
LEGGE 24 marzo 2001, n. 127 Differimento del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento dei dati personali. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), numeri 2), 3), 4), 5) e 6), c), d), e), i), l), n), ed o), e all'articolo 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 676, e successive modificazioni, in materia di trattamento dei dati personali, sono emanati entro il 31 dicembre 2001, sulla base dei princi'pi e dei criteri direttivi indicati nella medesima legge. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1, sono emanati previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia. Il parere e' espresso entro trenta giorni dalla richiesta, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai princi'pi e ai criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione. 3. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti legislativi qualora il parere non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta. 4. Il Governo emana, entro dodici mesi dallo scadere del termine di cui al comma 1 e previa acquisizione dei pareri previsti nel comma 2, da esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta, un testo unico delle disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e delle disposizioni connesse, coordinandovi le norme vigenti ed apportando alle medesime le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione. 5. Il Governo procede comunque alla emanazione del testo unico qualora il parere non sia espresso entro sessanta giorni dalla richiesta. Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 24 marzo 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Fassino LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 4178): Presentato dal sen. Senese ed altri il 28 luglio 1999. Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede referente, il 16 settembre 1999, con pareri delle commissioni 1a e giunta per gli affari delle Comunita' europee. Esaminato dalla 2a commissione il 1o e 9 febbraio 2000. Esaminato ed approvato in aula il 2 novembre 2001. Camera dei deputati (atto n. 7409): Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 9 novembre 2000, con pareri delle commissioni I e XIV. Esaminato dalla II commissione il 21 dicembre 2000, il 23 gennaio 2001, il 13 febbraio 2001. Esaminato in aula il 26 febbraio 2001 e approvato il 1o marzo 2001.
fp01-gr01