GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 154 DEL 5/7/2001
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 22 giugno 2001
Rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai fini
dell'applicazione della legge sull'usura.
IL DIRIGENTE GENERALE
del Dipartimento del tesoro - Direzione V
Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in
materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al
quale "il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio
italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale
medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi
titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno
degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari
finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei
cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del
decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, nel corso del
trimestre precedente per operazioni della stessa natura";
Visto il proprio decreto del 20 settembre 2000, recante la
"Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee,
ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati
dagli intermediari finanziari";
Visto da ultimo il proprio decreto del 23 marzo 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001 e, in particolare,
l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio
italiano dei cambi il compito di procedere per il trimestre
1o gennaio 2001-31 marzo 2001 alla rilevazione dei tassi effettivi
globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;
Avute presenti le "Istruzioni per la rilevazione del tasso
effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate
dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del
decreto legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
n. 196 del 21 agosto 1999) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei
confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale
di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in
base al quale "a decorrere dal 1o gennaio 1999 [...] la Banca
d'Italia determina periodicamente un tasso la cui misura sostituisce
quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di
sconto) [...] al fine dell'applicazione degli strumenti giuridici che
vi facciano rinvio quale parametro di riferimento";
Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali
segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con
riferimento al periodo 1o gennaio 2001-31 marzo 2001 e tenuto conto
della variazione del valore medio del tasso la cui misura sostituisce
quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di
sconto) nel periodo successivo al trimestre di riferimento;
Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999 concernente
l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive
modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione
dell'ambito di responsabilita' del vertice politico e di quello
amministrativo;
Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di
rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2
della legge n. 108/1996 rientra nell'ambito di responsabilita' del
vertice amministrativo;
Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;
Decreta:
Art. 1.
1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati
dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi
dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente
al trimestre 1o gennaio 2001-31 marzo 2001, sono indicati nella
tabella riportata in allegato (allegato A).
2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo
scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della
commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento
e' riportata separatamente in nota alla tabella.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il 1o luglio 2001.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al 30 settembre 2001, ai fini della determinazione degli
interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo
1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del
presente decreto devono essere aumentati della meta'.
Art. 3.
1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere
in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente
visibile la tabella riportata in allegato (allegato A).
2. Le banche e gli intermediari finanziari al fine di verificare il
rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo
1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle "istruzioni
per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della
legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio
italiano dei cambi.
3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per
il trimestre 1o aprile 2001-30 giugno 2001 alla rilevazione dei tassi
effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari
finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nel
decreto del Ministero del tesoro del 20 settembre 2000.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 giugno 2001
Il dirigente generale: Lauria
ALLEGATO A
RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI
GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA
Nota metodologica
La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno
dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i
tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e
remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento,
praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.
Il decreto del Ministero del tesoro del 20 settembre 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2000, ha
ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo
alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di
rilevare i tassi.
La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie
aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel
trimestre di riferimento. Essa e' condotta per classi di importo;
limitatamente a talune categorie e' data rilevanza alla durata,
all'esistenza di garanzie e alla natura della controparte. Non sono
incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a
tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad esempio
operazioni a tassi agevolati in virtu' di provvedimenti legislativi).
Per le operazioni di "credito personale", "credito finalizzato",
"leasing", "mutuo", "altri finanziamenti" e "prestiti contro cessione
del quinto dello stipendio" i tassi rilevati si riferiscono ai
rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse e' adottato
un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla
normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le "aperture di
credito in conto corrente", gli "anticipi su crediti e sconto di
portafoglio commerciale" e il "factoring", i cui tassi sono
continuamente sottoposti a revisione, vengono rilevati i tassi
praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati
sulla base dell'effettivo utilizzo.
La commissione di massimo scoperto non e' compresa nel calcolo
del tasso ed e' oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella
misura media praticata.
La commissione di massimo scoperto non e' compresa nel calcolo
del tasso ed e' oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella
misura media praticata.
La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso
degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art.
107 del testo unico bancario.
I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
di cui all'art. 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base
di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si
tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento
rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari
presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la
distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di
stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene
esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di
espansione, calcolati come rapporto tra la numerosita' degli strati
nell'universo e quella degli strati del campione.
La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono ad
aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione
e l'utilizzo della rilevazione. La tabella, che e' stata definita
sentiti la Banca d'Italia e l'ufficio italiano dei cambi, e' composta
da 19 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di
operazioni.
Le categorie di finanziamento riportate nella tabella sono
definite considerando l'omogeneita' delle operazioni evidenziata
dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato
rilevati.
Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla
base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi
presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi
aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo
e' contenuto.
I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari
finanziari si differenziano talvolta in modo significativo in
relazione alla natura e alla rischiosita' delle operazioni. Per
tenere conto di tali specificita', alcune categorie di operazioni
sono evidenziate distintamente per le banche e gli intermediari
finanziari.
Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse
bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla
Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche decadali e di quelle
della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e
dell'esame della congiuntura. Ambedue le rilevazioni si riferiscono a
campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi decadali non sono
comprensivi degli oneri e delle spese connessi col finanziamento e
sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale
dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo
superiore a 150 milioni.
Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati sono
stati corretti in relazione alla variazione del valore medio del
tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di
riferimento. A decorrere dal 1o gennaio 1999, ai sensi del decreto
legislativo 24 giugno 1998, n. 213, che reca le disposizioni per
l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, si fa
riferimento alle variazioni del tasso la cui misura sostituisce
quella della cessata ragione normale dello sconto.
Dopo aver aumentato i tassi della meta', cosi' come prescrive la
legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da
considerarsi usurari.