GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 68 DEL 22/3/2001
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 14 marzo 2001
Semplificazione per l'INVIM decennale.
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente atto;
Dispone:
1. Imposta sostitutiva dell'INVIM decennale.
1.1. Per gli immobili appartenenti a titolo di proprieta' o di
enfiteusi ai soggetti di cui all'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, per i quali il decennio si
compie entro il 31 dicembre 2002, puo' essere corrisposta, in luogo
dell'INVIM decennale, un'imposta sostitutiva, pari allo 0,10 per
cento del loro valore.
1.2. Il valore degli immobili e' determinato con l'applicazione
alla rendita catastale riferita al 31 dicembre 1992, anche presunta,
dei moltiplicatori stabiliti con decreto del Ministro delle finanze
del 14 dicembre 1991.
1.3. Il valore degli immobili suscettibili di destinazione
edificatoria e' dato dal valore finale dichiarato o definitivamente
accertato per l'INVIM, applicata in occasione del trasferimento con
il quale e' stato acquistato l'immobile ovvero del compimento del
precedente decennio.
1.4. Il valore degli immobili assoggettati all'INVIM straordinaria
di cui al decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito dalla
legge 18 novembre 1991, n. 363, e' costituito dal valore finale
dichiarato o definitivamente accertato per l'imposta straordinaria.
2. Modalita' di liquidazione dell'imposta.
2.1. L'imposta sostitutiva e' liquidata dai soggetti di cui al
punto 1.1 utilizzando il modello allegato al presente provvedimento,
disponibile sul sito www.finanze.it
2.2. Il prospetto di liquidazione di cui al punto 2.1, che tiene
luogo della dichiarazione prevista dall'art. 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e' presentato o
inviato tramite il servizio postale in plico raccomandato con avviso
di ricevimento, entro il 31 maggio 2001 all'ufficio locale
dell'Agenzia delle entrate o, in mancanza, all'ufficio del registro,
competente in ragione del luogo in cui e' ubicato l'immobile.
2.3. La liquidazione di cui al punto 2.1 comprende i decenni con
scadenza nell'anno 2001 e nell'anno 2002.
3. Modalita' e termini di versamento.
3.1. Il pagamento dell'imposta di cui al punto 1.1. e' effettuato
entro il 30 marzo 2001, presso gli sportelli dei concessionari, delle
banche o degli uffici postali, mediante il modello F23, approvato con
decreto del Ministro delle finanze del 17 dicembre 1998, utilizzando
il codice-tributo 722T.
Motivazioni.
In esecuzione di quanto previsto dall'art. 20, comma 4, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, concernente l'imposta sostitutiva
dell'INVIM decennale, con il presente provvedimento sono stabilite le
disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disciplinato dal
citato art. 20. In particolare sono dettate le disposizioni
concernenti le modalita' di liquidazione e di versamento dell'imposta
sostitutiva.
Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66, art. 67, comma
1, art. 68, comma 1, art. 71, comma 3, lettera a)).
Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 5, comma 1, e 6, comma
1).
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2,
comma 1, art. 5, comma 4).
Disciplina normativa di riferimento.
Art. 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato", in materia di semplificazioni per l'INVIM decennale.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e
successive modificazioni ed integrazioni, concernente "Istituzione
dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili".
Decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1991, concernente
"Moltiplicatori per valutazione automatica degli immobili".
Decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito dalla legge
18 novembre 1991, n. 363, recante "Disposizioni concernenti
l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale sull'incremento
di valore degli immobili di cui all'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, i versamenti dovuti a
seguito delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei
fabbricati e l'accertamento di tali redditi, nonche' altre
disposizioni tributarie urgenti".
Decreto del Ministro delle finanze del 17 dicembre 1998,
concernente "Approvazione dei modelli di versamento in lire e in euro
delle entrate gia' di competenza dei servizi di cassa degli uffici
dipendenti dal Dipartimento delle entrate e dal Dipartimento del
territorio e modalita' di riscossione".
Roma, 14 marzo 2001
Il direttore: Romano
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