L. 30-12-2004 n. 311 Agg. Novembre 2008
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).
Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.
La presente legge era stata modificata, con l'aggiunta dell'art. 1, comma
119-bis, dall'art. 1, D.L. 17 agosto 2005, n. 163, non convertito in legge.
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti
istruzioni:
- E.N.P.A.L.S., Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello
spettacolo: Circ. 4 marzo 2005, n. 3;
- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 13
gennaio 2005;
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione
pubblica): Nota 1 luglio 2005, n. 25; Circ. 6 luglio 2005, n. 27;
- I.N.P.G.I., Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani: Circ. 3
marzo 2005, n. PC/20/CV;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 31 gennaio 2005, n.
17; Msg. 15 febbraio 2005, n. 5369; Circ. 16 febbraio 2005, n. 30; Circ. 3 marzo
2005, n. 37; Circ. 6 maggio 2005, n. 64; Msg. 24 maggio 2005, n. 20058; Circ. 16
giugno 2005, n. 77; Msg. 8 luglio 2005, n. 25558;
- Ministero dell'economia e delle finanze: Nota 30 dicembre 2004, n.
4015/ACVCT/V; Circ. 3 gennaio 2005, n. 2/E; Ris. 10 gennaio 2005, n. 6/E; Nota
14 gennaio 2005, n. 142/V/AGT; Circ. 3 febbraio 2005, n. 7/D; Circ. 8 febbraio
2005, n. 4; Circ. 9 febbraio 2005, n. 1/COA/ADI/2005; Circ. 10 febbraio 2005, n.
2/T; Circ. 11 febbraio 2005, n. 5; Circ. 23 febbraio 2005, n. 3/2005; Circ. 21
marzo 2005, n. 11; Circ. 7 aprile 2005, n. 13; Circ. 22 aprile 2005, n. 16/E;
Circ. 28 giugno 2005;
- Ministero dell'interno: Circ. 17 febbraio 2005, n. F.L.3/2005; Circ. 14 marzo
2005, n. F.L.7/2005;
- Ministero della giustizia: Nota 23 febbraio 2005, n. 1/2534//44/U-05;
- Ministero delle attività produttive: Lett.Circ. 31 marzo 2005 , n. 2600.
(giurisprudenza di legittimità)
1. Per l'anno 2005, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta
determinato in termini di competenza in 50.000 milioni di euro, al netto di
7.494 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni
di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario
di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo
complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non
considerati nel bilancio di previsione per il 2005, resta fissato, in termini di
competenza, in 245.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2005.
2. Per gli anni 2006 e 2007 il livello massimo del saldo netto da finanziare del
bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della
presente legge, è determinato, rispettivamente, in 41.000 milioni di euro ed in
24.500 milioni di euro, al netto di 3.572 milioni di euro per l'anno 2006 e
3.176 milioni di euro per l'anno 2007, per le regolazioni debitorie; il livello
massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 235.000
milioni di euro ed in 210.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico
degli anni 2006 e 2007, il livello massimo del saldo netto da finanziare è
determinato, rispettivamente, in 43.000 milioni di euro ed in 39.000 milioni di
euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato,
rispettivamente, in 281.000 milioni di euro ed in 246.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto
delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o
ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le maggiori entrate rispetto alle
previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la
riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la
copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per
fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela
della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero
riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi
indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
5. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
stabiliti in sede di Unione europea, indicati nel Documento di programmazione
economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, per il triennio
2005 - 2007 la spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato, individuate per l'anno 2005 nell'elenco 1 allegato
alla presente legge e per gli anni successivi dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
non oltre il 31 luglio di ogni anno, non può superare il limite del 2 per cento
rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno, come
risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica (4).
(4) Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato sono
state individuate nell'elenco di cui al Com.ISTAT 29 luglio 2005 (Gazz. Uff. 29
luglio 2005, n. 175), al Com.ISTAT 28 luglio 2006 (Gazz. Uff. 28 luglio 2006, n.
174), al Com.ISTAT 31 luglio 2007 (Gazz. Uff. 31 luglio 2007, n. 176),
modificato dal Com.ISTAT 29 ottobre 2007 (Gazz. Uff. 29 ottobre 2007, n. 252), e
al Comunicato 31 luglio 2008 (Gazz. Uff. 31 luglio 2008, n. 178). Vedi, anche,
l'art. 14-viciesquinquies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato
dalla relativa legge di conversione e l'art. 11-ter, D.L. 30 settembre 2005, n.
203, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
6. Le disposizioni del comma 5 non si applicano alle spese per gli organi
costituzionali, per il Consiglio superiore della Magistratura, per gli enti
gestori delle aree naturali protette, per interessi sui titoli di Stato, per
prestazioni sociali in denaro connesse a diritti soggettivi e per trasferimenti
all'Unione europea a titolo di risorse proprie (5).
(5) Comma così modificato dal comma 695 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n.
296. Vedi, anche, l'art. 11-ter, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, aggiunto dalla
relativa legge di conversione.
7. Le amministrazioni di cui al comma 5, oltre ad applicare le specifiche
disposizioni di cui ai commi successivi, adottano comportamenti coerenti con
quanto previsto nel comma 5.
8. Al fine di assicurare il concorso del bilancio dello Stato al raggiungimento
degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 7, per il triennio 2005-2007 gli
stanziamenti iniziali di competenza e di cassa delle spese aventi impatto
diretto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, tranne
quelli di cui al comma 6 nonché quelli connessi ad accordi internazionali già
ratificati, a limiti di impegno già attivati e a rate di ammortamento mutui,
possono essere incrementati entro il limite del 2 per cento rispetto alle
corrispondenti previsioni iniziali del precedente esercizio ridotte ai sensi del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2004, n. 191, intendendosi corrispondentemente rideterminate le
relative autorizzazioni di spesa mediante rimodulazione nei successivi esercizi.
Le dotazioni di competenza e di cassa del bilancio dello Stato sono
conseguentemente ridotte secondo quanto previsto nell'elenco 2 allegato alla
presente legge. Per gli stanziamenti relativi ad oneri di personale si fa
riferimento alla dinamica tendenziale complessiva dei relativi livelli di spesa.
9. Per il triennio 2005-2007, le riassegnazioni di entrate e l'utilizzo dei
fondi di riserva per spese obbligatorie e d'ordine e per spese impreviste non
possono essere superiori a quelli del precedente esercizio incrementati del 2
per cento. Nei casi di particolare necessità e urgenza, il predetto limite può
essere superato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti (6).
(6) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 4, D.L. 1°
ottobre 2005, n. 202. Sull'applicabilità del limite alle riassegnazioni di cui
al presente comma vedi l'art. 4, D.L. 2 luglio 2007, n. 81.
10. Le dotazioni indicate nella Tabella C allegata alla presente legge sono
rideterminate, nella medesima Tabella, in coerenza con i limiti di cui ai commi
da 8 a 14.
11. Fermo quanto stabilito per gli enti locali dal comma 42, la spesa annua per
studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei
all'amministrazione sostenuta per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi le università, gli enti di ricerca e
gli organismi equiparati, non deve essere superiore a quella sostenuta nell'anno
2004. L'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a
soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle
competenze della struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente
motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero
nell'ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso, l'atto di affidamento di
incarichi e consulenze di cui al secondo periodo deve essere trasmesso alla
Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al
presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità
erariale (7).
(7) Vedi, anche, il comma 9 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266 e il comma
467 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
12. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non
possono effettuare spese di ammontare superiore rispettivamente al 90, 80 e 70
per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004, come rideterminata ai sensi del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2004, n. 191, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e
l'esercizio di autovetture. Ai fini di cui al primo periodo, le medesime
pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro il 31 marzo 2005, al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato una relazione da cui risulti la consistenza dei mezzi di trasporto a
disposizione e la loro destinazione. In caso di mancata trasmissione della
relazione nei termini suddetti, le pubbliche amministrazioni inadempienti non
possono effettuare, relativamente alle spese di cui al primo periodo, pagamenti
in misura superiore al 50 per cento della spesa complessiva sostenuta nell'anno
2004 (8).
(8) Vedi, anche, l'art. 4, O.P.C.M. 28 gennaio 2005, n. 3397.
13. Sulla base di effettive, motivate e documentate esigenze delle
amministrazioni competenti, il Ministro dell'economia e delle finanze può, con
proprio decreto, stabilire che le disposizioni di cui al primo periodo del comma
12 non si applicano alle spese sostenute da specifiche amministrazioni.
Contestualmente alla loro adozione, i decreti di cui al primo periodo, corredati
da apposite relazioni, sono trasmessi alle Camere.
14. Entro il 30 giugno 2005, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette
alle Camere una relazione concernente lo stato di attuazione degli interventi di
cui ai commi 12 e 13 in cui si evidenzino i risultati conseguiti in termini di
riduzione della spesa.
15. Per l'anno 2005, il concorso al raggiungimento degli obiettivi di cui ai
commi da 5 a 7, per i settori di intervento di cui alle lettere a), b) e c) del
presente comma, è garantito anche mediante la limitazione dei pagamenti a favore
dei soggetti beneficiari negli ammontari indicati:
a) strumenti di intervento finanziati con i fondi di cui agli articoli 60 e 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni: 6.550 milioni
di euro, ivi compresi gli interventi di cui alle lettere b) e c) del presente
comma per complessivi 1.850 milioni di euro (9);
b) fondo investimenti-incentivi alle imprese del Ministero delle attività
produttive: 2.710 milioni di euro, ivi comprese le risorse erogate dal Fondo
innovazione tecnologica e gli interventi finanziati con gli strumenti di cui
alla lettera a) (10);
c) interventi finanziati dall'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002,
n. 166, i cui stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti: 490 milioni di euro, ivi inclusi gli
interventi finanziati con gli strumenti di cui alla lettera a) (11).
(9) Vedi, anche, l'art. 8-bis e il comma 14-ter dell'art. 11, D.L. 14 marzo
2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi,
inoltre, l'art. 2, D.L. 31 maggio 2005, n. 90 e il comma 3-ter dell'art. 1, D.L.
28 febbraio 2005, n. 22, come modificato dall'art. 1, D.L. 9 settembre 2005, n.
182.
(10) L'originario importo di 2.750 milioni di euro è stato così rideterminato
ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, D.L. 30 giugno 2005, n. 115.
(11) L'originario importo di 450 milioni di euro è stato così rideterminato ai
sensi di quanto disposto dall'art. 10, D.L. 30 giugno 2005, n. 115.
16. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui al comma 15, i soggetti
che gestiscono le risorse ivi indicate trasmettono trimestralmente al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di
coesione e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le
informazioni sull'ammontare delle somme erogate per singolo strumento e
intervento aggiornando le previsioni relative ai trimestri successivi.
17. Fermo restando il limite complessivo dei pagamenti di cui al comma 15, pari
a 7.900 milioni di euro, al fine di garantire gli obiettivi di spesa del Fondo
per le aree sottoutilizzate per l'intero territorio nazionale, di cui alla
revisione di metà periodo del Quadro comunitario di sostegno 2000-2006 per le
regioni dell'obiettivo 1, prevista dall'articolo 14 del regolamento (CE) n.
1260/1999 del 21 giugno 1999 del Consiglio, i limiti settoriali di cui al comma
15, lettere a), b) e c), possono essere modificati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, in relazione all'andamento dei pagamenti. Per le
stesse finalità le amministrazioni centrali si conformano all'obiettivo di
destinare al Mezzogiorno almeno il 30 per cento della spesa ordinaria in conto
capitale. Le amministrazioni centrali, nell'esercizio dei diritti dell'azionista
nei confronti delle società di capitali a prevalente partecipazione pubblica
diretta o indiretta, adottano le opportune direttive per conformarsi ai princìpi
di cui al presente comma.
18. A modifica di quanto stabilito dall'articolo 32, comma 1, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, per il triennio 2005-2007 i soggetti titolari di conti
correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato,
inseriti nell'elenco 1 allegato alla presente legge, non possono effettuare
prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello Stato
superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre
dell'anno precedente aumentato del 2 per cento. Sono esclusi da tale limite le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali di cui
all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, gli enti previdenziali, gli enti del Servizio sanitario
nazionale, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, il Ministero
dell'economia e delle finanze, per i conti relativi alle funzioni trasferite a
seguito della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in Spa, le agenzie
fiscali di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
ed i conti accesi ai sensi dell'articolo 576 del regolamento di cui al regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. Sono, inoltre,
esclusi i conti riguardanti interventi di politica comunitaria, i conti
intestati ai fondi di rotazione individuati ai sensi dell'articolo 93, comma 8,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, o ai loro gestori, i conti relativi ad
interventi di emergenza, il conto finalizzato alla ripetizione di titoli di
spesa non andati a buon fine, nonché i conti istituiti nell'anno precedente a
quello di riferimento (12).
(12) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 21
febbraio 2005.
19. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero dell'economia e delle
finanze deroghe al vincolo di cui al comma 18 per effettive e motivate esigenze.
L'accoglimento della richiesta ovvero l'eventuale diniego, totale o parziale, è
disposto con determinazione dirigenziale. Le eccedenze di spesa riconosciute in
deroga devono essere riassorbite; nelle more del riassorbimento possono essere
effettuate solo le spese previste per legge o derivanti da contratti
perfezionati, nonché le spese indifferibili la cui mancata effettuazione
comporta un danno. I prelievi delle amministrazioni periferiche dello Stato sono
regolati con provvedimenti del Ministro dell'economia e delle finanze (13).
(13) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 21
febbraio 2005.
20. Le disposizioni di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, continuano ad applicarsi per il triennio 2005-2007 (14).
(14) Vedi, anche, il D.M. 15 marzo 2005.
21. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le
province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nonché le
comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni con popolazione
superiore a 10.000 abitanti concorrono, in armonia con i princìpi recati dai
commi da 5 a 7, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il
triennio 2005-2007 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 22 a
53, che costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza
pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della
Costituzione (15).
(15) A modifica di quanto disposto dal presente comma, vedi il comma 138
dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
22. Per gli stessi fini di cui al comma 21:
a) per l'anno 2005, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto
capitale, determinato ai sensi del comma 24, per ciascuna provincia, per ciascun
comune con popolazione superiore a 3.000 abitanti, per ciascuna comunità montana
con popolazione superiore a 10.000 abitanti non può essere superiore alla
corrispondente spesa annua mediamente sostenuta nel triennio 2001-2003,
incrementata dell'11,5 per cento limitatamente agli enti locali che nello stesso
triennio hanno registrato una spesa corrente media pro-capite inferiore a quella
media pro-capite della classe demografica di appartenenza e incrementata del 10
per cento per i restanti enti locali. Per le comunità isolane e le unioni di
comuni di cui al comma 21 l'incremento è dell'11,5 per cento. Per
l'individuazione della spesa media del triennio si tiene conto della media dei
pagamenti, in conto competenza e in conto residui, e per l'individuazione della
popolazione, ai fini dell'appartenenza alla classe demografica, si tiene conto
della popolazione residente calcolata secondo i criteri previsti dall'articolo
156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la
spesa media pro-capite per ciascuna delle classi demografiche di seguito
indicate:
1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000
Kmq;
2) province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore a
3.000 Kmq;
3) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie fino a
3.000 Kmq;
4) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie superiore
a 3.000 Kmq;
5) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
6) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
7) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
8) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
9) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
10) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
11) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
12) comuni da 500.000 abitanti ed oltre;
13) comunità montane con popolazione superiore a 10.000 e fino a 50.000
abitanti;
14) comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti (16);
b) per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per
cento alle corrispondenti spese correnti e in conto capitale determinate per
l'anno precedente in conformità agli obiettivi stabiliti dai commi da 21 a 53
(17).
(16) Con D.M. 26 gennaio 2005 (Gazz. Uff. 8 febbraio 2005, n. 31) è stata
stabilita la spesa media pro-capite utile ai fini del patto di stabilità interno
per l'anno 2005.
(17) A modifica di quanto disposto dal presente comma, vedi il comma 138
dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
22-bis. Limitatamente all'anno 2005, le disposizioni di cui ai commi 21 e 22 non
si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e alle unioni di
comuni, nonché alle comunità montane ed alle comunità isolane con popolazione
fino a 50.000 abitanti (18) (19).
(18) Comma aggiunto dall'art. 1-ter, D.L. 31 marzo 2005, n. 44, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
(19) A modifica di quanto disposto dal presente comma, vedi il comma 138
dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
23. Per gli stessi fini di cui al comma 21, per l'anno 2005, il complesso delle
spese correnti e delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma
24, per ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore al
corrispondente ammontare di spese dell'anno 2003 incrementato del 4,8 per cento.
Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per cento
alle corrispondenti spese correnti e in conto capitale determinate per l'anno
precedente in conformità agli obiettivi stabiliti dai commi da 21 a 53 (20).
(20) A modifica di quanto disposto dal presente comma, vedi il comma 138
dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
24. Il complesso delle spese di cui ai commi 22 e 23 è calcolato, sia per la
gestione di competenza che per quella di cassa, quale somma tra le spese
correnti e quelle in conto capitale al netto delle:
a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore;
b) spese per la sanità per le regioni che sono disciplinate dai commi da 164 a
188;
c) spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre
attività finanziarie, dai conferimenti di capitale e dalle concessioni di
crediti;
d) spese per trasferimenti destinati alle amministrazioni pubbliche individuate
in applicazione dei commi da 5 a 7;
e) spese connesse agli interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti
dell'autorità giudiziaria minorile;
f) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di
emergenza nonché quelle sostenute dai comuni per il completamento
dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei
ministri a seguito di dichiarazioni di stato di emergenza;
f-bis) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte
delle regioni ed esercitate dagli enti locali a partire dal 1° gennaio 2004, nei
limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti
dall'amministrazione regionale (21);
f-ter) spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio
(22);
f-quater) [spese sostenute dai comuni per la bonifica dei siti inquinati con
azione sostitutiva dei diretti responsabili] (23) (24).
(21) Lettera aggiunta dall'art. 1-quater, D.L. 31 marzo 2005, n. 44, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
(22) Lettera aggiunta dall'art. 1-quater, D.L. 31 marzo 2005, n. 44, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
(23) Lettera aggiunta dall'art. 1-quater, D.L. 31 marzo 2005, n. 44, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione e, successivamente, abrogata
dall'art. 14, D.L. 30 giugno 2005, n. 115.
(24) A modifica di quanto disposto dal presente comma, vedi il comma 138
dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
25. Limitatamente all'anno 2005 il complesso delle spese di cui al comma 24 è
calcolato anche al netto delle spese in conto capitale derivanti da interventi
cofinanziati dall'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte
nazionale (25).
(25) A modifica di quanto disposto dal presente comma, vedi il comma 138
dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
25-bis. Limitatamente all'anno 2005 per gli enti locali della regione Piemonte
sedi dei Giochi olimpici invernali Torino 2006 e per quelli interessati alla
realizzazione di opere previste dall'articolo 21 della legge 1° agosto 2002, n.
166, il complesso delle spese di cui al comma 24 è calcolato anche al netto
delle spese derivanti da interventi connessi allo svolgimento dei medesimi
Giochi olimpici, da concludere entro il 30 dicembre 2005 (26).
(26) Comma aggiunto dall'art. 14-quater, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione. A modifica di quanto disposto dal
presente comma, vedi il comma 138 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
26. Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 22 e 23 solo
per spese di investimento e nei limiti dei proventi derivanti da alienazione di
beni immobili, mobili, nonché delle erogazioni a titolo gratuito e liberalità.
Le regioni possono destinare le nuove entrate alla copertura degli eventuali
disavanzi di gestione accertati nel settore sanitario (27).
(27) A modifica di quanto disposto dal presente comma, vedi il comma 138
dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
26-bis. Gli enti locali che hanno registrato per l'esercizio 2004 un ammontare
di impegni di spesa in conto capitale superiore del 100 per cento al
corrispondente ammontare della spesa annua mediamente impegnata nel triennio
2001-2003 possono assumere impegni per spese in conto capitale per l'esercizio
2005 entro il limite rilevato per il 2004, incrementato del 2 per cento. Qualora
l'ente eserciti tale facoltà, i limiti di spesa di cui al comma 22, lettera a),
si applicano alla spesa corrente e ai pagamenti per spese in conto capitale
(28).
(28) Comma aggiunto dall'art. 1-bis, D.L. 31 marzo 2005, n. 44, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione. A modifica di quanto disposto dal
presente comma, vedi il comma 138 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
27. Le spese in conto capitale degli enti locali che eccedono il limite di spesa
stabilito dai commi da 21 a 53 possono essere anticipate a carico di un apposito
fondo istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa.
Il fondo è dotato per l'anno 2005 di euro 250 milioni. Le anticipazioni sono
estinte dagli enti locali entro il 31 dicembre 2006 e i relativi interessi,
determinati e liquidati sulla base di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4
dell'articolo 6 del D.M. 5 dicembre 2003 del Ministro dell'economia e delle
finanze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del
12 dicembre 2003, valutati in 10 milioni di euro, sono a carico del bilancio
statale. Le anticipazioni sono corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa
direttamente ai soggetti beneficiari secondo indicazioni e priorità fissate dal
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Gli enti
locali comunicano al CIPE e alla Cassa depositi e prestiti Spa, entro il 30
aprile 2005, le spese che presentano le predette caratteristiche e, ove ad esse
connessi, i progetti a cui si riferiscono, nonché le scadenze di pagamento e le
coordinate dei soggetti beneficiari (29).
(29) Comma così modificato dall'art. 1-bis, D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione. A modifica di quanto
disposto dal presente comma, vedi il comma 138 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005,
n. 266. Per la riduzione del fondo di cui al presente comma vedi l'art. 14, D.L.
30 giugno 2005, n. 115. Vedi, anche, la Del.CIPE 27 maggio 2005, n. 71/05.
28. [Fermo restando quanto previsto ai commi 26 e 27, al fine di promuovere lo
sviluppo economico, è autorizzata la spesa di euro 201.500.000 per l'anno 2005,
di euro 176.500.000 per l'anno 2006 e di euro 170.500.000 per l'anno 2007 per la
concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a
tutelare l'ambiente e i beni culturali, e comunque a promuovere lo sviluppo
economico e sociale del territorio. Possono accedere ai contributi gli
interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il
risanamento e il recupero dell'ambiente e per la tutela dei beni culturali (30)]
(31).
(30) Periodo soppresso dall'art. 1-ter, D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(31) A modifica di quanto disposto dal presente comma, vedi il comma 138
dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. Successivamente il presente comma è
stato abrogato dal comma 24 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244, con la
decorrenza indicata nello stesso comma 24, come modificato dall'art. 47, D.L. 31
dicembre 2007, n. 248. Vedi, anche, il comma 9-quinquies dell'art. 4, D.L. 3
giugno 2008, n. 97, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Con D.M. 18
marzo 2005 (Gazz. Uff. 23 marzo 2005, n. 68, S.O.), con D.M. 1° marzo 2006
(Gazz. Uff. 8 marzo 2006, n. 56, S.O.) e con D.M. 7 marzo 2006 (Gazz. Uff. 17
marzo 2006, n. 64) sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi
statali per gli anni 2005, 2006 e 2007 previsti dal presente comma e sono state
determinate le relative modalità di erogazione. Vedi, anche, l'art. 2-bis, D.L.
31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione,
e l'art. 11-bis, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, aggiunto dalla relativa legge
di conversione e l'art. 39-septies decies, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione. Con D.M. 8 luglio 2005
(Gazz. Uff. 11 luglio 2005, n. 159), con D.M. 7 marzo 2006 (Gazz. Uff. 20 marzo
2006, n. 66, S.O.), con D.M. 3 agosto 2007 (Gazz. Uff. 13 agosto 2007, n. 187) e
con D.M. 29 novembre 2007 (Gazz. Uff. 20 dicembre 2007, n. 295), sono stati
individuati gli enti beneficiari degli ulteriori contributi statali previsti dal
presente comma e sono state determinate le relative modalità di erogazione. Con
D.M. 7 marzo 2006 (Gazz. Uff. 20 marzo 2006, n. 66, S.O.) è stata rideterminata
la misura dei contributi statali di cui al presente comma e sono state
individuate le relative modalità di erogazione.
29. [Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua,
in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare, gli interventi e gli
enti destinatari dei contributi di cui al comma 28. All'attribuzione dei
contributi provvede il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato anche
in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge
20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1996, n. 425. I contributi che, alla data del 31 agosto di ciascun anno, non
risultino impegnati dagli enti pubblici sono revocati per essere riassegnati
secondo la procedura di cui al presente comma. Gli altri soggetti non di diritto
pubblico devono produrre annualmente, per la stessa finalità, la dichiarazione
di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto del vincolo di
destinazione del finanziamento statale. Ai fini dell'erogazione del
finanziamento, l'ente beneficiario trasmette entro il 30 settembre di ciascun
anno apposita attestazione al citato Dipartimento, secondo lo schema stabilito
dal predetto decreto] (32).
(32) Comma così sostituito dall'art. 1-ter, D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione. A modifica di quanto
disposto dal presente comma, vedi il comma 138 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005,
n. 266. Successivamente il presente comma è stato abrogato dal comma 24
dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244, con la decorrenza indicata nello
stesso comma 24, come modificato dall'art. 47, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248.
Vedi, anche, il comma 9-quinquies dell'art. 4, D.L. 3 giugno 2008, n. 97,
aggiunto dalla relativa legge di conversione. Con D.M. 18 marzo 2005 (Gazz. Uff.
23 marzo 2005, n. 68, S.O.) e con D.M. 1° marzo 2006, (Gazz. Uff. 8 marzo 2006,
n. 56, S.O.) sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi statali
per gli anni 2005, 2006 e 2007 previsti dal presente comma e sono state
determinate le relative modalità di erogazione. Con D.M. 8 luglio 2005 (Gazz.
Uff. 11 luglio 2005, n. 159), con D.M. 7 marzo 2006 (Gazz. Uff. 20 marzo 2006,
n. 66, S.O.), con D.M. 3 agosto 2007 (Gazz. Uff. 13 agosto 2007, n. 187) e con
D.M. 29 novembre 2007 (Gazz. Uff. 20 dicembre 2007, n. 295), sono stati
individuati gli enti beneficiari degli ulteriori contributi statali previsti dal
presente comma e sono state determinate le relative modalità di erogazione. Con
D.M. 7 marzo 2006 (Gazz. Uff. 20 marzo 2006, n. 66, S.O.) è stata rideterminata
la misura dei contributi statali di cui al presente comma e sono state
individuate le relative modalità di erogazione.
30. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di
stabilità interno, anche secondo i criteri adottati in contabilità nazionale, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni
con popolazione superiore a 20.000 abitanti e le comunità montane con
popolazione superiore a 50.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il
sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito
www.pattostabilità.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia la gestione di
competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità
definiti con decreto del predetto Ministero, di concerto con il Ministero
dell'interno, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'ISTAT (33).
(33) Comma così modificato dal comma 150 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n.
266. A modifica di quanto disposto dal presente comma vedi, anche, il comma 138
dello stesso articolo 1. Vedi, inoltre, il citato comma 150, come modificato dal
comma 701 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. In attuazione di quanto
disposto dal presente comma vedi il Decr. 28 giugno 2005.
31. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono
tenuti a predisporre entro il mese di febbraio una previsione di cassa cumulata
e articolata per trimestri del complesso delle spese come definite dal comma 24
coerente con l'obiettivo annuale, che comunicano: le province e i comuni con
popolazione superiore a 20.000 abitanti al Ministero dell'economia e delle
finanze attraverso il sistema web, e i comuni con popolazione superiore a 5.000
e fino a 30.000 abitanti alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per
territorio. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale verifica, entro
il mese successivo al trimestre di riferimento, il rispetto dell'obiettivo
trimestrale e la sua coerenza con l'obiettivo annuale e, in caso di
inadempienza, ne dà comunicazione sia all'ente che al Ministero dell'economia e
delle finanze, per le province e i comuni con popolazione superiore a 20.000
abitanti attraverso il predetto sistema web, e alle Ragionerie provinciali dello
Stato competenti per territorio per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e
fino a 30.000 abitanti. I comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a
5.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti
predispongono, entro il mese di marzo, una previsione di cassa semestrale alla
cui verifica e comunicazione alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti
per territorio provvede il revisore dei conti dell'ente. A seguito
dell'accertamento del mancato rispetto dell'obiettivo trimestrale, o semestrale,
gli enti sono tenuti nel trimestre, o nel semestre, successivo a riassorbire lo
scostamento registrato intervenendo sui pagamenti, computati ai sensi del comma
24, nella misura necessaria a garantire il rientro delle spese nei limiti
stabiliti. Restano ferme per il mancato conseguimento degli obiettivi annuali le
disposizioni recate dai commi 32, 33, 34 e 35 (34).
(34) Comma così modificato dal comma 150 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n.
266. A modifica di quanto disposto dal presente comma vedi, anche, il comma 138
dello stesso articolo 1.
32. Per gli enti locali, l'organo di revisione economico-finanziaria previsto
dall'articolo 234 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, verifica il rispetto degli obiettivi annuali del patto, sia in termini
di competenza che di cassa, e in caso di mancato rispetto ne dà comunicazione al
Ministero dell'interno sulla base di un modello e con le modalità che verranno
definiti con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze (35).
(35) A modifica di quanto disposto dal presente comma vedi il comma 138
dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. Vedi, inoltre, il comma 150 del citato
art. 1, come modificato dal comma 701 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
Il modello di rilevazione del mancato rispetto degli obiettivi del "patto di
stabilità interno" è stato approvato, per l'anno 2005, con Decr. 12 gennaio 2006
(Gazz. Uff. 25 gennaio 2006, n. 20).
33. Gli enti locali che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di
stabilità interno stabiliti per l'anno precedente non possono a decorrere
dall'anno 2006:
a) effettuare spese per acquisto di beni e servizi in misura superiore alla
corrispondente spesa dell'ultimo anno in cui si è accertato il rispetto degli
obiettivi del patto di stabilità interno, ovvero, ove l'ente sia risultato
sempre inadempiente, in misura superiore a quella del penultimo anno precedente
ridotta del 10 per cento. Per gli enti locali soggetti al patto di stabilità
interno dall'anno 2005 il limite è commisurato, in sede di prima applicazione,
al livello delle spese dell'anno 2003;
b) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;
c) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti (36).
(36) A modifica di quanto disposto dal presente comma, vedi il comma 138
dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
34. La disposizione di cui al comma 33 si applica anche nel 2005 per le province
e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non hanno rispettato
gli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2004 (37).
(37) A modifica di quanto disposto dal presente comma, vedi il comma 138
dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
35. A decorrere dall'anno 2006, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in
essere dagli enti di cui al comma 21 con istituzioni creditizie e finanziarie
per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita
attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di
stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o
l'intermediario finanziario non possono procedere al finanziamento o al
collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione, che deve
essere acquisita anche per l'anno 2005 con riferimento agli obiettivi del patto
di stabilità interno delle province e dei comuni con popolazione superiore a
5.000 abitanti (38).
(38) A modifica di quanto disposto dal presente comma, vedi il comma 138
dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
36. Gli enti di nuova istituzione nell'anno 2005, o negli anni successivi, sono
soggetti alle regole dei commi da 21 a 53 dall'anno in cui è disponibile la base
di calcolo su cui applicare gli incrementi di spesa stabiliti al comma 22 (39).
(39) A modifica di quanto disposto dal presente comma, vedi il comma 138
dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
37. Attraverso le loro associazioni, le province, i comuni e le comunità montane
concorrono al monitoraggio sull'andamento delle spese. Le comunicazioni previste
dai commi 30, 31 e 32 sono trasmesse anche all'Unione delle province d'Italia
(UPI), all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione
nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM), per via telematica (40).
(40) A modifica di quanto disposto dal presente comma, vedi il comma 138
dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. Vedi, anche, il comma 150 del citato
art. 1, come modificato dal comma 701 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
38. Per gli esercizi 2005, 2006 e 2007, le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di
ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze, il livello delle
spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza
con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2005-2007. In caso di
mancato accordo si applicano le disposizioni di cui ai commi da 21 a 53 (41).
(41) A modifica di quanto disposto dal presente comma, vedi il comma 138
dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
39. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalità di cui
ai commi da 21 a 53 le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai
rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le
predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun
anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le
disposizioni di cui ai commi da 21 a 53 (42).
(42) A modifica di quanto disposto dal presente comma, vedi il comma 138
dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
40. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti
degli enti ed organismi strumentali (43).
(43) A modifica di quanto disposto dal presente comma, vedi il comma 138
dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
41. Sono abrogate le disposizioni recate dall'articolo 29 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, limitatamente alle regole del
patto di stabilità interno previsto per gli enti territoriali per gli anni 2005
e successivi (44).
(44) A modifica di quanto disposto dal presente comma, vedi il comma 138
dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
42. L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di
ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione, deve
essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture
organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i
medesimi servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. In ogni caso l'atto di
affidamento di incarichi e consulenze di cui al primo periodo deve essere
corredato della valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria
dell'ente locale e deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento di
incarichi in difformità dalle previsioni di cui al presente comma costituisce
illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano agli enti con popolazione superiore a 5.000
abitanti.
43. I proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
possono essere destinati al finanziamento di spese correnti entro il limite del
75 per cento per il 2005 e del 50 per cento per il 2006.
44. All'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "nuovi mutui" sono inserite le seguenti: "e
accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato" e le parole:
"25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12 per cento";
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. Le disposizioni del comma 2 si applicano, ove compatibili, alle altre
forme di indebitamento cui l'ente locale acceda".
45. Gli enti che alla data di entrata in vigore della presente legge superino il
limite di indebitamento di cui al comma 1 dell'articolo 204 del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 44,
sono tenuti a ridurre il proprio livello di indebitamento entro i seguenti
termini:
a) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell'articolo 204
non superiore al 20 per cento entro la fine dell'esercizio 2008;
b) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell'articolo 204
non superiore al 15 per cento entro la fine dell'esercizio 2010 (45);
c) [un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell'articolo
204 non superiore al 12 per cento entro la fine dell'esercizio 2013] (46).
(45) Lettera così modificata dal comma 698 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n.
296.
(46) Lettera abrogata dal comma 698 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
46. All'articolo 101 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "due
anni";
b) al comma 4, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "due
anni".
47. In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle
assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per
mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime
di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per
gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per
l'anno precedente.
48. In caso di mobilità presso altre pubbliche amministrazioni, con la
conseguente cancellazione dall'albo, nelle more della nuova disciplina
contrattuale, i segretari comunali e provinciali appartenenti alle fasce
professionali A e B possono essere collocati, analogamente a quanto previsto per
i segretari appartenenti alla fascia C, nella categoria o area professionale più
alta prevista dal sistema di classificazione vigente presso l'amministrazione di
destinazione, previa espressa manifestazione di volontà in tale senso (47).
(47) Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi il comma 4
dell'art. 16, L. 28 novembre 2005, n. 246.
49. Nell'ambito del processo di mobilità di cui al comma 48, i soggetti che
abbiano prestato servizio effettivo di ruolo come segretari comunali o
provinciali per almeno tre anni e che si siano avvalsi della facoltà di cui
all'articolo 18 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sono inquadrati, nei limiti del contingente
di cui al comma 96, nei ruoli unici delle amministrazioni in cui prestano
servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero di altre
amministrazioni in cui si riscontrano carenze di organico, previo consenso
dell'interessato, ai sensi ed agli effetti delle disposizioni in materia di
mobilità e delle condizioni del contratto collettivo vigenti per la categoria.
50. All'articolo 10, comma 10, lettera c), del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, le parole:
"lire 50.000" e "lire 150.000" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
"euro 51,65" e "euro 516,46".
51. Per gli anni 2005, 2006 è consentita la variazione in aumento dell'aliquota
di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche, di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai soli enti che, alla data
di entrata in vigore della presente legge, non si siano avvalsi della facoltà di
aumentare la suddetta addizionale. L'aumento deve comunque essere limitato entro
la misura complessiva dello 0,1 per cento. Fermo restando quanto stabilito al
primo e al secondo periodo, fino al 31 dicembre 2006 restano sospesi gli effetti
degli aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del
comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente
deliberati. Gli effetti decorrono, in ogni caso, dal periodo d'imposta
successivo alla predetta data (48).
(48) Comma così modificato dal comma 144 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n.
296.
52. Ai fini del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 dicembre
2003, n. 344, è istituito per l'anno 2005, presso lo stato di previsione del
Ministero dell'interno, il fondo per il rimborso agli enti locali delle minori
entrate derivanti dall'abolizione del credito d'imposta con una dotazione di 10
milioni di euro. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono dettate le norme
per l'attuazione della disposizione di cui al presente comma e per la
ripartizione del fondo (49).
(49) Con D.P.R. 18 settembre 2006, n. 287 (Gazz. Uff. 28 novembre 2006, n. 277)
è stato emanato il regolamento previsto dal presente comma.
53. All'articolo 3, comma 51, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il secondo
periodo è soppresso.
54. Per l'anno 2005 è istituito, presso il Ministero dell'interno, con finalità
di riequilibrio economico e sociale, il fondo per l'insediamento nei comuni
montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, sottodotati ai sensi del
decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, con una dotazione di 5 milioni di
euro per il 2005.
55. Il fondo di cui al comma 54 è finalizzato, oltre a quanto previsto dal
medesimo comma 54, al riequilibrio insediativo, quindi all'incentivazione
dell'insediamento nei centri abitati di attività artigianali e commerciali, al
recupero di manufatti, edifici e case rurali per finalità economiche e
abitative, al recupero degli antichi mestieri.
56. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
il Ministro dell'interno definisce con proprio decreto i criteri di ripartizione
e le modalità per l'accesso ai finanziamenti di cui ai commi 54 e 55 (50).
(50) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 1° marzo
2005.
57. Per il triennio 2005-2007, gli enti indicati nell'elenco 1 allegato alla
presente legge, ad eccezione degli enti di previdenza di cui al D.Lgs. 30 giugno
1994, n. 509, e successive modificazioni, e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103,
e successive modificazioni, delle altre associazioni e fondazioni di diritto
privato e degli enti del sistema camerale, possono incrementare per l'anno 2005
le proprie spese, al netto delle spese di personale, in misura non superiore
all'ammontare delle spese dell'anno 2003 incrementato del 4,5 per cento. Per gli
anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle
corrispondenti spese determinate per l'anno precedente con i criteri stabiliti
dal presente comma. Per le spese di personale si applica la specifica disciplina
di settore. Alle regioni e agli enti locali di cui ai commi da 21 a 53, agli
enti del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi da 164 a 188, nonché agli
enti indicati nell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, si applica la disciplina ivi prevista (51).
(51) Vedi, anche, l'art. 14-ter, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione, l'art. 2, D.L. 6 marzo 2006, n.
68, l'art. 26, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e i commi 931 e 988 dell'art. 1, L. 27
dicembre 2006, n. 296. Una deroga a quanto previsto dal presente comma era stata
disposta dall'art. 1, D.L. 17 agosto 2005, n. 163, non convertito in legge.
58. [Con riferimento alla perdita di gettito realizzata dalle regioni a statuto
ordinario per gli anni 2003 e successivi, a seguito della riduzione dell'accisa
sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche,
come determinato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, viene riconosciuto l'importo di euro 342,583 milioni. Detto importo è
ripartito tra le regioni entro il 30 aprile 2005, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e
integra i trasferimenti soppressi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, ai fini dell'aliquota provvisoria da
determinare entro il 31 luglio 2005 ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del
medesimo decreto legislativo n. 56 del 2000, e successive modificazioni. Il
decreto è predisposto sulla base della proposta delle regioni da presentare in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano] (52).
(52) Comma così modificato dal comma 324 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n.
266 e poi abrogato dal comma 312 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Vedi,
anche, il comma 297 dell'art. 1 della citata legge n. 244 del 2007. L'importo di
cui al presente comma è stato ripartito con D.M. 9 febbraio 2006 (Gazz. Uff. 21
febbraio 2006, n. 43).
59. Ai fini della determinazione dell'aliquota provvisoria di cui al comma 58 si
tiene altresì conto dei trasferimenti attribuiti per l'anno 2004 alle regioni a
statuto ordinario in applicazione dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448. Il fondo di cui al citato articolo 70 è soppresso (53).
(53) Comma così modificato dal comma 324 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n.
266.
60. Il Fondo di cui all'articolo 52, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, è utilizzato anche per l'esercizio delle funzioni conferite agli enti
territoriali ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
61. Salvo quanto disposto nel comma 175, la sospensione degli aumenti delle
addizionali all'imposta sul reddito e delle maggiorazioni dell'aliquota
dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all'articolo 2, comma 21,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è confermata sino al 31 dicembre 2006.
Resta ferma l'applicazione del comma 22 dell'articolo 2 della legge n. 350 del
2003 alle disposizioni regionali in materia di IRAP diverse da quelle
riguardanti la maggiorazione dell'aliquota, nonché, unitamente al comma 23 del
medesimo articolo, alle disposizioni regionali in materia di tassa
automobilistica; le regioni possono modificare tali disposizioni nei soli limiti
dei poteri loro attribuiti dalla normativa statale di riferimento ed in
conformità con essa (54).
(54) Comma così modificato dal comma 165 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n.
266.
62. Sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, le
compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione, connessi
alle perdite di entrata realizzate dalle stesse per effetto delle disposizioni
recate dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
indicate, solo a questo fine, nella tabella di riparto approvata con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sulla base della proposta presentata
dalle regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale compensazione sarà
effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, in quattro rate annuali di eguale importo a
partire dall'esercizio 2005 (55).
(55) Con D.M. 30 maggio 2005 (Gazz. Uff. 13 giugno 2005, n. 135) sono stati
individuati gli importi a credito e debito delle regioni, connessi alle perdite
di entrata realizzate per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 17,
comma 22, della L. 27 dicembre 1997, n. 449 e sono state stabilite le relative
modalità di compensazione.
63. I trasferimenti erariali per l'anno 2005 di ogni singolo ente locale sono
determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 31, comma 1, primo
periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
64. Per l'anno 2005, l'incremento delle risorse, pari a 340 milioni di euro,
derivante dal reintegro della riduzione dei trasferimenti erariali conseguente
alla cessazione dell'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma
9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è attribuito, quanto ad euro 260
milioni, a favore degli enti locali per confermare i contributi di cui
all'articolo 3, commi 27, 35, secondo periodo, 36 e 141, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, e quanto ad 80 milioni di euro in favore dei comuni di cui
all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244 (56).
(56) Vedi, anche, il comma 154 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
65. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al
gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31,
comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, già confermate per l'anno 2004
dall'articolo 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogate
per l'anno 2005 (57).
(57) Per l'ulteriore proroga delle disposizioni di cui al presente comma vedi
il comma 152 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
66. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno facoltà di utilizzare le
entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni
patrimoniali, inclusi i beni immobili, per il rimborso della quota di capitale
delle rate di ammortamento dei mutui.
67. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i
termini per l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili che scadono il
31 dicembre 2004 sono prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente alle
annualità d'imposta 2000 e successive (58).
(58) Vedi, anche, l'art. 1-quater, D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
68. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 42, comma 2, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
"h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in
atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari";
b) all'articolo 204, comma 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
"a) l'ammortamento non può avere durata inferiore ai cinque anni;
b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al 1° gennaio dell'anno
successivo a quello della stipula del contratto. In alternativa, la decorrenza
dell'ammortamento può essere posticipata al 1° luglio seguente o al 1° gennaio
dell'anno successivo e, per i contratti stipulati nel primo semestre dell'anno,
può essere anticipata al 1° luglio dello stesso anno";
c) dopo l'articolo 205 è inserito il seguente:
"Art. 205-bis (Contrazione di aperture di credito) - 1. Gli enti locali sono
autorizzati a contrarre aperture di credito nel rispetto della disciplina di cui
al presente articolo.
2. Le spese per investimenti finanziate con il contratto di apertura di credito
si considerano impegnate all'atto della stipula del contratto stesso e per
l'ammontare dell'importo del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi
finanziati; alla chiusura dell'esercizio le somme oggetto del contratto di
apertura di credito costituiscono residui attivi.
3. Il ricorso alle aperture di credito è possibile solo se sussistono le
condizioni di cui all'articolo 203, comma 1, e nel rispetto dei limiti di cui
all'articolo 204, comma 1, calcolati con riferimento all'importo complessivo
dell'apertura di credito stipulata.
4. L'utilizzo del ricavato dell'operazione è sottoposto alla disciplina di cui
all'articolo 204, comma 3.
5. I contratti di apertura di credito devono, a pena di nullità, essere
stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:
a) la banca è tenuta ad effettuare erogazioni, totali o parziali, dell'importo
del contratto in base alle richieste di volta in volta inoltrate dall'ente e
previo rilascio da parte di quest'ultimo delle relative delegazioni di pagamento
ai sensi dell'articolo 206. L'erogazione dell'intero importo messo a
disposizione al momento della contrazione dell'apertura di credito ha luogo nel
termine massimo di tre anni ferma restando la possibilità per l'ente locale di
disciplinare contrattualmente le condizioni economiche di un eventuale utilizzo
parziale;
b) gli interessi sulle aperture di credito devono riferirsi ai soli importi
erogati. L'ammortamento di tali importi deve avere una durata non inferiore a
cinque anni con decorrenza dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivi alla data
dell'erogazione;
c) le rate di ammortamento devono essere comprensive, sin dal primo anno, della
quota capitale e della quota interessi;
d) unitamente alla prima rata di ammortamento delle somme erogate devono essere
corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori
interessi decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza
della prima rata;
e) deve essere indicata la natura delle spese da finanziare e, ove necessario,
avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta
approvazione del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi, secondo le
norme vigenti;
f) deve essere rispettata la misura massima di tasso applicabile alle aperture
di credito i cui criteri di determinazione sono demandati ad apposito decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione.
6. Le aperture di credito sono soggette, al pari delle altre forme di
indebitamento, al monitoraggio di cui all'articolo 41 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, nei termini e modalità previsti dal relativo regolamento di
attuazione, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1°
dicembre 2003, n. 389. I modelli per la comunicazione delle caratteristiche
finanziarie delle singole operazioni di apertura di credito sono pubblicati in
allegato al decreto di cui alla lettera f) del comma 5" (59);
d) all'articolo 207, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. A fronte di operazioni di emissione di prestiti obbligazionari
effettuate congiuntamente da più enti locali, gli enti capofila possono
procedere al rilascio di garanzia fideiussoria riferita all'insieme delle
operazioni stesse. Contestualmente gli altri enti emittenti rilasciano garanzia
fideiussoria a favore dell'ente capofila in relazione alla quota parte dei
prestiti di propria competenza. Ai fini dell'applicazione del comma 4, la
garanzia prestata dall'ente capofila concorre alla formazione del limite di
indebitamento solo per la quota parte dei prestiti obbligazionari di competenza
dell'ente stesso".
(59) Con D.M. 3 marzo 2006 (Gazz. Uff. 6 marzo 2006, n. 54) è stato determinato
il costo globale annuo massimo per le operazioni di apertura di credito
effettuate dagli enti locali.
69. Per la gestione del fondo di ammortamento del debito di cui all'articolo 41,
comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si applica il principio di
accentramento di ogni deposito presso il tesoriere stabilito dagli articoli 209,
comma 3, e 211, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
70. All'articolo 41, comma 2, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, sono soppresse le parole: "e contrarre mutui" e le parole: "o
dell'accensione".
71. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti
locali sono tenuti a provvedere, se consentito dalle clausole contrattuali, alla
conversione dei mutui con oneri di ammortamento anche parzialmente a carico
dello Stato in titoli obbligazionari di nuova emissione o alla rinegoziazione,
anche con altri istituti, dei mutui stessi, in presenza di condizioni di
rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle
passività totali. Nel valutare la convenienza dell'operazione di rifinanziamento
si dovrà tenere conto anche delle commissioni. In caso di mutuo a tasso fisso,
per la verifica delle condizioni di rifinanziamento, lo Stato o l'ente pubblico
interessato osservano regolarmente i tassi di mercato e si attivano allorché il
tasso swap con scadenza pari alla vita media residua del mutuo sia inferiore al
tasso del mutuo di almeno un punto percentuale. Le operazioni di rinegoziazione
dei mutui per i quali lo Stato paga direttamente gli istituti finanziatori sono
effettuate direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze. Gli
eventuali maggiori oneri derivanti dalle predette operazioni di rinegoziazione
rispetto ai relativi stanziamenti complessivi di bilancio devono trovare
compensazione nella minore spesa complessiva per interessi per il pagamento
degli oneri derivanti dall'emissione dei titoli del debito pubblico per
l'ammortamento dei mutui (60).
(60) Comma così modificato dall'art. 2, D.L. 5 dicembre 2005, n. 250.
71-bis. I soggetti di cui al comma 71 devono inoltre verificare che l'incremento
del valore nominale delle nuove passività non superi di 5 punti percentuali il
valore nominale di quella preesistente. In carenza di tale ulteriore condizione,
il rifinanziamento non deve essere effettuato, fermo restando che all'atto della
rinegoziazione dei mutui deve essere applicata la commissione onnicomprensiva
sul debito residuo, in termini percentuali, secondo le condizioni previste dal
sistema bancario (61).
(61) Comma aggiunto dal comma 388 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
72. Gli stanziamenti di bilancio previsti per il pagamento dei mutui con oneri
integralmente o parzialmente a carico dello Stato sono proporzionalmente
adeguati ai nuovi piani di ammortamento conseguenti alla conclusione delle
operazioni di conversione o rinegoziazione dei mutui di cui al comma 71.
73. Ai fini dell'attuazione di quanto stabilito dai commi 71 e 72 l'ente
pubblico è tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dal perfezionamento delle
operazioni di cui al comma 71, all'amministrazione statale interessata, la
relativa documentazione contrattuale, compresi i piani di ammortamento o di
rimborso.
74. In caso di nuove emissioni di titoli obbligazionari con rimborso del
capitale in un'unica soluzione alla scadenza, è necessario che al momento
dell'emissione venga costituito un fondo di ammortamento del debito o conclusa
una operazione di swap per l'ammortamento dello stesso, secondo quanto disposto
dall'articolo 2 del regolamento di cui al D.M. 1° dicembre 2003, n. 389 del
Ministro dell'economia e delle finanze.
75. Al fine del consolidamento dei conti pubblici rilevanti per il rispetto
degli obiettivi adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita le rate
di ammortamento dei mutui attivati dalle regioni, dalle province autonome di
Trento e di Bolzano, dagli enti locali e dagli altri enti pubblici ad intero
carico del bilancio dello Stato sono pagate agli istituti finanziatori
direttamente dallo Stato.
76. Per le stesse finalità di cui al comma 75 e con riferimento agli enti
pubblici diversi dallo Stato, il debito derivante dai mutui è iscritto nel
bilancio dell'amministrazione pubblica che assume l'obbligo di corrispondere le
rate di ammortamento agli istituti finanziatori, ancorché il ricavato del
prestito sia destinato ad un'amministrazione pubblica diversa. L'amministrazione
pubblica beneficiaria del mutuo, nel caso in cui le rate di ammortamento siano
corrisposte agli istituti finanziatori da un'amministrazione pubblica diversa,
iscrive il ricavato del mutuo nelle entrate per trasferimenti in conto capitale
con vincolo di destinazione agli investimenti. L'istituto finanziatore,
contestualmente alla stipula dell'operazione di finanziamento, ne dà notizia
all'amministrazione pubblica tenuta al pagamento delle rate di ammortamento che,
unitamente alla contabilizzazione del ricavato dell'operazione tra le accensioni
di prestiti, provvede all'iscrizione del corrispondente importo tra i
trasferimenti in conto capitale al fine di consentire la regolazione contabile
dell'operazione (62).
(62) Con Comunicato 7 novembre 2005 (Gazz. Uff. 7 novembre 2005, n. 259) si è
provveduto alla pubblicazione del fac-simile di comunicazione ai sensi di quanto
disposto dal presente comma.
77. Le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni di
cui ai commi 75 e 76 con riferimento alle nuove operazioni finanziarie.
78. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro procede
alla gestione delle nuove posizioni finanziarie attive di sua competenza.
79. Al fine di sperimentare gli effetti del superamento del sistema di tesoreria
unica il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il
Ministro dell'interno e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, individua con proprio decreto una regione, tre province, tre comunità
montane, sei comuni e tre università nei quali durante l'anno 2005 i
trasferimenti statali e le entrate proprie affluiscono direttamente ai tesorieri
degli enti. L'individuazione degli enti, salvo che per la regione, viene
effettuata assicurando la rappresentatività per aree geografiche; gli enti sono
comunque individuati tra quelli che possono collegarsi, tramite i loro
tesorieri, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE)
istituito ai sensi dell'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre
2002, n. 289. La rilevazione per via telematica riguarda i dati contabili sia ai
fini del calcolo del fabbisogno di cassa sia ai fini del calcolo
dell'indebitamento netto. Con il predetto decreto vengono altresì definiti i
criteri, le modalità e i tempi della sperimentazione relativa sia alle entrate
sia alle spese. In relazione ai risultati registrati la sperimentazione può
essere estesa, nel corso dello stesso anno 2005, ad altri enti (63).
(63) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano, il D.M. 18 febbraio 2005 e il D.M. 5
marzo 2007, n. 17114; per gli enti locali, il D.M. 18 febbraio 2005 e il D.M. 14
novembre 2006, n. 135553; per le università, il D.M. 18 febbraio 2005 e il D.M.
14 novembre 2006, n. 135554; per gli enti che aderiscono al Siope, il D.M. 8
luglio 2005; per gli enti di ricerca, il D.M. 14 novembre 2006, n. 135555; per
le strutture sanitarie il D.M. 5 marzo 2007, n. 17116.
80. L'articolo 213 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, è sostituito dal seguente:
"Art. 213 (Gestione informatizzata del servizio di tesoreria) - 1. Qualora
l'organizzazione dell'ente e del tesoriere lo consentano il servizio di
tesoreria può essere gestito con modalità e criteri informatici e con l'uso di
ordinativi di pagamento e di riscossione informatici, in luogo di quelli
cartacei, le cui evidenze informatiche valgono a fini di documentazione, ivi
compresa la resa del conto del tesoriere di cui all'articolo 226.
2. La convenzione di tesoreria di cui all'articolo 210 può prevedere che la
riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possano essere effettuati,
oltre che per contanti presso gli sportelli di tesoreria, anche con le modalità
offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.
3. Gli incassi effettuati dal tesoriere mediante i servizi elettronici
interbancari danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad effetto
liberatorio per il debitore; le somme rivenienti dai predetti incassi sono
versate alle casse dell'ente, con rilascio della quietanza di cui all'articolo
214, non appena si rendono liquide ed esigibili in relazione ai servizi
elettronici adottati e comunque nei tempi previsti nella predetta convenzione di
tesoreria".
81. Ai fini della razionalizzazione e della semplificazione dell'attività
amministrativa, con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro degli affari esteri emana disposizioni per la
semplificazione della gestione finanziaria degli uffici all'estero.
82. [Per il contrasto e la prevenzione del rischio di utilizzazione illecita di
finanziamenti pubblici, tutti gli enti e le società che fruiscono di
finanziamenti a carico di bilanci pubblici o dell'Unione europea, anche sotto
forma di esenzioni, incentivi o agevolazioni fiscali, in materia di avviamento,
aggiornamento e formazione professionale, utilizzazione di lavoratori, sgravi
contributivi per personale addetto all'attività produttiva, devono dotarsi entro
il 31 ottobre 2005 di specifiche misure organizzative e di funzionamento idonee
a prevenire il rischio del compimento di illeciti nel loro interesse o a loro
vantaggio, nel rispetto dei princìpi previsti dal decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, predisposte ovvero verificate ed approvate dall'ente di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2003, secondo tariffe,
predeterminate e pubbliche, determinate sulla base del costo effettivo del
servizio, attribuite allo stesso ente mediante riassegnazione ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999,
n. 469. Dell'avvenuta adozione delle misure indicate al primo periodo viene data
comunicazione al competente comitato di coordinamento finanziario regionale, per
l'adozione delle rispettive iniziative ispettive e di verifica nei confronti dei
soggetti che non risultino avere adottato le citate misure organizzative e di
funzionamento. L'agenzia delle entrate comunica con evidenze informatiche
all'ente di cui al primo periodo l'elenco dei soggetti che dichiarano di fruire
delle agevolazioni o degli incentivi citati, per l'adozione delle conseguenti
iniziative. Dall'attuazione del presente comma non possono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica] (64).
(64) Comma abrogato dall'art. 4, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, come modificato
dalla relativa legge di conversione.
83. Al fine di incentivare il passaggio dal sistema contributivo-indennizzatorio
per danni all'agricoltura al sistema assicurativo contro i danni,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Fondo di solidarietà nazionale -
interventi indennizzatori, è ridotta di 50 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2005 e 2006 e il corrispondente importo è destinato agli interventi
agevolativi per la stipula di contratti assicurativi contro i danni in
agricoltura alla produzione e alle strutture, di cui all'articolo 1, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Fondo di solidarietà
nazionale - incentivi assicurativi.
84. All'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il comma 3 è
sostituito dal seguente:
"3. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi
assicurativi destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera
a), si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per la dotazione finanziaria
del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, destinato agli
interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), si provvede a valere
sulle risorse del Fondo di protezione civile, come determinato ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, nel limite stabilito annualmente dalla legge
finanziaria".
85. Per gli stessi fini di cui al comma 83, per l'anno 2005 la dotazione del
Fondo per la riassicurazione dei rischi, istituito presso l'Istituto per studi,
ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), ai sensi dell'articolo
127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata di 50 milioni
di euro, di cui 5 milioni di euro da destinare preferenzialmente agli interventi
di riassicurazione relativi ai fondi rischi di mutualità.
86. Per gli interventi previsti all'articolo 66, comma 3, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, la dotazione del Fondo di investimento nel capitale di
rischio, previsto dal regolamento di cui al D.M. 22 giugno 2004, n. 182 del
Ministro delle politiche agricole e forestali, è incrementata per l'anno 2005 di
50 milioni di euro.
87. Nell'ambito del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di
qualità di cui all'articolo 59, comma 2-bis, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e successive modificazioni, è istituito un apposito capitolo per
l'attuazione del Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i
prodotti biologici con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2005, a
valere, per la somma di 3 milioni di euro, sulle disponibilità di cui
all'autorizzazione di spesa recate dall'articolo 5, comma 7, della legge 27
marzo 2001, n. 122 che sono a tal fine versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate all'apposita unità previsionale di base. Le
modalità di spesa inerenti tale capitolo sono definite con apposito decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali da emanare entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge (65).
(65) Vedi, anche, il comma 1085 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
88. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva
nazionale previste dall'articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, a carico del bilancio statale, sono incrementate di 292 milioni di euro per
l'anno 2005 e di 396 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
89. Le risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in
regime di diritto pubblico sono incrementate di 119 milioni di euro per l'anno
2005 e di 159 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, con specifica
destinazione, rispettivamente, di 105 milioni di euro e di 139 milioni di euro
per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (66).
(66) Per l'incremento delle risorse di cui al presente comma vedi i commi 176 e
177 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
90. Le somme di cui ai commi 88 e 89, comprensive degli oneri contributivi ai
fini previdenziali e dell'IRAP, costituiscono l'importo complessivo massimo di
cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni. A decorrere dal 2005, è stanziata la somma di un
milione di euro da destinare alla copertura delle spese connesse alla
responsabilità civile e amministrativa per gli eventi dannosi, non dolosi,
causati a terzi dal personale delle Forze armate nello svolgimento delle proprie
attività istituzionali.
91. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici
diversi dall'amministrazione statale gli oneri derivanti dai rinnovi
contrattuali per il biennio 2004-2005, nonché quelli derivanti dalla
corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei
rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto
legislativo, tenuto anche conto dei risparmi derivanti dalle disposizioni di cui
ai commi da 93 a 106 riferite all'anno 2005. In sede di deliberazione degli atti
di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle
relative risorse e alla determinazione della quota da destinare
all'incentivazione della produttività, attenendosi, quale tetto massimo di
crescita delle retribuzioni, ai criteri previsti per il personale delle
amministrazioni dello Stato di cui al comma 88.
92. Il decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 2004, concernente le piante organiche
degli enti di ricerca, si intende applicabile anche all'Istituto per lo sviluppo
della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2003.
93. Le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli
articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, degli enti di
ricerca e degli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono rideterminate, sulla base
dei princìpi e criteri di cui all'articolo 1, comma 1, del predetto decreto
legislativo e all'articolo 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
apportando una riduzione non inferiore al 5 per cento della spesa complessiva
relativa al numero dei posti in organico di ciascuna amministrazione, tenuto
comunque conto del processo di innovazione tecnologica. Ai predetti fini le
amministrazioni adottano adeguate misure di razionalizzazione e riorganizzazione
degli uffici, anche sulla base di quanto previsto dal comma 192, mirate ad una
rapida e razionale riallocazione del personale ed alla ottimizzazione dei
compiti direttamente connessi con le attività istituzionali e dei servizi da
rendere all'utenza, con significativa riduzione del numero di dipendenti
attualmente applicati in compiti logistico-strumentali e di supporto. Le
amministrazioni interessate provvedono a tale rideterminazione secondo le
disposizioni e le modalità previste dai rispettivi ordinamenti. Le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, provvedono con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro
competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Per le amministrazioni che non
provvedono entro il 30 aprile 2005 a dare attuazione agli adempimenti contenuti
nel presente comma la dotazione organica è fissata sulla base del personale in
servizio, riferito a ciascuna qualifica, alla data del 31 dicembre 2004. In ogni
caso alle amministrazioni e agli enti, finché non provvedono alla
rideterminazione del proprio organico secondo le predette previsioni, si applica
il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. Al termine del triennio 2005-2007 le amministrazioni di cui al
presente comma rideterminano ulteriormente le dotazioni organiche per tener
conto degli effetti di riduzione del personale derivanti dalle disposizioni del
presente comma e dei commi da 94 a 106. Sono comunque fatte salve le previsioni
di cui al combinato disposto dell'articolo 3, commi 53, ultimo periodo, e 71,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonché le procedure concorsuali in atto
alla data del 30 novembre 2004, le mobilità che l'amministrazione di
destinazione abbia avviato alla data di entrata in vigore della presente legge e
quelle connesse a processi di trasformazione o soppressione di amministrazioni
pubbliche ovvero concernenti personale in situazione di eccedenza, compresi i
docenti di cui all'articolo 35, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre
2002, n. 289. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente
comma costituiscono princìpi e norme di indirizzo per le predette
amministrazioni e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, che operano le
riduzioni delle rispettive dotazioni organiche secondo l'ambito di applicazione
da definire con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 98 (67).
(67) Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi il comma 1-novies
dell'art. 5, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa
legge di conversione e l'art. 3, comma 6, D.L. 31 maggio 2005, n. 90. In
attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per le regioni e gli enti
del Servizio sanitario nazionale, il D.P.C.M. 15 febbraio 2006 e, per gli enti
locali, il D.P.C.M. 15 febbraio 2006. Per la rideterminazione della dotazione
organica del personale amministrativo della Corte dei conti vedi il D.P.C.C. 28
aprile 2005. Per la rideterminazione della pianta organica del Consiglio di
Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, vedi il D.P.C.S. 26 maggio 2005
e il Decr. 8 maggio 2006. Per la rideterminazione delle dotazioni organiche
delle qualifiche dirigenziali, dei professori e ricercatori, delle aree
funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale
civile del Ministero della difesa, vedi il D.P.C.M. 22 luglio 2005. Per la
rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente, alle
qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali, alle posizioni economiche ed ai
profili professionali dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze del
Ministero degli affari esteri, vedi il D.P.C.M. 15 settembre 2005. Per la
rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle
qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali vedi il D.P.C.M. 5 ottobre 2005.
Per la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente
alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali, alle posizioni economiche ed
ai profili professionali del Ministero degli affari esteri, con esclusione di
quello della carriera diplomatica vedi il D.P.C.M. 6 ottobre 2005. Per la
rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle
qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca vedi il D.P.C.M. 12
ottobre 2005. Per la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale
appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle
posizioni economiche del Ministero per i beni e le attività culturali vedi il
D.P.C.M. 12 ottobre 2005. Per la rideterminazione delle dotazioni organiche del
personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed
alle posizioni economiche del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio vedi il D.P.C.M. 14 ottobre 2005. Per la rideterminazione delle
dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali,
alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero delle attività
produttive vedi il D.P.C.M. 20 ottobre 2005. Per la rideterminazione delle
dotazioni organiche complessive del personale amministrativo appartenente alle
qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali, alle posizioni economiche ed ai
profili professionali dell'Amministrazione giudiziaria del Ministero della
giustizia vedi il D.P.C.M. 27 ottobre 2005. Per la rideterminazione delle
dotazioni organiche complessive del personale appartenente alle qualifiche
dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche
dell'Amministrazione degli archivi notarili del Ministero della giustizia, vedi
il D.P.C.M. 14 novembre 2005 e il D.P.C.M. 28 marzo 2008. Per la
rideterminazione delle dotazioni organiche complessive del personale
appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle
posizioni economiche del Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero
della giustizia, vedi il D.P.C.M. 14 novembre 2005. Per la rideterminazione
delle dotazioni organiche complessive del personale appartenente alle qualifiche
dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero
delle comunicazioni, vedi il D.P.C.M. 14 novembre 2005. Per la rideterminazione
delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche
dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, vedi il D.P.C.M. 14 novembre 2005. Per la
rideterminazione delle dotazioni organiche del personale amministrativo delle
aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali, con
riferimento alle singole strutture, dell'Avvocatura generale dello Stato vedi il
D.P.C.M. 14 novembre 2005. Per la rideterminazione delle dotazioni organiche del
personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed
alle posizioni economiche del Ministero dell'economia e delle finanze e
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, vedi il D.P.C.M. 8 febbraio
2006. Per la rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche
dirigenziali, delle aree funzionali e delle posizioni economiche del personale
contrattualizzato dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, vedi
il D.P.C.M. 8 febbraio 2006. Per la rideterminazione delle dotazioni organiche
complessive del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree
funzionali ed alle posizioni economiche del Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria del Ministero della giustizia, vedi il D.P.C.M. 28 febbraio 2006.
94. Le disposizioni di cui al comma 93 non si applicano alle Forze armate, al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai Corpi di polizia, al personale della
carriera diplomatica e prefettizia, ai magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, agli ordini e collegi
professionali e relativi consigli e federazioni, alle università, al comparto
scuola ed alle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e
musicale (68).
(68) Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il
comma 1107 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
95. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 alle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli
articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca
ed agli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, è fatto divieto di procedere ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato, ad eccezione delle assunzioni
relative alle categorie protette. Il divieto si applica anche alle assunzioni
dei segretari comunali e provinciali nonché al personale di cui all'articolo 3
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Per
le regioni, le autonomie locali ed il Servizio sanitario nazionale si applicano
le disposizioni di cui al comma 98. Sono fatte salve le norme speciali
concernenti le assunzioni di personale contenute: nell'articolo 3, commi 59, 70,
146 e 153, e nell'articolo 4, comma 64, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
nell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, nell'articolo 1, comma 2, della
legge 27 marzo 2004, n. 77, e nell'articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge 27
gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004,
n. 77. Sono fatte salve le assunzioni connesse con la professionalizzazione
delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226. Sono,
altresì, fatte salve le assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della
Repubblica 25 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24
settembre 2004, e quelle di cui ai D.P.C.M. 27 luglio 2004, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale n. 224 del 23 settembre 2004, non ancora effettuate alla data
di entrata in vigore della presente legge. È consentito, in ogni caso, il
ricorso alle procedure di mobilità, anche intercompartimentale (69).
(69) Vedi, anche, l'art. 4, O.P.C.M. 28 gennaio 2005, n. 3397, il D.P.R. 6
settembre 2005, il D.P.R. 15 marzo 2006, il D.P.R. 28 aprile 2006, il D.P.C.M.
16 novembre 2007 e il D.P.R. 29 novembre 2007. In deroga a quanto previsto dal
presente comma vedi l'art. 1, D.L. 28 febbraio 2005, n. 22, nel testo integrato
dalla relativa legge di conversione, l'art. 1, D.L. 31 marzo 2005, n. 45, l'art.
3, comma 1, D.L. 31 maggio 2005, n. 90, il D.P.R. 18 aprile 2005, l'art. 3, D.L.
1° ottobre 2005, n. 202, gli artt. 1 e 3, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, come
modificati dalla relativa legge di conversione, i commi 175, 249 e 524 dell'art.
1, L. 23 dicembre 2005, n. 266, l'art. 1, L. 20 febbraio 2006, n. 79, il comma
100 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa
legge di conversione, i commi 515, 516, 517, 518 e 522 dell'art. 1, L. 27
dicembre 2006, n. 296 e l'art. 1, D.P.R. 29 dicembre 2007. Per l'interpretazione
autentica del presente comma vedi l'art. 3, comma 6, del citato decreto-legge n.
90 del 2005.
96. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza
ed urgenza, in deroga al divieto di cui al comma 95, per ciascuno degli anni
2005, 2006 e 2007, le amministrazioni ivi previste possono procedere ad
assunzioni, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite
di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua
lorda pari a 120 milioni di euro a regime. A tal fine è costituito un apposito
fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze con uno stanziamento pari a 40 milioni di euro per l'anno 2005, a 160
milioni di euro per l'anno 2006, a 280 milioni di euro per l'anno 2007 e a 360
milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e
2007, nel limite di una spesa pari a 40 milioni di euro in ciascun anno iniziale
e a 120 milioni di euro a regime, le autorizzazioni ad assumere vengono concesse
secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni (70).
(70) Vedi, anche, l'art. 1, comma 4-bis, D.L. 31 marzo 2005, n. 45, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione, e il comma 86 dell'art. 3, L. 24
dicembre 2007, n. 244. Vedi, inoltre, il D.P.R. 6 settembre 2005, il D.P.R. 15
marzo 2006, il D.P.R. 28 aprile 2006 e il D.P.R. 29 novembre 2007
97. Nell'ambito delle procedure e nei limiti di autorizzazione all'assunzione di
cui al comma 96 è prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli
addetti a compiti di sicurezza pubblica e di difesa nazionale, di soccorso
tecnico urgente, di prevenzione e vigilanza antincendio nonché (71):
a) del personale del settore della ricerca;
b) del personale che presti attualmente o abbia prestato servizio per almeno due
anni in posizione di comando o distacco presso l'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici ai sensi dell'articolo 2, comma
6, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;
c) per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari
C1 e nei ruoli dei cancellieri C1 dell'amministrazione giudiziaria, dei
vincitori e degli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di
ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie
speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002;
d) del personale del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in
agricoltura;
e) dei candidati a magistrato del Consiglio di Stato risultati idonei al
concorso a posti di consiglieri di Stato che abbiano conservato, senza soluzione
di continuità, i requisiti per la nomina a tale qualifica fino alla data di
entrata in vigore della presente legge (72);
f) a decorrere dal 2006, dei dirigenti e funzionari del Ministero dell'economia
e delle finanze delle agenzie fiscali, ivi inclusa l'Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato, previo superamento di uno speciale corso-concorso
pubblico unitario, bandito e curato dalla Scuola superiore dell'economia e delle
finanze e disciplinato con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia
e delle finanze, anche in deroga al decreto legislativo n. 165 del 2001. A tal
fine e per le ulteriori finalità istituzionali della suddetta Scuola, possono
essere utilizzate le attività di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 27
luglio 2000, n. 212 (73);
g) del personale necessario per assicurare il rispetto degli impegni
internazionali e il controllo dei confini dello Stato;
h) dei vincitori di concorsi banditi per le esigenze di personale civile degli
arsenali della Marina militare ed espletati alla data del 30 settembre 2004 (74)
(75);
h-bis) per la copertura delle posizioni dirigenziali della Presidenza del
Consiglio dei Ministri (76);
h-ter) del personale del Ministero degli affari esteri (77);
h-quater) del personale dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (78);
h-quinquies) del personale di magistratura della giustizia amministrativa (79).
(71) Alinea così modificato dall'art. 1, D.L. 31 marzo 2005, n. 45, come
modificato dalla relativa legge di conversione.
(72) Per l'interpretazione autentica della disposizione di cui alla presente
lettera vedi il comma 3 dell'art. 18, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273. Vedi,
anche, il comma 4 dello stesso art. 18.
(73) Lettera così modificata dall'art. 7-decies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7,
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Per la disciplina del
corso-concorso di cui alla presente lettera vedi il D.M. 3 agosto 2005.
(74) Lettera così sostituita dall'art. 1, D.L. 31 marzo 2005, n. 45.
(75) Vedi, anche, il D.P.R. 6 settembre 2005, il D.P.R. 28 aprile 2006 e il
D.P.R. 29 novembre 2007. Il presente comma era stato modificato, con l'aggiunta
della lettera h-bis), dall'art. 14, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla
relativa legge di conversione.
(76) Lettera aggiunta dal comma 540 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(77) Lettera aggiunta dal comma 540 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(78) Lettera aggiunta dal comma 540 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(79) Lettera aggiunta dal comma 540 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
98. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da
concludere in sede di Conferenza unificata, per le amministrazioni regionali,
gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e gli enti del Servizio sanitario
nazionale, sono fissati criteri e limiti per le assunzioni per il triennio
2005-2007, previa attivazione delle procedure di mobilità e fatte salve le
assunzioni del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Le
predette misure devono garantire, per le regioni e le autonomie locali, la
realizzazione di economie di spesa lorde non inferiori a 213 milioni di euro per
l'anno 2005, a 572 milioni di euro per l'anno 2006, a 850 milioni di euro per
l'anno 2007 e a 940 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 e, per gli enti
del Servizio sanitario nazionale, economie di spesa lorde non inferiori a 215
milioni di euro per l'anno 2005, a 579 milioni di euro per l'anno 2006, a 860
milioni di euro per l'anno 2007 e a 949 milioni di euro a decorrere dall'anno
2008. Fino all'emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano
applicazione le disposizioni di cui al primo periodo del comma 95. Le province e
i comuni che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno non
possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo nell'anno
successivo a quello del mancato rispetto. I singoli enti in caso di assunzioni
di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni del patto di
stabilità interno per l'anno precedente quello nel quale vengono disposte le
assunzioni. In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti,
le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli
enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi
della mancata assegnazione di unità di personale. Per le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere, con decreto del Ministero
delle attività produttive, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle
finanze, sono individuati specifici indicatori di equilibrio
economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a
tempo indeterminato, nel rispetto delle previsioni di cui al presente comma
(80).
(80) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e per l'Unioncamere, il D.M. 8
febbraio 2006, per le regioni e gli enti del Servizio sanitario nazionale, il
D.P.C.M. 15 febbraio 2006 e, per gli enti locali, il D.P.C.M. 15 febbraio 2006.
Vedi, anche, l'art. 12, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4 e i commi 557 e 565 dell'art.
1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
99. Le disposizioni in materia di assunzioni di cui ai commi da 93 a 107 si
applicano anche al trattenimento in servizio di cui all'articolo 1-quater del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 luglio 2004, n. 186. A tal fine, per il comparto scuola si applica la
specifica disciplina autorizzatoria delle assunzioni (81).
(81) Vedi, anche, il D.P.R. 19 luglio 2005.
100. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale
presso le amministrazioni pubbliche che per gli anni 2005, 2006 e 2007 sono
soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un triennio (82). In
attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16
gennaio 2003, n. 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo
3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
(82) Per l'ulteriore proroga del termine vedi il comma 536 dell'art. 1, L. 27
dicembre 2006, n. 296.
101. Le disposizioni di cui ai commi 95 e 96 non si applicano al comparto
scuola, alle università nonché agli ordini ed ai collegi professionali e
relativi consigli e federazioni.
102. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo
70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla presente legge,
adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del
contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di
finanza pubblica. A tal fine, secondo modalità indicate dal Ministero
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica, gli organi competenti ad
adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono
annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni
medesimi.
103. A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, possono, previo esperimento delle procedure di
mobilità, effettuare assunzioni a tempo indeterminato entro i limiti delle
cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente (83).
(83) La Corte costituzionale, con sentenza 6-10 marzo 2006, n. 88 (Gazz. Uff.
15 marzo 2006, n. 11 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del
presente comma, nella parte in cui tale norma si applica alla Regione
Friuli-Venezia Giulia. Successivamente il presente comma è stato così modificato
dal comma 537 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, dal comma 105 dell'art.
3, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e dall'art. 66, comma 12, D.L. 25 giugno 2008, n.
112.
104. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Per
le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi
compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e
provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico
superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato
all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze" (84).
(84) Vedi, anche, il D.P.C.M. 26 luglio 2005, il D.P.C.M. 4 agosto 2005 e il
D.P.C.M. 16 gennaio 2007.
105. A decorrere dall'anno 2005, le università adottano programmi triennali del
fabbisogno di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, a tempo
determinato e indeterminato, tenuto conto delle risorse a tal fine stanziate nei
rispettivi bilanci. I programmi sono valutati dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca ai fini della coerenza con le risorse stanziate
nel fondo di finanziamento ordinario, fermo restando il limite del 90 per cento
ai sensi della normativa vigente (85).
(85) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, come modificato dalla
relativa legge di conversione.
106. Per il funzionamento del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga
è autorizzata l'ulteriore spesa di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2005.
107. Per le regioni, le autonomie locali e gli enti del Servizio sanitario
nazionale le economie derivanti dall'attuazione dei commi da 93 a 105
conseguenti a misure limitative delle assunzioni per gli anni 2006, 2007 e 2008
restano acquisite ai bilanci degli enti ai fini del miglioramento dei relativi
saldi.
108. È stanziata, per l'anno 2005, la somma di 10 milioni di euro per il
finanziamento delle attività inerenti alla programmazione e realizzazione del
sistema integrato di trasporto denominato "Autostrade del mare", di cui al Piano
generale dei trasporti e della logistica, approvato con deliberazione del
Consiglio dei ministri del 2 marzo 2001, attuato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per il tramite della società Rete autostrade
mediterranee Spa (RAM) del gruppo Sviluppo Italia Spa.
109. I soggetti che nell'esercizio di impresa si rendono acquirenti di tartufi
da raccoglitori dilettanti od occasionali non muniti di partita IVA sono tenuti
ad emettere autofattura con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni. In deroga all'articolo 21, comma 2, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
i soggetti acquirenti di cui al primo periodo omettono l'indicazione
nell'autofattura delle generalità del cedente e sono tenuti a versare
all'erario, senza diritto di detrazione, gli importi dell'IVA relativi alle
autofatture emesse nei termini di legge. La cessione di tartufo non obbliga il
cedente raccoglitore dilettante od occasionale non munito di partita IVA ad
alcun obbligo contabile. I cessionari sono obbligati a comunicare annualmente
alle regioni di appartenenza la quantità del prodotto commercializzato e la
provenienza territoriale dello stesso, sulla base delle risultanze contabili. I
cessionari sono obbligati a certificare al momento della vendita la provenienza
del prodotto, la data di raccolta e quella di commercializzazione.
110. Allo scopo di concorrere al soddisfacimento della domanda di abitazioni,
con particolare riferimento alle aree metropolitane ad alta tensione abitativa,
e per agevolare la mobilità del personale dipendente da amministrazioni dello
Stato, è consentita la modifica in aumento del limite numerico degli alloggi da
realizzare nell'ambito di programmi straordinari di edilizia residenziale
pubblica di cui al comma 150 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n.
350, da concedere in locazione o in godimento ai medesimi dipendenti, fermo
restando il limite volumetrico complessivo degli interventi oggetto dei
programmi stessi (86).
(86) Vedi, anche, il comma 453 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
111. Allo scopo di favorire l'accesso delle giovani coppie alla prima casa di
abitazione, è istituito, per l'anno 2005, presso il Ministero dell'economia e
delle finanze, un fondo per il sostegno finanziario all'acquisto di unità
immobiliari da adibire ad abitazione principale in regime di edilizia
convenzionata da cooperative edilizie, aziende territoriali di edilizia
residenziale pubbliche ed imprese private. La dotazione finanziaria del predetto
fondo per l'anno 2005 è fissata in 10 milioni di euro. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri delle infrastrutture e
dei trasporti e per le pari opportunità, sono fissati i criteri per l'accesso al
fondo e i limiti di fruizione dei benefici di cui al presente comma (87).
(87) La Corte costituzionale, con sentenza 20-24 marzo 2006, n. 118 (Gazz. Uff.
29 marzo 2006, n. 13 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro,
l'illegittimità del presente comma.
112. Il contributo statale annuo a favore della Federazione nazionale delle
istituzioni pro ciechi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 28 agosto
1997, n. 284, è aumentato a decorrere dal 2005 di euro 350.000.
113. Il contributo statale annuo a favore dell'Associazione nazionale vittime
civili di guerra è aumentato a decorrere dall'anno 2005 di euro 250.000 (88).
(88) Vedi, anche, il comma 10 dell'art. 11-quarterdecies, D.L. 30 settembre
2005, n. 203, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
114. All'articolo 2, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole:
"legalmente riconosciute" sono sostituite dalle seguenti: "legalmente
costituite".
115. Nell'ambito delle risorse preordinate sul Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità per la destinazione
dell'importo aggiuntivo di 2 milioni di euro per il 2005, per il finanziamento
degli interventi di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448.
116. Per l'anno 2005, le amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato, ad eccezione
di quanto previsto dall'articolo 108 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, nel limite della spesa media annua
sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001. La spesa per il
personale a tempo determinato in servizio presso il Corpo forestale dello Stato
nell'anno 2005, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, non può
superare quella sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2004. Le limitazioni
di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti del personale
infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Le medesime limitazioni non
trovano altresì applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie
locali. Gli enti locali che per l'anno 2004 non abbiano rispettato le regole del
patto di stabilità interno non possono avvalersi di personale a tempo
determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata
e continuativa. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta
formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le
specifiche disposizioni di settore.
117. I Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della
salute e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31
dicembre 2005, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo
determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 3, comma 62, della legge 24
dicembre 2003, n. 350. Il Ministero dell'economia e delle finanze può continuare
ad avvalersi fino al 31 dicembre 2005 del personale utilizzato ai sensi
dell'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni (89).
(89) Vedi, anche, il comma 237 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
118. Possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2005 i contratti di lavoro a
tempo determinato stipulati dagli organi della magistratura amministrativa
nonché i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall'INPS,
dall'INPDAP e dall'INAIL già prorogati ai sensi dell'articolo 1 del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 luglio 2004, n. 186, i cui oneri continuano ad essere posti a carico dei
bilanci degli enti predetti (90).
(90) Vedi, anche, il comma 239 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
119. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici
(APAT) può continuare ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2005, del personale in
servizio nell'anno 2004 con contratto a tempo determinato o con convenzione o
con altra forma di flessibilità e di collaborazione nel limite massimo di spesa
complessivamente stanziata per lo stesso personale nell'anno 2004 dalla predetta
Agenzia. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio dell'Agenzia. Il
Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) è
autorizzato a prorogare, fino al 31 dicembre 2005, i rapporti di lavoro del
personale con contratto a tempo determinato in servizio nell'anno 2004. I
relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio del Centro.
120. Al fine di consentire il completamento e l'aggiornamento dei dati per la
rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero, i rapporti di impiego a
tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 27
maggio 2002, n. 104, possono proseguire nell'anno 2005 fino al completamento
dell'ultimo rinnovo semestrale autorizzato ai sensi dell'articolo 1-bis del
decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 maggio 2003, n. 122.
121. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei
contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 3, comma 63, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle
limitazioni e delle modalità previste dalla normativa vigente per l'assunzione
di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con il
personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31
dicembre 2005 (91).
(91) Vedi, anche, il comma 243 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
122. Per l'anno 2005 per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità,
l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, gli istituti
zooprofilattici sperimentali, l'Agenzia per i servizi sanitari regionali,
l'Agenzia italiana del farmaco, gli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, l'Agenzia spaziale italiana, l'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente, il CNIPA, nonché per le università e le scuole superiori
ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo
determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione
tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche
didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di
funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di
finanziamento ordinario delle università.
123. I comandi del personale della società Poste italiane Spa e dell'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui dall'articolo 3, comma 64, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogati al 31 dicembre 2005 (92).
(92) Per l'ulteriore proroga dei comandi di cui al presente comma vedi il comma
244 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
124. Nulla è dovuto a titolo di indennità o trattamento economico aggiuntivo
comunque denominato nei confronti del personale in servizio presso enti e
società derivanti da processi di privatizzazione di amministrazioni pubbliche
esercenti attività e servizi in regime di monopolio e già proveniente dalle
predette amministrazioni pubbliche che sia trasferito a domanda con il semplice
consenso dell'ente o della società e dell'amministrazione di destinazione presso
le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
125. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, al terzo periodo le parole: "i ricercatori e i
tecnologi degli enti di ricerca, compresi quelli dell'ENEA," sono soppresse.
126. Per la proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di 375
milioni di euro.
127. Per l'anno scolastico 2005-2006, la consistenza numerica della dotazione
del personale docente in organico di diritto non potrà superare quella
complessivamente determinata nel medesimo organico di diritto per l'anno
scolastico 2004-2005.
128. L'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria è impartito dai
docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti o da altro docente
facente parte dell'organico di istituto sempre in possesso dei requisiti
richiesti. Possono essere attivati posti di lingua straniera da assegnare a
docenti specialisti solo nei casi in cui non sia possibile coprire le ore di
insegnamento con i docenti di classe o di istituto. Al fine di realizzare quanto
previsto dal presente comma, la cui applicazione deve garantire il recupero
all'insegnamento sul posto comune di non meno di 7.100 unità per ciascuno degli
anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007, sono attivati corsi di formazione,
nell'ambito delle annuali iniziative di formazione in servizio del personale
docente, la cui partecipazione è obbligatoria per tutti i docenti privi dei
requisiti previsti per l'insegnamento della lingua straniera. Il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta ogni idonea iniziativa
per assicurare il conseguimento del predetto obiettivo (93).
(93) Vedi, anche, il comma 4 dell'art. 3, D.L. 30 giugno 2005, n. 115.
129. La spesa per supplenze brevi del personale docente, amministrativo, tecnico
ed ausiliario, al lordo degli oneri sociali a carico dell'amministrazione e
dell'imposta regionale sulle attività produttive, non può superare l'importo di
766 milioni di euro per l'anno 2005 e di 565 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2006. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
adotta ogni idonea misura per assicurare il rispetto dei predetti limiti.
130. Per l'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3,
della legge 28 marzo 2003, n. 53, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005,
l'ulteriore spesa complessiva di 110 milioni di euro per i seguenti interventi:
anticipo delle iscrizioni e generalizzazione della scuola dell'infanzia,
iniziative di formazione iniziale e continua del personale, interventi di
orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione
del diritto-dovere di istruzione e formazione.
131. Per la realizzazione di interventi di edilizia e per l'acquisizione di
attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza da parte delle
istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è
autorizzata a decorrere dall'anno 2005 la spesa di 10 milioni di euro.
132. Per il triennio 2005-2007 è fatto divieto a tutte le amministrazioni
pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di adottare
provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di
giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle
amministrazioni pubbliche (94).
(94) Comma così modificato dall'art. 14-septiesdecies, D.L. 30 giugno 2005, n.
115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Per la proroga
dell'efficacia del presente comma vedi l'art. 25, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248.
133. All'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il
comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia
e delle finanze l'esistenza di controversie relative ai rapporti di lavoro dalla
cui soccombenza potrebbero derivare oneri aggiuntivi significativamente
rilevanti per il numero dei soggetti direttamente o indirettamente interessati o
comunque per gli effetti sulla finanza pubblica. La Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, può intervenire nel processo ai sensi
dell'articolo 105 del codice di procedura civile".
134. Dopo l'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è
inserito il seguente:
"Art. 63-bis. (Intervento dell'ARAN nelle controversie relative ai rapporti di
lavoro). - 1. L'ARAN può intervenire nei giudizi innanzi al giudice ordinario,
in funzione di giudice del lavoro, aventi ad oggetto le controversie relative ai
rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui agli
articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, al fine di garantire la corretta
interpretazione e l'uniforme applicazione dei contratti collettivi. Per le
controversie relative al personale di cui all'articolo 3, derivanti dalle
specifiche discipline ordinamentali e retributive, l'intervento in giudizio può
essere assicurato attraverso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e
delle finanze".
135. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 3, comma 149, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, è incrementata di un milione di euro per ciascuno degli
anni 2005 e 2006.
136. Al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le
amministrazioni pubbliche, può sempre essere disposto l'annullamento di ufficio
di provvedimenti amministrativi illegittimi, anche se l'esecuzione degli stessi
sia ancora in corso. L'annullamento di cui al primo periodo di provvedimenti
incidenti su rapporti contrattuali o convenzionali con privati deve tenere
indenni i privati stessi dall'eventuale pregiudizio patrimoniale derivante, e
comunque non può essere adottato oltre tre anni dall'acquisizione di efficacia
del provvedimento, anche se la relativa esecuzione sia perdurante.
137. Al testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la
cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1950, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, primo comma, dopo le parole: "di comunicazione o di
trasporto" sono inserite le seguenti: "nonché le aziende private";
b) la rubrica del titolo III è sostituita dalla seguente: "Della cessione degli
stipendi e salari dei dipendenti dello Stato non garantiti dal Fondo, degli
impiegati e dei salariati non dipendenti dallo Stato e dei dipendenti di
soggetti privati";
c) l'articolo 34 è abrogato;
d) al primo comma dell'articolo 54 le parole: "a norma del presente titolo" sono
sostituite dalle seguenti: "a norma del titolo II e del presente titolo".
138. L'articolo 47 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a
favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, è abrogato.
139. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi
rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989,
n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2005:
a) in 532,37 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché
in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori
dello spettacolo (ENPALS);
b) in 131,55 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione
esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.
140. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 139, gli importi
complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2005 in
15.740,39 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 139, lettera a), e in
3.889,53 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 139, lettera b).
141. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 139 e 140 sono ripartiti tra
le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al
trasferimento di cui al comma 139, lettera a), della somma di 1.059,08 milioni
di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a
completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo
ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché
al netto delle somme di 2,36 milioni di euro e di 54,78 milioni di euro di
pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.
142. Il termine concernente i contributi previdenziali e i premi assicurativi
relativi al sisma del 1990, riguardanti le imprese delle province di Catania,
Siracusa e Ragusa, differito al 30 giugno 2005 dall'articolo 2, comma 66, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, è prorogato al 30 giugno 2006 (95).
(95) Vedi, anche, il comma 363 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
143. Ai fini della copertura dei maggiori oneri derivanti dall'assunzione, a
carico del bilancio dello Stato, del finanziamento della gestione di cui
all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, riferiti agli esercizi
finanziari precedenti l'anno 2004, per un importo pari a 7.581,83 milioni di
euro, sono utilizzate:
a) le somme trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS ai sensi dell'articolo
35, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a titolo di anticipazione sul
fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali risultate, nel loro
complesso, eccedenti sulla base dei bilanci consuntivi per le esigenze delle
predette gestioni, evidenziate nella contabilità del predetto Istituto ai sensi
dell'articolo 35, comma 6, della predetta legge n. 448 del 1998, per un
ammontare complessivo non superiore a 5.700 milioni di euro;
b) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'anno 2003,
trasferite alla predetta gestione dell'INPS in eccedenza rispetto agli oneri per
prestazioni e provvidenze varie, ivi comprese le somme trasferite in eccedenza
per il finanziamento degli oneri di cui all'articolo 49, comma 1, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e fatto salvo quanto previsto dal decreto-legge 14 aprile
2003, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 2003, n. 133,
per un ammontare complessivo pari a 307,51 milioni di euro;
c) le risorse trasferite all'INPS e accantonate presso la medesima gestione,
come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2003 del predetto Istituto, in
quanto non utilizzate per i seguenti scopi:
1) finanziamento delle prestazioni economiche per la tubercolosi di cui
all'articolo 3, comma 14, della citata legge n. 448 del 1998, per un ammontare
complessivo pari a 804,98 milioni di euro;
2) finanziamento degli oneri per pensionamenti anticipati di cui all'articolo 8
del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1994, n. 451, e all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, per un ammontare complessivo pari a 457,71 milioni di euro;
3) finanziamento degli oneri per l'assistenza ai portatori di handicap grave di
cui all'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, per un
ammontare complessivo pari a 300,66 milioni di euro;
4) finanziamento degli oneri per i trattamenti di integrazione salariale
straordinaria previsti da disposizioni diverse, per un ammontare complessivo
pari a 10,97 milioni di euro.
144. Il complesso degli effetti contabili delle disposizioni di cui al comma 143
sulle gestioni dell'INPS interessate è definito con la procedura di cui
all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
145. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per
l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e
sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
valutati in 1.326 milioni di euro per l'esercizio 2004 e 827 milioni di euro a
decorrere dal 2005:
a) per l'esercizio 2004, concorrono, per un importo complessivo di 780 milioni
di euro, le risorse derivanti da:
1) i minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo 38 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, concernente incremento delle pensioni in favore di
soggetti disagiati, per un ammontare complessivo pari a 245 milioni di euro;
2) i minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo 3, comma 14, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente prestazioni economiche per la
tubercolosi, per un ammontare complessivo pari a 70 milioni di euro;
3) i minori oneri accertati nell'attuazione del comma 5 dell'articolo 42 del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 e del comma 3
dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernenti
rispettivamente assistenza ai portatori di handicap grave e contribuzione
figurativa in favore di sordomuti e invalidi, per un ammontare complessivo pari
a 160 milioni di euro;
4) i minori oneri, rispetto alla somma di 872,8 milioni di euro prevista dalla
legge 31 dicembre 1991, n. 415, e dalla legge 23 dicembre 1992, n. 500, per il
finanziamento della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n.
88, accertati nell'attuazione delle norme in materia di pensionamenti
anticipati, per un ammontare complessivo pari a 305 milioni di euro;
b) a decorrere dall'anno 2005, sono utilizzate le risorse derivanti da:
1) i minori oneri accertati nell'attuazione del citato articolo 38 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, per un ammontare complessivo pari a 245 milioni di
euro;
2) i minori oneri accertati nell'attuazione del citato articolo 3, comma 14,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per un ammontare complessivo pari a 277
milioni di euro;
3) i minori oneri, rispetto alla somma di 872,8 milioni di euro prevista dalle
citate L. 31 dicembre 1991, n. 415, e L. 23 dicembre 1992, n. 500, per il
finanziamento della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n.
88, accertati nell'attuazione delle norme in materia di pensionamenti
anticipati, per un ammontare complessivo pari a 305 milioni di euro.
146. Per le imprese industriali che svolgono attività produttiva di fornitura o
subfornitura di componenti, di supporto o di servizio, a favore di imprese
operanti nel settore automobilistico, i periodi di integrazione salariale
ordinaria fruiti negli anni 2003 e 2004 non vengono computati ai fini della
determinazione del limite massimo di utilizzo dell'integrazione salariale
ordinaria di cui all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, entro il
limite di 1.100 unità annue.
147. [La disciplina dell'importo massimo di cui all'articolo 1, secondo comma,
della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni, estesa ai
trattamenti ordinari di disoccupazione dall'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1994, n. 451, trova applicazione anche per i trattamenti speciali di
disoccupazione aventi decorrenza dal 1° gennaio 2006] (96).
(96) Comma abrogato dal comma 15 dell'art. 01, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione. Il presente comma era stato
anche modificato dal comma 2 dell'art. 1 dello stesso decreto-legge poi
soppresso dalla legge di conversione.
148. A decorrere dal 1° gennaio 2005, nell'ambito del processo di armonizzazione
al regime generale è abrogato l'allegato B al regio decreto 8 gennaio 1931, n.
148, e i trattamenti economici previdenziali di malattia, riferiti ai lavoratori
addetti ai pubblici servizi di trasporto rientranti nell'ambito di applicazione
del citato regio decreto, sono dovuti secondo le norme, le modalità e i limiti
previsti per i lavoratori del settore industria. Eventuali trattamenti
aggiuntivi rispetto a quelli erogati dall'I.N.P.S. al lavoratore del settore
industria sono ridefiniti con la contrattazione collettiva di categoria (97).
(97) Periodo così sostituito dall'art. 1, D.L. 21 febbraio 2005, n. 16, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione.
149. I commi primo e secondo dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979,
n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e
successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"A decorrere dal 1° giugno 2005, nei casi di infermità comportante incapacità
lavorativa, il medico curante trasmette all'INPS il certificato di diagnosi
sull'inizio e sulla durata presunta della malattia per via telematica on-line,
secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali determinate dall'INPS
medesimo.
Il lavoratore è tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a
trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'attestazione
della malattia, rilasciata dal medico curante, al datore di lavoro, salvo il
caso in cui quest'ultimo richieda all'INPS la trasmissione in via telematica
della suddetta attestazione, secondo modalità stabilite dallo stesso Istituto.
Con apposito decreto interministeriale dei Ministri del lavoro e delle politiche
sociali, della salute, dell'economia e delle finanze e per l'innovazione e le
tecnologie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
individuate le modalità tecniche, operative e di regolamentazione, al fine di
consentire l'avvio della nuova procedura di trasmissione telematica on-line
della certificazione di malattia all'INPS e di inoltro dell'attestazione di
malattia dall'INPS al datore di lavoro, previsti dal primo e dal secondo comma
del presente articolo".
150. L'articolo 1, comma 54, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è abrogato.
151. All'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, ultimo periodo, sono soppresse le parole: "progressivamente e";
b) al comma 1, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Nel finanziare i
piani formativi di cui al presente comma, i fondi si attengono al criterio della
redistribuzione delle risorse versate dalle aziende aderenti a ciascuno di essi,
ai sensi del comma 3";
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il versamento del
contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, e
successive modificazioni, all'INPS, che provvede a trasferirlo, per intero, una
volta dedotti i meri costi amministrativi, al fondo indicato dal datore di
lavoro. L'adesione ai fondi è fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con
effetti dal 1° gennaio successivo; le successive adesioni o disdette avranno
effetto dal 1° gennaio di ogni anno. L'INPS, entro il 31 gennaio di ogni anno, a
decorrere dal 2005, comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
ai fondi la previsione, sulla base delle adesioni pervenute, del gettito del
contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, e
successive modificazioni, relativo ai datori di lavoro aderenti ai fondi stessi
nonché di quello relativo agli altri datori di lavoro, obbligati al versamento
di detto contributo, destinato al Fondo per la formazione professionale e per
l'accesso al Fondo sociale europeo (FSE), di cui all'articolo 9, comma 5, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236. Lo stesso Istituto provvede a disciplinare le modalità
di adesione ai fondi interprofessionali e di trasferimento delle risorse agli
stessi mediante acconti bimestrali nonché a fornire, tempestivamente e con
regolarità, ai fondi stessi, tutte le informazioni relative alle imprese
aderenti e ai contributi integrativi da esse versati. Al fine di assicurare
continuità nel perseguimento delle finalità istituzionali del Fondo per la
formazione professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'articolo 9, comma 5,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, rimane fermo quanto previsto dal secondo periodo
del comma 2 dell'articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n. 144".
152. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il "Fondo per
il sostegno delle adozioni internazionali" finalizzato al rimborso delle spese
sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione
disciplinata dalle disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge
4 maggio 1983, n. 184. Con decreto di natura non regolamentare adottato, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, vengono determinati l'entità e i criteri del rimborso, nonché
le modalità di presentazione delle istanze. In ogni caso, i rimborsi non
potranno superare l'ammontare massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2005. A
favore del Fondo di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni
di euro per l'anno 2005 (98).
(98) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 28
giugno 2005. Vedi, anche, il comma 348 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
153. Nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui
all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è destinata una
quota di 500.000 euro per l'anno 2005 per l'istituzione di un Fondo speciale al
fine di promuovere le politiche giovanili finalizzate alla partecipazione dei
giovani sul piano culturale e sociale nella società e nelle istituzioni,
mediante il sostegno della loro capacità progettuale e creativa e favorendo il
formarsi di nuove realtà associative nonché consolidando e rafforzando quelle
già esistenti (99).
(99) La Corte costituzionale, con sentenza 20-24 marzo 2006, n. 118 (Gazz. Uff.
29 marzo 2006, n. 13 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro,
l'illegittimità del presente comma.
154. Il 70 per cento della quota del Fondo di cui al comma 153 è destinato al
finanziamento dei programmi e dei progetti del Forum nazionale dei giovani, con
sede in Roma. Il restante 30 per cento è ripartito tra i Forum dei giovani
regionali e locali proporzionalmente alla presenza di associazioni e di giovani
sul territorio.
155. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite
complessivo di spesa di 460 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, può disporre entro il 31 dicembre 2005 e per gli accordi di
settore entro il 31 dicembre 2007, anche in deroga alla vigente normativa,
concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa
integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale,
nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche
con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali ovvero miranti al
reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici
accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2005 (100) che
recepiscono le intese intervenute in sede istituzionale territoriale.
Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti
concessi ai sensi dell'articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, possono essere prorogati con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle
eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano
comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei
destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2004. La misura dei
trattamenti di cui al secondo periodo è ridotta del 10 per cento nel caso di
prima proroga e del 30 per cento per le proroghe successive (101).
(100) Per la proroga del termine vedi l'art. 7, D.L. 30 giugno 2005, n. 115,
come modificato dalla relativa legge di conversione.
(101) Comma così modificato prima dal comma 2 dell'art. 13, D.L. 14 marzo 2005,
n. 35 e poi dal comma 1190 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi,
anche, i commi 410 e 411 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
156. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, le parole: "e di 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2003 e 2004" sono sostituite dalle seguenti: "e di 100 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005".
157. All'articolo 43 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: "in un'apposita gestione" fino alla fine del comma
sono sostituite dalle seguenti: "alla gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335";
b) al comma 2, le parole da: "alla gestione separata" fino a: "n. 335" sono
soppresse;
c) il comma 9 è abrogato.
158. All'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) la parola: "tredici" è sostituita dalla parola: "dodici";
2) le parole: "sei eletti dagli iscritti al Fondo" sono sostituite dalle
seguenti: "cinque designati dalle associazioni sindacali rappresentative degli
iscritti al Fondo medesimo";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il comitato amministratore è presieduto dal presidente dell'INPS o da un suo
delegato scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto
medesimo".
159. Limitatamente ai soli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria i
collegi sindacali continuano ad esercitare il controllo contabile e per essi non
trova applicazione l'articolo 2409-bis, terzo comma, del codice civile.
160. È costituita la Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale
delle imprese. Alla Fondazione partecipano, quali soci fondatori, il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, oltre ad altri soggetti pubblici e privati
che ne condividano le finalità. La Fondazione è soggetta alle disposizioni del
codice civile, delle leggi speciali e dello statuto, che verrà redatto dai
fondatori. Per lo svolgimento delle sue attività istituzionali è assegnato alla
Fondazione un contributo di un milione di euro per l'anno 2005 (102).
(102) Vedi, anche, il comma 429 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
161. L'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello
spettacolo (ENPALS) può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2005, del
personale in servizio nell'anno 2004 con contratto di lavoro a tempo determinato
nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale
nell'anno 2004. I relativi oneri continuano ad essere posti a carico del
bilancio dell'Ente.
162. All'articolo 3, comma 136, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al primo
periodo, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2005" e, al secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2003" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004". A tal fine è autorizzata, per
l'anno 2005, la spesa di 5 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (103).
(103) Il presente comma era stato così modificato dal comma 11 dell'art. 1,
D.L. 6 marzo 2006, n. 68. La modifica non è più prevista nella nuova
formulazione del citato comma 11 dopo la conversione in legge del suddetto
decreto.
163. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 9, e
all'articolo 8, comma 4-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzato
un contributo di euro 160.102.000 per l'anno 2005. A tal fine, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, è nominato un Commissario straordinario
del Governo con funzioni di vigilanza sulle modalità di attuazione del presente
comma.
164. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007 il livello
complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento
concorre lo Stato, è determinato in 88.195 milioni di euro per l'anno 2005,
89.960 milioni di euro per l'anno 2006 e 91.759 milioni di euro per l'anno 2007.
I predetti importi ricomprendono anche quello di 50 milioni di euro, per
ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello
Stato per l'ospedale "Bambino Gesù". Lo Stato, in deroga a quanto stabilito
dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, concorre al
ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2001, 2002 e
2003. A tal fine è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di
2.000 milioni di euro per l'anno 2005, di cui 50 milioni di euro finalizzati al
ripiano dei disavanzi della regione Lazio per l'anno 2003, derivanti dal
finanziamento dell'ospedale "Bambino Gesù". Le predette disponibilità
finanziarie sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza Stato-Regioni (104).
(104) Con D.M. 16 novembre 2005 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2006, n. 34) sono stati
ripartiti i fondi destinati alla copertura dei disavanzi del Servizio sanitario
nazionale. Vedi, anche, l'art. 9, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, il comma 278
dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266 e i commi 13 e 14 dell'art. 1-bis, D.L.
10 gennaio 2006, n. 2, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
165. Resta fermo l'obbligo in capo all'Agenzia italiana del farmaco di garantire
per la quota a proprio carico, ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, il livello della spesa farmaceutica stabilito dalla legislazione
vigente. Nell'ambito delle annuali direttive del Ministro della salute
all'Agenzia è incluso il conseguimento dell'obiettivo del rispetto del predetto
livello della spesa farmaceutica. Al fine di conseguire il contenimento della
spesa farmaceutica, l'Agenzia italiana del farmaco stabilisce le modalità per il
confezionamento ottimale dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale,
almeno per le patologie più rilevanti, relativamente a dosaggi e numero di unità
posologiche, individua i farmaci per i quali i medici possono prescrivere
"confezioni d'avvio" per terapie usate per la prima volta verso i cittadini, al
fine di evitare prescrizioni quantitativamente improprie e più costose, e di
verificarne la tollerabilità e l'efficacia, e predispone l'elenco dei farmaci
per i quali sono autorizzate la prescrizione e la vendita per unità posologiche.
166. All'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 10:
1) alla lettera c), dopo le parole: "indicate alle lettere a) e b)" sono
aggiunte le seguenti: "ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con
accesso alla pubblicità al pubblico";
2) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
"c-bis) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al
pubblico (OTC)";
b) al comma 14, ultimo periodo, le parole: "lettera c)" sono sostituite dalle
seguenti: "lettere c) e c-bis)".
167. All'articolo 70, comma 2, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, dopo le parole: "l'indicazione della "nota"" la parola: ", controfirmata,"
è soppressa.
168. L'Agenzia italiana del farmaco adotta nel limite di spesa annuo di 1
milione di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nell'ambito del
programma annuale di attività previsto dall'articolo 48, comma 5, lettera h),
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, un piano di comunicazione volto a
diffondere l'uso dei farmaci generici, ad assicurare una adeguata informazione
del pubblico su tali farmaci e a garantire ai medici, ai farmacisti e agli
operatori di settore, a mezzo di apposite pubblicazioni specialistiche, le
informazioni necessarie sui farmaci generici e le liste complete di farmaci
generici disponibili.
169. Al fine di garantire che l'obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio
economico finanziario da parte delle regioni sia conseguito nel rispetto della
garanzia della tutela della salute, ferma restando la disciplina dettata
dall'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le prestazioni già
definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8
febbraio 2002, e successive modificazioni, anche al fine di garantire che le
modalità di erogazione delle stesse siano uniformi sul territorio nazionale,
coerentemente con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale,
con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
dal Ministro della salute, che si avvale della commissione di cui all'articolo
4-bis, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono fissati gli standard
qualitativi, strutturali, tecnologici, di processo e possibilmente di esito, e
quantitativi di cui ai livelli essenziali di assistenza, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. Con la medesima procedura sono individuati le tipologie di
assistenza e i servizi, relativi alle aree di offerta individuate dal vigente
Piano sanitario nazionale. In fase di prima applicazione gli standard sono
fissati entro il 30 giugno 2005 (105).
(105) La Corte costituzionale, con sentenza 23-31 marzo 2006, n. 134 (Gazz.
Uff. 5 aprile 2006, n. 14 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro,
l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui prevede che il
regolamento del Ministro della salute ivi contemplato, con cui sono fissati gli
standard e sono individuate le tipologie di assistenza e i servizi, sia adottato
"sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano", anziché "previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano". In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il
D.M. 22 febbraio 2007, n. 43. Vedi, anche, il comma 280 dell'art. 1, L. 23
dicembre 2005, n. 266.
170. Alla determinazione delle tariffe massime per la remunerazione delle
prestazioni e delle funzioni assistenziali, assunte come riferimento per la
valutazione della congruità delle risorse a disposizione del Servizio sanitario
nazionale, provvede, con proprio decreto, il Ministero della salute, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle
tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali. Entro il 30 marzo 2005,
con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si
procede alla ricognizione e all'eventuale aggiornamento delle tariffe massime,
coerentemente con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale.
Con cadenza triennale a far data dall'emanazione del decreto di ricognizione ed
eventuale aggiornamento delle tariffe massime di cui al precedente periodo, e
comunque, in sede di prima applicazione, non oltre il 31 dicembre 2008, si
procede all'aggiornamento delle tariffe massime, anche attraverso la valutazione
comparativa dei tariffari regionali, sentite le società scientifiche e le
associazioni di categoria interessate. Con la medesima cadenza di cui al quarto
periodo, le tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale sono
definite dall'accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge
24 ottobre 2000, n. 323. Per la revisione delle tariffe massime per le predette
prestazioni di assistenza termale è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Al relativo onere, pari a 3 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
salute (106).
(106) Comma così modificato prima dal comma 796 dell'art. 1, L. 27 dicembre
2006, n. 296 e poi dall'art. 8, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, come modificato
dalla relativa legge di conversione. In attuazione di quanto disposto dal
presente comma vedi il D.M. 12 settembre 2006.
171. Ferma restando la facoltà delle singole regioni di procedere, per il
governo dei volumi di attività e dei tetti di spesa, alla modulazione, entro i
valori massimi nazionali, degli importi tariffari praticati per la remunerazione
dei soggetti erogatori pubblici e privati, è vietata, nella remunerazione del
singolo erogatore, l'applicazione alle singole prestazioni di importi tariffari
diversi a seconda della residenza del paziente, indipendentemente dalle modalità
con cui viene regolata la compensazione della mobilità sia intraregionale che
interregionale. Sono nulli i contratti e gli accordi stipulati con i soggetti
erogatori in violazione di detto principio.
172. Il potere di accesso del Ministro della salute presso le aziende unità
sanitarie locali e le aziende ospedaliere di cui all'articolo 2, comma 6, del
decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 ottobre 1984, n. 733, e all'articolo 4, comma 2, della legge 1° febbraio
1989, n. 37, è esteso a tutti gli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, anche se trasformati in fondazioni, ai policlinici universitari e
alle aziende ospedaliere universitarie ed è integrato con la potestà di verifica
dell'effettiva erogazione, secondo criteri di efficienza ed appropriatezza, dei
livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, e
all'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, compresa la verifica dei
relativi tempi di attesa (107).
(107) Vedi, anche, il comma 288 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
173. L'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato derivante da
quanto disposto al comma 164, rispetto al livello di cui all'accordo
Stato-regioni dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del
7 settembre 2001, per l'anno 2004, rivalutato del 2 per cento su base annua a
decorrere dal 2005, è subordinato alla stipula di una specifica intesa tra Stato
e regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
che contempli ai fini del contenimento della dinamica dei costi:
a) gli adempimenti già previsti dalla vigente legislazione;
b) i casi nei quali debbano essere previste modalità di affiancamento dei
rappresentanti dei Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze ai
fini di una migliore definizione delle misure da adottare;
c) ulteriori adempimenti per migliorare il monitoraggio della spesa sanitaria
nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario;
d) il rispetto degli obblighi di programmazione a livello regionale, al fine di
garantire l'effettività del processo di razionalizzazione delle reti strutturali
dell'offerta ospedaliera e della domanda ospedaliera, con particolare riguardo
al riequilibrio dell'offerta di posti letto per acuti e per lungodegenza e
riabilitazione, alla promozione del passaggio dal ricovero ordinario al ricovero
diurno, nonché alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale
della prevenzione e dal Piano nazionale dell'aggiornamento del personale
sanitario, coerentemente con il Piano sanitario nazionale;
e) il vincolo di crescita delle voci dei costi di produzione, con esclusione di
quelli per il personale cui si applica la specifica normativa di settore,
secondo modalità che garantiscano che, complessivamente, la loro crescita non
sia superiore, a decorrere dal 2005, al 2 per cento annuo rispetto ai dati
previsionali indicati nel bilancio dell'anno precedente, al netto di eventuali
costi di personale di competenza di precedenti esercizi;
f) in ogni caso, l'obbligo in capo alle regioni di garantire in sede di
programmazione regionale, coerentemente con gli obiettivi sull'indebitamento
netto delle amministrazioni pubbliche, l'equilibrio economico-finanziario delle
proprie aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere
universitarie ed Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sia in sede
di preventivo annuale che di conto consuntivo, realizzando forme di verifica
trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi dell'indebitamento
netto delle amministrazioni pubbliche e prevedendo l'obbligatorietà
dell'adozione di misure per la riconduzione in equilibrio della gestione ove si
prospettassero situazioni di squilibrio, nonché l'ipotesi di decadenza del
direttore generale (108).
(108) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi l'Intesa 23
marzo 2005. Vedi, anche, il comma 275 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
174. Al fine del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, la regione, ove
si prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale una situazione di
squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai dati del monitoraggio
del quarto trimestre si evidenzi un disavanzo di gestione a fronte del quale non
sono stati adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano sufficienti,
con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n.
131, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi
entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Qualora la
regione non adempia, entro i successivi trenta giorni il presidente della
regione, in qualità di commissario ad acta, approva il bilancio di esercizio
consolidato del Servizio sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo
di gestione e adotta i necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi
inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività
produttive entro le misure stabilite dalla normativa vigente. I predetti
incrementi possono essere adottati anche in funzione della copertura dei
disavanzi di gestione accertati o stimati nel settore sanitario relativi
all'esercizio 2004 e seguenti. Qualora i provvedimenti necessari per il
ripianamento del disavanzo di gestione non vengano adottati dal commissario ad
acta entro il 31 maggio, nella regione interessata, con riferimento agli anni di
imposta 2006 e successivi, si applicano comunque nella misura massima prevista
dalla vigente normativa l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività
produttive; scaduto il termine del 31 maggio, i provvedimenti del commissario ad
acta non possono avere ad oggetto l'addizionale e le maggiorazioni d'aliquota
delle predette imposte ed i contribuenti liquidano e versano gli acconti
d'imposta dovuti nel medesimo anno sulla base della misura massima
dell'addizionale e delle maggiorazioni d'aliquota di tali imposte (109).
(109) Comma così modificato prima dal comma 277 dell'art. 1, L. 23 dicembre
2005, n. 266 e poi dal comma 796 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi,
anche, i commi 1-bis e 1-ter dell'art. 1, D.L. 7 giugno 2006, n. 206, aggiunti
dalla relativa legge di conversione e le ulteriori disposizioni del citato comma
796.
175. Per le finalità di cui al comma 174 e per la copertura dei disavanzi di
gestione accertati o stimati nel settore sanitario, la regione, in deroga alla
sospensione di cui al comma 61, primo periodo, può deliberare l'inizio o la
ripresa della decorrenza degli effetti degli aumenti dell'addizionale regionale
all'imposta sul reddito e delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta
regionale sulle attività produttive, già disposti, oggetto della predetta
sospensione. Ai sensi del primo periodo del presente comma e del comma 22
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l'inizio o la ripresa
della decorrenza degli effetti può concernere anche quelle maggiorazioni
dell'aliquota IRAP che siano state deliberate dalle regioni, antecedentemente al
31 dicembre 2003, in difformità rispetto a quanto previsto dalla normativa
statale. Per le medesime finalità, le regioni possono altresì, nei limiti della
normativa statale di riferimento ed in conformità ad essa, disporre nuovi
aumenti dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito o nuove maggiorazioni
dell'aliquota IRAP ovvero modificare gli aumenti e le maggiorazioni di cui al
primo periodo del presente comma.
176. In caso di mancato adempimento agli obblighi di cui al comma 173 è precluso
l'accesso al maggiore finanziamento previsto per gli anni 2005, 2006 e 2007, con
conseguente immediato recupero delle somme eventualmente erogate.
177. Le regioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre
1991, n. 412, e successive modificazioni, definiscono le fattispecie per
l'eventuale trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato del
rapporto di lavoro dei professionisti convenzionati a carico del protocollo
aggiuntivo ai sensi del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 271, e del D.P.R. 21 settembre
2001, n. 446, in modo da assicurare una riduzione della relativa spesa pari ad
almeno il 20 per cento. La predetta trasformazione è possibile entro il limite
del numero di ore di incarico attivate a titolo convenzionale presso ciascuna
azienda sanitaria locale alla data del 31 ottobre 2004.
178. Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina
generale, i pediatri di libera scelta, i medici specialisti ambulatoriali
interni e le altre professioni sanitarie non dipendenti dal medesimo è
disciplinato da apposite convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali
stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n.
412, e successive modificazioni, con le organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative in campo nazionale. La rappresentatività delle
organizzazioni sindacali è basata sulla consistenza associativa. Detti accordi
hanno durata quadriennale per la parte normativa e durata biennale per la parte
economica. In sede di prima applicazione la durata, per le parti normativa ed
economica, è definita fino al 31 dicembre 2005.
179. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi di cui al comma 173,
ciascuna regione provvede a disciplinare appositi meccanismi di raccordo tra le
aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere
universitarie, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e i
medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, attribuendo a questi
ultimi il compito di segnalare tempestivamente alle strutture competenti a
livello regionale le situazioni di inefficienza gestionale e organizzativa che
costituiscono violazione degli obiettivi di contenimento della dinamica dei
costi di cui ai commi da 164 a 187.
180. La regione interessata, nelle ipotesi indicate ai commi 174 e 176 nonché in
caso di mancato adempimento per gli anni 2004 e precedenti, anche avvalendosi
del supporto tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, procede ad
una ricognizione delle cause ed elabora un programma operativo di
riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario
regionale, di durata non superiore al triennio. I Ministri della salute e
dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo
che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio
economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti
di cui alla intesa prevista dal comma 173. La sottoscrizione dell'accordo è
condizione necessaria per la riattribuzione alla regione interessata del
maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente
alla verifica della effettiva attuazione del programma (110).
(110) Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 2-bis
dell'art. 4, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, aggiunto dalla relativa legge di
conversione.
181. Con riferimento agli importi indicati al comma 164, relativamente alla
somma di 1.000 milioni di euro per l'anno 2005, 1.200 milioni di euro per l'anno
2006 e 1.400 milioni di euro per l'anno 2007, il relativo riconoscimento alle
regioni resta condizionato, oltre che agli adempimenti di cui al comma 173,
anche al rispetto da parte delle regioni medesime dell'obiettivo per la quota a
loro carico sulla spesa farmaceutica previsto dall'articolo 48 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326.
182. Limitatamente all'anno 2004:
a) l'obbligo in capo alle regioni, per la quota del 40 per cento a loro carico,
di cui all'articolo 48, comma 5, lettera f), del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, in caso di superamento dei tetti di spesa di cui al comma 1 del predetto
articolo 48, s'intende comunque adempiuto, anche qualora la regione non abbia
provveduto al previsto ripiano, purché l'equilibrio complessivo del relativo
sistema sanitario regionale venga rispettato, previa verifica dell'avvenuta
erogazione dei livelli essenziali di assistenza effettuata dal Ministero della
salute, ai sensi del comma 172;
b) con specifica intesa tra Stato e regioni, sulla base dei dati forniti
dall'Agenzia italiana del farmaco, su proposta del Ministro della salute, sono
definite le eventuali compensazioni sugli effetti, per ogni singola regione,
derivanti dai provvedimenti a carico delle aziende produttrici di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2004, n. 202, nel rispetto degli equilibri
di finanza pubblica programmati, anche ai fini dell'accesso all'integrazione dei
finanziamenti a carico dello Stato come stabilito dal citato Accordo
Stato-regioni dell'8 agosto 2001.
183. A partire dal 2005, sulla base delle rilevazioni condotte dall'Agenzia
italiana del farmaco, le regioni che non adottano misure di contenimento della
spesa farmaceutica adeguate al rispetto dei tetti stabiliti dall'articolo 48,
comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono tenute nell'esercizio
successivo a quello di rilevazione ad adottare misure di contenimento pari al 50
per cento del proprio sfondamento.
184. Al fine di consentire in via anticipata l'erogazione dell'incremento del
finanziamento a carico dello Stato:
a) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6, del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell'economia e delle finanze,
per gli anni 2005, 2006 e 2007, è autorizzato a concedere alle regioni a statuto
ordinario anticipazioni con riferimento alle somme indicate al comma 164, al
netto di quelle indicate al comma 181, da accreditare sulle contabilità speciali
di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le
tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al 95 per cento delle somme
dovute alle regioni a statuto ordinario a titolo di finanziamento della quota
indistinta del fabbisogno sanitario, quale risulta dalla deliberazione del CIPE
per i corrispondenti anni, al netto delle entrate proprie regionali;
b) per gli anni 2005, 2006 e 2007, il Ministero dell'economia e delle finanze è
autorizzato a concedere alle regioni Sicilia e Sardegna anticipazioni nella
misura pari al 95 per cento delle somme dovute a tali regioni a titolo di
finanziamento della quota indistinta quale risulta dalla deliberazione del CIPE
per i corrispondenti anni, al netto delle entrate proprie e delle partecipazioni
delle medesime regioni;
c) all'erogazione dell'ulteriore 5 per cento o al ripristino del livello di
finanziamento previsto dal citato accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001 per
l'anno 2004, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal 2005, nei
confronti delle singole regioni si provvede a seguito della verifica degli
adempimenti di cui ai commi 173 e 181;
d) nelle more della deliberazione del CIPE e della proposta di decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4 dell'articolo 2 del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, nonché della stipula dell'intesa di
cui al comma 173, le anticipazioni sono commisurate al livello del finanziamento
corrispondente a quello previsto dal riparto per l'anno 2004 in base alla
deliberazione del CIPE, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal
2005;
e) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi che dovessero
rendersi necessari anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle
regioni per gli esercizi successivi (111).
(111) Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, come modificato
dalla relativa legge di conversione.
185. All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 1, è
inserito il seguente:
"1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura la generazione e la
consegna della tessera sanitaria a tutti i soggetti destinatari, indicati al
comma 1, entro il 31 dicembre 2005".
186. Nell'ambito delle attività dirette alla definizione e implementazione del
Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), il Ministero della salute, anche ai
fini del controllo e monitoraggio della spesa per la realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica, garantisce in ogni caso la coerente prosecuzione
delle azioni in corso con riduzione della spesa per il rinnovo dei contratti per
la fornitura di beni e servizi afferenti al funzionamento del NSIS nella misura
di cinque punti percentuali, salva la facoltà di ampliare i servizi richiesti
nel limite dell'ordinario stanziamento di bilancio.
187. In considerazione del rilievo nazionale ed internazionale nella
sperimentazione sanitaria di elevata specializzazione e nella cura delle più
rilevanti patologie, per l'anno 2005 è autorizzata la spesa di 15 milioni di
euro in favore della fondazione "Centro San Raffaele del Monte Tabor".
188. Le regioni che alla data del 1° gennaio 2005 abbiano ancora in corso di
completamento il proprio programma di investimenti in attuazione dell'articolo
20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, destinano una
quota delle risorse residue al potenziamento ed ammodernamento tecnologico.
189. Le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare, previste
dall'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono aumentate del
10 per cento.
190. I proventi delle sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di
fumare inflitte, a norma dell'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003,
n. 3, da organi statali affluiscono al bilancio dello Stato, per essere
successivamente riassegnati, limitatamente ai maggiori proventi conseguiti per
effetto degli aumenti di cui al comma 189, ad appositi capitoli di spesa dello
stato di previsione del Ministero della salute per il potenziamento degli organi
ispettivi e di controllo, nonché per la realizzazione di campagne di
informazione e di educazione alla salute finalizzate alla prevenzione del
tabagismo e delle patologie ad esso correlate.
191. Resta ferma l'autonoma, integrale disponibilità da parte delle singole
regioni, ai sensi degli articoli 17, terzo comma, e 29, terzo comma, della legge
24 novembre 1981, n. 689, dei proventi relativi alle infrazioni di cui al comma
189, accertate dagli organi di polizia locale, come tali ad esse direttamente
attribuiti.
192. Al fine di migliorare l'efficienza operativa della pubblica amministrazione
e per il contenimento della spesa pubblica, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri sono individuati le applicazioni informatiche e i servizi
per i quali si rendono necessarie razionalizzazioni ed eliminazioni di
duplicazioni e sovrapposizioni. Il CNIPA stipula contratti-quadro per
l'acquisizione di applicativi informatici e per l'erogazione di servizi di
carattere generale riguardanti il funzionamento degli uffici con modalità che
riducano gli oneri derivanti dallo sviluppo, dalla manutenzione e dalla gestione
(112).
(112) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 31
maggio 2005.
193. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute ad avvalersi, uniformando le procedure e le
prassi amministrative in corso, degli applicativi e dei servizi di cui al comma
192, salvo i casi in cui possano dimostrare, in sede di richiesta di parere di
congruità tecnico-economica di cui all'articolo 8 dello stesso decreto
legislativo, che la soluzione che intendono adottare, a parità di funzioni,
risulti economicamente più vantaggiosa.
194. Ai fini di cui al comma 192, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri sono individuati interventi di razionalizzazione delle infrastrutture
di calcolo, telematiche e di comunicazione delle amministrazioni di cui al comma
193.
195. Le pubbliche amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 193 possono
avvalersi dei servizi di cui al medesimo comma 193, secondo modalità da definire
in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
196. Ai fini della copertura delle spese necessarie per lo svolgimento dei
compiti di cui al comma 193, possono essere assegnati al CNIPA finanziamenti a
carico del Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore
informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
197. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
cedolini per il pagamento delle competenze stipendiali del personale delle
amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n. 39, purché sia già in possesso di caselle di posta elettronica fornite
dall'amministrazione, sono trasmessi, tenuto conto del diritto alla
riservatezza, esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta
elettronica assegnato a ciascun dipendente. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono emanate le relative norme
attuative (113).
(113) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 12
gennaio 2006.
198. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli
uffici cassa delle amministrazioni, anche periferiche, dello Stato sono
organizzati sulla base di procedure amministrative informatizzate. Tutti i
contatti con il personale dipendente e con gli uffici, anche di altra
amministrazione, avvengono utilizzando modalità di trasmissione telematica dei
dati. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono
emanate le relative norme attuative (114).
(114) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 21
febbraio 2006.
199. Per l'anno finanziario 2005 e successivi, il Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è
autorizzato a provvedere con propri decreti alla riassegnazione alle pertinenti
unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio delle somme da versare in entrata per revoche ed
economie dei finanziamenti di cui alla legge 8 ottobre 1997, n. 344, adottate
con provvedimento del Ministero competente, e con lo stesso destinate alla
realizzazione di interventi finalizzati allo stesso progetto strategico inseriti
negli accordi di programma quadro da stipulare con le regioni territorialmente
interessate.
200. Al fine di garantire la prosecuzione delle iniziative di sostegno allo
sviluppo economico già adottate e per il completamento delle dotazioni
infrastrutturali già programmate, è autorizzata la prosecuzione degli interventi
previsti dall'articolo 52, comma 59, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e
dall'articolo 3, comma 2-ter, secondo periodo, del decreto-legge 24 settembre
2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.
265, nei limiti delle risorse finanziarie per tali finalità rispettivamente
appostate e disponibili, che a tale fine vengono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate negli anni successivi, fino al
completamento delle iniziative contemplate nelle citate disposizioni di legge.
201. La richiesta di cambio di destinazione urbanistica delle aree o dei
manufatti industriali interessati da processi di delocalizzazione dell'intero
processo produttivo, soprattutto quando essi comportino perdita di posti di
lavoro, determina la cessazione del diritto acquisito dall'impresa ad eventuali
benefici concessi dallo Stato per il sostegno e il miglioramento del processo
produttivo medesimo.
202. Al fine di consentire l'avvio di un regime assicurativo volontario per la
copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati a qualunque
uso destinati, attraverso la sottoscrizione di una quota parte del capitale
sociale di una costituenda Compagnia di riassicurazioni finalizzata ad aumentare
le capacità riassicurative del mercato, e di sostenere il Consorzio o l'unione
di assicurazioni destinato a coprire i danni derivanti da calamità naturali, è
istituito un apposito Fondo di garanzia la cui gestione è affidata alla
Concessionaria di servizi assicurativi pubblici (CONSAP Spa). Per le predette
finalità è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2005. Con
apposito regolamento emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle
finanze, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che si
esprimono entro trenta giorni, e acquisito successivamente il parere delle
competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dalla data
di trasmissione del relativo schema, è costituita la Compagnia di
riassicurazioni di cui al primo periodo e sono definite le forme, le condizioni
e le modalità di attuazione del predetto Fondo, nonché le misure volte ad
incentivare lo sviluppo delle coperture assicurative in questione, in ogni caso
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e prevedendo l'esclusione
dell'intervento del Fondo per i danni prodotti dalle calamità naturali a
fabbricati abusivi, ivi compresi i fabbricati abusivi per i quali, pur essendo
stata presentata la domanda di definizione dell'illecito edilizio, non sono
stati corrisposti interamente l'oblazione e gli oneri accessori.
203. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad erogare ai
soggetti competenti contributi per la prosecuzione degli interventi e dell'opera
di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali è
intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5
della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Le modalità di utilizzo dei contributi
sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa
con il Ministro dell'economia e delle finanze. Alla ripartizione dei contributi
si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai
sensi dell'articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992, destinando
almeno il 5 per cento delle risorse complessive, per ciascuno degli anni 2005,
2006 e 2007 alla realizzazione del piano di ricostruzione del comune di San
Giuliano di Puglia, ai sensi dell'articolo 4 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri 10 aprile 2003, n. 3279, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2003, nonché una quota del 5 per cento per il
completamento della ricostruzione degli edifici situati nei comuni delle regioni
Marche ed Umbria danneggiati dal terremoto del settembre 1997, per i quali è
stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 27 settembre 1997, una quota del 5 per cento per gli interventi di
ricostruzione nei comuni della provincia di Brescia colpiti dagli eventi sismici
del 24 novembre 2004, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 novembre 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 7 dicembre 2004, una quota del 2 per cento
per gli interventi di ricostruzione nei comuni della regione Sardegna colpiti
dagli eventi calamitosi del dicembre 2004 ed una quota pari a 4 milioni di euro
annui per fronteggiare le esigenze derivanti dalla situazione emergenziale
conseguente alle intense precipitazioni verificatesi nei giorni 31 ottobre e 1°
novembre 2004 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia,
nonché una quota pari a 5 milioni di euro annui per consentire la prosecuzione
degli interventi di cui all'articolo 50, comma 1, lettera i), della legge 23
dicembre 1998, n. 448, ripartendo detta quota alla regione Basilicata e Campania
nella misura rispettivamente del 25 per cento e del 75 per cento. Per le
finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa annua di 58,5 milioni
di euro per quindici anni, a decorrere dall'anno 2005 (115).
(115) Vedi, anche, l'art. 6, D.L. 31 maggio 2005, n. 90. Con O.P.C.M. 29
settembre 2005, n. 3464 (Gazz. Uff. 10 ottobre 2005, n. 236) sono stati
ripartiti tra le regioni i contributi di cui al presente comma.
204. Per gli interventi di ricostruzione nei comuni della provincia di Brescia
colpiti dagli eventi sismici del 24 novembre 2004, per i quali è stato
dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 26 novembre 2004, è autorizzato un contributo di 30 milioni di euro per
l'anno 2005.
205. Il Fondo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, è destinato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio
dei ministri denominato "PC ai giovani", diretto ad incentivare l'acquisizione e
l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono
sedici anni nel 2005, nonché la loro formazione, fino all'esaurimento delle
disponibilità del Fondo stesso. Le modalità di attuazione del progetto, nonché
di erogazione degli incentivi stessi, sono disciplinate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e
le tecnologie, emanato ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge 27
dicembre 2002, n. 289 (116).
(116) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 4 agosto
2005.
206. I benefici di cui all'articolo 4, comma 11, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, concessi ai docenti con le modalità di cui al D.M. 3 giugno 2004 del
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 164 del 15 luglio 2004, sono prorogati a tutto l'anno 2005.
207. Nel corso dell'anno 2005, i benefici di cui al comma 206 sono concessi
anche al personale dirigente e al personale non docente delle scuole pubbliche
di ogni ordine e grado e delle università statali, nonché al personale
dirigente, docente e non docente delle scuole paritarie di ogni ordine e grado,
delle università non statali e delle università telematiche riconosciute ai
sensi del D.M. 17 aprile 2003 del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2003. Le
modalità attuative del presente comma sono definite ai sensi dell'ultimo periodo
del comma 11 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (117).
(117) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 25
luglio 2005.
208. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono acquistare un personal
computer usufruendo di una riduzione di costo ottenuta in esito ad una apposita
selezione di produttori o distributori operanti nel settore informatico,
esperita, previa apposita indagine di mercato, dalla Concessionaria servizi
informatici pubblici (CONSIP Spa) (118).
(118) Le modalità attuative per consentire l'accesso ai benefici di cui al
presente comma sono state fissate con D.M. 5 maggio 2005.
209. La sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di
cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
istituita con D.M. 15 giugno 2004 del Ministro delle attività produttive e del
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 150 del 29 giugno 2004, è integrata della somma di 40 milioni di euro per
l'anno 2005, 40 milioni di euro per l'anno 2006 e 20 milioni di euro per l'anno
2007. Tali somme possono essere altresì utilizzate, limitatamente a quelle non
impegnate al termine di ciascun anno, per altri interventi del Fondo di cui al
presente comma. Le caratteristiche degli interventi del Fondo di cui al presente
comma sono rideterminate con decreto di natura non regolamentare del Ministro
delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, in linea con quanto previsto dall'Accordo di Basilea recante la
disciplina sui requisiti minimi di capitale per le banche (119).
(119) Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione. In attuazione di quanto disposto
dal presente comma vedi il D.M. 20 giugno 2005.
210. Le risorse del Fondo centrale di garanzia per il credito navale di cui
all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261, e successive modificazioni,
sono destinate, per un importo di 60 milioni di euro, al Fondo di garanzia per
le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662.
211. L'intervento di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre
2003, n. 350, è rifinanziato, per l'anno 2005, per l'importo di 110 milioni di
euro. Il contributo ivi previsto, la cui misura è fissata in euro 70, si applica
ai contratti stipulati a decorrere dal 1° dicembre 2004. Le procedure per
l'assegnazione dei contributi stabilite, relativamente all'anno 2004, dagli
articoli 1, 2, 3 e 7 del D.M. 30 dicembre 2003 del Ministro delle comunicazioni,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2004, sono estese, in
quanto compatibili, ai contributi di cui al presente comma.
212. L'intervento di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre
2003, n. 350, è rifinanziato, per l'anno 2005, per l'importo di 30 milioni di
euro. Il contributo si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 1°
dicembre 2004 nella misura di euro 50, elevata ad euro 75 qualora l'accesso alla
rete fissa o alla rete mobile UMTS da parte dell'utente ricada nei comuni il cui
territorio sia ricompreso nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE)
n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e comunque in quelli con
popolazione inferiore a diecimila abitanti (120).
(120) Vedi, anche, il D.M. 22 febbraio 2005.
213. Allo scopo di promuovere il potenziamento della strumentazione tecnologica
e l'aggiornamento della tecnologia impiegata nel settore della radiofonia, a
decorrere dall'anno 2005 la quota prevista a valere sui contributi di cui al
comma 190 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando
la misura del 10 per cento stabilita al medesimo comma, non può comunque essere
inferiore a 1 milione di euro annui. Ai fini di cui al presente comma è
autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2005.
L'accesso ai benefici di cui al citato comma 190 dell'articolo 4 è subordinato
alla presentazione, da parte dei soggetti interessati, della relativa domanda
entro il 31 gennaio di ciascun anno.
214. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n.
289, e dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 5 milioni di euro
per l'anno 2005.
215. [Al fine di rafforzare l'attrazione di nuovi investimenti nelle aree
sottoutilizzate, Sviluppo Italia Spa è autorizzata a concedere agevolazioni alle
imprese capaci di produrre effetti economici addizionali e durevoli e tali da
generare esternalità positive sul territorio] (121).
(121) Comma abrogato dall'art. 43, comma 6, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
216. [Le agevolazioni di cui al comma 215, il cui cumulo non può comunque
superare i vigenti limiti massimi di intensità di aiuto, consistono in: a) un
contributo in conto interessi a valere su mutui di durata non inferiore a cinque
anni e non superiore a dieci, concessi da istituti autorizzati all'esercizio
dell'attività bancaria ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385. È previsto un pre-ammortamento di durata non superiore a
tre anni a decorrere dalla stipula del contratto di finanziamento. Il mutuo
agevolato può coprire fino al 50 per cento degli investimenti ammissibili; b) un
contributo in conto capitale fino al limite massimo del 20 per cento degli
investimenti ammissibili; c) partecipazioni temporanee al capitale sociale, in
misura non superiore al 15 per cento del capitale sociale delle imprese
beneficiarie. Le percentuali di cui alle lettere b) e c) possono essere elevate,
rispettivamente, al 35 per cento ed al 20 per cento nel caso di piccole e medie
imprese] (122).
(122) Comma abrogato dall'art. 43, comma 6, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
217. [Le agevolazioni di cui al comma 216 sono finanziate a valere sul Fondo di
cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine l'elenco
degli strumenti che confluiscono nel Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui
all'allegato 1 della citata legge n. 289 del 2002, è esteso agli interventi
previsti dai commi da 215 a 221] (123).
(123) Comma abrogato dall'art. 43, comma 6, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
218. [Con delibera del CIPE, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definiti le procedure di
assegnazione e riprogrammazione delle risorse del Fondo destinate agli
interventi previsti al comma 215 nonché le condizioni e i limiti delle
agevolazioni di cui al comma 217] (124).
(124) Comma abrogato dall'art. 43, comma 6, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
219. Il CIPE, in sede di riparto annuale delle risorse per le aree
sottoutilizzate, tenuto conto dei programmi pluriennali predisposti
dall'Istituto italiano per gli studi storici e dall'Istituto italiano per gli
studi filosofici, aventi sede in Napoli, assegna risorse per la realizzazione
delle rispettive attività di ricerca e formazione di rilevante interesse
pubblico per lo sviluppo dell'integrazione europea e mediterranea delle aree del
Mezzogiorno. Con la delibera di assegnazione delle risorse sono disposte le
relative modalità di erogazione (125).
(125) Vedi, anche, il comma 1149 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
220. Ai fini di cui al comma 219, i predetti istituti presentano al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle politiche di sviluppo e
coesione - e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca i
programmi di attività entro il 31 dicembre di ciascun anno; per l'anno 2005 i
programmi sono presentati entro il 31 gennaio 2005. Tali programmi, nel rispetto
del consolidato principio comunitario del cofinanziamento, indicano le altre
fonti, pubbliche e private, con cui si intende contribuire alla loro
realizzazione e sono accompagnati da una relazione di rendiconto sulle attività,
già oggetto di finanziamento, concluse e in corso, nonché sull'equilibrio
patrimoniale ovvero sulle azioni assunte per conseguirlo.
221. [L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 215 a 220 è subordinata,
ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità
europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea] (126).
(126) Comma abrogato dall'art. 43, comma 6, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
222. Al fine di favorire l'afflusso di capitale di rischio verso piccole e medie
imprese innovative localizzate nelle aree sottoutilizzate, il Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri può
sottoscrivere e alienare quote di uno o più fondi comuni di investimento, in
misura non superiore al 50 per cento del patrimonio, promossi e gestiti da una o
più società di gestione del risparmio (SGR) previste dal testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Tali SGR saranno individuate dal
citato Dipartimento, d'intesa con il Dipartimento per le politiche di sviluppo e
di coesione e con il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle
finanze, con procedure competitive, anche in deroga alle vigenti norme di legge
e di regolamento sulla contabilità generale dello Stato, nel rispetto delle
norme comunitarie applicabili, assicurando che l'organizzazione e la gestione
dei fondi siano coerenti con le finalità pubbliche ed eventualmente prevedendo a
tale fine la presenza di un rappresentante della pubblica amministrazione negli
organi di gestione dei fondi (127).
(127) Le modalità procedurali per la promozione degli interventi previsti dal
presente comma sono state fissate con D.M. 18 ottobre 2005.
223. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 222 si
provvede mediante le risorse previste dalla legge 30 giugno 1998, n. 208, e
stanziate con Del.CIPE n. 20 del 29 settembre 2004, punto 4.1.2, in attuazione
dell'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
224. Gli immobili di cui all'articolo 9, comma 1-bis, lettera a), del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 giugno 2002, n. 112, ivi compresi quelli individuati dal decreto 10 giugno
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2003, possono
essere alienati anche nell'ambito dell'attività di gestione della liquidazione
già affidata a società direttamente controllata dallo Stato ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del medesimo decreto-legge
(128).
(128) Per l'applicabilità delle norme contenute nel presente comma vedi il
comma 91 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
225. All'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: "La società si avvale" sono sostituite dalle
seguenti: "La società può avvalersi anche";
b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "È, altresì, facoltà della
società di procedere alla revoca dei mandati già conferiti" (129).
(129) Per l'applicabilità delle norme contenute nel presente comma vedi il
comma 91 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
226. Con riguardo a tutte le liquidazioni di cui al comma 1-ter dell'articolo 9
del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 giugno 2002, n. 112, la società, direttamente controllata dallo Stato,
di cui al comma 1-bis, lettera c), del medesimo articolo 9 del citato
decreto-legge n. 63 del 2002, esercita ogni potere finora attribuito
all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti e può
procedere alla revoca degli incarichi di Commissario liquidatore in essere
(130).
(130) Per l'applicabilità delle norme contenute nel presente comma vedi il
comma 91 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
227. [Al fine di rendere più efficienti ed economicamente convenienti per la
finanza pubblica le procedure di liquidazione, il commissario nominato ai sensi
dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni,
non può cessare dall'ufficio fino a che non sia garantita la ricostituzione
degli organi statutari e comunque non oltre due anni dalla conclusione delle
procedure di cui all'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in
mancanza di procedimenti contenziosi a quella data pendenti, ovvero, in tale
ultima ipotesi, fino alla definitiva conclusione degli stessi procedimenti.
Nell'articolo 5, comma 7-bis, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole: "e
per una durata massima di dodici mesi" sono soppresse] (131).
(131) Comma abrogato dal comma 9-bis dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181,
aggiunto dalla relativa legge di conversione.
228. L'ufficio stralcio di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 24 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 31 marzo
1979, è soppresso; le residue funzioni sono svolte dalle regioni interessate.
229. Congiuntamente al Ministro dell'economia e delle finanze, la società
direttamente controllata dallo Stato, di cui al comma 1-bis, lettera c),
dell'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, riferisce annualmente alle
Camere sullo stato della liquidazione degli enti pubblici, di cui alla legge 4
dicembre 1956, n. 1404, per i quali la liquidazione stessa non sia stata
esaurita entro il 31 dicembre 2005 (132).
(132) Per l'applicabilità delle norme contenute nel presente comma vedi il
comma 91 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
230. Le risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 61, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, sono complessivamente destinate alle attività previste ai
commi 61, 68, 76 e 77 del citato articolo 4 della legge n. 350 del 2003, nonché
alle attività di cui al comma 232 del presente articolo. Il relativo riparto è
stabilito con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando quanto stabilito
nell'articolo 4, comma 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Per le finalità
di cui al citato comma 70 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per
l'anno 2005.
231. All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, le parole:
"dall'AIMA" sono sostituite dalle seguenti: "dall'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA) e dagli altri organismi pagatori istituiti ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165" e le parole:
"mercato agricolo" sono sostituite dalle seguenti: "settore agricolo".
232. Per l'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 230 il Ministero
delle attività produttive può promuovere protocolli di intesa con le
associazioni imprenditoriali di categoria e può avvalersi della collaborazione
dell'Istituto nazionale per il commercio estero. Resta fermo quanto stabilito ai
sensi dell'articolo 4, comma 61, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003,
nei limiti della dotazione finanziaria ivi prevista. Nel citato comma 61, al
secondo periodo, le parole: "5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "10
milioni", e nel quarto periodo le parole: "per l'anno 2004" sono sostituite
dalle seguenti: "per l'anno 2004 e successivi, ivi comprese quelle di cui al
secondo periodo del presente comma, allo stesso direttamente attribuite,".
233. Per l'anno 2005 è confermato il Fondo di riserva di 1.200 milioni di euro
per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni
internazionali di pace. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad
inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative all'utilizzo del Fondo
e di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni
parlamentari.
234. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle attività di cui
all'articolo 17 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, l'Istituto per la promozione
industriale (IPI) adotta, d'intesa con il Ministero delle attività produttive,
appositi programmi pluriennali. I relativi finanziamenti, ai sensi dell'articolo
14 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e dell'articolo 60 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni, sono determinati, a decorrere
dall'anno 2005, in 25 milioni di euro annui, intendendosi corrispondentemente
ridotte le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 52 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, per 16,5 milioni di euro ed all'articolo 60, comma 3,
della legge n. 289 del 2002 per 8,5 milioni di euro.
235. [All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive
modificazioni, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
"5-bis. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1999, n. 40, in materia di riduzione compensata di pedaggi
autostradali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, limitatamente
alle imprese di autotrasporto con sede legale e stabilimento operativo nelle
aree interessate dalla continuità territoriale, modifica le direttive ivi
previste tenendo conto dei costi marittimi gravanti sulle imprese di
autotrasporto, nonché delle distanze chilometriche percorse in mare e per
raggiungere i punti d'imbarco. Nelle medesime direttive il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti provvede ad introdurre il rimborso parziale dei
costi marittimi, secondo criteri che garantiscano la parità di condizioni di
esercizio tra tutte le imprese del settore"] (133).
(133) Comma abrogato dall'art. 1, comma 8, D.L. 21 febbraio 2005, n. 16.
236. Il fondo di cui all'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e successive modificazioni, deve intendersi destinato al settore della
nautica da diporto, nella misura e con le modalità disciplinate dal combinato
disposto della lettera c) del comma 14 dell'articolo 22 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, e del comma 13 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n.
289.
237. Al fine di incentivare lo sviluppo economico nelle aree sottoutilizzate del
Paese, con particolare riferimento a quelle meridionali, il Consiglio nazionale
delle ricerche costituisce un Osservatorio sul mercato creditizio regionale
procedendo, d'intesa con le corrispondenti strutture di ricerca delle
amministrazioni regionali, alla elaborazione di studi di fattibilità per
favorire la creazione di banche a carattere regionale. A tale fine è autorizzata
la spesa di 500.000 euro a decorrere dal 2005.
238. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio
2005, è stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in
materia di motorizzazione di cui all'articolo 18 della legge 1° dicembre 1986,
n. 870, in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari a 24 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2005. Una quota delle predette maggiori entrate,
pari ad euro 20 milioni per l'anno 2005, e ad euro 12 milioni a decorrere
dall'anno 2006, è riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli oneri di cui all'articolo
2, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
239. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996,
n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di
accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio
2003, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto
legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2005.
240. All'articolo 24, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni, dopo le parole: "comma 7-bis" sono aggiunte le
seguenti: ", e degli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24
ottobre 1977, n. 801, che sono disciplinati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Comitato di cui all'articolo 2
della citata legge n. 801 del 1977, previa intesa con il Ministro dell'economia
e delle finanze".
241. Al fine di garantire l'efficienza e la sostenibilità delle infrastrutture
olimpiche finanziate, quali opere connesse ai sensi della legge 9 ottobre 2000,
n. 285, e quali opere di accompagnamento ai sensi dell'articolo 21 della legge
1° agosto 2002, n. 166, è autorizzato l'utilizzo dei fondi previsti anche
successivamente all'evento olimpico onde garantire il completamento funzionale
di alcune opere per l'uso post-olimpico.
242. Per il triennio 2005-2007 è autorizzato uno stanziamento pari a 5.418.000
euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, destinato all'adeguamento delle
risorse previste per il funzionamento dell'Alto Commissario di cui al comma 2
dell'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
243. Nella regione Sardegna, in deroga al disposto dell'articolo 10, comma 15,
del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 maggio 2003, n. 119, e successive modificazioni, sono consentiti i
trasferimenti a titolo temporaneo, fino al 31 dicembre 2007, di quote latte
anche tra zone disomogenee.
244. All'articolo 141 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare
ed economica, di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il primo comma è inserito il seguente:
"Nelle cooperative edilizie a proprietà divisa qualora i soci si siano accollati
l'intero importo del mutuo pro capite, si può procedere allo scioglimento delle
cooperative stesse";
b) al secondo comma, le parole: "previsto dal precedente comma" sono sostituite
dalle seguenti: "previsto dal primo comma".
245. Allo scopo di favorire l'ammodernamento e il potenziamento del comparto
della pesca, anche ai fini dell'adozione di tecniche di pesca finalizzate a
garantire la protezione delle risorse acquatiche, è autorizzata, per ciascuno
degli anni 2005, 2006 e 2007, la spesa di 5 milioni di euro per la concessione
di contributi a favore delle piccole e medie imprese operanti nelle aree per le
quali sia stata prevista l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività
di pesca. Il contributo di cui al presente comma è riconosciuto nei limiti della
normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato (134).
(134) Vedi, anche, il comma 9 dell'art. 8, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159.
246. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 4, comma 153,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa
di 1 milione di euro.
247. Allo scopo di rafforzare il monitoraggio del rischio sismico attraverso
l'utilizzo di nuove tecnologie, il Centro di geomorfologia integrata per l'area
del Mediterraneo provvede alla predisposizione di metodologie scientifiche
innovative integrate dei fattori di rischio delle diverse aree del territorio. A
tal fine, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2005, 2006 e 2007.
248. Al fine di incentivare lo sviluppo delle energie prodotte da fonti
rinnovabili, con particolare attenzione alle potenzialità di produzione
dell'idrogeno da fonti di energia solare, eolica, idraulica o geotermica è
istituito, per l'anno 2005, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, il Fondo per la promozione delle risorse
rinnovabili con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro. Il Fondo è
finalizzato al cofinanziamento di studi e ricerche nel campo ambientale e delle
fonti di energia rinnovabile destinate all'utilizzo per i mezzi di locomozione e
per migliorare la qualità ambientale all'interno dei centri urbani. Sono ammessi
al finanziamento gli studi e le ricerche che presentino una partecipazione al
finanziamento non inferiore alla metà del costo totale del singolo progetto di
ricerca da parte di università, laboratori scientifici, enti o strutture di
ricerca ovvero imprese per il successivo diretto utilizzo industriale e
commerciale dei risultati di tale attività di ricerca e progettuale (135).
(135) La Corte costituzionale, con sentenza 23-31 marzo 2006, n. 133 (Gazz.
Uff. 5 aprile 2006, n. 14 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
del presente comma, nella parte in cui non prevede che la sua attuazione e
l'erogazione delle risorse avvengano d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
249. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 160,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata la spesa di 2 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
250. Nello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni, è istituito,
per l'anno 2005, con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro, un
Fondo per la promozione e la realizzazione di aree all digital e servizi di
T-Government sulla piattaforma della televisione digitale terrestre (136).
(136) Vedi, anche, il D.M. 4 ottobre 2005.
251. Allo scopo di promuovere la ricerca avanzata nei settori di rilevanza
strategica per l'industria nazionale, è autorizzata la spesa di 30 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 destinata al finanziamento di
progetti pilota realizzati da società operanti nel settore aeronautico, di cui
alla legge 24 dicembre 1985, n. 808.
252. Il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio
delle imprese, di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, è rifinanziato per un importo pari a 10 milioni di euro per il 2005.
253. All'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, dopo le parole: "associazioni sportive dilettantistiche" sono
inserite le seguenti: "e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore
e dei collaboratori tecnici".
254. Per le esigenze connesse all'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo
operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali svolti
dal Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera, è autorizzata la spesa di
10 milioni di euro per l'anno 2005 e per ciascuno degli anni 2006 e 2007,
iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, da ripartire nel corso della gestione tra le
unità previsionali di base interessate con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da comunicare, anche con evidenze informatiche,
al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del
bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei
conti.
255. Agli enti non commerciali di cui all'articolo 41, comma 7, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che abbiano almeno una sede
operativa nei territori di cui al decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, si applica
la sospensione dei termini di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge n. 245
del 2002 fino al 31 dicembre 2005 (137) nonché, per i versamenti non eseguiti a
questa ultima data, compresi i sostituti di imposta, l'articolo 3, comma 2, e
l'articolo 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri
7 maggio 2004, n. 3354, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 14 maggio
2004 (138).
(137) Per la proroga del termine - già prorogato dal comma 3-bis dell'art. 8,
D.L. 30 settembre 2005, n. 203, aggiunto dalla relativa legge di conversione -
vedi l'art. 1, Decr. 5 ottobre 2007.
(138) Vedi, anche, il comma 8-quinquies dell'art. 6, D.L. 28 dicembre 2006, n.
300, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e il comma 110
dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
256. Per la prosecuzione degli interventi necessari allo svolgimento dei
Campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina è autorizzata la spesa
di 2 milioni di euro per l'anno 2005.
257. Al fine di garantire la piena realizzazione della misura di riconversione
di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2002, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 2002, n. 134, è autorizzata l'ulteriore
spesa di 260.000 euro.
258. Al fine di consentire la piena realizzazione degli obiettivi di
ammodernamento della flotta peschereccia delle regioni dell'obiettivo 1, il
Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato a liquidare le
istanze di contributo ritenute idonee ai sensi del D.M. 15 marzo 2002 recante
modalità di attuazione delle misure di costruzione di nuove navi e di
ammodernamento di navi esistenti non ancora ammesso a finanziamento per mancanza
delle relative risorse finanziarie, valutate in 320.000 euro per l'anno 2005.
259. Per la liquidazione delle istanze risultate idonee ai sensi della legge 28
agosto 1989, n. 302, pervenute al Ministero delle politiche agricole e forestali
entro il 31 dicembre 1999, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52,
comma 82, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è incrementata di 833.000 euro
per l'anno 2005.
260. Al fine di valorizzare le iniziative celebrative della figura di Cristoforo
Colombo curate dall'apposito Comitato nazionale istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per
ciascuno degli anni 2005 e 2006.
261. Per le attività di monitoraggio delle politiche pubbliche adottate dal
Governo, di analisi del loro impatto sul Sistema-Paese, di informazione e
comunicazione istituzionale sulle riforme attuate, il Presidente del Consiglio
dei ministri, ovvero il Ministro a ciò delegato, può avvalersi di enti o
istituti di ricerca, pubblici o privati, di istituti demoscopici nonché di
consulenti dotati di specifica professionalità. A tal fine è autorizzata la
spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
262. Nel limite complessivo di 36 milioni di euro, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all'esercizio
2005, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa
ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento di
attività socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di
22 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite a
lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un
triennio, nonché ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati
attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del
decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, e
prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali
soggetti. In presenza delle suddette convenzioni il termine di cui all'articolo
78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre
2005. Il Ministro dell'interno è autorizzato a concedere, nel limite complessivo
di 98 milioni di euro, in prosecuzione degli interventi per favorire
l'occupazione previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, contributi
per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (139).
(139) Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
263. Nel limite di spesa complessivo di 1 milione di euro, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente
all'anno 2005, le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 82, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, avvalendosi della graduatoria allegata al decreto
dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 25 ottobre
2004 (140).
(140) Vedi, anche, il comma 430 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
264. All'onere di cui ai commi 262 e 263, pari a 157 milioni di euro per l'anno
2005, si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
265. Gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale di cui
al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 maggio 1989, n. 181, sono estesi al territorio dei comuni di Arese,
Rho, Garbagnate Milanese e Lainate (provincia di Milano), limitatamente alle
aree individuate nell'accordo di programma per la reindustrializzazione
dell'area Fiat-Alfa Romeo, approvato con decreto del presidente della Giunta
regionale della Lombardia n. 58158 del 26 giugno 1997, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della regione Lombardia n. 29 del 14 luglio 1997, e aggiornato con
decreto del presidente della Giunta regionale della Lombardia n. 8980 del 20
maggio 2004, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia n. 23
del 31 maggio 2004, nonché al comune di Marcianise (provincia di Caserta) e al
distretto di Brindisi.
266. Il programma di reindustrializzazione, di cui al comma 265, proposto e
attuato da Sviluppo Italia Spa in accordo con le rispettive regioni, potrà
prevedere anche interventi di acquisizione, bonifica e infrastrutture di aree
industriali dismesse.
267. Il programma di cui ai commi 265 e 266 prevede interventi per la promozione
imprenditoriale e l'attrazione degli investimenti nel settore delle industrie e
dei servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 1°
aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989,
n. 181.
268. Per gli interventi di cui ai commi da 265 a 267 è concesso un contributo
straordinario pari a 32 milioni di euro per il 2005, 52 milioni di euro per il
2006 e 72 milioni di euro per il 2007.
269. Per garantire la prosecuzione degli interventi per la continuità
territoriale di cui all'articolo 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il
triennio 2005-2007, per Trapani, Pantelleria e Lampedusa sono assegnate risorse
finanziarie per complessivi 10 milioni di euro annui.
270. Al fine di sostenere i processi di innovazione delle imprese del commercio,
il fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è destinato
altresì ai programmi di investimento delle imprese dei settori del commercio,
del turismo e dei servizi (sezioni G, H, I, J, K, M, N ed O della
classificazione delle attività economiche ISTAT 91) rivolti:
a) alla ricerca e progettazione di nuove formule e processi distributivi o
aziendali innovativi ed agli investimenti materiali connessi con la loro
attivazione, alla formazione e consulenza necessarie all'avvio dei processi
innovativi;
b) all'accesso ai mercati elettronici e strumentazione connessa;
c) alla progettazione ed alla realizzazione di investimenti connessi
all'adozione di moderne tecniche di vendita e di offerta dei servizi (software
per la gestione automatica di spazi espositivi);
d) all'acquisizione di servizi di connessione a larga banda;
e) al check-up sulla struttura aziendale per rilevare la situazione presente in
azienda concernente gli approvvigionamenti, il lavoro, la commercializzazione,
il personale, le risorse strumentali;
f) alla progettazione e realizzazione di interventi di assistenza tecnica intesa
quale elaborazione ed applicazione di tecniche innovative volte all'innovazione
dell'assetto e dell'offerta dell'impresa commerciale;
g) alla realizzazione di innovazione tecnologica intesa quale acquisizione di
sistemi informatici integrati, per la gestione aziendale ed interaziendale, per
la realizzazione di impianti automatizzati per la movimentazione delle merci nel
magazzino e per operazioni di allestimento degli ordini e per la distribuzione
commerciale.
271. Con decreto del Ministero delle attività produttive sono stabiliti termini,
criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni, di cui al comma 270,
alle imprese del commercio, del turismo e dei servizi.
272. L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996,
n. 207, è concesso, con le medesime modalità ivi previste, anche ai soggetti che
si trovino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del predetto decreto
legislativo nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2007.
L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo 28
marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle
prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, è
prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2009. Le domande di cui
all'articolo 7 del citato decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, possono
essere presentate dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma entro
il 31 gennaio 2008.
273. All'articolo 29, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, le parole: "per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli
immobili stessi" sono sostituite dalle seguenti: "per provvedere alla spesa per
canoni, oneri e ogni ulteriore incombenza connessi alla locazione degli immobili
stessi".
274. Relativamente alle somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo, a
qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni
dalla notificazione, da parte dell'Agenzia del demanio ovvero degli enti
gestori, della seconda richiesta di pagamento delle somme dovute, anche a titolo
di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo, con la
rivalutazione monetaria e gli interessi legali. Limitatamente alle situazioni
debitorie per le quali la seconda richiesta di pagamento è intervenuta entro il
31 dicembre 2004, la riscossione di cui al primo periodo non è effettuata nel
caso in cui i soggetti interessati provvedono, entro il 30 aprile 2005, a
dichiarare alla Agenzia del demanio ovvero all'ente gestore di voler adempiere,
in unica soluzione, l'intera sorte del debito maturato, effettuando altresì
contestualmente il relativo versamento. I giudizi pendenti, aventi ad oggetto
l'accertamento, la liquidazione ovvero la condanna al pagamento dei debiti di
cui al secondo periodo, si estinguono di diritto con l'esatto adempimento di
quanto previsto nel medesimo periodo.
275. Ai fini della valorizzazione del patrimonio immobiliare le operazioni, gli
atti, i contratti, i conferimenti ed i trasferimenti di immobili di proprietà
dei comuni, ivi comprese le operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge n.
410 del 2001, in favore di fondazioni o società di cartolarizzazione,
associazioni riconosciute sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di
bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta,
nonché da ogni altro tributo o diritto (141).
(141) Comma così modificato dal comma 576 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n.
266.
276. Al fine di consentire il tempestivo pagamento dei canoni, oneri e ogni
ulteriore incombenza connessi agli immobili locati ai sensi dell'articolo 4,
comma 2-ter, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il Dipartimento del tesoro
può richiedere al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
anticipazioni di tesoreria per gli importi necessari. Alla regolazione contabile
dell'anticipazione di tesoreria si provvede con le modalità stabilite dal
predetto Dipartimento d'intesa con il Dipartimento del tesoro. L'anticipazione è
regolata con prelevamento dall'apposito conto corrente di tesoreria non appena
vi saranno affluite le risorse corrispondenti (142).
(142) Comma così modificato dal comma 80 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n.
262, come modificato dalla relativa legge di conversione.
277. Al comma 6-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: "sono alienati" sono inserite le seguenti:
"e valorizzati";
b) all'ultimo periodo, dopo le parole: "al momento dell'alienazione" sono
inserite le seguenti: "e valorizzazione".
278. Per il potenziamento delle attività di ricerca, formazione e studi
internazionali della Scuola di ateneo per la formazione europea Jean Monnet,
costituita in facoltà, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2005 (143).
(143) Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 11-quarterdecies, D.L. 30 settembre
2005, n. 203, aggiunto dalla relativa legge di conversione, e il comma 557
dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
279. Per dare attuazione alle azioni della Convenzione sulla biodiversità fatta
a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, di cui alla legge 14 febbraio 1994, n. 124, e
per dare avvio all'esecuzione del Protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei
rischi biotecnologici relativo alla Convenzione sulla diversità biologica, fatto
a Montreal il 29 gennaio 2000, di cui alla legge 15 gennaio 2004, n. 27, è
autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro per l'anno 2005 per
campagne di comunicazione e sensibilizzazione riferite alle citate Convenzioni
internazionali (144).
(144) Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 11-quarterdecies, D.L. 30 settembre
2005, n. 203, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
280. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le dichiarazioni di conformità di cui
all'articolo 76, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
sono assoggettate all'imposta di bollo di cui all'articolo 2 della tariffa,
parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642, e successive modificazioni. Una quota pari a 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 delle maggiori entrate derivanti dalle
disposizioni di cui al presente comma è destinata al funzionamento e
all'implementazione del centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti
terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A valere sulle
maggiori entrate di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 2 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 per la realizzazione a cura
del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti di una campagna di comunicazione volta a diffondere i valori della
sicurezza stradale e ad assicurare una adeguata informazione agli utenti,
soprattutto di più giovane età, al fine di consolidare e accrescere l'attività
di prevenzione in materia di circolazione e antinfortunistica stradale.
281. A partire dal 1° gennaio 2005, una quota parte delle entrate erariali ed
extra-erariali derivanti dai concorsi pronostici su base sportiva, dalle
scommesse, dal gioco del lotto, dall'enalotto, dal bingo, dagli apparecchi da
divertimento ed intrattenimento, dalle lotterie ad estrazione istantanea e
differita, nonché da eventuali giochi di istituzione successiva a tale data, è
destinata al CONI per il finanziamento dello sport.
282. Le modalità operative di determinazione della base di calcolo delle entrate
erariali ed extra-erariali provenienti dai giochi di cui al comma 281, nonché le
modalità di trasferimento periodico dei fondi per il finanziamento del CONI,
sono determinate con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato, da emanare entro il 31 marzo 2005. Per il
periodo 2005-2011, le risorse a favore del CONI sono stabilite in misura pari a
450 milioni di euro annui, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 2002, n. 178. Dette risorse sono comprensive del contributo
straordinario finalizzato alla preparazione degli atleti per i Giochi olimpici
invernali di Torino 2006 e per i Giochi olimpici di Pechino 2008 (145).
(145) Comma così modificato dall'art. 63, comma 9, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decr. 11 marzo 2005.
Per l'integrazione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma vedi
il comma 4-quinquies dell'art. 28, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, aggiunto dalla
relativa legge di conversione.
283. Ferme restando le competenze del Ministro dell'economia e delle finanze di
cui agli articoli 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive
modificazioni, e 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13
maggio 1999, n. 133, a partire dal 1° gennaio 2005, al fine di assicurare
l'incremento dei volumi di raccolta derivanti dai concorsi pronostici su base
sportiva e tenuto conto delle nuove modalità di finanziamento del CONI, la posta
di gioco dei concorsi pronostici, prevista dall'articolo 5 del regolamento di
cui al D.M. 19 giugno 2003, n. 179 del Ministro dell'economia e delle finanze, è
così rideterminata: a) 8 per cento, come aggio al luogo di vendita autorizzato;
b) 50 per cento, come montepremi; c) 33,84 per cento, come imposta unica; d)
2,45 per cento, come contributo all'Istituto per il credito sportivo; e) 5,71
per cento, come contributo alle spese di gestione. Le vincite non riscosse entro
i termini stabiliti dal regolamento di gioco, per i concorsi indetti dopo il 1°
gennaio 2005, sono riportate sul montepremi del concorso immediatamente
successivo.
284. Ferme restando le competenze del Ministro dell'economia e delle finanze di
cui agli articoli 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive
modificazioni, e 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13
maggio 1999, n. 133, a partire dal 1° gennaio 2005, in funzione delle nuove
modalità di finanziamento del CONI di cui ai commi 281 e 282, l'aliquota
dell'imposta unica sulle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse
dei cavalli, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto
legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è fissata nella misura del 33 per cento
della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa. Dalla stessa data
cessa la corresponsione delle quote di prelievo sull'ammontare lordo delle
scommesse. Le vincite non riscosse ed i rimborsi non richiesti entro i termini
stabiliti dal regolamento di gioco, per le scommesse indette dopo il 1° gennaio
2005, sono acquisite dall'erario.
285. Ferme restando le competenze del Ministro dell'economia e delle finanze di
cui agli articoli 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive
modificazioni, e 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13
maggio 1999, n. 133, a partire dal 1° gennaio 2005, la posta unitaria di gioco
delle scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli, come
definita dall'articolo 12 del regolamento di cui al D.M. 2 agosto 1999, n. 278
del Ministro delle finanze, e successive modificazioni, è così rideterminata,
trovando applicazione, per la percentuale residua, la disposizione di cui
all'articolo 16, comma 2, lettera b), della legge 13 maggio 1999, n. 133: a) 57
per cento, come disponibile a vincite; b) 8 per cento, come aggio al luogo di
vendita autorizzato; c) 20 per cento, come imposta unica; d) 5,71 per cento,
come contributo alle spese complessive di gestione; e) 2,54 per cento, come
fondo speciale di riserva. A partire dalla stessa data, in funzione delle nuove
modalità di finanziamento del CONI, è abrogata la lettera a) del comma 2
dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
286. Con uno o più decreti, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'economia e delle finanze,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede al
riordino delle scommesse su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su
eventi non sportivi, in particolare per quanto attiene agli aspetti
organizzativi, gestionali, amministrativi, impositivi, sanzionatori, nonché a
quelli relativi al contenzioso ed al riparto dei proventi (146).
(146) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 1° marzo
2006, n. 111.
287. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le nuove modalità
di distribuzione del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli, nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) inclusione, tra i giochi su eventi diversi dalle corse dei cavalli, delle
scommesse a totalizzatore e a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei
cavalli, dei concorsi pronostici su base sportiva, del concorso pronostici
denominato totip, delle scommesse ippiche di cui al comma 498, nonchè di ogni
ulteriore gioco pubblico, basato su eventi diversi dalle corse dei cavalli;
b) possibilità di raccolta del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli
da parte degli operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato
membro dell'Unione europea, degli operatori di Stati membri dell'Associazione
europea per il libero scambio e anche degli operatori di altri Stati, solo se in
possesso dei requisiti di affidabilità definiti dall'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato;
c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita aventi come attività
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e punti di
vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attività principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici può essere riservata in
esclusiva l'offerta di alcune tipologie di scommessa;
d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi punti di vendita non
inferiore a 7.000, di cui almeno il 30 per cento aventi come attività principale
la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
e) determinazione del numero massimo dei punti di vendita per comune in
proporzione agli abitanti e in considerazione dei punti di vendita già
assegnati;
f) localizzazione dei punti di vendita aventi come attività principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di
200.000 abitanti a una distanza non inferiore ad 800 metri dai punti di vendita
già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti a una distanza non
inferiore a 1.600 metri dai punti di vendita già assegnati;
g) localizzazione dei punti di vendita aventi come attività accessoria la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di
200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di vendita
già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti a una distanza non
inferiore ad 800 metri dai punti di vendita già assegnati, senza pregiudizio dei
punti di vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta
dei concorsi pronostici su base sportiva;
h) aggiudicazione dei punti di vendita previa effettuazione di una o più
procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d'asta non può essere
inferiore ad euro venticinquemila per ogni punto di vendita avente come attività
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro
settemilacinquecento per ogni punto di vendita avente come attività accessoria
la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
i) acquisizione della possibilità di raccogliere il gioco a distanza, ivi
inclusi i giochi di abilità con vincita in denaro (147);
l) definizione delle modalità di salvaguardia dei concessionari della raccolta
di scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli
disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 1° marzo 2006, n. 111 (148).
(147) Lettera così modificata dal comma 6-sexies dell'art. 40, D.L. 1° ottobre
2007, n. 159, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
(148) Comma così sostituito dall'art. 38, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come
modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 92
dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Con D.Dirett. 21 dicembre 2006 (Gazz.
Uff. 28 dicembre 2006, n. 300, S.O.) è stata disposta l'aggiudicazione dei
diritti all'esercizio dei punti di vendita dei giochi pubblici e della rete di
distribuzione dei giochi a distanza. Con D.Dirett. 6 giugno 2007 (Gazz. Uff. 2
luglio 2007, n. 151) sono state approvate le convenzioni di concessione
sottoscritte con i soggetti aggiudicatari dei diritti per l'esercizio dei punti
vendita di giochi pubblici e per l'attivazione della rete di gioco ippico e
sportivo a distanza.
288. Ciascun concessionario per l'adduzione delle scommesse a totalizzatore al
totalizzatore nazionale e per la ricezione del nulla osta all'emissione della
ricevuta di scommessa, nonché per l'adduzione delle scommesse a libro al
servizio centrale di registrazione utilizza e remunera i servizi di un operatore
da indicare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge nel rispetto dei rapporti contrattuali in corso. L'operatore deve essere
in possesso di requisiti di capacità tecnica ed affidabilità economica accertati
dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato e deve dimostrare di essere stato indicato da non meno di
trecento concessionari. Il rapporto tra l'operatore e l'Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato è regolato da apposita convenzione. Ove l'operatore assuma
l'obbligo di provvedere, in nome e per conto del concessionario, al versamento
di quanto da lui dovuto per l'esercizio della concessione, la convenzione di cui
al periodo precedente stabilisce:
a) il termine, di natura essenziale, entro il quale deve essere effettuato
mensilmente il versamento;
b) l'anticipazione al concessionario, da parte dell'operatore, delle
integrazioni eventualmente necessarie al pagamento delle scommesse a
totalizzatore vincenti, contabilizzate nel mese di cui alla lettera a);
c) la retribuzione del servizio prestato dall'operatore in misura non superiore
al 2 per cento dell'ammontare delle somme versate;
d) la prestazione di idonea cauzione o fideiussione a garanzia dell'adempimento
delle obbligazioni assunte, a fronte della quale verranno svincolate, per la
parte corrispondente, le garanzie prestate dal concessionario.
289. A decorrere dal 1° febbraio 2005, la posta unitaria per scommesse a libro
sulle corse dei cavalli è stabilita in 1 euro. L'importo di ciascuna scommessa
non può essere inferiore a 3 euro.
290. Al fine di assicurare la tutela della fede pubblica e per una più efficace
azione di contrasto al gioco illecito ed illegale il Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato adotta i
provvedimenti necessari per la definizione, diffusione e gestione, con
organizzazione propria o di terzi, dei mezzi di pagamento specifici per la
partecipazione al gioco a distanza. Tali mezzi di pagamento possono essere
abilitati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato anche per le transazioni relative a forme di gioco non a
distanza.
291. Per le attività di diffusione e gestione di cui al comma 290, il Ministero
dell'economia e delle finanze, sulla base di apposita direttiva del Ministro,
può costituire società di scopo ovvero può procedere, attraverso
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, all'individuazione di uno o
più soggetti selezionati con procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della
normativa nazionale e comunitaria.
292. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato regola le lotterie, differite ed istantanee, con
partecipazione a distanza definendo la ripartizione percentuale della posta di
gioco relativamente all'erario, ai giocatori ed ai soggetti terzi, nonché i
criteri e le modalità di gestione delle lotterie telefoniche e telematiche.
293. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato può organizzare, congiuntamente alle amministrazioni
competenti di altri Stati dell'Unione europea, la gestione di giochi ovvero di
singoli concorsi od estrazioni (149).
(149) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.Dirett. 10
marzo 2008.
294. Nel caso di cui al comma 293, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, in accordo con le amministrazioni competenti degli altri Stati,
stabilisce la ripartizione della posta di gioco.
295. In aggiunta a quanto previsto dal comma 8, le dotazioni iniziali delle
unità previsionali di base dello stato di previsione dei Ministeri per consumi
intermedi non aventi natura obbligatoria sono ulteriormente ridotte in maniera
lineare, assicurando una minore spesa pari a 700 milioni di euro per l'anno 2005
ed una minore spesa annua di 1.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
296. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C, salve quelle
concernenti il settore universitario, oltre a quanto previsto dal comma 10, sono
ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per l'anno 2005, una minore
spesa di 650 milioni di euro, e, a decorrere dall'anno 2006, in modo tale da
assicurare una minore spesa annua di 850 milioni di euro.
297. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, è ridotta di 2.000 milioni di euro per l'anno 2005.
298. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è assicurato un gettito annuo pari a 100
milioni di euro mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di
una quota pari al 70 per cento degli importi derivanti dall'applicazione
dell'aliquota della componente della tariffa elettrica di cui al comma 1-bis
dell'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, nonché di una ulteriore
quota che assicuri il predetto gettito a valere sulle entrate derivanti dalla
componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, definito ai sensi
dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e
dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il
gas, sono stabiliti modalità e termini dei versamenti di cui al presente comma.
299. I trasferimenti correnti alle imprese pubbliche sono ridotti, per ciascuno
degli anni 2005, 2006 e 2007, per gli importi di seguito indicati:
a) Ferrovie dello Stato Spa (Ministero dell'economia e delle finanze - u.p.b.
3.1.2.8 - Ferrovie dello Stato): 90 milioni di euro per il 2005, 100 milioni di
euro per il 2006 e 90 milioni di euro per il 2007;
b) Poste italiane Spa (Ministero dell'economia e delle finanze - u.p.b. 3.1.2.4
- Poste italiane): 40 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di euro per il
2006 e 40 milioni di euro per il 2007;
c) ANAS Spa (Ministero dell'economia e delle finanze - u.p.b. 3.1.2.45 - ANAS):
40 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di euro per il 2006 e 40 milioni di
euro per il 2007;
d) altre imprese pubbliche (Ministero dell'economia e delle finanze - u.p.b.
3.1.2.43 - Fondo contratti programma): 90 milioni di euro per il 2005, 130
milioni di euro per il 2006 e 90 milioni di euro per il 2007.
300. Gli importi fissi dell'imposta di registro, della tassa di concessione
governativa, esclusi quelli di cui alla lettera b) dell'articolo 17, nonché alle
lettere a) e b) dell'articolo 21, della tariffa annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni,
dell'imposta di bollo, dell'imposta ipotecaria e catastale, delle tasse
ipotecarie e dei diritti speciali di cui al titolo III della tabella A allegata
al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, sono aggiornati,
tenuto conto anche dell'aumento dei prezzi al consumo quale risultante dagli
indici ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati, e dell'esigenza di
semplificazione o di integrazioni innovative per servizi telematici a valore
aggiunto, secondo quanto stabilito negli allegati da 2-bis a 2-sexies alla
presente legge. Ferma l'esclusione di cui al precedente periodo e nel rispetto
delle condizioni in esso stabilite, gli importi in misura fissa della imposta di
bollo e della tassa di concessione governativa, diversi da quelli contenuti nei
predetti allegati, sono aggiornati con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze i cui effetti decorrono dal 1° giugno
2005. Le disposizioni degli stessi allegati hanno effetto dal 1° febbraio 2005
e, in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati,
per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private
autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e
per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonché per
le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le
domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data. Le disposizioni
di cui al presente comma assicurano, complessivamente, un maggiore gettito
annuo, pari a 1.120 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006, e a 1.320 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2007 (150).
(150) Comma così modificato dall'art. 7, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7. Gli
importi fissi dell'imposta di bollo e delle tasse sulle concessioni governative
sono stati aggiornati con D.M. 24 maggio 2005 (Gazz. Uff. 28 maggio 2005, n.
123).
301. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, la misura
dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata al 99 per
cento e quella dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società è fissata al
100 per cento.
302. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 2004, n. 31, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2006 il versamento è determinato con
il decreto di cui al comma 5 in modo che complessivamente garantisca maggiori
entrate per il bilancio dello Stato pari a 650 milioni di euro".
303. I beni culturali immobili dello Stato, delle regioni e degli enti locali,
per l'uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono
interventi di restauro, possono essere dati in concessione a soggetti privati
con pagamento di un canone fissato dai competenti organi. Il concessionario si
impegna a realizzare a proprie spese gli interventi di restauro e conservazione
indicati dal predetto ufficio.
304. Dal canone di concessione vengono detratte le spese sostenute dal
concessionario per il restauro entro il limite massimo del canone stesso. Il
concessionario è obbligato a rendere fruibile il bene da parte del pubblico con
le modalità e i tempi stabiliti nell'atto di concessione o in apposita
convenzione unita all'atto stesso.
305. I beni culturali che possono formare oggetto delle concessioni di cui ai
commi 303 e 304 sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali su proposta del Direttore regionale competente.
L'individuazione del concessionario avviene mediante procedimento ad evidenza
pubblica.
306. All'articolo 10, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: "il processo di valore
inferiore a euro 1.100 e" sono soppresse.
307. I commi 1 e 2 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono sostituiti dai
seguenti:
"1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:
a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100 euro;
b) euro 70 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e
per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di
cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;
c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000
e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva
del giudice di pace;
d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro
52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;
e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro
260.000;
f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro
520.000;
g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a euro 520.000.
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro
200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà.
Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a
euro 120".
308. L'articolo 46, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito
dal seguente:
"1. Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore
non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse
relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo
gli importi previsti dall'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni".
309. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai
commi da 306 a 308 è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato
allo stato di previsione del Ministero della giustizia per il pagamento di
debiti pregressi nonché per l'adeguamento delle spese di funzionamento degli
uffici giudiziari e allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei
tribunali amministrativi regionali (151).
(151) Comma così modificato dal comma 47 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n.
266 e dall'art. 21, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
310. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive
modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-ter. Le indennità previste dal presente articolo non possono superare in ogni
caso l'importo di euro 72.000 lordi annui".
311. La disposizione recata dal comma 310 si applica anche ai giudici tributari.
312. I veicoli giacenti presso i custodi a seguito dell'applicazione di
provvedimenti di sequestro dell'autorità giudiziaria, anche se non confiscati,
sono alienati, anche ai soli fini della rottamazione, mediante cessione al
soggetto titolare del deposito ove ricorrano le seguenti condizioni:
a) siano ritenute cessate, con ordinanza dell'autorità giudiziaria da comunicare
all'avente diritto alla restituzione, le esigenze che avevano motivato
l'adozione del provvedimento di sequestro;
b) siano immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e siano privi di
interesse storico e collezionistico;
c) siano comunque custoditi da oltre due anni alla data del 1° luglio 2002;
d) siano trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione all'avente diritto alla
restituzione dell'ordinanza di cui alla lettera a) senza che questi abbia
provveduto al ritiro.
313. La cessione di cui al comma 312 è disposta, anche in assenza di
documentazione in ordine allo stato di conservazione, sulla base di elenchi
predisposti dalla cancelleria o dalla segreteria nei quali i veicoli sono
individuati secondo il tipo, il modello e il numero di targa o di telaio.
314. All'alienazione di cui ai commi 312 e 313 e alle attività ad essa
funzionali e connesse procede una commissione costituita presso i tribunali e
presso i tribunali per i minorenni, secondo modalità stabilite con decreto del
Ministero della giustizia di concerto con le altre amministrazioni interessate
(152).
(152) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decr. 26
settembre 2005.
315. L'alienazione del veicolo si perfeziona con la notifica al custode
acquirente del provvedimento, eventualmente relativo ad elenchi di veicoli, dal
quale risulta la determinazione all'alienazione da parte dell'ufficio
giudiziario competente.
316. Il provvedimento di alienazione è comunicato all'autorità giudiziaria che
aveva disposto il sequestro.
317. Il provvedimento di alienazione è altresì comunicato al pubblico registro
automobilistico competente, il quale provvede, senza oneri, all'aggiornamento
delle relative iscrizioni.
318. Al custode è riconosciuto, in deroga alle tariffe previste dagli articoli
59 e 276 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, un importo complessivo forfettario, comprensivo del
trasporto, determinato, per ciascuno degli anni di custodia, nel modo seguente:
a) euro 6 per ogni mese o frazione di esso per i motoveicoli e i ciclomotori;
b) euro 24 per ogni mese o frazione di esso per gli autoveicoli e i rimorchi di
massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate, per le macchine agricole e
operatrici;
c) euro 30 per ogni mese o frazione di esso per gli autoveicoli e i rimorchi di
massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate.
319. Gli importi di cui al comma 318 sono progressivamente ridotti del 20 per
cento per ogni anno o frazione di esso successivo al primo di custodia del
veicolo, salva l'eventuale intervenuta prescrizione delle somme dovute.
320. Le somme complessivamente dovute sono corrisposte in cinque ratei annui
costanti a decorrere dall'anno 2006.
321. Alle procedure di alienazione o rottamazione già avviate e non ancora
concluse e alle relative istanze di liquidazione dei compensi, comunque
presentate dai custodi, si applicano, qualora esse concernano veicoli in
possesso dei requisiti cui al comma 312, le disposizioni di cui ai commi da 312
a 320.
322. All'articolo 82, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: "e previo parere del
consiglio dell'ordine," sono soppresse.
323. L'articolo 30, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:
"1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso
introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa
istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti,
le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita
su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella
misura di euro 8, eccetto che nei processi previsti dall'articolo unico della
legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelli in cui si
applica lo stesso articolo".
324. La tabella di cui all'allegato n. 1 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è abrogata.
325. All'articolo 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, le
parole: "assenza obbligatoria o facoltativa previsti negli articoli 4 e 7 della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204," sono sostituite dalle seguenti: "astensione
facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico di cui
al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151".
326. Al comma 1 dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo la lettera i), è aggiunta la
seguente:
"i-bis) le spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e quelle funzionali all'utilizzo delle
prestazioni medesime".
327. All'articolo 205 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Le spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e quelle
funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime sono recuperate in misura
fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4,
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2-ter. Il decreto di cui al comma 2-bis determina la misura del recupero con
riferimento al costo medio delle singole tipologie di prestazione. L'ammontare
degli importi può essere rideterminato ogni anno".
328. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 96 del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, è sostituito dai seguenti: "Le prestazioni previste al
comma 1 sono individuate in un apposito repertorio nel quale vengono stabiliti
le modalità ed i tempi di effettuazione delle prestazioni stesse e gli obblighi
specifici degli operatori. Il ristoro dei costi sostenuti dagli operatori e le
modalità di pagamento sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
comunicazioni, in forma di canone annuo determinato anche in considerazione del
numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell'anno
precedente".
329. Al comma 4 dell'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
dopo le parole: "comma 2" sono inserite le seguenti: ", secondo periodo,".
330. Le disposizioni contenute nei commi da 326 a 329 si applicano alle
prestazioni previste al comma 326 disposte successivamente alla emanazione del
decreto previsto dall'articolo 205, comma 2-bis, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e del decreto
previsto dall'articolo 96, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, come modificati dai commi 327 e 328.
331. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 326 a 330 non devono
derivare maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
332. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, primo comma:
1) dopo la lettera e) è inserita la seguente:
"e-bis) denunce di inizio attività presentate allo sportello unico comunale per
l'edilizia, permessi di costruire e ogni altro atto di assenso comunque
denominato in materia di attività edilizia rilasciato dai comuni ai sensi del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
relativamente ai soggetti dichiaranti, agli esecutori e ai progettisti
dell'opera";
2) alla lettera g-ter), dopo le parole: "contratti di somministrazione di
energia elettrica," sono inserite le seguenti: "di servizi idrici e del gas,";
b) all'articolo 7:
1) al primo comma, le parole: "riguardanti gli atti di cui alla lettera g)
dell'articolo 6" sono sostituite dalle seguenti: "contenuti negli atti di cui
alle lettere e-bis) e g) del primo comma dell'articolo 6";
2) al quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine
dell'emersione delle attività economiche, con particolare riferimento
all'applicazione dei tributi erariali e locali nel settore immobiliare, gli
stessi soggetti devono comunicare i dati catastali identificativi dell'immobile
presso cui è attivata l'utenza";
3) il sesto comma è sostituito dal seguente:
"Le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le
imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio,
le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario,
fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non
residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi,
compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi
rapporto o effettui qualsiasi operazione di natura finanziaria";
4) l'undicesimo comma è sostituito dal seguente:
"Le comunicazioni di cui ai commi dal primo all'ottavo del presente articolo
sono trasmesse esclusivamente per via telematica. Le modalità e i termini delle
trasmissioni nonché le specifiche tecniche del formato dei dati sono definite
con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate";
5) al dodicesimo comma, le parole: "il Ministro delle finanze" sono sostituite
dalle seguenti: "il Direttore dell'Agenzia delle entrate".
333. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 7,
quinto comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605, come modificato dal numero 2) della lettera b) del comma
332 a decorrere dal 1° aprile 2005 le aziende, gli istituti, gli enti e le
società richiedono i dati identificativi catastali all'atto della sottoscrizione
dei relativi contratti; per i contratti in essere le medesime informazioni sono
acquisite dai predetti soggetti solo in occasione del rinnovo ovvero della
modificazione del contratto stesso.
334. Con provvedimento dei direttori delle Agenzie delle entrate e del
territorio, sono stabilite le informazioni analitiche che individuano
univocamente le unità immobiliari, da acquisire con riferimento ai contratti di
cui al comma 333.
335. La revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà
privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio
di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio
catastale ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili si
discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle
microzone comunali, è richiesta dai comuni agli Uffici provinciali dell'Agenzia
del territorio. Per i calcoli di cui al precedente periodo, il valore medio di
mercato è aggiornato secondo le modalità stabilite con il provvedimento di cui
al comma 339. L'Agenzia del territorio, esaminata la richiesta del comune e
verificata la sussistenza dei presupposti, attiva il procedimento revisionale
con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima (153).
(153) Per i classamenti catastali di unità immobiliari di proprietà privata
vedi le linee guida di cui alla Det. 16 febbraio 2005. I processi di revisione
del classamento e delle rendite delle unità immobiliari di proprietà privata
sono stati avviati con Det. 30 novembre 2005 (Gazz. Uff. 6 dicembre 2005, n.
284) per il comune di Milano, con Det. 30 novembre 2005 (Gazz. Uff. 6 dicembre
2005, n. 284) per il comune di Ferrara, con Det. 30 novembre 2005 (Gazz. Uff. 6
dicembre 2005, n. 284) per il comune di Casale Monferrato, con Det. 31 maggio
2006 (Gazz. Uff. 8 giugno 2006, n. 131) per il comune di Cervia, con Det. 31
maggio 2006 (Gazz. Uff. 8 giugno 2006, n. 131) per i comuni di Perugia, Spello e
Spoleto, con Det. 31 maggio 2006 (Gazz. Uff. 8 giugno 2006, n. 131) per il
comune di Orvieto, con Det. 31 maggio 2006 (Gazz. Uff. 8 giugno 2006, n. 131)
per il comune di Bari, con Det. 30 novembre 2006 (Gazz. Uff. 6 dicembre 2006, n.
284) per i comuni di Mirandola e Ravarino, con Det. 31 maggio 2007 (Gazz. Uff. 5
giugno 2007, n. 128) per il comune di Atri e con Det. 30 novembre 2007 (Gazz.
Uff. 11 dicembre 2007, n. 287) per il comune di Todi.
336. I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non
dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più
coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie,
richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la
presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui
al D.M. 19 aprile 1994, n. 701 del Ministro delle finanze. La richiesta,
contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui
riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai
soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici
provinciali dell'Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non
ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici
provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico
dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato
ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate,
notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le
sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13
aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939,
n. 1249, e successive modificazioni (154).
(154) Per i classamenti catastali di unità immobiliari di proprietà privata
vedi le linee guida di cui alla Det. 16 febbraio 2005. Vedi, anche, la Det. 30
giugno 2005.
337. Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della
notificazione della richiesta del comune di cui al comma 336 producono effetto
fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio
dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della
denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero, in
assenza della suddetta indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di notifica della
richiesta del comune.
338. Gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per
l'inadempimento degli obblighi di cui all'articolo 31 del regio decreto-legge 13
aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939,
n. 1249, dall'articolo 31 del medesimo regio decreto-legge n. 652 del 1939, come
rideterminati dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1989, n.
332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, con
riferimento al mancato adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 20 e
28 del citato decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, sono elevati rispettivamente
a euro 258 e a euro 2.066.
339. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite, previa intesa con la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le modalità tecniche e operative per
l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 336 e 337 (155).
(155) Per i classamenti catastali di unità immobiliari di proprietà privata
vedi le linee guida di cui alla Det. 16 febbraio 2005.
340. Al comma 3 dell'articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.
507, sono aggiunti i seguenti periodi:
"A decorrere dal 1° gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata
a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di
riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della
superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli
immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione
agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale
a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con
quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite
con provvedimento del direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali,
gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie
catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del
comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la
planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701,
per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di
riferimento" (156).
(156) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la Det. 9 agosto
2005.
341. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive
modificazioni, dopo l'articolo 52 è inserito il seguente:
"Art. 52-bis. - (Liquidazione dell'imposta derivante dai contratti di locazione)
- 1. La liquidazione dell'imposta complementare di cui all'articolo 42, comma 1,
è esclusa qualora l'ammontare del canone di locazione relativo ad immobili,
iscritti in catasto con attribuzione di rendita, risulti dal contratto in misura
non inferiore al 10 per cento del valore dell'immobile determinato ai sensi
dell'articolo 52, comma 4, e successive modificazioni. Restano comunque fermi i
poteri di liquidazione dell'imposta per le annualità successive alla prima".
342. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, dopo l'articolo 41-bis è inserito il seguente:
"Art. 41-ter. - (Accertamento dei redditi di fabbricati) - 1. Le disposizioni di
cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), 38, 40 e 41-bis non si applicano
con riferimento ai redditi di fabbricati derivanti da locazione dichiarati in
misura non inferiore ad un importo corrispondente al maggiore tra il canone di
locazione risultante dal contratto ridotto del 15 per cento e il 10 per cento
del valore dell'immobile.
2. In caso di omessa registrazione del contratto di locazione di immobili, si
presume, salva documentata prova contraria, l'esistenza del rapporto di
locazione anche per i quattro periodi d'imposta antecedenti quello nel corso del
quale è accertato il rapporto stesso; ai fini della determinazione del reddito
si presume, quale importo del canone, il 10 per cento del valore dell'immobile.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il valore dell'immobile è determinato ai sensi
dell'articolo 52, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni".
343. Le disposizioni degli articoli 52-bis del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e 41-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotti, rispettivamente, dai commi 341
e 342 del presente articolo, non trovano applicazione nei confronti dei
contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati o rinnovati a
norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998,
n. 431.
344. Il modello per la comunicazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21
marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n.
191, approvato con decreto interdirigenziale del Ministero dell'interno e della
Agenzia delle entrate, è reso disponibile gratuitamente, in modalità telematica,
dalla predetta Agenzia; la comunicazione è effettuata, anche avvalendosi degli
intermediari di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni,
nonché degli uffici dell'Agenzia delle entrate, con la compilazione in formato
elettronico del relativo modello e con la sua trasmissione, in modalità
telematica, alla predetta Agenzia, che provvede, con la medesima modalità, a
dare avviso di ricevimento. L'Agenzia delle entrate, secondo intese con il
Ministero dell'interno, ordina i dati contenuti nelle comunicazioni per la loro
successiva trasmissione telematica al predetto Ministero. La presentazione per
la registrazione degli atti di cessione di cui al predetto articolo 12 del
decreto-legge n. 59 del 1978 tiene luogo della comunicazione di cui al medesimo
articolo 12. Le predette disposizioni, e quelle contenute nel comma 345, si
applicano a decorrere dalla data indicata nel decreto di approvazione del
modello per la comunicazione previsto dal presente comma (157).
(157) Periodo aggiunto dall'art. 4, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.
345. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 344 trova applicazione anche nei
riguardi dei soggetti che esercitano abitualmente attività di intermediazione
nel settore immobiliare; la comunicazione è dovuta per le cessioni di cui i
predetti soggetti hanno diretta conoscenza, per avervi concorso ovvero assistito
in ragione della loro attività, e, relativamente a quelle diverse dalle cessioni
in proprietà, anche per le cessioni di durata inferiore al mese. In caso di
violazione dell'obbligo di cui al precedente periodo, si applica la sanzione
amministrativa di cui al quarto comma dell'articolo 12 del decreto-legge 21
marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n.
191; in caso di seconda violazione, il sindaco del comune in cui operano i
soggetti di cui al primo periodo, su segnalazione dell'Agenzia delle entrate,
dispone nei riguardi dei medesimi soggetti la sospensione per un mese della loro
attività.
346. I contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di
godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati,
sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati (158).
(158) La Corte costituzionale, con ordinanza 22 novembre-5 dicembre 2007, n. 420
(Gazz. Uff. 12 dicembre 2007, n. 48, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.
1, comma 346, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione.
347. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
nonché, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), i
costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi
quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti
per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che
l'attestazione di effettività degli stessi sia rilasciata dal presidente del
collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un
professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro,
nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e
successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza
fiscale";
b) nel medesimo comma 1, lettera b), il numero 1) è sostituito dal seguente:
"1) fatte salve le disposizioni di cui alla lettera a), i costi relativi al
personale classificabili nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9)
e 14), del codice civile";
c) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
"4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono
ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:
a) euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
b) euro 6.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro
180.839,91;
c) euro 4.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro
180.919,91;
d) euro 2.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro
180.999,91";
d) dopo il comma 4-ter, sono aggiunti i seguenti:
"4-quater. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e),
che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a
tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo
contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2004, è deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale non
superiore a 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite
dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nell'articolo
2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile. Rilevano gli
incrementi del predetto personale nei tre periodi d'imposta successivi a quello
in corso al 31 dicembre 2004; la media dell'incremento occupazionale raggiunto
nei predetti periodi di imposta costituisce l'incremento massimo agevolabile nei
periodi d'imposta successivi. L'incremento della base occupazionale va
considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società
controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti
capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera e), la base occupazionale di cui al terzo
periodo è individuata con riferimento al personale dipendente con contratto di
lavoro a tempo indeterminato impiegato nell'attività commerciale e la deduzione
spetta solo con riferimento all'incremento dei lavoratori utilizzati
nell'esercizio di tale attività. In caso di lavoratori impiegati anche
nell'esercizio dell'attività istituzionale si considera, sia ai fini della
individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia
ai fini della deducibilità del costo, il solo personale dipendente con contratto
di lavoro a tempo indeterminato riferibile all'attività commerciale individuato
in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2. Non rilevano ai fini degli
incrementi occupazionali i trasferimenti di dipendenti dall'attività
istituzionale all'attività commerciale. Nell'ipotesi di imprese di nuova
costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo
svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese
giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attività sottoposte a limite
numerico o di superficie. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella
gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata,
la deducibilità del costo del personale spetta limitatamente al numero di
lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.
4-quinquies. Nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87,
paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea,
individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo
2000-2006, l'importo deducibile determinato ai sensi del comma 4-quater è
raddoppiato" (159).
(159) La Corte costituzionale, con sentenza 5-14 aprile 2006, n. 155 (Gazz. Uff.
19 aprile 2006, n. 16, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 348, sollevata in
riferimento agli artt. 3, primo comma, e 119, quarto comma, della Costituzione,
nonché agli artt. 49 e 63 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1,
dalla Regione Friuli-Venezia Giulia; ha inoltre dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 347, 349, 350 e 352,
sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 119, quarto comma, della
Costituzione.
348. Le disposizioni del comma 347 si applicano a partire dal periodo d'imposta
che inizia successivamente al 31 dicembre 2004, ad eccezione di quelle della
lettera d), che si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in cui interviene
l'approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88,
paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea (160).
(160) La Corte costituzionale, con sentenza 5-14 aprile 2006, n. 155 (Gazz. Uff.
19 aprile 2006, n. 16, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 348, sollevata in
riferimento agli artt. 3, primo comma, e 119, quarto comma, della Costituzione,
nonché agli artt. 49 e 63 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1,
dalla Regione Friuli-Venezia Giulia; ha inoltre dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 347, 349, 350 e 352,
sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 119, quarto comma, della
Costituzione.
349. A decorrere dal 1° gennaio 2005, al testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 3, comma 1, le parole: "nonché della deduzione spettante ai
sensi dell'articolo 11" sono sostituite dalle seguenti: "nonché delle deduzioni
effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12";
b) l'articolo 13 è rinumerato in articolo 12 e la relativa rubrica è sostituita
dalla seguente: "Deduzioni per oneri di famiglia"; nel medesimo articolo sono,
altresì, apportate le seguenti modificazioni:
1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i seguenti
importi:
a) 3.200 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
b) 2.900 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i
figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché per ogni altra persona
indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o
percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità
giudiziaria da ripartire tra coloro che hanno diritto alla deduzione.
2. La deduzione di cui al comma 1, lettera b), è aumentata a:
a) 3.450 euro, per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
b) 3.200 euro, per il primo figlio se l'altro genitore manca o non ha
riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato,
si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono
figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è
coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente
separato;
c) 3.700 euro, per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104";
2) nei commi 3 e 4, le parole: "Le detrazioni per carichi di famiglia" sono
sostituite dalle seguenti: "Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2";
3) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. Dal reddito complessivo si deducono, fino ad un massimo di 1.820 euro,
le spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria
assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti
della vita quotidiana. Le medesime spese sono deducibili anche se sono state
sostenute nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 433 del codice
civile.
4-ter. Le deduzioni di cui ai commi 1, 2 e 4-bis spettano per la parte
corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 78.000 euro, aumentato delle
medesime deduzioni e degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, e diminuito
del reddito complessivo, e l'importo di 78.000 euro. Se il predetto rapporto è
maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso è zero o
minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto
rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali";
c) l'articolo 12 è rinumerato in articolo 13 e sono, altresì, apportate le
seguenti modificazioni:
1) nell'alinea del comma 1, le parole: "della deduzione per assicurare la
progressività dell'imposizione di cui all'articolo 11" sono sostituite dalle
seguenti: "delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12";
2) le lettere da a) ad e) dello stesso comma 1 sono sostituite dalle seguenti:
"a) fino a 26.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro, 33 per cento;
c) oltre 33.500 euro, 39 per cento";
3) nel comma 2, le parole: "negli articoli 13, 14 e 15" sono sostituite dalle
seguenti: "negli articoli 15 e 16 nonché in altre disposizioni di legge";
d) l'articolo 14 è abrogato (161).
(161) La Corte costituzionale, con sentenza 5-14 aprile 2006, n. 155 (Gazz. Uff.
19 aprile 2006, n. 16, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 348, sollevata in
riferimento agli artt. 3, primo comma, e 119, quarto comma, della Costituzione,
nonché agli artt. 49 e 63 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1,
dalla Regione Friuli-Venezia Giulia; ha inoltre dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 347, 349, 350 e 352,
sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 119, quarto comma, della
Costituzione.
350. [È introdotto un contributo di solidarietà del 4 per cento sulla parte di
reddito imponibile di cui all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, come modificato dal comma 349, eccedente l'importo di 100.000 euro. Per la
dichiarazione, il versamento, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso
riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti
per le imposte sui redditi (162)] (163).
(162) La Corte costituzionale, con sentenza 5-14 aprile 2006, n. 155 (Gazz. Uff.
19 aprile 2006, n. 16, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 348, sollevata in
riferimento agli artt. 3, primo comma, e 119, quarto comma, della Costituzione,
nonché agli artt. 49 e 63 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1,
dalla Regione Friuli-Venezia Giulia; ha inoltre dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 347, 349, 350 e 352,
sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 119, quarto comma, della
Costituzione.
(163) Comma abrogato dal comma 8 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
351. Quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti fanno
riferimento a disposizioni contenute in articoli del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, vigenti prima del 1° gennaio 2005, il riferimento, salvo che tali
disposizioni non risultino abrogate per effetto di quanto disposto dal comma
349, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute negli articoli che
recano la numerazione disposta dal medesimo comma 349.
352. I contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2005,
possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi in
vigore al 31 dicembre 2002 ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se più
favorevoli (164).
(164) La Corte costituzionale, con sentenza 5-14 aprile 2006, n. 155 (Gazz. Uff.
19 aprile 2006, n. 16, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 348, sollevata in
riferimento agli artt. 3, primo comma, e 119, quarto comma, della Costituzione,
nonché agli artt. 49 e 63 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1,
dalla Regione Friuli-Venezia Giulia; ha inoltre dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 347, 349, 350 e 352,
sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 119, quarto comma, della
Costituzione.
353. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 23:
1) nel comma 2, lettera a), le parole: "al netto della deduzione di cui
all'articolo 10-bis del medesimo testo unico, ed effettuando le detrazioni
previste negli articoli 12 e 13 del citato testo unico, rapportate al periodo
stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del citato testo unico sono
effettuate" sono sostituite dalle seguenti: "al netto delle deduzioni di cui
agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico, rapportate al
periodo stesso. Le deduzioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del citato
testo unico sono riconosciute"; nel medesimo comma, lettera c), dopo le parole:
"biennio precedente" sono aggiunte le seguenti: ", al netto delle deduzioni di
cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico";
2) nel comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: "I soggetti indicati
nel comma 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in
caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il
conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori di cui alle lettere a)
e b) del comma 2, e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti
stessi, tenendo conto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e delle
detrazioni eventualmente spettanti a norma dell'articolo 15 dello stesso testo
unico, e successive modificazioni, per oneri a fronte dei quali il datore di
lavoro ha effettuato trattenute, nonché, limitatamente agli oneri di cui al
comma 1, lettere c) e f), dello stesso articolo, per erogazioni in conformità a
contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali";
3) nel comma 4, il terzo periodo è soppresso;
b) nell'articolo 29:
1) nel comma 1, lettera c), dopo le parole: "biennio precedente" sono aggiunte
le seguenti: ", al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e
2, del medesimo testo unico";
2) nel comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "A tal fine,
all'inizio del rapporto, il sostituito deve specificare quale delle opzioni
previste al comma 3 dell'articolo 23 intende adottare".
354. È istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti
Spa, un apposito fondo rotativo, denominato "Fondo rotativo per il sostegno alle
imprese e gli investimenti in ricerca". Il Fondo è finalizzato alla concessione
alle imprese, anche associate in appositi organismi, anche cooperativi,
costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, di finanziamenti agevolati che
assumono la forma dell'anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro
pluriennale. La dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del
risparmio postale, è stabilita in 6.000 milioni di euro. Le successive
variazioni della dotazione sono disposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa, in
relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse, e
comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato
fissati ai sensi del comma 361 (165).
(165) Comma così modificato dal comma 3 dell'art. 6, D.L. 14 marzo 2005, n. 35,
come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 1
dello stesso articolo 6 e il comma 855 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
Con Del.CIPE 15 luglio 2005, n. 76/2005 (Gazz. Uff. 21 ottobre 2005, n. 246)
sono state fissate le modalità di funzionamento del fondo di cui al presente
comma.
355. Con apposite delibere del CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei
ministri in maniera non delegabile, da sottoporre al controllo preventivo della
Corte dei conti, il Fondo è ripartito per essere destinato ad interventi
agevolativi alle imprese, individuati dalle stesse delibere sulla base degli
interventi già disposti a legislazione vigente e per i quali sussiste apposito
stanziamento di bilancio. Ai fini dell'individuazione degli interventi ammessi
al finanziamento sono considerati prioritariamente i seguenti progetti di
investimento:
a) interventi finalizzati ad innovazioni, attraverso le tecnologie digitali, di
prodotti, servizi e processi aziendali, su proposta del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro delle attività
produttive;
b) programmi di innovazione ecocompatibile finalizzati al risparmio energetico
secondo le specifiche previste dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato
per la tutela ambientale, di cui alla comunicazione della Commissione europea
2001/C 37/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C/37
del 3 febbraio 2001, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive;
c) realizzazione dei corridoi multimodali transeuropei n. 5, n. 8 e n. 10 e
connesse bretelle di collegamento, nonché delle reti infrastrutturali marittime,
logistiche ed energetiche comunque ad essi collegate;
c-bis) infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, di cui alla
legge 21 dicembre 2001, n. 443 (166);
c-ter) infrastrutture nel settore energetico ed in quello delle reti di
telecomunicazione, sulla base di programmi predisposti dal Ministero dello
sviluppo economico (167).
(166) Comma così modificato dal comma 3 dell'art. 6, D.L. 14 marzo 2005, n. 35,
come modificato dalla relativa legge di conversione. La lettera c-bis) è stata
aggiunta dall'art. 20-bis, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, aggiunto dalla relativa
legge di conversione.
(167) Lettera aggiunta dall'art. 10, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
356. Il CIPE, con una o più delibere adottate con le modalità previste dal comma
355:
a) stabilisce i criteri generali di erogazione dei finanziamenti agevolati;
b) approva una convenzione tipo che regola i rapporti tra la Cassa depositi e
prestiti Spa e i soggetti abilitati a svolgere le istruttorie dei finanziamenti,
stabilendo le modalità per assicurare che l'importo complessivo dei
finanziamenti erogati non superi l'importo assegnato dal CIPE e che vengano
comunque rispettati i limiti annuali di spesa a carico del bilancio dello Stato
stabiliti ai sensi del comma 361;
c) prevede la misura minima del tasso di interesse da applicare;
d) stabilisce la durata massima del piano di rientro;
e) prevede che le nuove modalità di attuazione ed erogazione delle misure
agevolative previste dai commi da 354 a 361 si applichino a programmi di
investimento per i quali, alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma
357, non è stata ancora presentata richiesta di erogazione relativa all'ultimo
stato di avanzamento e non sono stati adottati provvedimenti di revoca totale o
parziale, a condizione che l'impresa agevolata manifesti formale opzione e
comunque previo parere conforme del soggetto responsabile dell'istruttoria.
357. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro competente, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce, in relazione ai
singoli interventi previsti dal comma 355, nel rispetto dei princìpi contenuti
nei commi da 354 a 361 e di quanto disposto dal comma 356, i requisiti e le
condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati previsti dai commi da 354 a
361. In particolare, sono stabilite le condizioni economiche e le modalità di
concessione dei finanziamenti agevolati, anche per quanto concerne i criteri di
valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per
l'accesso, per l'erogazione e per la revoca delle agevolazioni, le modalità di
controllo e rendicontazione, la quota minima di mezzi propri e di finanziamento
bancario a copertura delle spese d'investimento, la decorrenza e le modalità di
rimborso del finanziamento agevolato. Il decreto di cui al presente comma,
relativamente agli interventi di cui al comma 355, lettera c-bis), è emanato dal
Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze (168) (169).
(168) Periodo aggiunto dall'art. 20-bis, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
(169) Con D.M. 29 dicembre 2005 (Gazz. Uff. 10 gennaio 2006, n. 7) sono state
stabilite le procedure concernenti le domande di agevolazione, presentate nel
periodo compreso tra il 18 marzo 2002 e il 13 gennaio 2003, a valere sul Fondo
speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14, L. 17
febbraio 1982, n. 46. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi
il D.M. 1° febbraio 2006, il D.M. 8 marzo 2006 e il D.M. 22 novembre 2007.
358. Il tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione è determinato
con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle
finanze. La differenza tra il tasso così stabilito e il tasso del finanziamento
agevolato, nonché gli oneri derivanti dal comma 360, sono posti, in favore della
Cassa depositi e prestiti Spa, a carico del bilancio dello Stato, a valere
sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 361.
359. Sull'obbligo di rimborso al Fondo delle somme ricevute in virtù del
finanziamento agevolato e dei relativi interessi può essere prevista, secondo
criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, la garanzia dello
Stato. Tale garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5
agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi
dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.2.4.2 dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 e
corrispondenti per gli esercizi successivi.
360. Alla Cassa depositi e prestiti Spa, sulle somme erogate in anticipazione, è
riconosciuto, a valere sui finanziamenti stabiliti ai sensi del comma 356,
lettera a), il rimborso delle spese di gestione del Fondo in misura pari allo
0,40 per cento complessivo delle somme erogate annualmente.
361. Per le finalità previste dai commi da 354 a 360 è autorizzata la spesa di
80 milioni di euro per l'anno 2005 e di 150 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2006. Una quota dei predetti oneri, pari a 55 milioni di euro per
l'anno 2005 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, è
posta a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate per gli interventi
finanziati dallo stesso. La restante quota relativa agli anni 2005 e 2006, pari
rispettivamente a 25 milioni di euro e a 50 milioni di euro, è posta a carico
della parte del Fondo unico per gli incentivi alle imprese non riguardante gli
interventi nelle aree sottoutilizzate; alla quota relativa agli anni 2007 e
2008, pari a 50 milioni di euro per ciascun anno, ed all'onere decorrente dal
2009, pari a 150 milioni di euro annui, si provvede con le maggiori entrate
derivanti dal comma 300 (170).
(170) Comma così sostituito dall'art. 11-ter, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione. Per la rideterminazione
delle autorizzazioni di spesa vedi il comma 77 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006,
n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione, e il comma 11-bis
dell'art. 5, D.L. 27 maggio 2008, n. 93, aggiunto dalla relativa legge di
conversione.
362. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è
istituito un "Fondo per i pagamenti dei debiti di fornitura", al quale vengono
riassegnate le dotazioni in conto residui e quelle relative a residui passivi
perenti, previamente versate in entrata, relative a debiti scaduti ed esigibili
alla data del 31 dicembre 2004, derivanti dalla fornitura di beni e servizi alle
amministrazioni dello Stato, ceduti alla Cassa depositi e prestiti Spa dai
fornitori sulla base di idonei titoli giuridici (171).
(171) Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.
363. La Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione alle cessioni di credito di
cui al comma 362, dispone i pagamenti a valere su un apposito fondo istituito,
con una dotazione di 2.000 milioni di euro, presso la gestione separata della
medesima Cassa, le cui risorse costituiscono patrimonio destinato, ai sensi
dell'articolo 5, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La Cassa
depositi e prestiti Spa è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei
crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.
364. Il Ministero dell'economia e delle finanze può provvedere al pagamento alla
Cassa depositi e prestiti Spa delle somme erogate, in un periodo massimo di
quindici anni, a carico del Fondo di cui al comma 362, nonché, a decorrere dal
2006, alla corresponsione degli oneri di gestione.
365. La Cassa depositi e prestiti Spa predispone apposita rendicontazione
annuale sull'amministrazione del fondo, di cui al comma 363, da trasmettere al
Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla chiusura
dell'esercizio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le modalità applicative dei commi da 362 a 366, in ordine
alle condizioni generali per l'accesso al Fondo, alla natura dei crediti ed ai
relativi importi ammissibili alla cessione, al compenso da riconoscere sulle
somme erogate, alle modalità, ai tempi ed ai termini di erogazione alla Cassa
depositi e prestiti Spa di quanto alla stessa dovuto.
366. Agli oneri di cui al comma 364, valutati in complessivi 70 milioni di euro
annui a decorrere dal 2006, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate recate dal comma 300.
367. A fini di contrasto di fenomeni di elusione fiscale e di tutela della fede
pubblica, salvo quanto previsto nel comma 371, è vietata la riutilizzazione
commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecari,
che risultino acquisiti, anche per via telematica in via diretta o mediata,
dagli archivi catastali o da pubblici registri immobiliari, tenuti dagli uffici
dell'Agenzia del territorio.
368. Ai sensi dei commi da 367 a 375 si ha riutilizzazione commerciale quando i
predetti documenti, dati ed informazioni sono ceduti o comunque forniti a terzi,
anche in copia o parzialmente o previa elaborazione nella forma o nel contenuto,
dai soggetti che li hanno acquisiti, in via diretta o mediata, anche per via
telematica, dagli uffici dell'Agenzia del territorio.
369. Non si ha riutilizzazione commerciale quando i predetti documenti, dati ed
informazioni sono forniti al solo soggetto per conto del quale, su preventivo e
specifico incarico, risultante da atto scritto, l'acquisizione stessa, previo
pagamento dei tributi dovuti, è stata effettuata. [Anche in tale ipotesi,
tuttavia, salvo prova contraria, si ha riutilizzazione commerciale quando il
corrispettivo previsto, o comunque versato, per la fornitura, risulta inferiore
all'ammontare dei tributi dovuti agli uffici dell'Agenzia del territorio per
l'acquisizione, anche telematica, dei predetti documenti, dati o informazioni]
(172).
(172) Periodo soppresso dal comma 385 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
370. I documenti, i dati e le informazioni catastali ed ipotecarie sono
riutilizzabili commercialmente, nel rispetto della normativa in materia di
protezione dei dati personali; per l'acquisizione originaria di documenti, dati
ed informazioni catastali, i riutilizzatori commerciali autorizzati devono
corrispondere un importo fisso annuale determinato con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze; per l'acquisizione originaria di documenti, dati
ed informazioni ipotecarie, i riutilizzatori commerciali autorizzati devono
corrispondere i tributi previsti maggiorati nella misura del 20 per cento.
L'importo fisso annuale e la percentuale di aumento possono comunque essere
rideterminati annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
anche tenendo conto dei costi complessivi di raccolta, produzione e diffusione
di dati e documenti sostenuti dall'Agenzia del territorio, maggiorati di un
adeguato rendimento degli investimenti e dell'andamento delle relative
riscossioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
individuate le categorie di ulteriori servizi telematici che possono essere
forniti dall'Agenzia del territorio esclusivamente ai riutilizzatori commerciali
autorizzati a fronte del pagamento di un corrispettivo da determinare con lo
stesso decreto (173).
(173) Comma così sostituito dal comma 386 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n.
296. Per la determinazione dell'importo fisso annuale previsto dal presente
comma vedi il D.M. 6 luglio 2007.
371. Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale non consentito sono dovuti
i tributi nella misura prevista per l'acquisizione, anche telematica, dei
documenti, dei dati o delle informazioni direttamente dagli uffici dell'Agenzia
del territorio (174).
(174) Comma così sostituito dal comma 386 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n.
296.
372. Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale non consentiti,
oltre a dover corrispondere i tributi di cui al comma 371, è soggetto altresì ad
una sanzione amministrativa tributaria di ammontare compreso fra il triplo ed il
quintuplo dei tributi dovuti ai sensi del comma 370 e, nell'ipotesi di dati la
cui acquisizione non è soggetta al pagamento di tributi, una sanzione
amministrativa tributaria da euro 10.000 a euro 50.000. Si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive
modificazioni (175).
(175) Comma così sostituito dal comma 386 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n.
296.
373. L'accertamento delle violazioni alle disposizioni dei commi da 367 a 375 è
demandato al Corpo della guardia di finanza, che esercita, a tal fine, i poteri
previsti dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, avvalendosi della collaborazione dell'Agenzia del
territorio. A tal fine, per assicurare effettività all'indicata azione di
contrasto all'utilizzazione illecita dei documenti, dei dati e delle
informazioni catastali ed ipotecari, a valere sulle maggiori entrate derivanti
dall'attuazione dei commi da 367 a 375 e nei limiti di spesa di 5 milioni di
euro annui, entro il 30 aprile 2005 è avviato dalla Scuola superiore
dell'economia e delle finanze un programma straordinario di qualificazione
continua e ricorrente e formazione mirata e specialistica del personale
dell'amministrazione finanziaria e delle agenzie fiscali addetto alla predetta
attività di accertamento. A tale programma di qualificazione e formazione può
partecipare, su base convenzionale, anche il personale designato da enti locali
o altri enti pubblici per le analoghe esigenze di consolidamento dell'azione di
contrasto all'elusione fiscale, in presenza di coincidenti ragioni di pubblico
interesse (176).
(176) Vedi, anche, il comma 206 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
374. Alla presentazione degli atti di aggiornamento del catasto si può
provvedere, a decorrere dal 1° marzo 2005, con procedure telematiche, mediante
un modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali sottoscritto
con firma elettronica avanzata dal tecnico che li ha redatti ovvero dal soggetto
obbligato alla presentazione. In caso di irregolare funzionamento del
collegamento telematico, la trasmissione per via telematica è sostituita dalla
presentazione su supporto informatico. Con provvedimenti del direttore
dell'Agenzia del territorio:
a) è stabilita la progressiva attivazione del servizio, anche limitatamente a
determinati soggetti, a specifiche aree geografiche ed a particolari tipologie
di adempimenti;
b) è approvato il modello unico informatico di aggiornamento degli atti
catastali e sono stabilite le modalità tecniche necessarie per la trasmissione
dei dati relativi alla procedura telematica di cui al presente articolo;
c) sono fissati i termini, le condizioni e le modalità relative: alla
presentazione del modello unico informatico di aggiornamento degli atti
catastali; alla presentazione dei documenti e degli atti da allegare al predetto
modello, anche al fine di accertare l'avvenuto deposito presso i comuni, per gli
atti per i quali è previsto; alla conservazione, a cura dei soggetti
interessati, dei documenti cartacei originali sottoscritti dal tecnico che li ha
redatti e dai soggetti che hanno la titolarità sui beni;
d) sono stabilite, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, le modalità di versamento dei tributi dovuti. Nel caso di versamento
effettuato con modalità telematiche, l'Agenzia o il soggetto da essa incaricato
devono riversare alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato i tributi
dovuti entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di riscossione (177)
(178).
(177) Lettera così modificata dall'art. 4, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
(178) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Provv. 22
marzo 2005.
375. Gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per
terreni e fabbricati possono essere prodotti e notificati ai soggetti
intestatari, a cura dell'Agenzia del territorio, avvalendosi di procedure
automatizzate. In tal caso, la firma autografa del responsabile è sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo dello stesso.
376. Nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, le parole:
"30 settembre 2004", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30
giugno 2005".
377. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole: "a lire 50
milioni" sono sostituite dalle seguenti: "ad euro 10.000".
378. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, comma 3, del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, i soggetti di imposta trasmettono al Dipartimento dei trasporti
terrestri, entro il termine di quindici giorni dall'acquisto e, in ogni caso,
prima dell'immatricolazione, il numero identificativo intracomunitario nonché il
numero di telaio degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi acquistati. Per
i successivi passaggi interni precedenti l'immatricolazione il numero
identificativo intracomunitario è sostituito dal codice fiscale del fornitore.
In mancanza delle informazioni da parte dei soggetti di imposta gli uffici
preposti non procedono all'immatricolazione. La comunicazione è altresì
effettuata, entro il termine di quindici giorni dalla vendita, anche in caso di
cessione intracomunitaria o di esportazione dei medesimi veicoli.
379. Con decreto del capo del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e del direttore dell'Agenzia delle entrate
sono stabiliti i contenuti e le modalità delle comunicazioni di cui alla
disposizione recata dal comma 378 (179).
(179) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decr. 30
ottobre 2007.
380. La convenzione prevista dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, è gratuita e definisce
anche la procedura di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate e
all'Agenzia delle dogane delle informazioni inviate dai soggetti di imposta ai
sensi del comma 378 (180).
(180) Comma così modificato prima dal comma 3 dell'art. 1, D.L. 14 marzo 2005,
n. 35 e poi dal comma 12 dell'art. 1, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262.
381. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n.
746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, è
aggiunto il seguente periodo: "Nella prima ipotesi, il cedente o prestatore deve
comunicare all'Agenzia delle entrate, esclusivamente per via telematica entro il
giorno 16 del mese successivo, i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta".
382. Ai fini del necessario coordinamento delle attività di controllo, da
attuare secondo quanto disposto dall'articolo 63, secondo e terzo comma, primo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
l'Agenzia delle entrate condivide con gli altri organi preposti ai controlli in
materia di imposta sul valore aggiunto le informazioni risultanti dalle
comunicazioni di cui ai commi 378 e 381.
383. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il
comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. È punito con la sanzione prevista nel comma 3 il cedente o il prestatore
che omette di inviare, nei termini previsti, la comunicazione di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 29
dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1984, n. 17, o la invia con dati incompleti o inesatti".
384. Chiunque omette di inviare, nei termini previsti, la comunicazione di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 29
dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1984, n. 17, introdotto dal comma 381, o la invia con dati incompleti o
inesatti, è responsabile in solido con il soggetto acquirente dell'imposta evasa
correlata all'infedeltà della dichiarazione ricevuta.
385. Il direttore dell'Agenzia delle entrate determina, con suo provvedimento, i
contenuti e le modalità della comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, introdotto
dal comma 381 (181).
(181) Con Provv. 14 marzo 2005 (Gazz. Uff. 21 marzo 2005, n. 66, S.O.) sono
stati approvati il modello di comunicazione dei dati contenuti nelle
dichiarazioni di intento ricevute, con le relative istruzioni, le
caratteristiche tecniche per la stampa e le specifiche tecniche per la
trasmissione telematica dei dati.
386. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo
l'articolo 60, è inserito il seguente:
"Art. 60-bis - (Solidarietà nel pagamento dell'imposta). - 1. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta degli organi competenti al
controllo, sulla base di analisi effettuate su fenomeni di frode, sono
individuati i beni per i quali operano le disposizioni dei commi 2 e 3.
2. In caso di mancato versamento dell'imposta da parte del cedente relativa a
cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario,
soggetto agli adempimenti ai fini del presente decreto, è obbligato solidalmente
al pagamento della predetta imposta.
3. L'obbligato solidale di cui al comma 2 può tuttavia documentalmente
dimostrare che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di
eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di
specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato
pagamento dell'imposta".
387. [A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2005, è
introdotto l'istituto della pianificazione fiscale concordata alla quale possono
accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui
si applicano gli studi di settore per il periodo di imposta in corso al 1°
gennaio 2003. L'adesione alla pianificazione fiscale determina preventivamente,
per un triennio, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta e
comporta una riduzione dell'imposizione fiscale e contributiva per gli importi
eccedenti la base imponibile pianificata] (182).
(182) Comma abrogato dal comma 519 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
388. [Non possono accedere alla pianificazione fiscale i titolari di reddito
d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi
di settore per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2003;
b) che svolgono dal 1° gennaio 2004 una attività diversa da quella esercitata
nel biennio 2002 e 2003;
c) che non erano in attività in almeno uno dei periodi di imposta in corso al 1°
gennaio 2002, al 1° gennaio 2003 ovvero al 1° gennaio 2004;
d) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta per
almeno uno dei periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 2002 e al 1° gennaio
2003;
e) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto per i medesimi periodi d'imposta di cui alla lettera d);
f) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione
degli studi di settore per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2003]
(183).
(183) Comma abrogato dal comma 519 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
389. [La proposta individuale di pianificazione fiscale è formulata sulla base
di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze
dell'applicazione degli studi di settore, dei dati sull'andamento dell'economia
nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei
componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile
riferibile al contribuente] (184).
(184) Comma abrogato dal comma 519 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
390. [L'adesione alla pianificazione fiscale si perfeziona, ferma restando la
congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore per
ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al
contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base
imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti
positivi o negativi di reddito di carattere straordinario] (185).
(185) Comma abrogato dal comma 519 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
391. [L'adesione alla proposta di pianificazione fiscale è comunicata dal
contribuente entro sessanta giorni dal suo ricevimento; nel medesimo termine, la
proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente
ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di
cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in
cui il contribuente sia in grado di documentare una evidente infondatezza della
stessa, sulla base dell'esistenza di:
a) significative variazioni degli elementi strutturali nell'esercizio
dell'attività rispetto a quelli presi a base per la formulazione della proposta;
b) dati ed elementi presi a base per la formulazione della proposta divergenti
sensibilmente, all'atto dell'adesione] (186).
(186) Comma abrogato dal comma 519 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
392. [La sussistenza delle circostanze di cui alle lettere a) e b) del comma 391
può essere asseverata dai soggetti abilitati sulla base delle disposizioni
vigenti] (187).
(187) Comma abrogato dal comma 519 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
393. [Per i periodi d'imposta oggetto di pianificazione, relativamente al
reddito caratteristico d'impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base
delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) esclusa l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito
complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini
dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali, per
la parte di reddito dichiarato eccedente quello pianificato;
c) è esclusa l'applicazione dei contributi previdenziali per la parte di reddito
dichiarato che eccede quello pianificato fatto salvo il minimale reddituale
previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative delle Casse autonome
nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria] (188).
(188) Comma abrogato dal comma 519 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
394. [Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 393, ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e
sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia
di imposta sul valore aggiunto;
b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare
rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto
della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi
speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle
operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni
ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle
disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55,
secondo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni ] (189).
(189) Comma abrogato dal comma 519 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
395. [In caso di mancato rispetto della pianificazione, da comunicare nella
dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul reddito, l'Agenzia delle
entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della
pianificazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume
d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa,
salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in
tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con
adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La
disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato
adeguamento alle risultanze degli studi di settore] (190).
(190) Comma abrogato dal comma 519 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
396. [L'inibizione dei poteri di cui ai commi 393, lettera a), e 394, lettera
c), ed i benefici di cui al comma 393, lettere b) e c), non operano qualora:
a) il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, ovvero
non siano adempiuti gli obblighi di cui al comma 394, lettera a), ferma
restando, comunque, in tale caso l'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39,
secondo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo
comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni;
b) siano constatate condotte del contribuente che integrano le fattispecie di
cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
74] (191).
(191) Comma abrogato dal comma 519 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
397. [Salva l'applicazione del comma 391, nei casi in cui a seguito di controlli
e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano
dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a
base per la formulazione della proposta, nei suoi confronti non opera
l'inibizione dei poteri di cui ai commi 393, lettera a), e 394, lettera c),
nonché i benefici di cui al comma 393, lettere b) e c)] (192).
(192) Comma abrogato dal comma 519 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
398. [Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del
triennio, l'istituto della pianificazione fiscale concordata cessa di avere
effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione.
Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non
regolamentare, sono individuate le singole categorie di contribuenti nei cui
riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della
pianificazione fiscale concordata nonché approvate una o più note metodologiche
per la formulazione della proposta di cui al comma 389. Con i medesimi decreti
sono conseguentemente rideterminati i periodi d'imposta di cui al comma 388, per
i contribuenti nei cui confronti la pianificazione fiscale opera a decorrere da
periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 387. Con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle
proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il
tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, nonché le modalità di adesione] (193).
(193) Comma abrogato dal comma 519 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
399. [Gli studi di settore previsti all'articolo 62-bis del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, sono soggetti a revisione, di norma, ogni quattro anni dalla data di
entrata in vigore dello studio di settore ovvero da quella dell'ultima
revisione, al fine di mantenere la rappresentatività degli stessi rispetto alla
realtà economica cui si riferiscono. La revisione può essere disposta anche
prima del decorso del termine previsto dal primo periodo, tenuto anche conto di
dati ed informazioni ufficiali quali i dati di contabilità nazionale, sentito il
parere della commissione di esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge
8 maggio 1998, n. 146. La revisione degli studi di settore è programmata con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il mese
di febbraio di ciascun anno (194)] (195).
(194) Con Provv. 21 febbraio 2005 (Gazz. Uff. 28 febbraio 2005, n. 48) è stata
programmata la revisione degli studi di settore applicabili dal periodo di
imposta 2005. Con Provv. 20 marzo 2006 (Gazz. Uff. 28 marzo 2006, n. 73) è stata
programmata la revisione degli studi di settore applicabili a partire dal
periodo d'imposta 2006.
(195) Comma abrogato dal comma 15 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
400. In deroga a quanto previsto al comma 399, entro il mese di febbraio 2005,
l'Agenzia delle entrate completa l'attività di revisione relativa agli studi di
settore già precedentemente individuati, con effetto dal periodo di imposta in
corso al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento recante
disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di
settore, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195.
401. Gli organi preposti al controllo, in conseguenza della revisione e del
potenziamento degli studi di settore, sulla base delle disposizioni dei commi da
387 a 432, programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per l'attività
di contrasto all'evasione nei confronti dei soggetti ai quali non si applicano
gli studi medesimi.
402. All'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, recante disposizioni comuni in materia
di accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel primo comma:
1) al numero 2):
1.1) nel primo e secondo periodo, le parole da: "alle operazioni" a: "risultanti
dai conti" sono sostituite dalle seguenti: "ai rapporti ed alle operazioni, i
cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7),
ovvero rilevati a norma dell'articolo 33, secondo e terzo comma. I dati ed
elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati
rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 33, secondo e terzo
comma,";
1.2) nel secondo periodo, le parole da: "a base delle stesse" alla fine del
periodo sono sostituite dalle seguenti: "o compensi a base delle stesse
rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto
beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti
o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni";
2) al numero 5):
2.1) nel primo periodo, le parole da: ", ovvero" fino a: "in forma fiduciaria,"
sono soppresse;
2.2) nel quarto periodo, le parole da: "all'Amministrazione postale," fino alla
fine del numero sono sostituite dalle seguenti: "alle banche, alla società Poste
italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari
finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento
collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società
fiduciarie";
3) al numero 6-bis), il primo periodo è sostituito dal seguente: "richiedere,
previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia
delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della
guardia di finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad
accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente
l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei
rapporti intrattenuti con le banche, la società Poste italiane Spa, gli
intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di
investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio e le
società fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non più di
cinque anni dalla data della richiesta";
4) al numero 7):
4.1) il primo periodo è sostituito dai seguenti: "richiedere, previa
autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle
entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della
guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Poste
italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari
finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento
collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società
fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto
od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti,
nonché alle garanzie prestate da terzi. Alle società fiduciarie di cui alla
legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale
dell'albo di cui all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, può essere richiesto, tra l'altro, specificando i periodi temporali di
interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse
hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e
partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati";
4.2) nel secondo periodo, dopo le parole: "deve essere indirizzata" sono
inserite le seguenti: "al responsabile della struttura accentrata, ovvero";
b) nel secondo comma:
1) al secondo periodo, la parola: "sessanta" è sostituita dalla seguente:
"trenta";
2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Il termine può essere prorogato
per un periodo di venti giorni su istanza dell'operatore finanziario, per
giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale per
l'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal
comandante regionale";
c) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
"Le richieste di cui al primo comma, numero 7), nonché le relative risposte,
anche se negative, devono essere effettuate esclusivamente in via telematica.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le
disposizioni attuative e le modalità di trasmissione delle richieste, delle
risposte, nonché dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni
indicati nel citato numero 7)".
403. All'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel secondo comma:
1) al numero 2):
1.1) nel primo periodo, le parole da: "alle operazioni" a: "acquisita" sono
sostituite dalle seguenti: "ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie
e documenti siano stati acquisiti"; la parola: "rilevate" è sostituita dalla
seguente: "rilevati";
1.2) nel secondo periodo, le parole: "I singoli dati ed elementi risultanti dai
conti" sono sostituite dalle seguenti: "I dati ed elementi attinenti ai rapporti
ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e
dell'articolo 52, ultimo comma, o dell'articolo 63, primo comma,";
2) al numero 5):
2.1) nel primo periodo, le parole da: ", ovvero" fino a: "in forma fiduciaria,"
sono soppresse;
2.2) nel quarto periodo, le parole da: "all'Amministrazione postale," fino alla
fine del numero sono sostituite dalle seguenti: "alle banche, alla società Poste
italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari
finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento
collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società
fiduciarie";
3) al numero 6-bis) il primo periodo è sostituito dal seguente: "richiedere,
previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia
delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della
guardia di finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad
accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente
l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei
rapporti intrattenuti con le banche, la società Poste italiane Spa, gli
intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di
investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio e le
società fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non più di
cinque anni dalla data della richiesta";
4) al numero 7):
4.1) il primo periodo è sostituito dai seguenti: "richiedere, previa
autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle
entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della
guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Poste
italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari
finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento
collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società
fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto
od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti,
nonché alle garanzie prestate da terzi. Alle società fiduciarie di cui alla
legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale
dell'albo di cui all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, può essere richiesto, tra l'altro, specificando i periodi temporali di
interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse
hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e
partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati";
4.2) nel secondo periodo, dopo le parole: "deve essere indirizzata" sono
inserite le seguenti: "al responsabile della struttura accentrata, ovvero";
b) nel terzo comma:
1) al primo periodo, la parola: "sessanta" è sostituita dalla seguente:
"trenta";
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il termine può essere
prorogato per un periodo di venti giorni su istanza dell'operatore finanziario,
per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale
per l'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal
comandante regionale";
c) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
"Le richieste di cui al secondo comma, numero 7), nonché le relative risposte,
anche se negative, sono effettuate esclusivamente in via telematica. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le
disposizioni attuative e le modalità di trasmissione delle richieste, delle
risposte, nonché dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni
indicati nel citato numero 7)".
404. Le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelle di cui al
quarto comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, introdotte rispettivamente dai commi 402 e 403, hanno
effetto dal 1° luglio 2005. Con uno o più provvedimenti del direttore
dell'Agenzia delle entrate può essere prevista una diversa decorrenza
successiva, in considerazione delle esigenze di natura esclusivamente tecnica
(196).
(196) Le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelle di cui al
quarto comma dell'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, introdotte dai commi 402 e 403 del presente articolo hanno effetto
dal 1° gennaio 2006 ai sensi di quanto disposto dal Provv. 1° luglio 2005 (Gazz.
Uff. 4 luglio 2005, n. 153).
405. Al fine di una maggiore efficienza, efficacia ed effettività dell'istituto
della pianificazione fiscale concordata, al primo periodo del comma 1
dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole da: "gli uffici delle imposte" fino a: "delle imposte dirette" sono
sostituite dalle seguenti: "i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate,
qualora dagli accessi, ispezioni e verifiche nonché dalle segnalazioni
effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale
ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali";
b) dopo le parole: "non spettanti," sono inserite le seguenti: "nonché
l'esistenza di imposte o di maggiori imposte non versate, escluse le ipotesi di
cui agli articoli 36-bis e 36-ter,";
c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero la maggiore imposta da
versare, anche avvalendosi delle procedure previste dal decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218".
406. Al quinto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) le parole da: "l'ufficio dell'imposta" fino a: "indirette sugli affari" sono
sostituite dalle seguenti: "i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate,
qualora dagli accessi, ispezioni e verifiche nonché dalle segnalazioni
effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale
ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali";
b) dopo le parole: "l'esistenza di corrispettivi" sono inserite le seguenti: "o
di imposta";
c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché l'imposta o la maggiore
imposta non versata, escluse le ipotesi di cui all'articolo 54-bis, anche
avvalendosi delle procedure previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218".
407. Al comma 181 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, primo
periodo dell'alinea, le parole: "alle altre categorie reddituali" sono
sostituite dalle seguenti: "alle medesime o alle altre categorie reddituali,
nonché con riferimento ad ulteriori operazioni rilevanti ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto,".
408. All'articolo 70 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "alle categorie reddituali diverse da quelle che hanno
formato oggetto degli accertamenti stessi" sono sostituite dalle seguenti: "alle
medesime o alle altre categorie reddituali nonché con riferimento ad ulteriori
operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto";
b) al comma 2, le parole da: "qualora" fino a: "indipendentemente" sono
sostituite dalle seguenti: "indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza di
nuovi elementi e".
409. All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità
ordinaria, anche per effetto di opzione, e degli esercenti arti e professioni,
la disposizione del comma 1 trova applicazione quando in almeno due periodi
d'imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare,
l'ammontare dei compensi o dei ricavi determinabili sulla base degli studi di
settore risulta superiore all'ammontare dei compensi o ricavi dichiarati con
riferimento agli stessi periodi di imposta. La disposizione del comma 1 trova
applicazione in ogni caso nei confronti degli esercenti attività d'impresa in
regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, quando emergono
significative situazioni di incoerenza rispetto ad indici di natura economica,
finanziaria o patrimoniale, individuati con apposito provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, sentito il parere della commissione di esperti di
cui al comma 7";
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 l'ufficio, prima della notifica
dell'avviso di accertamento, invita il contribuente a comparire, ai sensi
dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218";
c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. I maggiori ricavi, compensi e corrispettivi, conseguenti all'applicazione
degli accertamenti di cui al comma 1, ovvero dichiarati per effetto
dell'adeguamento di cui all'articolo 2 del regolamento recante disposizioni
concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, non rilevano
ai fini dell'obbligo della trasmissione della notizia di reato ai sensi
dell'articolo 331 del codice di procedura penale".
410. Le disposizioni dei commi 2 e 3-bis dell'articolo 10 della legge 8 maggio
1998, n. 146, come modificato dal comma 409 del presente articolo, hanno effetto
a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004.
411. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: "il primo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "i periodi";
2) le parole: "nella dichiarazione dei redditi" sono sostituite dalle seguenti:
"nelle dichiarazioni di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni,";
3) le parole: "per adeguare i ricavi o i compensi" sono sostituite dalle
seguenti: "per adeguare gli stessi, anche ai fini dell'imposta regionale sulle
attività produttive,";
b) al comma 2:
1) le parole da: "Per il primo periodo d'imposta" fino a: "revisione del
medesimo," sono sostituite dalle seguenti: "Per i medesimi periodi d'imposta di
cui al comma 1,";
2) le parole: "può essere" sono sostituite dalla seguente: "è";
3) le parole: "di presentazione della dichiarazione dei redditi" sono sostituite
dalle seguenti: "del versamento a saldo dell'imposta sul reddito; i maggiori
corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita
sezione dei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e
riportati nella dichiarazione annuale";
c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. L'adeguamento di cui ai commi 1 e 2 è effettuato, per i periodi
d'imposta diversi da quello in cui trova applicazione per la prima volta lo
studio, ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, a
condizione che sia versata, entro il termine per il versamento a saldo
dell'imposta sul reddito, una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla
differenza tra ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi e
quelli annotati nelle scritture contabili. La maggiorazione non è dovuta se la
predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi
annotati nelle scritture contabili".
412. In esecuzione dell'articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
l'Agenzia delle entrate comunica mediante raccomandata con avviso di ricevimento
ai contribuenti l'esito dell'attività di liquidazione, effettuata ai sensi
dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, relativamente ai redditi soggetti a
tassazione separata. La relativa imposta o la maggiore imposta dovuta, a
decorrere dal periodo d'imposta 2001, è versata mediante modello di pagamento,
di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
precompilato dall'Agenzia. In caso di mancato pagamento entro il termine di
trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione si procede
all'iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con
l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di cui all'articolo 20
del predetto decreto n. 602 del 1973, a decorrere dal primo giorno del secondo
mese successivo a quello di elaborazione della predetta comunicazione (197).
(197) Vedi, anche, l'art. 37, comma 43, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
413. Ai commi 2 e 1, rispettivamente, degli articoli 2 e 3 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, con
riferimento alle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 1999, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: "e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno
del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione".
414. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo l'articolo 10 è inserito
il seguente:
"Art. 10-bis. - (Omesso versamento di ritenute certificate). - 1. È punito con
la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine
previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di
imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per
un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta".
415. All'articolo 49, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo le parole: "costituisce
titolo esecutivo" sono aggiunte le seguenti: "; il concessionario può altresì
promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista
dalle norme ordinarie a tutela del creditore".
416. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), le parole: "entro il quinto mese successivo alla
consegna del ruolo ovvero" sono sostituite dalle seguenti: "entro il dodicesimo
mese successivo alla consegna del ruolo ovvero, per i ruoli straordinari, entro
il sesto mese successivo nonché";
b) al comma 4, dopo le parole: "di segnalare azioni cautelari ed esecutive" sono
inserite le seguenti: "nonché conservative ed ogni altra azione prevista dalle
norme ordinarie a tutela del creditore".
417. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 3, dopo la parola: "contribuente," sono inserite le
seguenti: "la specie del ruolo,";
b) all'articolo 19, comma 4-bis, le parole: "ad espropriazione forzata" sono
sostituite dalle seguenti: "alla riscossione coattiva"; nel medesimo comma sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "secondo le disposizioni di cui al titolo
II del presente decreto";
c) all'articolo 25, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", a
pena di decadenza, entro l'ultimo giorno del dodicesimo mese successivo a quello
di consegna del ruolo, ovvero entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo
alla consegna se la cartella è relativa ad un ruolo straordinario".
418. Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 2, terzo periodo, le parole: "garanzia con le modalità
di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633" sono sostituite dalle seguenti: "idonea garanzia mediante
polizza fideiussoria o fideiussione bancaria"; al medesimo articolo 8, dopo il
comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive, se
il garante non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione
di apposito invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei
presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il competente ufficio
dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme
a carico del contribuente e dello stesso garante";
b) all'articolo 15, comma 2, le parole: "commi 2 e 3" sono sostituite dalle
seguenti: "commi 2, 3 e 3-bis".
419. All'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
le parole: "garanzia secondo le modalità di cui all'articolo 38-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" sono sostituite dalle
seguenti: "garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria"; al
medesimo articolo 48, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive, se
il garante non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione
di apposito invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei
presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il competente ufficio
dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme
a carico del contribuente e dello stesso garante".
420. Le disposizioni del comma 417, lettera a), si applicano con riferimento ai
ruoli resi esecutivi successivamente al 1° luglio 2005 (198).
(198) Comma così modificato dal comma 5-ter dell'art. 1, D.L. 17 giugno 2005,
n. 106, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
421. Ferme restando le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni, nonché quelli previsti dagli articoli 51 e seguenti
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, per la riscossione dei crediti indebitamente
utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,
l'Agenzia delle entrate può emanare apposito atto di recupero motivato da
notificare al contribuente con le modalità previste dall'articolo 60 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. La disposizione del
primo periodo non si applica alle attività di recupero delle somme di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96, e all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2003, n. 27.
422. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro
il termine assegnato dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, si
procede alla riscossione coattiva con le modalità previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni.
423. La competenza all'emanazione degli atti di cui al comma 421, emessi prima
del termine per la presentazione della dichiarazione, spetta all'ufficio nella
cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto per il precedente periodo
di imposta.
424. [In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27
luglio 2000, n. 212, i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo previsti
dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono prorogati
al 31 dicembre 2006 per le dichiarazioni presentate nell'anno 2003] (199).
(199) Comma abrogato dal comma 5-ter dell'art. 1, D.L. 17 giugno 2005, n. 106,
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
425. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo
l'articolo 75 è inserito il seguente:
"Art. 75-bis. - (Dichiarazione stragiudiziale del terzo). - 1. Il
concessionario, prima di procedere ai sensi degli articoli 543 e seguenti del
codice di procedura civile, può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto
che è iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, anche solo
in modo generico, le cose e le somme da loro dovute al creditore".
426. È effettuato mediante ruolo il recupero delle somme dovute, per
inadempimento, dal soggetto incaricato del servizio di intermediazione
all'incasso ovvero dal garante di tale soggetto o del debitore di entrate
riscosse ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
46, e successive modificazioni. In attesa della riforma organica del settore
della riscossione, fermi restando i casi di responsabilità penale, i
concessionari del servizio nazionale della riscossione ed i commissari
governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, di cui al decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, hanno facoltà di sanare le responsabilità
amministrative derivanti dall'attività svolta fino al 30 giugno 2005 dietro
versamento della somma di 3 euro per ciascun abitante residente negli ambiti
territoriali ad essi affidati in concessione alla data del 1° gennaio 2004.
L'importo dovuto è versato in tre rate, la prima pari al 40 per cento del
totale, da versare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui all'ultimo periodo del presente comma, e comma e comunque entro
il 20 dicembre 2005, e le altre due, ciascuna pari al 30 per cento del totale,
da versare rispettivamente entro il 30 giugno 2006 e tra il 21 ed il 31 dicembre
2006. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma (200).
(200) Comma così modificato prima dall'art. 4, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi dal comma 14-sexies
dell'art. 2 e dal comma 38 dell'art. 3, D.L. 30 settembre 2005, n. 203 nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione. Per l'interpretazione autentica
delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il comma 26-quater
dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa
legge di conversione, il comma 154 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e il
comma 4-quinquies dell'art. 36, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla
relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 26-ter del suddetto art. 35
e il comma 138 dell'art. 1 della citata legge n. 244 del 2007. In attuazione di
quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 7 febbraio 2006, n. 112. Vedi,
inoltre, quanto disposto dall'art. 1, D.L. 17 giugno 2005, n. 106, come
modificato dal comma 39 dell'art. 3 del citato D.L. n. 203 del 2005.
426-bis. Per effetto dell'esercizio della facoltà prevista dal comma 426, le
irregolarità compiute nell'esercizio dell'attività di riscossione non
determinano il diniego del diritto al rimborso o del discarico per inesigibilità
delle quote iscritte a ruolo o delle definizioni automatiche delle stesse e,
fermi restando gli effetti delle predette definizioni, le comunicazioni di
inesigibilità relative ai ruoli consegnati entro il 30 settembre 2003 sono
presentate entro il 30 settembre 2006; per tali comunicazioni il termine
previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112, decorre dal 1° ottobre 2006 (201).
(201) Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione, e poi così modificato dal comma
38 dell'art. 3, D.L. 30 settembre 2005, n. 203. Per l'interpretazione autentica
delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il comma 26-quater
dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa
legge di conversione, il comma 154 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e il
comma 4-quinquies dell'art. 36, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla
relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 26-ter del suddetto art.
35.
426-ter. Le somme versate ai sensi del comma 426 rilevano, nella misura del
cinquanta per cento, ai fini della determinazione del reddito delle società che
provvedono a tale versamento (202).
(202) Comma aggiunto dal comma 38 dell'art. 3, D.L. 30 settembre 2005, n. 203.
427. La durata delle concessioni del servizio nazionale della riscossione e
degli incarichi di commissario governativo, delegato provvisoriamente alla
riscossione, è prorogata al 30 settembre 2006 (203).
(203) Comma così modificato dal comma 38 dell'art. 3, D.L. 30 settembre 2005,
n. 203.
428. A condizione che la relativa imposta sostitutiva sia stata versata entro il
termine del 30 settembre 2004, i soli termini previsti per la redazione ed il
giuramento delle perizie di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, e successive modificazioni, sono stabiliti alla data del 31 marzo
2005. Tra i soggetti abilitati per tale attività di redazione e giuramento delle
perizie si comprendono i periti regolarmente iscritti alle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del testo unico di cui al regio
decreto 20 settembre 1934, n. 2011.
429. Le imprese che operano nel settore della grande distribuzione possono
trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun
punto vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle
cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni (204).
(204) Vedi, anche, il Provv. 8 luglio 2005 e l'art.ò 37, commi 33 e 37, D.L. 4
luglio 2006, n. 223.
430. Ai fini del comma 429 sono imprese di grande distribuzione commerciale, ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere e) ed f), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, le aziende distributive che operano con esercizi commerciali
definiti media e grande struttura di vendita aventi, quindi, superficie
superiore a 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a
10.000 abitanti, o superficie superiore a 250 metri quadri nei comuni con
popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti (205).
(205) Vedi, anche, il Provv. 8 luglio 2005.
430-bis. La disposizione di cui al comma 429 si applica, con le modalità di cui
al comma 431, anche alle imprese individuate con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, aventi le caratteristiche dimensionali previste nel
comma 430 ed assoggettate agli oneri di collegamento telematico ivi indicati
(206).
(206) Comma aggiunto dal comma 130 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
431. Le modalità tecniche ed i termini per la trasmissione telematica di cui al
comma 429 sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate. La trasmissione telematica di cui al comma 429 sostituisce l'obbligo di
certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'articolo 12 della legge 30
dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1996, n. 696. Resta comunque fermo l'obbligo di emissione delle fatture su
richiesta del cliente (207).
(207) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Provv. 8
luglio 2005.
432. Le violazioni alle prescrizioni di cui ai commi 429 e 431 sono soggette
alle sanzioni previste ai sensi dell'articolo 6, comma 3, dell'articolo 11,
comma 5, e dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471.
433. Nell'ambito delle attività volte al riordino, alla razionalizzazione e alla
valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, l'Agenzia del demanio è
autorizzata, con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle
finanze, a vendere a trattativa privata, anche in blocco, le quote indivise di
beni immobili, i fondi interclusi nonché i diritti reali su immobili, dei quali
lo Stato è proprietario ovvero comunque è titolare. Il prezzo di vendita è
stabilito secondo criteri e valori di mercato, tenuto conto della particolare
condizione giuridica dei beni e dei diritti. Il perfezionamento della vendita
determina il venire meno dell'uso governativo, delle concessioni in essere
nonché di ogni altro eventuale diritto spettante a terzi in caso di cessione.
434. Le aree che appartengono al patrimonio e al demanio dello Stato, sulle
quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni hanno
realizzato le opere di urbanizzazione di cui all'articolo 4 della legge 29
settembre 1964, n. 847, e successive modificazioni, sono trasferite in
proprietà, a titolo oneroso, nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano, al patrimonio indisponibile del comune che le richiede, con vincolo
decennale di inalienabilità. La richiesta di trasferimento è presentata alla
filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata dalle
planimetrie e dagli atti catastali che identificano le aree oggetto di
trasferimento. Il corrispettivo del trasferimento è determinato secondo i
parametri fissati nell'elenco 3 allegato alla presente legge. I parametri sono
aggiornati annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 2006, nella misura dell'8 per
cento.
435. Le somme dovute dai comuni per l'occupazione delle aree di cui al comma
434, non versate fino alla data di stipulazione dell'atto del loro
trasferimento, sono corrisposte, contestualmente al trasferimento, in misura
pari a un terzo degli importi di cui all'elenco 3 allegato alla presente legge,
per ogni anno di occupazione, nei limiti della prescrizione quinquennale. Con il
trasferimento delle aree si estinguono i giudizi pendenti, promossi
dall'amministrazione demaniale e comunque preordinati alla liberazione delle
aree di cui al comma 434, e restano compensate fra le parti le spese di lite.
436. I beni immobili che non formano oggetto delle procedure di dismissione
disciplinate dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, di valore non superiore a
100.000 euro, individuati con i decreti di cui all'articolo 1, comma 1, dello
stesso decreto-legge n. 351 del 2001, possono essere alienati direttamente
dall'Agenzia del demanio a trattativa privata, se non aggiudicati in vendita, al
prezzo più alto, a seguito di procedura di invito pubblico ad offrire, della
quale sia data adeguata pubblicità almeno su due quotidiani a diffusione
nazionale e su almeno due periodici a diffusione locale, di durata non inferiore
al mese, esperito telematicamente attraverso il sito INTERNET della medesima
Agenzia.
437. Le alienazioni di cui al comma 436 non sono soggette alla disposizione di
cui al comma 113 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
concernente il diritto di prelazione degli enti locali territoriali. Non sono
altresì soggette alla disposizione di cui al primo periodo le alienazioni
effettuate direttamente dalla Agenzia del demanio a trattativa privata, a
seguito di asta pubblica deserta, aventi ad oggetto immobili di valore inferiore
a 250.000 euro; in caso di valore pari o superiore al predetto importo, il
diritto di prelazione è esercitato dall'ente locale entro quindici giorni dal
ricevimento della comunicazione della determinazione a vendere, e delle relative
condizioni, da parte dell'Agenzia del demanio.
438. Relativamente agli immobili di cui al comma 436 è fatto salvo il diritto di
prelazione in favore dei concessionari, dei conduttori nonché dei soggetti che
si trovano comunque nel godimento dell'immobile oggetto di alienazione, a
condizione che gli stessi abbiano soddisfatto tutti i crediti richiesti
dall'amministrazione competente.
439. Le disposizioni agevolative previste dalla normativa vigente in favore di
enti locali territoriali e di enti pubblici e privati, in materia di utilizzo di
beni immobili di proprietà statale sono applicate in regime di reciprocità in
favore delle amministrazioni dello Stato che a loro volta utilizzano, per usi
governativi, immobili di proprietà degli stessi enti.
440. Il regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito dalla legge
17 aprile 1925, n. 473, è abrogato.
441. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli
alloggi di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, sono trasferiti in proprietà, a titolo gratuito e nello stato di
fatto e di diritto in cui si trovano al momento del loro trasferimento, ai
comuni nel cui territorio gli stessi sono ubicati. I comuni procedono, entro
centoventi giorni dalla data della volturazione, all'accertamento di eventuali
difformità urbanistico-edilizie. Le disposizioni del presente comma non si
applicano agli alloggi realizzati in favore dei profughi ai sensi dell'articolo
18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, nonché agli alloggi di cui al comma 442.
442. Al fine di consentire la regolare e sollecita conclusione delle procedure e
in coerenza con l'articolo 4, comma 223, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
il comma 27 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, si interpreta
nel senso che gli alloggi attualmente di proprietà statale realizzati ai sensi
della legge 9 agosto 1954, n. 640, sono ceduti in proprietà agli assegnatari o
loro congiunti, in possesso dei requisiti previsti dalla predetta legge. Per la
determinazione delle condizioni di vendita, ivi comprese la fissazione del
prezzo e le modalità di pagamento, si fa riferimento alla normativa in vigore
alla data di presentazione della domanda di acquisto dell'alloggio.
443. Dopo il comma 13-bis dell'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
sono aggiunti i seguenti:
"13-ter. In sede di prima applicazione dei commi 13 e 13-bis, il Ministero della
difesa, Direzione generale dei lavori e del demanio, di concerto con l'Agenzia
del demanio, individua entro il 28 febbraio 2005 beni immobili comunque in uso
all'Amministrazione della difesa, non più utili ai fini istituzionali, da
dismettere e, a tal fine, consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze
e, per esso, all'Agenzia del demanio.
13-quater. Gli immobili individuati e consegnati ai sensi del comma 13-ter
entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato per essere
assoggettati alle procedure di valorizzazione e di dismissione di cui al
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, e di cui ai commi da 6 a 8. Gli immobili
individuati sono stimati a cura dell'Agenzia del demanio nello stato di fatto e
di diritto in cui si trovano.
13-quinquies. La Cassa depositi e prestiti concede, entro trenta giorni dalla
data di individuazione degli immobili di cui al comma 13-ter, anticipazioni
finanziarie della quota come sopra determinata, pari al valore degli immobili
individuati, per un importo complessivo non inferiore a 954 milioni di euro e,
comunque, non superiore a 1.357 milioni di euro. Le condizioni generali ed
economiche delle anticipazioni sono stabilite in conformità con le condizioni
praticate sui finanziamenti della gestione separata di cui all'articolo 5, comma
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al rimborso delle somme
anticipate e dei connessi oneri finanziari a valere sui proventi delle
dismissioni degli immobili. Le anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e
prestiti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al Dicastero della Difesa su appositi fondi relativi ai consumi
intermedi e agli investimenti fissi lordi, da ripartire, nel corso della
gestione, sui capitoli interessati, con decreto del Ministro della difesa da
comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle
finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle Commissioni
parlamentari competenti e alla Corte dei conti.
13-sexies. Fermo restando quanto previsto al comma 13-quinquies, a valere sulle
risorse derivanti dall'applicazione delle procedure di valorizzazione e
dismissione dei beni immobili dell'Amministrazione della difesa, non più utili
ai fini istituzionali, ai sensi dei commi 13 e 13-bis, e individuati dal
Ministero della difesa, Direzione generale dei lavori e del demanio, di concerto
con l'Agenzia del demanio, per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009 una somma di
30 milioni di euro è destinata all'ammodernamento e alla ristrutturazione degli
arsenali della Marina militare di Augusta, La Spezia e Taranto. Inoltre, una
somma di 30 milioni di euro per l'anno 2005 è destinata al finanziamento di un
programma di edilizia residenziale in favore del personale delle Forze armate
dei ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente".
444. Le finalità di cui all'articolo 29 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e
successive modificazioni, possono essere conseguite anche attraverso il ricorso
alla locazione, anche finanziaria, con l'utilizzo delle risorse non ancora
impegnate alla data del 31 dicembre 2004.
445. Il comma 65 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è
abrogato.
446. Per conseguire obiettivi di contenimento, razionalizzazione, ottimizzazione
e programmazione della spesa pubblica destinata ad interventi edilizi sul
patrimonio immobiliare dello Stato, fermo restando il quadro normativo vigente,
ed in particolare le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, le amministrazioni dello Stato e le Agenzie fiscali, ad eccezione
degli organi costituzionali e degli organismi di sicurezza, provvedono, ai fini
del coordinamento, del monitoraggio e della ottimale gestione del patrimonio
dello Stato a comunicare all'Agenzia del demanio:
a) entro il 30 ottobre di ogni anno, gli schemi di programma triennali e gli
elenchi annuali redatti ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni, e del D.M. 22 giugno 2004 del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del
30 giugno 2004, relativi all'esecuzione di interventi edilizi di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e1), del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, su immobili di proprietà
dello Stato;
b) i programmi triennali e gli elenchi annuali definitivi, di cui alla lettera
a), entro un mese dalla data della loro approvazione da parte dei competenti
organi, secondo i rispettivi ordinamenti. Identica comunicazione è dovuta in
tutti i casi di variazione apportata ai programmi triennali e agli elenchi
annuali dei lavori;
c) ogni tre mesi, il consuntivo relativo allo stato di realizzazione degli
interventi previsti negli elenchi annuali nonché ai lavori di importo inferiore
alla soglia prevista dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, eventualmente
eseguiti nell'anno considerato;
d) entro il 31 ottobre di ogni anno, le previsioni in ordine ai fabbisogni
annuali di nuovi spazi allocativi, necessari allo svolgimento delle proprie
attività istituzionali, nonché le previsioni in ordine alle superfici il cui
utilizzo è ritenuto non più necessario all'esecuzione delle predette finalità.
447. L'Agenzia del demanio elabora linee guida tecnico-operative per la
formazione o l'aggiornamento dei programmi triennali degli interventi,
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati dal Governo, e fornisce
alle amministrazioni di cui al comma 446 il supporto informatico per la
redazione e la trasmissione dei programmi triennali e degli elenchi annuali.
448. L'Agenzia del demanio, entro il 30 aprile di ogni anno, presenta al
Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sulle attività svolte in
attuazione delle disposizioni di cui al comma 447.
449. I piani di investimento immobiliare deliberati dall'INAIL sono approvati
dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e gli investimenti sono orientati alle finalità
annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il
Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca (208).
(208) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 24 marzo
2005 e i due D.M. 4 dicembre 2007.
450. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti, avvia
programmi di dismissioni immobiliari da realizzare tramite cartolarizzazioni di
fondi immobiliari o cessioni dirette. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentite le competenti Commissioni parlamentari, possono essere trasferiti, a
prezzo di mercato, a Infrastrutture Spa, tratti di rete stradale nazionale di
cui all'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, assoggettabili
a pedaggio figurativo comunque non a carico degli utenti. Il prezzo è fissato
con modalità concordate tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Infrastrutture Spa. Le modalità
di pianificazione, gestione e manutenzione dei tratti di cui al secondo periodo
rimangono le stesse della restante rete stradale di interesse nazionale e
saranno disciplinate da apposita convenzione. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, vengono ridefiniti entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, i rapporti finanziari tra ANAS Spa, Infrastrutture
Spa e i Ministeri interessati.
451. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
452. Per il completamento degli interventi infrastrutturali necessari a
garantire l'integrale attuazione della Convenzione tra l'Italia e la Francia,
conclusa a Roma il 24 giugno 1970, di cui alla legge 18 giugno 1973, n. 475, è
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per dodici anni, a decorrere dal 2005,
a valere sulle risorse previste dall'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge
25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135, e successive modificazioni, per la realizzazione delle opere di
viabilità stradale e autostradale speciale e di grande comunicazione connesse al
percorso di cui alla stessa Convenzione. A tal fine, per garantire effettività
alla realizzazione delle iniziative in grado di potenziare e rendere più
efficiente la grande viabilità lungo il percorso tra Italia e Francia, viene
assicurata priorità al completamento degli interventi infrastrutturali stradali
e di grande attraversamento viario nelle località in cui sono ubicati gli
immobili di cui all'articolo 17 della citata Convenzione per i quali, alla data
del 31 dicembre 2005 sia già perfezionata la fase della progettazione
preliminare (209).
(209) Comma così modificato dal comma 2 dell'art. 3, D.L. 28 dicembre 2006, n.
300.
453. Per consentire l'inizio dei lavori relativi alla strada statale n. 38
previsti dalla Del.CIPE 21 dicembre 2001 per l'accesso alla Valtellina, è
autorizzato un contributo quindicennale di 2 milioni di euro, a favore dell'ANAS
Spa, a decorrere dall'anno 2005. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a
intervenire a favore dell'ANAS Spa ai sensi dell'articolo 47 della legge 28
dicembre 2001, n. 448.
454. All'articolo 24, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le
parole: "alla procedura" sono inserite le seguenti: "di esecuzione di lavori e".
455. Per la realizzazione ed il completamento di interventi infrastrutturali
necessari ad assicurare la tutela dell'ambiente in relazione ad opere di
interesse nazionale per il collegamento tra le grandi reti viarie urbane ed
extraurbane delle città metropolitane a più intensa circolazione viaria, nonché
tra nodi di scambio portuali ed aeroportuali ed aree urbane attraverso aree
naturali protette, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, un Fondo per la viabilità con una dotazione di
12 milioni di euro per l'anno 2005 e di 5 milioni di euro per l'anno 2006. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi
ammessi alla fruizione dei contributi e gli importi massimi erogabili per
ciascun intervento, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di
aiuti di Stato.
456. Per la concessione di contributi alla realizzazione di infrastrutture ad
elevata automazione e a ridotto impatto ambientale di supporto a nodi di scambio
viario intermodali è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2005, 2006 e 2007. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti da emanare, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono individuate le tipologie di intervento che possono fruire
dei contributi e gli importi massimi erogabili per ciascun intervento, nel
rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.
457. Per la prosecuzione degli interventi previsti all'articolo 4, comma 158,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata la spesa di 3 milioni di
euro per l'anno 2005.
458. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 allo
scopo della prosecuzione degli interventi infrastrutturali previsti ai sensi
dell'articolo 3, comma 127, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
459. Per le finalità di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, come rideterminate dal comma 180 dell'articolo 4 della legge 24
dicembre 2003, n. 350, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2005, 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13,
comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (210).
(210) Per il finanziamento degli interventi di cui al presente comma vedi il
comma 92 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
460. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, commi 1, 2 e 3, del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 giugno 2002, n. 112, l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non
si applica alle società cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente di
cui al libro V, titolo VI, capo I, sezione I, del codice civile, e alle relative
disposizioni di attuazione e transitorie, e che sono iscritti all'Albo delle
cooperative sezione cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo
223-sexiesdecies delle disposizioni di attuazione del codice civile:
a) per la quota del 20 per cento degli utili netti annuali delle cooperative
agricole e loro consorzi di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi;
b) per la quota del 30 per cento degli utili netti annuali delle altre
cooperative e loro consorzi;
b-bis) per la quota del 55 per cento degli utili netti annuali delle società
cooperative di consumo e loro consorzi (211).
(211) Lettera aggiunta dall'art. 82, comma 28, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
Vedi, anche, il comma 29 del suddetto articolo.
461. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601, e successive modificazioni, non si applica limitatamente alla
lettera a) del comma 1.
462. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601, e successive modificazioni, si applica limitatamente al reddito
imponibile derivante dall'indeducibilità dell'imposta regionale sulle attività
produttive.
463. Le previsioni di cui ai commi da 460 a 462 non si applicano alle
cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.
Resta, in ogni caso, l'esenzione da imposte e la deducibilità delle somme
previste dall'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive
modificazioni.
464. A decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2004, in deroga
all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per le società cooperative e
loro consorzi diverse da quelle a mutualità prevalente l'applicabilità
dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è limitata alla quota del
30 per cento degli utili netti annuali, a condizione che tale quota sia
destinata ad una riserva indivisibile prevista dallo statuto.
465. Gli interessi sulle somme che i soci persone fisiche versano alle società
cooperative e loro consorzi alle condizioni previste dall'articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive
modificazioni, sono indeducibili per la parte che supera l'ammontare calcolato
con riferimento alla misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei
buoni postali fruttiferi, aumentata dello 0,90 per cento.
466. Le disposizioni dei commi da 460 a 465 si applicano a decorrere dai periodi
d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003.
467. [Al numero 41-bis) della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono ricomprese, a
decorrere dal 1° gennaio 2005, anche le prestazioni di cui ai numeri 18), 19),
20) e 21) dell'articolo 10 del predetto decreto n. 633 del 1972, e successive
modificazioni, rese, in favore dei soggetti indicati nel medesimo numero 41-bis)
da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti
di appalto e convenzioni in genere. Resta salva la facoltà per le cooperative
sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, di optare per la previsione
di maggior favore ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460. Le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse
nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui. Il Ministro dell'economia e
delle finanze provvede, con propri decreti, a dare attuazione al presente comma]
(212).
(212) Comma abrogato dal comma 306 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
468. All'articolo 11, comma 4, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, il secondo
periodo è soppresso.
469. All'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora a
detti consorzi, esistenti alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, fossero associati anche soggetti diversi dalle banche, l'esenzione
si applica limitatamente alle prestazioni rese nei confronti delle banche, a
condizione che il relativo ammontare sia superiore al 50 per cento del volume
d'affari";
b) il comma 4 è abrogato.
470. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 11, è
inserito il seguente:
"11-bis. Per i soggetti di cui al comma 1 la pubblicità, in qualunque modo
realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive
dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è da considerarsi, ai
fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in rapporto di occasionalità rispetto
all'evento sportivo direttamente organizzato" (213).
(213) Vedi, anche, l'art. 7-octies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
471. A decorrere dal 1° gennaio 2005, per i contribuenti individuati con i
regolamenti di cui al D.M. 24 ottobre 2000, n. 370, e al D.M. 24 ottobre 2000,
n. 366 entrambi del Ministro delle finanze, che nell'anno solare precedente
hanno versato imposta sul valore aggiunto per un ammontare superiore a due
milioni di euro, l'acconto di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge 29
dicembre 1990, n. 405, è pari al 97 per cento di un importo corrispondente alla
media dei versamenti trimestrali eseguiti o che avrebbero dovuto essere eseguiti
per i precedenti trimestri dell'anno in corso (214).
(214) Comma così sostituito dall'art. 4, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
472. All'articolo 4, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali
e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "In tal
caso resta altresì sospesa la procedura di riscossione dell'imposta sul valore
aggiunto gravante sulle accise stesse".
473. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta, anche se imputati al
capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o nel
rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004, possono
essere assoggettati, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e
dell'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 10 per cento.
La disposizione del primo periodo non si applica alle riserve per ammortamenti
anticipati.
474. Per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi della legge 29
dicembre 1990, n. 408, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e della legge 21
novembre 2000, n. 342, compresi quelli costituiti ai sensi dell'articolo 14
della legge 21 novembre 2000, n. 342, l'imposta sostitutiva di cui al comma 473
è ridotta al 4 per cento.
475. Le riserve e i fondi di cui al comma 473 e i saldi attivi di cui al comma
474, assoggettati all'imposta sostitutiva, non concorrono a formare il reddito
imponibile dell'impresa ovvero della società e dell'ente e in caso di
distribuzione dei citati saldi attivi non spetta il credito d'imposta previsto
dall'articolo 4, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dall'articolo
26, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dall'articolo 13, comma 5,
della legge 21 novembre 2000, n. 342.
476. L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa
all'esercizio di cui al comma 473 ed è versata, in unica soluzione, entro il
termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi di tale esercizio.
477. L'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in
parte, alle riserve iscritte in bilancio o rendiconto. Se l'imposta sostitutiva
è imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione
è operata, anche in deroga all'articolo 2365 del codice civile, con le modalità
di cui all'articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice.
478. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le
sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte
sui redditi.
479. Il Fondo bieticolo nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 21
dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
1991, n. 48, è incrementato della somma di 10 milioni di euro per l'anno 2005.
480. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 6, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 20 non trova applicazione l'imposta
sulla pubblicità";
b) all'articolo 20, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Il presente articolo si applica alle persone fisiche che non intendono
affiggere manifesti negli spazi previsti dall'articolo 20-bis";
c) dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:
"Art. 20-bis. - (Spazi riservati ed esenzione dal diritto). - 1. I comuni devono
riservare il 10 per cento degli spazi totali per l'affissione dei manifesti ai
soggetti di cui all'articolo 20. La richiesta è effettuata dalla persona fisica
che intende affiggere manifesti per i soggetti di cui all'articolo 20 e deve
avvenire secondo le modalità previste dal presente decreto e dai relativi
regolamenti comunali. Il comune non fornisce personale per l'affissione.
L'affissione negli spazi riservati è esente dal diritto sulle pubbliche
affissioni.
2. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia d'affissioni e
pubblicità commesse fino all'entrata in vigore della presente disposizione,
mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari
possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio nonché in sede
di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio,
mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta
pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute a 100 euro per anno
e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria
del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state
compiute in più di un comune della stessa provincia; in tal caso la provincia
provvede al ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai
comuni interessati, ai quali compete l'obbligo di inoltrare alla provincia la
relativa richiesta entro il 30 settembre 2005. In caso di mancata richiesta da
parte dei comuni, la provincia destinerà le entrate al settore ecologia. La
definizione di cui al presente comma non dà luogo ad alcun diritto al rimborso
di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le predette
violazioni. Il termine per il versamento è fissato, a pena di decadenza dal
beneficio di cui al presente comma, al 31 maggio 2005. Non si applicano le
disposizioni dell'articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n.
515";
d) all'articolo 23, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. Se il manifesto riguarda l'attività di soggetti elencati nell'articolo
20, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in
flagranza nell'atto d'affissione. Non sussiste responsabilità solidale";
e) all'articolo 24, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
"5-ter. Se il manifesto riguarda l'attività di soggetti elencati nell'articolo
20, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in
flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale".
481. All'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il
comma 13-quater, è aggiunto il seguente:
"13-quinquies. Se il manifesto riguarda l'attività di soggetti elencati
nell'articolo 20 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive
modificazioni, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto
in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale".
482. Alla legge 4 aprile 1956, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6 è aggiunto il seguente comma:
"È responsabile esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza
nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale";
b) all'articolo 8 è aggiunto il seguente comma:
"È responsabile esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza
nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale".
483. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 3, le parole: "sono a carico, in solido,
dell'esecutore materiale e del committente responsabile" sono sostituite dalle
seguenti: "sono a carico esclusivamente dell'esecutore materiale. Non sussiste
responsabilità solidale neppure del committente";
b) all'articolo 15, comma 19, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
responsabilità in materia di manifesti è personale e non sussiste responsabilità
neppure del committente".
484. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 181, 182, 183, 184, 185 e 186,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono estese alle spese sostenute nell'anno
2005. Il relativo limite di spesa per l'anno 2006 resta fissato in 95 milioni di
euro.
485. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei
provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei
tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della
legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, può essere aumentata
l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo
28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un
maggiore gettito complessivo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2005, a 1.000
milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.100 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2007 (215).
(215) Comma così modificato dal comma 100 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n.
296.
486. Per il perseguimento di obiettivi di pubblico interesse, ivi compresi
quelli di difesa della salute pubblica, con provvedimento direttoriale del
Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, sentito il Ministero della salute, possono essere individuati criteri e
modalità di determinazione di un prezzo minimo di vendita al pubblico dei
tabacchi lavorati (216).
(216) Con D.Dirett. 25 luglio 2005 (Gazz. Uff. 1° agosto 2005, n. 177), con
D.Dirett. 4 aprile 2007 (Gazz. Uff. 6 aprile 2007, n. 81), con D.Dirett. 4
aprile 2008 (Gazz. Uff. 19 aprile 2008, n. 93) e con D.Dirett. 17 ottobre 2008
(Gazz. Uff. 21 ottobre 2008, n. 247) sono state emanate disposizioni in materia
di fissazione del prezzo minimo di vendita al dettaglio delle sigarette.
487. La vendita al pubblico delle sigarette è ammessa esclusivamente in
pacchetti confezionati con dieci o venti pezzi.
488. Al fine di una tendenziale armonizzazione della misura del prelievo
erariale sul Lotto a quella vigente per altri tipi di gioco, le percentuali
delle ritenute previste dagli articoli 2, nono comma, della legge 6 agosto 1967,
n. 699, e successive modificazioni, e 17, quarto comma, della legge 29 gennaio
1986, n. 25, sono sostituite con una ritenuta unica del 6 per cento.
489. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è
sostituito dal seguente:
"Il gioco del lotto si basa sull'utilizzo dei numeri da 1 a 90 inclusi, sopra le
ruote di Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino,
Venezia, e sopra la ruota denominata ruota nazionale. I cinque numeri estratti
determinano le vincite relativamente a ciascuna ruota. Le estrazioni della ruota
nazionale sono svolte in Roma" (217).
(217) Vedi, anche, l'art. 11-quinquiesdecies, D.L. 30 settembre 2005, n. 203,
aggiunto dalla relativa legge di conversione.
490. Le scommesse sulla ruota nazionale si effettuano puntando sulla ruota
stessa con esclusione di tutte le altre ruote. La raccolta delle scommesse sulla
ruota nazionale viene effettuata dal concessionario del gioco del lotto
attraverso la rete automatizzata del lotto.
491. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 8 della legge 2 agosto 1982, n.
528, sono sostituiti dai seguenti:
"I premi sono fissati come appresso:
a) sorti del gioco: premi per ogni combinazione;
b) estratto semplice: undici volte e duecentotrentadue millesimi della posta;
c) estratto determinato: cinquantacinque volte la posta;
d) ambo: duecentocinquanta volte la posta;
e) terno: quattromilacinquecento volte la posta;
f) quaterna: centoventimila volte la posta;
g) cinquina: seimilioni di volte la posta.
Il premio massimo cui può dar luogo ogni scontrino di giocata, comunque sia
ripartito tra le poste l'importo delle scommesse, non può eccedere la somma di 6
milioni di euro".
492. Resta fermo quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 8 della legge 2
agosto 1982, n. 528.
493. È istituita la scommessa dell'estratto determinato. La giocata
dell'estratto determinato si effettua aggiungendo all'indicazione del numero
pronosticato la specificazione relativa alla successione ordinale di primo,
secondo, terzo, quarto e quinto estratto (218).
(218) Con D.Dirett. 1° marzo 2005 (Gazz. Uff. 11 marzo 2005, n. 58) è stata
avviata, a decorrere dal 14 marzo 2005, la raccolta del gioco del lotto sulla
sorte dell'estratto determinato.
494. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può essere istituita una
ulteriore estrazione settimanale del gioco del lotto abbinata al concorso
Enalotto (219).
(219) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.Dirett. 9
giugno 2005.
495. All'articolo 110, comma 7, del testo unico di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, la lettera b) è abrogata.
496. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 39 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, si intende nel senso che dalle date del 1°
gennaio e 1° maggio 2004, previste in funzione del rilascio o meno del nulla
osta, gli apparecchi e congegni di cui alla medesima disposizione, se non
convertiti in apparecchi e congegni per il gioco lecito, sono illeciti ancorché
non consentano il prolungamento o la ripetizione della partita.
497. L'esenzione di cui all'articolo 10, primo comma, numero 6), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alla raccolta
delle giocate con gli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110,
comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, anche relativamente
ai rapporti tra i concessionari della rete per la gestione telematica ed i terzi
incaricati della raccolta stessa (220).
(220) Vedi, anche, il comma 533 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
498. È istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero
delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti
agroalimentari e dei servizi, una nuova scommessa ippica a totalizzatore,
proposta dall'UNIRE. Con il medesimo provvedimento sono stabilite le
disposizioni attuative relative alla nuova scommessa ippica, da effettuarsi
nelle reti dei punti di vendita dei concorsi pronostici, delle agenzie ippiche e
sportive nonché negli ippodromi, tenendo conto che la raccolta deve essere
ripartita assegnando il 72 per cento come montepremi e compenso per l'attività
di gestione della scommessa, l'8 per cento come compenso dell'attività dei punti
di vendita, il 6 per cento come entrate erariali sotto forma di imposta unica e
il 14 per cento come prelievo a favore dell'UNIRE (221).
(221) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.Dirett. 26
ottobre 2005, il D.Dirett. 15 dicembre 2005, i due D.Dirett. 20 dicembre 2005 e
il D.Dirett. 18 giugno 2007. Vedi, anche, il D.Dirett. 26 giugno 2007, il
D.Dirett. 7 settembre 2007, il D.Dirett. 13 dicembre 2007 e il D.Dirett. 3
giugno 2008.
499. All'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 7-bis è
inserito il seguente:
"7-ter. La sanzione di cui alla lettera c) del comma 7 è applicata al gestore di
apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 7, lettere a) e c),
del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, in tutti i casi nei quali i predetti apparecchi, installati
presso esercizi pubblici, risultino non conformi alle prescrizioni normative e
alle regole tecniche definite ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge 27
dicembre 2002, n. 289".
500. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 3 e al comma
4, le parole: "comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "commi 6 e 7".
501. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i commi 1 e 2 sono
abrogati.
502. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato definisce i requisiti tecnici dei sistemi elettronici di
identificazione e controllo degli apparecchi da intrattenimento di cui
all'articolo 110, commi 6 e 7 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, delle schede di gioco, intese
come l'insieme di tutte le componenti hardware e software del congegno stesso, e
dei documenti attestanti il rilascio dei nulla osta di cui all'articolo 38,
commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tali da assicurarne la
controllabilità a distanza, indipendentemente dal posizionamento sugli
apparecchi e dal materiale che si frappone fra chi è preposto alla lettura dei
dati e l'apparecchio stesso. I sistemi dovranno poter garantire l'effettuazione
dei controlli anche in forma riservata. Ad ogni nulla osta dovrà corrispondere
almeno un sistema elettronico di identificazione. Gli eventuali costi di
rilascio dei predetti documenti o sistemi sono a carico dei richiedenti (222).
(222) Comma così sostituito dal comma 3 dell'art. 7, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.
503. All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole:
"31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005".
504. All'articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, le parole: "Per l'anno 2003 e per l'anno 2004" sono
sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2003, 2004 e 2005".
505. Per l'anno 2005 il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di
lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui
all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20.
506. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313,
concernente il regime speciale per gli imprenditori agricoli, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, primo e secondo periodo, le parole: "anni dal 1998 al 2004" sono
sostituite dalle seguenti: "anni dal 1998 al 2005";
b) il comma 5-bis è abrogato.
507. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1° agosto 2002,
n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2004 dall'articolo 2, comma 19,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre
2005 (223).
(223) Per l'ulteriore proroga del termine di cui al presente comma vedi il
comma 126 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
508. All'articolo 19, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2005".
509. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
e successive modificazioni, le parole da: "per i cinque periodi d'imposta
successivi" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "per i sei
periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per
cento; per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2005 l'aliquota è
stabilita nella misura del 3,75 per cento".
510. Per l'anno 2005 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388.
511. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al
31 dicembre 2005, si applicano:
a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni
stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23
dicembre 2000, n. 388, nonché la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma
1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo,
l'aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera d) è stabilita in euro
256,70 per mille litri;
b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per
combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1°
ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
2001, n. 418;
c) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio
e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali,
di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
d) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento
alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del
decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 2001, n. 418;
e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per
combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23
dicembre 2000, n. 388;
f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio
e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni
ricadenti nella zona climatica E, di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge
28 dicembre 2001, n. 448;
g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato per il
gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e
dei comuni della provincia di Udine, di cui al comma 6 dell'articolo 21 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289;
h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio
utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350.
512. Al fine di favorire l'accesso al credito alle imprese agricole ed
agroalimentari, a decorrere dal 1° gennaio 2005 la gestione degli interventi di
sostegno finanziario di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e
successive modificazioni, e la relativa dotazione finanziaria è attribuita
all'ISMEA. L'ISMEA senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato
succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali
l'attuale ente gestore dei fondi previsti dalle leggi di cui al presente comma è
titolare in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti
relativi alla gestione degli interventi trasferiti (224).
(224) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il comma 7
dell'art. 10, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 ed il comma 5 dell'art. 17, D.Lgs. 29
marzo 2004, n. 102, come modificato dall'art. 5, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101.
513. Per l'anno 2004 non si fa luogo all'emanazione del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge 23
dicembre 1998, n. 448. La presente disposizione entra in vigore il giorno stesso
della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
514. È abrogato il comma 4 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
515. A decorrere dal 1° gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2004, l'aliquota
prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali
e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli
esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima
complessiva superiore a 3,5 tonnellate è ridotta di euro 33,21391 per mille
litri. Per i soggetti che si avvalgono del beneficio di cui all'articolo 8,
comma 10, lettera e), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, la riduzione di aliquota di cui al primo periodo è limitata ad
euro 16,03656 per mille litri.
516. La riduzione prevista al comma 515, primo periodo, si applica altresì ai
seguenti soggetti:
a) agli enti pubblici e alle imprese pubbliche locali esercenti l'attività di
trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative
leggi regionali di attuazione;
b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale
di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del
Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto
legislativo n. 422 del 1997;
c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio
pubblico per trasporto di persone.
517. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la
compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e successive modificazioni, i destinatari del beneficio di cui ai commi 515
e 516 del presente articolo presentano, entro il 30 giugno 2005, apposita
dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le
modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina
dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto
merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277.
Tali effetti, anche per l'agevolazione fiscale di cui al predetto regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000, rilevano altresì
ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446.
518. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 28
dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera b), della legge
23 dicembre 1999, n. 488, è autorizzata per l'anno 2005 una ulteriore spesa di
15 milioni di euro, di cui 6,5 milioni di euro quale copertura dell'onere
relativo all'anno 2004 e 8,5 milioni di euro quale copertura dell'onere relativo
all'anno 2005.
519. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28
dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge
23 dicembre 1999, n. 488, è autorizzata per l'anno 2005 una ulteriore spesa di
20 milioni di euro.
520. All'articolo 22, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, le parole: "dal 1° gennaio 2003" sono sostituite dalle
seguenti: "dal 1° gennaio 2005". Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
all'articolo 21, comma 6-ter, le parole: "lire 30 miliardi annui" sono
sostituite dalle seguenti: "73 milioni di euro annui".
521. Il comma 6 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
"6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824
90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per
accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione
o la miscelazione con oli minerali del biodiesel è effettuata in regime di
deposito fiscale. Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a
decorrere dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2010, il biodiesel, puro o
miscelato con oli minerali, è esentato dall'accisa nei limiti di un contingente
annuo di 200.000 tonnellate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e
della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, sono
determinati i requisiti che gli operatori, e i rispettivi impianti di
produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al
programma pluriennale, nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i
relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione con gli oli minerali
consentite, le modalità di distribuzione e di assegnazione dei quantitativi
esenti agli operatori. Nelle more dell'entrata in vigore del suddetto decreto
trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n.
256. Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato al riscaldamento
valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 61.
6.1. Entro il 1° settembre di ogni anno di validità del programma di cui al
comma 6, i Ministeri delle attività produttive e delle politiche agricole e
forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi
industriali medi del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua
produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette
rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali
legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e della
tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, da emanare entro
il 30 ottobre di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, è
eventualmente rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma
6.
6.2. Per ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i quantitativi
del contingente che risultassero, al termine del medesimo anno, non immessi in
consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro
assegnate per l'anno in questione, purché vengano immessi in consumo entro il
successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote
risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse
sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri
beneficiari" (225).
(225) Con Comunicato 23 luglio 2005 (Gazz. Uff. 23 luglio 2005, n. 170) e con
Comunicato 24 novembre 2005 (Gazz. Uff. 24 novembre 2005, n. 274) è stata
disposta l'assegnazione delle quote di contingente nell'ambito del programma
agevolativo 1° gennaio 2005-31 dicembre 2010 di cui al presente comma.
522. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 521 è subordinata, ai sensi
dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea,
alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.
523. All'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del regolamento recante norme
per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio
di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni, le parole:
"cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni".
524. In ottemperanza alla decisione della Commissione europea n. C(2004)2638 FIN
dell'8 settembre 2004, l'articolo 94, comma 14, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, è abrogato.
525. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 54 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, e successive modificazioni, è ridotta, per l'anno 2005, di 15
milioni di euro.
526. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55 della citata legge n. 448
del 2001, e successive modificazioni, è ridotta, per l'anno 2005, di 50 milioni
di euro.
527. Tra i soggetti di cui all'articolo 44, comma 9-quinquies, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, sono ricompresi anche coloro che ricoprono cariche
sindacali. Al citato comma 9-quinquies dell'articolo 44 del decreto-legge n. 269
del 2003, le parole: "periodi anteriori al 1° gennaio 2002" sono sostituite
dalle seguenti: "periodi anteriori al 1° gennaio 2003" e le parole: "possono
esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2004" sono sostituite dalle seguenti:
"possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2005".
528. In virtù del combinato disposto dell'articolo 45, comma 14, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 36 della legge della Regione siciliana 31
maggio 2004, n. 9, e successive modificazioni, i benefici di cui all'articolo
133 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si intendono trasferiti, alle medesime
condizioni di cofinanziamento regionale ivi previste, all'articolo 134 della
medesima legge n. 388 del 2000, nei limiti delle norme di contabilità di Stato.
529. All'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la misura delle sanzioni amministrative
pecuniarie, aggiornata ai sensi del comma 3, è oggetto di arrotondamento
all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50
centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a detto limite".
530. È autorizzata la spesa di 1.770.000 euro per l'anno 2005, a sostegno delle
realtà calcistiche femminili FIGC - Divisione Calcio Femminile - di serie A, A2
e B per ciascuna stagione calcistica da ripartire nel seguente modo:
a) 50.000 euro per ciascuna delle squadre iscritte al campionato di serie A (per
la stagione 2004-2005 n. 12 squadre regolarmente iscritte);
b) 25.000 euro per ciascuna delle 24 squadre iscritte al campionato di serie A2
(per la stagione 2004-2005 due gironi da 12 squadre ciascuno);
c) 10.000 euro per ciascuna delle 57 squadre iscritte al campionato di serie B
(per la stagione 2004-2005 cinque gironi da 12, 11, 11 squadre regolarmente
iscritte).
531. Il contributo di cui al comma 530 è corrisposto alle società di serie A e
A2 presso le quali risultano iscritte, oltre al proprio campionato di
competenza, almeno tre squadre giovanili, di cui una appartenente al settore
Primavera, e due sotto l'egida del settore scolastico, ed a quelle di serie B
presso le quali risulta iscritta una squadra del settore giovanile.
532. I contributi a sostegno dell'attività professionistica delle suddette
squadre non sono cumulabili con altro genere di finanziamenti di enti pubblici,
nazionali o locali. Nel caso le suddette squadre fossero beneficiarie di
contributo da parte di ente pubblico, la quota ad esse spettante in base al
comma 530 verrà calcolata, a defalcazione, sulla base di quanto già percepito da
altri enti pubblici.
533. In caso di rimanenza delle risorse individuate al comma 530, le stesse
vengono accantonate per l'anno successivo ad integrazione di quanto già
impegnato.
534. Le risorse di cui al comma 530 vengono erogate mediante bandi dalle
amministrazioni regionali della Federazione italiana gioco calcio in quota pari
al numero di squadre iscritte e partecipanti, di anno in anno, ai campionati
FIGC - Divisione Calcio Femminile - delle Serie A, A2 e B (226).
(226) Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
535. Per il finanziamento del fondo istituito con la legge 27 dicembre 2002, n.
288, per la concessione dell'assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o
per servizio, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005 e di
15 milioni di euro per gli anni 2006 e 2007.
536. Nei casi in cui l'articolo 1 della legge 24 aprile 2003, n. 92, abbia avuto
applicazione, perché il limite di età pensionabile era inferiore a quello di 70
anni previsto, sia pure in via facoltativa, dal decreto-legge 28 maggio 2004, n.
136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, il
periodo di tre anni di permanenza in servizio, su richiesta, previsto per i
perseguitati politici antifascisti o razziali dal citato articolo 1 della legge
21 aprile 2003, n. 92, si deve intendere fruibile a partire dal nuovo limite di
età pensionabile, sia pure facoltativo, di 70 anni, ai sensi dell'articolo
1-quater del decreto-legge n. 136 del 2004, ed alle medesime condizioni di
sospensione dei versamenti contributivi ivi previste.
537. Onde poter assicurare la continuità nel processo di risanamento e
riorganizzazione e il conseguente rilancio del territorio del Parco Nazionale
d'Abruzzo, Lazio e Molise, è autorizzato un contributo straordinario di 4,5
milioni di euro per l'anno 2005 a favore dell'Ente Parco.
538. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è
implementato per l'anno 2005 di 11 milioni di euro.
539. I termini previsti per l'applicazione della disciplina del conto economico,
di cui al comma 2 dell'articolo 115 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.
77, sono differiti all'anno 2004 e all'anno 2006, rispettivamente per i comuni
di cui ai numeri 4) e 4-bis) del comma 1, lettera d), dell'articolo 8 del
decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 dicembre 1995, n. 539.
540. [Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio
2000, n. 212, l'articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, si
interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti
dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via
transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti
mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono
alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell'articolo 10 del
citato regio decreto-legge, gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri
immobili costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o
commerciale anche se fisicamente non incorporati al suolo. I trasferimenti
erariali agli enti locali interessati sono conseguentemente rideterminati per
tutti gli anni in riferimento] (227).
(227) Comma abrogato dall'art. 4, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, come modificato
dalla relativa legge di conversione.
541. Per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio, al
fine di potenziare l'impiego del poliziotto e del carabiniere di quartiere,
oltre alle autorizzazioni alle assunzioni eventualmente disposte ai sensi
dell'articolo 3, commi 54 e 55, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono
stanziati 32 milioni di euro per l'anno 2005, 56 milioni di euro per l'anno
2006, 86 milioni di euro per l'anno 2007 e 88 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2008, per l'assunzione, in deroga a quanto previsto dal comma 53 del
medesimo articolo 3 della legge n. 350 del 2003 e dalla presente legge, di 1.324
agenti della Polizia di Stato e di 1.400 carabinieri, come incremento d'organico
dei rispettivi ruoli.
542. Alla copertura dei posti per agente della Polizia di Stato di cui al comma
541, si provvede:
a) nel limite di 730 posti per l'anno 2005, mediante reclutamento riservato
prioritariamente agli agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato, in
servizio al momento della presentazione delle domande e, per il restante, ai
giovani che, al momento della presentazione delle domande, hanno concluso il
periodo di servizio di leva nella Polizia di Stato o nell'Arma dei carabinieri
quali ausiliari da almeno un anno e da non più di quattro anni, secondo le
modalità ed i criteri stabiliti con decreto del capo della polizia - direttore
generale della pubblica sicurezza, d'intesa con il capo di stato maggiore della
difesa. Anche al predetto personale si applica la disciplina prevista per gli
agenti ausiliari trattenuti che abbiano chiesto di essere ammessi nel ruolo
degli agenti e assistenti della Polizia di Stato;
b) per i restanti 594 posti, per l'anno 2006, per 267 posti, attraverso i
volontari di truppa delle Forze armate, in servizio o in congedo secondo le
modalità previste dai bandi di concorso ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, a partire da
quello indetto in data 30 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª
serie speciale, n. 36 dell'8 maggio 2001. Quanto ai restanti 327 posti, si
provvede attraverso l'immissione diretta dei volontari in ferma prefissata di un
anno delle Forze armate idonei ed utilmente collocati nelle graduatorie di cui
all'articolo 16, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, in aggiunta alle
immissioni di cui al comma 4 del medesimo articolo.
543. Per la copertura dei posti per carabiniere di cui al comma 541, l'Arma dei
carabinieri è autorizzata a procedere ad un reclutamento di carabinieri in ferma
quadriennale:
a) nel limite di 770 posti per l'anno 2005, mediante reclutamento riservato ai
carabinieri ausiliari che abbiano completato il servizio di leva, ovvero in
ferma biennale o richiamati nelle forze di completamento, oppure ai carabinieri
ausiliari, congedati da non oltre un anno, da riammettere in servizio ai sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive
modificazioni;
b) per i restanti 630 posti, per l'anno 2006, per 441 posti, attraverso i
volontari di truppa delle Forze armate, in servizio o in congedo secondo le
modalità previste dai bandi di concorso ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, a partire da
quello indetto in data 4 giugno 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª
serie speciale, n. 47 del 14 giugno 2002. Quanto ai restanti 189 posti, si
provvede attraverso l'immissione diretta dei volontari in ferma prefissata di un
anno delle Forze armate idonei ed utilmente collocati nelle graduatorie di cui
all'articolo 16, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, in aggiunta alle
immissioni di cui al comma 4 del medesimo articolo.
544. È autorizzata la spesa di 23 milioni di euro iscritta in un fondo dello
stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2005 e di 20 milioni
di euro per l'anno 2006 per le seguenti finalità:
a) attuazione del programma di cooperazione AENEAS, di cui al regolamento (CE)
n. 491/2004 del 10 marzo 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,
finalizzato a dare ai Paesi terzi interessati assistenza finanziaria e tecnica
in materia di flussi migratori e di asilo;
b) prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 11, comma 5-bis, del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
c) fornitura di beni mobili ed apparecchiature idonei al contrasto
dell'immigrazione clandestina ai Paesi di accertata provenienza della stessa;
d) integrazione degli interventi in materia d'immigrazione, in particolare, di
contrasto all'immigrazione clandestina, anche sul territorio dello Stato (228).
(228) Comma così sostituito dall'art. 6, D.L. 31 marzo 2005, n. 45, come
modificato dalla relativa legge di conversione.
545. La spesa di cui al comma 544 è ripartita nel corso delle gestioni tra le
unità previsionali di base interessate con decreto del Ministro dell'interno da
comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle
finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti
Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
546. Per conseguire più elevati livelli di efficienza ed efficacia nello
svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, nonché per avviare la
graduale sostituzione del contingente dei vigili del fuoco ausiliari di leva, la
dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata fino
ad un massimo di cinquecento unità complessive. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si
provvede alla distribuzione per qualifiche dirigenziali e per profili
professionali delle unità portate in aumento ai sensi della presente
disposizione nel limite di spesa di euro 5 milioni per l'anno 2005, euro 12
milioni per l'anno 2006 ed euro 13 milioni a decorrere dal 2007. Con successivo
decreto del Ministro dell'interno, da comunicare al Ministro per la funzione
pubblica, si provvede alla ripartizione per sedi di servizio delle unità portate
in aumento ai sensi della presente disposizione. Alla copertura dei posti
derivanti dal presente incremento di organico disponibili nel profilo di vigile
del fuoco si provvede: nella misura del 50 per cento, mediante l'assunzione
degli idonei della graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti
di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 6 marzo 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998;
per il rimanente 50 per cento e per i posti eventualmente non coperti con la
predetta graduatoria, si provvede mediante l'assunzione degli idonei della
graduatoria del concorso per titolo a centosettantatre posti di vigile del
fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 5 novembre 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 92 del 20 novembre 2001. Le
predette graduatorie rimangono valide fino al 31 dicembre 2006. Le assunzioni
del personale portato in aumento ai sensi della presente disposizione sono
effettuate in deroga alle vigenti procedure di programmazione ed approvazione.
547. Per il potenziamento dell'attività di soccorso tecnico urgente in materia
di rischi nucleare, batteriologico, chimico e radiologico e per il proseguimento
del programma di interventi previsto dall'articolo 52, comma 7, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzata
la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2005, di 6 milioni di euro per l'anno
2006 e di 1 milione di euro per l'anno 2007.
548. Per le specifiche esigenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza,
compresa l'Arma dei carabinieri e le altre forze messe a disposizione delle
autorità provinciali di pubblica sicurezza, finalizzate alla prevenzione e al
contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalità organizzata,
ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 3, commi 151 e 152, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, sono autorizzate:
a) la spesa di 34 milioni di euro per l'anno 2005, per le esigenze di carattere
infrastrutturale e di investimento, di cui la spesa di 31 milioni di euro
iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'interno - centro di responsabilità pubblica sicurezza - e la spesa di 3
milioni di euro iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'interno - Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera
del Ministro - per il rinnovo e il potenziamento della rete nazionale cifrante;
b) la spesa di 53 milioni di euro per l'anno 2005, per le esigenze correnti,
iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'interno - centro di responsabilità sicurezza pubblica.
549. Ferma restando la specifica finalizzazione, le somme di cui al comma 548
possono essere altresì ripartite nel corso della gestione tra le unità
previsionali di base interessate con decreto del Ministro dell'interno, da
comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle
finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti
Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
550. All'articolo 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, dopo il comma 4 sono
inseriti i seguenti:
"4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, qualora il prezzo di singoli
materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca
variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al
prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di
presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 4-quater, si fa luogo
a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10
per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 4-sexies.
4-ter. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione
che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione
impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al
decreto di cui al comma 4-quater nelle quantità accertate dal direttore dei
lavori.
4-quater. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno
di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2005, rileva con proprio decreto le
variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione
più significativi.
4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater si
applicano ai lavori eseguiti e contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2004. A
tal fine il primo decreto di cui al comma 4-quater rileva anche i prezzi dei
materiali da costruzione più significativi rilevati dal Ministero per l'anno
2003. Per i lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1° gennaio
2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero per l'anno 2003.
4-sexies. Per le finalità di cui al comma 4-bis si possono utilizzare le somme
appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non
inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le
somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali
ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso
intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì
essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia
prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le
somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei
soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata; l'utilizzo di
tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano stati
finanziati dal CIPE stesso.
4-septies. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o
realizzatori provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezzari, con
particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati
alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo
legate a particolari condizioni di mercato. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, i prezzari cessano di avere validità il 31
dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30
giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione
sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte dei predetti
soggetti, i prezzari possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni
territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con
le regioni interessate".
551. [I provvedimenti amministrativi relativi alle misure comunitarie sono
impugnabili con i rimedi previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689] (229).
(229) Comma abrogato dall'art. 2-sexies, D.L. 26 aprile 2005, n. 63, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
552. Le controversie aventi ad oggetto le procedure ed i provvedimenti in
materia di impianti di generazione di energia elettrica di cui al decreto-legge
7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2003,
n. 55, e le relative questioni risarcitorie sono devolute alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo. Alle controversie di cui al presente comma
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-bis della legge 6 dicembre
1971, n. 1034 (230).
(230) La Corte costituzionale, con sentenza 18-27 aprile 2007, n. 140 (Gazz.
Uff. 2 maggio 2007, n. 17, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 552, sollevata in
riferimento all'art. 25 della Costituzione; inoltre ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dello stesso articolo 1, comma 552,
sollevata in riferimento all'art. 103 della Costituzione.
553. In attuazione degli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea, ovvero in esecuzione degli accordi di collaborazione con i
Paesi interessati, il Ministero dell'interno è autorizzato a provvedere, nel
limite di spesa di 4 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006 e di 5 milioni di
euro a decorrere dal 2007, all'integrazione e allo sviluppo della rete degli
ufficiali di collegamento delle Forze di polizia, incaricati di stabilire e
mantenere contatti con le autorità dei Paesi di destinazione o con le
organizzazioni internazionali che vi hanno sede, finalizzati ad incrementare la
cooperazione internazionale per la prevenzione e repressione della criminalità,
dei traffici illeciti transnazionali e del terrorismo.
554. Il servizio degli ufficiali di collegamento, scelti tra funzionari o
ufficiali delle Forze di polizia in servizio presso il Dipartimento della
pubblica sicurezza o ivi trasferiti per la specifica esigenza, e le relative
dipendenze, nonché le modalità di selezione, formazione e assegnazione dei
funzionari o ufficiali interessati ed il numero degli ufficiali di collegamento
di nuova istituzione sono stabiliti con regolamento adottato dal Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della difesa e
dell'economia e delle finanze. Il predetto regolamento stabilisce le linee guida
per l'eventuale utilizzazione degli ufficiali di collegamento nelle
rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari in qualità di esperti a
norma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, e successive modificazioni.
555. Gli ufficiali di collegamento possono essere incaricati, sulla base di
specifici accordi di livello bilaterale o multilaterale, di curare gli interessi
di uno o più Stati membri dell'Unione europea, nel rispetto dei vincoli
conseguenti dalle disposizioni in vigore e salvo che possa derivarne un pericolo
per gli interessi nazionali.
556. Al personale impiegato all'estero ai sensi dei commi 553, 554 e 555 compete
il trattamento economico di cui alla legge 8 luglio 1961, n. 642. Per eventuali
incarichi effettivamente svolti presso le rappresentanze diplomatiche o gli
uffici consolari, è attribuito un trattamento economico, sostitutivo di quello
indicato al primo periodo, da determinare con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro degli affari esteri e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore a quelli
previsti per gli esperti di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni (231).
(231) Comma così sostituito dall'art. 1-sexies, D.L. 31 marzo 2005, n. 45, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione.
557. I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti
locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le
unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo
pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di
provenienza.
558. All'articolo 23, comma 7, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della
variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che
le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale
documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5".
559. Fermi restando i requisiti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo
1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1998, n. 153,
a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2005, l'assegno per il
nucleo familiare viene erogato al coniuge dell'avente diritto. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni di attuazione del
presente comma (232).
(232) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 4 aprile
2005.
560. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis
della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23
agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si
prevede possano essere approvati nel triennio 2005-2007, restano determinati,
per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate nelle Tabelle A
e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale
destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in
conto capitale.
561. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2005
e triennio 2005-2007, in relazione a leggi di spesa permanente la cui
quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C
allegata alla presente legge.
562. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999,
n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono
interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale
restano determinati, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure
indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
563. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto
1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella
Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati
nella medesima Tabella.
564. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di
spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno
degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate nella Tabella F allegata
alla presente legge.
565. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a
carattere pluriennale, riportate nella Tabella F allegata alla presente legge,
le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2005,
a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per
ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi
compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle
autorizzazioni medesime.
566. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le misure correttive degli
effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato 1 alla presente
legge. A tali misure non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 8 a 11.
567. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi
per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato
sono indicati nell'allegato 2 alla presente legge.
568. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti,
per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel
Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11,
comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo
il prospetto allegato.
569. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
570. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento
della finanza pubblica per gli enti territoriali.
571. Il termine del 31 dicembre 2004, di cui al comma 3 dell'articolo 2 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernente le agevolazioni tributarie per la
formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31
dicembre 2005 (233). Le somme iscritte nel conto residui di stanziamento per
l'anno 2004 di pertinenza dell'unità previsionale di base 3.2.3.4 "informazione
e ricerca" dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e
forestali destinate alle azioni di promozione agricola sono destinate per
l'importo di 30 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato per il
2005.
(233) Per l'ulteriore proroga del termine vedi il comma 120 dell'art. 1, L. 23
dicembre 2005, n. 266.
572. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2005.
Elenco 1
(Articolo 1, comma 5)
ELENCO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
Ministeri e Presidenza del Consiglio.
Organi di rilievo costituzionale.
Enti di regolazione dell'attività economica:
Ente nazionale per le strade (ANAS);
Agenzia autonoma gestione Albo segretari comunali e provinciali;
Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT);
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANAV);
Agenzia per i servizi sanitari regionali;
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA);
Comitato nazionale italiano Organizzazione Nazioni Unite per l'alimentazione e
agricoltura (FAO);
Unioncamere;
Registro italiano dighe;
Agenzia italiana del farmaco.
Enti produttori di servizi economici:
Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
Ente nazionale italiano per il turismo;
Ente nazionale RISI;
Fondo centrale garanzia autostrade e ferrovie metropolitane;
Fondo di rotazione per le politiche comunitarie;
Fondo innovazione tecnologica;
Istituto nazionale per il commercio estero (ICE);
Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL);
Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);
Quadrilatero Marche-Umbria Spa;
Fondazione Centro sperimentale di cinematografia.
Autorità amministrative indipendenti.
Enti a struttura associativa.
Enti produttori di servizi culturali:
Accademia della Crusca;
Accademia nazionale dei Lincei;
Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale;
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);
Croce Rossa Italiana - Comitato centrale;
Fondazione esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma;
Ente teatrale italiano;
Federazioni sportive;
Fondazione festival dei due mondi di Spoleto;
Fondo edifici di culto;
Scuola archeologica italiana in Atene;
Fondazione "C. Monteverdi";
Istituti di diritto agrario internazionale e comparato;
Istituti di studi europei "Alcide de Gasperi";
Istituto italiano di studi germanici;
Istituto per gli studi filosofici di Napoli;
Istituto storico italiano per il medioevo;
Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (ISIAO);
Istituto nazionale del dramma antico;
Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa;
Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia;
Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione ex-Centro
europeo dell'educazione;
Istituto papirologico "Girolamo Vitelli";
Fondazione La Triennale di Milano;
Lega italiana per la lotta contro i tumori;
Museo storico della liberazione;
Fondazione "La Biennale di Venezia";
Unione italiana tiro a segno;
Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE);
Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.
Enti ed istituzioni di ricerca non strumentale:
Agenzia spaziale italiana (ASI);
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);
Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare
(ICRAM);
Istituto di studi e analisi economica (ISAE);
Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM);
Istituto italiano di medicina sociale;
Istituto nazionale agronomico per l'Oltremare;
Istituto nazionale di alta matematica "Francesco Severi";
Istituto nazionale di astrofisica (INAF);
Istituto nazionale di economia agraria (INEA);
Istituto nazionale di fisica nucleare;
Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV);
Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS);
Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN);
Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
Istituto nazionale per la fauna selvatica "A. Ghigi";
Istituto nazionale per la fisica della natura;
Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN);
Istituto nazionale della montagna (IMONT);
Istituto superiore di sanità (ISS);
Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
Istituti di sperimentazione agraria e stazioni sperimentali per l'industria;
Fondazione museo nazionale della scienza e della tecnologia "Leonardo Da Vinci";
Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste;
Ente nazionale sementi elette.
Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca.
Regioni.
Province.
Comuni e città metropolitane.
Unioni di comuni e consorzi di funzione di comuni.
ASL.
Enti e aziende ospedaliere.
Camere di commercio.
Enti per il turismo.
Autorità portuali.
Comunità montane e isolane.
Enti regionali di sviluppo.
Agenzie regionali del lavoro.
Università ed istituti di istruzione universitaria.
Enti per il diritto allo studio.
Enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate.
Enti parco.
Enti regionali per la ricerca e per l'ambiente.
Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale.
Elenco 2
(Articolo 1, comma 8)
RIDUZIONI DI STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA
200520062007
(milioni di euro)
1. Ministero dell'economia e delle finanze
Cat. 21 - Investimenti fissi lordi [1]35,45 35,45 35,45
Cat. 2 - Consumi intermedi [2]71,01 71,01 71,01
TOTALE106,46 106,46 106,46
[1] Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge
di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 14,5 per cento.
[2] Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge
di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 9,63 per cento.
200520062007
(milioni di euro)
2. Ministero delle attività produttive
Cat. 21 - Investimenti fissi lordi- - -
Cat. 2 - Consumi intermedi [1]4,22 4,22 4,22
TOTALE4,22 4,22 4,22
[1] Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge
di bilancio a legislazione vi gente per il 2005, sono ridotte del 26,4 per
cento.
200520062007
(milioni di euro)
3. Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Cat. 21 - Investimenti fissi lordi [1]4,70 4,70 4,70
Cat. 2 - Consumi intermedi [2]12,20 12,20 12,20
TOTALE16,90 16,90 16,90
[1] Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge
di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 29,4 per cento.
[2] Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge
di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 23,0 per cento.
200520062007
(milioni di euro)
4. Ministero della giustizia
Cat. 21 - Investimenti fissi lordi [1]31,00 31,00 31,00
Cat. 2 - Consumi intermedi [2]38,02 38,02 38,02
TOTALE69,02 69,02 69,02
[1] Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge
di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 26,1 per cento.
[2] Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge
di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 9,9 per cento.
200520062007
(milioni di euro)
5. Ministero degli affari esteri
Cat. 21 - Investimenti fissi lordi [1]4,40 4,40 4,40
Cat. 2 - Consumi intermedi [2]43,04 43,04 43,04
TOTALE47,44 47,44 47,44
[1] Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge
di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 33,9 per cento.
[2] Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge
di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 32,7 per cento.
200520062007
(milioni di euro)
6 Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Cat. 21 - Investimenti fissi lordi - - -
Cat. 2 - Consumi intermedi [1]14,74 14,74 14,74
TOTALE14,74 14,74 14,74
[1] Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge
di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 3,8 per cento.
200520062007
(milioni di euro)
7. Ministero dell'interno
Cat. 21 - Investimenti fissi lordi- - -
Cat. 2 - Consumi intermedi [1]113,04 113,04 113,04
TOTALE113,04 113,04 113,04
[1] Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge
di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 10,3 per cento.
200520062007
(milioni di euro)
8. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
Cat. 21 - Investimenti fissi lordi [1]1,16 1,16 1,16
Cat. 2 - Consumi intermedi [2]13,49 13,49 13,49
TOTALE14,65 14,65 14,65
[1] Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge
di bilancio a legislazione vigente per il 2005. sono ridotte del 36,0 per cento.
[2] Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge
di bilancio a legislazione vigente per il 2005. sono ridotte del 29,0 per cento.
200520062007
(milioni di euro)
9. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Cat. 21 - Investimenti fissi lordi [1]137,80 137,80 137,80
Cat. 2 - Consumi intermedi [2]12,14 12,14 12,14
TOTALE149,94 149,94 149,94
[1] Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge
di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 34,5 per cento.
[2] Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge
di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 9,6 per cento.
200520062007
(milioni di euro)
10. Ministero delle comunicazioni
Cat. 21 - Investimenti fissi lordi [1]3,80 3,80 3,80
Cat. 2 - Consumi intermedi [2]3,00 3,00 3,00
TOTALE6,80 6,80 6,80
[1] Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge
di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 29,2 per cento.
[2] Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge
di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 21,4 per cento.
200520062007
(milioni di euro)
11. Ministero della difesa
Cat. 21 - Investimenti fissi lordi [1]576,80 576,80 576,80
Cat. 2 - Consumi intermedi [2]781,14 781,14 781,14
TOTALE1.357,94 1.357,94 1.357,94
[1] Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge
di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 19,2 per cento.
[2] Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge
di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 21,2 per cento.
200520062007
(milioni di euro)
12. Ministero delle politiche agricole e forestali
Cat. 21 - Investimenti fissi lordi [1]2,80 2,80 2,80
Cat. 2 - Consumi intermedi [2]7,02 7,02 7,02
TOTALE9,82 9,82 9,82
[1] Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge
di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 40,0 per cento.
[2] Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge
di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 12,5 per cento.
200520062007
(milioni di euro)
13. Ministero per i beni e le attività culturali
Cat. 21 - Investimenti fissi lordi [1]1,55 1,55 1,55
Cat. 2 - Consumi intermedi [2]15,64 15,64 15,64
TOTALE17,19 17,19 17,19
[1] Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge
di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 33,2 per cento.
[2] Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge
di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 22,3 per cento.
200520062007
(milioni di euro)
14. Ministero della salute
Cat. 21 - Investimenti fissi lordi [1]0,60 0,60 0,60
Cat. 2 - Consumi intermedi [2]1,11 1,11 1,11
TOTALE1,71 1,71 1,71
[1] Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge
di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 30,0 per cento.
[2] Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge
di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 3,3 per cento.
TOTALI RIDUZIONI STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA
Cat. 21 - Investimenti fissi lordi [1]800,06 800,06 800,06
Cat. 2 - Consumi intermedi [2]1.129,81 1.129,81 1.129,81
TOTALE RIDUZIONI1.929,87 1.929,87 1.929,87
Elenco 3
(Articolo 1, comma 434)
1. Valori unitari delle aree opere urbanizzazione primaria [1] (euro/mq)
Classi dimensionali dei comuniValori unitari delle aree destinate a
urbanizzazione
primaria (euro/mq)
<10.0009,00
10.001-100.00018,00
100.001-300.00038,00
>300.00058,00
2. Valori unitari delle aree opere urbanizzazione secondaria [2] (euro/mq)
Classi dimensionali dei comuniValori unitari delle opere di
urbanizzazione
secondaria (euro/mq)
<10.00012,00
10.001-100.00024,00
100.001-300.00048,00
>300.00072,00
3. Coefficienti correttivi per zone territoriali omogenee
Zone territoriali omogenee
ABCDE
1,200,900,700,900,20
Il valore dell'indennizzo per anno è pari a un terzo del valore al mq,
calcolato in base all'applicazione del
presente Elenco.
[1] Come definite nei commi 7 e 7-bis dell'articolo 16 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e per altre destinazioni
assimilabili.
[2] Come definite nel comma 8 dell'articolo 16 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e per altre destinazioni
assimilabili.
Allegato 1
(Articolo 1, comma 566)
MISURE CORRETTIVE DEGLI EFFETTI FINANZIARI DELLE LEGGI
(articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge n. 468/1978)
Esigenze 2005 Anno
anni(compresi 20062007terminale
pregressianni
pregressi)
(importi in migliaia di euro)
AMMINISTRAZIONE
MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE 2.0933.626 168.558 163.558
1.Legge 23 dicembre 2000, n. 388
art. 68, comma 8 (3.1.2.29 - cap.
1688) - Buonuscita postali51.772 127.772 71.000 66.000
2.Legge 15 marzo 1997, n. 59
(4.1.2.17 - cap. 2856) -
Federalismo amministrativo.77.405 77.405 - -
3.Decreto legislativo 18 febbraio
2000, n. 56 (4.1.2.18 - cap. 2862) -
Federalismo fiscale/
Compartecipazione IVA740.010 740.010 - -
4.Legge 2 dicembre 1975, n. 576
(6.1.1.1 - cap. 3555) - Compensi
concessionari238.477 238.477 - -
5.Decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43
(6.1.1.1 - cap. 3557) - Rimborso
concessionari procedure esecutive51.600 103.158 51.558 51.558 P
6.Decreto-legge 8 luglio 2002, n.
138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,
art. 3, comma 4, lettera b) -
(6.1.1.1 - cap. 3565) - Compensi
ai concessionari39.500 39.500 - -
7.Legge 10 dicembre 1993, n. 515
(3.1.2.4 - cap. 1496) -
Agevolazioni tariffarie elettorali39.504 39.504 - -
8.Legge 11 marzo 1988, n. 67
(3.1.2.43 - cap. 1850) -
Agevolazioni tariffarie editoria80.500 80.500 46.000 46.000 P
P onere permanente
9.CONI Servizi s.p.a. (3.1.2.48 -
cap. 1895)68.300 68.300 - -
10.Legge 30 luglio 2002, n. 189, e
legge 24 dicembre 2003, n. 350,
art. 3, comma 142 (4.1.2.1 - cap.
2703) - Legalizzazione lavoro
irregolare extracomunitari -
Servizio sanitario nazionale579.000 579.000 - -
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI 580.805 - -
1.Legge 27 luglio 1962, n. 1115, art.
5 (11.1.2.4 - cap. 4334) -
Rimborso INAIL degli oneri
sostenuti per la silicosi34.805 34.805 - -
2.Decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, art. 130 (7.1.2.5 - cap.
3528) - Spesa per invalidità civile546.000 546.000 - -
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 373.500
1.Decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, art. 64 (2.1.2.1 - cap. 1363) -
Spese di giustizia373.500 373.000 - -
MINISTERO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 6.470 240 240
1.Legge 14 febbraio 1994, n. 124,
art. 3 (2.1 2.4 - cap. 1618) -
Convenzione biodiversità (accordi
internazionali)- 6.230 - -
2.Legge 12 aprile 1995, n. 113, art. 2
(4.1.2.2 - cap. 2215) -
Finanziamento del PAM (accordi
internazionali)- 240 240 240 P
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI 80.700 26.900 26.900
1.Legge 19 maggio 1975, n. 169, art.
2 (4.1.2.2 - cap. 2041) -
Sovvenzioni società di navigazione53.800 80.700 26.900 26.900 P
P onere permanente
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA
30.000 15.000 15.000
1.Decreto legislativo 15 gennaio
2002, n. 9, art. 15 (3.1.1.1 - cap.
1450) - 7,5% introiti
contravvenzioni (patentino
studenti)30.000 30.000 15.000 15.000
MINISTERO DELLE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE 441 441 441
1.Regio decreto-legge 31 ottobre
1923, n. 2495, convertito dalla
legge 18 marzo 1926, n. 562
(2.1.2.2 - cap. 1600) -
Partecipazione al mantenimento
dell'Ufficio internazionale dei pesi
e misure in Parigi- 414 414 414
2.Legge 23 marzo 1958, n. 387
(2.1.2.2 - cap. 1601) -
Partecipazione al mantenimento
dell'Organizzazione internazionale
di metrologia legale- 27 27 27
MINISTERO DELLA DIFESA 60.818 21.027 21.027
1.Legge 30 dicembre 2002, n. 295
(3.1.1.1 - capp. 1207, 1213 e
1214) - Disposizioni in materia di
armonizzazione del trattamento
giuridico ed economico del
personale delle Forze armate con
quello delle Forze di polizia42.375 60.818 21.027 21.027 P
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 9.484 9.484 9.484
1.Legge 13 luglio 1965, n. 932
(9.1.2.2. - cap. 2202) -
Concessione di un contributo al
Centro internazionale di alti studi
agronomici del Mediterraneo- 1.350 1.350 1.350 P
2.Legge 13 dicembre 1984, n. 972
(9.1.2.2 - cap. 2203) - Ratifica ed
esecuzione dell'atto costitutivo
dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite per lo sviluppo industriale
(UNIDO)- 413 413 413 P
P onere permanente
3.Legge 4 giugno 1997, n. 170
(9.1.2.3 - cap. 2302) - Ratifica ed
esecuzione della Convenzione
delle Nazioni Unite sulla lotta
contro la desertificazione nei Paesi
gravemente colpiti dalla siccità e/o
dalla desertificazione, in
particolare in Africa- 5.222 5.222 5.222 P
4.Legge 9 ottobre 2000, n. 288
(10.1.2.2 - cap. 2740) -
Concessione di un contributo
per le spese di funzionamento e le
attività operative del Centro
internazionale per l'ingegneria
genetica e la biotecnologia
(ICGEB)- 2.000 2.000 2.000 P
5.Legge 23 luglio 1949, n. 433
(15.1.2.5 - cap. 4051) - Ratifica ed
esecuzione dello Statuto del
Consiglio d'Europa e dell'Accordo
relativo alla creazione della
commissione preparatoria del
Consiglio d'Europa.- 499 499 499 P
MINISTERO DELL'INTERNO 701 701 701
1.Legge 24 luglio 1978, n. 527
(4.1.2.9 - cap.
2370) - Ratifica ed esecuzione
della convenzione tra l'Italia e la
Svizzera concernente la protezione
delle acque italo-svizzere
dall'inquinamento- 74 74 74 P
2.Regio decreto 15 aprile 1940, n.
452 (5.1.2.3 - cap. 2851) - Spese
per l'associazione
all'Organizzazione internazionale
di polizia criminale (INTERPOL)- 627 627 627 P
TOTALE3.046.548 3.236.545 242.351 237.351
P onere permanente
Allegato 2
(Articolo 1, comma 567)
FONDI PER GLI INVESTIMENTI
AMMINISTRAZIONESTANZIAMENTI
200520062007
(in euro)
Ministero dell'economia e delle finanze
Incentivi alle imprese125.823.00025.823.00025.823.000
Decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 febbraio 1995, n. 35, art. 2,
comma 1100.000.000--
Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 12,
comma 225.823.00025.823.00025.823.000
Difesa del suolo e tutela ambientale120.000.000--
Legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 12100.000.000--
Legge 31 gennaio 1994, n. 9720.000.000--
TOTALE245.823.00025.823.00025.823.000
Ministero della giustizia
Edilizia penitenziaria e giudiziaria137.367.207137.366.931116.708.931
Decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 novembre 2002, n. 25920.658.27620.658.000-
Regio decreto 18 giugno 1931, n. 787116.708.931116.708.931116.708.931
TOTALE137.367.207137.366.931116.708.931
Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca
Università e ricerca238.074.622109.669.62294.175.915
Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 5,
comma 328.405.00--
Legge 10 gennaio 2000, n. 610.329.13810.329.13810.329.138
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 104,
comma 4100.000.000--
Legge 21 febbraio 1980, n. 2834.783.37234.783.37234.783.372
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 3,
comma 1, lettera e)15.493.70715.493.707-
Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 12749.063.40549.063.40549.063.405
Edilizia universitaria150.000.000150.000.000-
Legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7,
comma 8150.000.000150.000.000-
TOTALE388.074.622259.669.62294.175.915
Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio
Difesa del suolo e tutela ambientale551.998.772327.138.77277.331.772
Legge 9 dicembre 1998, n. 426, art. 2,
commi 1 e 72.065.8272.065.8272.065.827
Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 49100.000.000--
Legge 8 ottobre 1997, n. 34413.118.00513.118.00513.118.005
Legge 22 febbraio 2001, n. 361.032.9141.032.9141.032.914
Legge 23 marzo 2001, n. 931.549.3711.549.3711.549.371
Legge 5 marzo 1963, n. 36611.568.63411.568.63411.568.634
Decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 1998, n. 267, art. 1,
comma 2100.000.000--
Regio decreto 25 luglio 1904, n. 52341.316.55241.316.55241.316.552
Decreto legislativo 12 aprile 1948, n.
10102.006.7052.006.7052.006.705
Decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1955, n. 15342.220.7642.220.7642.220.764
Legge 18 maggio 1989, n. 183, e legge 24
dicembre 2003, n. 350200.000.000200.000.000-
Legge 31 dicembre 1982, n. 979, art. 7,
legge 9 dicembre 1998, n. 426, art. 1,
comma 1, e legge 27 dicembre 2002,
n. 28944.860.000--
Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326-20.000.000
Legge 9 dicembre 1998, n. 426, art. 1, e
legge 24 dicembre 2003, n. 35018.807.00018.807.000-
Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 411.000.00011.000.000-
Legge 31 luglio 2002, n. 1792.453.0002.453.0002.453.000
TOTALE551.998.772327.138.77277.331.772
Ministero della difesa
Ricerca scientifica115.000.000115.000.000115.000.000
Decreto legislativo 16 luglio 1997, n.
264115.000.000115.000.000115.000.000
TOTALE115.000.000115.000.000115.000.000
Ministero delle politiche agricole e
forestali
Agricoltura, foresta e pesca347.127.995347.127.99513.102.995
Legge 15 dicembre 1998, n. 4411.549.3711.549.3711.549.371
Legge 27 luglio 1999, n. 2681.549.3711.549.3711.549.371
Legge 2 dicembre 1998, n. 4232.582.2852.582.2852.582.285
Decreto legislativo 4 giugno 1997, n.
143, art. 26.870.9086.870.9086.870.908
Legge 30 aprile 1976, n. 386, art. 18,
quarto comma551.060551.060551.060
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 46334.025.000334.025.000-
TOTALE347.127.995347.127.99513.102.995
Ministero per i beni e le attività culturali
Patrimonio culturale316.624.661314.042.376314.042.376
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 46,
comma 1230.686.232230.686.232230.686.232
Legge 23 febbraio 2001, n. 29, art. 3,
comma 15.164.5695.164.5695.164.569
Legge 29 dicembre 2000, n. 400, art. 3,
comma 1206.583206.583206.583
Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2,
comma 322.582.285--
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3,
comma 8377.468.53577.468.53577.468.535
Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127516.457516.457516.457
TOTALE316.624.661314.042.376314.042.376
Allegato 2-bis (234)
(articolo 1, comma 300)
1. Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale.
1. L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale
stabilito in misura fissa di lire 250.000, pari ad euro 129,11, da disposizioni
vigenti anteriormente al 1° febbraio 2005, è elevato a 168,00 euro.
2. Alla tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nelle note all'articolo 5 le parole: "lire 100.000" sono sostituite dalle
seguenti: "euro 67,00";
b) nell'articolo 7, comma 1, lettera f):
1) al punto 1), lettera a), le parole: "L. 105.000" sono sostituite dalle
seguenti: "euro 71,00";
2) al punto 1), lettera b), le parole: "L. 210.000" sono sostituite dalle
seguenti: "euro 142,00";
3) al punto 2), lettera a), le parole: "L. 600.000" sono sostituite dalle
seguenti: "euro 404,00";
4) al punto 2), lettera b), le parole: "L. 900.000" sono sostituite dalle
seguenti: "euro 607,00";
5) al punto 2), lettera c), le parole: "L. l.200.000" sono sostituite dalle
seguenti: "euro 809,00";
6) al punto 2), lettera d), le parole: "L. 1.500.000" sono sostituite dalle
seguenti: "euro 1.011,00";
7) al punto 3) le parole: "L. 7.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro
5.055,00".
(234) Allegato aggiunto dall'allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 ai sensi di
quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto.
Allegato 2-ter (235)
(articolo 1, comma 300)
1. Modifiche alle tasse sulle concessioni governative.
1. Elenco degli importi aggiornati delle tasse sulle concessioni governative
ArticoloIndicazione degli atti soggetti a tassaAmmontare delle tasse in
euro
TITOLO II
Pubblica sicurezza
4.1. Licenza di porto di pistole, rivoltelle o pistole automatiche, armi
lunghe da fuoco e bastoni animati (articolo 42
del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 ed articoli 74 e 79 del regolamento
6 maggio 1940, n. 635)115,00
5.1. Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia (legge 11 febbraio
1992, n. 157, articolo 22): tassa di rilascio, di
rinnovo e annuale168,00
6.1. Autorizzazione all'esercizio di case da gioco: tassa di rilascio e
per ogni anno di validità539.200,00
7.1. Licenza per l'esercizio di attività relative a metalli preziosi
(articolo 127 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 e articolo 244, primo
comma, del regolamento 6 maggio 1940, n. 635): tassa di rilascio e per il
rinnovo:
a) fabbricanti di oggetti preziosi ed esercenti di industrie o arti
affini404,00
b) commercianti e mediatori di oggetti preziosi, nonché fabbricanti,
commercianti ed esercenti stranieri che
intendono esercitare nello Stato il commercio di oggetti preziosi da essi
importati270,00
c) agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti dei
fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri di cui
alla lettera b), che esercitano nello Stato il commercio di preziosi81,00
d) cesellatori, orafi e incastratori di pietre preziose81,00
e) fabbricanti e commercianti di articoli con montature o guarnizioni in
metalli preziosi202,00
TITOLO III
Pesca
8.1. Licenza per la pesca professionale marittima (articolo 4 della legge
17 febbraio 1982, n. 41): per ogni unità
adibita404,00
TITOLO IV
Proprietà industriale e intellettuale
9.1. Brevetti per invenzioni industriali (regio decreto 29 giugno 1939, n.
1127; decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849;
decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338):
a) per la domanda di brevetto e lettera di incarico54,00
b) per la pubblicazione e stampa delle descrizioni, riassunto e tavole di
disegno:
1) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno non superano le 10
pagine67,00
2) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 10, ma
non le 20 pagine101,00
3) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 20
pagine, ma non 50 pagine236,00
4) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 50
pagine, ma non 100 pagine472,00
5) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 100
pagine809,00
c) per mantenere in vita il brevetto:
primo anno17,00
secondo anno34,00
terzo anno40,00
quarto anno47,00
quinto anno61,00
sesto anno88,00
settimo anno121,00
ottavo anno168,00
nono anno202,00
decimo anno236,00
undicesimo anno337,00
dodicesimo anno472,00
tredicesimo anno539,00
quattordicesimo anno607,00
quindicesimo anno e successivi741,00
2. Licenza obbligatoria su brevetti per invenzioni industriali (leggi e
decreti citati nel comma 1):
a) per la domanda539,00
b) per la concessione1.820,00
3. Trascrizione di atti relativi ai brevetti (leggi e decreti citati nel
comma 1): per ogni brevetto 81,00
9 -bis 1. Privativa per nuove varietà vegetali:
a) tassa di domanda, comprensiva della tassa di pubblicazione e di quella
per la protezione provvisoria (prima della
concessione)236,00
b) tassa per il mantenimento in vita della privativa (dalla concessione
della privativa):
1101,00
2135,00
3168,00
4202,00
5236,00
6270,00
7303,00
8337,00
9371,00
10404,00
11438,00
12472,00
13505,00
14539,00
15573,00
16607,00
17640,00
18674,00
19708,00
20 e successive741,00
2. Tasse per le licenze obbligatorie su privative per nuove varietà
vegetali:
a) per la domanda539,00
b) per la concessione1.820,00
3. Tasse per le trascrizioni di atti relativi alle privative per nuove
varietà vegetali:
per ogni privativa81,00
per la lettera di incarico34,00
4. La tassa di domanda per nuova varietà vegetale, comprensiva della tassa
di pubblicazione e di quella di protezione provvisoria, non è
rimborsabile.
10.1. Brevetto per modelli di utilità:
a) per domanda di brevetto34,00
b) per il rilascio del brevetto, se la tassa è pagata in un'unica
soluzione674,00
c) per il rilascio del brevetto, se la tassa è invece pagata in due rate:
1) rata per il primo quinquennio337,00
2) rata per il secondo quinquennio674,00
d) per la domanda di licenza obbligatoria337,00
e) per la concessione della licenza1.348,00
2. Brevetto per modelli e disegni ornamentali:
a) per la domanda di brevetto34,00
b) per il rilascio del brevetto, se la tassa è pagata in una unica
soluzione674,00
c) per il rilascio del brevetto, se la tassa è invece pagata in tre rate:
a) rata per il I quinquennio337,00
b) rata per il II quinquennio404,00
c) rata per il III quinquennio674,00
d) per il rilascio del brevetto per disegni tessili, per il quale la
tassa deve essere pagata annualmente, per ciascun
anno67,00
e) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o
disegni, a norma dell'articolo 6 del regio decreto 25
agosto 1940, n. 1411, se la tassa è pagata in un'unica soluzione1.348,00
f) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o
disegni, a norma dell'articolo 6 del regio decreto 25
agosto 1940, n. 1411, se la tassa è invece pagata in tre rate:
1) rata per I quinquennio404,00
2) rata per il II quinquennio674,00
3) rata per il III quinquennio1.011,00
g) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di disegni
tessili a norma dell'articolo 6 del regio decreto 25
agosto 1940, n. 1411, per i quali la tassa deve essere pagata
annualmente, per ciascun anno101,00
3. Brevetto per modelli di utilità e brevetto per modelli e disegni
ornamentali:
a) per la lettera d'incarico34,00
b) per il ritardo nel pagamento delle rate quinquennali della tassa di
concessione (entro il semestre)81,00
c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di
diritti di garanzia81,00
11.1. Registrazione per marchi d'impresa (articoli da 36 a 40 del regio
decreto 21 giugno 1942, n. 929):
a) per la domanda di primo deposito34,00
b) per il rilascio dell'attestato di primo deposito o di quello di
rinnovazione:
1) riguardante generi di una sola classe67,00
2) per ogni classe in più34,00
2. Registrazione per marchi collettivi:
a) per la domanda di primo deposito135,00
b) per il rilascio dell'attestato di primo deposito o di quello di
rinnovazione riguardante generi di una o più classi202,00
3. Domanda di registrazione internazionale del marchio o di
rinnovazione135,00
4. Registrazioni per marchi d'impresa o per marchi collettivi, nazionali o
internazionali:
a) per lettera di incarico34,00
b) per il ritardo nella rinnovazione della registrazione (entro il
semestre)34,00
c) per la trascrizione di atto di trasferimento81,00
12.1. Registrazione delle topografie dei prodotti a semiconduttori (legge
21 febbraio 1989, n. 70):
a) per la domanda1.011,00
b) per la registrazione809,00
c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di
diritti di garanzia81,00
13.1. Certificati complementari di protezione di medicinali (legge 19
ottobre 1991, n. 349) e di prodotti fitosanitari:
a) per la domanda404,00
b) per ciascun anno di mantenimento in vita del certificato1.011,00
c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di
diritti di garanzia67,00
14.1. Registrazione di atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte
diritti di autore o diritti connessi al loro esercizio o costituiscono
sugli stessi diritti di godimento o di garanzia, nonché di atti di
divisione o di società relativi ai diritti
medesimi (articolo 104 della legge 22 aprile 1941, n. 633) per ogni
registrazione81,00
2. Deposito, con dichiarazione di riserva dei diritti, di dischi
fonografici o apparecchi analoghi e di progetti di lavori dell'ingegneria
o lavori analoghi (articoli 77, 99 e 105 della legge 22 aprile 1941, n.
633, modificata con decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio
1979, n. 19):
a) per ogni disco o apparecchio analogo81,00
b) per ogni progetto34,00
TITOLO VI
Radio e televisione
17.1. Libretto di iscrizione alle radiodiffusioni per la detenzione di
apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni o delle
diffusioni televisive (articolo 6 del regio decreto-legge 21 febbraio
1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880; articoli 1 e 2
della legge 10 febbraio 1954, n. 1150; articolo 1 della legge 28 maggio
1959, n. 362; articoli 2 e 8 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235;
articolo 1 del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 11, convertito dalla
legge 31 marzo 1977, n. 90; legge 5 maggio 1989, n. 171):
a) per ogni abbonamento alle radioaudizioni0,70
d) per ogni abbonamento alle radioaudizioni mediante apparecchi
stabilmente installati:
2) su autoscafi non soggetti a tassa automobilistica (unità da diporto e
navi non da diporto)20,00
g) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive mediante apparecchi
stabilmente installati su autoscafi di cui alla lettera d) n. 2:
1) riguardante apparecchi di ricezione in bianco e nero34,00
2) riguardante apparecchi di ricezione anche a colori236,00
18.1. Concessione per la installazione e l'esercizio di impianti per la
diffusione via etere in àmbito locale (articolo 22 della legge 6 agosto
1990, n. 223):
a) di programmi televisivi:
1) tassa di rilascio o di rinnovo4.044,00
2) tassa annuale2.022,00
b) di programmi radiofonici:
1) tassa di rilascio o di rinnovo674,00
2) tassa annuale337,00
2. Concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti per la
diffusione via etere su tutto il territorio nazionale (articolo 22 della
legge 6 agosto 1990, n. 223):
a) di programmi televisivi:
1) tassa di rilascio o di rinnovo13.480,00
2) tassa annuale6.740,00
b) di programmi radiofonici:
1) tassa di rilascio o di rinnovo2.696,00
2) tassa annuale1.348,00
3. Concessione per l'installazione e l'esercizio di reti per la diffusione
via cavo di programmi televisivi (articolo 6 del decreto legislativo 22
febbraio 1991, n. 73):
a) tassa di rilascio o di rinnovo3.370,00
b) tassa annuale1.685,00
19.1. Autorizzazione per la trasmissione di programmi televisivi in
contemporanea via etere o via cavo (articolo 22 della legge 6 agosto 1990,
n. 223 e articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22
febbraio 1991, n. 73):
a) tassa di rilascio5.392,00
b) tassa annuale2.696,00
20.1. Autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti
ripetitori per la ricezione e la contemporanea ritrasmissione nel
territorio nazionale di programmi televisivi (articoli 38 e 43 della legge
14 aprile 1975, n. 103):
a) irradiati da organismi di radiodiffusione esteri secondo le leggi
vigenti nei rispettivi Paesi:
1) tassa di rilascio o di rinnovo4.044,00
2) tassa annuale2.696,00
b) irradiati dalle concessionarie del servizio pubblico di
radiodiffusione nazionale:
1) tassa di rilascio o di rinnovo404,00
2) tassa annuale270,00
TITOLO VII
Professioni, arti e mestieri
22. Iscrizioni riguardanti le voci della tariffa soppresse dall'articolo
3, comma 138, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e precedentemente
iscritte agli articoli sotto indicati della tariffa approvata con il
decreto ministeriale 20 agosto
1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale
n. 196 del 21 agosto 1992168,00
1. Mediatori nel ruolo delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura (articolo 70);
2. Costruttori, imprese ammesse a gestire in appalto delle Ferrovie dello
Stato e imprese ammesse a gestire servizi di raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti urbani (articolo 71);
3. Esercenti imprese di spedizione per terra, per mare e per aria ed
esportatori dei prodotti ortofrutticoli (articolo 72);
4. Agenti di assicurazione e mediatori di assicurazione (articolo 73);
5. Periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli
a motore ed ai natanti (articolo 74);
6. Concessionari del servizio di riscossione dei tributi e collettori
(articolo 75);
7. Giornali e periodici (articolo 82);
8. Esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni arti o
mestieri (articolo 86)
TITOLO VIII
Altri atti
23.1. Bollatura e numerazione di libri e registri (articolo 2215 del
codice civile): per ogni 500 pagine o frazione di 500
pagine67,00
(235) Allegato aggiunto dall'allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 ai sensi di
quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto.
Allegato 2-quater (236)
(articolo 1, comma 300)
1. Elenco degli importi modificati della tariffa dell'imposta di bollo
Articolo dellaIndicazione degli attiImposte dovuteNote
tariffasoggetti ad impostaFisse
11- bis. Atti rogati,
ricevuti o autenticati
da notai o da altri
pubblici ufficiali, relativi
a diritti sugli immobili,
sottoposti a
registrazione con
procedure telematiche,
loro copie conformi per
uso registrazione ed
esecuzione di formalità
ipotecarie,
comprese le note di
trascrizione ed
iscrizione, le domande di
annotazione e di voltura
da essi dipendenti e
l'iscrizione nel
registro di cui
all'articolo 2678 del
codice civile nonché le
conseguenti istanze per
l'iscrizione dei diritti nel
libro fondiario e
relativi decreti:€ 230,00
1- ter. Domande, denunce
ed atti che le
accompagnano,
presentate all'ufficio del
registro delle imprese ed
inviate per via telematica
ovvero presentate su
supporto informatico ai
sensi dell'articolo 15,
comma 2, della legge 15
marzo 1997, n. 59: per
ciascuna domanda,
denuncia od atto
a) se presentate da ditte
individuali€ 42,00
b) se presentate da
società di persone€ 59,00
c) se presentate da
società di capitali€ 65,00
132- bis. Estratti conto, 3- bis. Se il cliente è
comprese le soggetto diverso dalla
comunicazioni relative ai persona fisica, l'imposta
depositi di titoli, inviati è maggiorata, in funzione
dalle banche ai clienti ai della periodicità
sensi dell'articolo 119 del dell'estratto conto,
decreto legislativo rispettivamente di euro
1° settembre 1993, n. 385 26,40, euro 13,20,
nonché estratti di conto euro 6,60 ed euro 2,20.
corrente postale: La maggiorazione di
per ogni esemplare: imposta non si applica
agli estratti conto
a) con periodicità annuale€ 22,80inviati alle società
fiduciarie nel caso in
b) con periodicità€ 11,40cui il fiduciante sia
semestrale una persona fisica.
c) con periodicità
trimestrale€ 5,70
d) con periodicità mensile€ 1,90
203. Provvedimento del
tribunale che rende
esecutivo il lodo arbitrale
di cui all'art. 825 del
codice di procedura civile€ 54,00
2. Modifiche all'imposta di bollo per l'introduzione di servizi telematici a
valore aggiunto
Alla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante disciplina dell'imposta di bollo, come sostituita dal D.M. 20
agosto 1992 del Ministro delle finanze, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:
"
Articolo dellaIndicazione degli attiImposte dovuteModo di pagamentoNote
tariffasoggetti ad impostaFisse
11- quater. Domande di 2- bis. L'imposta di cui al1- quater. L'imposta è
concessione o di comma 1- quater èdovuta all'atto della
registrazione dei differenti corrisposta in modotrasmissione dei
titoli di proprietà virtuale tramite ledocumenti per via
industriale ed atti allegati, Camere di commercio,telematica o della
successive formalità autorizzate allaconsegna del supporto
ed istanze varie presentate riscossione.informatico contenente
alle Camere di commercio gli stessi.
e all'Ufficio italiano
brevetti e marchi ed
inviate per via telematica
ovvero consegnate su
supporto informatico
ai sensi dell'articolo 14 del
decreto del Presidente
della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445:
a) per ogni domanda
di concessione o di
registrazione di ciascuna
privativa e relativi allegati€ 42,00
b) per ogni istanza di
trascrizione e relativi
allegati€ 85,00
c) per ogni istanza di
annotazione€ 15,00
d) per istanze diverse
dalle precedenti€ 15,00
";
b) all'articolo 3, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"
Articolo dellaIndicazione degli attiImposte dovuteModo di pagamentoNote
tariffasoggetti ad impostaFisse
32- bis. Note di trascrizione, 1. L'imposta è assolta1. L'imposta, di
di iscrizione, di in modo virtuale, ancheimporto forfetario, è
rinnovazione, domande di tramite versamentodovuta all'atto della
annotazione nei registri diretto al concessionario,richiesta di
formalità.
immobiliari, anche con disposizione di
efficacia di voltura, pagamento per via
trasmesse con procedure telematica ovvero
telematiche o presentate su pagamento ad
supporto informatico, intermediario
compresa l'iscrizione nel convenzionato oltre
registro di cui all'articolo che presso il competente
2678 del codice civile, ufficio dall'Agenzia del
fuori dai casi previsti territorio.
dall'articolo 1, comma
1- bis e dall'articolo 4,
comma 1- bis.€ 59,00
";
c) all'articolo 4, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
"
Articolo dellaIndicazione degli attiImposte dovuteModo di pagamentoNote
tariffasoggetti ad impostaFisse
41- bis. Certificati di 1- bis. Il pagamento è1- bis. L'imposta, di
successione conformi alle eseguito con le stesseimporto forfetario, è
risultanze delle modalità previste perdovuta in misura
dichiarazioni uniche di gli altri tributi liquidaticumulativa all'atto
successione dei beni dall'obbligato.della trasmissione per
immobili e di diritti reali via telematica della
immobiliari trasmesse dichiarazione unica di
con procedure telematiche, successione dei beni
comprese le note di immobili e di diritti
trascrizione, con efficacia reali immobiliari, per
di voltura, e l'iscrizione ogni certificato di
nel registro di cui successione da
all'articolo 2678 del trascrivere presso gli
codice civile: per ogni Uffici del territorio
certificato€ 85,00 competenti.
1- ter. Certificati, copie ed 1- ter. L'imposta è assolta1- ter.
L'imposta, di
estratti delle risultanze e in modo virtuale, ancheimporto forfetario, è
degli elaborati catastali tramite versamentodovuta all'atto della
ottenuti dalle banche dati diretto al concessionario,richiesta ed è
informatizzate degli uffici disposizione dicomprensiva
dell'Agenzia del territorio, pagamento per viadell'imposta dovuta
attestazioni di conformità:€ 28,00telematica ovveroper la richiesta
stessa
pagamento ad
intermediario
convenzionato oltre
che presso il
competente ufficio
dell'Agenzia del
territorio.
";
d) all'articolo 20, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"
Articolo dellaIndicazione degli attiImposte dovuteModo di pagamentoNote
tariffasoggetti ad impostaFisse
201- bis. Ricorsi, opposizioni 1. L'imposta è assolta1. L'imposta è dovuta
ed altri atti difensivi tramite versamentoin misura forfetaria
presentati per via diretto al concessionario,all'atto della
telematica alle disposizione dipresentazione del
Commissioni pagamento per viaricorso,
tributarie: per ciascun atto€ 24,00telematica ovverodell'opposizione e
pagamento addegli altri atti difensivi.
intermediario
convenzionato.
".
(236) Allegato aggiunto dall'allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 ai sensi di
quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto.
Allegato 2-quinquies (237)
(articolo 1, comma 300)
1. Modifiche ai tributi speciali catastali per l'introduzione dei servizi
telematici a valore aggiunto
1. Il titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n.
533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e
successive modificazioni, già sostituito dall'articolo 10, comma 13, del
decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1996, n. 425, è sostituito dal seguente:
"TABELLA TRIBUTI SPECIALI CATASTALI
N.OGGETTOTariffa in
Ord. euroNote
1Consultazione degli atti e degli elaborati catastali
1.1consultazione effettuata su documenti cartacei, per ogni
richiedente e per ogni giorno o frazione10,00
1.2consultazione della base informativa, con esclusione dei
servizi di cui al punti 1.3 e 1.4:
consultazione per unità immobiliare3,00
consultazione per soggetto, per ogni 5 unità immobiliari, o Il tributo è
dovuto anche per consultazione con
frazioni di 53,00stampa di esito negativo
elenchi di immobili con estrazione di dati selezionati ed
ogni altra consultazione, per ogni 10 unità immobiliari, o
frazioni di 103,00
1.3consultazione della mappa, da base informativa o da
supporto cartaceo, di monografie e di vertici della rete Ciascuna
consultazione può essere rilasciata in
catastale, per ogni consultazione rilasciata5,00formato A3 o A4
1.4consultazione delle planimetrie e degli elaborati Per le planimetrie e
gli elaborati planimetrici
planimetrici, da base informatica o da supporto cartaceo, costituiti da
più schede, il tributo ai applica per
per ogni consultazione rilasciata10,00ciascuna unità immobiliare o per
elaborato
planimetrico
1.5consultazione per soggetto in àmbito nazionale, oltre10,00Il tributo è
dovuto anche per consultazione con
quanto dovuto per il punto 1.2 esito negativo
Certificati, copie ed estratti delle risultanze degli atti e
2degli elaborati catastali conservati presso gli uffici, oltre
quanto dovuto per le consultazioni di cui al punto 1:
Per i certificati richiesti dai privati per
2.1per ogni certificato, copia o estratto16,00comprovare la situazione
generale reddituale e
patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro,
di quella previdenziale e di quella sulla pubblica
istruzione, è dovuto il diritto fisso di euro 4.
Oltre all'importo dovuto ai sensi del precedente punto 2.1,
per ogni quattro elementi unitari richiesti, o frazioni di
quattro, dei rispettivi elaborati:
2.1.1- particella, per gli estratti e le copie autentiche delle4,00Il
tributo non si applica ai primi quattro elementi
mappe e degli abbozzi; ed alle fattispecie diverse da quelle elencate
- foglio di mappa, per le copie dei quadri di unione;
- vertice o caposaldo, per le copie di monografia;
- punto, per il quale si determinano le coordinate
Definizione ed introduzione delle volture,
delle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione,
3dei tipi mappali e di frazionamento, ai fini
dell'aggiornamento delle iscrizioni nei catasti e
all'anagrafe tributaria
Nei territori ove vige il sistema del libro
3.1per ogni domanda di voltura35,00fondiario, il tributo è dovuto per ogni
comune
cui si riferiscono le particelle rurali, menzionate
nel decreto tavolare
3.2per ogni unità di nuova costruzione ovvero derivata da
dichiarazione di variazione35,00
3.3per ogni tipo, fino ad un massimo di 10 particelle edificate
ovvero derivate da frazionamento35,00
3.3.1per ogni particella eccedente3,00
4Lavori inerenti la divisione degli atti catastali per
variazione delle circoscrizioni territoriali comunali:
4.1per ogni unità immobiliare trattata3,00Il tributo si applica a ciascuno
dei comuni
interessati dalla variazione che acquisiscono
negli atti le particelle e le unità immobiliari
urbane e non si applica alle fusioni territoriali
5Attestazione di conformità degli estratti di mappa per
tipi di aggiornamento geometrico
5.1per ogni estratto di mappa10,00
Oltre all'importo dovuto ai sensi del precedente punto
5.1.15.1, per ogni quattro particelle richieste, o frazioni di Il tributo
non si applica alle prime quattro
quattro4,00particelle
L'esenzione dal pagamento dei tributi speciali di cui alla presente tabella
viene applicata nei soli casi in cui essa è prevista da specifiche disposizioni
di legge.
Per unità immobiliare è da intendersi sia la particella dei terreni, sia l'unità
immobiliare urbana.".
(237) Allegato aggiunto dall'allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 ai sensi di
quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto.
Allegato 2-sexies (238)
(articolo 1, comma 300)
1. Modifiche alle tasse ipotecarie per l'introduzione di servizi telematici a
valore aggiunto
1. La tabella allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e
successive modificazioni, già sostituita dall'articolo 10, comma 12, del
decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1996, n. 425, è sostituita dalla seguente:
"TABELLA DELLE TASSE IPOTECARIE
Tariffa
N. ord.OPERAZIONIin euroNote
1Esecuzione di formalità
1.1per ogni nota di trascrizione, iscrizione o domanda di35,00Compresa la
certificazione di eseguita
annotazione formalità da apporre in calce al duplo della
nota da restituire al richiedente.
1.2per ogni formalità con efficacia anche di voltura, oltre35,00
quanto previsto nel punto precedente
2Ispezione nell'àmbito di ogni singola circoscrizione del
servizio di pubblicità immobiliare ovvero sezione
staccata degli uffici provinciali dell'Agenzia del
territorio
2.1ispezione nominativa, per immobile o congiunta per
nominativo e per immobile
2.1.1ricerca su base informativa: L'importo è comprensivo di 10 formalità,
o
per ogni nominativo richiesto, frazione di 10, contenute nell'elenco
Ovvero sintetico, incluse eventuali formalità
per ciascuna unità immobiliare richiesta, validate del periodo anteriore
ovvero all'automazione degli uffici;
per ciascuna richiesta congiunta6,00l'indicazione della presenza di
annotazione
non si considera formalità.
L'importo è dovuto all'atto della richiesta,
salvo specifica disciplina delle ipotesi per
le quali viene corrisposto al momento
dell'erogazione del servizio.
2.1.2per ogni gruppo di 5 formalità, o frazione di 5, L'importo è dovuto
per le formalità
contenuto nell'elenco sintetico, incluse eventuali contenute nell'elenco
sintetico eccedenti le
formalità validate del periodo anteriore all'automazione prime 10.
L'indicazione della presenza di
degli uffici.3,00annotazione non si considera formalità.
2.1.3ricerca nei registri cartacei: L'importo è dovuto all'atto della
richiesta.
per ogni nominativo richiesto Per registri cartacei si intendono
repertori,
3,00tavole, rubriche e schedari. Non è
consentita al pubblico l'ispezione diretta
di tavole, rubriche e schedari.
2.1.4per ogni nota o titolo stampati4,00È consentito l'accesso diretto
alla nota o al
titolo solo se, unitamente all'identificativo
della formalità o del titolo, viene indicato
il nominativo di uno dei soggetti ovvero
l'identificativo catastale di uno degli
immobili presenti sulla formalità.
2.1.5per ogni nota o titolo visionati4,00Per le note cartacee relative al
periodo
automatizzato e per quelle validate del
periodo anteriore all'automazione degli
uffici, l'importo è dovuto in misura doppia.
3Ricerca di un soggetto in àmbito nazionale
3.1per ogni nominativo richiesto in àmbito nazionale20,00
Il servizio sarà fornito progressivamente.
4Ricerca continuativa per via telematica
4.1per ogni nominativo e per ogni giorno, nell'àmbito di L'importo è
dovuto anticipatamente. Il
una singola circoscrizione ovvero sezione staccata degli servizio sarà
fornito progressivamente su
uffici provinciali dell'Agenzia del territorio0,02base convenzionale.
4.2contabilizzazione dei versamenti e del servizio reso, per L'importo è
dovuto oltre quanto previsto al
ogni versamento effettuato in via anticipata15,00precedente punto 4.1.
5Certificazione:
5.1certificati ipotecari
5.1.1per ogni stato o certificato riguardante una sola
persona20,00L'importo è dovuto all'atto della richiesta.
Se il certificato riguarda cumulativamente
il padre, la madre ed i figli, nonché
entrambi i coniugi, l'importo è dovuto una
volta sola.
5.1.2per ogni nota visionata dall'ufficio, fino ad un massimo Gli importi
sono dovuti anche nel caso di
di 1000 note2,00mancato ritiro del certificato.
5.2rilascio di copia
5.2.1per ogni richiesta di copia di nota o titolo10,00L'importo è dovuto
all'atto della richiesta.
5.3altre certificazioni
5.3.1per ogni altra certificazione o attestazione5,00
6Note d'ufficio
6.1per le rinnovazioni di ipoteca da eseguirsi d'ufficio e per
ogni altra nota di cui agli articoli 2647, ultimo comma e
2834 del codice civile10,00
7Rilascio di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di
un determinato giorno:
7.1per ogni pagina dell'elenco7,00Il servizio è disponibile fino
all'attivazione
dei servizi di cui al punto 4.
".
(238) Allegato aggiunto dall'allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 ai sensi di
quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto. Si tenga presente che la
tabella allegata al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 è stata successivamente
modificata dal comma 6 dell'art. 1, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, come modificato
dalla relativa legge di conversione.
Prospetto di copertura
(Articolo 1, comma 568)
COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA
(Articolo 11, comma 5, della legge n. 468/1978)
(Omissis)
Tabella A
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE
(Omissis)
Tabella B
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE
(Omissis)
Tabella C (239)
STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI
QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA
(Omissis)
(239) Vedi, anche, il comma 7 dell'art. 2, D.L. 17 giugno 2005, n. 106.
Tabella D
RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA
CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE
(Omissis)
Tabella E
VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO DI LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA
RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE
(Omissis)
Tabella F
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA
RECATE DA LEGGI PLURIENNALI
(Omissis)