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Tirocinio Professionalizzante

3-feb-2014

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Hanno la finalità di consentire al tirocinante di accedere alle prove di abilitazione all'esercizio di una professione. Esso ha durata delle procedure stabilite da norme nazionali che regolano l'accesso alle professioni, in particolare il DPR 5 giugno 2001, n. 328. Tale decreto stabilisce, tra le altre cose, che il tirocinio professionalizzante "può essere svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate fra gli Ordini o Collegi e le Università”.

In proposito, vedi art. 6 D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 (Regolamento attuativo dell'art.1, comma 18 della legge n.4/1999 relativo alle modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove delle professioni di dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico,  geologo, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo, nonché della disciplina del relativo ordinamento)

(vedi anche ESAMI DI STATO)

Per ulteriori informazioni contattare i relativi ordini professionali tramite gli indirizzi pubblicati nella sezione contatti ordini professionali

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