GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 173 DEL 25/7/2002
LEGGE 11 luglio 2002, n. 148
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei
titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione
europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento
dell'ordinamento interno.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
ART. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi
all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona
l'11 aprile 1997. 2. Piena ed intera esecuzione e' data alla
Convenzione di cui al comma 1, a decorrere dalla data della sua
entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo XI.2 della
Convenzione stessa.
ART. 2.
1. La competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di
studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini
dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi
universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, e'
attribuita alle Universita' ed agli Istituti di istruzione
universitaria, che la esercitano nell'ambito della loro autonomia e
in conformita' ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi
bilaterali in materia.
ART. 3.
1. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 2,
le Universita' e gli Istituti di istruzione universitaria si
pronunciano sulle domande di riconoscimento, debitamente documentate,
presentate ai sensi della Convenzione di cui all'articolo 1, entro il
termine di novanta giorni a decorrere dalla data di ricezione delle
domande stesse.
ART. 4.
1. L'applicazione dell'articolo VI.5 della Convenzione e'
disciplinata con successivo regolamento ministeriale ai sensi
dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
ART. 5.
1. Il riconoscimento dei titoli accademici per finalita' diverse
da quelle indicate nell'articolo 2, e' operato da amministrazioni
dello Stato, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di
riconoscimento ai fini professionali e di accesso ai pubblici
impieghi, secondo procedure da stabilire con successivo regolamento
di esecuzione.
ART. 6.
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
di concerto con il Ministero degli affari esteri, provvede alla
designazione del rappresentante italiano nell'ambito del Comitato
previsto dall'articolo X.1 della Convenzione.
ART. 7.
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
nell'ambito del dipartimento e dei servizi previsti dall'articolo 4
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1
dicembre 1999, n. 477, ed ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvede all'istituzione
del centro nazionale di informazione, di cui all'articolo IX.2 della
Convenzione.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca sono altresi' determinati le modalita' ed i criteri
numerici per l'utilizzo del personale comandato da altre
amministrazioni, enti ed istituzioni da assegnare al centro nazionale
di informazione di cui al comma 1.
3. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
puo' destinare alle attivita' del centro nazionale di informazione di
cui al comma 1 fino a tre esperti per le esigenze operative che
necessitino di specifiche capacita' professionali. Ai predetti
esperti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa nel limite massimo di 203.484 euro a decorrere dall'anno 2002.
ART. 8.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge,
valutato in 274.240 euro per l'anno 2002 ed in 230.855 euro annui a
decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 9.
1. Sono abrogati il secondo ed il terzo comma dell'articolo 170 e
l'articolo 332 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive
modificazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 luglio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 753):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Ruggiero)
il 18 ottobre 2001.
Assegnato alle commissioni riunite 3a (Affari esteri) e
7a (Istruzione), in sede referente, il 27 novembre 2001 con
il parere delle commissioni 1a, 2a, 5a e della Giunta per
gli affari delle Comunita' europee.
Esaminato dalle commissioni riunite 3a e 7a il
24 gennaio 2002; il 7 e 12 febbraio 2002.
Presentata relazione il 1 marzo 2002 (atto n. 753/A -
relatore sen. Gaburro).
Esaminato in aula ed approvato il 21 marzo 2002.
Camera dei deputati (atto n. 2556):
Assegnato alle commissioni riunite III (Affari esteri)
e VII (Cultura), in sede referente, il 26 marzo 2002 con il
parere delle commissioni I, II, V, XI e XIV.
Esaminato dalle commissioni riunite III e VII il 14,
15, 18 giugno 2002.
Esaminato in aula il 1 luglio 2002 ed approvato il 2
luglio 2002.
CONVENZIONE (IN LINGUA ORIGINALE)
Allegato 1Allegato 10Allegato 2Allegato 11Allegato 3Allegato 12Allegato 4Allegato 13Allegato 5Allegato 14Allegato 6Allegato 15Allegato 7Allegato 16Allegato 8Allegato 17Allegato 9
CONVENZIONE (TRADUZIONE NON UFFICIALE)
Allegato 1Allegato 12Allegato 2Allegato 13Allegato 3Allegato 14Allegato 4Allegato 15Allegato 5Allegato 16Allegato 6Allegato 17Allegato 7Allegato 18Allegato 8Allegato 19Allegato 9Allegato 20Allegato 10Allegato 21Allegato 11