  15,
dall'articolo 12, commi 7, 8 e 9, dall'articolo 14, commi  13  e  14,
dall'articolo 17, comma 1, dall'articolo 25, dall'articolo 38,  comma
11, dall'articolo 39, commi 1 e 4,  dall'articolo  41,  dall'articolo
50, comma 1, e  dall'articolo  55,  ((  commi  da  1  a  6,  ))  pari
complessivamente a (( 1.004,5 )) milioni di euro per l'anno  2010,  a
(( 4.549,5 )) milioni di euro  per  l'anno  2011,  a  ((  1.476,8  ))
milioni di euro per l'anno 2012, a (( 670,2  ))  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2013, si provvede: 
    a) mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate
dall'articolo 3, dall'articolo 6, (( commi )) 15 e 16,  dall'articolo
15,   dall'articolo   19,   dall'articolo   21,   dall'articolo   22,
dall'articolo 23, dall'articolo 24, dall'articolo  25,  dall'articolo
26,   dall'articolo   27,   dall'articolo   28,   dall'articolo   31,
dall'articolo 32, dall'articolo 33, dall'articolo 38 e  dall'articolo
47, pari a (( 908,00 ))  milioni  di  euro  per  l'anno  2010,  a  ((
4.549,50 )) milioni di euro per l'anno 2011, a (( 1.399,80 )) milioni
di euro per l'anno 2012, a (( 593,20 )) milioni di euro  a  decorrere
dall'anno 2013; 
    b) mediante utilizzo di quota parte  delle  minori  spese  recate
dall'articolo 9, comma 30, pari a 96,5 milioni  di  euro  per  l'anno
2010; 
    c) quanto a 77 milioni di euro mediante corrispondente  riduzione
delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2010, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al (( medesimo Ministero. 
  7-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle  disposizioni  di
cui  ai  commi  5-bis,  5-ter,  5-quater,  5-quinquies,  5-sexies   e
5-septies del presente articolo, pari a euro  11.599.720  per  l'anno
2010, a euro 5.846.720 per l'anno 2011 e a euro 7.500.000 per  l'anno
2012, si provvede: 
    a)  quanto  a  euro   5.285.720   per   l'anno   2010,   mediante
corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte
corrente delle missioni di spesa del Ministero della difesa, con 
    riferimento alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma
5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
    b) quanto a euro 1.314.000  per  l'anno  2010,  euro  74.000  per
l'anno  2011  ed   euro   2.500.000   per   l'anno   2012,   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte 
    corrente iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale  2010-2012,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2010,   allo   scopo
parzialmente utilizzando 
    l'accantonamento relativo al Ministero della difesa; 
    c) quanto a euro 5.772.720 per l'anno 2011 ed euro 5.000.000  per
l'anno  2012  mediante  parziale  utilizzo  delle  maggiori   entrate
derivanti dall'articolo 4, commi da 4-bis a 4-novies; 
    d)  quanto  a  5.000.000  di  euro  per  l'anno   2010   mediante
corrispondente  utilizzo  di  quota  parte  delle  maggiori   entrate
derivanti dai commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell'articolo 38. )) 
  8. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                               Art. 56 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
 
 

                                              (articolo 7, comma 20) 
 Parte del provvedimento in formato grafico



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