GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 69 DEL 24/3/2003
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 febbraio 2003
Definizione, per l'anno 2003, del programma di verifiche volte ad
accertare la consistenza e le modalita' della prestazione del
servizio da parte degli obiettori di coscienza ed il rispetto dei
progetti di impiego e delle convenzioni con le Amministrazioni dello
Stato, gli enti e le organizzazioni che impiegano gli obiettori
medesimi, emanato ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera d), della
legge 8 luglio 1998, n. 230.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante "Nuove norme in
materia di obiezione di coscienza";
Visto in particolare l'art. 8, comma 2, lettera d), della citata
legge che demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri la
definizione di un programma annuale per lo svolgimento dell'attivita'
di verifica sulla consistenza e le modalita' della prestazione del
servizio civile da parte degli obiettori di coscienza, nonche' sul
rispetto dei progetti d'impiego e delle convenzioni stipulate con le
Amministrazioni dello Stato, gli enti e le organizzazioni di cui alle
lettere a) e b) del medesimo comma 2 dell'art. 8;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante "Istituzione del
servizio civile nazionale";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n.
352, recante "Norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento
dell'Ufficio nazionale per il servizio civile", ed in particolare gli
articoli 2, comma 1 e 8, comma 1, lettera c);
Visto l'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 3 febbraio 2000, recante la struttura ordinativa, le
competenze e la dotazione organica dell'Ufficio nazionale per il
servizio civile e delle strutture periferiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio in data 9 agosto 2001
con il quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento, on. Carlo
Giovanardi, e' stato delegato ad esercitare i poteri attribuiti al
Presidente del Consiglio dei Ministri dalle leggi 8 luglio 1998, n.
230, e 6 marzo 2001, n. 64;
Decreta:
Art. 1.
Finalita'
1. L'attivita' di verifica, effettuata sia sul territorio nazionale
sia all'estero nei confronti di tutti gli enti convenzionati per
l'impiego di giovani che svolgono il servizio civile, e' finalizzata
ad accertare il rispetto delle disposizioni normative in materia di
servizio civile, delle convenzioni e dei progetti d'impiego; la
consistenza e le modalita' della prestazione del servizio da parte
dei soggetti impiegati nonche' la correttezza della gestione
amministrativo-contabile da parte degli enti convenzionati.
2. Per l'anno 2003, il programma di verifiche fissa i criteri per
l'effettuazione della attivita' ispettiva, periodica e a campione, da
svolgersi presso gli enti convenzionati e presso le sedi all'estero
dove sono impiegati i giovani che svolgono il servizio civile.
Art. 2.
Ispezioni a campione
1. Le ispezioni a campione possono essere effettuate nei confronti
di tutti gli enti convenzionati, ivi inclusi quelli interessati al
programma di ispezioni periodiche, ogniqualvolta l'Ufficio ravvisi un
interesse all'espletamento dell'attivita' ispettiva ovvero venga a
conoscenza di fatti o situazioni che denuncino una non conformita'
nel comportamento di enti e dei soggetti impiegati a quanto stabilito
dalla legge n. 230/1998, dalla normativa secondaria o dalle
convenzioni in vigore.
2. Fermo restando il principio stabilito al primo comma, l'Ufficio
procede nell'attivita' ispettiva "a campione" sulla base dei seguenti
criteri da considerare, di norma, in ordine di priorita' decrescente.
La sussistenza di due o piu' dei criteri sotto indicati, costituisce
motivo per procedere in deroga all'ordine delineato:
a) equa ripartizione dell'attivita' ispettiva tra pubbliche
amministrazioni, enti pubblici, enti locali ed enti di natura
giuridica privata;
b) numero di posti previsti in convenzione, con particolare
riferimento agli enti con piu' di cinquanta o con meno di dieci
obiettori;
c) articolazione territoriale dell'ente convenzionato con
riferimento al numero, alla dislocazione e all'ubicazione delle sedi
di assegnazione;
d) decorrenza del rapporto convenzionale (risalente o recente);
e) tipologia di attivita' istituzionalmente svolta dall'ente;
f) rilevanza, particolarita', innovativita' e carattere
sperimentale dei progetti d'impiego realizzati.
Art. 3.
Ispezioni periodiche
1. Gli enti con capacita' superiore alle cento unita' sono
sottoposti a ispezioni annuali secondo l'ordine di priorita' di
seguito riportato:
a) pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti locali ed enti
di natura giuridica privata con articolazione periferizzata sul
territorio e capacita' superiore alle mille unita';
b) pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti locali ed enti
di natura giuridica privata con articolazione periferizzata sul
territorio e capacita' superiore alle duecento unita';
c) pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti locali ed enti
di natura giuridica privata e capacita' tra le cento e le duecento
unita'.
2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1 dell'art. 2,
costituiscono ulteriori criteri di individuazione degli enti da
sottoporre ad attivita' ispettiva periodica quelli fissati al comma 2
del medesimo art. 2.
Art. 4.
Calendario delle verifiche e modalita'
procedurali dell'attivita' ispettiva
1. Il direttore generale dell'Ufficio nazionale per il servizio
civile predispone il calendario delle verifiche, sia a campione che
periodiche, sulla base dei criteri indicati agli articoli 2 e 3 e con
apposita circolare stabilisce le modalita' procedurali dell'attivita'
ispettiva concernente il servizio civile svolto sia nel territorio
nazionale che all'estero.
Art. 5.
Svolgimento dell'attivita' ispettiva
1. Le ispezioni sono effettuate direttamente dal personale del
servizio ispettivo dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, o
da personale delle sedi regionali dell'Ufficio medesimo nonche', a
seguito della stipula dei protocolli d'intesa previsti dall'art. 8,
comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28
luglio 1999, n. 352, tramite le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano con le forme e le condizioni ivi stabilite, senza
oneri per IUfficio nazionale, ovvero, in via eccezionale, tramite le
prefetture, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera d), della legge n.
230 del 1998.
2. L'Ufficio nazionale per il servizio civile puo' avvalersi, nello
svolgimento delle verifiche ispettive sul territorio nazionale, della
attivita' dei servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato, secondo le modalita' previste
con apposito protocollo d'intesa.
Roma, 7 febbraio 2003
p. Il Presidente: Giovanardi