GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 172 DEL 24/7/2002





L. 15 luglio 2002, n. 145. Agg. G.U. 24/08/2006
Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio 
di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato. 



Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 luglio 2002, n. 172.
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti 
istruzioni: 
- Ministero dell'interno: Circ. 22 ottobre 2002, n. 4/2002; 
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 31 luglio 2002.
 


1.  Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono 
aggiunte, in fine, le parole: "l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle 
pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 
luglio 1999, n. 300". 



2.  Delega di funzioni dei dirigenti.
1. ... (3). 



(3)  Aggiunge il comma 1-bis all'art. 17, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 


3.  Norme in materia di incarichi dirigenziali e di ingresso dei funzionari 
internazionali nella pubblica amministrazione.
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono apportate 
le seguenti modificazioni: 
a) ... (4); 
b) ... (5); 
c) al comma 3, le parole: "del ruolo unico" sono sostituite dalle seguenti: "dei 
ruoli"; 
d) ... (6); 
e) ... (7); 
f) ... (8); 
g) ... (9); 
h) il comma 7 è abrogato; 
i) ... (10); 
l) ... (11); 
m) ... (12); 
n) ... (13); 
2. All'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate 
le seguenti modificazioni: 
a) ... (14); 
b) il comma 2 è abrogato. 
3. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al 
primo periodo, le parole: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1"; 
al secondo periodo, le parole: "del ruolo unico" sono sostituite dalle seguenti: 
"dei ruoli" e le parole: "del medesimo ruolo con le modalità stabilite dal 
regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo" sono sostituite dalle 
seguenti: "dei medesimi ruoli con le modalità stabilite da apposito regolamento 
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, 
su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze,". 
4. ... (15). 
5. ... (16). 
6. È fatta comunque salva ad ogni effetto di legge la validità delle graduatorie 
degli idonei di pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche di dirigente nei 
limiti temporali previsti dalle norme vigenti. 
7. Fermo restando il numero complessivo degli incarichi attribuibili, le 
disposizioni di cui al presente articolo trovano immediata applicazione 
relativamente agli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale e a 
quelli di direttore generale degli enti pubblici vigilati dallo Stato ove è 
prevista tale figura. I predetti incarichi cessano il sessantesimo giorno dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, esercitando i titolari degli 
stessi in tale periodo esclusivamente le attività di ordinaria amministrazione. 
Fermo restando il numero complessivo degli incarichi attribuibili, per gli 
incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale, può procedersi, 
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
all'attribuzione di incarichi ai sensi delle disposizioni di cui al presente 
articolo, secondo il criterio della rotazione degli stessi e le connesse 
procedure previste dagli articoli 13 e 35 del contratto collettivo nazionale di 
lavoro per il quadriennio 1998-2001 del personale dirigente dell'Area 1. Decorso 
tale termine, gli incarichi si intendono confermati, ove nessun provvedimento 
sia stato adottato. In sede di prima applicazione dell'articolo 19 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1 del presente 
articolo, ai dirigenti ai quali non sia riattribuito l'incarico in precedenza 
svolto è conferito un incarico di livello retributivo equivalente al precedente. 
Ove ciò non sia possibile, per carenza di disponibilità di idonei posti di 
funzione o per la mancanza di specifiche qualità professionali, al dirigente è 
attribuito un incarico di studio, con il mantenimento del precedente trattamento 
economico, di durata non superiore ad un anno. La relativa maggiore spesa è 
compensata rendendo indisponibile, ai fini del conferimento, un numero di 
incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario, tenendo 
conto prioritariamente dei posti vacanti presso l'amministrazione che conferisce 
l'incarico. 
8. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) all'articolo 15, comma 1, primo periodo, le parole: "del ruolo unico" sono 
sostituite dalle seguenti: "dei ruoli"; 
b) all'articolo 53, comma 1, dopo le parole: "10 gennaio 1957, n. 3," sono 
inserite le seguenti: "salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del 
presente decreto,". 



(4)  Sostituisce il comma 1 dell'art. 19, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(5)  Sostituisce il comma 2 dell'art. 19, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(6)  Sostituisce il comma 4 dell'art. 19, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(7)  Aggiunge il comma 4-bis all'art. 19, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(8)  Aggiunge i commi 5-bis e 5-ter all'art. 19, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(9)  Sostituisce il comma 6 dell'art. 19, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(10)  Sostituisce il comma 8 dell'art. 19, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(11)  Sostituisce il comma 10 dell'art. 19, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(12)  Aggiunge un periodo al comma 12 dell'art. 19, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 
165. 
(13)  Aggiunge il comma 12-bis all'art. 19, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(14)  Sostituisce il comma 1 dell'art. 21, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(15)  Sostituisce l'art. 23, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(16)  Sostituisce l'art. 28, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 





4.  Concorsi per la qualifica dirigenziale.
1. A coloro i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto 
legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, sono stati ammessi con riserva ai concorsi 
banditi ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 
1993, n. 29, si applicano i medesimi requisiti di accesso previsti dal citato 
decreto legislativo n. 387 del 1998 



 





5.  Personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165.
1. Nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili nell'àmbito della dotazione 
organica dei dirigenti di seconda fascia dei ruoli di ciascuna amministrazione, 
il personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è 
inquadrato, previo superamento di concorso riservato per titoli di servizio e 
professionali, da espletarsi entro centottanta giorni dalla medesima data, nella 
seconda fascia dirigenziale. 
2. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la 
disposizione di cui al comma 1 si applica una volta effettuati gli inquadramenti 
previsti dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 2, della presente legge, 
con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento. 
3. Alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica l'articolo 39 della legge 
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 



 





6.  Norme in materia di incarichi presso enti, società e agenzie.
1. Le nomine degli organi di vertice e dei componenti dei consigli di 
amministrazione o degli organi equiparati degli enti pubblici, delle società 
controllate o partecipate dallo Stato, delle agenzie o di altri organismi 
comunque denominati, conferite dal Governo o dai Ministri nei sei mesi 
antecedenti la scadenza naturale della legislatura, computata con decorrenza 
dalla data della prima riunione delle Camere, o nel mese antecedente lo 
scioglimento anticipato di entrambe le Camere, possono essere confermate, 
revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dal voto sulla fiducia al 
Governo. Decorso tale termine gli incarichi per i quali non si sia provveduto si 
intendono confermati fino alla loro naturale scadenza. Le stesse disposizioni si 
applicano ai rappresentanti del Governo e dei Ministri in ogni organismo e a 
qualsiasi livello, nonché ai componenti di comitati, commissioni e organismi 
ministeriali e interministeriali, nominati dal Governo o dai Ministri (17). 
2. Le nomine di cui al presente articolo conferite o comunque rese operative 
negli ultimi sei mesi antecedenti la fine naturale della tredicesima 
legislatura, nonché quelle conferite o comunque rese operative nel corso della 
quattordicesima legislatura fino alla data di insediamento del nuovo Governo, 
possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dalla 
data di entrata in vigore della presente legge. 



(17)  Per la disapplicazione delle disposizioni contenute nel presente comma, 
limitatamente agli anni 2006, 2007 e 2008, vedi il comma 309 dell'art. 1, L. 23 
dicembre 2005, n. 266. 
 





7.  Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al testo unico di 
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
1. ... (18). 
2. ... (19). 
3. ... (20). 
4. ... (21). 
5. Dalla disposizione di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori 
oneri a carico della finanza pubblica. 



(18)  Aggiunge l'art. 23-bis al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(19)  Aggiunge il comma 4-bis all'art. 101, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
(20)  Aggiunge l'art. 17-bis al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(21)  Aggiunge un periodo dopo il secondo al comma 2 dell'art. 40, D.Lgs. 30 
marzo 2001, n. 165. 
 





8.  Semplificazione delle procedure di collocamento fuori ruolo.
1. ... (22). 
2. Per i cittadini italiani collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 1 della 
legge 27 luglio 1962, n. 1114, come sostituito dal comma 1 del presente 
articolo, fatte salve le disposizioni eventualmente più favorevoli previste 
dalle amministrazioni di appartenenza, il servizio prestato presso enti, 
organizzazioni internazionali o Stati esteri è computato per intero ai fini 
della progressione della carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di 
stipendio e, secondo le modalità stabilite dalla medesima legge 27 luglio 1962, 
n. 1114, del trattamento di quiescenza e previdenza, nonché ai fini della 
valutazione dei titoli. 
3. All'articolo 1, comma 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le 
parole: "o di fuori ruolo" sono inserite le seguenti: "o svolge altra forma di 
collaborazione autorizzata". 



(22)  Sostituisce l'art. 1, L. 27 luglio 1962, n. 1114. 
 





9.  Accesso di dipendenti privati allo svolgimento di incarichi e attività 
internazionali.
1. È istituito, presso il Ministero degli affari esteri, un elenco per 
l'iscrizione delle imprese private che siano disposte a fornire proprio 
personale di cittadinanza italiana, per ricoprire posti o incarichi nell'àmbito 
delle organizzazioni internazionali. 
2. Per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, le imprese interessate 
inoltrano al Ministero degli affari esteri le richieste di iscrizione indicando 
espressamente: 
a) l'area di attività in cui operano; 
b) gli enti od organismi internazionali di interesse; 
c) i settori professionali ed il numero massimo di candidati che intendono 
fornire; 
d) l'impegno a mantenere il posto di lavoro senza diritto al trattamento 
economico al proprio personale chiamato a ricoprire posti o incarichi presso 
enti o organismi internazionali, con eventuale indicazione della durata massima 
dell'aspettativa. 
3. La nomina del dipendente di imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 
avviene, nei limiti dei posti vacanti, sulla base di professionalità, esperienza 
e conoscenze tecnico-scientifiche possedute, e la relativa nomina deve essere 
motivata sulla base della carenza, alle dipendenze della pubblica 
amministrazione, di personale che disponga di analoghe caratteristiche e può 
essere disposta solo a tempo determinato, non superiore a tre anni, non 
rinnovabile. 
4. Gli incarichi di cui al comma 3 non danno luogo all'attribuzione di alcuna 
indennità o emolumento, comunque denominato, da parte delle amministrazioni 
pubbliche italiane (23). 



(23)  Vedi, anche, il D.M. 27 maggio 2004, n. 218. 
 





10.  Disposizioni di attuazione.
1. Con uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro per la funzione 
pubblica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 
23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, sono definite le modalità e le procedure attuative dell'articolo 
28, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito 
dall'articolo 3, comma 5, della presente legge, nonché degli articoli 8 e 9 
della presente legge (24). 
2. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati: le modalità 
di istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei ruoli dei dirigenti 
delle amministrazioni dello Stato nonché le procedure e le modalità per 
l'inquadramento, nella fase di prima attuazione, dei dirigenti di prima e 
seconda fascia del ruolo unico nei ruoli delle singole amministrazioni, fatta 
salva la possibilità per il dirigente di optare per il rientro 
nell'amministrazione che ne ha effettuato il reclutamento tramite procedura 
concorsuale; le modalità di utilizzazione dei dirigenti ai quali non sia 
affidata la titolarità di uffici dirigenziali; le modalità di elezione del 
componente del comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 3, comma 3, 
della presente legge. Alla data di entrata in vigore di tale regolamento è 
abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 
febbraio 1999, n. 150. 
3. La disciplina relativa alle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7, 
che si applicano a decorrere dal periodo contrattuale successivo a quello in 
corso alla data di entrata in vigore della presente legge, resta affidata alla 
contrattazione collettiva, sulla base di atti di indirizzo del Ministro per la 
funzione pubblica all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche 
amministrazioni (ARAN) anche per la parte relativa all'importo massimo delle 
risorse finanziarie da destinarvi. 



(24)  Vedi, anche, il D.M. 27 maggio 2004, n. 218. 
 





11.  Norma finale.
1. In tutte le disposizioni di legge, di regolamento e contrattuali nelle quali 
è espressamente o implicitamente richiamato il ruolo unico dei dirigenti, tale 
richiamo va inteso come effettuato ai ruoli dei dirigenti delle singole 
amministrazioni. 




fp06-gr06