GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 227 DEL 27/9/2002
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 26 agosto 2002
Attuazione dell'art. 33, comma 6, della legge 30 luglio 2002, n. 189,
in materia di immigrazione ed asilo.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, avente ad
oggetto la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero;
Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189, recante "Modifica alla
normativa in materia di immigrazione e di asilo";
Visto, in particolare, l'art. 33, comma 6, della citata legge n.
189 del 2002, che demanda al Ministro del lavoro e delle politiche
sociali la determinazione dei parametri retributivi e delle modalita'
di calcolo e di corresponsione delle somme di cui al comma 3,
lettera a) del medesimo art. 33, nonche' le modalita' per la
successiva imputazione delle stesse sia per far fronte
all'organizzazione ed allo svolgimento dei compiti previsti dallo
stesso art. 33, sia in relazione alla posizione contributiva del
lavoratore interessato in modo da garantire l'equilibrio finanziario
delle relative gestioni previdenziali;
Visto che il citato art. 33, comma 6, demanda altresi' al Ministro
del lavoro e delle politiche sociali la determinazione delle
modalita' di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per
i contributi previdenziali concernenti periodi denunciati antecedenti
ai tre mesi di cui al comma 3 dello stesso art. 33;
Ritenuto, ai fini della posizione contributiva ed assicurativa del
lavoratore interessato, di assumere, quale parametro di riferimento
per la determinazione del contributo forfettario di cui al citato
comma 3, lettera a) dell'art. 33, il minimale retributivo fissato per
i lavoratori addetti ai servizi domestici dall'art. 10, commi 1 e 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n.
1403, come modificato dall'art. 7, comma 6, del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 1983, n. 638;
Ritenuto di applicare, per i fini predetti, la misura di
contribuzione prevista dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 22
maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 243, per i rapporti di lavoro superiori a 24 ore
settimanali;
Tenuto conto che per effetto delle disposizioni di cui all'art. 10
del decreto del Presidente della Repubblica n. 1403 del 1971, e
successive modificazioni, e dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge
n. 155 del 1993, come convertito, occorre destinare una quota pari ad
Euro 268 per la posizione contributiva ed assicurativa del
lavoratore;
Tenuto conto, altresi', dell'intesa raggiunta tra il Ministero
dell'interno ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
circa la quantificazione delle somme occorrenti per l'attuazione del
citato art. 33 della legge n. 189 del 2002, determinata in una quota
pari ad Euro 22;
Visto l'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537;
Decreta:
Art. 1.
L'ammontare del contributo forfettario di cui all'art. 33, comma 3,
lettera a), della legge 30 luglio 2002, n. 189, e' determinato in
misura pari ad Euro 290. I datori di lavoro di cui all'art. 33, comma
1, della legge n. 189 del 2002 sono tenuti a versare, ai fini della
ricevibilita' della dichiarazione di emersione, il predetto
contributo all'Istituto nazionale della previdenza sociale mediante
bollettini di c/c postale entro il 10 novembre 2002.
Art. 2.
L'ammontare delle somme affluite ai sensi del precedente art. 1 e'
ripartito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale nelle
seguenti misure:
a) Euro 268 destinati, in base alle aliquote previste dall'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n.
1403, e successive modificazioni, alle gestioni previdenziali ed
assicurative interessate per le posizioni contributive dei
lavoratori;
b) Euro 22 per assicurare la copertura delle spese necessarie per
far fronte all'organizzazione ed allo svolgimento dei compiti di cui
all'art. 33 della legge n. 189 del 2002, da assegnare per due terzi
al Ministero dell'interno e per un terzo al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
Art. 3.
I datori di lavoro di cui all'art. 33, comma 1, della legge n. 189
del 2002, possono versare, previa domanda, all'Istituto nazionale
della previdenza sociale i contributi ed i premi nonche' i relativi
interessi dovuti per i periodi antecedenti ai tre mesi di cui al
comma 3 del medesimo articolo, in un'unica soluzione ovvero in rate
mensili di eguale importo, maggiorate:
a) fino a ventiquattro mesi degli interessi legali;
b) fino a trentasei mesi, degli interessi di dilazione a
decorrere dal venticinquesimo mese.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 26 agosto 2002
Il Ministro: Maroni
Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 146