GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 288 DEL 9/12/2002
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 novembre 2002
Interventi necessari a fronteggiare l'emergenza determinatasi nella
citta' di Palermo a causa del superamento delle soglie di attenzione
dell'inquinamento atmosferico con conseguenti, gravi ripercussioni
nel settore del traffico e della mobilita'. (Ordinanza n. 3255).
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18
ottobre 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza
ambientale determinatosi nella citta' di Palermo nel settore del
traffico e della mobilita', fino al 31 dicembre 2003;
Visto il Piano integrato del trasporto pubblico di massa a guida
vincolata approvato dal Consiglio comunale di Palermo nella seduta
del 30 maggio 2002, e il piano urbano dei parcheggi, approvato dal
consiglio comunale di Palermo nella seduta del 31 gennaio 2000;
Considerato che il livello di rischio al quale sono esposti i
cittadini di Palermo durante gli spostamenti quotidiani nel
territorio della citta' di Palermo ha raggiunto valori altissimi per
l'incolumita' pubblica a causa dei sempre piu' numerosi incidenti
stradali e dei lunghi tempi di percorrenza;
Considerato che il degrado ambientale derivante dall'inquinamento
acustico ed atmosferico determina gravi disturbi alla salute con
relativo incremento dei costi sociali ai medesimi connessi;
Considerato che il traffico urbano complessivo e' insostenibile
rispetto al sistema delle infrastrutture di trasporto esistente;
Considerato inoltre, che nella citta' di Palermo deve essere
accelerato l'avvio del sistema di trasporto pubblico di massa a guida
vincolata, in superficie e in sotterraneo;
Atteso che la realizzazione di tale sistema di trasporto pubblico
e' indispensabile per risolvere la grave carenza infrastrutturale,
considerando che non e' attualmente fruibile un sistema di parcheggi
anche di interscambio che consenta di offrire un servizio
direttamente fruibile ai residenti ed ai titolari di esercizi
commerciali e di azienda;
Considerato, altresi', che l'attuale precario assetto della
mobilita' costituisce la causa principale dell'elevato livello di
inquinamento atmosferico ed acustico, nonche' dell'alto tasso di
incidentalita';
Ravvisata la necessita' di dare immediata attuazione agli
interventi volti a fronteggiare l'emergenza determinatasi nella
citta' di Palermo anche mediante l'utilizzo degli strumenti
individuati nell'ambito del sistema integrato di infrastrutture per
la mobilita' urbana;
Considerato che la situazione di pregiudizio per i cittadini e'
tale da richiedere l'adozione di provvedimenti straordinari ed
urgenti al fine di consentire l'esecuzione degli interventi necessari
al superamento dello stato di emergenza.
Acquisita l'intesa della regione Siciliana;
Su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dispone:
Art. 1.
1. Il Sindaco di Palermo e' nominato Commissario delegato per
l'attuazione degli interventi volti a fronteggiare l'emergenza
determinatasi nella citta' di Palermo in relazione alla situazione
del traffico e della mobilita'.
2. Per l'espletamento delle attivita' di cui al comma 1, il
Commissario delegato provvede alla definizione ed alla esecuzione di
tutti gli interventi necessari, con particolare riferimento alla
realizzazione dei parcheggi e delle infrastrutture viarie e di
trasporto pubblico di massa, anche a guida vincolata,
all'identificazione di idonee soluzioni volte al miglioramento della
circolazione stradale nonche' all'individuazione ed all'adozione di
misure di contrasto dell'emergenza abitativa.
3. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza il Commissario
delegato, anche avvalendosi di altri soggetti individuati dal
Commissario stesso, cui potra' affidare specifici compiti attuativi,
provvede allo svolgimento dei seguenti compiti:
a) disporre, in deroga alla normativa indicata nel successivo
art. 2, misure rivolte alla realizzazione di una disciplina del
traffico e della mobilita' urbana:
a.1) istituendo parcheggi, aree pedonali e zone a traffico
limitato;
a.2) individuando idonee soluzioni per la gestione della sosta
tariffata che prevedano l'affidamento delle concessioni, nel periodo
temporale di vigenza dello stato di emergenza, e del piano
tariffario;
a.3) conferendo, nel territorio comunale, ai volontari aderenti
ad associazioni di volontariato iscritte ai registri generali di cui
all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, le funzioni ed i
poteri di cui all'art. 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n.
127, secondo modalita' e limiti stabiliti con proprio provvedimento,
nonche' i poteri per l'utilizzo del segnale distintivo, di cui
all'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
ed all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495. I volontari cosi' individuati dovranno
seguire un periodo di addestramento mediante la frequenza ed il
superamento di corsi specifici. Le funzioni in esame potranno essere
conferite, con apposite determinazioni commissariali, limitatamente
ad attivita' da esplicarsi in prossimita' di strutture scolastiche,
di parchi e giardini e, in ausilio ai vigili urbani, in prossimita'
di punti critici della rete stradale urbana, previamente individuati
nella determinazione commissariale medesima;
b) progettare e realizzare marciapiedi che, pur essendo conformi
alle esigenze dei disabili, abbiano una larghezza inferiore ai limiti
fissati dal Codice della Strada ed in particolare dalle norme emanate
in attuazione dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n.
285/1992;
c) disporre, avvalendosi delle deroghe autorizzate con il
successivo art. 2, il completamento della dotazione organica del
corpo di Polizia Municipale utilizzando le graduatorie dei concorsi
gia' espletati ed ancora in corso di validita';
d) individuare, progettare e realizzare, se del caso assumendo il
ruolo di stazione appaltante, un programma straordinario di opere e
di interventi, diretto tra l'altro alla realizzazione urgente di
parcheggi pubblici, anche di interscambio, e volto, altresi', ad
integrare e completare strutture ed impianti gia' esistenti o in
corso di costruzione, anche mediante il ricorso alla trattativa
privata e sempreche' la particolare urgenza non consenta
l'espletamento dei procedimenti di gara;
e) procedere alla localizzazione di aree edificabili e disporre
la relativa urbanizzazione per un sviluppo coordinato e funzionale
della citta' in relazione alla necessita' di soddisfare le esigenze
alloggiative e di adeguata mobilita';
f) individuare, progettare ed eseguire, anche eventualmente
assumendo il ruolo di stazione appaltante, un programma straordinario
di opere e di interventi, anche attuativo del piano urbano dei
parcheggi, diretti alla realizzazione urgente di un idoneo ed
efficiente sistema di trasporto pubblico di massa, anche a guida
vincolata, volto a consentire, tra l'altro, l'utilizzo della
metropolitana leggera automatica e la chiusura dell'anello
ferroviario in ambito urbano, altresi' realizzando un sistema di tre
linee tranviarie, infrastrutture viarie principali e parcheggi
pubblici volti ad integrare e completare strutture ed impianti gia'
esistenti od in corso di costruzione. Il piano in esame potra'
trovare esecuzione anche attraverso il ricorso alla trattativa
privata, sempreche' la particolare urgenza non consenta
l'espletamento dei procedimenti di gara. Tale procedura potra' essere
adottata anche per accelerare la realizzazione di progetti inerenti
alla mobilita' urbana oggetto di eventuali protocolli di intesa o
accordi di programma.
4. Fermo restando quanto disposto dal comma 5, l'approvazione dei
progetti da parte del Commissario delegato e' adottata
indipendentemente dall'espletamento delle procedure espropriative,
che si svolgeranno con i termini di legge ridotti alla meta'. La
predetta approvazione sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri,
autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali,
regionali, provinciali e comunali; inoltre costituisce, ove occorra,
variante allo strumento urbanistico generale e dichiarazione di
pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori.
5. Per i progetti degli interventi e delle opere per cui e'
prevista dalla vigente disciplina la procedura di valutazione
d'impatto ambientale di competenza statale o relativi ad opere
incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il Commissario delegato procede
all'approvazione di cui al comma 4 previa convocazione di un'apposita
conferenza di servizi, da concludersi entro trenta giorni dalla
indizione. Qualora entro tale termine le amministrazioni partecipanti
alla conferenza non si siano utilmente espresse, i pareri,
autorizzazioni, visti, nulla osta di loro competenza si intendono
acquisiti con esito positivo. In caso di motivato dissenso espresso
in sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio
storico-artistico, la decisione e' rimessa al Presidente della
regione Siciliana, sentiti gli assessori regionali al territorio ed
all'ambiente e ai Beni culturali e architettonici, in deroga alla
procedura prevista dall'art. 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n.
241, come aggiunto dall'art. 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
e poi sostituito dall'art. 12 della legge 24 novembre 2000 n. 340 i
cui termini sono ridotti alla meta'.
6. Per i progetti di interventi ed opere per cui e' prevista dalla
vigente disciplina la procedura di valutazione di impatto ambientale
di competenza regionale; nel caso di motivato dissenso sul progetto
espresso da un organo preposto alla tutela paesaggistico-territoriale
o del patrimonio storico-artistico, il Commissario delegato puo'
richiedere la determinazione di conclusione del procedimento al
Presidente della regione Siciliana, previa deliberazione della Giunta
Regionale, che deve esprimersi entro quindici giorni dalla richiesta.
I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti dal
progetto, che si dovessero rendere necessari anche successivamente
alla Conferenza di servizi, in deroga all'art. 17, comma 24, della
legge 15 maggio 1987, n. 127, ed all'art. 19 della legge regionale 30
aprile 1991, n. 10 devono essere resi dalle Amministrazioni
competenti entro sette giorni dalla richiesta, e, qualora non siano
resi entro tale termine, si intendono inderogabilmente acquisiti con
esito positivo.
7. Il Commissario delegato svolge, altresi', eventualmente
avvalendosi di soggetti attuatori, tutte le attivita' strumentali che
si rendano necessarie per la compiuta e tempestiva attuazione dei
compiti di cui alla presente ordinanza.
8. Il Commissario delegato cura l'attuazione delle procedure di
trasferimento degli impianti e delle opere, cosi' realizzati, al
Comune o agli altri soggetti istituzionalmente competenti, secondo il
regime proprio dei singoli interventi.
Art. 2.
1. Il Commissario delegato, nei limiti necessari per la
realizzazione urgente degli interventi di emergenza di cui alla
presente ordinanza e nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico, e' autorizzato a derogare alle seguenti
norme:
regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440, articoli 3, 11, 16, 19 e
successive modifiche e integrazioni;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40,
41, 42, 117, 119 e successive modifiche e integrazioni;
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 art. 7, comma 1,
lettera f) e comma 9, art. 11, art. 12, comma 5, art. 45, comma 6,
art. 103, 159, 195, 200, 215;
legge 24 marzo 1989, n. 122, articoli 3, 5 e 9;
regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, art. 1136;
legge 25 giugno 1865, n. 2359, articoli 4, 17 e 18;
legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10, 11, 12, 13, 15, 19 e
20;
legge 3 gennaio 1978, n. 1, articoli 3 e 4;
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, art. 21 comma 1 e 2,
art. 22 comma 1 e 2, articoli 23, 24, 25, 26, 28, 49, 151, 153;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 2, 3, 4, comma 17, 6, 7,
8, 9, 12, commi 5 e 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21-bis, 23,
24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37-bis, 37-ter, 37-quater,
37-quinquies, 37-sexies, 37-nonies e le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n 554 strettamente
collegate all'applicazione delle suindicate norme;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157,articoli 3, 6, 7, 8, 9,
10, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 e successive
modifiche e integrazioni;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater;
decreto legislativo 24 luglio 1992 n. 358, articoli 5, 7, 8, 9,
10, 14, 16 e 17 e successive modifiche e integrazioni;
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, articoli 182, 183,
184, 185, 186, 216, 217 e 218;
decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, art. 1, comma 6,
6-bis e 7;
legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 19;
legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, art. 9;
legge regionale 10 agosto 1978, n. 35 e successive modifiche e
integrazioni;
legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, articoli 7 e 16, e
successive modifiche e integrazioni;
legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, art. 33, cosi' come
sostituito dall'art. 23 della legge regionale 1 settembre 1993, n.
25;
legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, articoli 8, 9, 10, 11, 19,
e successive modifiche e integrazioni;
legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, articoli 32 e 53, e
successive modifiche e integrazioni;
legge regionale 2 agosto 2002 n. 7, articoli 2, 3, 4, 5, 8, 9,
12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 37,
38;
legge regionale 13 settembre 1999 n. 20, art. 21;
legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, articoli 23, 28 e
successive modifiche e integrazioni;
legge regionale 2 settembre 1998, n. 21;
legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, art. 2;
legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, art. 2 e successive
modifiche e integrazioni;
legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, art. 5, e successive
modifiche e integrazioni;
legge regionale 13 maggio 1987, n. 22, articoli 1, 2, 3, 5, 6,
6-bis, 6-ter, 8 e successive modifiche e integrazioni.
2. Alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, le deroghe alle disposizioni di cui
agli articoli 4, 17 e 18 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, agli
articoli 10, 11, 12, 13, 15, 19 e 20 della legge 22 ottobre 1971, n.
865 e agli articoli 3 e 4 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, si
intendono riferite alle corrispondenti previsioni normative contenute
nel predetto decreto legislativo.
Art. 3.
1. Per l'esecuzione dei propri compiti il Commissario delegato si
avvale, oltre che dei soggetti attuatori di cui all'art. 1 della
presente ordinanza, di un ufficio costituito da dieci unita' di
personale, anche con qualifica dirigenziale ed equiparata,
appartenente ad amministrazioni ed enti pubblici, nonche' a societa'
nel cui capitale vi e' la partecipazione dell'amministrazione
comunale.
2. Per la valutazione dei progetti, e per ogni esigenza di supporto
tecnico, il Commissario delegato si avvale di un comitato
tecnico-scientifico composto da funzionari pubblici ed esperti anche
estranei alla pubblica amministrazione altamente qualificati in
numero non superiore a sei unita', nominati dal Commissario stesso.
3. Per le medesime finalita' il Commissario delegato puo' conferire
incarichi specifici a professionisti esperti nelle materie tecniche,
giuridiche e amministrative nel limite di tre unita'.
4. I compensi spettanti ai soggetti attuatori di cui all'art. 1,
comma 3 ed ai componenti del Comitato di cui al comma 2, sono
stabiliti dal Commissario delegato all'atto della nomina o
dell'incarico e gravano sulle risorse attribuite per la realizzazione
degli interventi di cui alla presente ordinanza.
5. Il Commissario delegato e' autorizzato a corrispondere al
personale dell'ufficio di cui al comma 1, compensi per prestazioni di
lavoro straordinario fino ad un massimo di 70 ore mensili, ovvero,
qualora si tratti di personale con qualifica dirigenziale ed
equiparata, un compenso non superiore al 30% dell'indennita' di
retribuzione di posizione in godimento, a valere sulle risorse
attribuite per la realizzazione degli interventi di cui alla presente
ordinanza.
6. Il Commissario delegato e', inoltre, autorizzato ad avvalersi
dei servizi e delle prestazioni delle societa' di cui al comma 1.
Art. 4.
1. Il Commissario delegato dispone, nel periodo temporale di
vigenza dello stato di emergenza, per l'esecuzione dell'incarico
conferito, delle risorse finanziarie, comunque assegnate e destinate
alla realizzazione degli interventi e dei compiti di cui alla
presente ordinanza, predisponendo tutti gli atti necessari per
l'acquisizione e l'impiego dei relativi fondi.
2. Il Commissario delegato e' tenuto a rendicontare le spese
sostenute per le attivita' di cui alla presente ordinanza secondo le
modalita' previste dalla vigente normativa in materia di contabilita'
di stato.
Art. 5.
1. Il Commissario delegato riferisce trimestralmente al
Dipartimento della protezione civile sulle iniziative intraprese e
sul relativo stato di attuazione.
Art. 6.
1. Con successivo provvedimento da adottarsi da parte del Capo del
Dipartimento della protezione civile verra' istituito un "Comitato di
rientro nell'ordinario", con compiti propulsivi e di vigilanza
sull'operato dei soggetti preposti al superamento dell'emergenza.
Art. 7.
1. Il Dipartimento della protezione civile resta estraneo ad ogni
rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente
ordinanza e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi,
inadempienze o da contenzioso sono da intendersi a carico dei
soggetti attuatori che devono farvi fronte con mezzi propri.
La presente ordinanza verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 29 novembre 2002
Il Presidente: Berlusconi