GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 110 DEL 14/5/2003
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 18 aprile 2003
Annullamento dell'obbligo di riduzione dei costi della produzione che
il decreto 29 novembre 2002 ha posto a carico delle aziende
sanitarie, delle aziende ospedaliere e degli istituti di ricerca e
cura a carattere scientifico.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, concernente
"Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento
della spesa pubblica";
Visto il proprio decreto del 29 novembre 2002, registrato alla
Corte dei conti il 6 dicembre 2002, registro n. 6, foglio n. 367,
emanato in applicazione del citato decreto-legge, il quale prevede,
tra l'altro, nell'art. 2, comma 3, la riduzione dei costi della
produzione, individuati in apposito prospetto allegato, delle aziende
sanitarie, delle aziende ospedaliere e degli istituti di ricerca e
cura a carattere scientifico che adottano la contabilita'
economico-patrimoniale improntata ai principi del codice civile,
nonche' l'evidenziazione dei conseguenti avanzi in apposito fondo di
accantonamento da iscrivere nel passivo della situazione
patrimoniale;
Visto il proprio decreto 20 febbraio 2003, registrato alla Corte
dei conti il 5 marzo 2003, registro n. 2, foglio n. 77, con il quale
-- considerato che il decreto emanato il 29 novembre 2002 aveva
operato in modo asimmetrico nei confronti delle aziende sanitarie
ospedaliere e degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico delle varie regioni e nell'ambito di ogni stessa Regione
-- sono stati resi disponibili, in via perequativa, per le aziende ed
enti anzidetti, i fondi di accantonamento nei quali dovevano
evidenziarsi le economie derivanti dalle disposte riduzioni;
Considerato che, nel rendere parere favorevole sullo schema
dell'atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei Ministri di
cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194,
relativo all'anno 2003, le competenti commissioni parlamentari hanno
indicato la condizione di prevedere che per le limitazioni
riguardanti spese che incidono sulle attivita' di competenza delle
aziende sanitarie ed ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico debba essere acquisito il preventivo parere
della Conferenza permanente Stato-regioni ed autonomie locali, da
trasmettere alle Camere unitamente alla relazione del Ministro
dell'economia e delle finanze, ugualmente richiesta in via
preventiva, sull'entita' dello scostamento rilevato dagli obiettivi
di finanza pubblica e sugli elementi di criticita' ai quali lo stesso
scostamento puo' ricondursi;
Visto l'atto di indirizzo adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 3,
del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003, il quale,
in conformita' del parere reso dalle competenti commissioni
parlamentari sul relativo schema, prevede che ove il Ministro
dell'economia e delle finanze nell'esercizio della sua competenza
intenda disporre limitazioni che incidano sulle attivita' di
competenza delle aziende sanitarie ed ospedaliere e degli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico debba essere acquisito il
preventivo parere della Conferenza permanente Stato-regioni ed
autonomie locali, da trasmettere alle Camere unitamente alla
relazione sull'entita' dello scostamento dagli obiettivi di finanza
pubblica e sugli elementi di criticita' ai quali questo puo'
ricondursi;
Considerato che tale procedura non e' stata seguita in occasione
del decreto ministeriale 29 novembre 2002, relativo all'anno 2002,
ne', ai fini dell'emanazione dello stesso decreto, sono state
previamente sentite in alcuna forma le regioni;
Visti i ricorsi proposti davanti al T.A.R. Lazio da varie regioni
avverso il ripetuto decreto ministeriale 29 novembre 2002;
Decreta:
Le disposizioni dell'art. 2, comma 3, e richiamato prospetto
allegato (allegato 3), del proprio decreto 29 novembre 2002 sono
annullate; e' di conseguenza annullato anche il riferimento al
comma 3 contenuto nell'art. 2, comma 4, dello stesso decreto.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 18 aprile 2003
Il Ministro: Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n.
2, Economia e finanze, foglio n. 341