GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 155 DEL 4/7/2002
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
COMUNICATO
Codice di autoregolamentazione dell'esercizio dello sciopero e delle
astensioni dalle attivita' giurisdizionali e di controllo dei
magistrati della Corte dei conti, sottoscritto dall'Associazione
magistrati della Corte dei conti, valutato idoneo dalla Commissione
di garanzia con deliberazione n. 02/105 del 6 giugno 2002.
Art. 1.
Il diritto dell'Associazione magistrati della Corte dei conti di
proclamare l'astensione totale o parziale dei magistrati dalle
proprie funzioni e' esercitato nei limiti e alle condizioni appresso
indicate.
Art. 2.
La partecipazione alla astensione e alle altre ipotesi di
limitazione dell'attivita' giurisdizionale e di controllo proclamata
dall'Associazione e' rimessa alla libera adesione di ciascun
magistrato contabile.
Art. 3.
La proclamazione di cui all'art. 1 deve essere comunicata per
iscritto almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'astensione alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministro per la funzione
pubblica con l'indicazione della relativa motivazione. Della
proclamazione in questione va data comunicazione, altresi', e nel
rispetto delle medesime modalita', al Consiglio di presidenza della
Corte dei conti.
La revoca dell'astensione potra' avvenire almeno cinque giorni
prima della data prevista per l'astensione stessa, salvo il caso che
l'Associazione magistrati della Corte dei conti sia convocata dalla
Commissione di garanzia per l'attuazione dello sciopero nei servizi
pubblici essenziali o dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
In caso di revoca anticipata dalle astensioni l'Associazione
magistrati della Corte dei conti ne dara' immediata comunicazione
alle autorita' di cui al comma 1.
Art. 4.
L'astensione totale dalle attivita' non puo' superare quattro
udienze e camere di consiglio, relativamente al settore della
giurisdizione, ovvero quattro adunanze, relativamente al settore del
controllo, per ciascun magistrato. In nessun caso puo' protrarsi
oltre la durata temporale massima di giorni cinque.
Non potra' essere proclamato un nuovo periodo di astensione se
non saranno trascorsi almeno trenta giorni dalla conclusione del
precedente periodo di astensione.
Art. 5.
Non potranno essere oggetto di astensione, per il versante della
giurisdizione, i provvedimenti cautelari, per il versante del
controllo, i provvedimenti da sottoporre a riscontro in via
preventiva per i quali verrebbero a scadenza i relativi termini
perentori di cui all'art. 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n.
20; per il versante della Procura, gli atti di citazione la cui
omessa emissione porterebbe al mancato rispetto del termine
perentorio di cui all'art. 5, comma 1, della legge 14 gennaio 1994,
n. 19.
Art. 6.
L'Associazione magistrati della Corte dei conti, prima della
proclamazione dell'astensione, assicurera' la propria disponibilita'
alla composizione dei conflitti mediante l'adozione di procedure
conciliative o di raffreddamento presso la Commissione di garanzia,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la
funzione pubblica.