GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 74 DEL 29/3/2006


TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 6 marzo 2006, n. 68 
Testo  del  decreto-legge  6  marzo 2006, n. 68 (Gazzetta Ufficiale -
serie  generale  - n. 54 del 6 marzo 2006) coordinato con la legge di
conversione  24  marzo  2006,  n.  127  (in  questa  stessa  Gazzetta
Ufficiale alla pag. 21), recante: "Misure urgenti per il reimpiego di
lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarieta',
nonche' disposizioni finanziarie".
Avvertenza:

    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  nelle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28 dicembre  1985,  n.  1092,  nonche'
dell'art.  10,  comma 3,  del  medesimo  testo unico, al solo fine di
facilitare  la  lettura  sia  delle  disposizioni  del decreto-legge,
integrate  con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che
di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte nelle note. Restano
invariati   il  valore  e  l'efficacia  degli  atti  legislativi  qui
riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...)).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
  1.  Al  fine di garantire l'occupabilita' dei lavoratori adulti che
compiono  cinquanta  anni entro il 31 dicembre 2006, il Ministero del
lavoro  e  delle politiche sociali promuove, in collaborazione con la
propria  agenzia  tecnica  strumentale  Italia  lavoro,  un Programma
sperimentale  per il sostegno al reddito, finalizzato al reimpiego di
3.000   lavoratori  sulla  base  di  accordi  sottoscritti  entro  il
((31 marzo  2006  tra  il  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche
sociali,  le organizzazioni comparativamente piu' rappresentative dei
lavoratori  e  le  imprese, ove non abbiano cessato l'attivita'.)) Il
Programma  si  articola  nei  periodi di cui al comma 3. Tali accordi
individuano  i  lavoratori  che,  previa  cessazione  del rapporto di
lavoro,   passano  al  Programma  di  reimpiego  e  le  modalita'  di
partecipazione al Programma stesso delle aziende interessate, nonche'
gli  obiettivi  di  reimpiego da conseguire. Il Ministro del lavoro e
delle  politiche sociali approva entro il ((15 aprile 2006)) il piano
di riparto tra le imprese interessate del contingente numerico di cui
al presente comma.
  2.  Le  attivita'  orientate  al reimpiego dei lavoratori di cui al
comma  1 sono svolte dalle agenzie del lavoro e dagli altri operatori
autorizzati  o  accreditati  ai  sensi degli articoli 4, 5, 6 e 7 del
decreto  legislativo  10 settembre  2003,  n.  276, anche avvalendosi
della  Borsa del lavoro, incaricati dalle imprese che conferiscono al
Programma  lavoratori  in  esubero  ovvero, anche in raccordo con gli
operatori  autorizzati  o accreditati, dai centri per l'impiego delle
province competenti, dalle regioni e dai Fondi interprofessionali per
la  formazione  continua.  I soggetti pubblici operano sulla base dei
compiti istituzionali e delle risorse finanziarie ordinarie.
  3.  Al  termine  dei  periodi di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della
legge  23 luglio  1991, n. 223, e al termine del triennio successivo,
gli  accordi di cui al comma 1 sono sottoposti a verifiche per quanto
attiene  alle  attivita'  di  reimpiego  e,  sulla base dei risultati
raggiunti,   il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
procedera'  per i lavoratori interessati alla eventuale proroga delle
successive fasi del Programma sperimentale per il sostegno al reddito
finalizzato al reimpiego.
  4.  Il sostegno al reddito dei lavoratori nel periodo del Programma
di  cui al comma 1 e' assicurato per i periodi successivi a quelli di
cui  all'art.  7,  commi  1  e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
nella   misura   dell'ultima   mensilita'  di  mobilita'  erogata  al
lavoratore  interessato,  fino  al  perfezionamento  dei  processi di
((fuoriuscita  dal Programma)) e comunque non oltre il raggiungimento
dei  requisiti  di  cui  ai  commi  da  6 a 9 dell'art. 1 della legge
23 agosto  2004,  n.  243.  Al termine dei periodi di cui all'art. 7,
commi  1  e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, gli oneri relativi
al  sostegno  al  reddito  dei  lavoratori  di  cui  al  comma 1, che
ricomprendono  la contribuzione figurativa, sono posti a carico delle
imprese,  con  l'esclusione  delle  imprese sottoposte alle procedure
concorsuali  di cui all'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ed
alle  procedure  di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,
ed  al  decreto-legge  23 dicembre  2003,  n.  347,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18 febbraio 2004, n. 39. A tali imprese
sono riservate 1.300 delle unita' indicate nel comma 1.
  5. Ai lavoratori di cui al comma 1, il diritto di precedenza di cui
all'art.  15,  sesto  comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, come
modificato  dall'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 19 dicembre
2002,  n. 297, si applica per i primi ventiquattro mesi di attuazione
del Programma.
  6.  Ai  lavoratori  di cui al comma 1 si applica l'art. 1-quinquies
del   decreto-legge   5 ottobre   2004,   n.   249,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 3 dicembre 2004, n. 291, ((tenendo conto
delle competenze acquisite dai lavoratori stessi.))
  7.  All'art.  1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291,
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  "1-bis.  Nei casi di cui al comma 1, i responsabili della attivita'
formativa,  le  agenzie  per  il  lavoro  ovvero  i  datori di lavoro
comunicano  direttamente  all'I.N.P.S.  e,  in  caso di mobilita', al
servizio  per  l'impiego  territorialmente  competente  ai fini della
cancellazione  dalle  liste,  i  nominativi  dei soggetti che possono
essere  ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali. A seguito di
detta  comunicazione  l'I.N.P.S.  dichiara la decadenza dai medesimi,
dandone comunicazione agli interessati.
  1-ter.  Avverso  gli  atti di cui al comma 1-bis e' ammesso ricorso
entro  ((quaranta  giorni))  alle  direzioni  provinciali  del lavoro
territorialmente  competenti  che  decidono,  in  via definitiva, nei
((trenta  giorni)) successivi alla data di presentazione del ricorso.
La  decisione  del  ricorso e' comunicata all'I.N.P.S. e, nel caso di
mobilita', al competente servizio per l'impiego.
  1-quater.  La  mancata  comunicazione  di  cui  al  comma  1-bis e'
valutata ai fini della verifica del corretto andamento dell'attivita'
svolta  da  parte  delle  agenzie per il lavoro ai sensi dell'art. 4,
comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.".
  8.  I  lavoratori di cui al comma 1 che sono transitati ad un altro
rapporto  di lavoro, comunque definito, hanno diritto a rientrare nel
Programma  di  sostegno al reddito ((di cui al medesimo comma 1)) nel
caso  in  cui questo rapporto di lavoro sia venuto meno per cause non
imputabili alla volonta' del lavoratore.
  9.  I  lavoratori  di  cui  al  comma  1 possono prestare attivita'
lavorativa  temporanea  ed  occasionale  cumulando  il trattamento di
sostegno  al reddito con la retribuzione o il compenso spettante, nel
limite  massimo complessivo dell'ultima retribuzione aggiornata sulla
base  dell'indice  dei  prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati  calcolato  dall'ISTAT.  Gli importi percepiti superiori al
limite  complessivo  di  cui  al  comma  1  riducono  l'ammontare del
trattamento  di sostegno al reddito. In capo al datore di lavoro o al
lavoratore  in  caso  di lavoro autonomo permane l'onere contributivo
per  l'ammontare  percepito  dal lavoratore con contestuale riduzione
percentuale dell'accantonamento da parte dell'I.N.P.S. dei contributi
figurativi.
  10. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 9, pari a
((1.300.000  euro))  per l'anno 2006, a ((2.600.000 euro)) per l'anno
2007  e  a  ((15,6))  milioni  di euro a decorrere dall'anno 2008, si
provvede  a valere sulle risorse di cui all'art. 68, comma 4, lettera
a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, come modificato dall'art. 78,
comma  18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le predette risorse,
pari a ((1.300.000 euro)) per l'anno 2006, a ((2.600.000)) milioni di
euro  per  l'anno  2007  e  a  ((15,6  milioni  di euro)) a decorrere
dall'anno 2008, affluiscono al bilancio dell'Istituto nazionale della
previdenza  sociale  (INPS),  e  ad esse viene data apposita evidenza
contabile.  L'I.N.P.S.  provvede  al  monitoraggio  delle  domande di
accesso  al  sostegno al reddito di cui al comma 4. Le risultanze del
monitoraggio   sono  comunicate  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali  ed  al  Ministero  dell'economia e delle finanze,
anche  ai  fini  dell'adozione  dei  provvedimenti  correttivi di cui
all'art.  11-ter,  comma  7,  della  legge  5  agosto 1978, n. 468, e
successive  modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere
ai  sensi  dell'art.  11,  comma 3, lettera i-quater), della medesima
legge   n.  468  del  1978.  Limitatamente  al  periodo  strettamente
necessario  all'adozione  dei predetti provvedimenti correttivi, alle
eventuali  eccedenze  di  spesa  si  provvede mediante corrispondente
rideterminazione, da effettuare con decreto del Ministro del lavoro e
delle  politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  degli  interventi  posti  a  carico  del  Fondo  per
l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993,  n.  148,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236.
  11. ((All'art. 3, comma 136, primo periodo, della legge 24 dicembre
2003,  n.  350, e successive modificazioni,)) le parole: "31 dicembre
2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006". A tale fine
e'  autorizzata  per  l'anno  2006  la  spesa di 35 milioni di euro a
valere  sul  Fondo  per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ((come rifinanziato dalla tabella
D allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266.))
                               Art. 2.
  1.   Al  fine  di  assicurare  l'espletamento  degli  interventi  a
carattere   indifferibile,   anche  tenuto  conto  degli  adempimenti
connessi  all'attuazione  del  decreto-legge  29 marzo  2004,  n. 79,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 28 maggio 2004, n. 139,
volti  a far fronte alla condizione di rischio derivante dalle grandi
dighe  fuori  esercizio,  il Registro italiano dighe e' autorizzato a
derogare,  nel  limite  di  50  milioni  di euro ((per l'anno 2006,))
all'art.  1,  comma  57,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311. Alla
compensazione  degli  effetti finanziari che ne derivano sui saldi di
finanza  pubblica,  relativi all'indebitamento e al fabbisogno, si fa
fronte  mediante  corrispondente  riduzione  dell'importo complessivo
previsto dall'art. 1, comma 33, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
                               Art. 3.
  1.  All'art.  1, comma 32, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le
parole:  "1.700  milioni"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "1.913
milioni".
  2.  Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari  derivanti  dal
comma 1  sui saldi di finanza pubblica, relativi all'indebitamento ed
al  fabbisogno,  si fa fronte, quanto a 100 milioni di euro, mediante
riduzione  dell'importo  complessivo  di  cui al comma 33 dell'art. 1
della  legge  23 dicembre  2005,  n.  266, e, quanto a 113 milioni di
euro,  mediante  corrispondente  riduzione  dei  pagamenti  per spese
relative ad investimenti fissi lordi con conseguente rideterminazione
della  percentuale  stabilita  dal  comma 34 dell'art. 1 della citata
legge n. 266 del 2005.
                               Art. 4.
  1.  Una  quota  pari  a 170 milioni di euro delle disponibilita' in
conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1,
comma  4,  della  legge  18 giugno  1998, n. 194, ((come rifinanziata
dalla  tabella  D  allegata alla)) legge 30 dicembre 2004, n. 311, e'
versata  all'entrata  del  bilancio  dello Stato, nell'anno 2006, per
essere  destinata:  quanto  a  70  milioni  di  euro, ad integrazione
dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'art.  9-ter  della legge
5 agosto  1978,  n.  468, ((come determinata dalla tabella C allegata
alla  legge)) 23 dicembre 2005, n. 266; quanto a 100 milioni di euro,
all'assegnazione  allo stato di previsione del Ministero della difesa
sugli   specifici   fondi   relativi  ai  consumi  intermedi  e  agli
investimenti  fissi  lordi. ((Le risorse assegnate al Ministero della
difesa  sono  ripartite  sui  capitoli  interessati,  con decreto del
Ministro della difesa da comunicare, anche con evidenze informatiche,
al   Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  tramite  l'Ufficio
centrale   di   bilancio,   nonche'   alle  Commissioni  parlamentari
competenti  e  alla  Corte dei conti. In sede di riparto, il Ministro
della  difesa attribuisce carattere prioritario alla prosecuzione dei
servizi  relativi  alle  prestazioni  di  manutenzione,  manovalanza,
pulizia  e  mensa  e dei relativi livelli occupazionali, nonche' alle
spese per l'attivita' addestrativa.))
  2.   Una   quota   pari   a   10   milioni   di   euro,   a  valere
sull'autorizzazione  di spesa per l'anno 2005 di cui all'art. 32-bis,
comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' conservata in
bilancio  e  versata  in  entrata  nel  2006, per essere destinata al
finanziamento  della prosecuzione dei lavori per la realizzazione del
"Centro   per   la   documentazione   e   valorizzazione  delle  arti
contemporanee".
                               Art. 5.
  1.  In  ragione  delle  nuove  competenze  attribuite all'Autorita'
garante  della  concorrenza  e  del mercato in materia di concorrenza
bancaria  dalla  legge  28 dicembre  2005,  n.  262,  il  numero  dei
contratti  a  tempo  determinato,  di cui all'art. 11, comma 4, della
legge 10 ottobre 1990, n. 287, e' incrementato di quattro unita'. Per
le  medesime  finalita'  e' autorizzata l'assunzione straordinaria di
otto  dipendenti a tempo indeterminato mediante procedura concorsuale
pubblica ed e' consentito l'istituto del comando per professionalita'
non rinvenibili in numero sufficiente presso l'Autorita' ((nel limite
massimo  di  sei  unita'.))  La presente disposizione non comporta un
aumento del numero dei posti nella pianta organica dell'Autorita'.
  2. Le assunzioni di cui al comma 1 possono essere effettuate previo
accertamento  della  sussistenza  delle occorrenti risorse ((ai sensi
dell'art.  10,  comma  7-bis,  della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e
successive modificazioni.))
                               Art. 6.
  1.  L'art.  59,  comma  2,  della  legge 17 maggio 1999, n. 144, e'
sostituito dal seguente:
    "2.  Ai  complessivi oneri derivanti dall'attuazione del presente
art., valutati in lire tre miliardi annui dall'anno 1999 al 2005 ((ed
in  tre  milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno 2006,)) si
provvede    mediante   corrispondente   riduzione   del   Fondo   per
l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993,  n.  148,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236".
                               Art. 7.
  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.


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