GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 220 DEL 19/9/2002
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 2002, n. 204
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, concernente
l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro
della giustizia.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 87, comma quinto, e 110 della Costituzione;
Visti l'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto
1988, n. 400, aggiunto dall'articolo 13, comma 1, della legge 15
marzo 1997, n. 59, e l'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visti gli articoli 4, 7, 16, 17, 18, 19 e 55, comma 3, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1311, e l'articolo 8 della legge
24 marzo 1958, n. 195;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n.
315;
Sentite le organizzazioni sindacali, come da verbale della riunione
in data 18 gennaio 2002;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 14 marzo 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 marzo 2002;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica, resi, rispettivamente, in
data 14 e 16 maggio 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 giugno 2002;
Viste ed accolte le osservazioni espresse in data 20 luglio 2002
dall'Ufficio di controllo di legittimita' su atti dei Ministeri
istituzionali della Corte dei conti;
Rilevato che il programma straordinario di assunzioni del Ministero
della giustizia, disciplinato dall'articolo 19, comma 1, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, non e' ancora operante e che pertanto non
esistono i presupposti di fatto per poter aderire al rilievo
formulato dalla competente Commissione della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 agosto 2002;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
funzione pubblica;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Vice Capi con funzioni vicarie
1. Il comma 5 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 25 luglio 2001, n. 315 e' sostituito dal seguente:
"5. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione spetta
un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le
modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, ed articolato:
a) per il Capo di Gabinetto, per il Capo dell'Ufficio legislativo
e per il Capo dell'Ispettorato generale, in una voce retributiva di
importo non superiore a quello massimo del trattamento economico
fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale
incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in un emolumento accessorio da
fissare in un importo non superiore alla misura massima del
trattamento accessorio spettante ai capi dei dipartimenti del
Ministero;
b) per il responsabile del servizio di controllo interno di cui
all'articolo 9, per i Vice Capi con funzioni vicarie degli uffici di
cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), e per il Vice Capo con
funzioni vicarie dell'ufficio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
e), in una voce retributiva d'importo non superiore a quello massimo
del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad
ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai
sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo
non superiore alla misura massima del trattamento accessorio
spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero;
c) per il Capo della segreteria del Ministro, per il segretario
particolare del Ministro, per i Capi delle segreterie dei
Sottosegretari di Stato, per i segretari particolari dei
Sottosegretari di Stato e per il Capo dell'Ufficio del coordinamento
dell'attivita' internazionale, in una voce retributiva di importo non
superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale
dei dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello non generale
ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura
massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di
uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti
pubblici tale trattamento, se piu' favorevole, integra, per la
differenza, il trattamento economico in godimento. Ai capi dei
predetti uffici, ai Vice Capi con funzioni vicarie degli uffici di
cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), ed al Vice Capo con
funzioni vicarie dell'ufficio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
e), dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il
mantenimento del proprio trattamento economico, e' corrisposto un
emolumento accessorio determinato con le modalita' di cui
all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, di importo non superiore alla misura massima del trattamento
economico accessorio spettante, rispettivamente, ai capi dei
dipartimenti del Ministero, ai dirigenti degli uffici dirigenziali di
livello generale ed ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale
non generale del Ministero.".
2. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 25
luglio 2001, n. 315, al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "In ogni caso, per quanto attiene al maggiore onere
derivante dall'attribuzione dell'emolumento accessorio previsto, ai
sensi del comma 5 dell'articolo 12, in favore dei Vice Capi con
funzioni vicarie degli uffici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere
c) e d), e del Vice Capo con funzioni vicarie dell'ufficio di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera e), il rispetto del principio
dell'invarianza della spesa e' assicurato considerando indisponibile,
ai fini del conferimento presso l'Amministrazione giudiziaria, un
numero di 6 incarichi di funzione dirigenziale, di livello non
generale, individuati nell'ambito della relativa dotazione organica,
equivalente sul piano finanziario.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a La Maddalena, addi' 8 agosto 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Frattini, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 334