GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 158 DELL' 8/7/2002
DECRETO-LEGGE 8 luglio 2002, n. 138
Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di
contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia
anche nelle aree svantaggiate.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di operare
interventi in materia tributaria, con particolare riferimento alle
accise sui prodotti petroliferi, alle tasse automobilistiche, al
potenziamento dell'attivita' di riscossione dei tributi, alla
gestione unitaria dei giochi, ai crediti di imposta ed alle societa'
e associazioni sportive dilettantistiche;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di
operare interventi per la trasformazione ed il riassetto di enti
pubblici, per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa
farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree
svantaggiate, nonche' per l'attuazione di una sentenza della Corte
Costituzionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 luglio 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro della salute e
del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il
Ministro delle attivita' produttive e con il Ministro per gli affari
regionali;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROROGHE DI TERMINI
Art. 1.
Proroghe di termini in materia di accise e in materia finanziaria
1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sulle emulsioni
stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogate da ultimo, fino al
30 giugno 2002, con l'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2001,
n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002,
n. 16, sono ulteriormente prorogate dalla data di entrata in vigore
del presente decreto fino al 31 dicembre 2002. La disposizione
contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 16, si applica fino al 31 dicembre 2002.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1
ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 giugno
2002, con l'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16,
sono ulteriormente prorogate dalla data di entrata in vigore del
presente decreto fino al 31 dicembre 2002.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1
ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 giugno
2002, con l'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16,
sono ulteriormente prorogate dalla data di entrata in vigore del
presente decreto fino al 31 dicembre 2002.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1
ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 giugno
2002, con l'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16,
sono ulteriormente prorogate dalla data di entrata in vigore del
presente decreto fino al 31 dicembre 2002.
5. Nell'articolo 13, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1999,
n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999,
n. 402, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2005".
6. Nell'articolo 128, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti:
"30 settembre 2002". Entro quest'ultimo termine e' data attuazione al
provvedimento emanato in applicazione del disposto di cui
all'articolo 145, comma 62, della predetta legge n. 388 del 2000.
7. Limitatamente ai fondi relativi all'esercizio finanziario 2002,
i termini previsti dall'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, concernenti la
trasmissione dei programmi dettagliati degli interventi previsti
dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono
differiti al 10 agosto 2002.
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA
Art. 2.
Esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa
automobilistica
1. Non sono dovute l'imposta provinciale di trascrizione, di cui
all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la
tassa automobilistica, per il primo periodo fisso di cui all'articolo
2 del regolamento recante modalita' e termini di pagamento delle
tasse automobilistiche, adottato con decreto del Ministro delle
finanze 18 novembre 1998, n. 462, e per le due annualita' successive,
l'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642, e gli emolumenti dovuti agli uffici del
Pubblico registro automobilistico di cui al decreto del Ministro
delle finanze 1 settembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 216 del 15 settembre 1994, relativamente alle formalita' connesse
agli atti di acquisto di autoveicoli, immatricolati per la prima
volta, di potenza non superiore a 85 Kw e conformi alle direttive CE
sull'inquinamento, effettuate dalla data di entrata in vigore del
presente decreto ed entro il 31 dicembre 2002, a condizione che al
momento dell'acquisto sia consegnato al venditore un autoveicolo non
conforme alla direttiva CE n. 91/441, e successive,
sull'inquinamento, intestato allo stesso soggetto intestatario
dell'autoveicolo oggetto di acquisto o ad uno dei familiari
conviventi alla data di acquisto, ovvero, in caso di locazione
finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato al soggetto
utilizzatore del suddetto veicolo o ad uno dei familiari conviventi.
2. Fatta eccezione per l'esenzione relativa alla tassa
automobilistica, le esenzioni di cui al comma 1, si applicano,
altresi', alle formalita' relative agli atti di acquisto da imprese
esercenti attivita' di commercio di autoveicoli usati di potenza non
superiore a 85 Kw, conformi alla direttiva CE n. 94/12
sull'inquinamento, effettuate dalla entrata in vigore del presente
decreto ed entro il 31 dicembre 2002, a condizione che al momento
dell'acquisto sia consegnato al venditore un autoveicolo non conforme
alla direttiva CE n. 91/441, e successive, sull'inquinamento,
intestato allo stesso soggetto intestatario dell'autoveicolo oggetto
di acquisto o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto,
ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo usato, che sia
intestato al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o ad uno dei
familiari conviventi. Gli autoveicoli acquistati devono essere
garantiti per un anno e sottoposti prima della vendita, salvo che si
tratti di autoveicoli immatricolati per la prima volta da meno di
ventiquattro mesi o che siano stati sottoposti a revisione negli
ultimi dodici mesi, a specifica revisione secondo le modalita'
previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285.
3. Entro quindici giorni dalla data di consegna dell'autoveicolo
conforme alle direttive CE sull'inquinamento di cui ai commi 1 e 2,
il venditore o il locatore finanziario ha l'obbligo di consegnare il
veicolo ricevuto dall'acquirente o dal locatario, non conforme alle
suddette direttive, ai centri di cui all'articolo 46, comma 1, del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e di provvedere,
direttamente o tramite delega, alla richiesta di cancellazione per
demolizione al Pubblico registro automobilistico. Il venditore o il
locatore finanziario rilascia all'acquirente un'attestazione
comprovante l'avvenuta consegna ai suddetti centri dell'autoveicolo.
In ogni caso, tali veicoli non possono essere rimessi in
circolazione.
4. Un comitato composto, senza oneri a carico dello Stato, dai
rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del
Ministero dell'interno, del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, delle regioni, delle province e degli enti interessati,
nominato da apposito decreto interdirigenziale, provvede, sulla base
dei dati forniti dagli enti interessati, alla ripartizione tra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province,
nonche' l'ACI, delle minori entrate derivanti dall'attuazione dei
commi da 1 a 3. Le minori entrate risultanti da tale ripartizione
sono rimborsate ai predetti enti con cadenza mensile a cura dei
Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'interno e delle
infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, per
quanto riguarda quelle di spettanza delle regioni, delle province,
anche ad ordinamento autonomo, e dell'ACI. I trasferimenti aggiuntivi
cosi' determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre
disposizioni di legge.
5. Ai fini del presente articolo si intendono per autoveicoli le
autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di cui
all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285.
Art. 3.
Potenziamento dell'attivita' di riscossione dei tributi e sistema di
remunerazione del servizio nazionale della riscossione
1. L'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e' sostituito dal seguente:
"Art. 87 (Ricorso per la dichiarazione di fallimento e domanda di
ammissione al passivo). - 1. Il concessionario puo', per conto
dell'Agenzia delle entrate, presentare il ricorso di cui all'articolo
6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
2. Se il debitore, a seguito del ricorso di cui al comma 1 o su
iniziativa di altri creditori, e' dichiarato fallito, ovvero
sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il concessionario
chiede, sulla base del ruolo, per conto dell'Agenzia delle entrate
l'ammissione al passivo della procedura.".
2. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19:
1) al comma 2:
1.1) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ",nonche' sui nuovi beni la cui esistenza e' stata comunicata
dall'ufficio ai sensi del comma 4;";
1.2) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: "d-bis) il
mancato svolgimento delle attivita' conseguenti alle segnalazioni
effettuate dall'ufficio ai sensi del comma 4;";
1.3) alla lettera e) dopo la parola: "compiute", sono
inserite le seguenti: "nell'attivita' di notifica della cartella di
pagamento e";
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo, in ogni
momento, il potere dell'ufficio di comunicare al concessionario
l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e di segnalare
azioni cautelari ed esecutive da intraprendere al fine di riscuotere
le somme iscritte a ruolo.";
b) all'articolo 20:
1) al comma 1 dopo le parole: "lettere a), d)", sono inserite
le seguenti: ",d-bis)";
2) al comma 3 le parole da: "dell'importo" fino alla fine sono
sostituite dalle seguenti: "pari ad un quarto dell'importo iscritto a
ruolo, ed alla totalita' delle spese di cui all'articolo 17, comma 6,
se rimborsate dall'ente creditore.";
c) all'articolo 57, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. Nei casi diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3, l'Agenzia
delle entrate puo', comunque, autorizzare i trasferimenti azionari,
le fusioni e le scissioni di cui all'articolo 2, comma 4, a
condizione che non vi sia diminuzione della capacita' finanziaria,
tecnica ed organizzativa.".
3. L'Agenzia delle entrate puo' procedere alla transazione dei
tributi iscritti a ruolo dai propri uffici per importi
complessivamente superiori a euro 1,5 milioni ed il cui gettito e' di
esclusiva spettanza dello Stato, in caso di accertata maggiore
economicita' e proficuita' rispetto alla attivita' di riscossione
coattiva, con atto approvato dal Direttore dell'Agenzia su conforme
parere obbligatorio della Commissione consultiva per la riscossione,
di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
acquisiti altresi' gli altri pareri obbligatoriamente prescritti
dalle vigenti disposizioni di legge. I pareri si intendono rilasciati
con esito favorevole decorsi 45 giorni dalla data di ricevimento
della richiesta, se non pronunciati espressamente nel termine
predetto. La transazione puo' comportare la dilazione del pagamento
delle somme iscritte a ruolo anche a prescindere dalla sussistenza
delle condizioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. Negli anni 2002 e 2003 la remunerazione dei concessionari e dei
commissari governativi, per i ruoli emessi da uffici statali, anche
prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46, si compone:
a) di una indennita' fissa, pari, nei due anni, rispettivamente a
euro 370 milioni ed a euro 335 milioni;
b) di un importo variabile, costituito da un aggio, di
percentuale pari a quella vigente al 31 dicembre 2001, sulle somme
effettivamente riscosse, da erogare entro il 30 aprile dell'anno
successivo a quello di riferimento.
5. Con decreto ministeriale, da adottare entro il 31 luglio di
ciascun anno, l'indennita' di cui al comma 4 e' ripartita, per una
quota non inferiore al 96 per cento, tra i concessionari e i
commissari governativi secondo la percentuale con la quale gli stessi
hanno usufruito della clausola di salvaguardia, e, per la restante
quota, tra tutti i commissari governativi e tra i concessionari per i
quali vige l'obbligo della redazione bilingue degli atti.
6. Per il conseguimento dell'importo variabile di cui al comma 4,
ai concessionari e commissari governativi e' fissato l'obiettivo di
un incremento della riscossione delle somme iscritte nei ruoli degli
uffici statali, rispetto ai livelli della corrispondente riscossione
conseguiti nell'anno 2001, in misura complessiva non inferiore a euro
520 milioni, per l'anno 2002, ed a euro 1040 milioni, per l'anno
2003. Con il decreto di cui al comma 5, l'incremento complessivo
della riscossione e' suddiviso nelle quote di competenza di ciascun
concessionario e commissario governativo, nel rispetto dei seguenti
criteri:
a) relativamente all'obiettivo stabilito per l'anno 2002,
determinazione di uguali quote di incremento delle percentuali
derivanti dal rapporto tra quanto riscosso nel 2001 ed il carico
medio netto del triennio 1998-2000, tra i soli concessionari e
commissari governativi le cui attivita' di riscossione sono
risultate, nell'anno 2001, inferiori alla mediana del medesimo anno,
assumendosi questa nel valore percentuale dato dal rapporto tra la
riscossione effettuata ed il relativo carico medio netto del predetto
triennio; per lo stesso anno 2002, l'obiettivo proprio dei
concessionari e dei commissari governativi le cui attivita' di
riscossione sono risultate, nell'anno 2001, pari o superiori alla
mediana del medesimo anno, e' costituito dal mantenimento di un
identico valore percentuale di riscossione;
b) relativamente all'obiettivo stabilito per l'anno 2003,
divisione dello stesso in modo che le uguali quote di incremento di
cui al punto a), per le concessioni situate al di sopra della mediana
siano pari alla meta' di quelle previste per le concessioni al di
sotto della stessa mediana.
7. Fermo l'aggio di cui al comma 4, lettera b), i concessionari e i
commissari governativi anticipano comunque, senza diritto ad
interessi, il versamento degli importi corrispondenti agli obiettivi
stabiliti nel comma 6, lettera a), entro il 30 novembre 2002, in
misura pari a euro 260 milioni, e, entro il 27 dicembre 2002, in
misura pari alla differenza tra il valore dell'obiettivo assegnato e
l'importo di quanto anticipato o effettivamente riscosso al
13 dicembre 2002. Il 50 per cento della quota di obiettivo non
conseguito nell'anno 2002 dai concessionari e commissari governativi
e' comunque computata in aumento delle loro quote di obiettivo per
l'anno 2003. Per la restituzione dell'anticipo, in due quote uguali
negli anni 2003 e 2004, i concessionari e commissari governativi
effettuano compensazione, da regolare contabilmente, fino ad
estinzione del credito, con gli importi dei riversamenti dovuti nei
predetti anni. La mancata effettiva riscossione delle somme
anticipate comporta l'obbligo di restituzione dell'aggio.
8. L'aggio di cui al comma 4, lettera b), e' aumentato del 50 per
cento sulle maggiori riscossioni realizzate rispetto agli obiettivi
ed e' ridotto, per il mancato conseguimento degli obiettivi riferiti
all'anno 2003, nelle misure stabilite con il decreto di cui al comma
5, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) per lo scostamento dall'obiettivo fino al 10 per cento,
riduzione del 10 per cento;
b) per lo scostamento dall'obiettivo superiore al 10 per cento, e
fino al 24 per cento, riduzione in ragione dell'1,5 per cento per
ogni punto percentuale di scostamento;
c) per lo scostamento superiore al 24 per cento, riduzione sempre
pari al 30 per cento.
9. Il concessionario o il commissario governativo che non esegue,
in tutto o in parte, alla prescritta scadenza le anticipazioni
previste dal comma 7 e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112; in tale caso, si applicano inoltre le disposizioni
degli articoli 30 e 55 del medesimo decreto legislativo n. 112 del
1999.
10. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole: "Fino al
31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31
dicembre 2003";
b) nell'articolo 4-bis, comma 1, le parole: "1 gennaio 2003" sono
sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 2004".
11. All'articolo 77, comma 1, lettera d), della legge 21 novembre
2000, n. 342, le parole: "1 gennaio 2003" sono sostituite dalle
seguenti: "1 gennaio 2004".
12. Sono abrogati il comma 5 dell'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e, fermo quanto disposto
dall'articolo 15, l'articolo 16-quinquies del decreto-legge
28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2002, n. 16. Per i ruoli emessi da uffici statali non si
applica la maggiorazione dell'aggio di cui all'articolo 17, comma 2
del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
13. L'Agenzia delle entrate provvede a maggiori accertamenti per
146 milioni di euro, nell'anno 2002, per 635 milioni di euro
nell'anno 2003 e per 455 milioni di euro nell'anno 2004. A tale fine
la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, per gli anni 2002,
2003 e 2004, realizza un programma straordinario di qualificazione,
riqualificazione e formazione del personale del Ministero
dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali, attraverso
adeguata reingegnerizzazione dei propri processi produttivi, per le
esigenze connesse all'immediato potenziamento dell'attivita' di
accertamento fiscale e di contrasto all'economia sommersa,
utilizzando le risorse di cui all'unita' previsionale di base
6.1.1.1. "Spese generali di funzionamento", capitolo 3542, dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno finanziario 2002 e corrispondenti unita' previsionali di base
per gli anni 2003 e 2004.
Art. 4.
Unificazione delle competenze in materia di giochi
1. Al fine di assicurare la gestione unitaria prevista
dall'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, nonche' di
eliminare sovrapposizioni di competenze, di razionalizzare i sistemi
informatici esistenti e di ottimizzare il gettito erariale,
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato svolge tutte le
funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi,
scommesse e concorsi pronostici. Per i giochi, le scommesse ed i
concorsi pronostici connessi con manifestazioni sportive, ferma
restando la riserva del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)
prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n.
496, le predette funzioni sono attribuite all'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato in concessione; per assicurarne un
ordinato trasferimento, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il
Ministro per i beni e le attivita' culturali entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite
le date dalle quali le funzioni sono esercitate dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, e le modalita' del predetto
trasferimento. Le azioni possedute dal CONI relative a societa'
operanti nel predetto settore di attivita' sono trasferite, a titolo
gratuito, allo Stato. I rapporti con le federazioni sportive
continuano ad essere tenuti in via esclusiva dal CONI, anche con
riferimento ai giochi, alle scommesse ed ai concorsi pronostici
connessi a manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il
controllo del CONI stesso. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze e' rideterminata la composizione del Comitato generale
per i giochi istituito dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1988, n.
357, di cui fa parte un rappresentante del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, nonche' il presidente del CONI o un suo
delegato. Il Comitato fissa gli indirizzi strategici per
l'organizzazione e la gestione dei giochi, delle scommesse e dei
concorsi pronostici. Le deliberazioni del Comitato concernenti i
giochi, le scommesse ed i concorsi pronostici ricadenti nella riserva
del CONI sono adottate con il voto favorevole del presidente del
CONI. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3, commi 77, 78 e 83,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e
dalle relative norme di attuazione. L'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato versa al CONI una somma pari alla quota, prevista
dalle vigenti disposizioni, dei prelievi, calcolati al netto di
imposte e spese, sui giochi, scommesse e concorsi pronostici connessi
a manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del
CONI stesso. Il disciplinare di concessione prevede le modalita' di
attribuzione di eventuali risorse aggiuntive volte a soddisfare
adeguatamente, in funzione dell'andamento dei giochi di competenza,
le necessita' finanziarie del CONI nel rispetto della sua autonomia
finanziaria.
2. Per agevolare la diffusione della pratica sportiva, una quota,
non superiore al dieci per cento, delle maggiori entrate derivanti
dal presente articolo e' riassegnata, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, ad un fondo iscritto in apposita
unita' previsionale di base del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, destinato alla concessione di contributi agli enti locali,
nonche' alle associazioni sportive dilettantistiche per la
costruzione di impianti sportivi. I contributi sono erogati a fondo
perduto anche in relazione agli interessi relativi a contratti di
finanziamento per la costruzione degli impianti. Nella erogazione dei
contributi e' data priorita' agli enti il cui territorio e' carente
di impianti sportivi di proprieta' pubblica. Con decreto avente
natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, da adottare sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
stabilite le modalita' di funzionamento del fondo, nonche' le
modalita' e i limiti per l'erogazione dei contributi e per la loro
revoca.
3. La determinazione delle maggiori entrate di cui al comma 2 viene
effettuata, con riferimento all'anno precedente, sulla base dei dati
di consuntivo, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze.
Art. 5.
Monitoraggio dei crediti di imposta
1. I crediti di imposta previsti dalle vigenti disposizioni di
legge sono integralmente confermati e, fermo quanto stabilito dagli
articoli 10 e 11, possono essere fruiti nei limiti dei relativi
stanziamenti di bilancio, delle autorizzazioni di spesa, ovvero delle
previsioni di minori entrate. I soggetti interessati hanno diritto al
credito di imposta fino all'esaurimento delle risorse finanziarie.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze di natura non regolamentare sono stabilite, per ciascun
credito di imposta, la data di decorrenza della disposizione di cui
al comma 1 nonche' le modalita' per il controllo dei relativi flussi.
Con decreto interdirigenziale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
e' comunicato l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili. A
decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di cui al periodo
precedente i soggetti interessati non possono piu' fruire di nuovi
crediti di imposta i cui presupposti si sono realizzati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. A decorrere dall'anno 2003, con la legge finanziaria sono
rideterminati i limiti di cui al comma 1.
Art. 6.
Disposizioni in materia di societa' e associazioni sportive
dilettantistiche
1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e
successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie
riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano
anche alle societa' sportive dilettantistiche costituite in societa'
di capitali, senza fine di lucro.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto, l'importo fissato dall'articolo 1,
comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come da ultimo
modificato dall'articolo 37, comma 2, della legge 21 novembre 2000,
n. 342, e' elevato a 310.000 euro.
3. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 81, comma 1, lettera m), e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Tale disposizione si applica anche ai rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa di carattere
amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore
di societa' e associazioni sportive dilettantistiche.";
b) all'articolo 83, comma 2, le parole: "a lire 10.000.000" sono
sostituite dalle seguenti: "a diecimila euro".
4. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli Enti di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad
operare la ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto sui
contributi erogati alle societa' e associazioni sportive
dilettantistiche, stabilita dall'articolo 28, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle societa' e
associazioni sportive dilettantistiche, direttamente connessi allo
svolgimento dell'attivita' sportiva, sono soggetti all'imposta di
registro in misura fissa.
6. Al n. 27-bis dell'allegato B al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", nonche' delle societa' e associazioni sportive
dilettantistiche".
7. Nell'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole: "organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale (ONLUS)", sono inserite le
seguenti: "e le societa' e associazioni sportive dilettantistiche".
8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di societa' e
associazioni sportive dilettantistiche di importo annuo inferiore a
300 mila euro, costituisce, per il soggetto erogante, spesa di
pubblicita', volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del
soggetto erogante mediante una specifica attivita' del beneficiario,
ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.
9. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13-bis, comma 1, la lettera i-ter) e' sostituita
dalla seguente:
"i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo
complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a
duemilacinquecento euro, in favore delle societa' e associazioni
sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali
erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale, ovvero
secondo altre modalita' stabilite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;";
b) all'articolo 65, comma 2, la lettera c-octies) e' sostituita
dalla seguente:
"c-octies) le erogazioni liberali in denaro per un importo non
superiore a duemilacinquecento euro o al 2 per cento del reddito
d'impresa dichiarato, a favore delle societa' e associazioni sportive
dilettantistiche;".
10. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, al comma 1, lettera b), numero 2, sono soppresse le parole: "e
le indennita' di cui alla lettera m) del predetto comma 1".
11. All'articolo 111-bis, comma 4, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"ed alle associazioni sportive dilettantistiche".
12. Presso l'Istituto per il credito sportivo e' istituito il Fondo
di garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella
ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento,
all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti
sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte
di societa' o associazioni sportive dilettantistiche con personalita'
giuridica.
13. Il fondo e' disciplinato con apposito regolamento adottato, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del
Consiglio nazionale del CONI. Il regolamento disciplina, in
particolare, le forme di intervento del Fondo in relazione
all'entita' del finanziamento ed al tipo di impianto.
14. Il Fondo e' gestito e amministrato a titolo gratuito
dall'Istituto per il credito sportivo.
15. La garanzia prestata dal Fondo e' di natura sussidiaria, si
esplica nei limiti e con le modalita' stabiliti dal regolamento di
cui al comma 13 ed opera entro i limiti delle disponibilita' del
Fondo.
16. La dotazione finanziaria del Fondo e' costituita dall'importo
annuale acquisito dal Fondo speciale di cui all'articolo 5 della
legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, dei
premi riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto
legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza.
17. Le societa' e associazioni sportive dilettantistiche debbono
indicare nella denominazione sociale la finalita' sportiva e la
ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere
una delle seguenti forme:
a) associazione sportiva priva di personalita' giuridica
disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
b) associazione sportiva con personalita' giuridica di diritto
privato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio
2000, n. 361;
c) societa' sportiva di capitali costituita in societa' per
azioni, societa' a responsabilita' limitata o societa' cooperativa a
responsabilita' limitata, secondo le disposizioni vigenti ad
eccezione di quelle che prevedono le finalita' di lucro.
18. Con uno o piu' regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle
disposizioni dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo,
secondo i seguenti principi generali, sono individuati:
a) i contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo delle
societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche, con
particolare riferimento a:
1) assenza di fini di lucro;
2) rispetto del principio di democrazia interna;
3) organizzazione di attivita' sportive dilettantistiche,
compresa l'attivita' didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il
perfezionamento nelle attivita' sportive;
4) divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali
in altre societa' e associazioni sportive nell'ambito della medesima
disciplina;
5) gratuita' degli incarichi degli amministratori;
6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di
scioglimento della societa' e associazioni;
7) obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI,
nonche' agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni sportive
nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui la societa' o
l'associazione intende affiliarsi;
b) le modalita' di approvazione dello statuto, di riconoscimento
ai fini sportivi e di affiliazione ad una o piu' Federazioni sportive
nazionali del CONI o alle discipline sportive associate o ad uno
degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
c) i provvedimenti da adottare in caso di irregolare
funzionamento o di gravi irregolarita' di gestione o di gravi
infrazioni all'ordinamento sportivo.
19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi
delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, di cui all'articolo 6, comma 4, della legge
31 marzo 2000, n. 78, firmatari di apposite convenzioni con il CONI.
20. Presso il CONI e' istituito, anche in forma telematica e senza
oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il registro delle
societa' e associazioni sportive dilettantistiche distinto nelle
seguenti tre sezioni:
a) associazioni sportive dilettantistiche senza personalita'
giuridica;
b) associazioni sportive dilettantistiche con personalita'
giuridica;
c) societa' sportive dilettantistiche costituite nella forma di
societa' di capitali.
21. Le modalita' di tenuta del registro, nonche' le procedure di
verifica, la notifica delle variazioni dei dati e l'eventuale
cancellazione sono disciplinate da apposita delibera del Consiglio
nazionale del CONI, che e' trasmessa al Ministero vigilante ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138.
22. Per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le
societa' e associazioni sportive dilettantistiche devono dimostrare
l'avvenuta iscrizione nel registro di cui al comma 20.
23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria attivita',
nell'ambito delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche,
fuori dall'orario di lavoro, purche' a titolo gratuito e fatti salvi
gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di
appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti
esclusivamente le indennita' di trasferta e i rimborsi forfettari di
cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917.
24. L'uso degli impianti sportivi di esercizio degli enti locali
territoriali e' aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito,
sulla base di criteri obiettivi, a tutte le societa' e associazioni
sportive.
25. Qualora l'Ente pubblico territoriale non intenda gestire
direttamente gli impianti sportivi, la gestione e' affidata in via
preferenziale a societa' e associazioni sportive dilettantistiche,
enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e
federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne
stabiliscono i criteri d'uso, e previa determinazione di criteri
generali ed obiettivi per la individuazione dei soggetti affidatari.
Le Regioni disciplinano, con propria legge, le modalita' di
affidamento.
26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi
scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attivita' didattica
e delle attivita' sportive della scuola, comprese quelle extra
curriculari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
10 ottobre 1996, n. 567, possono essere posti a disposizione di
societa' e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel
medesimo comune dell'istituto scolastico, o in comuni confinanti.
27. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
valutato in 1.000.000 di euro per l'anno 2002, in 7.000.000 di euro
per l'anno 2003, in 26.000.000 di euro per l'anno 2004 ed in
17.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
28. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Capo III
TRASFORMAZIONE DI ENTI PUBBLICI
Art. 7.
ANAS
1. In attuazione delle disposizioni contenute nel capo III della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, e per assicurare l'urgente
realizzazione degli obiettivi ivi previsti, l'Ente nazionale per le
strade ANAS e' trasformato in societa' per azioni con la
denominazione di: "ANAS Societa' per azioni - anche ANAS" con effetto
dalla data dell'assemblea di cui al comma 7.
2. All'ANAS Spa sono attribuiti, a titolo di concessione, i compiti
di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a g), nonche' 1), del
decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. L'ANAS Spa approva i
progetti del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. L'ANAS Spa
approva i progetti dei lavori oggetto di concessione anche ai fini di
cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio
1994, n. 143, e ad essa compete l'emanazione di tutti gli atti del
procedimento espropriativo ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. La concessione e' assentita entro
il 31 dicembre 2002 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di intesa, per quanto attiene agli aspetti finanziari, con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Nell'ambito della convenzione
di concessione prevista dal comma 3 all'ANAS Spa, per le strade ed
autostrade ad essa affidati, sono attribuiti i diritti e i poteri
dell'ente proprietario.
3. La disciplina della concessione di cui al comma 2 e' stabilita
nella convenzione di concessione che prevede, tra l'altro:
a) le modalita' di esercizio da parte del concedente dei poteri
di vigilanza e di indirizzo sull'attivita' del concessionario;
b) le modalita', ivi compreso il ricorso ai contratti di
concessione a terzi da parte di ANAS Spa, per gestione, manutenzione,
miglioramento ed adeguamento delle strade ed autostrade statali e per
la costruzione di nuove strade ed autostrade statali;
c) le modalita' per l'erogazione delle risorse finanziarie
occorrenti per l'espletamento dei compiti affidati in concessione, e
per la copertura degli oneri a carico dell'Ente nazionale per le
strade ANAS per i compiti esercitati fino alla trasformazione;
d) la durata della concessione, comunque, non e' superiore a
trenta anni.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
e' approvato lo schema dello statuto di ANAS Spa. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto attiene agli
aspetti finanziari, da adottarsi entro lo stesso termine, e'
approvato lo schema della convenzione di concessione. Con le medesime
modalita' sono approvate le eventuali successive modifiche dello
statuto o della convenzione di concessione.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e'
determinato il capitale sociale di ANAS Spa, in base al netto
patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio. Entro tre mesi dalla
prima assemblea, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare di concerto con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sono designati uno o piu' soggetti di adeguata
esperienza e qualificazione professionale per effettuare la stima del
patrimonio sociale. Entro tre mesi dal ricevimento della relazione
giurata, il consiglio di amministrazione della societa' determina il
valore definito del capitale sociale nei limiti del valore di stima
contenuto nella relazione stessa e in misura comunque non superiore a
quella risultante dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo
11, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342.
6. Le azioni sono attribuite al Ministro dell'economia e delle
finanze, il quale esercita i diritti dell'azionista di intesa con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le direttive
del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il presidente della
societa' e gli altri componenti degli organi sociali sono designati
dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ad eccezione del
presidente del collegio sindacale, il quale e' designato dal Ministro
dell'economia e delle finanze.
7. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli
organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla
prima assemblea che viene convocata, a cura dell'amministratore
dell'Ente nazionale per le strade - ANAS, entro trenta giorni dalla
emanazione dei decreti di cui al comma 4.
8. La pubblicazione del presente decreto tiene luogo degli
adempimenti in materia di costituzione di societa' per azioni
previsti dalle vigenti disposizioni.
9. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze dell'Ente
nazionale per le strade - ANAS al momento della trasformazione
prosegue con ANAS Spa e continua ad essere disciplinato dalle
precedenti disposizioni.
10. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione
vengono effettuati in regime di neutralita' fiscale.
11. Il controllo della Corte dei conti si svolge con le modalita'
previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. L'ANAS
Spa puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai
sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme
giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.
12. In via transitoria, sono confermati per la medesima durata
della carica attualmente ricoperta, quali componenti del primo
consiglio di amministrazione e del primo collegio sindacale, gli
stessi componenti del consiglio e del collegio dei revisori dell'Ente
nazionale per le strade - ANAS. Sono assicurate per le attivita'
oggetto di concessione ad ANAS Spa le risorse gia' assegnate all'Ente
nazionale per le strade - ANAS. Fino alla efficacia della concessione
di cui al comma 2 l'ANAS Spa continua nell'adempimento di tutti i
compiti e le funzioni attribuite all'Ente nazionale per le strade -
ANAS utilizzando le risorse assegnate all'Ente stesso ed ad essa si
applicano le norme ed i provvedimenti pertinenti il predetto Ente.
L'ANAS Spa succede nei rapporti attivi e passivi dell'Ente nazionale
per le strade - ANAS. Ogni riferimento all'ANAS, contenuto in leggi,
regolamenti o provvedimenti, deve intendersi effettuato all'ANAS Spa.
Art. 8.
Riassetto del CONI
1. L'ente pubblico Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) si
articola negli organi, anche periferici, previsti dal decreto
legislativo 23 luglio 1999, n. 242. Per l'espletamento dei suoi
compiti si avvale della societa' prevista dal comma 2.
2. E' costituita una societa' per azioni con la denominazione "CONI
Servizi spa".
3. Il capitale sociale e' stabilito in 1 milione di euro.
Successivi apporti al capitale sociale sono stabiliti, tenuto conto
del piano industriale della societa', dal Ministro dell'economia e
delle finanze, di intesa con il Ministro per i beni e le attivita'
culturali.
4. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle
finanze. Il presidente della societa' e gli altri componenti del
consiglio di amministrazione sono designati dal CONI. Il presidente
del collegio sindacale e' designato dal Ministro dell'economia e
delle finanze e gli altri componenti del medesimo collegio dal
Ministro per i beni e le attivita' culturali.
5. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli
organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla
prima assemblea, che il Ministro dell'economia e delle finanze, di
intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, convoca
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
6. Entro tre mesi dalla prima assemblea, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro
per i beni e le attivita' culturali, sono designati uno o piu'
soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale per
effettuare la stima del patrimonio sociale. Entro tre mesi dal
ricevimento della relazione giurata, il consiglio di amministrazione
o l'amministratore unico della societa', sentito il collegio
sindacale, determina il valore definitivo del capitale sociale nei
limiti del valore di stima contenuto nella relazione stessa e in
misura comunque non superiore a quelli risultanti dall'applicazione
dei criteri di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 21 novembre
2000, n. 342. Qualora il risultato della stima si rivelasse
insufficiente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
potranno essere individuati beni immobili patrimoniali dello Stato da
conferire alla Coni Servizi spa. A tale fine potranno essere
effettuati ulteriori apporti al capitale sociale con successivi
provvedimenti legislativi.
7. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto
tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di societa'
per azioni previsti dalle vigenti disposizioni.
8. I rapporti, anche finanziari, tra il CONI e la CONI Servizi spa
sono disciplinati da un contratto di servizio annuale.
9. La CONI Servizi spa puo' stipulare convenzioni anche con le
regioni, le province autonome e gli enti locali.
10. Il controllo della Corte dei conti sulla CONI Servizi spa si
svolge con le modalita' previste dall'articolo 12 della legge 21
marzo 1958, n. 259. La CONI Servizi spa puo' avvalersi del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo
unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura
dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e
successive modificazioni.
11. Il personale alle dipendenze dell'ente pubblico CONI resta alle
dipendenze della CONI Servizi spa, la quale succede in tutti i
rapporti attivi e passivi, compresi i rapporti di finanziamento con
le banche, e nella titolarita' dei beni facenti capo all'ente
pubblico. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali, sono stabilite
le modalita' attuative del trasferimento del personale del CONI alla
CONI Servizi spa, anche ai fini della salvaguardia, dopo il
trasferimento, delle procedure di cui agli articoli 31 e 33 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i dipendenti in
servizio presso l'ente pubblico CONI alla data di entrata in vigore
del presente decreto rimangono fermi i regimi contributivi e
pensionistici per le anzianita' maturate fino alla predetta data.
12. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della
societa' e di conferimento alla stessa sono esclusi da ogni tributo e
diritto e vengono, pertanto, effettuati in regime di neutralita'
fiscale.
13. Sino alla prima assemblea restano in vigore, in via
provvisoria, tutte le disposizioni legislative e statutarie che
disciplinano il CONI. Dalla predetta data tali disposizioni restano
in vigore in quanto compatibili.
14. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di vigilanza
del Ministero per i beni e le attivita' culturali sul CONI.
15. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000 di
euro, si provvede, per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
Capo IV
RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA
Art. 9.
Finanziamento della spesa sanitaria e prontuario
1. Il comma 4-quater dell'articolo 1 del decreto-legge 19 febbraio
2001, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2001, n. 129, e' abrogato.
2. Il Ministro della salute, su proposta della Commissione unica
del farmaco, provvede annualmente, e per l'anno corrente entro il 30
settembre 2002, a redigere l'elenco dei farmaci rimborsabili dal
Servizio sanitario nazionale.
3. La redazione dell'elenco dei farmaci di cui al comma 2 e'
effettuata sulla base dei criteri di costo-efficacia in modo da
assicurare, su base annua, il rispetto dei livelli di spesa
programmata nei vigenti documenti contabili vigenti di finanza
pubblica, nonche', in particolare, il rispetto dei livelli di spesa
definiti nell'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di
Trento e Bolzano in data 8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001.
4. Il comma 8 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e' abrogato.
5. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 18 settembre 2001,
n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001,
n. 405, e' sostituito dal seguente:
"1. I medicinali, aventi uguale composizione in principi attivi,
nonche' forma farmaceutica, via di somministrazione, modalita' di
rilascio, numero di unita' posologiche e dosi unitarie uguali, sono
rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla
concorrenza del prezzo piu' basso del corrispondente prodotto
disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, sulla base di
apposite direttive definite dalla regione; tale disposizione non si
applica ai medicinali coperti da brevetto sul principio attivo.".
Capo V
INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELL'ECONOMIA NELLE AREE SVANTAGGIATE
E IN AGRICOLTURA
Art. 10.
Contributi per gli investimenti nelle aree svantaggiate
1. All'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Agevolazione per gli
investimenti nelle aree svantaggiate";
b) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
"1. Alle imprese che operano nei settori delle attivita' estrattive
e manifatturiere, dei servizi, del turismo, del commercio, delle
costruzioni, della produzione e distribuzione di energia elettrica,
vapore ed acqua calda, della trasformazione dei prodotti della pesca
e dell'acquacoltura di cui all'allegato I del Trattato che istituisce
la Comunita' europea, e successive modifiche ed integrazioni, che,
fino alla chiusura del periodo di imposta in corso alla data del 31
dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree ammissibili
alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del
citato Trattato, nonche' nelle aree delle Regioni Abruzzo e Molise
ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3,
lettera c), dello stesso Trattato, individuate dalla Carta italiana
degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006, e'
attribuito un contributo nella forma di credito di imposta nei limiti
massimi di spesa pari a 870 milioni di euro per l'anno 2002 e pari a
1740 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006. Per le
aree ammissibili alla deroga ai sensi del citato articolo 87,
paragrafo 3, lettera a), il credito compete entro la misura dell'85
per cento delle intensita' di aiuto previste dalla Carta italiana
degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006. Per
quelle ammissibili alla deroga ai sensi dell'articolo 87, paragrafo
3, lettera c), delle Regioni Abruzzo e Molise, il credito compete
nella misura massima dell'intensita' di aiuto prevista dalla predetta
Carta. Il credito d'imposta non e' cumulabile con altri aiuti di
Stato a finalita' regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto
i medesimi beni che fruiscono del credito di imposta.
1-bis. Per fruire del contributo le imprese inoltrano, in via
telematica, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate
un'istanza contenente gli elementi identificativi dell'impresa,
l'ammontare complessivo dei nuovi investimenti e la ripartizione
regionale degli stessi, nonche' l'impegno, a pena di disconoscimento
del beneficio, ad avviare la realizzazione degli investimenti
successivamente alla data di presentazione della medesima istanza e
comunque entro sei mesi dalla predetta data. Per avvio della
realizzazione dell'investimento s'intende l'emissione del buono
d'ordine ovvero, l'inizio delle attivita' da realizzare in economia.
1-ter. L'Agenzia delle entrate esamina le istanze di cui al comma
1-bis secondo l'ordine cronologico di presentazione e, entro 15
giorni dalla presentazione delle stesse, comunica, in via telematica,
il diniego del contributo per la mancanza di uno degli elementi di
cui al comma 1-bis, ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati. Il
beneficio si intende concesso decorsi 15 giorni dalla presentazione
dell'istanza e senza comunicazione di diniego da parte dell'Agenzia
delle entrate.
1-quater. Entro il secondo mese successivo alla data di chiusura
dell'esercizio in cui e' presentata l'istanza di cui al comma 1-bis,
le imprese trasmettono in via telematica, al Centro operativo di
Pescara dell'Agenzia delle entrate una dichiarazione contenente il
settore di appartenenza, l'ammontare dei nuovi investimenti
effettuati alla predetta data suddivisi per area regionale
interessata, l'ammontare del contributo utilizzato in compensazione
alla medesima data e il limite di intensita' di aiuto utilizzabile.
1-quinquies. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate sono stabilite le specifiche tecniche per la trasmissione dei
dati di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater.
1-sexies. Per le modalita' delle trasmissioni telematiche previste
dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute
nell'articolo 3 del regolamento emanato con il decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come sostituito
dall'articolo 3 del regolamento emanato con il decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.";
c) il comma 3 e' abrogato.
2. L'articolo 5, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e'
abrogato.
3. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si
applicano agli investimenti da avviare successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
4. Gli stanziamenti autorizzati dalla tabella D della legge 23
dicembre 2000, n. 388, in favore della legge 30 giugno 1998, n. 208,
sono ridotti per l'anno 2003 di 2.317 milioni di euro. A tale fine le
risorse preordinate al finanziamento del credito di imposta dalla
delibera CIPE n. 48 del 4 aprile 2001 sono ridotte di pari importo.
Una quota delle stesse risorse, pari a 1.760 milioni di euro, e'
versata, nell'ultimo bimestre dell'anno 2003, all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnata nell'esercizio 2004
all'unita' previsionale di base 6.1.2.7 "Devoluzione di proventi" -
capitolo 3860 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze.
5. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), si provvede:
a) quanto a 870 milioni di euro per l'anno 2002 e 1.183 milioni
di euro per l'anno 2003, a valere sulle risorse preordinate per le
medesime finalita' ed iscritte sull'unita' previsionale di base
6.1.2.7 "Devoluzioni di proventi" - capitolo 3860 dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
b) quanto a 557 milioni di euro per l'anno 2003 e 1.740 milioni
di euro per il 2004, mediante utilizzo delle risorse resesi
disponibili dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al
comma 4. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo
11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni ed integrazioni.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 11.
Contributi per gli investimenti in agricoltura
1. Il contributo nella forma di credito di imposta di cui
all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato
dall'articolo 10, e' esteso alle imprese agricole di cui all'articolo
1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che effettuano, in
tutto il territorio nazionale, nuovi investimenti ai sensi
dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1257/99, nel settore della
produzione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti
agricoli di cui all'Allegato I del Trattato che istituisce la
Comunita' europea e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le tipologie degli investimenti ammissibili del contributo di
cui al comma 1 sono determinate ai sensi dell'articolo 8, comma
7-bis, della citata legge n. 388 del 2000.
3. Le imprese agricole sono ammesse al contributo di cui al comma 1
qualora abbiano presentato domanda su investimenti ammissibili di
agevolazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/99 a valere sui
bandi emanati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano e purche' la domanda sia stata istruita favorevolmente
dall'Ente incaricato.
4. Per le imprese agricole soggette a determinazione del reddito ai
sensi dell'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, il calcolo degli ammortamenti dedotti e' effettuato
sulla base dei coefficienti di ammortamento previsti dal decreto del
Ministro delle finanze in data 31 dicembre 1988, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio
1989, e la determinazione degli investimenti dismessi o ceduti si
effettua considerando il valore di acquisto ridotto degli
ammortamenti calcolati applicando i medesimi coefficienti del citato
decreto del Ministro delle finanze in data 31 dicembre 1988.
5. Il contributo di cui al presente articolo e' fissato nei limiti
massimi di spesa pari a 85 milioni di euro per l'anno 2002 e 175
milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede: quanto a
75 milioni di euro per l'anno 2002 e 155 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2003 e 2004, mediante utilizzo di parte delle maggiori
entrate di cui all'articolo 3; quanto a 10 milioni di euro per l'anno
2002 e 20 milioni di euro per l'anno 2003, a valere sulle risorse
iscritte sull'unita' previsionale di base 6.1.2.7 "Devoluzione di
proventi" - capitolo 3860 dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze; quanto a 20 milioni di euro per l'anno
2004, mediante utilizzo delle risorse resesi disponibili dalla
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4
dell'articolo 10.
6. Per quanto non diversamente disposto, si applicano le
disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
come modificato dall'articolo 10.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Capo VI
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 12.
Adeguamento a sentenza della Corte Costituzionale
1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte
Costituzionale del 22 maggio 2002, n. 221, i decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri relativi all'autonomia organizzativa,
contabile e di bilancio, nonche' al personale, della Presidenza del
Consiglio dei Ministri sono sottoposti al controllo preventivo di
legittimita' della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3 della
legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sui predetti decreti il Presidente del
Consiglio dei Ministri puo' chiedere il parere facoltativo al
Consiglio di Stato.
Art. 13.
Disposizioni in materia idrica
1. Al fine di assicurare il corretto funzionamento dell'Ente per lo
Sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia,
Lucania e Irpinia, per l'anno 2002 e' assegnato al predetto ente un
contributo straordinario di 8 milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 8
milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al capitolo n. 1730
"Fondo da ripartire per l'orientamento e la modernizzazione del
settore forestale e del settore agricolo" dello stato di previsione
del Ministero delle politiche agricole e forestali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Fatto salvo quanto previsto per l'affidamento del servizio
idrico integrato dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dalle relative
disposizioni di attuazione, nei casi in cui la realizzazione di
schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo avvenga con
il concorso finanziario di altri soggetti pubblici o privati, i
soggetti titolari del finanziamento pubblico di cui all'articolo 141,
comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono gestire tali
schemi idrici tramite societa' di cui mantengano la maggioranza
incedibile. I rapporti fra azionisti e societa' sono disciplinati da
una convenzione contenente, a pena di nullita', gli obblighi ed i
diritti tra le parti.
Art. 14.
Interpretazione autentica della definizione di "rifiuto" di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22)
1. Le parole: "si disfi", "abbia deciso" o "abbia l'obbligo di
disfarsi" di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, di
seguito denominato: "decreto legislativo n. 22", si interpretano come
segue:
a) "si disfi": qualsiasi comportamento attraverso il quale in
modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono
avviati o sottoposti ad attivita' di smaltimento o di recupero,
secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22;
b) "abbia deciso": la volonta' di destinare ad operazioni di
smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto
legislativo n. 22, sostanze, materiali o beni;
c) "abbia l'obbligo di disfarsi": l'obbligo di avviare un
materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di
smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un
provvedimento delle pubbliche autorita' o imposto dalla natura stessa
del materiale, della sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi
siano compresi nell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'allegato
D del decreto legislativo n. 22.
2. Non ricorre la decisione di disfarsi, di cui alla lettera b) del
comma 1, per beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di
consumo ove sussista una delle seguenti condizioni:
a) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e
oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo
produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di
trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente;
b) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e
oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo
produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo
senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra
quelle individuate nell'allegato C del decreto legislativo n. 22.
Art. 15.
Norma di copertura
1. Agli oneri recati dalle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e
3, valutati in 663,508 milioni di euro per l'anno 2002, in 647,020
milioni di euro per l'anno 2003 e in 349,020 milioni di euro per
l'anno 2004, si provvede, quanto a 313,508 milioni di euro per l'anno
2002, 297,020 milioni di euro per l'anno 2003 e 300 milioni di euro
per l'anno 2004, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate
derivanti dall'articolo 3; quanto a 350 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16-quinquies del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, ed all'articolo
17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; quanto a 49,020
milioni di euro per l'anno 2004, mediante utilizzo di parte delle
entrate recate dall'articolo 4.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 16.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 8 luglio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro del-l'economia e
delle finanze
Sirchia, Ministro della salute
Urbani, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli