GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 114 DEL 19/5/2003
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
ACCORDO 27 marzo 2003
Accordo tra il Ministro per i beni e le attivita' culturali, le
regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i
comuni e le comunita' montane per il censimento e l'inventariazione
del patrimonio archivistico.
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Visto l'art. 149, comma 4, lettera e) del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112 che stabilisce che tra le funzioni riservate
allo Stato spetti la definizione, anche con la cooperazione delle
regioni, delle metodologie comuni da seguire nelle attivita' di
catalogazione, anche al fine di garantire l'integrazione in rete
delle banche dati regionali e la raccolta ed elaborazione dei dati a
livello nazionale;
Visto l'art. 9, comma 2, lettera e), che prevede tra i compiti
attribuiti a questa Conferenza, anche quello di promuovere e sancire
accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane
nonche' di svolgere, in collaborazione, attivita' di interesse
comune;
Vista la nota del 27 dicembre 2002 con la quale il Ministero per i
beni e le attivita' culturali ha trasmesso una proposta accordo per
il censimento e l'inventariazione del patrimonio archivistico;
Considerato che in sede tecnica il 20 febbraio 2003, i
rappresentanti dell'ANCI hanno chiesto ulteriori approfondimenti
tecnici e pertanto si e' convenuto di indire una nuova riunione
tecnica tenutasi il 19 marzo u.s., nel corso della quale sono state
concordate, tra i rappresentanti delle regioni, dell'ANCI e dell'UPI
alcune modifiche alla proposta di accordo, sulle quali i
rappresentanti del Ministero per i beni e le attivita' culturali e
del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie hanno convenuto;
Considerato altresi', che nella medesima riunione tecnica il
rappresentante del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie,
nell'esprimere il proprio l'assenso sulla citata proposta di accordo
in esame, integrata dagli emendamenti presentati dall'ANCI e dall'UPI
ha avanzato la richiesta di attivare un tavolo tecnico congiunto,
presso la Conferenza unificata, composto da rappresentanti del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, del Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie, delle regioni e delle autonomie locali
sulla quale si e' convenuto;
Vista la nota del 20 marzo u.s., con la quale e' stato trasmesso il
testo della proposta di accordo, riformulato con le proposte
emendative concordate nella riunione tecnica del 19 marzo u.s., al
Ministero per i beni e le attivita' culturali, al Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie, alle regioni e alle autonomie locali;
Considerato che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, il
presidente di questa Conferenza ha confermato la richiesta del
Ministro per l'innovazione e le tecnologie di attivare un tavolo
tecnico congiunto, presso la Conferenza unificata, composto da
rappresentanti del Ministero per i beni e le attivita' culturali, del
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, delle regioni e delle
autonomie locali per l'individuazione e la sperimentazione di regole,
metodologie e standard per la conservazione dei documenti elettronici
destinati alla conservazione permanente e per la definizione di
eventuali modifiche ed integrazioni normative e che i rappresentanti
del Ministero per i beni e le attivita' culturali, delle regioni e
delle autonomie locali hanno dichiarato di condividere;
Rilevato che, nell'odierna seduta di questa Conferenza e' stato
acquisito l'assenso del Governo, delle regioni e delle province
autonome di Trento e Bolzano, delle province, dei comuni e delle
comunita' montane;
Sancisce
il seguente accordo, tra il Ministro per i beni e le attivita'
culturali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le
province, i comuni e le comunita' montane, nei termini sottoindicati:
Visti gli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione della
Repubblica italiana;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge n.
59 del 15 marzo 1997;
Visto in particolare, l'art. 149, comma 4, lettera e) del citato
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che attribuisce allo Stato
la funzione di definire, anche con la cooperazione delle regioni, le
metodologie comuni da seguire nell'attivita' di catalogazione, anche
al fine di garantire l'integrazione in rete delle banche dati
regionali e la raccolta ed elaborazione dei dati a livello nazionale;
Visto altresi', l'art. 152, comma 1, del citato decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, che stabilisce che lo Stato, le regioni e gli
enti locali curano, ciascuno nel proprio ambito, la valorizzazione
dei beni culturali;
Visto l'art. 16, comma 3 del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, a norma del quale la catalogazione dei beni culturali e'
effettuata secondo le procedure e con le modalita' stabilite dal
regolamento, previa definizione, con la cooperazione delle regioni,
di metodologie comuni per la raccolta e l'elaborazione dei dati a
livello nazionale e la integrazione in rete delle banche dati
regionali o locali;
Visti gli articoli 68 e 69 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenenti disposizioni per la
conservazione degli archivi e per gli archivi storici degli enti
pubblici;
Visto l'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, che prevede che in sede di Conferenza
unificata, in attuazione del principio di leale collaborazione, si
possano concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle
rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune;
Ritenuto che il censimento e l'inventariazione del patrimonio
archivistico costituiscono un'esigenza prioritaria cui occorre
provvedere per l'intero territorio nazionale con criteri metodologici
unitari e attraverso programmi coordinati, riferiti sia alle
attivita' da svolgere che alle risorse necessarie, e che a tal fine
il Ministero per i beni e le attivita' culturali nelle sue
articolazioni centrali e periferiche, le regioni, le autonomie locali
attuano forme permanenti di cooperazione;
Tenuto conto che, a norma dell'art. 149, comma 4, lettera e), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' in atto una
cooperazione tra la Direzione generale per gli archivi e le regioni e
province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione di standard
di descrizione archivistica e per la realizzazione del sistema
informativo unificato delle soprintendenze archivistiche (SIUSA);
Tenuto conto dell'art. 16, commi 1 e 2 del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490, in virtu' del quale il Ministero per i beni
e le attivita' culturali assicura la catalogazione dei beni culturali
per il censimento del patrimonio documentale nazionale, e quindi il
censimento e l'inventariazione dei beni archivistici, cosi' definiti
dall'art. 2, comma 4 del citato decreto legislativo e che le regioni,
le province e i comuni curano la catalogazione dei beni culturali
loro appartenenti e, data notizia al Ministero, degli altri beni
culturali presenti sul proprio territorio;
Tenuto conto che le regioni e gli enti locali concorrono
attivamente, ciascuna per la parte propria e in reciproca
collaborazione, alla costituzione dei sistemi di descrizione e
gestione degli archivi storici, nazionale e locali, con i quali si
intende assicurare al Paese un esauriente patrimonio di conoscenze,
accessibile a diversi livelli, in ordine ai beni archivistici e che a
tal fine le regioni costituiscono sistemi informativi regionali che
sono in comunicazione con il sistema informativo nazionale;
Ritenuto che i sistemi informativi regionali sono costituti in modo
da assicurare la piena realizzazione e il funzionamento del sistema
informativo nazionale e per incrementare ed integrare i sistemi
informativi in ambito locale, in armonia con la disciplina dettata
dalla vigente normativa e in ossequio ai principi della disciplina
archivistica elaborati e riconosciuti a livello nazionale ed
internazionale, al fine di corrispondere alle specifiche esigenze del
Ministero, della regione e di ogni altro soggetto che concorra alla
loro costituzione;
Considerato altresi' che ciascuna regione individua le convenienti
forme di organizzazione e di articolazione territoriale del sistema
informativo regionale di propria competenza e che le regioni
garantiscono l'integrazione delle conoscenze, il collegamento e
l'allineamento delle diverse basi di dati presenti in ambito
regionale che devono essere costantemente aggiornate a cura dei
soggetti competenti;
Considerato altresi' che il Ministero e le regioni sottolineano
l'importanza del concorso anche delle Universita' e degli Istituti di
ricerca nella realizzazione del Sistema informativo nazionale e dei
sistemi informativi regionali;
Tutto cio' premesso che forma parte integrante del presente
accordo;
Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le
comunita' montane convengono quanto segue:
Art. 1.
1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, per il tramite
della Direzione generale per gli archivi, provvede alla unificazione
ed emanazione degli standard e metodologie da seguire nelle attivita'
di censimento, e inventariazione degli archivi storici, ai fini della
loro validita' sull'intero territorio nazionale.
2. Il Ministero e le regioni cooperano per la definizione di tali
standard e metodologie tenendo conto anche delle esperienze tecniche
e scientifiche maturate, anche presso gli enti locali.
Art. 2.
1. L'inventariazione costituisce lo strumento conoscitivo
irrinunciabile per il conseguimento di reali obiettivi di tutela ed
e' strumento essenziale di supporto per la gestione e la
valorizzazione del patrimonio, nonche' per la promozione e la
realizzazione delle attivita' di carattere didattico, divulgativo e
di ricerca.
2. Le parti convengono pertanto sulla necessita' di assicurare il
coordinamento metodologico delle attivita' di inventariazione e di
implementare la carta del rischio del patrimonio documentale.
Art. 3.
1. Presso ogni regione viene costituito, a partire dalle
realizzazioni esistenti, un sistema informativo degli archivi
storici, per le esigenze dei soggetti istituzionali che vi
concorrono. Il Sistema deve essere realizzato in modo da potersi
porre in comunicazione con il Sistema informativo nazionale.
2. Il sistema sara' accessibile all'utenza esterna, fatti salvi sia
gli aspetti di riservatezza e sicurezza che il rispetto dei diritti
d'autore. I dati raccolti secondo le metodologie definite ai sensi
del presente accordo possono essere organizzati, nell'ambito di
ciascun sistema regionale, in modo tale da corrispondere alle
esigenze di un'utenza differenziata.
3. I sistemi informativi regionali, in connessione con il Sistema
informativo nazionale, costituiscono punto di riferimento in ambito
regionale per le attivita' di inventariazione e di documentazione. A
tal fine le istituzioni che operano sul territorio regionale
concorrono alla costituzione del sistema informativo regionale, con
l'integrazione in rete delle proprie basi di dati inventariali.
Art. 4.
1. La Direzione generale per gli archivi, le regioni e gli enti
locali, mediante la commissione di cui al successivo art. 7,
definiscono le modalita' di gestione dei diritti sui dati condivisi
(banche dati comuni o con possibilita' di accesso reciproco).
In ogni caso si conviene sin d'ora che, nei reciproci rapporti, i
diritti debbano essere regolati come di seguito esposto:
a) Stato, regioni ed enti locali conservano ciascuno i propri
diritti per i materiali che sono stati e che saranno prodotti
distintamente da ciascuno di essi;
b) di tali materiali Stato, regioni ed enti locali concedono
l'utilizzazione a titolo gratuito limitatamente agli usi non
commerciali delle amministrazioni medesime;
c) uno specifico diritto a titolarita' comune tra Stato e singole
regioni e singoli enti locali sara' previsto per i materiali
acquisiti con investimenti o interventi comuni;
d) specifici accordi potranno regolamentare i casi non previsti
ai punti precedenti.
Art. 5.
1. Ciascun soggetto che concorre al Sistema informativo regionale
provvede ad effettuare le operazioni di raccolta e di implementazione
dati, nel rispetto delle metodologie e degli standard nazionali, e si
rende responsabile della loro validazione sulla base delle procedure
previste dal Sistema informativo regionale in conformita' a quelle
definite per il Sistema informativo nazionale. L'ingresso dei dati
nel Sistema informativo nazionale e' regolato da specifiche procedure
di validazione da parte della Direzione generale degli archivi.
Art. 6.
Il Ministero, alla luce del presente accordo, conviene che le
regioni possano concorrere alle attivita' d'inventariazione dei beni
ecclesiastici, secondo modalita' da concordare con la C.E.I., nel
rispetto delle seguenti esigenze:
a) reale rispondenza degli interventi di inventariazione agli
standard di cui all'art. 1;
b) integrabilita' dei prodotti realizzati con il Sistema
informativo nazionale e con i Sistemi regionali;
c) armonizzazione della programmazione degli interventi di
inventariazione con le priorita' definite nell'ambito della
Commissione prevista dall'art. 154 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112.
Art. 7.
1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente accordo
viene istituita una Commissione tecnica paritetica nazionale.
2. La Commissione e' composta da sei rappresentanti tecnici
designati dal direttore generale per gli archivi e da sei
rappresentanti tecnici designati come segue: tre dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni, due dall'ANCI in rappresentanza dei comuni
e uno dall'UPI in rappresentanza delle province.
3. La commissione e' convocata e presieduta da uno dei
rappresentanti della Direzione generale per gli archivi. Uno dei
rappresentanti delle regioni svolge le funzioni di vicepresidente. Si
riunisce non meno di due volte l'anno.
4. La commissione provvede a:
a) promuovere e verificare le comuni attivita' per la definizione
degli standard e delle metodologie di inventariazione degli archivi
storici;
b) definire le modalita' di gestione dei diritti di cui all'art.
4;
c) individuare strumenti di coordinamento per il monitoraggio a
livello nazionale e regionale delle attivita' di inventariazione
programmate o in corso;
d) studiare forme di integrazione tra il Sistema informativo
nazionale e i Sistemi regionali, con particolare riguardo allo
scambio su base digitale delle informazioni;
e) esaminare ogni altra tematica di carattere generale inerente
alla inventariazione al fine di formulare indirizzi, individuare
soluzioni e promuovere nuove forme di cooperazione e di
sperimentazione;
f) verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle
attivita' di cui ai punti precedenti.
La Commissione viene istituita con decreto del Ministro per i beni
e le attivita' culturali entro tre mesi dalla firma del presente
accordo.
Art. 8.
1. Per l'attuazione del presente accordo ciascuna regione nel
proprio ambito istituisce un coordinamento tecnico tra i soggetti che
concorrono alla realizzazione del Sistema informativo regionale allo
scopo di definire specifiche modalita' e per armonizzare gli
interventi di inventariazione. Dell'organo di coordinamento tecnico
fa parte il soprintendente archivistico.
Art. 9.
Sono ricondotti al presente accordo tutti i precedenti accordi
stipulati in materia tra le parti.
Roma, 27 marzo 2003
Il presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino