GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 127 DEL 4/6/2003
UNIVERSITA' DI FERRARA
DECRETO RETTORALE 13 maggio 2003
Modifiche allo statuto.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli
articoli 6 e 16, relativi agli statuti delle universita';
Visto il proprio decreto 4 marzo 1995, n. 553, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1995, con cui e' stato emanato
lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara;
Visti i propri decreti 4 ottobre 1996, n. 1265, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 298 del 20 dicembre 1996, 27 aprile 2000, n.
655, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2000,
19 agosto 2002, n. 1003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205
del 2 settembre 2002, con i quali e' stato modificato lo statuto
dell'Universita' degli studi di Ferrara;
Visto l'art. 60, quinto comma dello statuto, che prevede un
procedimento semplificato per le modifiche riguardanti l'adeguamento
a norme di legge;
Visto il parere favorevole del senato accademico nella seduta del
22 maggio 2002 sulle proposte di modifica dello statuto;
Visto il parere espresso dal MIUR con nota n. 2912 del 13 dicembre
2002;
Considerato pertanto che le modifiche approvate dal senato
accademico dell'Universita' degli studi di Ferrara debbano ritenersi
operative;
Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo
previsto per l'emanazione delle modifiche dello statuto dell'Ateneo;
Decreta:
Art. 1.
All'art. 4 dello statuto viene aggiunto un comma n. 5:
"5. Per il perseguimento delle sue finalita' l'Universita'
partecipa come ente fondatore a fondazioni che abbiano scopi coerenti
con i propri fini istituzionali".
La numerazione dei successivi commi slitta di una posizione.
Art. 2.
Il comma 2 dell'art. 6 viene cosi' modificato:
"2. L'Universita' svolge attivita' didattica per il conferimento
dei seguenti titoli:
a) laurea (L);
b) laurea specialistica (LS);
c) diploma di specializzazione (DS);
d) dottorato di ricerca (DR)".
Vengono inoltre aggiunti i commi 3 e 4:
"3. L'Universita' puo' attivare corsi di perfezionamento
scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi
al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla
conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo
e di secondo livello.
4. L'Universita' puo' altresi' attivare corsi di formazione e di
perfezionamento e rilasciare i relativi attestati.".
La numerazione dei successivi commi slitta di due posizioni.
Art. 3.
All'art. 7 viene aggiunto un comma 7:
"7. L'Universita' puo' attivare, anche in collaborazione con enti
pubblici e privati e sotto la sua responsabilita' scientifica e
didattica, corsi liberi con attribuzione di crediti ai frequentanti
che abbiano superato le corrispondenti prove finali. Tali crediti
sono riconosciuti ai fini del conseguimento dei titoli di studio
previsti all'art. 6, comma 2.".
Art. 4.
Al terzo comma dell'art. 10 viene modificata la dizione relativa al
Ministro che decreta la nomina del rettore.
Art. 5.
Al primo comma, lettera g), dell'art. 13 vengono soppresse le
parole "e fissa l'indennita' di funzione".
Art. 6.
Gli articoli da 20 e 23 vengono sostituiti dai seguenti:
"Art. 20 (Amministrazione centrale). - 1. L'Amministrazione
centrale e' ordinata alla realizzazione dei compiti dell'Universita'
nel suo complesso.
2. Il rettore e' il legale rappresentante dell'Universita' e
sovrintende alle attivita' dell'Amministrazione centrale.
Art. 21 (Direttore amministrativo). - 1. Il direttore
amministrativo attua l'indirizzo politico espresso dal rettore e
dagli organi accademici e adotta gli atti e i provvedimenti
amministrativi idonei allo scopo.
2. Il direttore amministrativo:
a) e' responsabile dei provvedimenti amministrativi, del
funzionamento e del coordinamento degli uffici e dei servizi;
b) dispone l'esecuzione delle deliberazioni degli organi di
governo centrali dell'Ateneo e delle strutture;
c) e' a capo degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo;
d) esplica una attivita' generale di indirizzo, direzione e
controllo nei confronti del personale tecnico-amministrativo, anche
in relazione agli esiti del controllo di gestione;
e) determina i criteri generali di organizzazione degli uffici;
f) emana gli atti di gestione del personale;
g) svolge ogni altra attribuzione assegnatagli dalla legge, dal
presente statuto e dai regolamenti dell'Universita'.
3. L'incarico di direttore amministrativo, di durata triennale
rinnovabile, e' attribuito dal consiglio di amministrazione, su
proposta del rettore, ad un dirigente di questa o altra sede
universitaria o di altro ente pubblico o privato.
4. Il direttore amministrativo sceglie il direttore amministrativo
vicario fra i dirigenti e i vice dirigenti dell'Universita'. Il
direttore amministrativo vicario e' nominato con decreto del rettore;
il suo incarico decade contemporaneamente alla scadenza dell'incarico
del direttore amministrativo.
Art. 22 (Amministrazione periferica). - 1. L'amministrazione
periferica e' costituita dai dipartimenti e dalle altre strutture
dotate di autonomia finanziaria.
Art. 23 (Personale). - 1. Il personale dirigente collabora con il
direttore amministrativo assicurando il funzionamento degli uffici e
dei servizi cui e' preposto, ed e' responsabile della relativa
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le decisioni
organizzative e di gestione del personale.
2. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene mediante concorso
per esami, nei limiti e secondo le prescrizioni di legge, indetto con
provvedimento del direttore amministrativo e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il bando indica il
termine di presentazione delle domande, il numero di posti e le
modalita' di partecipazione.
3. Il consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, puo'
attribuire temporaneamente incarichi di livello dirigenziale a
dipendenti non in possesso di qualifica dirigenziale.
4. Il personale tecnico-amministrativo svolge i compiti specifici
delle rispettive aree di inquadramento nell'ambito delle attivita'
cui e' destinato.".
Art. 7.
Il comma 1 dell'art. 24 e' sostituito dai seguenti:
"1. L'Universita' definisce la dotazione organica del personale
dirigente e tecnico-amministrativo necessario al perseguimento dei
propri fini istituzionali.
2. L'Universita', nei limiti consentiti dalla legge, puo'
utilizzare personale esterno mediante appositi contratti o
convenzioni.".
Il comma 2 diviene comma 3.
Art. 8.
Negli articoli 27, 28, 37, 62 e 72 la formulazione "corso di
laurea" o "corsi di laurea" e' sostituita da "corso di studio" o
"corsi di studio".
Art. 9.
Il terzo comma dell'art. 32 e' integrato come segue:
"Nel caso di indisponibilita' di professori di ruolo di prima
fascia, l'elettorato passivo e' esteso ai professori di seconda
fascia".
Art. 10.
L'art. 50 e' sostituito dal seguente:
Art. 50 (Strutture didattiche). - 1. L'Universita' e' articolata
nelle strutture didattiche indicate nel regolamento didattico di
Ateneo.".
Art. 11.
L'art. 79 e' sostituito dal seguente:
"Art. 79 (Misure per il personale delle strutture non
dipartimentalizzate). - 1. L'elettorato attivo per l'elezione del
rettore e' esteso a 5 rappresentanti del personale
tecnico-amministrativo che presta servizio presso le strutture non
dipartimentalizzate, eletti da tutto il personale
tecnico-amministrativo assegnato a dette strutture.".
Art. 12.
Gli articoli 36 e 74 e il terzo comma dell'art. 80 sono soppressi.
Art. 13.
In conseguenza di quanto sopra descritto gli articoli 4, 6, 10, 13,
20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 32, 37, 48, 50, 62, 72, 79 e 80 sono
modificati come segue:
Art. 4 (Modi di attuazione dei propri fini istituzionali). - 1. Per
realizzare i propri obiettivi, l'Universita' sviluppa la ricerca
scientifica e svolge attivita' didattiche, sperimentali e
assistenziali ad essa collegate, anche con la collaborazione ed il
supporto di soggetti sia pubblici che privati, italiani e stranieri.
2. L'Universita' si organizza in strutture di ricerca, didattiche,
assistenziali e di servizio.
3. Le attivita' e le funzioni di tali strutture e degli organi di
governo sono disciplinate dalle norme legislative relative alle
Universita', dal presente statuto e dai regolamenti approvati secondo
le procedure in esso previste.
4. Per favorire il confronto sui problemi connessi all'attuazione
dei propri fini istituzionali, l'Universita' garantisce e promuove la
diffusione delle informazioni all'interno ed all'esterno delle
proprie sedi, con gli strumenti piu' appropriati.
5. Per il perseguimento delle sue finalita' l'Universita' partecipa
come ente fondatore a fondazioni che abbiano scopi coerenti con i
propri fini istituzionali.
6. Nell'ambito delle proprie finalita' istituzionali, l'Universita'
stipula convenzioni, contratti e conclude accordi, anche in forma
consortile, con altre universita', con le amministrazioni dello
Stato, con enti pubblici e con privati, persone fisiche e giuridiche,
italiani, comunitari internazionali e stranieri per ogni forma di
cooperazione didattica e scientifica e comunque per lo svolgimento di
attivita' di comune interesse. A tal fine essa puo' partecipare agli
atti di costituzione e adesione ad organismi associativi, fondazioni
e societa' di capitali sia in Italia che all'estero.
7. Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli
qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili,
l'Universita' procede alla sistematica valutazione delle attivita'
scientifiche, didattiche, e amministrative.".
Art. 6 (Attivita' didattica). - 1. L'insegnamento promuove la
preparazione culturale e scientifica dello studente e l'acquisizione
di conoscenze, esperienze e metodologie congrue con il titolo di
studio che questi intende conseguire.
2. L'Universita' svolge attivita' didattica per il conferimento dei
seguenti titoli:
a) laurea (L);
b) laurea specialistica (LS);
c) diploma di specializzazione (DS);
d) dottorato di ricerca (DR).
3. L'Universita' puo' attivare corsi di perfezionamento scientifico
e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al
conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla
conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo
e di secondo livello.
4. L'Universita' puo' altresi' attivare corsi di formazione e di
perfezionamento e rilasciare i relativi attestati.
5. I docenti svolgono le attivita' di insegnamento e di
accertamento, coordinate nell'ambito delle strutture didattiche, al
fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati.
6. Gli studenti frequentano le lezioni e partecipano alle altre
attivita' previste dalle strutture didattiche scegliendo l'indirizzo
di studio e i corsi da seguire, nel rispetto degli ordinamenti
didattici vigenti.
Art. 7 (Altre attivita' istituzionali). - 1. L'Universita'
istituisce e promuove attivita' di orientamento, formazione,
aggiornamento e perfezionamento culturali, scientifiche, tecniche e
professionali rivolte anche a soggetti esterni.
2. In particolare:
a) organizza incontri e corsi di orientamento per l'iscrizione
degli studi universitari e per l'elaborazione dei piani di studio;
b) istituisce corsi di perfezionamento post-laurea;
c) organizza corsi di preparazione agli esami di abilitazione
all'esercizio delle professioni;
d) svolge corsi di aggiornamento per il personale delle scuole di
ogni ordine e grado;
e) partecipa ad iniziative di rilevante interesse scientifico e
culturale promosse anche da istituzioni ed enti esterni;
f) promuove ed organizza l'aggiornamento del proprio personale
amministrativo, tecnico e ausiliario secondo le proprie esigenze e in
conformita' alle norme vigenti;
g) favorisce la formazione culturale dei cittadini anche
attraverso la collaborazione con enti non universitari, in
particolare con l'Universita' per l'educazione permanente.
3. Per i corsi previsti dal presente articolo l'Universita' puo'
rilasciare specifici attestati.
4. L'Universita' favorisce attivita' di ricerca, di consulenza
professionale e di servizi a favore di terzi sulla base di appositi
contratti e convenzioni.
5. L'Universita' promuove, anche in collaborazione con enti
pubblici e con privati, iniziative dirette ad assicurare agli
studenti, al personale docente e al personale tecnico-amministrativo
servizi culturali, ricreativi, residenziali e di assistenza per
l'inserimento nell'ambiente di studio e di lavoro.
6. L'Universita' agevola la partecipazione alle attivita'
didattiche e di ricerca a studenti, docenti, ricercatori e tecnici
esterni ad essa.
7. L'Universita' puo' attivare, anche in collaborazione con enti
pubblici e privati e sotto la sua responsabilita' scientifica e
didattica, corsi liberi con attribuzione di crediti ai frequentanti
che abbiano superato le corrispondenti prove finali. Tali crediti
sono riconosciuti ai fini del conseguimento dei titoli di studio
previsti all'art. 6, comma 2.".
Art. 10 (Il rettore). - 1. Il rettore rappresenta l'Universita' ad
ogni effetto di legge ed e' responsabile del governo accademico,
degli obiettivi e dei programmi dell'Universita' nel rispetto delle
leggi e dello statuto.
2. Il rettore:
a) convoca e presiede il senato accademico, il consiglio della
ricerca e il consiglio di amministrazione;
b) emana lo statuto e i regolamenti;
c) garantisce l'esecuzione delle deliberazioni degli organi di
governo e degli altri organi collegiali dell'Universita';
d) verifica i risultati della gestione amministrativa,
finanziaria e patrimoniale dell'Universita', per valutare la
rispondenza alle direttive generali impartite; impartisce le
direttive politiche e di gestione sulla base delle quali il direttore
amministrativo predispone il bilancio di previsione; procede ad una
verifica sul rendiconto consuntivo;
e) esercita l'autorita' disciplinare sugli studenti e da'
esecuzione ai provvedimenti disciplinari a carico del personale per
le categorie e nei limiti previsti dalla legge;
f) presenta annualmente una relazione pubblica sullo stato
dell'Ateneo;
g) garantisce l'applicazione dello statuto e dei relativi
regolamenti di attuazione;
h) si pronuncia su richiesta di tutti gli interessati sulle
vertenze riguardanti singoli soggetti della comunita' universitaria;
i) cura che gli atti dell'Ateneo siano adeguatamente resi
pubblici;
l) nomina con decreto i professori e i ricercatori
dell'Universita';
m) controfirma i provvedimenti di nomina del personale
tecnico-amministrativo adottati dal direttore amministrativo;
n) svolge ogni altra attribuzione prevista dall'ordinamento
universitario e dal presente statuto.
3. Il rettore e' eletto tra i professori di prima fascia
dell'Universita' ed e' nominato con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
4. L'elettorato attivo e' composto da:
a) i professori di ruolo e fuori ruolo ed i ricercatori
dell'Universita';
b) i componenti del consiglio del personale
tecnico-amministrativo;
c) i componenti del consiglio degli studenti;
d) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo per
ogni dipartimento ed uno per l'amministrazione centrale;
e) un rappresentante degli studenti per ogni consiglio di
facolta' designato al proprio interno dai membri del consiglio
stesso.
5. Il rettore designa, fra i professori di prima fascia, il
prorettore con funzioni vicarie che vengono esercitate in caso di sua
assenza o impedimento.".
Art. 13 (Consiglio di amministrazione). - 1. Il consiglio di
amministrazione:
a) approva il regolamento generale di amministrazione e
contabilita', sentito il senato accademico;
b) individua i centri di gestione e i centri di spesa previsti
dall'art. 56;
c) appresta uno schema di bilancio di previsione da sottoporre al
senato accademico e, sulla base delle specificazioni di spesa
adottate dal senato accademico, approva il bilancio di previsione.
Approva altresi' il conto consuntivo;
d) approva i provvedimenti relativi alle contribuzioni a carico
degli studenti;
e) delibera, per quanto di competenza, sui provvedimenti che
comportino oneri di bilancio;
f) definisce la pianta organica del personale dirigente e
tecnico-amministrativo sulla base dei criteri indicati dal senato
accademico;
g) conferisce le funzioni di direttore amministrativo;
h) assegna alle strutture didattiche, scientifiche e
amministrative le risorse finanziarie e il personale dirigente e
tecnico-amministrativo, secondo i criteri indicati dal senato
accademico;
i) delibera, per quanto riguarda gli aspetti finanziari,
sull'istituzione di nuovi corsi di laurea e di diploma;
l) designa, su proposta del rettore, i membri del collegio dei
revisori dei conti;
m) approva le convenzioni, i contratti e ogni altro atto
negoziale che comporti impegno di spesa, fatti salvi i poteri
espressamente riservati ai centri di gestione e ai dirigenti;
n) delibera sull'attivazione dei dipartimenti per quanto riguarda
gli aspetti finanziari;
o) approva, sentito il consiglio degli studenti, le regole
generali per l'attuazione delle attivita' autogestite dagli studenti;
p) esprime parere obbligatorio sugli atti relativi alla
programmazione dello sviluppo dell'Universita' predisposti dal senato
accademico;
q) esprime parere obbligatorio e vincolante sui regolamenti delle
strutture per le materie di propria competenza;
r) determina criteri per la valutazione delle attivita'
amministrative ed esprime un giudizio sull'efficacia e
sull'efficienza delle singole strutture amministrative, tenuto conto
del parere espresso dal senato accademico;
s) istituisce un nucleo di valutazione per il controllo della
gestione;
t) con proprio regolamento, adottato previo parere del senato
accademico, identifica gli incarichi cui assegnare una indennita' di
funzione e determina i relativi importi;
u) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata
dall'ordinamento universitario, dal presente statuto e dai
regolamenti dell'Universita'.
2. Il consiglio di amministrazione e' composto da:
a) il rettore che lo presiede;
b) il direttore amministrativo che svolge anche le funzioni di
segretario;
c) i membri del consiglio della ricerca eletti dal medesimo
secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 3;
d) due rappresentanti degli studenti, eletti dal consiglio degli
studenti;
e) il presidente ed il vice presidente del consiglio del
personale tecnico amministrativo;
f) il vice presidente della consulta dei dipartimenti;
g) il vice presidente del comitato dei sostenitori
dell'Universita';
h) un rappresentante del Governo, designato dal Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sulla base
di una terna di nomi indicati dal rettore.
3. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal rettore di
norma almeno ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi
componenti.
Art. 20 (Amministrazione centrale). - 1. L'amministrazione centrale
e' ordinata alla realizzazione dei compiti dell'Universita' nel suo
complesso.
2. Il rettore e' il legale rappresentante dell'Universita' e
sovrintende alle attivita' dell'amministrazione centrale.
Art. 21 (Direttore amministrativo). - 1. Il direttore
amministrativo attua l'indirizzo politico espresso dal rettore e
dagli organi accademici e adotta gli atti e i provvedimenti
amministrativi idonei allo scopo.
2. Il direttore amministrativo:
a) e' responsabile dei provvedimenti amministrativi, del
funzionamento e del coordinamento degli uffici e dei servizi;
b) dispone l'esecuzione delle deliberazioni degli organi di
governo centrali dell'Ateneo e delle strutture;
c) e' a capo degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo;
d) esplica una attivita' generale di indirizzo, direzione e
controllo nei confronti del personale tecnico-amministrativo, anche
in relazione agli esiti del controllo di gestione;
e) determina i criteri generali di organizzazione degli uffici;
f) emana gli atti di gestione del personale;
g) svolge ogni altra attribuzione assegnatagli dalla legge, dal
presente statuto e dai regolamenti dell'Universita'.
3. L'incarico di direttore amministrativo, di durata triennale
rinnovabile, e' attribuito dal consiglio di amministrazione, su
proposta del rettore, ad un dirigente di questa o altra sede
universitaria o di altro ente pubblico o privato.
4. Il direttore amministrativo sceglie il direttore amministrativo
vicario fra i dirigenti e i vice dirigenti dell'Universita'. Il
direttore amministrativo vicario e' nominato con decreto del rettore;
il suo incarico decade contemporaneamente alla scadenza dell'incarico
del direttore amministrativo.
Art. 22 (Amministrazione periferica). - 1. L'amministrazione
periferica e' costituita dai dipartimenti e dalle altre strutture
dotate di autonomia finanziaria.
Art. 23 (Personale). - 1. Il personale dirigente collabora con il
direttore amministrativo assicurando il funzionamento degli uffici e
dei servizi cui e' preposto, ed e' responsabile della relativa
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le decisioni
organizzative e di gestione del personale.
2. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene mediante concorso
per esami, nei limiti e secondo le prescrizioni di legge, indetto con
provvedimento del direttore amministrativo e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il bando indica il
termine di presentazione delle domande, il numero di posti e le
modalita' di partecipazione.
3. Il consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, puo'
attribuire temporaneamente incarichi di livello dirigenziale a
dipendenti non in possesso di qualifica dirigenziale.
4. Il personale tecnico-amministrativo svolge i compiti specifici
delle rispettive aree di inquadramento nell'ambito delle attivita'
cui e' destinato.
Art. 24 (Dotazione organica). - 1. L'Universita' definisce la
dotazione organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo
necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali.
2. L'Universita', nei limiti consentiti dalla legge, puo'
utilizzare personale esterno mediante appositi contratti o
convenzioni.
3. Modifiche alla dotazione organica comportanti spese eccedenti
rispetto ai fondi statali di spettanza dell'Universita' potranno
essere deliberate se la loro copertura e' assicurata e garantita
adeguatamente, per l'intero periodo di validita' dell'impegno.
Art. 27 (Consiglio di facolta). - 1. Il consiglio di facolta' e'
l'organo collegiale che programma e coordina l'attivita' didattica
della facolta'.
2. Il consiglio di facolta':
a) programma l'impiego delle risorse didattiche in accordo con le
delibere del senato accademico;
b) approva e coordina i programmi degli insegnamenti e gli
impegni didattici dei professori e dei ricercatori;
c) provvede alla destinazione, modalita' di copertura e chiamata
relativamente ai posti di ruolo dei professori e dei ricercatori,
acquisito il parere dei dipartimenti competenti;
d) formula proposte per i piani di sviluppo;
e) propone al senato accademico l'istituzione di nuovi corsi di
studio, anche interfacolta', di scuole di specializzazione e di altre
iniziative didattiche;
f) formula il regolamento di facolta';
g) esprime pareri sui regolamenti generali per quanto di
competenza;
h) esprime pareri sull'istituzione dei dipartimenti, secondo
quanto previsto dall'art. 35;
i) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata
dall'ordinamento didattico, dal presente statuto e dai regolamenti.
3. Il consiglio di facolta' e' composto da:
a) i professori di ruolo e fuori ruolo di prima e di seconda
fascia;
b) i ricercatori confermati cui sia stato affidato, nella
facolta' di appartenenza, un intero corso ufficiale di insegnamento
oppure un pari impegno didattico in un corso integrato, limitatamente
alla durata dell'incarico stesso;
c) i rappresentanti dei ricercatori in numero pari al dieci per
cento dei professori di prima fascia della facolta', in servizio alla
data dell'elezione dei rappresentanti, e comunque in numero non
inferiore a tre; essi sono eletti ogni tre anni;
d) un numero di rappresentanti degli studenti pari a quattro per
ogni facolta', elevato a sei per le facolta' con piu' di duemila
iscritti. I rappresentanti degli studenti nel consiglio di facolta'
hanno voto consultivo; essi sono eletti ogni due anni.
4. La composizione del consiglio di facolta' varia, secondo la
normativa vigente, in rapporto agli argomenti posti all'ordine del
giorno.
5. Il consiglio di facolta' puo' avvalersi di una giunta e di
commissioni istruttorie per specifici argomenti con modalita' e
finalita' definiti dal regolamento di facolta'. Nel regolamento di
facolta' saranno determinate composizione e funzioni della
commissione didattica di facolta'.
6. La convocazione ordinaria del consiglio di facolta' deve
avvenire almeno ogni tre mesi, o su richiesta di almeno un quinto dei
suoi componenti.
Art. 28 (Consigli dei corsi di studio). - 1. I consigli dei corsi
di studio hanno il compito di provvedere alla organizzazione della
didattica, all'approvazione dei piani di studio e alle modalita' di
composizione delle commissioni di verifica del profitto degli
studenti e all'esame di laurea o di diploma, come stabilito dal
regolamento di facolta'. Essi inoltre formulano proposte per la
copertura degli insegnamenti vacanti e per l'espletamento delle altre
attivita' didattiche. Svolgono gli altri compiti previsti dal
regolamento di facolta'.
2. I consigli di corsi di studio sono costituiti dai professori di
ruolo, dagli altri professori ufficiali e dai ricercatori afferenti,
da una rappresentanza degli studenti, da una rappresentanza del
personale tecnico-amministrativo. Il regolamento di facolta'
definisce i criteri per le afferenze e le modalita' di elezione della
rappresentanza degli studenti. Gli altri professori ufficiali e i
rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, ai fini del
calcolo del numero legale, vengono conteggiati solo nel caso siano
presenti.
3. I presidenti dei consigli di cui al comma precedente vengono
eletti dal consiglio stesso di norma fra i professori di ruolo di
prima fascia che ne fanno parte. Le modalita' di elezione saranno
definite dal regolamento di facolta'.
4. La composizione dei consigli di corso di studio varia, secondo
la normativa vigente, in rapporto agli argomenti posti all'ordine del
giorno.
5. I consigli delle scuole di specializzazione sono costituiti
secondo le norme legislative vigenti.
6. Nelle facolta' con un solo corso di laurea, le competenze
attribuite ai consigli di corso di studio, sono esercitate dal
consiglio di facolta'.
Art. 32 (Direttore di dipartimento). - 1. Il direttore ha la
rappresentanza del dipartimento ed e' responsabile della sua
gestione.
2. Il direttore:
a) convoca e presiede il consiglio e la giunta;
b) promuove le attivita' del dipartimento;
c) tiene i rapporti con gli organi accademici;
d) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi,
dallo statuto e dai regolamenti.
3. Il direttore e' eletto dal consiglio di dipartimento di norma
fra i professori di prima fascia a tempo pieno afferenti al
dipartimento e viene nominato con decreto del rettore.
Nel caso di indisponibilita' di professori di ruolo di prima
fascia, l'elettorato passivo e' esteso ai professori di seconda
fascia.
Art. 37 (Corsi di studio interfacolta). - 1. Possono essere
istituiti corsi di studio interfacolta', ovvero possono essere
trasformati in corsi interfacolta' corsi di studio gia' esistenti
presso una facolta'.
2. A tal fine il senato accademico, su proposta di almeno una delle
facolta' interessate o di dieci professori dell'Universita', sentite
le altre facolta' e per quanto di competenza il consiglio di
amministrazione, individua la facolta' di riferimento e le altre
facolta' che forniscono le competenze didattiche, i dipartimenti, gli
istituti e i centri di Ateneo in grado di fornire le competenze
scientifiche e tecniche e le strutture didattiche.".
Art. 48 (Attivita' didattica). - 1. L'Universita', al fine di
assicurare una efficace attivita' formativa, promuove il
coordinamento delle attivita' didattiche, dei programmi di
insegnamento e di ogni altra iniziativa ad essa connessa.
2. L'Universita' favorisce la ricerca e la sperimentazione di nuove
metodologie didattiche.
3. Al fine di consentire un proficuo rapporto tra i professori e
studenti e per favorire l'inserimento di questi ultimi nella
comunita' universitaria, l'Universita', nei casi consentiti dalla
normativa vigente, puo' determinare il numero massimo delle
iscrizioni ai corsi di studio; esso viene fissato dal senato
accademico sulla base di una relazione tecnica predisposta dai
rispettivi consigli di facolta', udito il consiglio di
amministrazione. I criteri, le modalita' di ammissione e le
condizioni per il mantenimento dello status di studente sono
stabiliti dal regolamento didattico di Ateneo.
4. Il numero massimo e le modalita' di ammissione alle scuole di
specializzazione e ai corsi di dottorato di ricerca sono definiti
sulla base delle norme di legge, tenendo conto delle risorse
economiche, didattiche e strutturali dell'Universita'.
5. Il personale tecnico collabora all'attivita' didattica secondo
le norme di legge.".
Art. 50 (Strutture didattiche). - 1. L'Universita' e' articolata
nelle strutture didattiche indicate nel regolamento didattico di
Ateneo.
Art. 62 (Elezioni). - 1. La votazione per l'elezione degli organi
e' valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli elettori,
salvo quanto diversamente disposto dalla legge o dal presente
statuto; essa avviene a scrutinio segreto.
2. Per l'elezione degli organi collegiali le votazioni avvengono a
voto limitato. Ciascun elettore potra' votare per non piu' di un
terzo dei nominativi da designare.
3. Per l'elezione degli organi individuali, risulta eletto chi
abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei votanti. Nella terza
votazione, che si svolgera' non prima di sette e non oltre dieci
giorni dopo la seconda e comunque non oltre quindici giorni dalla
prima, si procede al ballottaggio fra i due candidati che abbiano
riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione.
L'elezione si effettua a scrutinio segreto.
4. Rettore, presidi di facolta', presidenti di consiglio di corso
di studio, direttori di dipartimento, i membri del consiglio del
personale tecnico-amministrativo, il vicepresidente del comitato dei
sostenitori, i membri della giunta di dipartimento durano in carica
per un triennio e sono rieleggibili consecutivamente nella funzione
per una sola volta con l'eccezione del vicepresidente del comitato
dei sostenitori.
In caso di facolta' con un numero di docenti di prima fascia
inferiore a sette, il preside puo' essere eletto per un terzo
mandato.
5. Il vice presidente della consulta dei dipartimenti, i membri del
comitato per lo sport universitario, del consiglio degli studenti,
del consiglio della ricerca e quelli fra questi ultimi designati a
partecipare al senato accademico e al consiglio di amministrazione,
nonche' i rappresentanti in senato accademico dei professori e dei
ricercatori di cui all'art. 11 al comma 4, durano in carica per un
biennio e sono rieleggibili consecutivamente nella funzione per una
sola volta, con l'eccezione dei membri del comitato per lo sport
universitario.
6. Il decano o altro organo previsto da questo statuto o dai
regolamenti indice l'elezione dei soggetti di cui al commi precedenti
almeno sessanta giorni prima della loro scadenza dalla carica; le
elezioni avvengono al piu' tardi trenta giorni prima della scadenza
dalla carica dei soggetti da sostituire.
7. La mancata designazione di rappresentanti di una o piu'
componenti, per mancato raggiungimento del numero minimo di votanti
previsto o per mancato raggiungimento del numero previsto di eletti,
non pregiudica la validita' della composizione degli organi.
8. In caso di cessazione per dimissioni, trasferimento, perdita di
requisiti soggettivi o altro, di soggetti ricoprenti funzioni
individuali o di uno o piu' rappresentanti eletti o designati in
organi collegiali, subentra il primo dei non eletti per quanto
riguarda la componente studentesca. Per quanto riguarda le altre
componenti, si procedera' al rinnovo entro sessanta giorni. Nelle
more della ricostituzione delle rappresentanze non e' pregiudicata la
validita' della composizione dell'organo collegiale. I soggetti
ricoprenti funzioni individuali o facenti parte di organi collegiali
conservano le proprie funzioni fino alla ricostituzione degli organi
stessi, ove possibile.
9. La designazione delle rappresentanze studentesche negli organi
collegiali avviene secondo quanto previsto dall'apposito regolamento
da approvarsi dal senato accademico sentito il consiglio degli
studenti.".
Art. 72 (Funzioni disciplinari). - 1. La funzione disciplinare nei
confronti degli studenti iscritti ai corsi di studio attivati
nell'Universita' viene esercitata da una commissione costituita
secondo quanto previsto dal regolamento didattico d'Ateneo,
presieduta dal rettore e di cui fa parte anche il presidente del
consiglio degli studenti.
2. La funzione disciplinare nei confronti dei professori,
ricercatori e personale tecnico-amministrativo viene esercitata in
conformita' alle vigenti disposizioni legislative.".
Art. 79 (Misure per il personale delle strutture non
dipartimentalizzate). - 1. L'elettorato attivo per l'elezione del
rettore e' esteso a 5 rappresentanti del personale
tecnico-amministrativo che presta servizio presso le strutture non
dipartimentalizzate, eletti da tutto il personale
tecnico-amministrativo assegnato a dette strutture.
Art. 80 (Entrata in vigore). - 1. Il presente statuto entra in
vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fatto salvo quanto previsto
ai successivi commi.
2. Gli organi elettivi in carica alla data dell'entrata in vigore
del presente statuto cessano dalla carica alla scadenza naturale del
loro mandato, cosi' come previsto dalla previgente normativa.
3. Le elezioni per le rappresentanze degli studenti verranno
espletate in periodo di attivita' didattica.
4. I mandati in corso al momento dell'entrata in vigore del
presente statuto rientrano nel computo ai fini della non
eleggibilita'.".
Gli articoli 36 e 74 sono soppressi.
Ferrara, 13 maggio 2003
Il rettore: Conconi