GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 230 DEL 3/10/2001
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 23 luglio 2001
Abilitazione all'istituto "Accademia di psicoterapia della famiglia"
ad istituire e ad attivare, nelle sedi di Modena, Genova e Palermo,
corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento
adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.
IL CAPO
del Dipartimento per la programmazione
il coordinamento e gli affari economici
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica le
funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite
precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;
Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1993, con il quale
l'Accademia di psicoterapia della famiglia con sede in Roma, e' stata
autorizzata ai sensi dell'art. 3 della predetta legge n. 56 del 1989
ad attivare corsi di formazione in psicoterapia;
Visto il successivo decreto ministeriale 26 marzo 1998, con il
quale l'istituto "Accademia di psicoterapia della famiglia" e' stato
autorizzato ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nelle
sedi di Roma, Napoli, Teramo, L'Aquila, Ancona e Torino;
Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la
disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli
istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario;
Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni
e integrazioni, con il quale e' stata costituita la commissione
tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;
Vista l'istanza con la quale l'istituto "Accademia di psicoterapia
della famiglia" ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare
corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento
adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509, relativamente
alle sedi periferiche di Modena, Genova e Palermo;
Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con
il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono
disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente,
nonche' alle strutture ed attrezzature;
Visto il parere favorevole al riconoscimento delle predette sedi
dell'istituto "Accademia di psicoterapia della famiglia" espresso
dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del
regolamento nella seduta del 27 ottobre 2000;
Vista la favorevole valutazione tecnica di congruita' in merito
all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa in via
definitiva dal predetto Comitato nella riunione del 27 giugno 2001,
trasmessa con nota n. 753 del 5 luglio 2001;
Decreta:
Art. 1.
1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con
decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto "Accademia di
psicoterapia della famiglia" e' abilitato ad istituire e ad attivare
nelle sedi periferiche di Modena, Genova e Palermo, ai sensi delle
disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso,
successivamente alla data del presente decreto, corsi di
specializzazione in psicoterapia secondo il modello
scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.
2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di
corso per ciascun anno e' pari a quindici unita' e, per l'intero
ciclo, di sessanta unita' per ciascuna delle sedi di Modena, Genova e
Palermo.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 23 luglio 2001
Il capo del Dipartimento: D'Addona