Dipartimento DEMETRA


NORME DI CARATTERE GENERALE PER L'UTILIZZO DEI LABORATORI DEL dca
con modifiche apportate dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 02 ottobre 2009

Personale autorizzato all'uso dei laboratori e delle attrezzature scientifiche

I laboratori e le attrezzature scientifiche possono essere utilizzati esclusivamente da tutti i Docenti, Ricercatori e da tutto il personale strutturato afferente al DCA, nonché dai dottorandi di ricerca, borsisti, assegnisti, studenti interni, collaboratori esterni e studenti che svolgono il tirocinio pratico applicativo presso il Dipartimento, secondo quanto previsto dal Regolamento per la frequenza al Dipartimento dei dottorandi di ricerca, dei borsisti, degli studenti interni e dei collaboratori esterni, approvato dal Consiglio di Dipartimento del 27.05.02.

Qualsiasi attività di didattica e ricerca svolta all'interno dei laboratori è soggetta alle leggi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ed ai regolamenti stabiliti dall'Ateneo. Le presenti norme sull'utilizzo dei laboratori devono essere rigorosamente rispettate.

Qualsiasi comportamento difforme da tale regolamento comporta assunzione di responsabilità .

1 - Obblighi degli operatori*

* :LEGGE 626/94: ART. 2 - Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:

a) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici;

b) datore di lavoro: qualsiasi persona fisica o giuridica o soggetto pubblico che è titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore e abbia la responsabilità dell'impresa ovvero dello stabilimento;

 

Ogni lavoratore deve osservare le norme operative di protezione, sicurezza ed emergenza, segnalare immediatamente qualsiasi malfunzionamento o situazione di pericolo di cui venga a conoscenza, compilare e firmare per presa visione, il modulo sotto riportato Deve infine essere a conoscenza della legislazione attualmente in vigore; consultando i seguenti documenti disponibili presso la struttura:

Ogni operatore deve osservare le seguenti regole nell'utilizzo dei laboratori :

•  Comunicare al responsabile dei laboratorio l'inizio dell'attività di laboratorio, e, quando questa sarà conclusa, comunicare l'indicazione delle sostanze e preparati utilizzati ed il luogo della loro conservazione

•  Mantenere puliti gli ambienti, i banchi, la vetreria e gli apparecchi durante e dopo l'attività, evitando di lasciare sostanze pericolose non adeguatamente custodite

•  Leggere attentamente le schede di sicurezza dei prodotti chimici che vengono utilizzati, di cui il laboratorio è dotato, nonché le frasi di rischio ed i consigli di prudenza presenti sull'etichetta ed attenersi alle indicazioni riportate per la manipolazione, stoccaggio e smaltimento. Qualora la scheda di sicurezza dovesse mancare, farne subito richiesta. Il Funzionario tecnico del laboratorio avrà cura dell' l'aggiornamento ed il reperimento continuo delle schede di sicurezza (SDS = safety data sheets) relative ai prodotti di nuova introduzione nelle singole aree tematiche di ricerca.

•  Raccogliere, separare ed eliminare in modo corretto i rifiuti chimici e biologici, solidi e liquidi, prodotti nei laboratori utilizzando gli appositi contenitori; è vietato scaricarli in fogna e nei cassonetti

•  Al termine dell'attività, pulire gli ambienti e non lasciare mai contenitori con sostanze o preparati chimici alla portata di chiunque. Assicurarsi di aver disattivato le attrezzature utilizzate.

•  Non è consentito l'accesso ai laboratori a persone non autorizzate

•  Non è consentito l'uso dei laboratori fuori gli orari di lavoro senza previa autorizzazione

•  Non è consentito l'utilizzo dei laboratori senza i necessari dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati al livello di rischio

•  Non toccare le maniglie delle porte e altri oggetti del laboratorio con i guanti con cui si sono maneggiate sostanze chimiche o isotopi radioattivi .

2 - Nei locali del laboratorio è severamente fatto divieto di:

Si ricorda inoltre che tutti gli operatori sono tenuti a:

 

3 - Norme di carattere generale

 

4 - Uso dei servizi generali di laboratorio

Bilance

Le bilance debbono essere lasciate perfettamente pulite e senza alcuna traccia di prodotti pesati sulle stesse. E' vietato utilizzare le bilance che non siano della stessa area di lavoro per evitare la loro contaminazione.

acqua distillata

L'acqua distillata viene prodotta da un distillatore con una portata di circa 2 L/h e viene tenuta in bottiglioni di vetro o plastica da 5 o 10 L muniti di tappo in gomma o plastica e identificabili attraverso una targhetta adesiva con scritto "Acqua distillata". Tali bottiglioni dovrebbero essere mantenuti al buio o in alternativa ricoperti da plastica nera per evitare la crescita di alghe nel loro interno. Qualora si riscontrasse tale evento avvisare il responsabile. Le caratteristiche dell'acqua distillata sono tali da consentire un suo uso generale di laboratorio anche se per analisi fini la qualità non è sufficiente.

Nota: Il distillatore deve essere utilizzato solo dal personale incaricato sia per la sua accensione che per lo spegnimento e soprattutto per la manutenzione.

energia elettrica

freddo

Il freddo può essere suddiviso in due tipologie principali; le celle per il mantenimento di materiale vegetale, in massima parte frutta, che dovrà essere sottoposto a vari tipi di lavorazioni e/o analisi e una linea più specificatamente legata all'uso di laboratorio e che può contenere sia materiale vegetale di varia natura che reagenti e prodotti di uso comune nei vari laboratori. Tale linea del freddo comprende n. 3 celle frigorifere, un certo numero di frigoriferi ( 4°C ) e freezers ( -18°C ) oltre ad una banca biologica a -80°C . Anche se la tipologia e l'utilizzo sono differenti esistono delle norme a carattere generale che devono essere tenute presenti.

Stufe

All'interno del capannone sono disponibili n 3 stufe ventilate per l'essiccazione del materiale vegetale. Sono da osservare scrupolosamente i seguenti punti:

gas compressi

Il cambio bombole deve sempre essere effettuato a bombole chiuse, con le bombole fornite di apposito cappuccio e con l'utilizzo delle apposite chiavi inglesi di corretta misura. Le guarnizioni debbono essere sostituite ad ogni cambio bombola e il serraggio non deve essere troppo stretto per evitare una loro rottura. Ad ogni cambio stagione vanno controllate le tenute secondo le indicazioni del responsabile della ricerca o della struttura. Nell'impossibilità di risolvere qualsiasi problema di tenuta si dovrà informare il responsabile.

Le bombole devono essere sempre assicurate alle staffe a muro con le apposite catenelle.

5 - Utilizzo in sicurezza dei reagenti e prodotti chimici

Norme riguardanti reagenti e prodotti

 

sostanze corrosive - sostanze ossidanti - sostanze caustiche

Attualmente le sostanze tossico-nocive, gli acidi e le basi concentrate, i solventi organici e altre sostanze a natura corrosiva sono separate per natura e per tipo di conservazione negli appositi armadi blindati di sicurezza. I prodotti meno pericolosi vanno invece conservati nei singoli laboratori negli appositi armadi e vetrinette nel caso sia sufficiente la temperatura ambiente o nei frigoriferi e freezers per le necessità di conservazione a basse temperature.

 

6 - Smaltimento in sicurezza dei reagenti e prodotti chimici

Norme riguardanti l'inertizzazione e/o lo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi

Inertizzazione

Quando possibile il rifiuto tossico-nocivo proveniente dall'utilizzo di reagenti tossico-nocivi deve essere reso innocuo mediante processo di inertizzazione come riportato in vari testi specialistici in dotazione al laboratorio e a disposizione per la consultazione da parte degli operatori.

Smaltimento

Nel caso non fosse possibile procedere all'inertizzazione del rifiuto questo deve essere inserito nel contenitore adeguato e stivato nelle aree, (armadi in rete metallica), predisposte per lo stoccaggio provvisorio in sicurezza. Successivamente deve essere smaltito tramite apposito vettore. Attualmente lo smaltimento dei rifiuti tossico nocivi viene effettuato tramite la ditta ElleCi tel. 091/6408355, secondo le normative vigenti e riguarda prodotti sia liquidi che solidi provvisoriamente stoccati negli appositi spazi.

Per quanto concerne lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti tossico-nocivi valgono le seguenti norme:

 

Bibliografia sull'inertizzazione e/o smaltimento di composti tossico-nocivi

Lunn G & E.B. Sansone. 1990. Destruction of hazardous chemicals in the laboratory. Wiley & Sons, Inc. ISBN 0-471-51063-7.

AAVV. 1983. Prudent practices for disposal of chemicals from laboratories. National Academy Press. ISBN 0-309-03390-X.

AAVV. 1981. Prudent practices for handling hazardous chemicals in laboratories. National Academy Press. ISBN 0-309-03128-1.


REGOLAMENTO DI SICUREZZA PER LA FREQUENZA DEI LABORATORI -----------------------------------------------------------------------------

(Applicazione di quanto previsto dal testo aggiornato del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, di attuazione di alcune direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute degli operatori sul luogo di lavoro).

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SOMMARIO

.Articolo 1 .Articolo 2 .Articolo 3 .Articolo 4 .Articolo 5 .Articolo 6 .Articolo 7 .Articolo 8 .Articolo 9 .Articolo 10

Articolo 1

1. Gli studenti di ogni corso di studio pre e post laurea, gli specializzandi, i dottorandi, i tirocinanti, i laureati frequentatori, i borsisti e gli studenti stranieri frequentanti le strutture universitarie in base ad accordi internazionali o corsi singoli (nel prosieguo denominati semplicemente "studenti"), sono equiparati agli operatori se frequentano in modo regolare laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, sono esposti a rischi individuati nel documento di valutazione.

Articolo 2

1. Ciascuno studente deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di apprendimento, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, seguendo le istruzioni ricevute e ai mezzi a disposizione.

2. In particolare lo studente:

a) osserva le disposizioni e le istruzioni date dal referente (docente, ricercatore, preposto di laboratorio, addetto all'emergenza) allo scopo della protezione collettiva e individuale;

b) utilizza correttamente le apparecchiature, le attrezzature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, nonché i dispositivi di sicurezza;

c) utilizza in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a sua disposizione;

d) segnala immediatamente al referente i guasti dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), e le altre eventuali condizioni di pericolo;

e) non rimuove o modifica i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

f) non compie di sua iniziativa operazioni o manovre che non sono di sua competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o degli altri;

g) si sottopone a controlli sanitari se previsti nei suoi confronti;

h) contribuisce assieme al referente all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute durante l'apprendimento.

Articolo 3

1. Lo studente riceve informazioni dal responsabile riguardo alla sua sicurezza nel laboratorio e un'adeguata informazione su:

a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività della struttura in generale;

b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;

c) gli eventuali rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni in materia;

d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle apposite schede dei dati di sicurezza previsti dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

e) le procedure che riguardano le emergenze e le figure di riferimento;

f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente.

2. Lo studente che può essere esposto ad un pericolo grave ed immediato riceve ogni informazione necessaria circa le misure predisposte ed i comportamenti da adottare.

Articolo 4

1. Lo studente ha cura delle attrezzature di lavoro messe a sua disposizione, non vi apporta modifiche di sua iniziativa e segnala immediatamente al referente qualsiasi difetto od inconveniente rilevato. Inoltre, le usa correttamente secondo le istruzioni ricevute.

Articolo 5

1. Lo studente usa i dispositivi di protezione individuale (DPI) messi a sua disposizione, cioè qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta allo scopo di proteggere contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza e la salute durante l'attività di apprendimento, e ogni complemento o accessorio destinati a tale scopo.

2. Inoltre, usa i DPI conformemente alle istruzioni ricevute, ne ha cura, non vi apporta modifiche e li riconsegna dopo l'uso.

Articolo 6

1. Lo studente non movimenta manualmente carichi superiori o uguali ai valori limite previsti dalla normativa italiana (Kg 30 maschi, Kg. 20 femmine). In caso di movimentazione di carichi inferiori a tali limiti (pacchi di libri, carta, prodotti, ecc.) osserva le informazioni e le indicazioni ricevute. Se ha qualche incertezza relativamente al peso o all'assetto del carico, chiede informazioni al referente.

Articolo 7

1. Per l'uso di attrezzature munite di videoterminali lo studente osserva le informazioni ricevute riguardo alle modalità di svolgimento dell'attività e la protezione degli occhi e della vista.

Articolo 8

1. Lo studente che frequenta un'area in cui vengono svolte attività nelle quali si può essere esposti ad agenti cancerogeni e biologici osserva scrupolosamente le misure tecniche, organizzative e procedurali previste nell'area stessa.

Osserva le misure igieniche ed in particolare:

a) usa i servizi igienico-sanitari adeguati dotati di doccia con acqua calda e fredda e, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;

b) usa idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili;

c) si toglie all'uscita della zona di lavoro gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici e collabora in modo che gli stessi vengano conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti;

d) usa i DPI messi a disposizione e collabora nel tenerli custoditi nei luoghi determinati, puliti e in perfetta efficienza;

e) non assume cibi e bevande e non fuma nelle aree di possibile esposizione.

2. Lo studente segnala immediatamente al referente qualsiasi incidente relativo all'uso di agenti biologici; abbandona immediatamente la zona interessata da incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4 o un'esposizione anomala ad agenti cancerogeni, cui possono accedere soltanto gli addetti ai necessari interventi con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.

 

3) Riceve le informazioni e le istruzioni circa i rischi per la salute connessi all'impiego di agenti cancerogeni e biologici compresi i rischi supplementari dovuti al fumare, ed in particolare per quanto riguarda:

a) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;

b) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da prendere per ridurre al minimo le conseguenze.

c) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4;

d) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.

Articolo 9

1. La studentessa gestante, puerpera o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, che frequenta in modo regolare i laboratori di cui all'art. 1 del presente regolamento, informa il referente del proprio stato affinché il Medico Competente dell'Ateneo verifichi l'idoneità all'attività.

Articolo 10

1. Per le norme organizzative e comportamentali inerenti il regolare svolgimento delle attività all'interno di singoli laboratori o gruppi di laboratori, si rinvia ad appositi regolamenti adottati o da adottarsi da parte delle relative Strutture.

 

Dichiarazione di presa visione del fascicolo relativo alle regole generali per l'utilizzo in sicurezza delle strutture dei laboratori del Dipartimento di Colture Arboree.

(da compilare e consegnare al responsabile)

Il/La sottoscritto/a ................nat. a.........

il ./../..studente....................

referente...............

dichiara

di aver ricevuto in data odierna dal preposto ai laboratori del Dipartimento di Colture Arboree il fascicolo relativo alla sicurezza in laboratorio e di aver preso visione di tutta la vigente regolamentazione riportata nel D.L. n° 626 del 19.09.1994 e relativa alla sicurezza e protezione degli operatori. Tale fascicolo è stato approvato dal Consiglio di Dipartimento di Colture Arboree in data 28 novembre 2007;

dichiara inoltre

- di rispettare tutte le norme contenute nel regolamento per la frequenza del Dipartimento approvato dal Consiglio di Dipartimento del 27maggio 02;

- di non iniziare una qualsiasi attività negli stessi laboratori prima di averla programmata con il responsabile della linea di ricerca di afferenza.

In fede

Palermo, li ..................

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Direttore Prof. Ettore Barone