GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 65 DEL 19/3/2003
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 21 febbraio 2003
Approvazione di n. 9 studi di settore relativi ad attivita'
economiche nel settore dei servizi.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, recante l'approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi;
Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427,
che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del
Ministero delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore
in relazione ai vari settori economici;
Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del
1993 che prevede che gli studi di settore sono approvati con decreto
del Ministro delle finanze;
Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che individua le
modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di
accertamento nonche' le cause di esclusione degli stessi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di
applicazione degli studi di settore;
Considerato che a seguito delle analisi e delle valutazioni
effettuate, allo stato, sulla base dei dati in possesso
dell'Amministrazione finanziaria sono emerse cause di non
applicabilita' degli studi di settore;
Visto il proprio decreto 10 novembre 1998, che ha istituito la
commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n.
146 del 1998, integrata e modificata dal decreto ministeriale 24
ottobre 2000;
Visti i decreti del direttore generale del Dipartimento delle entrate
23 ottobre 2000 e 13 dicembre 2000, concernenti l'approvazione di
questionari per gli studi di settore relativi ad attivita'
imprenditoriali nel settore delle manifatture, dei servizi, del
commercio e ad attivita' professionali;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha trasferito le funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e
della programmazione economica e delle finanze al Ministero
dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999 che
ha istituito le Agenzie fiscali;
Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle
entrate 24 dicembre 1999, concernente le modalita' di annotazione
separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli
studi di settore;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo
2002, concernente i criteri per l'applicazione degli studi di settore
ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero
una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita;
Acquisito il parere della predetta commissione di esperti in data 6
novembre 2002;
Decreta:
Art. 1.
Approvazione degli studi di settore
1. Sono approvati, in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29
ottobre 1993, n. 427, gli studi di settore relativi alle seguenti
attivita' economiche nel settore dei servizi:
a) Studio di settore SG 38 U - Riparazione di calzature e di altri
articoli in cuoio, codice di attivita' 52.71.0;
b) Studio di settore SG 42 U - Agenzie di concessione di spazi
pubblicitari, codice di attivita' 74.40.2;
c) Studio di settore SG 76 U - Servizi di ristorazione in
self-service, codice di attivita' 55.30.4; Mense, codice di attivita'
55.51.0; Fornitura di pasti preparati, codice attivita' 55.52.0;
d) Studio di settore SG 77 U - Trasporti marittimi, codice di
attivita' 61.11.0; Trasporti costieri, codice di attivita' 61.12.0;
Trasporti per vie d'acqua interne (compresi i trasporti lagunari),
codice di attivita' 61.20.0; Altre attivita' connesse ai trasporti
per via d'acqua, codice di attivita' 63.22.0;
e) Studio di settore SG 79 U - Noleggio di autovetture, codice di
attivita' 71.10.0; Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri,
codice di attivita' 71.21.0; Noleggio di mezzi di trasporto marittimi
e fluviali, codice di attivita' 71.22.0;
f) Studio di settore SG 81 U - Noleggio di macchine e attrezzature
per la costruzione o la demolizione, con manovratore, codice di
attivita' 45.50.0; Noleggio di macchinari e di attrezzature per
lavori edili e di genio civile, codice di attivita' 71.32.0;
g) Studio di settore SG 82 U - Studi di promozione pubblicitaria,
codice di attivita' 74.40.1; Pubbliche relazioni, codice di attivita'
74.14.5;
h) Studio di settore SG 83 U - Gestione di piscine, codice di
attivita' 92.61.2; Gestione di campi da tennis, codice di attivita'
92.61.3; Gestione di impianti polivalenti, codice di attivita'
92.61.4; Gestione di altri impianti sportivi, codice di attivita'
92.61.5; Gestione di palestre, codice di attivita' 92.61.6;
i) Studio di settore SG 85 U - Discoteche, sale da ballo, night clubs
e simili, codice di attivita' 92.34.1;
2. In via sperimentale, i ricavi nonche' gli indici di coerenza
economica, risultanti dall'applicazione dello studio di settore
SG77U, approvato con il presente decreto, per le attivita' dei
gondolieri e dei piloti di porto rientranti nei codici attivita'
oggetto dello studio, sono utilizzati come criteri selettivi per la
scelta delle posizioni da sottoporre a controllo con le ordinarie
metodologie. I contribuenti che svolgono le predette attivita' e
dichiarano ricavi di ammontare non inferiore a quello risultante dal
predetto studio di settore non sono assoggettabili ad accertamento in
base all'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sulla base dei
maggiori ricavi determinati a seguito della revisione dello studio
stesso.
3. Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi o
dei compensi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono
determinati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle
tabelle dei coefficienti nonche' della lista delle variabili per
l'applicazione dello studio, di cui agli allegati:
- 1, per lo studio di settore SG 38 U;
- 2, per lo studio di settore SG 42 U;
- 3, per lo studio di settore SG 76 U;
- 4, per lo studio di settore SG 77 U;
- 5, per lo studio di settore SG 79 U;
- 6, per lo studio di settore SG 81 U;
- 7, per lo studio di settore SG 82 U;
- 8, per lo studio di settore SG 83 U;
- 9, per lo studio di settore SG 85 U.
4. Il programma per l'applicazione dello studio di settore segnala
anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica
rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a
comportamenti normali degli operatori del settore.
5. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono in
maniera prevalente le attivita' indicate nel comma 1, nonche' ai
contribuenti che svolgono le predette attivita' in maniera secondaria
per le quali abbiano tenuto annotazione separata, fermo restando il
disposto dell'art. 2. In caso di esercizio di piu' attivita'
d'impresa, per le quali non e' stata tenuta la annotazione separata,
per attivita' prevalente si intende quella da cui deriva nel periodo
d'imposta la maggiore entita' dei ricavi.
6. Gli studi di settore approvati con il presente decreto sono
utilizzabili a partire dagli accertamenti relativi al periodo di
imposta 2002.
Art. 2.
Categorie di contribuenti alle quali
non si applicano gli studi di settore
1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si
applicano:
a) in caso di esercizio di due o piu' attivita' di impresa, non
rientranti nel medesimo studio di settore, per le quali non e' stata
tenuta la annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi
dichiarati relativi alle attivita' non rientranti tra quelle prese in
considerazione dallo studio di settore supera il 20% dell'ammontare
totale dei ricavi dichiarati;
b) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui
all'art. 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), ovvero
compensi di cui all'art. 50, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, di ammontare superiore a euro 5.164.569;
c) nei confronti delle societa' cooperative, societa' consortili e
consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o
associate;
d) nei confronti delle societa' cooperative costituite da utenti non
imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
Art. 3.
Variabili delle imprese o delle attivita' professionali
1. La determinazione dei valori da attribuire alle variabili da
utilizzare per l'applicazione degli studi di settore, approvati con
il presente decreto, e' effettuata sulla base delle istruzioni per la
compilazione dei relativi questionari approvati con i decreti del
direttore generale del Dipartimento delle entrate 23 ottobre 2000 e
13 dicembre 2000, tenuto conto di quanto precisato nelle istruzioni
per la compilazione delle dichiarazioni di cui all'art. 5, comma 1,
del presente decreto.
Art. 4.
Determinazione del reddito imponibile
1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente
i ricavi di cui all'art. 53, ovvero i compensi di cui all'art. 50,
comma 1, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c) e d) del
comma 1 dello stesso articolo del testo unico delle imposte sui
redditi.
2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei
ricavi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri componenti
positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettere c) e
d), del menzionato testo unico, ed e' ridotto dei componenti negativi
deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle
voci e alle variabili di cui all'art. 3 devono essere considerati i
componenti negativi inerenti all'esercizio dell'attivita' anche se
non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.
3. Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo
l'ammontare dei compensi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri
componenti positivi, compresi i proventi e gli interessi moratori e
dilatori di cui all'art. 6, comma 2, del menzionato testo unico, ed
e' ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della
determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili di
cui all'art. 3 del presente decreto devono essere considerate le
spese sostenute nell'esercizio dell'attivita' anche se non dedotte in
sede di dichiarazione dei redditi.
4. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti
come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi
dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base agli studi di
settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle
esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 60, commi da 1 a 4,
del testo unico delle imposte sui redditi.
Art. 5.
Comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore
1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore
comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai
fini dell'applicazione degli studi stessi.
Art. 6.
Annotazione separata
1. Nei confronti dei contribuenti che esercitano una delle attivita'
per le quali lo studio di settore e' approvato con il presente
decreto, le disposizioni contenute nel decreto direttoriale 24
dicembre 1999, concernenti l'annotazione separata dei componenti
rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, si
applicano a decorrere dal 1 maggio 2003. E' facolta' del contribuente
indicare a quale attivita' esercitata debbano essere imputati i
ricavi o compensi conseguiti nei mesi precedenti nonche' gli altri
componenti rilevanti ai fini dell'applicazione del relativo studio di
settore. Qualora tale facolta' non venga esercitata, in sede di
dichiarazione dei redditi, i ricavi relativi all'intero periodo
d'imposta vanno ripartiti applicando ai ricavi o compensi conseguiti
fino al 30 aprile 2003 la percentuale di ripartizione determinata con
riferimento ai ricavi o compensi conseguiti a partire dal 1 maggio
2003.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 febbraio 2003
Il Ministro: Tremonti
ALLEGATO
PROVVEDIMENTO IN CORSO DI CARICAMENTO