GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 300 DEL 28/12/2001
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 20 dicembre 2001
Invito alla presentazione di specifiche proposte ai fini della
realizzazione della Grande Infrastruttura - Laser ultrabrillante
pulsato per raggi x multiscopo.
ILCAPO DEL DIPARTIMENTO
per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici -
servizio per lo sviluppo e il potenziamento dell'attivita' di ricerca
Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 1 dicembre 1998, recante
"Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la
valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca
scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d),
della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il Programma nazionale della ricerca (di seguito indicato
PNR), approvato dal CIPE con deliberazione del 21 dicembre 2000,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001)";
Visto, in particolare, l'art. 103 della citata legge n. 388/2000
che, ai commi 1, 2 e 3, ha previsto la destinazione di una quota pari
al 10% dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali
per i sistemi mobili di terza generazione, per le
specifiche-iniziative ivi indicate e con particolare riferimento al
finanziamento della ricerca scientifica nel quadro del PNR;
Visto l'art. 104, commi 1 e 2 della citata legge n. 388/2000 con il
quale, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze
scientifiche del Paese e di potenziarne la capacita' competitiva a
livello internazionale, viene istituito il Fondo per gli investimenti
della ricerca di base (di seguito denominato FIRB) e ne vengono
individuate le finalita';
Tenuto conto che il PNR trova nel FIRB uno degli strumenti per la
realizzazione degli obiettivi ivi prefissati;
Visto il decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001,
registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2001, recante: "Criteri e
modalita' procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie
del Fondo per gli investimenti della ricerca di base", pubblicato nel
supplemento ordinario n. 224 alla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 3
settembre 2001;
Visto, in particolare, l'art. 7 del predetto decreto che, al fine
di contribuire al potenziamento infrastrutturale di ricerca del Paese
accrescendone la capacita' competitiva anche a livello
internazionale, disciplina le modalita' procedurali per il sostegno a
"progetti di potenziamento delle grandi infrastrutture di ricerca
pubbliche o pubblico-private";
Visto il documento relativo ad "Interventi in materia di ricerca
scientifica e tecnologica da finanziare con le modalita' previste
dalla legge finanziaria 2001", presentato dal Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica al
Presidente del Consiglio in data 29 dicembre 2000, nel quale sono
delineati, per ciascuna delle iniziative previste nel PNR, i singoli
interventi con la specificazione di obiettivi, contenuti, risultati
attesi;
Vista la determinazione del 25 gennaio 2001 con la quale il
Consiglio dei Ministri, nell'ambito della ripartizione delle risorse
di cui al predetto art. 103 della legge n. 388/2000, ha destinato 900
miliardi di lire agli interventi previsti nel sopra richiamato
documento del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica,
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28
marzo 2001 con il quale vengono individuati gli interventi da
attivare e, in particolare, la tabella riepilogativa di cui all'art.
1 del predetto decreto che destina, a valere sul FIRB, 130 miliardi
alla realizzazione della grande infrastruttura "Laser-Ultrabrillante
pulsato per raggi x multiscopo";
Ritenuta la necessita' di avviare le procedure finalizzate alla
conclusione degli accordi, ai sensi del comma 1 del richiamato art. 7
del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, al fine di
consentire la realizzazione della predetta Grande Infrastruttura;
Decreta:
Art. 1.
Ambito operativo
1. Ai fini della realizzazione della grande infrastruttura
"Laser-Ultrabrillante pulsato per raggi x multiscopo", ricompresa
nella tabella riepilogativa di cui all'art. 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001, sono ammessi
a presentare al Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca
(d'ora in poi MIUR) specifiche proposte, ai sensi dell'art. 7 del
decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, i seguenti
soggetti:
a) universita', statali e non statali, legalmente riconosciute e
istituite nel territorio dello Stato;
b) enti di ricerca, di cui all'art. 8 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive
modifiche e integrazioni, Enea e Asi;
c) altri soggetti, con personalita' giuridica, pubblici o
privati, che, per prioritarie finalita' statutarie, siano impegnati
nello svolgimento, senza fini di lucro, di attivita' di ricerca.
2. Il Fondo investimenti per la ricerca di base (FIRB), in coerenza
con le indicazioni del Programma nazionale per la ricerca (PNR)
2001-2003, e secondo le modalita' procedurali previste all'art. 7 del
decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, cofinanzia la
realizzazione della predetta Grande Infrastruttura nel limite massimo
di lire 130 miliardi. L'importo, nella misura non superiore all'1%
dello stanziamento, e' comprensivo delle spese, che saranno definite
con successivo provvedimento, destinate alla istruttoria delle
proposte progettuali presentate ed alla valutazione, monitoraggio e
verifica delle proposte progettuali ammesse al cofinanziamento.
3. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale n.
199-Ric. dell'8 marzo 2001, il cofinanziamento del FIRB e' pari al
70% dei costi giudicati ammissibili, con eccezione del costo dei
contratti triennali per il reclutamento dei giovani ricercatori e/o
di ricercatori di chiara fama a livello internazionale che, ai sensi
dell'art. 7, comma 6, dello stesso decreto, e' a totale carico del
FIRB.
4. I costi ammissibili sono quelli indicati al comma 6 dell'art. 6
del decreto ministeriale di cui al precedente comma 2.
5. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale n.
199-Ric. dell'8 marzo 2001, alla realizzazione delle attivita'
oggetto delle predette proposte e' consentita la partecipazione di
imprese industriali produttrici di beni e/o di servizi, purche':
a) sia prevista larga diffusione dei risultati che non possono
essere oggetto di diritti di proprieta' intellettuale;
b) gli eventuali diritti di proprieta' intellettuale sui
risultati siano integralmente versati ai soggetti di cui ai commi
precedenti;
ovvero:
c) i soggetti di cui al comma precedente ricevano dalle imprese
industriali un compenso equivalente al prezzo di mercato per i
diritti di proprieta' intellettuale derivanti dal progetto, e per la
parte di cui siano detentori tali imprese;
d) sia prevista larga diffusione dei risultati che non possono
essere oggetto di diritti di proprieta' intellettuale.
Art. 2.
Requisiti della proposta e criteri di valutazione
1. Le proposte dovranno prevedere la realizzazione della predetta
Grande Infrastruttura la quale dovra' caratterizzarsi per la
capacita' di conseguire almeno i seguenti risultati:
incremento di almeno sei ordini di grandezza della brillanza di
picco rispetto alle migliori sorgenti attuali di raggi x;
impulsi ultracorti con struttura temporale (nel dominio dei
pub-picosecondi) e polarizzazione definite;
sostegno alle attivita' di ricerca di utenti nazionali e
internazionali qualificati e realizzazione di linee e stazioni
sperimentali atte all'utilizzo da parte di utenti esterni e in grado
di sfruttare le caratteristiche uniche della sorgente nei diversi
campi delle sperimentazioni basate su impulsi ultrabrillanti e
ultrabrevi di raggi x polarizzati;
Dovra', altresi', essere previsto lo sviluppo di nuove metodologie
e tecniche atte a conseguire risultati quali:
micro-immagini, anche con tecniche basate sul contrasto di fase,
per lo studio di materiali biologici e tecnologici;
spettroscopie ultraveloci risolte in tempo mediante tecniche a
doppio impulso (eccitazione e sonda);
studi dell'interazione tra la radiazione e la materia biologica a
livello di singola particella o aggregato macromolecolare, anche in
funzione della verifica del danno da radiazione e delle tecniche di
confinamento del campione per lo sviluppo di tecniche
cristallografiche e/o olografiche;
dinamiche e cinetiche indotte da eccitazioni luminose ultrabrevi
in sistemi biologici organici e inorganici;
processi non-lineari nell'interazione radiazione-materia;
micro-spettroscopie risolte in momento, energia e tempo;
dinamiche strutturali mediante tecniche di diffusione di luce,
elastiche e anelastiche;
micro e nanolitografia per lo sviluppo di componenti ottici,
meccanici, elettronici e bioelettronici.
2. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1, le
proposte dovranno evidenziare i seguenti elementi:
soggetti partecipanti all'iniziativa e relativo ruolo;
descrizione dettagliata della Grande Infrastruttura;
costo complessivo della realizzazione, ivi compresi quelli
relativi alla gestione;
tempi di realizzazione e messa in funzione della grande
infrastruttura.
3. Dovra', altresi', essere evidenziata la localizzazione della
Grande Infrastruttura con l'indicazione delle relative strutture
ospitanti, nonche' le modalita' attraverso le quali il proponente
intende assicurare i costi a regime della gestione della Grande
Infrastruttura.
4. In coerenza con le indicazioni contenute all'art. 7, comma 2,
del richiamato decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, le
proposte saranno valutate sulla base dei seguenti profili:
a) validita' ed originalita' dei contenuti scientifici e
tecnologici della proposta e/o innovativita' delle metodologie;
b) eccellenza scientifica dei soggetti proponenti e partecipanti
e loro grado di collegamento con reti di ricerca nazionale ed
internazionale nonche' con studiosi di chiara fama internazionale;
c) capacita' del soggetto proponente, anche sul piano
organizzativo e manageriale, di assicurare efficienza ed efficacia al
complesso delle attivita' previste;
d) grado di coinvolgimento nel progetto di operatori
dell'universita', degli enti pubblici di ricerca, delle imprese
nonche' di altri soggetti pubblici e privati;
e) capacita' del soggetto proponente di assicurare la corretta
gestione e valorizzazione della Grande Infrastruttura.
5. Ai sensi dell'art. 7, comma 6, del richiamato decreto
ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, le proposte debbono
prevedere l'inserimento, all'interno delle strutture partecipanti e
ai fini dello sviluppo delle attivita', di giovani ricercatori e/o di
ricercatori di chiara fama a livello internazionale, secondo le forme
di legge e per una durata almeno triennale. Il relativo costo e' a
totale carico del FIRB.
Art. 3.
Modalita' istruttorie
1. Le proposte di cui al precedente art. 1 devono pervenire al
MIUR-Dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli
affari economici - Servizio per lo sviluppo e il potenziamento delle
attivita' di ricerca, piazza Kennedy 20, - 00144 Roma con
raccomandata a.r., recante sulla busta la scritta FIRB - Grandi
Infrastrutture o essere consegnate di persona alla segreteria del
direttore generale responsabile del suddetto servizio, entro e non
oltre sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente
riservato, verra' utilizzato solo dal MIUR per l'espletamento degli
adempimenti connessi all'attuazione del presente decreto.
3. I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta
del MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione
ritenuti necessari dal MIUR stesso.
4. Per la selezione, valutazione e gestione delle proposte, e piu'
in generale per tutto quanto nel presente decreto non espressamente
specificato, si applicano le disposizioni dell'art. 7 del decreto
ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20 dicembre 2001
Il capo del Dipartimento: D'Addona