GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 224 DEL 24/9/2002
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 luglio 2002, n. 208
Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce
Rossa.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
I MINISTRI DELLA SALUTE E DELLA DIFESA
Visto l'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
419, recante il riordinamento del sistema degli enti pubblici
nazionali che ha stabilito che le amministrazioni dello Stato che
esercitano la vigilanza sugli enti pubblici promuovono, con le
modalita' stabilite per ogni ente dalle norme vigenti, la revisione
degli statuti;
Visto l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 20 settembre 1995,
n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995,
n. 490;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
613, concernente il riordinamento della Croce Rossa italiana;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo
1997, n. 110, concernente il regolamento di approvazione dello
statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa;
Visto il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2002, n. 56, che ha stabilito che
"i consigli dei Comitati Provinciali ed i Consigli dei Comitati
regionali, nonche' il Comitato centrale dell'Associazione italiana
della Croce Rossa restano in carica fino all'approvazione del nuovo
statuto dell'Associazione, e comunque non oltre il 30 giugno 2002";
Ritenuta l'opportunita' di procedere all'emanazione di un nuovo
statuto;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1 luglio 2002;
Acquisito l'assenso del Consiglio dei Ministri, nella riunione del
5 luglio 2002;
A d o t t a
il seguente regolamento:
NUOVO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1.
1. E' approvato il nuovo statuto dell'Associazione italiana della
Croce Rossa, allegato al presente decreto.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e'
abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo
1997, n. 110.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Roma, 5 luglio 2002
Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
Berlusconi
Il Ministro della salute:
Sirchia
Il Ministro della difesa:
Martino
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 342
NUOVO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1.
Costituzione e principi fondamentali
1. L'Associazione italiana della Croce rossa, fondata il 15 giugno
1864 ed eretta in corpo morale con regio decreto 7 febbraio 1884, n.
1243, e' costituita in conformita' alle leggi nazionali che la
disciplinano, sulla base delle convenzioni di Ginevra e delle altre
norme internazionali attinenti la materia relativa alla Croce rossa
recepite nell'ordinamento italiano e dei seguenti principi
fondamentali:
a) umanita': nata dall'intento di portare soccorso senza
discriminazioni ai feriti sui campi di battaglia, la Croce rossa, in
campo internazionale e nazionale, si adopera per prevenire e lenire
in ogni circostanza le sofferenze degli uomini, per far rispettare la
persona umana e proteggerne la vita e la salute; favorisce la
comprensione reciproca, l'amicizia, la cooperazione e la pace
duratura fra tutti i popoli;
b) imparzialita': opera senza distinzione di nazionalita', di
razze, di religione, di condizione sociale e di appartenenza
politica;
c) neutralita': si astiene dal partecipare alle ostilita' di
qualsiasi genere e alle controversie di ordine politico, razziale e
religioso;
d) indipendenza: la Croce rossa svolge in forma indipendente e
autonoma le proprie attivita' in aderenza ai suoi principi, e'
ausiliaria dei poteri pubblici nelle attivita' umanitarie ed e'
sottoposta solo alle leggi dello Stato ed alle norme internazionali
che la riguardano;
e) volontarieta': la Croce rossa e' un'istituzione di soccorso,
disinteressata e basata sul principio volontaristico;
f) unita': nel territorio nazionale non vi puo' essere che una
sola associazione di Croce rossa aperta a tutti e con estensione
della sua azione umanitaria all'intero territorio;
g) universalita': la Croce rossa italiana partecipa al carattere
di istituzione universale della Croce rossa, in seno alla quale tutte
le societa' nazionali hanno uguali diritti e il dovere di aiutarsi
reciprocamente.
2. L'Associazione italiana della Croce rossa e' posta sotto l'alto
patronato del Presidente della Repubblica.
Art. 2.
C o m p i t i
1. Sono compiti della Croce rossa italiana:
a) partecipare in tempo di guerra e comunque in caso di conflitto
armato, in conformita' a quanto previsto dalle quattro convenzioni di
Ginevra del 12 agosto 1949, rese esecutive dalla legge 27 ottobre
1951, n. 1739, ed ai protocolli aggiuntivi successivi, allo sgombero
ed alla cura dei feriti e dei malati di guerra, nonche' delle vittime
dei conflitti armati, allo svolgimento dei compiti di carattere
sanitario ed assistenziale connessi all'attivita' di difesa civile;
disimpegnare il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri
di guerra, degli internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati
e rifugiati. L'organizzazione di tali servizi e' predeterminata in
tempo di pace per il tempo di guerra dal Ministero della difesa,
ferme restando le competenze degli organi del Servizio sanitario
nazionale;
b) organizzare e svolgere in tempo di pace servizio di assistenza
socio-sanitaria in favore di popolazioni nazionali e straniere nelle
occasioni di calamita' e nelle situazioni di emergenza sia interne
sia internazionali e svolgere i compiti di struttura operativa
nazionale del servizio nazionale di protezione civile, ai sensi della
normativa vigente;
c) concorrere, attraverso lo strumento della convenzione, ad
organizzare ed effettuare con propria organizzazione il servizio di
pronto soccorso e trasporto infermi in ambito internazionale,
nazionale, regionale e locale;
d) concorrere al raggiungimento delle finalita' ed
all'adempimento dei compiti del Servizio sanitario nazionale con il
proprio personale sia volontario sia di ruolo, nonche' con personale
comandato o assegnato e svolgere, altresi', attivita' e servizi
sanitari e socio-assistenziali per conto dello Stato, delle regioni e
degli altri enti pubblici e privati, attraverso la stipula di
apposite convenzioni;
e) promuovere, nel rispetto delle norme poste dalla normativa
vigente, la donazione del sangue e organizzare i donatori volontari;
f) collaborare con le Forze armate per il servizio di assistenza
sanitaria;
g) promuovere la partecipazione dei giovani alle attivita' di
Croce rossa e diffondere fra i giovanissimi, anche in ambiente
scolastico ed in collaborazione con le autorita' scolastiche, i
principi, le finalita' e gli ideali della Croce rossa;
h) promuovere e diffondere i principi umanitari che
caratterizzano l'istituzione della Croce rossa internazionale;
i) collaborare con le societa' di Croce rossa degli altri Paesi,
aderendo al Movimento internazionale di Croce rossa e Mezzaluna
rossa;
l) adempiere a quanto demandato dalle convenzioni, risoluzioni e
raccomandazioni degli organi di Croce rossa alle societa' nazionali
di Croce rossa;
m) svolgere ogni altro compito attribuito con leggi, regolamenti
e norme internazionali attinenti alla materia della Croce rossa.
Art. 3.
Servizi delegati
1. La Croce rossa italiana puo' essere incaricata mediante
convenzione a gestire, con la propria organizzazione, il servizio di
pronto soccorso nelle autostrade, nei porti, negli aeroporti
dell'intero territorio nazionale; puo', inoltre, essere incaricata,
mediante convenzione, dallo Stato, dalle regioni e da enti pubblici
allo svolgimento di altri compiti purche' compatibili con i suoi fini
istituzionali.
Art. 4.
Preparazione del personale
1. Per l'attuazione dei compiti statutari la Croce rossa italiana
provvede alla formazione, preparazione ed istruzione del personale,
anche mediante proprie scuole.
2. La Croce rossa italiana per la formazione e l'aggiornamento del
proprio personale puo' stipulare convenzioni con le regioni, le
strutture del Servizio sanitario nazionale, le universita', altri
enti pubblici o privati, ferma restando la possibilita' della
formazione attraverso gli ospedali militari o proprie scuole ordinate
allo scopo specifico.
Art. 5.
Natura giuridica
1. L'Associazione italiana della Croce rossa e' dotata di
personalita' giuridica di diritto pubblico, ha durata illimitata e
sede legale in Roma; il suo scioglimento puo' essere determinato solo
per legge.
Art. 6.
Personale civile
1. Il rapporto di lavoro del personale civile dipendente della
Croce rossa italiana e' disciplinato dalle leggi e dal contratto di
comparto per gli enti pubblici non economici, fatte salve le
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
le altre disposizioni di leggi speciali in materia di lavoro alle
dipendenze della pubblica amministrazione.
2. La Croce rossa italiana disciplina mediante propri atti
regolamentari le linee fondamentali di organizzazione degli uffici,
in relazione al perseguimento delle finalita' istituzionali
dell'Associazione ed alle esigenze di puntuale e corretto
assolvimento dei compiti statutari, individua gli uffici di livello
dirigenziale, che non devono superare il numero massimo di diciotto
unita', determina le dotazioni organiche, improntando la propria
organizzazione ai criteri di funzionalita', flessibilita',
collegamento dell'attivita' degli uffici, imparzialita' e trasparenza
dell'azione amministrativa ed agli obiettivi di efficienza, efficacia
ed economicita'.
Art. 7.
Emblema
1. La Croce rossa italiana ha per emblema una croce rossa su fondo
bianco, ai sensi delle quattro convenzioni di Ginevra del 1949, e
successive modificazioni e integrazioni.
2. In caso di uso illecito del nome e dell'emblema di Croce rossa,
si applicano le sanzioni previste dalla legge.
Art. 8.
Celebrazioni della Croce rossa italiana
1. L'Associazione italiana della Croce rossa celebra ogni anno la
giornata mondiale di Croce rossa l'8 maggio e l'anniversario della
sua fondazione il 15 giugno.
Art. 9.
Categorie di soci
1. I soci della Croce rossa italiana si distinguono in:
a) soci ordinari: coloro che, manifestando adesione ai principi
fondamentali di Croce rossa ed al presente statuto versano la quota
sociale annuale;
b) soci attivi: coloro i quali si impegnano a svolgere
gratuitamente, in maniera organizzata e con carattere continuativo
conformemente ai regolamenti interni di ciascuna componente di cui al
successivo articolo 12, un'attivita' in favore della Croce rossa
italiana, oltre al versamento della quota annuale;
c) soci benemeriti: persone fisiche o giuridiche che si siano
distinte per particolari prestazioni o elargizioni in favore della
Croce rossa italiana;
d) soci onorari: persone fisiche o giuridiche che si siano
distinte per eccezionali meriti in campo socio-sanitario o
umanitario.
Art. 10.
Ammissione e decadenza dei soci
1. L'ammissione dei soci ordinari e dei soci attivi nelle
rispettive categorie, nonche' la verifica annuale della conservazione
dei requisiti sono demandate al consiglio direttivo locale, ove
costituito, ovvero, in sua mancanza, al consiglio direttivo
provinciale.
2. Per il riconoscimento della qualifica di socio benemerito e di
socio onorario e' competente il consiglio direttivo nazionale.
3. I soci ordinari ed i soci attivi decadono, previa diffida, in
caso di mancato pagamento della quota associativa annuale, secondo
quanto deliberato dall'assemblea generale.
4. I soci possono, per gravi motivi, essere radiati
dall'Associazione con delibera del consiglio direttivo regionale
competente per territorio. Il socio radiato puo' fare appello al
consiglio direttivo nazionale, la cui decisione ha carattere
definitivo.
Art. 11.
Gratuita' e incompatibilita'
1. Le cariche dell'Associazione italiana della Croce rossa sono
gratuite ed incompatibili con incarichi retribuiti dall'Associazione
stessa.
2. Sono rimborsabili le spese sostenute per l'espletamento delle
cariche preventivamente autorizzate e documentate.
3. L'Associazione italiana della Croce rossa puo' prevedere il
rimborso, a favore dei lavoratori dipendenti titolari di cariche
elettive, delle retribuzioni non corrisposte dal datore di lavoro per
il periodo di partecipazione alle riunioni dell'organo di
appartenenza entro i limiti consentiti, ai fini del riconoscimento di
permessi retribuiti ai lavoratori dipendenti eletti negli enti
locali, dall'articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
4. Le cariche dell'Associazione sono incompatibili tra loro, salvo
quanto espressamente previsto dal presente statuto.
Art. 12.
E l e t t o r a t o
1. Rientrano nella categoria dei soci attivi gli appartenenti ai
seguenti organismi volontaristici della Croce rossa italiana, purche'
in regola con il versamento delle quote associative:
a) Corpo militare;
b) Corpo infermiere volontarie;
c) Volontari del soccorso;
d) Comitato nazionale femminile;
e) Pionieri;
f) Donatori di sangue.
2. Sono titolari di elettorato attivo i soci attivi da almeno due
anni in regola con la quota sociale.
3. Sono titolari di elettorato passivo i soci attivi da tre anni in
regola con il versamento della quota sociale.
Art. 13.
E l e z i o n i
1. I componenti elettivi degli organi collegiali di indirizzo della
Croce rossa italiana sono eletti dalle rispettive assemblee, previste
dagli articoli 19, 30, 38 e 45.
2. In ogni Comitato regionale e provinciale sono istituiti, con
provvedimento del competente consiglio direttivo, uno o piu' uffici
elettorali composti da un presidente, due scrutatori e un segretario.
3. Con provvedimento del consiglio direttivo regionale, su proposta
del comitato provinciale, sono istituiti uffici elettorali presso i
comitati locali.
4. Presso la sede centrale della Croce rossa italiana e' istituito
un ufficio elettorale centrale, con il compito di espletare le
operazioni necessarie alla elezione del consiglio direttivo
nazionale, nonche' di dirimere internamente eventuali problematiche o
contestazioni trasmesse dagli uffici elettorali periferici. L'ufficio
e' costituito da un presidente, da scegliere tra i componenti
dell'Avvocatura dello Stato o della Magistratura in quiescenza, da
sette membri scelti nell'Associazione in possesso di specifiche
competenze giuridiche e da un ufficio di segreteria, tutti nominati
con provvedimento del consiglio direttivo nazionale.
Art. 14.
Servizi ausiliari delle Forze armate
1. Il Corpo militare della Croce rossa italiana ed il Corpo delle
infermiere volontarie sono Corpi ausiliari delle Forze armate.
2. L'impiego del Corpo militare della Croce rossa e' disposto dal
presidente generale e si svolge sotto la vigilanza dello stesso e del
Ministero della difesa, nel rispetto dei principi di Croce rossa e di
quanto disposto dagli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613.
3. Per l'impiego del Corpo delle infermiere volontarie dispone il
Capo di Stato Maggiore della difesa ai sensi dell'articolo 2, comma
1, lettera v), del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre
1999, n. 556.
4. Ai sensi dell'articolo 73, comma 2, del regio decreto 10
febbraio 1936, n. 484, il vertice del Corpo militare della Croce
rossa italiana e' nominato con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, su designazione
del presidente della Croce rossa italiana. Ai sensi dell'articolo 8
del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, e dell'articolo 2 della
legge 12 gennaio 1991, n. 13, il vertice del Corpo delle infermiere
volontarie e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della
difesa.
5. L'ordinamento dei Corpi suddetti e le modalita' di preparazione
e di utilizzazione sono disciplinati dalle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti.
Art. 15.
Onorificenze
1. La Croce rossa italiana conferisce onorificenze a chi si
distingue nelle attivita' di volontariato o nel sostegno,
collaborazione, difesa, diffusione e compimento dei principi e degli
obiettivi di Croce rossa.
2. Le proposte e le modalita' per il conferimento delle
onorificenze avviene sulla base di quanto stabilito da apposito
regolamento adottato dal consiglio direttivo nazionale.
3. Il regolamento di cui al comma 2 e' sottoposto all'approvazione
del Ministero della salute e del Ministero della difesa, con la
procedura di cui all'articolo 54, comma 4, ultimo periodo.
Capo II
Ordinamento
SEZIONE I
Organi
Art. 16.
Principi generali
1. L'ordinamento della Croce rossa italiana si ispira al principio
di separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo e le funzioni
di gestione, nonche' ai criteri di efficacia, efficienza ed
economicita'.
2. La Croce rossa italiana e' organizzata in una componente
istituzionale ed in una volontaristica, alla quale fanno capo gli
organismi di cui all'articolo 12, disciplinati da appositi
regolamenti, giusto il disposto di cui all'articolo 54. Con gli
stessi regolamenti sono disciplinate le procedure per l'elezione
degli organi di vertice della componente volontaristica a livello
centrale ed ai livelli periferici, nonche' i casi e le modalita' di
partecipazione degli stessi ai consigli direttivi della Croce rossa.
3. La Croce rossa si articola in:
a) il comitato centrale;
b) i comitati regionali;
c) i comitati provinciali;
d) i comitati locali.
4. Nelle citta' in cui coesistono diversi livelli locali della
Croce rossa italiana essi sono ubicati di preferenza nella medesima
sede.
SEZIONE II
Comitato centrale
Art. 17.
Sede e compiti
1. Il comitato centrale ha sede in Roma e svolge i seguenti
compiti:
a) indirizza, promuove e coordina l'attivita' dell'Associazione a
livello nazionale e internazionale;
b) amministra il patrimonio dell'Associazione secondo le
modalita' previste dall'articolo 49 e seguenti del presente statuto;
c) esercita le funzioni in materia associativa attribuitegli
dalla legge e dal presente statuto;
d) vigila sull'attivita' dei comitati regionali.
Art. 18.
Organi del comitato centrale
1. Sono organi del comitato centrale:
a) l'assemblea generale;
b) il consiglio direttivo nazionale;
c) la giunta esecutiva nazionale;
d) il presidente generale;
e) il collegio centrale dei revisori.
Art. 19.
Assemblea generale
1. L'assemblea generale e' composta da:
a) il presidente generale;
b) il vice-presidente generale;
c) i presidenti dei comitati regionali;
d) i presidenti dei comitati provinciali;
e) i presidenti dei comitati locali;
f) i vertici nazionali delle componenti volontaristiche
dell'Associazione.
2. Ogni componente dell'assemblea non puo' ricevere piu' di due
deleghe.
3. L'assemblea e' validamente costituita in prima convocazione con
la maggioranza assoluta degli aventi diritto e, in seconda
convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei medesimi.
L'assemblea e' convocata mediante avviso da comunicarsi almeno dieci
giorni prima a mezzo raccomandata, fax o mezzi equipollenti.
L'assemblea adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei
presenti, salva diversa previsione del presente statuto.
Art. 20.
Compiti dell'assemblea generale
1. L'assemblea generale:
a) elabora le linee generali di sviluppo dell'attivita'
dell'Associazione;
b) elegge nel suo ambito il presidente generale;
c) elegge i membri elettivi del consiglio direttivo nazionale;
d) fissa l'ammontare e la decorrenza delle quote associative;
e) delibera le proposte modificative dello statuto da sottoporre
alla approvazione delle autorita' competenti con il voto favorevole
di almeno la meta' piu' uno degli aventi diritto al voto;
f) approva il bilancio di previsione e le relative variazioni, il
conto consuntivo ed approva la relazione annuale sull'attivita'
svolta, presentata dal consiglio direttivo nazionale.
Art. 21.
Sessioni dell'assemblea generale
1. L'assemblea generale si riunisce ogni anno in sessione ordinaria
alla data e nel luogo fissato dal consiglio direttivo nazionale.
2. L'assemblea generale si riunisce in sessione straordinaria per
iniziativa del consiglio direttivo nazionale o su richiesta di almeno
un terzo dei membri dell'assemblea stessa.
Art. 22.
Consiglio direttivo nazionale
1. Il consiglio direttivo nazionale e' composto dal presidente
generale, che lo presiede, da dieci membri eletti dall'assemblea
generale nel suo ambito, dai vertici nazionali delle componenti
volontaristiche di cui all'articolo 12, da un rappresentante del
Ministero degli affari esteri, dell'interno, della difesa e della
salute.
2. Il consiglio direttivo nazionale, nella sua prima seduta, elegge
tra i propri componenti il vice presidente e nomina un segretario,
con esclusione dei rappresentanti dei Ministeri. Il segretario e'
responsabile della redazione e della tenuta dei verbali delle sedute;
puo' essere sostituito da un vice segretario in caso di assenza o
impedimento.
3. Il consiglio direttivo nazionale dura in carica quattro anni.
4. I componenti eletti, nonche' quelli di nomina ministeriale,
possono essere confermati solo una volta.
Art. 23.
Compiti del Consiglio direttivo nazionale
1. Il consiglio direttivo nazionale:
a) approva le modifiche ai regolamenti nelle materie non
disciplinate da fonti normative;
b) predispone, nel rispetto delle previsioni di legge, il
bilancio di previsione ed il conto consuntivo per l'adozione da parte
dell'assemblea e redige una relazione annuale sull'attivita'
dell'Associazione per l'approvazione da parte dell'assemblea;
c) delibera in merito ai programmi ed ai piani di attivita' della
Croce rossa e indica le priorita' e gli obiettivi strategici della
stessa;
d) adotta il regolamento organico, con l'ordinamento dei servizi
e la sua articolazione, nonche' la dotazione organica del personale
civile, sulla base dei principi di cui all'articolo 16;
e) nomina il direttore generale e gli assegna gli obiettivi
strategici per ciascun anno;
f) esercita la funzione di valutazione e controllo strategico;
g) in caso di gravi inadempienze che abbiano determinato un
pregiudizio per l'Associazione, cosi' come in caso di rilevante
violazione delle norme statutarie, puo' sciogliere i consigli
direttivi regionali, nonche', sentito il parere del competente
consiglio regionale, i consigli direttivi provinciali. Analogo potere
e' esercitato nei confronti dei comitati locali, sentito il parere
del comitato provinciale competente;
h) detta gli indirizzi per l'amministrazione del patrimonio,
delibera l'accettazione di lasciti e donazioni, dispone l'acquisto e
l'alienazione dei beni immobili, la proposizione di azioni e la
costituzione nei procedimenti giudiziari;
i) su proposta del consiglio direttivo provinciale competente,
delibera in merito alla costituzione dei comitati locali ed alla
revoca della stessa, quando vengono meno i requisiti di cui
all'articolo 48.
2. Per la validita' delle adunanze del consiglio direttivo
nazionale e' necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.
3. Il consiglio direttivo nazionale e' convocato dal presidente
almeno una volta ogni tre mesi in sessione ordinaria e in sessione
straordinaria quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi
componenti, mediante avviso da comunicarsi almeno cinque giorni prima
a mezzo posta o fax.
4. Il consiglio direttivo nazionale si avvale del servizio di
controllo interno, come previsto dall'articolo 13, lettera l), del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, per l'attivita' di
valutazione e controllo strategico, finalizzata a verificare, in
funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo, l'effettiva
attuazione delle scelte contenute negli atti programmatici. Il
servizio riferisce esclusivamente al consiglio direttivo nazionale i
risultati delle proprie analisi.
Art. 24.
Giunta esecutiva nazionale
1. La giunta esecutiva nazionale e' costituita dal presidente
generale, dal vicepresidente generale e da tre consiglieri designati
dal consiglio direttivo nazionale nel proprio ambito.
2. La giunta esecutiva nazionale assolve i compiti ad essa affidati
dal consiglio direttivo nazionale.
Art. 25.
Presidente generale
1. Il presidente generale dell'Associazione e' eletto
dall'assemblea generale, dura in carica quattro anni ed e'
rieleggibile per non piu' di una volta.
2. Non sono eleggibili alla carica di presidente generale coloro
che abbiano svolto funzioni di Ministro o Sottosegretario di Stato,
presidente di regione o sindaco delle citta' metropolitane o abbiano
rivestito cariche direttive nei partiti politici ovvero nelle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonche' una
delle cariche contemplate nell'articolo 7 della legge 24 gennaio
1978, n. 14.
3. Il presidente generale giura fedelta' ai principi di Croce rossa
dinanzi al consiglio direttivo nazionale.
4. Il presidente generale:
a) rappresenta l'Associazione nei rapporti con gli organismi ed
enti internazionali e con le organizzazioni nazionali e
internazionali della Croce rossa internazionale;
b) convoca e presiede l'assemblea generale, il consiglio
direttivo nazionale e la giunta esecutiva nazionale;
c) predispone l'ordine del giorno delle sedute del consiglio
direttivo nazionale.
5. In tempo di guerra ed al momento della mobilitazione delle Forze
armate dello Stato, il presidente generale assume tutti i poteri, ai
sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio 1980, n. 613.
6. In occasione di calamita' di particolare rilievo il presidente
generale assume il coordinamento di tutti i servizi di pronto
intervento dell'associazione.
7. In caso di assenza o impedimento del presidente generale il
vicepresidente ne assume le funzioni.
Art. 26.
Collegio centrale dei revisori
1. Il collegio centrale dei revisori e' composto da cinque membri
effettivi, dei quali uno in rappresentanza del Ministero
dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, uno in
rappresentanza del Ministero della difesa, due in rappresentanza del
Ministero della salute e uno in rappresentanza dell'assemblea, tutti
scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili e da due
membri supplenti, uno scelto dal Ministero della salute e uno dal
Ministero dell'economia e delle finanze tra esperti in possesso di
specifica competenza.
2. Il collegio centrale dei revisori:
a) verifica la correttezza dell'amministrazione con particolare
riguardo alla legittimita' delle deliberazioni di spesa ed alla loro
esecuzione;
b) accerta la regolare tenuta della contabilita' e la conformita'
del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
c) riferisce dei controlli effettuati al Ministero della salute,
anche su richiesta di quest'ultimo, comunque semestralmente;
d) esamina le relazioni dei collegi dei revisori regionali,
dandone atto nella propria relazione annuale.
3. I membri del collegio restano in carica quattro anni e possono
essere confermati; essi possono intervenire alle sedute
dell'assemblea generale e del consiglio direttivo nazionale.
4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilito il compenso
dovuto ai revisori nazionali.
Art. 27.
Direttore generale
1. Il direttore generale e' nominato dal consiglio direttivo
nazionale, al quale risponde, tra soggetti in possesso di diploma di
laurea e di specifica esperienza di gestione di aziende, pubbliche o
private, di grandi dimensioni. Il rapporto con il direttore generale
e' disciplinato da apposito contratto avente durata di quattro anni,
rinnovabile, nel quale sono altresi' determinati i casi di revoca, di
recesso anticipato e di risoluzione per inadempimento.
2. Il direttore generale decade comunque dall'incarico con il
consiglio che lo ha nominato.
3. Il direttore generale esercita i poteri di gestione
dell'Associazione e la rappresenta in giudizio e nei rapporti con i
terzi, ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo 25, comma 4,
lettera a).
4. Il direttore generale ha autonomi poteri di spesa e di
organizzazione delle risorse umane e strumentali; adotta tutti gli
atti e i provvedimenti che impegnano l'Ente verso l'esterno, non
ricompresi espressamente tra quelli demandati all'organo di
indirizzo; provvede alla stipula dei contratti individuali di lavoro.
5. Il direttore generale propone ai consigli direttivi regionali e
provinciali una terna di nomi, tra i quali sono scelti i direttori
regionali e provinciali; attribuisce ai dirigenti gli incarichi e la
responsabilita' di specifici progetti e programmi, definendo gli
obiettivi annuali da raggiungere e attribuendo le risorse economiche
necessarie; emana l'atto per la costituzione degli organi di
revisione; gestisce il personale ed i rapporti sindacali a livello
nazionale.
SEZIONE III
Comitato regionale
Art. 28.
C o m p i t i
1. Il comitato regionale svolge compiti di indirizzo e
coordinamento dell'attivita' della Croce rossa nel territorio della
regione e controlla l'attivita' dei rispettivi comitati provinciali
e, tramite questi, dei comitati locali.
Art. 29.
Organi del comitato regionale
1. Sono organi del comitato regionale:
a) l'assemblea regionale;
b) il consiglio direttivo regionale;
c) il presidente regionale;
d) il collegio regionale dei revisori.
Art. 30.
Assemblea regionale
1. L'assemblea regionale e' composta dai membri dei consigli
direttivi provinciali che insistono sul territorio regionale.
2. Essa si riunisce su convocazione del presidente regionale,
mediante avviso da comunicarsi almeno dieci giorni prima a mezzo
posta, fax o altri mezzi equipollenti ed e' validamente costituita in
prima convocazione con la maggioranza assoluta degli aventi diritto
e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei
medesimi. L'assemblea adotta le proprie decisioni a maggioranza
semplice dei presenti.
3. L'assemblea regionale:
a) elegge il presidente regionale;
b) elegge i membri elettivi del consiglio direttivo regionale;
c) elabora le linee generali di sviluppo dell'attivita' del
comitato regionale;
d) adotta il bilancio di previsione, il conto consuntivo ed
approva la relazione sull'attivita' annuale, presentata dal consiglio
direttivo regionale.
Art. 31.
Consiglio direttivo regionale
1. Il consiglio direttivo regionale e' composto da:
a) il presidente regionale e otto membri elettivi scelti
dall'assemblea regionale;
b) i vertici regionali delle componenti volontaristiche;
c) un rappresentante dei soci onorari e uno dei soci benemeriti
residenti nella regione eletti dall'assemblea regionale;
d) un rappresentante indicato dall'Ente regione.
2. Il consiglio direttivo regionale:
a) elegge il vice presidente regionale nella sua prima seduta;
b) delibera in merito ai programmi ed ai piani di attivita' e
indica le priorita' e gli obiettivi strategici del comitato
regionale, in coerenza con quanto disposto dal consiglio direttivo
nazionale;
c) predispone il bilancio di previsione, il conto consuntivo ed i
consolidati regionali per l'adozione da parte dell'assemblea
regionale e redige una relazione annuale sull'attivita' del comitato
regionale, per l'approvazione da parte dell'assemblea regionale;
d) nomina il direttore regionale, tra i candidati proposti dal
direttore generale nazionale nell'ambito della dotazione organica;
e) invia al comitato centrale, entro il mese di marzo dell'anno
successivo, la relazione sull'attivita' svolta dai comitati
provinciali e locali;
f) vigila sull'andamento dell'attivita' dell'associazione in
ambito regionale, verificandone la rispondenza alle esigenze locali
ed alla programmazione nazionale, riferendone al comitato centrale,
anche con riguardo alla regolarita' dei bilanci di previsione e dei
conti consuntivi dei comitati provinciali e locali.
3. Per le province autonome di Trento e Bolzano sono costituiti due
direttivi provinciali con le caratteristiche di cui al comma 1.
4. Per la validita' delle riunioni e' necessaria la meta' piu' uno
dei membri del consiglio direttivo; il consiglio delibera con la
maggioranza semplice dei presenti.
5. Il presidente convoca il consiglio direttivo regionale almeno
una volta ogni due mesi.
6. Il consiglio direttivo ha sede nel capoluogo di regione, dura in
carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili una sola volta.
Art. 32.
Presidente regionale
1. Il presidente regionale convoca e presiede il consiglio
direttivo regionale, nonche' l'assemblea regionale, e cura i rapporti
con le autorita' regionali. In caso di assenza od impedimento del
presidente, il vice presidente ne assume le funzioni.
Art. 33.
Collegio regionale dei revisori
1. Il collegio regionale dei revisori e' composto da tre membri,
uno dei quali in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle
finanze con funzioni di presidente e gli altri due scelti uno dal
Ministero della salute e uno dalla assemblea regionale, tutti scelti
tra gli iscritti al registro dei revisori contabili.
2. Il collegio regionale dei revisori:
a) verifica la correttezza dell'amministrazione con particolare
riguardo alla legittimita' delle deliberazioni di spesa ed alla loro
esecuzione;
b) accerta la regolare tenuta della contabilita' e la conformita'
del bilancio, alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
c) riferisce dei controlli effettuati al collegio dei revisori
centrale, anche su richiesta di quest'ultimo, comunque
semestralmente.
3. I membri del collegio regionale dei revisori restano in carica
quattro anni e possono essere confermati.
4. I membri del collegio regionale dei revisori possono intervenire
alle sedute dell'assemblea regionale e del consiglio direttivo
regionale.
5. Il compenso dovuto ai revisori regionali viene determinato con
le modalita' indicate all'articolo 27, comma 4.
Art. 34.
Direttore regionale
1. Il direttore regionale, scelto tra le professionalita' esistenti
nella pianta organica dell'Ente, esercita, nelle regioni di maggiore
rilevanza, tutti i poteri di gestione, ha autonomi poteri di spesa e
di organizzazione delle risorse umane e strumentali; a tal fine,
adotta tutti gli atti e i provvedimenti che impegnano l'ente verso
l'esterno, non ricompresi espressamente tra quelli demandati
all'organo di indirizzo.
2. Il rapporto con il direttore regionale e' disciplinato da
apposito contratto avente durata di quattro anni, rinnovabile, nel
quale sono altresi' determinati i casi di revoca, di recesso
anticipato e di risoluzione per inadempimento.
3. Il direttore regionale decade comunque dall'incarico con il
consiglio che lo ha nominato.
4. In caso di insufficienza dell'organico dei dirigenti, l'incarico
puo' essere affidato a funzionari dell'Ente.
SEZIONE IV
Centri di mobilitazione
Art. 35.
Sedi e competenze
1. I centri di mobilitazione previsti dalla legge per il corpo
militare della Croce rossa italiana e per il corpo delle infermiere
volontarie, per l'assolvimento del servizio ausiliario delle Forze
armate, hanno sede e competenze territoriali determinate dal
presidente generale, in corrispondenza con l'organizzazione
territoriale dell'Esercito.
SEZIONE V
Comitato provinciale
Art. 36.
C o m p i t i
1. Il comitato provinciale promuove e svolge le attivita' della
Croce rossa italiana nell'ambito della provincia; coordina e
controlla le attivita' dei comitati locali nel loro territorio di
competenza, ove esistenti.
Art. 37.
Organi del comitato provinciale
1. Sono organi del comitato provinciale:
a) l'assemblea provinciale;
b) il consiglio direttivo provinciale;
c) il presidente provinciale;
d) il revisore provinciale.
Art. 38.
Assemblea provinciale
1. L'assemblea e' costituita da tutti i soci attivi iscritti nella
provincia e si riunisce almeno una volta l'anno in via ordinaria e in
via straordinaria ogni qual volta il consiglio direttivo provinciale,
ovvero un terzo dei soci attivi ne faccia richiesta. L'assemblea e'
convocata dal presidente provinciale mediante avviso da comunicarsi
almeno dieci giorni prima a mezzo posta, fax o altri mezzi
equipollenti. Essa e' validamente costituita in prima convocazione
con la maggioranza assoluta degli aventi diritto e, in seconda
convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei medesimi.
L'assemblea adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei
presenti.
2. L'assemblea provinciale:
a) elegge il presidente provinciale;
b) elegge i membri elettivi del consiglio direttivo provinciale;
c) elabora le linee generali di sviluppo dell'attivita' del
comitato provinciale dell'associazione;
d) adotta il bilancio di previsione, il conto consuntivo ed
approva la relazione annuale dell'attivita', presentata dal consiglio
direttivo provinciale.
Art. 39.
Consiglio direttivo provinciale
1. Il consiglio direttivo provinciale e' composto da:
a) il presidente provinciale e cinque membri eletti
dall'assemblea provinciale;
b) i vertici provinciali delle componenti volontaristiche;
c) un rappresentante dell'ente provincia;
d) un rappresentante dei soci benemeriti ed uno dei soci onorari
eletti dall'assemblea provinciale.
2. Il consiglio direttivo provinciale:
a) elegge il vice presidente provinciale nella sua prima seduta;
b) delibera in merito ai programmi ed ai piani di attivita' e
indica le priorita' e gli obiettivi strategici del comitato
provinciale in coerenza con quanto disposto dal consiglio direttivo
nazionale e dal consiglio direttivo regionale;
c) predispone il bilancio di previsione, il conto consuntivo ed i
consolidati provinciali per l'adozione da parte dell'assemblea;
d) nomina il direttore provinciale, scelto tra i nomi proposti
dal direttore generale nell'ambito della dotazione organica;
e) propone al consiglio direttivo nazionale la costituzione e lo
scioglimento dei comitati locali;
f) vigila sull'andamento dell'attivita' dell'Associazione in
ambito provinciale e sull'attivita' dei comitati locali,
verificandone la rispondenza alle esigenze locali ed alla
programmazione nazionale e regionale, riferendone al comitato
regionale.
3. Il consiglio dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono
rieleggibili una sola volta.
Art. 40.
Presidente provinciale
1. Il presidente provinciale convoca e presiede le adunanze del
consiglio direttivo provinciale e cura i rapporti con le autorita'
provinciali. In caso di assenza od impedimento del presidente, il
vice presidente ne assume le funzioni.
Art. 41.
Revisore provinciale
1. Il revisore provinciale e' scelto dal Ministero dell'economia e
delle finanze tra gli iscritti al registro dei revisori contabili.
2. Il revisore provinciale:
a) verifica la correttezza dell'amministrazione provinciale e
locale, con particolare riguardo alla legittimita' delle
deliberazioni di spesa ed alla loro esecuzione;
b) accerta la regolare tenuta della contabilita' e la conformita'
dei bilanci provinciali e locali alle risultanze dei libri e delle
scritture contabili;
c) riferisce dei controlli effettuati al collegio dei revisori
regionale, anche su richiesta di quest'ultimo, comunque
semestralmente.
3. Il revisore provinciale dura in carica quattro anni e puo'
essere confermato.
4. Il compenso viene determinato con le modalita' indicate
all'articolo 27, comma 4.
Art. 42.
Direttore provinciale
1. Il direttore provinciale, scelto tra le professionalita'
esistenti nella pianta organica dell'Ente, provvede agli atti di
gestione nell'ambito provinciale.
SEZIONE VI
Comitato locale
Art. 43.
Definizione
1. I comitati locali costituiscono articolazioni decentrate dei
comitati provinciali, operano con autonomia organizzativa ed
amministrativa nell'ambito del coordinamento dei comitati
provinciali, al cui controllo di legittimita' e di rispondenza agli
interessi dell'associazione sono soggetti.
2. L'istituzione dei comitati locali e' disposta dal consiglio
direttivo nazionale per ambiti territoriali omogenei nell'ambito
della provincia, su proposta del consiglio direttivo provinciale.
Art. 44.
Organi del comitato locale
1. Sono organi del comitato locale:
a) l'assemblea dei soci;
b) il consiglio direttivo locale;
c) il presidente del comitato locale.
Art. 45.
Assemblea locale
1. L'assemblea e' costituita da tutti i soci attivi iscritti
nell'ambito territoriale del comitato locale; si riunisce almeno una
volta l'anno in via ordinaria e, in via straordinaria, ogni qual
volta il consiglio direttivo locale, ovvero un terzo dei soci attivi
ne faccia richiesta. L'assemblea e' convocata dal presidente del
comitato locale mediante avviso da comunicarsi almeno dieci giorni
prima a mezzo posta, fax o altri mezzi equipollenti. Essa e'
validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza
assoluta degli aventi diritto e, in seconda convocazione, con la
presenza di almeno un terzo dei medesimi. L'assemblea adotta le
proprie decisioni a maggioranza semplice dei presenti.
2. L'assemblea locale:
a) elegge il presidente del comitato locale;
b) elegge i membri elettivi del consiglio direttivo locale;
c) elabora le linee generali di sviluppo dell'attivita' del
comitato locale;
d) adotta il bilancio di previsione ed il conto consuntivo.
Art. 46.
Consiglio direttivo del comitato locale
1. Il consiglio direttivo e' composto da:
a) il presidente e fino a sei membri eletti dall'assemblea con
modalita' tali da garantire la presenza delle componenti
volontaristiche operanti nel territorio locale;
b) un rappresentante designato dal comune o dai comuni presenti
nel territorio di competenza;
c) un rappresentante dei soci benemeriti e uno dei soci onorari
residenti nel territorio eletti dall'assemblea locale.
2. Il consiglio direttivo locale:
a) elegge il vice presidente nella sua prima seduta;
b) delibera in merito ai programmi ed ai piani di attivita' e
indica le priorita' e gli obiettivi strategici del comitato locale,
in coerenza con quanto disposto dal consiglio direttivo nazionale,
dal consiglio direttivo regionale e dal consiglio direttivo
provinciale;
c) predispone il bilancio di previsione ed il conto consuntivo
del comitato per l'adozione da parte dell'assemblea;
d) vigila sull'andamento dell'attivita' dell'Associazione in
ambito locale, verificandone la rispondenza alle esigenze locali ed
alla programmazione nazionale, regionale e provinciale, riferendone
al comitato provinciale.
3. Il consiglio direttivo locale dura in carica quattro anni ed i
suoi membri sono rieleggibili.
Art. 47.
Presidente del comitato locale
1. Il presidente del comitato locale convoca e presiede le adunanze
del consiglio e cura i rapporti con le autorita' locali. In caso di
assenza od impedimento del presidente, il vice presidente ne assume
le funzioni.
Art. 48.
Requisiti per la costituzione
1. I requisiti per la costituzione dei comitati locali sono
stabiliti dal consiglio direttivo regionale in un numero annuale
minimo di soci, appartenenti ad almeno due componenti
volontaristiche, e nella disponibilita' di risorse economiche
sufficienti al funzionamento.
Capo III
Patrimonio e amministrazione
Art. 49.
Patrimonio ed entrate
1. Il patrimonio della Croce rossa italiana e' unico ed
indivisibile ed e' destinato all'assolvimento degli scopi
istituzionali; le risorse di cui agli articoli 10 e 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, sono
vincolate alle destinazioni ivi previste.
2. Costituiscono entrate dell'Associazione:
a) i contributi e le sovvenzioni ordinarie e speciali dello
Stato, delle regioni e di ogni altro ente pubblico o privato;
b) le quote dei soci;
c) le provvidenze previste per le associazioni di volontariato;
d) donazioni, legati, eredita' e lasciti in genere;
e) le oblazioni e le pubbliche raccolte di fondi;
f) i proventi delle attivita' espletate;
g) i redditi patrimoniali;
h) le sovvenzioni e gli aiuti di istituzioni estere;
i) i proventi derivanti da attivita' di sponsorizzazione con
aziende nazionali e internazionali, poste in essere sotto l'egida di
organismi del movimento internazionale di Croce rossa e Mezzaluna
rossa.
Art. 50.
Gestione finanziaria
1. L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31
dicembre di ogni anno.
2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente
statuto il consiglio direttivo nazionale adotta un regolamento per la
gestione finanziaria, cui devono uniformarsi tutte le articolazioni
territoriali, ispirato ai seguenti criteri e principi:
a) adozione del bilancio pluriennale, nonche' del bilancio
preventivo annuale relativo all'esercizio successivo, in termini di
competenza, correlato da una relazione programmatica ed osservando i
principi di unita', universalita', integrita', veridicita', pareggio
finanziario e pubblicita';
b) conformazione dei documenti di bilancio che ne consenta la
lettura per programmi, servizi ed interventi;
c) tenuta di una contabilita' analitica per centri di costo e
responsabilita', che consenta analisi comparative dei costi, dei
rendimenti e dei risultati;
d) trasparenza e conoscenza dei risultati delle gestioni
periferiche consolidate nel bilancio generale;
e) divieto a tutti i livelli di gestione di entrate e spese che
non siano iscritte in bilancio;
f) introduzione del controllo di gestione, inteso quale verifica
dei mezzi finanziari acquisiti, dei costi dei singoli fattori
produttivi, dei risultati qualitativi e quantitativi ottenuti, degli
obiettivi raggiunti.
3. I comitati regionali, provinciali e locali sono assoggettati
alla disciplina vigente per le associazioni di volontariato solo per
la gestione delle entrate di cui al comma 5.
4. La gestione finanziaria della Croce rossa e' unica ed il
relativo bilancio di previsione, unitamente al conto consuntivo, e'
sottoposto all'approvazione del Ministero della salute e del
Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' del Ministero della
difesa per quanto attiene ai fondi erogati per i servizi ausiliari
delle Forze armate; ad essi vanno trasmessi altresi' le relazioni del
collegio dei revisori centrale e una relazione annuale sull'attivita'
svolta dalla Croce rossa.
5. Le entrate derivanti da raccolte di fondi e da oblazioni
finalizzate al finanziamento di iniziative specifiche o particolari
interventi di soccorso o di assistenza devono essere utilizzate
esclusivamente per gli scopi per i quali sono state acquisite.
6. Qualora l'Associazione si avvalga di soggetti terzi per gestire
l'attivita' di cui al comma 5, il compenso previsto per tale
servizio, comprensivo di ogni voce e titolo, non puo' superare il 30
per cento delle somme raccolte; il ricorso a terzi e' comunque
condizionato alla convenienza e validita' dell'operazione.
Art. 51.
Controllo degli atti amministrativi delle unita' periferiche
1. Il controllo di regolarita' amministrativa e contabile sugli
atti di disposizione del patrimonio, sui documenti di bilancio e
sulle convenzioni, contratti ed accordi che comportino un onere
economico per l'Associazione e' effettuato dal collegio centrale dei
revisori e, rispettivamente, dal collegio regionale dei revisori
sugli atti dei comitati regionali e dal revisore provinciale sugli
atti dei comitati provinciali e locali.
2. Al fine di consentire il controllo di cui al comma 1, gli atti
sono trasmessi entro cinque giorni dalla loro adozione all'organo di
revisione competente e diventano efficaci qualora non intervengano
rilievi di legittimita' nei successivi venti giorni.
3. I comitati trasmettono altresi' periodicamente all'organo di
revisione competente l'elenco degli altri atti adottati. Analogo
elenco e' trasmesso al consiglio direttivo nazionale affinche'
proceda, tramite il competente ufficio, alla funzione di valutazione
e controllo strategico.
Art. 52.
Rappresentanza e difesa in giudizio
1. La Croce rossa italiana puo' agire in giudizio per la difesa
degli interessi rappresentati e puo' altresi' costituirsi parte
civile nei processi penali attinenti a fatti arrecanti pregiudizio a
tali interessi.
2. L'Associazione della Croce rossa italiana si avvale della
consulenza e del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
Art. 53.
Membri esterni negli organi collegiali
1. Trascorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla richiesta di
designazione di membri esterni in organi collegiali, i medesimi
organi possono iniziare la propria attivita'.
Art. 54.
Regolamenti
1. Entro centottanta giorni dall'approvazione del presente statuto,
il consiglio direttivo nazionale sottopone a revisione e adotta i
regolamenti delle componenti volontaristiche della Croce rossa
italiana, con esclusione dei servizi ausiliari delle Forze armate, al
fine di armonizzarli con le norme del presente statuto.
2. In particolare, i regolamenti dovranno adeguarsi ai seguenti
principi:
a) trasparenza e razionalita' della struttura organizzativa, che
consenta di allocare i poteri di gestione e le conseguenti
responsabilita';
b) sistema contabile coordinato con quello associativo, secondo i
principi di cui all'articolo 50 del presente statuto;
c) gestione delle attivita' coordinate con la programmazione
della Croce rossa ai diversi livelli, sulla base di protocolli di
intesa per settori di attivita' appositamente stipulati con i
rispettivi comitati.
3. Entro centoventi giorni dalla entrata in vigore del presente
statuto il consiglio direttivo nazionale disciplina con appositi
regolamenti:
a) le procedure per l'acquisto di beni e servizi, nel rispetto
della normativa comunitaria;
b) le modalita' e i criteri per la stipula di convenzioni,
contratti ed accordi di collaborazione per i servizi delegati di cui
all'articolo 3 del presente statuto;
c) l'organizzazione degli uffici, l'attribuzione della
titolarita' dei medesimi, la dotazione organica e le norme sul
personale e le collaborazioni esterne, attuando i principi di cui al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo la possibilita'
di ricorrere a forme straordinarie di collaborazione solo al fine di
acquisire professionalita' non presenti nell'organico
dell'Associazione, ovvero in presenza di documentate circostanze
imprevedibili ed eccezionali e comunque non oltre una soglia
percentuale annualmente determinata;
d) la costituzione, composizione e funzionamento del servizio di
valutazione e controllo strategico secondo i principi posti dal
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
e) l'istituzione, organizzazione e funzionamento dell'ufficio per
le relazioni con il pubblico in conformita' a quanto stabilito
dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
f) le modalita' di conferimento delle borse di studio;
g) le procedure elettorali di cui all'articolo 13 del presente
statuto.
4. Il regolamento di cui all'articolo 50 del presente statuto e'
inviato per l'approvazione al Ministero della salute ed al Ministero
dell'economia e delle finanze. I regolamenti di cui al comma 3,
lettere a), b), c), d) ed e) sono soggetti all'approvazione del
Ministro della salute, del Ministro dell'economia e delle finanze e
della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica. Gli altri regolamenti di cui al comma 3, lettere
f) e g) sono approvati dal Ministero della salute e dal Ministero
dell'economia e delle finanze. Eventuali osservazioni e rilievi
devono intervenire da parte dei predetti Ministeri entro sessanta
giorni dalla ricezione dei testi; in difetto, i regolamenti si
intendono approvati.
Art. 55.
Vigilanza
1. La vigilanza sulla Croce rossa italiana e' esercitata dal
Ministero della salute direttamente o attraverso soggetti
appositamente delegati.
2. La Croce rossa italiana invia al Ministero della salute, al
Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' al Ministero della
difesa, entro dieci giorni dalla adozione, i bilanci preventivi e i
conti consuntivi, le relazioni del collegio nazionale dei revisori,
il piano di programma annuale e pluriennale e, al termine dell'anno
di esercizio, una relazione sull'attivita' svolta e gli obiettivi
raggiunti.
Art. 56.
Disposizioni transitorie e finali
1. Entro tre mesi dalla approvazione del presente statuto sono
indette nuove elezioni di tutti gli organi associativi.
2. Gli organi eletti alla data di approvazione del presente statuto
restano in carica con poteri di ordinaria amministrazione sino alla
costituzione dei nuovi organi.
Art. 57.
Commissariamento
1. In caso di impossibilita' di funzionamento dell'ente, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro della salute, e' nominato un commissario straordinario che
assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
2. Il commissario puo' rimanere in carica per non piu' di dodici
mesi, entro i quali dovranno essere ricostituiti gli organi
statutari.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi