GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 117 DEL 22/5/2003
DECRETO-LEGGE 21 maggio 2003, n. 112
Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla
professione forense.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di modificare le
disposizioni concernenti l'effettuazione della pratica forense e
dell'esame di abilitazione alla professione legale, al fine di
razionalizzare lo svolgimento ed i contenuti della prova d'esame ed
evitare, altresi', fin dalla prossima sessione, il persistere della
costante e significativa disomogeneita' tra le percentuali di
promossi nelle diverse sedi d'esame;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 maggio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto--legge:
Art. 1.
Istituzione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 aprile 1990, n. 101
1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10
aprile 1990, n. 101, e' sostituito dal seguente:
"Art. 9 (Certificato di compimento della pratica). - 1. Il
certificato di compiuta pratica di cui all'articolo 10 del regio
decreto 22 gennaio 1934, n. 37, viene rilasciato dal consiglio
dell'ordine del luogo ove il praticante ha svolto la maggior parte
della pratica ovvero, in caso di parita', del luogo in cui la pratica
e' stata iniziata. Il certificato di compiuta pratica non puo' essere
rilasciato piu' di una volta.
2. In caso di trasferimento del praticante, il consiglio
dell'ordine di provenienza certifica l'avvenuto accertamento sui
precedenti periodi.
3. Il certificato di compiuta pratica individua la Corte d'appello
di appartenenza di ciascun candidato ai fini del sorteggio della sede
d'esame, secondo quanto previsto dall'articolo 15, commi sesto e
settimo, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37."".
Art. 2.
Modifiche all'articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37
1. All'articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dopo
il quinto comma sono aggiunti i seguenti:
"Con successivo decreto, il Ministro della giustizia determina,
mediante sorteggio, gli abbinamenti tra le commissioni esaminatrici
istituite presso ciascuna Corte d'appello e i candidati, individuati
ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 aprile 1990, n. 101. Le prove scritte si svolgono
presso la Corte d'appello di appartenenza dei candidati; la prova
orale ha luogo presso la sede d'istituzione della commissione
esaminatrice.
Il sorteggio di cui al comma precedente e' effettuato previo
raggruppamento delle sedi di Corte d'appello che presentino un numero
di domande di ammissione sufficientemente omogeneo, al fine di
garantire l'adeguatezza tra la composizione delle commissioni d'esame
e il numero dei candidati di ciascuna sede.".
Art. 3.
Modifiche all'articolo 23 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37
1. All'articolo 23 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, sono
anteposti i seguenti commi:
"Esaurite le operazioni di cui all'articolo 22, il presidente della
commissione ne da' comunicazione al Presidente della Corte d'appello
il quale, anche per il tramite di persona incaricata, dispone il
trasferimento delle buste contenenti gli elaborati redatti dai
candidati alla Corte d'appello presso la quale e' istituita la
commissione esaminatrice, individuata ai sensi dell'articolo 15,
commi sesto e settimo del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, a
mezzo di consegna all'ispettore della polizia penitenziaria
appositamente delegato dal Capo del dipartimento.
Il Presidente della Corte d'appello presso la quale e' istituita la
commissione esaminatrice di cui al primo comma, riceve, anche per il
tramite di persona incari-cata, le buste contenenti gli elaborati e
ne ordina la consegna al presidente della commissione esaminatrice il
quale, attestato il corretto ricevimento delle buste, dispone
l'inizio delle operazioni di revisione degli elaborati ivi
contenuti."".
Art. 4.
Modifiche all'articolo 21 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37
1. All'articolo 21 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma sono soppresse le parole: "anche commentati
esclusivamente con la giurisprudenza,";
b) al secondo comma, dopo la parola: "scritti," sono inserite le
seguenti: " codici commentati,".
Art. 5.
Modifiche all'articolo 17-bis del regio decreto 22 gennaio 1934, n.
37
1. All'articolo 17-bis, comma 3, lettera a), del regio decreto 22
gennaio 1934, n. 37, la parola: "ecclesiastico"" e' sostituita dalla
seguente: "comunitario".
Art. 6.
Modifiche all'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933,
n. 1578
1. All'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.
1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.
36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "
Non possono essere designati avvocati che siano membri dei consigli
dell'Ordine.";
b) al comma 6, nel primo e nel secondo periodo la parola: "
duecentocinquanta"" e' sostituita dalla seguente: " trecento"".
Art. 7.
Norma di copertura
1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto
e' autorizzata, a decorrere dall'anno 2003, la spesa di
euro 17.072,00; al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 21 maggio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli