GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 259 DEL 7/11/2001
UNIVERSITA' DI ROMA TRE
DECRETO RETTORALE 31 ottobre 2001
Modificazione allo statuto.
IL RETTORE
Visto lo statuto di Ateneo;
Vista la delibera del senato accademico del 13 febbraio 2001 e la
successiva delibera del consiglio d'amministrazione del 20 febbraio
2001, con le quali erano state approvate alcune modifiche alla
statuto di Ateneo, necessarie al fine di renderlo compatibile con la
formulazione del regolamento didattico di Ateneo;
Vista la delibera del senato accademico del 15 maggio 2001 e la
successiva delibera del consiglio di amministrazione del 19 giugno
2001, con le quali e' stato approvato il testo della tabella A dello
statuto relativa alle aree e ai settori scientifico-disciplinari, ad
integrazione delle delibere di cui alla precedente premessa;
Vista la nota n. 2561 del 30 aprile 2001 con la quale lo statuto
modificato e' stato trasmesso al Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi della legge n. 168/1989,
art. 6, per la prevista approvazione ministeriale;
Considerato che sono decorsi sessanta giorni dal ricevimento della
documentazione da parte del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, senza che siano pervenuti rilievi;
Sentito il direttore amministrativo;
Decreta:
Lo statuto di Ateneo, a seguito delle delibere riportate in
premessa, e' modificato come da testo allegato al presente decreto di
cui costituisce parte integrante.
Roma, 31 ottobre 2001
Il rettore: Fabiani
Allegato
STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
Principi costitutivi
1. L'Universita' degli studi Roma Tre (di seguito denominata
Universita) e' una istituzione pubblica autonoma, i cui fini sono la
promozione e produzione della conoscenza e lo sviluppo della cultura.
2. Sono funzioni primarie dell'Universita':
a) l'istruzione e la formazione intellettuale degli studenti che
ad essa si iscrivono;
b) la predisposizione di adeguate strutture scientifiche ed
edilizie per la ricerca e per la didattica;
c) la organizzazione di servizi volti a promuovere lo studio e la
ricerca.
3. L'Universita' e' inoltre sede di ogni specie di formazione di
livello superiore, ivi compresi la formazione permanente e
ricorrente, l'aggiornamento culturale e professionale.
4. Per la realizzazione dei propri fini istituzionali,
l'Universita' stabilisce rapporti con enti locali, territoriali, con
istituzioni culturali e con strutture produttive pubbliche e private.
L'Universita' sviluppa inoltre rapporti con altre istituzioni
d'ambito comunitario ed internazionale, operanti nel campo della
didattica e della ricerca.
5. Sono membri della comunita' universitaria i professori ed i
ricercatori (di seguito indicati come docenti), il personale
amministrativo, ausiliario, bibliotecario, tecnico (di seguito
indicato come personale tecnico-amministrativo) e gli studenti. Ad
essi spetta la gestione dell'Universita' sia direttamente, sia
attraverso l'ele-zione democratica di rappresentanti negli organi di
governo.
L'Universita' offre a tutti i suoi membri, in relazione ai
rispettivi ruoli, eguali opportunita'.
Art. 2.
Autonomia universitaria
1. L'Universita' realizza la propria autonomia attraverso propri
statuti e regolamenti. Essa attua l'autogoverno nel rispetto delle
competenze e dei fini istituzionali degli organi e delle strutture
che in essa sono costituiti, nonche' della normativa vigente sullo
stato giuridico del personale.
2. L'autonomia si esprime negli ambiti scientifico, didattico,
organizzativo, finanziario, gestionale, amministrativo, patrimoniale,
contabile. Ogni membro della comunita' universitaria assume
responsabilita' verso gli altri, secondo le proprie funzioni,
contribuendo al raggiungimento degli obiettivi comuni.
3. L'Universita' ha piena capacita' di diritto pubblico e privato,
che esercita nel rispetto dei propri fini istituzionali, con
l'obbligo di devolvere ai medesimi fini eventuali profitti derivanti
dalle proprie attivita'.
Art. 3.
Liberta' di ricerca e di insegnamento
1. L'Universita' garantisce ai singoli docenti liberta' di ricerca
ed alle strutture scientifiche autonomia nella organizzazione della
ricerca; essa assicura a tutti i suoi membri il rispetto delle
competenze scientifiche e le condizioni per esprimere liberamente il
proprio pensiero.
2. L'Universita' garantisce ai docenti uguali opportunita' di
accesso ai finanziamenti per la ricerca e all'utilizzazione delle
strutture scientifiche.
3. L'Universita' garantisce ai singoli docenti la liberta' di
insegnamento e alle singole strutture didattiche l'autonomia, nel
rispetto delle leggi e dei regolamenti che ne disciplinano gli
ordinamenti.
4. Nel rispetto delle liberta' di ricerca e di insegnamento e delle
autonomie garantite nei commi precedenti, l'Universita' procede a
verifiche periodiche delle attivita' svolte in tali ambiti, nonche'
della loro congruita' con le finalita' generali della istituzione
universitaria e con quelle specifiche poste in sede di programmazione
di Ateneo. Le modalita' di attuazione di queste verifiche saranno
definite in sede di regolamento.
Art. 4.
Diritto allo studio
1. Al fine di favorire il diritto degli studenti al pieno sviluppo
della loro formazione, l'Universita' organizza la propria attivita' e
coordina i propri servizi per soddisfarne le esigenze.
2. L'Universita' promuove la realizzazione del diritto allo studio
sia attraverso il tutorato e l'orientamento, volti non solo
all'informazione degli studenti ma anche al sostegno
nell'organizzazione della carriera didattica, sia attraverso scambi
culturali anche in ambito internazionale, in collaborazione con
analoghe istituzioni di altri Paesi e con organizzazioni
internazionali.
3. L'Universita' favorisce le attivita' autogestite nei settori
della cultura, dello sport e del tempo libero.
4. Agli studenti e' riconosciuta la partecipazione
all'organizzazione della didattica, tramite rappresentanze dirette.
Art. 5.
Sviluppo e programmazione
1. L'Universita' adotta criteri organizzativi idonei a consentire
il conseguimento dei suoi fini istituzionali nel modo piu' efficiente
ed efficace.
2. L'Universita' adotta il metodo della programmazione il cui scopo
e' coordinare l'impiego delle risorse in vista del raggiungimento
degli obiettivi che l'Ateneo ha posto per la propria attivita'.
3. L'Universita' programma il suo sviluppo recependo e coordinando
le informazioni e le esigenze provenienti sia dai propri organi e
strutture didattiche, scientifiche e amministrative, sia
dall'esterno. La programmazione stabilisce gli obiettivi da
conseguire valutando l'evoluzione nella societa' della domanda di
istruzione superiore e l'emergenza di nuovi campi di interesse
culturale e scientifico.
Art. 6.
Organizzazione amministrativa
1. L'Universita' organizza la propria amministrazione attuando il
principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato e
gestione dall'altro ed in modo che venga osservato il principio della
responsabilita' individuale nella attuazione delle decisioni, nel
controllo della regolarita' degli atti, nella verifica dei risultati
realizzati.
2. Gli organi di governo concorrono a definire, ciascuno nel
proprio ambito di competenza, gli obiettivi da perseguire e i
programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della
gestione amministrativa alle direttive generali impartite. Ai
dirigenti ed ai titolari di funzioni dirigenziali spetta la gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa.
3. Al personale tecnico-amministrativo e' garantito il rispetto
delle competenze e la valorizzazione delle capacita' e qualita'
professionali, anche mediante forme di incentivazione.
Art. 7.
Responsabilita' e pubblicita'
1. La partecipazione agli organi collegiali e' per tutti un
diritto-dovere. I responsabili eletti o nominati degli organi di
governo e delle strutture scientifiche, didattiche, amministrative,
bibliotecarie e dei servizi hanno l'impegno prioritario di curarne il
corretto funzionamento assicurandone l'efficienza.
2. L'Universita' assicura a tutti i suoi membri le condizioni per
esprimere liberamente il proprio giudizio, favorendo la circolazione
delle informazioni al suo interno (con esclusione di quelle aventi
riferimenti personali) e la diffusione dei dati relativi alle proprie
attivita' istituzionali.
3. Con apposito regolamento sono disciplinate le funzioni del
responsabile dei procedimenti amministrativi e l'accesso ai relativi
documenti, in conformita' ai principi della legislazione vigente.
4. Gli atti delle assemblee, dei consigli e degli organi di Ateneo
sono pubblici e liberamente consultabili. L'Universita' assicura la
pronta pubblicazione delle delibere degli organi accademici centrali
e decentrati e da' tempestiva notizia sulla conduzione dei servizi.
5. l'Universita' provvede periodicamente alla pubblicazione della
bibliografia generale di Ateneo, che comprende i contributi
scientifici prodotti dal personale dell'Universita' e l'indicazione
dei progetti di ricerca in corso.
Art. 8.
Finanziamento dell'Universita'
1. Le fonti di finanziamento dell'Universita' consistono in:
a) trasferimenti dallo Stato;
b) finanziamenti da enti pubblici e privati;
c) tasse e contributi degli studenti;
d) lasciti e donazioni;
e) contratti e convenzioni;
f) proventi da servizi di consulenza, aggiornamento, formazione
specialistica e da iniziative e servizi culturali offerti al
pubblico;
g) redditi patrimoniali.
Titolo II
ORGANI CENTRALI DELL'UNIVERSITA'
Art. 9.
Organi centrali di governo
1. Sono organi centrali di governo dell'Universita': il rettore, il
senato accademico, il consiglio di amministrazione.
Art. 10.
Rettore
1. Il rettore rappresenta l'Universita' ad ogni effetto di legge ed
e' il garante della sua autonomia.
2. In particolare, compete al rettore:
a) convocare e presiedere il senato accademico e il consiglio di
amministrazione, vigilare sull'esecuzione delle rispettive
deliberazioni da parte degli organi e delle strutture preposte
dell'Universita';
b) emanare gli statuti e i regolamenti;
c) esercitare la vigilanza su tutte le strutture
dell'Universita', impartendo direttive per la corretta applicazione
delle norme di legge, dello statuto e dei regolamenti autonomi,
nonche' per l'efficiente funzionamento delle strutture medesime;
d) esercitare l'autorita' disciplinare nei confronti del
personale, nell'ambito delle competenze previste dalla legge;
e) garantire l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e
dei ricercatori;
f) favorire la piena attuazione del diritto allo studio degli
studenti nell'Ateneo;
g) presentare al Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica le relazioni sull'attivita' didattica e di
ricerca previste dalle leggi;
h) presentare all'inizio di ogni anno accademico una relazione
pubblica sullo stato dell'Universita'.
i) assumere, in caso di motivata indifferibile urgenza, i
necessari provvedimenti amministrativi nell'ambito delle deleghe
previste dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione e
richiederne la ratifica nella seduta dell'organo immediatamente
successiva;
l) nominare il direttore amministrativo, sentito il consiglio di
amministrazione;
m) stipulare i contratti e le convenzioni di sua competenza;
n) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli siano demandate
dalle leggi sull'ordinamento universitario, dallo statuto e dai
regolamenti di Ateneo.
3. Il rettore designa il prorettore vicario fra i professori di
ruolo di prima fascia a tempo pieno.
Il prorettore vicario sostituisce il rettore in ogni sua funzione
in caso di cessazione, assenza, impedimento o per delega.
4. Il rettore puo' delegare proprie funzioni ad altri professori di
ruolo. Le deleghe sono conferite con decreto rettorale e devono
essere comunicate al senato accademico, al consiglio di
amministrazione, ai Dipartimenti e agli uffici competenti.
5. Il rettore e' eletto fra i professori di ruolo e fuori ruolo di
prima fascia a tempo pieno, fra coloro che presentino ufficialmente
la propria candidatura e indichino chi intendono nominare prorettore.
Il rettore dura in carica tre anni.
L'elettorato attivo per l'elezione spetta:
a) ai professori di ruolo e fuori ruolo;
b) ai ricercatori;
c) ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo
presenti negli organi centrali di governo dell'Universita' e nei
consigli di facolta';
d) ai rappresentanti degli studenti negli organi centrali di
governo dell'Universita' e nei consigli di facolta'.
6. La convocazione del corpo elettorale e' effettuata dal decano o,
in caso di sua assenza o impedimento, dal professore che lo segue in
ordine di anzianita' di ruolo, almeno quaranta giorni prima della
data stabilita per la votazione. Nella stessa convocazione e'
indicata la data per la eventuale presentazione pubblica delle
candidature.
Il decano provvede alla costituzione di un seggio elettorale a
norma di regolamento.
La votazione deve svolgersi in epoca compresa tra non piu' di
centosessanta giorni e non meno di centoventi giorni prima della
scadenza del rettore in carica.
Nel caso di anticipata cessazione la convocazione del corpo
elettorale deve avere luogo entro trenta giorni dalla data di
cessazione.
7. Il rettore e' eletto, nelle prime tre votazioni, a maggioranza
assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procede con il
metodo del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione
hanno riportato il maggior numero di voti.
Nel ballottaggio risulta eletto il candidato che riporta il maggior
numero di voti e, a parita' di voti, il piu' anziano in ruolo.
8. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza e'
proclamato eletto dal decano ed e' nominato rettore con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
9. Al rettore puo' essere assegnata una indennita' di funzione
nella misura fissata dal consiglio di amministrazione.
Art. 11.
Senato accademico
1. Il senato accademico esercita tutte le competenze relative alla
programmazione, al coordinamento e alla verifica delle attivita'
didattiche e di ricerca nell'ambito dell'Universita', fatte salve le
attribuzioni spettanti alle singole strutture didattiche e
scientifiche. In particolare, sono sottoposti alle deliberazioni del
senato:
a) l'approvazione dei piani pluriennali ed annuali di sviluppo,
tenendo conto delle proposte avanzate dalle strutture didattiche e
scientifiche e sentito il consiglio di amministrazione;
b) le modifiche al presente statuto, secondo le procedute
previste dall'art. 38;
c) la costituzione e la soppressione dei dipartimenti, dei centri
di ricerca e di servizi, nonche' dei centri interuniversitari,
sentito il consiglio di amministrazione;
d) l'attivazione di nuove facolta', corsi di studio e ogni altra
forma di iniziativa didattica prevista dalla normativa vigente, su
proposta delle strutture didattiche e scientifiche, sentiti i docenti
interessati e il consiglio di amministrazione;
e) l'approvazione del regolamento didattico di Ateneo, sentite le
strutture didattiche;
f) l'approvazione del regolamento generale di Ateneo e il
regolamento tipo delle strutture didattiche e scientifiche, sentito
il consiglio di amministrazione;
g) l'assegnazione dei posti di ruolo di professori e ricercatori
ai settori scientifico-disciplinari sulla base delle indicazioni
delle strutture didattiche e scientifiche e nel rispetto delle
previsioni contenute nei piani di sviluppo;
h) le proposte al consiglio di amministrazione di ripartizione
dei fondi per la didattica e la ricerca, tenendo conto delle
indicazioni delle strutture didattiche e scientifiche e della
relazione annuale sulla produttivita' della didattica e della ricerca
redatta dalla commissione di Ateneo per la programmazione della
didattica e della ricerca di cui al comma 10;
i) le decisioni, per quanto di sua competenza, in merito alle
richieste avanzate dagli studenti attraverso le proprie
rappresentanze.
2. Spetta inoltre al senato accademico:
a) esprimere parere sul regolamento di Ateneo per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
b) esprimere parere sul bilancio pluriennale e sul bilancio
annuale di previsione;
c) avanzare proposte al consiglio di amministrazione circa i
criteri per l'assegnazione di personale tecnico e amministrativo alle
strutture didattiche e scientifiche;
d) promuovere specifiche iniziative atte a stabilire un
equilibrato rapporto tra risorse disponibili e domande di iscrizione,
sentito il parere delle strutture didattiche;
e) dare il parere sulle relazioni ufficiali sull'attivita'
didattica e scientifica dell'Universita', che il rettore presenta al
Ministero dell'universita' della ricerca scientifica e tecnologica;
f) approvare i criteri per la valutazione dell'attivita'
didattica e di ricerca, su proposta della commissione per la
programmazione della didattica e della ricerca di cui al comma 10;
g) determinare i criteri per l'attuazione dei programmi nazionali
ed internazionali di cooperazione e scambio.
3. Il senato accademico e' costituito con decreto rettorale ed e'
composto da:
a) il rettore;
b) il prorettore vicario con voto sostitutivo;
c) un rappresentante per ogni facolta', individuato nella persona
del preside;
d) una rappresentanza per ogni grande area
scientifica-disciplinare dell'Universita';
e) una rappresentanza del personale delle aree funzionali
(amministrativa, bibliotecaria e tecnico-ausiliaria), con voto
deliberativo ristretto ai punti b), c), limitatamente ai centri di
servizio, ed f) del comma 1, ed ai punti a), b), c), e g) del comma
2;
f) una rappresentanza degli studenti, con voto deliberativo
ristretto alle questioni concernenti la programmazione,
l'approvazione dei piani di sviluppo, il coordinamento e la verifica,
limitatamente all'attivita' didattica.
La presenza di membri del senato accademico privi di voto
deliberativo non concorre alla formazione del numero legale.
4. Il direttore amministrativo partecipa alle sedute del senato
accademico con voto consultivo, e ne esercita le funzioni di
segretario.
5. L'istituzione delle facolta' e' disciplinata dall'art. 16, comma
2.
Il numero delle grandi aree scientifico-disciplinari
dell'Universita' e' fissato in quattro. L'elenco delle grandi aree
scientifico-disciplinari e' riportato nella tabella A allegata al
presente statuto. In tale tabella, le grandi aree stesse vengono
individuate mediante l'attribuzione a ciascuna di esse di settori
scientifico-disciplinari, in modo che ogni settore risulti attribuito
ad una sola grande area. I docenti dell'Universita' afferiscono alla
grande area alla quale e' attribuito il settore
scientifico-disciplinare di inquadramento.
Le modalita' di modifica della tabella A, nonche' le norme per la
afferenza dei docenti ad un'area non prevista dal presente statuto,
sono oggetto del regolamento generale di Ateneo.
6. La rappresentanza di ogni grande area scientifico-disciplinare
nel senato accademico e' formata da:
a) due direttori di dipartimento;
b) tre docenti, non appartenenti tutti alla stessa qualifica.
Nel caso in cui il numero dei docenti afferenti ad una grande area
scientifico-disciplinare superi i tre ottavi del numero totale dei
docenti dell'Universita', la rappresentanza dell'area stessa e'
modificata, rispetto a quanto previsto dal primo capoverso, come
segue:
a) tre direttori di dipartimento;
b) cinque docenti, non appartenenti tutti alla stessa qualifica.
La rappresentanza di ciascuna area viene eletta da un collegio
unico costituito da tutti i docenti afferenti all'area stessa.
L'elettorato passivo spetta ai docenti afferenti all'area.
Il regolamento elettorale deve prevedere che ciascun elettore possa
esprimere, per l'elettorato passivo di cui ai punti a) e b), un
numero di preferenze in accordo con quanto stabilito dall'art. 34,
comma 2. Il regolamento deve inoltre definire che la rappresentanza
di cui al punto a) non possa, di norma, essere individuata nel
direttore dello stesso dipartimento per due mandati consecutivi.
7. La rappresentanza del personale delle aree funzionali
(amministrativa, bibliotecaria e tecnico-ausiliaria) e' formata da
tre appartenenti al personale stesso, uno per ciascuna area.
L'elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale suddetto.
8. La rappresentanza degli studenti e' formata da cinque studenti.
9. Il senato accademico e' rinnovato ogni tre anni.
10. Per lo svolgimento dei propri compiti il senato accademico puo'
costituire commissioni.
Viene comunque costituita la commissione di Ateneo per la
programmazione della didattica e della ricerca (CAP). La CAP ha
compiti di raccolta ed elaborazione delle informazioni e dei dati
utili al senato accademico per orientare le attivita' didattiche e di
ricerca dell'Universita' con riferimento anche ai flussi demografici,
alla domanda di formazione superiore presente sul territorio e ai
profili professionali richiesti dal mercato del lavoro.
La CAP ha altresi' compiti di elaborazione e sperimentazione di
modelli e criteri di valutazione ai fini dell'attivazione del Nucleo
d'Ateneo di valutazione della didattica e della ricerca.
La CAP puo' avvalersi di consulenti esterni esperti nei settori
considerati.
La CAP svolge la propria attivita' istruttoria raccordandosi anche
con analoghe strutture periferiche.
I membri della CAP sono nominati dal rettore, su designazione del
senato accademico, in modo da assicurare le competenze necessarie per
l'assolvimento dei compiti della CAP.
In sede di regolamento saranno precisate le modalita' di formazione
della CAP alla quale saranno comunque estranei i membri di organi
centrali di governo, nonche' i direttori dei centri di spesa ed i
presidenti dei consigli di corso di studio.
Verranno inoltre stabiliti dal regolamento i supporti e i servizi a
disposizione della CAP.
Art. 12.
Consiglio di amministrazionene
1. Il consiglio di amministrazione cura la gestione amministrativa,
finanziaria, economica e patrimoniale dell'Universita', nonche' la
gestione del personale tecnico e amministrativo, fatte salve le
competenze spettanti alla direzione amministrativa, ai centri di
gestione autonoma individuati in base al presente statuto e ai
regolamenti di Ateneo. In particolare, sono sottoposti alle
deliberazioni del consiglio:
a) l'approvazione del regolamento di Ateneo per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita', sentito il senato
accademico;
b) l'approvazione del bilancio pluriennale e del bilancio annuale
di previsione, sentito il senato accademico, nonche' l'approvazione
delle relative variazioni;
c) l'approvazione del conto consuntivo e del rendiconto
finanziario;
d) l'assegnazione delle risorse finanziarie ai centri di spesa,
tenendo conto dei risultati delle analisi dei costi e dei rendimenti
dei centri di spesa ai sensi del regolamento di Ateneo per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita', nonche' delle
proposte del senato accademico per la ripartizione delle risorse per
la didattica e la ricerca;
e) l'approvazione del piano edilizio di Ateneo, in conformita' ai
criteri formulati dai piani di sviluppo, e l'approvazione dei
relativi interventi attuativi;
f) gli atti di esercizio delle altre attribuzioni spettanti al
consiglio in base al regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la
finanza e la contabilita'.
2. Il consiglio di amministrazione e' composto:
a) dal rettore;
b) dal prorettore vicario, con voto consultivo e deliberativo
solo in assenza del rettore;
c) da dodici rappresentanti dei docenti cosi' ripartiti: quattro
professori di prima fascia, quattro professori di seconda fascia e
quattro ricercatori, eletti da un collegio unico composto da tutti i
docenti dell'Universita';
d) da quattro rappresentanti del personale
tecnico-amministrativo;
e) da quattro a sei rappresentanti degli studenti, a seconda
della percentuale dei votanti;
f) dal direttore amministrativo, con voto consultivo che esercita
le funzioni di segretario.
3. Il consiglio di amministrazione e' rinnovato ogni tre anni.
Le elezioni della componente studentesca si svolgono nel mese
di marzo.
Per l'elezione della rappresentanza dei docenti ogni elettore
esprime una sola preferenza.
Le norme ulteriori sono definite dal regolamento elettorale.
4. Su proposta del rettore e sentito il senato accademico possono
partecipare, a titolo consultivo, al consiglio di amministrazione e
per tutta la durata del suo mandato personalita' rappresentanti di
enti e organismi pubblici e privati di particolare interesse per
l'Ateneo.
5. Il consiglio e' convocato dal rettore almeno ogni due mesi,
nonche' tutte le volte nelle quali il rettore lo ritenga opportuno.
Il consiglio deve essere comunque convocato quando ne faccia
richiesta un quinto dei suoi componenti.
Art. 13.
Direttore amministrativo e dirigenza
1. Il direttore amministrativo e' nominato dal rettore, sentito il
consiglio di amministrazione.
L'incarico di direttore e' attribuito a un dirigente
dell'Universita' ovvero, previo specifico avviso pubblico, ad un
dirigente di altra sede universitaria o di altra amministrazione
statale che abbia titolo.
L'incarico ha durata triennale e puo' essere rinnovato.
Il direttore e' a capo degli uffici e dei servizi centrali
dell'Universita' ed esercita la gestione amministrativa
dell'Universita', fatte salve le competenze attribuite ai centri di
spesa e alle strutture autonome, in attuazione dei programmi e degli
indirizzi deliberati dagli organi centrali di governo
dell'Universita'.
A tale scopo il direttore dispone dei mezzi e del personale
dell'amministrazione centrale dell'Universita' e risponde dei
risultati conseguiti, in termini di efficienza nell'impiego delle
risorse e di efficacia nella gestione in relazione agli obiettivi
prefissati.
2. Al direttore amministrativo puo' essere assegnato un emolumento
aggiuntivo nella misura fissata dal consiglio di amministrazione.
3. I dirigenti collaborano con il direttore amministrativo con
compiti di integrazione funzionale per le strutture operanti su
ambiti connessi.
Il conferimento dell'incarico ai dirigenti, nell'ambito delle
strutture dell'amministrazione centrale, e' disposto con decreto
rettorale su proposta del direttore amministrativo tra i dirigenti in
servizio nell'Ateneo, sentito il consiglio di amministrazione.
Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed
amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa,
di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo,
secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
L'incarico e' a tempo determinato e puo' essere revocato.
I dirigenti, nell'ambito delle strutture a cui sono preposti, sono
responsabili dei risultati conseguiti in termini di efficienza
nell'impiego delle risorse e di efficacia nella gestione in relazione
agli obiettivi prefissati.
4. La nomina di direttore amministrativo e l'incarico di dirigente
possono essere revocati con atto motivato del rettore previa
contestazione all'interessato e sentito il consiglio di
amministrazione.
Art. 14.
Collegio dei direttori
1. I direttori dei dipartimenti si riuniscono in collegio allo
scopo di:
a) coordinare i rapporti dei dipartimenti tra loro e con gli
organi dell'amministrazione centrale;
b) armonizzare i programmi di sviluppo dei dipartimenti e
ottimizzare l'utilizzo delle risorse.
Art. 15.
Consiglio degli studenti
1. Il consiglio degli studenti e' organo autonomo degli studenti
dell'Universita'; ha compiti di promozione della partecipazione
studentesca e di coordinamento delle rappresentanze degli studenti
negli organi centrali di governo e negli organi delle strutture
didattiche, di ricerca e di servizio dell'Universita'.
2. Il consiglio degli studenti promuove e gestisce i rapporti
nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di
altri Atenei.
3. Il consiglio degli studenti e' formato dagli studenti eletti in
senato accademico, nel consiglio di amministrazione, nei consigli di
facolta', da due rappresentanti degli studenti iscritti ai dottorati
di ricerca e da un rappresentante per ciascuna delle rappresentanze
degli organi periferici di ricerca e di didattica piu' dieci studenti
eletti dal corpo studentesco nel suo complesso.
La rappresentanza dei dottorandi resta in carica due anni.
Il consiglio degli studenti elegge nel proprio seno un presidente.
4. Il consiglio degli studenti si da' un proprio regolamento in
linea con gli altri regolamenti di Ateneo.
Art. 15-bis.
Nucleo di valutazione di Ateneo
1. E' istituito, ai sensi dell'art. 5, comma 22 della legge n.
537/1993 come modificato dalla legge n. 370/1999, il nucleo di
valutazione di Ateneo. Esso ha il compito di verificare, anche
mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta
gestione delle risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e
della didattica, nonche' l'imparzialita' e il buon andamento
dell'azione amministrativa in relazione agli obiettivi fissati nei
piani di sviluppo dell'Ateneo. Il nucleo di valutazione, per le
finalita' didattiche e scientifiche, determina i parametri di
riferimento del controllo sulla base delle indicazioni e dei criteri
di valutazione approvati dal senato accademico, avvalendosi anche di
dati e di risultati della sperimentazione dei modelli e dei criteri
definiti, forniti dalla CAP con il supporto dell'ufficio statistico
di Ateneo. Per la verifica dell'azione amministrativa il nucleo di
valutazione si avvale del supporto tecnico che dovra' essere messo a
disposizione dal direttore amministrativo.
2. Il nucleo di valutazione di Ateneo riferisce ogni anno, entro il
30 aprile, i risultati della sua attivita', per la parte di
competenza, al rettore, al senato accademico, al consiglio
d'amministrazione, nonche' ai comitati provinciali della pubblica
amministrazione, di cui all'art. 17 della legge n. 203/1991, con una
relazione analitica in cui dovranno essere indicati, distintamente
per la didattica, la ricerca e l'amministrazione, i criteri e i
risultati della valutazione, nonche' eventuali osservazioni e
proposte. Ai sensi dell'art. 5, comma 23 della legge n. 537/1993,
tale relazione viene altresi' trasmessa al Ministero dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, al Comitato nazionale per
la valutazione del sistema universitario, al CUN e alla conferenza
permanente dei rettori, per la valutazione dei risultati relativi
all'efficienza e alla produttivita' delle attivita' di ricerca e di
formazione, e per la verifica dei programmi di sviluppo e di
riequilibrio del sistema universitario, anche ai fini della
successiva assegnazione delle risorse.
3. Il nucleo di valutazione e' composto da un minimo di cinque ad
un massimo di nove membri compreso il presidente, di cui almeno tre
nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in
ambito non accademico.
4. I componenti del nucleo sono nominati dal rettore, raccogliendo
pareri e indicazioni formulati dal senato accademico e dal consiglio
di amministrazione in ordine al numero dei componenti e alle
competenze necessarie per l'assolvimento dei compiti dell'organo. Non
possono fare parte del nucleo di valutazione, in analogia con quanto
prescritto dall'art. 11, comma 10 dello statuto per i componenti
della CAP, i membri di organismi centrali di governo, nonche' i
direttori dei centri di spesa e i presidenti dei consigli di corso di
studio.
5. Il nucleo di valutazione puo' articolarsi in sezioni - anche
sulla base di indicazioni che gli organi di governo possono assumere
- determinandone la composizione.
6. Il nucleo di valutazione puo' essere presieduto da un esperto
esterno scelto dal rettore nell'ambito di una terna di esperti
proposti dalla conferenza dei rettori europei (C.R.E.). I membri del
nucleo restano in carica per un triennio e possono essere confermati
solo per un ulteriore triennio. In caso di interruzione anticipata
del mandato, si procede alla nomina del componente da sostituire, il
quale dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.
7. Il rettore, di concerto con il presidente del nucleo e - se
nominati - i coordinatori di sezione, stabilisce all'inizio dell'anno
accademico il calendario delle riunioni plenarie e delle eventuali
riunioni di sezione. Per la validita' delle sedute si applicano le
norme generali sul funzionamento degli organi collegiali previste
dalla legge e dall'art. 36 dello statuto.
8. Per lo svolgimento dei propri compiti il nucleo di valutazione
ha accesso a tutta la documentazione esistente presso gli uffici
dell'amministrazione centrale e delle strutture decentrate e puo'
richiedere informazioni supplementari a tutti gli uffici e centri di
spesa che sono tenuti a comunicarle con modalita' e tempi da indicare
nella richiesta. Il nucleo di valutazione puo' richiedere al rettore
la visione di tutti i documenti disponibili presso la CAP.
Titolo III
STRUTTURE DIDATTICHE, SCIENTIFICHE
E DI SERVIZIO DELL'UNIVERSITA'
Art. 16.
Strutture dell'Universita'
1. L'Universita' si articola in strutture didattiche, scientifiche
e di servizio.
2. Le facolta' sono le strutture di appartenenza e di coordinamento
didattico dei professori e dei ricercatori. In esse operano uno o
piu' corsi di studio. L'elenco delle facolta' istituite e' riportato
nella tabella B allegata al presente statuto. Ogni variazione di tale
elenco implica una modifica dello statuto.
3. L'attivita' didattica dell'Universita' si esplica anche
attraverso l'istituzione di dottorati di ricerca e di altre forme di
iniziativa didattica consentite dalle norme vigenti.
4. Le singole strutture didattiche, nell'ambito dei propri
regolamenti, determinano le modalita' di formazione e composizione di
commissioni didattiche paritetiche o di analoghe strutture di
rappresentanza studentesca paritetiche ai sensi dell'art. 6, comma 5,
legge n. 370 del 19 ottobre 1999.
5. Le attivita' scientifiche, di ricerca, di alta formazione alla
ricerca mediante corsi di dottorato di ricerca, nonche' di supporto
all'attivita' didattica sono organizzate e gestite dai dipartimenti
istituiti presso l'Universita', fatte salve le competenze delle
strutture dotate di autonomia previste dallo statuto.
L'elenco dei dipartimenti istituiti e' riportato nella tabella C
allegata al presente statuto. Le variazioni di tale elenco non
implicano una modifica dello statuto.
6. Per attivita' di ricerca di rilevante impegno finanziario
relative a progetti almeno quinquennali e che coinvolgano le
attivita' di piu' dipartimenti, il senato accademico, sentito il
consiglio di amministrazione, puo' deliberare la costituzione di
centri interdipartimentali di ricerca.
7. Per organizzare e gestire attivita' di servizio afferenti alla
didattica, alla ricerca e all'amministrazione dell'Universita', il
senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, puo'
deliberare la costituzione di centri di servizio di Ateneo.
Art. 17.
F a c o l t a'
1. Ogni facolta' comprende una pluralita' di settori
scientifico-disciplinari che ritiene utili alla realizzazione
ottimale dei propri corsi di studio.
2. Sono organi della facolta':
a) il preside;
b) il consiglio di facolta'.
3. Le facolta' devono provvedere a istituire organismi interni di
consultazione tra i quali la commissione di programmazione di cui
all'art. 21.
Art. 18.
P r e s i d e
1. Il preside rappresenta la facolta' anche nel senato accademico.
Spetta in particolare al preside:
a) convocare e presiedere il consiglio di facolta';
b) curare l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di
facolta';
c) vigilare sul regolare svolgimento delle attivita' didattiche
che fanno capo alla facolta';
d) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite
dalle leggi sull'ordinamento universitario, dallo statuto e dai
regolamenti di Ateneo.
2. Il preside viene eletto fra i professori di ruolo a tempo pieno
appartenenti alla facolta', ed e' nominato con decreto del rettore.
Il preside e' eletto dal consiglio di facolta' a scrutinio segreto
e a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre
votazioni. Ove non si raggiunga il quorum richiesto, a partire dalla
quarta votazione l'elezione avviene a maggioranza semplice e, qualora
ci siano piu' candidati, si procede mediante ballottaggio tra i due
candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero
di voti. Se i due candidati nel ballottaggio ottengono lo stesso
numero di voti, viene eletto il candidato con maggiore anzianita'; a
parita' di anzianita' di ruolo e' eletto il candidato con maggiore
anzianita' anagrafica.
Le modalita' dello svolgimento delle elezioni del preside sono
disciplinate nel regolamento di facolta'.
Il preside dura in carica tre anni.
3. Al preside puo' essere assegnata una indennita' di funzione
nella misura fissata dal consiglio di amministrazione.
Art. 19.
Consiglio di facolta'
1. Il consiglio di facolta' e' composto dai professori di ruolo e
fuori ruolo, dai ricercatori, da una rappresentanza del personale
tecnico-amministrativo da 2 a 5 membri secondo criteri da definire
nel regolamento generale d'Ateneo, da una rappresentanza degli
studenti pari a: nove studenti per le facolta' con piu' di cinquemila
iscritti, sette studenti per le facolta' con iscritti tra i duemila e
i cinquemila, cinque studenti per le facolta' fino a duemila
iscritti.
2. Spetta al consiglio di facolta':
a) eleggere il preside;
b) approvare il regolamento di facolta';
c) proporre al senato accademico l'attivazione dei corsi di
studio, sentiti, ove esistenti, i consigli dei corsi di studio e le
aree disciplinari interessate;
d) deliberare sulle richieste dei docenti di afferire ad un
consiglio di corso di studio, verificando all'inizio di ogni anno
accademico e sulla base di quanto stabilito dal regolamento di
facolta' la composizione dei consigli di corso di studio istituiti
presso la facolta' stessa;
e) coordinare e indirizzare le attivita' didattiche, in base alle
proposte dei consigli di corso di studio e sentiti i pareri dei
dipartimenti, nell'ambito delle rispettive competenze;
f) formulare ed approvare per sottoporle al senato accademico
alle scadenze previste le richieste per il riassetto e lo sviluppo
della facolta' in corsi di studio, altre strutture didattiche ed
organico, nonche' le richieste di risorse finanziarie e di personale
tecnico-amministrativo necessarie al funzionamento dei corsi di
studio.
Tali richieste vengono definite seguendo il piano di programmazione
e sviluppo istruito preliminarmente dalla commissione di cui all'art.
21 sulla base delle proposte dei consigli dei corsi di studio e
operando un coordinamento con i paralleli programmi dei dipartimenti
interessati. Esse debbono contenere le motivazioni didattico
scientifiche, i criteri di scelta e le priorita', e dovranno indicare
le ragioni per cui le richieste di consigli di corso di studio non
sono state approvate;
g) deliberare la destinazione e le modalita' di copertura dei
posti di professore di ruolo e di ricercatore, anche in base alle
proposte dei consigli di corso di studio e dei dipartimenti
interessati;
h) deliberare, sentite le proposte pervenute dai dipartimenti
interessati, le chiamate dei professori, motivando le scelte tra le
eventuali proposte diverse e le deliberazioni difformi dalle
proposte;
i) deliberare, sentiti i consigli di corso di studio interessati,
il conferimento di affidamenti e le supplenze seguendo le procedure
fissate dal regolamento di facolta';
l) autorizzare i professori di ruolo e i ricercatori a fruire di
periodi di esclusiva attivita' di ricerca, su proposta del
dipartimento al quale afferiscono e sentito il parere dei consigli di
corso di studio interessati.
3. Il consiglio di facolta' e' convocato nella totalita' delle sue
componenti.
Il diritto di voto e' regolato nel modo seguente:
per le delibere che riguardano i professori di prima fascia,
hanno diritto di voto solo i professori di ruolo e fuori ruolo di
prima fascia;
per le delibere che riguardano i professori di seconda fascia,
hanno diritto di voto solo i professori di ruolo e fuori ruolo;
per le delibere che riguardano i ricercatori, hanno diritto di
voto solo i professori di ruolo, fuori ruolo e i ricercatori.
Le procedure per il funzionamento del consiglio di facolta' sono
fissate dal regolamento di facolta'.
Art. 20.
Consigli di corso di studio
1. I corsi di studio si svolgono nella facolta'. Nel caso in cui
nella stessa facolta' operi una pluralita' di corsi di studio (corsi
di laurea, di laurea specialistica, di specializzazione, master di
primo e secondo livello) puo' prevedersi l'istituzione di uno o piu'
consigli di corsi di studio o di altri organi collegiali assimilabili
(collegi didattici) ovvero di organi ristretti competenti per la
programmazione, il coordinamento e la verifica dei risultati delle
attivita' formative di loro pertinenza. Tali organi devono comunque
prevedere al loro interno una rappresentanza degli studenti.
2. I consigli di corso di studio provvedono all'organizzazione,
alla programmazione e al coordinamento delle attivita' didattiche per
il conseguimento dei titoli di studio di propria pertinenza. In
particolare, spetta ai consigli di corso di studio:
a) l'esame e l'approvazione dei piani di studio, ivi compresi
quelli comunitari e internazionali;
b) l'organizzazione dei servizi interni di orientamento e
tutorato;
c) formulare al consiglio di facolta':
proposte concernenti i piani di sviluppo anche con riguardo ai
posti di professore e ricercatore;
proposte concernenti le risorse finanziarie e di personale
tecnico-amministrativo per il funzionamento del corso di studio;
pareri sulla destinazione e modalita' di copertura dei posti di
professore e ricercatore;
proposte per le eventuali coperture di insegnamenti con
affidamenti e supplenze;
pareri sulla concessione ai professori di ruolo ed ai
ricercatori dell'autorizzazione a fruire di periodi di esclusiva
attivita' di ricerca.
3. I consigli di corso di studio sono composti dai docenti che
svolgono la propria attivita' didattica nell'ambito di uno o piu'
corsi di studio di pertinenza del consiglio, da un rappresentante del
personale tecnico-amministrativo e da una rappresentanza degli
studenti, stabilita nel numero di 5 rappresentanti per i corsi con
2000 iscritti e di 3 rappresentanti per i corsi con meno di 2000
iscritti. Queste rappresentanze sono elette secondo modalita'
stabilite dal regolamento generale di Ateneo.
I docenti che svolgono la propria attivita' didattica nell'ambito
di corsi di studio di pertinenza di consigli di corso di studio
diversi, sono tenuti a optare per l'afferenza ad uno di essi, fermo
restando il loro diritto a partecipare anche alle riunioni degli
altri senza diritto di voto.
4. Il presidente del consiglio di corso di studio e' eletto dal
consiglio fra i professori di ruolo a tempo pieno che ne fanno parte,
con le stesse modalita' di elezione del preside di facolta', ed e'
nominato con decreto del Rettore.
Al presidente del corso di studio spetta:
a) convocare e presiedere il consiglio;
b) curare l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio;
c) vigilare sul regolare svolgimento delle attivita' didattiche;
d) esercitare le altre funzioni che gli sono attribuite dallo
statuto e dai regolamenti di Ateneo.
5. Al presidente del consiglio di corso di studio puo' essere
assegnata una indennita' di funzione nella misura fissata dal
consiglio di amministrazione.
Art. 21.
Commissione di programmazione di facolta'
1. La commissione di programmazione di facolta' ha il compito di
istruire e dare indicazioni circa:
a) i piani di sviluppo della facolta', secondo quanto stabilito
dall'art. 19, comma 2, punto f);
b) le richieste al senato accademico dei posti di professore e
ricercatore e le loro destinazioni;
c) essa ha inoltre il compito di raccogliere e rendere
disponibili dati statistici e tutte le altre informazioni necessarie
allo sviluppo programmato della facolta'.
2. La composizione della commissione e' elettiva. Le modalita'
dell'elezione sono indicate nel regolamento di facolta'. Nella
commissione dovranno in ogni caso essere rappresentati tutte le aree
disciplinari presenti in facolta', e, in maniera paritetica, tutte le
categorie dei docenti.
Art. 22.
Dipartimenti
1. I dipartimenti promuovono e coordinano l'attivita' scientifica,
di ricerca, di supporto all'attivita' didattica dell'Universita' e di
formazione alla ricerca, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo
ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai
finanziamenti per la ricerca e di utilizzare le apparecchiature
scientifiche dell'Universita'.
Ogni dipartimento comprende uno o piu' settori di ricerca omogenei
per fine o per metodo e organizza e coordina le relative strutture.
Inoltre essi propongono al senato accademico, per l'approvazione,
l'elenco dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti di
loro competenza.
Ogni professore e ogni ricercatore dell'Universita' deve afferire
ad un dipartimento. Ai singoli professori e ricercatori e' garantita
la liberta' di optare per un dipartimento. Le modalita' per
l'esercizio di tale opzione sono disciplinate dal regolamento
generale di Ateneo.
2. Il dipartimento ha autonomia amministrativa, contrattuale,
finanziaria e contabile secondo quanto disposto dal regolamento di
Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
In particolare il dipartimento:
a) fornisce supporto all'attivita' didattica di concerto con i
corsi di studio e collabora ad essa con le proprie risorse e
competenze;
b) formula proposte al senato accademico per l'attivazione dei
corsi di dottorato di ricerca ed e' responsabile delle relative
attivita' formative;
c) formula proposte al senato accademico in merito ai piani di
sviluppo, anche in riferimento alle richieste di posti di professore
di ruolo e di ricercatore;
d) predispone annualmente programmi e progetti di sviluppo della
ricerca e di supporto alla didattica da inviare al senato accademico
e al consiglio di amministrazione, con le relative richieste di
personale tecnico-amministrativo, risorse finanziarie e spazi
necessari per il raggiungimento degli obiettivi;
e) formula proposte ai consigli di facolta' sulle modalita' di
copertura degli insegnamenti vacanti e al senato accademico sulla
destinazione dei posti di professore di ruolo e di ricercatore;
f) e' tenuto a esprimere proposte sulle chiamate dei professori
da parte dei consigli di facolta', limitatamente ai settori
scientifico-disciplinari di sua competenza;
g) propone al consiglio di amministrazione la destinazione e le
modalita' di copertura dei posti di personale tecnico-amministrativo;
h) svolge anche attivita' di ricerca e di consulenza tramite
contratti e convenzioni stipulati con enti esterni, pubblici e
privati.
Art. 23.
Organi del dipartimento
1. Sono organi del dipartimento:
a) il consiglio;
b) il direttore;
c) la giunta.
2. Il consiglio di dipartimento programma e gestisce le attivita'
del dipartimento.
Il consiglio e' composto dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai
ricercatori afferenti al dipartimento, da una rappresentanza del
personale tecnico-amministrativo, da una rappresentanza degli
studenti iscritti ai corsi di dottorato e dal segretario
amministrativo, con voto consultivo.
Le modalita' di funzionamento del consiglio e le norme elettorali
sono stabilite dal regolamento del dipartimento. Il consiglio puo'
delegare alla giunta il potere di deliberare su argomenti specifici.
3. Il direttore rappresenta il dipartimento e presiede il consiglio
e la giunta.
Il direttore cura l'esecuzione delle delibere del consiglio di
dipartimento, tiene i rapporti con gli organi accademici e vigila
sull'osservanza, nell'ambito del dipartimento, delle leggi, dello
statuto e dei regolamenti.
Il direttore e' eletto dal consiglio di dipartimento tra i
professori di ruolo a tempo pieno ed e' nominato con decreto del
rettore.
Il direttore dura in carica tre anni.
Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo il direttore
e' coadiuvato dal segretario amministrativo del dipartimento.
4. Al direttore puo' essere assegnata una indennita' di funzione
nella misura fissata dal consiglio di amministrazione.
5. La giunta e' l'organo esecutivo che coadiuva il direttore. La
composizione della giunta, la sua durata e le modalita' di elezione
sono stabilite dal regolamento del dipartimento. In ogni caso devono
essere rappresentati nella giunta in modo paritetico tutte le
categorie dei docenti, ed il personale tecnico-amministrativo e deve
essere inoltre garantita la partecipazione del segretario
amministrativo.
Art. 24.
Corsi di dottorato di ricerca
1. I corsi di dottorato di ricerca sono tenuti presso i
dipartimenti, nel rispetto dei relativi settori disciplinari di
competenza.
L'Universita' provvede a disciplinare il funzionamento dei corsi di
dottorato con apposito regolamento. Per i dottorati di ricerca con
sede amministrativa presso l'Universita', il collegio dei docenti e'
tenuto a redigere e a trasmettere al consiglio di dipartimento una
relazione annuale sull'attivita' didattica svolta e sui programmi
dell'attivita' didattica prevista per l'anno successivo.
Il consiglio di dipartimento e' tenuto ad inviare tale
documentazione al senato accademico per l'approvazione.
Art. 25.
Biblioteche
1. E' costituito il sistema bibliotecario d'Ateneo (SBA) inteso
come l'insieme coordinato delle strutture bibliotecarie dedicate alle
esigenze della ricerca e della didattica e responsabili della
conservazione, incremento e fruizione del patrimonio bibliografico e
documentale, anche mediante tecnologie innovative.
2. Le strutture del SBA sono organizzate sulla base della
distinzione tra compiti di indirizzo scientifico e compiti di
gestione amministrativa, bibliotecnica e biblioteconomica.
3. Le competenze e la composizione degli organi del SBA e delle
singole biblioteche sono definite con apposito regolamento di Ateneo.
Art. 26.
Centri di ricerca interdipartimentali
e interuniversitari
1. I centri di ricerca interdipartimentali hanno lo scopo di
realizzare progetti scientifici di durata pluriennale di particolare
rilevanza che coinvolgano le competenze e le attrezzature di piu'
dipartimenti.
I centri di ricerca interdipartimentali sono istituiti dal senato
accademico, sentito il consiglio di amministrazione, su proposta dei
dipartimenti interessati.
I dipartimenti proponenti devono indicare nella proposta la quota
delle risorse necessarie a loro carico, ed allegare lo schema di
regolamento che disciplina gli organi di gestione, la sede e la
durata del centro.
Non possono comunque essere attribuite ai centri risorse proprie,
escluse quelle finanziarie a termine.
2. L'Universita' puo' partecipare all'istituzione di centri di
ricerca interuniversitari stipulando apposite convenzioni con altre
Universita'.
Art. 27.
Centri di servizio interdipartimentali
1. I centri di servizio interdipartimentali hanno per scopo la
gestione e l'utilizzazione di strutture e di apparati scientifici e
tecnici comuni a piu' strutture di ricerca e di insegnamento.
L'istituzione dei centri di servizi e' deliberata dal senato
accademico, sentito il consiglio di amministrazione, su proposta
delle facolta' e/o dei dipartimenti.
I soggetti proponenti devono indicare nella proposta la quota delle
risorse necessarie a loro carico, ed allegare lo schema di
regolamento che disciplina gli organi di gestione, la sede e la
durata del centro.
Titolo IV
AUTONOMIA REGOLAMENTARE
Art. 28.
Regolamento generale di Ateneo
1. Il regolamento generale di Ateneo contiene le norme relative
all'organizzazione generale dell'Universita'; le modalita' di
funzionamento del senato accademico e del consiglio di
amministrazione; le procedure per la istituzione e la disattivazione
delle strutture universitarie.
2. Esso contiene inoltre le norme quadro per la predisposizione del
regolamento del consiglio degli studenti e dei regolamenti delle
strutture.
3. Il regolamento e' emanato dal rettore, previa deliberazione del
senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione, i
consigli delle facolta' e i consigli dei dipartimenti.
Art. 29.
Regolamento didattico di Ateneo
1. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina gli ordinamenti
dei corsi di studio e di ogni altra forma di iniziativa didattica
consentita dalle norme vigenti istituita nell'Ateneo.
2. Il regolamento e' emanato dal rettore, previa deliberazione del
senato accademico, su proposta delle strutture didattiche.
Art. 30.
Regolamento di Ateneo per l'amministrazione
la finanza e la contabilita'
1. Il regolamento disciplina i criteri di gestione e le procedure
amministrative, finanziarie e contabili dell'Universita'.
In esso sono anche specificate le strutture alle quali, oltre che
ai dipartimenti, e' attribuita autonomia amministrativa, finanziaria
e contabile.
2. Esso determina i limiti e le modalita' di esercizio
dell'autonomia contrattuale dei dipartimenti.
3. Il regolamento e' emanato dal rettore, previa deliberazione del
consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico e gli
organi collegiali dei centri di spesa.
Art. 31.
Altri regolamenti
1. Il regolamento del consiglio degli studenti contiene le norme
relative al funzionamento del consiglio degli studenti.
Il regolamento e' deliberato dal consiglio degli studenti, nel
rispetto delle norme quadro contenute nel regolamento generale di
Ateneo.
2. I regolamenti delle strutture dell'Ateneo contengono le
disposizioni relative al funzionamento delle diverse strutture
didattiche, di ricerca e di servizio dell'Universita'.
Essi sono deliberati dai consigli delle strutture, nel rispetto
delle norme quadro contenute nel regolamento generale di Ateneo.
3. I regolamenti didattici delle strutture didattiche determinano
gli obiettivi formativi; i crediti, i curricola e le regole di
presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali; le
disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza e, disciplinano,
in accordo con le disposizioni contenute nel regolamento didattico di
Ateneo e nel rispetto della liberta' di insegnamento dei docenti,
l'articolazione delle attivita' formative e degli insegnamenti; le
loro eventuali propedeuticita' e modularita'; la tipologia delle
forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza.
I regolamenti sono ratificati dai consigli di facolta', su proposta
dei consigli dei corsi di studio.
4. I regolamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 prima dell'emanazione
sono trasmessi al senato accademico che, dopo aver acquisito il
parere del consiglio di amministrazione per gli aspetti di sua
competenza, esercita il controllo di legittimita' e di merito. Tale
controllo viene svolto nella forma di eventuale richiesta motivata di
riesame.
In assenza di rilievi entro sessanta giorni dalla trasmissione, i
regolamenti sono emanati dal rettore.
Il senato accademico puo' per una sola volta rinviare i regolamenti
agli organi proponenti, indicando le norme ritenute illegittime e
quelle ritenute non conformi ai regolamenti di Ateneo. Gli organi
suddetti possono non adeguarsi ai soli rilievi di non conformita' con
deliberazione approvata dalla maggioranza dei due terzi dei loro
componenti. Qualora questa maggioranza non venga raggiunta, le norme
contestate non possono essere emanate.
Art. 32.
Deliberazione, entrata in vigore
e modifica dei regolamenti
1. Tutti i regolamenti sono deliberati dagli organi collegiali
designati, a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Tutti i regolamenti entrano in vigore quindici giorni dopo la
loro emanazione, a meno che non sia diversamente disposto dal
regolamento stesso.
3. La modifica dei regolamenti segue le norme e le procedure
previste per la loro adozione.
Titolo V
NORME COMUNI E FINALI
Art. 33.
Inizio dell'anno accademico
1. L'anno accademico ha ufficialmente inizio il 1 ottobre, fatto
salvo quanto diversamente disposto per soddisfare ragioni di
organizzazione didattica.
Art. 34.
Designazione elettive
1. Tutti i mandati elettivi dei membri degli organi collegiali
decorrono, di norma, dall'inizio dell'anno accademico.
2. Le rappresentanze delle categorie interessate nei diversi organi
previsti dallo statuto sono elette con voto limitato. Ogni elettore
puo' votare per non piu' di un terzo, con arrotondamento all'intero
superiore, dei membri da designare.
3. Le votazioni per le designazioni elettive sono valide se vi
abbiano partecipato almeno il trenta per cento degli aventi diritto,
ad eccezione di quelle relative alla rappresentanza degli studenti
per le quali il limite di partecipazione per la loro validita' e'
fissato al venti per cento degli aventi diritto.
Per le elezioni studentesche non concorrono alla determinazione del
quorum gli studenti iscritti oltre il terzo anno fuori corso;
l'elettorato attivo e passivo spetta agli studenti iscritti e in
regola con il pagamento delle tasse.
Se il quorum richiesto non viene raggiunto, per una o piu'
categorie, la votazione puo' essere ripetuta una sola volta.
La mancata designazione di rappresentanti di una o piu' categorie
non pregiudica la validita' della composizione degli organi.
4. Nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato di rettore, di
preside di facolta', di presidente di corso di studio e di direttore
di dipartimento sono indette le elezioni da parte del decano dei
professori di ruolo, rispettivamente, dell'Universita' e delle altre
strutture sopra menzionate.
5. Nei sei mesi precedenti la scadenza dei membri elettivi del
senato sccademico e del consiglio di amministrazione, sono indette le
elezioni da parte del rettore.
6. Gli eletti alla carica di rettore, preside di facolta',
direttore di dipartimento, presidente di corso di studio, direttore
di centro, nonche' i docenti eletti nel senato accademico e nel
consiglio di amministrazione devono essere in regime di impegno a
tempo pieno.
Gli eletti a tali cariche devono mantenere il regime di impegno a
tempo pieno, a pena di decadenza, per tutta la durata del mandato.
7. La funzione di rettore, preside di facolta', presidente di corso
di studio, direttore di dipartimento, membro elettivo del senato
accademico, membro elettivo del consiglio di amministrazione non puo'
essere svolta per piu' di due mandati consecutivi.
La funzione di rappresentante degli studenti negli organi centrali,
periferici e di gestione dell'Ateneo non puo' essere svolta per piu'
di due mandati consecutivi.
Una ulteriore elezione puo' avvenire solo dopo che sia trascorso un
periodo di tempo pari almeno alla durata nominale del mandato.
8. In caso di interruzione anticipata del mandato di membri
elettivi degli organi collegiali vengono indette nuove elezioni
limitatamente alla sostituzione dei membri suddetti, il nuovo eletto
dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.
In caso di interruzione anticipata del mandato dei rappresentanti
degli studenti nel consiglio degli studenti e dei rappresentanti del
PTA e degli studenti nei consigli di facolta', nei consigli di corso
di studio e nei consigli di dipartimento, subentra il primo dei non
eletti per il restante periodo del mandato interrotto. Nel caso di
elezioni che prevedano candidature per lista, il subentrante sara' il
primo dei non eletti all'interno della stessa lista nella quale era
stato eletto il rappresentante che ha interrotto il mandato.
9. In caso di interruzione del mandato di rettore, di preside di
facolta', di presidente di corso di studio e di direttore di
dipartimento, la durata del mandato del nuovo eletto e' ridotta,
rispetto a quella prevista dallo statuto, della frazione di anno
necessaria per far coincidere il termine del mandato con la fine
dell'anno accademico.
10. Per il computo dei mandati ai fini della non rieleggibilita',
il mandato interrotto e' considerato solo se la durata dello stesso
ha superato la meta' di quella nominale.
Art. 35.
Incompatibilita'
1. Le cariche di rettore e di prorettore vicario sono incompatibili
con quelle di preside di facolta' e di presidente o direttore di
altre strutture didattiche o di ricerca e di strutture dotate di
autonomia amministrativa, finanziaria, contabile.
2. Il preside, il presidente di corso di studio e il direttore di
una struttura didattica o di ricerca non puo' ricoprire la carica di
presidente o direttore di altre strutture didattiche o di ricerca
dell'Universita'.
3. La carica di membro del senato accademico, fatta eccezione per
il rettore, il prorettore vicario ed il direttore amministrativo,
nonche' di preside, presidente o direttore di strutture didattiche o
di ricerca dell'Universita', e' incompatibile con quella di membro
del consiglio di amministrazione.
4. La funzione di prorettore vicario e' incompatibile con quelle di
membro eletto del senato accademico e del consiglio di
amministrazione.
5. La carica di rappresentante degli studenti in seno al senato
accademico, al consiglio di amministrazione, al consiglio di
amministrazione dell'Adisu e al Comitato universitario per lo sport
sono incompatibili.
6. Chi, ricoprendo una carica in un organo dell'Universita', si
candidi a ricoprirne un'altra incompatibile con la prima, se eletto,
decade da quella precedentemente ricoperta contestualmente alla
nomina nella nuova carica.
7. Altre forme di incompatibilita' possono essere previste nel
regolamento generale di Ateneo.
Art. 36.
Validita' delle adunanze e delle deliberazioni
1. Le adunanze degli organi sono valide se:
a) tutti coloro che hanno titolo a parteciparvi siano stati
convocati mediante affissione all'albo e comunicazione scritta
personale, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno spedita
almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo casi di urgenza;
b) siano presenti almeno la meta' piu' uno, con arrotondamento in
difetto, degli aventi titolo.
2. Nel computo per la determinazione del numero legale di cui al
precedente comma 1, punto b), salvo che per le sedute del consiglio
di amministrazione, non si tiene conto di coloro che abbiano
giustificato per iscritto la propria assenza e si tiene conto dei
professori fuori ruolo e dei docenti in aspettativa obbligatoria per
situazioni di incompatibilita' od in alternanza, ex art. 17 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 soltanto se
intervengono all'adunanza.
3. L'ordine del giorno e' stabilito dal presidente e deve
espressamente indicare le deliberazioni da assumere con maggioranza
qualificata.
Nell'ordine del giorno devono essere anche inseriti gli argomenti
la cui richiesta sia stata sottoscritta da almeno un decimo e
comunque non meno di quattro dei membri del collegio.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti,
salvo quando sia diversamente disposto. In caso di parita' prevale il
voto del presidente.
Qualora una deliberazione debba essere adottata con la maggioranza
assoluta o qualificata dei componenti dell'organo, si tiene conto dei
professori fuori ruolo e dei docenti in aspettativa obbligatoria per
situazioni di incompatibilita' o in alternanza ex art. 17 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 382/1980, soltanto se intervengono
all'adunanza.
5. Nessuno puo' prendere parte al voto sulle questioni che lo
riguardano personalmente o che riguardino suoi parenti o affini entro
il quarto grado.
Art. 37.
Verbalizzazione
1. I verbali delle adunanze degli organi devono essere approvati
nella medesima seduta o in quella immediatamente successiva e devono
essere firmati dal presidente e dal segretario della seduta.
2. Gli originali dei verbali sono conservati a cura della
segreteria della presidenza o della direzione dell'organo.
3. I verbali delle adunanze, dopo la loro approvazione, sono
pubblici. Le norme per la loro consultazione sono contenute nel
regolamento generale di Ateneo. Al personale universitario ed agli
studenti e' comunque garantita la consultazione dei verbali nei
locali ove sono custoditi.
Art. 38.
Modifiche di statuto
1. Le modifiche di statuto sono deliberate dal senato accademico
con la maggioranza degli aventi diritto, previo parere del consiglio
di amministrazione. Le modifiche di statuto che riguardano funzioni,
composizione e modalita' di elezione degli organi centrali di governo
sono deliberate dal senato accademico, integrato secondo le norme
fissate dalla legge n. 168/1989 per la prima approvazione dello
statuto.
2. Proposte di modifiche allo statuto possono essere presentate
anche dal consiglio di amministrazione, dal consiglio degli studenti
e dai consigli di facolta', di corso di studio e di dipartimento. Il
senato accademico, entro il termine di sessanta giorni, deve adottare
una motivata delibera sulla ammissibilita' delle proposte presentate.
3. Le modifiche di statuto sono emanate dal rettore secondo le
procedure previste dalla legge 9 maggio 1989 n. 168, art. 6, commi 9
e 10.
Titolo VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 39.
Entrata in vigore dello statuto
1. Lo statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo
alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto rettorale
previsto dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma 2.
2. L'entrata in vigore dello statuto comporta l'immediata efficacia
di tutte le disposizioni statutarie le cui prescrizioni non siano
subordinate alla adozione di apposite disposizioni regolamentari.
Art. 40.
Scadenze temporali ed elezioni
1. Per consentire una successione ordinata dei mandati dei vari
organi valgono le norme seguenti:
a) entro tre mesi dall'entrata in vigore dello statuto dovranno
essere indette le votazioni per la designazione delle componenti
elettive del senato accademico di cui all'art. 11;
b) il mandato dei membri elettivi del primo senato accademico
termina il 31 ottobre 1998, i mandati successivi hanno la durata
prevista dal presente statuto, con inizio dal 1 novembre;
c) il consiglio di amministrazione in carica all'entrata in
vigore dello statuto continua il suo mandato fino al 31 ottobre 1996,
al momento del rinnovo, la composizione del consiglio e la durata del
mandato dei suoi membri sono quelle previste dal presente statuto;
d) il rettore, i presidi di facolta' e i presidenti o direttori
delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio che sono in
carica all'entrata in vigore del presente statuto, terminano il loro
mandato alla scadenza prevista dalla legge che era in vigore al
momento della loro elezione, i mandati successivi hanno la durata
stabilita dal presente statuto;
e) all'entrata in vigore dello statuto si procede all'adeguamento
della composizione dei consigli di facolta' e delle altre strutture
didattiche, di ricerca e di servizio con la immediata integrazione
dei membri di diritto e con la elezione delle rappresentanze del
personale tecnico-amministrativo e degli studenti nella consistenza
stabilita dallo statuto, la elezione dei nuovi rappresentanti
determina la cessazione di quelli che facevano parte dei consigli
suddetti;
f) i regolamenti per lo svolgimento delle prime elezioni dei
membri elettivi nel senato accademico e nel consiglio di
amministrazione, nonche' dei rappresentanti del personale
tecnico-amministrativo e degli studenti nei consigli di facolta' e
nei consigli delle altre strutture didattiche, di ricerca e di
servizio sono deliberati dal senato accademico, dopo la delibera i
regolamenti elettorali sono resi esecutivi dal rettore con proprio
decreto; in via transitoria i regolamenti elettorali dovranno
prevedere, nelle prime due tornate elettorali, una graduale
applicazione di quanto previsto dall'art. 34, comma 3, per quanto
attiene al quorum per la validita' delle elezioni della componente
studentesca;
g) i mandati in atto all'entrata in vigore del presente statuto e
quelli espletati in precedenza, anche in modo consecutivo, sono
computati come un unico mandato ai fini della non rieleggibilita',
fatta eccezione per il mandato di direttore di dipartimento,
considerate le norme giuridiche vigenti.
Art. 41.
Regolamenti
1. A norma del presente statuto, entro sei mesi dalla sua
costituzione il senato accademico provvede alla predisposizione e
all'approvazione del regolamento generale e del regolamento didatico
di Ateneo. Entro sei mesi dalla sua costituzione il consiglio di
amministrazione provvede alla predisposizione e all'approvazione del
regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la
contabilita'.
2. Entro sei mesi dai decreti di approvazione dei regolamenti
specificati nel comma precedente sono emanati tutti gli altri
regolamenti previsti dallo statuto.
3. Fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti previsti dal
presente statuto, continuano ad avere efficacia i regolamenti
attualmente vigenti.
Art. 42.
Commissioni
1. Le attuali commissioni per la ricerca scientifica e per la
didattica durano in carica fino alla costituzione del nuovo senato
accademico.
----
Tabella A
GRANDI AREE SCIENTIFICO-DISCIPLINARI
Le grandi aree scientifico-disciplinari dell'Universita' di cui
all'art. 11, commi 3 e 5, sono cosi' definite:
Area I: |Discipline umanistiche;
---------------------------------------------------------------------
Area II: |Discipline tecnico-progettuali;
---------------------------------------------------------------------
Area III:|Discipline matematiche, fisiche e naturali;
---------------------------------------------------------------------
|Discipline giuridiche, politiche, economiche e
Area IV: |sociologiche.
I settori scientifico-disciplinari sono attribuiti alle diverse
aree secondo il seguente elenco:
Area I - Discipline umanistiche
L-ANT/01 |Preistoria e protostoria
---------------------------------------------------------------------
L-ANT/02 |Storia greca
---------------------------------------------------------------------
L-ANT/03 |Storia romana
---------------------------------------------------------------------
L-ANT/04 |Numismatica
---------------------------------------------------------------------
L-ANT/05 |Papirologia
---------------------------------------------------------------------
L-ANT/06 |Etruscologia e antichità italiche
---------------------------------------------------------------------
L-ANT/07 |Archeologia classica
---------------------------------------------------------------------
L-ANT/08 |Archeologia cristiana e medievale
---------------------------------------------------------------------
L-ANT/09 |Topografia antica
---------------------------------------------------------------------
L-ANT/10 |Metodologie della ricerca archeologica
---------------------------------------------------------------------
L-ART/01 |Storia dell'arte medievale
---------------------------------------------------------------------
L-ART/02 |Storia dell'arte moderna
---------------------------------------------------------------------
L-ART/03 |Storia dell'arte contemporanea
---------------------------------------------------------------------
L-ART/04 |Museologia e critica artistica e del restauro
---------------------------------------------------------------------
L-ART/05 |Discipline dello spettacolo
---------------------------------------------------------------------
L-ART/06 |Cinema, fotografia e televisione
---------------------------------------------------------------------
L-ART/07 |Musicologia e storia della musica
---------------------------------------------------------------------
L-ART/08 |Etnomusicologia
---------------------------------------------------------------------
L-FIL-LET/01|Civiltà egee
---------------------------------------------------------------------
L-FIL-LET/02|Lingua e letteratura greca
---------------------------------------------------------------------
L-FIL-LET/03|Filologia italica, illirica, celtica
---------------------------------------------------------------------
L-FIL-LET/04|Lingua e letteratura latina
---------------------------------------------------------------------
L-FIL-LET/05|Filologia classica
---------------------------------------------------------------------
L-FIL-LET/06|Letteratura cristiana antica
---------------------------------------------------------------------
L-FIL-LET/07|Civiltà bizantina
---------------------------------------------------------------------
L-FIL-LET/08|Letteratura latina medievale e umanistica
---------------------------------------------------------------------
L-FIL-LET/09|Filologia e linguistica romanza
---------------------------------------------------------------------
L-FIL-LET/10|Letteratura italiana
---------------------------------------------------------------------
L-FIL-LET/11|Letteratura italiana contemporanea
---------------------------------------------------------------------
L-FIL-LET/12|Linguistica italiana
---------------------------------------------------------------------
L-FIL-LET/13|Filologia della letteratura italiana
---------------------------------------------------------------------
L-FIL-LET/14|Critica letteraria e letterature comparate
---------------------------------------------------------------------
L-FIL-LET/15|Filologia germanica
---------------------------------------------------------------------
L-LIN/01 |Glottologia e linguistica
---------------------------------------------------------------------
L-LIN/02 |Didattica delle lingue moderne
---------------------------------------------------------------------
L-LIN/03 |Letteratura francese
---------------------------------------------------------------------
L-LIN/04 |Lingua e traduzione - lingua francese
---------------------------------------------------------------------
L-LIN/05 |Letteratura spagnola
---------------------------------------------------------------------
L-LIN/06 |Lingua e letterature ispano-americane
---------------------------------------------------------------------
L-LIN/07 |Lingua e traduzione - lingua spagnola
---------------------------------------------------------------------
L-LIN/08 |Letteratura portoghese e brasiliana
---------------------------------------------------------------------
L-LIN/09 |Lingua e traduzione - lingue portoghese e brasiliana
---------------------------------------------------------------------
L-LIN/10 |Letteratura inglese
---------------------------------------------------------------------
L-LIN/11 |Lingue e letterature anglo-americane
---------------------------------------------------------------------
L-LIN/12 |Lingua e traduzione - lingua inglese
---------------------------------------------------------------------
L-LIN/13 |Letteratura tedesca
---------------------------------------------------------------------
L-LIN/14 |Lingua e traduzione - lingua tedesca
---------------------------------------------------------------------
L-LIN/15 |Lingue e letterature nordiche
---------------------------------------------------------------------
L-LIN/16 |Lingua e letteratura nederlandese
---------------------------------------------------------------------
L- L-LIN/17 |Lingua e letteratura romena
---------------------------------------------------------------------
L-LIN/18 |Lingua e letteratura albanese
---------------------------------------------------------------------
L-LIN/19 |Filologia ugro-finnica
---------------------------------------------------------------------
L-LIN/20 |Lingua e letteratura neogreca
---------------------------------------------------------------------
L-LIN/21 |Slavistica
---------------------------------------------------------------------
L-OR/01 |Storia del vicino oriente antico
---------------------------------------------------------------------
L-OR/02 |Egittologia e civiltà copta
---------------------------------------------------------------------
L-OR/03 |Assiriologia
---------------------------------------------------------------------
L-OR/04 |Anatolistica
---------------------------------------------------------------------
L-OR/05 |Archeologia e storia dell'arte del vicino oriente antico
---------------------------------------------------------------------
L-OR/06 |Archeologia fenicio-punica
---------------------------------------------------------------------
L-OR/07 |Semitistica - lingue e letterature dell'Etiopia
---------------------------------------------------------------------
L-OR/08 |Ebraico
---------------------------------------------------------------------
L-OR/09 |Lingue e letterature dell'Africa
---------------------------------------------------------------------
L-OR/10 |Storia dei paesi islamici
---------------------------------------------------------------------
L-OR/11 |Archeologia e storia dell'arte musulmana
---------------------------------------------------------------------
L-OR/12 |Lingua e letteratura araba
---------------------------------------------------------------------
L-OR/13 |Armenistica, caucasologia, mongolistica e turcologia
---------------------------------------------------------------------
L-OR/14 |Filologia, religioni e storia dell'Iran
---------------------------------------------------------------------
L-OR/15 |Lingua e letteratura persiana
---------------------------------------------------------------------
|Archeologia e storia dell'arte dell'India e dell'Asia
L-OR/16 |centrale
---------------------------------------------------------------------
|Filosofie, religioni e storia dell'India e dell'Asia
L-OR/17 |centrale
---------------------------------------------------------------------
L-OR/18 |Indologia e tibetologia
---------------------------------------------------------------------
L-OR/19 |Lingue e letterature moderne del subcontinente indiano
---------------------------------------------------------------------
|Archeologia, storia dell'arte e filosofie dell'Asia
L-OR/20 |orientale
---------------------------------------------------------------------
|Lingue e letterature della Cina e dell'Asia
L-OR/21 |sud-orientale
---------------------------------------------------------------------
L-OR/22 |Lingue e letterature del Giappone e della Corea
---------------------------------------------------------------------
L-OR/23 |Storia dell'Asia orientale e sud-orientale
---------------------------------------------------------------------
M-STO/01 |Storia medievale
---------------------------------------------------------------------
M-STO/02 |Storia moderna
---------------------------------------------------------------------
M-STO/03 |Storia dell'europa orientale
---------------------------------------------------------------------
M-STO/04 |Storia contemporanea
---------------------------------------------------------------------
M-STO/05 |Storia della scienza e delle tecniche
---------------------------------------------------------------------
M-STO/06 |Storia delle religioni
---------------------------------------------------------------------
M-STO/07 |Storia del cristianesimo e delle chiese
---------------------------------------------------------------------
M-STO/08 |Archivistica, bibliografia e biblioteconomia
---------------------------------------------------------------------
M-STO/09 |Paleografia
---------------------------------------------------------------------
M-DEA/01 |Discipline demoetnoantropologiche
---------------------------------------------------------------------
M-GGR/01 |Geografia
---------------------------------------------------------------------
M-FIL/01 |Filosofia teoretica
---------------------------------------------------------------------
M-FIL/02 |Logica e filosofia della scienza
---------------------------------------------------------------------
M-FIL/03 |Filosofia morale
---------------------------------------------------------------------
M-FIL/04 |Estetica
---------------------------------------------------------------------
M-FIL/05 |Filosofia e teoria dei linguaggi
---------------------------------------------------------------------
M-FIL/06 |Storia della filosofia
---------------------------------------------------------------------
M-FIL/07 |Storia della filosofia antica
---------------------------------------------------------------------
M-FIL/08 |Storia della filosofia medievale
---------------------------------------------------------------------
M-PED/01 |Pedagogia generale e sociale
---------------------------------------------------------------------
M-PED/02 |Storia della pedagogia
---------------------------------------------------------------------
M-PED/03 |Didattica e pedagogia speciale
---------------------------------------------------------------------
M-PED/04 |Pedagogia sperimentale
---------------------------------------------------------------------
M-PSI/01 |Psicologia generale
---------------------------------------------------------------------
M-PSI/02 |Psicobiologia e psicologia fisiologica
---------------------------------------------------------------------
M-PSI/03 |Psicometria
---------------------------------------------------------------------
M-PSI/04 |Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione
---------------------------------------------------------------------
M-PSI/05 |Psicologia sociale
---------------------------------------------------------------------
M-PSI/06 |Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
---------------------------------------------------------------------
M-PSI/07 |Psicologia dinamica
---------------------------------------------------------------------
M-PSI/08 |Psicologia clinica
---------------------------------------------------------------------
SPS/01 |Filosofia politica
---------------------------------------------------------------------
SPS/05 |Storia e istituzioni delle americhe
---------------------------------------------------------------------
SPS/08 |Sociologia dei processi culturali
Area II - Discipline tecnico-progettuali
ICAR/01 |Idraulica
ICAR/08 |Scienza delle costruzioni
ICAR/09 |Tecnica delle costruzioni
ICAR/10 |Architettura tecnica
ICAR/11 |Produzione edilizia
ICAR/12 |Tecnologia dell'architettura
ICAR/13 |Disegno industriale
ICAR/14 |Composizione architettonica e urbana
ICAR/15 |Architettura del paesaggio
ICAR/16 |Architettura degli interni e allestimento
ICAR/17 |Disegno
ICAR/18 |Storia dell'architettura
ICAR/19 |Restauro
ICAR/20 |Tecnica e pianificazione urbanistica
ICAR/21 |Urbanistica
ICAR/22 |Estimo
ICAR/02 |Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia
ICAR/03 |Ingegneria sanitaria-ambientale
ICAR/04 |Strade, ferrovie ed aeroporti
ICAR/05 |Trasporti
ICAR/06 |Topografia e cartografia
ICAR/07 |Geotecnica
ING-IND/01 |Architettura navale
ING-IND/02 |Costruzioni e impianti navali e marini
ING-IND/03 |Meccanica del volo
ING-IND/04 |Costruzioni e strutture aerospaziali
ING-IND/05 |Impianti e sistemi aerospaziali
ING-IND/06 |Fluidodinamica
ING-IND/07 |Propulsione aerospaziale
ING-IND/08 |Macchine a fluido
ING-IND/09 |Sistemi per l'energia e l'ambiente
ING-IND/10 |Fisica tecnica industriale
ING-IND/11 |Fisica tecnica ambientale
ING-IND/12 |Misure meccaniche e termiche
ING-IND/13 |Meccanica applicata alle macchine
ING-IND/14 |Progettazione meccanica e costruzione di macchine
ING-IND/15 |Disegno e metodi dell'ingegneria industriale
ING-IND/16 |Tecnologie e sistemi di lavorazione
ING-IND/17 |Impianti industriali meccanici
ING-IND/18 |Fisica dei reattori nucleari
ING-IND/19 |Impianti nucleari
ING-IND/20 |Misure e strumentazione nucleari
ING-IND/21 |Metallurgia
ING-IND/22 |Scienza e tecnologia dei materiali
ING-IND/23 |Chimica fisica applicata
ING-IND/24 |Principi di ingegneria chimica
ING-IND/25 |Impianti chimici
ING-IND/26 |Teoria dello sviluppo dei processi chimici
ING-IND/27 |Chimica industriale e tecnologica
ING-IND/28 |Ingegneria e sicurezza degli scavi
ING-IND/29 |Ingegneria delle materie prime
ING-IND/30 |Idrocarburi e fluidi del sottosuolo
ING-IND/31 |Elettrotecnica
ING-IND/32 |Convertitori, macchine e azionamenti elettrici
ING-IND/33 |Sistemi elettrici per l'energia
ING-IND/34 |Bioingegneria industriale
ING-IND/35 |Ingegneria economico-gestionale
ING-INF/01 |Elettronica
ING-INF/02 |Campi elettromagnetici
ING-INF/03 |Telecomunicazioni
ING-INF/04 |Automatica
ING-INF/05 |Sistemi di elaborazione delle informazioni
ING-INF/06 |Bioingegneria elettronica e informatica
ING-INF/07 |Misure elettriche e elettroniche
INF/01 |Informatica
Area III - Discipline matematiche, fisiche e naturali
MAT/01 |Logica matematica
---------------------------------------------------------------------
MAT/02 |Algebra
---------------------------------------------------------------------
MAT/03 |Geometria
---------------------------------------------------------------------
MAT/04 |Matematiche complementari
---------------------------------------------------------------------
MAT/05 |Analisi matematica
---------------------------------------------------------------------
MAT/06 |Probabilità e statistica matematica
---------------------------------------------------------------------
MAT/07 |Fisica matematica
---------------------------------------------------------------------
MAT/08 |Analisi numerica
---------------------------------------------------------------------
MAT/09 |Ricerca operativa
---------------------------------------------------------------------
FIS/01 |Fisica sperimentale
---------------------------------------------------------------------
FIS/02 |Fisica teorica, modelli e metodi matematici
---------------------------------------------------------------------
FIS/03 |Fisica della materia
---------------------------------------------------------------------
FIS/04 |Fisica nucleare e subnucleare
---------------------------------------------------------------------
FIS/05 |Astronomia e astrofisica
---------------------------------------------------------------------
FIS/06 |Fisica per il sistema terra e il mezzo circumterrestre
---------------------------------------------------------------------
|Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e
FIS/07 |medicina)
---------------------------------------------------------------------
FIS/08 |Didattica e storia della fisica
---------------------------------------------------------------------
CHIM/01|Chimica analitica
---------------------------------------------------------------------
CHIM/02|Chimica fisica
---------------------------------------------------------------------
CHIM/03|Chimica generale e inorganica
---------------------------------------------------------------------
CHIM/04|Chimica industriale
---------------------------------------------------------------------
CHIM/05|Scienza e tecnologia dei materiali polimerici
---------------------------------------------------------------------
CHIM/06|Chimica organica
---------------------------------------------------------------------
CHIM/07|Fondamenti chimici delle tecnologie
---------------------------------------------------------------------
CHIM/08|Chimica farmaceutica
---------------------------------------------------------------------
CHIM/09|Farmaceutico tecnologico applicativo
---------------------------------------------------------------------
CHIM/10|Chimica degli alimenti
---------------------------------------------------------------------
CHIM/11|Chimica e biotecnologia delle fermentazioni
---------------------------------------------------------------------
CHIM/12|Chimica dell'ambiente e dei beni culturali
---------------------------------------------------------------------
GEO/01 |Paleontologia e paleoecologia
---------------------------------------------------------------------
GEO/02 |Geologia stratigrafica e sedimentologica
---------------------------------------------------------------------
GEO/03 |Geologia strutturale
---------------------------------------------------------------------
GEO/04 |Geografia fisica e geomorfologia
---------------------------------------------------------------------
GEO/05 |Geologia applicata
---------------------------------------------------------------------
GEO/06 |Mineralogia
---------------------------------------------------------------------
GEO/07 |Petrologia e petrografia
---------------------------------------------------------------------
GEO/08 |Geochimica e vulcanologia
---------------------------------------------------------------------
|Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-
GEO/09 |petrografiche per l'ambiente ed i beni culturali
---------------------------------------------------------------------
GEO/10 |Geofisica della terra solida
---------------------------------------------------------------------
GEO/11 |Geofisica applicata
---------------------------------------------------------------------
GEO/12 |Oceanografia e fisica dell'atmosfera
---------------------------------------------------------------------
BIO/01 |Botanica generale
---------------------------------------------------------------------
BIO/02 |Botanica sistematica
---------------------------------------------------------------------
BIO/03 |Botanica ambientale e applicata
---------------------------------------------------------------------
BIO/04 |Fisiologia vegetale
---------------------------------------------------------------------
BIO/05 |Zoologia
---------------------------------------------------------------------
BIO/06 |Anatomia comparata e citologia
---------------------------------------------------------------------
BIO/07 |Ecologia
---------------------------------------------------------------------
BIO/08 |Antropologia
---------------------------------------------------------------------
BIO/09 |Fisiologia
---------------------------------------------------------------------
BIO/10 |Biochimica
---------------------------------------------------------------------
BIO/11 |Biologia molecolare
---------------------------------------------------------------------
BIO/12 |Biochimica clinica e biologia molecolare clinica
---------------------------------------------------------------------
BIO/13 |Biologia applicata
---------------------------------------------------------------------
BIO/14 |Farmacologia
---------------------------------------------------------------------
BIO/15 |Biologia farmaceutica
---------------------------------------------------------------------
BIO/16 |Anatomia umana
---------------------------------------------------------------------
BIO/17 |Istologia
---------------------------------------------------------------------
BIO/18 |Genetica
---------------------------------------------------------------------
BIO/19 |Microbiologia generale
---------------------------------------------------------------------
MED/04 |Patologia generale
---------------------------------------------------------------------
MED/07 |Microbiologia e microbiologia clinica
---------------------------------------------------------------------
MED/42 |Igiene generale e applicata
---------------------------------------------------------------------
AGR/07 |Genetica agraria
---------------------------------------------------------------------
AGR/11 |Entomologia generale e applicata
---------------------------------------------------------------------
AGR/12 |Patologia vegetale
---------------------------------------------------------------------
AGR/16 |Microbiologia agraria
---------------------------------------------------------------------
AGR/17 |Zootecnica generale e miglioramento genetico
---------------------------------------------------------------------
AGR/19 |Zootecnica speciale
---------------------------------------------------------------------
AGR/20 |Zoocolture
Area IV - Discipline giuridiche,
politiche, economiche e sociologiche
IUS/01 |Diritto privato
---------------------------------------------------------------------
IUS/02 |Diritto privato comparato
---------------------------------------------------------------------
IUS/03 |Diritto agrario
---------------------------------------------------------------------
IUS/04 |Diritto commerciale
---------------------------------------------------------------------
IUS/05 |Diritto dell'economia
---------------------------------------------------------------------
IUS/06 |Diritto della navigazione
---------------------------------------------------------------------
IUS/07 |Diritto del lavoro
---------------------------------------------------------------------
IUS/08 |Diritto costituzionale
---------------------------------------------------------------------
IUS/09 |Istituzioni di diritto pubblico
---------------------------------------------------------------------
IUS/10 |Diritto amministrativo
---------------------------------------------------------------------
IUS/11 |Diritto canonico e diritto ecclesiastico
---------------------------------------------------------------------
IUS/12 |Diritto tributario
---------------------------------------------------------------------
IUS/13 |Diritto internazionale
---------------------------------------------------------------------
IUS/14 |Diritto dell'unione europea
---------------------------------------------------------------------
IUS/15 |Diritto processuale civile
---------------------------------------------------------------------
IUS/16 |Diritto processuale penale
---------------------------------------------------------------------
IUS/17 |Diritto penale
---------------------------------------------------------------------
IUS/18 |Diritto romano e diritti dell'antichità
---------------------------------------------------------------------
IUS/19 |Storia del diritto medievale e moderno
---------------------------------------------------------------------
IUS/20 |Filosofia del diritto
---------------------------------------------------------------------
IUS/21 |Diritto pubblico comparato
---------------------------------------------------------------------
SECS-P/01|Economia politica
---------------------------------------------------------------------
SECS P/02|Politica economica
---------------------------------------------------------------------
SECS-P/03|Scienza delle finanze
---------------------------------------------------------------------
SECS-P/04|Storia del pensiero economico
---------------------------------------------------------------------
SECS-P/05|Econometria
---------------------------------------------------------------------
SECS-P/06|Economia applicata
---------------------------------------------------------------------
SECS-P/07|Economia aziendale
---------------------------------------------------------------------
SECS-P/08|Economia e gestione delle imprese
---------------------------------------------------------------------
SECS-P/09|Finanza aziendale
---------------------------------------------------------------------
SECS-P/10|Organizzazione aziendale
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SECS-P/11|Economia degli intermediari finanziari
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SECS-P/12|Storia economica
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SECS-P/13|Scienze merceologiche
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SECS-S/01|Statistica
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SECS-S/02|Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica
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SECS-S/03|Statistica economica
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SECS-S/04|Demografia
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SECS-S/05|Statistica sociale
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|Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali
SECS-S/06|e finanziarie
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MGGR/02 |Geografia economico politica
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SPS/02 |Storia delle dottrine politiche
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SPS/03 |Storia delle istituzioni politiche
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SPS/04 |Scienza politica
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SPS/06 |Storia delle relazioni internazionali
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SPS/07 |Sociologia generale
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SPS/09 |Sociologia dei processi economici e del lavoro
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SPS/10 |Sociologia dell'ambiente e del territorio
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SPS/11 |Sociologia dei fenomeni politici
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SPS/12 |Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale
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SPS/13 |Storia e istituzioni dell'Africa
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SPS/14 |Storia e istituzioni dell'Asia
Tabella B
ELENCO DELLE FACOLTA'
Le facolta' istituite presso l'Universita' sono:
Architettura;
Economia "Federico Caffe'";
Giurisprudenza;
Ingegneria;
Lettere e filosofia;
Scienza della formazione;
Scienze matematiche, fisiche e naturali;
Scienze politiche.
Tabella C
ELENCO DEI DIPARTIMENTI
I dipartimenti istituiti presso l'Universita' sono:
1. Dipartimento di biologia;
2. Dipartimento di comunicazione letteraria e dello spettacolo;
3. Dipartimento di economia;
4. Dipartimento di filosofia;
5. Dipartimento di fisica "Edoardo Amaldi";
6. Dipartimento di ingegneria elettronica;
7. Dipartimento di ingegneria informatica e automazione;
8. Dipartimento di ingegneria meccanica e industriale;
9. Dipartimento di istituzioni politiche e scienze sociali;
10. Dipartimento di italianistica;
11. Dipartimento di letterature comparate;
12. Dipartimento di linguistica;
13. Dipartimento di matematica;
14. Dipartimento di progettazione e scienze dell'architettura;
15. Dipartimento di scienze dell'educazione;
16. Dipartimento di scienze dell'ingegneria civile;
17. Dipartimento di scienze geologiche;
18. Dipartimento di studi americani;
19. Dipartimento di studi storico-artistici, archeologici e sulla
conservazione;
20. Dipartimento di studi storici geografici e antropologici;
21. Dipartimento di studi giuridici;
22. Dipartimento di studi sul Mondo antico.