GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 1 DEL 2/1/2002
UNIVERSITA' DI PALERMO
DECRETO RETTORALE 3 dicembre 2001
Istituzione di una scuola di specializzazione in chirurgia plastica e
ricostruttiva.
IL RETTORE
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 "Modifiche ed
aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73";
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 "Disposizioni
sull'ordinamento didatti universitario e successive modificazioni ed
integrazioni";
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e successive
modificazioni;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 "Delega al Governo per il
riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione nonche' sperimentazione didattica e organizzativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 "Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica";
Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica
10 marzo 1982, n. 162 "Riordinamento delle scuole dirette a fini
speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di
perfezionamento";
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano
triennale di sviluppo;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 "Determinazione degli atti
amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente
della Repubblica";
Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995 "Modificazioni
all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di
specializzazione del settore medico";
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Universita' degli
studi di Palermo (consiglio di facolta' seduta del 6 giugno 2000,
senato accademico seduta del 3 ottobre 2000);
Visto il parere del nucleo di valutazione interna seduta del
16 febbraio 2001;
Visto il parere del comitato regionale di coordinamento seduta del
24 aprile 2001;
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale seduta
dell'11 ottobre 2001;
Decreta:
Viene istituita la scuola di specializzazione in chirurgia plastica
e ricostruttiva presso la facolta' di medicina e chirurgia
dell'Universita' degli studi di Palermo come da decreto ministeriale
11 maggio 1995.
Scuola di specializzazione
in chirurgia plastica e ricostruttiva
Art. 1.
E' istituita la scuola di specializzazione in chirurgia plastica e
ricostruttiva presso l'Universita' degli studi di Palermo. La scuola
in chirurgia plastica e ricostruttiva risponde alle norme generali
delle scuole di specializzazione dell'area medica.
Art. 2.
La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore
professionale della chirurgia plastica e ricostruttiva.
Art. 3.
La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia plastica e
ricostruttiva.
Art. 4.
Il corso ha la durata di cinque anni.
Art. 5.
La scuola ha sede amministrativa presso la cattedra di chirurgia
plastica e ricostruttiva afferente all'istituto di clinica
dermosifilopatica. Concorrono al funzionamento della scuola le
strutture universitarie, gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa
di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 502/1992 ed il
relativo personale universitario appartenente ai settori
scientifico-disciplinari di cui alla tabella A, e quello dirigente
ospedaliero delle corrispondenti aree funzionali e discipline.
Art. 6.
Tenuto conto delle capacita' formative delle strutture di cui
all'art. 5, il numero massimo degli specializzandi da ammettere e' di
tre per ciascun anno di corso per un totale di quindici
specializzandi. L'ordinamento didattico della scuola e' articolato
secondo le seguenti tabelle.
Tabella A
Aree di addestramento professionalizzante
e relativi settori scientifico-disciplinari
A) Area propedeutica generale - obiettivi: lo specializzando deve
conseguire la preparazione sulle conoscenze di base utili per la
pratica applicativa di genetica e biologia dei trapianti, di
embriologia con particolare riguardo alla teratologia, di anatomia ed
istologia normale e patologia della cute, parti molli ed annessi,
della fisiopatologia della riparazione tissutale con particolare
riguardo alle ustioni. Settori: E09A - Anatomia umana, E09B -
Istologia, F03X - Genetica medica, F04A - Patologia generale, F06A -
Anatomia patologica.
B) Area propedeutica clinica - obiettivi: lo specializzando deve
conseguire la preparazione di base necessaria all'esecuzione di un
intervento chirurgico in elezione e in urgenza e per affrontare le
diverse eventualita' che possono presentarsi nell'esercizio
dell'attivita' chirurgica. Settori: F08A - Chirurgia generale, F08B -
Chirurgia plastica, F18X - Diagnostica per immagini e radioterapia,
F21X - Anestesiologia.
C) Area clinica complementare - obiettivi: l'area deve fornire le
conoscenze cliniche ed applicative integrative della chirurgia
plastica. Settori: F10X - Urologia, F12B - Neurochirurgia, F13C -
Chirurgia maxillo facciale, F15A - Otorinolaringoiatria, F17X -
Malattie cutanee e veneree, F20X - Ginecologia ed ostetricia, F16A -
Malattie apparato locomotore, F14X - Malattie apparato visivo, M11E -
Psicologia clinica.
D) Area disciplinare terapia e tecnica chirurgica - obiettivi:
l'area deve fornire la preparazione di base necessaria
all'approfondimento della diagnostica, della patologia, della clinica
e delle moderne tecniche chirurgiche necessarie per la pratica delle
specialita'. Settore: F08B - Chirurgia plastica.
E) Area disciplinare metodologie complementari - obiettivi: lo
specializzando deve acquisire le conoscenze utili per la pratica
applicativa delle metodologie di gestione e programmazione
dell'attivita' chirurgica, delle applicazioni tecnologiche e di
diagnostica strumentale, dei biomateriali e delle banche dei tessuti,
delle terapie riabilitative. Settori: E07X - Farmacologia, E10X -
Biofisica medica, F08B - Chirurgia plastica, F16B - Medicina fisica e
riabilitativa, F22A - Igiene generale e applicata, F22B - Medicina
legale.
Tabella B
Standard complessivo
di addestramento professionalizzante
Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando
deve dimostrare di avere raggiunto una completa preparazione
professionale specifica, basata sulla dimostrazione:
a) aver frequentato un reparto di chirurgia generale e/o
chirurgia d'urgenza e pronto soccorso per un periodo di sei mesi;
b) aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di
seguito specificato:
1. almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il
10% condotti come primo operatore;
2. almeno 120 interventi di media chirurgia, dei quali almeno
il 20% condotti come primo operatore;
3. almeno 250 interventi di piccola chirurgia generale e
specialistica, dei quali almeno il 30% condotti come primo operatore.
Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione di
almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Palermo, 3 dicembre 2001
Il rettore: Silvestri