GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 179 DELL' 1/8/2002
UNIVERSITA' DELLA BASILICATA IN POTENZA
DECRETO RETTORALE 11 luglio 2002
Regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi
di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e
integrazioni, ed in particolare gli articoli 22-27;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n.
352;
Ravvisata la necessita' di dotarsi di un proprio regolamento in
attuazione delle sopracitate normative, che disciplini, in
particolare, le modalita' di esercizio e i casi di esclusione del
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Considerato che, con nota protocollo n. 12387 del 26 giugno 2000,
questo ateneo, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ha trasmesso, per il prescritto
parere, alla commissione per l'accesso ai documenti amministrativi,
la bozza del regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n.
241;
Atteso che, con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri
del 6 ottobre 2000 Di.C.A n. 10870 II.4.5.2.1, la sopracitata
commissione ha trasmesso il proprio parere invitando l'ateneo a
riproporre un nuovo schema di regolamento limitatamente alla parte di
propria competenza;
Vista la nota rettorale protocollo n. 12147 del 29 giugno 2001 con
la quale la bozza del regolamento di cui sopra, conformemente al
parere espresso dalla commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi, e' stata nuovamente sottoposta alla commissione
medesima;
Considerato che e' inutilmente decorso il termine di cui all'art.
16 della legge n. 241/1990, relativamente al parere di cui alla
precedente premessa;
Ritenuto pertanto opportuno procedere all'emanazione del
regolamento di cui trattasi;
Decreta:
Art. 1.
E' emanato il "Regolamento per la disciplina delle modalita' di
esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai
documenti amministrativi" nel testo allegato al presente decreto per
formarne parte integrante e sostanziale.
Art. 2.
Il sopracitato regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Potenza, 11 luglio 2002
p. Il rettore: Viparelli
Allegato
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI ESERCIZIO E DEI CASI
DI ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.
Art. l.
Ambito di applicazione
1. Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990 e del decreto
del Presidente della Repubblica n. 352/1992 e' riconosciuto, al fine
di assicurare la trasparenza dell'attivita' amministrativa e di
favorirne lo svolgimento imparziale, il diritto di accesso ai
documenti amministrativi a chiunque vi abbia un interesse, personale
e concreto, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
Tale diritto di accesso si applica, in quanto compatibile, alle
amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi
pubblici o diffusi.
2. Il diritto di accesso puo' esercitarsi, con riferimento agli
atti del procedimento, anche durante il corso dello stesso.
3. Il diritto di accesso si intende realizzato con la
pubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicita', comprese
quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici e
telematici, dei documenti di cui sia consentito l'accesso.
Art. 2.
Categorie di atti amministrativi sottratti al diritto di accesso
1. Ai sensi dell'art. 24, secondo comma lettera d) della legge n.
241/1990 e dell'art. 8, comma 5, lettera d) del decreto del
Presidente della Repubblica n. 352/1992 ed in relazione all'esigenza
di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed
imprese, garantendo peraltro ai richiedenti la visione degli atti
relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia
necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici,
sono sottratti all'accesso, salvo che per il titolare dell'interesse
alla riservatezza, i seguenti documenti:
a) documenti relativi alla carriera, alla salute, alla
situazione finanziaria e alla vita privata dei dipendenti, ad
eccezione dell'informazione circa la qualifica e la struttura di
appartenenza, e dei collaboratori professionali anche esterni, aventi
a qualsiasi titolo un rapporto di lavoro con l'ateneo, nonche' di
soggetti estranei all'amministrazione, membri di organi collegiali e
commissioni presso l'ateneo;
b) i documenti relativi al trattamento economico dei dipendenti
e dei soggetti che svolgono attivita' a qualsiasi titolo nell'ateneo,
limitatamente alla particolare situazione retributiva del singolo, la
cui conoscibilita' puo' portare alla rilevazione di fatti personali
che si ha interesse a mantenere riservati (pignoramento presso terzi,
cessioni di quote dello stipendio, sentenze attributive di alimenti,
mutui poliennali I.N.P.D.A.P., cessioni del quinto dello stipendio,
piccolo prestito I.N.P.D.A.P., ritenute sullo stipendio per premi,
polizze di assicurazione vita e altre situazioni familiari);
c) documenti relativi all'operato di organi di controllo
dell'attivita' amministrativa che non vengano acquisiti nel
procedimento quali presupposti del provvedimento finale;
d) documenti relativi ad atti stipulati dall'amministrazione
ove cio' sia di pregiudizio agli interessi indicati nell'art. 24
della legge n. 241/1990 e nell'art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 352/1992;
e) documenti relativi a gare per l'aggiudicazione di lavori e
forniture di beni e servizi che possano pregiudicare la sfera di
riservatezza dell'impresa in relazione ai propri interessi
professionali, finanziari, industriali e commerciali; per una
adeguata tutela degli interessi richiamati, l'accesso e' consentito,
mediante estratto dei verbali di gara, esclusivamente per le notizie
riguardanti la stessa impresa richiedente. Per quanto attiene ai
documenti concernenti l'elenco delle ditte invitate, le relative
offerte economiche, l'indicazione della ditta aggiudicataria delle
operazioni di gara e la motivazione dell'aggiudicazione, l'accesso ai
documenti e' differito al momento della comunicazione
dell'aggiudicazione, salvi i casi di pubblicita' per legge degli atti
infraprocedimentali;
f) i programmi scientifici, le relazioni scientifiche
riguardanti rapporti nazionali ed internazionali in materia di
sicurezza, di difesa nazionale, di relazioni internazionali, di
politica mondana e valutaria.
2. Sono altresi' esclusi dal diritto di accesso tutti quegli atti
oggetto di vertenza giudiziaria o comunque di contenzioso la cui
divulgazione potrebbe compromettere l'esito del giudizio o del
reclamo e dalla cui diffusione potrebbe concretizzarsi violazione del
segreto istruttorio.
3. Sono inoltre esclusi dal diritto di accesso i documenti che
altre amministrazioni escludono dall'accesso e che l'amministrazione
detiene stabilmente in quanto atti di un procedimento di propria
competenza.
4. Non e' comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel
corso della formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13 della
legge 7 agosto l 990, n. 241, salvo diverse disposizioni di legge.
Art. 3.
Differimento del diritto di accesso
1. Il differimento dall'accesso ai documenti amministrativi e'
disposto ai sensi dell'art. 24, comma 6 della legge 7 agosto 1990, n.
241, quando vi sia un'effettiva necessita' di salvaguardia delle
esigenze di riservatezze dell'amministrazione in relazione ad atti o
documenti la cui conoscenza possa compromettere l'efficienza e
l'efficacia dell'azione amministrativa.
2. L'accesso e', altresi', differito limitatamente alle categorie
di documenti di seguito indicati e fino al momento espressamente
specificato per ciascuno di essi:
a) elaborati dei candidati partecipanti a prove concorsuali o
selettive, fino al momento dell'adozione del formale provvedimento di
approvazione degli atti; si fa eccezione per gli elaborati del
candidato richiedente;
b) documentazione attinente a procedimenti penali o
disciplinari o concernenti l'istruzione di ricorsi amministrativi
prodotti dal personale dipendente, fino alla conclusione dei relativi
procedimenti;
c) rapporti alla Procura generale o alla Procura regionale
presso la Corte dei conti e richieste o relazioni di dette procedure
ove siano nominativamente individuati oggetti per i quali si appalesa
la sussistenza di responsabilita' amministrative, contabili, penali;
atti di promovimento di azione di responsabilita' davanti alle
competenti autorita' giudiziarie, fino alla conclusione dei relativi
procedimenti.
Art. 4.
Norme di rinvio
1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente
regolamento, si applicano le norme della legge n. 241/1990 e
successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto del
Presidente della Repubblica n. 352/1992.
Art. 5.
Modifiche del presente regolamento
1. Entro due anni dalla data in vigore del presente regolamento e
successivamente almeno ogni tre anni, l'Universita' verifica lo stato
di attuazione della normativa emanata e apporta le modificazioni
ritenute necessarie con le medesime modalita' e forme del presente
regolamento.
Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.